Fonte

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Legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC)
(LSIC)

del 3 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso1 e 173 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 29 febbraio 20082; visto il parere del Consiglio federale del 23 aprile 20083, decreta:

Art. 1 Compiti del servizio informazioni civile

Il Consiglio federale designa le unità della Confederazione chiamate ad assolvere i compiti del servizio informazioni civile. Tali unità:

  1. raccolgono le informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza e le valutano all’attenzione dei Dipartimenti e del Consiglio federale;

  2. assolvono i compiti informativi derivanti dagli articoli2, 5–13 e 14–17 della legge federale del 21 marzo 19974 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

Art. 2 Organizzazione del servizio informazioni civile

Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione di tale servizio. Subordina al medesimo Dipartimento le unità che assolvono i compiti del servizio informazioni civile.

Art. 3 Collaborazione e scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile

Le unità del servizio informazioni civile procedono a una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia e si informano reciprocamente su tutti i fatti concernenti i loro rispettivi compiti legali.

Informano il servizio informazioni dell'esercito su tutti i fatti che possono riguardare i compiti svolti da quest’ultimo a favore dell’esercito.

RU 2009 6565

Il servizio informazioni dell’esercito è obbligato a fornire informazioni alle unità del servizio informazioni civile e le informa spontaneamente quando viene a conoscenza di minacce concrete per la sicurezza interna o esterna.

Conformemente alle pertinenti norme legali, il Consiglio federale disciplina:

  1. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile, segnatamente allo scopo di garantire una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia;

  2. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile e quelle del servizio informazioni dell’esercito;

  3. la collaborazione tra le unità del servizio informazioni civile e i servizi esteri, definendo segnatamente i principi che presiedono all’utilizzo delle informazioni provenienti da servizi esteri ai fini dell’adempimento dei compiti del servizio informazioni civile.

Art. 4 Informazione di altri servizi

Le unità del servizio informazioni civile informano altri servizi della Confederazione e dei Cantoni su tutti i fatti concernenti i compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna ed esterna.

Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.

Art. 5 Trattamento dei dati personali

Le unità del servizio informazioni civile hanno facoltà di trattare i dati personali raccolti in forza dell’articolo1 lettera a, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità. Se del caso, tali dati possono essere trattati all’insaputa della persona interessata, sempreché e finché i compiti del servizio informazioni civile lo esigano.

Possono trasmettere alle autorità federali di perseguimento penale informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui all’articolo1 lettera a e che possono essere rilevanti per il perseguimento penale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

In singoli casi possono trasmettere all’estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati, i dati personali raccolti in virtù dell’articolo1 lettera a.

Il Consiglio federale disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti in virtù dell’articolo1 lettera a; può prevedere eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione delle collezioni di dati, quando questa pregiudicasse la raccolta d’informazioni.

Art. 6 Trattamento dei dati personali raccolti in virtù della LMSI

Le disposizioni della LMSI5 sono applicabili al trattamento e alla trasmissione dei dati personali che le unità del servizio informazioni civile hanno raccolto in virtù della LMSI nell’adempimento dei loro compiti.

Art. 7 Protezione delle fonti

Il Consiglio federale disciplina la protezione delle fonti tenendo conto delle esigenze di protezione delle singole fonti. Vanno in ogni caso protette le persone che sono esposte a pericolo a causa della loro attività informativa sull’estero.

Art. 8 Controllo

Gli articoli 25 e 26 capoversi1 e 2 LMSI6 sono applicabili a tutte le unità del servizio informazioni civile.

Art. 9 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 10 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2010 Le seguenti modifiche (n.1 dell’allegato qui appresso), non sono messe in vigore:

  1. sostituzione di un’espressione;

  2. articolo 5 capoversi2 e 3;

  3. articolo 7 capoverso1.7

DCF del4 dic. 2009 (RU 2009 6568)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 19978 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Sostituzione di un’espressione ...

Art. 5 cpv. 2 e 3 ...

Art. 7 cpv. 1 ...

Art. 17 cpv. 7 Abrogato

2. Legge militare del 3 febbraio 19959

Art. 99 cpv. 1, 2bis, 3 lett. c, 4 e 5 …