142.51
Legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo
(LSISA)
del 20 giugno 2003 (Stato 23 maggio 2006)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 121 capoverso1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge introduce un sistema d’informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell’asilo.
Sono fatti salvi gli articoli 22b, 22c, 22f, 22g e 25c della legge federale del 26 marzo 19313 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), gli articoli 96–102 della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo (LAsi) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 19525 sulla cittadinanza (LCit).
Art. 26 Gestione del sistema d’informazione
L’Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) gestisce un sistema d’informazione al fine di adempiere i suoi compiti legali.
Art. 3 Scopo del sistema d’informazione
Il sistema d’informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all’identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell’asilo.
RU 2006 1931
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in
Il sistema coadiuva l’Ufficio federale nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:7
gestione dei fascicoli delle persone registrate;
rilascio di permessi per le persone registrate;
controllo delle condizioni d’entrata e di dimora degli stranieri giusta le disposizioni della LDDS8, dell’accordo del 21 giugno 19999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché dell’accordo del 21 giugno 200110 di emendamento della convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (accordi sulla libera circolazione);
rilascio e controllo dei visti;
attribuzione di contingenti ai Cantoni;
organizzazione di misure volte a promuovere l’integrazione degli stranieri;
compiti di cui alla LCit11;
registrazione dei dati personali concernenti misure di respingimento;
applicazione degli accordi sulla libera circolazione.
Il sistema coadiuva l’Ufficio federale nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore dell’asilo:12
gestione dei fascicoli delle persone registrate;
rilascio di documenti di viaggio svizzeri nonché di permessi per le persone registrate;
acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell’ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;
rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la
organizzazione di misure volte a promuovere l’integrazione delle persone nel settore dell’asilo;
14 valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dall’Ufficio federale;
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g. applicazione dell’obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85–87 della LAsi.
Il sistema serve inoltre all’allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell’esecuzione e alla tenuta della contabilità.
Art. 4 Contenuto del sistema d’informazione
Il sistema d’informazione contiene dati concernenti:
l’identità delle persone registrate;
i compiti specifici dell’Ufficio federale di cui all’articolo3 capoversi2 e 3.15 2 Nel sistema d’informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità giusta l’articolo3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199216 sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all’adempimento dei compiti di cui all’articolo3.
Art. 5 Responsabilità
L’Ufficio federale è responsabile della sicurezza del sistema d’informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.17
...18
Art. 619 Diritto d’accesso e diritto di rettifica
Le richieste d’accesso ai dati personali (art. 8 LPD20 e di rettifica (art.5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate all’Ufficio federale.
I ricorsi sono retti dall’articolo 25 LPD; vanno interposti all’Ufficio federale.
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Sezione 2 Trattamento dei dati
Art. 7 Autorità competenti
L’Ufficio federale, in collaborazione con i servizi federali di cui all’articolo 9 capoverso1 lettere e ed f, nonché capoverso2 lettera e, come pure con i Cantoni, tratta i dati personali nel sistema d’informazione.21
Si accerta dell’esattezza dei dati personali da esso trattati (art. 5 LPD22.23
Secondo l’accordo del 6 novembre 196324 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell’ambito di quest’ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri sono considerate come autorità cantonali.
Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema d’informazione dalle autorità di cui al capoverso1.
Art. 825 Dati relativi a ricorsi
Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell’asilo trasmettono regolarmente all’Ufficio federale, in forma elettronica, i dati concernenti il deposito e l’evasione dei ricorsi.
Sezione 3 Accesso al sistema d’informazione
Art. 9 Procedura di richiamo
L’Ufficio federale può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:26
a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l’adempimento dei loro compiti in
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in materia di stranieri, nonché autorità cantonali di polizia, per l’identificazione di persone;
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autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia:
1. esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d’estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d’identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 19 giugno 199528, 2. per la verifica delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna ed esterna della Svizzera secondo la legge federale del 21 marzo 199729 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
autorità di ricorso della Confederazione, per l’istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d’identità e il rilascio di visti eccezionali;
rappresentanze svizzere all’estero e missioni svizzere, per l’esame delle richieste di visto e per l’adempimento dei loro compiti nell’ambito dell’applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera;
Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l’esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;
Centrale di compensazione, per l’esame delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;
autorità fiscali cantonali, per l’adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte.
L’Ufficio federale può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema
a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia, autorità cantonali di assistenza sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l’adempimento dei loro compiti in mate- fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in ria di asilo, nonché autorità cantonali di polizia, per l’identificazione di persone;
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autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia: 1. esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d’estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d’identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995 e valutazione dell’indegnità ai sensi dell’articolo 53 della LAsi, 2. per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 99 della LAsi;
autorità di ricorso della Confederazione, per l’istruzione dei ricorsi giusta la LAsi;
posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d’identità e il rilascio di visti eccezionali;
Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria;
Centrale di compensazione, per l’esame delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;
autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte.
Art. 10 Concessione dell’accesso
La decisione relativa alla concessione dell’accesso al sistema d’informazione alle autorità di cui all’articolo9 spetta all’Ufficio federale.32
I collaboratori delle autorità che hanno diritto d’accesso al sistema d’informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all’adempimento dei loro compiti giusta l’articolo9.
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Art. 11 Concessione dell’accesso a terzi incaricati
Se l’Ufficio federale o le autorità partecipanti al sistema d’informazione di cui all’articolo 7 capoverso1 affidano a un terzo, in virtù di un’autorizzazione legale, l’adempimento di compiti giusta la LDDS33, la LAsi34 o la LCit35, l’Ufficio federale può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d’informazione necessari all’adempimento dei suoi compiti legali.36
L’Ufficio federale si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.37
Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Sezione 4 Comunicazione dei dati
Art. 12 Ripresa da parte dei Cantoni
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d’informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LDDS38, la LAsi39 o la LCit40.
La richiesta va indirizzata all’Ufficio federale.41
Art. 13 Comunicazione di serie di dati o elenchi elettronici
L’Ufficio federale può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l’adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:42
a. autorità di cui all’articolo9 capoverso1;
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autorità federale cui compete l’allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 199243 sulla statistica federale;
terzi incaricati giusta l’articolo11.
L’Ufficio federale può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l’adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:44
autorità di cui all’articolo9 capoverso2;
autorità federale cui compete l’allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;
terzi incaricati giusta l’articolo11;
Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti che la LAsi45 affida alle istituzioni di soccorso autorizzate;
terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della LAsi, per l’adempimento dei loro compiti;
Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l’adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell’AVS per i richiedenti l’asilo senza attività lucrativa.
Art. 1446 Comunicazione nel caso specifico
Nel caso specifico, l’Ufficio federale può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d’informazione di cui esse necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali.
Art. 15 Comunicazione all’estero
La comunicazione di dati all’estero è retta dall’articolo 6 LPD47, dagli articoli 22c e 25c LDDS48 nonché dagli articoli 97 e 98 della LAsi49.
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Sezione 5 Disposizioni esecutive
Art. 16 Obbligo di vigilanza dell’organo di controllo cantonale
L’organo di controllo cantonale (art. 37 cpv. 2 LPD50 sorveglia che sia rispettata la protezione dei dati nella sua sfera di competenza.
Art. 17 Disposizioni esecutive
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente:
le categorie dei dati personali trattati e i diritti d’accesso (diritti di consultazione e di trattamento);
le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;
la durata di conservazione dei dati;
l’anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 18 Modifica del diritto vigente
Le seguenti leggi federali sono modificate come segue: 1. Legge federale del 26 marzo 193151 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
Art. 22d e 22e
Abrogati
2. Legge del 26 giugno 199852 sull’asilo
Art. 100
...
Art. 101
...
Art. 19 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 29 maggio 200653
DCF del 12 apr. 2006 (RU 2006 1939).