Fonte

745.13

Ordinanza
sugli orari
(OOra)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 13 capoverso 3 della legge del 20 marzo 20091 sul trasporto
di viaggiatori (LTV),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina la procedura di allestimento e di pubblicazione degli orari delle corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori delle seguenti imprese:

  1. imprese di trasporto titolari di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 LTV e imprese a loro parificate in virtù di un accordo internazionale;

  2. imprese di trasporto che si sottopongono volontariamente alla presente ordinanza.

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può accordare alle imprese di trasporto deroghe all’obbligo di allestire e pubblicare l’orario per le offerte che non sono liberamente accessibili.

Citato in

Art. 2 Contenuto e durata di validità dell’orario

L’orario fissa l’offerta vincolante di trasporto pubblico, armonizzata a livello nazionale, per un periodo determinato (periodo d’orario). Tale periodo dura di norma due anni.

L’UFT determina l’inizio e la durata del periodo d’orario; a tal fine tiene conto delle normative degli Stati limitrofi.

Sezione 2 Allestimento dell’orario

Art. 3 Procedura

La procedura per allestire l’orario comprende le seguenti fasi:

  1. allestimento di una strategia in materia di traffico a lunga distanza;

  2. allestimento degli orari per ogni singola linea;

  3. attribuzione provvisoria delle tracce2 secondo l’ordinanza del 25 novembre 19983 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF);

  4. allestimento del progetto d’orario;

  5. attribuzione definitiva delle tracce secondo l’OARF;

  6. allestimento dell’orario definitivo.

L’UFT disciplina i dettagli e fissa le scadenze.

Citato in

Art. 4 Strategia in materia di traffico a lunga distanza

Quale base per la pianificazione dell’offerta che dà diritto a indennità e per il progetto d’orario, le imprese interessate definiscono una strategia armonizzata in materia di traffico a lunga distanza. Presentano tale strategia all’UFT, alla Direzione generale delle dogane e ai Cantoni.

La strategia in materia di traffico a lunga distanza comprende il traffico svizzero a lunga distanza e il traffico internazionale.

La Direzione generale delle dogane si pronuncia sul traffico internazionale.

L’UFT e i Cantoni possono sottoporre alle imprese richieste motivate di modifica della strategia in materia di traffico a lunga distanza.

Le imprese si esprimono in merito alle richieste di modifica. Se non possono tenere in considerazione tali richieste, devono presentare una motivazione.

Citato in

Art. 54 Progetto d’orario

Dopo che i committenti hanno deciso quali offerte includere nell’orario e che il Servizio di assegnazione delle tracce ha attribuito provvisoriamente le tracce secondo l’OARF5 le imprese allestiscono un progetto d’orario per le linee del traffico regionale e a lunga distanza.

Citato in

Art. 6 Orario definitivo

Dopo l’attribuzione definitiva delle tracce secondo l’OARF6, le imprese stabiliscono l’orario definitivo. Esso è vincolante, fatto salvo l’articolo 11.

Art. 7 Consultazione delle cerchie interessate

Nel corso della procedura di allestimento dell’orario, i Cantoni sentono in modo adeguato le cerchie interessate. A tal fine l’UFT assicura la gestione di una piattaforma Internet accessibile al pubblico.

Citato in

Art. 8 Coordinamento

Le imprese coordinano costantemente fra loro gli orari e provvedono a garantire le coincidenze.

Prima di allestire il progetto d’orario, le imprese rettificano i loro orari in base alle richieste dei committenti e alle indicazioni dell’UFT, dei Cantoni e della Direzione generale delle dogane.

Citato in

Sezione 3 Pubblicazione dell’orario

Art. 9 Principi

Gli orari sono pubblicati ufficialmente per la durata di un anno (anno d’orario).

Per le linee del traffico locale e le offerte senza funzione di collegamento si può rinunciare alla pubblicazione ufficiale degli orari. Devono tuttavia perlomeno essere pubblicati le denominazioni delle linee e i loro orari di esercizio. Inoltre, i relativi orari devono essere trasmessi all’ente designato dall’UFT per l’integrazione in sistemi di informazione elettronici.

A ogni fermata devono essere esposti gli orari di partenza di tutte le corse di tutte le linee che servono la fermata.

Art. 10 Pubblicazione degli orari

L’UFT provvede alla pubblicazione ufficiale degli orari. Può affidare la pubblicazione a un’impresa idonea.

Le imprese di trasporto possono pubblicare i propri orari. Devono mettere a disposizione di tutti i dati relativi ai loro orari.

Nella misura in cui i dati relativi agli orari sono utilizzati a scopi commerciali, occorre rimborsare almeno i prezzi di costo del trattamento e della trasmissione di tali dati.

Sezione 4 Modifiche dell’orario, interruzioni dell’esercizio

Art. 11 Modica dell’orario durante il periodo di validità

L’orario può essere modificato se intervengono fatti che non erano prevedibili al momento dell’allestimento.

Se intende modificare il suo orario, l’impresa presenta il progetto di modifica all’UFT almeno otto settimane prima dell’entrata in vigore prevista e informa i Cantoni interessati. Se la modifica interessa il traffico internazionale, l’impresa ne informa anche la Direzione generale delle dogane. L’impresa motiva la modifica.

Le modifiche che concernono o pregiudicano le prestazioni ordinate secondo l’ordinanza dell’11 novembre 20097 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori possono essere effettuate solo d’intesa con i committenti.

Le imprese pubblicano le modifiche almeno due settimane prima dell’entrata in vigore e secondo modalità che permettono al maggior numero possibile di utenti di prenderne atto. Rettificano per tempo gli orari esposti alle fermate.

Art. 12 Interruzioni dell’esercizio

Le imprese annunciano, con almeno quattro settimane d’anticipo, ogni interruzione dell’esercizio che non figura nell’orario all’UFT, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze. Le imprese indicano le cause e la durata prevedibile dell’interruzione nonché i provvedimenti presi per stabilire collegamenti provvisori.

Le interruzioni dell’esercizio previste sono pubblicate ufficialmente, tranne se tutte le fermate continuano a essere servite e tutte le coincidenze restano garantite.

Le interruzioni dell’esercizio impreviste, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, sono immediatamente annunciate alle imprese che assicurano le coincidenze. Nel contempo ne è informato anche il pubblico e sono indicati i provvedimenti presi per offrire un servizio sostitutivo.

La ripresa dell’esercizio è annunciata all’UFT, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze. Nel contempo ne è informato anche il pubblico.

Citato in

Art. 13 Altre deroghe all’orario

Le imprese si informano reciprocamente e in continuazione sullo stato dell’esercizio. Pubblicano tali informazioni in modo adeguato.

Art. 14 Vigilanza

L’UFT vigila sull’allestimento, la pubblicazione e il rispetto dell’orario.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 25 novembre 19988 sugli orari è abrogata.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.