0.362.380.010
Scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Approvato dall’Assemblea federale il 13 giugno 20081 Entrato in vigore il 17 ottobre 2008 (Stato 17 ottobre 2008)
Traduzione2
Missione svizzera Bruxelles, 28 marzo 2008 presso l’Unione europea
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea
La Missione svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 9 marzo 2006, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20043, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito: Accordo di associazione alla normativa di Schengen), del tenore seguente:
«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera: Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) Documento del Consiglio: PE-CONS 3643/05 FRONT 129 COMIX 495 CODEC 649 OC 566 +REV 1 (sk) Data d’approvazione: 21 febbraio 20064»
RU 2008 5633; FF 2007 7149 1 Art. 1 cpv. 1 del DF del 13 giu. 2008 (RU 2008 5629). 2 Traduzione dal testo originale inglese. 4 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione e fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informerà immediatamente il Consiglio dell’adempimento dei propri requisiti costituzionali. Conformemente all’articolo 7 paragrafo3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 9 marzo 2006 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea. Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera dell’adempimento dei requisiti costituzionali. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.
Copia: Segretariato generale della Commissione europea, all’attenzione di Karl von Kempis, B-1049 Bruxelles