Fonte

513.61

Ordinanza
sulla sicurezza militare
(OSM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 100 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM),

ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina i compiti nell’ambito della sicurezza militare e la loro assunzione da parte degli organi seguenti:

  1. 2la Sicurezza integrale Difesa (SI D);

  2. la Polizia militare (PM);

  3. il Servizio di protezione preventiva dell’esercito (SPPEs).

Sono esclusi i compiti e la loro assunzione secondo l’articolo 100 capoverso 1 lettera c LM (cyberdifesa militare).

Sezione 2 Disposizioni comuni

Art. 2 Acquisizione di informazioni

Gli organi della sicurezza militare acquisiscono le informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza:

  1. da fonti accessibili al pubblico;

  2. da servizi specializzati dell’esercito e dell’amministrazione militare;

  3. da organi di sicurezza civili.

Art. 3 Collaborazione

Per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, gli organi della sicurezza militare collaborano con i servizi specializzati militari e civili, in particolare con:

  1. gli organi di sicurezza civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

  2. 3...

  3. i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni incaricati della protezione dell’ambiente.

Gli organi della sicurezza militare si assistono reciprocamente.

Art. 4 Trattamento di dati personali

Gli organi della sicurezza militare trattano i dati personali necessari per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.

In servizio d’appoggio e in servizio attivo, gli organi della sicurezza militare possono trattare dati personali secondo il capoverso 1 all’insaputa della persona interessata, nella misura in cui interessi pubblici preponderanti lo rendano necessario.

Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 21 marzo 19974 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, della procedura penale militare del 23 marzo 19795 e della legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati.7

Art. 58 Deroga all’obbligo di notificare le attività di trattamento all’IFPDT

Le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro di un servizio d’appoggio o di un servizio attivo non devono essere notificate all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), se ciò può pregiudicare l’acquisizione d’informazioni e l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.

Gli organi della sicurezza militare informano in maniera generale l’IFPDT su tali attività di trattamento di dati.

Sezione 39 SI D

Art. 6 Compiti

La SI D dirige la gestione della sicurezza dell’Aggruppamento Difesa e dell’esercito per quanto riguarda la sicurezza delle persone, delle informazioni, delle costruzioni militari e del materiale dell’esercito.

In questi settori adempie i compiti seguenti:

  1. allestisce concetti per la sicurezza e la protezione;

  2. elabora le direttive necessarie e ne sorveglia l’esecuzione;

  3. dirige e appoggia l’istruzione;

  4. garantisce la consulenza in materia di sicurezza;

  5. esegue una supervisione tecnica specifica e disciplina gli obblighi d’annuncio necessari;

  6. in relazione alle munizioni e alle sostanze esplosive, garantisce la protezione dalle catastrofi secondo l’articolo 10 della legge del 7 ottobre 198310 sulla protezione dell’ambiente;

Nell’ambito dei propri compiti dispone di diritti di controllo in seno all’Aggruppamento Difesa e all’esercito.

Art. 7

Abrogato

Sezione 4 PM

Art. 8 Compiti

La PM adempie, armata, compiti di polizia giudiziaria, di polizia di sicurezza e di polizia stradale nell’ambito dell’esercito.

La PM adempie i compiti seguenti:

  1. appoggia i comandanti militari nel mantenimento della sicurezza e dell’ordine nell’ambito dell’esercito;

  2. appoggia gli organi della giustizia militare nel quadro dell’adempimento dei loro compiti;

  3. contribuisce se necessario alla protezione di infrastrutture dell’esercito scelte;

  4. esegue trasporti di sicurezza nell’ambito dell’esercito;

  5. tiene pronte per l’esercito forze d’impiego rapidamente disponibili.

I membri delle formazioni di professionisti della PM possono essere obbligati a partecipare, nel quadro del proprio rapporto di lavoro, a impieghi all’estero dell’esercito.

Art. 9 Aiuto spontaneo

Su loro richiesta, la PM può prestare aiuto spontaneo armato agli organi civili di polizia e al Corpo delle guardie di confine per la gestione di eventi imprevisti.

L’aiuto spontaneo è prestato soltanto:

  1. nel caso di eventi di grande portata inerenti alla polizia e relativi a un crimine o un delitto di una certa gravità;

  2. se la PM dispone di mezzi in servizio disponibili nelle vicinanze del luogo dell’evento;

  3. se le risorse degli organi richiedenti sono esaurite o i tempi di reazione delle loro forze sono superiori a quelli della PM.

L’aiuto spontaneo dura 48 ore al massimo ed è gratuito.

Art. 10 Organizzazione

La PM è composta da membri delle formazioni di professionisti e delle formazioni di milizia.

Gli ufficiali della PM negli stati maggiori delle Grandi Unità sono subordinati al Comando PM sul piano specialistico.

Sezione 5 SPPEs

Art. 11 Compiti

Il SPPEs valuta costantemente la situazione sotto il profilo della sicurezza militare e, nei casi previsti dalla legge, adotta misure preventive volte a proteggere l’esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti.

Il SPPEs adempie i compiti seguenti:

  1. individua e analizza pericoli in relazione alla sicurezza, all’esercizio, all’istruzione, alla prontezza e all’impiego dell’esercito;

  2. coordina il relativo scambio di informazioni in seno all’esercito e con le autorità civili;

  3. fornisce consulenza e sostegno agli organi interni all’esercito nell’ambito dell’autoprotezione.

Per adempiere i suoi compiti stabiliti dalla legge, nel quadro di impieghi all’estero può collaborare con autorità e posti di comando stranieri a livello bilaterale e multilaterale. In caso di contatti regolari è necessaria un’autorizzazione annuale da parte del Consiglio federale.11

Art. 12 Organizzazione

Il SPPEs è composto da personale militare.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 1312 Esecuzione

Il capo dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.

Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 14 dicembre 199813 sulla sicurezza militare è abrogata.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.