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956.161

Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA)
(OA-FINMA)

del 15 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 38a capoverso3 della legge del 25 giugno 19301 sulle obbligazioni fondiarie (LOF); visti gli articoli 127 capoverso2, 128 capoverso2 e 152 capoverso1 della legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol); visti gli articoli 18 capoverso3 e 56 della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche (LB); visti gli articoli 17 e 45 della legge del 24 marzo 19954 sulle borse (LBVM); visto l’articolo 55 della legge del 22 giugno 20075 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA); visti gli articoli 28 capoverso2 e 88 capoverso1 della legge del 17 dicembre 20046 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza concretizza:

  1. le condizioni di abilitazione in virtù di leggi speciali che devono adempiere le società di audit e gli auditor responsabili;

  2. la vigilanza che l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) esercita sulle società di audit in virtù di leggi speciali;

  3. il coordinamento tra la FINMA e l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;

  4. l’audit degli assoggettati alla vigilanza di cui all’articolo1 capoverso1 lettere a, c–e e g LFINMA.

RU 2008 5363

Sezione 2 Abilitazione

Art. 2 Principi

Chiunque intende effettuare audit secondo una o più leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo1 capoverso1 lettere a, c–e e g LFINMA necessita di un’abilitazione della FINMA.

L’abilitazione deve precisare in quale settore di vigilanza il richiedente è autorizzato a effettuare audit.

Ogni abilitazione autorizza altresì a verificare, nel settore di vigilanza pertinente, il rispetto delle disposizioni della legge del 10 ottobre 19977 sul riciclaggio di denaro.

Art. 3 Società di audit

Le società di audit sono abilitate se:

  1. adempiono le condizioni di abilitazione di cui all’articolo 26 capoversi1 e 3 LFINMA;

  2. i loro organi direttivi garantiscono un’attività di audit seria e accurata;

  3. dispongono di sufficienti mandati di assoggettati alla vigilanza; e

  4. dispongono di almeno due auditor responsabili.

Una succursale iscritta nel registro di commercio di una società di audit con sede all’estero deve avere un’organizzazione adeguata e disporre del personale e delle risorse finanziarie necessari per adempiere costantemente le condizioni di abilitazione.

Art. 4 Auditor responsabili

Gli auditor responsabili sono abilitati se:

  1. adempiono le condizioni di abilitazione di cui all’articolo 26 capoversi2 e 3 LFINMA;

  2. garantiscono lo svolgimento di un’attività di audit seria e accurata;

  3. dispongono di un’esperienza adeguata nell’ambito dell’audit secondo la pertinente legge sui mercati finanziari; e

  4. il loro rapporto di lavoro con una società di audit abilitata dura da almeno sei mesi.

Art. 5 Condizioni di abilitazione agevolate per gli audit secondo la LICol

Le società di audit che intendono effettuare l’audit di gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (art. 126 cpv.1 lett. e LICol) e di rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 126 cpv.1 lett. f LICol) sono abilitate se:

  1. adempiono i requisiti per esercitare la funzione di periti revisori secondo l’articolo6 capoverso1 della legge del 16 dicembre 20058 sui revisori;

  2. hanno un’organizzazione sufficiente per l’audit di gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale; e

  3. dispongono di almeno due auditor responsabili.

Gli auditor responsabili sono abilitati se:

  1. adempiono i requisiti per esercitare la funzione di periti revisori secondo l’articolo4 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori; e

  2. dispongono di un’esperienza adeguata nell’audit di gerenti patrimoniali (art. 126 cpv.1 lett. e LICol) o di intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso3 della legge del 10 ottobre 19979 sul riciclaggio di denaro che operano nell’ambito della gestione patrimoniale o della consulenza negli investimenti o che possono provare in altro modo di avere buone conoscenze nel settore dell’audit e della gestione patrimoniale.

Art. 6 Società di audit che apportano la prova secondo l’articolo2 capoverso3 lettera c LICol

La società di audit incaricata di provare che le società di investimento adempiono le condizioni di cui all’articolo2 capoverso 3 LICol deve essere un’impresa di revisione abilitata conformemente all’articolo6 capoverso1 della legge del 16 dicembre 200510 sui revisori.

Art. 7 Società di audit di un gruppo o un conglomerato

Le imprese che fanno parte di un gruppo finanziario o assicurativo o di un conglomerato finanziario o assicurativo assoggettato alla vigilanza della FINMA devono incaricare la stessa società di audit delle altre imprese di questo gruppo o conglomerato o una società appartenente alla stessa rete di audit.

In casi motivati, la FINMA può concedere eccezioni.

Art. 8 Documentazione e conservazione

Le società di audit devono rispettare le disposizioni relative alla documentazione e alla conservazione di cui all’articolo 730c del Codice delle obbligazioni11, a prescindere dal fatto che gli assoggettati alla vigilanza siano società anonime secondo l’articolo 620 del Codice delle obbligazioni.

Art. 9 Indipendenza

In occasione dell’audit degli assoggettati alla vigilanza, le società di audit devono rispettare le disposizioni di indipendenza di cui all’articolo11 della legge del 16 dicembre 200512 sui revisori.

Non è segnatamente compatibile con queste disposizioni l’attività della società di audit se la medesima è attuaria responsabile o organo di revisione interno della compagnia d’assicurazione oggetto dell’audit.

Sezione 3 Vigilanza e coordinamento con l’Autorità di sorveglianza dei revisori

Art. 10 Vigilanza delle società di audit

Nell’ambito della vigilanza delle società di audit, la FINMA può in particolare effettuare controlli di qualità e accompagnare le società di audit nelle loro attività di verifica presso gli assoggettati.

Art. 11 Coordinamento con l’Autorità di sorveglianza dei revisori

La FINMA esercita la sua vigilanza a complemento dell’attività dell’Autorità di sorveglianza dei revisori.

La FINMA e l’Autorità di sorveglianza dei revisori determinano di comune intesa quali sono i documenti periodicamente richiesti che ognuna di esse è incaricata di procurarsi e se li trasmettono reciprocamente.

Possono concedersi reciprocamente l’accesso elettronico alle domande di abilitazione, ai documenti corrispondenti e agli altri atti, sempre che l’adempimento dei loro compiti lo richieda.

Sezione 4 Audit

Art. 12 Norme di audit

In occasione dell’audit degli assoggettati alla vigilanza, le società di audit devono attenersi alle norme di audit riconosciute dall’Autorità di sorveglianza dei revisori.

Oltre a tali norme, la FINMA può dichiarare vincolanti norme riconosciute a livello nazionale e internazionale. Se tali norme sono inesistenti o inadeguate, essa può emanare norme proprie oppure modificare o completare quelle esistenti.

Art. 13 Direzione dell’audit

Le società di audit devono affidare la direzione dell’audit ad auditor responsabili. Questo compito non può essere delegato a terzi.

Art. 14 Indennità

Gli assoggettati alla vigilanza sono tenuti a versare un anticipo delle spese alle società di audit su richiesta di queste ultime.

È vietato concludere un accordo che prevede un’indennità forfetaria o una durata determinata.

Art. 15 Revisione ordinaria

L’audit dei conti deve avvenire secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni13.

Art. 16 Oggetto dell’audit dei conti

L’audit dei conti ha per oggetto i conti annuali e, per quanto sia previsto, i conti del gruppo, nonché i documenti che vi fanno riferimento, i quali devono essere forniti in conformità con la legislazione sulla vigilanza.

Art. 17 Oggetto dell’audit prudenziale

La FINMA determina ciò che le società di audit devono verificare ogni anno nell’ambito dell’audit prudenziale. Oltre a questi oggetti che sottostanno obbligatoriamente all’audit, può fissare ogni anno oggetti supplementari.

Le società di audit determinano priorità supplementari per l’audit prudenziale.

La pianificazione dell’audit prudenziale, la sua esecuzione e la fissazione delle priorità devono basarsi sui rischi incorsi dagli assoggettati alla vigilanza.

Art. 18 Attestato di audit

Le società di audit devono indicare nel loro rapporto se:

  1. i conti annuali e altri eventuali conti sono conformi alle disposizioni applicabili; e

  2. sono rispettate le disposizioni della legislazione sulla vigilanza.

Art. 19 Coordinamento tra la società di audit e la revisione interna

La revisione interna deve sottoporre per tempo i suoi rapporti alla società di audit.

La società di audit ha il diritto di consultare i documenti di lavoro della revisione interna, di cui tiene conto nell’ambito del suo audit. A sua volta, la società di audit mette i suoi rapporti a disposizione della revisione interna.

Art. 20 Modalità relative ai rapporti e all’esecuzione dell’audit

La FINMA disciplina le modalità concernenti la forma, il contenuto, la frequenza, i termini e i destinatari del rapporto, nonché l’esecuzione dell’audit.

Art. 21 Rapporto all’organo di revisione secondo il codice delle obbligazioni

Se la società di audit non è allo stesso tempo organo di revisione secondo il Codice delle obbligazioni14, deve presentare un rapporto sul risultato del suo audit anche all’organo di revisione.

Sezione 5 Disposizioni complementari per l’audit secondo la LICol

Art. 22 Audit della banca depositaria

La società di audit della banca depositaria controlla che quest’ultima rispetti la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali.

Se la società di audit della banca depositaria constata un’infrazione alla legislazione sulla vigilanza o alle disposizioni contrattuali oppure altre irregolarità, ne riferisce alla FINMA e alla società di audit della direzione del fondo o della società d’investimento a capitale variabile (SICAV).

Art. 23 Rapporti di audit

La società di audit della banca depositaria deve indicare in un rapporto di audit separato se quest’ultima rispetta la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali.

Deve inoltre includere le sue eventuali contestazioni nel rapporto di audit secondo l’articolo 27 capoverso 1 LFINMA della banca depositaria.

Deve presentare il rapporto di audit di cui al capoverso1 ai seguenti destinatari:

  1. alla direzione del fondo o alla SICAV;

  2. alla FINMA;

  3. alla società di audit della direzione del fondo o della SICAV.

La società di audit della direzione del fondo o della SICAV deve tener conto, nell’ambito dei suoi audit, dei risultati del rapporto di audit della banca depositaria.

Può chiedere alla società di audit della banca depositaria le informazioni supplementari di cui necessita per l’esecuzione dei suoi compiti.

Art. 24 Cooperazione delle società di audit

Le società di audit di assoggettate alla vigilanza che cooperano ai sensi dell’articolo 31 LICol sono anch’esse tenute a cooperare strettamente.

Sezione 6 Disposizioni speciali per l’audit delle borse

Art. 25

La borsa incarica una società di audit di controllare ogni anno se rispetta gli obblighi derivanti dalla LBVM, dall’ordinanza del 2 dicembre 199615 sulle borse e dai propri regolamenti.

Gli articoli 12–21 si applicano per analogia.

La società di audit coordina i suoi audit con l’organo di vigilanza e gli consegna il rapporto di audit.

Sezione 7 Disposizioni speciali per l’audit delle imprese di assicurazione

Art. 26

Gli audit delle imprese di assicurazione sono disciplinati dagli articoli 29 e 30 LSA e dagli articoli 12–15, 20 e 21 della presente ordinanza.

Le società di audit e l’organo di revisione interno delle imprese di assicurazione coordinano le loro attività di audit.

Sezione 8 Modifica del diritto vigente

Art. 27

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato annesso.

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 28 Disposizioni transitorie

Le società di audit e gli auditor responsabili riconosciuti dalla Commissione federale delle banche o dall’Ufficio federale delle assicurazioni private prima dell’entrata in vigore della LFINMA sono considerati abilitati.

Le società di audit e gli auditor responsabili che non dispongono dell’abilitazione dell’Autorità di sorveglianza dei revisori hanno sei mesi, a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza, per procurarsi tale abilitazione e fornire alla FINMA la prova corrispondente.

La presente ordinanza si applica ai conti chiusi il 31 dicembre 2009. Il primo esercizio chiuso dopo questa data è determinante quando la data di chiusura è successiva al 31 dicembre 2009.

La presente ordinanza si applica agli audit prudenziali effettuati a partire dal 1° ottobre 2009.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 199816 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

Allegato …

2. Ordinanza dell’11 dicembre 200017 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze

Art. 1 cpv. 1 lett. e nonché 2 lett. c …

Art. 2 cpv. 3 lett. g …

Art. 5 …

Art. 9 cpv. 1 lett. f e 2 lett. d …

Art. 10 cpv. 1 lett. c …

Abrogata

Titolo prima dell’articolo 30 …

Art. 30 …

3. Ordinanza del 19 dicembre 200318 sulla retribuzione dei quadri

Ingresso …

Art. 1 lett. f e g …

4. Ordinanza del 23 gennaio 193119 sull’emissione di obbligazioni fondiarie

Art. 11 cpv. 6

Art. 21 …

5. Ordinanza del 22 agosto 200720 sui revisori

Art. 16

Art. 21 cpv. 3 lett. b–d …

Art. 28 cpv. 1 …

6. Ordinanza del 22 novembre 200621 sugli investimenti collettivi

In tutta l’ordinanza sono sostituite le espressioni «autorità di vigilanza» con il termine «FINMA», «ufficio di revisione» con l’espressione «società di audit» e «rapporto di revisione» con «rapporto di audit».

Art. 4 cpv. 3 …

Art. 15 cpv. 4 lett. a …

Art. 63 cpv. 5 …

Art. 129 …

Titolo prima dell’art. 134 …

Capitolo 1 (art. 134–139)

Titolo prima dell’art. 140

Art. 140

Allegato 2 n. 5.2 …

7. Ordinanza del 17 maggio 197222 sulle banche

In tutta l’ordinanza sono sostituire le espressioni «Commissione federale delle banche» e «Commissione delle banche» con il termine «FINMA», il termine «revisione» con «audit» e l’espressione «ufficio di revisione» con «società di audit».

Art. 1 e 2

Art. 4 cpv. 1 …

Art. 9 cpv. 3 e 4 …

Sezioni 9 e 12–14 (art. 30 e 35–54) Abrogate

Art. 62

8. Ordinanza del 29 settembre 200623 sui fondi propri

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza è sostituita l’espressione «autorità di vigilanza» con «FINMA».

Art. 54 …

9. Ordinanza del 2 dicembre 199624 sulle borse

In tutta l’ordinanza sono sostituite le espressioni «Commissione federale delle banche» e «Commissione delle banche» con «FINMA», «revisione esterna» e «organo di revisione» con «società di audit» e «rapporto di revisione» con «rapporto di audit».

Art. 1 lett. f …

Art. 8 cpv. 3 …

Art. 10

Art. 17 cpv. 1 lett. c …

Art. 20 …

Art. 23 cpv. 3 lett. b …

Art. 26 …

Art. 29a cpv. 2 …

Capitolo 3, sezione 4 (art. 30–37)

Art. 47 e 58

10. Ordinanza del 25 agosto 200425 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 1 cpv. 2 lett. a …

Art. 2 …

Art. 3 cpv. 1 lett. b …

Art. 7 cpv. 1 lett. d …

Art. 10 …

Art. 12 cpv. 1 lett. c e d …

Art. 14 lett. e …

Art. 20 cpv. 1 …

Allegato 2 …

11. Ordinanza del 9 novembre 200526 sulla sorveglianza

Sostituzioni di espressioni In tutta l’ordinanza sono sostituite le espressioni «autorità di sorveglianza» con «FINMA» e «ufficio di revisione esterno» con «società di audit».

Art. 2 cpv. 2 …

Art. 20 cpv. 1 …

Art. 81 cpv. 1 …

Capitolo 5 (art. 112-116)

Titolo nono, capitolo 1 (art. 207 e 208)

Titolo decimo (art. 215)

Art. 216 cpv. 1 e 2, 4 lett. a–c ed e–h, 5, 7–9 nonchè 11–15

Articolo 216a