Fonte

142.20

Legge federale sugli stranieri (LStr)
(LStrI)

del 16 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 121 capoverso1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 20022, decreta:

Capitolo 1 Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l’entrata, la partenza, il soggiorno e il ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera. Essa disciplina inoltre la promozione della loro integrazione.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera.

Ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (CE) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

Ai cittadini degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l’Accordo del 21 giugno 20014 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

RU 2007 5437

Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull’entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni divergenti.5

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 1 numero1.6

Capitolo 2 Principi dell’ammissione e dell’integrazione

Art. 3 Ammissione

L’ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un’attività lucrativa è subordinata all’interesse dell’economia svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. È tenuto conto adeguatamente dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera.

Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell’unione familiare lo esigono.

Nell’ammissione di stranieri è tenuto conto dell’evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera.

Art. 4 Integrazione

L’integrazione mira alla convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza.

L’integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

L’integrazione presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera.

Occorre che gli stranieri si familiarizzino con la realtà sociale e le condizioni di vita in Svizzera, segnatamente imparando una lingua nazionale.

Introdotto dall’art. 127 qui avanti. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione

Capitolo 3 Entrata e partenza

Art. 5 Condizioni d’entrata

Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

  1. dev’essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto;

  2. deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno;

  3. non deve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera; e

  4. non dev’essere oggetto di una misura di respingimento.

Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente.

…7

Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine.8

Art. 6 Rilascio del visto

Il visto è rilasciato, su incarico della competente autorità federale o cantonale, dalla rappresentanza svizzera all’estero o da un’altra autorità designata dal Consiglio federale.

In caso di rifiuto del visto per un soggiorno non sottostante a permesso (art. 10), la competente rappresentanza all’estero emana, mediante un modulo, una decisione a nome dell’Ufficio federale della migrazione (UFM). È fatto salvo l’articolo 98 capoverso2.9

Contro questa decisione può essere fatta opposizione scritta all’UFM entro 30 giorni. L’articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa si applica per analogia.11

art. 2 lett. a).

Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405

art. 2 lett. a).

Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 15 mag. 2010 (RU 2010 2063; FF 2009 3629).

Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 15 mag. 2010 (RU 2010 2063; FF 2009 3629).

Per la copertura di eventuali spese di soggiorno, assistenza o connesse al viaggio di ritorno, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia temporanea, una cauzione o altre garanzie.12

Art. 713 Passaggio di confine e controlli al confine

L’entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli Accordi riguardanti l’associazione alla normativa di Schengen.

Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine in conformità degli Accordi suddetti. Se l’entrata è rifiutata, l’autorità competente per il controllo al confine emana una decisione di allontanamento secondo l’articolo 64.14

Se, giusta l’articolo23 del codice frontiere Schengen15, i controlli al confine svizzero sono ripristinati e l’entrata è rifiutata, l’autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen16. Il rifiuto d’entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.17

Art. 818

Art. 9 Competenza in materia di controllo al confine

I Cantoni eseguono il controllo delle persone sul loro territorio sovrano.

D’intesa con i Cantoni di confine, il Consiglio federale disciplina il controllo delle persone da parte della Confederazione nell’area di confine.

Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405

art. 2 lett. a).

Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405

art. 2 lett. a).

Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

GU L 105 del 13.4.2006, pag.1

GU L 105 del 13.4.2006, pag.23

Introdotto dall’art.2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5629 5405 art. 2 lett. b; FF 2007 7149).

Capitolo 4 Obbligo del permesso e di notificazione

Art. 10 Soggiorno senza attività lucrativa

Per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso; se nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore, vale questa durata.

Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va chiesto prima dell’entrata in Svizzera all’autorità competente per il luogo di residenza previsto. Rimane salvo l’articolo 17 capoverso2.

Art. 11 Soggiorno con attività lucrativa

Lo straniero che intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all’autorità competente per il luogo di lavoro previsto.

È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso.

Se si tratta di attività lucrativa dipendente, il permesso dev’essere chiesto dal datore di lavoro.

Art. 12 Notificazione

Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l’autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un’attività lucrativa.

Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi presso l’autorità competente per il nuovo luogo di residenza.

Il Consiglio federale stabilisce i termini di notificazione.

Art. 13 Procedura di permesso e procedura di notificazione

All’atto della notificazione, lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti.

L’autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d’origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura.

La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall’autorità competente.

Art. 14 Deroghe all’obbligo del permesso e di notificazione

Il Consiglio federale può emanare disposizioni più favorevoli in merito all’obbligo del permesso e di notificazione, segnatamente allo scopo di facilitare servizi transfrontalieri temporanei.

Art. 15 Notificazione della partenza

Lo straniero titolare di un permesso deve notificare all’autorità competente per il luogo di residenza la propria partenza per un altro Comune o Cantone oppure per l’estero.

Art. 16 Notificazione in caso di alloggio a pagamento

Chi dà alloggio a pagamento deve notificare lo straniero all’autorità cantonale competente.

Art. 17 Regolamentazione del soggiorno fino alla decisione relativa al permesso

Lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all’estero.

Se è manifesto che le condizioni d’ammissione saranno adempite, l’autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura.

Capitolo 5 Condizioni d’ammissione

Sezione 1 Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa

Art. 18 Esercizio di un’attività lucrativa dipendente

dipendente se:

  1. l’ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera;

  2. un datore di lavoro ne ha fatto domanda; e

  3. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20–25.

Art. 19 Esercizio di un’attività lucrativa indipendente

indipendente se:

  1. l’ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera;

  2. sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di tale attività; e

c. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20 e 23–25.

Art. 20 Misure limitative

Il Consiglio federale può limitare il numero dei primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora (art. 32 e 33) per l’esercizio di un’attività lucrativa. Esso consulta preventivamente i Cantoni e le parti sociali.

Il Consiglio federale può stabilire contingenti massimi per la Confederazione e i Cantoni.

L’UFM19 può emanare decisioni per primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora computandoli sui contingenti federali oppure aumentare i contingenti cantonali. Esso tiene conto dei bisogni dei Cantoni e dell’interesse dell’economia svizzera.

Art. 21 Priorità

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se è dimostrato che per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto.

Sono considerati lavoratori indigeni:

  1. i cittadini svizzeri;

  2. i titolari di un permesso di domicilio;

  3. i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un’attività lucrativa.

In deroga al capoverso1, lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico. È ammesso provvisoriamente per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o del suo perfezionamento in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa.20

Art. 22 Condizioni di salario e di lavoro

unicamente se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore.

Nuova espr. giusta l’art.2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 15 mag. 2010 (RU 2010 2063; FF 2009 3629). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Introdotto dal n. I della LF del18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351 367).

Art. 23 Condizioni personali

Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un’attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati.

All’atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l’età dell’interessato ne lascino presagire un’integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico.

In deroga ai capoversi1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera:

  1. investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro o ne creano di nuovi;

  2. persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo;

  3. persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno;

  4. persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale;

  5. persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d’affari internazionali importanti dal punto di vista economico.

Art. 24 Abitazione

unicamente se dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni.

Art. 25 Ammissione di frontalieri

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa come frontaliero unicamente se:

  1. fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera; e

  2. lavora in Svizzera entro la zona di frontiera.

Gli articoli 20,23 e 24 non sono applicabili.

Art. 26 Ammissione di servizi transfrontalieri

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per prestare servizi transfrontalieri temporanei unicamente se la sua attività è nell’interesse dell’economia svizzera.

Si applicano per analogia le condizioni di cui agli articoli 20, 22 e 23.

Sezione 2 Ammissione per un soggiorno senza attività lucrativa

Art. 27 Formazione e perfezionamento

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se:

  1. la direzione dell’istituto scolastico conferma che la formazione o il perfezionamento può essere intrapreso;

  2. vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni;

  3. dispone dei mezzi finanziari necessari; e

  4. 21 possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o il perfezionamento previsti.

Per i minorenni, dev’essere garantito che qualcuno li assista adeguatamente.

La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l’interruzione della formazione o del perfezionamento è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge.22

Art. 28 Redditieri

Lo straniero che non esercita più un’attività lucrativa può essere ammesso in Svizzera se:

  1. ha raggiunto l’età minima fissata dal Consiglio federale;

  2. possiede legami personali particolari con la Svizzera; e

  3. dispone dei mezzi finanziari necessari.

Art. 29 Cure mediche

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per ricevere cure mediche. Il finanziamento e la partenza dalla Svizzera devono essere garantiti.

Sezione 3 Deroghe alle condizioni d’ammissione

Art. 30

È possibile derogare alle condizioni d’ammissione (art. 18–29) al fine di:

Nuovo testo giusta il n. I della LF del18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351 367).

Introdotto dal n. I della LF del18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351 367).

  1. disciplinare l’attività lucrativa degli stranieri ammessi in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare, purché non sussista un diritto ad esercitare un’attività lucrativa (art. 46);

  2. tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici;

  3. disciplinare il soggiorno dei minori affiliati;

  4. proteggere le persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto della loro attività lucrativa;

  5. disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani;

  6. consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica;

  7. agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale, nonché il perfezionamento professionale;

  8. semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale;

  9. ...23

  10. consentire soggiorni di perfezionamento in Svizzera a impiegati alla pari collocati da un’organizzazione riconosciuta;

  11. agevolare la riammissione degli stranieri ex titolari di un permesso di dimora o di domicilio;

  12. disciplinare l’attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l’asilo (art. 43 della L del26 giu. 199824 sull’asilo, LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura.

Sezione 4 Apolidi

Art. 31

Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente.

Agli apolidi che adempiono le fattispecie di cui all’articolo83 capoverso7 si applicano le disposizioni concernenti gli stranieri ammessi provvisoriamente secondo l’articolo83 capoverso 8.

Gli apolidi con diritto a un permesso di dimora che vivono legalmente in Svizzera da almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio.

Capitolo 6 Regolamentazione del soggiorno

Art. 32 Permesso di soggiorno di breve durata

Per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un permesso di breve durata.

Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

Può essere prorogato fino a due anni. Il cambiamento d’impiego è possibile solo per motivi gravi.

Un nuovo permesso di breve durata può essere rilasciato solo dopo un’adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera.

Art. 33 Permesso di dimora

Per soggiorni di oltre un anno è rilasciato un permesso di dimora.

Il permesso di dimora è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l’articolo 62.

Art. 34 Permesso di domicilio

Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

Il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che:

  1. ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora; e

  2. non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62.

Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno più breve se motivi gravi lo giustificano.

Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se lo straniero è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale.

I soggiorni temporanei non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi2 lettera a e 4. I soggiorni in vista di una formazione o di un perfezionamento (art. 27) sono presi in considerazione se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni.25

Art. 35 Permesso per frontalieri

Il permesso per frontalieri è rilasciato per un’attività lucrativa entro la zona di frontiera (art. 25).

Il titolare del permesso per frontalieri deve recarsi almeno una volta alla settimana al suo luogo di residenza all’estero; il permesso può essere vincolato ad altre condizioni.

Il permesso per frontalieri è di durata limitata e può essere prorogato.

Dopo un’attività lucrativa ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62.

Art. 36 Luogo di residenza

Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio può scegliere liberamente il luogo di residenza entro il Cantone che ha rilasciato il permesso.

Art. 37 Trasferimento della residenza in un altro Cantone

Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo Cantone.

Il titolare di un permesso di dimora ha diritto di cambiare Cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62.

Il titolare di un permesso di domicilio ha diritto di cambiare Cantone se non sussistano motivi di revoca secondo l’articolo 63.

Per soggiornare temporaneamente in un altro Cantone non è necessario alcun permesso.

Art. 38 Attività lucrativa

Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Il cambiamento d’impiego può essere autorizzato se sussistono motivi gravi e sono adempite le condizioni di cui agli articoli 22 e 23.

Il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Egli non necessita di un’autorizzazione per cambiare impiego.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351 367).

Il titolare di un permesso di dimora può essere autorizzato a passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 19 lettere a e b.

Il titolare di un permesso di domicilio può esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

Art. 39 Attività lucrativa dei frontalieri

Il titolare di un permesso per frontalieri può esercitare temporaneamente la sua attività lucrativa fuori della zona di frontiera. Se intende trasferire il centro della sua attività nella zona di frontiera di un altro Cantone, deve richiedere un permesso del nuovo Cantone. Dopo un’attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento di Cantone.

Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 21 e 22. Dopo un’attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento d’impiego.

Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 19 lettere a e b.

Art. 40 Autorità competenti per il rilascio dei permessi e decisione preliminare delle autorità preposte al mercato del lavoro

I permessi di cui agli articoli 32–35 e 37–39 sono rilasciati dai Cantoni. È fatta salva la competenza dell’autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20) e di deroghe alle condizioni d’ammissione (art. 30) e alla procedura d’approvazione (art. 99).

Se non sussiste un diritto all’esercizio di un’attività lucrativa, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l’esercizio di un’attività lucrativa, il cambiamento d’impiego o il passaggio a un’attività indipendente.

Se un Cantone chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora computato sui contingenti della Confederazione, la decisione preliminare è emanata dall’UFM.

Art. 41 Carte di soggiorno

Con il permesso, lo straniero riceve di norma una carta di soggiorno.

Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 83) riceve una carta di soggiorno che ne indica la condizione giuridica.

La carta di soggiorno per i titolari del permesso di domicilio è rilasciata a fini di controllo per una durata di cinque anni.

L’UFM determina forma e contenuto delle carte di soggiorno.

Capitolo 7 Ricongiungimento familiare

Art. 42 Familiari di cittadini svizzeri

I coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.

I familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se sono in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato loro da uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione delle persone. Sono considerati familiari:

  1. il coniuge e i parenti in linea discendente, se minori di 21 anni o a carico;

  2. i parenti e gli affini in linea ascendente, se a carico.

Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.

I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 43 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio

Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui.

Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.

I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 44 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato un permesso di dimora se:

  1. coabitano con lui;

  2. vi è a disposizione un’abitazione conforme ai loro bisogni; e

  3. non dipendono dall’aiuto sociale.

Art. 45 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di soggiorno di breve durata

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se:

  1. coabitano con lui;

  2. vi è a disposizione un’abitazione conforme ai loro bisogni; e

c. non dipendono dall’aiuto sociale.

Art. 46 Attività lucrativa del coniuge e dei figli

Il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42–44) possono esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

Art. 47 Termine per il ricongiungimento familiare

Il diritto al ricongiungimento familiare dev’essere fatto valere entro cinque anni. Per i figli con più di 12 anni il termine si riduce a 12 mesi.

Questi termini non si applicano per il ricongiungimento familiare secondo l’articolo 42 capoverso2.

Il termine decorre:

  1. dal momento dell’entrata in Svizzera o dell’insorgere del legame familiare, per i familiari di un cittadino svizzero secondo l’articolo 42 capoverso1;

  2. con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l’insorgere del legame familiare, per i familiari di uno straniero.

Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni vengono sentiti in merito al ricongiungimento.

Art. 48 Affiliati in vista d’adozione

L’affiliato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

  1. ne è prevista l’adozione in Svizzera;

  2. sono adempite le disposizioni di diritto civile sul collocamento in vista d’adozione; e

  3. l’entrata in Svizzera a scopo di adozione è avvenuto legalmente.

Se l’adozione prevista non ha luogo, sussiste un diritto alla proroga del permesso di dimora e, dopo cinque anni a decorrere dall’entrata in Svizzera, al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 49 Deroghe all’esigenza della coabitazione

L’esigenza della coabitazione secondo gli articoli 42–44 non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.

Art. 50 Scioglimento della comunità familiare

Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se:

  1. l’unione coniugale è durata almeno tre anni e l’integrazione è avvenuta con successo; o

  2. gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso1 lettera b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulta fortemente compromessa.

Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall’articolo 34.

Art. 51 Estinzione del diritto al ricongiungimento familiare

I diritti giusta l’articolo 42 si estinguono se:

  1. sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d’esecuzione sull’ammissione e sul soggiorno;

  2. sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 63.

I diritti giusta gli articoli 43, 48 e 50 si estinguono se:

  1. sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d’esecuzione sull’ammissione e sul soggiorno;

  2. sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62.

Art. 52 Unione domestica registrata

Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Capitolo 8 Integrazione

Art. 53 Promozione dell’integrazione

Nell’adempiere i loro compiti rispettivi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell’integrazione.

Essi creano condizioni quadro favorevoli alla parità di opportunità e alla partecipazione della popolazione straniera alla vita pubblica.

Essi incoraggiano segnatamente l’apprendimento della lingua, l’avanzamento professionale, la previdenza per la salute nonché tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza.

Essi tengono conto delle esigenze particolari dell’integrazione delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.

Le autorità federali, cantonali e comunali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni degli stranieri cooperano nel lavoro d’integrazione.

Art. 54 Considerazione del grado d’integrazione

Il rilascio di un permesso di dimora o di soggiorno di breve durata può essere vincolato alla condizione che lo straniero frequenti un corso di lingue o d’integrazione. Ciò vale anche per il rilascio di un permesso nel contesto del ricongiungimento familiare (art. 43–45). L’obbligo di frequentare un corso può essere stabilito in un accordo d’integrazione.

Il grado d’integrazione è preso in considerazione per il rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 4) e nelle decisioni discrezionali delle autorità, segnatamente in merito a misure di allontanamento e di espulsione, nonché in merito a divieti d’entrata (art. 96).

Art. 55 Contributi finanziari

La Confederazione può contribuire finanziariamente all’integrazione degli stranieri. Essa sostiene in particolare progetti che servono all’apprendimento di una lingua nazionale. Di regola, i contributi sono accordati unicamente se Cantoni, Comuni o terzi garantiscono una congrua partecipazione alle spese.

L’importo annuo massimo dei contributi è fissato nel preventivo.

Il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina le modalità d’applicazione.

Art. 56 Informazione

Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono a un’adeguata informazione degli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, segnatamente sui loro diritti e doveri.

Gli stranieri sono informati circa le offerte esistenti in materia di promozione dell’integrazione.

Confederazione, Cantoni e Comuni informano la popolazione sulla politica migratoria e sulla situazione particolare degli stranieri.

Art. 57 Coordinamento dell’integrazione

L’UFM coordina i provvedimenti dei servizi federali per l’integrazione degli stranieri, segnatamente nei settori dell’assicurazione contro la disoccupazione, della formazione professionale e della sanità.

Esso assicura lo scambio d’informazioni e di esperienze con i Cantoni.

I Cantoni designano un servizio che funga da interlocutore dell’UFM nelle questioni inerenti all’integrazione.

Art. 58 Commissione degli stranieri

Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e svizzeri.

La commissione si occupa di questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dalla presenza degli stranieri in Svizzera.

Essa collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali, con i servizi e le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri, nonché con le organizzazioni degli stranieri e le organizzazioni non governative attive nel settore dell’integrazione. Prende parte allo scambio di opinioni ed esperienze sul piano internazionale.

La commissione è autorizzata a proporre il versamento di contributi finanziari (art. 55) e a pronunciarsi in merito alle relative domande.

Il Consiglio federale può attribuire alla commissione altri compiti.

Capitolo 9 Documenti di viaggio

Art. 59

L’UFM può rilasciare un documento di viaggio allo straniero privo di documenti.

Ha diritto a un documento di viaggio lo straniero che:

  1. è considerato rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 195126 sullo statuto dei rifugiati;

  2. è riconosciuto apolide dalla Svizzera ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195427 sullo statuto degli apolidi;

  3. è privo di documenti ed è titolare di un permesso di domicilio.

Non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio lo straniero che ha violato in modo rilevante o ripetutamente oppure espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

La stesura dei documenti di viaggio può essere parzialmente o interamente affidata a terzi.

Capitolo 10 Fine del soggiorno

Sezione 1 Aiuto al ritorno e alla reintegrazione

Art. 60

La Confederazione può fornire un aiuto al ritorno e alla reintegrazione allo straniero che lascia la Svizzera di propria iniziativa o perché tenuto a farlo.

Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione:

  1. le persone che hanno lasciato lo Stato d’origine o di provenienza a causa di un grave pericolo generale, segnatamente un conflitto armato, una guerra civile o una situazione di violenza generalizzata, o che non potevano rientrare in tale Stato durante il perdurare della minaccia, sempreché il loro soggiorno sia stato conforme alla presente legge ed esse siano tenute a lasciare la Svizzera;

  2. le persone di cui all’articolo30 capoverso1 lettere d ed e.

L’aiuto al ritorno e alla reintegrazione comprende:

  1. la consulenza per il ritorno secondo l’articolo 93 capoverso1 lettera a LAabis. l’accesso ai progetti in corso in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno secondo l’articolo 93 capoverso1 lettera b LAsi;

  2. la partecipazione a progetti nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione secondo l’articolo 93 capoverso1 lettera c LAsi;

  3. un sostegno finanziario nel singolo caso per facilitare l’integrazione o per assicurare l’assistenza sanitaria nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo secondo l’articolo 93 capoverso1 lettera d LAsi.29 4 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il versamento e il computo dei contributi.

Sezione 2 Decadenza e revoca dei permessi

Art. 61 Decadenza dei permessi

Un permesso decade:

  1. al momento della notificazione della partenza dalla Svizzera;

  2. con il rilascio di un permesso in un altro Cantone;

  3. alla scadenza della durata di validità;

  4. in seguito ad espulsione ai sensi dell’articolo 68.

Se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni.

Nuovo testo giusta il n. IV2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Art. 62 Revoca di permessi e di altre decisioni

L’autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:

  1. lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d’autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;

  2. lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell’articolo 64 o 61 del Codice penale30;

  3. lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

  4. lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione;

  5. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale.

Art. 63 Revoca del permesso di domicilio

Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:

  1. sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 62 lettere a o b;

  2. lo straniero ha violato gravemente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

  3. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale in maniera durevole e considerevole.

Il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato unicamente per i motivi di cui al capoverso1 lettera b e all’articolo 62 lettera b.

Sezione 3 Misure di allontanamento e di respingimento

Art. 6431 Decisione di allontanamento

Le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero:

  1. che non è in possesso del permesso necessario;

  2. che non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata (art. 5);

  3. cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato.

Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

Lo straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera e che è in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen32 (Stato Schengen) è invitato senza formalità a recarsi immediatamente in tale Stato. Se lo straniero non dà seguito a questo invito, è emanata una decisione secondo il capoverso1. Qualora motivi di sicurezza e ordine pubblici o di sicurezza interna o esterna della Svizzera rendano opportuna la sua immediata partenza, è emanata una decisione senza previo invito.

Il ricorso contro le decisioni secondo il capoverso1 lettere a e b deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell’effetto sospensivo.

Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante la procedura di allontanamento gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato.

Art. 64a33 Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Se in virtù delle disposizioni del regolamento (CE) n. 343/200334 un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) è competente per lo svolgimento di una procedura d’asilo, l’UFM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera.

Il ricorso contro la decisione di allontanamento deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. Lo straniero può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta. Se l’effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l’allontanamento può essere eseguito.

Il Cantone di soggiorno dell’interessato è competente per l’esecuzione dell’allontanamento e, se necessario, per il versamento e il finanziamento delle prestazioni di aiuto sociale o del soccorso d’emergenza.

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell’allegato 1 numero2.

Tali Accordi sono elencati nell’all.1 n. 1.

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino) (RU 2008 5407; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

R (CE) n. 343/2003 del Consiglio del18 feb. 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo; GU L 50 del 25.2.2003, pag.1.

Art. 64b35 Decisione di allontanamento notificata mediante modulo standard Se lo straniero è entrato illegalmente in Svizzera, la decisione di allontanamento gli è notificata mediante un modulo standard.

Art. 64c36 Allontanamento senza formalità

Lo straniero è allontanato senza formalità se:

  1. è riammesso in Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, nei Paesi Bassi, in Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia o Ungheria in virtù di un accordo di riammissione;

  2. l’entrata gli è stata precedentemente negata in conformità dell’articolo 13 del codice frontiere Schengen37.

Se lo straniero ne fa richiesta senza indugio, è emanata una decisione mediante un modulo standard (art. 64b).

Art. 64d38 Termine di partenza ed esecuzione immediata

Con la decisione di allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.

L’allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:

  1. lo straniero costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

  2. indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto;

  3. la domanda di rilascio di un permesso è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

  4. lo straniero è riammesso in uno degli Stati di cui all’articolo 64c capoverso 1 lettera a in virtù di un accordo di riammissione;

Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

GU L 105 del 13.4.2006, pag.23.

Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

  1. allo straniero è stata precedentemente negata l’entrata in conformità dell’articolo 13 del codice frontiere Schengen39 (art. 64c cpv.1 lett. b);

  2. lo straniero è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino (art. 64a).

Art. 64e40 Obblighi dopo la notificazione della decisione di allontanamento Dopo la notificazione della decisione di allontanamento, l’autorità competente può obbligare lo straniero a:

  1. presentarsi regolarmente a un’autorità;

  2. prestare adeguate garanzie finanziarie;

  3. depositare documenti di viaggio.

Art. 64f41 Traduzione della decisione di allontanamento

L’autorità competente provvede affinché, su richiesta, la decisione di allontanamento venga tradotta per scritto od oralmente in una lingua che sia o che si possa supporre comprensibile allo straniero.

La decisione di allontanamento notificata mediante un modulo standard secondo l’articolo 64b non è tradotta. Allo straniero è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento.

Art. 6542 Rifiuto d’entrata e allontanamento all’aeroporto

Se l’entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all’aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.

L’UFM emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen43 una decisione motivata e impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide sul ricorso entro72 ore.

La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito dell’aeroporto per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista

GU L 105 del 13.4.2006, pag.23.

Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

Nuovo testo giusta l’art.2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5629 5405 art. 2 lett. b; FF 2007 7149).

GU L 105 del 13.4.2006, pag. 23 di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art.76, 77 e 78). Sono fatte salve le disposizioni relative all’ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d’asilo (art. 22 LAsi44.

Art. 6645

Art. 6746 Divieto d’entrare in Svizzera

Fatto salvo il capoverso 5, l’UFM vieta l’entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se:

  1. l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso2 lettere a–c;

  2. lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli.

L’UFM può vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che:

  1. ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero;

  2. ha causato spese d’aiuto sociale;

  3. si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75–78).

Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici.

L’Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), vietare l’entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Fedpol può pronunciare un divieto d’entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata.

L’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente.

Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

Art. 68 Espulsione

Il fedpol può disporre, previa consultazione del SIC, l’espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.47

Con l’espulsione è impartito un termine di partenza adeguato.

L’espulsione è accompagnata da un divieto d’entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata. Il fedpol può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto.

Se l’interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l’allontanamento è immediatamente esecutivo.

Sezione 4 Rinvio coatto

Art. 69 Decisione di rinvio coatto

L’autorità cantonale competente dispone il rinvio coatto se:

  1. lo straniero lascia scadere il termine impartitogli per la partenza;

  2. l’allontanamento o l’espulsione sono immediatamente esecutivi;

  3. lo straniero è in carcere in base agli articoli76 e 77 e la decisione d’allontanamento o d’espulsione è passata in giudicato.

L’autorità competente può rinviare nel Paese di sua scelta lo straniero che ha la possibilità di recarsi legalmente in più di uno Stato.

L’autorità competente può differire il rinvio coatto per un congruo periodo se circostanze particolari quali problemi di salute dell’interessato o la mancanza di possibilità di trasporto lo esigono. Essa conferma per scritto all’interessato il differimento del rinvio coatto.48

Prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, l’autorità competente si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione.49

Nuovo testo giusta il n. I2 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni

Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

Art. 70 Perquisizione

Durante la procedura di allontanamento o di espulsione, la competente autorità cantonale può far perquisire lo straniero e le cose che ha con sé al fine di mettere al sicuro i documenti di viaggio o d’identità. La perquisizione è effettuata da una persona dello stesso sesso.

Se è stata emanata una decisione di prima istanza di allontanamento o di espulsione, l’autorità giudiziaria può ordinare la perquisizione di un’abitazione o di altri locali se vi è il sospetto che lo straniero vi si nasconda.

Art. 71 Assistenza della Confederazione alle autorità d’esecuzione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia assiste i Cantoni incaricati dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione di stranieri, in particolare:

  1. collaborando all’ottenimento dei documenti di viaggio;

  2. organizzando il viaggio;

  3. assicurando la collaborazione tra i Cantoni coinvolti e il Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 71a50 Monitoraggio dei rinvii coatti

Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze in materia di monitoraggio dei rinvii coatti.

Può affidare a terzi compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti.

Art. 7251

Sezione 5 Misure coercitive

Art. 73 Fermo

La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:

  1. notificar loro una decisione relativa al loro statuto di soggiorno in Svizzera;

  2. accertarne l’identità o la cittadinanza, se a tal fine sia necessaria la loro cooperazione.

Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

Il fermo non può protrarsi oltre la durata della cooperazione, dell’interrogatorio o dell’eventuale trasporto necessari e in ogni caso non oltre i tre giorni.

La persona fermata deve:

  1. venire informata del motivo del fermo;

  2. avere la possibilità di mettersi in contatto con la persona preposta alla sua sorveglianza, se necessita di aiuto.

Se la durata prevedibile del fermo è superiore a24 ore, alla persona fermata va dapprima data la possibilità di sbrigare o far sbrigare le questioni personali urgenti.

Su richiesta, l’autorità giudiziaria competente deve successivamente esaminare la legittimità del fermo.

La durata del fermo non viene computata nella durata di un’eventuale carcerazione in vista di rinvio coatto, di un’eventuale carcerazione preliminare o di un’eventuale carcerazione cautelativa.

Art. 74 Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio

L’autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se:

  1. lo straniero non è in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio e perturba o mette in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici, segnatamente mediante traffico illecito di stupefacenti; o

  2. 52 è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e indizi concreti fanno temere che lo straniero non lasci la Svizzera entro il termine di partenza o lo straniero non ha rispettato il termine di partenza impartitogli;

  3. 53 il rinvio coatto è stato differito (art.69 cpv. 3).

Queste misure sono ordinate dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall’autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.

Contro queste misure è ammissibile il ricorso a un’autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

Introdotta dall’art.2 n. 1 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

Art. 75 Carcerazione preliminare

Allo scopo di garantire l’attuazione della procedura d’allontanamento, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che:

  1. nella procedura d’asilo o d’allontanamento rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d’asilo sotto diverse identità o non dà seguito ripetutamente a una citazione, senza sufficiente motivo, o, nella procedura d’asilo, non ottempera ad altri ordini impartitigli dall’autorità;

  2. abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l’articolo74;

  3. nonostante il divieto d’entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;

  4. presenta domanda d’asilo dopo essere stato allontanato in seguito alla revoca, passata in giudicato, del permesso (art. 62 e 63) o alla mancata proroga dello stesso per violazione o esposizione a pericolo dell’ordine e della sicurezza pubblici o per minaccia della sicurezza interna o esterna della Svizzera;

  5. presenta domanda d’asilo dopo essere stato espulso (art. 68);

  6. soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d’asilo allo scopo evidente di eludere l’imminente esecuzione di un allontanamento o di un’espulsione; tale scopo è presunto allorché sarebbe stato possibile e ragionevolmente esigibile presentare prima la domanda d’asilo e quest’ultima è presentata in prossimità di una carcerazione, di un procedimento penale, dell’esecuzione di una pena o dell’emanazione di una decisione di allontanamento;

  7. minaccia in modo grave o espone a serio pericolo la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;

  8. è stato condannato per un crimine.

La carcerazione secondo il capoverso1 può essere ordinata anche nei confronti dello straniero che nega all’autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto rilasciati da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino o di aver presentato una domanda d’asilo in tale Stato. L’ordine di carcerazione presuppone che lo Stato interessato abbia acconsentito alla richiesta di trasferimento dello straniero conformemente agli articoli 19 e

del regolamento (CE) n. 343/200354 o che tale richiesta sia stata presentata in seguito a una risposta pertinente Eurodac.55

R (CE) n. 343/2003 del Consiglio del18 feb. 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo; GU L 50 del 25.2.2003, pag.1.

Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

L’autorità competente decide senza indugio in merito al diritto di soggiorno dello straniero incarcerato.

Art. 76 Carcerazione in vista di rinvio coatto

Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può:

  1. mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell’articolo75;

  2. incarcerare lo straniero se: 1.56 sono dati motivi giusta l’articolo75 capoversi1 lettere b, c, g o h o 1bis, 2. l’UFM ha pronunciato una decisione di non entrata nel merito ai sensi degli articoli 32 capoverso2 lettere a–c o 33 LAsi57, 3. indizi concreti fanno temere ch’egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all’obbligo di collaborare secondo l’articolo 90 della presente legge e l’articolo 8 capoverso1 lettera a o capoverso 4 LAsi, 4. il suo comportamento precedente indica ch’egli non si attiene alle disposizioni delle autorità, 5.58 la decisione d’allontanamento pronunciata in virtù degli articoli 32–35a LAsi è notificata in un centro di registrazione e l’esecuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile, 6.59 la decisione d’allontanamento pronunciata in virtù dell’articolo 34 capoverso2 lettera d LAsi o dell’articolo 64a capoverso1 è notificata nel Cantone e l’esecuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile.

La carcerazione secondo il capoverso1 lettera b numeri 5 e 6 può durare30 giorni al massimo. I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all’articolo 79.60

Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

...61 4I passi necessari per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sono intrapresi senza indugio.

Art. 77 Carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio

La competente autorità cantonale può incarcerare lo straniero, allo scopo di garantire l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, se:

  1. è stata pronunciata una decisione esecutiva;

  2. l’interessato non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli; e

  3. l’autorità ha dovuto procurare i documenti di viaggio per l’interessato.

La carcerazione può durare 60 giorni al massimo.

3I passi necessari per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sono intrapresi senza indugio.

Art. 78 Carcerazione cautelativa

Lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli e che con il suo comportamento personale rende impossibile l’esecuzione della decisione d’allontanamento o d’espulsione, passata in giudicato, può essere incarcerato per cautelare il successivo adempimento del suo obbligo di lasciare la Svizzera laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto e risulti vana una misura più mite.

La carcerazione può essere ordinata per un mese. Con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale, può essere prorogata di volta in volta di due mesi fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento e a lasciare la Svizzera. È fatto salvo l’articolo 79.62

La carcerazione e la sua proroga sono ordinate dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Lo straniero che si trovi già in carcere in applicazione degli articoli 75–77 può esservi lasciato qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso1.

Il primo ordine di carcerazione è esaminato entro 96 ore da un’autorità giudiziaria in base a un’udienza in procedura orale. Su richiesta dello straniero incarcerato, la proroga della carcerazione è esaminata entro otto giorni lavorativi dall’autorità giudiziaria in base a un’udienza in procedura orale. Il potere d’esame è retto dall’articolo80 capoversi2 e 4.

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Le condizioni della carcerazione sono rette dall’articolo 81.

La carcerazione termina se:

  1. la partenza volontaria e regolare non è possibile benché lo straniero abbia ottemperato agli obblighi di collaborare con l’autorità;

  2. la partenza avviene conformemente alle istruzioni;

  3. viene ordinata la carcerazione in vista di rinvio coatto;

  4. viene accolta una domanda di scarcerazione.

Art. 7963 Durata massima della carcerazione

La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75–77 e la carcerazione cautelativa secondo l’articolo 78 non possono, assieme, durare più di sei mesi.

Con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale, la durata massima della carcerazione può essere prorogata di un periodo determinato non superiore a 12 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i18 anni, non superiore a sei mesi se:

  1. l’interessato non coopera con l’autorità competente;

  2. si verificano ritardi nella trasmissione dei documenti necessari alla partenza da parte di uno Stato che non è uno Stato Schengen.

Art. 80 Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione

La carcerazione è ordinata dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Nei casi di cui all’articolo76 capoverso 1 lettera b numero 5, la carcerazione è ordinata dall’UFM.

La legalità e l’adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un’autorità giudiziaria entro 96 ore nell’ambito di un’udienza in procedura orale. Se la carcerazione è stata disposta secondo l’articolo77, la procedura di esame si svolge per scritto.64

Su richiesta dello straniero incarcerato, la legalità e l’adeguatezza della carcerazione secondo l’articolo76 capoverso1 lettera b numero 6 sono esaminate da un’autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo. In caso di carcerazione secondo l’articolo76 capoverso1 lettera b numero 5, la competenza e la procedura d’esame sono rette dagli articoli 105 capoverso1, 108, 109 e

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Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

L’autorità giudiziaria può rinunciare all’udienza in procedura orale se il rinvio coatto sarà eseguito presumibilmente entro otto giorni a decorrere dall’ordine di carcerazione e l’interessato vi ha acconsentito per scritto. Se il rinvio coatto non può essere eseguito entro tale termine, l’udienza dev’essere tenuta il più tardi 12 giorni dopo l’ordine di carcerazione.

Nell’esaminare l’ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest’ultima, l’autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dell’interessato e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita. È esclusa la carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.

Lo straniero incarcerato può, dopo un mese dall’esame della carcerazione, presentare istanza di scarcerazione. L’autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali, nell’ambito di un’udienza in procedura orale. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo un mese nel caso di carcerazione secondo l’articolo75 e dopo due mesi nel caso di carcerazione secondo l’articolo76.

La carcerazione ha termine se:

  1. il motivo è venuto a mancare o si rivela che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;

  2. è stata accolta un’istanza di scarcerazione;

  3. la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

Art. 8167 Condizioni di carcerazione

I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera, designata dallo straniero incarcerato, sia informata. Lo straniero incarcerato può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale, i familiari e le autorità consolari.

La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Lo straniero incarcerato è tenuto separato dalle persone in carcerazione preventiva o che scontano la pena. Per quanto possibile, gli è offerta un’occupazione adeguata.

Nell’organizzare la carcerazione va tenuto conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione, dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori. L’organizzazione della carcerazione è inoltre retta dagli articoli 16 paragrafo3 e 17 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 200868 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

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GU L 348 del24.12.2008, pag. 98.

Art. 82 Finanziamento da parte della Confederazione

La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d’esercizio dei Cantoni per l’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa. Questa somma è versata per:

  1. richiedenti l’asilo;

  2. rifugiati e altri stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un’ammissione provvisoria;

  3. stranieri la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d’allontanamento dell’UFM;

  4. rifugiati espulsi secondo l’articolo 65 LAsi69.

Capitolo 11 Ammissione provvisoria

Art. 83 Decisione d’ammissione provvisoria

Se l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l’UFM dispone l’ammissione provvisoria.

L’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d’origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato.

L’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

L’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

…70

L’ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.

L’ammissione provvisoria secondo i capoversi2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato o espulso:

  1. è stato condannato in Svizzera o all’estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 64 o 61 del Codice penale71;

  2. ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o

c. ha causato, con il suo comportamento, l’impossibilità di eseguire l’allontanamento o l’espulsione.

I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall’asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi72 sono ammessi provvisoriamente.

Art. 84 Fine dell’ammissione provvisoria

L’UFM verifica periodicamente se le condizioni per l’ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte.

Se le condizioni non sono più soddisfatte, l’UFM revoca l’ammissione provvisoria e ordina l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione.

Su richiesta delle autorità cantonali, di fedpol o del SIC, l’UFM può revocare l’ammissione provvisoria ordinata perché l’esecuzione non era ragionevolmente esigibile o possibile (art.83 cpv.2 e 4) e ordinare l’esecuzione dell’allontanamento se sussistono motivi di cui all’articolo83 capoverso7.73

L’ammissione provvisoria si estingue al momento della partenza definitiva o dell’ottenimento di un permesso di dimora.

Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d’integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza.

Art. 85 Regolamentazione dell’ammissione provvisoria

La carta di soggiorno per lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera (art. 41 cpv. 2) è rilasciata a fini di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo, dal Cantone di soggiorno ed è, se del caso, da questo prorogata fatto salvo l’articolo 84.

Per la ripartizione delle persone ammesse provvisoriamente si applica per analogia l’articolo 27 LAsi74.

Lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera che intende cambiare Cantone deve farne domanda all’UFM. Dopo aver sentito i Cantoni interessati, quest’ultimo decide definitivamente, fatto salvo il capoverso4.

La decisione relativa al cambiamento di Cantone può essere impugnata unicamente per violazione del principio dell’unità familiare.

Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di residenza nell’attuale Cantone di soggiorno o nel Cantone attribuitogli.

Nuovo testo giusta il n. I2 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni

Le autorità cantonali possono rilasciare allo straniero ammesso provvisoriamente un’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro e dalla situazione economica.

I coniugi e i figli non coniugati d’età inferiore ai18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell’ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:

  1. coabitano con esse;

  2. è disponibile un’abitazione conforme ai loro bisogni; e

  3. la famiglia non dipende dall’aiuto sociale.

Art. 86 Aiuto sociale e assicurazione malattie

I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d’emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 80–84 LAsi75 concernenti i richiedenti l’asilo. Per quanto concerne gli standard dell’aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

Per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l’asilo della LAsi e della legge federale del 18 marzo 199476 sull’assicurazione malattie.

Art. 87 Contributi federali

La Confederazione versa ai Cantoni:

  1. per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli88 capoversi1 e 2 e 89 LAsi77 e un contributo alla promozione dell’integrazione sociale e dell’indipendenza economica di tali persone; questa somma forfettaria per l’integrazione può essere subordinata al raggiungimento di obiettivi sociopolitici ed essere limitata a determinati gruppi di persone; il Consiglio federale ne determina l’ammontare;

  2. per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli88 capoverso3 e 89 LAsi;

  3. 78 per le persone la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato, la somma forfettaria di cui all’articolo88 capoverso 4 LAsi, sempre che la stessa non sia già stata versata precedentemente.

L’assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno sono retti dagli articoli 92 e 93 LAsi.

Introdotta dal n. IV2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Le somme forfettarie di cui al capoverso1 sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l’entrata in Svizzera.

Art. 8879 Contributo speciale

Gli stranieri ammessi provvisoriamente sottostanno al contributo speciale e al prelevamento di valori patrimoniali secondo gli articoli 86 e 87 LAsi80. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 5 sezione 2 e del capitolo 10 LAsi.

Capitolo 12 Obblighi

Sezione 1 Obblighi degli stranieri, dei datori di lavoro e dei destinatari di servizi

Art. 89 Possesso di un documento di legittimazione valido

Durante il soggiorno in Svizzera, lo straniero dev’essere in possesso di un documento di legittimazione valido, riconosciuto giusta l’articolo 13 capoverso1.

Art. 90 Obbligo di collaborare

Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura secondo la presente legge sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti determinanti per l’applicazione della presente legge. In particolare devono:

  1. fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno;

  2. fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine;

  3. procurarsi documenti di legittimazione (art. 89) o collaborare a tal fine con le autorità.

Art. 91 Obbligo di diligenza del datore di lavoro e del destinatario di servizi

Prima che lo straniero assuma un impiego, il datore di lavoro, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, deve accertarsi che l’interessato è autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.

Chi fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri deve accertarsi, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, che il prestatore dei servizi è autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.

Nuovo testo giusta il n. IV2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Sezione 2 Obblighi delle imprese di trasporto

Art. 9281 Obbligo di diligenza e assistenza da parte delle autorità

Le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione che trasportano viaggiatori nel traffico di linea internazionale adottano tutte le disposizioni che si possono ragionevolmente esigere da loro al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio necessari per il transito, l’entrata o la partenza.

Il Consiglio federale disciplina la portata dell’obbligo di diligenza imposto alle imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione.

Le autorità federali e cantonali competenti cooperano con le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione. Le modalità della cooperazione vanno disciplinate nell’autorizzazione d’esercizio o nell’ambito di un accordo stipulato con l’impresa dall’UFM.

Art. 9382 Obbligo di assistenza e copertura dei costi

Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, l’impresa di trasporto aereo, stradale, ferroviario o di navigazione operante nel traffico di linea internazionale deve assistere senza indugio i viaggiatori trasportati cui è negata l’entrata in Svizzera.

L’obbligo di assistenza comprende:

  1. il trasporto immediato della persona in questione dalla Svizzera al Paese di provenienza, allo Stato che ha rilasciato i documenti di viaggio o a un altro Stato che ne garantisce l’ammissione;

  2. l’assunzione delle spese scoperte di accompagnamento e delle altre spese usuali di mantenimento e d’assistenza, fino al momento in cui la persona in questione parte o entra in Svizzera.

L’impresa di trasporto aereo, stradale o di navigazione che non sia in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere:

  1. per un periodo massimo di sei mesi, le spese scoperte di mantenimento e d’assistenza occasionate alle autorità federali o cantonali, compresi i costi di carcerazione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri;

  2. i costi dell’accompagnamento;

  3. i costi del rinvio coatto.

Il capoverso3 non si applica nel caso in cui la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell’articolo 22 LAsi83. Il Consiglio federale può preve-

Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405

art. 2 lett. a).

Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405

art. 2 lett. a).

dere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.84

Il Consiglio federale può stabilire una somma forfetaria basata sulle spese prevedibili.

Si possono chiedere garanzie.

Art. 9485

Art. 9586 Altre imprese di trasporto

Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese commerciali di trasporto, segnatamente imprese internazionali di bus o di taxi, alle disposizioni degli articoli 92 e 93.

Capitolo 13 Compiti e competenze delle autorità

Art. 96 Esercizio del potere discrezionale

Nell’esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché del grado d’integrazione dello straniero.

Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento.

Art. 97 Assistenza amministrativa e comunicazione di dati87

Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge collaborano nell’adempimento dei compiti loro assegnati. Esse forniscono le informazioni necessarie e, su richiesta, consentono la consultazione degli atti ufficiali.

Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, su richiesta, a fornire alle autorità menzionate nel capoverso1 i dati e le informazioni necessari per l’applicazione della presente legge.

Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso1 concernenti:

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della

Per i dati relativi al lavoro nero fanno stato gli art. 11 e 12 della LF del 17 giu. 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

  1. l’avvio di inchieste penali;

  2. le sentenze di diritto civile e penale;

  3. le modifiche legate allo stato civile e il diniego di contrarre matrimonio;

  4. il versamento di prestazioni dell’aiuto sociale.

Art. 98 Ripartizione dei compiti

L’UFM è competente per tutti i compiti che non sono esplicitamente riservati ad altre autorità federali o alle autorità cantonali.

Il Consiglio federale disciplina l’entrata, la partenza, l’ammissione e il soggiorno delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso2 della legge del 22 giugno 200788 sullo Stato ospite.89

I Cantoni designano le autorità competenti per svolgere i compiti loro attribuiti.

Art. 98a90 Coercizione di polizia e misure di polizia da parte delle autorità d’esecuzione Le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 200891 sulla coercizione è applicabile.

Art. 98b92 Delega a terzi di compiti inerenti al rilascio dei visti

D’intesa con l’UFM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:

  1. fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti;

  2. ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, passaporto, giustificativi);

  3. riscuotere gli emolumenti;

  4. rilevare i dati biometrici nell’ambito del sistema centrale d’informazione visti;

  5. restituire il passaporto al titolare una volta conclusa la procedura.

Nuovo testo giusta l’art. 35 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).

Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327).

Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2063 5761; FF 2009 3629).

Il DFAE e l’UFM provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i terzi possono essere incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso1.

Art. 99 Procedura d’approvazione

Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all’approvazione dell’UFM. Quest’ultimo può rifiutare l’approvazione o limitare la portata della decisione cantonale.

Art. 100 Trattati internazionali93

Il Consiglio federale promuove partenariati bilaterali e multilaterali con altri Stati in materia di migrazioni. Può concludere accordi per rafforzare la cooperazione nel settore delle migrazioni nonché per ridurre le migrazioni illegali e le loro conseguenze negative.

Il Consiglio federale può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali accordi su:94

  1. l’obbligo del visto e l’esecuzione del controllo al confine;

  2. la riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera;

  3. il transito di persone sotto scorta di polizia, nel quadro degli accordi di transito e di riammissione, inclusa la condizione giuridica del personale di scorta appartenente alle parti contraenti;

  4. il termine per il rilascio del permesso di domicilio;

  5. la formazione e il perfezionamento professionale;

  6. il reclutamento di lavoratori;

  7. i servizi transfrontalieri;

  8. la condizione giuridica delle persone di cui all’articolo 98 capoverso2.

Negli accordi di riammissione e transito, il Consiglio federale può, nei limiti delle sue competenze, concedere o denegare prestazioni e vantaggi. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con lo Stato estero interessato.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della

I dipartimenti competenti possono concludere con autorità estere o con organizzazioni internazionali convenzioni sull’applicazione tecnica di accordi di cui al capoverso2.95

Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi del capoverso2 lettera b, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, concludere con le autorità estere competenti convenzioni che disciplinano questioni organizzative riguardanti il ritorno degli stranieri nel loro Paese d’origine nonché l’aiuto al ritorno e la reintegrazione.96 Art. 100a97 Impiego di consulenti in materia di documenti

Per lottare contro la migrazione illegale si può far capo a consulenti in materia di documenti.

I consulenti in materia di documenti assistono segnatamente le autorità competenti per il controllo al confine, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze svizzere all’estero in occasione del controllo dei documenti. Svolgono esclusivamente un’attività consultiva e non esercitano funzioni sovrane.

Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti.

Capitolo 14 Protezione dei dati

Art. 10198 Trattamento dei dati

L’UFM, le competenti autorità cantonali in materia di immigrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.

Art. 102 Rilevamento di dati per stabilire l’identità

Allo scopo di accertare e assicurare l’identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell’esame delle condizioni d’entrata in Svizzera o di una

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione

Introdotto dal n. I della LF del18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato,

Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i dati biometrici dello straniero.

Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati e ne disciplina l’accesso.

Art. 103 Sorveglianza dell’arrivo all’aeroporto

L’arrivo di passeggeri all’aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per il controllo al confine (art.7 e 9) utilizzano i dati così ottenuti al fine di:99

  1. risalire all’impresa di trasporto aereo e al luogo del decollo per le persone che non adempiono le condizioni d’entrata in Svizzera;

  2. procedere al confronto con i dati contenuti nei sistemi di ricerca di persone per tutti coloro che entrano in Svizzera.

Le autorità competenti comunicano al SIC le eventuali minacce concrete per la sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza. Esse possono trasmettere, oltre alla notificazione, anche i pertinenti dati.100

I dati rilevati devono essere cancellati entro30 giorni. Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano conservati più a lungo se necessari per una procedura pendente di diritto penale, d’asilo o in materia di stranieri.

La Confederazione può versare ai Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali contributi ai costi di sorveglianza secondo il capoverso1.

Il Consiglio federale disciplina le specificazioni che i sistemi di riconoscimento dei tratti del viso devono soddisfare, nonché i dettagli della procedura di sorveglianza e la comunicazione di informazioni al SIC.101 Art. 103a102 Controllo di confine automatizzato all’aeroporto

Le autorità competenti per il controllo di confine negli aeroporti possono applicare una procedura di controllo automatizzata. Tale procedura è volta a semplificare il controllo delle persone che vi partecipano al momento dell’entrata nello spazio Schengen e al momento della partenza dallo stesso.

Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare esclusivamente:

a. i cittadini svizzeri; o

Nuovo testo del secondo per. giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a). 100 Nuovo testo giusta il n. I2 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni 101 Nuovo testo giusta il n. I2 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni 102 Introdotto dal n. I della LF del18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato,

b. le persone che possono avvalersi dell’Accordo del 21 giugno 1999103 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione del 4 gennaio 1960104 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.

La partecipazione alla procedura di controllo automatizzata richiede un passaporto biometrico o una carta per partecipanti nella quale sono registrati i dati biometrici del titolare. Le autorità competenti per il controllo al confine possono rilevare i dati biometrici necessari al rilascio della carta per partecipanti.

Al passaggio del confine, i dati contenuti nel passaporto biometrico o nella carta per partecipanti possono essere confrontati con quelli del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e del sistema d’informazione di Schengen (SIS).

Le autorità competenti per il controllo al confine gestiscono un sistema d’informazione. Questo serve al trattamento dei dati personali relativi alle persone che necessitano di una carta per partecipanti per la procedura di controllo automatizzata. Il sistema d’informazione non contiene dati biometrici. Le persone interessate devono essere previamente informate in merito alle finalità del trattamento dei dati e alle categorie di destinatari dei dati.

Il Consiglio federale disciplina la procedura di registrazione, le condizioni di partecipazione alla procedura di controllo automatizzata, l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione e il catalogo dei dati personali da trattare nel sistema d’informazione.

Art. 104105 Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

Per migliorare l’esecuzione dei controlli al confine e lottare più efficacemente contro l’entrata e il transito illegali, l’UFM, dopo aver sentito le imprese di trasporto aereo, stabilisce i voli per i quali esse sono tenute a comunicargli, immediatamente dopo il check-in, i dati personali relativi dei passeggeri. L’UFM determina a quale servizio vanno notificati i dati.

Devono essere comunicate le seguenti categorie di dati:

  1. generalità (cognome, nomi, data di nascita, cittadinanza);

  2. numero e tipo di documento di viaggio utilizzato;

  3. aeroporto di destinazione in Svizzera;

  4. numero del trasporto;

  5. ora di partenza e d’arrivo;

  6. luogo d’imbarco;

  7. numero complessivo delle persone trasportate con il volo in questione.

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della

Le imprese di trasporto aereo informano i passeggeri i cui dati sono trasmessi a terzi.

L’UFM può concludere con le imprese di trasporto aereo convenzioni su aspetti tecnici della procedura di comunicazione. La comunicazione dei dati sui passeggeri, di cui al capoverso2, avviene di regola per via elettronica. Eccezionalmente i dati possono essere comunicati a lotti, su supporti elettronici o su moduli cartacei.

Entro24 ore dall’atterraggio nel luogo di destinazione del volo, le imprese di trasporto aereo cancellano i dati di cui al capoverso2.

Il servizio designato dall’UFM trasmette i dati di cui al capoverso2 alle autorità incaricate di effettuare i controlli al confine all’aeroporto. Cancella tali dati entro

ore dalla ricezione purché non siano indispensabili per svolgere una procedura di diritto penale, d’asilo o in materia di stranieri oppure, in forma anonima, per scopi statistici.

Art. 105 Comunicazione di dati personali all’estero

Per l’adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, l’UFM e le competenti autorità cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, a condizione che queste garantiscano una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

Possono essere comunicati i dati personali seguenti:

  1. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;

  2. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;

  3. dati biometrici;

  4. altri dati necessari per accertare l’identità di una persona;

  5. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;

  6. i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;

  7. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;

  8. indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.

Art. 106 Comunicazione di dati personali allo Stato d’origine o di provenienza

In vista dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione verso lo Stato d’origine o di provenienza, l’autorità incaricata dell’organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati qui appresso unicamente se ciò non metta in pericolo lo straniero o i suoi congiunti:

  1. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, cognome e nome dei genitori e ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;

  2. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;

  3. dati biometrici;

  4. altri dati che permettono di accertare l’identità di una persona;

  5. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;

  6. i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero.

Art. 107 Comunicazione di dati personali nel contesto degli accordi di transito e di riammissione

Per l’esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all’articolo 100, l’UFM e le autorità cantonali competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

Ai fini della riammissione dei suoi propri cittadini, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti:

  1. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;

  2. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;

  3. dati biometrici;

  4. altri dati necessari per accertare l’identità di una persona;

  5. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero;

  6. i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;

  7. indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici nello Stato d’origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l’articolo2 della legge federale del 20 marzo 1981106 sull’assistenza internazionale in materia penale si applica per analogia.

Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti:

a. dati giusta il capoverso2;

  1. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;

  2. indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.

L’accordo di riammissione o di transito deve menzionare lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti.

Art. 108 e 109107

Art. 110108 Sistema di fascicoli personali e di documentazione

L’UFM, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale e le competenti autorità cantonali, gestisce un sistema di gestione automatizzata dei fascicoli personali e della documentazione.

Art. 111 Sistemi d’informazione per documenti di viaggio

L’UFM gestisce un sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno (ISR) a stranieri privi di documenti (art. 59).

L’ISR contiene i dati seguenti:

  1. generalità del richiedente quali cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, statura, fotografia, cognome e nome dei genitori, cognome dei genitori prima del matrimonio, firma, numero del fascicolo e numero personale;

  2. dati relativi alla domanda, quali data di presentazione e decisione;

  3. dati relativi al documento di viaggio, quali data di rilascio e durata di validità;

  4. firma e nome del rappresentante legale per documenti di viaggio rilasciati a minori o interdetti;

  5. cognome coniugale, nome religioso o nome d’arte e dati relativi a segni particolari quali disabilità, protesi o impianti, se il richiedente esige che tali dati figurino nel documento di viaggio;

  6. dati relativi ai documenti di viaggio persi.

Mediante interrogazione automatica nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL si verifica se il richiedente è ricercato per un crimine o un delitto.

I dati registrati secondo il capoverso2 dall’UFM vengono elaborati dai collaboratori dell’Ufficio incaricati del rilascio di documenti di viaggio svizzeri e visti di ritorno.

107 Vedi art. 126 cpv. 6 qui appresso. 108 Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

L’UFM può rendere accessibili i dati da esso registrati secondo il capoverso2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l’adempimento dei loro compiti:

  1. il servizio incaricato della stesura dei documenti di viaggio;

  2. i posti di confine delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine, per l’esecuzione del controllo delle persone;

  3. i posti di polizia designati dai Cantoni, per l’identificazione delle persone e per la ricezione di notificazioni concernenti documenti di viaggio smarriti.

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Capitolo 14bis:109 Protezione dei dati nell’ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Art. 111a Comunicazione di dati agli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

Art. 111b Trattamento dei dati

L’UFM funge da autorità centrale per la consultazione in merito alle domande di visto in conformità degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.

In tale qualità può servirsi di procedure informatizzate per comunicare e richiamare dati appartenenti segnatamente alle seguenti categorie:

  1. la rappresentanza diplomatica o consolare presso la quale è stata presentata la domanda di visto;

  2. l’identità della persona interessata (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, professione e datore di lavoro) come pure, all’occorrenza, l’identità dei suoi familiari;

  3. indicazioni relative ai documenti d’identità;

  4. indicazioni relative ai luoghi di soggiorno e agli itinerari.

Le rappresentanze svizzere all’estero possono scambiare con i servizi omologhi degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati necessari alla cooperazione consolare in loco, segnatamente informazioni relative all’impiego di documenti falsificati o contraffatti e a reti di passatori nonché dati appartenenti alle categorie indicate nel capoverso2.

109 Introdotto dall’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

Il Consiglio federale può modificare le categorie di dati personali indicate nel capoverso2 per adeguarle agli ultimi sviluppi dell’acquis di Schengen. Consulta in merito l’Incaricato federale della protezione dei dati.

Art. 111c Scambio di dati

Le autorità di controllo alla frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 e l’obbligo di assistenza di cui all’articolo 93.

A tale scopo possono comunicare e richiamare segnatamente i dati personali di cui all’articolo 111b capoverso2 lettere b–d.

Gli articoli 111a, 111d e 111f sono applicabili per analogia.110

Art. 111d Comunicazione di dati a Stati terzi

Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.

Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

  1. la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;

  2. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata; o

  3. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

Oltre che nei casi indicati nel capoverso2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

110 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

Art. 111f Diritto d’accesso

Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.112 Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull’origine dei dati.

Art. 111g e 111h113

Capitolo 14ter:114 Eurodac

Art. 111i

I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato a un accordo di associazione alla normativa di Dublino e che non vengono respinti alla frontiera.

Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti:

  1. il luogo e la data del fermo in Svizzera;

  2. il sesso della persona fermata;

  3. la data del rilevamento delle impronte digitali;

  4. il numero d’identificazione svizzero delle impronte digitali;

  5. la data della trasmissione dei dati all’unità centrale.

I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d’asilo in un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

I dati rilevati in base ai capoversi2 e 3 sono trasmessi all’UFM, che li inoltra all’unità centrale.

112 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387; FF 2009 5873). 113 Abrogati dal n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873). 114 Introdotto dall’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

I dati di cui al capoverso2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura dell’unità centrale e distrutti automaticamente due anni dopo il rilevamento delle impronte digitali. L’UFM chiede senza indugio all’unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero:

  1. ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera;

  2. ha lasciato il territorio degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;

  3. ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

Le procedure di cui ai capoversi 1–5 sono rette dagli articoli 102b–102g LAsi115.

Capitolo 15 Rimedi giuridici

Art. 112 …116

La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria federale.

Le disposizioni relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure previste negli articoli65 e 76 capoverso1 lettera b numero 5.

Art. 113 e 114117

Capitolo 16 Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Art. 115 Entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa

senza autorizzazione

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

  1. viola le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera secondo l’articolo 5;

  2. soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato;

  3. esercita senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera;

  4. entra o lascia la Svizzera senza passare per un posto di confine prescritto (art. 7).

117 Abrogati dal n. I1 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

È punito con la stessa pena lo straniero che, lasciata la Svizzera o lasciata la zona di transito di un aeroporto svizzero, entra o fa preparativi per entrare nel territorio nazionale di un altro Stato violando le disposizioni ivi vigenti in materia d’entrata.

Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se lo straniero entrato o uscito illegalmente è immediatamente allontanato od espulso.

Art. 116 Incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

  1. in Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero;

  2. abis. 118dalla Svizzera, facilita o aiuta a preparare l’entrata, il transito, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero in uno Stato Schengen;

  3. procura un’attività lucrativa in Svizzera a uno straniero sprovvisto del permesso necessario;

  4. facilita o aiuta a preparare l’entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d’entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o la zona di transito di un aeroporto svizzero.

Nei casi di lieve entità può essere pronunciata la sola multa.

La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l’autore:

  1. ha agito nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o

  2. ha agito per un’associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.

Art. 117 Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

Chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una persona che non dispone del relativo permesso, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso1 ed entro cinque anni commette nuovamente un reato secondo il capoverso1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

118 Introdotta dal n. I della LF del18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato,

Art. 118 Inganno nei confronti delle autorità

Chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Chiunque, nell’intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un siffatto matrimonio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l’autore:

  1. ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o

  2. ha agito per un’associazione o un gruppo costituitisi per commettere tali reati in modo continuato.

Art. 119 Inosservanza dell’assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio

Lo straniero che non si attiene al luogo di soggiorno assegnatogli o al divieto di accedere a un dato territorio (art. 74) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l’autore:

  1. può essere immediatamente allontanato od espulso;

  2. si trova in carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto.

Art. 120 Altre infrazioni

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

  1. viola l’obbligo di notificare il suo arrivo o la sua partenza (art. 10–16);

  2. senza il necessario permesso, cambia impiego o passa da un’attività lucrativa dipendente a un’attività lucrativa indipendente (art. 38);

  3. senza il necessario permesso, trasferisce la sua residenza in un altro Cantone (art. 37);

  4. disattende le condizioni connesse al permesso (art. 32, 33 e 35);

  5. viola l’obbligo di cooperare all’acquisizione dei documenti d’identità (art. 90 lett. c).

Il Consiglio federale può prevedere multe fino a 5000 franchi per infrazioni alle disposizioni d’esecuzione della presente legge.

Art. 120a119 Violazione dell’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto

Le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione (imprese di trasporto) che violano l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 capoverso1 sono punite con la multa fino a un milione di franchi.

Si rinuncia alla multa se:

  1. la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera o a proseguire il viaggio;

  2. non si poteva ragionevolmente esigere che l’impresa di trasporto scoprisse una falsificazione o una contraffazione dei documenti di viaggio;

  3. l’impresa di trasporto è stata costretta a trasportare una persona;

  4. la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell’arti-

  5. il Consiglio federale ha previsto ulteriori eccezioni, segnatamente in caso di guerre o calamità naturali.

In casi di lieve entità si può rinunciare a infliggere la multa, segnatamente se non sussistono spese scoperte di sostentamento, assistenza, allontanamento o rinvio coatto.

Nella determinazione della multa è tenuto conto dell’esistenza di un accordo di cooperazione secondo l’articolo 92 capoverso3.

Art. 120b121 Violazione dell’obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

Le imprese di trasporto aereo che violano colpevolmente l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 104 sono punite con la multa fino a un milione di franchi.

L’obbligo di comunicazione è violato se i dati di cui all’articolo 104 capoverso 2 non sono trasmessi tempestivamente oppure sono incompleti o errati.

L’impresa di trasporto aereo è colpevole se non ha preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire una violazione dell’obbligo di comunicazione.

Nella determinazione della multa è tenuto conto dell’esistenza di un accordo di cooperazione secondo l’articolo 92 capoverso3.

119 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione 121 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione Art. 120c122 Disposizioni comuni relative alle sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto

La violazione dell’obbligo di diligenza (art. 120a) o dell’obbligo di comunicazione (art. 120b) è perseguita anche se commessa all’estero. È applicabile per analogia l’articolo 6 capoversi3 e 4 del Codice penale123.

La rappresentanza dell’impresa di trasporto è retta dall’articolo 102a del Codice penale.

L’azione penale si prescrive in sette anni, la pena in cinque anni.

Art. 120d124 Perseguimento penale

Le infrazioni di cui agli articoli 115–120 sono perseguite e giudicate dai Cantoni. Se un’infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza spetta al Cantone che per primo ha iniziato il perseguimento.

L’UFM è competente per giudicare e perseguire in primo grado le infrazioni giusta gli articoli 120a e 120b. La legge federale del 22 marzo 1974125 sul diritto penale amministrativo è applicabile in quanto la presente legge non contenga disposizioni divergenti.

Art. 121 Confisca e messa al sicuro di documenti di viaggio

Su istruzione dell’UFM, le rappresentanze svizzere all’estero, i posti di confine e le autorità cantonali competenti possono confiscare i documenti di viaggio falsi o contraffatti e i documenti di viaggio autentici che vengono utilizzati abusivamente oppure metterli al sicuro per riconsegnarli all’avente diritto.

Art. 122 Sanzioni amministrative e assunzione delle spese

L’autorità competente respinge o accoglie solo in parte le domande di ammissione a favore di lavoratori stranieri che non hanno diritto al rilascio di un permesso, se le stesse sono presentate da un datore di lavoro che ha violato reiteratamente la presente legge.

L’autorità competente può parimenti comminare tali sanzioni.

Le spese non coperte occasionate all’ente pubblico dal sostentamento, dall’infortunio, dalla malattia oppure dal viaggio di ritorno del lavoratore straniero non autorizzato a esercitare un’attività lucrativa sono a carico del datore di lavoro che lo ha assunto o che aveva l’intenzione di assumerlo.

122 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione 124 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione

Capitolo 17 Emolumenti

Art. 123

Per le decisioni e gli atti amministrativi previsti dalla presente legge possono essere riscossi emolumenti. Esborsi connessi a procedure secondo la presente legge possono essere computati a parte.

Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare degli emolumenti federali e l’ammontare massimo degli emolumenti cantonali.

I crediti pecuniari in virtù della presente legge possono essere fatti valere senza formalità. L’interessato può esigere che sia emanata una decisione formale.

Capitolo 18 Disposizioni finali

Art. 124 Vigilanza ed esecuzione

Il Consiglio federale vigila sull’applicazione della presente legge.

I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l’applicazione della presente legge.

Art. 125 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

Art. 126 Disposizioni transitorie

Alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.

La procedura è retta dal nuovo diritto.

I termini di cui all’articolo 47 capoverso1 decorrono dall’entrata in vigore della presente legge, purché l’entrata in Svizzera sia avvenuta prima di tale data o il legame familiare sia insorto prima di tale data.

Se più favorevoli all’autore, le disposizioni penali della presente legge si applicano anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore.

L’articolo 107 vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.

Gli articoli 108 e 109 decadono con l’entrata in vigore della legge federale del 20 giugno 2003126 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo.

Art. 126a127 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi128

Se, prima dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, sorge un motivo per l’allestimento di un conteggio intermedio o finale secondo l’articolo 87 LAsi nel tenore del 26 giugno 1998129, il conteggio intermedio o finale e la liquidazione del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.

Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio, nonché l’entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente che esercitavano un’attività lucrativa prima dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 e nei cui confronti, al momento di tale entrata in vigore, non è insorto un motivo per l’allestimento di un conteggio finale.

Fatti salvi i capoversi1 e 2 del presente articolo, le procedure secondo gli articoli 85–87 LAsi nel tenore del 26 giugno 1998 pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 sono rette dal nuovo diritto.

Fatti salvi i capoversi 5–7 del presente articolo, agli stranieri che al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, nonché della presente legge, sono ammessi provvisoriamente si applica il nuovo diritto. Le ammissioni provvisorie disposte in virtù dell’articolo44 capoverso 3 LAsi permangono.

Riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente in Svizzera al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, la Confederazione versa ai Cantoni, per la durata dell’ammissione provvisoria, ma al massimo per sette anni dall’arrivo in Svizzera, le somme forfettarie di cui agli articoli88 capoversi1 e

e 89 LAsi. La Confederazione versa inoltre ai Cantoni un contributo unico volto in particolare ad agevolare l’integrazione professionale di tali persone. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare.

Alle procedure secondo l’articolo 20 capoverso1 lettera b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nel tenore del 19 dicembre 2003130, pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, si applica il diritto previgente.

Se l’ammissione provvisoria di uno straniero è stata soppressa prima dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 con decisione passata in giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica di 15 000 franchi, sempreché tale persona non abbia ancora lasciato la Svizzera.

Art. 127 Coordinamento con gli Accordi relativi alla normativa di Schengen

Con l’entrata in vigore degli Accordi riguardanti l’associazione alla normativa di Schengen i seguenti articoli della presente legge sono adattati come segue:

127 Introdotto dal n. IV2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

…131

Art. 128 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2008132 Articoli 92–95 e 127: 12 dicembre 2008133 131 Le modifiche sono inserite nel presente testo. 132 DCF del24 ott. 2007. 133 Art. 2 lett. a dell’O del26 nov. 2008 (RU 2008 5405).

Allegato 1134 1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

  1. Accordo del 26 ottobre 2004135 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS);

  2. Accordo del 26 ottobre 2004136 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;

  3. Accordo del 17 dicembre 2004137 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

  4. Accordo del 28 aprile 2005138 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

  5. Protocollo del 28 febbraio 2008139 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

134 Introdotto dal n. III cpv.1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della 2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

  1. Accordo del 26 ottobre 2004140 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);

  2. Accordo del 17 dicembre 2004141 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

  3. Protocollo del 28 febbraio 2008142 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;

  4. Protocollo del 28 febbraio 2008143 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

Allegato 2144 (art. 125) Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge federale del 26 marzo 1931145 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è abrogata.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: …146 144 Originario allegato. 145 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv.2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1] 146 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2007 5437.