Fonte

419.1

Legge federale
sulla formazione continua
(LFCo)

del 20 giugno 2014 (Stato 1° gennaio 2017)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 61a capoverso 2, 63a capoverso 5, 64a e 66 capoverso 2
della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 20132,

decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

La presente legge si prefigge di rafforzare la formazione continua quale componente dell’apprendimento permanente nel contesto dello spazio formativo svizzero.

La presente legge:

  1. definisce i principi applicabili alla formazione continua;

  2. stabilisce le condizioni per la concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione;

  3. determina le modalità con cui la Confederazione promuove la ricerca e lo sviluppo in materia di formazione continua;

  4. disciplina la promozione, da parte della Confederazione, dell’acquisizione e del mantenimento delle competenze di base degli adulti.

Per il resto, la Confederazione disciplina e promuove la formazione continua nella legislazione speciale.

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Art. 2 Campo d’applicazione

La presente legge si applica all’intero settore della formazione continua, per quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

L’attuazione dei principi della presente legge nel settore universitario permane di competenza degli organi comuni responsabili del coordinamento della politica universitaria secondo la legge federale del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

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Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s’intende per:

  1. formazione continua (formazione non formale): la formazione strutturata impartita al di fuori della formazione formale;

  2. formazione formale: la formazione disciplinata dallo Stato che:

    1. è impartita nella scuola dell’obbligo, oppure,

    2. porta al conseguimento di:

      • ‒ un titolo del livello secondario II, un titolo della formazione professionale superiore o un grado accademico,

      • ‒ un titolo che costituisce la premessa per l’esercizio di un’attività professionale regolamentata dallo Stato;

  3. formazione strutturata: la formazione impartita segnatamente in corsi organizzati, basata su programmi d’insegnamento e su un rapporto di insegnamento-apprendimento definito;

  4. formazione informale: le competenze acquisite al di fuori della formazione strutturata.

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Art. 4 Obiettivi

La Confederazione persegue, unitamente ai Cantoni, i seguenti obiettivi in materia di formazione continua:

  1. sostenere le iniziative con cui i singoli provvedono alla propria formazione continua;

  2. creare le premesse che consentano a ciascuno di partecipare alla formazione continua;

  3. migliorare la competitività delle persone poco qualificate sul mercato del lavoro;

  4. creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori della formazione continua di diritto pubblico e privato;

  5. garantire il coordinamento delle offerte di formazione continua disciplinate e sostenute da Confederazione e Cantoni;

  6. seguire l’evoluzione internazionale nell’ambito della formazione continua, confrontarla con gli sviluppi nazionali e valutare gli effetti di entrambi.

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Sezione 2 Principi

Art. 5 Responsabilità

Ognuno è responsabile della propria formazione continua.

I datori di lavoro pubblici e privati favoriscono la formazione continua dei propri collaboratori.

A complemento della responsabilità individuale e dell’offerta di privati, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ciascuno possa partecipare alla formazione continua secondo le proprie capacità.

La Confederazione e i Cantoni disciplinano la formazione continua per quanto l’adempimento dei loro compiti lo esiga.

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Art. 6 Garanzia e sviluppo della qualità

Gli operatori della formazione continua sono responsabili della garanzia e dello sviluppo della qualità.

La Confederazione e i Cantoni possono sostenere procedure di garanzia e di sviluppo della qualità per garantire la trasparenza e la comparabilità dei cicli e titoli di formazione continua.

La garanzia e lo sviluppo della qualità delle offerte di formazione continua disciplinate e sostenute dalla Confederazione o dai Cantoni devono essere assicurati in particolare per quanto concerne:

  1. le informazioni in merito alle offerte;

  2. le qualifiche dei formatori;

  3. i programmi di insegnamento;

  4. le procedure di qualificazione.

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Art. 7 Riconoscimento degli apprendimenti acquisiti ai fini della formazione formale

D’intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame e con gli organi comuni responsabili del coordinamento della politica universitaria secondo la legge federale del 30 settembre 20114 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, la Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare procedure trasparenti per il riconoscimento della formazione continua e della formazione informale ai fini della formazione formale.

La Confederazione e i Cantoni favoriscono la permeabilità e la definizione di modalità di validazione degli apprendimenti.

Essi designano gli organi incaricati di stabilire i criteri di riconoscimento e di assicurare la trasparenza.

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Art. 8 Miglioramento delle pari opportunità

La Confederazione e i Cantoni si adoperano in particolare affinché la formazione continua da essi disciplinata o sostenuta:

  1. realizzi un’effettiva parità tra donna e uomo;

  2. tenga conto delle particolari esigenze dei disabili;

  3. favorisca l’integrazione degli stranieri;

  4. favorisca il reinserimento professionale.

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Art. 9 Concorrenza

L’organizzazione, la promozione o il sostegno statali della formazione continua non devono ostacolare la concorrenza.

Tali attività non ostacolano la concorrenza se la formazione continua, tenuto conto della qualità, dei contenuti dell’offerta e dell’indirizzo specifico:

  1. è offerta a prezzi che consentano almeno di coprire i costi; o

  2. non è in concorrenza con offerte private, non sovvenzionate.

Sono ammessi ostacoli alla concorrenza, sempreché siano giustificati da un interesse pubblico preponderante, proporzionati e fondati su una base legale.

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Sezione 3 Condizioni per la concessione di aiuti finanziari della Confederazione

Art. 10

Nella legislazione speciale, la Confederazione può prevedere la concessione di aiuti finanziari a favore della formazione continua se:

  1. risponde a un interesse pubblico;

  2. senza gli aiuti finanziari la formazione non potrebbe essere offerta o potrebbe esserlo solo in maniera insufficiente;

  3. gli obiettivi e i criteri del sostegno statale alla formazione continua sono definiti;

  4. i principi della presente legge sono rispettati; e

  5. l’efficacia degli aiuti finanziari è verificata periodicamente.

La Confederazione concede aiuti finanziari in funzione della domanda. La legislazione speciale può prevedere deroghe.

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Sezione 4 Ricerca e sviluppo in materia di formazione continua

Art. 11 Ricerca del settore pubblico federale

La ricerca del settore pubblico federale in materia di formazione continua è retta dall’articolo 16 capoverso 2 lettere b‒d della legge federale del 14 dicembre 20125 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.

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Art. 12 Aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua

Nei limiti dei crediti stanziati, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può concedere aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua o concludere accordi di prestazione con tali organizzazioni per adempiere compiti d’informazione e di coordinamento, nonché per assicurare la garanzia e lo sviluppo della qualità, nonché lo sviluppo della formazione continua.

Gli aiuti finanziari sono concessi unicamente se l’organizzazione della formazione continua:

  1. opera su scala nazionale; e

  2. non ha scopo di lucro.

Il Consiglio federale stabilisce ulteriori criteri per la concessione degli aiuti finanziari.

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Sezione 5 Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti

Art. 13 Competenze di base degli adulti

Le competenze di base degli adulti sono la premessa per l’apprendimento permanente e comprendono nozioni e capacità fondamentali nei campi seguenti:

  1. lettura, scrittura ed espressione orale in una lingua nazionale;

  2. matematica elementare;

  3. utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Gli organizzatori di corsi finalizzati all’acquisizione e al mantenimento delle competenze di base degli adulti provvedono affinché l’offerta sia improntata alla prassi, facendo sì che includa tematiche sociali, economiche e giuridiche rilevanti per la vita quotidiana.

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Art. 14 Obiettivo

La Confederazione si adopera, unitamente ai Cantoni, per consentire agli adulti di acquisire e mantenere le competenze di base.

La Confederazione e i Cantoni coinvolgono le organizzazioni del mondo del lavoro.

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Art. 15 Competenze e coordinamento

Nell’ambito delle loro competenze rispettive, la Confederazione e i Cantoni promuovono l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti.

Essi assicurano la collaborazione interistituzionale nello sviluppo e nell’attuazione di offerte volte ad assicurare l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti, e ne coordinano la promozione.

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Art. 16 Aiuti finanziari ai Cantoni

A complemento delle misure previste dalla legislazione speciale, la SEFRI può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per promuovere l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti.

Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione degli aiuti finanziari.

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Sezione 6 Finanziamento

Art. 17

Nell’ambito del messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale le priorità della politica in materia di formazione continua e propone lo stanziamento dei fondi necessari.

L’Assemblea federale stabilisce mediante decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede aiuti finanziari secondo gli articoli 12 e 16.

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Sezione 7 Statistica e monitoraggio

Art. 18 Statistica

L’Ufficio federale di statistica rileva i dati necessari nel settore della formazione continua conformemente alla legge del 9 ottobre 19926 sulla statistica federale.

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Art. 19 Monitoraggio

In collaborazione con i Cantoni, la SEFRI monitora la partecipazione dei diversi gruppi della popolazione alla formazione continua e il mercato della formazione continua.

A tale scopo, intrattiene un dialogo costante con gli ambienti della formazione continua direttamente interessati.

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Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 20 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

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Art. 21 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 22 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20177

(art. 21)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

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