641.72
Decreto federale sull’obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato
del 23 marzo 2007 (Stato 1° gennaio 2009)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 29 capoverso2 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento, decreta:
Art. 1
Le centrali a ciclo combinato (turbine a gas e a vapore) progettate o in fase di procedura d’autorizzazione possono essere autorizzate soltanto se compensano integralmente le loro emissioni di CO2.
Esse possono compensare al massimo il 30 per cento delle loro emissioni di CO2 con riduzioni delle emissioni all’estero. Il Consiglio federale può aumentare la quota estera al 50 per cento al massimo se e fintanto che l’approvvigionamento indigeno di energia elettrica lo richieda direttamente.
Art. 2
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore
Il presente decreto rimane in vigore fino a quando la compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali a ciclo combinato non sarà disciplinata nella legge dell’8 ottobre 19992 sul CO2, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2010.3 Data dell’entrata in vigore: 15 gennaio 20084 RU 2008 5