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Ordinanza 09 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari

del 26 settembre 2008 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9bis, 10 capoverso1 e 33ter della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l’articolo3 capoverso1 della legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); visti gli articoli 16a capoverso2, 16f capoverso1 e 27 capoverso2 della legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), ordina:

Sezione 1 Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Art. 1 Tavola scalare dei contributi

I limiti della tavola scalare dei contributi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente sono stabiliti come segue: Franchi

  1. limite superiore secondo gli articoli 6 capoverso1 e 8 capoverso 1 LAVS 54 800.–

  2. limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS 9 200.–

Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa

Il limite del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9100 franchi.

Il contributo minimo per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 10 capoverso 1 LAVS, è fissato a 382 franchi all’anno. Nell’assicurazione facoltativa, il contributo minimo secondo l’articolo2 capoversi4 e 5 LAVS è di 764 franchi all’anno.

RU 2008 4715

Art. 3 Rendite ordinarie

L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia, secondo l’articolo 34 capoverso 5 LAVS, è fissato a 1140 franchi.

Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l’attuale reddito annuo medio determinante del 1140 − 1105 =3,2 per cento. Sono applicate le 1105 tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2009.

Le nuove rendite complete e parziali non devono essere inferiori a quelle precedenti.

Art. 4 Livello dell’indice

Le rendite adeguate in virtù dell’articolo3 capoverso2 corrispondono a 207,3 punti dell’indice delle rendite. Questo indice rappresenta, secondo l’articolo 33ter capoverso 2 LAVS, il valore risultante dalla media aritmetica dei due valori seguenti:

  1. 193,9 punti per l’evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 104,7 punti (dicembre 2005 = 100) dell’indice nazionale dei prezzi al consumo;

  2. 220,7 punti per l’evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2216 punti (giugno 1939 = 100) dell’indice dei salari nominali.

Art. 5 Altre prestazioni

Oltre alle rendite ordinarie, anche le altre prestazioni dell’AVS e dell’AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della LAVS o dell’O del 31 ottobre 19474 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sono aumentate in misura corrispondente.

Sezione 2 Assicurazione per l’invalidità

Art. 6

Il contributo minimo secondo l’articolo3 capoverso 1bis LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è di 64 franchi all’anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è di 128 franchi.

Sezione 3 Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso

di maternità

Art. 7 Indennità totale massima

L’indennità totale massima secondo l’articolo 16a LIPG è aumentata a 245 franchi al giorno.

L’importo massimo dell’indennità secondo l’articolo 16f capoverso 1 LIPG è aumentato a 196 franchi al giorno

Art. 8 Livello dell’indice

Il nuovo importo dell’indennità totale massima corrisponde a un livello di 2218 punti dell’indice dei salari dell’Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).

Art. 9 Contributo minimo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 LIPG è di 14 franchi all’anno.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza 07 del 22 settembre 20065 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.