Fonte

946.10

Legge federale concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
(Legge sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE)

del 16 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2007)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 100 capoverso1 e 101 capoverso1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 20042, decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina i compiti, le prestazioni e l’organizzazione dell’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

  1. stipulante: esportatore o terzo da lui autorizzato che stipula l’assicurazione;

  2. committente: persona che effettua l’ordinazione e conclude un contratto a tale scopo;

  3. garante: persona che assicura mediante una garanzia il credito dello stipulante nei confronti del committente;

  4. debitore: committente, garante o altra persona nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante;

  5. debitore pubblico: Stato estero o altra organizzazione di diritto pubblico, in particolare organizzazioni non suscettibili di fallimento, nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante;

  6. debitore privato: persona fisica o giuridica che non rientra sotto la lettera e, nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante.

RU 2006 1801

Art. 3 Forma giuridica

L’ASRE è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.

L’ASRE è autonoma nella sua organizzazione e nella sua gestione aziendale e tiene una propria contabilità.

Art. 4 Assicurazione contro i rischi delle esportazioni

L’ASRE offre un’assicurazione contro i rischi delle esportazioni conformemente alla presente legge.

Art. 5 Obiettivi

La Confederazione mira, tramite l’ASRE, a realizzare i seguenti obiettivi:

  1. la creazione e il mantenimento di posti di lavoro in Svizzera;

  2. la promozione della piazza economica svizzera, agevolando la partecipazione dell’economia di esportazione alla concorrenza internazionale.

Art. 6 Principi alla base della politica dell’istituto

L’ASRE:

  1. lavora in modo da autofinanziarsi in quanto assicurazione per i rischi pubblici e privati;

  2. gestisce separatamente i rischi per i debitori pubblici e per i debitori privati (conti presentati in colonne diverse); i rischi possono temporaneamente essere oggetto di una compensazione tra le diverse colonne;

  3. riscuote premi commisurati ai rischi nel singolo caso;

  4. offre le proprie assicurazioni a titolo complementare rispetto all’economia privata;

  5. fornisce servizi competitivi a livello internazionale.

L’ASRE tiene conto dei principi della politica estera svizzera.

Art. 7 Conclusione di accordi di diritto internazionale pubblico e rappresentanza in organizzazioni internazionali

Il Consiglio federale può concludere di propria competenza accordi di conversione dei debiti per crediti dell’ASRE, nonché accordi di riassicurazione.

Il Consiglio federale può autorizzare l’ASRE a rappresentare la Confederazione presso organizzazioni e associazioni internazionali per questioni concernenti l’assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

Art. 8 Cooperazioni e partecipazioni

L’ASRE può, al fine di adempiere i propri compiti, cooperare con organizzazioni pubbliche o private, fondare società o parteciparvi.

Art. 9 Trasferimento di compiti a terzi

L’ASRE può trasferire compiti a terzi nell’ambito dell’esecuzione dell’assicurazione.

Art. 10 Altri compiti

Il Consiglio federale può affidare all’ASRE altri compiti in materia di economia esterna.

Esso la indennizza in modo adeguato per le sue prestazioni.

Sezione 2 Conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative

Art. 11 Assicurazione

L’ASRE assicura la fornitura di merci e di servizi all’estero (esportazioni) contro i ritardi nei pagamenti o contro altre perdite dovute a crediti nei confronti di debitori pubblici o privati.

Il Consiglio federale precisa in un’ordinanza il contenuto, la conclusione e lo svolgimento delle operazioni assicurative, conformemente alle seguenti disposizioni.

Art. 12 Rischi assicurabili

Sono assicurabili i seguenti rischi:

  1. rischi politici;

  2. difficoltà di trasferimento e moratorie di pagamento;

  3. casi di forza maggiore;

  4. rischio del credere, a condizione che lo stipulante assicuri contemporaneamente presso l’ASRE i rischi di perdite secondo le lettere a–c;

  5. rischi risultanti da garanzie (bond);

  6. rischi di cambio nei casi assicurati connessi a rischi secondo le lettere a–e (rischio eventuale legato al cambio).

I rischi di cui al capoverso1 sono assicurabili sia per il caso in cui si realizzino prima della fornitura sia per il caso in cui si realizzino dopo.

Art. 13 Condizioni di stipulazione di un’assicurazione

L’assicurazione può essere stipulata se:

  1. l’esportatore ha stabile organizzazione in Svizzera ed è iscritto nel registro di commercio;

  2. l’esportazione concerne la fornitura di merci e di servizi di origine svizzera o incorpora una quota adeguata di valore aggiunto svizzero;

  3. il committente ha la propria sede o il proprio domicilio all’estero; e

d. l’esportazione da assicurare è compatibile con i principi alla base della politica dell’istituto secondo l’articolo6.

L’assicurazione è esclusa se:

  1. la situazione di rischio non la consente;

  2. l’esportazione da assicurare viola le prescrizioni legali svizzere o estere; oppure

  3. l’esportazione da assicurare viola gli obblighi di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

Art. 14 Premio

L’ASRE esige un premio dallo stipulante.

Il premio è calcolato in particolare in base ai rischi, all’ammontare e alla durata dell’assicurazione.

Art. 15 Stipulazione dell’assicurazione

La stipulazione dell’assicurazione avviene in forma di contratto di diritto pubblico.

Non vi è diritto soggettivo alla stipulazione del contratto.

Se rifiuta la stipulazione del contratto assicurativo, l’ASRE notifica il suo rifiuto con decisione impugnabile.

Art. 16 Obbligo d’informazione e di diligenza

Chi intende stipulare o ha stipulato un’assicurazione deve fornire e fare verificare le indicazioni necessarie alla valutazione dell’esportazione e allo svolgimento dell’operazione assicurativa.

Egli deve prendere tutti i provvedimenti dettati dalle circostanze per evitare una perdita.

Art. 17 Prestazioni assicurative

Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l’ASRE rifonde la quota, stabilita nel contratto assicurativo, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.

La copertura assicurativa ammonta al massimo al 95 per cento dell’importo assicurato. Il Consiglio federale stabilisce i tassi massimi della copertura assicurativa in funzione dei rischi e dei debitori.

Art. 18 Esclusione delle prestazioni

Le prestazioni assicurative sono escluse, sospese o ridotte se:

  1. l’assicurazione è stata stipulata sulla base di indicazioni errate;

  2. lo stipulante viola le clausole del contratto assicurativo o subisce perdite a causa di un suo comportamento lesivo del contratto concluso con il debitore;

  3. lo stipulante subisce perdite a causa di accordi presi successivamente con il debitore, i quali limitano i suoi diritti oppure impediscono o ritardano il pagamento del debito.

Art. 19 Evento assicurato

Al verificarsi dell’evento assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà dei beni non ancora forniti vengono trasferiti all’ASRE proporzionalmente al pagamento effettuato.

Verificatosi l’evento assicurato, lo stipulante è tenuto a coadiuvare l’ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio i beni non ancora forniti. Egli è tenuto a cedere all’ASRE, spontaneamente e in misura proporzionale, i pagamenti ricevuti o i ricavi.

Art. 20 Obbligo di rimborso

Se risulta successivamente che non erano adempiute le condizioni per il versamento della prestazione dell’ASRE, lo stipulante rimborsa l’importo ricevuto con un interesse moratorio secondo l’articolo 104 del Codice delle obbligazioni3.

Lo stipulante è tenuto al rimborso anche se l’importo è stato versato a un terzo.

Art. 21 Cessione dell’assicurazione

Con il consenso dell’ASRE, lo stipulante può cedere a un terzo l’assicurazione unitamente al proprio credito.

Sezione 3 Organizzazione e personale

Art. 22 Organi

Gli organi dell’ASRE sono:

  1. il consiglio d’amministrazione;

  2. il direttore;

  3. l’ufficio di revisione.

Il consiglio d’amministrazione e l’ufficio di revisione sono nominati dal Consiglio federale. I membri del consiglio d’amministrazione sono nominati per quattro anni.

Il Consiglio federale può, per motivi gravi, revocare gli organi che ha nominato.

Art. 23 Responsabilità

Le disposizioni del diritto della società anonima relative alla responsabilità (art. 752–760 del Codice delle obbligazioni4 si applicano per analogia alla responsabilità dei membri degli organi dell’ASRE. La legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità non è applicabile.

Le controversie riguardanti la responsabilità dei membri degli organi dell’ASRE sono giudicate dai tribunali civili. In tali procedure la Confederazione ha lo statuto di azionista e di creditore della società.

Art. 24 Consiglio d’amministrazione

Il consiglio d’amministrazione si compone di sette a nove membri.

Il Consiglio federale nomina il presidente.

Il consiglio d’amministrazione:

  1. elegge il direttore;

  2. emana il regolamento interno;

  3. approva la pianificazione degli affari e il preventivo;

  4. provvede all’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale;

  5. allestisce il consuntivo annuale e il rapporto di gestione, che pubblica dopo approvazione del Consiglio federale;

  6. decide in merito alla stipulazione di assicurazioni, fatte salve le competenze del Consiglio federale secondo l’articolo 34;

  7. stabilisce la tariffa dei premi, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;

  8. emana il regolamento del personale, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;

  9. stabilisce la politica in materia di rischi;

  10. adempie altri compiti previsti dal regolamento interno.

Il consiglio d’amministrazione può delegare al direttore la competenza di stipulare assicurazioni nell’ambito della politica applicabile di volta in volta in materia di rischi.

Per quanto riguarda l’onorario dei membri del consiglio d’amministrazione e le altre condizioni contrattuali convenute con i medesimi si applica per analogia l’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20006 sul personale federale.

Art. 25 Direttore

Il direttore:

  1. è responsabile della gestione dell’istituto, nella misura in cui essa non spetti al consiglio d’amministrazione;

  2. organizza e dirige l’ASRE;

  3. assume il personale dell’ASRE;

  4. rappresenta l’ASRE nei rapporti con l’esterno e presso le organizzazioni secondo l’articolo7 capoverso2.

Art. 26 Ufficio di revisione

L’ufficio di revisione verifica:

  1. la contabilità e il consuntivo annuale;

  2. la capacità di autofinanziamento dell’ASRE, secondo l’esposto presentato dal consiglio d’amministrazione.

L’ufficio di revisione riferisce sul risultato della verifica al consiglio d’amministrazione e al Consiglio federale.

Art. 27 Personale

Il personale dell’ASRE è assunto conformemente alle pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni7.

L’ASRE tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli4 e 5 della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale.

Per quanto riguarda il salario del direttore, dei quadri direttivi e dell’altro personale retribuito in modo analogo, nonché le altre condizioni contrattuali convenute con queste persone, si applica per analogia l’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale.

Sezione 4 Finanze

Art. 28 Tesoreria

La Confederazione accorda all’ASRE mutui a tassi d’interesse di mercato per assicurarle la liquidità nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti secondo gli articoli

e 11.

L’ASRE investe i fondi in eccedenza presso la Confederazione, a tassi d’interesse di mercato.

I particolari sono disciplinati in una convenzione tra l’ASRE e l’Amministrazione federale delle finanze.

Art. 29 Rendiconto

Il rendiconto dell’ASRE presenta lo stato patrimoniale, finanziario e i risultati d’esercizio in colonne separate.

Per le operazioni assicurative che coprono il rischio del credere dei debitori privati, il risultato è documentato separatamente.

Il rendiconto dell’ASRE è allestito secondo i principi generali dell’essenzialità, chiarezza, continuità ed espressione al lordo, e si fonda su standard generalmente riconosciuti.

Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate.

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni riguardanti il rendiconto dell’ASRE.

Art. 30 Imposte

L’ASRE è esentata dalle imposte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Sono fatte salve le seguenti imposte federali:

  1. l’imposta sul valore aggiunto;

  2. l’imposta preventiva.

Art. 31 Conversioni dei debiti e ristrutturazioni

I crediti assicurati, compresa la quota non assicurata, possono essere inclusi quale credito globale nelle conversioni dei debiti negoziate con debitori pubblici e nelle ristrutturazioni negoziate con debitori privati.

In tal caso il diritto alle prestazioni assicurative permane.

Dopo una conversione dei debiti o una ristrutturazione, l’ASRE può assumersi, contro indennità, la quota non assicurata degli stipulanti.

Se nell’ambito delle conversioni dei debiti e delle ristrutturazioni la Confederazione persegue obiettivi e compiti che non si fondano sulla presente legge, l’ASRE deve essere indennizzata per i costi che gliene derivano.

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 5 Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 32 Vigilanza

L’ASRE sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze e l’alta vigilanza del Parlamento.

Art. 33 Obiettivi strategici e limite degli impegni

Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell’ASRE e li verifica periodicamente.

Esso stabilisce il limite massimo degli impegni assicurativi.

Art. 34 Assicurazioni di particolare rilevanza

Su richiesta del Dipartimento federale dell’economia (DFE), il Consiglio federale può impartire all’ASRE istruzioni in merito all’assicurazione di un’esportazione di particolare rilevanza.

Art. 35 Valutazione

L’ASRE e il DFE provvedono affinché il conseguimento degli obiettivi formulati nella presente legge e il rispetto dei principi che reggono la politica dell’istituto secondo l’articolo6 siano valutati periodicamente.

Sezione 6 Disposizioni penali

Art. 36

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:9

  1. ottiene, per sé o per altri, mediante indicazioni inesatte o incomplete, la stipulazione di un’assicurazione o le prestazioni della stessa;

  2. si sottrae, mediante indicazioni inesatte o incomplete, all’obbligo di cessione o di rimborso secondo gli articoli 19 capoverso2 secondo periodo e 20;

Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

  1. contravviene al proprio obbligo di prendere provvedimenti per evitare perdite secondo l’articolo16 capoverso2;

  2. contravviene al proprio obbligo di coadiuvare l’ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio i beni non ancora forniti secondo l’articolo 19 capoverso2 primo periodo.

È punibile anche il fatto commesso all’estero.

È fatto salvo in tutti i casi il perseguimento penale conformemente alle disposizioni speciali del Codice penale10.

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Tutte le sentenze e tutti i decreti di abbandono devono essere comunicati integralmente e senza indugio al Ministero pubblico della Confederazione.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 37 Abrogazione e modifica del diritto vigente

La legge federale del 26 settembre 195811 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni è abrogata.

La legge federale del 24 marzo 200012 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti è modificata come segue:

Art. 1 cpv.1

...

Art. 38 Disposizioni transitorie

La legge federale del 26 settembre 195813 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni rimane applicabile alle garanzie accordate prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Il capoverso1 si applica anche alle promesse di garanzia, a condizione ch’esse non siano state fatte con riserva delle disposizioni del nuovo diritto.

Art. 39 Istituzione dell’ASRE

L’ASRE acquisisce la personalità giuridica con l’entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni.

L’ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 195814.

[RU 1959 385, 1973 1022. 1978 1985, 1981 56, 1992 288 all. n. 63, 1996 2444]

[RU 1959 385, 1973 1022. 1978 1985, 1981 56, 1992 288 all. n. 63, 1996 2444]

[RU 1959 385, 1973 1022. 1978 1985, 1981 56, 1992 288 all. n. 63, 1996 2444]

Il Consiglio federale:

  1. determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse;

  2. approva l’elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi;

  3. approva il bilancio d’apertura dell’ASRE;

  4. prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento.

Art. 40 Trasferimento dei rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro degli impiegati dell’ex Ufficio di gestione della GRE sono trasferiti all’ASRE al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi l’elezione del direttore secondo l’articolo 24 capoverso3 lettera a della presente legge e l’articolo 333 del Codice delle obbligazioni15.

Art. 41 Disposizione transitoria riguardo alla protezione giuridica

Sino all’entrata in vigore della legge del 17 giugno 200516 sul Tribunale amministrativo federale e in complemento alle disposizioni generali della procedura federale, la protezione giuridica è disciplinata come segue: La Commissione di ricorso DFE giudica: 1. come commissione arbitrale, le controversie risultanti da contratti assicurativi; 2. i ricorsi contro le decisioni di rifiuto di un contratto assicurativo.

Art. 42 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore:17 1° gennaio 2007

art. 3 e 22–27: 1° giugno 2006

DCF del 12 apr. 2006 (RU 2006 1812)