Fonte

744.103

Ordinanza
concernente l’accesso alle professioni di trasportatore
di viaggiatori e di merci su strada
(OATVM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 2, 7 capoverso 2, 9a capoverso 5, 11 capoverso 4 e 13 della legge federale del 20 marzo 20091 sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS);
in applicazione dell’articolo 5 dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri),

ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina il rilascio dell’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada, il rilascio dell’attestato di capacità professionale quale direttore di un’impresa di trasporti su strada, nonché l’obbligo e il rilascio dell’attestato di conducente.

L’autorizzazione di accesso di cui al capoverso 1 è rilasciata alle imprese con sede effettiva e stabile in Svizzera che:

  1. sono iscritte nel registro del commercio;

  2. in quanto imprese individuali non sono tenute a essere iscritte nel registro di commercio; o

  3. gestiscono un’azienda di trasporti in quanto enti di diritto pubblico.

Per effettuare i trasporti conformemente all’Allegato 4 dell’Accordo sui trasporti terrestri non è necessaria alcuna autorizzazione di accesso.

Sezione 2 Autorizzazione

Art. 23 Prova dell’affidabilità

Per comprovare l’affidabilità, occorre presentare un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA del gestore dei trasporti. L’estratto non deve essere stato rilasciato più di tre mesi prima.

Art. 3 Prova della capacità finanziaria

La prova della capacità finanziaria è data se il capitale proprio e le riserve dell’impresa ammontano almeno a 11 000 franchi per il primo veicolo e a 6000 franchi per ogni veicolo ulteriore. Se il capitale proprio e le riserve non raggiungono tali importi, la prova della capacità finanziaria può essere data mediante garanzia bancaria.

Per comprovare la capacità finanziaria, occorre presentare l’ultimo conto annuale comprendente il conto economico, il bilancio e le altre informazioni prescritte dal Codice delle obbligazioni4.

Le imprese costituite da meno di 15 mesi devono inoltre presentare:

  1. il bilancio d’apertura;

  2. un piano d’esercizio;

  3. attestazioni concernenti i crediti d’esercizio accordati all’impresa;

  4. un inventario degli oneri gravanti sul capitale dell’impresa, in particolare i diritti di pegno, i diritti di pegno immobiliare e le riserve della proprietà.

I conti annuali o, all’occorrenza, il bilancio d’apertura devono essere accompagnati da un rapporto dei revisori qualora il Codice delle obbligazioni preveda la revisione dei conti annuali.

La garanzia bancaria deve garantire gli importi necessari per la prova della capacità finanziaria durante tutta la durata di validità dell’autorizzazione di accesso.

Art. 4 Prova della capacità professionale

Per comprovare la capacità professionale, il richiedente deve presentare uno dei seguenti documenti:

  1. un certificato di capacità secondo gli articoli 6 e 7;

  2. un attestato di capacità valido nell’UE;

  3. un attestato professionale federale di «Disponente di trasporti stradali con attestato professionale federale» o «Disponente di trasporti e logistica con attestato professionale federale»;

  4. un diploma federale di «Responsabile del trasporto stradale diplomato» o «Responsabile di trasporto e logistica diplomato;

  5. un attestato professionale federale di «Guida e conducente di pullman».

Se il documento presentato è rilasciato unicamente per il trasporto di merci o per il trasporto di viaggiatori, l’accesso dell’impresa è limitato al settore corrispondente.

Art. 5 Prove specifiche per il gestore dei trasporti

Le imprese che hanno un rapporto d’impiego o di mandato con un gestore dei trasporti devono allegare alla domanda per il rilascio di un’autorizzazione di accesso, oltre a quelli di cui agli articoli 2–4, i documenti seguenti:

  1. conferma del rapporto d’impiego o di mandato tra il gestore dei trasporti e l’impresa;

  2. convenzione concernente i compiti e le responsabilità del gestore dei trasporti;

  3. inventario delle altre imprese di trasporti su strada per le quali opera il gestore dei trasporti.

Sezione 3 Ottenimento del certificato di capacità

Art. 6 Svolgimento dell’esame

Le seguenti associazioni possono organizzare congiuntamente gli esami di capacità professionale:

  1. Associazione svizzera dei trasportatori stradali;

  2. Unione dei trasporti pubblici;

  3. Les Routiers Suisses.

Queste associazioni elaborano un regolamento d’esame, il cui programma corrisponde all’Allegato I del regolamento (CE) n. 1071/20095.

Il certificato di capacità è rilasciato soltanto a chi è domiciliato o lavora in Svizzera.

Il regolamento d’esame definisce anche l’esame semplificato e le condizioni d’ammissione a tale esame secondo l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Gli organizzatori degli esami possono riscuotere un emolumento; quest’ultimo dev’essere approvato dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Il regolamento d’esame deve essere sopposto all’UFT per approvazione.

Art. 7 Rilascio del certificatodi capacità

Gli organizzatori degli esami comunicano all’UFT nome, data di nascita, attinenza e indirizzo delle persone che hanno superato l’esame.

L’UFT rilascia i certificati di capacità sulla base di queste attestazioni.

Ritira i certificati di capacità ottenuti in modo illecito.

Tiene un registro pubblico dei titolari di certificati di capacità.

Sezione 4 Attestato di conducente

Art. 8 Obbligo di detenere l’attestato di conducente

Chi effettua un trasporto su strada nell’ambito di un trasporto internazionale di merci per conto terzi necessita di un attestato di conducente dell’autorità competente.

L’attestato certifica che la persona che effettua un trasporto su strada è assunta o impiegata a questo scopo secondo le pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e diritto del lavoro.

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può esentare dall’obbligo di detenere l’attestato di conducente i cittadini di Stati che concedono la reciprocità.

Art. 9 Rilascio e validità

L’UFT rilascia gli attestati di conducente alle imprese svizzere di trasporti su strada che:

  1. sono titolari di un’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada o di un’altra autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di merci; e

  2. assumono o impiegano i conducenti secondo le pertinenti disposizioni, segnatamente in materia di polizia degli stranieri, assicurazioni sociali e diritto del lavoro.

L’attestato di conducente è rilasciato per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovato.

Art. 10 Ritiro e rifiuto

L’UFT ritira l’attestato di conducente se l’impresa di trasporti su strada:

  1. non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 9; o

  2. ha fornito informazioni errate in merito a fatti importanti per il rilascio dell’attestato.

In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle pertinenti disposizioni, l’UFT può negare il rilascio degli attestati di conducente o fissare condizioni per il loro rilascio.

Sezione 5 Obbligo di recare con sé i documenti

Art. 11

Una copia, certificata conforme dall’UFT o dall’autorità competente, dell’autorizzazione di accesso e l’attestato di conducente devono sempre essere recati con sé. Su richiesta, tali documenti vanno esibiti agli organi di controllo.

Il capoverso 1 non si applica se il veicolo è impiegato nel servizio di linea concessionario secondo l’articolo 6 lettera a dell’ordinanza del 4 novembre 20096 sul trasporto di viaggiatori.

Sezione 6 Registro per la valutazione dell’affidabilità dei gestori dei trasporti

Art. 12 Dati per l’identificazione

Per identificare i gestori dei trasporti l’UFT ne riporta nome e cognome, data di nascita, luogo d’origine o di nascita e indirizzo nel registro per la valutazione dell’affidabilità dei gestori dei trasporti (art. 9a LPTS).

Art. 13 Accesso mediante procedura di richiamo

L’UFT può rendere i dati accessibili alle autorità estere competenti per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada mediante procedura di richiamo secondo l’articolo 9a capoverso 3 LPTS, se le autorità stesse hanno comunicato all’UFT il punto di contatto designato a questo scopo.

Hanno accesso mediante procedura di richiamo i punti di contatto designati dagli Stati membri dell’UE e dagli Stati dello SEE secondo l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/20097.

Art. 148 Diritto d’accesso e di rettifica

Se una persona chiede l’accesso ai propri dati, deve presentare una domanda all’UFT nella forma prevista dall’articolo 16 dell’ordinanza del 31 agosto 20229 sulla protezione dei dati. La pretesa del diritto alla rettifica è retta dall’articolo 41 della legge federale del 25 settembre 202010 sulla protezione dei dati.

Sezione 7 Notifica alle autorità estere

Art. 15

Se un’impresa estera viola le prescrizioni svizzere sul trasporto di viaggiatori o di merci, l’UFT lo notifica all’autorità competente all’estero qualora l’infrazione possa comportare il ritiro dell’autorizzazione. La notifica può avvenire per via elettronica.

Sezione 8 Disposizione penale

Art. 16

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non reca con sé i documenti seguenti:

  1. l’attestato di conducente;

  2. una copia certificata conforme dell’autorizzazione di accesso.

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 1° novembre 200011 concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.