173.711.31
Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale
del 26 settembre 2006 (Stato 1° gennaio 2009)
Il Tribunale penale federale, visto l’articolo 15 capoverso1 lettera b della legge del 4 ottobre 20021 sul Tribunale penale federale, adotta il seguente regolamento:
Sezione 1 Ripetibili accordate alle parti e indennità concesse ai patrocinatori
d’ufficio
Art. 1 Principio
Le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio. Nel caso di una difesa d’ufficio, esse consistono nella remunerazione del patrocinatore d’ufficio e sono fissate nel medesimo modo.
Se circostanze particolari lo giustificano, il Tribunale può accordare alla parte un’adeguata indennità per altre spese indispensabili causate dal processo.
Se vince il Ministero pubblico della Confederazione, né quest’ultimo né la Confederazione hanno diritto a un’indennità.
Art. 2 Spese di patrocinio
Le spese di patrocinio comprendono l’onorario e il rimborso delle spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, le spese postali e telefoniche.
Il presente regolamento non si applica al rapporto tra l’avvocato di fiducia e la parte rappresentata.
Art. 3 Onorario
L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa. L’indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi.
Se entro l’udienza finale o entro un termine fissato dal Tribunale, nelle procedure davanti alla Corte dei reclami al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese, l’onorario è fissato secondo libero apprezzamento.
Le indennità non comprendono l’imposta sul valore aggiunto.
Art. 4 Spese
Per le copie possono essere fatturati 50 centesimi a pagina.
Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi. Sono rimborsati al massimo:
per le trasferte, il prezzo del biglietto ferroviario di prima classe;
per le trasferte in aereo dall’estero, il prezzo del volo in classe economica a una tariffa vantaggiosa;
25 franchi sia per il pranzo sia per la cena;
2 170 franchi per pernottamento, colazione compresa.
Invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un’indennità per l’utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20013 concernente l’ordinanza sul personale federale.4
Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capoverso 2 può essere versato un adeguato importo forfettario.5
Art. 5 Pagamento e rimborso
L’indennità o una remunerazione al patrocinatore d’ufficio è versata dal Ministero pubblico della Confederazione in caso di abbandono del procedimento oppure dal Tribunale penale federale nella procedura di reclamo o dopo l’allestimento dell’atto di accusa.
La decisione indica in che misura l’imputato, il reclamante, la persona assolta o condannata deve rimborsare alla cassa federale l’indennità assegnata al patrocinatore d’ufficio.
Se il mandato d’ufficio si protrae su un lungo periodo, possono essere versati acconti il cui importo è determinato da chi dirige il procedimento.
Nuovo testo giusta il n. I del D del TPF del 18 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Introdotto dal n. I del D del TPF del 18 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Introdotto dal n. I del D del TPF del 18 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Sezione 2 Indennità ai testimoni e alle persone informate sui fatti
Art. 6 Principio
Ad eccezione dei casi previsti dalla legge, i testimoni hanno diritto a un’indennità e al rimborso delle spese indispensabili.
Ai testimoni provenienti da un altro Cantone o dall’estero può essere accordato un anticipo adeguato per le loro spese.
I testimoni che per le loro deposizioni si rendono sospetti di reato possono essere privati provvisoriamente dell’indennità; se riconosciuti colpevoli di un reato, essi perdono il diritto all’indennità.
I testimoni possono essere tenuti a presentare giustificativi.
Art. 7 Indennità ai testimoni
In funzione del dispendio di tempo, compresa la durata della trasferta, i testimoni ricevono un’indennità forfettaria che varia:
tra 30 e 100 franchi, se l’intera deposizione non dura più di una mezza giornata;
tra 50 e 150 franchi al giorno, se l’intera deposizione dura oltre mezza giornata.
Nel caso di una perdita di guadagno sufficientemente comprovata o resa verosimile, l’indennità oscilla di regola tra i 25 e i 150 franchi l’ora.
Se circostanze particolari lo giustificano, può essere rimborsata l’effettiva perdita di guadagno. Una perdita di guadagno straordinariamente elevata non viene presa in considerazione.
Art. 8 Spese
Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi. Sono rimborsati al massimo:
per le trasferte, il prezzo del biglietto ferroviario di seconda classe;
per le trasferte in aereo dall’estero, il prezzo del volo in classe economica a una tariffa vantaggiosa;
25 franchi sia per il pranzo sia per la cena;
6 170 franchi per pernottamento, colazione compresa.
Nuovo testo giusta il n. I del D del TPF del 18 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un’indennità per l’utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20017 concernente l’ordinanza sul personale federale.8
Se per motivi di malattia, infermità, età o per altri motivi, il testimone ha dovuto ricorrere a un mezzo di trasporto speciale, gli vengono rimborsate tutte le spese necessarie. Se per motivi particolari, i testimoni necessitano di una persona d’accompagnamento, quest’ultima ha diritto alla stessa indennità di un testimone.
Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capoverso1 può essere versato un adeguato importo forfettario.9
Art. 9 Indennità alle persone informate sui fatti
Le persone informate sui fatti e altri terzi che sono interessati da misure probatorie hanno diritto alla stessa indennità dei testimoni.
Sezione 3 Indennità a periti, traduttori e interpreti
Art. 10 Indennità a periti
In linea di massima, i periti sono indennizzati in funzione delle prestazioni fornite. La tariffa è calcolata in base alle necessarie conoscenze professionali e alla difficoltà d’esecuzione; nel caso di periti liberi professionisti, l’indennità è calcolata, di regola, secondo le tariffe in uso nella rispettiva associazione professionale o secondo convenzione. Di regola, l’indennità è fissata in base all’onorario presentato dal perito.
Prima di incaricare il perito, il Tribunale penale federale può chiedere un preventivo.
Se la fattura risulta eccessiva, segnatamente se il mandato non è stato eseguito correttamente o entro i termini prefissati, l’indennità può essere ridotta.
Per le indennità di trasferta e di vitto nonché per le altre spese dei periti, si applicano, salvo convenzione contraria, le tariffe dell’articolo 4.
Art. 11 Indennità a interpreti e traduttori
Di regola, l’indennità per gli interpreti e i traduttori oscilla tra i 60 e i 120 franchi l’ora. La tariffa è calcolata in funzione delle necessarie conoscenze linguistiche e professionali (segnatamente diploma professionale, laurea in lingue, formazione equivalente o esperienza professionale comparabile).
Introdotto dal n. I del D del TPF del 18 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I del D del TPF del 18 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Se la fattura risulta eccessiva, segnatamente se il mandato non è stato eseguito correttamente o entro i termini prefissati, l’indennità può essere ridotta.
Per le indennità di trasferta e di vitto nonché per le altre spese, si applicano, salvo convenzione contraria, le tariffe dell’articolo 8.
Le indennità non comprendono l’imposta sul valore aggiunto.
Sezione 4 Disposizione finale
Art. 12
Il regolamento dell’11 febbraio 200410 sulle spese ripetibili nelle procedure davanti al Tribunale penale federale è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.