910.13
Ordinanza
concernente i pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2026)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 70 capoverso 3, 70a capoversi 3–5, 70b capoverso 3,
71 capoverso 2, 72 capoverso 2, 73 capoverso 2, 75 capoverso 2, 76 capoverso 3,
77 capoverso 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),
ordina:
Titolo 1 Disposizioni generali
Capitolo 1 Oggetto e tipi di pagamenti diretti
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l’importo dei contributi.
Stabilisce i controlli e le sanzioni amministrative.
Art. 2 Tipi di pagamenti diretti
I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti:
a. contributi per il paesaggio rurale:
contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio,
contributo di declività,
contributo per le zone in forte pendenza,
contributo di declività per i vigneti,
contributo di alpeggio,
contributo d’estivazione;
b. contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento:
contributo di base,
contributo per le difficoltà di produzione,
contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni;
c. 2contributo per la biodiversità;
d. 3...
e. 4contributi per i sistemi di produzione:
contributo per l’agricoltura biologica,
contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari,
contributo per la biodiversità funzionale,
contributi per il miglioramento della fertilità del suolo,
contributo per l’impiego efficiente dell’azoto in campicoltura,
contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita,
contributi per il benessere degli animali,
contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche;
ebis. 5contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio;
f. 6...
g. contributo di transizione.
Capitolo 2 Condizioni
Sezione 1 Condizioni generali
Art. 3 Gestori aventi diritto ai contributi
Il gestore di un’azienda ha diritto ai contributi se:
è una persona fisica con domicilio civile in Svizzera;
prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione non ha ancora compiuto i 65 anni;
adempie le esigenze relative alla formazione di cui all’articolo 4.
Hanno diritto ai contributi le persone fisiche e le società di persone che gestiscono in proprio l’azienda di una società anonima (SA), di una società a garanzia limitata (Sagl) o di una società in accomandita per azioni (SA in accomandita) con sede in Svizzera, se:
nella SA o SA in accomandita possiedono, mediante azioni nominative, una partecipazione diretta di almeno due terzi del capitale azionario o del capitale sociale e dei diritti di voto;
nella Sagl possiedono una partecipazione diretta di almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto;
il valore contabile della sostanza dell’affittuario corrisponde almeno a due terzi degli attivi e, se la SA o la Sagl è proprietaria, il valore contabile dell’azienda o delle aziende corrisponde almeno a due terzi degli attivi della SA o della Sagl.
Non ha diritto ai contributi una persona fisica o una società di persone che ha preso in affitto l’azienda da una persona giuridica, e:
è attiva con funzioni dirigenziali per la persona giuridica; o
possiede una partecipazione di più di un quarto del capitale azionario, sociale o di base o dei diritti di voto della persona giuridica.7
Hanno diritto al contributo per la biodiversità e al contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio anche le persone giuridiche con sede in Svizzera nonché i Cantoni e i Comuni, a condizione che siano gestori dell’azienda. Fanno eccezione le persone giuridiche che si può presumere siano state costituite allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.8
Art. 4 Esigenze relative alla formazione
Il gestore deve aver seguito una delle seguenti formazioni:
formazione professionale di base «campo professionale agricoltura e relative professioni» con un certificato federale di formazione pratica secondo l’articolo 37 della legge del 13 dicembre 20029 sulla formazione professionale (LFPr) o un attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 LFPr;
contadina con attestato professionale secondo l’articolo 43 LFPr;
formazione superiore nelle professioni di cui alla lettera a o b.
È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a un’altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica secondo l’articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 LFPr, completata da:
una formazione continua agricola conclusa, disciplinata uniformemente dai Cantoni in collaborazione con l’organizzazione determinante del mondo del lavoro; o
un’attività pratica comprovata svolta per almeno tre anni come gestore, cogestore o impiegato in un’azienda agricola.
I gestori di aziende nella regione di montagna la cui gestione richiede meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 199810 sulla terminologia agricola (OTerm) non sono tenuti ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1.
Se, al raggiungimento del limite d’età del gestore precedente secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b, il coniuge riprende l’azienda, esso non è tenuto ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1 se prima della ripresa ha collaborato nell’azienda per almeno dieci anni.11
L’erede o la comunione ereditaria non sottostà all’obbligo di soddisfare le esigenze di cui al capoverso 1 per tre anni al massimo dopo la morte del gestore precedente avente diritto ai contributi.12
Un membro della comunione ereditaria deve avere domicilio civile in Svizzera e il 1° gennaio dell’anno di contribuzione non deve avere ancora compiuto i 65 anni. La comunità ereditaria è tenuta a notificare tale persona all’autorità responsabile secondo l’articolo 98 capoverso 2.13
Art. 514 Volume di lavoro minimo
I pagamenti diretti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell’azienda è di almeno 0,20 USM.
Art. 6 Quota minima dei lavori della manodopera propria dell’azienda
I pagamenti diretti sono versati soltanto se almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell’azienda sono svolti con manodopera propria dell’azienda.
Il carico di lavoro è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, nella versione del 201315.
Art. 7 Effettivo massimo di animali
I pagamenti diretti sono versati soltanto se l’effettivo di animali dell’azienda non supera i limiti dell’ordinanza del 23 ottobre 201316 sugli effettivi massimi.
Art. 817
Art. 9 Riduzione dei pagamenti diretti nel caso di società di persone
Nel caso di società di persone, i pagamenti diretti di un’azienda sono ridotti proporzionalmente per ogni persona che prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione ha compiuto i 65 anni.
Art. 10 Gestori aventi diritto ai contributi di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari
Persone fisiche e giuridiche nonché collettività di diritto pubblico e Comuni hanno diritto ai contributi in qualità di gestori di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari se:
gestiscono l’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari per proprio conto e a proprio rischio e pericolo; e
hanno domicilio civile o sede in Svizzera.
I Cantoni non hanno diritto ai contributi.
Le condizioni di cui agli articoli 3–9 non sono applicabili.
Sezione 2 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
Art. 11 Principio
I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12–25 sono adempiute in tutta l’azienda.
Art. 12 Detenzione degli animali da reddito secondo la legislazione sulla protezione degli animali
Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali determinanti per la produzione agricola devono essere rispettate.
Art. 13 Bilancio di concimazione equilibrato
I cicli delle sostanze nutritive devono essere possibilmente chiusi. Dal bilancio delle sostanze nutritive non devono risultare eccedenze nell’apporto di fosforo e azoto. Le esigenze relative all’allestimento del bilancio delle sostanze nutritive sono fissate nell’allegato 1 numero 2.1.
La quantità di fosforo e azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle piante e al potenziale di produzione aziendale.
Gli inquinamenti atmosferici causati in particolare dal deposito e dallo spandimento di concimi aziendali liquidi devono essere limitati conformemente alle indicazioni dell’ordinanza del 16 dicembre 198518 contro l’inquinamento atmosferico.19
Allo scopo di ottimizzare la ripartizione di concime sulle singole particelle, almeno una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo secondo l’allegato 1 numero 2.2.
Art. 14 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità
La quota di superfici per la promozione della biodiversità deve ammontare almeno al 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e al 7 per cento della rimanente superficie agricola utile. La presente disposizione si applica soltanto per le superfici in Svizzera.
Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k e n, 71b nonché 78 e all’allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi:20
si trovano sulla superficie aziendale e a una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale o da un’unità di produzione; e
sono di proprietà del gestore o da lui affittate.
Per albero secondo il capoverso 2 viene computata un’ara. Per ogni particella gestita, possono essere computati al massimo 100 alberi per ettaro. Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità può essere soddisfatta computando degli alberi. 21
Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettera b è computabile il 5 per cento della superficie occupata dalla coltura perenne.22
Le superfici in progetti di cui all’articolo 78 sono computabili se promuovono spazi vitali naturali ecologicamente pregiati e non sono superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1.23
Art. 14a24
Art. 15 Gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d’importanza nazionale
Devono essere rispettate le prescrizioni sulla gestione di paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18a della legge federale del 1° luglio 196625 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), a condizione che le superfici siano state delimitate in maniera vincolante per il gestore.
Le superfici sono delimitate in maniera vincolante se:
esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione tra il servizio cantonale specializzato e il gestore; o
esiste una decisione passata in giudicato; o
sono delimitate su un piano di utilizzazione definitivo.
Art. 16 Avvicendamento disciplinato delle colture
Gli avvicendamenti delle colture devono essere stabiliti in modo da prevenire parassiti e malattie e da evitare l’erosione, la compattazione e la perdita di suolo nonché l’infiltrazione e il ruscellamento di concimi e prodotti fitosanitari.
Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono annoverare almeno quattro colture diverse all’anno. L’allegato 1 numero 4.1 stabilisce a quali condizioni una coltura è computata. Per le colture principali va rispettata una quota massima rispetto alla superficie coltiva di cui all’allegato 1 numero 4.2.
Nel caso di aziende che rispettano le pause colturali di cui all’allegato 1 numero 4.3 non si applica l’esigenza di cui al capoverso 2.
Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell’ordinanza del 22 settembre 199726 sull’agricoltura biologica, per la prova di un avvicendamento disciplinato delle colture si applicano le esigenze dell’organizzazione nazionale specializzata di cui all’articolo 20 capoverso 2.27
Art. 17 Adeguata protezione del suolo
La protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e misure atte a evitare l’erosione e il deterioramento chimico e fisico del suolo. Le esigenze sono fissate nell’allegato 1 numero 5.
Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono seminare, nell’anno in corso, una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali su ogni particella con colture raccolte prima del 31 agosto.28
…29
Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell’ordinanza del 22 settembre 199730 sull’agricoltura biologica, per la prova di un’adeguata protezione del suolo si applicano le esigenze dell’organizzazione nazionale specializzata di cui all’articolo 20 capoverso 2.
Art. 1831 Selezione e applicazione mirate dei prodotti fitosanitari
Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall’invasione delle malerbe, la priorità va data all’applicazione di misure preventive, meccanismi naturali di regolazione e procedimenti biologici e meccanici.
Nell’applicazione di prodotti fitosanitari devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi ufficiali di previsione e di allerta. L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) pubblica le soglie nocive per gli organismi nocivi32.
Possono essere applicati soltanto prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell’ordinanza del 20 agosto 202533 sui prodotti fitosanitari.34
I prodotti fitosanitari che contengono principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali o sotterranee in linea di principio non possono essere applicati. I principi attivi sono fissati nell’allegato 1 numero 6.1.
Sono escluse dal divieto di cui al capoverso 4 le indicazioni menzionate nell’allegato 1 numero 6.1.2 per le quali non è possibile alcuna sostituzione con principi attivi a minore potenziale di rischio e per le quali gli agenti patogeni sono regolarmente presenti nella maggior parte delle regioni della Svizzera e causano danni. L’UFAG aggiorna l’allegato 1 numero 6.1.2.
Le prescrizioni di applicazione di prodotti fitosanitari si fondano sull’allegato 1 numeri 6.1a e 6.2. La priorità va data a prodotti fitosanitari rispettosi degli organismi utili.
I servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all’allegato 1 numero 6.3 per:
l’applicazione di prodotti fitosanitari con principi attivi che non possono essere utilizzati secondo il capoverso 4 se non è possibile alcuna sostituzione con principi attivi a minore potenziale di rischio;
provvedimenti fitosanitari esclusi secondo l’allegato 1 numero 6.2.
Sono escluse dalle prescrizioni di applicazione di cui all’allegato 1 numeri 6.1, 6.2 e 6.3 le superfici coltivate per scopi sperimentali. Il richiedente deve concludere con il gestore una convenzione scritta che va inviata, unitamente alla descrizione dell’esperimento, al servizio cantonale preposto alla protezione dei vegetali.
Art. 19 Esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme
Le esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme sono fissate nell’allegato 1 numero 7.
Art. 20 Esigenze relative alle norme PER di organizzazioni nazionali specializzate e d’esecuzione
Le esigenze relative alle colture speciali sono fissate nell’allegato 1 numero 8.1.
L’UFAG può riconoscere esigenze equivalenti per l’adempimento della PER di organizzazioni nazionali specializzate e di organizzazioni incaricate dell’esecuzione secondo l’allegato 1 numero 8.2.35
Art. 21 Fasce tampone
Lungo corsi d’acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché superfici di inventari devono essere predisposte fasce tampone secondo l’allegato 1 numero 9.
Art. 22 PER fornita congiuntamente da più aziende
Per l’adempimento della PER un’azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER.
Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale:
il bilancio di concimazione equilibrato secondo l’articolo 13;
la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 14;
le esigenze di cui agli articoli 16–18 congiuntamente;
36...
La convenzione deve essere approvata dal Cantone. È approvata se:
i centri aziendali delle aziende partecipanti sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo;
le aziende hanno disciplinato la collaborazione per scritto;
le aziende hanno designato un organo di controllo comune;
nessuna delle aziende ha già concluso un’altra convenzione per la fornitura congiunta della PER.
Art. 23 Scambio di superfici
Lo scambio di superfici è ammesso soltanto tra aziende che adempiono la PER.
Art. 24 Gestione di colture secondarie
Le colture secondarie con una superficie complessiva inferiore a 20 are per azienda non devono essere gestite secondo le norme della PER.
Art. 25 Registrazioni
Le esigenze relative alle registrazioni sono fissate nell’allegato 1 numero 1.
Art. 25a37 Progetti per l’evoluzione della PER
Nell’ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un’evoluzione della PER, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 13–14a nonché 16–25 a condizione che le norme siano almeno equivalenti dal profilo ecologico e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.38
Le deroghe necessitano dell’autorizzazione dell’UFAG.
Sezione 3 Esigenze in materia di gestione per l’estivazione e la regione d’estivazione
Art. 26 Principio
Le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari devono essere gestite in modo adeguato e rispettoso dell’ambiente.
Art. 27 Manutenzione di edifici, impianti e accessi
Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere in condizioni adeguate e deve essere effettuata la relativa manutenzione.
Art. 28 Detenzione degli animali estivati
Gli animali estivati devono essere sorvegliati. Il gestore garantisce che gli animali siano controllati almeno una volta alla settimana.
Art. 29 Protezione e cura dei pascoli e delle superfici che rientrano nella protezione della natura
I pascoli devono essere protetti con provvedimenti adeguati contro l’avanzamento del bosco o l’abbandono.
Le superfici di cui all’allegato 2 numero 1 devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.
Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni.
Per la cura dei pascoli e la lotta a piante erbacee problematiche è ammessa la pacciamatura se:
la cotica erbosa resta intatta; e
non sono interessate superfici protette ai sensi della LPN39.40
Per il decespugliamento di superfici, con un’autorizzazione preliminare del Cantone è ammessa la pacciamatura. I Cantoni trasmettono le autorizzazioni all’UFAG per conoscenza.41
L’autorizzazione deve contenere i seguenti oneri:
l’intervento viene effettuato al più presto dal 15 agosto;
dopo l’intervento risulta danneggiato al massimo il 10 per cento della superficie del suolo lavorata;
dopo l’intervento la superficie presenta un mosaico di pascoli aperti e arbusti fermo restando che questi ultimi devono essere lasciati su almeno 1 ara su 10.42
In casi motivati il Cantone può derogare agli oneri.43
La pacciamatura di cui al capoverso 5 è ammessa sulla stessa superficie al massimo per due anni consecutivi. Successivamente va garantita una gestione sostenibile attraverso un uso adeguato dei pascoli. La pacciamatura può essere effettuata nuovamente al più presto dopo otto anni.44
Art. 30 Concimazione dei pascoli
La concimazione dei pascoli deve mirare a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché a un’utilizzazione moderata e graduata. Devono essere utilizzati concimi prodotti sull’alpe. Il servizio cantonale competente può autorizzare l’apporto di concimi non prodotti sull’alpe.
Lo spandimento di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull’alpe è vietato.
Per spandimento di concimi aziendali prodotti sull’alpe si intende anche lo spandimento di una quota di tali concimi su pascoli d’estivazione e pascoli comunitari confinanti, se gli animali rientrano regolarmente all’azienda principale.
Per ogni apporto di concime devono essere annotati in un registro la data dell’apporto, nonché tipo, quantità e origine dei concimi.
Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e da pozzi neri non agricoli senza scarico si applica l’allegato 2.6 numero 3.2.3 dell’ordinanza del 18 maggio 200545 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
Art. 31 Apporto di foraggi
Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per carico normale (CN) e periodo d’estivazione.
Per le vacche da latte, le capre munte46 e le pecore munte47 è inoltre ammesso l’apporto di 100 kg di foraggi essiccati nonché, in totale, di 100 kg di foraggi concentrati (senza sali minerali), erba essiccata o mais essiccato per CN e periodo d’estivazione.48
La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto a complemento dei sottoprodotti del latte ottenuti sull’alpe.
Per ogni apporto di foraggio devono essere annotati in un registro la data dell’apporto, nonché tipo, quantità e origine del foraggio.
Art. 32 Lotta contro le piante problematiche e impiegodi prodotti fitosanitari
Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), veratro comune, erba di S. Giacomo e senecione alpino; in particolare se ne deve impedire la diffusione.
Possono essere impiegati erbicidi per il trattamento pianta per pianta, per quanto il loro utilizzo non sia vietato o limitato. Possono essere impiegati per il trattamento su tutta la superficie soltanto con l’autorizzazione del competente servizio cantonale specializzato e nel quadro di un piano di risanamento.
Art. 33 Esigenze supplementari
Se un eventuale piano di gestione secondo l’allegato 2 numero 2 contiene esigenze e indicazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli articoli 26–32, esse sono determinanti.
Art. 34 Gestione inadeguata
In caso di utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva, il Cantone prescrive misure per un piano di pascolo vincolante.
Qualora siano constatati danni ecologici o una gestione inadeguata, il Cantone emana oneri per l’uso dei pascoli, la concimazione e l’apporto di foraggi ed esige le registrazioni corrispondenti.
Se gli oneri di cui al capoverso 1 o 2 non producono l’effetto auspicato, il Cantone esige un piano di gestione secondo l’allegato 2 numero 2.
Capitolo 3 Superfici che danno diritto ai contributi ed effettivi di animali determinanti
Sezione 1 Superfici che danno diritto ai contributi
Art. 35
La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie agricola utile di cui agli articoli 14, 16 capoversi 3 e 5 nonché 17 capoverso 2 OTerm49.50
Le piccole strutture all’interno di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–c, e–k, n, p e q danno diritto a contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie. Per piccole strutture si intendono gruppi di arbusti, arbusti isolati, mucchi di rami, mucchi di strame, ceppaie, fossati umidi, stagni e pozze, superfici ruderali, cumuli di pietre, affioramenti rocciosi, muri a secco, massi e superfici prive di vegetazione.51
…52
Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), su prati sfruttati in modo poco intensivo (art. 55 cpv. 1 lett. b) e su prati rivieraschi (art. 55 cpv. 1 lett. g) danno diritto a contributi fino a concorrenza del 20 per cento al massimo della superficie del prato.53
Le superfici per le quali esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN54 stipulata con il servizio cantonale specializzato e pertanto non possono essere utilizzate annualmente, negli anni in cui non sono utilizzate danno diritto soltanto al contributo per la biodiversità (art. 55), al contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (art. 78 e 79) nonché al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento (art. 50).55
Le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all’articolo 17 capoverso 2 OTerm danno diritto soltanto al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento (art. 50) e al contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni (art. 53).
Le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) danno diritto al contributo per la biodiversità e al contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio.56
Non danno diritto ai contributi le superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, alberi di Natale, piante ornamentali, canapa non coltivata per l’uso delle fibre o dei semi o serre con fondamenta fisse.57
Sezione 2 Effettivi di animali determinanti
Art. 36 Periodo di calcolo e rilevazione degli effettivi di animali determinanti
Per il calcolo dell’effettivo di animali da reddito nelle aziende è determinante il periodo di calcolo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per il calcolo del numero di vacche macellate e dei rispettivi parti ai sensi dell’articolo 77 è determinante il periodo di calcolo dei tre anni civili precedenti l’anno di contribuzione.58
Per il calcolo del carico di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo:
per animali della specie bovina e bufali, nonché per animali delle specie equina, ovina e caprina: l’anno di contribuzione fino al 31 ottobre;
per lama e alpaca: l’anno di contribuzione.59
L’effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina, nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.60
L’effettivo degli altri animali da reddito deve essere indicato dal gestore all’atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti.
Art. 37 Calcolo degli effettivi di animali
Per il calcolo dell’effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di bisonti è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all’ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.61
Per il calcolo dell’effettivo di altri animali da reddito è determinante il numero degli animali da reddito tenuti mediamente nel periodo di calcolo.
Gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo trasferiti per l’estivazione in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera o in aziende d’estivazione gestite per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all’articolo 43 della legge del 18 marzo 200562 sulle dogane, sono computati sull’effettivo dell’azienda. Sono computabili 180 giorni al massimo.
Se il gestore modifica in maniera sostanziale l’effettivo entro il 1° maggio dell’anno di contribuzione, il Cantone aumenta o riduce l’effettivo di cui ai capoversi 1 e 2 in modo che corrisponda all’effettivo realmente detenuto nell’anno di contribuzione. Vi è una modifica sostanziale se, all’interno di una categoria, l’effettivo è inserito, escluso oppure aumentato o ridotto di più del 50 per cento.
L’effettivo di animali per i contributi di alpeggio è calcolato in carichi normali secondo l’articolo 39 capoversi 2 e 3 per gli animali trasferiti dall’azienda in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.
L’effettivo di animali per il carico di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari in Svizzera è calcolato in carichi normali secondo l’articolo 39 capoversi 2 e 3.
Le vacche macellate e i rispettivi parti ai sensi dell’articolo 77 sono computati sull’azienda in cui queste hanno partorito l’ultima volta prima della macellazione. Se l’ultimo parto è avvenuto in un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari, la vacca viene computata sull’azienda in cui era presente prima dell’ultimo parto.63
Il decesso di una vacca è contato come macellazione. Un vitello nato morto è contato come parto, tranne nel caso in cui il vitello nato morto è l’ultimo parto prima della macellazione.64
Sezione 3 Disposizioni particolari per l’estivazione e la regione d’estivazione
Art. 38 Superfici nella regione d’estivazione
Per superficie di pascolo netta si intende la superficie ricoperta di piante foraggere di cui all’articolo 24 OTerm65 dedotte le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo di cui all’allegato 2 numero 1.
Il gestore deve riportare su una carta le superfici pascolative e le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo.
Art. 39 Carico usuale in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari
Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a un’utilizzazione sostenibile. Il carico usuale è indicato in carichi normali.
Un carico normale (CN) corrisponde all’estivazione di un’unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni.
L’estivazione è computata nella misura di 180 giorni al massimo.
Il carico usuale determinato in virtù dell’ordinanza del 29 marzo 200066 sui contributi d’estivazione vale finché non è effettuato un adeguamento secondo l’articolo 41.
Nel caso di aziende d’estivazione o con pascoli comunitari che avviano l’attività d’estivazione, il Cantone determina provvisoriamente il carico usuale sulla base dell’effettivo realmente estivato. Dopo tre anni determina definitivamente il carico usuale tenendo conto del carico medio durante i tre anni corrispondenti e dell’esigenza relativa a un’utilizzazione sostenibile.
Art. 40 Determinazione del carico usuale
Il Cantone determina il carico usuale per ogni azienda d’estivazione o con pascoli comunitari per:
gli ovini, eccetto le pecore munte, a seconda del sistema di pascolo;
gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi.
…67
Nella determinazione del carico usuale per gli ovini, eccetto le pecore munte, non può essere superata la densità per ettaro di superficie netta di pascolo di cui all’allegato 2 numero 3.
Se esiste un piano di gestione, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sui dati sulla densità di animali in esso contenuti. Vanno rispettati i limiti di cui al capoverso 3.
Art. 41 Adeguamento del carico usuale
Il Cantone adegua il carico usuale di un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari se:
il richiedente presenta un piano di gestione che giustifica una densità superiore di animali;
è previsto un cambiamento della proporzione tra ovini e altri animali;
lo esigono mutazioni di superfici.
68la superficie di pascolo o la resa della superficie di pascolo ha subito una variazione considerevole a seguito della costruzione di grandi impianti fotovoltaici.
Esso riduce il carico usuale se:69
il carico nel quadro del carico usuale ha provocato danni ecologici;
gli oneri cantonali non hanno permesso di risanare i danni ecologici;
la superficie di pascolo si è sensibilmente ridotta, in particolare in seguito alla trasformazione naturale in bosco o sottobosco.
Esso determina il nuovo carico usuale se per oltre tre anni consecutivi il carico è inferiore al 75 per cento del carico usuale stabilito. A tal fine tiene conto dell’effettivo medio degli ultimi tre anni e dell’esigenza relativa a un’utilizzazione sostenibile.
Per il versamento dei contributi a partire dal 2024, esso adegua il carico usuale di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari con pecore, eccetto le pecore munte, se il carico medio negli anni di riferimento 2022 e 2023, calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2–3.4 dell’allegato dell’OTerm70, è superiore al 100 per cento del carico usuale attuale. Il nuovo carico usuale corrisponde:
per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico fino al 100 per cento del carico usuale: a questo carico, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2–3.4 dell’allegato dell’OTerm;
per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico superiore al 100 per cento del carico usuale: al carico usuale attuale moltiplicato per il carico medio negli anni di riferimento, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2–3.4 dell’allegato dell’OTerm, diviso per il carico medio negli anni di riferimento.71
In caso di aziende d’estivazione o con pascoli comunitari caricate prevalentemente con caprini, il Cantone, su richiesta, può incrementare il carico usuale in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 lettera b conformemente alla differenza del carico con caprini giovani e capretti. Per il calcolo si applica per analogia il capoverso 3bis.72
Se in un anno di riferimento il carico ha dovuto essere ridotto per cause di forza maggiore o della presenza di grandi predatori e se il gestore ha notificato gli eventi in virtù dell’articolo 106 capoverso 3, il Cantone corregge la determinazione di cui ai capoversi 3bis e 3ter in maniera corrispondente.73
Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro l’adeguamento del carico usuale ed esigere un riesame della decisione sulla base di un piano di gestione. Deve presentare il piano entro un anno.
Titolo 2 Contributi
Capitolo 1 Contributi per il paesaggio rurale
Sezione 1 Contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio
Art. 42
Il contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio è graduato in funzione della zona ed è versato per ettaro.
Non vengono versati contributi per superfici nella zona di pianura, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi.
Le superfici devono essere utilizzate in modo tale che non si verifichi un avanzamento del bosco.
Sezione 2 Contributo di declività
Art. 43
Il contributo di declività è versato per ettaro per superfici con le seguenti caratteristiche:
declività del 18–35 per cento;
declività superiore al 35–50 per cento.
declività superiore al 50 per cento.
Non vengono versati contributi per pascoli perenni, vigneti, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi.
Vengono versati contributi soltanto se la superficie in zone declive misura almeno 50 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un’azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.
I Cantoni calcolano le superfici delle aziende in zone declive sulla base di una raccolta elettronica di dati. L’UFAG appronta la raccolta di dati e la aggiorna periodicamente.
I Cantoni allestiscono elenchi articolati per Comune, i quali indicano, per ogni superficie gestita con numero di particella, nome di particella o unità di gestione, le dimensioni della superficie per la quale possono essere richiesti contributi e la categoria dei contributi. I Cantoni li aggiornano.
Sezione 3 Contributo per le zone in forte pendenza
Art. 44
Il contributo per le zone in forte pendenza è versato per ettaro per superfici che danno diritto ai contributi secondo l’articolo 43 capoverso 1 lettera b o c.
È versato soltanto se la quota di tali superfici rispetto alla superficie agricola utile che dà diritto ai contributi dell’azienda ammonta almeno al 30 per cento.
Sezione 4 Contributo di declività per i vigneti
Art. 45
Il contributo di declività per i vigneti è versato per:
vigneti in zone declive con una declività compresa tra il 30 e il 50 per cento;
vigneti in zone declive con una declività superiore al 50 per cento;
vigneti in zone terrazzate con una declività naturale del terreno superiore al 30 per cento.
I criteri per la delimitazione delle zone terrazzate sono fissati nell’allegato 3.
Se viene versato un contributo di declività per vigneti in zone terrazzate, per tale superficie non è versato alcun contributo di declività per i vigneti in zone declive.
I contributi sono versati soltanto se il vigneto in zone declive misura almeno 10 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un’azienda che formano un insieme di almeno 1 ara.
I Cantoni determinano le superfici in zone terrazzate di regioni viticole per le quali sono versati contributi.
Essi allestiscono elenchi secondo l’articolo 43 capoverso 5.
Sezione 5 Contributo di alpeggio
Art. 46
Il contributo di alpeggio è versato per CN per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, estivati in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.
Sezione 6 Contributo d’estivazione
Art. 47 Contributo
Il contributo d’estivazione è versato per l’estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.
È stabilito per le seguenti categorie:
74ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato, per CN;
ovini, eccetto le pecore munte, in caso di pascoli da rotazione, per CN;
ovini, eccetto le pecore munte, in caso di altri pascoli, per CN;
75altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per CN;
76…
…77
Art. 47a78 Contributo supplementare per la produzione di latte
Per vacche da latte, pecore munte e capre munte, oltre al contributo di cui all’articolo 47 capoverso 2 lettera d, è versato un contributo supplementare per la produzione di latte.
Art. 47b79 Contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame
Per l’attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame, oltre al contributo di cui all’articolo 47, è versato un contributo supplementare per animali detenuti in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari.
Il contributo supplementare è versato per le seguenti categorie:
ovini, eccetto le pecore munte, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione;
pecore munte;
capre;
animali della specie bovina e bufali, fino a 365 giorni di età.
Il contributo supplementare è versato se:
vengono attuate misure di protezione di cui all’articolo 10quinquies dell’ordinanza del 29 febbraio 198880 sulla caccia;
viene rispettato un piano individuale di protezione del bestiame; e
tutti gli animali di una categoria di cui al capoverso 2 sono protetti secondo il piano di protezione del bestiame.
Il piano di protezione del bestiame deve indicare le misure e i provvedimenti aziendali e tecnici che permettono di proteggere una o più categorie di animali dai grandi predatori durante il periodo d’estivazione. Deve essere approvato dal Cantone. Quest’ultimo verifica l’osservanza del piano.
Art. 48 Esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini
Le esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini sono fissate nell’allegato 2 numero 4.
Art. 49 Determinazione dei contributi81
Il contributo d’estivazione è versato sulla base del carico usuale stabilito (art. 39).
Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d’estivazione è adeguato come segue:
se il carico supera il carico usuale in CN del 10–15 per cento, ma almeno di 2 CN, il contributo è ridotto del 25 per cento;
se il carico supera il carico usuale in CN di oltre il 15 per cento, ma almeno di 2 CN, non è versato alcun contributo;
se il carico è inferiore al carico usuale in CN di oltre il 25 per cento, il contributo è calcolato sulla base del reale carico.82
I contributi supplementari di cui agli articoli 47a e 47b sono stabiliti in base al carico effettivo in CN.83
Capitolo 2 Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento
Sezione 1 Contributo di base
Art. 50 Contributo
Il contributo di base è versato per ettaro ed è graduato in funzione della superficie.
Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g è versato un contributo di base ridotto.
Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.
Per le superfici permanentemente inerbite il contributo di base è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all’articolo 51. Se l’effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell’azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all’intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.
Art. 51 Densità minima di animali
Sulle superfici permanentemente inerbite la densità minima di animali per ettaro è la seguente:
nella zona di pianura
1,0 UBGFG;
nella zona collinare
0,8 UBGFG;
nella zona di montagna I
0,7 UBGFG;
nella zona di montagna II
0,6 UBGFG;
nella zona di montagna III
0,5 UBGFG;
nella zona di montagna IV
0,4 UBGFG.
La densità minima di animali per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozione della biodiversità ammonta al 30 per cento della densità minima di animali di cui al capoverso 1.
Sezione 2 Contributo per le difficoltà di produzione
Art. 52
Il contributo per le difficoltà di produzione è versato per ettaro per superfici nella regione di montagna e collinare ed è graduato in funzione delle zone.84
Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.
Per le superfici permanentemente inerbite il contributo per le difficoltà di produzione è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all’articolo 51. Se l’effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell’azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all’intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.
Sezione 3 Contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni
Art. 53
Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni è versato per ettaro.
Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.
Sezione 4 Superfici all’estero
Art. 54
Per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare per le quali sono versati pagamenti diretti dell’Unione europea (UE), i contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento sono ridotti in maniera corrispondente.85
Ai fini del calcolo della deduzione sono determinanti i pagamenti diretti dell’UE versati per l’anno precedente.
Capitolo 3 Contributo per la biodiversità86
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 55
Il contributo per la biodiversità è concesso per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:87
prati sfruttati in modo estensivo;
prati sfruttati in modo poco intensivo;
pascoli sfruttati in modo estensivo;
pascoli boschivi;
terreni da strame;
siepi, boschetti campestri e rivieraschi;
88prati rivieraschi;
maggesi fioriti;
maggesi da rotazione;
fasce di colture estensive in campicoltura;
striscia su superficie coltiva;
89…
90…
vigneti con biodiversità naturale;
superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione;
91...
92...
Il contributo per la biodiversità è concesso per albero da frutto ad alto fusto nei campi di proprietà o in affitto.93
Per le superfici di cui al capoverso 1 lettere a, b ed e i contributi sono graduati in funzione delle zone.
Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni:
94superfici di cui al capoverso 1 lettere h e i: zona di pianura e collinare;
superfici di cui al capoverso 1 lettera k: zona di pianura e collinare nonché zone di montagna I e II;
95superfici di cui al capoverso 1 lettera o: regione d’estivazione e superfici d’estivazione nella regione di pianura e di montagna.
Possono essere versati contributi per superfici sulle quali vengono svolti analisi ed esperimenti il cui obiettivo è migliorare la qualità delle superfici per la promozione della biodiversità.
Non vengono versati contributi per le superfici sottoposte agli oneri di protezione della natura di cui agli articoli 18a, 18b, 23c e 23d LPN96 e per le quali non è stata conclusa una convenzione con i gestori o i proprietari fondiari concernente l’adeguato indennizzo di tali oneri.
Non vengono versati contributi per superfici utilizzate come zone di manovra per la gestione di superfici limitrofe.
Se su una superficie di cui al capoverso 1 lettera a si trovano alberi che sono concimati, la superficie determinante per il contributo è ridotta di un’ara per albero concimato. Fanno eccezione gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi di al massimo dieci anni attorno ai quali è consentito concimare con letame o compost.97
I contributi di cui al capoverso 1 lettera o sono limitati in base al carico effettivo.98
Sezione 2 Contributo99
Art. 56100 Livelli qualitativi
Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–k e q nonché per gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo I.
Se sono adempiute esigenze più ampie relative alla biodiversità, per le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–f, n e o nonché per gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo II in via suppletiva ai contributi del livello qualitativo I.
…101
Art. 57102 Periodo obbligatorio per il gestore
Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata:
a. 103…
b. maggesi da rotazione: per almeno un anno;
c. maggesi fioriti, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva: per almeno due anni;
cbis. 104...
d. tutte le altre superfici: per almeno otto anni.
Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis per la seguente durata:
105alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I: per almeno un anno;
alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II: per almeno otto anni.
I Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per un gestore che predispone in un altro luogo la stessa superficie o lo stesso numero di alberi promuovendo meglio la biodiversità o migliorando la protezione delle risorse.
Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 lettera d e per gli alberi di cui al capoverso 1bis lettera b, sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II con il periodo obbligatorio del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all’articolo 78.106
Art. 58 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo I
Il contributo è versato se sono adempiute le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all’allegato 4.
Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, strisce sulla superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d’estivazione è ammessa una concimazione conformemente all’allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e dei cereali in file distanziate.107
Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), erba di S. Giacomo o neofite invasive; in particolare se ne deve impedire la diffusione.
Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:
trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole; fanno eccezione terreni da strame e superfici sulle quali non è ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari;
trattamenti fitosanitari nei pascoli boschivi su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti e attenendosi ai divieti e alle limitazioni d’utilizzazione vigenti;
trattamenti fitosanitari nei vigneti con biodiversità naturale conformemente all’allegato 4 numero 14.1.4;
trattamenti fitosanitari per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi conformemente all’allegato 1 numero 8.1.2 lettera b;
108...109
La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggesi fioriti, dei maggesi da rotazione e dei vigneti con biodiversità naturale.110
Si possono predisporre piccole strutture se indicate per motivi legati alla protezione della natura o nell’ambito di progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio di cui all’articolo 79.111
Non è consentito impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione secondo le prescrizioni di cui all’articolo 29 capoversi 4–8.112
…113
Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN114, stipulata con il servizio cantonale specializzato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono le disposizioni di cui ai capoversi 2–8 e all’allegato 4.115
Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione o il pascolo.116
Art. 58a117 Disposizioni particolari per le miscele di sementi
Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere h, i e k possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte per la rispettiva superficie per la promozione della biodiversità di cui all’allegato 4a lettera B.
L’UFAG iscrive le miscele di sementi adatte per superfici per la promozione della biodiversità nell’allegato 4a lettera B. A tal fine considera i benefici ecologici e agronomici, i rischi e la metodologia secondo i criteri dell’allegato 4a lettera A. La ponderazione dei criteri si basa sugli obiettivi e sul campo di applicazione della miscela di sementi.
Le composizioni delle miscele di sementi adatte sono pubblicate dall’UFAG al 1° gennaio118.
L’UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l’utilizzo in singole aziende agricole, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell’avvicendamento delle colture.
Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–e, g ed o, alle miscele di sementi standardizzate vanno preferite sementi locali con fiorume di superfici permanentemente inerbite esistenti da tempo.
Art. 59 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo II
Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–f, n e o nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a presentano qualità floristica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze di cui all’articolo 58 e all’allegato 4.119
Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi o siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN120, si può presumere che siano presenti qualità floristica o strutture favorevoli alla biodiversità.121
Dopo aver sentito l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’UFAG può emanare istruzioni sulle modalità di verifica della qualità floristica e delle strutture favorevoli alla biodiversità.122
I Cantoni possono utilizzare altre basi per valutare la qualità floristica e le strutture favorevoli alla biodiversità, purché l’UFAG, dopo aver sentito l’UFAM, le abbia riconosciute come equivalenti. Fanno eccezione le basi per la valutazione della qualità floristica nella regione d’estivazione.123
Per le superfici falciate più di una volta l’anno il Cantone può anticipare le date di sfalcio se necessario per la qualità floristica.124
Non è ammesso l’utilizzo di falciacondizionatrici.
Se vengono versati contributi del livello qualitativo II, eccetto per le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere n e o, per la stessa superficie o per lo stesso albero sono versati anche i contributi del livello qualitativo I.125
Art. 60126
Sezione 3 ...
Art. 61 e 62127
Capitolo 4 ...
Art. 63 e 64128
Capitolo 5 Contributi per i sistemi di produzione
Sezione 1 Forme di produzione
Art. 65129
Quale contributo per forme di produzione aziendali globali è versato il contributo per l’agricoltura biologica.
Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati:
i seguenti contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari:
contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura,
contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche,
contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni,
contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica,
contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali;
il contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili;
i seguenti contributi per il miglioramento della fertilità del suolo:
contributo per una copertura adeguata del suolo,
contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva;
il contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l’impiego efficiente dell’azoto in campicoltura;
il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita.
Quali contributi per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati:
i seguenti contributi per il benessere degli animali:
contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA),
contributo per l’uscita regolare all’aperto (contributo URA),
contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo per le categorie animali della specie bovina e i bufali (contributo per il pascolo);
il contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche.
Sezione 2 Contributo per l’agricoltura biologica
Art. 66 Contributo
Il contributo per l’agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione:
colture speciali;
superficie coltiva aperta gestita con colture diverse da quelle speciali;
altra superficie che dà diritto ai contributi.
Art. 67 Condizioni e oneri
Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6–16h e 39–39h dell’ordinanza del 22 settembre 1997130 sull’agricoltura biologica.
Un gestore che abbandona l’agricoltura biologica ha nuovamente diritto al contributo per l’agricoltura biologica soltanto due anni dopo l’abbandono.
Sezione 3131 Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari
Art. 68 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura
Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture:
colza, patate, ortaggi coltivati in pieno campo destinati alla conservazione e barbabietole da zucchero;
132frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l’estrazione di granelli, fagioli e vecce per l’estrazione di granelli, lupini e ceci nonché miscele di piselli per l’estrazione di granelli, fagioli e vecce per l’estrazione di granelli, lupini e ceci con cereali o dorella.
Non è versato alcun contributo per:
mais;
cereali insilati;
colture speciali;
133superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55;
colture per le quali ai sensi dell’articolo 18 capoversi 1–5 non possono essere impiegati insetticidi e fungicidi.
La coltivazione, dalla semina al raccolto della coltura principale, deve avvenire rinunciando all’impiego di prodotti fitosanitari che contengono le sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF134 ad azione:
fitoregolatrice;
fungicida;
stimolante delle difese naturali;
insetticida.
In deroga al capoverso 3 sono consentiti:
l’impiego di sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF con tipo di azione «sostanza a basso rischio»;
la concia delle sementi;
nella coltivazione di colza: l’impiego di insetticidi a base di caolino nella lotta al meligete;
nella coltivazione di patate: l’impiego di fungicidi;
nella coltivazione di tuberi-seme di patata: l’impiego di olio di paraffina.
L’esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per ogni coltura principale sull’insieme dell’azienda.
Per il frumento da foraggio il contributo è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell’elenco delle varietà di frumento da foraggio raccomandate135 di Agroscope e swiss granum.
I cereali per la produzione di sementi autorizzati secondo le disposizioni d’esecuzione concernenti l’ordinanza del 7 dicembre 1998136 sul materiale di moltiplicazione possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 3. I gestori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture principali interessate.
Art. 69 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche
Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche per la coltivazione in pieno campo di ortaggi annuali e la coltivazione di bacche annuali è versato per ettaro.
Non è versato alcun contributo per ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione.
La coltivazione deve avvenire rinunciando all’impiego di insetticidi e acaricidi che contengono le sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF137 ad azione insetticida e acaricida.
L’esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per un anno per ogni superficie.
Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni
Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori:
in frutticoltura per i frutteti di cui all’articolo 22 capoverso 2 OTerm138;
in viticoltura;
nella coltivazione di bacche.
La coltivazione deve avvenire rinunciando all’impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l’impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell’ordinanza del 22 settembre 1997139 sull’agricoltura biologica.
L’impiego di rame per ettaro e anno non deve superare:
in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg;
140nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg.
Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi.
Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni»141:
142nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»;
in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»;
nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati».
Art. 71 Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica
Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica è versato per ettaro nei seguenti settori:
in frutticoltura per i frutteti di cui all’articolo 22 capoverso 2 OTerm143;
in viticoltura;
nella coltivazione di bacche;
nella permacoltura.
Non è versato alcun contributo per le superfici per le quali è versato un contributo ai sensi dell’articolo 66.
Per la coltivazione possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari e concimi autorizzati ai sensi dell’ordinanza del 22 settembre 1997144 sull’agricoltura biologica.
L’esigenza di cui al capoverso 3 deve essere adempiuta su una superficie per quattro anni consecutivi a meno che l’azienda non sia riconvertita all’agricoltura biologica secondo l’ordinanza sull’agricoltura biologica.
Il contributo per un’azienda è versato per otto anni al massimo.
Art. 71a Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali
Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture principali:
145le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55, fatta eccezione per i vigneti con biodiversità naturale;
colture speciali, esclusi il tabacco e le radici di cicoria;
colture principali della rimanente superficie coltiva aperta.
Non è versato alcun contributo di cui al capoverso 1 per:
146le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55, fatta eccezione per i vigneti con biodiversità naturale;
le strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettera a;
la fungicoltura;
le colture protette tutto l’anno.
Sull’intera superficie si deve rinunciare all’impiego di erbicidi nella seguente maniera:
per le colture principali di cui al capoverso 1 lettere a e c:
per coltura principale sull’insieme dell’azienda, e
dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto ai contributi;
per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera b:
per le colture perenni: sulla superficie per quattro anni consecutivi,
per gli ortaggi in pieno campo annuali, le colture annuali di bacche nonché le piante aromatiche e medicinali annuali: sulla superficie per un anno.
L’impiego di erbicidi è consentito:
per le colture perenni: nel trattamento mirato con erbicidi fogliari direttamente ai piedi del ceppo o del tronco;
per le colture di cui al capoverso 1, escluse colture perenni, barbabietole da zucchero e patate:
nel trattamento pianta per pianta, e
nel trattamento nelle file (trattamento in bande) dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie;
per le barbabietole da zucchero:
nel trattamento pianta per pianta, e
nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie o dalla semina fino allo stadio della 4a foglia;
per le patate:
nel trattamento pianta per pianta,
nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie, e
per l’eliminazione di steli e fogliame.
Sezione 4147 Contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili
Art. 71b
Il contributo per la biodiversità funzionale è versato come contributo per strisce per organismi utili per ettaro nella zona di pianura e collinare e graduato in funzione delle:
strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta;
strisce per organismi utili nelle seguenti colture perenni:
vigneti,
frutteti,
colture di bacche,
permacoltura.
Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni vengono versati contributi soltanto per il 5 per cento della superficie della coltura perenne.
Non è versato alcun contributo per le strisce per organismi utili di cui al capoverso 1 lettera b in vigneti con biodiversità naturale di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera n.148
Le strisce per organismi utili devono essere seminate prima del 15 maggio.
Per la semina di strisce per organismi utili possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte al rispettivo campo di applicazione di cui all’allegato 4a lettera B.149
L’UFAG iscrive le miscele di sementi per strisce per organismi utili nell’allegato 4a lettera B. A tal fine considera i benefici ecologici e agronomici, i rischi e la metodologia secondo i criteri dell’allegato 4a lettera A. La ponderazione dei criteri si basa sugli obiettivi e sul campo di applicazione della miscela di sementi.150
Le composizioni delle miscele di sementi adatte sono pubblicate dall’UFAG al 1° gennaio151.152
L’UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l’utilizzo in singole aziende agricole, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell’avvicendamento delle colture.153
Le strisce per organismi utili devono essere seminate come segue:
strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: su una larghezza di almeno 3 e al massimo 6 metri;
strisce per organismi utili nelle colture perenni: tra le file.
Le strisce per organismi utili devono essere seminate con la frequenza seguente:
strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta:
strisce per organismi utili annuali: ogni anno ex novo,
strisce per organismi utili pluriennali: ogni cinque anni ex novo;
strisce per organismi utili nelle colture perenni: ogni cinque anni ex novo.154
In luoghi adatti, il Cantone può autorizzare il mantenimento prolungato delle strisce per organismi utili pluriennali nello stesso luogo.155
Le strisce per organismi utili devono coprire:156
strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: l’intera lunghezza della coltura campicola durante almeno 100 giorni senza sfalcio;
strisce per organismi utili nelle colture perenni: almeno il 5 per cento della superficie della coltura perenne nello stesso luogo per quattro anni consecutivi.
Nelle strisce per organismi utili la concimazione e l’impiego di prodotti fitosanitari non sono consentiti. Sono ammessi soltanto trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche:
strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: con erbicidi omologati secondo l’OPF157 per l’applicazione su superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta;
strisce per organismi utili nelle colture perenni: con tutti gli erbicidi omologati secondo l’OPF nella frutticoltura e nella viticoltura.
Nelle colture perenni, nelle file dove sono presenti strisce per organismi utili, tra il 15 maggio e il 15 settembre possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi ai sensi dell’ordinanza del 22 settembre 1997158 sull’agricoltura biologica, fatta eccezione per Spinosad.
È possibile transitare soltanto sulle strisce per organismi utili nelle colture perenni.
Le strisce per organismi utili possono essere falciate come segue:
strisce per organismi utili pluriennali sulla superficie coltiva aperta: dal secondo anno al massimo la metà della superficie tra il 1° ottobre e il 1° marzo;
strisce per organismi utili nelle colture perenni: alternativamente la metà della superficie rispettando un intervallo di almeno sei settimane tra due sfalci.
Le strisce per organismi utili nelle colture perenni possono essere falciate e pacciamate.159
Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.160
Sezione 5161 Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo
Art. 71c162 Contributo per una copertura adeguata del suolo
Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:
le seguenti colture principali sulla superficie coltiva aperta:
ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, bacche annuali nonché piante aromatiche e medicinali annuali,
altre colture principali sulla superficie coltiva aperta;
i vigneti.
Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato:
per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a numero 1: se sull’insieme dell’azienda almeno il 70 per cento della rispettiva superficie è sempre coperto con una coltura o una coltura intercalare;
per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 il cui raccolto avviene prima del 1° ottobre: se su almeno l’80 per cento della rispettiva superficie:
entro sette settimane dal raccolto della coltura principale si impianta un’altra coltura, una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale, fermo restando che le sottosemine contano come colture, e
fino al 15 febbraio dell’anno successivo sulle superfici di cui al capoverso 2 lettera b numero 1 non viene effettuata alcuna lavorazione del suolo, fermo restando che le superfici notificate ai sensi dell’articolo 71d capoverso 2 lettera a numero 2 o sulle quali viene impiantata ancora una coltura autunnale sono escluse.
Il contributo per i vigneti è versato se in tutti i vigneti dell’azienda, esclusi quelli giovani fino al terzo anno, almeno il 70 per cento della superficie è sempre inerbito.
Art. 71d Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva
Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva è versato per ettaro per la lavorazione del suolo con semina diretta, semina a bande fresate o semina a bande (strip till) oppure con semina a lettiera.
Il contributo è versato se:
sono adempiute le seguenti esigenze:
nella semina diretta: durante la semina viene smosso il 25 per cento al massimo della superficie del suolo,
nella semina a bande fresate o nella semina a bande (strip-till): prima o durante la semina viene smosso il 50 per cento al massimo della superficie del suolo,
nella semina a lettiera: lavorazione del suolo senza aratura;
163…
164la superficie che dà diritto ai contributi comprende almeno il 60 per cento della superficie coltiva aperta dell’azienda, escluse le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere h, i e k;
dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto al contributo non si ricorre all’aratura; e
nell’impiego di glifosato non si supera la quantità di 1,5 kg di principio attivo per ettaro.
Per la preparazione del letto di semina della semina a lettiera può essere impiegato un aratro per la regolazione delle malerbe, se:
non si supera la profondità di lavorazione di 10 centimetri; e
a partire dal raccolto della coltura principale precedente fino al raccolto della coltura che dà diritto ai contributi, si rinuncia all’impiego di erbicidi.165
Non sono versati contributi per l’impianto di:
prati temporanei166 con semina a lettiera;
colture intercalari;
frumento o triticale dopo il mais.
…167
Sezione 6168 Contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l’impiego efficiente dell’azoto in campicoltura
Art. 71e
Il contributo per misure per il clima è versato per ettaro come contributo per l’impiego efficiente dell’azoto sulla superficie coltiva.
È versato se:
da un bilancio secondo il metodo «Suisse-Bilanz» di cui all’allegato 1 numero 2.1.1 risulta che sull’insieme dell’azienda l’apporto di azoto non supera il 90 per cento del fabbisogno delle colture;
l’azienda è dispensata dal bilancio delle sostanze nutritive ai sensi dell’allegato 1 numero 2.1.9; o
dal bilancio semplificato delle sostanze nutritive di cui all’allegato 1 numeri 2.1.9a–2.1.9c risulta un valore di azoto in UBG per ettaro di superficie fertilizzabile che non supera il 90 per cento dei valori limite di cui all’allegato 1 numero 2.1.9a.169
Per le aziende che adempiono il bilancio di concimazione equilibrato di cui all’articolo 13 a livello interaziendale secondo l’articolo 22 capoverso 1 o 2 lettera a, l’esigenza di cui al capoverso 2 può essere adempiuta a livello interaziendale.170
Sezione 7171 Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita
Art. 71f172 Contributo
Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita è versato per ettaro di superficie inerbita.
Art. 71g173 Condizioni e oneri
Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo secondo l’articolo 37 capoversi 1–4 è composta, nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS), di foraggio di base conformemente all’allegato 5 numero 1. Inoltre, la razione annua deve essere composta di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato di cui all’allegato 5 numero 1:174
nella regione di pianura: il 75 per cento della SS;
nella regione di montagna: l’85 per cento della SS.
Il foraggio di base ottenuto da colture intercalari è computabile nella razione come foraggio ottenuto da prati nella misura di al massimo 25 quintali di SS per ettaro e utilizzazione.
Per le superfici permanentemente inerbite e per i prati temporanei, il contributo è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali. La densità minima di animali si basa sui valori di cui all’articolo 51. Se l’effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell’azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all’intera superficie inerbita, il contributo per le superfici inerbite è determinato proporzionalmente.
Le esigenze relative all’azienda, alla documentazione e al controllo sono fissate nell’allegato 5 numeri 2–4.
Sezione 8175 Contributi per il benessere degli animali
Art. 72176 Contributi
I contributi per il benessere degli animali sono versati per UBG e categoria di animali.
Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appartenenti sono detenuti conformemente alle esigenze di cui agli articoli 74, 75 o 75a, nonché alle rispettive esigenze di cui all’allegato 6.
Non è versato alcun contributo URA di cui all’articolo 75 per le categorie di animali per le quali è versato il contributo per il pascolo di cui all’articolo 75a.
Se un’esigenza di cui agli articoli 74, 75 o 75a o all’allegato 6 non può essere adempiuta a causa di un ordine dell’autorità o di una terapia temporanea ordinata per scritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti.
Se al 1° gennaio dell’anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benessere degli animali, il Cantone versa, su richiesta, il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.
Art. 73 Categorie di animali
Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali:
animali della specie bovina e bufali:
vacche da latte,
altre vacche,
animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto,
animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,
animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni,
animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni,
animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni,
animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,
animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni;
177animali della specie equina:
animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni,
stalloni, di età superiore a 900 giorni,
animali, di età inferiore a 900 giorni;
178animali della specie caprina:
animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,
animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni;
179animali della specie ovina:
animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni,
animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni;
animali della specie suina:
verri da allevamento, di età superiore a sei mesi,
scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a sei mesi,
scrofe da allevamento in lattazione,
suinetti svezzati,
rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso;
conigli:
coniglie da riproduzione con almeno quattro figliate all’anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa,
animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni;
pollame da reddito:
galline produttrici di uova da cova e galli,
galline produttrici di uova di consumo,
pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova,
polli da ingrasso,
tacchini;
180animali selvatici:
cervi,
bisonti.
Art. 74181 Contributo SSRA
Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti:
nei quali gli animali sono tenuti non fissati, in gruppi;
nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e
che dispongono di luce diurna naturale con un’intensità di almeno 15 lux; nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è consentita un’illuminazione meno intensa.
Il contributo SSRA è versato per le categorie di animali di cui all’articolo 73 lettera a numeri 1–4 nonché 6–8, lettera b numero 1, lettera c numero 1, lettera e numeri 2–5 nonché lettere f e g.
Per la categoria di animali di cui all’articolo 73 lettera g numero 4 il contributo SSRA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 30 giorni.
Art. 75182 Contributo URA
Per uscita regolare all’aperto s’intende l’accesso a un’area all’aria aperta secondo le norme specifiche di cui all’allegato 6 lettera B.
Il contributo URA è versato per le categorie di animali di cui all’articolo 73 lettere a–e, g e h.
Nei giorni in cui va concessa loro l’uscita al pascolo conformemente all’allegato 6 lettera B, gli animali delle categorie di cui all’articolo 73 lettere b–d e h devono poter coprire una quota sostanziale del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.
Per la categoria di animali di cui all’articolo 73 lettera g numero 4 il contributo URA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.
Art. 75a183 Contributo per il pascolo
Per quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo s’intende l’accesso a un’area all’aria aperta secondo le norme specifiche di cui all’allegato 6 lettera C.
Il contributo per il pascolo è versato per le categorie di animali di cui all’articolo 73 lettera a.
Nei giorni in cui va concessa loro l’uscita al pascolo ai sensi dell’allegato 6 lettera C numero 2.1 lettera a, gli animali devono poter coprire una quota particolarmente elevata del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.
Il contributo è versato soltanto se agli animali di tutte le categorie di cui all’articolo 73 lettera a per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo è concessa l’uscita di cui all’articolo 75 capoverso 1.
Art. 76 Autorizzazioni cantonali speciali
I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende conformemente all’allegato 6 lettere A numero 7.10 nonché B numeri 1.7 e 2.6.184
Le autorizzazioni speciali per le singole aziende sono rilasciate per cinque anni al massimo.
Esse contengono:
una descrizione dettagliata della deroga ammessa alla rispettiva disposizione dell’ordinanza;
i motivi alla base della deroga;
la durata di validità.
Il Cantone non può delegare a terzi la competenza per il rilascio di autorizzazioni speciali.
Esso tiene un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate.
Art. 76a185 Progetti per l’evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali
Nell’ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un’evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 74 e 75 nonché all’allegato 6, a condizione che le norme in relazione al benessere degli animali siano almeno equivalenti e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.
Le deroghe necessitano dell’autorizzazione dell’UFAG.
Sezione 9 Contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche186
Art. 77187 Contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche
Il contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche è versato per UBG e categoria di animali di cui all’articolo 73 lettera a numeri 1 e 2.
L’importo del contributo è graduato in funzione della media dei parti degli animali dell’azienda macellati negli ultimi tre anni civili.
Non è versato alcun contributo:
per le vacche da latte: con una media inferiore a tre parti;
per le altre vacche: con una media inferiore a quattro parti.
Capitolo 5a Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio188
Art. 78189 Contributo
La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni che promuovono l’interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità e attuano altre misure tese a promuovere la biodiversità nonché promuovono, preservano e sviluppano ulteriormente paesaggi rurali variati.
Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio e se i gestori le attuano sulla superficie aziendale di cui all’articolo 13 OTerm190 di proprietà o in affitto o su una superficie d’estivazione di cui all’articolo 24 OTerm di proprietà o in affitto.
Possono essere versati contributi per superfici sulle quali vengono svolti analisi ed esperimenti il cui obiettivo è migliorare la biodiversità regionale o la qualità del paesaggio.
Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.
La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all’allegato 7 numero 5a.
Il contributo della Confederazione è versato annualmente.
Art. 79191 Esigenze poste ai progetti dei Cantoni
I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze:
gli obiettivi nel settore della qualità del paesaggio rafforzano il carattere del paesaggio regionale conformemente alle basi tecniche cantonali e creano particolari incentivi a favore di paesaggi straordinari;
gli obiettivi quantitativi concernenti le superfici e gli obiettivi qualitativi nel settore della biodiversità regionale si fondano sulle basi tecniche cantonali;
i contributi per misura sono stabiliti in base al costo e al valore della misura;
vengono definite specie bersaglio e specie faro e la loro promozione è tenuta in considerazione dalle misure;
è garantita la gestione mirata e conforme agli obiettivi di protezione delle superfici dei biotopi in inventari nazionali e regionali secondo gli articoli 18a e 18b LPN192.
Al più tardi durante il quarto anno della durata del progetto, i Cantoni devono offrire una consulenza tecnica specifica per l’azienda o una consulenza equivalente per l’attuazione delle misure.
Art. 80193 Procedura
Il Cantone elabora il progetto in collaborazione con le cerchie interessate.
Presenta all’UFAG le domande di autorizzazione e di finanziamento del progetto.
Si applicano i seguenti termini d’inoltro:
bozza del progetto: entro il 31 ottobre dell’anno precedente la presentazione della domanda;
domanda: entro il 30 giugno dell’anno precedente il previsto avvio del progetto.
Un progetto per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio dura otto anni. Sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare i periodi obbligatori con quelli dei contributi dei livelli qualitativi I e II di cui all’articolo 57. Il gestore deve attuare le misure annuali fino alla scadenza della durata del progetto.
Nel corso della durata del progetto, il Cantone può richiedere ulteriori misure. Esso monitora l’avanzamento del progetto e avvia gli adeguamenti necessari.
Per superfici, a favore delle quali è versato un contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio il Cantone può:
stabilire prescrizioni che derogano alle esigenze relative al livello qualitativo I se ciò è necessario per le specie bersaglio;
autorizzare ulteriori piccole strutture da computare nella quota massima di cui all’articolo 35 capoverso 2.
Nell’ultimo anno della durata del progetto, per ogni progetto il Cantone presenta all’UFAG, entro il 30 giugno, un rapporto di valutazione unitamente a una domanda per un eventuale progetto successivo.
Art. 81194
Capitolo 6 ...
Art. 82195
Art 82a196
Art 82b e c197
Art 82d a 82g198
Capitolo 6a199 Coordinamento con i programmi sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr
Art. 82h
Finché un gestore riceve contributi nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non sono versati contributi per i sistemi di produzione e per l’efficienza delle risorse.
Capitolo 7 Aliquote di contribuzione e gestori aventi diritto ai contributi
Art. 83
Le aliquote per i contributi di cui all’articolo 2 lettere a–f sono fissate nell’allegato 7.
I gestori di aziende hanno diritto ai contributi di cui all’articolo 2 lettera a numeri 1–5 e lettere b–g. Fanno eccezione i contributi per superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera o.
I gestori di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari hanno diritto ai contributi di cui all’articolo 2 lettera a numero 6 e lettera d e ai contributi per superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera o.
Capitolo 8 Contributo di transizione
Sezione 1 Diritto al contributo e determinazione del contributo
Art. 84 Diritto al contributo
Il contributo di transizione è versato ad aziende gestite ininterrottamente dal 2 maggio 2013.
Art. 85 Contributo
Il contributo di transizione è calcolato moltiplicando il valore di base stabilito per l’azienda di cui all’articolo 86 per il coefficiente di cui all’articolo 87.
Art. 86 Valore di base
Il valore di base è stabilito una sola volta per ogni azienda. Corrisponde alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell’approvvigionamento, eccetto il contributo d’estivazione secondo la presente ordinanza.
Per il calcolo dei pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema ci si basa sugli anni 2011–2013. Si tiene conto dei pagamenti diretti generali dell’anno in cui l’azienda ha ricevuto i pagamenti diretti generali più elevati. È considerata la graduazione dei contributi in funzione della superficie e del numero di animali.
Per il calcolo dei contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell’approvvigionamento si tengono in considerazione le superfici che danno diritto ai contributi e gli effettivi di animali dell’azienda dell’anno determinante di cui al capoverso 2 nonché le aliquote di contribuzione vigenti nel 2014 secondo l’allegato 7.
I contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento sono versati indipendentemente dal raggiungimento della densità minima di animali di cui all’articolo 51.
Art. 87 Coefficiente
Il coefficiente si calcola sommando i valori di base di tutte le aziende e i fondi disponibili per i pagamenti diretti, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71–76, 77a e 77b LAgr nonché all’articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 1991200 sulla protezione delle acque.
L’UFAG stabilisce il coefficiente.
Sezione 2 Determinazione del contributo in caso di cambiamenti all’interno dell’azienda
Art. 88 Cambio di gestore
Se un gestore riprende un’azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente.
Art. 89 Ripresa di un’altra azienda o di parti di un’azienda
Se il gestore di un’azienda riprende un’altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul più elevato dei due valori di base.
Se il gestore di un’azienda riprende soltanto parti di un’altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente della propria azienda.
Art. 90 Raggruppamento di più aziende
Se i gestori di più aziende fondano una comunità aziendale o raggruppano le proprie aziende creandone una sola, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sui valori di base delle aziende associate, se i gestori continuano la propria attività come cogestori nella comunità aziendale o nell’azienda fusionata. I valori di base delle aziende associate vengono sommati.
Art. 91 Divisione di un’azienda
Se un’azienda o una comunità aziendale è divisa, per ogni nuova azienda riconosciuta è versato un contributo di transizione. Il valore di base dell’azienda o della comunità aziendale è diviso in proporzione alla superficie delle nuove aziende riconosciute.
Se una comunità aziendale o un’azienda fusionata è divisa a meno di cinque anni dalla sua creazione, il contributo di transizione è ripartito sulla base delle aziende riunite.
Art. 92 Abbandono da parte di un cogestore
Se un cogestore di una comunità aziendale o di un’azienda fusionata abbandona la gestione, il valore di base rimane invariato se egli è stato cogestore per almeno cinque anni prima dell’abbandono, altrimenti il valore di base diminuisce in modo proporzionale al numero di persone.
Art. 93 Modifiche strutturali importanti
Se in un’azienda le USM diminuiscono del 50 per cento o più, il contributo di transizione è ridotto in ugual misura. La base è costituita dalle USM dell’anno utilizzato per il calcolo del valore di base di cui all’articolo 86 capoverso 2.
Sezione 3 Limitazione del contributo di transizione
Art. 94 Limitazione del contributo di transizione in base al reddito determinante
Il contributo di transizione è ridotto a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990201 sull’imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i gestori coniugati.
La riduzione ammonta al 20 per cento della differenza tra il reddito determinante del gestore e l’importo di 80 000 franchi.
Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.
Non vi è alcuna riduzione per i gestori di cui all’articolo 4 capoversi 5 e 6.202
Art. 95 Limitazione del contributo di transizione in base alla sostanza determinante
La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 270 000 franchi per USM e 340 000 franchi per i gestori coniugati.
Il contributo di transizione è ridotto a partire da una sostanza determinante di 800 000 franchi fino a una sostanza determinante di 1 milione di franchi. La riduzione ammonta al 10 per cento della differenza tra la sostanza determinante del gestore e l’importo di 800 000 franchi.
Se la sostanza determinante supera 1 milione di franchi, non è versato alcun contributo di transizione.
Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.
Art. 96 Tassazione
Fanno stato i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva entro la fine dell’anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Non appena questa è divenuta definitiva, si verifica il contributo di transizione. Per quanto riguarda la deduzione per i gestori coniugati, è determinante lo stato civile durante gli anni fiscali considerati.
Titolo 3 Procedura
Capitolo 1 Notifica e presentazione della domanda
Art. 97 Notifica per tipi di pagamenti diretti e la PER
Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all’ordinanza del 31 ottobre 2018203 sul coordinamento dei controlli (OCoC), il gestore deve presentare entro il 31 agosto precedente l’anno di contribuzione all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove ha sede, la notifica concernente:204
la PER;
205il contributo per la biodiversità;
i contributi per i sistemi di produzione;
206...
Con la notifica il gestore deve stabilire un organo di controllo secondo l’articolo 7 OCoC per il controllo della PER.207
Per le notifiche di cui al capoverso 1 i Cantoni possono fissare termini di notifica successivi se la pianificazione coordinata dei controlli continua a essere garantita ed è osservato il termine per la trasmissione dei dati secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 23 ottobre 2013208 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr).209
Art. 98 Domanda
I pagamenti diretti sono versati soltanto su domanda.
La domanda deve essere presentata all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove ha sede:
dal gestore di un’azienda di cui all’articolo 6 OTerm210 o di una comunità aziendale di cui all’articolo 10 OTerm, che gestisce l’azienda il 31 gennaio;
dal gestore di un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari che gestisce l’azienda il 25 luglio.
Se l’azienda, l’azienda d’estivazione o l’azienda con pascoli comunitari non si trova nel Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, nel Cantone dove ha sede il gestore, i Cantoni interessati possono convenire che la domanda debba essere presentata al Cantone d’ubicazione del centro aziendale, dell’azienda d’estivazione o dell’azienda con pascoli comunitari. Il Cantone d’ubicazione deve farsi carico dell’intera esecuzione.211
La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:
i tipi di pagamenti diretti secondo l’articolo 2 di cui si fa richiesta;
212i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all’OSIAgr;
213...
per i contributi nella regione d’estivazione:214
215la categoria e il numero di lama e alpaca estivati,
la data dell’ascesa all’alpe,
la data presumibile della discesa dall’alpe,
le variazioni della superficie di pascolo utilizzabile,
le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione;
216i dati necessari per la determinazione dei contributi per i sistemi di produzione;
le variazioni di superficie, gli indirizzi delle aziende interessate e i vecchi e i nuovi gestori;
i pagamenti diretti dell’UE ricevuti l’anno precedente per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare.
I gestori di aziende con superfici situate nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell’UE versati.
Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L’attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone.
Il Cantone stabilisce:
se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o elettronicamente;
217se le domande presentate elettronicamente possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l’articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo 2016218 sulla firma elettronica.
Art. 99219 Termini di domanda e scadenze
La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d’estivazione e i contributi di cui all’articolo 82, va presentata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. In caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio.220
La domanda per ottenere contributi nella regione d’estivazione va presentata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 1° agosto e il 30 settembre.
Il Cantone può fissare un termine di domanda nell’ambito delle scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.
Esso fissa un termine per domande concernenti i contributi di cui all’articolo 82.221
… 222
Art. 100 Modifiche nella domanda223
Se dopo la presentazione della domanda i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all’autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione.
Le variazioni successive degli effettivi di animali, delle superfici, del numero di alberi e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio.224
Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai tipi di pagamenti diretti per cui ha fatto domanda, è tenuto a informare immediatamente il servizio cantonale competente. La notifica viene tenuta in considerazione se è effettuata al più tardi:
il giorno prima della ricezione dell’annuncio di un controllo;
il giorno prima del controllo per i controlli senza preavviso.225
Art. 100a226 Notifica di rinuncia all’ulteriore partecipazione a provvedimenti con una determinata durata d’impegno
In caso di modifica delle aliquote del contributo per provvedimenti con una determinata durata d’impegno, entro il 1° maggio dell’anno di contribuzione, il gestore può notificare all’autorità indicata dal Cantone competente, seguendo la procedura da esso stabilita, che a partire dall’anno della riduzione del contributo rinuncia all’ulteriore partecipazione.
Capitolo 2 Prova e controlli
Art. 101 Prova
I gestori che presentano una domanda per determinati tipi di pagamenti diretti sono tenuti a dimostrare alle autorità preposte all’esecuzione che adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell’intera azienda.
Art. 102 Esigenze relative ai controlli e agli organi di controllo
Se i controlli e gli organi di controllo non sono disciplinati nella presente ordinanza si applicano le disposizioni dell’OCoC227.
I controlli sulla protezione degli animali nell’ambito della PER vanno svolti secondo le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.
...228
Art. 103 Risultati dei controlli
La persona addetta al controllo deve comunicare senza indugio al gestore le lacune o i dati errati riscontrati all’atto del controllo.
…229
L’organo di controllo trasmette i risultati dei controlli secondo le disposizioni del contratto di collaborazione di cui all’articolo 104 capoverso 3.
L’autorità cantonale preposta all’esecuzione verifica la completezza e la qualità dei dati di controllo.
Provvede affinché i dati dei controlli siano registrati o trasmessi secondo le disposizioni degli articoli 6–9 OSIAgr230 al sistema centrale d’informazione di cui all’articolo 165d LAgr.231
Capitolo 3 Competenze
Art. 104
Il Cantone verifica la correttezza dei dati di cui all’articolo 98 capoversi 3–5 e disciplina i dettagli in merito ai rispettivi controlli.
Della pianificazione, esecuzione e documentazione dei controlli da effettuare nelle aziende in virtù della presente ordinanza è responsabile il Cantone sul cui territorio è domiciliato il gestore o ha sede la persona giuridica.
Il Cantone può delegare i lavori necessari in relazione ai capoversi 1 e 2. Devono essere adempiute le disposizioni dell’OCoC232. Il Cantone disciplina l’indennizzo dei lavori delegati.
Non può delegare all’ente promotore i controlli sulla gestione di oggetti in progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio.233
Vigila sull’attività di controllo degli organi di controllo sul suo territorio eseguendo verifiche per campionatura.
…234
Capitolo 4 Sanzioni amministrative
Art. 105235 Riduzione e diniego dei contributi
I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente all’allegato 8.
…236
Art. 106 Forza maggiore
Se le condizioni inerenti alla PER e ai tipi di pagamenti diretti di cui all’articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c-f non sono adempiute per cause di forza maggiore, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.
Sono considerate cause di forza maggiore in particolare:
il decesso del gestore;
l’espropriazione di una parte considerevole della superficie aziendale, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda;
la distruzione delle stalle dell’azienda;
una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie aziendale;
epizoozie che colpiscono l’intero effettivo di animali dell’azienda o una parte di esso;
danni gravi alle colture dovuti a malattie o ad organismi nocivi;
eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, gelo, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato.
Il gestore deve notificare per scritto all’autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza.
I Cantoni disciplinano la procedura.
Art. 107 Rinuncia alla riduzione e al diniego dei contributi
Se all’atto della ripresa di superfici d’estivazione nel quadro di un raggruppamento alpestre o di terreni non sono adempiute esigenze dei tipi di pagamenti diretti di cui all’articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c e d, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.
Se determinate esigenze dei contributi per il benessere degli animali non possono essere adempiute a causa di prescrizioni concernenti la profilassi delle epizoozie, i contributi non sono né ridotti né negati.
Se a causa di misure ordinate per evitare l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi dell’ordinanza del 31 ottobre 2018237 sulla salute dei vegetali non possono essere adempiute le esigenze della PER e dei tipi di pagamenti diretti di cui all’articolo 2 lettera a numero 6 e c–f, i contributi non sono né ridotti né negati.238
Art. 107a239 Rinuncia all’adeguamento dei contributi d’estivazione, del contributo per la biodiversità nonché del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio in caso di scarico anticipato dell’alpe dovuto ai grandi predatori240
Se a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori per gli animali da reddito le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari vengono scaricate anticipatamente, il Cantone può:
rinunciare a un adeguamento del contributo d’estivazione di cui all’articolo 49 capoverso 2 lettera c;
241versare il contributo per la biodiversità di cui all’allegato 7 numero 3.1.1 numero 12 nonché il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all’allegato 7 numero 5a.1 nella stessa misura dei contributi erogati l’anno precedente, anche se il carico è inferiore al carico usuale.
Dopo la prima autorizzazione di rinuncia all’adeguamento dei contributi, nei quattro anni successivi il Cantone può rinunciare ancora al massimo una volta all’adeguamento dei contributi sullo stesso alpe.
Il gestore deve presentare la domanda di rinuncia all’adeguamento dei contributi all’autorità designata dal Cantone competente. Per la valutazione delle domande essa tiene conto delle misure di protezione ragionevolmente esigibili di cui all’articolo 10quinqies dell’ordinanza del 29 febbraio 1988242 sulla caccia e fa capo agli specialisti cantonali competenti in materia di protezione del gregge e di caccia. I Cantoni disciplinano la procedura.
I Cantoni notificano all’UFAG a fine novembre le domande per gli scarichi anticipati degli alpi dovuti ai grandi predatori. L’UFAG definisce forma e contenuto della notifica.
Capitolo 5 Determinazione dei contributi, conteggio e versamento
Art. 108 Determinazione dei contributi
Il Cantone verifica il diritto ai contributi e determina i contributi in base ai dati rilevati.
…243
Per le riduzioni secondo l’articolo 105 il Cantone considera tutte le lacune riscontrate dal 1° gennaio al 31 dicembre. Può applicare le riduzioni nell’anno di contribuzione seguente se le lacune sono state riscontrate dopo il 1° settembre.244
Il Cantone registra i dati concernenti l’azienda, il gestore, le superfici e gli effettivi di animali tra il 15 gennaio e il 28 febbraio. Per gli effettivi di animali, oltre all’effettivo determinante va registrato quello al 1° gennaio. I Cantoni registrano le variazioni entro il 1° maggio.
Art. 109 Versamento dei contributi ai gestori
Il Cantone può versare un acconto ai gestori a metà anno.
Entro il 10 novembre dell’anno di contribuzione versa i contributi, eccetto i contributi nella regione d’estivazione e il contributo di transizione.
Entro il 20 dicembre dell’anno di contribuzione versa i contributi nella regione d’estivazione e il contributo di transizione.
I contributi che non possono essere attribuiti decadono dopo 5 anni. Il Cantone deve restituirli all’UFAG.
I contributi d’estivazione, i contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione nonché il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio nella regione d’estivazione possono essere versati alla corporazione alpestre o al consorzio alpestre, se in questo modo si consegue una sostanziale semplificazione dal profilo amministrativo. Un ente di diritto pubblico, segnatamente un Comune o un patriziato, che ha diritto ai contributi deve versare ai detentori di animali con rispettivi diritti d’estivazione almeno l’80 per cento del contributo.245
Art. 109a246 Deduzione all’atto del versamento dei contributi
All’atto del versamento nel 2025, l’importo da versare per i pagamenti diretti secondo l’articolo 2 lettere a, b, c numero 1, e ed f è ridotto dell’1,7 per cento.
Art. 110 Trasferimento dei contributi al Cantone
Per il versamento dell’acconto il Cantone può richiedere all’UFAG un anticipo dell’importo seguente:
il 50 per cento al massimo dell’importo dell’anno precedente, eccetto i contributi nella regione d’estivazione; o
il 60 per cento al massimo dell’importo totale dei contributi, eccetto il contributo di transizione e i contributi nella regione d’estivazione.
Il Cantone calcola i contributi, eccetto i contributi nella regione d’estivazione e il contributo di transizione, entro il 10 ottobre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 15 ottobre indicando i singoli tipi di contributi. Ulteriori rielaborazioni sono possibili fino al 20 novembre.
Il Cantone calcola i contributi nella regione d’estivazione e il contributo di transizione nonché i contributi risultanti da ulteriori rielaborazioni di cui al capoverso 2 entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli tipi di contributi.
Fornisce all’UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti di tutti i tipi di pagamenti diretti. I dati devono corrispondere agli importi di cui al capoverso 3.
L’UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l’importo totale.
Titolo 4 Disposizioni finali
Art. 111 Notifica delle decisioni
I Cantoni sono tenuti a trasmettere all’UFAG le decisioni relative ai contributi soltanto su richiesta.
Notificano all’UFAG le decisioni su ricorso.
Art. 112 Esecuzione
L’UFAG esegue la presente ordinanza nella misura in cui non ne siano stati incaricati i Cantoni.
Se necessario, coinvolge altri uffici federali interessati.
Vigila sull’esecuzione nei Cantoni e, per quanto necessario, coinvolge altri uffici federali e servizi.
Può emanare prescrizioni sulla struttura dei documenti per il controllo e delle registrazioni.
Art. 113 Registrazione dei geodati
I Cantoni registrano nei sistemi cantonali d’informazione geografica le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri oggetti necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda a partire dal momento dell’applicazione dei modelli di geodati conformemente all’ordinanza del 21 maggio 2008247 sulla geoinformazione, al più tardi tuttavia a partire dal 1° giugno 2017.
Art. 114 Servizio di calcolo dei contributi
L’UFAG mette a disposizione dei Cantoni un servizio web elettronico centrale per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda.
Disciplina l’impostazione tecnica e organizzativa dell’utilizzo del servizio da parte dei Cantoni.
Art. 115 Disposizioni transitorie
Nel 2014 si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 1998248 sui pagamenti diretti per i termini di domanda e di notifica, nonché per i periodi per il calcolo degli effettivi di animali determinanti. Per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo diversi da quelli della specie bovina gli effettivi determinanti sono calcolati sulla base degli animali tenuti mediamente nell’azienda negli ultimi 12 mesi precedenti il 2 maggio.
Per i gestori che dal 2007 al 2013 hanno ottenuto pagamenti diretti per almeno tre anni l’esigenza relativa alla formazione agricola di cui all’articolo 4 è considerata adempiuta.
I gestori che hanno iniziato la formazione continua agricola di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera a dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti entro il 31 dicembre 2013 ricevono pagamenti diretti se la terminano con successo entro due anni dalla ripresa dell’azienda.
Per le società di persone che nel 2013 hanno ricevuto contributi in virtù dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, fino alla fine del 2015 è determinante l’età del gestore più giovane.
Nella zona di pianura non vengono versati contributi di declività di cui agli articoli 43 e 44 fino al 31 dicembre 2016. Le superfici con una declività superiore al 50 per cento sono classificate fino al 31 dicembre 2016 nella categoria di declività di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettera b e ricevono i contributi corrispondenti.
Per superfici e alberi di cui all’articolo 55, notificati entro il giorno di riferimento del 2013, e per progetti d’interconnessione regionali di cui all’articolo 61, approvati dal Cantone entro la fine del 2013, si applicano, per la durata del progetto in corso, le esigenze previgenti. Per simili progetti di interconnessione il Cantone può fissare una durata del progetto più breve. Per i noci del livello qualitativo II la Confederazione versa 30 franchi fino alla scadenza del periodo obbligatorio.
…249
I Cantoni adeguano le esigenze cantonali relative all’interconnessione di cui all’articolo 62 capoverso 2 alle disposizioni della presente ordinanza e le sottopongono per approvazione all’UFAG entro il 30 settembre 2014. I progetti di interconnessione approvati o prolungati dai Cantoni nel 2014 devono soddisfare le esigenze cantonali previgenti. Per la durata del progetto si applicano le disposizioni della presente ordinanza.
Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all’articolo 64, con inizio del periodo d’attuazione previsto nel 2014, il rapporto sul progetto e la domanda di attuazione devono essere presentati all’UFAG entro il 31 gennaio 2014.
...250
Nel 2014 la prova dell’adempimento della PER è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, eccetto la disposizione di cui al numero 2.1 capoverso 1 dell’allegato; anziché questa devono essere adempiute le disposizioni di cui all’allegato 1 numeri 2.1.1 e 2.1.3 della presente ordinanza.
Per l’anno di contribuzione 2014 la notifica relativa ai contributi per l’efficienza delle risorse (art. 77–82), ai contributi per i sistemi di produzione per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (art. 70) e ai contributi per la biodiversità per il prato rivierasco lungo i corsi d’acqua (art. 55 cpv. 1 lett. g) deve essere effettuata unitamente alla domanda. Per l’anno di contribuzione 2014 la notifica relativa ai contributi per la biodiversità per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) deve avvenire entro il 31 maggio.
Nel caso di una notifica, nel 2014, relativa ai contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, il primo controllo di base deve essere svolto entro la fine del 2016.
Nel caso di una notifica, nel 2014, relativa ai contributi per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione, il primo controllo di base deve essere svolto entro la fine del 2016.
Almeno il 25 per cento delle notifiche presentate nel 2014 relative ai contributi per l’efficienza delle risorse deve essere controllato nel 2014.
Nel caso di colture perenni già presenti il 1° gennaio 2008, la larghezza minima deve essere aumentata da 3 a 6 metri secondo l’allegato 1 numero 9.6 soltanto dopo la scadenza della durata di utilizzazione ordinaria.
Finché un gestore riceve pagamenti diretti nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non vengono versati contributi per l’efficienza delle risorse di cui agli articoli 77–81.
Art. 115a251 Disposizione transitoria della modifica del 29 ottobre 2014
I contributi per il 2015 e il 2016 non sono ridotti per:
le lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.6 lettera f; invece della riduzione è emessa una nota di biasimo;
le lacune di cui all’allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.
Per le lacune di cui all’allegato 8 numero 2.7, nel 2015 e nel 2016 i contributi sono ridotti al massimo del 100 per cento.
Art. 115b252 Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2015
Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 di Suisse-Bilanz, versione 1.8253, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per gli anni 2015 e 2016. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l’anno civile.
Art. 115c254 Disposizione transitoria della modifica del 16 settembre 2016
Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» di cui all’allegato 1 numero 2.1.1, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per il 2017 e il 2018. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l’anno civile.
Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, i contributi per il 2017 non sono ridotti se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.
Fino all’anno di contribuzione 2019 compreso, i Cantoni possono registrare le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri elementi necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda utilizzando un metodo diverso da quello previsto all’articolo 113 a condizione che esso sia approvato dall’UFAG. Entro il 31 dicembre 2016 presentano all’UFAG, per approvazione, il metodo che hanno scelto e la scadenza per l’applicazione dei modelli di geodati secondo l’ordinanza del 21 maggio 2008255 sulla geoinformazione.
La pulizia di irroratrici di pieno campo e atomizzatori con un sistema automatico di pulizia interna di cui all’allegato 1 numero 6.1.2 non è necessaria fino alla scadenza del versamento del contributo per l’efficienza delle risorse di cui all’articolo 82a.
Negli anni 2018 e 2019 il gestore oppure l’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari può notificare al servizio designato dal Cantone competente, per scritto o elettronicamente, entro il 1° maggio, rispettivamente entro il 15 novembre, se l’effettivo determinante di animali della specie equina realmente detenuto nell’azienda diverge dall’effettivo rilevato secondo l’articolo 36 capoversi 2 lettera a e 3. Il servizio designato dal Cantone competente corregge l’effettivo conformemente alla notifica o mette a disposizione una possibilità di correzione elettronica.
Art. 115d256 Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017
I gestori che hanno presentato tempestivamente per il 2018 una domanda per ottenere contributi per il benessere degli animali relativi al pollame da reddito devono adempiere le prescrizioni concernenti la superficie aperta dell’area con clima esterno di cui all’allegato 6 lettera A numero 7.8 soltanto a partire dal 1° gennaio 2019. In questi casi all’area con clima esterno si applicano le disposizioni del diritto anteriore.
Per l’anno di contribuzione 2018, la notifica concernente i contributi di cui all’articolo 2 lettera e numero 2 (per lupini), i contributi di cui all’articolo 2 lettera f numeri 5 e 6 nonché i contributi per animali di cui all’articolo 73 lettera h può essere presentata entro la scadenza di cui all’articolo 99 capoverso 1.
Per il controllo del contributo giusta l’articolo 2 lettera e numero 3 nel 2018 si applica il diritto previgente.
Per il controllo del bilancio delle sostanze nutritive di cui all’allegato 1 numero 2 nel 2018 si applica il diritto anteriore.
Art. 115e257 Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2018
Se a causa della conversione non può essere rispettata la scadenza per la chiusura della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» giusta l’allegato 1 numero 2.1.12, per il 2019 il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento.
Nel 2019 i Cantoni possono incrementare del 5 per cento l’acconto di cui all’articolo 110 capoverso 1 e richiedere un maggiore anticipo corrispondente.
Ai fini del contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta nell’anno di contribuzione 2019 hanno diritto ai contributi solo le colture seminate o impiantate nel 2019.
Per l’anno di contribuzione 2019 la notifica concernente i contributi di cui all’articolo 2 lettera f numero 5 (aziende biologiche) e 7 nonché i contributi per animali di cui all’articolo 75 capoverso 2bis può essere presentata entro il termine di cui all’articolo 99 capoverso 1.
Art. 115f258 Disposizione transitoria della modifica dell’11 novembre 2020
Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali giusta l’allegato 1 numero 6.1, controllate l’ultima volta prima del 1° gennaio 2021, devono essere nuovamente controllate entro quattro anni civili.
Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.3 lettera c, i pagamenti diretti per il 2021 non sono ridotti se si tratta della mancata indicazione dei numeri di omologazione di prodotti fitosanitari.
Art. 115g259 Disposizione transitoria della modifica del 13 aprile 2022
I contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari (art. 68–71a) e il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva (art. 71d) sono versati per le colture autunnali piantate sulla superficie coltiva nell’autunno 2022, se le esigenze per i rispettivi contributi sono adempiute dal raccolto della coltura principale precedente.
Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.9a lettere b e c i pagamenti diretti per il 2023 e il 2024 non vengono ridotti.260
Nell’ingrasso di suini, le aziende con foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto di cui all’articolo 82c capoverso 2 nel 2023 possono ancora utilizzare razioni di foraggio che durante l’intero periodo d’ingrasso hanno lo stesso tenore di proteina grezza in g/MJ EDS.
Nel 2024 le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare non devono ancora annoverare superfici per la promozione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva in queste zone ai sensi dell’articolo 14a capoverso 1.261
Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.4 lettera c, i pagamenti diretti per il 2024 non vengono ridotti.262
Art. 115h263 Disposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 2024
Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.9a lettera d, i pagamenti diretti per il 2025 e il 2026 non vengono ridotti.
... 264
Art. 115i265 Disposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 2024
Il contributo per l’interconnessione del diritto anteriore e il contributo per la qualità del paesaggio del diritto anteriore sono ancora versati nel 2026 e nel 2027. Per le riduzioni si applica il diritto anteriore.
Il contributo per l’efficienza delle risorse per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto del diritto anteriore è ancora versato nel 2026. Per le riduzioni si applica il diritto anteriore.
Il contributo per la promozione della biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all’articolo 78 è versato per la prima volta nel 2028. Le superfici in progetti di cui all’articolo 78 sono computabili per la prima volta nel 2028 come superfici per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 14 capoverso 2.
Gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera b del diritto anteriore sono ancora computabili nel 2026 e nel 2027 come superfici per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 14. Per le riduzioni si applica il diritto anteriore.
Le superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera p del diritto anteriore sono ancora computabili nel 2026 e nel 2027 come superfici per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 14. Per le riduzioni si applica il diritto anteriore.
Per i cereali in file distanziate quali superficie per la promozione della biodiversità specifiche di una regione secondo il diritto anteriore il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura di cui all’articolo 68 del diritto anteriore e il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali di cui all’articolo 71a del diritto anteriore sono ancora versati nel 2026 e nel 2027.
Art. 116 Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogate:
l’ordinanza del 7 dicembre 1998266 sui pagamenti diretti;
l’ordinanza del 14 novembre 2007267 sui contributi d’estivazione;
l’ordinanza del 4 aprile 2001268 sulla qualità ecologica.
Art. 117 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 9.
Art. 118 Entrata in vigore
Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
…269
L’articolo 43 capoverso 1 lettera c nonché l’allegato 7 numero 1.2.1 lettera c entrano in vigore il 1° gennaio 2017.
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 71e cpv. 2, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 nonché 115f cpv. 1)
1 Registrazioni
1.1 Il gestore deve tenere con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell’azienda. Le registrazioni devono presentare in modo comprensibile i processi rilevanti dell’azienda. Devono essere conservate per almeno sei anni. Devono comprendere in particolare i seguenti dati:
elenco delle particelle, superficie dell’azienda, superficie agricola utile, altre superfici;
piano delle particelle con particelle gestite e piano delle particelle delle superfici per la promozione della biodiversità;
dati concernenti la concimazione, la protezione dei vegetali (prodotto impiegato, numero di omologazione del prodotto impiegato, data e quantità), il raccolto e le rese nonché per le colture campicole dati concernenti le varietà, l’avvicendamento delle colture e la lavorazione del suolo;
il bilancio delle sostanze nutritive calcolato e la documentazione necessaria per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive;
altre registrazioni, se necessarie.
1.2 L’obbligo di registrazione secondo il numero 1.1 lettere a e b decade se, ai fini del controllo, il Cantone mette elettronicamente a disposizione riproduzioni SIG e liste di dati aggiornate. I Cantoni disciplinano la procedura.
2 Bilancio di concimazione equilibrato
2.1 Bilancio delle sostanze nutritive
2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l’apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida «Suisse-Bilanz»270 dell’UFAG. Si applicano la versione in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell’anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi. L’UFAG è competente per l’omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.
2.1.2 Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i dati dell’anno civile precedente l’anno di contribuzione. Il bilancio delle sostanze nutritive deve essere calcolato ogni anno. All’atto del controllo è determinante il bilancio chiuso delle sostanze nutritive dell’anno precedente.
2.1.3 Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio all’interno e fuori dell’agricoltura nonché tra le aziende devono essere registrati nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive di cui all’articolo 14 OSIAgr271 nell’applicazione Internet Hoduflu. Soltanto i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio ivi registrati sono riconosciuti per l’adempimento di Suisse-Bilanz. Il Cantone può respingere tenori in sostanze nutritive non plausibili. Su richiesta del Cantone, il fornitore deve comprovare a sue spese la plausibilità dei tenori in sostanze nutritive indicati.
2.1.4 …
2.1.5 Sull’insieme dell’azienda il bilancio fosforico del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a un metodo riconosciuto, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione relativo all’insieme dell’azienda, un fabbisogno maggiore. I prati sfruttati in modo poco intensivo non devono essere concimati. È fatto salvo il numero 2.1.6.
2.1.6 Le aziende che si trovano in un settore d’alimentazione (Zo) delimitato dal Cantone secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 28 ottobre 1998272 sulla protezione delle acque (OPAc) e che secondo «Suisse-Bilanz» presentano un grado di approvvigionamento di fosforo (quoziente di produzione di sostanze nutritive provenienti dalla cessione di concimi aziendali e fabbisogno nutritivo delle colture) superiore al 100 per cento, con riguardo alla problematica del fosforo, possono spandere l’80 per cento al massimo del fabbisogno di fosforo. Se, mediante campioni di terreno prelevati dalle autorità di controllo competenti, l’azienda prova che nessuna particella gestita si trova nella classe di fertilità D o E secondo il numero 2.2, si applicano le disposizioni di cui al numero 2.1.5. In queste zone i Cantoni fissano, d’intesa con l’UFAG, le rese massime di sostanza secca per il bilancio delle sostanze nutritive.
2.1.7 Sull’insieme dell’azienda il bilancio azotato del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono prevedere norme più severe per determinate regioni e aziende.
2.1.8 Il riporto di sostanze nutritive sul bilancio delle sostanze nutritive dell’anno seguente non è, per principio, possibile. In viticoltura e in frutticoltura è permesso spandere concime fosforico sull’arco di più anni. Nelle altre colture è possibile spandere fosforo apportato all’azienda sotto forma di compost e calce per 3 anni al massimo. Tutto l’azoto distribuito con questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio azotato dell’anno di spandimento.
2.1.9 Dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive relativo a tutta l’azienda sono dispensate le aziende che non apportano alcun concime azotato o fosforico, se la loro densità di animali non supera i seguenti valori per ettaro di superficie fertilizzabile:
nella zona di pianura: 2,0 unità di bestiame grosso/concime (UBGF)/ha;
nella zona collinare: 1,6 UBGF/ha;
nella zona di montagna I: 1,4 UBGF/ha;
nella zona di montagna II: 1,1 UBGF/ha;
nella zona di montagna III: 0,9 UBGF/ha;
nella zona di montagna IV: 0,8 UBGF/ha.
2.1.9a Il Cantone può dispensare le aziende dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive in base al metodo «Suisse-Bilanz», se dal bilancio semplificato delle sostanze nutritive di cui ai numeri 2.1.9b e 2.1.9c risulta un valore in UBG per ettaro di superficie fertilizzabile che non supera i seguenti valori limite:
Valore limite in UBG/ha di superficie fertilizzabile; per: | ||
|---|---|---|
azoto | fosforo | |
| 2,0 | 2,0 |
| 1,6 | 1,6 |
| 1,4 | 1,4 |
| 1,1 | 1,1 |
| 0,9 | 0,9 |
| 0,8 | 0,8 |
2.1.9b Le UBG per ettaro di superficie fertilizzabile sono calcolate sommando:
l’effettivo degli animali da reddito agricoli conformemente all’articolo 36 capoversi 3 e 4, in UBG; e
i quantitativi totali di azoto e fosforo dei concimi impiegati, in UBG.
2.1.9c Per la conversione dei quantitativi di azoto e fosforo di cui al numero 2.1.9b lettera b in UBG, tali quantitativi sono divisi per i seguenti valori:
Azoto | Fosforo | ||
|---|---|---|---|
Azoto totale | Azoto disponibile | Fosforo | |
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|
|
|
2.1.10 In casi particolari, segnatamente per aziende con colture speciali o allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni possono richiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite di cui ai numeri 2.1.9 e 2.1.9a.
2.1.11 Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella 3 della Guida Suisse-Bilanz273 sono considerate come valori massimi per il bilancio di concimazione equilibrato. Se vengono fatte valere rese superiori, queste vanno comprovate da una stima sulla resa. Il Cantone può respingere stime sulla resa non plausibili. Su richiesta del Cantone, il richiedente deve comprovare, a sue spese, la plausibilità delle sue stime sulla resa.
2.1.12 La chiusura della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» giusta il numero 2.1 deve avvenire tra il 1° aprile e il 31 agosto dell’anno di contribuzione. Il periodo di calcolo comprende almeno i dieci mesi precedenti. La correzione lineare chiusa o il bilancio import/export chiuso è da inoltrare entro il 30 settembre dell’anno di contribuzione ai servizi cantonali preposti all’esecuzione.
2.1.13 Per i trasferimenti dei concimi aziendali registrati nel sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive le aziende con convenzioni sulla correzione lineare secondo il modulo complementare 6 o sul bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» devono utilizzare tenori in sostanze nutritive specifici dell’azienda.
2.2 Analisi del suolo
2.2.1 Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l’approvvigionamento in sostanze nutritive del suolo (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo. I risultati delle analisi del suolo non devono risalire a oltre dieci anni. Fanno eccezione tutte le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo di cui all’articolo 55 lettera b e i pascoli perenni.
2.2.2 Sono dispensate dall’analisi del suolo le aziende che non superano i valori limite di cui al numero 2.1.9 o 2.1.9a. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nella classe di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca», conformemente ai «Principi di concimazione delle colture agricole in Svizzera», nella versione di giugno 2017274 Modulo «2/ Caratteristiche e analisi del suolo».
2.2.3 Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltive deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive delle organizzazioni specializzate devono contenere prescrizioni sugli intervalli da rispettare e sulla portata delle analisi.
2.2.4 L’UFAG è competente per l’autorizzazione dei laboratori e per il riconoscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi d’analisi riconosciuti e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni.
2.2.5 I laboratori autorizzati mettono a disposizione dell’UFAG, a fini statistici, i dati richiesti concernenti le analisi del suolo.
3 Superfici per la promozione della biodiversità computabili e che non danno diritto ai contributi
3.1 Disposizioni generali
3.1.1 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. I trattamenti pianta per pianta sono consentiti soltanto sulle fasce tampone (lungo i corsi d’acqua a partire dal quarto metro), ma non sugli oggetti stessi. La superficie delle fasce tampone è computabile e viene registrata unitamente all’oggetto come superficie per la promozione della biodiversità.
3.2 Condizioni e oneri particolari per le superfici per la promozione della biodiversità computabili
3.2.1 Fossati umidi, stagni, pozze
3.2.1.1 Definizione: specchi d’acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale.
3.2.1.2 Le superfici non devono essere utilizzate a scopo agricolo o per la pesca.
3.2.1.3 La fascia tampone lungo fossati umidi, stagni o pozze deve essere larga almeno 6 m.
3.2.2 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi
3.2.2.1 Definizioni:
Superfici ruderali: vegetazione erbacea o arbustiva, senza specie legnose, su ripiene, deponie e scarpate.
Cumuli di pietra e affioramenti rocciosi: accumuli di pietre con o senza vegetazione.
3.2.2.2 Le superfici non devono essere utilizzate a scopo agricolo. Devono essere curate ogni due o tre anni al di fuori del periodo di vegetazione.
3.2.2.3 La fascia tampone lungo superfici ruderali, cumuli di pietra o affioramenti rocciosi deve essere larga almeno 3 m.
3.2.3 Muri a secco
3.2.3.1 Definizione: muri in pietra leggermente o non sigillati.
3.2.3.2 L’altezza deve misurare almeno 50 cm.
3.2.3.3 La fascia tampone lungo i muri a secco deve essere larga almeno 50 cm.
3.2.3.4 Viene computata una larghezza standard di 3 m. Per i muri a secco al limite della superficie aziendale e per quelli con un’unica fascia tampone viene computata una larghezza di 1,5 m.
4 Avvicendamento disciplinato delle colture
4.1 Numero di colture
4.1.1 Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per cento possono essere sommate e ogni tranche del 10 per cento risultante dalla loro somma è considerata una coltura.
4.1.2 Se almeno il 20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati temporanei, questi contano come due colture. Se tale quota è almeno del 30 per cento, essi contano come tre colture indipendentemente dagli anni di utilizzazione principale. Le colture orticole comprendenti più specie appartenenti ad almeno due famiglie sono considerate alla stessa stregua dei prati temporanei.
4.1.3 A Sud delle Alpi devono figurare almeno tre diverse colture.
4.2 Quota massima delle colture principali
4.2.1 Per aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta, la quota annuale massima delle colture principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue:
in % | |
|---|---|
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4.2.2 Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno due anni.
4.3 Disciplinamento della pausa di coltivazione
4.3.1 Le pause di coltivazione devono essere fissate in maniera tale che convertite all’interno dell’avvicendamento delle colture e per particella vengano rispettate le quote massime delle colture di cui al numero 4.2.
4.3.2 Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai numeri 4.1 e 4.2 a un disciplinamento con pause di coltivazione di cui al presente numero o viceversa al più presto dopo un periodo di cinque anni.
5 Adeguata protezione del suolo
5.1 Protezione contro l’erosione
5.1.1 La superficie coltiva non deve presentare perdite rilevanti di suolo dovute all’erosione e alla gestione.
5.1.2 Una perdita di suolo è considerata rilevante se corrisponde almeno ai casi di cui alla rubrica «2-4 t/ha» del Promemoria di Agridea del novembre 2007275 «Quelle quantité de terre perdue?».
5.1.3 Una perdita di suolo è considerata dovuta alla gestione se non è riconducibile a una causa primariamente naturale o primariamente infrastrutturale o a una combinazione delle due.
5.1.4 In caso di perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione, sulla particella gestita o nel comprensorio in questione occorre:
applicare un piano di misure riconosciuto dal servizio cantonale competente per almeno sei anni; oppure
adottare e applicare sotto la propria responsabilità i provvedimenti necessari per prevenire l’erosione.
5.1.5 Il piano delle misure o i provvedimenti sotto la propria responsabilità sono vincolati alla particella gestita e devono essere applicati anche per le superfici nello scambio annuale.
5.1.6 Se la causa di una perdita di suolo su una particella gestita secondo il numero 5.1.2 non è chiara, il servizio cantonale competente la stabilisce. Successivamente provvede affinché venga applicata una procedura concordata tesa a evitare l’erosione nella rispettiva regione.
5.1.7 I controlli sono eseguiti in maniera mirata, dopo le piogge, in luoghi a rischio. I servizi cantonali competenti tengono un elenco dei casi di perdita di suolo constatati.
6 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari
6.1 Divieto d’utilizzo
6.1.1 Non possono essere utilizzati i seguenti principi attivi:
alfa-Cipermetrina;
Cipermetrina;
Deltametrina;
Dimetaclor;
Etofenprox;
lambda-Cialotrina;
Metazaclor;
Nicosulfuron;
...
Terbutilazina.
6.1.2 Per le seguenti colture contro i seguenti agenti patogeni possono essere utilizzati i rispettivi principi attivi di cui al numero 6.1.1:
Coltura | Agente patogeno |
|---|---|
Asparagi | Minatrici, mosca dell’asparago |
Baby-leaf Brassicaceae | Altiche |
Baby-leaf Chenopodiaceae | Altiche |
Barbabietola | Altiche, nottue terricole o vermi grigi |
Bietola | Altiche |
Cardo | Nottue terricole o vermi grigi |
Carote | Nottue terricole o vermi grigi, mosca della carota |
Cicoria belga | Nottue terricole o vermi grigi |
Cima di rapa | Altiche, nottue terricole o vermi grigi, cecidomia del cavolo, tignola delle crocifere, minatrici, malerbe |
Fagioli | Nottue terricole o vermi grigi |
Pastinaca | Psilla della carota, mosca della carota |
Piselli | Tortrice del pisello |
Prezzemolo tuberoso | Psilla della carota, mosca della carota |
Rafano rusticana / Ramolaccio | Altiche, nottue terricole o vermi grigi |
Ramolaccio | Altiche, malerbe |
Rapa di Brassica rapa e B. napus | Altiche, nottue terricole o vermi grigi, malerbe |
Ravanello | Altiche, malerbe |
Rucola | Malerbe |
Sedano da coste | Mosca della carota |
Sedano rapa | Mosca della carota |
Specie di cavoli | Punteruolo degli steli di cavoli, punteruolo delle galle dei cavoli, minatrici, punteruolo degli steli di colza, malerbe |
Spinaci | Altiche |
6.1a Disposizioni generali d’utilizzo
6.1a.1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere testate almeno ogni tre anni civili da un servizio riconosciuto.
6.1a.2 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate con:
un serbatoio d’acqua; e
un sistema automatico di pulizia interna.
6.1a.3 La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo.
6.1a.4 In caso di applicazioni effettuate con prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF276 devono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento secondo le istruzioni del servizio d’omologazione dei prodotti fitosanitari dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del 4 giugno 2024277 concernenti misure per la riduzione dei rischi nell’utilizzo di prodotti fitosanitari. Sono esclusi i trattamenti pianta per pianta nonché le applicazioni in serre chiuse e l’utilizzo di sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF con funzione «sostanza a basso rischio». Deve essere raggiunto il seguente punteggio secondo le istruzioni:
riduzione della deriva: almeno 1 punto;
riduzione del dilavamento su superfici con declività superiore al 2 per cento, che nella direzione del pendio confinano con acque superficiali, strade o vie drenate: almeno 1 punto.
6.2 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura
6.2.1 Tra il 15 novembre e il 15 febbraio non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari.
6.2.2 L’impiego di erbicidi è disciplinato come segue:
tutti gli erbicidi omologati possono essere impiegati in post-emergenza, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1;
gli erbicidi possono essere impiegati in pre-emergenza soltanto nei seguenti casi, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1:
Coltura | Erbicidi in pre-emergenza |
|---|---|
a. Cereali | Trattamento parziale o su un’ampia porzione della superficie. |
b. Colza | Trattamento parziale o su un’ampia porzione della superficie. |
c. Mais | Trattamento sulla fila. |
d. Patate / patate da tavola | Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un’ampia porzione della superficie. |
e. Barbabietole | Trattamento sulla fila o trattamento su un’ampia porzione della superficie solo dopo la levata delle malerbe. |
f. Piselli proteici, favette, soia, girasoli, tabacco | Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un’ampia porzione della superficie. |
g. Superficie inerbita | Trattamento pianta per pianta. Prima della semina senza aratro di una coltura campicola: impiego di erbicidi totali. Prati temporanei: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi. Terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi se la superficie da trattare non supera il 20 per cento della superficie permanentemente inerbita (all’anno e per azienda; escluse le superfici per la promozione della biodiversità). |
6.2.3 Per le seguenti colture, una volta raggiunta la soglia nociva di cui all’articolo 18 capoverso 2, contro i seguenti agenti patogeni possono essere impiegati insetticidi contenenti i principi attivi seguenti:
Coltura | Principi attivi che possono essere impiegati nel quadro della PER, per parassita |
|---|---|
a. Cereali | Criocera: Spinosad. |
b. Colza | Meligete: tutti i principi attivi omologati fatta eccezione per i principi attivi di cui al numero 6.1.1. |
c. Barbabietole da zucchero | Afidi: Pirimicarb, Spirotetramat e Flonicamid. |
d. Patate | Dorifora: Azadirachtin, Spinosad o prodotti a base di Bacillus thuringiensis. |
e. Piselli proteici, favette, tabacco e girasoli | Afidi: Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid. |
f. Mais | Piralide: Trichogramme spp. |
6.3 Autorizzazioni speciali
6.3.1 Le autorizzazioni speciali vanno rilasciate per scritto e a tempo determinato sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia o di proliferazione di agenti patogeni, come autorizzazioni per regioni delimitate (autorizzazioni speciali regionali). Contengono informazioni sull’impianto di finestre non trattate. Le autorizzazioni individuali devono essere vincolate a una consulenza del servizio competente. Il disciplinamento dei costi rientra nell’ambito di competenza dei Cantoni.
6.3.2 I servizi cantonali competenti tengono un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate contenente informazioni su aziende, colture, superfici e organismi bersaglio. Trasmettono annualmente l’elenco all’UFAG. Inoltre trasmettono annualmente all’UFAG una stima delle superfici di colture sulle quali sono stati utilizzati principi attivi di cui al numero 6.1.1 in base alla disposizione del numero 6.1.2 o con un’autorizzazione speciale regionale di cui al numero 6.3.1.
6.3.3 Il gestore deve ottenere l’autorizzazione speciale prima del trattamento.
7 Deroghe per la produzione di sementi e tuberi-seme
7.1 Sono applicabili le seguenti disposizioni:
a. Cereali da semina | |
| Sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: al massimo due anni di coltivazione di seguito. |
b. Patate da semina | |
| Autorizzati aficidi (soltanto per la coltivazione in tunnel) e oli a livello di prebase e base, inclusa la produzione di tuberi-seme certificati della classe A. Il trattamento con aficidi (tranne per la coltivazione in tunnel) è autorizzato soltanto con un’autorizzazione speciale di Agroscope. |
c. Mais da semina | |
| Semina a lettiera, sottosemina o prati a mais: al massimo cinque anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per tre anni. Altri metodi di coltivazione: al massimo tre anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per due anni. |
| Autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla superficie. |
d. Semi di graminacee e trifoglio | |
| Per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi autorizzati. |
8 Esigenze relative alle norme PER di organizzazioni nazionali specializzate e d’esecuzione
8.1 Norme PER concernenti le colture speciali
8.1.1 Per le colture speciali devono essere adempiute le esigenze contenute negli articoli 13–25 e, se del caso, le esigenze minime di cui al presente allegato.
8.1.2 Le seguenti organizzazioni specializzate possono elaborare norme PER specifiche:
Commissione Tecniche di coltivazione e label in orticoltura;
Centro specializzato Coltivazione e protezione delle colture in frutticoltura;
Federazione svizzera per la produzione ecologica in viticoltura (Vitiswiss).
8.1.3 L’UFAG può approvare le norme di cui al numero 8.1.2 se vengono valutate equivalenti a quelle secondo il numero 8.1.1.
8.2 Altre norme PER
8.2.1 Le seguenti organizzazioni specializzate e d’esecuzione possono elaborare direttive PER specifiche:
Bio Suisse;
Gruppo di coordinamento Direttive Ticino e Svizzera tedesca per la PER (KIP);
Le Groupement pour la production intégrée dans l’Ouest de la Suisse (PIOCH).
8.2.2 L’UFAG può approvare le norme dell’organizzazione di cui al numero 8.2.1 lettera a se vengono valutate come equivalenti alle disposizioni sull’avvicendamento disciplinato delle colture e sull’adeguata protezione del suolo.
8.2.3 L’UFAG può approvare le norme delle organizzazioni di cui al numero 8.2.1 lettere b e c se vengono valutate come equivalenti alle disposizioni della PER.
9 Fasce tampone
9.1 Definizione: fasce di superficie inerbita o da strame.
9.2 Sulle fasce tampone non devono essere utilizzati concimi né prodotti fitosanitari. Fatti salvi i numeri 9.3 lettera b e 9.6, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole.
9.3 Devono essere predisposte:
ai margini delle foreste, una fascia tampone di almeno 3 m di larghezza;
lungo i sentieri, una fascia tampone di almeno 0,5 m di larghezza. I trattamenti pianta per pianta sono ammessi soltanto su strade nazionali e cantonali;
lungo siepi, boschetti campestri e rivieraschi, una fascia tampone di almeno 3 e al massimo 6 m di larghezza su entrambi i lati; una fascia su un solo lato è sufficiente se la siepe o il boschetto campestre o rivierasco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d’acqua. Se le siepi o i boschetti campestri si trovano nel comprensorio delimitato di strade nazionali e cantonali nonché di linee ferroviarie, non sono necessarie fasce tampone inerbite sulla superficie agricola utile attigua.
9.4 Il Cantone può autorizzare che non vengano predisposte fasce di superficie inerbita lungo siepi o boschetti campestri e rivieraschi, se:
condizioni tecniche particolari, come una larghezza esigua del campo tra due siepi, lo richiedono; o
la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale di proprietà.
9.5 Sulle superfici per le quali il Cantone ha rilasciato un’autorizzazione di cui al numero 9.4 non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari.
9.6 Lungo i corsi d’acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza. Questa può essere arata soltanto se nel quadro dell’allegato 4 numero 1.1.4 la superficie è oggetto di una valorizzazione ecologica. Sono consentiti i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche e la concimazione a partire dal quarto metro. Nel caso di corsi d’acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d’acqua di cui all’articolo 41a OPAc278 oppure, in virtù dell’articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d’acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d’acqua e le acque stagnanti la fascia viene misurata a partire dal limite superiore della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2017279.
9.7 Lungo paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi devono essere rispettate le prescrizioni in materia di gestione e le dimensioni delle zone tampone di cui agli articoli 18a e 18b LPN280.
Disposizioni particolari per l’estivazione e la regione d’estivazione
(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)
1 Superfici sulle quali non è ammesso il pascolo
1.1 Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo e devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo:
i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è rischio di erosione;
le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;
gli ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce;
le fasce detritiche e le giovani morene;
le superfici per le quali il pericolo di erosione è evidentemente aggravato dal pascolo;
le superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo.
1.2 Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolungata o un periodo di vegetazione breve, note per essere predilette dagli ovini, non possono essere utilizzate come pascolo permanente.
2 Piano di gestione
2.1 Il piano di gestione deve indicare:
le superfici pascolative e le superfici non pascolative;
le biocenosi esistenti, la loro valutazione e i biotopi di importanza nazionale e regionale;
la superficie di pascolo netta;
il potenziale di resa stimato;
l’idoneità delle superfici all’utilizzo con le diverse categorie di animali.
2.2 Il piano di gestione stabilisce:
quali superfici adibire al pascolo di quali animali;
il rispettivo carico e la durata dell’estivazione;
il sistema di pascolo;
lo spargimento dei concimi prodotti sull’alpe;
un’eventuale concimazione integrativa;
un eventuale apporto di foraggio grezzo e concentrato;
un eventuale piano di risanamento per la lotta contro le piante problematiche;
eventuali provvedimenti contro l’avanzamento del bosco o l’abbandono;
le registrazioni sul carico, sulla concimazione ed eventualmente sull’apporto di foraggi, nonché sulla lotta contro le piante problematiche.
2.3 Il piano di gestione deve essere stilato da esperti che siano indipendenti dal gestore.
3 Densità massima per i pascoli destinati agli ovini
Si applica la seguente densità massima:
Ubicazione | Altitudine | Sistema di pascolo | Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli magri | Densità massima per ha di superficie di pascolo netta su pascoli grassi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ovini* | CN | Ovini* | CN | |||
Sotto il limite del bosco | fino a 900 m | Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione | 14 | 1,32 | 34 | 3,20 |
900–1100 m | 13 | 1,22 | 30 | 2,82 | ||
1100–1300 m | 11 | 1,04 | 25 | 2,35 | ||
1300–1500 m | 9 | 0,85 | 21 | 1,98 | ||
1500–1700 m | 7 | 0,66 | 16 | 1,51 | ||
oltre 1700 m | 6 | 0,56 | 11 | 1,04 | ||
fino a 900 m | Altri pascoli | 4 | 0,38 | 7 | 0,66 | |
900–1500 m | 3 | 0,28 | 5 | 0,47 | ||
oltre 1500 m | 2 | 0,19 | 3 | 0,28 | ||
Sopra il limite del bosco | fino a 2000 m | Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione | 5 | 0,47 | 8 | 0,75 |
Nord delle Alpi fino a | 3 | 0,28 | 5 | 0,47 | ||
Alpi centrali fino a 2400 m | ||||||
Sud delle Alpi fino a 2300 m | ||||||
Nord delle Alpi fino a | Altri pascoli | 2 | 0,19 | 2,5 | 0,24 | |
Alpi centrali fino a 2400 m | ||||||
Sud delle Alpi fino a 2300 m | ||||||
Superfici in altitudine | Altipiano, Prealpi e Ticino meridionale oltre 2000 m | Gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione | 2 | 0,19 | 3 | 0,28 |
Nord delle Alpi oltre 2200 m | ||||||
Alpi centrali oltre 2400 m Sud delle Alpi oltre 2300 m | ||||||
Altri pascoli | 0,5 | 0,05 | 1,5 | 0,14 | ||
|
4 Sistemi di pascolo per gli ovini
4.1 Sorveglianza permanente
4.1.1 La conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore.
4.1.2 Il pascolo è suddiviso in settori e riportato su un piano.
4.1.3 L’utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovrasfruttamento.
4.1.4 La permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo non supera due settimane e la stessa superficie è riutilizzata per il pascolo al più presto dopo quattro settimane.
4.1.5 …
4.1.6 La scelta e l’utilizzazione dei rifugi per la notte sono effettuate in maniera da evitare danni ecologici.
4.1.7 Viene tenuto un registro dei pascoli.
4.1.8 Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi.
4.1.9 Le reti in materiale sintetico possono essere impiegate soltanto durante il pa-scolo. Devono essere immediatamente rimosse dopo ogni avvicendamento di parco o di superficie di pascolo. Il Cantone può vincolare la recinzione a con-dizioni e, all’occorrenza, limitare il suo impiego ai rifugi per la notte al fine di tenere adeguatamente conto della protezione degli animai selvatici.
4.1.10 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all’articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga ai nume-ri 4.1.4 e 4.1.6. nonché dispensarlo dall’obbligo di rimuovere le reti di materia-le sintetico di cui al numero 4.1.9. L’autorizzazione a lasciare le reti in materia-le sintetico oltre la durata di permanenza è concessa soltanto se si tiene adegua-tamente conto della protezione degli animali selvatici.
4.2 Pascolo da rotazione
4.2.1 Il pascolo avviene, per tutta la durata dell’estivazione, in parchi cintati o chiaramente delimitati da elementi naturali.
4.2.2 L’utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovrasfruttamento.
4.2.3 La rotazione è regolare e tiene conto della superficie dei parchi, del carico e delle condizioni locali.
4.2.4 Lo stesso parco è adibito al pascolo per due settimane al massimo e riutilizzato a tal fine al più presto dopo quattro settimane.
4.2.5 I parchi sono riportati su un piano.
4.2.6 Viene tenuto un registro dei pascoli.
4.2.7 Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi.
4.2.8 Per le reti in materiale sintetico si applica il numero 4.1.9.
4.2.9 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all’articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga al nume-ro 4.2.4 nonché dispensarlo dall’obbligo di rimuovere le reti di materiale sinte-tico di cui al numero 4.1.9. L’autorizzazione a lasciare le reti in materiale sinte-tico oltre la durata di permanenza è concessa soltanto se si tiene adeguatamente conto della protezione degli animali selvatici.
4.2a …
4.3 Altri pascoli
4.3.1 I pascoli destinati agli ovini che non adempiono le esigenze relative alla sorveglianza permanente o al pascolo da rotazione sono considerati altri pascoli.
4.3.2 Se sono adempiute le altre esigenze, i Cantoni possono rinunciare alla limitazione della durata di pascolo di cui al numero 4.2.4 per pascoli circoscritti, situati ad altitudine elevata e caricati dopo il 1° agosto.
Criteri per la delimitazione delle zone terrazzate nei vigneti
(art. 45 cpv. 2)
Le zone terrazzate vanno delimitate applicando i seguenti criteri:
Il vigneto deve presentare diversi livelli (terrazzamenti), limitati da muri di sostegno a monte e a valle.
La distanza fra i muri di sostegno di un livello a valle e quello a monte non deve essere mediamente superiore a 30 m.
L’altezza dei muri di sostegno a valle, misurata a partire dal terreno naturale fino al bordo superiore del muro, deve ammontare almeno a 1 m. Vengono tenuti in considerazione anche singoli muri con un’altezza inferiore a 1 m.
I muri di sostegno devono essere tipi di muro usuali; sono considerati usuali i muri in pietra naturale, le opere murarie in calcestruzzo rivestito con sassi o con calcestruzzo strutturato, in elementi per il consolidamento delle scarpate, in pietra artificiale, in elementi prefabbricati in calcestruzzo nonché i muri a secco ciclopici. Non sono considerati usuali i muri in calcestruzzo lisci (muri in calcestruzzo convenzionali).
Le zone terrazzate devono avere una superficie di almeno 1 ettaro.
I vigneti in zone terrazzate devono essere indicati su un piano cartografico o su una carta.
Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità
(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)
A Superfici per la promozione della biodiversità
1 Prati sfruttati in modo estensivo
1.1 Livello qualitativo I
1.1.1 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all’anno. Il primo sfalcio è autorizzato al più presto:
nella regione di pianura: il 15 giugno;
nelle zone di montagna I e II: il 1° luglio;
nelle zone di montagna III e IV: il 15 luglio.
1.1.2 Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anticipare di due settimane al massimo la data di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce.
1.1.3 Le superfici possono essere soltanto falciate. Se le condizioni del suolo sono favorevoli e non è stato convenuto altrimenti, tra il 1° settembre e il 30 novembre esse possono essere adibite al pascolo.
1.1.4 Su superfici con composizione floristica insoddisfacente il Cantone può auto-rizzare un’adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.
1.2 Livello qualitativo II
1.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.
2 Prati sfruttati in modo poco intensivo
2.1 Livello qualitativo I
2.1.1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto disponibile. Si può spargere solo letame o compost. Se sull’insieme dell’azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame completo sono ammesse piccole dosi (max. 15 kg di azoto disponibile per ha e dose) di liquame completo diluito, tuttavia non precedentemente il primo sfalcio.
2.1.2 Per il resto sono applicabili le condizioni e gli oneri secondo il numero 1.1.
2.2 Livello qualitativo II
2.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.
3 Pascoli sfruttati in modo estensivo
3.1 Livello qualitativo I
3.1.1 È ammessa la concimazione da parte degli animali al pascolo. Sul pascolo non devono essere apportati foraggi.
3.1.2 Le superfici devono essere adibite al pascolo almeno una volta all’anno. Sono ammessi sfalci di pulizia.
3.1.3 Sono escluse le composizioni botaniche povere di specie su vaste porzioni della superficie che denotano un’utilizzazione non estensiva, se è adempiuto uno dei seguenti presupposti:
piante foraggere intensive, quali loietto italico, loietto inglese, coda di volpe, erba mazzolina, fienarola (o gramigna dei prati del Kentucky) e poa comune, sardonia e ranuncolo rampante nonché trifoglio bianco, dominano oltre il 20 per cento della superficie;
piante indicatrici di un sovrasfruttamento o di superfici di riposo, quali romici, buon Enrico, ortiche o cardi, dominano oltre il 10 per della superficie.
3.2 Livello qualitativo II
3.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.
4 Pascoli boschivi
4.1 Livello qualitativo I
4.1.1 È possibile spandere concime aziendale, compost e concimi minerali non azotati soltanto previa autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti.
4.1.2 Soltanto la quota del pascolo è computabile e dà diritto ai contributi.
4.1.3 Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al numero 3.1.
4.2 Livello qualitativo II
4.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.
5 Terreni da strame
5.1 Livello qualitativo I
5.1.1 I terreni da strame non possono essere falciati prima del 1° settembre.
5.2 Livello qualitativo II
5.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.
6 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi
6.1 Livello qualitativo I
6.1.1 Su entrambi i lati di siepi, boschetti campestri e rivieraschi deve essere predisposta una fascia di superficie inerbita o da strame di 3–6 m di larghezza. La fascia su entrambi i lati non è prescritta nel caso in cui un lato non sia sulla superficie agricola utile di proprietà o in affitto o se la siepe o il boschetto campestre o rivierasco fiancheggi una strada, un sentiero, un muro o un corso d’acqua.
6.1.2 Conformemente alle date di sfalcio di cui al numero 1.1.1, le fasce estensive di superficie inerbita o da strame devono essere falciate almeno una volta ogni tre anni e possono essere adibite a pascolo in base ai termini di cui al numero 1.1.3. Se fiancheggiano un pascolo possono essere adibite a pascolo dopo i termini di cui al numero 1.1.1.
6.1.3 Le parti legnose devono essere opportunamente curate ogni otto anni. La cura deve avvenire durate il riposo vegetativo. Deve essere effettuata per settori su un terzo al massimo della superficie.
6.2 Livello qualitativo II
6.2.1 La siepe o il boschetto campestre o rivierasco può presentare soltanto alberi e arbusti indigeni.
6.2.2 La siepe o il boschetto campestre o rivierasco deve presentare in media almeno cinque specie di arbusti o di alberi per 10 m lineari.
6.2.3 Almeno il 20 per cento della fascia di arbusti deve essere composta di arbusti spinosi, oppure la siepe o il boschetto campestre o rivierasco deve presentare almeno un albero caratteristico del paesaggio ogni 30 m lineari. La circonferenza del fusto a 1,5 m di altezza deve essere di almeno 1,70 m.
6.2.4 La larghezza della siepe o del boschetto campestre o rivierasco, fascia inerbita esclusa, deve essere di almeno 2 m.
6.2.5 Le fasce di superficie inerbita o di terreni da strame possono essere utilizzate al massimo due volte l’anno. La prima utilizzazione può avvenire al più presto secondo i termini stabiliti al numero 1.1.1; la seconda al più presto sei settimane dopo la prima.
7 Prato rivierasco
7.1 Livello qualitativo I
7.1.1 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all’anno.
7.1.2 Durante il periodo di vegetazione fino al 30 novembre le superfici possono essere adibite al pascolo senza che ciò le danneggi.
7.1.3 La larghezza massima non deve essere superiore a 12 m. In caso di spazi maggiori riservati alle acque la larghezza massima può corrispondere alla distanza dal corso d’acqua fino al limite dello spazio riservato alle acque stabilito conformemente all’articolo 41a OPAc281.
7.1.4 È ammessa la concimazione da parte degli animali al pascolo. Sul pascolo non devono essere apportati foraggi.
8 Maggesi fioriti
8.1 Livello qualitativo I
8.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni.
8.1.2 Il maggese fiorito deve essere mantenuto nello stesso luogo per almeno due anni ma al massimo otto anni. Dev’essere mantenuto almeno fino al 15 febbraio dell’anno seguente l’anno di contribuzione.
8.1.3 In luoghi adeguati, il Cantone può autorizzare una risemina o il mantenimento prolungato del maggese fiorito nello stesso luogo.
8.1.4 A partire dal secondo anno la superficie messa a maggese fiorito può essere falciata soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo e soltanto per una metà. Sulla superficie falciata è ammessa una lavorazione superficiale del suolo. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.
8.1.5 Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare un inerbimento spontaneo.
9 Maggesi da rotazione
9.1 Livello qualitativo I
9.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive aperte o occupate da colture perenni.
9.1.2 Le superfici devono essere seminate tra il 1° settembre e il 30 aprile ed essere mantenute fino al 15 febbraio dell’anno seguente l’anno di contribuzione (maggese da rotazione annuale) o fino al 15 settembre del secondo o terzo anno di contribuzione (maggese da rotazione biennale o triennale).
9.1.3 Il maggese da rotazione può essere falciato soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo. Per le superfici situate nella zona d’afflusso Zo di cui all’articolo 29 OPAc282, il Cantone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio.
9.1.4 …
10 Fasce di colture estensive in campicoltura
10.1 Livello qualitativo I
10.1.1 Definizione: fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo:
predisposte a strisce sull’intera lunghezza delle colture campicole o su tutta la superficie; e
seminate con cereali, miglio, colza, girasoli, leguminose a granelli o lino.
10.1.2 Non devono essere utilizzati concimi azotati.
10.1.3 È vietato combattere le malerbe con mezzi meccanici su vaste porzioni della superficie.
10.1.4 In casi motivati il Cantone può autorizzare la lotta meccanica contro le malerbe sull’intera superficie. In questo caso il diritto al contributo decade per l’anno corrispondente.
10.1.5 Le fasce di colture estensive in campicoltura devono prevedere sulla stessa superficie almeno due colture principali susseguenti.
11 Striscia su superficie coltiva
11.1 Livello qualitativo I
11.1.1 Definizione: superfici:
che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni; e
larghe mediamente 12 m al massimo.
11.1.2 La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno due periodi di vegetazione. Un’aratura può avvenire al più presto dal 15 febbraio dell’anno seguente l’anno di contribuzione.
11.1.3 La metà della striscia deve essere falciata alternativamente una volta all’anno. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a sfalci di pulizia.
11.1.4 Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare una trasformazione di un maggese fiorito in una striscia su superficie coltiva o un inerbimento spontaneo.
12 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi
12.1 Livello qualitativo I
12.1.1 Definizione: alberi da frutto a granella, alberi da frutto a nocciolo nonché noci e castagni.
12.1.2 I contributi sono versati soltanto a partire da 20 alberi da frutto ad alto fusto nei campi che danno diritto ai contributi per azienda.
12.1.3 Possono essere versati contributi per i seguenti numeri massimi di alberi per ettaro:
120 alberi da frutto a nocciolo e a granella, esclusi i ciliegi;
100 ciliegi, noci e castagni.
12.1.4 Gli alberi devono trovarsi sulla superficie agricola utile di proprietà o affittata.
12.1.5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno sviluppo e una capacità di resa normali degli alberi. La distanza dal bosco deve essere almeno di 10 metri, misurata dal centro del tronco ai margini del bosco.
12.1.6 L’altezza del tronco deve essere di almeno 1,2 m per gli alberi da frutto a nocciolo e di almeno 1,6 m per gli altri alberi da frutto.
12.1.7 Non è autorizzato l’impiego di erbicidi ai piedi del tronco, eccetto per alberi di meno di cinque anni.
12.1.8 Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi a una distanza misurata dal centro del tronco inferiore a 10 metri da siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché dai corsi d’acqua non devono essere trattati con prodotti fitosanitari.
12.1.9 Fino al decimo anno dalla piantagione va eseguita un’adeguata cura degli al-beri. Questa comprende formatura e potatura, protezione del tronco e delle radici, nonché una concimazione in funzione del fabbisogno.
12.1.10 Gli organismi da quarantena secondo l’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali e l’ordinanza d’esecuzione emanata in virtù di essa vanno combattuti conformemente alle istruzioni dei servizi fitosanitari cantonali.
12.2 Livello qualitativo II
12.2.1 Devono essere regolarmente presenti strutture favorevoli alla biodiversità di cui all’articolo 59.
12.2.2 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto nei campi deve essere di almeno 20 are e contenere almeno 10 alberi da frutto ad alto fusto nei campi.
12.2.3 La densità deve ammontare ad almeno 30 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro.
12.2.4 La densità può ammontare al massimo al seguente numero di alberi per ettaro:
120 alberi da frutto a nocciolo e a granella, ciliegi esclusi;
100 ciliegi, noci e castagni.
12.2.4a La limitazione di cui al numero 12.2.4 non si applica ai popolamenti piantati prima del 1° aprile 2001. In caso di sostituzione di alberi di tali popolamenti si applica il numero 12.2.4.
12.2.5 La distanza tra i singoli alberi può essere di 30 m al massimo.
12.2.6 Gli alberi vanno potati a regola d’arte.
12.2.7 Durante il periodo obbligatorio il numero di alberi deve rimanere almeno costante.
12.2.8 …
12.2.9 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto deve essere combinata localmente con un’altra superficie per la promozione della biodiversità (superficie computabile) a una distanza di 50 m al massimo. Se non altrimenti convenuto con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerati superfici computabili:
– i prati sfruttati in modo estensivo;
– i prati sfruttati in modo poco intensivo del livello qualitativo II;
– i terreni da strame;
– i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi del livello qualitativo II;
– i maggesi fioriti;
– i maggesi da rotazione;
– la striscia su superficie coltiva;
– le siepi e i boschetti campestri e rivieraschi.
12.2.10 La superficie computabile deve avere la seguente dimensione:
Numero di alberi | Dimensione della superficie computabile secondo il numero 12.2.9 |
0–200 | 0,5 are per albero |
oltre 200 | 0,5 are per albero dal 1° al 200° albero e 0,25 are per albero a partire dal 201° albero |
12.2.11 I criteri del livello qualitativo II possono essere adempiuti congiuntamente da più aziende. I Cantoni disciplinano la procedura.
13 ...
14 Vigneti con biodiversità naturale
14.1 Livello qualitativo I
14.1.1 La concimazione è consentita soltanto sotto i ceppi.
14.1.2 Lo sfalcio deve avvenire alternativamente ogni due corsie. L’intervallo tra due sfalci della medesima superficie deve essere di almeno sei settimane; è consentito lo sfalcio dell’intera superficie poco prima della vendemmia.
14.1.3 L’incorporazione superficiale del materiale organico è consentita ogni anno ogni seconda corsia.
14.1.4 Come prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto erbicidi fogliari sotto i ceppi entro un raggio di 50 cm al massimo e per trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche. Sono ammessi soltanto metodi biologici e biotecnici contro insetti, acari e malattie fungine oppure prodotti chimico-sintetici della classe N (rispettosi di acari predatori, api e parassitoidi).
14.1.5 Nel caso di zone di manovra e vie d’accesso private, scarpate e superfici ricoperte di vegetazione che confinano con i vigneti il suolo deve essere coperto di vegetazione naturale. Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche.
14.1.6 I vigneti con biodiversità naturale, zone di manovra comprese, non sono computabili, se presentano una delle seguenti caratteristiche:
la quota complessiva di graminacee di prati grassi (soprattutto Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Agropyron repens) e tarassaco (Taraxacum officinale) ammonta a più del 66 per cento della superficie complessiva;
la quota di neofite invasive ammonta a più del 5 per cento della superficie complessiva.
14.1.7 Possono essere escluse superfici parziali.
14.2 Livello qualitativo II
14.2.1 La qualità floristica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.
14.2.2 Per le superfici che soddisfano i criteri del livello qualitativo II per il contributo per la biodiversità, d’intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura possono essere autorizzate deroghe ai principi del livello qualitativo I.
15 Superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione
15.1 Livello qualitativo II
15.1.1 Sono versati contributi per prati, pascoli e terreni da strame utilizzati a scopo alpestre nella regione d’estivazione. Per terreni da strame si intendono le superfici di cui all’articolo 21 OTerm283. I prati da sfalcio nella regione d’estivazione che fanno parte della superficie permanentemente inerbita non danno diritto a tali contributi.
15.1.2 Le piante indicatrici di cui all’articolo 59 che denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie devono essere regolarmente presenti.
15.1.3 Per oggetti d’importanza nazionale elencati in inventari secondo l’articolo 18a LPN284 possono essere versati contributi se sono notificati come superfici per la promozione della biodiversità nella regione d’estivazione, se la protezione è garantita mediante convenzioni tra il Cantone e i gestori e se sono adempiute le pertinenti esigenze.
15.1.4 Durante il periodo obbligatorio la qualità floristica e la dimensione della superficie devono rimanere almeno costanti.
15.1.5 Una concimazione della superficie secondo le disposizioni dell’articolo 30 è ammessa se è mantenuta la qualità floristica.
B ...
2 Definizione degli obiettivi
2.1 Devono essere definiti gli obiettivi in vista della promozione della diversità della flora e della fauna. Questi devono basarsi sugli inventari nazionali, regionali o locali pubblicati, su basi scientifiche, su scopi prefissati o linee direttive. Devono tener conto del potenziale di sviluppo specifico per la flora e la fauna della regione designata.
2.2 Gli obiettivi devono adempiere le seguenti esigenze:
occorre definire le specie bersaglio e le specie faro. Le specie bersaglio sono specie minacciate per le quali la regione scelta per il progetto ha una particolare responsabilità. Le specie faro sono o erano specie caratteristiche per la regione scelta per il progetto. Se nel comprensorio crescono specie bersaglio, queste vanno considerate. La scelta e la presenza effettiva e potenziale delle specie bersaglio e delle specie faro deve essere verificata mediante ispezioni;
occorre definire obiettivi d’efficacia. Questi informano sull’effetto desiderato riguardo alle specie bersaglio e alle specie faro prescelte. Il progetto deve permettere di conservare o favorire le specie bersaglio e le specie faro;
occorre definire obiettivi d’attuazione quantitativi. Devono essere fissati il tipo di superficie per la promozione della biodiversità da promuovere, la sua quantità minima e la sua ubicazione. Nella regione di pianura e nelle zone di montagna I e II deve essere perseguito, per zona, per il primo periodo di interconnessione di otto anni un valore di almeno il 5 per cento della superficie agricola utile in quanto superfici per la promozione della biodiversità ecologicamente pregiata. Per gli altri periodi di interconnessione deve essere dato un valore del 12–15 per cento di superficie per la promozione della biodiversità della superficie agricola utile, per zona, di cui almeno il 50 per cento della superficie per la promozione della biodiversità deve essere ecologicamente pregiato. Sono considerate ecologicamente pregiate le superfici per la promozione della biodiversità che:
– adempiono le esigenze del livello qualitativo II,
– adempiono le esigenze del maggese fiorito, del maggese da rotazione, della fascia di colture estensive in campicoltura o della striscia su superficie coltiva, o
– sono gestite secondo le esigenze delle specie selezionate per quanto riguarda lo spazio vitale;
occorre definire obiettivi d’attuazione qualitativi (misure). Le misure per specie bersaglio e specie faro molto diffuse sono elencate nella Guida all’interconnessione. Possono essere definite anche altre misure, purché siano equivalenti;
gli obiettivi devono essere misurabili e avere scadenze definite.
2.3 Le superfici devono essere predisposte in particolare:
lungo corsi d’acqua, pur garantendo a questi ultimi lo spazio necessario per le loro funzioni naturali;
lungo i boschi;
in vista dell’ampliamento di superfici per la protezione della natura e per il loro tamponamento.
2.4 Vanno sfruttate le sinergie con progetti nei settori della gestione delle risorse, della struttura del paesaggio e della promozione delle specie.
3 Stato auspicato
3.1 Lo stato auspicato della sistemazione territoriale delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere rappresentato su un piano.
4 Attuazione
4.1 In un piano di attuazione devono essere riportati:
– il promotore del progetto;
– i responsabili del progetto;
– il fabbisogno finanziario e il piano di finanziamento;
– la prevista attuazione.
4.2 Affinché un’azienda possa percepire contributi per l’interconnessione, deve aver luogo una consulenza tecnica specifica per l’azienda o una consulenza equivalente in piccoli gruppi. Il promotore del progetto conclude convenzioni con i gestori.
4.3 Dopo quattro anni deve essere allestito un rapporto intermedio che documenti il raggiungimento degli obiettivi.
5 Continuazione di progetti di interconnessione
5.1 Prima della scadenza degli otto anni di durata del progetto occorre verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Ai fini della continuazione del progetto, gli obiettivi d’attuazione definiti devono essere raggiunti nella misura dell’80 per cento. In casi motivati si può derogare a tale disposizione.
5.2 Le finalità (obiettivi d’attuazione e provvedimenti) vanno verificate e adeguate. Il rapporto relativo al progetto deve essere conforme alle esigenze minime per l’interconnessione (n. 2–4).
Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili
(art. 58a cpv. 1 e 2 nonché 71b cpv. 5 e 5bis)
A Criteri per la valutazione di miscele di sementi per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili
1.
Benefici ecologici e agronomici:
1.1 Promozione o salvaguardia di specie autoctone e spazi vitali pregiati per animali o piante.
1.2 Preservazione o promozione della varietà genetica della flora e della fauna selvatiche.
1.3 Promozione o salvaguardia di servizi ecosistemici, in particolare impollinazione, regolazione dei parassiti, protezione contro l’erosione e fertilità del suolo.
1.4 Idoneità alla pratica per quanto riguarda impianto, cura, andamento della fioritura, invasione di malerbe e costi.
1.5 Considerazione del contesto biogeografico di cui alla pubblicazione dell’UFAM del 2022285 «Die biogeografischen Regionen der Schweiz».
2.
Rischi:
2.1 Potenziale di danno da parte di parassiti e specie vegetali indesiderate inesistente o basso nelle colture limitrofe o successive, soprattutto per quanto riguarda le specie di nuova introduzione, le specie potenzialmente invasive, le piante problematiche dal profilo agronomico nonché la diffusione di parassiti e la trasmissione di malattie.
2.2 Specie esotiche utilizzate soltanto in casi eccezionali. Il beneficio delle specie esotiche è chiaramente identificabile e la scelta è giustificata. Non è consentito l’utilizzo di specie di cui alla pubblicazione dell’UFAM del 2022286 «Specie esotiche in Svizzera».
2.3 Provenienza delle sementi nota e considerazione del contesto biogeografico, soprattutto nel caso di piante spontanee.
2.4 Valore aggiunto rispetto allo spazio vitale sostituito chiaramente riconoscibile e possibili effetti di competizione con spazi vitali esistenti esclusi o evitati con misure di accompagnamento.
3.
Metodologia:
3.1 Definizione di obiettivi specifici quali varietà e funzione dello spazio vitale.
3.2 Scelta delle specie vegetali scientificamente fondata e in linea con l’obiettivo prefissato. Considerazione delle possibili alternative e delle conoscenze degli esperti.
3.3 Considerazione delle esperienze fatte nella pratica.
3.4 Effetto positivo dal profilo degli obiettivi scientificamente convalidato.
3.5 Applicazione mirata dei metodi utilizzati.
3.6 Disponibilità di dati convalidati statisticamente per ogni aspetto sull’arco di diversi anni e per le regioni di coltivazione rappresentative.
3.7 Disponibilità di studi replicati sufficientemente dal profilo territoriale e temporale (esperimenti in serra, in semi-campo o in campo).
3.8 Possibilità di trarre conclusioni chiare sulla base degli aspetti da esaminare.
3.9 Esistenza di una proposta di monitoraggio a lungo termine e garanzia dell’efficacia dell’attuazione nella pratica.
B Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili
Per i seguenti campi di applicazione sono adatte le miscele di sementi indicate di seguito:
Maggese fiorito (art. 55 cpv. 1 lett. h):
maggese fiorito versione integrale;
maggese fiorito versione di base.
Maggese da rotazione (art. 55 cpv. 1 lett. i):
maggese da rotazione versione integrale;
maggese da rotazione versione di base.
Striscia su superficie coltiva (art. 55 cpv. 1 lett. k):
striscia versione secca;
striscia versione umida.
Striscia per organismi utili sulla superficie coltiva aperta (art. 71b cpv. 1 lett. a):
striscia per organismi utili versione integrale annuale;
striscia per organismi utili versione di base annuale;
striscia per organismi utili per brassicacee annuale;
striscia per organismi utili per colture primaverili annuale;
strisce per organismi utili per colture autunnali annuale;
striscia per organismi utili per i Cantoni Grigioni, Ticino, Vallese annuale;
striscia per organismi utili per colture sulla superficie coltiva aperta pluriennale.
Striscia per organismi utili nelle colture perenni (art. 71b cpv. 1 lett. b):
striscia per organismi utili per la frutticoltura pluriennale (art. 71b cpv. 1 lett. b n. 2, 3 e 4);
striscia per organismi utili per la viticoltura pluriennale (art. 71b cpv. 1 lett. b n. 1, 3 e 4).
Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)
(art. 71g cpv. 1 e 4)
1 Definizione dei foraggi e della razione
1.1 Per foraggio di base per la PLCSI si intende:
1.1.1 foraggio di base ai sensi dell’articolo 28 OTerm287;
1.1.2 per l’ingrasso di bovini: miscele di tutolo e chicchi della pannocchia di mais/tritello di pannocchie di mais/insilato di pannocchie di mais (corn-cob-mix);
1.1.3 sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di derrate alimentari:
borlande fresche, insilate ed essiccate,
polpa di barbabietole da zucchero essiccata,
sottoprodotti della molitura o della mondatura: crusca di frumento, farina di cascami di avena, glume di spelta e di avena, lolla di spelta e di grano nonché i relativi miscugli.
1.2 Per foraggio ottenuto da prati e pascoli si intende il foraggio assunto dagli animali sulle superfici di pascolo, il raccolto di prati perenni e artificiali e il raccolto di colture intercalari per l’alimentazione animale.
1.3 Altri foraggi e componenti non elencati sono considerati foraggi complementari.
1.4 Se in un alimento per animali la quota di foraggio di base è superiore al 20 per cento, la quota di foraggio di base deve essere computata nel bilancio del foraggio di base.
1.5 La razione annua per animale corrisponde al consumo totale di SS sull’arco di un anno.
1.6 I prodotti di cui al numero 1.1.3 sono computabili complessivamente come foraggio di base fino a concorrenza del 5 per cento al massimo della razione totale.
2 Esigenze relative all’azienda
2.1 Le aziende con diverse categorie di animali devono adempiere le esigenze in materia di foraggiamento per l’effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell’azienda.
3 Esigenze relative al bilancio foraggero
3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell’azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Bilancio foraggero PLCSI»288 dell’UFAG. Il «Bilancio foraggero PLCSI» si basa sulla Guida «Suisse-Bilanz»289. Si applicano la versione della Guida «Suisse-Bilanz» in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell’anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi. L’UFAG è competente per l’omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio foraggero.
3.2 Il bilancio foraggero è allestito per tutti gli animali che consumano foraggio grezzo di cui all’articolo 27 capoverso 2 OTerm290.
3.3 Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella 3 della Guida Suisse-Bilanz291 sono considerate come valori massimi per il bilancio foraggero. Se vengono fatte valere rese superiori, queste vanno comprovate da una stima sulla resa. Il Cantone può respingere stime sulla resa non plausibili. Su richiesta del Cantone, il richiedente deve comprovare, a sue spese, la plausibilità delle sue stime sulla resa.
3.4 Sono esonerate dal calcolo del bilancio foraggero le aziende che somministrano esclusivamente foraggio ottenuto da prati e pascoli propri dell’azienda secondo il numero 1.2.
4 Esigenze relative alla documentazione
4.1 Per i bilanci foraggeri chiusi vige l’obbligo di conservare i documenti per sei anni. I Cantoni definiscono sotto quale forma deve essere presentato il bilancio foraggero per la plausibilizzazione dei dati.
5 Esigenze relative al controllo
5.1 Il bilancio foraggero chiuso deve essere verificato nell’ambito del controllo di Suisse-Bilanz. Si deve verificare, in particolare, se le indicazioni contenute nel bilancio foraggero concordano con quelle di Suisse-Bilanz.
5.2 Se durante la verifica di cui al capoverso 1 si constatano differenze, devono essere condotti controlli mirati nell’azienda interessata. In particolare vanno verificate:
indicazioni dubbie sulle rese di foraggio secondo Suisse-Bilanz o il bilancio foraggero, eventualmente con esperti in foraggicoltura;
indicazioni dubbie sugli effettivi di animali;
indicazioni dubbie su ritiri e cessioni di foraggi sulla base di bollettini di consegna.
Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali
(art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1, nonché 115d cpv. 1)
A Esigenze dei contributi SSRA
1 Esigenze generali
1.1 Deve essere disponibile un ricovero in cui tutti gli animali di questa categoria possano essere detenuti conformemente alle prescrizioni SSRA. Gli animali devono avere accesso giornalmente a tale ricovero.
1.2 Tra il 1° aprile e il 30 novembre, l’accesso di cui al numero 1.1 per animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina e caprina non è assolutamente necessario se essi sono tenuti permanentemente al pascolo. In caso di eventi atmosferici estremi gli animali devono avere accesso a un ricovero conforme alle esigenze SSRA. Se, in caso di evento atmosferico estremo, il percorso per raggiungere tale ricovero è troppo rischioso, gli animali possono essere tenuti in un ricovero non conforme alle esigenze SSRA per al massimo sette giorni.
1.3 Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali né all’ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato idoneo ad adempiere il suo scopo.
1.4 Un animale tenuto separatamente a causa di una malattia o di una ferita, che dopo la guarigione non può più essere inserito in un gruppo di animali, può continuare a essere tenuto separatamente per un anno al massimo.
2 Animali della specie bovina e bufali
2.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
un’area di riposo con pagliericcio o strato equivalente per l’animale;
un’area priva di lettiera.
2.2 Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati equivalenti, se:
il gestore, mediante un’attestazione di un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»292 dimostra che il relativo modello adempie le esigenze; l’UFAG stabilisce quali prescrizioni devono adempiere le stuoie e il programma di verifica;
nessuna stuoia è difettosa; e
tutte le stuoie sono ricoperte esclusivamente di paglia trinciata.
2.3 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
2.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 2.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
durante il foraggiamento;
durante il pascolo;
durante la mungitura;
in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli unghioni.
2.5 La stabulazione individuale o in gruppi in un box ad area unica o ad aree multiple con un’area di riposo di cui al numero 2.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:
al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
b. nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente.
2.6 Gli animali possono essere fissati in un’area di riposo conforme alle esigenze SSRA nelle seguenti situazioni:
nel caso di animali in calore, durante al massimo due giorni;
per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identificazione degli animali fissati giusta l’ordinanza del 3 novembre 2021293 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali e la data del trasporto devono essere documentati prima della deroga;
nel caso delle manze in gestazione avanzata, che dopo il parto sono tenute in una stalla a stabulazione fissa, per dieci giorni prima della data probabile del parto.
3 Animali della specie equina
3.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
un’area di riposo con strato di segatura o strato equivalente per l’animale senza perforazioni;
un’area priva di lettiera.
3.1a L’intera superficie accessibile agli animali nella stalla e nell’area della corte non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.
3.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.
3.3 Il foraggiamento deve essere organizzato in modo da permettere a ogni animale di alimentarsi senza essere disturbato dai suoi simili.
3.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 3.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
durante il foraggiamento;
durante l’uscita in gruppi;
durante l’utilizzazione;
in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli zoccoli.
3.5 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un’area di riposo di cui al numero 3.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:
al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente;
sei mesi al massimo dopo l’arrivo di un animale di terzi nell’azienda; nel box collettivo in cui l’animale è integrato, deve essere possibile il contatto visivo e la distanza può ammontare al massimo a 3 m; gli animali non possono essere fissati.
4 Animali della specie caprina
4.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
un’area di riposo di almeno 1,2 m2 per animale con pagliericcio o strato equivalente per l’animale; al massimo la metà di questa superficie può essere sostituita da nicchie di riposo sopraelevate e non perforate; queste possono essere prive di lettiera;
un’area coperta, priva di lettiera, di almeno 0,8 m2 per animale; l’area coperta di una superficie di uscita accessibile in permanenza è computabile al 100 per cento.
4.2 Le aree di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
4.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
durante il foraggiamento;
durante il pascolo;
durante la mungitura;
in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli unghioni.
4.4 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un’area di riposo di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
al massimo dieci giorni prima e dopo la data probabile del parto; gli animali non possono essere fissati;
nel caso di animali malati o feriti; gli animali possono essere fissati se la malattia o la ferita lo richiede necessariamente.
5 Animali della specie suina
5.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
un’area di riposo senza perforazioni, sufficientemente ricoperta di paglia, paglia trinciata, cubetti di paglia e lolla, fieno, fieno di secondo taglio, strame o canne. L’area di riposo può essere utilizzata anche come area di foraggiamento, se gli animali non hanno accesso al foraggio durante la notte per un periodo ininterrotto di almeno 8 ore; e
un’area priva di lettiera.
5.2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento; il pavimento può presentare perforazioni.
5.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 5.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
durante il foraggiamento in stand di foraggiamento;
di giorno, durante la permanenza su un pascolo;
in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio l’inseminazione;
se la temperatura del porcile supera determinati valori: in tal caso, tranne nei box per il parto, in alternativa la segatura in quantità sufficiente è ammessa come lettiera se la temperatura del porcile supera i seguenti valori:
20° C nel caso di suinetti svezzati,
15° C nel caso di suini da ingrasso e di suini da rimonta fino a 60 kg,
9° C nel caso di animali di peso superiore a 60 kg (compresi i verri riproduttori e le scrofe da allevamento non in lattazione);
in caso di comportamento aggressivo verso i suinetti o di problemi agli arti; in tali casi la scrofa in questione può essere fissata a partire dall’inizio del comportamento di costruzione del nido fino al massimo alla fine del giorno successivo al parto;
durante cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto fino allo svezzamento; in tali casi è ammessa la stabulazione individuale con accesso in permanenza a un’area di riposo di cui al numero 5.1 e a un’area priva di lettiera;
durante la monta; in tali casi le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze di cui alla lettera d o al numero 5.1 lettera a; il primo e l’ultimo giorno della stabulazione individuale occorre documentare la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali;
nel caso di animali malati o feriti; in tali casi sono ammesse le deroghe assolutamente necessarie in relazione alla malattia o alla ferita; all’occorrenza gli animali devono essere ricoverati separatamente; sono ammessi box ad area unica con un’area di riposo di cui al numero 5.1 lettera a.
6 Conigli
6.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:
un’area ricoperta da uno strato di lettiera che consenta agli animali di raspare;
un’area sopraelevata che può essere perforata se la larghezza delle traverse o il diametro delle barre e le dimensioni delle fessure o dei fori sono adeguate al peso e alla taglia degli animali.
6.2 La distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate deve essere di almeno 20 cm.
6.3 Per coniglia madre con animali giovani deve essere disponibile un nido separato ricoperto da lettiera e con una superficie di almeno 0,10 m2.
6.4 Ogni box che ospita un gruppo di animali giovani svezzati deve avere una superficie di almeno 2 m2.
6.5 Per animale devono essere disponibili le superfici seguenti:
Superfici minime per coniglia madre, al di fuori del nido | Superfici minime per animale giovane | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Con figliata | Senza figliata e in relazione con il numero 6.7 | Dallo svezzamento fino al 35° giorno di vita | Dal 36° fino all’84° giorno di vita | A partire dall’85° giorno di vita | |
Superficie totale minima per animale (m2), di cui | 1,501 | 0,601 | 0,101 | 0,151 | 0,251 |
| 0,50 | 0,25 | 0,03 | 0,05 | 0,08 |
| 0,40 | 0,20 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
|
6.6 Gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere ricoverati separatamente. In tal caso per gli animali deve essere disponibile una superficie minima per coniglia madre senza figliata secondo il numero 6.5
6.7 Durante il periodo compreso tra due giorni al massimo prima della data probabile del parto e dieci giorni al massimo dopo il parto, le coniglie madri non devono essere tenute in gruppi.
7 Pollame da reddito
7.1 Gli animali devono, ogni giorno:
avere in permanenza accesso a una stalla completamente ricoperta da lettiera con posatoi sopraelevati; e
aver accesso durante la giornata a un’area con clima esterno (ACE) ai sensi dei numeri 7.8–7.10.
7.2 Nei pollai per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, nelle aree in cui l’intensità della luce diurna è notevolmente ridotta a causa delle attrezzature interne o della distanza dal fronte delle finestre, l’intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce artificiale.
7.3 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i polli da ingrasso devono avere a disposizione nel pollaio posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per il tipo di ingrasso corrispondente. Le indicazioni che figurano nell’autorizzazione in merito al numero minimo di posatoi, alla loro superficie o lunghezza devono essere rispettate.
7.4 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, i tacchini devono avere a disposizione nel pollaio sufficienti possibilità di ritirarsi (p. es. ottenute utilizzando balle di paglia) nonché posatoi collocati a diverse altezze, adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali.
7.5 L’accesso all’ACE di cui al numero 7.1 lettera b dev’essere documentato secondo le disposizioni della lettera B numero 1.6.
7.6 L’accesso all’ACE può essere limitato in caso di innevamento nelle vicinanze o di temperatura nell’ACE troppo bassa rispetto all’età degli animali. Le limitazioni vanno documentate indicandone la data e il motivo (p. es. «neve» o temperatura nell’ACE a mezzogiorno).
7.7 L’accesso all’ACE è facoltativo:
per galline e galli fino alle ore 10 e dall’entrata nel pollaio fino alla fine della 23a settimana di vita;
per polli da ingrasso durante i primi 21 giorni di vita;
per tacchini, galletti di razze ovaiole e pulcini per la produzione di uova nei primi 42 giorni di vita.
7.8 L’ACE deve essere:
completamente coperta;
provvista di una lettiera sufficiente; fa eccezione l’ACE di pollai mobili;
provvista delle seguenti dimensioni minime:
Animali | Superficie del suolo dell’ACE (intera superficie ricoperta da lettiera) | Dimensione minima della superficie aperta dell’ACE; sono ammesse reti metalliche o in materiale sintetico | Per effettivi di oltre 100 animali: larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull’ACE e delle aperture verso il pascolo |
|---|---|---|---|
Galline e galli |
|
|
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Pollastre, pollastri e pulcini per la produzione di uova (dal 43° giorno di vita) |
| ||
Polli da ingrasso e tacchini |
|
|
|
7.9 Per i polli da ingrasso le aperture che dal pollaio danno sull’ACE devono essere disposte in modo che, per gli animali, la distanza più lunga da percorrere fino alla prossima apertura non superi 20 m.
7.10 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 7.8 e 7.9, se l’osservanza delle stesse:
comporterebbe investimenti sproporzionatamente elevati; o
è impossibile per mancanza di spazio.
B Esigenze dei contributi URA
1 Esigenze generali e documentazione dell’uscita
1.1 Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed erbacee, a disposizione degli animali.
1.2 I punti fangosi sui pascoli, eccetto i pantani per yak, bufali e suini, devono essere recintati.
1.3 Per superficie di uscita si intende una superficie a disposizione degli animali per l’uscita regolare, provvista di un rivestimento o ricoperta con materiale adeguato in quantità sufficiente.
1.4 Il Cantone stabilisce quale area della superficie di uscita posta verticalmente sotto una tettoia è considerata non coperta; a tal fine tiene conto in particolare dell’altezza sulla quale si trova la grondaia.
1.5 Dal 1° marzo al 31 ottobre l’area non coperta di una superficie di uscita può essere ombreggiata.
1.6 L’uscita deve essere documentata al più tardi entro tre giorni per gruppo di animali cui è stata concessa l’uscita comune o per singolo animale. Se le disposizioni concernenti l’uscita sono rispettate da tutto il sistema di detenzione, l’uscita non dev’essere documentata. Per animali della specie bovina, bufali e animali della specie equina, caprina e ovina che, durante un certo periodo, possono uscire quotidianamente all’aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.
1.7 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 2.7, 2.8 e 3.3, se l’osservanza delle stesse:
comporterebbe investimenti sproporzionatamente elevati; o
è impossibile per mancanza di spazio.
1.8 Nel caso di animali malati o feriti è possibile derogare alle prescrizioni concernenti l’uscita, se ciò è assolutamente necessario in relazione alla malattia o alla ferita.
2 Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina
2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:
dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo;
dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 13 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo.
2.2 Agli animali della specie bovina e ai bufali, esclusi le vacche da latte, le altre vacche e gli animali da allevamento di sesso femminile di età superiore a 160 giorni, in alternativa al numero 2.1 può essere concesso in permanenza un accesso a una superficie di uscita durante tutto l’anno.
2.3 L’accesso al pascolo o alla superficie di uscita può essere limitato nelle seguenti situazioni:
durante i dieci giorni precedenti la data probabile del parto e durante i dieci giorni successivi al parto;
in relazione a un intervento praticato sull’animale;
per due giorni al massimo prima di un trasporto; il numero di identificazione degli animali fissati giusta l’ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali e la data del trasporto devono essere documentati prima della deroga;
nella misura in cui ciò sia necessario durante il foraggiamento, la mungitura o la pulizia della superficie di uscita.
2.4 Esigenze relative alla superficie di pascolo:
per ogni UBG di animali della specie bovina e bufali deve essere disponibile una superficie di pascolo di quattro are. A ogni animale deve essere concessa l’uscita al pascolo nei giorni con uscita al pascolo;
per ogni animale della specie equina presente sul pascolo deve essere disponibile una superficie di otto are. Se sulla stessa superficie sono presenti contemporaneamente cinque o più animali la superficie per animale può essere ridotta al massimo del 20 per cento;
per gli animali delle specie caprina e ovina la superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno il 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli.
2.5 Invece dell’uscita al pascolo, nelle seguenti situazioni agli animali può essere concessa l’uscita su una superficie di uscita:
durante o dopo forti precipitazioni;
in primavera, finché la vegetazione locale non consente il pascolo;
durante i primi dieci giorni del periodo dell’asciutta.
2.6 se un’azienda nella regione di montagna non dispone di una superficie di uscita adeguata ai sensi del numero 2.5 lettera b, il Cantone può stabilire deroghe alle disposizioni pertinenti di cui al numero 2.1 lettera a, che tengano conto dell’infrastruttura dell’azienda, applicabili fino a quando le condizioni locali non consentono l’uscita al pascolo.
2.7 Agli animali della specie bovina e ai bufali va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita:
superficie di uscita accessibile in permanenza agli animali:
Animali | Superficie totale minima1 m2/animale | Di cui superficie minima non coperta, m2/animale |
|---|---|---|
Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori riproduttori | 10 | 2,5 |
Animali giovani di oltre 400 kg | 6,5 | 1,8 |
Animali giovani da 300 a 400 kg | 5,5 | 1,5 |
Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg | 4,5 | 1,3 |
Animali giovani di età inferiore a 120 giorni | 3,5 | 1 |
|
superficie di uscita non accessibile in permanenza agli animali:
Animali | Superficie minima di uscita, | |
|---|---|---|
con corna | senza corna | |
Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori riproduttori | 8,4 | 5,6 |
Animali giovani di oltre 400 kg | 6,5 | 4,9 |
Animali giovani da 300 a 400 kg | 5,5 | 4,5 |
Animali giovani di età superiore a 120 giorni, fino a 300 kg | 4,5 | 4 |
Animali giovani di età inferiore a 120 giorni | 3,5 | 3,5 |
|
superficie di uscita di una stalla a stabulazione fissa:
Animali | Superficie minima di uscita, | |
|---|---|---|
con corna | senza corna | |
Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori riproduttori | 12 | 8 |
Animali giovani di oltre 400 kg | 10 | 7 |
Animali giovani da 300 a 400 kg | 8 | 6 |
Animali giovani di età superiore a 160 giorni, fino a 300 kg | 6 | 5 |
|
2.8 Agli animali della specie equina va messa a disposizione almeno la seguente superficie di uscita:
La superficie di uscita è per gli animali … | Altezza al garrese dell’animale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
< 120 | 120–134 | 134–148 | 148–162 | 162–175 | > 175 | |
|
|
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|
2.9 La superficie di uscita per animali della specie caprina deve essere non coperta per almeno il 25 per cento.
2.10 La superficie di uscita per animali della specie ovina deve essere non coperta per almeno il 50 per cento.
3 Animali della specie suina
3.1 A tutte le categorie di animali della specie suina, escluse le scrofe da allevamento in lattazione, deve essere concesso ogni giorno l’accesso a una superficie di uscita o a un pascolo per diverse ore. Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti:
per cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto, durante i quali le scrofe sono tenute in un box per il parto;
per dieci giorni al massimo durante il periodo della monta, quando le scrofe sono tenute in box individuali; per ogni gruppo di animali occorre documentare la data del primo e dell’ultimo giorno della stabulazione individuale senza uscita nonché il numero di animali.
3.2 Durante il periodo di allattamento a tutte le scrofe da allevamento in lattazione deve essere concessa un’uscita giornaliera di almeno un’ora durante un periodo minimo di 20 giorni.
3.3 Superfici di uscita provviste di un rivestimento:
Animali | Superficie minima di uscita1 m2/animale |
|---|---|
Verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi | 4,0 |
Scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi | 1,3 |
Scrofe da allevamento in lattazione | 5,0 |
Suinetti svezzati | 0,3 |
Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg | 0,65 |
Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg | 0,45 |
|
3.4 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.
4 Pollame da reddito
4.1 Gli animali devono, ogni giorno:
aver accesso durante la giornata a un’area a clima esterno ai sensi della lettera A numeri 7.5–7.8; e
aver accesso al pascolo dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante 5 ore.
4.2 In caso di limitazione autorizzata dell’accesso a un’ACE può essere limitato anche l’accesso al pascolo. Inoltre è ammessa una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 lettera b nelle situazioni seguenti:
durante e dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento o di temperatura esterna troppo bassa per l’età degli animali, l’accesso al pascolo può essere limitato;
per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova l’accesso al pascolo può essere sostituito tra il 1° novembre e il 30 aprile dall’accesso a una superficie di uscita non coperta; questa deve presentare una superficie di almeno 43 m2 per 1000 animali ed essere rivestita con un materiale nel quale gli animali possano raspare;
per le galline è possibile, in relazione alla riduzione di foraggio per provocare la muta, impedire l’accesso degli animali al pascolo durante 21 giorni al massimo.
4.3 L’accesso all’ACE e al pascolo di cui al numero 4.1 va documentato secondo le disposizioni di cui alla lettera B numero 1.6. In caso di limitazioni dell’accesso sono devono essere indicati la data e il motivo (p. es. «neve» o temperatura nell’ACE a mezzogiorno).
4.4 Esigenze relative al pascolo:
per le aperture verso il pascolo si applicano le stesse misure come per le aperture verso l’ACE (lett. A n. 7.8);
sul pascolo gli animali devono disporre di possibilità di ritirarsi come alberi, arbusti o ripari.
5 Cervi
5.1 Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l’anno.
5.2 Per cervi di media taglia, per i primi otto animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 2500 m2. Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 240 m2. Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m2.
5.3 Per cervi di grossa taglia, per i primi sei animali deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 4000 m2. Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 320 m2. Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 800 m2.
6 Bisonti
6.1 Gli animali devono essere tenuti al pascolo tutto l’anno.
6.2 Per i primi cinque bisonti deve essere disponibile una superficie di pascolo di almeno 2500 m2. Per ogni animale supplementare la superficie va incrementata di 240 m2. Se gli animali hanno accesso in permanenza a superfici provviste di un rivestimento, la superficie di pascolo può essere ridotta, tuttavia al massimo di 500 m2.
C Esigenze dei contributi per il pascolo
1 Esigenze generali e documentazione dell’uscita
1.1 Le esigenze generali e la documentazione dell’uscita si fondano sulla lettera B numero 1.
2 Animali della specie bovina e bufali
2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:
dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo;
dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 22 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo.
2.2 La superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno il 70 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Sono esclusi i vitelli di età inferiore a 160 giorni. Se in autunno la crescita delle piante termina prima di fine ottobre e di conseguenza non è più possibile per gli animali coprire almeno il 70 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli, la superficie del pascolo deve ammontare almeno a 4 are per UBG.
2.3 Si applicano inoltre le esigenze di cui alla lettera B numeri 2.3 e 2.5–2.7.
Condizioni e oneri per il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto
(art. 82c)
1 Determinazione dell’effettivo di animali per categoria di animali per il calcolo del valore limite specifico dell’azienda
1.1 Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione superiore al 50 per cento o inferiore al 10 per cento dell’effettivo di scrofe da allevamento si tiene conto dell’effettivo di cui all’articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali.
1.2 Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione compresa tra il 10 e il 50 per cento dell’effettivo di scrofe da allevamento l’effettivo di cui all’articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali viene sommato e ripartito secondo la seguente chiave:
scrofe da allevamento non in lattazione:
74 per cento;
scrofe da allevamento in lattazione:
26 per cento.
1.3 Per l’effettivo da considerare di suinetti svezzati l’effettivo di cui all’articolo 37 capoverso 2 di scrofe da allevamento in lattazione e non viene sommato e moltiplicato per il coefficiente 2,7.
1.4 Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione superiore al 50 per cento dell’effettivo di scrofe da allevamento e un effettivo medio di oltre 5 suinetti svezzati per scrofa da allevamento in lattazione, in deroga al numero 1.3, si calcolano 11,8 suinetti svezzati per scrofa da allevamento in lattazione.
1.5 Per i suini da rimonta e i suini da ingrasso nonché per i verri si tiene conto dell’effettivo di cui all’articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali.
2 Valore limite di proteina grezza in g/MJ EDS per categoria di animali
2.1 Il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) per categoria di animali ammonta a:
Categoria di animali | Valore limite di proteina grezza in g/MJ EDS; per: | |
|---|---|---|
Aziende biologiche di cui all’art. 5 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 22 settembre 1997294 sull’agricoltura biologica | Altre aziende | |
| 14,70 | 12,00 |
| 11,40 | 10,80 |
| 11,40 | 10,80 |
| 14,20 | 11,80 |
| 12,70 | 10,50 |
3 Calcolo del valore limite specifico dell’azienda
3.1 L’effettivo di animali di ogni categoria di animali di cui al numero 1 è moltiplicato per il coefficiente UBG della categoria di animali interessata e per il valore limite di cui al numero 2. I risultati di tutte le categorie di animali sono sommati e divisi per il totale di animali della specie suina di cui al numero 1 in UBG. Questo valore limite specifico dell’azienda è arrotondato a due decimali. Si applica per l’anno di contribuzione in cui è stato calcolato.
4 Registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio
4.1 Il gestore è tenuto a effettuare le registrazioni sul foraggiamento conformemente alle istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz. Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»295 in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell’anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.
4.2 È determinante il tenore di proteina grezza in g/MJ EDS dei foraggi contenuti nella correzione lineare chiusa o nel bilancio import/export di cui all’allegato 1 numero 2.1.12.
5 Verifica del rispetto del valore limite
5.1 All’atto del controllo sono determinanti la chiusura della correzione lineare o il bilancio import/export e il valore limite specifico dell’azienda dell’anno di contribuzione. Il controllo avviene nel quadro della verifica della correzione lineare o del bilancio import/export.
Aliquote dei contributi
(art. 78 cpv. 4, 83 cpv. 1, 86 cpv. 3 e 107a cpv. 1 lett. b)
1 Contributi per il paesaggio rurale
1.1 Contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio
1.1.1 Per ettaro e anno il contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio ammonta a:
nella zona collinare
100 fr.
nella zona di montagna I
230 fr.
nella zona di montagna II
320 fr.
nella zona di montagna III
380 fr.
nella zona di montagna IV
390 fr.
1.2 Contributo di declività
1.2.1 Per ettaro e anno il contributo di declività ammonta a:
per zone declive con declività del 18–35 per cento
410 fr.
per zone declive con declività superiore al 35–50 per cento
700 fr.
per zone declive con declività superiore al 50 per cento
1000 fr.
1.3 Contributo per le zone in forte pendenza
1.3.1 Il contributo per le zone in forte pendenza aumenta linearmente in funzione della quota di zone in forte pendenza con una declività superiore al 35 per cento. Esso ammonta a 100 franchi l’ettaro per una quota del 30 per cento e sale a 1000 franchi l’ettaro per una quota del 100 per cento.
1.4 Contributo di declività per i vigneti
1.4.1 Per ettaro e anno il contributo di declività per i vigneti ammonta a:
per vigneti in zone declive con declività del 30–50 per cento
1500 fr.
per vigneti in zone declive condeclività superiore
al 50 per cento
3000 fr.
per vigneti in zone terrazzate con declività superiore
al 30 per cento
5000 fr.
1.5 Contributo di alpeggio
1.5.1 Per CN estivato e anno il contributo di alpeggio ammonta a 370 franchi.
1.6 Contributo d’estivazione
1.6.1 Il contributo d’estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per anno:
| 400 fr. per CN |
| 320 fr. per CN |
| 120 fr. per CN |
| 400 fr. per CN |
1.6.2 Il contributo supplementare per la produzione lattiera è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno:
per vacche da latte, pecore munte e capre munte | 40 fr. per CN |
1.6.3 Il contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno:
| 250 fr. per CN |
| 250 fr. per CN |
| 250 fr. per CN |
| 250 fr. per CN |
2 Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento
2.1 Contributo di base
2.1.1 Il contributo di base ammonta a 600 franchi per ettaro e anno.
2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 300 franchi per ettaro e anno.
2.1.3 Graduazione:
Superficie | Riduzione dell’aliquota del contributo |
|---|---|
fino a 60 ha | 0 % |
oltre 60−80 ha | 20 % |
oltre 80−100 ha | 40 % |
oltre 100−120 ha | 60 % |
oltre 120−140 ha | 80 % |
oltre 140 ha | 100 % |
2.1.4 Nel caso delle comunità aziendali, i limiti per la graduazione di cui al numero 2.1.3 sono moltiplicati per il numero di aziende associate.
2.2 Contributo per le difficoltà di produzione
2.2.1 Il contributo per le difficoltà di produzione per ettaro e anno ammonta a:
| 390 fr. |
| 510 fr. |
| 550 fr. |
| 570 fr. |
| 590 fr. |
2.3 Contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni
2.3.1 Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni ammonta a 400 franchi per ettaro e anno.
3 Contributo per la biodiversità
3.1 Contributo per la qualità
3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:
Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi | ||
|---|---|---|
I | II | |
fr./ha e anno | fr./ha e anno | |
| ||
| 780 | 1920 |
| 560 | 1840 |
| 300 | 1700 |
| 300 | 1100 |
| ||
| 1440 | 2060 |
| 1220 | 1980 |
| 860 | 1840 |
| 680 | 1770 |
| ||
| 300 | 1540 |
| 300 | 1470 |
| 300 | 1360 |
| 300 | 1000 |
| 300 | 700 |
| 2160 | 2840 |
| 3800 | |
| 3300 | |
| 2300 | |
| 3300 | |
| – | 1100 |
| 300 | |
| – | 150, |
3.1.2 Sono stabiliti i seguenti contributi:
Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi | ||
|---|---|---|
I | II | |
fr./ albero e anno | fr./ albero e anno | |
| 13.50 13.50 | 31.50 16.50 |
|
3.2 ...
4 ...
5 Contributi per i sistemi di produzione
5.1 Contributo per l’agricoltura biologica
5.1.1 Per ettaro e anno il contributo per l’agricoltura biologica ammonta a:
per le colture speciali
1600 fr.
per la rimanente superficie coltiva aperta
1200 fr.
per la rimanente superficie che dà diritto a contributi
200 fr.
5.2 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura
5.2.1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per ettaro e anno ammonta a:
| 800 fr. |
| 400 fr. |
5.3 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche
5.3.1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche ammonta a 1000 franchi per ettaro e anno.
5.4 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni
5.4.1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni ammonta a 1100 franchi per ettaro e anno.
5.5 Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica
5.5.1 Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica ammonta a 1600 franchi per ettaro e anno.
5.6 Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali
5.6.1 Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali per ettaro e anno ammonta a:
| 600 fr. |
| 1000 fr. |
| 250 fr. |
5.7 Contributo per la biodiversità funzionale: contributo per strisce per organismi utili
5.7.1 Il contributo per strisce per organismi utili per ettaro e anno ammonta a:
| 3300 fr. |
| 4000 fr. |
5.8 Contributo per una copertura adeguata del suolo
5.8.1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a:
| |
| 1000 fr. |
| 200 fr. |
| 600 fr. |
5.9 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva
5.9.1 Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva ammonta a 250 franchi per ettaro e anno.
5.10 Contributo per misure per il clima: contributo per l’impiego efficiente dell’azoto
5.10.1 Il contributo per l’impiego efficiente dell’azoto ammonta a 100 franchi per ettaro e anno.
5.11 Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita
5.11.1 Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita ammonta a 200 franchi per ettaro di superficie inerbita dell’azienda e anno.
5.12 Contributi per il benessere degli animali
5.12.1 I contributi per il benessere degli animali per categoria di animali e anno ammontano a:
Categoria di animali | Contributo (fr. per UBG) | ||
|---|---|---|---|
SSRA | URA | Pascolo | |
| |||
| 75 | 190 | 350 |
| 75 | 190 | 350 |
| 75 | 190 | 350 |
| 75 | 190 | 350 |
| – | 370 | 530 |
| 75 | 190 | 350 |
| 75 | 190 | 350 |
| 75 | 190 | 350 |
| – | 370 | 530 |
| |||
| 75 | 190 | – |
| – | 190 | – |
| – | 190 | – |
| |||
| 75 | 190 | – |
| – | 190 | – |
| |||
| – | 190 | – |
| – | 190 | – |
| |||
| – | 165 | – |
| 130 | 370 | – |
| 130 | 165 | – |
| 130 | 165 | – |
| 130 | 165 | – |
| |||
| 235 | – | – |
| 235 | – | – |
| |||
| 235 | 290 | – |
| 235 | 290 | – |
| 235 | 290 | – |
| 235 | 290 | – |
| 235 | 290 | – |
| |||
| – | 80 | – |
| – | 80 | – |
5.13 Contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche
5.13.1 Il contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche per UBG ammonta a:
per le vacche da latte: tra 10 franchi con una media di 3 parti e 100 franchi con una media di 7 parti e oltre;
per le altre vacche: tra 10 franchi con una media di 4 parti e 100 franchi con una media di 8 parti e oltre.
5a Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio
5a.1 Per i progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio di cui all’articolo 78, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 250 franchi al massimo per ettaro di superficie agricola utile e 130 franchi al massimo per CN del carico usuale nella regione d’estivazione.
6 Contributi per l’efficienza delle risorse
6.1 Contributo per l’impiego di una tecnica d’applicazione precisa
6.1.1 I contributi per la tecnica d’irrorazione della pagina inferiore della foglia ammontano al 75 per cento del prezzo d’acquisto per barra irrorante, tuttavia al massimo a 170 franchi per unità irrorante.
6.1.2 I contributi per le irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni ammontano al:
25 per cento del prezzo d’acquisto per atomizzatore a flusso d’aria tangenziale, tuttavia al massimo a 6000 franchi;
25 per cento del prezzo d’acquisto per irroratrice con rilevatori di vegetazione e atomizzatori a flusso d’aria tangenziale nonché per irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo, tuttavia al massimo a 10 000 franchi.
6.2 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto
6.2.1 Il contributo ammonta a 35 franchi per UBG e anno.
Riduzione dei pagamenti diretti
(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2, 115g cpv. 2
nonché 115i cpv. 1, 2, 4 e 5)
1 Considerazioni generali
1.1 Se sono constatate lacune, i contributi di un anno di contribuzione vengono ridotti mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i pagamenti diretti. La riduzione di un contributo può essere superiore al diritto ai contributi; in tal caso viene applicata ad altri contributi. Può tuttavia venir ridotto al massimo il totale di tutti i pagamenti diretti di un anno di contribuzione.
1.2 Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore.
1.2bis In caso di visibili perdite di suolo dovute alla gestione di cui all’allegato 1 numero 5.1, vi è recidiva se la lacuna è stata riscontrata già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i cinque anni di contribuzione precedenti.
1.3 Per documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi i Cantoni e gli organi di controllo possono concedere ai gestori termini per l’inoltro successivo. Sono esclusi:
il registro delle uscite nel settore protezione degli animali e benessere degli animali;
il libretto dei prati/registro dei prati, il libretto dei campi/le schede delle colture;
le registrazioni concernenti i contributi per l’efficienza delle risorse;
le indicazioni sul metodo di spandimento dei prodotti fitosanitari;
l’inventario degli acquisti di prodotti fitosanitari e concimi;
per l’agricoltura biologica, l’elenco dell’effettivo di animali e il giornale dei trattamenti.
1.4 Se un controllo non è possibile a causa di documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, oltre alle riduzioni per i rispettivi documenti vanno effettuate riduzioni per i punti di controllo che non possono essere considerati adempiuti a causa dell’informazione mancante.
1.5 Il Cantone o l’organo di controllo può fatturare al gestore le spese supplementari dovute all’inoltro successivo di documenti e insorte conformemente ai numeri 2.1.3 e 2.1.4.
1.6 In situazioni aziendali particolari giustificate e se il totale di tutte le riduzioni è superiore al 20 per cento di tutti i pagamenti diretti dell’anno interessato, il Cantone può aumentare o diminuire le riduzioni al massimo del 25 per cento. Esso notifica tali decisioni all’UFAG.
1.7 Se le infrazioni sono intenzionali o ripetute, i Cantoni possono negare la concessione di contributi per cinque anni al massimo.
2 Riduzione dei contributi delle aziende gestite tutto l’anno
2.1 Condizioni generali per la concessione di contributi e dati strutturali
2.1.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, differenze di contributi, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i pagamenti diretti. In caso di correzione delle indicazioni di cui ai numeri 2.1.5–2.1.8, il versamento dei contributi è effettuato in base alle indicazioni corrette.
2.1.2 Notifica per programmi dei pagamenti diretti
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione o provvedimento | |
|---|---|---|
| Prima constatazione Prima e seconda recidiva Dalla terza recidiva | 200 fr. 400 fr. 100 % dei contributi interessati |
| 100 % dei contributi interessati | |
| Termine per completamento o correzione |
2.1.3 Presentazione della domanda
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione o provvedimento | |
|---|---|---|
| Prima constatazione Prima e seconda recidiva Dalla terza recidiva | 200 fr. 400 fr.
|
| 100 % dei contributi interessati | |
| Termine per completamento o correzione |
2.1.4 Controllo in azienda
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | |
|---|---|---|
| Collaborazione insufficiente Altri settori | 10 % di tutti i pagamenti diretti, min. 2000 fr., max. 10 000 fr.
|
| Diniego nel settore PER o protezione degli animali Altri settori | 100 % di tutti i pagamenti diretti
|
2.1.5 Indicazioni specifiche e colture
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | |
|---|---|---|
| Dichiarazione non corretta della coltura o delle varietà | Correzione. In più riduzione di 500 fr. |
2.1.6 Indicazioni sulle superfici e sugli alberi
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione o provvedimento | |
|---|---|---|
| Valore troppo basso Valore troppo alto | Correzione Correzione. In più riduzione pari all’ammontare della differenza di contributo (valore dichiarato meno valore esatto) |
| Indicazioni sull’utilizzo non corrette Superficie o superficie parziale non classificata nel livello di declività giusto | Per tutte le lacune: correzione, nuovo calcolo del contributo per le zone in forte pendenza. In più riduzione di 1000 fr. |
| Indicazioni sulla zona non corrette Superficie o superficie | Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 200 fr./ha di superficie interessata |
| Valore troppo basso Valore troppo alto | Nessuna correzione Correzione. In più 50 fr. per albero interessato |
| Valore errato | Per tutte le lacune: correzione. In più 50 fr. per albero interessato |
2.1.7 Gestione da parte dell’azienda
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione o provvedimento | |
|---|---|---|
| L’azienda ha messo la | Correzione. In più riduzione di |
| La superficie non è gestita o è abbandonata | Esclusione della superficie dalla SAU, nessun contributo su tale superficie |
La superficie è infestata da malerbe | 400 fr./ha x superficie interessata in ha Esclusione della superficie dalla SAU se la lacuna permane dopo il termine fissato per il risanamento. | |
| Sfalcio insufficiente Rimozione dei ricci di castagna e raccolta del fogliame insufficienti (<50 per cento della superficie) Rimozione insufficiente del legno morto e dei ricacci Diradamento e semina insufficienti Piani della superficie mancanti | 600 fr./ha × superficie interessata in ha 300 fr./ha × superficie interessata in ha 300 fr./ha × superficie interessata in ha 100 fr./ha × superficie interessata in ha 50 fr. per documento Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente |
2.1.8 Dati sugli effettivi di animali
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione o provvedimento | |
|---|---|---|
| Effettivo dichiarato non detenuto in azienda Effettivo dichiarato da un altro gestore, detenuto in azienda (che non ha effettuato alcuna dichiarazione) Effettivo medio non corretto, non plausibile o non rintracciabile | Per tutte le lacune: correzione. In più riduzione di 100 fr. per UBG interessata |
| Effettivo di animali di una o più categorie registrato nella BDTA o corretto ai sensi dell’articolo 115c capoverso 5, non detenuto in azienda In azienda sono detenuti animali di una o più categorie non registrati nella BDTA per l’azienda o per i quali non è stata notificata alcuna correzione ai sensi dell’articolo 115c capoverso 5 | Correzione dell’effettivo e riduzione supplementare di 200 fr. per UBG interessata Nessuna correzione bensì computo nel bilancio delle sostanze nutritive e nel bilancio foraggero |
| Notifica di accesso alla BDTA o autodichiarazione per animali trasferiti per l’estivazione, contrarie all’intenzione dell’azienda cedente | Correzione dell’effettivo e riduzione supplementare della differenza del contributo (importo dichiarato meno dati corretti) |
| Numero degli animali estivati e/o dei giorni non corretto, non plausibile o non rintracciabile | Correzione dell’effettivo e riduzione supplementare della differenza del contributo (importo dichiarato meno dati corretti) |
2.2 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
2.2.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, di importi per unità e mediante l’assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:
somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per 1000 franchi per ettaro di SAU dell’azienda.
Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell’anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.
Con una lacuna i punti, gli importi forfettari e gli importi per unità sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.
2.2.2 Considerazioni generali
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| Nessun contributo per la superficie interessata, min. 200 fr. |
| 5 punti per % di superamento, min. 12 punti e max. 80 punti; in caso di recidiva non si applica un punteggio massimo; in caso di superamento di entrambi i valori N e P2O5 per la riduzione è determinante quello più alto |
2.2.3 Documenti
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d’inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente |
| 200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo di 10 giorni al massimo: 110 punti |
| 200 fr. per documento |
| 200 fr. |
2.2.4 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità e inventari d’importanza nazionale
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 20 punti per % in meno, min. 10 punti |
| 5 punti per oggetto |
2.2.5 Fasce tampone
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 5 fr./m, max. 2000 fr.; riduzione da 20 m per azienda sull’intera lunghezza |
| 15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.; riduzione da 10 m per azienda sull’intera lunghezza |
2.2.6 Campicoltura e orticoltura /superficie inerbita
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | |
|---|---|---|
| 30 punti per coltura mancante x superficie coltiva/SAU, max. 30 punti 5 punti per % di superamento x superficie coltiva/SAU, max. 30 punti Se mancano colture nell’avvicendamento e parallelamente vengono superate le quote colturali, per la riduzione è determinante soltanto il punteggio più alto | |
| 100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU, max. 30 punti | |
| 100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU, max. 30 punti | |
| Meno del 10 % di inerbimento annuale 10 % – 20 % di inerbimento annuale e superficie inerbita supplementare computabile insufficiente Meno del 50 % di inerbimento invernale della superficie coltiva aperta | 10 punti per % di inerbimento annuale mancante 5 punti per % di inerbimento annuale mancante 15 punti |
| 100 punti x superficie coltiva aperta interessata/SAU In totale per tutte le lacune di cui alla lettera d max. 30 punti | |
|
|
|
| Nessuna riduzione la prima volta e in caso di recidiva, se si osserva un piano di misure riconosciuto dal Cantone. In caso di recidiva, se non esiste alcun piano di misure riconosciuto dal Cantone o non si osserva un piano di misure riconosciuto: 900 fr./ha x superficie della particella gestita in ha, min. 500 fr., max. 5000 fr. Nel caso di uno scambio di superfici la riduzione si effettua per il gestore tenuto ad applicare il piano di misure o le misure sotto la propria responsabilità. | |
| ||
| Ogni lacuna: 600 fr./ha × superficie interessata in ha | |
| ||
| ||
| ||
|
2.2.7 Frutticoltura
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata in ha |
2.2.8 Coltivazione di bacche
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata in ha |
2.2.9 Viticoltura
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| Ogni lacuna: 600 fr./ha x superficie interessata della coltura in ha |
2.2.9a Irroratrici, dilavamento e deriva
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| 500 fr. |
| |
| 600 fr./ha × superficie interessata in ha |
| 600 fr./ha × superficie interessata in ha |
2.2.10 Progetti per l’evoluzione della PER
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
Inadempimento delle esigenze della PER o delle deroghe autorizzate dall’UFAG (art. 25a). | Riduzione analogamente ai n. 2.2.1–2.2.9 |
2.3 Protezione degli animali
2.3.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l’assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:
somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno 200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi.
Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell’anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.
Nel primo caso di infrazione la riduzione è pari a 50 punti al massimo per ogni punto di controllo di cui alle lettere a–f. Nei casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali o elevato numero di animali interessati, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in maniera adeguata. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo.
Con una lacuna i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.
Lacuna per punto di controllo | Recidiva |
|---|---|
| Almeno 1 punto per UBG interessata. Per categorie di animali senza coefficiente UBG il Cantone stabilisce i punti per animale, tuttavia max. 1 punto per animale. Per le forme di detenzione di animali con diversi cicli per anno, le UBG interessate vanno ponderate sulla base dei cicli secondo l’OTerm. |
| 10 punti per UBG stabulata in eccesso. |
| 200 fr. per specie animale interessata. Se il registro delle uscite manca o l’uscita è riportata nel registro ma non è comprovata in maniera credibile, anziché applicare le riduzioni secondo le lettere d–f vengono decurtati 4 punti per UBG interessata. Se l’uscita non è riportata nel registro ma è comprovata in maniera credibile, non vengono applicate ulteriori riduzioni secondo le lettere d–f. |
| 1 punto per settimana iniziata e per UBG interessata |
| |
| 1 punto per UBG interessata |
| 2 punti per UBG interessata |
| 2 punti per UBG interessata |
| 4 punti per UBG interessata |
| |
| 1 punto per UBG interessata |
| 2 punti per UBG interessata |
| 2 punti per UBG interessata |
| 4 punti per UBG interessata |
2.3a Inquinamento atmosferico
2.3a.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e di importi per ettaro.
Gli importi forfettari e gli importi per ettaro sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.
Se l’autorità competente concede un termine di risanamento degli impianti per il deposito, per le lacune riscontrate le riduzioni di cui alla lettera a non si applicano nell’arco di tale termine.
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| 300 fr. |
| 300 fr./ha x superficie interessata in ha |
| 300 fr. per apparecchio inadeguato impiegato La riduzione è applicata soltanto se la lacuna sussiste dopo il termine suppletivo |
2.4 Contributo per la biodiversità
2.4.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per la qualità del livello qualitativo I (CQ I) e del livello qualitativo II (CQ II). I CQ I e CQ II sono ridotti in base al tipo di superficie per la promozione della biodiversità (art. 55) della superficie interessata o degli alberi interessati.
2.4.2 Qualora si riscontrino contemporaneamente più lacune per un tipo di superficie per la promozione della biodiversità nello stesso livello qualitativo, le riduzioni non sono cumulabili. Si considera solo la lacuna con la maggior riduzione. Fanno eccezione i numeri 2.4.19–2.4.24.
2.4.3 Qualora non siano adempiute le esigenze del livello qualitativo I (Q I) sulle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo II (Q II) secondo i numeri 2.4.6–2.4.11, 2.4.17 e 2.4.20, vengono azzerati i CQ II nell’anno di contribuzione e inoltre vengono ridotti i CQ I in base alla lacuna del livello qualitativo I.
2.4.4 In caso di recidiva le superfici per la promozione della biodiversità non sono più computate sulla quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo il numero 2.2.4.
2.4.5 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano contributi a causa dell’inadempimento del periodo obbligatorio.
2.4.5a Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all’articolo 100a.
2.4.5b Per le superfici di cui all’articolo 55 capoversi 5 e 6 non sono versati CQ I e CQ II.
2.4.5c In caso di un’eccessiva presenza di piante problematiche sulle superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere h, i o k i CQ I sono ridotti soltanto se la lacuna sussiste allo scadere del termine fissato per ovviarvi.
2.4.6 Prati sfruttati in modo estensivo
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 200 % x CQ I |
| 300 % x CQ I |
| Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
| 200 % x CQ II |
2.4.7 Prati sfruttati in modo poco intensivo
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 200 % x CQ I |
| 300 % x CQ I |
| Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
| 200 % x CQ II |
2.4.8 Pascoli sfruttati in modo estensivo
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 200 % x CQ I |
| 300 % x CQ I |
| Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
| 200 % x CQ II |
2.4.9 Pascoli boschivi
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 200 % x CQ I |
| 300 % x CQ I |
| Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
| 200 % x CQ II |
2.4.10 Terreni da strame
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 200 % x CQ I |
| 300 % x CQ I |
| Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici |
| 200 % x CQ II |
2.4.11 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 200 % x CQ I |
| 300 % x CQ I |
| Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per le siepi che adempiono le esigenze |
| 200 % × CQ II |
2.4.12 Prati rivieraschi
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 200 % x CQ I |
| 300 % x CQ I |
2.4.13 Maggesi fioriti
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 200 % x CQ I |
| 300 % x CQ I |
2.4.14 Maggesi da rotazione
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 200 % x CQ I |
| % x CQ I |
2.4.15 Fasce di colture estensive in campicoltura
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 200 % x CQ I |
| % x CQ I |
2.4.16 Striscia su superficie coltiva
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 200 % x CQ I |
| % x CQ I |
2.4.17 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 200 % × CQ I |
| 300 % × CQ I |
| Nessuna riduzione: versamento del CQ II solo per alberi da frutto ad alto fusto nei campi che adempiono le esigenze |
| Per albero mancante: 200 % CQ II |
2.4.18 ...
2.4.19 Vigneti con biodiversità naturale
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| Ogni lacuna: 500 fr. |
| Ogni lacuna: 1000 fr. |
| Nessuna riduzione; versamento del CQ II solo per superfici con presenza di un numero sufficiente di piante indicatrici o strutture |
2.4.20 ...
2.4.21 …
2.4.22 Fossati umidi, stagni, pozze
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri; | Ogni lacuna: 200 fr. |
2.4.23 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri; | Ogni lacuna: 200 fr. |
2.4.24 Muri a secco
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri; | Ogni lacuna: 200 fr. |
2.5 ...
2.5a Contributi per l’agricoltura biologica
2.5a.1 Le riduzioni avvengono:
mediante punti per lacune di cui ai numeri 2.5a.2–2.5a.5;
mediante importi forfettari per lacune di cui ai numeri 2.5a.6–2.5a.10.
I punti per lacune di cui ai numeri 2.5a.2–2.5a.5 sono convertiti in riduzioni applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi totali per l’agricoltura biologica.
Se non sono state constatate lacune per i numeri 2.5a.2–2.5a.5, a quelle relative alla detenzione di animali (n. 2.5a.6–2.5a.10) si applica una tolleranza: somma degli importi forfettari meno 200 franchi.
Per le lacune nella detenzione di animali (n. 2.5a.6–2.5a.10), oltre agli importi forfettari, vengono assegnati anche punti.
Se sommando i punti in ambito biologico (n. 2.5a.2–2.5a.10) e i punti PER (n. 2.2) nonché il 25 per cento dei punti URA e contributo per il pascolo (n. 2.9.4 e 2.9.5) si ottengono 110 punti o più, non vengono versati contributi per l’agricoltura biologica nell’anno di contribuzione.
In ogni caso si possono ridurre al massimo i contributi per l’agricoltura biologica.
Alla prima recidiva i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati. A partire dalla seconda recidiva i punti o gli importi forfettari sono quadruplicati. Sono esclusi i numeri 2.5a.3 lettera g e 2.5a.10.
2.5a.2 Aspetti generali
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 110 punti |
| Superficie interessata in % della SAU (= punti) x 1,5, min. 5 punti |
| 110 punti |
| 110 punti |
| 30 punti |
| Superficie interessata in % della SAU (= punti) x 1,5, min. 5 punti |
2.5a.3 Produzione vegetale
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 10 punti 30 punti |
| 20 punti per superamento di 0,1 UBGF fino a 3 UBGF 110 punti se superiore a 3 UBGF |
| 110 punti |
| 30 punti |
| 30 punti |
| 5 punti |
| 5 punti |
| 15 punti |
| 15 punti |
| 10 punti/ara, min. 60 punti |
| 5 punti 30 punti 30 punti |
| 30 punti |
| 110 punti |
| 100 fr. per documento |
2.5a.4 Sementi e materiale vegetale
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 50 fr. per documento Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente |
| 10 punti |
| 30 punti |
| 15 punti |
| 30 punti (15 punti per quantità piccole fino a 100 piantine/bulbi) |
| 110 punti |
2.5a.5 Colture speciali, funghi, raccolta di piante selvatiche
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 15 punti |
| 5 punti/ara, max. 30 punti |
| 10 punti |
| 10 punti |
2.5a.6 Detenzione di animali: aspetti generali
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 50 fr. per documento |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 1 punto/animale, min. 15 punti, max. 60 punti |
| UBG animali interessati x 100 fr., |
| |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 10 punti |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti |
| 100 fr. e 10 punti |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti |
| 110 punti |
| UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti |
| UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 10 punti per UBG, min. 10 punti, max. 30 punti 200 fr. e 0 punti, recidiva 10 punti |
| UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 100 fr., min. 200 fr. e |
| 0 punti: in caso di recidiva 200 fr. e 10 punti |
| Superamento <1 %: nessuna riduzione alla prima constatazione Fino al 5 %: UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti Superamento >5 %: UBG categoria di animali interessata (ruminanti/non ruminanti) x 200 fr., max. 5000 fr. lettere m–o |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 15 punti |
| UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 30 punti |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| UBG animali interessati x 200 fr., min. 400 fr. e 5 punti per UBG, min. 30 punti 30 punti: riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
2.5a.7 Detenzione di animali: esigenze specifiche dei suini
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
2.5a.8 Detenzione di animali: esigenze specifiche del pollame
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
2.5a.9 Detenzione di animali: esigenze specifiche di altre specie animali
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 15 punti, max. 30 punti |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, min. 10 punti, max. 30 punti |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 1 punto per UBG e giorno mancante, min. 10 punti, max. 30 punti |
| 100 fr. e 5 punti |
| UBG animali interessati x 100 fr., min. 200 fr. e 5 punti per UBG, max. 15 punti |
2.5a.10 Detenzione di animali: estivazione biologica, transumanza
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| 0 punti; in caso di recidiva UBG animali interessati x 200 fr. e 10 punti |
| 0 punti; in caso di recidiva UBG animali interessati x 200 fr. e 10 punti |
2.6 Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari
2.6.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dal contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari sulla superficie interessata.
Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.
Se durante la durata d’impegno di quattro anni viene notificata, per la prima volta, la rinuncia all’ulteriore partecipazione per una superficie di cui all’articolo 100 capoverso 3, non vengono versati contributi nell’anno di contribuzione. A partire dalla seconda notifica di rinuncia all’ulteriore partecipazione nella durata d’impegno, la notifica di rinuncia è considerata una prima infrazione delle condizioni e oneri.
2.6.2 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 68) | 200 % dei contributi |
2.6.3 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 69) | 200 % dei contributi |
2.6.4 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 70) | 200 % dei contributi |
2.6.5 Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71) | 200 % dei contributi |
2.6.6 Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71a) | 200 % dei contributi |
2.7 Contributo per la biodiversità funzionale: contributo per strisce per organismi utili
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per strisce per organismi utili sulla superficie interessata.
Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71b) | 200 % dei contributi |
2.7a Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo
2.7a.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per il miglioramento della fertilità del suolo sulla superficie interessata.
Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.
2.7a.2 Contributo per una copertura adeguata del suolo
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71c) | 200 % dei contributi |
2.7a.3 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71d) | 200 % dei contributi |
2.7b Contributo per misure per il clima: contributo per l’impiego efficiente dell’azoto
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per l’impiego efficiente dell’azoto sulla superficie interessata.
Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71e) | 200 % dei contributi |
2.7c Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita per l’intera superficie inerbita dell’azienda o mediante la detrazione di un importo forfettario.
Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 120 % dei contributi |
|
|
2.8 …
2.9 Contributi per il benessere degli animali
2.9.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l’assegnazione di punti. Questi vengono convertiti in importi per categoria di animali secondo l’articolo 73 e separatamente per i contributi SSRA, URA e per il pascolo applicando la formula seguente:
somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.
Se la somma dei punti è uguale o superiore a 110, per l’anno di contribuzione non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.
2.9.2 Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti al punteggio relativo a una la-cuna. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti o non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali. Gli importi forfettari sono raddoppiati alla prima recidiva e quadruplicati dalla seconda in poi.
2.9.2a Se manca la documentazione dell’uscita di cui al numero 2.9.4 lettera d o se secondo la documentazione l’uscita risulta effettuata, ma non è comprovata in maniera attendibile, per la categoria di animali interessata sono calcolati 60 punti per la riduzione.
2.9.2b Se manca la documentazione dell’uscita di cui al numero 2.9.3 lettera r o se secondo la documentazione l’uscita risulta effettuata, ma non è comprovata in maniera attendibile, per la categoria di animali interessati sono calcolati 60 punti per la riduzione.
2.9.2c Se secondo la documentazione di cui al numero 2.9.4 lettera d non risulta l’uscita, ma è comprovata in maniera attendibile, non sono effettuate riduzioni secondo il numero 2.9.4 lettera e.
2.9.2d Se secondo la documentazione di cui al numero 2.9.3 lettera r non risulta l’uscita, ma è comprovata in maniera attendibile, non sono effettuate riduzioni secondo il numero 2.9.3 lettera p.
2.9.2e Se manca la documentazione dell’uscita di cui al numero 2.9.5 lettera d o se secondo la documentazione l’uscita risulta effettuata, ma non è comprovata in maniera attendibile, per la categoria di animali interessata sono calcolati 60 punti per la riduzione.
2.9.2f Se secondo la documentazione di cui al numero 2.9.5 lettera d non risulta l’uscita, ma è comprovata in maniera attendibile, non sono effettuate riduzioni secondo il numero 2.9.5 lettera e.
2.9.3 SSRA
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | |
|---|---|---|
| Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.5–2.6) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.5) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.4) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.6 e 6.7) | Meno del 10 % degli animali: 60 punti 10 % degli animali o oltre: 110 punti |
| Tutti gli animali | Intensità della luce diurna naturale piuttosto ridotta: 10 punti Intensità della luce diurna naturale notevolmente ridotta: 110 punti |
| Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.3) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.2) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.2) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.2) | 110 punti |
| Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 e 2.4) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.1 e 3.4) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1 e 4.3) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1 e 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1) Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1, 7.6 e 7.7) | Meno del 10 % degli animali: 60 punti 10 % degli animali o oltre: 110 punti |
| Animali della specie bovina: area di riposo con stuoie (all. 6 lett. A n. 2.2) Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.1) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1) Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5 e 5.3) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.1) Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1 e 7.8) | Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA scarsa: 10 punti Presenza di lettiera conforme alle esigenze SSRA troppo scarsa: 40 punti. Lettiera conforme alle esigenze SSRA inesistente: 110 punti |
| Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. A n. 2.1 e 2.2) Animali della specie caprina (all. 6 lett. A n. 4.1) Conigli (all. 6 lett. A n. 6.3 e 6.5) | Meno del 10 % del giaciglio o delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA: 60 punti 10 % e oltre del giaciglio o delle stuoie non conforme alle esigenze SSRA: 110 punti |
| Animali della specie equina (all. 6 lett. A n. 3.3) | 110 punti |
| Animali della specie suina (all. 6 lett. A n. 5.1) | 110 punti |
| Conigli: distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate inferiore a 20 cm (all. 6 lett. A n. 6.2); per le coniglie madri non per tutte le figliate vi è un nido conforme alle esigenze SSRA (all. 6 lett. A n. 6.3); box per animali giovani inferiore a 2 m2 (all. 6 lett. A n. 6.4); superficie minima non raggiunta (all. 6 lett. A n. 6.5) | 110 punti |
| Pollame da reddito, solo polli da ingrasso e tacchini (all. 6 lett. A n. 7.3 e 7.4); | 60 punti |
| Pollame da reddito, solo tacchini (all. 6 lett. A n. 7.4) | 10 punti |
| Pollame da reddito, solo polli da ingrasso (art. 74 cpv. 3) | 60 punti |
| Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8) | Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti |
| Pollame da reddito, solo polli da ingrasso e tacchini (all. 6 lett. A n. 7.9) | 110 punti |
| Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8) | 60 punti |
| Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1, 7.6 e 7.7) | 4 punti per giorno mancante |
| Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.1 e 7.6) | 60 punti |
| Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.5 e 7.6) | 200 fr. |
2.9.4 URA
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | |
|---|---|---|
| Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.3) | 110 punti |
| Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.2) Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.4) | 10 punti |
| Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. B n. 1.5) | 10 punti |
| Tutte le categorie di animali (all. 6 lett. A n. 7.5 e 7.6 nonché lett. B n. 1.6 e 4.3) | 200 fr. Nessuna riduzione se nello stesso anno e per la stessa categoria di animali i PD sono ridotti in relazione al registro delle uscite per la protezione degli animali |
| Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6) | 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante |
Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) | 4 punti per giorno mancante | |
| Animali della specie bovina e bufali, solo animali di sesso maschile e animali di sesso femminile di età inferiore a 160 giorni (all. 6 lett. B n. 2.2) Cervi (all. 6 lett. B n. 5.1) Bisonti (all. 6 lett. B n. 6.1) | 110 punti |
| Tutte le categorie di animali, escluso il pollame da reddito e gli animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 2.4, 5.2, 5.3 e 6.2) | 60 punti |
| Animali della specie bovina (all. 6 lett. B n. 2.7) Animali della specie equina (all. 6 lett. B n. 2.8) Animali della specie caprina (all. 6 lett. B n. 2.9) Animali della specie ovina (all. 6 lett. B n. 2.10) Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.3) | Differenza inferiore al 10: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti |
| Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.5) | Troppo poche: 10 punti Inesistenti: 110 punti |
| Pollame da reddito, solo polli da ingrasso (art. 75 cpv. 4) | 60 punti |
| Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8) | Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti |
| Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.8) | Presenza di lettiera scarsa: 10 punti Presenza di lettiera troppo scarsa: 40 punti Lettiera inesistente: 110 punti |
| Pollame da reddito (all. 6 lett. 4.1B n. 4.1) | 60 punti |
2.9.5 Contributo per il pascolo per animali della specie bovina e bufali
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | |
|---|---|---|
| Animali della specie bovina e bufali (art. 75a cpv. 4) | 60 punti |
| Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.5) | 10 punti |
| Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.3) | 110 punti |
| Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.6) | 200 fr. Nessuna riduzione se nello stesso anno e per la stessa categoria di animali i PD sono ridotti in relazione al registro delle uscite per la protezione degli animali |
| Animali della specie bovina | 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante |
| Animali della specie bovina | Meno del 70 %: Meno del 25 %: |
| Animali della specie bovina | Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti |
2.9.6 Progetti per l’evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
Inadempimento dei requisiti per i contributi per il benessere degli animali o delle deroghe autorizzate dall’UFAG (art. 76a) | Riduzione analoga ai |
2.9a Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio
2.9a.1 Le riduzioni sono stabilite dal Cantone nel quadro di convenzioni in relazione ai progetti. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.9a.2 e 2.9a.3.
2.9a.2 Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri comporta almeno la riduzione dei contributi dell’anno in corso e la restituzione di quelli dell’anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
2.9a.3 In caso di recidiva, in via suppletiva all’esclusione dal contributo per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell’ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.
2.9a.4 Se l’obbligo di consulenza non è rispettato, la riduzione ammonta a 1000 franchi.
2.9a.5 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano contributi a causa dell’inadempimento del periodo obbligatorio.
2.10 Contributi per l’efficienza delle risorse
2.10.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per l’efficienza delle risorse.
Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.
2.10.2 Impiego di una tecnica d’applicazione precisa
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| Restituzione del contributo per l’acquisto di nuovi apparecchi o per l’equipaggiamento e ulteriori 500 fr. |
| Restituzione del contributo per l’acquisto di nuovi apparecchi o per l’equipaggiamento e ulteriori 1000 fr. |
2.10.3 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 200 fr. Riduzione del 200 % del totale dei contributi per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo |
| 200 % dei contributi |
2.11 Prescrizioni rilevanti per l’agricoltura secondo la legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell’ambiente e sulla protezione della natura e del paesaggio
2.11.1 In caso di infrazione delle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell’ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio, i contributi sono ridotti se l’infrazione è in relazione alla gestione dell’azienda. Le infrazioni devono essere stabilite mediante una decisione definitiva, almeno mediante una decisione dell’autorità esecutiva competente. Se si tratta di un’infrazione nell’ambito della PER e i contributi sono ridotti in base ad essa, queste riduzioni hanno la priorità. Sono escluse riduzioni doppie.
2.11.2 Le riduzioni vengono irrogate indipendentemente dalla portata della sanzione penale ai sensi della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio. Conformemente all’articolo 183 LAgr, tutte le decisioni passate in giudicato che possono determinare riduzioni vanno notificate al servizio cantonale dell’agricoltura e, su richiesta, all’UFAG e all’UFAM.
2.11.3 La riduzione ammonta a 1000 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei pagamenti diretti, tuttavia al massimo a 6000 franchi.
2.11.4 Per le infrazioni particolarmente gravi, il Cantone può adeguatamente aumentare la riduzione.
3 Riduzione dei pagamenti diretti per le aziende d’estivazione e
le aziende con pascoli comunitari
3.1 Aspetti generali
3.1.1 I contributi d’estivazione sono ridotti secondo i numeri 3.2–3.6. I contributi d’estivazione per ovini, eccetto pecore munte, permanentemente sorvegliati o estivati su pascoli da rotazione sono ridotti secondo il numero 3.7. Tutti i contributi nella regione d’estivazione sono ridotti secondo il numero 3.10.
3.2 Indicazioni non veritiere
3.2.1 Indicazioni non veritiere concernenti gli animali (art. 36, 37 e 98)
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| Nessuna |
| 20 %, |
| 50 %, |
3.2.2 Indicazioni non veritiere concernenti le superfici (art. 38 e 98)
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| Nessuna |
| 20 %, |
| 50 %, |
3.2.3 Indicazioni non veritiere concernenti la durata del pascolo (art. 36, 37 e 98)
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
| Nessuna |
| 20 %, |
| 50 %, |
3.2.4 Il Cantone può diminuire in maniera adeguata la riduzione di cui al numero 3.2.3 se le indicazioni non veritiere non concernono l’intero effettivo di animali estivato.
3.3 Intralcio ai controlli
3.3.1 In caso di intralcio ai controlli o minacce i contributi sono ridotti del 10 per cento, almeno di 200 franchi, al massimo di 1000 franchi.
3.3.2 Il rifiuto dei controlli implica l’esclusione dai contributi.
3.4 Inoltro della domanda
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione o provvedimento | |
|---|---|---|
| Prima constatazione Prima e seconda recidiva
| 200 fr. 400 fr. |
| 100 % dei contributi interessati | |
| Termine per completamento o correzione |
3.5 Documenti e registrazioni
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate.
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
Registro dell’apporto di concimi mancante o lacunoso (art. 30) Registro dell’apporto di foraggio mancante o lacunoso (art. 31) Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione Registrazione secondo il piano di gestione mancante o lacunosa (all. 2 n. 2) Registrazione secondo gli oneri cantonali mancante o lacunosa (art. 34) Documenti d’accompagnamento o elenchi degli animali mancanti o lacunosi (art. 36) Piano delle superfici mancante o lacunoso (art. 38) Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante o lacunoso (all. 2 n. 4) Piano individuale di protezione del bestiame approvato dal Cantone mancante (art. 47b cpv. 4) | 200 fr. per documento mancante o lacunoso oppure per registrazione mancante o lacunosa, max. 3000 fr. |
3.6 Condizioni di gestione
3.6.1 Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l’esclusione dai contributi.
3.6.2 Se la riduzione dettata dall’adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento si applica una riduzione solo del 5 per cento.
3.6.3 La riduzione dei contributi d’estivazione per le seguenti prime lacune ammonta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L’importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo non si applica in caso di recidiva.
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione | ||
|---|---|---|---|
| 10 % | ||
| 10 % | ||
| 10 % | ||
| 10 % | ||
| 10 % | ||
| 10 % | ||
| 15 % | ||
| 15 % | ||
| 10 % | ||
| 10 % | ||
| 10 % | ||
| 10 % | ||
| 10 % | ||
| 15 % | ||
| 15 % | ||
|
| ||
| 10 % | ||
| 10 % | ||
| 15 % |
3.7 Condizioni di gestione per i pascoli destinati agli ovini
con sorveglianza permanente o per i pascoli da rotazione
3.7.1 Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l’esclusione dai contributi.
3.7.2 Se la riduzione dettata dall’adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento si applica una riduzione solo del 5 per cento.
3.7.3 La riduzione dei contributi d’estivazione per le seguenti prime lacune ammonta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L’importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo si applica in caso di recidiva.
3.7.4 Inadempimento parziale delle esigenze relative alla sorveglianza permanente degli ovini
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 15 % |
| 15 % |
| 10 % |
| |
| |
| |
| 10 % |
| 10 % |
| |
| 10 % |
| |
| 10 % |
| 10 % |
3.7.5 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rotazione degli ovini
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 15 % |
| |
| |
| 10 % |
| 10 % |
| 10 % |
| |
| |
| 10 % |
| 10 % |
3.7.6 …
3.7a Esigenze relative alla gestione per misure individuali per la protezione del bestiame
3.7a.1 In caso di recidiva le riduzioni sono raddoppiate.
3.7a.2 Inosservanza parziale del piano individuale di protezione del bestiame
Lacuna per punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 60 % del contributo supplementare |
| 120 % del contributo supplementare |
3.8 Contributo per la biodiversità per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione
3. 8.1
Lacuna per il punto di controllo | Riduzione |
|---|---|
| 200 % × CQ II |
| Nessuna. Versamento di CQ II soltanto per superfici con presenza sufficiente di piante indicatrici |
3.8.2 Non vengono applicate riduzioni se è stata effettuata la notifica di rinuncia di cui all’articolo 100a.
3.9 Riduzione del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio
Le disposizioni di cui al numero 2.9a si applicano anche per le aziende d’estivazione e le aziende con pascoli comunitari.
3.10 Prescrizioni rilevanti per l’agricoltura secondo la legislazione
sulla protezione delle acque, sulla protezione dell’ambiente e
sulla protezione della natura e del paesaggio nonché sulla
protezione degli animali
3.10.1 Si applicano per analogia i numeri 2.11.1 e 2.11.2.
3.10.2 La riduzione ammonta a 200 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei contributi nella regione d’estivazione, tuttavia al massimo a 2500 franchi.
3.10.3 Per le infrazioni particolarmente gravi, il Cantone può adeguatamente aumentare la riduzione.
3.10.4 Il Cantone può rinunciare alla riduzione alla prima infrazione alle prescrizioni in materia di protezione degli animali sotto il profilo dei requisiti edili se il servizio veterinario cantonale ha fissato un termine per colmare la lacuna.
Modifica di altri atti normativi
(art. 117)
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
...298
Allegato 1 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
Allegato 2 Disposizioni particolari per l’estivazione e la regione
d’estivazione
Allegato 3 Criteri per la delimitazione delle zone terrazzate nei vigneti
Allegato 4 Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità
Allegato 4a Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili
Allegato 5 Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)
Allegato 6 Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli
animali
Allegato 6a Condizioni e oneri per il contributo per il foraggiamento
scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto
Allegato 7 Aliquote dei contributi
Allegato 8 Riduzione dei pagamenti diretti
Allegato 9 Modifica di altri atti normativi