831.27
Legge federale sul risanamento dell’assicurazione invalidità
del 13 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2011)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 112 capoverso1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20052, decreta:
Art. 1 Fondo di compensazione indipendente dell’assicurazione invalidità
Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità» (Fondo di compensazione dell’AI) è istituito un fondo indipendente dell’assicurazione invalidità.
Nel bilancio del Fondo di compensazione dell’AI il riporto delle perdite dell’AI (stato: 31 dic. 2010) esposte nel bilancio del Fondo di compensazione dell’AVS è iscritto nei passivi.3
Art. 2 Alimentazione del Fondo di compensazione dell’AI
Al momento dell’entrata in vigore della presente legge, il Fondo di compensazione dell’AVS trasferisce5 miliardi di franchi al Fondo di compensazione dell’AI.
Per ridurre il debito dell’assicurazione invalidità secondo l’articolo1 capoverso2, durante il periodo di aumento temporaneo dell’IVA l’importo che al termine dell’anno contabile eccede i5 miliardi di franchi del capitale iniziale è trasferito annualmente al Fondo di compensazione dell’AVS.
Art. 34 Interessi passivi
In deroga all’articolo 78 della legge federale del 19 giugno 19595 sull’assicurazione per l’invalidità, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 la Confederazione assume l’onere annuo degli interessi passivi sul riporto delle perdite dell’AI secondo l’articolo1 capoverso2.
Art. 4 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011
Art. 5 Disposizione finale
Il Consiglio federale presenta entro il 31 dicembre 2010 il messaggio concernente una 6a revisione dell’AI.
Tale messaggio formula segnatamente proposte di risanamento dell’assicurazione invalidità tramite riduzione delle uscite.
Art. 6 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Entra in vigore il 1° gennaio 2011 simultaneamente al decreto federale del 12 giugno 20096 concernente la modifica del decreto federale sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell’assicurazione invalidità mediante l’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.7
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011
Modifica del diritto vigente
Le leggi qui appresso sono modificate come segue: ...8
8 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2010 3835.