Fonte

513.61

Ordinanza
sulla sicurezza militare
(OSM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 100 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM),

ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina i compiti nell’ambito della sicurezza militare e la loro assunzione da parte degli organi seguenti:

  1. la Sicurezza delle informazioni e degli oggetti (SIO) in seno alla Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS);

  2. la Polizia militare (PM);

  3. il Servizio di protezione preventiva dell’esercito (SPPEs).

Sono esclusi i compiti e la loro assunzione secondo l’articolo 100 capoverso 1 lettera c LM (cyberdifesa militare).

Sezione 2 Disposizioni comuni

Art. 2 Acquisizione di informazioni

Gli organi della sicurezza militare acquisiscono le informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza:

  1. da fonti accessibili al pubblico;

  2. da servizi specializzati dell’esercito e dell’amministrazione militare;

  3. da organi di sicurezza civili.

Art. 3 Collaborazione

Per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, gli organi della sicurezza militare collaborano con i servizi specializzati militari e civili, in particolare con:

  1. gli organi di sicurezza civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

  2. gli incaricati della sicurezza dell’industria;

  3. i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni incaricati della protezione dell’ambiente.

Gli organi della sicurezza militare si assistono reciprocamente.

Art. 4 Trattamento di dati personali

Gli organi della sicurezza militare trattano i dati personali necessari per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.

In servizio d’appoggio e in servizio attivo, gli organi della sicurezza militare possono trattare dati personali secondo il capoverso 1 all’insaputa della persona interessata, nella misura in cui interessi pubblici preponderanti lo rendano necessario.

Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, della procedura penale militare del 23 marzo 19793 e della legge federale del 25 settembre 20204 sulla protezione dei dati.5

Art. 56 Deroga all’obbligo di notificare le attività di trattamento all’IFPDT

Le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro di un servizio d’appoggio o di un servizio attivo non devono essere notificate all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), se ciò può pregiudicare l’acquisizione d’informazioni e l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.

Gli organi della sicurezza militare informano in maniera generale l’IFPDT su tali attività di trattamento di dati.

Sezione 3 SIO

Art. 6 Compiti

La SIO dirige la gestione della sicurezza del DDPS e dell’esercito per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle informazioni militari nonché la protezione di oggetti militari.

La SIO adempie i compiti seguenti:

  1. allestisce concetti per la sicurezza e la protezione negli ambiti di cui al capoverso 1;

  2. dirige e appoggia l’istruzione in tali ambiti;

  3. appoggia i responsabili della sicurezza del DDPS nell’emanazione di istruzioni e direttive in tali ambiti;

  4. garantisce la consulenza in materia di sicurezza in tali ambiti;

  5. esegue in seno al DDPS, all’esercito e all’industria una supervisione tecnica specifica in tali ambiti e disciplina gli obblighi d’annuncio necessari;

  6. dispone di diritti di controllo nel DDPS, nell’esercito e nell’industria;

  7. istruisce i casi d’infrazione alle misure di sicurezza e protezione da parte di impiegati dell’Amministrazione federale;

  8. provvede all’elaborazione e all’esecuzione di convenzioni con l’estero in materia di protezione delle informazioni;

  9. rilascia attestazioni di sicurezza per i depositari di segreti.

Art. 7 Organizzazione

La SIO è composta da impiegati civili della Confederazione.

Sezione 4 PM

Art. 8 Compiti

La PM adempie, armata, compiti di polizia giudiziaria, di polizia di sicurezza e di polizia stradale nell’ambito dell’esercito.

La PM adempie i compiti seguenti:

  1. appoggia i comandanti militari nel mantenimento della sicurezza e dell’ordine nell’ambito dell’esercito;

  2. appoggia gli organi della giustizia militare nel quadro dell’adempimento dei loro compiti;

  3. contribuisce se necessario alla protezione di infrastrutture dell’esercito scelte;

  4. esegue trasporti di sicurezza nell’ambito dell’esercito;

  5. tiene pronte per l’esercito forze d’impiego rapidamente disponibili.

I membri delle formazioni di professionisti della PM possono essere obbligati a partecipare, nel quadro del proprio rapporto di lavoro, a impieghi all’estero dell’esercito.

Art. 9 Aiuto spontaneo

Su loro richiesta, la PM può prestare aiuto spontaneo armato agli organi civili di polizia e al Corpo delle guardie di confine per la gestione di eventi imprevisti.

L’aiuto spontaneo è prestato soltanto:

  1. nel caso di eventi di grande portata inerenti alla polizia e relativi a un crimine o un delitto di una certa gravità;

  2. se la PM dispone di mezzi in servizio disponibili nelle vicinanze del luogo dell’evento;

  3. se le risorse degli organi richiedenti sono esaurite o i tempi di reazione delle loro forze sono superiori a quelli della PM.

L’aiuto spontaneo dura 48 ore al massimo ed è gratuito.

Art. 10 Organizzazione

La PM è composta da membri delle formazioni di professionisti e delle formazioni di milizia.

Gli ufficiali della PM negli stati maggiori delle Grandi Unità sono subordinati al Comando PM sul piano specialistico.

Sezione 5 SPPEs

Art. 11 Compiti

Il SPPEs valuta costantemente la situazione sotto il profilo della sicurezza militare e, nei casi previsti dalla legge, adotta misure preventive volte a proteggere l’esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti.

Il SPPEs adempie i compiti seguenti:

  1. individua e analizza pericoli in relazione alla sicurezza, all’esercizio, all’istruzione, alla prontezza e all’impiego dell’esercito;

  2. coordina il relativo scambio di informazioni in seno all’esercito e con le autorità civili;

  3. fornisce consulenza e sostegno agli organi interni all’esercito nell’ambito dell’autoprotezione.

Per adempiere i suoi compiti stabiliti dalla legge, nel quadro di impieghi all’estero può collaborare con autorità e posti di comando stranieri a livello bilaterale e multilaterale. In caso di contatti regolari è necessaria un’autorizzazione annuale da parte del Consiglio federale.7

Art. 12 Organizzazione

Il SPPEs è composto da personale militare.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione

Il segretario generale del DDPS e il capo dell’esercito sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza ed emanano le istruzioni necessarie.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.