512.218.1
Ordinanza del DDPS sui servizi volontari
del 5 settembre 2013 (Stato 1° ottobre 2013)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 44 capoverso2 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM); visto l’articolo 83 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la procedura di autorizzazione per quanto riguarda i servizi volontari e il loro computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.
Art. 2 Campo di applicazione
La presente ordinanza è applicabile ai servizi volontari dei militari secondo l’articolo 44 capoverso 1 LM.
Sezione 2 Procedura
Art. 3 Domande
Le domande per l’autorizzazione a prestare servizio volontario devono essere presentate per scritto al capo del Personale dell’esercito.
Occorre utilizzare il formulario previsto al riguardo.
Per ciascun servizio deve essere presentata una domanda separata. Sono fatte salve le domande per l’autorizzazione di servizi prestati a giorni in un anno civile.
Art. 4 Condizioni
Sono autorizzate unicamente le domande concernenti militari che hanno assolto il proprio totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione secondo l’articolo 9 RU 2013 3023 OOPSM oppure hanno prestato i propri servizi di perfezionamento secondo l’articolo 9a OOPSM.
Le domande insufficienti sotto il profilo formale o del contenuto sono rinviate. Dal ricevimento l’organo richiedente ha dieci giorni di tempo per colmare le lacune constatate. Non si entra nel merito delle domande insufficienti sotto il profilo formale o del contenuto inoltrate una seconda volta.
Art. 5 Termine
Le domande devono essere inoltrate al più tardi 14 settimane prima dell’inizio del servizio volontario.
Se la necessità militare si manifesta soltanto in un secondo momento, la domanda deve essere inoltrata entro tre giorni dopo che l’organo competente ha stabilito la necessità.
Art. 6 Decisione
Il capo del Personale dell’esercito decide in merito alla domanda e comunica per scritto la sua decisione all’organo richiedente. Un rifiuto della domanda è motivato e provvisto dell’indicazione della possibilità di un unico riesame.
I servizi ordinari hanno la priorità rispetto ai servizi volontari.
Se all’inizio di un servizio non vi è l’autorizzazione scritta del capo del Personale dell’esercito, il militare interessato deve essere prosciolto il giorno stesso, o al più tardi come segue:
il giorno dell’adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione secondo l’articolo 9 OOPSM; oppure
il giorno dell’adempimento del numero di giorni di servizio secondo l’articolo 9a OOPSM.
Art. 7 Controllo e competenza
Il settore «Personale dell’esercito» effettua il controllo sul numero di servizi e sui giorni di servizio prestati.
Se la domanda è autorizzata, il settore «Personale dell’esercito» lo menziona nel sistema di gestione del personale dell’esercito.
L’organo richiedente emana la chiamata in servizio.
Sezione 3 Computo dei servizi volontari
Art. 8
I servizi volontari non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 9 Esecuzione
Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.