361.4
Ordinanza
sul Registro nazionale di polizia
del 15 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 17 capoverso 8 lettera a e 19 della legge federale del
13 giugno 20081 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP),
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzazione del Registro nazionale di polizia (Registro) previsto nell’articolo 17 LSIP.
Art. 2 Gestione del Registro e sistemi d’informazione collegati
Il Registro è gestito dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni partecipanti.
Al Registro sono collegati i sistemi d’informazione seguenti:
il sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia (IPAS) di cui agli articoli 12 e 14 LSIP;
il sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale (JANUS) di cui agli articoli 10, 11 e 13 LSIP;
il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) di cui all’articolo 15 LSIP;
la parte nazionale del sistema d’informazione Schengen di cui all’articolo 16 LSIP.
Non sono collegate al Registro le categorie di dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere e–f dell’ordinanza IPAS del 15 ottobre 20082.
Al Registro possono inoltre essere collegati i sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni.
Art. 3 Scopo del Registro
Il Registro ha lo scopo di migliorare la ricerca di informazioni sulle persone fisiche e di agevolare l’assistenza giudiziaria e amministrativa.
Esso indica se in uno dei sistemi d’informazione di polizia collegati sono trattati dati su una determinata persona.
Sezione 2 Dati e trattamento dei dati
Art. 4 Dati personali trattati nel Registro
Il Registro contiene:
a. le indicazioni necessarie per l’identificazione completa di una persona i cui dati sono trattati (cognome, cognome(i) d’affinità, nome, sesso, data e luogo di nascita, luogo d’origine, nazionalità, pseudonimo, cognome dei genitori, numero di controllo del processo);
b. la data dell’iscrizione;
c. il motivo dell’iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una persona;
d. l’indicazione dell’autorità alla quale si possono richiedere ulteriori informazioni sulla persona tramite l’assistenza giudiziaria e amministrativa;
e. l’indicazione del sistema d’informazione o del tipo di sistema da cui provengono i dati.
2 Possono essere registrati solo i dati concernenti:
a. persone che hanno commesso un reato o vi hanno partecipato;
b. reati che costituiscono un crimine o un delitto secondo il Codice penale svizzero, il diritto penale accessorio della Confederazione o il diritto penale cantonale.
Art. 5 Diritti d’accesso
Ai dati elencati nell’articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata, le seguenti unità organizzative della Confederazione:
la Polizia giudiziaria federale;
il Ministero pubblico della Confederazione;
3il Servizio delle attività informative della Confederazione;
il Servizio federale di sicurezza;
l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
il servizio incaricato della gestione del RIPOL;
l’Ufficio federale di giustizia, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 19814 sull’assistenza internazionale in materia penale;
5il Corpo delle guardie di confine e la divisione principale Antifrode doganale;
le autorità della giustizia militare;
il Comando della sicurezza militare, per l’adempimento dei suoi compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza in ambito militare;
6le autorità incaricate di effettuare i controlli di sicurezza conformemente all’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo19977 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
il consulente per la protezione dei dati di fedpol;
il responsabile di progetto e gli amministratori di sistema del fornitore di servizi informatici incaricato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia per la manutenzione tecnica del sistema;
8il servizio di fedpol competente per l’adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 20209 sui precursori di sostanze esplodenti.
Ai dati elencati nell’articolo 4 hanno inoltre accesso per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata:
le autorità di perseguimento penale dei Cantoni partecipanti;
le centrali d’informazione e gli inquirenti dei comandi di polizia dei Cantoni partecipanti.
I diritti d’accesso ai dati sono disciplinati nell’allegato.
Art. 6 Durata di conservazione
La durata di conservazione dei dati è retta:
per i dati del sistema IPAS, dall’articolo 9 dell’ordinanza IPAS del 15 ottobre 200810;
per i dati del sistema JANUS, dall’articolo 22 dell’ordinanza JANUS del 15 ottobre 200811;
per i dati del sistema RIPOL, dall’articolo 20 dell’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200812;
per i dati del sistema N-SIS, dagli articoli 43–45 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 200813;
per i dati dei sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni partecipanti, dal diritto cantonale applicabile.
Art. 7 Archiviazione
In virtù dell’articolo 21 della legge federale del 19 giugno 199214 sulla protezione dei dati, la consegna all’Archivio federale di dati provenienti dai sistemi d’informazione di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–c è retta dalla legge federale del 26 giugno 199815 sull’archiviazione.
La consegna all’Archivio federale di dati provenienti dai sistemi d’informazione di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera d è disciplinata dall’articolo 47 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 200816.
La consegna per l’archiviazione di dati provenienti dai sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni partecipanti è disciplinata dal diritto cantonale applicabile.
Sezione 3 Protezione dei dati e sicurezza dei dati
Art. 8 Diritti delle persone interessate
Il diritto delle persone iscritte nel Registro all’accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei dati è retto:
a. per le registrazioni del sistema JANUS, dall’articolo 25 dell’ordinanza JANUS del 15 ottobre 200817;
b. per le registrazioni del sistema IPAS, dall’articolo 11 dell’ordinanza IPAS del 15 ottobre 200818;
c. per le registrazioni del sistema RIPOL, dall’articolo 17 dell’ordinanza RIPOL 15 ottobre 200819;
d. per le registrazioni del sistema N-SIS, dagli articoli 49–50 dell’ordinanza N‑SIS del 7 maggio 200820;
e. per le registrazioni dai sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni partecipanti, dal diritto cantonale applicabile.
2 Le persone i cui dati non sono stati trattati nei sistemi ne sono informate da fedpol tre anni dopo la ricezione della loro richiesta.
Art. 9 Responsabilità della gestione
Fedpol è responsabile della gestione del Registro. Adotta in particolare le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.
Art. 10 Obblighi di diligenza
I servizi che partecipano al Registro sono responsabili del rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati in relazione ai dati da loro trattati.
Art. 11 Verbalizzazione
Ogni accesso al Registro è verbalizzato. Il verbale può essere consultato esclusivamente dal consulente per la protezione dei dati di fedpol.
Il consulente per la protezione dei dati può esaminare il verbale per i seguenti scopi:
con riferimento a persone: per accertare violazioni della protezione dei dati;
in modo statistico e anonimo: per lo sviluppo e l’ottimizzazione del sistema.
I verbali sono conservati per un anno.
Art. 12 Sicurezza dei dati
Per la salvaguardia della sicurezza dei dati si applicano:
l’ordinanza del 14 giugno 199321 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
l’ordinanza del 27 maggio 202022 sui ciber-rischi.23
I servizi collegati prendono i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati, al fine di impedire l’accesso ai dati alle persone non autorizzate.
Art. 13 Regolamento per il trattamento dei dati
Fedpol emana un regolamento per il trattamento dei dati.
Sezione 4 Finanziamento
Art. 14
I costi per lo sviluppo e la gestione del sistema d’informazione sono coperti dalla Confederazione. La Confederazione finanzia l’allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.
I Cantoni assumono le spese:
a. per l’acquisto e la manutenzione delle loro apparecchiature;
b. per l’installazione e la gestione della distribuzione capillare sul loro territorio.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 15 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 22 novembre 200624 sulla fase pilota del Registro nazionale di polizia è abrogata.
Art. 16 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2008.
Diritti d’accesso al Registro nazionale di polizia
(art. 5 cpv. 3)
X = Accesso
vide = nessun accesso
Stato maggiore fedpol
Identificazione delle persone | Data dell’iscri-zione | Motivo dell’iscri-zione | Autorità competente | Fonte d’informa-zione | |
|---|---|---|---|---|---|
Consulente per la protezione dei dati | X | X | X | X | X |
Servizio giuridico | X | X | X | X | X |
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro | X | X | X | X | X |
Polizia giudiziaria federale
Identificazione delle persone | Data dell’iscri-zione | Motivo dell’iscri-zione | Autorità competente | Fonte d’informa-zione | |
|---|---|---|---|---|---|
Centrale operativa Com I | X | X | X | X | X |
Commissariato Controllo JANUS & IPAS | X | X | X | X | X |
Divisione Coordinazione | X | X | X | X | X |
Divisioni Indagini, Osservazione e Comando | X | X | X | X | X |
Servizio di protezione dei testimoni | X | X | X | X | X |
Ministero pubblico della Confederazione
Identificazione delle persone | Data dell’iscri-zione | Motivo dell’iscri-zione | Autorità competente | Fonte d’informa-zione | |
|---|---|---|---|---|---|
Berna, Protezione dello Stato | X | X | X | X | X |
Berna, Terrorismo | X | X | X | X | X |
Berna, Criminalità economica | X | X | X | X | X |
CC AGCI | X | X | X | X | X |
Sede distaccata Zurigo | X | X | X | X | X |
Sede distaccata Losanna | X | X | X | X | X |
Sede distaccata Lugano | X | X | X | X | X |
Consulente per la protezione dei dati | X | X | X | X | X |
Comitato operativo del Ministero pubblico | X | X | X | X | X |
Cooperazione internazionale di polizia
Identificazione delle persone | Data dell’iscri-zione | Motivo dell’iscri-zione | Autorità competente | Fonte d’informa-zione | |
|---|---|---|---|---|---|
Divisione Interventi e ricerche | X | X | X | X | X |
Divisione Cooperazione operativa di polizia | X | X | X | X | X |
Servizio federale di sicurezza
Identificazione delle persone | Data dell’iscri-zione | Motivo dell’iscri-zione | Autorità competente | Fonte d’informa-zione | |
|---|---|---|---|---|---|
Settore Analisi dei rischi | X | X | X | X | X |
Divisione Sicurezza delle persone | X | X | X | X | X |
Commissariato Sicurezza dei magistrati e delle rappresentanze estere | X | X | X | X | X |
Commissariato Sicurezza dei visitatori stranieri | X | X | X | X | X |
Divisione Sicurezza degli edifici | X | X | X | X | X |
Sezione Protezione degli immobili | X | X | X | X | X |
Servizi
Identificazione delle persone | Data dell’iscri-zione | Motivo dell’iscri-zione | Autorità competente | Fonte d’informa-zione | |
|---|---|---|---|---|---|
Divisione Sistemi nazionali di polizia | X | X | X | X | X |
Uffici centrali Armi ed Esplosivi | X | X | X | X | X |
Settore Tifoseria violenta | X | X | X | X | X |
Ufficio federale di giustizia
Identificazione delle persone | Data dell’iscri-zione | Motivo dell’iscri-zione | Autorità competente | Fonte d’informa-zione | |
|---|---|---|---|---|---|
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale, Settore Estradizioni | X | X | X | X | X |
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale, Settore Assistenza giudiziaria | X | X | X | X | X |
Corpo delle guardie di confine e divisione principale Antifrode doganale
Identificazione delle persone | Data dell’iscri-zione | Motivo dell’iscrizione | Autorità competente | Fonte d’informazione | |
|---|---|---|---|---|---|
Ambito di comando Operazioni, Cdo CGCF | X | X | X | X | X |
Centrali d’intervento, cdi reg CGCF | X | X | X | X | X |
Pianificazione e impiego, cdi reg CGCF | X | X | X | X | X |
Uffici di collegamento/CCPD, CGCF | X | X | X | X | X |
Responsabili delle applicazioni e dei processi, Cdo CGCF | X | X | X | X | X |
Divisione principale Antifrode doganale | X | X | X | X | X |
Autorità della giustizia militare
Identificazione delle persone | Data dell’iscri-zione | Motivo dell’iscri-zione | Autorità competente | Fonte d’informa-zione | |
|---|---|---|---|---|---|
Cancellerie dei Tribunali militari | X | X | X | X | X |
Cancellerie dei Tribunali militari d’appello | X | X | X | X | X |
Cancelleria del Tribunale militare di cassazione | X | X | X | X | X |
Ufficio dell’uditore in capo, Servizio giuridico | X | X | X | X | X |
Sicurezza militare
Identificazione delle persone | Data dell’iscri-zione | Motivo dell’iscri-zione | Autorità competente | Fonte d’informa-zione | |
|---|---|---|---|---|---|
Coordinatori della centrale di analisi della situazione e della centrale d’impiego (Stato maggiore Sic mil) | X | X | X | X | X |
Impiego sottoufficiali delle centrali d’impiego (regioni PM) | X | X | X | X | X |
Ufficiali e sottoufficiali di polizia giudiziaria delle centrali d’impiego (regioni PM) | X | X | X | X | X |
Polizia militare della circolazione, sottoufficiali delle centrali d’impiego (regioni PM) | X | X | X | X | X |
S spec PM Sic mil: Servizio controinformazioni e Stato maggiore | X | X | X | X | X |
Postazioni della PM ter | X | X | X | X | X |
Stato maggiore dell’esercito/Cancelleria federale
Identificazione delle persone | Data dell’iscri-zione | Motivo dell’iscri-zione | Autorità competente | Fonte d’informa-zione | |
|---|---|---|---|---|---|
Autorità di controllo della Confederazione competenti per controlli di sicurezza relativi alle persone | X | X | X | X | X |
Servizio delle attività informative della Confederazione
Identificazione delle persone | Data dell’iscri-zione | Motivo dell’iscri-zione | Autorità competente | Fonte d’informa-zione | |
|---|---|---|---|---|---|
Lotta contro il terrorismo | X | X | X | X | X |
Lotta contro l’estremismo | X | X | X | X | X |
SI / Controspionaggio | X | X | X | X | X |
Non proliferazione | X | X | X | X | X |
Centro federale di situazione | X | X | X | X | X |
Ricerca Svizzera | X | X | X | X | X |
OPSEC | X | X | X | X | X |
Sensori trasversali | X | X | X | X | X |
Rilevamento dei dati/smistamento | X | X | X | X | X |
OSINT | X | X | X | X | X |
Servizio degli stranieri | X | X | X | X | X |
analisi | X | X | X | X | X |
ComCenter | X | X | X | X | X |
Fornitori di servizi informatici
Identificazione delle persone | Data dell’iscri-zione | Motivo dell’iscri-zione | Autorità competente | Fonte d’informa-zione | |
|---|---|---|---|---|---|
Responsabile di progetto e amministratori di sistema | X | X | X | X | X |