410.1
Legge federale concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2013)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 61a capoverso2 e 65 capoverso1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20072, decreta:
Art. 1
Nell’ambito dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare sussidi per i seguenti progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero:
Server svizzero per l’educazione;
Monitoraggio dell’educazione;
Valutazione delle competenze dei giovani (PISA).
L’Assemblea federale stanzia il limite di spesa per un periodo pluriennale mediante decreto federale semplice.
Art. 2
I sussidi sono versati soltanto se:
i Cantoni partecipano per metà al finanziamento dei progetti comuni;
il mandato e le prestazioni inerenti ai progetti comuni sono disciplinati in modo vincolante da contratti di prestazioni.
Art. 3
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione3 è incaricata dell’esecuzione della presente legge.
Essa collabora con i servizi federali interessati, nonché con i Cantoni e conclude i necessari contratti di prestazioni.
Nuova espr. giusta il n. I 7 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).
Art. 4
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2011.
La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2012.4
La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2016.5 Data d'entrata in vigore: 25 febbraio 20086
Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2012 1187; FF 2011 689).
Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 215; FF 2012 2727).
DCF del 13 feb. 2008.