0.946.31
Convenzione regionale
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
Preambolo
L’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera,
in appresso denominati «gli Stati AELS»,
la Repubblica algerina democratica e popolare, la Repubblica Araba d’Egitto, lo Stato di Israele, il Regno hashemita di Giordania, la Repubblica del Libano, il Regno del Marocco, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, la Repubblica araba siriana, la Repubblica Tunisina, la Repubblica di Turchia,
in appresso denominati «i partecipanti al processo di Barcellona»,
la Repubblica di Albania, la Bosnia ed Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro, la Repubblica di Serbia, nonché il Kosovo (ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite),
in appresso denominati «i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea»,
il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Færøer,
in appresso denominate «le Isole Færøer»,
in appresso denominate insieme le «Parti contraenti»,
considerando il sistema paneuromediterraneo di cumulo dell’origine, che è costituito da una rete di accordi di libero scambio e che stabilisce norme di origine identiche che consentono di applicare il cumulo diagonale,
considerando la possibilità di un ampliamento futuro della zona geografica di cumulo diagonale ai Paesi e territori limitrofi,
considerando le difficoltà nella gestione dell’attuale rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine tra i Paesi o i territori della zona paneuromediterranea, è auspicabile che i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine siano trasposti in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti o in altri accordi bilaterali pertinenti,
considerando che qualsiasi modifica di un protocollo sulle norme di origine esistente tra due Paesi partner della zona paneuromediterranea comporta un’identica modifica di tutti i protocolli applicabili nella zona,
considerando che le norme di origine dovranno essere modificate per meglio rispondere alla realtà economica,
considerando l’idea di basare il cumulo dell’origine su uno strumento giuridico unico che assumerebbe la forma di una convenzione regionale relativa alle norme di origine preferenziali, cui gli accordi di libero scambio individuali vigenti tra i Paesi della zona farebbero riferimento,
considerando che la convenzione regionale di seguito esposta non comporta nel complesso una situazione meno favorevole rispetto a quella che esisteva nella precedente relazione di libero scambio tra i partner che applicano il cumulo paneuropeo o paneuromediterraneo,
considerando che l’idea di una convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali per la zona paneuromediterranea ha ricevuto il sostegno dei ministri euromediterranei del commercio durante il loro incontro a Lisbona il 21 ottobre 2007,
considerando che uno degli obiettivi principali alla base della stipula di una convenzione regionale unica è orientarsi verso l’applicazione di norme di origine identiche ai fini del cumulo dell’origine per le merci scambiate fra tutte le Parti contraenti,
hanno deciso di stipulare la seguente Convenzione:
Parte I Disposizioni generali
Art. 11
La presente convenzione stabilisce disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le Parti contraenti.
La nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa corrispondenti figurano nelle appendici della presente convenzione.
L’appendice I reca norme generali relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.
L’appendice II reca disposizioni particolari concordate anteriormente al 1° gennaio 2019 e applicabili tra determinate Parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all’appendice I.
Le disposizioni particolari applicabili tra determinate Parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all’appendice I convenute prima del 1° gennaio 2019, ma non incluse nell’appendice II, restano valide.
Per le deroghe convenute dopo il 1° gennaio 2019:
le Parti contraenti possono applicare nei loro scambi bilaterali disposizioni particolari che derogano alle disposizioni di cui all’appendice I, purché tali disposizioni particolari siano conformi all’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 1994 (GATT2);
le Parti contraenti forniscono al presidente del comitato misto una versione in inglese o in francese del pertinente accordo concluso tra le Parti contraenti che contenga le disposizioni di cui alla lettera a) e una lettera di accompagnamento in inglese o in francese che indichi le disposizioni di tale convenzione cui tale pertinente accordo deroga;
le disposizioni particolari di cui alla lettera a) non entrano in vigore prima della fine del mese di calendario successivo a quello in cui le Parti contraenti hanno comunicato al presidente del comitato misto le informazioni di cui alla lettera b);
il presidente del comitato misto notifica le informazioni di cui alla lettera b) a tutte le altre Parti contraenti e informa di tale notifica le Parti contraenti di cui alla lettera b).
Sono Parti contraenti della presente convenzione:
– l’Unione europea;
– gli Stati AELS elencati nel preambolo;
– il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Faerøer;
– i partecipanti al processo di Barcellona elencati nel preambolo;
– i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea elencati nel preambolo, fatta eccezione per la Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all’Unione europea;
– la Repubblica di Moldova;
– la Georgia;
– l’Ucraina.
Una parte terza che diventa Parte contraente in conformità dell’articolo 5 è automaticamente aggiunta all’elenco di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Art. 2
Ai fini della presente Convenzione:
1) 3per ‹Parte contraente› si intendono le Parti contraenti elencate all’articolo 1, paragrafo 4;
2) per «terzi» si intende qualsiasi Paese o territorio limitrofo che non è una Parte contraente;
3) per «accordo pertinente» si intende un accordo di libero scambio fra due o più Parti contraenti che fa riferimento alla presente Convenzione.
Parte II Il comitato misto
Art. 3
È istituito un comitato misto nel quale sono rappresentate le Parti contraenti.
Il comitato misto decide all’unanimità, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 4.
Il comitato misto si riunisce in caso di necessità e almeno una volta all’anno. Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.
Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, fra l’altro, disposizioni riguardanti l’organizzazione delle riunioni nonché la nomina e la durata in carica del presidente.
Il comitato misto può decidere di istituire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che possa assisterlo nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 4
Il comitato misto ha la responsabilità di gestire la presente Convenzione e di garantirne la corretta attuazione. A tal fine è periodicamente informato dalle Parti contraenti in merito alle loro esperienze nell’applicazione della presente Convenzione. Il comitato misto formula raccomandazioni e, nei casi previsti dal paragrafo 3, adotta decisioni.
In particolare, il comitato misto formula raccomandazioni alle Parti contraenti in merito a:
note esplicative e orientamenti per l’applicazione uniforme della presente Convenzione;
ogni altra misura utile alla sua applicazione.
Il comitato misto adotta mediante decisione:
4modifiche della presente convenzione;
inviti a terzi ad aderire alla presente Convenzione in conformità all’articolo 5;
le misure transitorie necessarie in caso di adesione di nuove Parti contraenti.
Le decisioni di cui al presente paragrafo sono applicate dalle Parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.
Se il rappresentante di una Parte contraente nel comitato misto accetta una decisione con riserva dell’osservanza delle proprie norme costituzionali, la decisione entra in vigore, se essa non precisa una data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dello scioglimento della riserva.
Parte III Adesione di terzi
Art. 5
I terzi possono diventare Parti contraenti della presente Convenzione purché tra il Paese o il territorio candidato e almeno una delle Parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.
La parte terza presenta al depositario una domanda scritta di adesione.
Il depositario presenta la domanda al comitato misto per esame.
La decisione del comitato misto con cui si invitano terzi ad aderire alla presente Convenzione, dev’essere inviata al depositario, che, entro due mesi, la trasmette, insieme al testo della Convenzione in vigore a tale data, alla parte terza che ha presentato la domanda. Una sola Parte contraente non può opporsi a tale decisione.
La parte terza invitata a diventare Parte contraente della presente Convenzione deposita a tal fine uno strumento di adesione presso il depositario. Allo strumento è acclusa una traduzione della Convenzione nella o nelle lingue ufficiali della parte terza che aderisce.
L’adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
Il depositario notifica a tutte le Parti contraenti la data di deposito dello strumento di adesione e la data in cui l’adesione ha effetto.
Anche le raccomandazioni e le decisioni del comitato misto di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, adottate nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 del presente articolo e la data in cui l’adesione ha effetto sono comunicate tramite il depositario alla parte terza che aderisce.
Una dichiarazione di accettazione di tali atti è inserita nello strumento di adesione o in uno strumento separato depositato presso il depositario entro sei mesi dalla comunicazione. Qualora la dichiarazione non sia presentata entro tale termine, l’adesione è considerata non valida.
A decorrere dalla data della decisione del comitato misto di cui al paragrafo 4, la parte terza interessata può essere rappresentata da osservatori nel comitato misto, nei sottocomitati e nei gruppi di lavoro.5
Parte IV Disposizioni varie e disposizioni finali
Art. 6
Ciascuna Parte contraente adotta misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della presente Convenzione, tenendo conto della necessità di pervenire a soluzioni reciprocamente soddisfacenti dei problemi che potranno derivare dalla sua applicazione.
Art. 7
Le Parti contraenti si tengono reciprocamente informate, tramite il depositario, delle misure che esse adottano per l’attuazione della presente Convenzione.
Art. 8
Le appendici della presente Convenzione costituiscono parte integrante della stessa.
Art. 9
Ogni Parte contraente può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di dodici mesi comunicato al depositario, che provvede a informarne tutte le altre Parti contraenti.
Art. 10
La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2011 per le Parti contraenti che, a tale data, hanno depositato il loro strumento di accettazione presso il depositario, a condizione che almeno due Parti contraenti abbiano depositato il loro strumento di accettazione presso il depositario entro il 31 dicembre 2010.
Se la presente Convenzione non entra in vigore il 1º gennaio 2011, essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di accettazione da parte di almeno due Parti contraenti.
Per quanto riguarda qualsiasi altra Parte contraente diversa da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del proprio strumento di accettazione.
Il depositario notifica alle Parti contraenti la data del deposito dello strumento di accettazione di ciascuna Parte contraente e la data di entrata in vigore della presente Convenzione mediante pubblicazione di tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C).
Art. 11
Il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea è depositario della presente Convenzione.
(Seguono le firme)
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Albania | 5 marzo | 2012 | 1° maggio | 2012 |
Algeria | 27 gennaio | 2017 | 1° marzo | 2017 |
Bosnia ed Erzegovina | 26 settembre | 2014 | 1° novembre | 2014 |
Croazia a | 20 gennaio | 2012 | 1° marzo | 2012 |
Danimarca-Isole Faeröer | 9 settembre | 2013 | 1° novembre | 2013 |
Egitto | 23 aprile | 2014 | 1° giugno | 2014 |
Georgia | 17 maggio | 2017 A | 1° luglio | 2017 |
Giordania | 16 agosto | 2013 | 1° ottobre | 2013 |
Islanda | 12 marzo | 2012 | 1° maggio | 2012 |
Israele | 28 agosto | 2014 | 1° ottobre | 2014 |
Libano | 25 ottobre | 2017 | 1° dicembre | 2017 |
Liechtenstein | 28 novembre | 2011 | 1° gennaio | 2012 |
Macedonia del Nord | 14 giugno | 2012 | 1° agosto | 2012 |
Marocco | 6 maggio | 2019 | 1° luglio | 2019 |
Moldova | 31 luglio | 2015 A | 1° settembre | 2015 |
Montenegro | 2 luglio | 2012 | 1° settembre | 2012 |
Norvegia | 9 novembre | 2011 | 1° gennaio | 2012 |
Palestina | 27 maggio | 2014 | 1° luglio | 2014 |
Serbia | 1° luglio | 2013 | 1° settembre | 2013 |
Svizzera | 28 novembre | 2011 | 1° gennaio | 2012 |
Tunisia | 21 novembre | 2014 | 1° gennaio | 2015 |
Turchia* | 4 dicembre | 2013 | 1° febbraio | 2014 |
Ucraina | 19 dicembre | 2017 A | 1° febbraio | 2018 |
Unione europea | 26 marzo | 2012 | 1° maggio | 2012 |
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Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa
Indice
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»
Art. 2 Requisiti generali
Art. 3 Prodotti interamente ottenuti
Art. 4 Lavorazioni o trasformazioni sufficienti
Art. 5 Norma di tolleranza
Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Art. 7 Cumulo dell’origine
Art. 8 Cumulo dell’origine – Condizioni per l’applicazione
Art. 9 Unità di riferimento
Art. 10 Assortimenti
Art. 11 Elementi neutri
Art. 12 Separazione contabile
Titolo III Requisiti territoriali
Art. 13 Principio di territorialità
Art. 14 Non modificazione
Art. 15 Esposizioni
Titolo IV Restituzione o esenzione
Art. 16 Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi
Titolo V Prova dell’origine
Art. 17 Requisiti generali
Art. 18 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
Art. 19 Esportatore autorizzato
Art. 20 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1
Art. 21 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1
Art. 22 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1
Art. 23 Validità della prova dell’origine
Art. 24 Zone franche
Art. 25 Requisiti per l’importazione
Art. 26 Importazioni con spedizioni scaglionate
Art. 27 Esonero dalla prova dell’origine
Art. 28 Discordanze ed errori formali
Art. 29 Dichiarazioni del fornitore
Art. 30 Importi espressi in euro
Titolo VI Principi di cooperazione e prove documentali
Art. 31 Prove documentali, conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi
Art. 32 Composizione delle controversie
Titolo VII Cooperazione amministrativa
Art. 33 Notifica e cooperazione
Art. 34 Controllo delle prove dell’origine
Art. 35 Controllo delle dichiarazioni del fornitore
Art. 36 Sanzioni
Titolo VIII Applicazione dell’appendice I
Art. 37 Spazio economico europeo
Art. 38 Liechtenstein
Art. 39 Repubblica di San Marino
Art. 40 Principato di Andorra
Art. 41 Ceuta e Melilla
Art. 42 Disposizioni transitorie
Elenco degli allegati
Allegato I Note introduttive all’elenco dell’allegato II
Allegato II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
Allegato III Testo della dichiarazione di origine
Allegato IV Modelli del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione EUR.1
Allegato V Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla
Allegato VI Dichiarazione del fornitore
Allegato VII Dichiarazione a lungo termine del fornitore
Allegato VIII Elenco delle Parti contraenti che hanno deciso di estendere l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, all’importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato
Note introduttive all’elenco dell’allegato II
Nota 1 – Introduzione generale
L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 del titolo II dell’appendice I. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:
attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce a quattro cifre o dalla sottovoce a sei cifre dei materiali utilizzati;
deve essere effettuata un’operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
la lavorazione o la trasformazione deve essere effettuata su alcuni prodotti interamente ottenuti.
Nota 2 – Struttura dell’elenco
2.1. Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna (1) indica la voce o il numero del capitolo utilizzato nel sistema armonizzato, la colonna (2) riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna (3). In alcuni casi la voce che figura nella colonna (1) è preceduta da «ex»: ciò significa che le norme della colonna (3) si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna (2).
2.2. Quando nella colonna (1) compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna (2) è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna (3) si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna (1).
2.3. Quando nell’elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna (3).
2.4. Se la colonna (3) riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «oppure», l’esportatore può scegliere quale utilizzare.
Nota 3 – Esempi di applicazione delle regole
3.1. L’articolo 4 del titolo II dell’appendice I relativo ai prodotti che hanno ottenuto il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato ottenuto nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una Parte contraente.
3.2. Ai sensi dell’articolo 6 del titolo II dell’appendice I, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell’elenco sono soddisfatte.
Fatto salvo l’articolo 6 del titolo II dell’appendice, le norme dell’elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare, e l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.
Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, e l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
Se una regola non autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, e l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
Esempio: se la regola dell’elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 percento del peso», l’impiego (vale a dire l’importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali ad uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.
3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella norma stessa.
Tuttavia, l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna (2) dell’elenco.
3.4. Quando una norma dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati.
3.5. Se una norma dell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.
3.6. Se una norma dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4 – Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli
4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una Parte contraente sono considerati originari del territorio di tale Parte contraente, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.
4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.
Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili
5.1. Quando è utilizzata nell’elenco, l’espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Essa deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
5.3. Nell’elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
5.4. Nell’elenco, per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
5.5. Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale è conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.
5.6. Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 percento del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti
6.1. Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna (3) non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 percento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
– seta;
– lana;
– peli grossolani di animali;
– peli fini di animali;
– crine di cavallo;
– cotone;
– carta e materiali per la produzione della carta;
– lino;
– canapa;
– iuta e altre fibre tessili liberiane;
– sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
– cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
– filamenti sintetici di polipropilene;
– filamenti sintetici di poliestere;
– filamenti sintetici di poliammide;
– filamenti sintetici di poliacrilonitrile;
– filamenti sintetici di poliimmide;
– filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;
– filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;
– filamenti sintetici di cloruro di polivinile;
– altri filamenti sintetici;
– filamenti artificiali di viscosa;
– altri filamenti artificiali;
– filamenti conduttori elettrici;
– fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
– fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
– fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
– fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
– fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
– fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
– fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
– fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
– altre fibre sintetiche in fiocco;
– fibre artificiali in fiocco di viscosa;
– altre fibre artificiali in fiocco;
– filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
– prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
– altri prodotti della voce 5605;
– fibre di vetro;
– fibre di metallo;
– fibre minerali.
6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 percento per tali filati.
6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 percento.
Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili
7.1. Quando nell’elenco è fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili (escluse le fodere e le controfodere) che non soddisfano la regola indicata nella colonna (3) per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 percento del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.
Nota 8 – Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27
8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle operazioni seguenti:
distillazione sotto vuoto;
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
cracking;
reforming;
estrazione mediante solventi selettivi;
trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
polimerizzazione;
alchilazione;
isomerizzazione.
8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle operazioni seguenti:
distillazione sotto vuoto;
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
cracking;
reforming;
estrazione mediante solventi selettivi;
trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
polimerizzazione;
alchilazione;
isomerizzazione;
solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 percento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266‑59 T);
solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’«hydrofinishing» o la decolorazione);
solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 percento a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 percento di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
8.3. Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe, non conferiscono l’origine.
Nota 9 – Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti
9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una Parte contraente con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce «coltura cellulare» la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (ad esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.
9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: da 2905.43 a 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301) 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una Parte contraente mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.
9.3. Le trasformazioni seguenti sono considerate sufficienti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: da 2905.43 a 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301) 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):
–
Reazione chimica: per «reazione chimica» si intende un processo (comprendente un processo biochimico) che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del «numero CAS».
–
Ai fini dell’origine non devono essere considerati i processi seguenti: a) la dissoluzione in acqua o altri solventi; b) l’eliminazione di solventi, compresa l’acqua come solvente; o c) l’aggiunta o l’eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l’origine.
–
Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali (compresa la dispersione) ad eccezione dell’aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un’operazione che conferisce l’origine.
–
Depurazione: la depurazione deve essere considerata un’operazione che conferisce l’origine a condizione che essa avvenga nel territorio delle Parti contraenti, soddisfacendo uno dei criteri seguenti:
la depurazione di un prodotto comporta l’eliminazione di almeno l’80 percento del tenore di impurità esistenti; oppure
la riduzione o l’eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
i) sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari,
ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio,
iii) elementi e componenti per l’uso in microelettronica,
iv) usi ottici specializzati,
v) uso biotecnico (ad esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore),
vi) vettori usati in processi di separazione, oppure
vii) usi di tipo nucleare.
–
Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un’operazione che conferisce l’origine.
–
Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all’uso nell’analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un’operazione che conferisce l’origine.
–
Separazione di isomeri: l’isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un’operazione che conferisce l’origine.
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
Voce SA | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali |
|---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Capitolo 1 | Animali vivi | Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti |
Capitolo 2 | Carni e frattaglie commestibili | Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute |
Capitolo 3 | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
Capitolo 4 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex Capitolo 5 | Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex 0511 91 | Uova e lattimi di pesce, non commestibili | Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti |
Capitolo 6 | Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti |
Capitolo 7 | Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
Capitolo 8 | Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni | Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti |
Capitolo 9 | Caffè, tè, mate e spezie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
Capitolo 10 | Cereali | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
Capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701, 0714, 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
Capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex Capitolo 13 | Gomma lacca, gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex 1302 | Sostanze pectiche, pectinati e pectati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
Capitolo 14 | Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex Capitolo 15 | Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 1504 a 1506 | Grassi ed oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
1508 | Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
1509 e 1510 | Olio d’oliva e sue frazioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
1511 | Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
ex 1512 | Oli di girasole e loro frazioni: | |
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | |
| Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti | |
1515 | Altri grassi ed oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
ex 1516 | Grassi e oli di pesci e loro frazioni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
1520 | Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
Capitolo 16 | Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex Capitolo 17 | Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: | |
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 | |
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale | |
1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
oppure
|
ex Capitolo 18 | Cacao e sue preparazioni; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
oppure
|
1806 10 | Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: | |
| Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 | |
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale | |
1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
e
|
1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
e
|
1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale |
ex Capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2002 e 2003 | Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
2006 | Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex 2008 | Prodotti diversi da:
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex Capitolo 21 | Preparazioni alimentari diverse, esclusi: esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2103 |
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate |
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | |
2105 | Gelati, anche contenenti cacao | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
e
|
2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex Capitolo 22 | Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti |
2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2207 e 2208 | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex Capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali | Fabbricazione in cui:
e
|
ex Capitolo 24 | Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati |
2401 | Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco | Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti |
ex 2402 | Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto |
ex 2403 | Prodotti destinati ad essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto |
ex Capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
Capitolo 26 | Minerali, scorie e ceneri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex Capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 2707 | Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici(1) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici(1) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2711 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici(1) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici(1) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici(1) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex Capitolo 29 | Prodotti chimici organici, esclusi: | Trattamenti specifici(4) oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 2901 | Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili | Trattamenti specifici(4) oppure Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici(1) oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 2902 | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall’azulene), benzene, toluene e xileni destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Trattamenti specifici(4) oppure Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici(1) oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 2905 | Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo | Trattamenti specifici(4) oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 30 | Prodotti farmaceutici | Trattamenti specifici(4) oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
Capitolo 31 | Concimi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri | Trattamenti specifici(4) oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche | Trattamenti specifici(4) oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso | Trattamenti specifici(4) oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi | Trattamenti specifici(4) oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | Trattamenti specifici(4) oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 37 | Prodotti per la fotografia o per la cinematografia | Trattamenti specifici(4) oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex Capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: | Trattamenti specifici(4) oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: | |
| Trattamenti specifici(4) oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
ex 3824 99 | Biodiesel | Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento |
Capitolo 39 | Materie plastiche e lavori di tali materie | Trattamenti specifici(4) oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia i materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex Capitolo 40 | Gomma e lavori di gomma, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 4012 | Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma | Rigenerazione di pneumatici usati |
ex Capitolo 41 | Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 4104 a 4106 | Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati | Riconciatura di cuoio e pelli preconciati oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Capitolo 42 | Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex Capitolo 43 | Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 4302 | Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: | |
| Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite | |
| Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite | |
4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
ex Capitolo 44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm | Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
ex 4408 | Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa | Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
da 4410 a ex 4413 | Liste e modanature, per mobili, cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili | Fabbricazione di liste o modanature |
ex 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
ex 4418 |
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno |
| Fabbricazione di liste o modanature | |
ex 4421 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
Capitolo 45 | Sughero e lavori di sughero | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 46 | Lavori di intreccio, di sparto o di altre materie da intreccio; da panieraio o da stuoiaio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 47 | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 49 | Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex Capitolo 50 | Seta; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 5003 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
da 5004 a ex 5006 | Filati di seta e filati di cascami di seta | (2) Filatura di fibre naturali oppure Estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura oppure Estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione oppure Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5007 | Tessuti di seta o di cascami di seta | (2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure Torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure Tessitura insieme alla tintura oppure Tintura di filati insieme alla tessitura oppure Tessitura insieme alla stampa oppure Stampa (operazione indipendente) |
ex Capitolo 51 | Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5106 a 5110 | Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine | (2) Filatura di fibre naturali oppure Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5111 a 5113 | Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: | (2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure Tessitura insieme alla tintura oppure Tintura di filati insieme alla tessitura oppure Tessitura insieme alla stampa oppure Stampa (operazione indipendente) |
ex Capitolo 52 | Cotone; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5204 a 5207 | Filati di cotone | (2) Filatura di fibre naturali oppure Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5208 a 5212 | Tessuti di cotone | (2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure Torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure Tintura di filati insieme alla tessitura oppure Tessitura insieme alla stampa oppure Stampa (operazione indipendente) |
ex Capitolo 53 | Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5306 a 5308 | Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta | (2) Filatura di fibre naturali oppure Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5309 a 5311 | Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta | (2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure Tintura di filati insieme alla tessitura oppure Tessitura insieme alla stampa oppure Stampa (operazione indipendente) |
da 5401 a 5406 | Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali | (2) Filatura di fibre naturali oppure Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5407 e 5408 | Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali | (2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure Torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure Tintura di filati insieme alla tessitura oppure Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure Tessitura insieme alla stampa oppure Stampa (operazione indipendente) |
da 5501 a 5507 | Fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali |
da 5508 a 5511 | Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco | (2) Filatura di fibre naturali oppure Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5512 a 5516 | Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: | (2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure Torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure Tintura di filati insieme alla tessitura oppure Tessitura insieme alla stampa oppure Stampa (operazione indipendente) |
ex Capitolo 56 | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: | (2) Filatura di fibre naturali oppure Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura |
5601 | Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili | Filatura di fibre naturali oppure Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure Floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure Spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
5602 | Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: | |
| (2) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto Tuttavia:
o
nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali | |
| (2) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto oppure Unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali | |
5603 | Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate | |
da 5603 11 a 5603 14 | Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali | Fabbricazione a partire da:
oppure
in entrambi i casi seguita dall’agglomerazione in un tessuto non tessuto |
da 5603 91 a 5603 94 | Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali | Fabbricazione a partire da:
e/o
in entrambi i casi seguita dall’agglomerazione in un tessuto non tessuto |
5604 | Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: | |
| Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili | |
| (2) Filatura di fibre naturali oppure Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica | |
5605 | Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo | (2) Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5606 | Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» | (2) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure Torsione insieme al gimping oppure Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure Floccaggio insieme alla tintura |
Capitolo 57 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: | (2) Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting» oppure Estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting» oppure Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua oppure «Tufting» insieme alla tintura o alla stampa oppure «Tufting» o tessitura di filati sintetici o artificiali insieme alla spalmatura o alla laminazione del prodotto oppure Floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
ex Capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi: | (2) Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting» oppure Estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting» oppure Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure «Tufting» insieme alla tintura o alla stampa oppure Floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure Tintura di filati insieme alla tessitura oppure Tessitura insieme alla stampa oppure Stampa (operazione indipendente) |
5805 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
5810 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5901 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria | Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure Floccaggio insieme alla tintura o alla stampa |
5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: | |
| Tessitura | |
| Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura | |
5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 | Tessitura insieme all’impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure Tessitura insieme alla stampa oppure Stampa (operazione indipendente) |
5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati | (2) Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
5905 | Rivestimenti murali di materie tessili:
| Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all’impregnazione, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione |
| (2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione oppure Tessitura insieme alla stampa oppure Stampa (operazione indipendente) | |
5906 | Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:
|
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure Estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure Lavorazione a maglia insieme alla gommatura oppure Gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura | |
| Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura oppure Tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto oppure Gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
5907 | Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all’impregnazione o alla ricopertura oppure Floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure Stampa (operazione indipendente) |
5908 | Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: | |
| Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia | |
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | |
da 5909 a 5911 | Manufatti tessili per usi industriali | (2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura oppure Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure Spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 60 | Stoffe a maglia | (2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure Estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure Lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa oppure Floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure Tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia oppure Torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 61 | Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: | |
| (2)(3) Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto | |
| (2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure Estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure Lavorazione a maglia e confezione in un’unica operazione | |
ex Capitolo 62 | Indumenti e accessori di abbigliamento, non a maglia; esclusi: | (2)(3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure Confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211 | Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébé) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébé), ricamati | (3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 6210 ed ex 6216 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | (2)(3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure Spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto |
ex 6212 | Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta | (2)(3) Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure Confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
6213 e 6214 | Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: | |
| (2)(3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Confezione, compreso il taglio del tessuto preceduta dalla stampa (operazione indipendente) | |
| (2)(3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure Confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) | |
6217 | Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: | |
| (3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) | |
| (3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure Spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto | |
| Fabbricazione:
e
| |
| (3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto | |
ex Capitolo 63 | Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 6301 a 6304 | Coperte, biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l’arredamento: | |
| (2) Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto | |
| ||
| (2)(3) Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| (2)(3) Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto | |
6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | (2) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto |
6306 | Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: | |
| (2)(3) Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto | |
| (2)(3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto | |
6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
ex Capitolo 64 | Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
6406 | Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Capitolo 65 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature; | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Capitolo 66 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 67 | Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 68 | Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 69 | Prodotti ceramici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex Capitolo 70 | Vetro e lavori di vetro | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7013 | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex Capitolo 71 | Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104 | Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto |
7106, 7108 e 7110 | Metalli preziosi: | |
| Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni | |
| Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi | |
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
ex Capitolo 72 | Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205 |
da 7208 a 7212 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
da 7213 a 7216 | Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
7217 | Fili di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
7218 91 e 7218 99 | Semiprodotti | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205 |
da 7219 a 7222 | Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
7223 | Fili di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
7224 90 | Semiprodotti | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205 |
da 7225 a 7228 | Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 |
7229 | Fili di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
ex Capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 7301 | Palancole | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207 |
7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
7304, 7305 e 7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio | Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224 |
ex 7307 | Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti | Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati |
ex 7315 | Catene antisdrucciolevoli | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica |
ex Capitolo 74 | Rame e lavori di rame, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
7403 | Rame raffinato e leghe di rame, greggio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
7408 | Fili di rame | Fabbricazione:
e
|
Capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex Capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: | Fabbricazione:
e
|
7601 | Alluminio greggio | Fabbricazione:
e
oppure Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
7602 | Cascami e avanzi di alluminio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 7616 | Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio | Fabbricazione:
e
|
Capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Capitolo 81 | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex Capitolo 82 | Oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8206 | Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
Capitolo 83 | Lavori diversi di metalli comuni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex Capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8425 a 8430 | Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti: Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l’escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8444 a 8447 | Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 Telai per tessitura: Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8456 a 8465 | Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli Torni che operano con asportazione di metallo Macchine | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8470 a 8472 | Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni Altre macchine ed apparecchi per ufficio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex Capitolo 85 | Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8501 a 8502 | Motori e generatori elettrici Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8519, 8521 | Apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8525 a 8528 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la radiodiffusione Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8535 a 8537 | Apparecchi per l’interruzione, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8542 31 a 8542 39 | Circuiti integrati monolitici | Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un Paese non parte oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8544 a 8548 | Fili, cavi, ed altri conduttori isolati per l’elettricità, cavi di fibre ottiche Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonioper usi elettrici Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex Capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8708 | Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar») | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 88 | Navigazione aerea o spaziale | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 89 | Navigazione marittima o fluviale | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex Capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9001 50 | Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:
oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 91 | Orologeria | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 92 | Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 93 | Armi e munizioni; loro parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 94 | Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 95 | Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 96 | Lavori diversi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 97 | Oggetti d’arte, da collezione o di antichità | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Testo della dichiarazione di origine
La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
Versione albanese
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. (1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale (2).
Versione araba
Versione bosniaca
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi (2).preferencijalnog porijekla.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход(2).
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi (2).preferencijalnog podrijetla.
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v (2).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i (2).
Versione olandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn(2).
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (2) preferential origin.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr. (1)) deklareerib, et need tooted on (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione faroese
Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. (1)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur (2).
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja alkuperätuotteita(2).
Versione francese
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle (2).
Versione tedesca
Der Ausführer (Bewilligungs-Nr. (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte (2) Ursprungswaren sind.
Versione georgiana
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής (2).
Versione ebraica
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk kedvezményes (2) származásúak.
Versione islandese
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af fríðindauppruna(2).
Versione italiana
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale (2).
Versione lettone
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no (2).
Versione lituana
Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. (1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi (2) lengvatinės kilmės statusą.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali (2).
Versione montenegrina
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. (1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи (2) преференцијалног поријекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi (2) preferencijalnog porijekla.
Versione norvegese
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons nr (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har preferanseopprinnelse(2).
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają (2) preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial (2).
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială (2).
Versione serba
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. (1)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи (2) преференцијалног порекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi (2) preferencijalnog porekla.
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v (2).
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno (2) poreklo.
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial (2).
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung(2).
Versione turca
Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, (gümrük yetki no (1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin (2) tercihli menşeli olduğunu beyan eder.
Versione ucraina
Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № (1)), заявляє, що за винятком випадкiв, де цеявно зазначено, цi товари є товарами преференцiйного походження (2).
Versione macedone
Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. (1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со (2) преференцијално потекло.
(Luogo e data)(3)
(Firma dell’esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione)(4)
(1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
(2) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla «CM».
(3) Tali indicazioni possono essere omesse qualora l’informazione sia già presente nel documento.
(4) Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.
Modelli del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione EUR.1
Istruzioni per la stampa
1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da rendere visibile qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle Parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidarne l’esecuzione a tipografie autorizzate. In quest’ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
Certificato di circolazione delle merci
| EUR.1 N. A 000.000 | |
Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro. | ||
e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | ||
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Dichiarazione certificata conforme Documento d’esportazione(2) Modello N. del Ufficio doganale Paese o territorio Luogo e data (Firma) |
Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. (Luogo e data) (Firma) | |
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Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato(3) [F0A8] è stato effettivamente rilasciato dall’ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. [F0A8] non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate). (Luogo e data) Timbro (Firma) | ||
È richiesto il controllo dell’autenticità e della regolarità del presente certificato. (Luogo e data) Timbro (Firma) | ||
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Note
1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d’ordine. Immediatamente dopo l’ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l’identificazione.
Domanda di certificato di circolazione delle merci
| EUR.1 N. A 000.000 | |
Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro. | ||
e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | ||
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Dichiarazione dell’esportatore
Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,
dichiaro che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;
preciso le circostanze che hanno permesso a tali merci di soddisfare a tali condizioni:
presento i seguenti documenti giustificativi(1):
m’impegno a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da tali autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare qualunque controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della mia contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;
chiedo il rilascio del certificato allegato per tali merci.
(Luogo e data)
(Firma)
(1) Ad esempio: documenti d’importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso stato.
Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla
Articolo Unico
1. Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all’articolo 14 dell’appendice I, si considerano:
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione:
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 dell’appendice I, oppure
ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell’Unione europea, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6 dell’appendice I;
2) prodotti originari di una Parte contraente esportatrice diversa dall’Unione europea:
i prodotti interamente ottenuti nella Parte contraente esportatrice;
i prodotti ottenuti nella Parte contraente esportatrice nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione:
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 dell’appendice I, oppure
ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell’Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all’articolo 6 dell’appendice I.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L’esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, inserisce il nome della Parte contraente esportatrice o importatrice e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Inoltre, se i prodotti sono originari di Ceuta e Melilla, tale indicazione è riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione della presente convenzione a Ceuta e Melilla.
Dichiarazione del fornitore
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
Dichiarazione del fornitore
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle Parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale.
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
1. per produrre tali merci sono stati impiegati in [indicare il nome delle Parti contraenti interessate] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome delle Parti contraenti interessate]:
Designazione | Designazione dei materiali | Voce dei materiali | Valore dei materiali |
|---|---|---|---|
Totale |
2. tutti gli altri materiali utilizzati in [indicare il nome delle Parti contraenti interessate] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome delle Parti contraenti interessate];
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della parte (parti) contraenti interessate] in conformità dell’appendice I, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite | Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di |
|---|---|
(Luogo e data) | |
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
(1) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di tali motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2) Le indicazioni richieste in tali colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una Parte contraente utilizza tessuti importati dall’Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dell’Unione europea descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati» senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie.
(3) Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome delle Parti contraenti interessate].
Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(4) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome delle Parti contraenti interessate], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome delle Parti contraenti interessate] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
Dichiarazione a lungo termine del fornitore
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
Dichiarazione a lungo termine del fornitore
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle Parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a (1) , dichiaro che:
1. per produrre tali merci sono stati impiegati in [indicare il nome delle Parti contraenti interessate] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome delle Parti contraenti interessate]:
Designazione | Designazione dei materiali | Voce dei materiali | Valore dei materiali |
|---|---|---|---|
Totale |
2. tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome delle Parti contraenti interessate] per produrre tali merci sono originari di [indicare il nome delle Parti contraenti interessate];
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della parte (parti) contraenti interessate] in conformità dell’appendice I, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite | Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di |
|---|---|
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci
da
a (6)
Mi impegno ad informare immediatamente (1) qualora la dichiarazione non sia più valida.
(Luogo e data) |
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
(1) Nome e indirizzo del cliente
(2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di tali motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(3) Le indicazioni richieste in tali colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una Parte contraente utilizza tessuti importati dall’Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dell’Unione europea descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati» senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie.
(4) Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome delle Parti contraenti interessate].
Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(5) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della Parte contraente interessata], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome delle Parti contraenti interessate] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.
Elenco delle Parti contraenti che hanno deciso di estendere l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, all’importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato
Disposizioni particolari che derogano alle disposizioni stabilite nell’appendice I
Indice
Articolo unico
Allegato I Scambi commerciali tra l’Unione europea e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea
Allegato II Scambi commerciali tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare
Allegato III Scambi commerciali tra l’Unione europea e il Regno del Marocco
Allegato IV Scambi commerciali tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina
Allegato V Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea
Allegato VI Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e il Regno del Marocco
Allegato VII Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica tunisina
Allegato VIII Scambi commerciali tra gli Stati AELS e la Repubblica tunisina
Allegato IX Scambi commerciali nell’ambito dell’accordo di libero scambio tra i paesi arabi del Mediterraneo (accordo di Agadir)
Allegato X Scambi commerciali disciplinati dall’accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea
Allegato A Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Allegato B Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Allegato C Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Allegato D Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Allegato E Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Allegato F Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Allegato G Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Allegato H Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Articolo unico
La presente appendice reca disposizioni particolari concordate anteriormente al 1° gennaio 2019 e applicabili tra determinate Parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all’appendice I.
Art. 1 Scambi commerciali tra l’Unione europea e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea
I prodotti di seguito elencati sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I se:
il Paese della destinazione finale è l’Unione europea, e:
i) i materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari di uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, oppure
ii) tali prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea;
oppure
il Paese di destinazione finale è uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, e:
i) i materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari dell’Unione europea, oppure
ii) tali prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavorazioni o trasformazioni effettuate nell’Unione europea.
Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|
1704 90 99 | Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao |
1806 10 30 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
|
1806 20 95 |
|
1901 90 99 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
|
2101 12 98 | Altre preparazioni a base di caffè |
2101 20 98 | Altre preparazioni a base di tè o di mate |
2106 90 59 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
|
2106 90 98 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
|
3302 10 29 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
|
Scambi commerciali tra l’Unione europea e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare
Art. 1
Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I.
Art. 2 Cumulo nell’Unione europea
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate nell’Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nell’Unione europea. Ove, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, i prodotti originari sono ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione, essi sono considerati originari dell’Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 3 Cumulo in Algeria
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell’Unione europea, in Marocco o in Tunisia si considerano effettuate in Algeria se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Algeria. Ove, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, i prodotti originari sono ottenuti in due o più paesi in questione, essi sono considerati prodotti originari dell’Algeria solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 4 Prove dell’origine
Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Algeria se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o dell’Algeria, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Fatto salvo l’articolo 18, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o dell’Algeria, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Art. 5 Dichiarazione del fornitore
Quando è rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o è compilata una dichiarazione di origine, nell’Unione europea o in Algeria, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall’Unione europea che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per tali merci conformemente al presente articolo.
La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione tali merci sono state utilizzate si possano considerare originari dell’Unione europea o dell’Algeria e soddisfino gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione.
Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore»), valida anche per le successive spedizioni di tali merci.
Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa è fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il proprio cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente al diritto nazionale del Paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del Paese in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Art. 6 Documenti giustificativi
La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell’Unione europea, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilata in uno di tali paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell’Unione europea o dell’Algeria e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato.
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Art. 8 Cooperazione amministrativa
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l’Unione europea e l’Algeria si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore
Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate.
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.
Il controllo è effettuato dalle autorità doganali del Paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
Art. 10 Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.
Art. 11 Zone franche
L’Unione europea e l’Algeria adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari dell’Unione europea o dell’Algeria siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.
Scambi commerciali tra l’Unione europea e il Regno del Marocco
Art. 1
Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I.
Art. 2 Cumulo nell’Unione europea
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate nell’Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nell’Unione europea. Se, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, i prodotti originari sono ottenuti in due o più paesi in questione, essi sono considerati originari dell’Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 3 Cumulo in Marocco
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell’Unione europea, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Marocco. Se, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, i prodotti originari sono ottenuti in due o più paesi in questione , essi sono considerati prodotti originari del Marocco solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 4 Prove dell’origine
Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell’Unione europea o del Marocco se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Art. 5 Dichiarazione del fornitore
Quando è rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o è compilata una dichiarazione di origine, nell’Unione europea o in Marocco, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall’Unione europea che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per tali merci conformemente al presente articolo.
La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione tali merci sono state utilizzate si possano considerare originari dell’Unione europea o del Marocco e soddisfino gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione.
Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni di tali merci.
Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il proprio cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Art. 6 Documenti giustificativi
La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell’Unione europea, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilata in uno di tali paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell’Unione europea o del Marocco e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato.
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Art. 8 Cooperazione amministrativa
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l’Unione europea e il Marocco si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore
Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate.
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.
Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
Art. 10 Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.
Art. 11 Zone franche
L’Unione europea e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari dell’Unione europea o del Marocco siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.
Scambi commerciali tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina
Art. 1
Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I.
Art. 2 Cumulo nell’Unione europea
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate nell’Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nell’Unione europea. Se, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, i prodotti originari sono ottenuti in due o più paesi in questione, essi sono considerati originari dell’Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 3 Cumulo in Tunisia
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2,lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell’Unione europea, in Marocco o in Algeria si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. Se, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, i prodotti originari sono ottenuti in due o più paesi in questione, essi sono considerati prodotti originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 4 Prove dell’origine
Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell’Unione europea o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Fatto salvo l’articolo 18, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Art. 5 Dichiarazione del fornitore
Quando è rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o è compilata una dichiarazione di origine, nell’Unione europea o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall’Unione europea che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per tali merci conformemente al presente articolo.
La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate tali merci si possano considerare originari dell’Unione europea o della Tunisia e soddisfino gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione.
Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni di tali merci.
Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il proprio cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Art. 6 Documenti giustificativi
La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell’Unione europea, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilata in uno di tali paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell’Unione europea o della Tunisia e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato.
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Art. 8 Cooperazione amministrativa
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l’Unione europea e la Tunisia si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore
Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate.
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.
Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
Art. 10 Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.
Art. 11 Zone franche
L’Unione europea e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari dell’Unione europea o della Tunisia siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.
Art. 1 Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea
I prodotti di seguito elencati sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I se:
il Paese di destinazione finale è la Repubblica di Turchia, e:
i) i materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari di uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, oppure
ii) tali prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea;
oppure
il Paese di destinazione finale è uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, e:
i) i materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari della Repubblica di Turchia, oppure
ii) tali prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Repubblica di Turchia.
Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|
1704 90 99 | Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao |
1806 10 30 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
|
1806 20 95 | – Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg
|
1901 90 99 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
|
2101 12 98 | Altre preparazioni a base di caffè |
2101 20 98 | Altre preparazioni a base di tè o di mate |
2106 90 59 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
|
2106 90 98 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
|
3302 10 29 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
|
Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e il Regno del Marocco
Art. 1
Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I.
Art. 2 Cumulo in Turchia
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2,lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Turchia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Turchia. Se, ai sensi dell’articolo 2,lettera b), dell’appendice I, i prodotti originari sono ottenuti in due o più paesi in questione , essi sono considerati prodotti originari della Turchia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 3 Cumulo in Marocco
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Turchia, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Marocco. Se, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, i prodotti originari sono ottenuti in due o più paesi in questione, essi sono considerati prodotti originari del Marocco solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 4 Prove dell’origine
Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Turchia o del Marocco se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Fatto salvo l’articolo 18, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Art. 5 Dichiarazione del fornitore
Quando è rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o è compilata una dichiarazione di origine, in Turchia o in Marocco, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Turchia, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per tali merci conformemente al presente articolo.
La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate tali merci si possano considerare originari della Turchia o del Marocco e soddisfino gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato C, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione.
Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un’unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni di tali merci.
Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato D e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il proprio cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in tale dichiarazione.
Art. 6 Documenti giustificativi
La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in Turchia, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilata in uno di tali paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari della Turchia o del Marocco e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato.
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Art. 8 Cooperazione amministrativa
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Turchia e il Marocco si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore
Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate.
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.
Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
Art. 10 Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.
Art. 11 Zone franche
La Turchia e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Turchia o del Marocco importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.
Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica Tunisina
Art. 1
Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I.
Art. 2 Cumulo in Turchia
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Turchia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Turchia. Se, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, i prodotti originari sono ottenuti in due o più paesi in questione, essi sono considerati prodotti originari della Turchia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 3 Cumulo in Tunisia
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Turchia, in Marocco o in Algeria si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. Se, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, i prodotti originari sono ottenuti in due o più paesi in questione, essi sono considerati prodotti originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 4 Prove dell’origine
Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Turchia o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Fatto salvo l’articolo 18, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Art. 5 Dichiarazione del fornitore
Quando è rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o è compilata una dichiarazione di origine, in Turchia o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Turchia, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per tali merci conformemente al presente articolo.
La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate tali merci si possano considerare originari della Turchia o della Tunisia e soddisfino gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato C, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione.
Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un’unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni di tali merci.
Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato D e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa è fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il proprio cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Art. 6 Documenti giustificativi
La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in Turchia, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilata in uno di tali paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari della Turchia o della Tunisia e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I della presente convenzione.
Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato.
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Art. 8 Cooperazione amministrativa
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Turchia e la Tunisia si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore
Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate.
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.
Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
Art. 10 Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.
Art. 11 Zone franche
La Turchia e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Turchia o della Tunisia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.
Scambi commerciali tra gli Stati AELS e la Repubblica tunisina
Art. 1
Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I.
Art. 2 Cumulo in uno Stato AELS
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2,lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Tunisia si considerano effettuate in uno Stato AELS se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in uno Stato AELS. Se, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, i prodotti originari sono ottenuti in due o più delle Parti contraenti in questione, essi sono considerati originari di uno Stato AELS solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 3 Cumulo in Tunisia
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati AELS si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più delle Parti contraenti in questione a norma dell’articolo 2 lettera b) dell’appendice I sono considerati originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 4 Prove dell’origine
Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato AELS o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato AELS o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I.
Fatto salvo l’articolo 18, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato AELS o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I.
Art. 5 Dichiarazione del fornitore
Quando è rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o è compilata una dichiarazione di origine, in uno Stato AELS o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dalla Tunisia o dagli Stati AELS che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per tali merci conformemente al presente articolo.
La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Tunisia o negli Stati AELS al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate tali merci si possano considerare originari degli Stati AELS o della Tunisia e soddisfino gli altri requisiti dell’appendice I.
Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato E, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione.
Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Tunisia o negli Stati AELS rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni di tali merci.
Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato F e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa è fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il proprio cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del Paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Art. 6 Documenti giustificativi
La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto negli Stati AELS o in Tunisia i materiali utilizzati, compilata in uno di tali paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di uno Stato AELS o della Tunisia e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I.
Art. 7 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato.
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Art. 8 Cooperazione amministrativa
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, gli Stati AELS e la Tunisia si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 9 Controllo delle dichiarazioni del fornitore
Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del Paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate.
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del Paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.
Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
Art. 10 Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.
Art. 11 Zone franche
Gli Stati AELS e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato AELS o della Tunisia siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.
Scambi commerciali nell’ambito dell’accordo di libero scambio tra i paesi arabi del Mediterraneo (Accordo di Agadir)
I prodotti ottenuti nei paesi aderenti all’accordo di libero scambio tra i paesi arabi del Mediterraneo (accordo di Agadir) da materiali di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato sono esclusi dal cumulo diagonale con le altre parte contraenti se gli scambi di tali materiali non sono liberalizzati nell’ambito degli accordi di libero scambio conclusi tra il Paese di destinazione finale e il Paese di origine dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto.
Scambi commerciali disciplinati dall’Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea
Art. 1 Esclusioni dal cumulo dell’origine
I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I.
Art. 2 Cumulo dell’origine
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Repubblica di Moldova o nei paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (le «parti CEFTA») si considerano effettuate in un’altra parte CEFTA se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella parte CEFTA considerata. Se, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dell’appendice I, i prodotti originari sono ottenuti in due o più delle parti in questione, essi sono considerati originari della parte CEFTA in questione solo se la lavorazione e la trasformazione va al di là delle operazioni di cui all’articolo 6 dell’appendice I.
Art. 3 Prove dell’origine
Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di una parte CEFTA se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una parte CEFTA, con applicazione del cumulo di cui all’articolo 2 del presente allegato, e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I.
Fatto salvo l’articolo 18, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una parte CEFTA, con applicazione del cumulo di cui all’articolo 2 del presente allegato, e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I.
Art. 4 Dichiarazioni del fornitore
Quando è rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o è compilata una dichiarazione di origine in una parte CEFTA per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da altre parti CEFTA, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte nelle parti CEFTA, al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione dette merci sono state utilizzate si possano considerare originari delle parti CEFTA e soddisfino gli altri requisiti di cui all’appendice I.
Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell’allegato G della presente appendice, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione.
Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nelle parti CEFTA rimanga costante per un lungo periodo di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni di tali merci.
Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può avere validità massima di un anno dalla data in cui è stata compilata. L’autorità doganale della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione stabilisce le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato H della presente appendice e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono dattiloscritte o stampate in inglese, conformemente alle disposizioni di diritto interno della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni ivi riportate.
Art. 5 Documenti giustificativi
Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti CEFTA i materiali utilizzati, compilate in una di tali parti, sono considerate uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 5, dell’appendice I e all’articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di una parte CEFTA e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I.
Art. 6 Conservazione delle dichiarazioni del fornitore
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato.
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Art. 7 Cooperazione amministrativa
Fatti salvi gli articoli 33 e 34 dell’appendice I, al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato le parti CEFTA si prestano assistenza reciproca, tramite le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni del fornitore nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Art. 8 Controllo delle dichiarazioni del fornitore
Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta l’autorità doganale della parte CEFTA in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutra ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate.
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità doganale della parte CEFTA di cui allo stesso paragrafo rispedisce la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore nonché le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate da tale dichiarazione all’autorità doganale della parte CEFTA in cui la dichiarazione è stata compilata indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano la richiesta di controllo.
A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Il controllo è effettuato dall’autorità doganale della parte CEFTA in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
I risultati del controllo sono comunicati al più presto all’autorità doganale che lo ha richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.
Art. 9 Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.
Art. 10 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
Il divieto di cui all’articolo 16, paragrafo 1, dell’appendice I non si applica negli scambi bilaterali tra parti CEFTA.
Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
Dichiarazione del fornitore
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
1. per produrre tali merci sono stati impiegati nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia:
Designazione | Designazione dei materiali | Voce dei materiali | Valore dei materiali |
|---|---|---|---|
Totale |
2. tutti gli altri materiali utilizzati nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre tali merci sono originari dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia;
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia in conformità dell’appendice I, articolo 13, della presente convenzione e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite | Valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Unione europea, |
|---|---|
(Luogo e data) | |
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
(1) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di tali motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2) Le indicazioni richieste in tali colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in Algeria utilizza tessuti importati dall’Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dell’Unione europea descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati" senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie.
(3) Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(4) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
Dichiarazione a lungo termine del fornitore
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a (1), dichiaro che:
1. per produrre tali merci sono stati impiegati nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia:
Designazione | Designazione dei materiali | Voce dei materiali | Valore dei materiali |
|---|---|---|---|
Totale |
2. tutti gli altri materiali utilizzati nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre tali merci sono originari dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia;
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia in conformità dell’appendice I, articolo 13, della presente convenzione e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite | Valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Unione europea, |
|---|---|
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci
da
a (6)
Mi impegno ad informare immediatamente (1) qualora la dichiarazione non sia più valida.
(Luogo e data) |
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
(1) Nome e indirizzo del cliente
(2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di tali motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(3) Le indicazioni richieste in tali colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in Algeria utilizza tessuti importati dall’Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dell’Unione europea descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati» senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie.
(4) Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(5) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.
Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
Dichiarazione del fornitore
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
1. per produrre tali merci sono stati impiegati in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia:
Designazione | Designazione dei materiali | Voce dei materiali | Valore dei materiali |
|---|---|---|---|
Totale |
2. tutti gli altri materiali utilizzati in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre tali merci sono originari della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia;
3. le merci seguenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia in conformità dell’appendice I, articolo 13, della presente convenzione e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite | Valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Turchia, |
|---|---|
(Luogo e data) | |
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
(1) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di tali motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2) Le indicazioni richieste in tali colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati dalla Turchia ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore turco descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie.
(3) Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(4) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
Dichiarazione a lungo termine del fornitore
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a (1), dichiaro che:
1. per produrre tali merci sono stati impiegati in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia:
Designazione | Designazione dei materiali | Voce dei materiali | Valore dei materiali |
|---|---|---|---|
Totale |
2. tutti gli altri materiali utilizzati in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre tali merci sono originari della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia;
3. le merci seguenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia in conformità dell’appendice I, articolo 13, della presente convenzione e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite | Valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Turchia, |
|---|---|
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci
da
a (6)
Mi impegno ad informare immediatamente (1) qualora la dichiarazione non sia più valida.
(Luogo e data) |
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
(1) Nome e indirizzo del cliente
(2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di tali motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(3) Le indicazioni richieste in tali colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati dalla Turchia ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore turco descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna "Valore dei materiali non originari utilizzati" il valore delle barre non originarie.
(4) Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(5) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.
Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
Dichiarazione del fornitore
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
1. per produrre tali merci sono stati impiegati in uno Stato AELS o in Tunisia i seguenti materiali non originari di uno Stato AELS o della Tunisia:
Designazione | Designazione dei materiali | Voce dei materiali | Valore dei materiali |
|---|---|---|---|
Totale |
2. tutti gli altri materiali utilizzati in uno Stato AELS o in Tunisia per produrre tali merci sono originari di uno Stato AELS o della Tunisia;
3. le merci seguenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia in conformità dell’appendice I, articolo 13, della presente convenzione e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite | Valore aggiunto totale acquisito al di fuori |
|---|---|
(Luogo e data) | |
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
(1) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di tali motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2) Le indicazioni richieste in tali colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati da uno Stato AELS ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dello Stato AELS descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie.
(3) Per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato AELS o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(4) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
Dichiarazione a lungo termine del fornitore
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato AELS o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a (1), dichiaro che:
1. per produrre tali merci sono stati impiegati in uno Stato AELS o in Tunisia i seguenti materiali non originari di uno Stato AELS o della Tunisia:
Designazione | Designazione dei materiali | Voce dei materiali | Valore dei materiali |
|---|---|---|---|
Totale |
2. tutti gli altri materiali utilizzati in uno Stato AELS o in Tunisia per produrre tali merci sono originari di uno Stato AELS o della Tunisia;
3. le merci seguenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia in conformità dell’appendice I, articolo 13, della presente convenzione e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite | Valore aggiunto totale acquisito al di fuori |
|---|---|
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci
da
a (6)
Mi impegno ad informare immediatamente (1) qualora la dichiarazione non sia più valida.
(Luogo e data) |
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
(1) Nome e indirizzo del cliente
(2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di tali motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(3) Le indicazioni richieste in tali colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati da uno Stato AELS ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dello Stato AELS descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie.
(4) Per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato AELS o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(5) Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato AELS o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.
Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
Dichiarazione del fornitore
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
1. per produrre tali merci sono stati impiegati nelle parti CEFTA i seguenti materiali non originari delle parti CEFTA:
Designazione | Designazione dei materiali | Voce dei materiali | Valore dei materiali |
|---|---|---|---|
Totale |
2. tutti gli altri materiali utilizzati nelle parti CEFTA per produrre tali merci sono originari delle parti CEFTA;
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione al di fuori di una parte CEFTA in conformità all’appendice I, articolo 13, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite | Valore aggiunto totale acquisito al di fuori |
|---|---|
(Luogo e data) | |
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
(1) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
(2) Le indicazioni richieste in tali colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
(3) Per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una delle parti CEFTA.
Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(4) Per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori delle parti CEFTA, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.
Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
Dichiarazione a lungo termine del fornitore
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a (1), dichiaro che:
1. per produrre tali merci sono stati impiegati nelle parti CEFTA i seguenti materiali non originari delle parti CEFTA:
Designazione | Designazione dei materiali | Voce dei materiali | Valore dei materiali |
|---|---|---|---|
Totale |
2. tutti gli altri materiali utilizzati nelle parti CEFTA per produrre tali merci sono originari delle parti CEFTA;
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione al di fuori di una parte CEFTA in conformità all’appendice I, articolo 13, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite | Valore aggiunto totale acquisito al di fuori |
|---|---|
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci
da
a (6)
Mi impegno ad informare immediatamente (1) qualora la dichiarazione non sia più valida.
(Luogo e data) |
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
(1) Nome e indirizzo del cliente.
(2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di tali motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna «Designazione delle merci fornite» e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(3) Le indicazioni richieste in tali colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in Serbia utilizza tessuti importati dal Montenegro ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore montenegrino descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna «Valore dei materiali non originari utilizzati» il valore delle barre non originarie.
(4) Per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una delle parti CEFTA. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna «Designazione delle merci fornite».
(5) Per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori delle parti CEFTA, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.
(6) Indicare le date. Fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese in cui è redatta la dichiarazione a lungo termine del fornitore, il periodo di validità della stessa non dovrebbe normalmente superare 12 mesi.