916.404.1
Ordinanza
concernente la banca dati sul traffico di animali
(Ordinanza BDTA)
del 26 ottobre 2011 (Stato 1° maggio 2021)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie (LFE);
visti gli articoli 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del
29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),3
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina gli obblighi di notifica in relazione al traffico di animali, il trattamento di dati in una banca dati centralizzata sul traffico di animali (banca dati) e la gestione di quest’ultima.
Essa si applica per l’esecuzione della legislazione sulle epizoozie e della legislazione sull’agricoltura.4
Art. 2 Definizioni
Le seguenti espressioni significano:
trattamento di dati: qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione, la modifica, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione di dati;
comunicazione: il fatto di rendere accessibili i dati, come l’autorizzazione della consultazione, la trasmissione o la pubblicazione;
detentore di animali: persona fisica o giuridica, società di persone o corporazione di diritto pubblico che gestisce un’azienda detentrice di animali per proprio conto e a proprio rischio e pericolo;
azienda detentrice di animali: azienda detentrice di animali giusta l’articolo 6 lettera o dell’ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie (OFE);
numero BDTA dell’azienda detentrice di animali: numero assegnato dal gestore della banca dati (gestore) a un’azienda detentrice di animali;
equidi: animali addomesticati della specie equina (cavalli, asini, muli, bardotti);
passaporto per equide: documento ai sensi dell’articolo 15c OFE;
6passaporto di base: modello del passaporto per equide completato con i dati di cui allʼarticolo 15d capoverso 1 lettere a, b e d numeri 1, 3, 4 e 6 e lettera e OFE;
numero d’identificazione di un animale:
numero di marca auricolare per animali a unghia fessa,
Universal Equine Life Number (UELN7) per equidi;
numero Agate: il numero personale attribuito dal portale Internet «Agate»8 attraverso la registrazione;
9effettivo di animali: animali che si trovano in un’azienda detentrice di animaliL;
10valore L*: indice del rosso nel colore della carne di vitello.
Art. 3 Storia dell’animale e informazioni dettagliate
La storia dell’animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:
a. numero d’identificazione dell’animale;
b. numero BDTA delle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l’animale;
c. 11ubicazione e appartenenza territoriale delle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l’animale;
d. nome e indirizzo dei singoli detentori di animali che tengono o hanno tenuto l’animale;
e. 12per animali della specie bovina, bufali e bisonti: data e tipo delle variazioni d’effettivo giusta l’allegato 1 numero 1 lettere a–h nelle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l’animale;
ebis. 13per gli animali delle specie ovina e caprina: data e tipo delle variazioni d’effettivo giusta l’allegato 1 numero 4 nelle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l’animale;
f. 14per gli equidi: nome e indirizzo del proprietario.
La completezza e la correttezza della storia di un animale delle specie bovina, ovina o caprina, di un bufalo o di un bisonte sono indicate dallo stato della storia dell’animale. Se la storia dell’animale è completa e corretta, ottiene lo stato «OK». Se è incompleta o incorretta, ottiene lo stato «incorretto». Se le notifiche non pervengono entro il termine previsto a tal fine e il corrispondente termine d’invio, la storia dell’animale ottiene lo stato «provvisoriamente OK».15
Le informazioni dettagliate comprendono i seguenti dati relativi a un singolo animale:
specie, razza, colore e sesso dell’animale;
numero d’identificazione della madre e del padre dell’animale;
parti gemellari;
16per animali della specie bovina, bufali e bisonti: tipo di utilizzazione;
17per gli equidi: numero di microchip, segnalazione rudimentale verbale, nonché scopo d’utilizzo secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 18 agosto 200418 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet).
Sezione 2 Contenuto della banca dati e obblighi di notifica
Art. 4 Dati notificati dai Cantoni
I Cantoni inseriscono i seguenti dati e le rispettive mutazioni nel sistema d’informazione per i dati aziendali, strutturali e sui contributi (AGIS) secondo gli articoli 2–5 dell’ordinanza del 23 ottobre 201319 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura:20
a. 21numero cantonale d’identificazione delle aziende detentrici di animali ad un-ghia fessa secondo l’articolo 7 capoverso 2 OFE22 e delle aziende detentrici di equidi o di pollame da cortile secondo l’articolo 18a capoverso 4 OFE;
b. nome, indirizzo e numero cantonale d’identificazione del detentore di animali;
c. tipo di azienda detentrice di animali di cui all’articolo 6 lettera o OFE;
d. ubicazione e coordinate geografiche dell’azienda detentrice di animali;
dbis. 23per le aziende agricole detentrici di animali secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 7 dicembre 199824 sulla terminologia agricola (OTerm): l’appartenenza territoriale (art. 1 dell’O del 7 dic. 199825 sulle zone agricole) dell’azienda a cui appartiene l’azienda detentrice di animali;
e. specie di animali ad unghia fessa tenute ed equidi;
f. numero del Comune di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 21 maggio 200826 sui nomi geografici;
g. per animali della specie suina: tipo di detenzione (senza uscita, uscita su una superficie dura, uscita su una superficie senza rivestimento, al pascolo).
Questi dati in AGIS possono essere immessi nella banca dati.27
Per animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché per aziende detentrici di tali animali i Cantoni notificano al gestore della banca dati lo stato sanitario riguardo alla BVD degli animali e delle aziende detentrici e i cambiamenti dello stato sanitario.28
I dati di cui al capoverso 3 lettera b devono essere notificati entro una settimana dal momento in cui i risultati di laboratorio sono noti.
Art. 4a29 Dati sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni
La banca dati può accedere ai dati sui risultati del controllo degli animali da macello e su quelli del controllo delle carni riguardanti la commestibilità, di cui al capitolo 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 201630 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC), dal sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko) di cui all’ordinanza del 6 giugno 201431 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico.
Art. 5 Dati concernenti animali della specie bovina, bufali e bisonti32
Per le aziende detentrici di animali della specie bovina, bufali o bisonti, i detentori di animali devono notificare al gestore i seguenti dati e le rispettive mutazioni:33
tipo di utilizzazione dell’azienda detentrice di animali;
numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
relazione postale o bancaria.
Per animali della specie bovina, bufali e bisonti, i detentori di animali devono notificare al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 1.34
La modifica del tipo di utilizzazione di una madre di cui all’allegato 1 numero 1 lettera h o dell’azienda detentrice di animali di cui al capoverso 1 lettera a dev’essere notificata entro tre giorni lavorativi.
I macelli devono notificare solo i dati di cui al capoverso 1 lettere b e c nonché all’allegato 1 numero 1 lettera e. Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello, e lì viene smaltito, il macello deve notificare i dati di cui all’allegato 1 numero 1 lettera f.35
Art. 6 Dati concernenti animali della specie suina
Per le aziende detentrici di animali della specie suina, i detentori di animali devono notificare al gestore i seguenti dati e le rispettive mutazioni:
numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
relazione postale o bancaria.
Per animali della specie suina i detentori di animali devono notificare al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 2.
I macelli devono notificare soltanto i dati di cui al capoverso 1 nonché all’allegato 1 numero 2 lettera c.36
Art. 7 Dati concernenti gli animali delle specie ovina e caprina
Per le aziende detentrici di animali delle specie ovina e caprina, i detentori di animali devono notificare al gestore i seguenti dati e le rispettive mutazioni:
numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
relazione postale o bancaria.
Per gli animali delle specie ovina e caprina, i detentori di animali devono notificare al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettere a–d, f e g.37
I macelli devono notificare solo i dati di cui al capoverso 1 nonché all’allegato 1 numero 4 lettera e. Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello, e lì viene smaltito, il macello deve notificare i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera f.38
Art. 839 Dati concernenti gli equidi
Il proprietario di un equide deve notificare al gestore i seguenti dati:
nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica;
numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettere a–i.
I dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera h vanno notificati dal vecchio proprietario, quelli di cui all’allegato 1 numero 3 lettera i dal nuovo proprietario.
Se alla nascita o all’importazione è stata notificata una statura finale attesa superiore a 148 cm e l’animale adulto non la raggiunge, il proprietario deve notificarlo.
La persona che identifica l’equide ai sensi dell’articolo 15a capoverso 2 OFE40 deve notificare al gestore i seguenti dati:
nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica;
numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera k.
Il macello deve notificare al gestore i dati seguenti:
nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica;
numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
coordinate bancarie o postali;
dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera j;
dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera d se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello.
Vanno inoltre notificate le mutazioni dei dati di cui ai capoversi 1 lettere a e b, 4 lettere a e b nonché 5 lettere a–c.
Art. 8a41 Autorizzazione a modificare i dati
Alla nascita di un equide, il proprietario può autorizzare i servizi preposti al rilascio del passaporto per equidi a modificare i dati sul suo equide registrati nella banca dati prima di ordinare il passaporto di base se secondo il servizio preposto al rilascio non sono corretti.
Art. 8b42 Dati concernenti il pollame da cortile
Per le aziende detentrici di pollame da cortile con oltre 250 posti per gli animali da allevamento, oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m2 per i polli da ingrasso o con oltre 200 m2 per i tacchini da ingrasso, i detentori di animali devono notificare al gestore i seguenti dati e le rispettive mutazioni:43
numero telefonico e lingua per la corrispondenza;
relazione postale o bancaria.
Per la stabulazione di un nuovo effettivo, i detentori di animali delle aziende detentrici di cui al capoverso 1 devono notificare al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 5.
Nelle loro notifiche i detentori di animali possono fornire anche indicazioni sugli edifici di stabulazione.44
Art. 9 Notifica da parte di terzi
Le persone soggette all’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 5–8 e 8b possono incaricare terzi di effettuare le notifiche, fatta eccezione per la notifica del cambiamento dello scopo d’utilizzo negli equidi di cui all’allegato 1 numero 3 lettera f.45
La persona soggetta all’obbligo di notifica deve notificare personalmente tale incarico al gestore. A tal fine, essa deve comunicargli il numero Agate delle persone incaricate.
Essa deve parimenti notificare al gestore la revoca di un incarico.
La persona incaricata di effettuare le notifiche deve notificare al gestore il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e la lingua per la corrispondenza, nonché le mutazioni di tali dati.
Art. 10 Dati per l’esecuzione della legislazione sull’agricoltura46
Ogni anno il gestore deve calcolare o determinare i dati seguenti secondo le indicazioni dell’UFAG sulla base dei dati di cui all’articolo 5 e salvarli nella banca dati:
l’effettivo dei seguenti animali per categoria di animali calcolato secondo gli articoli 36 e 37 dell’ordinanza del 23 ottobre 201347 sui pagamenti diretti (OPD):
animali della specie bovina, bufali ed equidi per azienda detentrice di animali in aziende annuali, d’estivazione e con pascoli comunitari, con un elenco di tutti i singoli animali,
bisonti per azienda detentrice di animali in aziende annuali, con un elenco di tutti i singoli animali;
l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per categoria e azienda detentrice di animali il 1° gennaio (giorno di riferimento delle aziende annuali) in aziende annuali;
l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali ed equidi per categoria e azienda detentrice di animali il 25 luglio (giorno di riferimento dell’estivazione) in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari;
l’evoluzione dell’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per categoria e azienda detentrice di animali durante i periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD in aziende annuali, d’estivazione e con pascoli comunitari.48
Per aziende annuali si intendono le aziende di cui all’articolo 6 OTerm49.50
Art. 11 Rettifica di dati
Le persone soggette all’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 5–8 e 8b e le persone incaricate ai sensi dell’articolo 9 possono chiedere al gestore, entro un anno dalla morte dell’animale, la rettifica dei dati che hanno notificato.51
...52
Le domande di rettifica di dati di cui all’allegato 1 numero 1 lettere c–e, nonché numero 2 lettere b e c devono essere corredate dei certificati di accompagnamento di cui all’articolo 12 OFE53.
Sezione 3 Diritti di accesso e collegamento con altri sistemi d’informazione54
Art. 12 Diritto generale
Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:
a. la storia di ogni singolo animale;
b. le informazioni dettagliate relative a ogni singolo animale;
c. 55per animali della specie bovina, bufali e bisonti: lo stato sanitario riguardo alla BVD, lo stato della storia dell’animale e la data di nascita di ogni singolo animale;
cbis. 56per gli equidi: scopo d’utilizzo giusta l’articolo 15 OMVet57;
cter. 58per gli animali delle specie ovina e caprina: lo stato della storia dell’animale e la data di nascita di ogni singolo animale;
d. 59per aziende detentrici di animali della specie bovina, bufali o bisonti: lo stato sanitario riguardo alla BVD di un’azienda detentrice;
e. 60per le aziende agricole detentrici di animali di cui all’articolo 11 OTerm61: l’appartenenza territoriale.
...62
...63
Il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali funge da codice per la consultazione dei dati di cui al capoverso 1 lettera d. Il numero d’identificazione dell’animale o il numero del microchip dell’animale funge da codice per la consultazione degli altri dati di cui al capoverso 1. L’utente si procura autonomamente tali codici.64
Art. 12a65 Persone soggette all’obbligo di notifica e incaricate
Le persone soggette all’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 5–8 e 8b e le persone incaricate ai sensi dell’articolo 9 possono registrare online i dati che sono tenute a notificare nella banca dati. Per le notifiche concernenti gli equidi si applica l’articolo 15e capoverso 7 OFE66.
Essi possono cancellare online entro 10 giorni i dati che hanno notificato, fatta eccezione per la notifica del cambiamento dello scopo di utilizzo negli equidi di cui all’allegato 1 numero 3 lettera f.
I macelli possono modificare online entro 30 giorni dalla macellazione il numero BDTA del richiedente di cui all’allegato 1 numero 1 lettera e punto 7, numero 3 lettera j punto 5 o numero 4 lettera g.
Art. 1367 Organi competenti nonché aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti
Per svolgere i loro compiti, gli organi sottoelencati hanno accesso come segue ai dati di cui agli articoli 4–8 e 8b nonché a quelli registrati nella banca dati in base alle domande ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza del 10 novembre 200468 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale:
l’UFAG può trattare i dati;
l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l’Ufficio federale di statistica, l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese, l’Ufficio federale del consumo, lʼAmministrazione federale delle dogane e lʼIstituto svizzero per gli agenti terapeutici possono acquisire i dati presso il gestore e utilizzarli;
gli organi cantonali competenti nonché le aziende, le organizzazioni e gli organi di controllo coinvolti dagli stessi o dalla Confederazione possono acquisire i dati presso il gestore e utilizzarli.
2 Gli organi di cui al capoverso 1 possono consultare i dati di cui agli articoli 9 e 10.
Art. 14 Organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché servizi d’igiene veterinaria
Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati:
a. 69numero BDTA, ubicazione e coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali, numero del Comune nonché tipo di azienda detentrice di animali secondo l’articolo 6 lettera o OFE70;
abis. 71elenco dei numeri d’identificazione degli animali che si trovano o si sono trovati in un’azienda detentrice di animali;
b. 72nome, indirizzo e numero cantonale d’identificazione dei detentori di animali;
c. numeri di marche auricolari fornite dal gestore agli affiliati dell’organizzazione interessata;
d. 73per animali delle specie bovina, ovina e caprina, bufali e bisonti: storia e informazioni dettagliate riguardanti tutti gli animali che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati;
e. 74per animali della specie suina: dati di cui all’allegato 1 numero 2 riguardanti i gruppi di animali che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati;
f. per equidi: nome e indirizzo del proprietario;
g. 75per gli equidi: informazioni dettagliate, storia dell’animale e dati di cui all’allegato 1 numero 3 riguardanti tutti gli equidi registrati presso l’organizzazione interessata;
h. 76...
Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati concernenti le relazioni postali o bancarie dei loro affiliati, purché questi ultimi abbiano dato il loro consenso scritto.
Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare gli altri dati di cui agli articoli 4–8 e 8b concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi non lo abbiano vietato per scritto.77
Art. 1578
Art. 16 Persone autorizzate a consultare i dati
I detentori di animali, inclusi i macelli, possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare i seguenti dati:79
dati riguardanti la propria azienda detentrice di animali;
elenco del proprio effettivo di animali allo stato attuale o anteriore;
i seguenti dati riguardanti gli animali che si trovano o si sono trovati nella loro azienda detentrice di animali:80
storia dell’animale,
informazioni dettagliate sull’animale,
81per animali della specie bovina, bufali e bisonti: lo stato sanitario riguardo alla BVD,
82...
I detentori presso i quali si è trovato l’animale, il macello nonché un eventuale beneficiario di cessione ai sensi dell’articolo 24 dell’ordinanza del 26 novembre 200383 sul bestiame da macello (OBM) possono consultare, ottenere dal gestore e utilizzare i seguenti dati:
i risultati della classificazione neutrale della qualità di cui all’articolo 3 capoverso 1 OBM;
il peso alla macellazione e il valore L*;
84i risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni in riferimento alla loro commestibilità.85
I proprietari di equidi possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare i seguenti dati:86
elenco del proprio effettivo di animali allo stato attuale o anteriore;
i seguenti dati riguardanti animali che sono o erano di loro proprietà:
storia dell’animale,
informazioni dettagliate sull’animale.
Le persone che effettuano l’identificazione di equidi nonché i servizi preposti al rilascio del passaporto possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare le informazioni dettagliate riguardanti gli equidi.87
Art. 17 Persone incaricate
Le persone incaricate di cui all’articolo 9 possono consultare gli stessi dati, acquisirli presso lo stesso gestore e utilizzarli come le persone di cui all’articolo 16.
...88
Art. 1889 Consultazione a fini zootecnici o di ricerca scientifica
Su richiesta, l’UFAG può autorizzare terzi a consultare dati, a fini zootecnici o di ricerca scientifica, sempre che l’utente si impegni per scritto a osservare le disposizioni sulla protezione dei dati.
Art. 18a90 Collegamento con il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria
Il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria secondo l’ordinanza del 31 ottobre 201891 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria può accedere ai dati sulle aziende di detenzione e sugli animali contenuti nella banca dati.
Art. 18b92 Collegamento con il sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni
Fleko può accedere dalla banca dati ai dati sulle persone, sulle aziende detentrici di animali e sugli animali nonché sulle notifiche di macellazione.
Sezione 4 Gestione della banca dati
Art. 19 Gestore
La banca dati è gestita da un gestore che deve essere indipendente dal profilo giuridico, organizzativo, finanziario e fisico dalle singole organizzazioni e imprese del settore del bestiame, degli equidi e della carne, nonché dai suoi principali fornitori.
Il gestore sottostà alla sorveglianza dell’UFAG.
Art. 20 Compiti del gestore
Il gestore gestisce la banca dati conformemente a un mandato di prestazioni impartito dall’UFAG. Il contratto disciplina in particolare la durata, l’entità, le condizioni, la qualità e la retribuzione della prestazione richiesta.
Il gestore assegna a ogni azienda detentrice di animali un numero BDTA.
Assegna a ogni azienda agricola detentrice di animali secondo l’articolo 11 OTerm93 l’appartenenza territoriale dell’azienda detentrice di animali.94
Verifica la completezza e la plausibilità dei dati di cui agli articoli 5–8 e 8b nonché delle domande di cui all’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza del 10 novembre 200495 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Informa la persona che ha notificato i dati incompleti e non plausibili, dandole la possibilità di completarli o di chiarirli.96
Gestisce un help-desk per i detentori di animali, in particolare allo scopo di fornire informazioni sul traffico di animali, assistenza per la correzione dei dati e consulenza.97
Pubblica analisi dei dati sugli animali registrati nella banca dati. In tale ambito, i dati devono essere presentati in modo da evitare che si possa risalire alle singole aziende detentrici di animali, alle organizzazioni di allevamento, di produttori o di produzione con label, nonché ai servizi d’igiene veterinaria. Le pubblicazioni corrispondenti devono essere accessibili al pubblico.
Dopo ogni notifica relativa a un animale delle specie bovina, ovina e caprina, a un bufalo o a un bisonte il gestore aggiorna lo stato della storia dell’animale in questione.98
Art. 21 Compiti del gestore per l’esecuzione della legislazione sull’agricoltura
Entro 15 giorni dal termine dei periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD99, il gestore mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco degli animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti e degli equidi in loro possesso. Tale elenco deve contenere:
i dati di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettere a e b;
per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi del capoverso 3;
per gli equidi i dati sullo scopo di utilizzo in virtù dell’articolo 15 OMVet100.101
Mette a disposizione degli organi cantonali competenti, dell’UFAG e dell’Ufficio federale di statistica i dati di cui all’articolo 10 conformemente alle indicazioni dell’UFAG.
Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, egli determina il tipo di utilizzazione della madre:102
al primo parto e all’importazione a seconda del tipo di utilizzazione dell’azienda detentrice di animali;
all’entrata a seconda del precedente tipo di utilizzazione dell’animale.
Il gestore mette a disposizione dei detentori di animali, degli organi competenti nonché di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all’articolo 13 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono determinare:
l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per categoria di animali in unità di bestiame grosso; e
per l’alpeggio e l’estivazione, l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali ed equidi per categoria di animali in carichi normali.103
Garantisce che le aziende dedite alla trasformazione e al commercio della carne intenzionate a presentare una domanda di attribuzione di quote del contingente secondo l’articolo 24b OBM104 possano registrarsi nella BDTA e assegna loro un numero BDTA. Con la domanda devono essere notificati il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e la lingua per la corrispondenza.105
Garantisce che le domande per l’ottenimento di quote del contingente secondo l’articolo 24b OBM possano essere presentate alla BDTA mediante il portale Internet di Agate.106
Per ciascun periodo di calcolo, per permesso generale d’importazione (PGI), rileva i seguenti dati e li trasmette all’UFAG entro il 7 settembre precedente l’inizio del periodo di contingentamento:
il numero di animali macellati secondo l’articolo 24a OBM;
il PGI dell’avente diritto a una quota di contingente secondo l’articolo 14 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011107 sulle importazioni agricole.108
Mette a disposizione dell’organizzazione incaricata della classificazione neutrale della qualità di cui all’articolo 3 OBM i risultati di tale classificazione della qualità.109
Art. 22 Compiti del gestore nel settore degli equidi
Il gestore attribuisce ad ogni equide un codice UELN in base alla notifica di nascita. Le deroghe per le organizzazioni riconosciute all’estero sono disciplinate dall’articolo 15f OFE110.111
Trasmette al proprietario e al detentore di animali, in seguito alla notifica di nascita, un attestato di registrazione contenente:
l’UELN attribuito all’animale;
i dati registrati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera a;
112unʼindicazione sullʼulteriore modo di procedere riguardante lʼidentificazione (art. 15a cpv. 1 OFE) e il rilascio del passaporto (art. 15c cpv. 1 OFE);
113una sezione per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all’articolo 23 OMVet114 e della dichiarazione sanitaria di cui all’articolo 24 OMCC115.
Trasmette all’Organizzazione del lavoro Mestieri legati al cavallo i seguenti dati di ogni azienda detentrice di animali con equidi ai fini della riscossione di tasse destinate al fondo per la formazione professionale:
il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali;
il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail del detentore di animali;
il numero di equidi presenti nell’azienda detentrice di animali;
il numero di equidi di età superiore a 195 giorni che si trovano nell’azienda detentrice di animali;
il numero di equidi per i quali il proprietario non ha notificato il cambio di azienda detentrice di animali.116
Art. 23 Notifica in caso di sospetto di infrazione
In caso di sospetto di infrazione alla legislazione sulle epizoozie, il gestore informa il competente servizio cantonale.
In caso di sospetto di infrazione alla legislazione doganale o alla legislazione relativa all’imposta sul valore aggiunto, il gestore informa il competente organo federale.
Art. 24 Archiviazione dei dati
Il gestore è tenuto ad archiviare i dati per 18 anni.
Non appena il gestore non svolge più alcun compito esecutivo per la Confederazione, mette i dati a disposizione dell’Archivio federale.
I dati designati dall’Archivio federale come non degni di archiviazione devono essere consegnati all’UFAG.
Sezione 5 Ulteriori compiti e prestazioni del gestore
Art. 25 Ulteriori compiti del gestore
Il gestore raccoglie le ordinazioni di marche auricolari che poi consegna ai detentori di animali.
Prepara i passaporti per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti destinati all’esportazione.117
Rilascia i passaporti di base per equidi e, su richiesta, li mette a disposizione dei servizi preposti al rilascio di passaporti di cui allʼarticolo 15dbis capoverso 2 OFE118.119
In caso di cambiamento dello scopo d’utilizzo di un equide da animale da reddito ad animale domestico, recapita al proprietario il corrispondente autoadesivo da incollare sul passaporto.
Art. 26 Prestazioni supplementari
Oltre ai dati di cui agli articoli 4–11 il gestore può trattare ulteriori dati, in particolare quelli del tipo indicato qui di seguito:
dati rilevanti dal profilo zootecnico;
affiliazione a organizzazioni di cui all’articolo 14;
tipo di produzione;
stato sanitario dell’azienda detentrice e stato di salute degli animali;
somministrazione di medicamenti;
120classificazione neutrale della qualità, peso alla macellazione e valore L* delle carcasse di animali.
Per il trattamento di dati di cui al capoverso 1 il gestore conclude un contratto con terzi. Il contratto deve essere sottoposto per approvazione all’UFAG prima della firma.
Il gestore provvede affinché i dati di cui al capoverso 1 siano trattati separatamente dai dati di cui agli articoli 4–10.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 27 Esecuzione
L’UFAG è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Può eseguire controlli presso il gestore senza preavviso.
LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria stabilisce il genere di controlli che gli organi incaricati dellʼesecuzione della legislazione sulle epizoozie sono tenuti a effettuare presso le aziende detentrici di animali.121
I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 2020122 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.123
...124
...125
Art. 28 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.
Art. 29 Disposizione transitoria
Il proprietario di equidi vivi che al 30 novembre 2013 non è ancora registrato nella banca dati deve farsi registrare presso il gestore della banca dati secondo l’articolo 8 capoverso 1.126
Per gli equidi in vita al 30 novembre 2013 che non sono ancora registrati nella banca dati il proprietario deve notificare al gestore, entro il 30 novembre 2013, i seguenti dati:127
numero Agate del proprietario;
numero BDTA dell’azienda detentrice di animali;
data di nascita dell’animale;
nome dell’animale;
se disponibile, UELN dell’animale;
se disponibile, numero di microchip;
razza, colore e sesso dell’animale;
128scopo d’utilizzo (animale da reddito, animale domestico) di cui all’articolo 15 OMVet129;
specie (cavallo, asino, mulo, bardotto);
se per l’equide è già stato rilasciato un passaporto per equide.
Se dev’essere notificato un evento secondo l’allegato 1 numero 3, questo equide va registrato preliminarmente.
Art. 29a130 Disposizione transitoria della modifica del 23 ottobre 2013
Per la determinazione dei dati sugli animali di aziende annuali per il 2014 è determinante il periodo di calcolo dal 1° maggio 2013 al 30 aprile 2014. Il giorno di riferimento è il 2 maggio 2014.
Art. 29b131 Disposizione transitoria della modifica del 25 aprile 2018
Per gli animali delle specie ovina o caprina in vita al 1° gennaio 2020 che non sono ancora registrati nella banca dati il proprietario deve notificare al gestore, entro il 31 dicembre 2020, i seguenti dati:
numero BDTA dell’azienda detentrice di animali;
numero d’identificazione e data di nascita dell’animale;
razza e sesso dell’animale;
data della notifica.
Gli animali devono essere marchiati a posteriori entro il 31 dicembre 2022 con una seconda marca auricolare.132
Se dev’essere notificato un evento secondo l’allegato 1 numero 4, gli animali vanno registrati preliminarmente. Inoltre, gli animali della specie ovina devono preliminarmente essere marchiati a posteriori con una seconda marca auricolare.133
Art. 30 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Dati da notificare al gestore
(art. 3, 5–8, 8b, 9, 11, 12a, 14, 22 e 29)
1. Dati per animali della specie bovina, bufali e bisonti
Per animali della specie bovina, bufali e bisonti devono essere notificati i seguenti dati:
alla nascita di un animale:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero d’identificazione dell’animale, nonché della madre e del padre,
data di nascita dell’animale,
razza, colore e sesso dell’animale,
parti gemellari,
data della notifica;
all’importazione di un animale:
Paese di provenienza e numero d’identificazione dell’animale nel Paese di provenienza,
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero d’identificazione dell’animale,
data di nascita dell’animale,
razza, colore e sesso dell’animale,
data d’importazione,
data della notifica;
all’entrata di un animale da un’altra azienda detentrice di animali in Svizzera:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero BDTA dell’azienda di provenienza,
numero d’identificazione dell’animale,
data d’entrata,
data della notifica;
all’uscita di un animale:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero d’identificazione dell’animale,
data d’uscita,
tipo d’uscita,
data della notifica;
alla macellazione di un animale:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero BDTA dell’azienda di provenienza,
numero d’identificazione dell’animale,
data di macellazione,
data della notifica,
esito della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 OBM134, se rilevato,
numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta valere nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del contingente di cui all’articolo 24b OBM;
alla morte di un animale:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero d’identificazione dell’animale,
data di morte,
data della notifica;
all’esportazione di un animale:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero d’identificazione dell’animale,
Paese di destinazione,
data d’esportazione,
data della notifica;
al cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero d’identificazione della madre,
tipo di utilizzazione della madre: sono considerati tipi di utilizzazione:
– le vacche da latte
– le altre vacche,
data a partire dalla quale si applica il tipo di utilizzazione,
data della notifica.
2. Dati per animali della specie suina
Per animali della specie suina devono essere notificati i seguenti dati:
all’importazione di animali:
Paese di provenienza e numero d’identificazione dell’azienda detentrice di animali nel Paese di provenienza,
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero di animali,
data d’importazione,
data della notifica;
all’entrata di animali da un’altra azienda detentrice di animali all’interno del Paese:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero BDTA dell’azienda di provenienza,
numero di animali,
data d’entrata,
data della notifica;
alla macellazione di animali:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero BDTA dell’azienda di provenienza,
numero di animali,
data di macellazione,
data della notifica,
esito della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 OBM, se rilevato;
all’esportazione di animali:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero di animali,
Paese di destinazione,
data d’esportazione,
data della notifica.
3. Dati per gli equidi
Per gli equidi devono essere notificati i seguenti dati:
alla nascita di un animale:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
nome dell’animale,
se disponibile, UELN della madre,
in caso di trasferimento embrionale: UELN della madre genetica,
data di nascita dell’animale,
parti gemellari,
razza, colore e sesso dell’animale,
specie (cavallo, asino, mulo, bardotto),
segnalazione rudimentale verbale,
statura finale dell’animale attesa (altezza al garrese fino a 148 cm o superiore a 148 cm);
all’importazione di un animale:
Paese di provenienza dell’animale,
UELN dell’animale, se disponibile, conformemente al passaporto per equide,
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
nome dell’animale conformemente al passaporto per equide,
data di nascita dell’animale,
razza, colore e sesso dell’animale conformemente al passaporto per equide,
eventuale castrazione conformemente al passaporto per equide,
data d’importazione,
scopo di utilizzo di cui all’articolo 15 OMVet135:
– animale da reddito
– animale domestico conformemente al passaporto per equide,
specie (cavallo, asino, mulo, bardotto),
statura finale dell’animale attesa o effettiva (altezza al garrese fino a 148 cm o superiore a 148 cm);
al cambiamento dell’azienda detentrice in Svizzera:
numero BDTA della nuova azienda detentrice dell’animale,
numero BDTA dell’azienda di provenienza,
UELN dell’animale,
data del cambiamento dell’azienda detentrice dell’animale;
alla morte o eutanasia di un animale:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
UELN dell’animale,
data di morte o dell’eutanasia;
all’esportazione di un animale:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
UELN dell’animale,
Paese di destinazione,
data d’esportazione;
al cambiamento dello scopo d’utilizzo ai sensi dell’articolo 15 OMVet:
UELN dell’animale,
data del cambiamento;
alla castrazione di un animale maschio:
UELN dell’animale,
data della castrazione;
al cambiamento del proprietario (cessione di proprietà):
numero Agate del vecchio proprietario,
numero Agate del nuovo proprietario, se conosciuto,
UELN dell’animale,
data del cambiamento di proprietario;
al cambiamento del proprietario (ripresa di proprietà):
numero Agate del nuovo proprietario,
numero Agate del vecchio proprietario,
UELN dell’animale,
data del cambiamento di proprietario;
alla macellazione di un animale:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero BDTA dell’azienda di provenienza,
UELN dell’animale,
data di macellazione,
numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta valere nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del contingente di cui all’articolo 24b OBM;
all’identificazione di un animale:
UELN dell’animale,
numero di microchip,
numero Agate della persona che ha effettuato l’identificazione,
data dell’identificazione,
luogo dell’identificazione;
...
al rilascio di un passaporto per equide:
UELN dell’animale,
data del rilascio del passaporto,
tipo di passaporto (primo rilascio, passaporto di sostituzione, duplicato),
designazione del servizio che ha rilasciato il passaporto per equide.
4. Dati per animali delle specie ovina e caprina
Per animali delle specie ovina e caprina devono essere notificati i seguenti dati:
alla nascita di un animale:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero d’identificazione dell’animale nonché della madre e del padre,
data di nascita dell’animale,
razza e sesso dell’animale,
parti gemellari,
data della notifica;
all’importazione di un animale:
Paese di provenienza e numero d’identificazione dell’animale nel Paese di provenienza,
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero d’identificazione dell’animale,
data di nascita dell’animale,
razza e sesso dell’animale,
data d’importazione,
data della notifica;
all’entrata di un animale da un’altra azienda detentrice di animali in Svizzera:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero BDTA dell’azienda di provenienza,
numero d’identificazione dell’animale,
data d’entrata,
data della notifica;
all’uscita di un animale:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero d’identificazione dell’animale,
data d’uscita,
tipo d’uscita,
data della notifica;
alla macellazione di un animale:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero BDTA dell’azienda di provenienza,
numero d’identificazione dell’animale,
data di macellazione,
data della notifica,
esito della classificazione neutrale della qualità di cui all’articolo 3 capoverso 1 OBM, se effettuata,
numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta valere nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del contingente di cui all’articolo 24b OBM;
alla morte di un animale:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero d’identificazione dell’animale,
data di morte,
data della notifica;
all’esportazione di un animale:
numero BDTA dell’azienda detentrice dell’animale,
numero d’identificazione dell’animale,
Paese di destinazione,
data d’esportazione,
data della notifica.
5. Dati relativi al pollame da cortile
Per il pollame da cortile devono essere notificati i seguenti dati:
il numero BDTA dell’azienda detentrice di animali;
il tipo di utilizzo (animali da allevamento delle razze ovaiole, animali da allevamento delle razze da ingrasso, galline ovaiole, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso);
il numero degli animali stabulati;
la data della stabulazione;
l’età in settimane di vita al momento della stabulazione;
la data della notifica.
Abrogazione e modifica del diritto vigente
(art. 28)
I
L’ordinanza del 23 novembre 2005136 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) è abrogata.
II
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
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