Fonte

211.432.27

Ordinanza dell’Assemblea federale
sul finanziamento della misurazione ufficiale
(OFMU)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 39 capoverso 2 del Titolo finale del Codice civile1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20052,

ordina:

Art. 1 Principi

La Confederazione e i Cantoni finanziano in comune la misurazione ufficiale.

I costi della tenuta a giorno della misurazione ufficiale sono a carico della persona fisica o giuridica che li ha causati, per quanto tale persona possa essere determinata.

I Cantoni assumono i costi che non sono coperti né dai contributi globali della Confederazione, né dagli emolumenti. Essi possono stabilire chi deve partecipare ai costi residui.

I Cantoni possono riscuotere emolumenti segnatamente per estratti, valutazioni e dati.

Citato in ·

Art. 2 Finanziamento

L’Assemblea federale stanzia ogni quattro anni mediante decreto federale semplice un credito d’impegno per le indennità che la Confederazione assegna alla misurazione ufficiale.

La Confederazione e i Cantoni fissano le loro prestazioni in accordi di programma.

Citato in

Art. 3 Importi forfettari per progetto

Le indennità sono fissate sotto forma di importi forfettari per ogni progetto di misurazione conformemente all’allegato. Sono vincolate alle prestazioni definite negli accordi di programma.

Gli importi forfettari sono determinati secondo i valori percentuali riportati nell’allegato.

Il Consiglio federale determina i costi computabili.

Citato in ·

Art. 4 Versamento

La Direzione federale delle misurazioni catastali ordina il versamento dell’indennità per quanto la misurazione ufficiale soddisfi le prestazioni concordate nell’accordo di programma e le esigenze del diritto federale.

Essa può versare l’indennità sotto forma di pagamenti parziali in funzione delle prestazioni parziali concordate o del previsto avanzamento dei lavori.

Art. 5 Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente ordinanza.

Citato in

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 20 marzo 19923 concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale è abrogato.

Art. 7 Disposizione transitoria

Gli accordi di programma conclusi sulla base del decreto federale del 20 marzo 19924 concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale rimangono in vigore e sono computati secondo le modalità del decreto federale.

Art. 8 Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 20085

(art. 3)

Calcolo degli importi forfettari per i progetti

Per il calcolo degli importi forfettari secondo l’articolo 3 capoverso 1 sono determinanti i seguenti valori percentuali. Questi ultimi designano l’aliquota dei costi computabili secondo l’articolo 3 capoverso 3:

1. Primo rilevamento:a. per le regioni edificate e le zone edificabili (zona I6): 15 per cento;b. per le regioni agricole e forestali di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II7): 30 per cento;c. per le regioni agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III8): 45 per cento.

2. Nuovo rilevamento:Se una misurazione allestita secondo le prescrizioni in vigore prima del 10 giugno 1919 è sostituita, si applicano i valori definiti nel numero 1.

3. Rinnovamento:a. per le regioni edificate e le zone edificabili (zona I): 15 per cento;b. per le regioni agricole e forestali di pianura secondo il catasto della produzione agricola (zona II): 20 per cento;c. per le regioni agricole e forestali nelle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III): 35 per cento;d. nell’ambito dei raggruppamenti di terreni agricoli e forestali, per quanto la Confederazione non versi già indennità in virtù di altre basi legali e che tali costi non siano a carico di terzi: 25 per cento.

4. Demarcazione:Demarcazione dei confini politici e di proprietà nelle regioni agricole e forestali delle regioni di montagna e di estivazione secondo il catasto della produzione agricola (zona III), per quanto il Cantone prenda a suo carico una parte adeguata dei costi: 25 per cento.

5. Provvedimenti in seguito a eventi naturali:Per provvedimenti attuati in seguito a eventi naturali e paragonabili a un primo rilevamento sono applicate per analogia le aliquote per il primo rilevamento e la demarcazione.

6. Adeguamenti particolari e tenuta a giorno periodica:a. per adeguamenti particolari di interesse nazionale straordinariamente importante, per quanto il Cantone provi che il finanziamento dei costi secondo l’articolo 1 capoverso 3 è garantito: 60 per cento;b. per i costi della tenuta a giorno periodica che non sono assunti da chi li ha causati e per quanto il Cantone provi che il finanziamento dei costi secondo l’articolo 1 capoverso 3 è garantito: 60 per cento.