142.513
Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)
del 12 aprile 2006 (Stato 20 gennaio 2014)
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 20 giugno 20031 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
(art. 1 LSISA) La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell’asilo nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), segnatamente:
la struttura e il contenuto del SIMIC;
gli obblighi di notificazione;
i diritti d’accesso;
la comunicazione dei dati;
la protezione dei dati e la sicurezza informatica.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti: 1.2 la legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri (LStr), 2. la legge del 29 settembre 19524 sulla cittadinanza (LCit), RU 2006 1945 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 3. l’accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, 4. l’accordo del 21 giugno 20016 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), 5.7 gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino; tali accordi sono menzionati nell’allegato4;
dati del settore dell’asilo: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:
1. la legge del 26 giugno 19988 sull’asilo (LAsi), 2. la convenzione del 28 luglio 19519 sullo statuto dei rifugiati, 3. la convenzione del 28 settembre 195410 sullo statuto degli apolidi, 4.11 gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino;
stranieri: le persone del settore degli stranieri e dell’asilo;
sparizione: una persona del settore dell’asilo è considerata sparita se non si è annunciata presso il pertinente Cantone di attribuzione o se non è più raggiungibile al suo domicilio durante la procedura d’asilo;
ricomparsa: si tratta di ricomparsa quando una persona del settore dell’asilo, considerata sparita, si annuncia nuovamente presso le autorità cantonali competenti oppure è nuovamente raggiungibile al suo domicilio durante la procedura d’asilo.
Sezione 2 Struttura e contenuto del SIMIC
Struttura del SIMIC 1 Il SIMIC comprende i sottosistemi seguenti:
a.12 ... b. un sistema automatizzato degli incarti personali e della documentazione (e- Dossier). 2 Una ricerca nel SIMIC conduce a una consultazione on line all’interno del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).13
7 Introdotto dal n. I1 dell’O del22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 11 Introdotto dal n. I1 dell’O del22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal e sul sistema nazionale d’informazione visti, con effetto dal 20 gen. 2014 (RU 2014 3).
Art. 4 Contenuto del SIMIC
(art. 4 LSISA)
Il SIMIC consta di due parti:
una generale con i dati di base, accessibile a tutti gli utenti che dispongono di un diritto d’accesso;
una speciale, ai cui dati le autorità o i terzi incaricati hanno accesso in funzione dei loro compiti legali (profili utente).
La parte generale con i dati di base comprende i dati personali delle categorie seguenti:
generalità dell’interessato (cognomi, nomi, appellativi, data di nascita, sesso, cittadinanza, stato civile);
numero personale;
14 numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194615 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d’assicurato AVS).
L’allegato1 elenca in modo esaustivo i dati contenuti nel SIMIC e determina la portata dell’accesso e il diritto a trattare i dati.
I dati sono registrati secondo il set di caratteri standard dell’Europa occidentale dell’Organizzazione internazionale di normazione (ISO 8859-1).16
Sezione 3 Obblighi di notificazione
Art. 5 Notificazioni delle autorità cantonali e comunali
(art. 7 cpv.1 e 4 LSISA)
Leautorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri notificano immediatamente:
i permessi iniziali di dimora nonché le proroghe, i cambiamenti o le revoche degli stessi;
le trasformazioni di permessi per dimoranti temporanei;
l’inizio di un impiego nonché il cambiamento di impiego o di professione nel Cantone;
i licenziamenti annunciati dai datori di lavoro;
gli arrivi, i trasferimenti e le partenze degli stranieri;
Nuovo testo giusta il n. I6 dell’O del15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui
Introdotta dal n. 1 dell’all. all’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri,
Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5615).
i rilasci di nuovi permessi di domicilio;
la proroga dei termini di controllo dei libretti per stranieri titolari di un permesso di domicilio e gli altri dati che essi contengono;
le nascite e i decessi;
le adozioni;
le naturalizzazioni ordinarie, gli accertamenti del diritto di cittadinanza e gli annullamenti;
i cambiamenti e le rettifiche d’identità;
17 …
i lavoratori dipendenti distaccati ai sensi dell’articolo1 della legge dell’8 ottobre 199918 sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché gli altri lavoratori dipendenti o indipendenti che non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei o di un permesso di dimora;
la sparizione e la ricomparsa di persone del settore dell’asilo.
Le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro notificano regolarmente:
gli indirizzi dei datori di lavoro che hanno presentato domanda per un permesso;
le decisioni in merito ai permessi;
i lavoratori dipendenti distaccati ai sensi dell’articolo1 della legge dell’8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché gli altri lavoratori dipendenti o indipendenti che non necessitano di un permesso per dimoranti temporanei o di un permesso di dimora.
Le autorità cantonali e comunali di aiuto sociale notificano regolarmente la sparizione e la ricomparsa di persone del settore dell’asilo.
Art. 6 Notificazioni di altre autorità
(art. 7 cpv.1 e 2 LSISA)19
Le autorità menzionate qui sotto notificano i dati seguenti:20
a. 21 la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero: conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale della migrazione (UFM), i dati personali relativi al rilascio di visti, nella misura in cui tali dati siano necessari per l’adempi-
Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O del22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O del22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal mento dei compiti secondo la LStr22 e gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen23;
i posti di confine: i dati personali concernenti il respingimento e il rilascio di visti in via eccezionale. L’UFM24 emana le pertinenti istruzioni;
le autorità federali e cantonali competenti: gli elenchi di stranieri per i quali è necessario un esame approfondito dell’eventuale domanda d’entrata o di dimora.
L’UFM può ricevere notificazioni concernenti stranieri che hanno lasciato la Svizzera o la cui dimora è ignota e che non adempiono i loro obblighi di diritto pubblico o alimentari.
Art. 6a25 Notificazioni delle imprese di trasporto aereo Le imprese di trasporto aereo notificano i dati personali conformemente all’articolo 104 capoversi1 e 2 LStr26.
Art. 7 Procedura di notificazione e registrazione dei dati
(art. 7 cpv. 1 LSISA)
I dati personali possono essere notificati:
on line, tramite terminali di dati collegati all’ordinatore;
a lotti, su supporti elettronici di dati (ad es. banda magnetica);
sotto forma cartacea, su moduli di notificazione.
L’UFM determina a quali condizioni i dati personali possono essere notificati per via informatica e indica i controlli da eseguire prima della loro notificazione on line (prova di plausibilità).
Esso registra immediatamente i dati notificati nel SIMIC.27
Art. 828 Dati relativi a ricorsi
(Art. 8 LSISA) Il Tribunale amministrativo federale annuncia periodicamente in forma elettronica all’UFM i dati concernenti il deposito e l’evasione dei ricorsi.
Tali Acc. sono menzionati nell’all.4 n. 1.
Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5615). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Introdotto dal n. I1 dell’O del22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011
Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
Sezione 4 Accesso al SIMIC
Art. 9 Dati del settore degli stranieri
(art.9 cpv. 1 LSISA) L’UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:
le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, le autorità cantonali e comunali di polizia e quelle cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro e alla cittadinanza per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché le autorità cantonali e comunali di polizia per l’identificazione delle persone;
i seguenti servizi dell’Ufficio federale di polizia (fedpol): 1.29 il Servizio giuridico: esclusivamente per la pronuncia di misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 199730 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), 2.31 il servizio incaricato della gestione del RIPOL: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200832, 3.33 i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol e la Divisione Centrale operativa: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, segnatamente nell’ambito della cooperazione con l’Ufficio europeo di polizia (Europol) nonché per l’esame delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna e esterna della Svizzera, 4.34 i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente:
– per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria, nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, – per l’esame dell’idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni e lo svolgimento di analisi dei rischi,
Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. all’O del12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).
Nuovo testo giusta il n. I6 dell’O del15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011
Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).
5. il servizio competente in materia di documenti e di ricerche di persone scomparse: esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone, 6.35 il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1 7. il servizio competente presso l’UFM di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: esclusivamente per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 199737 sul riciclaggio di denaro;
c. 38 i seguenti servizi dell’Ufficio federale di giustizia: 1. la Divisione Assistenza giudiziaria internazionale: in relazione con procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 198139 sull’assistenza internazionale in materia penale, 2. l’Ambito direzionale Diritto privato: in relazione con procedure ai sensi della legge federale del 21 dicembre 200740 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA);
41 il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LStr;
i posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine: per l’esecuzione dei controlli delle persone e il rilascio di visti in via eccezionale;
le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero: per l’esame delle richieste di visto e per l’adempimento dei compiti nell’ambito della legislazione svizzera in materia di cittadinanza;
42 il Segretariato di Stato, la Direzione politica e la Direzione consolare del DFAE: per l’esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenze del Dipartimento;
la Centrale di compensazione: per il chiarimento delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Nuovo testo giusta l’all.4 dell’O del18 dic. 2013 sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti, con effetto dal 20 gen. 2014 (RU 2014 3).
le autorità fiscali cantonali: per l’adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte;
le Commissioni tripartite previste quali organi di controllo nell’articolo 7 capoverso1 lettera b della legge dell’8 ottobre 199943 sui lavoratori distaccati in Svizzera: per lo svolgimento dei loro compiti giusta l’articolo 11 dell’ordinanza del 21 maggio 200344 sui lavoratori distaccati in Svizzera;
45 gli uffici dello stato civile, le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e l’Ufficio federale dello stato civile: per l’identificazione delle persone in relazione con fatti di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri secondo gli articoli 97a capoverso1 del Codice civile46 e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200447 sull’unione domestica registrata;
gli uffici cantonali di coordinamento nel settore dell’asilo e dei rifugiati: esclusivamente per garantire l’aiuto sociale giusta la LAsi48;
49 i servizi competenti per i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 23 giugno 200650 sull’armonizzazione dei registri nell’ambito dell’armonizzazione dei registri e dell’aggiornamento del numero d’assicurato AVS;
51 il Servizio delle attività informative della Confederazione: esclusivamente per l’esame di misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla LMSI;
52 l’Amministrazione federale delle contribuzioni, per l’adempimento dei suoi compiti: 1. nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero) e sull’acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero da parte di beneficiari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull’acquisto) e nell’ambito dell’applicazione dell’imposta preventiva, 2. nell’ambito dell’esecuzione di procedimenti penali e di procedimenti di assistenza amministrativa e giudiziaria;
Nuovo testo giusta il n. I dell’all. all’O del4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).
Introdotta dal n. 1 dell’all. all’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri,
Introdotta dal n. 9 dell’all. all’O del12 dic. 2008 (RU 2008 6305). Nuovo testo giusta il
n. II 7 dell’all.4 all’O del4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).
Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5197).
53 l’Amministrazione federale delle dogane: per l’adempimento dei suoi compiti nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sull’importazione di beni (imposta sull’importazione);
54 la Sezione antifrode doganale: nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti, esclusivamente per identificare le persone.
Art. 10 Dati del settore dell’asilo
(art.9 cpv. 2 LSISA) L’UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo:
le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, le autorità cantonali e comunali di polizia, gli uffici di coordinamento nel settore dell’asilo e dei rifugiati e le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro per l’adempimento dei loro compiti nel settore dell’asilo, nonché le autorità cantonali e comunali di polizia per l’identificazione delle persone;
i seguenti servizi della fedpol: 1.55 il Servizio giuridico: esclusivamente per la pronuncia di misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla LMSI, 2.56 il servizio incaricato della gestione del RIPOL: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200857, 3. i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol nonché la centrale d’intervento: esclusivamente per l’identificazione delle persone in relazione con compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, segnatamente nell’ambito della cooperazione con l’Ufficio europeo di polizia (Europol), 4.58 i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente:
– per l’identificazione delle persone in relazione con l’assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria, nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, – per l’esame dell’idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni e lo svolgimento di analisi dei rischi,
Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5197).
Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. all’O del12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).
Nuovo testo giusta il n. I6 dell’O del15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui
Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).
5. il servizio competente in materia di documenti e di ricerche di persone scomparse: esclusivamente per le ricerche concernenti la dimora delle persone, 6. il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 99 LAsi59, 7. il servizio competente presso l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: esclusivamente per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 199760 sul riciclaggio di denaro;
c. i seguenti servizi dell’Ufficio federale di giustizia:
1. la Divisione Assistenza giudiziaria internazionale: in relazione con procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 198162 sull’assistenza internazionale in materia penale, 2. l’Ambito direzionale Diritto privato: in relazione con procedure ai sensi della LF-RMA63;
64 il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LAsi;
i posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine: per l’esecuzione dei controlli delle persone e il rilascio di visti in via eccezionale;
il Controllo federale delle finanze: per la vigilanza finanziaria;
la Centrale di compensazione: per il chiarimento delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;
le autorità fiscali cantonali: per i loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte;
65 gli uffici dello stato civile, le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile e l’Ufficio federale dello stato civile per l’identificazione delle persone in relazione con fatti di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri secondo gli articoli 97a capo-
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011
Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
Nuovo testo giusta il n. I dell’all. all’O del4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).
verso1 del Codice civile66 e 6 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 200467 sull’unione domestica registrata;
68 i servizi competenti per i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 23 giugno 200669 sull’armonizzazione dei registri nell’ambito dell’armonizzazione dei registri e dell’aggiornamento del numero d’assicurato AVS;
70 il Servizio delle attività informative della Confederazione: esclusivamente per l’esame di misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla LMSI;
71 l’Amministrazione federale delle contribuzioni, per l’adempimento dei suoi compiti: 1. nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero) e sull’acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero da parte di beneficiari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull’acquisto) e nell’ambito dell’applicazione dell’imposta preventiva, 2. nell’ambito dell’esecuzione di procedimenti penali e di procedimenti di assistenza amministrativa e giudiziaria;
72 l’Amministrazione federale delle dogane: per l’adempimento dei suoi compiti nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sull’importazione di beni (imposta sull’importazione);
73 la Sezione antifrode doganale: nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti, esclusivamente per identificare le persone.
Art. 11 Concessione dell’accesso a terzi incaricati
(art. 11 LSISA)
L’UFM esamina se i terzi incaricati di cui all’articolo 11 LSISA rispettano le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.
L’esame è effettuato nell’ambito della procedura di conferimento dei diritti d’accesso e mettendo a repertorio le interrogazioni. I dati repertoriati possono essere analizzati saltuariamente o in presenza di sospetti. L’UFM può chiedere ai terzi incaricati di fornire informazioni in merito alle misure di sicurezza adottate.
L’UFM determina segnatamente:
Introdotta dal n. 1 dell’all. all’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri,
Introdotta dal n. 9 dell’all. all’O del12 dic. 2008 (RU 2008 6305). Nuovo testo giusta il
n. II 7 dell’all.4 all’O del4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).
Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5197).
i dati di cui necessita il terzo incaricato per l’adempimento dei suoi compiti legali;
in che modo possono essere utilizzati i dati personali;
chi può trattare i dati personali;
come vanno protetti i dati personali.
Esso può limitare o revocare i diritti d’accesso se il terzo incaricato non rispetta le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.
Art. 12 Concessione dell’accesso
(art. 10 LSISA) Il DFGP disciplina la procedura di conferimento dei diritti d’accesso al SIMIC.
Sezione 5 Comunicazione dei dati da parte dell’UFM
Art. 13 Ad autorità od organizzazioni per l’adempimento dei compiti legali
(art. 13 LSISA)
L’UFM può, in un caso specifico o periodicamente, comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l’adempimento dei loro compiti legali, i dati personali trattati nel SIMIC, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici:
le autorità di cui agli articoli9 e 10;
i terzi incaricati giusta l’articolo 11 LSISA;
l’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, per la coordinazione dei compiti affidati dalla LAsi74 alle istituzioni di soccorso autorizzate;
la Cassa di compensazione svizzera e le casse di compensazione cantonali, per l’adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento e l’eventuale rimborso dei contributi minimi dell’AVS per richiedenti l’asilo senza attività lucrativa.
Alle autorità e ai servizi di cui al capoverso1 lettere c e d possono essere comunicati soltanto i dati personali di cui all’allegato 2.
Gli invii dei dati nell’ambito dell’ordinanza del 30 giugno 199375 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali e dell’ordinanza del 21 novembre 200776 sull’armonizzazione dei registri avvengono attraverso Sedex o mediante un supporto elettronico di dati.77
Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri,
I dati di cui all’articolo5 capoverso 2 lettera a sono comunicati progressivamente al registro IDI dell’Ufficio federale di statistica sotto forma di record elettronici.78
Art. 14 Per scopi di pianificazione, scientifici e statistici
L’UFM può comunicare dati personali resi anonimi:
alle autorità svizzere e a persone da loro incaricate della pianificazione, per scopi pianificatori e statistici;
alle università svizzere e ai loro istituti, per scopi scientifici;
a organizzazioni private, per scopi pianificatori e scientifici.
A tali servizi possono essere eccezionalmente comunicati anche dati personali non resi anonimi se l’UFM impone limitazioni per la protezione della personalità e stabilisce in particolare:
il modo di utilizzare i dati personali;
chi può consultare i dati personali;
il modo di proteggere i dati personali;
l’obbligo o meno di restituire i dati personali o di distruggerli dopo l’uso.
Art. 15 Ad autorità estere e a privati
(art. 14 e 15 LSISA)
L’UFM trasmette alla persona interessata, per eventuale risposta, singole domande d’informazione concernenti casi specifici emananti da autorità estere o da persone e organizzazioni private. L’UFM segnala all’interessato che non vi è obbligo di rispondere alla domanda d’informazione e che l’UFM non comunicherà di sua iniziativa l’informazione richiesta.
L’UFM può comunicare all’autorità estera, alla persona o all’organizzazione privata esclusivamente l’indirizzo e inoltre, per quanto concerne le persone del settore degli stranieri, il tipo di autorizzazione di soggiorno dell’interessato, se l’autorità, la persona o l’organizzazione richiedente rende verosimile che la persona interessata rifiuta di fornire l’informazione allo scopo di impedire l’esecuzione di pretese legali o la tutela di altri interessi degni di protezione. Se possibile e ragionevolmente esigibile, l’UFM offre previamente alla persona interessata l’opportunità di pronunciarsi.
Art. 15a79 Comunicazione dei dati biometrici
Quando l’UFM è chiamato a comunicare dati biometrici del SIMIC per identificare vittime di incidenti, di catastrofi naturali e di atti violenti, come pure persone scom-
Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).
Introdotto dal n. 2 dell’all. all’O del17 dic. 2010, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 99).
parse, può cercare i dati nel SIMIC in base al cognome e al nome della persona interessata, al numero di riferimento dell’UFM o al numero della carta di soggiorno.
I dati biometrici sono comunicati alle autorità incaricate di identificare le persone.
Dopo aver eseguito il confronto, le autorità di cui al capoverso 2 distruggono i dati.
Sezione 6 Protezione dei dati e sicurezza informatica
Art. 16 Consulenza in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica
(art.5 cpv. 2 LSISA)
L’UFM designa un consulente in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica. Quest’ultimo verifica periodicamente l’esattezza e la sicurezza dei dati nel SIMIC.
L’UFM stabilisce in un apposito regolamento segnatamente le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la messa a repertorio automatica del trattamento e della consultazione dei dati.
Art. 17 Sicurezza informatica
(art.5 cpv. 1 LSISA)
La sicurezza dei dati è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 199380 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dalla sezione sulla sicurezza informatica dell’ordinanza del 26 settembre 200381 sull’informatica nell’Amministrazione federale e dalle raccomandazioni dell’Organo strategia informatica della Confederazione.
L’UFM, le autorità di cui agli articoli9 e 10, l’Ufficio federale di statistica, l’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, i terzi incaricati della tenuta dei conti di garanzia secondo la LAsi82, la Cassa di compensazione svizzera e le casse di compensazione cantonali adottano, ciascuno nel proprio ambito specifico, le misure d’organizzazione e d’ordine tecnico atte a salvaguardare la sicurezza dei dati personali.
Art. 18 Archiviazione, cancellazione e limitazione dell’accesso
(art.17 lett. c e d LSISA)
I dati non più necessari sono proposti per archiviazione all’Archivio federale. I dati che l’Archivio federale giudica non degni di archiviazione sono cancellati.
I dati dell’ambito dell’asilo sono archiviati in ogni caso.
I dati di una persona naturalizzata in Svizzera sono accessibili per due anni dalla sua naturalizzazione esclusivamente ai collaboratori competenti dell’UFM (Ambito Cittadinanza). Tutti i dati dell’Ambito Cittadinanza sono proposti per archiviazione all’Archivio federale50 anni dopo la naturalizzazione o l’ultima domanda di naturalizzazione.
L’UFM cancella i dati personali non degni di archiviazione contenuti nel SIMIC in base alle regole seguenti:
in caso di adozione, il nome dei genitori affilianti è sostituito dal nome del figlio, non appena noto. Al più tardi un mese dopo aver ricevuto la notifica dell’adozione, sono cancellati tutti i dati concernenti l’affiliando e i genitori affilianti;
se il soggiorno dell’affiliando o del figlio adottivo non è stato regolato, i dati della decisione d’entrata degli affiliandi e dei figli adottivi sono cancellati dopo26 mesi;
in caso di decesso, i dati sono cancellati cinque anni dopo la morte;
in caso di fine del soggiorno in Svizzera, i dati sono cancellati15 anni dopo la fine del soggiorno;
83 i dati concernenti l’impiego ai sensi degli articoli 19 capoverso4 lettera b e 34 dell’ordinanza del 24 ottobre 200784 sull’ammissione, sul soggiorno e sull’attività lucrativa sono cancellati dopo dieci anni;
85 le dichiarazioni di garanzia sono cancellate dopo cinque anni;
86 i dati biometrici destinati alla carta di soggiorno sono cancellati in occasione di ogni registrazione di nuovi dati biometrici o, al più tardi, cinque anni dopo la loro registrazione.
Se in uno dei casi di cui al capoverso4 lettera d è stata emessa una misura di allontanamento o di respingimento, i dati personali sono cancellati al più presto cinque anni dopo lo scadere della misura.
Art. 19 Diritti degli interessati
(art. 6 LSISA)
I diritti degli interessati, segnatamente il diritto d’accesso, il diritto di essere informati in merito alla raccolta dei dati personali e il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199287
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Introdotta dal n. 2 dell’all. all’O del17 dic. 2010, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 99).
sulla protezione dei dati (LPD) e della legge federale del 20 dicembre 196888 sulla procedura amministrativa, nonché dagli articoli 111e–111g LStr89.90
L’interessato che intende far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare all’UFM una domanda scritta.
I dati inesatti sono rettificati d’ufficio.
Sezione 7 Statistiche e controlli
Art. 20 Statistica
L’UFM allestisce statistiche periodiche sulla base dei dati contenuti nel SIMIC, nella misura in cui sia necessario per adempiere i suoi compiti legali e in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica. Tali statistiche non devono consentire di risalire alle persone interessate.
L’UFM trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche necessarie per l’adempimento dei loro compiti secondo la LStr91, la LAsi92, la LCit93, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone94 e la Convenzione AELS95, nonché gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen96 e di Dublino97.98
Pubblica le statistiche più importanti.
Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone od organizzazioni private i dati statistici complementari di cui necessitano. Può procedere a rilevazioni statistiche speciali in loro favore.
Collabora alla stesura della statistica federale sullo stato annuale della popolazione, di quelle sulla migrazione e sull’attività lucrativa. L’UFM fornisce all’Ufficio federale di statistica per l’adempimento dei suoi compiti conformemente all’ordinanza del 30 giugno 199399 sulle rilevazioni statistiche:
a. a scadenze regolari, dati singoli su effettivi e movimento degli stranieri registrati nel SIMIC;
Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O del22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal
Tali Acc. sono menzionati nell’all.4 n. 1.
Tali Acc. sono menzionati nell’all.4 n. 2.
Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O del22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal
b. i dati relativi ai richiedenti l’asilo, alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati, necessari per la stesura della statistica dell’aiuto sociale.100 6 Può autorizzare i servizi con diritto d’accesso al SIMIC ad allestire statistiche in base ai loro propri dati.
Art. 21 Controlli
Con l’aiuto del SIMIC, l’UFM svolge controlli periodici sui permessi rilasciati e sull’effettivo degli stranieri.
Le autorità cantonali degli stranieri e i servizi di controllo degli stranieri incaricati dai Comuni collaborano ai lavori di controllo. A questo scopo, l’UFM comunica loro gli elenchi degli effettivi degli stranieri e gli elenchi delle date di scadenza dei loro permessi.
Sezione 8 Emolumenti
Art. 22
Per le domande d’informazione di cui all’articolo15 capoverso 2 le persone e le organizzazioni private devono all’UFM un emolumento di40 franchi.101
Deve all’UFM un emolumento a copertura delle spese:
la persona o l’organizzazione privata, se l’UFM fornisce dati statistici complementari o procede a rilevazioni statistiche speciali (art. 20 cpv. 4);
l’autorità, la persona o l’organizzazione privata, se l’UFM procede a rilevazioni statistiche speciali secondo gli articoli 14 e 20 capoverso4 da cui derivano spese importanti o un onere lavorativo considerevole.
Se la registrazione di dati inesatti è stata provocata da un comportamento della persona interessata in violazione dei propri doveri, possono esserle addebitati i costi per la rettifica.
Per il rimanente sono applicabili le disposizioni generali dell’ordinanza del 24 ottobre 2007102 sugli emolumenti LStr.103 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Sezione 9 Disposizioni finali
Art. 23 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 23 novembre 1994104 sul Registro centrale degli stranieri è abrogata.
Art. 24 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato3.
Art. 25 Disciplinamento transitorio in caso di guasti seri nella fase introduttiva
Se dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza sopravvengono guasti seri d’ordine tecnico od organizzativo per cui è necessaria la rimessa in funzione del Registro centrale degli stranieri (RCS) o del Sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER), restano applicabili le seguenti ordinanze nel tenore previgente:
l’ordinanza del 23 novembre 1994105 sul Registro centrale degli stranieri;
l’ordinanza3 dell’11 agosto 1999106 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali;
l’ordinanza del 18 novembre 1992107 concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone.
I sistemi d’informazione RCS e AUPER devono essere messi fuori servizio entro sei mesi dalla messa in funzione del SIMIC. Tutti i dati di questi sistemi devono essere distrutti o consegnati all’Archivio federale (art. 21 LPD108.109 Art. 25a110 Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 21 novembre 2007
La modifica del 21 novembre 2007 entra in vigore contemporaneamente agli articoli6 lettera a e 13 capoverso1, nonché ai numeri 1–3 dell’allegato della legge del 23 giugno 2006111 sull’armonizzazione dei registri.
104 [RU 1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741 art. 35 n. 3, 2003 1380
art. 18 n. 1, 2004 1569 n. II 3 4813 all. n. 4, 2005 1321]
105 [RU 1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741 art. 35 n. 3, 2003 1380
art. 18 n. 1, 2004 1569 n. II 3 4813 all. n. 4, 2005 1321]
107 [RU 1992 2425, 1994 2880, 1995 5047, 1999 2351 all.3, 2000 1227 all. n. II 2 2937, 2003 4333, 2004 4813 all. n. 6] 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 110 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri,
Il numero d’assicurato AVS delle persone già iscritte in SIMIC al momento della prima attribuzione e comunicazione completa del numero d’assicurato AVS viene registrato se si tratta di:
persone del settore degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno valido di almeno quattro mesi;
persone del settore dell’asilo la cui procedura di entrata in Svizzera non è ancora completata.
La procedura della prima comunicazione completa del numero d’assicurato AVS a SIMIC è disciplinata dagli articoli 133bis e 134quater dell’ordinanza del 31 ottobre 1947112 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Art. 26 Entrata in vigore
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 29 maggio 2006.
I seguenti campi di dati dell’allegato1 entrano in vigore il 1° gennaio 2007:
– «Cittadinanza del partner registrato» (n. IV., 2., a); – «Il partner registrato è svizzero» (n. IV., 2., a); – «Categoria di stranieri del partner registrato» (n. IV., 2., d); – «Data di nascita del partner registrato» (n. IV., 2., i); – «Il partner registrato è svizzero» (n. IV., 2., i).
Allegato 1113 (art.4 cpv. 3) Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati Legenda Livelli d’accesso: A: Consultazione online B: Trattamento W: Comunicazione via piattaforma TIC nel singolo caso Vuoto: Nessun accesso Abrogato Unità organizzative: AFC: Amministrazione federale delle contribuzioni AFCt: Autorità fiscali cantonali AFD: Amministrazione federale delle dogane, compresi l’Ufficio centrale antifrode doganale e l’Assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale ASC: Autorità cantonali e comunali dello stato civile CdA: Autorità cantonali e comunali del controllo degli abitanti CDF: Controllo federale delle finanze Cit: Autorità cantonali preposte alla cittadinanza COM: Commissioni tripartite secondo l’articolo 7 capoverso1 lettera b della legge federale dell’8 ottobre 1999114 sui lavoratori distaccati in Svizzera CP: Comandi cantonali e comunali di polizia DFAE: Dipartimento federale degli affari esteri: Segreteria di Stato, Direzione politica e Direzione consolare fedpol: Ufficio federale di polizia: – I: Servizio giuridico – II: Polizia giudiziaria federale (PGF) – III: Ufficio centrale nazionale INTERPOL, Divisione Centrale operativa (compreso l’ufficio SIRENE), Sezione Documenti d’identità e ricerche di persone disperse, Divisione Servizi AFIS / DNA, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) – IV: Sezione RIPOL ricerca di persone, sezione RIPOL ricerca di oggetti / reati non chiariti e sezione Sistemi di polizia I MIGRA: Autorità cantonali, regionali e comunali in materia di stranieri, autorità in materia di stranieri del Principato del Liechtenstein OCF: Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera RSE: Rappresentanze e missioni svizzere all’estero 113 Nuovo testo giusta l’all.4 dell’O del18 dic. 2013 sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti, con effetto dal 20 gen. 2014 (RU 2014 3).
SCAR: Servizi di coordinamento asilo e rifugiati SIC: Servizio delle attività informative della Confederazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) TAF: Tribunale amministrativo federale: – I: terza corte – II: quarta e quinta corte UCC: Ufficio centrale di compensazione UCL: Uffici cantonali e comunali del lavoro UFG: Ufficio federale di giustizia: Divisione Assistenza giudiziaria internazionale e Ambito direzionale Diritto privato UFM: Ufficio federale della migrazione: – I: Pianificazione e risorse – II: Collaboratore specialista in materia di stranieri, eccettuato il settore della cittadinanza – III: Servizio dei fascicoli – IV: Collaboratore specialista in materia di asilo – V: Collaboratore specialista in materia di cittadinanza Migrazione 142.513 Catalogo dei dati SIMIC Campi di dati SIMIC UFM Partner UFM COM UCC UCL UFG AFD OCF ASC CDF
AFC CdA RSE SIC CP Cit I. Dati di base 1. Identità Appellativi B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Cognomi B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Nomi B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Data di nascita B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Cittadinanza B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Sesso B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Stato civile B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A 2.
Numero personale ID personale SIMIC B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A (n. eDossier) N. pers. settore degli stranieri B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A N. pers. settore dell’asilo B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Numero d’assicurato AVS B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Ordinanza SIMIC 142.513 Campi di dati SIMIC UFM Partner UFM COM UCC UCL UFG AFD OCF ASC CDF
AFC RSE SIC CP Cit II. eDossier 1. Gestione dei fascicoli Detentore del fascicolo A A B A A A A A A Trattato da collaboratore specialista B B B B B A A Trattato dal/fino B B B B B A A Stato del fascicolo A A B A A A A Data apertura fascicolo A A B A A A A A A Data di annullamento B B B B B A A A A Classe d’archiviazione B A B A A 2.
Informazioni in merito al documento Categorie (LStr, LAsi, LCit) B B B B B A A A A Designazione del documento B B B B B A A A A Data del documento B B B B B A A A A Collaboratore specialista competente B B B B B A A A A Provenienza (data/tipo) A A A A A A A A A Data di annullamento B B B B B A A A A III. Fascicoli cartacei 1. Ubicazione dei fascicoli Ubicazione B B B B B B A B B A A A A A 2.
Informazioni in merito al fascicolo Categoria fascicolo B A B B B A A A A A Numero fascicolo B A B B B A A A A A Motivo ordinazione B B B B B Migrazione 142.513 Campi di dati SIMIC UFM Partner UFM COM UCC UCL UFG AFD OCF ASC CDF AFC RSE SIC CP
Cit 3. Contenuto fascicolo Designazione del documento B B B B B A A A A Provenienza (collab. special., data) A A A A A A A A A A Data d’entrata A B A A A A A A A A Data d’uscita (ad es. documento di A B A A A A A A A A legittimazione del Paese d’origine) IV. Altri campi di dati SIMIC 1. N. riferimento N. riferimento B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N. riferimento cantonale B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N. riferimento LCit B B B A B A A A B Comune B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Fascicolo (ubicazione/data/ora B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A dalle–alle) Ordinanza SIMIC 142.513 COM UCC UCL
UFG AFD OCF ASC CDF AFC CdA RSE SIC CP Cit 2. Settore degli stranieri
a. Identità Data di registrazione A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Statuto personale (codice) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A N. assicurazione sociale straniera B A A A B B A A A A A Paese d’origine B B B A A B B A A A A A A A A W A A Luogo d’origine B B B A A B B A A A A A A A W A A Statuto dal profilo del soggiorno B A A A B B A A A A A nel Paese di provenienza Cittadinanza del coniuge B B B A A B B B A A A A A A A Cittadinanza del partner registrato B B B A A B B B A A A A A A A Luogo di nascita B B B B B B B B A A A A A A A A A A W A A Nato/a in Svizzera B B B A A B B A A A A A A A A A A A A A W A A Deceduto/a il B B A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Coniuge svizzero B B B A A B B A A
A A A A A A A A A A A A W A A Il partner registrato è svizzero B B B A A B B A A A A A A A A A A A A A W A A Libretto per stranieri dei genitori B B B A A B B A A A A Genitore svizzero B B B A A B B A A A A A A A A A A A A A A Cognomi, nomi dei genitori B B B B A B B B A A A A A A A A A A A A W Cognomi, nomi, data di nascita B A A A B B A A A A A A A W dei figli Famiglia o gruppo (codice) B B B A A B A A A A W N. di famiglia B B B A A B A A A A o di gruppo N. di controllo del processo (PCN) B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Migrazione 142.513 Campi di dati SIMIC UFM Partner UFM COM UCC UCL UFG AFD OCF ASC CDF AFC CdA RSE SIC CP Cit
b. Indirizzi Indirizzo all’estero B B B B A B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A Indirizzo in Svizzera B B B B A B B B A A A A A A A A A A A A A A W A A Comune di residenza B B B B A B B B A A A A A A A A A A A A A A W A A Indirizzo postale B B B B A B B A A A A A A A A A A A A Indirizzo valido dal B B B B A B B A A A A A A A A A A A A A Indirizzo di contatto in Svizzera B A A A B B A A A A A A o all’estero del lavoratore distaccato Ordinanza SIMIC 142.513 Campi di dati SIMIC UFM Partner UFM COM UCC UCL UFG AFD OCF ASC CDF AFC RSE SIC CP Cit
Documenti di viaggio Tipo del documento di legittimazione B B A A A B B B A A A A A A A A A A A A Autorità di rilascio B B A A A B B B A A A A A A A A A A A A Data del rilascio e durata di validità B B A A A B B B A A A A A A A A A A A A Numero B B A A A B B B A A A A A A A A A A A A
Entrata Dati principali Paese limitrofo B A A A B B A A A A A A Rappresentanza all’estero responsabile B B A B A B A A A A A A A A A A A A A A A Decisione d’entrata valida dal/al B B A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A Durata probabile del soggiorno B B A B A B A A A A A A A A A A N. di familiari partecipanti al viaggio B B A A A B A A A A A A A A A A A A Professione B B A A A B A A A A A A A A A A A Condizioni d’entrata B B A A A B A A A A A A A A A A A A A Durata del soggiorno richiesta B B A A A B A A A A A A A
Misure coercitive Tipo di carcerazione B B B A B A Inizio della carcerazione B B B A B A Fine della carcerazione B B B A B A Giorni di carcerazione B B B A B A Rimpatrio (sì/no) B B B A B A Migrazione 142.513 Campi di dati SIMIC UFM Partner UFM COM UCC UCL UFG AFD OCF ASC CDF AFC CdA RSE SIC CP Cit
f. Soggiorno e partenza Numero del permesso A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Statuto A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Dati sul rilascio del permesso A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Tipo di permesso A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Data effettiva d’entrata B B A B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Data determinante per il domicilio B B A A A B A A A A A A A A Data cambiamento statuto B B A A A B A A A A A A A A Motivo della data determinante B B A A A B A A A A A A A Data di notificazione B B A A A B B A A A A A Autorizzazione valida dal/al B B A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Autorità di rilascio A A A A A B A A A A A A A Tipo dell’ammissione (codice) B B A A A B B
A A A A A A A A A A W A A Fotografia per la B B carta di soggiorno Impronte digitali per B B la carta di soggiorno Firma per la carta di soggiorno B B Ordinanza SIMIC 142.513 COM UCC UCL UFG AFD OCF ASC CDF AFC RSE SIC CP Cit
Decisioni preliminari in funzione del mercato del lavoro (AVOR) Riferimento all’ufficio del lavoro B B A B B A A A Durata di validità della decisione B B A A B A A A Tipo di contingente A A A A A A A A N. di contingente A A A A A A A A A Periodo del contingente B B A A B A A A A Unità del contingente A A A A A A A Data della registrazione B B B A A A A A Data della domanda B B B A A A A A Articolo (richiesto/autorizzato) B B B A A A A A N.
di mesi (massimo/minimo) B B B A A A A A Stato del trattamento B B B A A A A A Motivazione B B B A A A A A Referenze della ditta B B B A A A A A
Attività lucrativa Attività esercitata B B A B A B B B A A A A A A A A A A A A A A A A Posizione professionale B B A B A B B A A A A A A A A Inizio e fine dell’impiego B B A B A B B A A A A A A A A A A Paese di lavoro B B A A A B B A A A A A A A A A Attività lucrativa accessoria B B A B A B B A A A A A A A A N. ore di lavoro settimanali B B A A A B B A A A A A A A A A Luogo e indirizzo di distacco B A B B A A A A A A A Stato procedura notificazione Accordo B A B B A A A A A A A A A A libera circolazione UE/AELS Giorni di servizio già prestati B A B B A A A A A Migrazione 142.513 COM UCC UCL UFG AFD OCF ASC CDF AFC RSE SIC CP Cit Decisione negativa concernente B A B B A A A A A l’attività
lucrativa indipendente secondo OLCP (RS 142.203) Salario B B B B A A A
Dati delle aziende N. dell’azienda SIMIC A A A A A A A A A A A A A A A Nome della ditta B B A B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A Indirizzi B B A B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A Agglomerazione B B A B A B B A A A A A A A Gruppo economico B B A B A B B A A A A A A A Comune di lavoro B B A B A B B A A A A A A A A Ultima mutazione (utente/data) A A A A A A A A A A A A A A A Paese (codice) B B A B A B B A A A A A A A N. collettivo delle aziende B B A B A B B A A A A A A A Effettivo massimo ballerine per B B B A A A impresa Impresa B A B B A A A A
Dati generali sulla cittadinanza N. e categoria del fascicolo B A B A B A A A A A Tipo e n. della pratica B A B A B A A A Lingua materna B A B A B A A A Data di nascita del coniuge B A B A B A A A Data di nascita del partner registrato B A B A B A A A Luogo di nascita B A B A B A A A Deceduto il B A B A B A A A Cognomi e nomi dei genitori B A B A B A A A Cittadinanza svizzera B A B A B A A A Ordinanza SIMIC 142.513 COM UCC UCL UFG AFD OCF ASC CDF AFC RSE SIC CP Cit Coniuge svizzero B A B A B A A A Il partner registrato è svizzero B A B A B A A A Genitore svizzero B A B A B A A
A Tipo e durata del permesso B A B A B A A A di soggiorno Luogo d’origine B A B A B A A A Data di entrata e di uscita B A B A B A A A Indirizzo in Svizzera e all’estero B A B A B A A A Rappresentanza all’estero in caso di B A B A B A A A domanda dall’estero Tipo di naturalizzazione B A B A B A A A Comune di naturalizzazione B A B A B A A A Data della decisione B A B A B A A A Collaboratore specialista competente B A B A B A A A Data di naturalizzazione B A B A B A A A Data passaggio in giudicato B A B A B A A A A Ordini/provvedimenti presi B A B A B A A A Nome e indirizzo degli interessati B A B B A A A Controllo del disbrigo B A B B A
A A
Dati sulla cittadinanza relativi alla procedura di annullamento Data della decisione dell’ultima B B B procedura di naturalizzazione Data di nascita della persona la cui B B B naturalizzazione va annullata Data di nascita del coniuge o del B B B partner registrato Migrazione 142.513 COM UCC UCL UFG AFD OCF ASC CDF AFC RSE SIC CP Cit Data del matrimonio B B B Cognome e nome del coniuge svizzero B B B Data audizione diretta coniuge B B B Data audizione cantonale coniuge B B B Data separazione B B B Numero di mesi fino alla separazione B B B Dichiarazione unione coniugale B B B Data firma dichiarazione unione B B B coniugale Divorzio chiesto da B B B Data domanda divorzio B B B Data divorzio B B B
eARB Numero della pratica B B Tipo di pratica B B Categoria B B Stato del trattamento B B Comunicazioni B B Utente eARB B B
Misure d’allontanamento e di respingimento Data di notificazione B B A A A B B A A A A A A A Valevole dal/fino B B A A A B B A A A A A A A A A A A A A A Abrogato il B B A A A B B A A A A A A A A A Motivazione B B A A A B B A A A A A A A A A A Ramo economico B B A A A B B A A A A A Data della domanda B B A A A B B A A A A Ordinanza SIMIC 142.513 Campi di dati SIMIC UFM Partner UFM COM UCC UCL UFG AFD OCF ASC CDF AFC RSE SIC CP Cit Termine di partenza B B A A A B A B A A A A A A A A A A A Proroga del termine B B A A A B A B A A A A A A A A A A A di partenza fino Data di partenza B B A A A B B A A A A A A A A A A A Sospensione dal/al B B A A A B B A A A A A A A A A A A A Osservazioni come
B B A A A B B A A A A A A A A da decisione
Rapporto di controllo alla frontiera N. posto di confine B A A A A A B A A A A A A A A A Designazione posto di confi- B A A A A A B A A A A A A A A A A A ne/funzionario Luogo di passaggio della frontiera B A A A A A B A A A A A A A A A A A Entrata/partenza/sul terreno B A A A A A B A A A A A A A A A Mezzo di trasporto B A A A A A B A A A A A A A A A Motivo del trattenimento B A A A B A A A Passaggio di frontiera osservato da/non B A A A B A A A osservato Fatti B A A A B A A A Osservazioni interne B A A A B A A A Descrizione della falsificazione B A A A B A A A Data/ora del respingimento B A A A A A B A A A A A A A A A A A Stesura rapporto di polizia (sì/no) B A A A A A B A A A A A A A
A A Motivi del respingimento (codice) B A A A A A B A A A A A A A A A A A Data/ora della consegna alla polizia B A A A A A B A A A A A A A A A
Osservazioni strutturate Codici d’osservazione B B B A A B B A A A A A Codici d’osservazione validi dal/al B B B A A B B A A A Migrazione 142.513 Campi di dati SIMIC UFM Partner UFM COM UCC UCL UFG AFD OCF ASC CDF AFC RSE SIC CP Cit Collaboratore specialista B B B A A B B A A Utente B B B A A B B A A A Data della mutazione B B B A A B B A A A
Ricerca del luogo di soggiorno Richiedente (cognomi/ indirizzo: B A A soltanto per conteggio finale tasse)
Tasse Tasse delle autorità degli stranieri B B A A A B B Tasse delle autorità cantonali del B B A A B B lavoro Tasse delle autorità preposte alla B B A A B cittadinanza Saldo cassa B B B
Protocollo delle mutazioni Tipo di mutazione A A A A A A A A A A A A Utente A A A A A A A A A A A A Data della mutazione A A A A A A A A A A A A Data dell’evento A A A A A A A A A A A A Data del rilascio A A A A A A A A A A A A A A Autorità decisionale e autorità A A A A A A A A A A A A richiedente Tipo di decisione A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Ordinanza SIMIC 142.513 COM UCC UCL UFG AFD OCF ASC CDF AFC CdA RSE SIC CP Cit 3. Settore dell’asilo
Identità Religione B A B B A A A A A A A A A A A A A Lingua materna B A B B A A A A A A A A A A A A A A Gruppo etnico B A B B A A A A A A A A A A A A A Cittadinanza alla nascita B A B A A A A A A A A A W A A Luogo di nascita B A B A A A A A A A A A A W A A Codice d’origine B B B A A A A A A A A A A A A W A A Cognomi e nomi dei genitori B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Mezzi finanziari propri B A B B A A A A A A A Dichiarazione di garanzia B A B B A A A A A A A Indirizzi B A B A A B A A A A A A A A A A A A W A A Categorie di identità (codice NINA) B A B A A A A A Migrazione
142.513 Campi di dati SIMIC UFM Partner UFM COM UCC UCL UFG AFD OCF ASC CDF AFC RSE SIC CP Cit
Documenti del Paese d’origine Classificazione B A B B A A A A A A A A A A A A A (originale, copia, …)
Procedura In generale:
Tipo di pratica B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Tipo di trattamento B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Stato della procedura B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Cognomi e indirizzo degli interessati B A B A A A A A A A A A A A A A A Cantone di attribuzione B A B A A A A A A A A A A A A A A A Data di apertura della pratica B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Data del disbrigo della pratica B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Passaggio in giudicato B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Termini B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Codice d’osservazione B A B A A A A A Data di deposito e di evasione del B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ricorso Collaboratore specialista competente A A B B A A A A A A A A A A A A A A A Rilevamento delle impronte digitali: N.
di controllo del processo (NCP) B A B A A A A A A A B A A A A A Luogo e data del rilevamento B A B A A A A A A A B A A A A A Attribuzione / Ripartizione: Data di disbrigo B A B A A A A A A A A A A A A A della decisione d’attribuzione Motivo della mutazione B A B A A A A A A A A A A A A A Cantone interessato dalla ripartizione B A B A A A A A A A A A A A A A Ordinanza SIMIC 142.513 Campi di dati SIMIC UFM Partner UFM COM UCC UCL UFG AFD OCF ASC CDF
AFC RSE SIC CP Cit Data ripartizione B A B A A A A A A A A A A A A A Determinante sì/no B A B A A A A A A A A A A A A A Riga per commento B A B A A A A A A A A A A A A A Collaboratore specialista B A B A A A A A A A A A A A A A Documento di legittimazione settore dell’asilo: Categoria B A B A A B A A A A A A A A A A A A A A Data dell’allestimento B A B A A B A A A A A A A A A A A A A A Valevole fino B A B A A B A A A A A A A A A A A A A A Attività lucrativa B A A A A B A A A A A A A A A A Cognome e indirizzo B A A A A B A A A A A A A A A A A A del datore di lavoro Collaboratore
B A B A A B A A A A A A A A A A A A A specialista Contributo speciale: Obbligo contributo speciale B A A A A A A A A A A A A Obbligo massimo B A A A A A A A A A A A A Saldo B A A A A A A A A A A A A Cronologia B A A A A A A A A A A A A Allegato 2115 (art. 13 cpv. 2) Dati che possono essere comunicati ad autorità e organizzazioni conformemente all’articolo 13 Legenda Comunicazione dei dati: CD: ammessa Vuoto: non ammessa Unità organizzative: OSAR: Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati CSC / CCC: Cassa svizzera di compensazione (AVS/AI) / Casse di compensazione cantonali OSAR CSC/CCC Dati personali asilo Cognome(i) CD CD Nome(i) CD CD Cognome(i) e nome(i) dei genitori CD CD Appellativo(i) CD CD Data di nascita CD CD Sesso CD CD Cittadinanza CD CD Numero personale settore dell’asilo CD CD ID personale SIMIC CD CD Numero d’assicurato AVS
CD Indirizzi CD CD Procedura Tipo di pratica CD Tipo di disbrigo CD Stato della procedura CD Cantone di attribuzione CD CD Data di apertura della pratica CD 115 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011
Modifica del diritto vigente
…116
116 Le mod. possono essere consultate alla RU 2006 1945.
Allegato 4117 (art. 2 lett. a n. 5)
Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino
1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono gli accordi seguenti:
a. Accordo del 26 ottobre 2004118 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS); b. Accordo del 26 ottobre 2004119 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi; c. Accordo del 17 dicembre 2004120 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; d. Accordo del 28 aprile 2005121 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; e. Protocollo del 28 febbraio 2008122 tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
117 Introdotto dal n. I 1 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti: a. Accordo del 26 ottobre 2004123 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD); b. Accordo del 17 dicembre 2004124 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; c. Protocollo del 28 febbraio 2008125 tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera; d. Protocollo del 28 febbraio 2008126 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.