Fonte

631.062

Ordinanza
sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen
in materia di protezione delle frontiere esterne
dello spazio Schengen
(OCOFE)

del 26 agosto 2009 (Stato 15 settembre 2018) (Stato 15 settembre 2018)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 2 e 130 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane;
visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20002 sul personale
federale,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le modalità della cooperazione operativa alle frontiere esterne dello spazio Schengen tra l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), da un lato, e l’Agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen (Agenzia) nonché gli altri Stati Schengen, dall’altro, ai sensi dei seguenti regolamenti europei:

  1. regolamento (UE) 2016/16243;

  2. regolamento (UE) n. 1052/20134 (regolamento EUROSUR).5

Essa disciplina inoltre l’impiego di consulenti in materia di documenti.6

Per quanto attiene al personale svizzero ai sensi dell’articolo 2 lettera a, la presente ordinanza disciplina le modalità dell’impiego, sempre che la competenza in materia non spetti allo Stato ospitante, nonché le particolarità del rapporto di lavoro.

Per quanto attiene al personale estero ai sensi dell’articolo 2 lettera b, la presente ordinanza disciplina le modalità dell’impiego in Svizzera.

La collaborazione nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio è retta dagli articoli 15b–15equater dell’ordinanza dell’11 agosto 19997 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.8

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. 9personale svizzero: i collaboratori delle autorità di frontiera svizzere che, sotto la direzione dell’AFD, partecipano unitamente al personale estero a impieghi volti a proteggere le frontiere esterne dello spazio Schengen o che operano in qualità di consulenti in materia di documenti;

  2. personale estero: i collaboratori delle autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente al personale svizzero, a impieghi alle frontiere esterne dello spazio Schengen;

  3. Stati Schengen: gli Stati vincolati da uno degli accordi di associazione alla normativa di Schengen menzionati nell’allegato 1.

Art. 310 Competenze

L’AFD è competente per la collaborazione con l’Agenzia e l’attuazione delle decisioni del consiglio d’amministrazione e del direttore esecutivo. A questo scopo può concludere accordi con l’Agenzia.

Fa parte del consiglio d’amministrazione dell’Agenzia.

È il punto di contatto nazionale ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/162411.

In particolare è competente per:

  1. la collaborazione con i funzionari di collegamento dell’Agenzia previsti dal regolamento (UE) 2016/1624;

  2. il coordinamento in materia di valutazione della vulnerabilità prevista dal regolamento (UE) 2016/1624;

  3. la collaborazione in materia di attrezzatura tecnica prevista dal regolamento (UE) 2016/1624, in particolare per quanto riguarda l’acquisto o il noleggio, il parco attrezzature tecniche e la riserva di attrezzatura di reazione rapida;

  4. la collaborazione con il forum consultivo dell’Agenzia e il responsabile dei diritti fondamentali previsti dal regolamento (UE) 2016/1624;

  5. il coordinamento della gestione delle denunce registrate dall’Agenzia nei confronti di personale svizzero, come previsto dal regolamento (UE) 2016/1624.

Coinvolge le autorità federali e cantonali interessate nell’esecuzione dei propri incarichi.

Art. 3a12 Impiego in Svizzera

In caso di impiego di personale estero in Svizzera, l’AFD è competente per:

  1. la presentazione all’Agenzia di domande di distaccamento di squadre della guardia di frontiera e costiera europea;

  2. la partecipazione all’elaborazione dei piani operativi;

  3. la condotta dell’impiego in collaborazione con l’Agenzia.

Art. 3b13 Impiego all’estero

In caso di impiego di personale svizzero all’estero deciso sulla base del regolamento (UE) 2016/162414, l’AFD è competente per:

  1. la selezione del proprio personale e la durata del suo impiego;

  2. la messa a disposizione di personale della riserva di reazione rapida secondo l’Allegato I del regolamento (UE) 2016/1624;

  3. il rigetto, in una situazione eccezionale in Svizzera che incide in maniera sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali, delle richieste di messa a disposizione di agenti a complemento degli agenti della riserva di reazione rapida.

Art. 3c15 Scambio di informazioni

L’AFD è competente per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/162416.

È autorizzata a trasmettere all’Agenzia unicamente i dati menzionati negli articoli 47 e 48 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1624 per i soli scopi previsti negli articoli 46 e 48 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/1624.

Previa intesa con la SEM, comunica all’Agenzia le informazioni relative agli interventi internazionali di rimpatrio.

Art. 3d17 Collaborazione nel quadro di EUROSUR

L’AFD è competente per:

  1. la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla base del regolamento EUROSUR18;

  2. l’istituzione e la gestione del centro nazionale di coordinamento ai sensi dell’articolo 5 del regolamento EUROSUR.

Sezione 2 Impiego di personale svizzero all’estero

Art. 4 Personale d’impiego

L’AFD19 dispone di un pool di collaboratori specializzati, formato e perfezionato appositamente per impieghi all’estero.

La partecipazione al pool di collaboratori è facoltativa. I presupposti per la formazione, il perfezionamento e l’uscita dal pool sono stabiliti dall’AFD.20

Le regole d’impiego valide per ogni collaboratore del pool sono stabilite dall’AFD in un ordine d’impiego. Per gli impieghi nel quadro dell’Agenzia, l’ordine d’impiego si fonda su quello dell’Agenzia.21

Art. 5 Responsabilità

Lo Stato ospitante è responsabile dei danni provocati dal personale svizzero all’estero. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, si applica la legge del 14 marzo 195822 sulla responsabilità, qualora lo Stato ospitante esiga dalla Svizzera il risarcimento degli importi versati.

I membri del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) che commettono un reato in occasione di un impiego all’estero sottostanno al diritto dello Stato ospitante. Se quest’ultimo rinuncia al perseguimento penale, si applica il Codice penale militare del 13 giugno 192723.24

Art. 6 Equipaggiamento e armamento

L’AFD stabilisce l’equipaggiamento del personale d’impiego e se ne assume i costi.

Il personale svizzero è autorizzato a portare con sé all’estero armi e equipaggiamento ai sensi dell’articolo 227 dell’ordinanza del 1° novembre 200625 sulle dogane (OD). Sono fatte salve prescrizioni più severe dello Stato ospitante.

L’impiego di armi all’estero è retto dal diritto dello Stato ospitante, a condizione che esso non preveda un impiego più ampio di quello previsto agli articoli 229–232 OD.

Art. 7 Esportazione e reimportazione di armi, materiale e cani di servizio

Il personale svizzero è autorizzato a esportare e reimportare le armi e il materiale di cui necessita all’estero nell’ambito di impieghi o a scopo di formazione. La tessera di servizio vale come documento di legittimazione.

All’esportazione e alla reimportazione di cani di servizio si applica per analogia l’ordinanza del 28 novembre 201426 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia.27

Art. 8 Supporto logistico

Su richiesta e se necessario e possibile, altre unità amministrative supportano gli impieghi del personale svizzero all’estero offrendo materiale e servizi logistici e di trasporto.

Sezione 3 Tempo di lavoro, vacanze e congedi del personale svizzero all’estero

Art. 9 Tempo di lavoro, tempo d’impiego e giorni di libero28

Il tempo di lavoro dipende dalle esigenze dell’impiego.

È considerato tempo d’impiego il tempo durante il quale i collaboratori non svolgono il regolare servizio dell’AFD. Ne fanno parte in particolare i giorni di briefing, i giorni necessari per preparare i bagagli, i giorni di libero supplementari ai sensi del capoverso 3, nonché il tempo compreso tra l’inizio e la fine dell’impiego, nel quale è incluso il tempo necessario per il viaggio.29

Il personale ha diritto al massimo a due giorni di libero per preparare i bagagli, sia all’inizio che al termine dell’impiego.30

Ogni impiego della durata di quattro settimane dà diritto a un giorno di libero. In tal modo sono compensati i giorni festivi del luogo d’impiego. Per i giorni festivi riconosciuti in tutta la Svizzera che cadono in un giorno feriale sono accordati giorni di libero supplementari.

I giorni di libero risultanti dal periodo d’impiego devono essere compensati e presi nel corso di tale periodo. I saldi dei giorni non compensati o non presi decadono alla fine dell’impiego e non vengono compensati con prestazioni in denaro o altre agevolazioni. In casi motivati l’AFD può autorizzare deroghe.31

Terminato l’impiego, non sussiste il diritto di compensazione del tempo di lavoro o a indennità per lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario o lavoro domenicale e notturno.

Art. 10 Viaggi di vacanza

Il personale ha diritto a un viaggio di vacanza pagato ogni sei mesi di impiego. Il viaggio può essere effettuato al più presto dopo tre mesi completi d’impiego.

Il diritto ai viaggi di vacanza si estingue con il sorgere di un nuovo diritto o con la conclusione dell’impiego.

L’AFD32 si assume i costi del viaggio di vacanza, corrispondenti però al massimo al prezzo più conveniente di un viaggio diretto in classe economica fra il luogo d’impiego e la Svizzera o il luogo di residenza all’estero. È fatto salvo l’articolo 13 capoverso 2.

Art. 11 Congedo e viaggi di congedo

...33

In caso di matrimonio, nascita e decesso nonché in caso di malattia e infortunio ai sensi dell’articolo 40 capoverso 3 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200134 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers), il congedo può essere prolungato per la durata del viaggio, tuttavia al massimo di quattro giorni.

L’AFD può assumersi i costi di viaggio nei casi di cui all’articolo 40 capoverso 3 lettere a–e nonché g O-OPers. L’articolo 10 capoverso 3 si applica per analogia.

Sezione 4 Altre prestazioni del datore di lavoro al personale svizzero all’estero

Art. 12 Documenti di viaggio e di legittimazione

L’AFD procura, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), i documenti di viaggio e di legittimazione necessari.

Art. 13 Spese di viaggio

L’AFD si assume i costi del viaggio diretto di andata e ritorno. Tali costi sono calcolati in conformità agli articoli 45, 46 e 47 capoverso 1 O-OPers35.

Le spese di viaggio non sono rimborsate quando è data la possibilità di viaggiare gratuitamente.

L’impiego di veicoli a motore privati è consentito soltanto previa autorizzazione dell’AFD.36

Art. 14 Spese per il trasporto degli effetti personali

A seconda della durata dell’impiego e delle condizioni vigenti sul posto, gli effetti personali possono essere trasportati come bagaglio accompagnato o in eccedenza oppure come merce.

L’AFD organizza il trasporto degli effetti personali e se ne assume i costi effettivi.

Le modalità e l’entità del trasporto sono determinate in base all’allegato 2.

I bagagli immediatamente necessari sul luogo d’impiego possono essere trasportati come bagaglio in eccedenza fino a un massimo di 50 kg.

Art. 15 Indennità d’impiego

Per ogni impiego è corrisposta un’indennità d’impiego di 60 franchi al giorno. Essa costituisce un indennizzo per le particolari condizioni d’impiego, come disponibilità permanente, privazioni ed elevati rischi nonché una compensazione materiale per i costi supplementari direttamente connessi con l’impiego.

Con l’indennità d’impiego si considerano compensati i diritti derivanti, nell’ambito del regolare servizio dell’AFD, dal lavoro domenicale, notturno, a squadre e dal servizio di picchetto.

Il diritto all’indennità d’impiego sussiste per l’intera durata dell’impiego.

Art. 16 Spese per pasti e pernottamenti

Il rimborso dei pasti e dei pernottamenti si fonda, per analogia, sui rimborsi fissati all’articolo 67 dell’ordinanza del DFAE del 20 settembre 200237 concernente l’ordinanza sul personale federale.

L’AFD può versare un’indennità giornaliera per i pasti corrispondente ai costi abituali locali. L’indennità può essere ridotta dopo 60 giorni d’impiego.

L’AFD può rimborsare le spese effettive di un alloggio appropriato e usuale per il luogo. Le spese d’alloggio in albergo sono pagate al massimo per i primi 60 giorni d’impiego. È possibile derogare a questo termine per motivi di sicurezza o se le circostanze lo richiedono.

Art. 17 Limitazione di indennità e compensazioni orarie

Per la durata dell’impiego non si ha diritto a indennità né a compensazioni orarie per il lavoro domenicale, notturno, a squadre e per il servizio di picchetto.

La limitazione non si applica all’indennità di residenza ai sensi dell’articolo 43 dell’ordinanza del 3 luglio 200138 sul personale federale (OPers), all’indennità in funzione del mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 50 OPers e all’indennità di funzione ai sensi dell’articolo 46 OPers.

Art. 18 Assicurazione

D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, l’AFD stabilisce eventuali prestazioni adeguate della Confederazione per i rischi legati al salvataggio, al rimpatrio, alle spese di cura, all’invalidità e al decesso che eccedono le prestazioni dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni nonché delle assicurazioni malattia del personale.

Art. 19 Infortuni professionali e malattie professionali

Sono considerati infortuni professionali del personale svizzero impiegato all’estero in particolare gli infortuni in seguito a un atto di violenza rivolto contro di essi a causa della loro funzione nonché in seguito ad azioni di guerra, rivoluzioni o tumulti.

Per il personale svizzero impiegato all’estero sono considerate malattie professionali equiparabili a un infortunio professionale in particolare le malattie dovute alle condizioni igieniche e particolari nel luogo d’impiego.

Art. 20 Tutela della salute

L’AFD adotta le misure necessarie a salvaguardare e migliorare la tutela della salute dei membri del pool di collaboratori e ad assicurarne la salute fisica e psichica.

Art. 21 Assistenza nell’ambito di procedimenti

In casi eccezionali l’AFD può offrire assistenza giuridica e finanziaria al personale svizzero implicato in un procedimento civile o penale nell’esercizio delle sue funzioni all’estero. Essa assiste il personale interessato, segnatamente nella ricerca di un patrocinatore legale all’estero.

Sezione 5 Personale estero in Svizzera

Art. 22 Subordinazione e competenze

Durante l’impiego in Svizzera il personale estero è subordinato alle autorità svizzere competenti.39

L’AFD concorda i mezzi e le modalità dell’impiego con l’Agenzia e gli altri Stati Schengen.40

Il personale estero è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione del personale svizzero.

Le competenze possono essere revocate in casi motivati.

In caso d’impiego, il personale estero porta un segno distintivo e indossa la propria uniforme nazionale. L’AFD può ordinare eccezioni.

Art. 23 Rapporto di lavoro e norme disciplinari

Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d’origine.

Art. 24 Equipaggiamento e armamento

Il personale estero può portare con sé armi ed equipaggiamento ai sensi dell’articolo 227 OD41.

L’impiego di armi e di mezzi coattivi è retto dagli articoli 229–232 OD. L’AFD può ordinare restrizioni in singoli casi.

Art. 25 Sistemi d’informazione e protezione dei dati

Il personale estero dispone degli stessi diritti d’accesso ai sistemi d’informazione dell’Amministrazione delle dogane di cui godono i collaboratori dell’AFD.

È applicabile l’ordinanza del 23 agosto 201742 sul trattamento dei dati nell’AFD; l’accesso ai sistemi d’informazione può avvenire soltanto sotto la direzione del personale svizzero.43

L’AFD può limitare i diritti d’accesso in singoli casi.

Art. 26 Importazione, esportazione e transito di armi, materiale e cani
di servizio

Il personale estero non necessita di un permesso d’importazione, d’esportazione o di transito per le armi e il materiale che porta con sé in Svizzera nell’ambito di impieghi o a scopo di formazione. La tessera di servizio vale come documento di legittimazione per l’importazione, l’esportazione e il transito di armi e materiale.

L’ordinanza del 28 novembre 201444 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia si applica per analogia all’importazione, al transito e all’esportazione di cani di servizio.45

Art. 27 Responsabilità

La legge del 14 marzo 195846 sulla responsabilità è applicabile ai danni causati dal personale estero in Svizzera.

Il Codice penale militare del 13 giugno 192747 è applicabile per analogia al personale estero che commette un reato durante l’impiego in Svizzera e sotto la direzione del Cgcf.

Sezione 6 Entrata in vigore

Art. 28

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2009.

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

(art. 2 lett. c)

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono:

  1. l’Accordo del 26 ottobre 200448 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

  2. l’Accordo del 26 ottobre 200449 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;

  3. la Convenzione del 22 settembre 201150 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen;

  4. l’Accordo del 17 dicembre 200451 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

  5. l’Accordo del 28 aprile 200552 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

  6. il Protocollo del 28 febbraio 200853 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Trasporto di effetti personali

(art. 14 cpv. 3)

Paese d’origine – Paese ospitante

Durata dell’impiego

fino a tre mesi inclusi

da tre mesi a un anno incluso

da uno a due anni
inclusi

più di due anni

o

25 kg di merce trasportata per via aerea

100 kg di merce trasportata per via aerea

250 kg di merce trasportata per via aerea

500 kg di merce trasportata per via aerea

oppure

500 kg di merce trasportata per via marittima/terrestre + 50 kg per via aerea

1000 kg di merce trasportata per via marittima/terrestre + 50 kg per via aerea

Paese ospitante – Paese d’origine o Paese ospitante – Paese ospitante

Durata dell’impiego

fino a tre mesi inclusi

da tre mesi a un anno incluso

da uno a due anni
inclusi

più di due anni

o

30 kg di merce trasportata per via aerea

120 kg di merce trasportata per via aerea

300 kg di merce trasportata per via aerea

600 kg di merce trasportata per via aerea

oppure

500 kg di merce trasportata per via marittima/terrestre + 50 kg per via aerea

1000 kg di merce trasportata per via marittima/terrestre + 50 kg per via