142.20
Legge federale
sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI)1
del 16 dicembre 2005 (Stato 12 giugno 2026)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 20023,
decreta:
Capitolo 1 Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina l’entrata, la partenza, il soggiorno e il ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera. Essa disciplina inoltre la promozione della loro integrazione.
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera.
Ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (CE) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.
Ai cittadini degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l’Accordo del 21 giugno 20015 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.
Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull’entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni divergenti.6
Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 1 numero 1.7
Capitolo 2 Principi dell’ammissione e dell’integrazione
Art. 3 Ammissione
L’ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un’attività lucrativa è subordinata all’interesse dell’economia svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. È tenuto conto adeguatamente dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera.
Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell’unione familiare lo esigono.
Nell’ammissione di stranieri è tenuto conto dell’evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera.
Art. 4 Integrazione
L’integrazione mira alla convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza.
L’integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
L’integrazione presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera.
Occorre che gli stranieri si familiarizzino con la realtà sociale e le condizioni di vita in Svizzera, segnatamente imparando una lingua nazionale.
Capitolo 3 Entrata e partenza
Art. 5 Condizioni d’entrata
Lo straniero che intende entrare in Svizzera:
a. 8dev’essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine;
abis. 9se richiesto, dev’essere in possesso di un visto secondo il regolamento (CE) n. 810/200910 o di un’autorizzazione ai viaggi secondo il regolamento (UE) 2018/124011 (autorizzazione ai viaggi ETIAS);
b. deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno;
c. non deve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera; e
d. 12non dev’essere oggetto di una misura di respingimento né di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)13 o dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192714 (CPM).
Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente.
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle condizioni d’entrata di cui al capoverso 1 per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali.15
Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine.16
Art. 6 Rilascio del visto
Il visto è rilasciato, su incarico della competente autorità federale o cantonale, dalla rappresentanza svizzera all’estero o da un’altra autorità designata dal Consiglio federale.
In caso di rifiuto del visto per un soggiorno non sottostante a permesso (art. 10), la competente rappresentanza all’estero emana, mediante un modulo, una decisione a nome della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)17 o del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), a seconda della sfera di competenze. Il Consiglio federale può prevedere che anche altri servizi del DFAE siano abilitati a emanare decisioni a nome del DFAE.18
Contro una decisione secondo il capoverso 2 può essere fatta opposizione scritta entro 30 giorni all’autorità che ha emanato la decisione (SEM o DFAE). L’articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa si applica per analogia.20
Per la copertura di eventuali spese di soggiorno, assistenza o connesse al viaggio di ritorno, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia temporanea, una cauzione o altre garanzie.21
Art. 722 Passaggio di confine e controlli di frontiera23
L’entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli Accordi riguardanti l’associazione alla normativa di Schengen. L’esecuzione dei controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera e alle frontiere interne Schengen della Svizzera è retta dal codice frontiere Schengen24.25
La Confederazione collabora con l’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen. Tale collaborazione prevede in particolare la messa a punto di strumenti di pianificazione sulla base del regolamento (UE) 2019/189626 all’attenzione di tale agenzia.27
Il Consiglio federale disciplina le modalità dei controlli di frontiera di cui al capoverso 1. Stabilisce d’intesa con i Cantoni e con gli Stati limitrofi le regioni transfrontaliere secondo l’articolo 42ter del codice frontiere Schengen.28
La SEM determina le frontiere esterne Schengen della Svizzera d’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), le autorità federali e cantonali competenti per i controlli di frontiera e l’Ufficio federale dell’aviazione civile.29
Art. 830 Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera
Spetta al Consiglio federale ordinare e prorogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera.
In caso di eventi imprevedibili, spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordinare e prorogare le misure immediatamente necessarie per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera. Il DFGP ne informa senza indugio il Consiglio federale.
Il Consiglio federale può altresì ordinare o prorogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera se il Consiglio dell’Unione europea:
a causa di una grave emergenza di sanità pubblica su vasta scala in diversi Stati Schengen, ha autorizzato questi ultimi a ordinare o prorogare il ripristino temporaneo dei controlli secondo l’articolo 28 del codice frontiere Schengen31;
a causa di circostanze eccezionali dovute a carenze gravi e persistenti nei controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen, ha emanato una raccomandazione in tal senso secondo l’articolo 29 del codice frontiere Schengen.
L’UDSC svolge i controlli di cui ai capoversi 1–3 d’intesa con i Cantoni di confine.
Il Consiglio federale disciplina la procedura per ordinare, prorogare o abrogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera.
Art. 932 Competenza in materia di controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera
I Cantoni eseguono i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen sul loro territorio sovrano.
Art. 9a33 Sorveglianza dell’arrivo all’aeroporto
L’arrivo di passeggeri all’aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per i controlli di frontiera utilizzano i dati così ottenuti al fine di:34
risalire all’impresa di trasporto aereo e al luogo del decollo per le persone che non adempiono le condizioni d’entrata in Svizzera;
procedere al confronto con i dati contenuti nei sistemi di ricerca di persone per tutti coloro che entrano in Svizzera.
Le autorità competenti per i controlli di frontiera comunicano al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) le eventuali minacce concrete per la sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza.35 Esse possono trasmettere, oltre alla notificazione, anche i pertinenti dati.36
I dati rilevati devono essere cancellati entro 30 giorni. Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano conservati più a lungo se necessari per una procedura pendente di diritto penale, d’asilo o in materia di stranieri.
La Confederazione può versare ai Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali contributi ai costi di sorveglianza secondo il capoverso 1.
Il Consiglio federale disciplina le specificazioni che i sistemi di riconoscimento dei tratti del viso devono soddisfare, nonché i dettagli della procedura di sorveglianza e la comunicazione di informazioni al SIC.37
Art. 9b38 Accertamenti alla frontiera esterna Schengen
Gli stranieri rintracciati all’atto di attraversare illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato sono sottoposti senza indugio, ma al massimo entro sette giorni dal rintraccio, a un accertamento da parte delle autorità cantonali competenti. Se il controllo alla frontiera è stato demandato alla Confederazione, l’accertamento incombe al Corpo delle guardie di confine.
La procedura di accertamento è retta dal regolamento (UE) 2024/135639. Consta degli elementi seguenti:
un controllo preliminare dello stato di salute;
un controllo preliminare delle vulnerabilità;
identificazione e verifica dell’identità;
registrazione dei dati biometrici nell’Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;
un controllo di sicurezza;
compilazione del modulo consuntivo;
indirizzamento alla procedura adeguata.
Gli stranieri devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché, se del caso, presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Devono inoltre far rilevare i propri dati biometrici.
Nel caso di stranieri minorenni non accompagnati, le autorità cantonali competenti per l’accertamento designano senza indugio una persona di fiducia che difenda i loro interessi durante la procedura di accertamento. Se il controllo alla frontiera è stato demandato al Corpo delle guardie di confine, quest’ultimo informa quanto prima le autorità cantonali competenti.
Sono esentati dagli accertamenti alla frontiera esterna Schengen gli stranieri dei quali la Svizzera non è tenuta a rilevare i dati biometrici conformemente all’articolo 22 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/135840 per motivi diversi dall’età.
Per le persone di cui al capoverso 1 alle quali a causa dello stato delle loro dita si applica la procedura secondo l’articolo 23 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1358, l’accertamento avviene successivamente a tale procedura; se queste persone sono trattenute per più di 72 ore alla frontiera esterna Schengen, il termine di cui al capoverso 1 per l’accertamento è ridotto a quattro giorni.
Gli stranieri che chiedono asilo prima dell’inizio dell’accertamento sono sottoposti alla procedura in aeroporto ai sensi dell’articolo 21a capoverso 1 della legge del 26 giugno 199841 sull’asilo (LAsi).
Se lo straniero chiede asilo durante la procedura di accertamento, quest’ultima viene portata a termine, dopodiché l’interessato è indirizzato a un centro della Confederazione. Se sussistono indizi concreti che intende sottrarsi alle disposizioni o alle misure delle autorità, l’interessato è accompagnato nel centro in questione.
Art. 9c42 Accertamenti sul territorio svizzero
Devono essere sottoposti ad accertamenti dell’autorità cantonale competente senza indugio, ma al più tardi entro tre giorni dal rintraccio, gli stranieri che:
hanno attraversato in modo non autorizzato la frontiera esterna Schengen; e
soggiornano illegalmente sul territorio svizzero e vi vengono rintracciati.
La procedura di accertamento è retta dal regolamento (UE) 2024/135643. Consta degli elementi seguenti:
un controllo preliminare dello stato di salute;
un controllo preliminare delle vulnerabilità;
identificazione e verifica dell’identità;
registrazione dei dati biometrici nell’Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;
un controllo di sicurezza;
compilazione del modulo consuntivo;
indirizzamento alla procedura adeguata.
Gli stranieri devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché, se del caso, presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Devono inoltre far rilevare i propri dati biometrici.
Nel caso di stranieri minorenni non accompagnati, le autorità cantonali competenti per gli accertamenti designano senza indugio una persona di fiducia che difenda i loro interessi durante la procedura di accertamento.
È possibile rinunciare agli accertamenti se gli stranieri sono già stati sottoposti ad accertamento secondo il regolamento (UE) 2024/1356 o soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 e dopo il loro rintraccio sono riammessi senza indugio da un altro Stato Schengen in virtù di accordi bilaterali secondo l’articolo 64c capoverso 1 lettera a.
Gli stranieri che chiedono asilo prima dell’inizio dell’accertamento vengono indirizzati a un centro della Confederazione. In presenza di indizi concreti secondo cui intendano sottrarsi a disposizioni o misure delle autorità, vengono accompagnati nel centro in questione. La successiva procedura di accertamento è retta dall’articolo 26 capoverso 1bis LAsi44.
Se lo straniero chiede asilo durante la procedura di accertamento, quest’ultima viene portata a termine, dopodiché l’interessato viene indirizzato a un centro della Confederazione. Se sussistono indizi concreti che intende sottrarsi a disposizioni o misure delle autorità l’interessato è accompagnato nel centro in questione.
Art. 9d45 Meccanismo di monitoraggio indipendente nell’ambito degli accertamenti
I servizi responsabili per il meccanismo di monitoraggio indipendente svolgono i compiti loro affidati in conformità all’articolo 10 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/135646. Si tratta in particolare dei compiti seguenti:
monitorare il rispetto del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la garanzia dell’accesso alla procedura d’asilo, il rispetto del principio di non respingimento e la garanzia dell’interesse superiore del minore;
controllare l’applicazione del fermo secondo l’articolo 73 nel quadro della procedura di accertamento;
esaminare le violazioni dei diritti fondamentali fatte valere nel quadro della procedura di accertamento;
formulare raccomandazioni destinate alle autorità competenti.
Laddove necessario per l’esecuzione dei loro compiti, i servizi responsabili per il meccanismo di monitoraggio indipendente hanno la facoltà di:
accedere a tutte le ubicazioni rilevanti, compresi i centri di alloggio cantonali, gli istituti di carcerazione e i centri della Confederazione;
consultare tutti i documenti e fascicoli;
svolgere interrogatori di persone;
eseguire controlli sul posto, controlli di prove a campione e controlli senza preavviso;
accedere a informazioni classificate, sempreché le persone in questione si siano sottoposte a un controllo di sicurezza.
Il Consiglio federale può incaricare terzi di adempiere i compiti di cui al capoverso 1 nel quadro del meccanismo di monitoraggio indipendente.
Capitolo 4 Obbligo del permesso e di notificazione
Art. 10 Soggiorno senza attività lucrativa
Per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso; se nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore, vale questa durata.
Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va chiesto prima dell’entrata in Svizzera all’autorità competente per il luogo di residenza previsto. Rimane salvo l’articolo 17 capoverso 2.
Art. 11 Soggiorno con attività lucrativa
Lo straniero che intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all’autorità competente per il luogo di lavoro previsto.
È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso.
Se si tratta di attività lucrativa dipendente, il permesso dev’essere chiesto dal datore di lavoro.
Art. 12 Notificazione
Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l’autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un’attività lucrativa.
Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi presso l’autorità competente per il nuovo luogo di residenza.
Il Consiglio federale stabilisce i termini di notificazione.
Art. 13 Procedura di permesso e procedura di notificazione
All’atto della notificazione, lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti.
L’autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d’origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura.
La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall’autorità competente.
Art. 14 Deroghe all’obbligo del permesso e di notificazione
Il Consiglio federale può emanare disposizioni più favorevoli in merito all’obbligo del permesso e di notificazione, segnatamente allo scopo di facilitare servizi transfrontalieri temporanei.
Art. 15 Notificazione della partenza
Lo straniero titolare di un permesso deve notificare all’autorità competente per il luogo di residenza la propria partenza per un altro Comune o Cantone oppure per l’estero.
Art. 16 Notificazione in caso di alloggio a pagamento
Chi dà alloggio a pagamento deve notificare lo straniero all’autorità cantonale competente.
Art. 17 Regolamentazione del soggiorno fino alla decisione relativa al permesso
Lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all’estero.
Se è manifesto che le condizioni d’ammissione saranno adempite, l’autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura.
Capitolo 5 Condizioni d’ammissione
Sezione 1 Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa
Art. 18 Esercizio di un’attività lucrativa dipendente
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente se:
l’ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera;
un datore di lavoro ne ha fatto domanda; e
sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20–25.
Art. 19 Esercizio di un’attività lucrativa indipendente
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa indipendente se:
l’ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera;
sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di tale attività;
47dispone di una base esistenziale sufficiente e autonoma; e
48sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20 e 23–25.
Art. 20 Misure limitative
Il Consiglio federale può limitare il numero dei primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora (art. 32 e 33) per l’esercizio di un’attività lucrativa. Esso consulta preventivamente i Cantoni e le parti sociali.
Il Consiglio federale può stabilire contingenti massimi per la Confederazione e i Cantoni.
La SEM può emanare decisioni per primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora computandoli sui contingenti federali oppure aumentare i contingenti cantonali. Essa tiene conto dei bisogni dei Cantoni e dell’interesse dell’economia svizzera.
Art. 21 Priorità
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se è dimostrato che per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto.
Sono considerati lavoratori indigeni:
i cittadini svizzeri;
i titolari di un permesso di domicilio;
i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un’attività lucrativa;
49le persone ammesse provvisoriamente;
50le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria e che sono titolari di un permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa.
In deroga al capoverso 1, lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico. È ammesso per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o della sua formazione continua in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa.51 52
Art. 21a53 Misure riguardanti le persone in cerca d’impiego
Il Consiglio federale adotta misure per sfruttare integralmente il potenziale della forza lavoro indigena. Consulta previamente i Cantoni e le parti sociali.
Se in determinati gruppi professionali, settori di attività o regioni economiche si registra un tasso di disoccupazione superiore alla media, vanno adottate misure temporanee per favorire le persone in cerca d’impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento. Le misure possono essere circoscritte a singole regioni economiche.
Nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media, i datori di lavoro annunciano al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti. L’accesso alle informazioni riguardanti i posti annunciati è riservato, per un periodo di tempo limitato, alle persone che sono registrate presso il servizio pubblico di collocamento in Svizzera.
Il servizio pubblico di collocamento trasmette al datore di lavoro, entro breve termine, i dossier delle persone in cerca d’impiego che sono registrate e che ritiene adeguate. Il datore di lavoro invita i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale. I risultati sono comunicati al servizio pubblico di collocamento.
I posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3 che vengono occupati da persone in cerca d’impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento non devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento.
Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni all’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3, in particolare per tenere conto della specifica situazione di aziende familiari o nel caso di persone che hanno già lavorato per lo stesso datore di lavoro; prima di emanare le disposizioni d’esecuzione consulta i Cantoni e le parti sociali. Periodicamente stila inoltre elenchi dei gruppi professionali e dei settori di attività con un tasso di disoccupazione superiore alla media nei quali vige l’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti.
Se le condizioni di cui al capoverso 2 sono soddisfatte, il Cantone può chiedere al Consiglio federale l’introduzione dell’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti.
Se le misure di cui ai capoversi 1–5 non producono gli effetti auspicati o emergono nuovi problemi, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale misure addizionali, dopo aver consultato i Cantoni e le parti sociali. In caso di problemi gravi, in particolare legati ai frontalieri, il Cantone può chiedere al Consiglio federale di adottare ulteriori misure.
Art. 2254 Condizioni di salario e di lavoro nonché rimborso delle spese dei lavoratori distaccati
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se:
sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore; e se
i rimborsi di cui al capoverso 2 corrispondono a quelli usuali nella località, nella professione e nel settore.
Il datore di lavoro rimborsa ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato sostenute nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali, come quelle per il viaggio, il vitto e l’alloggio. Tali rimborsi non sono considerati componente del salario.
In caso di lavoro distaccato di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell’obbligo di rimborso di cui al capoverso 2.
Art. 23 Condizioni personali
Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un’attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati.
All’atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l’età dell’interessato ne lascino presagire un’integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico.
In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera:
investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro o ne creano di nuovi;
persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo;
persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno;
persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale;
persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d’affari internazionali importanti dal punto di vista economico.
Art. 24 Abitazione
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni.
Art. 25 Ammissione di frontalieri
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa come frontaliero unicamente se:
fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera; e
lavora in Svizzera entro la zona di frontiera.
Gli articoli 20, 23 e 24 non sono applicabili.
Art. 26 Ammissione di servizi transfrontalieri
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per prestare servizi transfrontalieri temporanei unicamente se la sua attività è nell’interesse dell’economia svizzera.
Si applicano per analogia le condizioni di cui agli articoli 20, 22 e 23.
Art. 26a55 Ammissione di consulenti e insegnanti
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa come consulente o insegnante religioso oppure come insegnante di lingua e cultura del Paese d’origine se, oltre ad adempiere le condizioni di cui agli articoli 18–24:
ha dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera ed è in grado di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offre consulenza; e
è in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro.
Per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera b.
Sezione 2 Ammissione per un soggiorno senza attività lucrativa
Art. 27 Formazione e formazione continua56
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o una formazione continua se:57
58la direzione dell’istituto scolastico conferma che la formazione o la formazione continua può essere intrapresa;
vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni;
dispone dei mezzi finanziari necessari; e
59possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o la formazione continua previste.
Per i minorenni, dev’essere garantito che qualcuno li assista adeguatamente.
La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l’interruzione della formazione o della formazione continua è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge.60
Art. 28 Redditieri
Lo straniero che non esercita più un’attività lucrativa può essere ammesso in Svizzera se:
ha raggiunto l’età minima fissata dal Consiglio federale;
possiede legami personali particolari con la Svizzera; e
dispone dei mezzi finanziari necessari.
Art. 29 Cure mediche
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per ricevere cure mediche. Il finanziamento e la partenza dalla Svizzera devono essere garantiti.
Art. 29a61 Ricerca di un impiego
Lo straniero che soggiorna in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego e i suoi familiari non hanno diritto all’aiuto sociale.
Sezione 3 Deroghe alle condizioni d’ammissione
Art. 30
È possibile derogare alle condizioni d’ammissione (art. 18–29) al fine di:
disciplinare l’attività lucrativa degli stranieri ammessi in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare, purché non sussista un diritto ad esercitare un’attività lucrativa (art. 46);
tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici;
disciplinare il soggiorno dei minori affiliati;
proteggere le persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto della loro attività lucrativa;
62disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani, nonché delle persone che collaborano con le autorità di perseguimento penale nell’ambito di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale;
consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica;
63agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale, nonché la formazione professionale e la formazione professionale continua;
semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale;
64…
65consentire soggiorni di formazione continua in Svizzera a impiegati alla pari collocati da un’organizzazione riconosciuta;
agevolare la riammissione degli stranieri ex titolari di un permesso di dimora o di domicilio;
66disciplinare l’attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l’asilo (art. 43 LAsi67), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura.
Sezione 4 Apolidi
Art. 31
Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente.
Agli apolidi che adempiono le fattispecie di cui all’articolo 83 capoverso 7 si applicano le disposizioni concernenti gli stranieri ammessi provvisoriamente secondo l’articolo 83 capoverso 8.
Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP68 o dell’articolo 49a o 49abis CPM69 o, con decisione passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 68 della presente legge, possono esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera.70 L’articolo 61 LAsi71 si applica per analogia.72
Capitolo 6 Regolamentazione del soggiorno
Art. 32 Permesso di soggiorno di breve durata
Per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un permesso di breve durata.
Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.
Può essere prorogato fino a due anni. Il cambiamento d’impiego è possibile solo per motivi gravi.
Un nuovo permesso di breve durata può essere rilasciato solo dopo un’adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera.
Art. 33 Permesso di dimora
Per soggiorni di oltre un anno è rilasciato un permesso di dimora.
Il permesso di dimora è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.
È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l’articolo 62 capoverso 173.
In caso di rilascio e di proroga del permesso di dimora, la durata di validità del permesso è determinata prendendo in considerazione l’integrazione dello straniero.74
Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d’integrazione se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare.75
Art. 34 Permesso di domicilio
Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.
Il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero se:
ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora;
non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 o 63 capoverso 2; e
è integrato.76
Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno più breve se motivi gravi lo giustificano.
Il permesso di domicilio può essere rilasciato già dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora, se lo straniero adempie le condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c ed è in grado di comunicare bene nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza.77
I soggiorni temporanei non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi 2 lettera a e 4.78 I soggiorni in vista di una formazione o di una formazione continua (art. 27) sono presi in considerazione se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni.79
Il permesso di domicilio revocato conformemente all’articolo 63 capoverso 2 e rimpiazzato da un permesso di dimora può essere rilasciato nuovamente al più presto cinque anni dopo la revoca, sempre che lo straniero sia ben integrato.80
Art. 35 Permesso per frontalieri
Il permesso per frontalieri è rilasciato per un’attività lucrativa entro la zona di frontiera (art. 25).
Il titolare del permesso per frontalieri deve recarsi almeno una volta alla settimana al suo luogo di residenza all’estero; il permesso può essere vincolato ad altre condizioni.
Il permesso per frontalieri è di durata limitata e può essere prorogato.
Dopo un’attività lucrativa ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 capoverso 1.
Art. 36 Luogo di residenza
Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio può scegliere liberamente il luogo di residenza entro il Cantone che ha rilasciato il permesso.
Art. 37 Trasferimento della residenza in un altro Cantone
Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo Cantone.
Il titolare di un permesso di dimora ha diritto di cambiare Cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 capoverso 1.
Il titolare di un permesso di domicilio ha diritto di cambiare Cantone se non sussistano motivi di revoca secondo l’articolo 63.
Per soggiornare temporaneamente in un altro Cantone non è necessario alcun permesso.
Art. 38 Attività lucrativa
Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Il cambiamento d’impiego può essere autorizzato se sussistono motivi gravi e sono adempite le condizioni di cui agli articoli 22 e 23.
Il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Egli non necessita di un’autorizzazione per cambiare impiego.
Il titolare di un permesso di dimora può essere autorizzato a passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 19 lettere a e b.
Il titolare di un permesso di domicilio può esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.
Art. 39 Attività lucrativa dei frontalieri
Il titolare di un permesso per frontalieri può esercitare temporaneamente la sua attività lucrativa fuori della zona di frontiera. Se intende trasferire il centro della sua attività nella zona di frontiera di un altro Cantone, deve richiedere un permesso del nuovo Cantone. Dopo un’attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento di Cantone.
Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 21 e 22. Dopo un’attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento d’impiego.
Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 19 lettere a e b.
Art. 40 Autorità competenti per il rilascio dei permessi e decisione preliminare delle autorità preposte al mercato del lavoro
I permessi di cui agli articoli 32–35 e 37–39 sono rilasciati dai Cantoni. È fatta salva la competenza dell’autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20) e di deroghe alle condizioni d’ammissione (art. 30) e alla procedura d’approvazione (art. 99).
Se non sussiste un diritto all’esercizio di un’attività lucrativa, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l’esercizio di un’attività lucrativa, il cambiamento d’impiego o il passaggio a un’attività indipendente.
Se un Cantone chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora computato sui contingenti della Confederazione, la decisione preliminare è emanata dalla SEM.
Art. 41 Carte di soggiorno
Con il permesso, lo straniero riceve di norma una carta di soggiorno.
Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 83) riceve una carta di soggiorno che ne indica la condizione giuridica.
La carta di soggiorno per i titolari del permesso di domicilio è rilasciata a fini di controllo per una durata di cinque anni.
La carta di soggiorno può essere provvista di un microchip. Questo contiene l’immagine del viso e le impronte digitali del titolare, nonché i dati iscritti nella zona a lettura ottica.81
Il Consiglio federale stabilisce quali persone dispongono di una carta di soggiorno provvista di microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.82
La SEM determina forma e contenuto delle carte di soggiorno. Può affidarne parzialmente o interamente l’allestimento a terzi.83
Art. 41a84 Sicurezza e lettura del microchip
Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici.
Il Consiglio federale può concludere con gli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen e con altri Stati trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip, purché gli Stati interessati dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.
Art. 41b85 Servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche
Il servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di:
possedere le conoscenze specialistiche e le qualifiche necessarie;
garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle pertinenti specifiche;
garantire il rispetto della protezione dei dati; e
disporre di sufficienti risorse finanziarie.
Gli aventi economicamente diritto, i titolari di quote, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione e le altre persone che hanno o possono avere un’influenza determinante sull’impresa o sulla produzione delle carte di soggiorno biometriche devono godere di buona reputazione. Possono essere eseguiti controlli di sicurezza ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 200186 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.
La SEM può esigere in ogni tempo i documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Se il servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche fa parte di un gruppo di imprese, tali requisiti si applicano all’intero gruppo.
Le disposizioni di cui ai capoversi 1–3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le loro prestazioni rivestono un’importanza determinante per la produzione delle carte di soggiorno biometriche.
Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili al servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori.
Capitolo 7 Ricongiungimento familiare
Art. 42 Familiari di cittadini svizzeri
I coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.
I familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se sono in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato loro da uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione delle persone. Sono considerati familiari:
il coniuge e i parenti in linea discendente, se minori di 21 anni o a carico;
i parenti e gli affini in linea ascendente, se a carico.
Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a.87
I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.
Art. 4388 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio
Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:
coabitano con lui;
dispongono di un’abitazione conforme ai loro bisogni;
non dipendono dall’aiuto sociale;
sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della legge federale del 6 ottobre 200689 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.
Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica.
La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.
Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d’integrazione se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare.
Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a.
I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.
Art. 4490 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora
Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora se:
coabitano con lui;
dispongono di un’abitazione conforme ai loro bisogni;
non dipendono dall’aiuto sociale;
sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC91 né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.
Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica.
La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.
Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d’integrazione se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare.
Art. 45 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di soggiorno di breve durata
Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se:
coabitano con lui;
vi è a disposizione un’abitazione conforme ai loro bisogni; e
non dipendono dall’aiuto sociale;
92lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC93 né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.
Art. 45a94 Nullità del matrimonio
Se nell’ambito della verifica dell’adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare con il coniuge secondo gli articoli 42–45 le autorità competenti rilevano indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 105a del Codice civile95 (CC), ne informano l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC.96 La domanda di ricongiungimento familiare con il coniuge è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Art. 46 Attività lucrativa del coniuge e dei figli
Il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42–44) possono esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.
Art. 47 Termine per il ricongiungimento familiare
Il diritto al ricongiungimento familiare dev’essere fatto valere entro cinque anni. Per i figli con più di 12 anni il termine si riduce a 12 mesi.
Questi termini non si applicano per il ricongiungimento familiare secondo l’articolo 42 capoverso 2.
Il termine decorre:
dal momento dell’entrata in Svizzera o dell’insorgere del legame familiare, per i familiari di un cittadino svizzero secondo l’articolo 42 capoverso 1;
con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l’insorgere del legame familiare, per i familiari di uno straniero.
Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni vengono sentiti in merito al ricongiungimento.
Art. 48 Affiliati in vista d’adozione
L’affiliato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:
ne è prevista l’adozione in Svizzera;
sono adempite le disposizioni di diritto civile sul collocamento in vista d’adozione; e
l’entrata in Svizzera a scopo di adozione è avvenuto legalmente.
Se l’adozione prevista non ha luogo, sussiste un diritto alla proroga del permesso di dimora e, dopo cinque anni a decorrere dall’entrata in Svizzera, al rilascio del permesso di domicilio.
Art. 49 Deroghe all’esigenza della coabitazione
L’esigenza della coabitazione secondo gli articoli 42–44 non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.
Art. 49a97 Deroga al requisito delle competenze linguistiche
È possibile derogare al requisito di cui agli articoli 43 capoverso 1 lettera d e 44 capoverso 1 lettera d se sussistono motivi gravi.
Sono considerati motivi gravi segnatamente una disabilità, una malattia o un’altra incapacità che pregiudichi ampiamente l’apprendimento di una lingua.
Art. 50 Scioglimento della comunità familiare
Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, i coniugi e i figli hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora conformemente agli articoli 42, 43 o 44, al rilascio e alla proroga del permesso di soggiorno di breve durata conformemente all’articolo 45 in combinato disposto con l’articolo 32 capoverso 3, oppure alla concessione dell’ammissione provvisoria conformemente all’articolo 85c capoverso 1 se:98
99l’unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a; o
gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.
Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che:
il coniuge o un figlio è stato vittima di violenza domestica; per stabilirlo, le autorità competenti tengono conto in particolare degli indizi seguenti:
il riconoscimento, da parte delle autorità competenti a tal fine, quale vittima ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 2007100 concernente l’aiuto alle vittime di reati,
la conferma, da parte di un servizio specializzato contro la violenza domestica, di norma finanziato da fondi pubblici, della necessità di assistenza o protezione,
misure di polizia o giudiziarie adottate a protezione della vittima,
rapporti medici o altre perizie,
rapporti di polizia e denunce penali, o
condanne penali;
il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi; o
la reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulta fortemente compromessa.101
Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall’articolo 34.
I capoversi 1–3 si applicano per analogia in caso di concubinato, qualora a uno dei concubini sia stato rilasciato un permesso di dimora in ragione di un caso personale particolarmente grave ai sensi dell’articolo 30 capoverso 1 lettera b affinché possa rimanere presso l’altro.102
Art. 51 Estinzione del diritto al ricongiungimento familiare
I diritti giusta l’articolo 42 si estinguono se:
sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d’esecuzione sull’ammissione e sul soggiorno;
sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 63.
I diritti giusta gli articoli 43, 48 e 50 si estinguono se:
sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d’esecuzione sull’ammissione e sul soggiorno;
103sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 o 63 capoverso 2.
Art. 52 Unione domestica registrata
Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.
Capitolo 8 Integrazione
Sezione 1 Promozione dell’integrazione degli stranieri104
Art. 53105 Principi
Nell’adempiere i loro compiti rispettivi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell’integrazione degli stranieri e della protezione contro la discriminazione.
Creano condizioni quadro favorevoli alle pari opportunità e alla partecipazione della popolazione straniera alla vita pubblica. Valorizzano il potenziale della popolazione straniera, tengono conto della sua eterogeneità ed esigono senso di responsabilità da ognuno.
Incoraggiano gli stranieri in particolare nell’acquisizione di competenze linguistiche e di altre competenze di base, nell’avanzamento professionale e nella previdenza per la salute; sostengono inoltre tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza.
Le autorità federali, cantonali e comunali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni degli stranieri cooperano nella promozione dell’integrazione.
Le autorità cantonali di aiuto sociale annunciano al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente che non hanno un impiego.
Art. 53a106 Categorie interessate
Il Consiglio federale definisce le categorie interessate dalla promozione dell’integrazione. Consulta preventivamente i Cantoni e le associazioni mantello di Comuni e città.
Nel promuovere l’integrazione si tiene conto delle esigenze particolari delle donne, dei bambini e dei giovani.
Art. 54107 Promozione dell’integrazione nelle strutture ordinarie
L’integrazione è incoraggiata in primo luogo nelle strutture esistenti a livello federale, cantonale e comunale, segnatamente:
nelle offerte di assistenza e di formazione prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche;
nel mondo del lavoro;
nelle strutture della sicurezza sociale;
nelle strutture della sanità pubblica;
nella pianificazione del territorio nonché nello sviluppo delle città e dei quartieri;
nello sport, nei media e nella cultura.
Art. 55108 Promozione specifica dell’integrazione
La promozione specifica dell’integrazione a livello federale, cantonale e comunale completa la promozione dell’integrazione nelle strutture ordinarie, qualora queste non siano accessibili o vi siano lacune.
Art. 55a109 Misure per stranieri con un bisogno d’integrazione particolare
I Cantoni prevedono con la massima sollecitudine misure d’integrazione adeguate per gli stranieri con un bisogno d’integrazione particolare. La Confederazione li sostiene in tale compito.
Art. 56110 Ripartizione dei compiti
Il Consiglio federale definisce la politica d’integrazione nei settori di competenza della Confederazione. Provvede affinché i servizi federali adottino, insieme alle autorità cantonali competenti, provvedimenti miranti a promuovere l’integrazione e a proteggere contro la discriminazione.
La SEM coordina i provvedimenti dei servizi federali miranti a promuovere l’integrazione e a proteggere contro la discriminazione, in particolare nei settori della sicurezza sociale, della formazione professionale, della formazione continua e della sanità. I servizi federali coinvolgono la SEM nelle attività con potenziali ripercussioni sull’integrazione.
La SEM assicura lo scambio d’informazioni e di esperienze con i Cantoni, i Comuni e gli altri soggetti coinvolti.
I Cantoni definiscono la politica d’integrazione nei settori di loro competenza. Provvedono affinché le autorità cantonali adottino, insieme alle autorità comunali competenti, provvedimenti miranti a promuovere l’integrazione e a proteggere contro la discriminazione. Designano un servizio che funga da interlocutore della SEM per le questioni inerenti all’integrazione e assicurano lo scambio d’informazioni e di esperienze con i Comuni.
In collaborazione con i Cantoni, la SEM verifica periodicamente l’integrazione della popolazione straniera e assicura la garanzia della qualità in materia di promozione dell’integrazione.
Art. 57111 Informazione e consulenza
La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano e prestano consulenza agli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, in particolare sui loro diritti e doveri.
Le autorità competenti informano gli stranieri sulle offerte in materia di promozione dell’integrazione.
I Cantoni provvedono a fornire le prime informazioni ai nuovi arrivati in Svizzera. La Confederazione li sostiene in tale compito.
La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano la popolazione sulla politica d’integrazione e sulla situazione particolare degli stranieri.
La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono affidare a terzi i compiti di cui ai capoversi 1–4.
Art. 58112 Contributi finanziari
La Confederazione contribuisce finanziariamente all’integrazione conformemente ai capoversi 2 e 3. Tali contributi completano le spese sostenute dai Cantoni a favore dell’integrazione.
I contributi per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, per i quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese d’aiuto sociale secondo l’articolo 87 della presente legge e gli articoli 88 e 89 LAsi113, sono versati sotto forma di somme forfettarie per l’integrazione o di finanziamenti destinati a programmi cantonali d’integrazione. Possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi sociopolitici e limitati a determinati gruppi di persone.
Gli altri contributi sono versati per il finanziamento di programmi cantonali di integrazione nonché per programmi e progetti di portata nazionale volti a promuovere l’integrazione degli stranieri a prescindere dal loro statuto. Il coordinamento e lo svolgimento delle attività nell’ambito dei programmi e progetti possono essere affidati a terzi.
Il Consiglio federale fissa l’importo dei contributi della Confederazione secondo i capoversi 2 e 3.
D’intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina i dettagli della procedura di cui ai capoversi 2 e 3.
Sezione 2114 Requisiti d’integrazione
Art. 58a Criteri d’integrazione
Nel valutare l’integrazione l’autorità competente si basa sui criteri seguenti:
il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;
il rispetto dei valori della Costituzione federale;
le competenze linguistiche; e
la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione.
Si tiene in debito conto la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare i criteri d’integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d a causa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti.
Il Consiglio federale definisce le competenze linguistiche necessarie al rilascio o alla proroga di un permesso.
Art. 58b Accordi d’integrazione e raccomandazioni per l’integrazione
L’accordo d’integrazione è stipulato con l’interessato e fissa gli obiettivi, le misure e lo scadenzario della promozione dell’integrazione. Ne disciplina inoltre il finanziamento.
Può prevedere in particolare obiettivi concernenti l’acquisizione di competenze linguistiche, l’integrazione scolastica o professionale ed economica, nonché l’acquisizione di conoscenze sulle condizioni di vita, sul sistema economico e sull’ordinamento giuridico svizzeri.
Se le autorità competenti esigono la conclusione di un accordo d’integrazione, il permesso di dimora è rilasciato o prorogato soltanto dopo la conclusione di tale accordo.
Le autorità competenti possono rivolgere raccomandazioni per l’integrazione alle persone di cui agli articoli 2 capoversi 2 e 3 e 42.
Capitolo 9 Documenti di viaggio e divieto di viaggiare115
Art. 59 Rilascio di documenti di viaggio116
La SEM può rilasciare un documento di viaggio allo straniero privo di documenti.
Ha diritto a un documento di viaggio lo straniero che:
è considerato rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951117 sullo statuto dei rifugiati;
è riconosciuto apolide dalla Svizzera ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954118 sullo statuto degli apolidi;
è privo di documenti ed è titolare di un permesso di domicilio.
Non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio lo straniero che ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera o è stato condannato con sentenza passata in giudicato all’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP119 o dell’articolo 49a o 49abis CPM120.121
…122
…123
Art. 59a124 Microchip
I documenti di viaggio per stranieri possono essere provvisti di un microchip. Il microchip può contenere un’immagine digitalizzata del viso, le impronte digitali, altri dati personali del titolare del documento e i dati relativi al documento di viaggio. Possono esservi registrati anche i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera g della legge federale del 20 giugno 2003125 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo. L’articolo 2a della legge del 22 giugno 2001126 sui documenti d’identità (LDI) si applica per analogia.
Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti di viaggio per stranieri sono provvisti di un microchip e quali dati vi devono essere registrati.
Art. 59b127 Dati biometrici
La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati del documento di viaggio al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. L’articolo 6a LDI128 si applica per analogia.
Per il rilascio o il rinnovo di un documento di viaggio, la SEM e le autorità cantonali incaricate di ricevere le domande di rilascio di documenti di viaggio possono trattare i dati biometrici già registrati nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).
I dati biometrici necessari per il rilascio di un documento di viaggio sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l’evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell’interessato lo esiga.
Art. 59c129 Divieto di viaggiare per rifugiati
I rifugiati non sono autorizzati a recarsi nel loro Stato d’origine o di provenienza. Se vi è il fondato sospetto che il divieto di viaggiare non sia rispettato, la SEM può disporre nei confronti di tutti i rifugiati originari o provenienti da un determinato Stato d’origine o di provenienza un divieto di recarsi in altri Stati, in particolare negli Stati limitrofi al loro Stato d’origine o di provenienza.
Se motivi gravi lo giustificano, la SEM può autorizzare una persona a recarsi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto di viaggiare secondo il capoverso 1 secondo periodo.
Capitolo 10 Fine del soggiorno
Sezione 1 Aiuto al ritorno e alla reintegrazione
Art. 60
La Confederazione può fornire un aiuto al ritorno e alla reintegrazione allo straniero che lascia la Svizzera di propria iniziativa o perché tenuto a farlo.
Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione:
le persone che hanno lasciato lo Stato d’origine o di provenienza a causa di un grave pericolo generale, segnatamente un conflitto armato, una guerra civile o una situazione di violenza generalizzata, o che non potevano rientrare in tale Stato durante il perdurare della minaccia, sempreché il loro soggiorno sia stato conforme alla presente legge ed esse siano tenute a lasciare la Svizzera;
le persone di cui all’articolo 30 capoverso 1 lettere d ed e;
130le persone ammesse provvisoriamente che lasciano la Svizzera spontaneamente oppure quelle la cui ammissione provvisoria è stata revocata conformemente all’articolo 84 capoverso 2.
L’aiuto al ritorno e alla reintegrazione comprende:
a. la consulenza per il ritorno secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera a LAsi131;
abis. l’accesso ai progetti in corso in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera b LAsi;
b. la partecipazione a progetti nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAsi;
c. un sostegno finanziario nel singolo caso per facilitare l’integrazione o per assicurare l’assistenza sanitaria nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera d LAsi.132
Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il versamento e il computo dei contributi.
Sezione 2 Decadenza e revoca dei permessi ed estinzione del diritto di soggiorno133
Art. 61 Decadenza dei permessi
Un permesso decade:
al momento della notificazione della partenza dalla Svizzera;
con il rilascio di un permesso in un altro Cantone;
alla scadenza della durata di validità;
in seguito ad espulsione ai sensi dell’articolo 68.
134con il passaggio in giudicato dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a CP135 o dell’articolo 49a CPM136;
137con l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66abis CP o dell’articolo 49abis CPM.
Se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni.
Art. 61a138 Estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS
Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi dodici mesi di soggiorno.
Se il versamento dell’indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi di cui al capoverso 1, il diritto di soggiorno si estingue al termine del versamento dell’indennità.
Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’estinzione del diritto di soggiorno di cui ai capoversi 1 e 2 non sussiste alcun diritto all’aiuto sociale.
In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se il versamento dell’indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell’indennità.
I capoversi 1–4 non si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente all’Accordo del 21 giugno 1999139 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o alla Convenzione del 4 gennaio 1960140 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS).
Art. 62141 Revoca di permessi e di altre decisioni
L’autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:
lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d’autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;
lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 CP142;
lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione;
lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale;
143lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell’ambito di un annullamento secondo l’articolo 36 della legge del 20 giugno 2014144 sulla cittadinanza;
145lo straniero non rispetta un accordo d’integrazione senza validi motivi.
Un permesso o un’altra decisione giusta la presente legge non possono essere revocati per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all’espulsione.
Art. 63 Revoca del permesso di domicilio
Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:
146sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 62 capoverso 1 lettere a o b;
lo straniero ha violato gravemente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale in maniera durevole e considerevole;
147lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell’ambito di un annullamento secondo l’articolo 36 della legge del 20 giugno 2014148 sulla cittadinanza;
149…
Il permesso di domicilio può essere revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora se non sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a.150
Il permesso di domicilio non può essere revocato per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all’espulsione151.152
Sezione 3 Misure di allontanamento e di respingimento
Art. 64153 Decisione di allontanamento
Le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero:
che non è in possesso del permesso necessario;
che non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata (art. 5);
cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato.
Lo straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera e che è in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen154 (Stato Schengen) è invitato senza formalità a recarsi immediatamente in tale Stato. Se lo straniero non dà seguito a questo invito, è emanata una decisione secondo il capoverso 1. Qualora motivi di sicurezza e ordine pubblici o di sicurezza interna o esterna della Svizzera rendano opportuna la sua immediata partenza, è emanata una decisione senza previo invito.
Il ricorso contro le decisioni secondo il capoverso 1 lettere a e b deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell’effetto sospensivo.
…155
…156
Art. 64a157 Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino
Se in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1351158 un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) (Stato Dublino) è competente per lo svolgimento di una procedura d’asilo e d’allontanamento, la SEM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera. Si applicano per analogia i termini di cui all’articolo 37 capoversi 1 e 3 LAsi159.160
Gli articoli 26 capoversi 2, 3, 4 e 5, nonché 26b LAsi si applicano per analogia alla procedura volta a determinare lo Stato Dublino competente per lo svolgimento di una procedura d’asilo e d’allontanamento.161
Il Cantone di soggiorno dell’interessato è competente per l’esecuzione dell’allontanamento e, se necessario, per il versamento e il finanziamento delle prestazioni di aiuto sociale o del soccorso d’emergenza.
…162
Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell’allegato 1 numero 2.
Art. 64abis163 Procedura di ricorso nel quadro degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino
Il ricorso contro la decisione di allontanamento secondo l’articolo 64a capoverso 1 deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione.
I motivi del ricorso sono retti dall’articolo 43 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/1351164.
Il ricorso non ha effetto sospensivo. Lo straniero può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo. Se quest’ultimo non è accordato entro cinque giorni feriali dalla ricezione dell’istanza, l’allontanamento può essere eseguito.
Il Tribunale amministrativo federale decide entro 20 giorni sui ricorsi contro una decisione di allontanamento secondo l’articolo 64a.
In caso di ricorsi manifestamente fondati o manifestamente infondati i giudici decidono come giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice, entro cinque giorni feriali dal ricevimento del ricorso o dalla decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo, qualora sia stato richiesto. Si può rinunciare allo scambio di scritti. Le decisioni sui ricorsi sono motivate solo sommariamente.
Se necessario, nel quadro della procedura di ricorso il Cantone si avvale di un interprete.
Art. 64b165 Decisione di allontanamento notificata mediante modulo standard
Se lo straniero è entrato illegalmente in Svizzera, la decisione di allontanamento gli è notificata mediante un modulo standard.
Art. 64c166 Allontanamento senza formalità
Lo straniero è allontanato senza formalità se:
è riammesso in Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, nei Paesi Bassi, in Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia o Ungheria in virtù di un accordo di riammissione;
167l’entrata gli è stata precedentemente negata in conformità dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen168.
Se lo straniero ne fa richiesta senza indugio, è emanata una decisione mediante un modulo standard (art. 64b).
Art. 64cbis169 Allontanamento a seguito di controlli congiunti con altri Stati Schengen
Se un accordo con un altro Stato Schengen concernente l’esecuzione di controlli congiunti ai sensi dell’articolo 23bis del codice frontiere Schengen170 lo prevede, lo straniero fermato nella zona definita in tale accordo può essere allontanato in tale Stato se:
è entrato in Svizzera direttamente da tale Stato;
non è in possesso del permesso necessario o non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d’entrata (art. 5); e
non presenta una domanda d’asilo o una domanda per la concessione di protezione temporanea.
È possibile rinunciare all’allontanamento secondo il capoverso 1 se l’allontanamento può essere disposto senza formalità secondo l’articolo 64c capoverso 1 lettera a.
La decisione di allontanamento è notificata mediante modulo standard.
Il ricorso contro le decisioni di allontanamento deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell’effetto sospensivo.
L’autorità competente per l’allontanamento può trattenere al massimo per 24 ore lo straniero fermato. Se non è possibile eseguire l’allontanamento entro questo termine, emana una decisione di allontanamento ordinaria secondo l’articolo 64.
Art. 64d171 Termine di partenza ed esecuzione immediata
Con la decisione di allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.
L’allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:
lo straniero costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto;
la domanda di rilascio di un permesso è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
lo straniero è riammesso in uno degli Stati di cui all’articolo 64c capoverso 1 lettera a in virtù di un accordo di riammissione;
172allo straniero è stata precedentemente negata l’entrata in conformità dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen173 (art. 64c cpv. 1 lett. b);
lo straniero è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino (art. 64a);
174lo straniero è allontanato a seguito di un controllo congiunto con un altro Stato Schengen (art. 64cbis).
I seguenti indizi concreti fanno temere in particolare che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto:
lo straniero viola l’obbligo di collaborare di cui all’articolo 90;
il suo comportamento precedente indica che egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;
nonostante il divieto d’entrata, lo straniero accede al territorio svizzero.175
Art. 64e176 Obblighi dopo la notificazione della decisione di allontanamento
Dopo la notificazione della decisione di allontanamento, l’autorità competente può obbligare lo straniero a:
presentarsi regolarmente a un’autorità;
prestare adeguate garanzie finanziarie;
depositare documenti di viaggio.
Art. 64f177 Traduzione della decisione di allontanamento
L’autorità competente provvede affinché, su richiesta, la decisione di allontanamento venga tradotta per scritto od oralmente in una lingua che sia o che si possa supporre comprensibile allo straniero.
La decisione di allontanamento notificata mediante un modulo standard secondo l’articolo 64b o l’articolo 64cbis capoverso 3 non è tradotta.178 Allo straniero è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento.
Art. 65179 Rifiuto d’entrata e allontanamento negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen180
Se l’entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di frontiera in un aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.181
L’autorità competente per i controlli di frontiera emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen182 una decisione motivata a nome della SEM.183 Contro questa decisione può essere presentata opposizione scritta alla SEM entro 48 ore dalla notificazione. Essa non ha effetto sospensivo. La SEM decide sull’opposizione entro 48 ore.184
Contro la decisione della SEM sull’opposizione può essere presentato ricorso entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.185
La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro le zone di transito internazionali degli aeroporti per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76–78). Sono fatte salve le disposizioni relative all’ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d’asilo (art. 22 LAsi186).187
Art. 65a188 Restrizioni d’entrata e altre misure a tutela della salute pubblica negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen
Per tutelare la salute pubblica il Consiglio federale può ordinare restrizioni d’entrata nonché altre misure secondo l’articolo 41 della legge del 28 settembre 2012189 sulle epidemie negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen.
In singoli casi la SEM può, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali, autorizzare deroghe alle restrizioni d’entrata, sempreché ciò non comprometta obblighi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale.
Art. 66190 Persona di fiducia per stranieri minorenni non accompagnati nella procedura di allontanamento
Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante la procedura di allontanamento gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato.
Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.
Art. 67191 Divieto d’entrare in Svizzera
Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l’entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se:
l’allontanamento è eseguibile immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–c;
lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli;
lo straniero ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero; o
lo straniero è stato punito per aver commesso un reato di cui agli articoli 115 capoverso 1, 116, 117 o 118 oppure per aver tentato di commettere un tale reato.192
Può vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che:193
ha causato spese di aiuto sociale;
si trova in carcerazione preliminare, in carcerazione in vista di rinvio coatto o in carcerazione cautelativa (art. 75–78);
194ha disatteso le restrizioni d’entrata oppure altre misure di cui all’articolo 65a.195
Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici.
L’Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del SIC, vietare l’entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.196 Fedpol può pronunciare un divieto d’entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata.
L’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare eccezionalmente a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente. A tal proposito occorre considerare segnatamente i motivi che hanno portato al divieto d’entrata nonché la protezione della sicurezza e dell’ordine pubblici e la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi privati dell’interessato a una decisione di sospensione.197
Art. 68 Espulsione
Fedpol può disporre, previa consultazione del SIC, l’espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.198
Con l’espulsione è impartito un termine di partenza adeguato.
L’espulsione è accompagnata da un divieto d’entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata. Fedpol può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto.
Se l’interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l’allontanamento è immediatamente esecutivo.
Art. 68a199 Segnalazione nel sistema d’informazione Schengen
L’autorità competente inserisce nel sistema d’informazione Schengen (SIS) i dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali è stata disposta una delle decisioni di rimpatrio seguenti:
un allontanamento secondo l’articolo 64;
un’espulsione secondo l’articolo 68;
un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP200 o dell’articolo 49a o 49abis CPM201 in presenza di ordine esecutivo;
un allontanamento con ordine esecutivo secondo gli articoli 44 e 45 LAsi202.
I dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di divieti di entrata secondo gli articoli 67 e 68 capoverso 3 o di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM sono inseriti nel SIS dall’autorità competente, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) 2018/1861203.204
La SEM può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) di cui all’articolo 354 CP o nel SIMIC. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato.
Le autorità competenti per la segnalazione delle decisioni di cui ai capoversi 1 e 2 registrano nel SIMIC i dati personali della persona da segnalare. Ai fini della trasmissione al SIS registrano o fanno registrare in AFIS dalle autorità competenti l’immagine del viso e le impronte digitali, se non sono ancora disponibili.
In caso di segnalazioni da parte di fedpol, quest’ultimo può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili in AFIS. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato. Se non sono disponibili dati biometrici, fedpol può ordinare alle autorità che constatano un riscontro su queste segnalazioni di rilevarli ulteriormente.
Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze per la registrazione e la trasmissione dei dati di cui ai capoversi 1–5 ai fini delle segnalazioni nel SIS. Può prevedere deroghe alla registrazione e alla trasmissione dei dati biometrici.
Art. 68b205 Autorità competente
Lo scambio di informazioni supplementari relative a una segnalazione secondo l’articolo 68a capoversi 1 e 2 tra gli Stati Schengen avviene tramite il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relativo alle segnalazioni inserite nel SIS (ufficio SIRENE).
Se constatano che un cittadino di uno Stato terzo segnalato ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen non ha osservato l’obbligo di rimpatrio, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini206 e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio nazionale ne informano l’ufficio SIRENE.
Se in relazione a una segnalazione nel SIS è necessario consultare le competenti autorità di altri Stati Schengen, la consultazione è effettuata tramite l’ufficio SIRENE.
Art. 68c207 Partenza e conferma del rimpatrio
Se il cittadino di uno Stato terzo segnalato nel SIS ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen lascia lo spazio Schengen, l’autorità competente per i controlli di frontiera rilascia una conferma dell’avvenuta partenza all’attenzione dell’ufficio SIRENE.208 L’ufficio SIRENE la trasmette allo Stato Schengen segnalante affinché quest’ultimo cancelli nel SIS la segnalazione ai fini del rimpatrio.
L’ufficio SIRENE inoltra le conferme di rimpatrio trasmesse da altri Stati Schengen all’autorità segnalante in Svizzera affinché quest’ultima cancelli la segnalazione.
Art. 68d209 Cancellazione delle segnalazioni svizzere nel SIS
Le segnalazioni di cui all’articolo 68a capoverso 1 sono cancellate dall’autorità segnalante non appena:
la persona segnalata ha lasciato lo spazio Schengen da un altro Stato Schengen;
le decisioni sono state revocate o annullate; o
è noto che l’interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
L’autorità competente per i controlli di frontiera cancella nel SIS le segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo l’articolo 68a capoverso 1 non appena la persona segnalata lascia lo spazio Schengen dalla Svizzera.210
Le segnalazioni ai fini del rifiuto d’entrata e di soggiorno di cui all’articolo 68a capoverso 2 sono cancellate nel SIS dall’autorità segnalante non appena:
la durata del divieto d’entrata o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP211 o dell’articolo 49a o 49abis CPM212 è scaduta;
le decisioni sono state revocate o annullate; o
è noto che l’interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro
dell’UE o dell’AELS.
Al momento della cancellazione delle segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo il capoverso 1 lettera a o 2, è attivata senza indugio nel SIS un’eventuale segnalazione ai fini del rifiuto d’entrata e di soggiorno.
Art. 68e213 Comunicazione di dati del SIS a terzi
I dati memorizzati nel SIS e le relative informazioni supplementari non possono essere trasmessi a Stati terzi, organizzazioni internazionali, servizi privati o persone fisiche.
La SEM può trasmettere questi dati e informazioni a uno Stato terzo se in relazione al rimpatrio da uno Stato terzo è necessario identificare una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera oppure rilasciarle un documento di viaggio o un documento di identificazione, previo consenso dello Stato segnalante e sempreché siano rispettate le condizioni dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1860214.215
Sezione 4 Rinvio coatto e operazioni internazionali di rimpatrio216
Art. 69 Decisione di rinvio coatto
L’autorità cantonale competente dispone il rinvio coatto se:
lo straniero lascia scadere il termine impartitogli per la partenza;
l’allontanamento o l’espulsione sono immediatamente esecutivi;
217lo straniero è in carcere in base agli articoli 76 e 77 ed è passata in giudicato la decisione di espulsione o d’allontanamento secondo la presente legge o di espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP218 o dell’articolo 49a o 49abis CPM219.
L’autorità competente può rinviare nel Paese di sua scelta lo straniero che ha la possibilità di recarsi legalmente in più di uno Stato.
L’autorità competente può differire il rinvio coatto per un congruo periodo se circostanze particolari quali problemi di salute dell’interessato o la mancanza di possibilità di trasporto lo esigono. Essa conferma per scritto all’interessato il differimento del rinvio coatto.220
Prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, l’autorità competente si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione.221
Art. 70 Perquisizione
Durante la procedura di allontanamento o di espulsione, la competente autorità cantonale può far perquisire lo straniero e le cose che ha con sé al fine di mettere al sicuro i documenti di viaggio o d’identità. La perquisizione è effettuata da una persona dello stesso sesso.
Se è stata emanata una decisione di prima istanza di allontanamento o di espulsione, l’autorità giudiziaria può ordinare la perquisizione di un’abitazione o di altri locali se vi è il sospetto che lo straniero vi si nasconda o che i documenti di viaggio e d’identità necessari per la procedura e l’esecuzione vi siano nascosti.222
Art. 71 Assistenza della Confederazione alle autorità d’esecuzione
Il DFGP assiste i Cantoni incaricati dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione secondo la presente legge oppure dell’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP223 o dell’articolo 49a o 49abis CPM224, in particolare:225
collaborando all’ottenimento dei documenti di viaggio;
organizzando il viaggio;
226assicurando la collaborazione tra i Cantoni interessati e il DFAE.
Nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, in particolare di quelli secondo le lettere a e b, il DFGP può collaborare con l’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen.227
Art. 71a228 Operazioni internazionali di rimpatrio
La SEM e i Cantoni partecipano alle operazioni internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2019/1896229; essi mettono a disposizione il personale necessario. La Confederazione versa ai Cantoni indennizzi per tali operazioni. Il Consiglio federale disciplina l’importo e le modalità degli indennizzi.230
Il DFGP può concludere con l’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen accordi sull’impiego di personale della SEM e dei Cantoni per le operazioni internazionali di rimpatrio nonché sull’impiego di terzi per il monitoraggio di tali operazioni.
Il DFGP e i Cantoni stipulano una convenzione concernente le modalità di tali impieghi.
Art. 71abis231 Monitoraggio dei rinvii coatti e delle operazioni internazionali di rimpatrio
Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze in materia di monitoraggio dei rinvii coatti e delle operazioni internazionali di rimpatrio.
Può affidare a terzi compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti e delle operazioni internazionali di rimpatrio.
Art. 71b232 Trasmissione di dati medici per valutare l’idoneità al trasporto
Lo specialista competente per l’esame medico trasmette, su richiesta, i dati medici necessari per valutare l’idoneità al trasporto di persone oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione alle seguenti autorità, in quanto ne necessitino per l’adempimento dei loro compiti legali:
le autorità cantonali cui compete l’allontanamento o l’espulsione;
i collaboratori della SEM responsabili per l’organizzazione centrale e il coordinamento dell’esecuzione coattiva dell’allontanamento o dell’espulsione;
il personale medico specializzato che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione al momento della partenza.
Il Consiglio federale disciplina la conservazione e la cancellazione dei dati.
Art. 72233
Sezione 5 Misure coercitive
Art. 73 Fermo
La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:
notificar loro una decisione relativa al loro statuto di soggiorno in Svizzera;
accertarne l’identità o la cittadinanza, se a tal fine sia necessaria la loro cooperazione;
234assicurarne la consegna alle autorità competenti di uno Stato limitrofo in virtù di un accordo di riammissione;
235svolgere accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge e gli articoli 21a e 26 capoverso 1bis LAsi236, se la persona viola il proprio obbligo di collaborare o se vi è il pericolo che si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera.
Il fermo può protrarsi al massimo per la durata della cooperazione, dell’interrogatorio o dell’eventuale trasporto necessari oppure fino alla consegna alle autorità competenti di uno Stato limitrofo; il fermo non può in ogni caso protrarsi oltre i tre giorni.237
La persona fermata deve:
venire informata del motivo del fermo;
avere la possibilità di mettersi in contatto con la persona preposta alla sua sorveglianza, se necessita di aiuto.
Se la durata prevedibile del fermo è superiore a 24 ore, alla persona fermata va dapprima data la possibilità di sbrigare o far sbrigare le questioni personali urgenti.
Su richiesta, l’autorità giudiziaria competente deve successivamente esaminare la legittimità del fermo.
La durata del fermo non viene computata nella durata di un’eventuale carcerazione in vista di rinvio coatto, di un’eventuale carcerazione preliminare o di un’eventuale carcerazione cautelativa.
Art. 74 Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio
L’autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se:
lo straniero non è in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio e perturba o mette in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici, segnatamente mediante traffico illecito di stupefacenti; o
238è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e indizi concreti fanno temere che lo straniero non lasci la Svizzera entro il termine di partenza o lo straniero non ha rispettato il termine di partenza impartitogli;
239il rinvio coatto è stato differito (art. 69 cpv. 3).
L’autorità cantonale competente impone a uno straniero collocato in un centro speciale di cui all’articolo 24a LAsi240 di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio.241
Queste misure sono ordinate dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, è competente il Cantone in cui è ubicato il centro. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall’autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.242
Contro queste misure è ammissibile il ricorso a un’autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 75 Carcerazione preliminare
Allo scopo di garantire l’attuazione della procedura d’allontanamento o d’espulsione o di un procedimento penale in cui può essere pronunciata l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP243 o dell’articolo 49a o 49abis CPM244, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che:245
246nella procedura d’asilo, d’allontanamento o d’espulsione oppure nel procedimento penale in cui può essere pronunciata l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d’asilo sotto diverse identità o non dà seguito ripetutamente a una citazione, senza sufficiente motivo, o, nella procedura d’asilo, non ottempera ad altri ordini impartitigli dall’autorità;
abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l’articolo 74;
nonostante il divieto d’entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;
presenta domanda d’asilo dopo essere stato allontanato in seguito alla revoca, passata in giudicato, del permesso (art. 62 e 63) o alla mancata proroga dello stesso per violazione o esposizione a pericolo dell’ordine e della sicurezza pubblici o per minaccia della sicurezza interna o esterna della Svizzera;
presenta domanda d’asilo dopo essere stato espulso (art. 68);
soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d’asilo allo scopo evidente di eludere l’imminente esecuzione di un allontanamento o di un’espulsione; tale scopo è presunto allorché sarebbe stato possibile e ragionevolmente esigibile presentare prima la domanda d’asilo e quest’ultima è presentata in prossimità di una carcerazione, di un procedimento penale, dell’esecuzione di una pena o dell’emanazione di una decisione di allontanamento;
minaccia in modo grave o espone a serio pericolo la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;
è stato condannato per un crimine;
247secondo informazioni di fedpol o del SIC, costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
…248
L’autorità competente decide senza indugio in merito al diritto di soggiorno dello straniero incarcerato.
Art. 76 Carcerazione in vista di rinvio coatto
Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, o pronunciata una decisione di prima istanza di espulsione secondo l’articolo 66a o 66abis CP249 o l’articolo 49a o 49abis CPM250, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può:251
mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell’articolo 75;
incarcerare lo straniero se:
252sono dati i motivi secondo l’articolo 75 capoverso 1 lettera a, b, c, f, g, h od i,
253…
254indizi concreti fanno temere ch’egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all’obbligo di collaborare secondo l’articolo 90 della presente legge e l’articolo 8 capoverso 1 lettera a o l’articolo 47 capoverso 1 LAsi255,
il suo comportamento precedente indica ch’egli non si attiene alle disposizioni delle autorità,
256la decisione d’allontanamento è notificata in un centro della Confederazione e l’esecuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile,
257…
Nei casi Dublino l’ordine di carcerazione è retto dall’articolo 76a.258
La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera b numero 5 può durare 30 giorni al massimo.259
I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all’articolo 79.260
I passi necessari per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione secondo la presente legge oppure per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM sono intrapresi senza indugio.261
Art. 76a262 Carcerazione nell’ambito della procedura Dublino
L’autorità competente può incarcerare lo straniero per garantirne il trasferimento nello Stato Dublino competente per la procedura d’asilo, se nella fattispecie:
263indizi fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento o costituisca una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblici;
la carcerazione è proporzionata; e
264non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive.
I seguenti indizi fanno temere che lo straniero:
intende sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento:
nella procedura d’asilo o d’allontanamento lo straniero non ottempera a ordini impartitigli dall’autorità, segnatamente rifiuta di dichiarare la propria identità in violazione dell’obbligo di collaborare secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a LAsi265 o non dà seguito, ripetutamente e senza sufficiente motivo, a una citazione,
il suo comportamento precedente in Svizzera o all’estero indica ch’egli non si attiene alle disposizioni delle autorità,
presenta più domande d’asilo sotto diverse identità,
abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato secondo l’articolo 74,
nonostante il divieto d’entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente,
soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d’asilo allo scopo evidente di eludere l’imminente esecuzione di un allontanamento,
nega all’autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto rilasciati da uno Stato Dublino o di aver presentato una domanda d’asilo in tale Stato;
costituisce una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblici:
espone a serio pericolo o minaccia in modo grave la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato,
è stato condannato per un crimine,
secondo informazioni di fedpol o del SIC, costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.266
Dall’ordine di carcerazione lo straniero può essere mantenuto in carcere o incarcerato per al massimo:
cinque settimane durante la preparazione della decisione inerente alla competenza per la domanda d’asilo; ciò comprende la presentazione all’altro Stato Dublino della richiesta di presa o ripresa in carico, il termine entro il quale è attesa la risposta o l’accettazione implicita della richiesta, nonché la redazione della decisione e la sua notifica;
cinque settimane durante un’eventuale procedura di riesame della richiesta di presa o ripresa in carico;
cinque settimane tra la notifica della decisione d’allontanamento o d’espulsione, o la fine dell’effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l’impugnazione di una decisione di prima istanza d’allontanamento o d’espulsione, e il trasferimento dello straniero nello Stato Dublino competente, al fine di garantire l’esecuzione della decisione.267
Se lo straniero si rifiuta di salire a bordo di un mezzo di trasporto in vista dell’esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente, o se con il proprio comportamento impedisce in altro modo il trasferimento, può essere incarcerato allo scopo di garantire il trasferimento laddove non sia possibile ordinare la carcerazione conformemente al capoverso 3 lettera c e risulti vana una misura più mite. La carcerazione può durare soltanto fino a che il trasferimento sia nuovamente possibile, ma al massimo sei settimane. Con il consenso dell’autorità giudiziaria, può essere prorogata fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento. La durata massima di questa carcerazione è di tre mesi.
I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all’articolo 79.
Art. 77 Carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio
La competente autorità cantonale può incarcerare lo straniero, allo scopo di garantire l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, se:
è stata pronunciata una decisione esecutiva;
l’interessato non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli; e
l’autorità ha dovuto procurare i documenti di viaggio per l’interessato.
La carcerazione può durare 60 giorni al massimo.
I passi necessari per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sono intrapresi senza indugio.
Art. 78 Carcerazione cautelativa
Lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli e che con il suo comportamento personale rende impossibile l’esecuzione della decisione, passata in giudicato, d’allontanamento o d’espulsione secondo la presente legge oppure d’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP268 o dell’articolo 49a o 49abis CPM269, può essere incarcerato per cautelare il successivo adempimento del suo obbligo di lasciare la Svizzera laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto e risulti vana una misura più mite.270
La carcerazione può essere ordinata per un mese. Con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale, può essere prorogata di volta in volta di due mesi fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento e a lasciare la Svizzera. È fatto salvo l’articolo 79.271
La carcerazione e la sua proroga sono ordinate dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Lo straniero che si trovi già in carcere in applicazione dell’articolo 75, 76 o 77 può esservi lasciato qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.272
Il primo ordine di carcerazione è esaminato entro 96 ore da un’autorità giudiziaria in base a un’udienza in procedura orale. Su richiesta dello straniero incarcerato, la proroga della carcerazione è esaminata entro otto giorni lavorativi dall’autorità giudiziaria in base a un’udienza in procedura orale. Il potere d’esame è retto dall’articolo 80 capoversi 2 e 4.
Le condizioni della carcerazione sono rette dall’articolo 81.
La carcerazione termina se:
la partenza volontaria e regolare non è possibile benché lo straniero abbia ottemperato agli obblighi di collaborare con l’autorità;
la partenza avviene conformemente alle istruzioni;
viene ordinata la carcerazione in vista di rinvio coatto;
viene accolta una domanda di scarcerazione.
Art. 79273 Durata massima della carcerazione
La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75–77 e la carcerazione cautelativa secondo l’articolo 78 non possono, assieme, durare più di sei mesi.
Con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale, la durata massima della carcerazione può essere prorogata di un periodo determinato non superiore a 12 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, non superiore a sei mesi se:
l’interessato non coopera con l’autorità competente;
si verificano ritardi nella trasmissione dei documenti necessari alla partenza da parte di uno Stato che non è uno Stato Schengen.
Art. 80 Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione
La carcerazione è ordinata dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, la competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro.274
Nei casi di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la carcerazione è ordinata dal Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione; se in virtù dell’articolo 46 capoverso 1bis terzo periodo LAsi275 il Cantone designato per eseguire l’allontanamento non è quello in cui è ubicato il centro, detto Cantone è competente anche per ordinare la carcerazione.276
La legalità e l’adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un’autorità giudiziaria entro 96 ore nell’ambito di un’udienza in procedura orale. Se la carcerazione è stata disposta secondo l’articolo 77, la procedura di esame si svolge per scritto.277
Su richiesta dello straniero incarcerato, la legalità e l’adeguatezza della carcerazione secondo l’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 sono esaminate da un’autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.278
L’autorità giudiziaria può rinunciare all’udienza in procedura orale se il rinvio coatto sarà eseguito presumibilmente entro otto giorni a decorrere dall’ordine di carcerazione e l’interessato vi ha acconsentito per scritto. Se il rinvio coatto non può essere eseguito entro tale termine, l’udienza dev’essere tenuta il più tardi 12 giorni dopo l’ordine di carcerazione.
Nell’esaminare l’ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest’ultima, l’autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dell’interessato e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita. Sono escluse la carcerazione preliminare, la carcerazione in vista di rinvio coatto e la carcerazione cautelativa di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.279
Lo straniero incarcerato può, dopo un mese dall’esame della carcerazione, presentare istanza di scarcerazione. L’autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali, nell’ambito di un’udienza in procedura orale. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo un mese nel caso di carcerazione secondo l’articolo 75 e dopo due mesi nel caso di carcerazione secondo l’articolo 76.
La carcerazione ha termine se:
il motivo è venuto a mancare o si rivela che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;
è stata accolta un’istanza di scarcerazione;
la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.
Art. 80a280 Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione nell’ambito della procedura Dublino
La competenza di ordinare la carcerazione secondo l’articolo 76a spetta:
281nei riguardi di uno straniero che soggiorna in un centro della Confederazione: al Cantone designato come competente per l’esecuzione dell’allontanamento secondo l’articolo 46 capoverso 1bis terzo periodo LAsi282 e, negli altri casi, al Cantone in cui è ubicato il centro della Confederazione;
nei riguardi di uno straniero che è stato assegnato a un Cantone o soggiorna in un Cantone senza aver presentato una domanda d’asilo (art. 64a): a tale Cantone.
…283
Su richiesta dello straniero incarcerato la legalità e l’adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un’autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.284
Lo straniero incarcerato può presentare istanza di scarcerazione in ogni tempo. L’autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali in procedura scritta.
È esclusa la carcerazione di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.
La persona di fiducia di cui all’articolo 66 capoverso 1 della presente legge o all’articolo 17 capoverso 3 LAsi è informata preliminarmente dell’incarcerazione di un minore non accompagnato.285
La carcerazione ha termine se:
il motivo è venuto a mancare o si rivela che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;
è stata accolta un’istanza di scarcerazione;
lo straniero incarcerato comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.
Nell’esaminare l’ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest’ultima, l’autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dello straniero e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita.
Art. 81286 Condizioni di carcerazione
I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera, designata dallo straniero incarcerato, sia informata. Lo straniero incarcerato può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale, i familiari e le autorità consolari.
La carcerazione è eseguita in stabilimenti carcerari destinati all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto o della carcerazione cautelativa. Se in casi eccezionali, in particolare per motivi di capienza, ciò non fosse possibile, gli stranieri incarcerati sono alloggiati separatamente dalle persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena.287
Nell’organizzare la carcerazione va tenuto conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione, dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori.288
Le condizioni di carcerazione sono inoltre rette:
in caso di allontanamento verso un Paese terzo: dagli articoli 16 paragrafo 3 e 17 della direttiva 2008/115/CE289;
290nei casi connessi a un trasferimento Dublino: dall’articolo 44 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1351291;
292dall’articolo 37 della Convenzione del 20 novembre 1989293 sui diritti del fanciullo.294
L’autorità competente può limitare le possibilità di uno straniero incarcerato di avere contatti diretti o tramite terzi con determinate persone o gruppi di persone se:
l’interessato, secondo informazioni delle autorità di polizia o di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni, costituisce una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; e
altre misure non hanno dato esito positivo o non sono disponibili.295
Se la restrizione di cui al capoverso 5 non risulta sufficiente a contrastare efficacemente la minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l’autorità competente può ordinare la segregazione cellulare.296
Art. 82297 Finanziamento da parte della Confederazione
La Confederazione può finanziare integralmente o parzialmente la costruzione e l’equipaggiamento degli stabilimenti carcerari cantonali di una determinata dimensione destinati esclusivamente all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo298. Al calcolo dei contributi e alla procedura si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni 2 e 6 della legge federale del 5 ottobre 1984299 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure.
La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d’esercizio dei Cantoni per l’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo. Questa somma è versata per:
richiedenti l’asilo;
rifugiati e altri stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un’ammissione provvisoria;
stranieri la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d’allontanamento della SEM;
rifugiati espulsi secondo l’articolo 65 LAsi300.
La Confederazione può, per un periodo determinato, partecipare con una somma forfettaria giornaliera alle spese d’esercizio per il fermo di persone secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera c. Una partecipazione finanziaria presuppone che:
la persona interessata sia fermata in un centro cantonale di partenza situato nell’area di confine;
nell’area di confine in questione si osservi un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone; e
il centro cantonale di partenza funga da alloggio a breve termine di stranieri fermati nell’area di confine in questione al momento del passaggio illegale del confine e allontanati senza formalità conformemente all’articolo 64c capoverso 1 lettera a.301
Capitolo 11 Ammissione provvisoria
Art. 83 Decisione d’ammissione provvisoria
Se l’esecuzione dell’allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l’ammissione provvisoria.302
L’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d’origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato.
L’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
L’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Il Consiglio federale designa gli Stati d’origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile.303 Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, si ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.304
Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.305
L’ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.
L’ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato:306
307è stato condannato in Svizzera o all’estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 CP308;
ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
309ha causato, con il suo comportamento, l’impossibilità di eseguire l’allontanamento.
I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall’asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi310 sono ammessi provvisoriamente.
L’ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP, dell’articolo 49a o 49abis CPM311 o dell’articolo 68 della presente legge.312
Le autorità cantonali possono concludere accordi d’integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare.313
Art. 84 Fine dell’ammissione provvisoria
La SEM verifica periodicamente se le condizioni per l’ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte.
Se le condizioni non sono più soddisfatte, la SEM revoca l’ammissione provvisoria e ordina l’esecuzione dell’allontanamento.314
Su richiesta delle autorità cantonali, di fedpol o del SIC, la SEM può revocare l’ammissione provvisoria ordinata perché l’esecuzione non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4) e ordinare l’esecuzione dell’allontanamento se sussistono motivi di cui all’articolo 83 capoverso 7.315
L’ammissione provvisoria si estingue al momento della partenza definitiva, in caso di soggiorno all’estero di oltre due mesi senza autorizzazione o al momento dell’ottenimento di un permesso di dimora.316
Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d’integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza.
Art. 85 Regolamentazione dell’ammissione provvisoria
La carta di soggiorno per lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera (art. 41 cpv. 2) è rilasciata a fini di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo, dal Cantone di soggiorno ed è, se del caso, da questo prorogata fatto salvo l’articolo 84.
Per la ripartizione delle persone ammesse provvisoriamente si applica per analogia l’articolo 27 LAsi317.
… 318
Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di residenza nell’attuale Cantone di soggiorno o nel Cantone attribuitogli. Le autorità cantonali possono assegnare un luogo di residenza o un alloggio nel Cantone allo straniero ammesso provvisoriamente che non è stato riconosciuto quale rifugiato e percepisce l’aiuto sociale.319
… 320
… 321
…322
…323
Art. 85a324 Attività lucrativa
Lo straniero ammesso provvisoriamente può esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera. Nel caso di un’attività lucrativa dipendente devono essere osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22). Ai rifugiati ammessi provvisoriamente si applica l’articolo 61 LAsi325.326
Il datore di lavoro notifica previamente all’autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l’inizio e la fine dell’attività lucrativa dipendente come pure il cambiamento d’impiego. La notifica indica in particolare:327
l’identità e il salario della persona esercitante l’attività lucrativa;
l’attività lucrativa esercitata;
il luogo di lavoro.
Il datore di lavoro deve allegare alla notifica una dichiarazione in cui conferma di conoscere le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore e che si impegna a osservarle.
Nel caso di un’attività lucrativa indipendente, la notifica deve essere effettuata dall’interessato. La notifica contiene in particolare i dati di cui al capoverso 2.328
L’autorità di cui al capoverso 2 trasmette senza indugio una copia della notifica agli organi di controllo cui compete la verifica del rispetto delle condizioni di salario e di lavoro.
Il Consiglio federale designa gli organi di controllo competenti.
Disciplina la procedura di notifica.
Art. 85b329 Cambiamento di Cantone
Lo straniero ammesso provvisoriamente che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve chiedere alla SEM l’autorizzazione a cambiare il Cantone. La SEM sente il Cantone interessato.
Il cambiamento di Cantone è autorizzato:
per tutelare l’unità della famiglia; oppure
se sussiste una grave minaccia per la salute dello straniero ammesso provvisoriamente o di altre persone.
Se lo straniero ammesso provvisoriamente esercita nell’altro Cantone un’attività lucrativa di durata indeterminata o vi assolve una formazione professionale di base, il cambiamento di Cantone è inoltre autorizzato se:
l’interessato non percepisce l’aiuto sociale né per sé né per i propri familiari; e
il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi oppure, considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l’orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza.
Il cambiamento di Cantone secondo i capoversi 2 e 3 non è autorizzato in presenza dei motivi di cui all’articolo 83 capoverso 7 lettera a o b.
Il cambiamento di Cantone dei rifugiati ammessi provvisoriamente è retto dall’articolo 37 capoverso 2.
Art. 85c330 Ricongiungimento familiare
Il coniuge e i figli non coniugati d’età inferiore ai 18 anni di uno straniero ammesso provvisoriamente possono raggiungere quest’ultimo ed essere inclusi nell’ammissione provvisoria al più presto tre anni dopo la decisione di ammissione provvisoria se:
coabitano con lui;
vi è a disposizione un’abitazione conforme ai loro bisogni;
la famiglia non dipende dall’aiuto sociale;
sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza o sono iscritti a una corrispondente offerta di promozione linguistica; e
lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC331 né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.
La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni. È inoltre possibile derogare a detta condizione se sussistono motivi gravi ai sensi dell’articolo 49a capoverso 2.
Se nell’ambito della verifica dell’adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare secondo il capoverso 1 rileva indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 105a CC332, la SEM ne informa l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC.333 La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Art. 86 Aiuto sociale e assicurazione malattie
I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso di emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a–84 LAsi334 concernenti i richiedenti l’asilo. Il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, di norma, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.335
Le disposizioni sulla concessione di prestazioni di aiuto sociale ai rifugiati cui la Svizzera ha concesso l’asilo si applicano anche:
ai rifugiati ammessi provvisoriamente;
336ai rifugiati contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP337, dell’articolo 49a o 49abis CPM338 o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 della presente legge;
agli apolidi ai sensi dell’articolo 31 capoversi 1 e 2; e
339agli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP, dell’articolo 49a o 49abis CPM o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 della presente legge.340
Per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l’asilo della LAsi e della legge federale del 18 marzo 1994341 sull’assicurazione malattie.
Art. 87 Contributi federali
La Confederazione versa ai Cantoni:
342per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi343;
344per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente e per ogni apolide secondo l’articolo 31 capoverso 2, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi;
345per le persone la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato, la somma forfettaria di cui all’articolo 88 capoverso 4 LAsi, sempre che la stessa non sia già stata versata precedentemente;
346per ogni apolide ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 e ogni apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP347 o dell’articolo 49a o 49abis CPM348 o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 della presente legge, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.
L’assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno sono retti dagli articoli 92 e 93 LAsi.
Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l’entrata in Svizzera.349
La somma forfettaria di cui al capoverso 1 lettera d è versata per un periodo massimo di cinque anni dopo il riconoscimento dell’apolidia.350
Art. 88351 Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali
Gli stranieri ammessi provvisoriamente sono soggetti al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali secondo l’articolo 86 LAsi352. Sono applicabili le disposizioni del capitoli 5 sezione 2 e 10 LAsi nonché l’articolo 112a LAsi.
L’obbligo di pagare il contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dall’entrata in Svizzera.
Art. 88a353 Unione domestica registrata
Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.
Capitolo 12 Obblighi
Sezione 1 Obblighi degli stranieri, dei datori di lavoro e dei destinatari di servizi
Art. 89 Possesso di un documento di legittimazione valido
Durante il soggiorno in Svizzera, lo straniero dev’essere in possesso di un documento di legittimazione valido, riconosciuto giusta l’articolo 13 capoverso 1.
Art. 90 Obbligo di collaborare
Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura secondo la presente legge sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti determinanti per l’applicazione della presente legge. In particolare devono:
fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno;
fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine;
procurarsi documenti di legittimazione (art. 89) o collaborare a tal fine con le autorità.
Art. 91 Obbligo di diligenza del datore di lavoro e del destinatario di servizi
Prima che lo straniero assuma un impiego, il datore di lavoro, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, deve accertarsi che l’interessato è autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.
Chi fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri deve accertarsi, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, che il prestatore dei servizi è autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.
Sezione 2 Obblighi delle imprese di trasporto
Art. 92354 Obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo355
Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.356
Devono assicurarsi di non trasportare persone soggette a una restrizione d’entrata o a un’altra misura:
ordinata secondo l’articolo 65a; o
applicabile sulla base di un accordo concluso con l’Unione europea.357
Il Consiglio federale disciplina la portata dell’obbligo di diligenza.
Art. 92a358 Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo
Per migliorare i controlli di frontiera e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell’autorità competente per i controlli di frontiera, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all’autorità competente per i controlli di frontiera, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.359
La SEM può estendere l’obbligo di comunicazione dei dati ad altri voli:
su richiesta di fedpol, per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo;
su richiesta del SIC, per prevenire le minacce alla sicurezza interna ed esterna risultanti dal terrorismo, dallo spionaggio e dai preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.360
I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.361
La decisione che dispone l’obbligo di comunicazione indica:
gli aeroporti o gli Stati di partenza;
le categorie di dati secondo il capoverso 3;
gli aspetti tecnici relativi alla trasmissione dei dati.
L’obbligo di comunicazione vale per le seguenti categorie di dati:
generalità delle persone trasportate (cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza);
numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;
numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato, nella misura in cui l’impresa di trasporto aereo disponga di questi dati;
aeroporto di partenza, aeroporti di scalo in Svizzera o aeroporto di destinazione in Svizzera, nonché dati sull’itinerario di volo prenotato dalle persone trasportate, nella misura in cui tali informazioni siano note all’impresa di trasporto aereo;
numero del trasporto;
numero complessivo delle persone trasportate sul volo in questione;
data e ora previste del decollo e dell’atterraggio.
Le imprese di trasporto aereo informano le persone interessate conformemente all’articolo 19 della legge federale del 25 settembre 2020362 sulla protezione dei dati (LPD).363
La decisione che dispone o revoca l’obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. I ricorsi contro tali decisioni non hanno effetto sospensivo.
Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati di cui al capoverso 3 esclusivamente a fini probatori. Devono cancellare i dati:
se è accertato che la SEM non avvia alcun procedimento per violazione dell’obbligo di comunicazione, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo;
il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata in applicazione dell’articolo 122b passa in giudicato.
Art. 93364 Obbligo di assistenza e copertura dei costi
Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, le imprese di trasporto aereo assistono senza indugio le persone trasportate cui è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen.365
L’obbligo di assistenza comprende:
il trasporto immediato della persona in questione dalla Svizzera al Paese di provenienza, allo Stato che ha rilasciato i documenti di viaggio o a un altro Stato che ne garantisce l’ammissione;
l’assunzione delle spese scoperte di accompagnamento e delle altre spese usuali di mantenimento e d’assistenza, fino al momento in cui la persona in questione parte o entra in Svizzera.
L’impresa di trasporto aereo che non è in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere:366
per un periodo massimo di sei mesi, le spese scoperte di mantenimento e d’assistenza occasionate alle autorità federali o cantonali, compresi i costi di carcerazione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri;
i costi dell’accompagnamento;
i costi del rinvio coatto.
Il capoverso 3 non si applica nel caso in cui la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell’articolo 22 LAsi367. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.368
Il Consiglio federale può stabilire una somma forfetaria basata sulle spese prevedibili.
Si possono chiedere garanzie.
Art. 94369 Cooperazione con le autorità
Le imprese di trasporto aereo cooperano con le autorità federali e cantonali competenti. Le modalità della cooperazione sono disciplinate nell’autorizzazione d’esercizio o nell’ambito di una convenzione tra la SEM e l’impresa.
Inoltre l’autorizzazione d’esercizio o la convenzione può in particolare stabilire:
misure particolari che l’impresa di trasporto aereo si impegna ad adottare per rispettare l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 92;
l’introduzione di somme forfettarie in sostituzione delle spese di mantenimento e d’assistenza secondo l’articolo 93.
Se stabilisce misure particolari ai sensi del capoverso 2 lettera a, l’autorizzazione d’esercizio o la convenzione può prevedere che un eventuale importo a carico dell’impresa di trasporto aereo secondo l’articolo 122a capoverso 1 sia ridotto al massimo della metà.
Art. 95370 Altre imprese di trasporto
Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese commerciali di trasporto alle disposizioni degli articoli 92–94, 122a e 122c qualora una parte della frontiera terrestre svizzera diventi una parte delle frontiere esterne Schengen. A tal fine tiene conto delle condizioni di cui all’articolo 26 della Convenzione del 19 giugno 1990371 di applicazione dell’Accordo di Schengen.
Sezione 3372 Obblighi dei gestori di aeroporti
Art. 95a Alloggi messi a disposizione dai gestori di aeroporti
I gestori di aeroporti sono tenuti a mettere a disposizione, sul territorio dell’aeroporto e fino all’esecuzione dell’allontanamento o fino all’entrata in Svizzera, alloggi adeguati ed economici a favore degli stranieri che all’aeroporto si vedono rifiutare l’entrata o il prosieguo del viaggio.
Capitolo 13 Compiti e competenze delle autorità
Art. 96 Esercizio del potere discrezionale
Nell’esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell’integrazione dello straniero.373
Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento.
Art. 97 Assistenza amministrativa e comunicazione di dati374
Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge collaborano nell’adempimento dei compiti loro assegnati. Esse forniscono le informazioni necessarie e, su richiesta, consentono la consultazione degli atti ufficiali.
Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, su richiesta, a fornire alle autorità menzionate nel capoverso 1 i dati e le informazioni necessari per l’applicazione della presente legge.
Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:
a. l’avvio di inchieste penali;
b. le sentenze di diritto civile e penale;
c. le modifiche legate allo stato civile e il diniego di contrarre matrimonio;
d. il versamento di prestazioni dell’aiuto sociale;
dbis. 375il versamento di indennità di disoccupazione;
dter. 376il versamento di prestazioni complementari ai sensi della LPC377;
dquater. 378i provvedimenti disciplinari disposti da autorità scolastiche;
dquinquies. 379i provvedimenti disposti da autorità di protezione dei minori e degli adulti;
e. 380altre decisioni che lasciano supporre un bisogno d’integrazione particolare alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a;
f. 381…
Se, in applicazione dell’articolo 26a LPC, una delle autorità menzionate nel capoverso 1 riceve dati riguardanti il versamento di una prestazione complementare, essa comunica spontaneamente l’eventuale mancata proroga o l’eventuale revoca del permesso di dimora all’organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare.382
Art. 98 Ripartizione dei compiti
La SEM è competente per tutti i compiti che non sono esplicitamente riservati ad altre autorità federali o alle autorità cantonali.
Il Consiglio federale disciplina l’entrata, la partenza, l’ammissione e il soggiorno delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007383 sullo Stato ospite.384
I Cantoni designano le autorità competenti per svolgere i compiti loro attribuiti.
Art. 98a385 Coercizione di polizia e misure di polizia da parte delle autorità d’esecuzione
Le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 2008386 sulla coercizione è applicabile.
Art. 98b387 Delega a terzi di compiti inerenti al rilascio dei visti
D’intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:
a. fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti;
b. 388ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, documento di viaggio, giustificativi);
bbis. 389esaminare l’autenticità, l’integrità e la validità del documento di viaggio e verificare la qualità e l’esattezza dei documenti presentati;
c. riscuotere gli emolumenti;
d. 390rilevare i dati biometrici;
e. 391restituire il documento di viaggio al titolare una volta conclusa la procedura.
Il DFAE e la SEM provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.
Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i terzi possono essere incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso 1.
Art. 98c392 Collaborazione e coordinamento con fedpol
La SEM collabora con fedpol nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta al terrorismo.
Coordina le misure di sua competenza con le misure preventive di polizia e le misure amministrative di fedpol.
Art. 98d393 Compiti di sicurezza delle autorità di migrazione
Nell’ambito dei propri compiti e competenze la SEM e le autorità cantonali cui compete l’esecuzione della presente legge verificano se uno straniero rappresenta un pericolo per la sicurezza interna o esterna o per le relazioni internazionali della Svizzera. In caso di segnalazioni di polizia è informato fedpol. Se necessario sono informate altre autorità cantonali interessate.
Art. 99394 Procedura d’approvazione
Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all’approvazione della SEM.
La SEM può rifiutare di approvare la decisione di un’autorità amministrativa cantonale o di un’autorità cantonale di ricorso, limitarne la durata di validità oppure vincolarla a condizioni e oneri.
Art. 100 Trattati internazionali395
Il Consiglio federale promuove partenariati bilaterali e multilaterali con altri Stati in materia di migrazioni. Può concludere accordi per rafforzare la cooperazione nel settore delle migrazioni nonché per ridurre le migrazioni illegali e le loro conseguenze negative.
Il Consiglio federale può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali accordi su:396
397l’obbligo del visto e l’esecuzione dei controlli di frontiera;
la riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera;
il transito di persone sotto scorta di polizia, nel quadro degli accordi di transito e di riammissione, inclusa la condizione giuridica del personale di scorta appartenente alle parti contraenti;
il termine per il rilascio del permesso di domicilio;
398la formazione professionale e la formazione professionale continua;
il reclutamento di lavoratori;
i servizi transfrontalieri;
la condizione giuridica delle persone di cui all’articolo 98 capoverso 2.
Negli accordi di riammissione e transito, il Consiglio federale può, nei limiti delle sue competenze, concedere o denegare prestazioni e vantaggi. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con lo Stato estero interessato.
I dipartimenti competenti possono concludere con autorità estere o con organizzazioni internazionali convenzioni sull’applicazione tecnica di accordi di cui al capoverso 2.399
Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi del capoverso 2 lettera b, il DFGP può, d’intesa con il DFAE, concludere con le autorità estere competenti convenzioni che disciplinano questioni organizzative riguardanti il ritorno degli stranieri nel loro Paese d’origine nonché l’aiuto al ritorno e la reintegrazione.400
Art. 100a401 Impiego di consulenti in materia di documenti
Per lottare contro la migrazione illegale si può far capo a consulenti in materia di documenti.
I consulenti in materia di documenti assistono segnatamente le autorità competenti per i controlli di frontiera, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze svizzere all’estero in occasione del controllo dei documenti.402 Svolgono esclusivamente un’attività consultiva e non esercitano funzioni sovrane.
Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti.
Art. 100b403 Commissione federale della migrazione404
Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e Svizzeri.
Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto aereo, i gestori di aerodromi e altri servizi tenuti a verificare l’identità di persone a leggere a tal fine le impronte digitali registrate nel microchip.405
La commissione collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali nonché con le organizzazioni non governative attive nella migrazione, segnatamente con le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri attive nel settore dell’integrazione. Essa prende parte allo scambio di opinioni ed esperienze a livello internazionale.
La commissione può essere sentita su questioni di principio inerenti alla promozione dell’integrazione. È autorizzata a chiedere alla SEM il versamento di contributi finanziari per svolgere progetti d’integrazione di portata nazionale.
Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione.
Capitolo 14 Trattamento e protezione dei dati406
Art. 101407 Trattamento dei dati
La SEM, le autorità cantonali competenti in materia di migrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.408
L’autorità competente per il trattamento dei dati assicura che il trattamento dei dati personali nei sistemi d’informazione della SEM e nei sistemi d’informazione Schengen/Dublino sia proporzionato agli obiettivi perseguiti e limitato a quanto necessario per l’adempimento dei propri compiti.
Art. 102 Rilevamento di dati per stabilire l’identità e l’età409
Nel contesto dell’esame delle condizioni di entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, l’autorità competente può rilevare e registrare, caso per caso, i dati biometrici dello straniero a fini identificativi. Il rilevamento e la registrazione possono essere sistematici per determinati gruppi di persone.410
Se sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, le autorità competenti possono disporre una perizia volta ad accertarne l’effettiva età.411
Il Consiglio federale stabilisce i gruppi di persone sottoposti a un rilevamento sistematico nonché i dati biometrici da rilevare ai sensi del capoverso 1 e disciplina l’accesso a questi ultimi.412
Art. 102a413 Dati biometrici per carte di soggiorno
L’autorità competente può registrare e conservare i dati biometrici necessari per il rilascio delle carte di soggiorno.
Il rilevamento dei dati biometrici e la trasmissione dei dati della carta di soggiorno al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o integralmente affidati a terzi.414
Per rilasciare o rinnovare una carta di soggiorno, l’autorità competente può trattare i dati biometrici già registrati nel SIMIC.415
I dati biometrici necessari per il rilascio di una carta di soggiorno sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l’evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell’interessato lo esiga.416
Art. 102b417 Controllo dell’identità del titolare di una carta di soggiorno biometrica
Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip della carta di soggiorno per verificare l’identità del titolare o l’autenticità del documento:
il Corpo delle guardie di confine;
le autorità cantonali e comunali di polizia;
le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione.
Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto aereo, i gestori di aeroporti e altri servizi tenuti a verificare l’identità di persone a leggere a tal fine le impronte digitali registrate nel microchip.
Art. 102c418 Comunicazione di dati personali all’estero
Per l’adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, la SEM e le competenti autorità cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, sempreché siano adempite le condizioni di cui all’articolo 16 LPD419.420
Possono essere comunicati i dati personali seguenti:
le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;
dati biometrici;
altri dati necessari per accertare l’identità di una persona;
indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;
i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;
indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.
Art. 102d421 Comunicazione di dati personali allo Stato d’origine o di provenienza
In vista dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione verso lo Stato d’origine o di provenienza, l’autorità incaricata dell’organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati qui appresso unicamente se ciò non metta in pericolo lo straniero o i suoi congiunti:
le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, cognome e nome dei genitori e ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;
dati biometrici;
altri dati che permettono di accertare l’identità di una persona;
indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;
i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero.
Art. 102e422 Comunicazione di dati personali nel contesto degli accordi di transito e di riammissione
Per l’esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all’articolo 100, la SEM e le autorità cantonali competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.
Ai fini della riammissione dei suoi propri cittadini, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti:
generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;
dati biometrici;
altri dati necessari per accertare l’identità di una persona;
indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero;
i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;
indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici nello Stato d’origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l’articolo 2 della legge federale del 20 marzo 1981423 sull’assistenza internazionale in materia penale si applica per analogia.
Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti:
dati giusta il capoverso 2;
indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.
L’accordo di riammissione o di transito deve menzionare lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti.
Art. 103424
Capitolo 14a Sistemi d’informazione425
Sezione 1 Sistema d’informazione sulle entrate rifiutate (sistema INAD) 426
Art. 103a427 …428
La SEM gestisce un sistema d’informazione interno sulle entrate rifiutate secondo l’articolo 65 (sistema INAD). Tale sistema serve ad applicare le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di diligenza secondo l’articolo 122a e ad allestire statistiche.
Il sistema INAD contiene i seguenti dati sulle persone cui è stata rifiutata l’entrata nello spazio Schengen:
cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza;
dati sul volo;
dati sul motivo per cui è stata rifiutata l’entrata;
dati sulle procedure per violazione dell’obbligo di diligenza secondo l’articolo 122a in relazione alla persona interessata.
I dati rilevati nel sistema INAD sono anonimizzati dopo due anni.
Al passaggio del confine, i dati contenuti nel passaporto biometrico o nella carta per partecipanti possono essere confrontati con quelli del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e del SIS.429
Sezione 2 Sistema di ingressi e uscite (EES) e controllo di confine automatizzato430
Art. 103b431 Sistema di ingressi e uscite
Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/2226432, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen.433
Le seguenti categorie di dati sono trasmesse all’EES mediante l’interfaccia nazionale:
a. 434i dati di identità dei cittadini di Stati terzi interessati, nonché i dati relativi ai documenti di viaggio;
b. l’immagine del volto;
bbis. 435i dati riguardanti i visti accordati, se sussiste l’obbligo del visto;
bter. 436i dati riguardanti le autorizzazioni ai viaggi ETIAS accordate, se sussiste l’obbligo di tale autorizzazione;
c. 437il momento dell’entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso, nonché il valico di frontiera e l’autorità competente per i controlli di frontiera;
d. le entrate rifiutate.
Se i cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen non sono soggetti all’obbligo del visto, oltre ai dati di cui al capoverso 2 l’autorità competente ne registra le impronte digitali e le trasmette all’EES.
I dati dell’EES di cui al capoverso 2 lettere a e b nonché al capoverso 3 sono registrati automaticamente nell’archivio comune di dati di identità (CIR).438
Art. 103c439 Inserimento, consultazione e trattamento dei dati nell’EES
Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell’EES conformemente al regolamento (UE) 2017/2226440:
441il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti per i controlli alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell’ambito dei controlli di frontiera;
la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: nell’ambito della revoca, dell’annullamento o della proroga di un visto o di un soggiorno autorizzato non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: per l’esame della legalità del soggiorno in Svizzera e per l’allestimento e l’aggiornamento del fascicolo EES.
Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell’EES:
a. 442il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti per i controlli alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera;
b. la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) (art. 109a);
c. il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone, la SEM e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: al fine di esaminare le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero o di identificare gli stranieri eventualmente registrati nell’EES con un’altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero;
d. 443la SEM: nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti in veste di unità nazionale del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (unità nazionale ETIAS);
dbis. 444la SEM, il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone e le autorità cantonali in materia di migrazione competenti: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoverso 1bis LAsi445.
Le autorità di cui al capoverso 2 hanno accesso online ai dati forniti dal calcolatore automatico di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226.
Le autorità seguenti possono chiedere dati dell’EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 6, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:446
fedpol;
il SIC;
il Ministero pubblico della Confederazione;
le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano;
447i collaboratori dell’UDSC addetti al perseguimento penale.
…448
La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226.449
Art. 103d450 Comunicazione di dati dell’EES
Di norma, i dati provenienti dall’EES non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.
La SEM può tuttavia comunicare dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen o a un’organizzazione internazionale figurante nell’allegato I del regolamento (UE) 2017/2226451, se necessario per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226.
Ai dati dell’EES registrati nel CIR si applica l’articolo 110h.452
Art. 103e453 Scambio d’informazioni con Stati membri dell’UE che non applicano il regolamento (UE) 2017/2226
Gli Stati membri dell’UE per i quali il regolamento (UE) 2017/2226454 non è ancora entrato in vigore o non è applicabile possono chiedere informazioni alle autorità di cui all’articolo 103c capoverso 4.
Art. 103f455 Disposizioni esecutive relative all’EES
Il Consiglio federale disciplina:
a quali unità delle autorità di cui all’articolo 103c capoversi 1 e 2 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;
la procedura di acquisizione dei dati dell’EES da parte delle autorità di cui all’articolo 103c capoverso 4;
l’elenco dei dati registrati nell’EES e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 103c capoversi 1 e 2;
la conservazione e la cancellazione dei dati;
le modalità relative alla sicurezza dei dati;
la collaborazione con i Cantoni;
la responsabilità del trattamento dei dati;
l’elenco dei reati secondo l’articolo 103c capoverso 4;
la procedura per lo scambio d’informazioni secondo l’articolo 103e;
quali autorità possono accedere all’elenco generato dal meccanismo di informazione riportante le persone il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima consentita.
Art. 103g456 Controlli di frontiera automatizzati negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen
Negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen le autorità competenti per i controlli di frontiera possono applicare una procedura di controllo automatizzata.
Alla procedura automatizzata possono partecipare le persone a partire dai 12 anni di età che, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono in possesso di un documento di viaggio provvisto di un microchip. Il microchip contiene un’immagine del volto del titolare, la cui autenticità e integrità possono essere verificate.
Il Consiglio federale disciplina le modalità dei controlli di frontiera automatizzati.
Nel quadro della procedura automatizzata le impronte digitali e l’immagine del volto della persona possono essere confrontate con i dati del documento di viaggio provvisto di un microchip.
Art. 104457
Sezione 3 Sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API) e accesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso458
Art. 104a459 Scopo e contenuto del sistema d’informazione sui passeggeri e trattamento dei dati460
La SEM gestisce un sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API) per:
461migliorare i controlli di frontiera;
lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti;
lottare contro la criminalità organizzata internazionale, il terrorismo, lo spionaggio e i preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.462
Il sistema API contiene i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.463
Per controllare se le imprese di trasporto aereo adempiono l’obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all’articolo 122b, la SEM può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3.464
Per migliorare i controlli di frontiera e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per i controlli di frontiera possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.465
Se vi è il sospetto che una persona prepari o commetta un reato ai sensi dell’articolo 92a capoverso 1bis lettera a, fedpol può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3.466
I dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).467
Dopo l’atterraggio del volo interessato i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4 possono essere impiegati soltanto per lo svolgimento di un procedimento di diritto penale, d’asilo o in materia di stranieri. Devono essere cancellati:468
se è accertato che non è avviato un siffatto procedimento, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo;
il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata nel quadro di un siffatto procedimento passa in giudicato.
I dati possono essere conservati in forma anonima oltre i termini di cui al capoverso 5 per scopi statistici.
Art. 104b469 Comunicazione automatica di dati del sistema API
I dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.470
Il SIC può trattare i dati per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 104a capoverso 1 lettera c.
Art. 104c471 Accesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso
Per consentire alle autorità competenti per i controlli di frontiera di effettuare tali controlli, di lottare contro la migrazione illegale e di eseguire gli allontanamenti, le imprese di trasporto aereo, su richiesta, mettono a loro disposizione le liste dei passeggeri.472
Le liste dei passeggeri devono contenere i seguenti dati:
cognome, nome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e numero del passaporto delle persone trasportate;
aeroporto di partenza, aeroporti di scalo e aeroporto di destinazione;
agenzia viaggi per il tramite della quale è stato prenotato il volo.
L’obbligo di mettere a disposizione le liste dei passeggeri termina sei mesi dopo l’esecuzione del volo.
Le autorità competenti per i controlli di frontiera cancellano i dati entro 72 ore dalla ricezione.473
Art. 105–107474
Art. 108475
Sezione 3a Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi476
Art. 108a477 Dati del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi
L’ETIAS previsto dal regolamento (UE) 2018/1240478 contiene i seguenti dati dei cittadini di Stati terzi esenti dall’obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen:479
i dati concernenti l’identità e quelli relativi ai documenti di viaggio;
le domande, accolte o respinte, di autorizzazione ai viaggi ETIAS.
L’ETIAS include inoltre un elenco di controllo contenente i dati dei cittadini di Stati terzi:
sospettati di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave o di avervi partecipato;
riguardo ai quali vi siano indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o un altro reato grave o parteciparvi.
I dati di cui al capoverso 1 lettera a sono registrati automaticamente nell’archivio comune di dati di identità (CIR).480
Art. 108b481 Domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS e verifica da parte dell’ETIAS e dell’unità centrale ETIAS
La presentazione della domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS, la verifica automatizzata in ETIAS, la verifica manuale a cura dell’unità centrale ETIAS e la trasmissione del fascicolo all’unità nazionale ETIAS sono retti dal regolamento (UE) 2018/1240482.
Art. 108c483 Unità nazionale ETIAS
L’unità nazionale ETIAS della Svizzera ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240484 è integrata nella SEM. La SEM esamina le domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS di competenza della Svizzera e consulta all’occorrenza le altre unità nazionali ETIAS ed Europol.
Nel quadro dell’esame delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS, la SEM può consultare altre autorità della Confederazione o dei Cantoni oppure incaricarle di procedere a ulteriori accertamenti. Il Consiglio federale stabilisce le autorità cui può essere affidato l’incarico e gli accertamenti che possono essere chiamate a compiere.
L’unità nazionale ETIAS della Svizzera procede agli accertamenti necessari qualora dal confronto dei dati di una persona sottoposta ad accertamenti con l’elenco di controllo ETIAS risulti un riscontro positivo. In caso di rischio per la sicurezza interna, informa la competente autorità di accertamento entro due giorni dal ricevimento dell’avviso automatico dell’ETIAS.485
Art. 108d486 Rilascio, rifiuto, annullamento o revoca di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS
Se non vi sono indicazioni concrete né fondati motivi per concludere che la presenza del richiedente nello spazio Schengen costituisca un rischio di migrazione illegale o per la sicurezza o la salute pubblica, la SEM rilascia l’autorizzazione ai viaggi ETIAS.
In casi eccezionali la SEM può rilasciare, per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, un’autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata alla Svizzera.
Le autorizzazioni ai viaggi ETIAS sono valide per tre anni, ma al massimo fino alla scadenza del documento di viaggio. Non danno diritto all’entrata in Svizzera.
L’annullamento o la revoca di autorizzazioni ai viaggi ETIAS già rilasciate compete alla SEM. In caso di rifiuto, annullamento o revoca di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS, la SEM emana una decisione mediante un modulo standard.
La procedura di rilascio, rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968487 sulla procedura amministrativa (PA). Gli articoli 11b capoverso 1, 22a e 24 PA non sono applicabili. Al fine di attuare il regolamento (UE) 2018/1240488 e gli atti normativi che la Commissione europea emana sulla base di tale regolamento, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla PA con riguardo a:
la trasmissione per via elettronica di atti scritti e notificazioni (art. 11b cpv. 2, 21a e 34 cpv. 1bis PA);
l’audizione preliminare (art. 30 PA);
l’ammissibilità di atti scritti in inglese; la lingua del procedimento è una lingua ufficiale (art. 33a PA).489
Art. 108dbis490 Procedura di ricorso ETIAS: disposizioni procedurali generali
La procedura di ricorso ETIAS è retta dalla PA491 e dalla legge del 17 giugno 2005492 sul Tribunale amministrativo federale, salvo disposizioni contrarie della presente legge.
La sospensione dei termini di cui all’articolo 22a capoverso 1 PA non si applica alla procedura di ricorso ETIAS.
I ricorsi e le altre istanze possono essere trasmessi al Tribunale amministrativo federale in una delle quattro lingue ufficiali o in inglese. Se l’istanza è presentata in inglese, il Tribunale amministrativo federale sceglie una delle quattro lingue ufficiali quale lingua del procedimento.
La sentenza e le disposizioni ordinatorie sono redatte nella lingua del procedimento. Se il ricorso è stato presentato in inglese, a titolo informativo il dispositivo della sentenza è tradotto in inglese.
I ricorsi manifestamente infondati sono respinti dal giudice unico se:
è stato utilizzato un documento di viaggio segnalato nel SIS come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato;
il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno; o
l’unità ETIAS di un altro Stato ha trasmesso un parere negativo.
Art. 108dter493 Procedura di ricorso ETIAS: modalità di trasmissione
Le istanze nel quadro della procedura di ricorso ETIAS possono essere trasmesse elettronicamente mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS di cui all’articolo 108dquater oppure in una delle forme previste dalla PA494.
Le notificazioni del Tribunale amministrativo federale alla parte o al suo rappresentante sono trasmesse nella stessa forma dell’ultima istanza ricevuta nella stessa procedura. La parte può richiedere di ricevere le notificazioni in una forma diversa.
Tra il Tribunale amministrativo federale e la SEM i documenti relativi al procedimento sono sempre trasmessi mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS.
Art. 108dquater495 Procedura di ricorso ETIAS: piattaforma di trasmissione ETIAS
Il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione la piattaforma di trasmissione ETIAS.
Art. 108dquinquies 496Procedura di ricorso ETIAS: disposizioni procedurali per l’utilizzo della piattaforma di trasmissione ETIAS
Non è necessario che le istanze trasmesse mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS siano munite di firma elettronica.
La parte domiciliata all’estero che presenta un’istanza mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS non è tenuta a designare un recapito in Svizzera.
Se presenta il ricorso mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS, il ricorrente è automaticamente invitato al pagamento di un anticipo sulle spese. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento non si entra nel merito del ricorso. È fatta salva la richiesta di patrocinio gratuito ai sensi dell’articolo 65 PA497.
Le decisioni e le sentenze notificate mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS sono munite della firma elettronica conformemente alla legge federale del 18 marzo 2016498 sulla firma elettronica.
Le notificazioni alle parti trasmesse mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS sono reputate avvenute nel momento in cui sono richiamate sulla piattaforma, al più tardi tuttavia il settimo giorno dopo la loro messa a disposizione sulla stessa.
Il Consiglio federale disciplina i seguenti aspetti procedurali relativi all’utilizzo della piattaforma di trasmissione ETIAS:
la firma da utilizzare per decisioni e sentenze;
il formato della decisione e dei relativi allegati;
i dettagli sulle modalità di trasmissione;
le modalità ammesse per il pagamento dell’anticipo sulle spese;
l’archiviazione.
Art. 108e499 Inserimento e consultazione dei dati nell’ETIAS
Nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS, la SEM può inserire e trattare dati nell’ETIAS. Se fedpol e il SIC lo richiedono, inserisce e tratta dati nell’elenco di controllo ETIAS.
Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell’ETIAS:
a. la SEM, i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) impiegati per i controlli delle persone all’interno del Paese, le autorità cantonali e comunali di polizia nonché le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione, per l’esame delle condizioni d’entrata e di soggiorno in Svizzera;
b. i collaboratori dell’UDSC impiegati per i controlli delle persone alla frontiera e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen, per adempiere i propri compiti nel quadro dei controlli ai valichi delle frontiere esterne;
c. le imprese di trasporto aereo, per verificare se i cittadini di Stati terzi sono in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida;
cbis. 500la SEM, il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone e le autorità cantonali in materia di migrazione competenti: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoverso 1bis LAsi501.
Le autorità seguenti possono chiedere dati dell’ETIAS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:502
fedpol;
il SIC;
il Ministero pubblico della Confederazione;
le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.
503i collaboratori dell’UDSC addetti al perseguimento penale.
…504
La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1240505.
Art. 108f506 Comunicazione dei dati dell’ETIAS e dei dati dell’ETIAS registrati nel CIR507
I dati personali registrati nell’ETIAS non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.
Nei casi seguenti possono tuttavia essere comunicati dati a Stati terzi:
da parte della SEM, se necessario nel caso specifico ai fini del rimpatrio di un cittadino di uno Stato terzo ai sensi dell’articolo 65 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2018/1240508;
da parte delle autorità di cui all’articolo 108e capoverso 3, in casi eccezionali di urgenza in cui sussiste un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo o un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave ai sensi dell’articolo 65 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/1240.
Per la comunicazione dei dati dell’ETIAS registrati nel CIR si applica l’articolo 110h.509
Art. 108fbis510 Diritti degli interessati511
Alla procedura relativa all’esercizio del diritto d’accesso ai dati e alla procedura di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati personali registrati nell’ETIAS sono applicabili le disposizioni in deroga alla PA512 di cui all’articolo 108d capoverso 5.
Ai ricorsi concernenti la procedura di cui al capoverso 1 sono applicabili le disposizioni in deroga alla PA di cui agli articoli 108dbis–108dquinquies.
Art. 108g513 Disposizioni d’esecuzione relative all’ETIAS
Il Consiglio federale disciplina:
a quali unità delle autorità di cui all’articolo 108e spettano le facoltà ivi menzionate;
i dati dell’ETIAS che le autorità di cui all’articolo 108e capoverso 3 possono richiedere e la procedura di acquisizione di tali dati;
l’elenco dei dati rilevati nell’ETIAS e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 108e capoversi 1 e 2;
la registrazione e la cancellazione dei dati;
le modalità relative alla sicurezza dei dati;
la responsabilità del trattamento dei dati;
l’elenco dei reati secondo l’articolo 108e capoverso 3;
le modalità di registrazione e di cancellazione dei dati nell’elenco di controllo ETIAS, nonché la restrizione del diritto d’accesso a tale elenco;
le altre modalità e procedure necessarie all’applicazione del regolamento (UE) 2018/1240514.
Sezione 3b Sistema nazionale di informazione e autorizzazione ai viaggi515
Art. 108h516 Principi
La SEM gestisce un sistema d’informazione contenente le autorizzazioni ai viaggi ETIAS di competenza della Svizzera nonché i dati inseriti ed elaborati dalla Svizzera nell’elenco di controllo ETIAS (N-ETIAS). N-ETIAS contiene in particolare i dati trasmessi dal sistema centrale ETIAS attraverso l’interfaccia nazionale.
N-ETIAS è utilizzato dall’unità nazionale ETIAS per i seguenti scopi:
rilevamento e trattamento di dati personali, compreso il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, e dati di contatto nonché di dati complementari riguardanti le domande, informazioni e copie di documenti di stranieri nell’ambito dell’esame delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS di competenza della Svizzera;
consultazione di autorità federali e cantonali nel quadro dell’esame delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS;
rilevamento e trattamento di dati personali e dati di contatto di stranieri inseriti nell’elenco di controllo ETIAS su richiesta di fedpol o del SIC;
compilazione di statistiche.
Art. 108i517 Contenuto
N-ETIAS contiene dati di cittadini di Stati terzi e relativi ai loro documenti di viaggio se:
la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS delle persone in questione è esaminata dalla SEM in veste di unità nazionale ETIAS; o
la persona in questione è stata inserita nell’elenco di controllo ETIAS.
Contiene le categorie di dati seguenti:
i dati di identità del richiedente e concernenti le autorizzazioni ai viaggi ETIAS richieste, rilasciate, rifiutate, annullate o revocate;
i dati relativi ai documenti di viaggio;
i dati di contatto;
i dati riguardanti lo stato di salute nel quadro della valutazione del rischio epidemico ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 numero 8 del regolamento (UE) 2018/1240518;
informazioni complementari e copie di documenti del richiedente;
i risultati delle verifiche e delle consultazioni di autorità federali e cantonali nonché i risultati di accertamenti dei fatti, considerazioni e indicazioni sullo stato della procedura;
i dati di ORBIS, RIPOL, N-SIS, Registro nazionale di polizia, ASF-SLTD, VOSTRA e SIMIC a cui ha accesso l’unità nazionale ETIAS;
i dati di EES, C-VIS, SIS e CIR a cui ha accesso l’unità nazionale ETIAS;
i dati ottenuti dalla SEM in veste di unità nazionale ETIAS nel quadro dell’assistenza amministrativa prestata alla Confederazione e ai Cantoni;
informazioni riguardanti la procedura di ricorso;
le richieste di fedpol e del SIC di inserimento degli stranieri nell’elenco di controllo ETIAS;
i dati inseriti nell’elenco di controllo ETIAS dalla SEM in veste di unità nazionale ETIAS.
L’unità nazionale ETIAS può riprendere da ETIAS in N-ETIAS i dati personali di cui al capoverso 2 lettere a–e.
N-ETIAS contiene inoltre i fascicoli dei procedimenti relativi alle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS in forma elettronica.
Art. 108j Trattamento e comunicazione dei dati
Hanno accesso ai seguenti dati di N-ETIAS:
la SEM:
ai dati di cui all’articolo 108i capoverso 2, nel quadro dello svolgimento dei compiti in veste di unità nazionale ETIAS,
ai dati di cui all’articolo 108i capoverso 2 lettere a–i, per l’elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte;
520il SIC, fedpol, il Protocollo del DFAE e la Missione svizzera a Ginevra, ai dati di cui all’articolo 108i capoverso 2 lettere a–i per le risposte alle richieste di consultazione nel quadro del trattamento delle domande ETIAS;
il SIC e fedpol ai dati di cui all’articolo 108i capoverso 2 lettere k ed l, nel quadro dello svolgimento dei compiti in veste di autorità richiedente per il trattamento di dati nell’elenco di controllo ETIAS.
Al fine di istruire i ricorsi ricevuti, al Tribunale amministrativo federale è inviato in forma elettronica un estratto del fascicolo del procedimento mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS di cui all’articolo 108dquater.
La comunicazione dei dati personali registrati in N-ETIAS è retta dall’articolo 108f.
Art. 108k Sorveglianza ed esecuzione
La SEM è responsabile della sicurezza di N-ETIAS e della legalità del trattamento dei dati personali.
Il Consiglio federale disciplina:
l’organizzazione e l’esercizio del sistema;
l’elenco dei dati del sistema e i diritti di accesso delle autorità di cui all’articolo 108j;
le misure protettive tecniche e organizzative volte a impedire il trattamento non autorizzato dei dati personali;
la procedura di consultazione delle autorità federali e cantonali;
l’elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte nel quadro del trattamento delle domande ETIAS;
il trattamento dei dati nell’elenco di controllo ETIAS;
la durata di conservazione e la cancellazione dei dati.
Art. 109522
Sezione 4 Sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) e sistema nazionale visti (ORBIS)523
Art. 109a524 Sistema centrale d’informazione visti (C-VIS)525
Il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti di tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008526.527
I dati di identità dei richiedenti il visto, i dati relativi ai documenti di viaggio nonché i dati biometrici del C‑VIS sono registrati automaticamente nel CIR.528
Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:
a. 529la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti;
b. 530la SEM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo in applicazione del regolamento (UE) n. 2024/1351531, nonché nell’ambito dell’esame di una domanda d’asilo qualora il trattamento della domanda competa alla Svizzera;
c. 532il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti per i controlli alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli alle frontiere esterne Schengen;
d. 533il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero;
e. 534la SEM: nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti in veste di unità nazionale ETIAS;
ebis. 535la SEM, il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia incaricate dei controlli sulle persone e le autorità cantonali in materia di migrazione competenti: al fine di effettuare accertamenti secondo gli articoli 9b e 9c della presente legge nonché gli articoli 21a e 26 capoverso 1bis LAsi536.
Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:537
fedpol;
il SIC;
il Ministero pubblico della Confederazione;
le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano;
538i collaboratori dell’UDSC addetti al perseguimento penale.
…539
La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI.540
Art. 109b541 Sistema nazionale visti
La SEM gestisce un sistema nazionale visti (ORBIS). Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all’allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi al C‑VIS attraverso l’interfaccia nazionale (N‑VIS).542
ORBIS contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:543
dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati;
fotografie e impronte digitali del richiedente;
collegamenti tra determinate domande di visto;
544dati ottenuti dal sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL e dalla banca dati ASF-SLTD ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso;
545dati ottenuti dal sistema SIS ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo il regolamento (UE) 2018/1861546 o il regolamento (UE) 2018/1860547.
ORBIS contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.548
Per svolgere i loro compiti nella procedura di rilascio del visto, le autorità seguenti sono autorizzate a inserire, modificare o cancellare i dati in ORBIS:
la SEM;
le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni;
le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze;
la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE;
l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e le polizie cantonali, per il rilascio di visti eccezionali.549
Le autorità menzionate al capoverso 3 sono tenute a inserire e trattare i dati dei richiedenti il visto da trasmettere al C‑VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008550.551
Art. 109c552 Consultazione di ORBIS553
La SEM può permettere l’accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autorità:554
Corpo delle guardie di confine e posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia: per i controlli delle persone e il rilascio di visti eccezionali;
rappresentanze svizzere all’estero e missioni: per l’esame delle domande di visto;
Segreteria di Stato e Direzione politica del DFAE: per l’esame delle domande di visto di competenza del DFAE;
Ufficio centrale di compensazione: per l’esame delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;
555autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e autorità cantonali e comunali di polizia: per l’adempimento dei loro compiti nel settore degli stranieri;
autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, di assistenza internazionale in materia penale e di polizia:
per identificare le persone nell’ambito di scambi d’informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, di procedure d’estradizione, dell’assistenza giudiziaria e amministrativa, del perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, della lotta contro il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, del controllo dei documenti di legittimazione, delle ricerche di persone scomparse, nonché del controllo degli inserimenti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia previsto dalla legge federale del 13 giugno 2008556 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione,
per esaminare le misure di respingimento a salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997557 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
autorità di ricorso della Confederazione: per l’istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta l’articolo 97a capoverso 1 del Codice civile558 e l’articolo 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004559 sull’unione domestica registrata;
560l’unità nazionale ETIAS: nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti.
Art. 109d561 Scambio d’informazioni con gli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008
Gli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008562 possono chiedere informazioni alle autorità di cui all’articolo 109a capoverso 3.563
Art. 109e564 Disposizioni esecutive per i sistemi d’informazione visti
Il Consiglio federale disciplina:
a quali unità delle autorità di cui agli articoli 109a capoversi 2 e 3 e 109b capoverso 3 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;
la procedura di acquisizione dei dati del C-VIS da parte delle autorità di cui all’articolo 109a capoverso 3;
la portata degli accessi online al C-VIS e al sistema nazionale visti;
l’elenco dei dati rilevati nel sistema nazionale visti e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 109c;
la procedura di scambio d’informazioni di cui all’articolo 109d;
la registrazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;
le modalità relative alla sicurezza dei dati;
la collaborazione con i Cantoni;
la responsabilità del trattamento dei dati;
l’elenco dei reati secondo l’articolo 109a capoverso 3.
Sezione 5 Sistema d’informazione per l’attuazione del ritorno565
Art. 109f Principi
La SEM gestisce un sistema d’informazione per l’adempimento dei compiti relativi all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione secondo la presente legge o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP566 o dell’articolo 49a o 49abis CPM567 e al ritorno volontario, inclusi l’aiuto al ritorno e la consulenza per il ritorno (sistema eRetour).
Il sistema d’informazione serve a:
trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione, relativi agli stranieri nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione secondo la presente legge o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM, del ritorno volontario, dell’aiuto al ritorno e della consulenza per il ritorno;
gestire e controllare le diverse fasi dell’allontanamento, dell’espulsione secondo la presente legge o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM, i compiti del settore del ritorno, inclusi l’aiuto al ritorno e la consulenza per il ritorno, nonché le prestazioni finanziarie legate al ritorno;
allestire statistiche;
568trasmettere statistiche nonché i dati personali di cui all’articolo 105 capoverso 2 all’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen sulla base del regolamento (UE) 2019/1896569.
Art. 109g Contenuto
Il sistema d’informazione contiene dati relativi agli stranieri:
il cui allontanamento deve essere eseguito o la cui espulsione secondo la presente legge o ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP570 o dell’articolo 49a o 49abis CPM571 deve essere eseguita;
che lasciano la Svizzera volontariamente;
che hanno chiesto una consulenza per il ritorno od ottenuto un aiuto al ritorno.
Il sistema d’informazione contiene le seguenti categorie di dati:
il cognome e il nome, la data di nascita e l’indirizzo (dati di base), il sesso, il luogo di nascita, la cittadinanza, l’etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile dello straniero e il nome dei suoi genitori;
i dati biometrici;
la parte del fascicolo in forma elettronica riguardante il ritorno, di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge federale del 20 giugno 2003572 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo;
il tipo di allontanamento o il ritorno volontario, il documento di viaggio utilizzato e le prestazioni finanziarie da versare al momento della partenza;
i dati relativi alla consulenza per il ritorno e alla concessione di un aiuto al ritorno;
i dati relativi alle misure volte a ottenere i documenti di viaggio;
i dati necessari alla gestione e al controllo delle diverse fasi della partenza dalla Svizzera;
573i dati medici che devono essere comunicati allo Stato Dublino competente prima di un trasferimento o che sono necessari alla valutazione dell’idoneità al trasporto di una persona;
il risultato della consultazione del RIPOL e del SIS;
i dati relativi al luogo, alla durata e al tipo di carcerazione;
le caratteristiche comportamentali della persona e le misure coercitive che possono essere o sono state applicate durante il volo;
i dati relativi ai biglietti e agli itinerari dei voli;
i dati delle persone incaricate dell’assistenza medica o sociale o della scorta di polizia;
i dati destinati al conteggio dei costi e dei pagamenti nel quadro del ritorno.
I dati personali di cui al capoverso 2 lettere a–c e j sono ripresi automaticamente dal SIMIC. Se tali dati sono modificati nel sistema d’informazione, i dati aggiornati sono automaticamente ripresi nel SIMIC.
La SEM informa le persone i cui dati sono rilevati nel sistema sullo scopo del trattamento dei dati, sulle categorie di dati e sui destinatari dei dati.
Art. 109h Trattamento dei dati
Hanno accesso al sistema d’informazione, limitatamente ai dati menzionati tra parentesi nelle lettere seguenti e nella misura in cui richiesto dall’adempimento dei loro compiti:
i collaboratori della SEM:
per ottenere i documenti di viaggio in vista del ritorno, per organizzare la partenza e per concedere l’aiuto al ritorno (dati di cui all’art. 109g cpv. 2),
per procedere ai conteggi dei costi (dati di base di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. c–h ed j–n);
le autorità cantonali incaricate dell’attuazione del ritorno, per segnalare i casi per i quali si richiede l’assistenza della SEM secondo l’articolo 71 (dati di cui all’art. 109g cpv. 2);
le autorità cantonali competenti in materia di aiuto al ritorno (dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a–h e k–n);
le autorità cantonali competenti in materia di conteggio dei costi (dati di base di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. c–g, j ed l–n);
le autorità cantonali di polizia, per i compiti di scorta delle persone da allontanare o espellere (dati di base di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i–n);
le autorità cantonali di polizia agli aeroporti e il Corpo delle guardie di confine, per i compiti legati al controllo delle partenze (dati di base di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i–n);
i terzi incaricati ai sensi dell’articolo 109i.
Art. 109i Terzi incaricati
La SEM e le autorità cantonali incaricate dell’attuazione del ritorno possono delegare determinati compiti nel quadro dell’aiuto al ritorno ai consultori per il ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi574) e alle organizzazioni internazionali (art. 93 cpv. 3 LAsi). Inoltre possono delegare a terzi compiti nel quadro dell’organizzazione del viaggio di ritorno secondo l’articolo 71 lettera b della presente legge.
La SEM può autorizzare i terzi incaricati ad accedere ai dati del sistema d’informazione necessari all’adempimento del loro incarico:
per i compiti legati alla consulenza per il ritorno e all’aiuto al ritorno;
per i compiti legati ai preparativi della partenza all’aeroporto;
per accertare l’idoneità al trasporto e definire l’assistenza medica.
La SEM garantisce che i terzi rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.
Il Consiglio federale determina le categorie di dati personali che i terzi incaricati di cui al capoverso 1 sono autorizzati a trattare nel sistema d’informazione.
Art. 109j Sorveglianza ed esecuzione
La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d’informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.
Il Consiglio federale disciplina:
l’organizzazione e l’esercizio del sistema;
l’elenco dei dati del sistema e la portata dei diritti di accesso delle autorità di cui all’articolo 109h;
le misure protettive tecniche e organizzative volte a impedire il trattamento non autorizzato dei dati personali;
la durata di conservazione e la distruzione dei dati.
Sezione 6 Eurodac575
Art. 109k576 Sistema d’informazione Eurodac
In virtù del regolamento (UE) 2024/1358577 il Sistema d’informazione Eurodac (Eurodac) contiene i dati personali dei cittadini di Stati terzi di età non inferiore a sei anni che:
hanno depositato una domanda d’asilo;
partecipano a una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati o sono ammessi nel quadro di una siffatta procedura;
sono stati soccorsi in mare;
hanno ottenuto una protezione provvisoria e fanno parte di un gruppo di persone bisognose di protezione;
sono entrati illegalmente nello spazio Schengen da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
soggiornano illegalmente nello spazio Schengen.
Le seguenti categorie di dati vengono trasmesse all’Eurodac tramite un’interfaccia nazionale unica:
i dati d’identità relativi ai cittadini di un Paese terzo interessati nonché i dati relativi ai documenti di viaggio e d’identità;
le impronte digitali e l’immagine del volto;
i dati relativi alle procedure e alle competenze negli Stati Schengen e negli Stati Dublino;
altri dati compresi dati personali degni di particolare protezione secondo i capi II–VIII del regolamento (UE) 2024/1358, riguardanti la persona e la sua identità.
I dati di cui al capoverso 2 lettere a e b vengono registrati in modo automatizzato nell’archivio comune di dati di identità (CIR).
Art. 109l578 Registrazione, consultazione e trattamento dei dati nell’Eurodac
Il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita, l’immagine del volto e gli altri dati previsti dal regolamento (UE) 2024/1358579 degli stranieri di età non inferiore a sei anni che:
entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato che non è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino e non vengono né respinti alla frontiera né trattenuti o incarcerati in vista del rinvio per l’intero periodo tra il rintraccio e l’allontanamento;
soggiornano illegalmente in Svizzera.
Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che durante il rilevamento dei dati biometrici difenda gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato. Il Consiglio federale definisce ruolo, competenze e mansioni della persona di fiducia.
I dati rilevati secondo il capoverso 1 sono trasmessi all’unità centrale entro 72 ore dal rintraccio. Se l’interessato è incarcerato per una durata superiore a 72 ore, la trasmissione dei dati deve avvenire prima della scarcerazione.
Se lo stato delle dita dell’interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali sono trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento è nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell’interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto, queste sono trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dalla fine dell’impedimento.
I dati trasmessi secondo il capoverso 1 sono registrati nell’Eurodac e i dati biometrici sono confrontati automaticamente con i dati già presenti. Il confronto si basa sull’immagine del volto unicamente se non è possibile basarsi sulle impronte digitali. Il risultato del confronto è comunicato alla SEM e alle autorità competenti.
Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.
Nel quadro dell’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino580 la SEM è il punto di accesso nazionale. È responsabile della trasmissione e del trattamento dei dati e della comunicazione con l’unità centrale.
Se l’allontanamento è eseguito, la SEM comunica all’unità centrale la data dell’espulsione o della partenza dal territorio degli Stati Dublino.
I dati trasmessi sono memorizzati nell’Eurodac a cura dell’unità centrale e distrutti automaticamente cinque anni dopo il rilevamento biometrico. La SEM chiede senza indugio all’unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato Dublino.
Le autorità seguenti hanno accesso ai dati dell’Eurodac:
la SEM: per l’adempimento dei compiti che le incombono in quanto unità nazionale ETIAS;
la SEM, le rappresentanze e missioni svizzere all’estero, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione Politica del DFAE, nonché il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti per il soggiorno di breve durata.
Gli articoli 102b, 102c e 102e LAsi581 si applicano alle procedure di cui ai capoversi 1–8.
Art. 109lbis Comunicazione di dati dell’Eurodac
I dati personali registrati nell’Eurodac non possono essere trasmessi a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.
La SEM può tuttavia trasmettere dati a uno Stato terzo, se necessario per provare l’identità di cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente in Svizzera ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1358583.
Art. 109lter584 Disposizioni esecutive relative all’Eurodac
Il Consiglio federale disciplina:
a quali unità delle autorità federali di cui all’articolo 109l capoverso 10 spettano le facoltà menzionate in tale disposizione;
la procedura di acquisizione dei dati dell’Eurodac da parte delle autorità di cui all’articolo 109lquater capoverso 1;
i dati dell’Eurodac ai quali le autorità hanno accesso;
le modalità relative alla sicurezza dei dati;
la collaborazione con i Cantoni.
Art. 109lquater585 Confronto nell’Eurodac ai fini del perseguimento penale
Nell’ambito dei loro compiti legali, le autorità seguenti possono chiedere all’autorità nazionale di verifica di cui al capoverso 2 un confronto delle impronte digitali o dell’immagine del volto oppure una consultazione tramite dati alfanumerici nell’Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:
fedpol;
il SIC;
il Ministero pubblico della Confederazione;
le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.
La Centrale operativa e d’allarme di fedpol costituisce l’autorità nazionale di verifica ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1358586. Verifica in particolare che le condizioni di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1358 relative al confronto da parte dell’autorità nell’Eurodac siano soddisfatte.
Se queste condizioni sono soddisfatte, l’autorità nazionale di verifica avvia una consultazione nell’Eurodac. Il confronto delle impronte digitali o dell’immagine del volto oppure la consultazione tramite dati alfanumerici nell’Eurodac avviene in modo automatizzato tramite il punto di accesso nazionale.
In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell’articolo 32 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1358, l’autorità nazionale di verifica può avviare immediatamente la consultazione nell’Eurodac e verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni.
Ai sensi del capoverso 1, sono considerati:
reati di terrorismo: le fattispecie secondo gli articoli 258–260sexies e 275 CP587 nonché secondo l’articolo 74 della legge federale del 25 settembre 2015588 sulle attività informative;
reati gravi: i reati elencati nell’allegato 1 della legge del 12 giugno 2009589 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.
Art. 109lquinquies Controllo delle impronte digitali e dell’immagine del volto Eurodac
Un esperto controlla le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione automatica di Eurodac, se necessario per confermare tale risultato positivo.
Un esperto controlla l’immagine del volto se la consultazione automatica di Eurodac si basa unicamente sull’immagine del volto e dà un risultato positivo.
La SEM definisce le qualifiche che gli esperti di cui ai capoversi 1 e 2 devono possedere.
Se l’interessato contesta un risultato che non è stato controllato da un esperto, la SEM ordina un tale controllo qualora vi sia un fondato dubbio per quanto riguarda l’esattezza del rilevamento dei dati oppure la corrispondenza dei dati. Le impronte digitali e le immagini del volto fornite da Eurodac possono essere conservate a tal fine per un massimo di due mesi in AFIS.
Sezione 7591 Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione
Art. 109m
La SEM, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale e le competenti autorità cantonali, gestisce un sistema di gestione automatizzata dei fascicoli personali e della documentazione.
Capitolo 14b Interoperabilità tra i sistemi d’informazione Schengen/Dublino592
Sezione 1 Servizio comune di confronto biometrico (sBMS)593
Art. 110594
Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817595 e (UE) 2019/818596 contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino:597
l’EES;
il C-VIS;
l’Eurodac;
il SIS.
Contiene inoltre un riferimento al sistema d’informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento alla registrazione in tale sistema.
Permette la consultazione trasversale dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino di cui al capoverso 1 sulla base di dati biometrici.
Se dal confronto dei dati biometrici dei sistemi di cui al capoverso 1 risulta un riscontro positivo, il servizio di fedpol responsabile per il trattamento di dati biometrici può verificarlo manualmente per confermarne l’esattezza.598
Sezione 2599 Archivio comune di dati di identità (CIR)
Art. 110a Contenuto dell’archivio comune di dati di identità
L’archivio comune di dati di identità (CIR) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817600 e (UE) 2019/818601 contiene i dati di identità, i dati relativi ai documenti di viaggio e i dati biometrici di cittadini di Stati terzi registrati nei seguenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino:
l’EES;
l’ETIAS;
il C-VIS;
l’Eurodac.
Contiene inoltre un riferimento al sistema d’informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento alla registrazione in tale sistema.
Art. 110b Consultazione del CIR a fini di identificazione
Il CIR può essere consultato per identificare:
i cittadini di Stati terzi, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 20 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/817602 e (UE) 2019/818603;
persone ignote in caso di incidenti, catastrofi naturali e atti violenti.
Le consultazioni di cui al capoverso 1 lettera a sono consentite soltanto per prevenire e contrastare l’immigrazione illegale, proteggere la sicurezza e l’ordine pubblici e salvaguardare la sicurezza interna.
Le autorità seguenti possono effettuare consultazioni:
fedpol;
le autorità cantonali e comunali di polizia;
l’UDSC, nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale al fine di proteggere la popolazione e salvaguardare la sicurezza interna.
La consultazione concernente le persone di cui al capoverso 1 lettera a è effettuata sulla base dei dati biometrici dell’interessato acquisiti sul posto durante una verifica dell’identità. Se non possono essere usati i dati biometrici dell’interessato o se la consultazione sulla base di tali dati non dà esito, la consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità o dei dati relativi al documento di viaggio.
La consultazione concernente le persone di cui al capoverso 1 lettera b è effettuata sulla base dei dati biometrici.
Art. 110bbis604 Consultazione del CIR a fini di identificazione nell’ambito di accertamenti
Il CIR può essere consultato nell’ambito di accertamenti al solo scopo di determinare l’identità di una persona secondo l’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1356605; la consultazione deve essere avviata in presenza dell’interessato.
Le autorità seguenti possono effettuare consultazioni:
il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia per accertamenti secondo l’articolo 9b, se cittadini di Stati terzi attraversano illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato e vengono rintracciati;
le autorità cantonali e comunali di polizia nonché le autorità cantonali in materia di migrazione competenti e il Corpo delle guardie di confine, nella misura in cui a quest’ultimo incombano i controlli sulle persone, per accertamenti secondo l’articolo 9c, se cittadini di Stati terzi hanno attraversato illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato e sono stati rintracciati sul territorio nazionale;
le autorità cantonali di polizia competenti nonché il Corpo delle guardie di confine, nella misura in cui a quest’ultimo incomba il controllo alla frontiera, per accertamenti all’aeroporto secondo l’articolo 21a LAsi606;
la SEM per accertamenti nei centri della Confederazione secondo l’articolo 26 capoverso 1bis LAsi.
Se dalla consultazione emerge che i dati dell’interessato sono registrati nel CIR, l’autorità competente può consultare i dati personali menzionati negli articoli 18 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/817607 e (UE) 2019/818608.
Art. 110c Consultazione del CIR ai fini dell’individuazione di identità multiple
Le autorità seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi:
l’ufficio SIRENE, se è presente un collegamento con una segnalazione nel SIS;
l’UDSC e le autorità cantonali di polizia nell’ambito dei loro compiti di controllo alle frontiere esterne Schengen, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale dell’EES contenente i dati personali di cui agli articoli 16–18 del regolamento (UE) 2017/2226609;
la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, l’UDSC e i posti di confine delle polizie cantonali, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale del C‑VIS;
la SEM, nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS, se è presente un collegamento con un fascicolo di domanda ETIAS contenente i dati di cui all’articolo 19 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2018/1240610;
611la SEM, le autorità cantonali di migrazione e di polizia nonché il Corpo delle guardie di confine nell’ambito dei loro compiti nel settore dell’asilo e degli stranieri in relazione all’accesso ai dati Eurodac, se è presente un collegamento con una serie di dati personali Eurodac secondo il regolamento (UE) 2024/1358612.
Se nel CIR è presente un collegamento tra dati di più sistemi d’informazione che indica una frode di identità, le autorità di cui al capoverso 1 possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR, nella misura in cui hanno accesso all’EES, all’ETIAS, al C‑VIS, all’Eurodac o al SIS in virtù della presente legge o della legge federale del 13 giugno 2008613 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione.
Art. 110d Consultazione del CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi
Il CIR può essere consultato in singoli casi ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi, se le condizioni di cui all’articolo 22 paragrafo 1 dei regolamenti (UE) 2019/817614 e (UE) 2019/818615 sono adempiute.
Le autorità seguenti possono effettuare tali consultazioni:
fedpol;
il SIC;
il Ministero pubblico della Confederazione;
le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.
616i collaboratori dell’UDSC addetti al perseguimento penale.
Se dalla consultazione risulta che nel CIR sono presenti dati, il risultato viene visualizzato come riferimento al sistema d’informazione Schengen/Dublino interessato.
Per ottenere i dati del sistema d’informazione interessato, le autorità di cui al capoverso 1 devono richiederli alla Centrale operativa di fedpol. Si applicano le condizioni e le procedure previste per il sistema d’informazione in questione.
Sezione 3617 Portale di ricerca europeo (ESP)
Art. 110e
Il portale di ricerca europeo (ESP) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817618 e (UE) 2019/818619 permette la consultazione trasversale dell’EES, dell’ETIAS, del C‑VIS, dell’Eurodac, del SIS, delle banche dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN), dei dati Europol nonché del CIR.
Le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 possono accedere, mediante procedura di richiamo, all’ESP.
La consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità, dei dati relativi ai documenti di viaggio o dei dati biometrici.
Le autorità possono visualizzare soltanto i dati provenienti dai sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 cui sono autorizzate ad accedere nonché il tipo di collegamento tra i dati secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.
Sezione 4620 Rilevatore di identità multiple (MID)
Art. 110f Contenuto del rilevatore di identità multiple (MID)
Il rilevatore di identità multiple (MID) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817621 e (EU) 2019/818622 serve a svolgere le verifiche di identità e a contrastare la frode di identità.
Se vengono registrati o aggiornati dati nell’EES, nell’ETIAS, nel C-VIS, nel SIS o nell’Eurodac, è automaticamente avviata una procedura di rilevazione delle identità multiple nel CIR e nel SIS.
Tale procedura di rilevazione consiste nel confrontare i seguenti dati con i dati già registrati nel CIR e nel SIS:
per l’sBMS, i template biometrici;
per l’ESP, i dati di identità e i dati relativi ai documenti di viaggio.
Se tra i dati è presente un collegamento secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, nel MID viene creato e registrato un fascicolo di conferma dell’identità secondo l’articolo 34 di tali regolamenti.
Art. 110g Verifica manuale delle identità diverse nel MID
Le autorità di cui all’articolo 110c capoverso 1 possono accedere ai dati registrati nel MID ai fini della verifica manuale delle identità diverse.
La verifica manuale delle identità diverse compete all’autorità che ha registrato o aggiornato i dati nei sistemi d’informazione Schengen/Dublino di cui all’articolo 110f capoverso 2. In caso di collegamenti con segnalazioni nel SIS riguardanti il settore di polizia, è competente l’Ufficio SIRENE.
La verifica manuale delle identità diverse è eseguita conformemente all’articolo 29 dei regolamenti (UE) 2019/817623 e (UE) 2019/818624.
Se nell’ambito di una verifica manuale si accerta l’esistenza di un’identità multipla illecita o che una persona è registrata in più sistemi d’informazione Schengen/ Dublino, la procedura è retta rispettivamente dagli articoli 32 e 33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.
Sezione 5 Comunicazione dei dati e responsabilità per il trattamento di dati625
Art. 110h626 Comunicazione di dati dell’sBMS, del CIR e del MID
La comunicazione di dati dell’sBMS, del CIR e del MID è retta dall’articolo 50 dei regolamenti (UE) 2019/817627 e (UE) 2019/818628.
Art. 110i629 Responsabilità per il trattamento di dati nell’sBMS, nel CIR e nel MID
La responsabilità per il trattamento di dati nell’sBMS, nel CIR e nel MID è retta dall’articolo 40 dei regolamenti (UE) 2019/817630 e (UE) 2019/818631.
Art. 111632
Capitolo 14c633 Protezione dei dati nell’ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino634
Art. 111a Comunicazione di dati635
La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.636
La SEM trasmette i dati personali di cui all’articolo 105 capoverso 2 all’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen, se quest’ultima ne necessita per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 87 paragrafo 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/1896637. Tale comunicazione è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.638
Lo scambio d’informazioni tra la SEM e le autorità competenti di altri Stati Dublino nel quadro dell’Accordo di associazione alla normativa di Dublino avviene tramite la rete di comunicazione elettronica dell’Unione europea per la procedura Dublino.639
Art. 111abis640 Scambio d’informazioni sullo stato di salute di una persona prima del suo trasferimento nello Stato Dublino competente
In previsione di un trasferimento Dublino le informazioni sullo stato di salute della persona interessata possono essere trattate e trasmesse allo Stato Dublino competente tramite la rete di comunicazione elettronica dell’Unione europea per la procedura Dublino se:
necessario ai fini delle cure o dei trattamenti medici della persona interessata;
lo scambio d’informazioni avviene esclusivamente tra operatori sanitari o persone vincolate dal segreto professionale o d’ufficio;
la persona interessata o il suo rappresentante ha dato il proprio esplicito consenso.
Non occorre il consenso di cui al capoverso 1 lettera c se la trasmissione delle informazioni è necessaria per:
proteggere la salute e la sicurezza pubbliche;
tutelare interessi vitali della persona interessata o di terzi qualora, per motivi di salute o giuridici, non sia possibile ottenere il consenso della persona interessata.
L’assenza del consenso secondo il capoverso 1 lettera c non osta al trasferimento Dublino.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli dello scambio d’informazioni nonché la durata della conservazione dei dati e la cancellazione degli stessi.
Art. 111b Trattamento dei dati
La SEM funge da autorità centrale per la consultazione in merito alle domande di visto in conformità degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.
In tale qualità può servirsi di procedure informatizzate per comunicare e richiamare dati appartenenti segnatamente alle seguenti categorie:
la rappresentanza diplomatica o consolare presso la quale è stata presentata la domanda di visto;
l’identità della persona interessata (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, professione e datore di lavoro) come pure, all’occorrenza, l’identità dei suoi familiari;
indicazioni relative ai documenti d’identità;
indicazioni relative ai luoghi di soggiorno e agli itinerari.
Le rappresentanze svizzere all’estero possono scambiare con i servizi omologhi degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati necessari alla cooperazione consolare in loco, segnatamente informazioni relative all’impiego di documenti falsificati o contraffatti e a reti di passatori nonché dati appartenenti alle categorie indicate nel capoverso 2.
Il Consiglio federale può modificare le categorie di dati personali indicate nel capoverso 2 per adeguarle agli ultimi sviluppi dell’acquis di Schengen. Consulta in merito l’ Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)641.
Art. 111c Scambio di dati
Le autorità competenti per i controlli di frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 e l’obbligo di assistenza di cui all’articolo 93.642
A tale scopo possono comunicare e richiamare segnatamente i dati personali di cui all’articolo 111b capoverso 2 lettere b–d.
Gli articoli 109lbis, 111a e 111d si applicano per analogia.643
Art. 111d Comunicazione di dati a Stati terzi
Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono una protezione adeguata dei dati ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LPD644.645
Qualora non garantisca una protezione adeguata, allo Stato terzo possono essere comunicati dati personali nei seguenti casi:
la persona interessata ha dato il suo consenso conformemente all’articolo 6 capoversi 6 e, se del caso, 7 LPD;
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata e non è possibile ottenere il suo consenso entro un termine ragionevole; o
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia o dinanzi a un’altra autorità estera competente.646
Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.
Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.
… 647
Art. 111e648
Art. 111f649
Art. 111g650 Vigilanza sul trattamento dei dati nell’ambito della cooperazione Schengen
Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’IFPDT cooperano nell’ambito delle rispettive competenze.
L’IFPDT esercita la vigilanza sul trattamento dei dati personali nell’ambito della cooperazione Schengen. Coordina l’attività di vigilanza con le autorità cantonali di protezione dei dati.
Per l’esecuzione dei suoi compiti coopera con il Responsabile europeo della protezione dei dati, per il quale funge da autorità nazionale di vigilanza.
Art. 111h651
Art. 111i652
Art. 111j653
Capitolo 15 Rimedi giuridici
Art. 112 …654
La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria federale.
Le disposizioni relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure previste negli articoli 65 e 76 capoverso 1 lettera b numero 5.
Art. 113 e 114655
Capitolo 16 Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Sezione 1 Disposizioni penali656
Art. 115 Entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione
È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:
viola le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera secondo l’articolo 5;
soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato;
esercita senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera;
entra o lascia la Svizzera senza passare per un posto di confine prescritto (art. 7).
È punito con la stessa pena lo straniero che, lasciata la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti, entra o fa preparativi per entrare nel territorio nazionale di un altro Stato violando le disposizioni ivi vigenti in materia d’entrata.657
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
Se è pendente una procedura di allontanamento o di espulsione, il procedimento penale avviato esclusivamente in seguito a un reato di cui al capoverso 1 lettera a, b o d è sospeso fino alla chiusura definitiva della procedura di allontanamento o di espulsione. Se è prevista una procedura di allontanamento o di espulsione, il procedimento penale può essere sospeso.658
Se la pronuncia o l’esecuzione di una pena prevista per un reato di cui al capoverso 1 lettera a, b o d ostacola l’immediata esecuzione di una decisione, passata in giudicato, di allontanamento o di espulsione, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.659
I capoversi 4 e 5 non si applicano se lo straniero è di nuovo entrato in Svizzera violando un divieto d’entrata o se con il suo comportamento ha impedito l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione.660
Art. 116 Incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali
È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:
a. in Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero;
abis. 661dalla Svizzera, facilita o aiuta a preparare l’entrata, il transito, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero in uno Stato Schengen;
b. procura un’attività lucrativa in Svizzera a uno straniero sprovvisto del permesso necessario;
c. 662facilita o aiuta a preparare l’entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d’entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti.
…663
La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l’autore:664
ha agito nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o
ha agito per un’associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.
Art. 117 Impiego di stranieri sprovvisti di permesso
Chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una persona che non dispone del relativo permesso, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. …665
Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso 1 ed entro cinque anni commette nuovamente un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. …666
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.667
Art. 117a668 Violazione degli obblighi riguardanti l’annuncio dei posti vacanti
Chiunque viola intenzionalmente l’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti (art. 21a cpv. 3) o l’obbligo di condurre un colloquio di assunzione o un test di attitudine professionale (art. 21a cpv. 4), è punito con la multa fino a 40 000 franchi.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
Art. 118 Inganno nei confronti delle autorità
Chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Chiunque, nell’intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un siffatto matrimonio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l’autore:669
ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o
ha agito per un’associazione o un gruppo costituitisi per commettere tali reati in modo continuato.
Art. 119 Inosservanza dell’assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio
Lo straniero che non si attiene al luogo di soggiorno assegnatogli o al divieto di accedere a un dato territorio (art. 74) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l’autore:
può essere immediatamente allontanato od espulso;
si trova in carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto.
Art. 120 Altre infrazioni
È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
viola l’obbligo di notificare il suo arrivo o la sua partenza (art. 10–16);
senza il necessario permesso, cambia impiego o passa da un’attività lucrativa dipendente a un’attività lucrativa indipendente (art. 38);
senza il necessario permesso, trasferisce la sua residenza in un altro Cantone (art. 37);
disattende le condizioni connesse al permesso (art. 32, 33 e 35);
viola l’obbligo di cooperare all’acquisizione dei documenti d’identità (art. 90 lett. c);
670viola l’obbligo di notifica di cui all’articolo 85a capoversi 2 e 3bis o non ne osserva le condizioni (art. 85a cpv. 2–3bis);
671si oppone ai controlli degli organi di controllo di cui all’articolo 85a capoverso 4 o li rende impossibili.
Il Consiglio federale può prevedere multe fino a 5000 franchi per infrazioni alle disposizioni d’esecuzione della presente legge.
Art. 120a a 120c672
Art. 120d673 Trattamento indebito di dati personali nei sistemi d’informazione
È punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un’autorità competente per il trattamento dei dati, tratta i dati personali:
di ORBIS o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d;
dell’EES per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 103c e 103d;
dell’ETIAS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 108e e 108f;
del CIR per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110a–110d;
del MID per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 110f e 110g;
674dell’Eurodac per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109k–109lquater della presente legge nonché agli articoli 102abis–102aquater e 102c capoversi 5 e 6 LAsi.
Art. 120e675 Perseguimento penale
Le infrazioni di cui agli articoli 115–120 e 120d sono perseguite e giudicate dai Cantoni. Se un’infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza spetta al Cantone che per primo ha iniziato il perseguimento.
…676
Sezione 2 Sanzioni amministrative677
Art. 121678 Messa al sicuro e confisca di documenti
Conformemente alle istruzioni della SEM, le autorità e i servizi amministrativi possono confiscare i documenti di viaggio e d’identità falsi o falsificati, nonché i documenti di viaggio e d’identità autentici se vi sono indizi concreti per ritenere che vengano utilizzati abusivamente, oppure possono metterli al sicuro per riconsegnarli all’avente diritto.
La confisca o la riconsegna secondo il capoverso 1 è possibile anche se vi sono indizi concreti per ritenere che i documenti di viaggio o d’identità autentici siano destinati a persone che soggiornano illegalmente in Svizzera.
Sono considerati documenti d’identità ai sensi del capoverso 1 i documenti di legittimazione o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull’identità dello straniero.
Art. 122 Violazioni commesse dai datori di lavoro679
L’autorità competente respinge o accoglie solo in parte le domande di ammissione a favore di lavoratori stranieri che non hanno diritto al rilascio di un permesso, se le stesse sono presentate da un datore di lavoro che ha violato reiteratamente la presente legge.
L’autorità competente può parimenti comminare tali sanzioni.
Le spese non coperte occasionate all’ente pubblico dal sostentamento, dall’infortunio, dalla malattia oppure dal viaggio di ritorno del lavoratore straniero non autorizzato a esercitare un’attività lucrativa sono a carico del datore di lavoro che lo ha assunto o che aveva l’intenzione di assumerlo.
Art. 122a680 Violazioni dell’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo
Alle imprese di trasporto aereo che violano l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 capoverso 1 o 1bis sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari, oppure soggetto a una restrizione d’entrata secondo l’articolo 65a o applicabile sulla base di un accordo con l’Unione europea.681 Nei casi gravi l’importo addebitato è di 16 000 franchi per passeggero. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.682
Una violazione dell’obbligo di diligenza è presunta se l’impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e ai quali è rifiutata l’entrata.683
Non vi è violazione dell’obbligo di diligenza se l’impresa di trasporto aereo:
dimostra che:
la falsificazione o la contraffazione di un documento di viaggio, di un visto o di un titolo di soggiorno non era manifestamente riconoscibile,
non era manifestamente riconoscibile che un documento di viaggio, un visto o un titolo di soggiorno non appartenesse al passeggero,
in base al timbro sul documento di viaggio non era possibile determinare con chiarezza i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati,
684ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti,
685a causa di un guasto dell’ETIAS non è stato possibile verificare se sussisteva un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida;
rende verosimile di essere stata costretta a trasportare il passeggero.
Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’addebito di cui al capoverso 1, in particolare in situazioni di guerra o in caso di catastrofi naturali.
Art. 122b686 Violazioni dell’obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo
Alle imprese di trasporto aereo sono addebitati 4000 franchi per ogni volo per il quale hanno violato l’obbligo di comunicazione. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 12 000 franchi per volo. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.
Una violazione dell’obbligo di comunicazione è presunta se l’impresa di trasporto aereo non trasmette tempestivamente i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.687
Non vi è violazione dell’obbligo di comunicazione se l’impresa di trasporto aereo dimostra che:
nel caso specifico la trasmissione non era possibile per motivi tecnici a essa non imputabili; o
ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire una violazione dell’obbligo di comunicazione.
Art. 122c688 Disposizioni comuni relative alle sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto aereo
Gli articoli 122a e 122b si applicano indipendentemente dal fatto che l’obbligo di diligenza o di comunicazione sia stato violato in Svizzera o all’estero.
La SEM è competente per sanzionare le violazioni di cui agli articoli 122a e 122b.
La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968689 sulla procedura amministrativa. Il procedimento deve essere avviato:
in caso di violazione dell’obbligo di diligenza: entro due anni dal rifiuto dell’entrata;
690in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione: entro due anni dalla data in cui i dati avrebbero dovuto essere trasmessi conformemente all’articolo 92a capoverso 1.
Capitolo 17 Emolumenti
Art. 123
Per le decisioni e gli atti amministrativi previsti dalla presente legge possono essere riscossi emolumenti. Esborsi connessi a procedure secondo la presente legge possono essere computati a parte.
Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare degli emolumenti federali e l’ammontare massimo degli emolumenti cantonali.
I crediti pecuniari in virtù della presente legge possono essere fatti valere senza formalità. L’interessato può esigere che sia emanata una decisione formale.
Capitolo 18 Disposizioni finali
Art. 124 Vigilanza ed esecuzione
Il Consiglio federale vigila sull’applicazione della presente legge.
I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l’applicazione della presente legge.
Art. 124a691 Relazione tra l’espulsione e la direttiva 2008/115/CE
La direttiva 2008/115/CE692 non si applica alla decisione e all’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP693 o dell’articolo 49a o 49abis CPM694.
Art. 125 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 126 Disposizioni transitorie
Alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.
La procedura è retta dal nuovo diritto.
I termini di cui all’articolo 47 capoverso 1 decorrono dall’entrata in vigore della presente legge, purché l’entrata in Svizzera sia avvenuta prima di tale data o il legame familiare sia insorto prima di tale data.
Se più favorevoli all’autore, le disposizioni penali della presente legge si applicano anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore.
L’articolo 102e vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.695
Gli articoli 108 e 109 decadono con l’entrata in vigore della legge federale del 20 giugno 2003696 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo.
Art. 126a697 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi698
Se, prima dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, sorge un motivo per l’allestimento di un conteggio intermedio o finale secondo l’articolo 87 LAsi nel tenore del 26 giugno 1998699, il conteggio intermedio o finale e la liquidazione del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.
Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio, nonché l’entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente che esercitavano un’attività lucrativa prima dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 e nei cui confronti, al momento di tale entrata in vigore, non è insorto un motivo per l’allestimento di un conteggio finale.
Fatti salvi i capoversi 1 e 2 del presente articolo, le procedure secondo gli articoli 85–87 LAsi nel tenore del 26 giugno 1998 pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 sono rette dal nuovo diritto.
Fatti salvi i capoversi 5–7 del presente articolo, agli stranieri che al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, nonché della presente legge, sono ammessi provvisoriamente si applica il nuovo diritto. Le ammissioni provvisorie disposte in virtù dell’articolo 44 capoverso 3 LAsi permangono.
Riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente in Svizzera al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, la Confederazione versa ai Cantoni, per la durata dell’ammissione provvisoria, ma al massimo per sette anni dall’arrivo in Svizzera, le somme forfettarie di cui agli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi. La Confederazione versa inoltre ai Cantoni un contributo unico volto in particolare ad agevolare l’integrazione professionale di tali persone. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare.
Alle procedure secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nel tenore del 19 dicembre 2003700, pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, si applica il diritto previgente.
Se l’ammissione provvisoria di uno straniero è stata soppressa prima dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 con decisione passata in giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica di 15 000 franchi, sempreché tale persona non abbia ancora lasciato la Svizzera.
Art. 126b701 Disposizioni transitorie della modifica dell’11 dicembre 2009
Fino all’entrata in vigore del sistema nazionale visti, gli articoli 190c e 120d hanno il tenore seguente:
…702
Art. 126c703 Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2014
I procedimenti penali amministrativi per violazione dell’obbligo di diligenza o di comunicazione pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 della presente legge sono continuati secondo il diritto previgente.
Art. 126d704 Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi
Per i richiedenti l’asilo la cui domanda d’asilo non può essere trattata nei centri della Confederazione si applica per al massimo due anni il diritto anteriore.
Le procedure pendenti di cui agli articoli 76 capoverso 1 lettera b numero 5 e 76a capoverso 3 sono rette dagli articoli 80 capoversi 1 terzo periodo e 2bis e 80a capoversi 1 e 2 della presente legge, nonché dagli articoli 108 capoverso 4, 109 capoverso 3, 110 capoverso 4 lettera b e 111 lettera d LAsi705 nella loro versione anteriore.
Art. 126e706 Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2020
L’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera abis non si applica nei sei mesi che seguono l’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2020. Il Consiglio federale può prolungare questo termine.
Nei sei mesi successivi allo scadere del termine di cui al capoverso 1, le autorità competenti per i controlli alla frontiera consentono ai cittadini di uno Stato terzo che non sono in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida, benché soggetti a tale obbligo, di entrare in Svizzera purché soddisfino tutte le altre condizioni di cui all’articolo 5 ed entrino per la prima volta nello spazio Schengen durante questi sei mesi. Il Consiglio federale può prolungare questo termine di al massimo sei mesi.
Art. 126f707
Art. 126g708 Disposizione transitoria della modifica del 14 giugno 2024
Alle domande fondate sull’articolo 50 presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 giugno 2024 si applica il nuovo diritto.
Art. 127 Coordinamento con gli Accordi relativi alla normativa di Schengen
Con l’entrata in vigore degli Accordi riguardanti l’associazione alla normativa di Schengen i seguenti articoli della presente legge sono adattati come segue:
…709
Art. 128 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2008710
Art. 92–95 e 127: 12 dicembre 2008711
Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012712
1 Fatto salvo il capoverso 2, le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge sono rette dal nuovo diritto.
2 L’articolo 83 capoversi 5 e 5bis della presente legge non è applicabile alle procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge.
3 Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge, i gestori di aeroporti sono tenuti a mettere a disposizione gli alloggi presso gli aeroporti secondo l’articolo 95a.
(art. 2 cpv. 4 e 64a cpv. 4)
1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen
Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:
Accordo del 26 ottobre 2004713 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS);
Accordo del 26 ottobre 2004714 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
Accordo del 17 dicembre 2004715 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
Accordo del 28 aprile 2005716 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
Protocollo del 28 febbraio 2008717 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino
Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:
Accordo del 26 ottobre 2004718 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;
Accordo del 17 dicembre 2004719 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
Protocollo del 28 febbraio 2008720 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
Protocollo del 28 febbraio 2008721 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
Protocollo del 27 giugno 2019722 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto.
(art. 125)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I
La legge federale del 26 marzo 1931723 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è abrogata.
II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
…724