Fonte

312.21

Ordinanza
sulla protezione extraprocessuale dei testimoni
(OPTes)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 5, 11 capoverso 4, 23 capoverso 2, 25 capoverso 5,
34 capoverso 3 e 35 capoverso 2 della la legge federale del 23 dicembre 20111
sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes),

ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

  1. la richiesta di attuazione, l’attuazione e la fine di un programma di protezione dei testimoni;

  2. la formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni;

  3. il sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS);

  4. la cooperazione del Servizio di protezione dei testimoni con l’estero;

  5. la ripartizione dei costi tra i Cantoni e l’indennizzo da parte dei Cantoni per le prestazioni di consulenza e di sostegno fornite dalla Confederazione.

Sezione 2 Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni

Art. 2 Forma e contenuto della richiesta

La richiesta di cui all’articolo 6 LPTes è presentata per scritto nella versione originale firmata.

La motivazione della richiesta precisa in particolare:

  1. i requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 3 LPTes;

  2. l’idoneità della persona da proteggere per un programma di protezione dei testimoni;

  3. le circostanze che potrebbero influire in modo positivo o negativo sull’ammissione della persona da proteggere a un programma di protezione dei testimoni;

  4. la disponibilità della persona da proteggere a collaborare nel procedimento penale;

  5. l’insufficienza delle misure di protezione di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d LPTes.

La richiesta è corredata della documentazione necessaria per il suo esame, segnatamente dell’estratto del registro esecuzioni e fallimenti della persona da proteggere.

Art. 3 Competenza

La competenza per la presentazione di una richiesta ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 LPTes è retta dall’articolo 61 del Codice di procedura penale2 (CPP).

Art. 4 Trasmissione e invio

La corrispondenza con il Servizio di protezione dei testimoni avviene:

  1. mediante consegna personale;

  2. mediante corriere dell’Amministrazione federale;

  3. mediante il competente corpo cantonale di polizia;

  4. elettronicamente o via fax con una trasmissione cifrata o protetta.

Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 4 luglio 20073 sulla protezione delle informazioni.

Sezione 3 Fine del programma di protezione dei testimoni

Art. 5

Se intende porre fine al programma di protezione dei testimoni, la persona da proteggere deve presentare una domanda scritta e firmata di proprio pugno al Servizio di protezione dei testimoni.

Il Servizio di protezione dei testimoni informa la persona da proteggere sulle conseguenze della fine del programma di protezione dei testimoni e sui pericoli esistenti.

Alla persona da proteggere è concesso un periodo di riflessione di 30 giorni. Se la persona da proteggere e il Servizio di protezione dei testimoni concordano sulla fine del programma di protezione dei testimoni, il periodo di riflessione può terminare al più presto dopo 10 giorni.

Al termine del periodo di riflessione il direttore dell’Ufficio federale di polizia pone fine, su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni, al programma di protezione dei testimoni.

Sezione 4 Formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni

Art. 6

L’Ufficio federale di polizia disciplina la formazione delle persone cui è affidata la protezione dei testimoni.

Esso elabora il programma di formazione tenendo conto dei regolamenti concernenti le professioni di polizia approvati dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, dei corsi di istruzione dell’Istituto svizzero di polizia e delle raccomandazioni degli organi cantonali di coordinamento.

Per la formazione l’Ufficio federale di polizia può collaborare con servizi svizzeri ed esteri.

Sezione 5 Sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni

Art. 7 Autorità responsabile

L’Ufficio federale di polizia è responsabile del sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS) di cui all’articolo 25 capoverso 1 LPTes.

Esso emana un regolamento sul trattamento dei dati registrati in ZEUSS.

Il consulente per la protezione dei dati presso l’Ufficio federale di polizia vigila sul trattamento dei dati personali in ZEUSS.

Il Servizio di protezione dei testimoni è responsabile della gestione tecnica e della manutenzione di ZEUSS. Se necessario, può collaborare con altri fornitori specializzati di prestazioni informatiche.

Art. 8 Accessi

Hanno accesso a ZEUSS esclusivamente:

  1. i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni;

  2. il capo della divisione responsabile del Servizio di protezione dei testimoni presso l’Ufficio federale di polizia.

Art. 9 Catalogo dei dati

Per adempiere i compiti di cui all’articolo 26 LPTes, in ZEUSS sono trattati i dati seguenti:

  1. le generalità complete e gli altri dati necessari della persona da proteggere, nonché delle persone ad essa vicine, che devono essere raccolti nell’ambito dell’esame della richiesta di cui all’articolo 7 LPTes;

  2. le generalità complete delle persone che hanno facoltà di non deporre secondo l’articolo 168 capoversi 1 e 3 CPP4;

  3. le generalità complete dell’autore della minaccia e delle persone ad esso vicine, nonché informazioni su procedimenti penali conclusi e in corso e su procedure di polizia concernenti tali persone;

  4. le informazioni necessarie su debitori e creditori della persona da proteggere, in particolare le generalità complete delle persone fisiche e i nomi delle persone giuridiche;

  5. le informazioni necessarie su persone giuridiche o fisiche con cui la persona da proteggere intrattiene contatti professionali o stretti legami sociali, in particolare le generalità complete delle persone fisiche e i nomi delle persone giuridiche, nonché le circostanze e i rapporti alla base di tali contatti e legami;

  6. le generalità e i rapporti di periti, medici, psicologi o altre persone vincolate dal segreto professionale che offrono assistenza alla persona da proteggere;

  7. le indicazioni sulle autorità cui il Servizio di protezione dei testimoni può trasmettere dati registrati in ZEUSS affinché possano adempiere i loro compiti legali.

L’Ufficio federale di polizia elenca tutti i campi di dati nel regolamento sul trattamento dei dati.

Art. 10 Obbligo di consultazione e d’informazione

Il Servizio di protezione dei testimoni consulta regolarmente i sistemi d’informazione seguenti:

  1. i sistemi d’informazione di polizia della Confederazione;

  2. il sistema d’informazione di polizia di Interpol;

  3. il sistema d’informazione Sicurezza interna (ISIS);

  4. il sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell’Ufficio federale di giustizia.

Se una persona da proteggere è registrata in uno dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1, il Servizio di protezione dei testimoni ne informa le competenti autorità di perseguimento penale federali o cantonali nonché, nell’ambito di procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale, l’Ufficio federale di giustizia.

L’informazione ha lo scopo di confrontare i dati con l’autorità competente, al fine di garantire gli interessi del perseguimento penale e dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Art. 11 Trasmissione di dati: possibili destinatari

Il Servizio di protezione dei testimoni può trasmettere dati registrati in ZEUSS a terzi, sempre che ciò sia necessario per adempiere i propri compiti legali.

Su richiesta, esso può comunicare i dati registrati in ZEUSS in particolare alle autorità seguenti, sempre che esse ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali:

  1. alle autorità di protezione dei testimoni di altri Paesi;

  2. al Servizio delle attività informative della Confederazione;

  3. alle autorità penali nazionali ed estere;

  4. alle autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione.

Può inoltre trasmettere i dati registrati in ZEUSS a medici, psicologi e altre persone che offrono assistenza alla persona da proteggere e che hanno bisogno di tali dati per adempiere i loro compiti.

Può trasmettere per scopi scientifici o statistici dati personali resi anonimi.

Art. 12 Trasmissione di dati: restrizioni e modalità

Il Servizio di protezione dei testimoni rifiuta di trasmettere dati a terzi, se la trasmissione può esporre la persona da proteggere a un pericolo per la sua vita o integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio. I dati non destinati a essere comunicati devono essere contrassegnati come tali in ZEUSS.

I destinatari possono utilizzare i dati ricevuti unicamente per lo scopo per cui sono stati trasmessi.

In occasione di ogni trasmissione di dati il Servizio di protezione dei testimoni informa i destinatari:

  1. sulla natura, l’affidabilità e l’attualità dei dati registrati in ZEUSS;

  2. sulle restrizioni d’uso dei dati e sul fatto che il Servizio di protezione dei testimoni si riserva il diritto di informarsi in merito all’impiego di tali dati.

Il trattamento dei dati da parte del destinatario sottostà alle disposizioni dell’ordinanza del 4 luglio 20075 sulla protezione delle informazioni.

La trasmissione di dati, il destinatario, l’oggetto e il motivo della richiesta d’informazione devono essere registrati in ZEUSS.

Art. 13 Registrazione dei trattamenti di dati

Ogni trattamento di dati in ZEUSS è registrato.

Le registrazioni sono conservate per un anno.

Esse sono accessibili esclusivamente agli organi responsabili del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati.

Art. 14 Durata di conservazione e cancellazione dei dati

I dati sulle persone inserite in un programma di protezione dei testimoni sono conservati per dieci anni dopo la fine del programma.

I dati personali sulle prestazioni di consulenza e di sostegno di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes sono conservati per cinque anni dopo il termine della relativa prestazione. La durata di conservazione decorre dall’ultima registrazione di dati concernenti la prestazione di consulenza o di sostegno in questione.

Al termine della durata di conservazione i dati sono cancellati.

Art. 15 Sicurezza dei dati

Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

  1. l’ordinanza del 14 giugno 19936 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;

  2. l’ordinanza del 9 dicembre 20117 sull’informatica nell’Amministrazione federale;

  3. le istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione del 27 settembre 20048 sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione federale.

Il Servizio di protezione dei testimoni adotta le ulteriori misure organizzative e tecniche necessarie per impedire che persone non autorizzate accedano ai dati.

Sezione 6 Cooperazione con l’estero

Art. 16

Per i singoli casi di trasferimento o di accoglienza di una persona da proteggere, l’Ufficio federale di polizia stipula un accordo con l’autorità estera competente.

L’accordo contiene l’obiettivo della cooperazione, le disposizioni finanziarie, l’obbligo di rapporto e di rendiconto nonché una clausola di riammissione.

Sezione 7 Costi

Art. 17 Costi dei singoli casi

I costi dei singoli casi secondo l’articolo 34 capoverso 1 LPTes sono a carico dell’ente pubblico richiedente. Al momento della richiesta, l’autorità richiedente presenta al Servizio di protezione dei testimoni una relativa garanzia dell’assunzione dei costi.

Il Servizio di protezione dei testimoni prefinanzia i costi di cui al capoverso 1.

Informa l’autorità richiedente, dopo essersi consultato con essa, in merito ai costi previsti nel caso in questione.

Art. 18 Chiave di ripartizione per l’assunzione delle spese da parte
dei Cantoni

Conformemente all’articolo 34 capoverso 2 LPTes la metà delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni è a carico dei Cantoni ed è ripartita in base alla proporzione della loro popolazione rispetto alla popolazione complessiva della Svizzera.

La proporzione determinante della popolazione è stabilita sulla base delle statistiche annuali della Confederazione più recenti secondo la legge federale del 9 ottobre 19929 sulla statistica federale, la legge federale del 22 giugno 200710 sul censimento federale della popolazione e le relative ordinanze.

Art. 19 Spese di gestione

Sono considerate spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni:

  1. le spese per il personale;

  2. le spese per l’equipaggiamento personale dei collaboratori;

  3. le spese per la formazione e il perfezionamento del personale;

  4. le spese per l’infrastruttura del Servizio di protezione dei testimoni;

  5. le restanti spese di gestione;

  6. gli ammortamenti su nuovi acquisti e acquisti di sostituzione.

Art. 20 Prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata

Le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 LPTes sono prestazioni fornite dal Servizio di protezione dei testimoni alle autorità nazionali di polizia conformemente all’articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes, la cui entità, durata, natura o complessità superano ampiamente le prestazioni ordinarie fornite dal Servizio di protezione dei testimoni alla polizia nel quadro dell’assistenza amministrativa generale.

Esse comprendono segnatamente le prestazioni di ampia portata seguenti:

  1. l’attuazione delle misure di protezione da parte del Servizio di protezione dei testimoni a favore dell’autorità richiedente;

  2. l’impiego di collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni per fornire consulenza e sostegno all’autorità richiedente;

  3. la messa a disposizione di apparecchiature e di infrastruttura da parte del Servizio di protezione dei testimoni nel quadro delle sue possibilità;

  4. le prestazioni di terzi quali la locazione di veicoli o gli alloggi.

Art. 21 Indennizzo delle prestazioni di consulenza e di sostegno
di ampia portata

Le prestazioni del Servizio di protezione dei testimoni ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a e b sono indennizzate nella misura in cui i costi superano i 1000 franchi per caso; i costi inferiori a tale importo non sono indennizzati. Le prestazioni sono conteggiate in base a una tariffa di 150 franchi per persona e per ora. Sono conteggiati al massimo 1000 franchi per persona e per giorno civile.

Per l’uso di apparecchiature speciali e di infrastruttura (art. 20 cpv. 2 lett. c) è indennizzato il prezzo di costo.

Per le prestazioni di terzi (art. 20 cpv. 2 lett. d) è indennizzato l’importo da essi fatturato.

Art. 22 Prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata fornite prima dell’attuazione di programmi di protezione dei testimoni

Se una persona da proteggere è ammessa a un programma di protezione dei testimoni, le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata fornite in precedenza dal Servizio di protezione dei testimoni non sono fatturate. Sono fatte salve le prestazioni di terzi ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera d.

Art. 23 Computo delle prestazioni indennizzate

Le prestazioni di consulenza e di sostegno indennizzate dai Cantoni sono detratte dalle spese complessive di gestione.

Art. 24 Fatturazione

L’Ufficio federale di polizia rilascia le fatture:

  1. per le spese generate dal programma di protezione dei testimoni (art. 34 cpv. 1 LPTes): direttamente all’autorità richiedente;

  2. per le spese di gestione (art. 34 cpv. 2 LPTes): direttamente alle autorità cantonali competenti;

  3. per le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata (art. 35 cpv. 1 LPTes): direttamente all’autorità richiedente.

Il Servizio di protezione dei testimoni allega alle fatture:

  1. un rendiconto dei costi generati dal caso specifico;

  2. un conteggio delle spese d’esercizio;

  3. un elenco delle prestazioni di cui all’articolo 20 capoverso 2 con indicazione della durata dell’impiego e del numero di persone impiegate.

La fatturazione alle autorità interessate avviene nell’anno civile in cui sono stati generati i costi o fornite le prestazioni.

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 25 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

(art. 25)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

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