Fonte

210

Codice civile svizzero
(CC)

del 10 dicembre 1907 (Stato 1° gennaio 2011) (Stato 1° gennaio 2011)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 64 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1904,

decreta:

Titolo preliminare

A. Applicazione
del diritto

Art. 1

La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione.

Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore.

Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli.

B. Limiti dei
rapporti giuridici

I. Osservanza
della buona fede

Art. 2

Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell’esercizio dei propri diritti come nell’adempimento dei propri obblighi.

Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.

II. Effetti della
buona fede

Art. 3

Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume.

Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.

III. Apprezzamento del
giudice

Art. 4

Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l’equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall’apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi.

C. Rapporti col diritto cantonale

I. Diritto civile dei Cantoni ed uso locale

Art. 5

I Cantoni sono autorizzati ad emanare ed abrogare disposizioni di diritto civile nelle materie riservate al diritto cantonale.

Quando la legge si riferisce all’uso od all’uso locale, il diritto cantonale finora esistente vale come espressione dei medesimi, in quanto non sia provato un uso che vi deroghi.

II. Diritto
pubblico cantonale

Art. 6

Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni.

I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime.

D. Disposizioni generali del Codice delle obbligazioni

Art. 7

Le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni3 relative alla conclusione, all’adempimento ed alla risoluzione dei contratti sono applicabili anche ad altri rapporti di diritto civile.

E. Prove

I. Onere della prova

Art. 8

Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.

II. Prova dei documenti
pubblici

Art. 9

I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.

Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale.

Art. 104

Libro primo Del diritto delle persone

Titolo primo Delle persone fisiche

Capo primo Del diritto della personalità

A. Personalità in genere
I. Godimento dei diritti civili
Art. 11

Ogni persona gode dei diritti civili.

Spetta quindi ad ognuno, nei limiti dell’ordine giuridico, una eguale capacità d’avere diritti ed obbligazioni.

II. Esercizio dei diritti civili
1. Oggetto
Art. 12

Chi ha l’esercizio dei diritti civili ha la capacità di acquistare diritti e di contrarre obbligazioni con atti propri.

2. Condizioni
a. In genere
Art. 13

Chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l’esercizio dei diritti civili.

b. Maggiore età
Art. 145

È maggiorenne chi ha compito gli anni diciotto.

c.
d. Discernimento
Art. 16

È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile.

III. Incapacità civile
1. In genere
Art. 17

Le persone incapaci di discernimento, i minorenni e gli interdetti sono privati dell’esercizio dei diritti civili.

2. Mancanza di discernimento
Art. 18

Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

3. Minorenni od interdetti capaci di discernimento
Art. 19

I minorenni e gli interdetti capaci di discernimento non possono obbligarsi coi loro atti senza il consenso del loro legale rappresentante.

Senza questo consenso possono conseguire vantaggi gratuiti ed esercitare i diritti inerenti alla loro personalità.

Essi sono tenuti a risarcire i danni cagionati con atti illeciti.7

IV. Parentela e affinità
1. Parentela
Art. 20

Il grado della parentela è determinato dal numero delle generazioni.8

Due persone sono fra loro parenti in linea retta se una discende dall’altra; sono parenti in linea collaterale se discendono da un autore comune, ma non l’una dall’altra.

2. Affinità
Art. 219

Chi è parente di una persona è affine nella stessa linea e nello stesso grado con il coniuge o il partner registrato di questa.

L’affinità non cessa con lo scioglimento del matrimonio o dell’unione domestica registrata da cui deriva.

V. Cittadinanza e domicilio
1. Cittadinanza
Art. 22

L’attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza.

La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico.

Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l’ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell’ultima cittadinanza acquistata da essa o da’ suoi ascendenti.

2. Domicilio
a. Nozione
Art. 23

Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.

b. Cambiamento di domicilio o dimora
Art. 24

Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.

Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.

c. Domicilio
di persone
dipendenti
Art. 2510

Il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.

Il domicilio dei tutelati è nella sede dell’autorità tutoria.

d. Dimora in uno stabilimento
Art. 26

La dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio.11

B. Protezione della personalità
I. Contro
impegni
eccessivi
Art. 27

Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile.

Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell’uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale.

II. Contro lesioni illecite
1. Principio
Art. 2812

Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa.

La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.

2. Azioni
a. In genere13
Art. 28a14

L’attore può chiedere al giudice:

  1. di proibire una lesione imminente;

  2. di far cessare una lesione attuale;

  3. di accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

L’attore può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

Sono fatte salve le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell’utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d’affari senza mandato.

b. Violenza, minacce o insidie
Art. 28b15

Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l’attore può chiedere al giudice di vietare all’autore della lesione in particolare di:

  1. avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;

  2. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;

  3. mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo.

Inoltre, se vive con l’autore della lesione nella stessa abitazione, l’attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall’abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi.

Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze:

  1. obbligare l’attore a versare un’indennità adeguata all’autore della lesione per l’uso esclusivo dell’abitazione; o

  2. con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

I Cantoni designano un servizio che può decidere l’allontanamento immediato dell’autore della lesione dall’abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura.

3.
Art. 28c a 28f16
4. Diritto di
risposta
a. Principio17
Art. 28g18

Chi è direttamente toccato nella sua personalità dall’esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti.

Il diritto di risposta non sussiste nel caso di un resoconto fedele di un pubblico dibattito di un’autorità al quale l’interessato ha partecipato.

b. Forma e
contenuto
Art. 28h19

Il testo della risposta deve limitarsi concisamente all’oggetto
dell’esposizione di fatti contestata.

La risposta può essere rifiutata se è manifestamente inesatta o contraria alla legge o ai buoni costumi.

c. Procedura
Art. 28i20

L’interessato deve far recapitare il testo della risposta all’impresa responsabile del mezzo di comunicazione entro venti giorni dal momento in cui ha preso conoscenza dell’esposizione dei fatti contestata, ma in ogni caso entro tre mesi dalla divulgazione.

L’impresa comunica senza indugio all’interessato quando diffonderà la risposta o perché la rifiuta.

d. Diffusione
Art. 28k21

La risposta dev’essere diffusa al più presto e in modo da raggiungere la stessa cerchia di persone cui era diretta l’esposizione di fatti contestata.

La risposta deve essere designata come tale; l’impresa responsabile del mezzo di comunicazione può aggiungervi soltanto una dichiarazione in cui indica se mantiene la propria versione dei fatti o su quali fonti d’informazione si è fondata.

La diffusione della risposta è gratuita.

e. Intervento del giudice
Art. 28l22

Se l’impresa responsabile del mezzo di comunicazione impedisce l’esercizio del diritto di risposta, rifiuta la risposta o non la diffonde correttamente, l’interessato può rivolgersi al giudice.

23

e 4 24

III. Diritto a nome
1. Protezione
Art. 29

Se a qualcuno è contestato l’uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento.

Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell’usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell’offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

2. Cambiamento del nome
Art. 30

Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi, concedere ad una persona il cambiamento del proprio nome.25

L’istanza degli sposi di portare il cognome della sposa a contare dalla celebrazione del matrimonio dev’essere accolta se giustificata da motivi degni di rispetto.26

Chi da tale cambiamento fosse pregiudicato nei suoi diritti può contestarlo davanti al giudice, entro un anno da quando ne ebbe conoscenza.

C. Principio e fine della
personalità
I. Nascita e morte
Art. 31

La personalità comincia con la vita individua fuori dall’alvo materno e finisce con la morte.

Prima della nascita, l’infante gode dei diritti civili a condizione che nasca vivo.

II. Regole
probatorie
1. Onere della prova
Art. 32

Chi per far valere un diritto afferma che una persona sia vivente, o sia morta, o sia vissuta in un certo momento, o sia sopravvissuta ad un’altra persona, deve fornirne la prova.

Se non può essere fornita la prova che di più persone una sia sopravvissuta all’altra, si ritengono morte simultaneamente.

2. Mezzi di prova
a. In genere
Art. 33

La prova della nascita o della morte di una persona si fornisce cogli atti dello stato civile.

Se questi non esistono, o se sono dimostrati inesatti, la prova può essere fornita con altri mezzi.

b. Indizio di morte
Art. 34

La morte di una persona può reputarsi provata ancorché nessuno ne abbia veduto il cadavere, quando essa sia sparita in circostanze tali da far ritenere la sua morte come certa.

III. Dichiarazione della scomparsa
1. In genere
Art. 35

Essendo una persona assai verosimilmente morta perché è sparita in pericolo imminente di morte o perché è da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie, il giudice può dichiararne la scomparsa, ad istanza di chiunque invochi un diritto desumibile dalla sua morte.

27

2. Procedura
Art. 36

L’istanza può essere fatta dopo un anno almeno dalla sparizione in pericolo di morte, o dopo cinque anni dall’ultima notizia.

Il giudice deve diffidare con adeguate pubblicazioni tutti coloro che potessero dar notizie intorno alla persona sparita od assente ad annunciarsi entro un dato termine.

Questo termine dev’essere di almeno un anno dalla prima pubblicazione.

3. Caducità della istanza
Art. 37

L’istanza cade se, entro il termine indicato, la persona sparita od assente si annuncia, se ne giungono notizie o se è provata l’epoca della morte.

4. Effetti della scomparsa
Art. 38

Se durante il tempo indicato non sopraggiungono notizie della persona sparita od assente, essa è dichiarata scomparsa e si possono far valere tutti i diritti derivanti dalla sua morte come se questa fosse provata.

Gli effetti della dichiarazione di scomparsa risalgono al momento del pericolo di morte o dell’ultima notizia.

La dichiarazione della scomparsa scioglie il matrimonio.28

Capo secondo Degli atti dello stato civile

A. Registri
I. In genere
Art. 39

Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri elettronici.30

Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti:

  1. i fatti dello stato civile che toccano direttamente una persona, quali nascita, matrimonio, morte;

  2. lo statuto personale e familiare di una persona, come maggiore età, filiazione e vincolo coniugale;

  3. i nomi;

  4. i diritti di attinenza cantonali e comunali;

  5. la cittadinanza nazionale.

II. Obbligo di notificazione31
Art. 40

Il Consiglio federale designa le persone e le autorità tenute a notificare i dati necessari alla documentazione dello stato civile.

Esso può prescrivere che per le infrazioni all’obbligo di notificazione sia comminata una multa.

32

III. Prova di dati non controversi
Art. 41

L’autorità cantonale di vigilanza può autorizzare la prova di dati relativi allo stato civile mediante una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile, qualora dopo adeguate ricerche l’accertamento per mezzo di documenti si riveli impossibile o non possa essere ragionevolmente preteso e i dati non sono controversi.

L’ufficiale dello stato civile rende attento il dichiarante sul suo obbligo di dire la verità e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.

IV. Rettificazione
1. Da parte del giudice
Art. 42

Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può domandare al giudice di decretare l’iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un’iscrizione. Il giudice sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza.

Sono del pari legittimate a promuovere azione le autorità cantonali di vigilanza.

2. Da parte delle autorità dello stato civile
Art. 43

Le autorità dello stato civile rettificano d’ufficio errori che dipendono da sbaglio o disattenzione manifesti.

V. Protezione e divulgazione dei dati
Art. 43a33

Il Consiglio federale provvede, nell’ambito della documentazione dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.

Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto degno di protezione.

Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all’adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da una legge cantonale.

Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell’identità di una persona:

  1. le autorità di rilascio ai sensi della legge federale del 22 giugno 200134 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri;

  2. 35il servizio federale competente per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200836 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema;

  3. il servizio federale competente per la gestione del casellario giudiziale informatizzato di cui all’articolo 35937 del Codice penale;

  4. il servizio federale competente per la ricerca di persone scomparse38.

B. Organizzazione
I. Autorità dello stato civile
1. Ufficiali dello stato civile
Art. 44

Gli ufficiali dello stato civile adempiono in particolare i seguenti compiti:

  1. tengono i registri;

  2. notificano le comunicazioni e rilasciano gli estratti;

  3. istruiscono la procedura preparatoria del matrimonio e provvedono alla celebrazione del matrimonio;

  4. ricevono le dichiarazioni concernenti lo stato civile.

Il Consiglio federale può eccezionalmente assegnare a un rappresentante della Svizzera all’estero incombenze di ufficiale dello stato civile.

2. Autorità di vigilanza
Art. 45

Ogni Cantone designa l’autorità di vigilanza.

Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze:

  1. vigila sugli uffici dello stato civile;

  2. assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile;

  3. collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio;

  4. decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all’estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere;

  5. assicura la formazione e il perfezionamento delle persone operanti nell’ambito dello stato civile.

La Confederazione esercita l’alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.39

Ia. Banca dati centrale
Art. 45a40

La Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale.

La banca dati è finanziata dai Cantoni. I costi sono ripartiti in base al numero di abitanti.

Nei limiti della legge e con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina:

  1. la procedura di collaborazione;

  2. i diritti di accesso delle autorità dello stato civile;

  3. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;

  4. l’archiviazione.

II. Responsabilità
Art. 46

Chi è stato illecitamente danneggiato da persone operanti nell’ambito dello stato civile nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali può chiedere il risarcimento del danno e, quando la gravità dell’offesa la giustifichi, la riparazione morale.

Il Cantone risponde del danno; esso può esercitare regresso verso le persone che hanno causato il danno intenzionalmente o per grave negligenza.

Alle persone impiegate dalla Confederazione si applica la legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità41.

III. Misure
disciplinari
Art. 47

L’autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d’ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile.

Le sanzioni disciplinari consistono nell’ammonimento, nella multa fino a franchi 1000 oppure, in casi gravi, nella destituzione.

È fatta salva l’azione penale.

C. Disposizioni d’esecuzione
I. Diritto federale
Art. 48

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Esso disciplina in particolare

  1. i registri da tenere e i dati da registrare;

  2. l’utilizzazione del numero di assicurato conformemente all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194642

    sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ai fini dello scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone;

  3. la tenuta dei registri;

  4. la vigilanza.43

Per garantire un’esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e il perfezionamento delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, nonché per il tasso d’occupazione degli ufficiali dello stato civile.

Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile.

Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica:

  1. alla notificazione di fatti dello stato civile;

  2. al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile;

  3. alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.44

II. Diritto
cantonale
Art. 49

I Cantoni fissano i circondari dello stato civile.

Nell’ambito del diritto federale adottano le necessarie disposizioni d’esecuzione.

Le prescrizioni cantonali, tranne quelle relative alla retribuzione delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, devono essere approvate dalla Confederazione.

Art. 50 e 51

Abrogati

Titolo secondo Delle persone giuridiche

Capo primo Disposizioni generali

A. Personalità
Art. 52

Le unioni di persone organizzate corporativamente e gli istituti autonomi e destinati ad un fine particolare conseguono il diritto alla personalità mediante l’iscrizione nel registro di commercio.

Le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico, le fondazioni ecclesiastiche e di famiglia e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico non abbisognano dell’iscrizione.

Le unioni di persone e gli istituti che si propongono uno scopo illecito od immorale non possono ottenere la personalità.

B. Godimento dei diritti civili
Art. 53

Le persone giuridiche sono capaci di ogni diritto ed obbligazione, che non dipendono necessariamente dallo stato o dalla qualità della persona fisica, come il sesso, l’età e la parentela.

C. Esercizio dei diritti civili
I. Condizioni
Art. 54

Le persone giuridiche hanno l’esercizio dei diritti civili tosto che siano costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti.

II. Modo
Art. 55

Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà.

Essi obbligano la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni.

Le persone che agiscono sono inoltre responsabili personalmente per la loro colpa.

D. Sede
Art. 5645

La sede delle persone giuridiche, salvo diversa disposizione degli statuti, è nel luogo dove si tiene la loro amministrazione.

E. Cessazione della personalità
I. Devoluzione del patrimonio
Art. 57

Venendo sciolta una persona giuridica, il suo patrimonio decade agli enti pubblici (Confederazione, Cantone, Comune) ai quali è appartenuta secondo la sua destinazione, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge, dagli statuti, dall’atto di fondazione o dai suoi organi competenti.

Il patrimonio dev’essere applicato a uno scopo quanto possibile affine a quello precedentemente seguito.46

Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore degli enti pubblici nonostante ogni contraria disposizione.47

II. Liquidazione
Art. 58

La procedura di liquidazione del patrimonio di una persona giuridica avviene con le norme stabilite per le società cooperative.

F. Riserve di diritto pubblico
e di diritto
particolare
Art. 59

Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.

Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative.

I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale.

Capo secondo Delle associazioni

A. Loro
costituzione
I. Unioni
corporative
Art. 60

Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.

Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell’associazione.

II. Iscrizione nel registro di
commercio
Art. 61

Approvati gli statuti e costituita la direzione, l’associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio.

L’iscrizione è obbligatoria se l’associazione:

  1. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d’indole commerciale;

  2. sottostà all’obbligo di revisione.48

Per ottenere l’iscrizione devono essere deposti gli statuti ed indicati i membri della direzione.

III. Associazioni senza personalità
Art. 62

Le associazioni che non possono avere o non hanno ancora la personalità giuridica sono parificate alle società semplici.

IV. Relazioni fra gli statuti e la legge
Art. 63

Ove gli statuti non dispongano circa l’organizzazione ed i rapporti fra l’associazione e i suoi membri, si applicano le disposizioni che seguono.

Gli statuti non possono derogare a quelle disposizioni la cui osservanza è prescritta per legge.

B. Loro
organizzazione
I. Assemblea sociale
1. Funzioni e convocazione
Art. 64

L’assemblea sociale è l’organo superiore dell’associazione.

Essa è convocata dalla direzione.

La convocazione deve aver luogo a tenore dello statuto, ed anche per legge quando un quinto dei soci lo richieda.

2. Competenze
Art. 65

L’assemblea sociale risolve circa l’ammissione o l’esclusione dei soci, elegge la direzione e decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’associazione.

Essa esercita la sorveglianza sopra la gestione di questi ultimi, e li può sempre revocare, impregiudicate le ragioni che loro competessero per contratto.

Il diritto di revoca esiste per legge nei casi in cui sia giustificato da gravi motivi.

3. Risoluzioni sociali
a. Forma
Art. 66

Le risoluzioni sociali sono prese dall’assemblea.

L’annuenza scritta di tutti i soci ad una proposta è parificata alla risoluzione sociale, quand’anche non sia stata tenuta un’assemblea.

b. Diritto di voto e maggioranza
Art. 67

Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell’assemblea.

Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Non si può prendere una risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati, eccettoché gli statuti espressamente lo permettano.

c. Esclusione dal diritto di voto
Art. 68

Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra la società da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall’altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto.

II. Direzione
1. Diritti e doveri in generale49
Art. 69

La direzione ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell’associazione e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli statuti.

2. Contabilità
Art. 69a50

La direzione tiene la contabilità delle entrate e delle uscite nonché dello stato patrimoniale dell’associazione. Se l’associazione è obbligata a farsi iscrivere nel registro di commercio, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni51 sulla contabilità commerciale.

III. Ufficio di revisione
Art. 69b52

L’associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un ufficio di revisione, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi:

  1. somma di bilancio di 10 milioni di franchi;

  2. cifra d’affari di 20 milioni di franchi;

  3. 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

L’associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede.

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni53 sull’ufficio di revisione nell’ambito della società anonima si applicano per analogia.

Negli altri casi, gli statuti e l’assemblea sociale54 possono disciplinare liberamente la revisione.

IV. Lacune nell’organizzazione
Art. 69c55

Se l’associazione è priva di uno degli organi prescritti, un socio o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.

Il giudice può segnatamente assegnare all’associazione un termine per ripristinare la situazione legale e, se necessario, nominare un commissario.

L’associazione si assume le spese di queste misure. Il giudice può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.

L’associazione può, per gravi motivi, chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.

C. Diritti e
doveri dei soci
I. Ammissione e dimissione
Art. 70

L’ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.

Il diritto di dimettersi è garantito per legge, purché la dimissione ne sia annunciata almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare, o se è previsto un periodo amministrativo, sei mesi prima dell’anno della fine di questo.

La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione.

II. Contributi
Art. 7156

Se gli statuti lo prevedono, i soci possono essere tenuti a versare contributi.

III. Esclusione
Art. 72

Gli statuti possono stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso, come possono permetterne l’esclusione anche senza indicazione del motivo.

In questi casi il motivo dell’esclusione non può essere contestato in giudizio.

Se gli statuti non contengono disposizioni di tal natura, l’esclusione può aver luogo solo per decisione dell’assemblea e per motivi gravi.

IV. Effetti della dimissione e dell’esclusione
Art. 73

I soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Essi sono tenuti alle contribuzioni per il tempo durante il quale hanno fatto parte dell’associazione.

V. Protezione del fine
Art. 74

A nessun socio può essere imposto un cambiamento del fine sociale.

VI. Protezione dei diritti dei soci
Art. 75

Ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge od agli statuti ch’egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza.

Cbis. Responsabilità
Art. 75a57

Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell’associazione. Salvo disposizione contraria degli statuti, tale responsabilità è esclusiva.

D. Scioglimento
I. Modi
1. Per
risoluzione
Art. 76

Lo scioglimento dell’associazione può in ogni tempo essere pronunciato dall’assemblea.

2. Per legge
Art. 77

Lo scioglimento dell’associazione avviene per legge in caso di insolvenza o quando la direzione non possa più esser costituita conformemente agli statuti.

3. Per sentenza del giudice
Art. 78

Lo scioglimento è pronunciato dal giudice ad istanza dell’autorità competente o di un interessato, quando il fine dell’associazione sia illecito od immorale.

II. Cancellazione dal registro
Art. 79

Se l’associazione è iscritta nel registro di commercio, la direzione od il giudice devono comunicare lo scioglimento all’ufficiale del registro per la cancellazione.

Capo terzo Delle fondazioni

A. Costituzione
I. In genere
Art. 80

Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare.

II. Forma
Art. 81

La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte.

L’iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l’atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell’autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell’amministrazione.58

L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.59

III. Contestazione
Art. 82

La fondazione può essere contestata dagli eredi o creditori del fondatore al pari di una donazione.

B. Organizzazione
I. In genere
Art. 8360

Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall’atto di fondazione.

II. Contabilità
Art. 83a61

L’organo superiore della fondazione tiene i libri di commercio della fondazione conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni62 sulla contabilità commerciale.

Se per conseguire il suo fine la fondazione esercita uno stabilimento d’indole commerciale, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni sul rendiconto e la pubblicazione del conto annuale della società anonima.

III. Ufficio di revisione
1. Obbligo
di revisione
e diritto
applicabile
Art. 83b63

L’organo superiore della fondazione designa un ufficio di revisione.

L’autorità di vigilanza può liberare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione. Il Consiglio federale ne definisce le condizioni.

Salvo disposizioni particolari vigenti per le fondazioni, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni64 sull’ufficio di revisione nell’ambito della società anonima.

Se la fondazione è tenuta a far effettuare una revisione limitata, l’autorità di vigilanza può imporle di procedere a una revisione ordinaria se necessario per valutarne affidabilmente la situazione patrimoniale e reddituale.

2. Rapporto con l’autorità di vigilanza
Art. 83c65

L’ufficio di revisione trasmette all’autorità di vigilanza una copia della relazione di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione.

IV. Lacune nel-
l’organizzazione
Art. 83d66

Se l’organizzazione prevista non è sufficiente, se la fondazione è priva di uno degli organi prescritti o se uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni, l’autorità di vigilanza prende le misure necessarie. Essa può in particolare:

  1. assegnare alla fondazione un termine per ripristinare la situazione legale; o

  2. nominare l’organo mancante o un commissario.

Se non è possibile organizzare la fondazione conformemente al suo fine, l’autorità di vigilanza ne devolve il patrimonio a un’altra fondazione avente uno scopo quanto possibile affine.

La fondazione si assume le spese di queste misure. L’autorità di vigilanza può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.

La fondazione può, per gravi motivi, chiedere all’autorità di vigilanza la revoca di persone da essa nominate.

C. Vigilanza
Art. 84

Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione.

I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.67

L’autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione.

Cbis. Misure in caso di eccedenza dei debiti e d’insolvenza
Art. 84a68

Se esiste fondato timore che la fondazione abbia un’eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l’organo superiore della fondazione stila un bilancio intermedio in base al valore di alienazione dei beni e lo sottopone per verifica all’ufficio di revisione. Se la fondazione non dispone di un ufficio di revisione, l’organo superiore della fondazione sottopone il bilancio intermedio all’autorità di vigilanza.

Se constata che la fondazione ha un’eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l’ufficio di revisione sottopone il bilancio intermedio all’autorità di vigilanza.

L’autorità di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l’autorità di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti.

All’occorrenza, l’autorità di vigilanza chiede che siano prese misure di esecuzione forzata; le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la dichiarazione o il differimento del fallimento sono applicabili per analogia.

Art. 84b69
D. Modificazione
I. Dell’organizzazione
Art. 8570

L’autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell’autorità di vigilanza e sentito l’organo superiore della fondazione, modificare l’organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine.

II. Del fine
1. Su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo
superiore della fondazione71
Art. 86

L’autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all’intenzione del fondatore.72

Nelle stesse circostanze possono essere tolti o modificati gli oneri o le condizioni della fondazione che ne pregiudicano il fine.

2. Su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte
Art. 86a73

L’autorità federale o cantonale competente modifica il fine della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se tale possibilità è stata prevista nell’atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall’ultima modifica chiesta dal fondatore.

Se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilità pubblica secondo l’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 199074 sull’imposta federale diretta, anche il nuovo fine dev’essere pubblico o di utilità pubblica.

Il diritto di esigere la modifica del fine non si può cedere e non si trasmette per successione. Se il fondatore è una persona giuridica, esso si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fondazione.

Se la fondazione è stata costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine soltanto congiuntamente.

L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine della fondazione.

III. Modifiche accessorie dell’atto
di fondazione
Art. 86b75

L’autorità di vigilanza può, sentito l’organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all’atto di fondazione, sempreché esse siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non pregiudichino i diritti di terzi.

E. Fondazioni di famiglia ed
ecclesiastiche
Art. 87

Non sono soggette alle autorità di vigilanza le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche riservate le prescrizioni del diritto pubblico.

Le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche non sono tenute a designare un ufficio di revisione.76

Le controversie di diritto privato sono di competenza del giudice.

F. Soppressione e cancellazione dal registro
I. Soppressione da parte dell’autorità competente
Art. 8877

L’autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressione della fondazione, su richiesta o d’ufficio, se:

  1. il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell’atto di fondazione; o

  2. il fine è diventato illecito o immorale.

La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice.

II. Legittimazione attiva,
cancellazione
dal registro
Art. 8978

La richiesta o azione di soppressione della fondazione può essere proposta da chiunque vi abbia un interesse.

La soppressione è notificata all’ufficiale del registro di commercio affinché proceda alla cancellazione dell’iscrizione.

G. Fondazioni di previdenza a favore del
personale79
Art. 89bis80

Per le istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazioni in virtù dell’articolo 331 del Codice delle obbligazioni81 si applicano inoltre le disposizioni seguenti.82

Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l’ordinamento, l’attività e lo stato finanziario della fondazione.

I lavoratori che pagano contributi alla fondazione partecipano all’amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Essi eleggono tra sé, a misura del possibile, i loro rappresentanti.

83

I beneficiari possono esigere giudizialmente prestazioni della fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale diritto è loro conferito nell’ordinamento della medesima.

Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 198284 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti:

  1. 85la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b),

  2. gli acquisti supplementari per il prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia (art. 13a cpv. 886),

  3. i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a),

  4. 87l’adeguamento delle prestazioni regolamentari all’evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2–4),

  5. la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41),

  6. 5 a.88 l’utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis),

  7. la responsabilità (art. 52),

  8. il controllo (art. 53),

  9. i conflitti di interesse (art. 53a),

  10. la liquidazione parziale o totale (art. 53b–53d),

  11. 89lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f),

  12. il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e cpv. 2–5, 56a, 57 e 59),

  13. la vigilanza (art. 61, 62 e 64),

  14. gli emolumenti (art. 63a),

  15. la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1 e 3, 66 cpv. 4, 67 e 69),

  16. la trasparenza (art. 65a),

  17. le riserve (art. 65b),

  18. i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d’assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4),

  19. l’amministrazione del patrimonio (art. 71),

  20. il contenzioso (art. 73 e 74),

  21. le disposizioni penali (art. 75–79),

  22. il riscatto (art. 79b),

  23. il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c),

  24. l’informazione degli assicurati (art. 86b).90

Libro secondo Del diritto di famiglia

Parte prima Del diritto matrimoniale

Titolo terzo Del matrimonio

Capo primo Del fidanzamento
A. Promessa nuziale
Art. 90

Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale.

I minorenni e gli interdetti non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.

Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio.

B. Scioglimento del fidanzamento
I. Regali
Art. 91

Ad eccezione degli usuali regali di circostanza, i regali che i fidanzati si sono fatti possono essere rivendicati, sempre che il fidanzamento non sia stato sciolto per morte di uno dei fidanzati.

Se non si può fare la restituzione in natura, si applicano le norme dell’indebito arricchimento.

II. Partecipazione finanziaria
Art. 92

Il fidanzato che in buona fede ha sostenuto delle spese in vista del matrimonio può pretendere dall’altro una partecipazione adeguata purché, visto l’insieme delle circostanze, tale partecipazione non si palesi iniqua.

III. Prescrizione
Art. 93

Le azioni derivanti dal fidanzamento si prescrivono in un anno dalla rottura del medesimo.

Capo secondo Dei requisiti del matrimonio
A. Capacità al matrimonio
Art. 94

Per contrarre matrimonio, gli sposi devono aver compiuto il diciottesimo anno d’età ed essere capaci di discernimento.

Gli interdetti non possono contrarre matrimonio senza il consenso del rappresentante legale. Contro il diniego del consenso è dato il ricorso al giudice.

B. Impedimenti al matrimonio
I. Parentela92
Art. 95

È proibito contrarre matrimonio tra parenti in linea retta nonché tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, senza distinzione di parentela per discendenza o adozione.93

L’adozione non annulla l’impedimento della parentela esistente fra l’adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall’altro.

II. Matrimonio antecedente
Art. 96

Chi vuol contrarre un nuovo matrimonio deve fornire la prova che il suo matrimonio antecedente è stato sciolto o è stato dichiarato nullo.

Capo terzo Della procedura preparatoria e della celebrazione
del matrimonio
A. Principi
Art. 97

Il matrimonio è celebrato dall’ufficiale dello stato civile dopo la procedura preparatoria.

La celebrazione avviene nel circondario dello stato civile scelto dai fidanzati.

La cerimonia religiosa non può avvenire prima della celebrazione del matrimonio civile.

Abis. Elusione
del diritto
in materia
di stranieri
Art. 97a94

L’ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata manifestamente non intende creare l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri.

Egli sente i fidanzati e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi.

B. Procedura preparatoria
I. Domanda
Art. 98

I fidanzati inoltrano la domanda di aprire la procedura preparatoria all’ufficio dello stato civile del domicilio di uno di loro.

Essi compaiono personalmente. Se i fidanzati provano che ciò non può essere manifestamente preteso da loro, la procedura preparatoria è ammessa nella forma scritta.

I fidanzati provano la loro identità per mezzo di documenti e dichiarano personalmente all’ufficio dello stato civile di adempiere i requisiti del matrimonio; producono inoltre i necessari consensi.

I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria.95

II. Esecuzione e chiusura della procedura
preparatoria
Art. 99

L’ufficio dello stato civile esamina se:

  1. la domanda sia stata depositata regolarmente;

  2. l’identità dei fidanzati sia accertata;

  3. siano soddisfatti i requisiti del matrimonio.

Se tale è il caso, l’ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria nonché i termini legali per la celebrazione del matrimonio.

L’ufficio dello stato civile fissa d’intesa con i fidanzati, nel quadro delle disposizioni cantonali, il momento della celebrazione del matrimonio oppure, se ne è richiesto, autorizza la celebrazione in un altro circondario dello stato civile.

L’ufficio dello stato civile comunica all’autorità competente l’identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.96

III. Termini
Art. 100

Il matrimonio può essere celebrato al più presto dieci giorni e al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria.

Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte e vi è da temere che l’osservanza del termine di dieci giorni non sia più possibile, l’ufficiale dello stato civile può, dietro presentazione di un attestato medico, abbreviare il termine o celebrare immediatamente il matrimonio.

C. Celebrazione del matrimonio
I. Luogo
Art. 101

Il matrimonio è celebrato nel locale a ciò destinato del circondario dello stato civile prescelto dai fidanzati.

Se la procedura preparatoria si è tenuta in un altro circondario dello stato civile, i fidanzati devono presentare un’autorizzazione a celebrare il matrimonio.

Il matrimonio può essere celebrato in un altro luogo se i fidanzati dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale dei matrimoni.

II. Forma
Art. 102

Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento.

L’ufficiale dello stato civile rivolge agli sposi singolarmente la domanda se vogliono unirsi in matrimonio.

Ricevute le risposte affermative, l’ufficiale dello stato civile dichiara che, in virtù di questo vicendevole consenso, il matrimonio è celebrato.

D. Disposizioni d’esecuzione
Art. 103

Il Consiglio federale e, nell’ambito della loro competenza, i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione necessarie.

Capo quarto Della nullità del matrimonio
A. Principio
Art. 104

Il matrimonio celebrato da un ufficiale dello stato civile può essere annullato soltanto per uno dei motivi previsti dal presente capo.

B. Nullità
assoluta
I. Cause
Art. 105

È data una causa di nullità se:

  1. al momento della celebrazione uno degli sposi era già coniugato e il precedente matrimonio non era stato sciolto per divorzio o morte del coniuge;

  2. al momento della celebrazione uno degli sposi non era capace di discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discernimento;

  3. 97la celebrazione era vietata per parentela;

  4. 98uno degli sposi non intendeva creare l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri.

II. Azione
Art. 106

L’azione è promossa d’ufficio dall’autorità cantonale competente al domicilio dei coniugi; la può inoltre proporre qualsiasi interessato.

Dopo lo scioglimento del matrimonio l’azione di nullità non è più proponibile d’ufficio; ogni interessato può nondimeno proporla.

L’azione è proponibile in ogni tempo.

C. Nullità
relativa
I. Cause
Art. 107

Un coniuge può domandare la nullità del matrimonio se:

  1. al momento della celebrazione del matrimonio era, per causa transitoria, incapace di discernimento;

  2. aveva dichiarato per errore di acconsentire alla celebrazione, sia che non intendesse sposarsi, sia che credesse di sposare un’altra persona;

  3. aveva contratto matrimonio perché intenzionalmente indotto in errore su qualità personali essenziali dell’altro;

  4. aveva contratto matrimonio sotto la minaccia di grave e imminente pericolo per la vita, la salute o l’onore propri o di una persona a lui strettamente legata.

II. Azione
Art. 108

L’azione di nullità deve essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha scoperto la causa di nullità o sono cessati gli effetti della minaccia, ma in ogni caso entro cinque anni dalla celebrazione del matrimonio.

L’azione di nullità del matrimonio non si trasmette agli eredi; un erede può tuttavia proseguire l’azione già promossa al momento del decesso.

D. Effetti della sentenza
Art. 109

La nullità del matrimonio produce effetti soltanto dopo essere stata pronunciata dal giudice; fino alla sentenza il matrimonio produce tutti gli effetti di un matrimonio valido, eccetto i diritti di successione che il coniuge superstite perde in ogni caso.

Le disposizioni relative al divorzio si applicano per analogia agli effetti della sentenza di nullità sui coniugi e sui figli.

La presunzione di paternità del marito decade se il matrimonio è dichiarato nullo perché contratto allo scopo di eludere le prescrizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri.99

Art. 110100

Titolo quarto Del divorzio e della separazione coniugale

Capo primo Delle condizioni del divorzio
A. Divorzio su richiesta comune
I. Accordo
completo
Art. 111102

Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L’audizione può svolgersi in più sedute.

Se si è convinto che i coniugi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio.

II. Accordo parziale
Art. 112

I coniugi possono domandare il divorzio mediante richiesta comune e dichiarare che il tribunale decida su quelle conseguenze accessorie in merito alle quali sussiste disaccordo.

I coniugi sono sentiti, come nel caso di accordo completo, sulla loro richiesta, sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sono pervenuti ad un accordo e sulla loro dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle altre conseguenze.

103

Art. 113104
B. Divorzio
su azione di
un coniuge
I. Dopo la sospensione della vita comune
Art. 114105

Un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta comune con un’azione unilaterale i coniugi vivono separati da almeno due anni.

II. Rottura
del vincolo
coniugale
Art. 115106

Un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza del termine di due anni quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell’unione coniugale.

Art. 116107
Capo secondo Della separazione coniugale
A. Condizioni
e procedura
Art. 117

Alle stesse condizioni del divorzio, i coniugi possono chiedere la separazione.

108

Il diritto di domandare il divorzio non è toccato dalla sentenza di separazione.

B. Effetti della separazione
Art. 118

Con la separazione personale subentra per legge la separazione dei beni.

Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell’unione coniugale.

Capo terzo Degli effetti del divorzio
A. Situazione
dei coniugi
divorziati
Art. 119

Il coniuge che ha cambiato cognome conserva il cognome coniugale acquisito in occasione del matrimonio a meno che, entro un anno dal giudicato della sentenza, non dichiari all’ufficiale dello stato civile di volere riprendere il cognome originario o il cognome che portava prima del matrimonio.

Il divorzio non ha effetti sul diritto d’attinenza cantonale e comunale.

B. Regime
matrimoniale e diritto successorio
Art. 120

La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali.

I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l’uno dell’altro e non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte allestite prima della litispendenza della procedura di divorzio.

C. Abitazione familiare
Art. 121

Quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all’abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall’altro coniuge.

Il coniuge ex locatario risponde solidalmente della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo; ove fosse citato in giudizio per il canone di locazione, egli può compensare l’importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all’altro coniuge, mediante rate equivalenti al canone mensile.

Se l’abitazione familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può, alle medesime condizioni, attribuire all’altro un diritto d’abitazione, per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d’abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.

D. Previdenza professionale
I. Prima del sopraggiungere di un caso di previdenza
1. Divisione delle prestazioni d’uscita
Art. 122

Se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d’assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d’uscita dell’altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 1993109 sul libero passaggio.

Se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra questi due crediti.

2. Rinuncia ed esclusione
Art. 123

Un coniuge può, nella convenzione, rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto, a condizione che la sua previdenza per i casi di vecchiaia e d’invalidità sia garantita in altro modo.

Il giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio.

II. Dopo il
sopraggiungere di un caso di previdenza o d’impossibilità della divisione
Art. 124

Un’indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi.

Il giudice può obbligare il debitore a garantire l’indennità, se le circostanze lo giustificano.

E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio
I. Condizioni
Art. 125

Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un’adeguata previdenza per la vecchiaia, l’altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.

Per decidere dell’erogazione del contributo e se del caso per fissarne l’importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

  1. ripartizione dei compiti durante il matrimonio;

  2. durata del matrimonio;

  3. tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;

  4. età e salute dei coniugi;

  5. reddito e patrimonio dei coniugi;

  6. portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;

  7. formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;

  8. aspettative dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d’uscita.

Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l’avente diritto:

  1. ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia;

  2. ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;

  3. ha commesso un grave reato contro l’obbligato o una persona a lui intimamente legata.

II. Modalità del contributo di mantenimento
Art. 126

Il giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di una rendita e fissa l’inizio dell’obbligo di versamento.

Se lo giustificano circostanze particolari, invece della rendita può ordinare una liquidazione.

Può subordinare a determinate condizioni il contributo di mantenimento.

III. Rendita
1. Disposizioni speciali
Art. 127

I coniugi possono disporre nella convenzione che la rendita ivi fissata non sarà modificata o potrà esserlo soltanto in parte.

2. Adeguamento al rincaro
Art. 128

Il giudice può decidere che il contributo di mantenimento sia aumentato o ridotto automaticamente in funzione di determinati cambiamenti del costo della vita.

3. Modifica mediante
sentenza
Art. 129

Se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa; un miglioramento della situazione dell’avente diritto deve essere preso in considerazione soltanto se nella sentenza di divorzio si è potuto fissare una rendita sufficiente a coprire il suo debito mantenimento.

L’avente diritto può esigere per il futuro un adattamento della rendita al rincaro allorché i redditi dell’obbligato aumentino in maniera imprevista dopo il divorzio.

Entro un termine di cinque anni dal divorzio l’avente diritto può esigere che sia fissata una rendita oppure che essa sia aumentata, qualora nella sentenza di divorzio sia stata constatata l’impossibilità di fissare una rendita sufficiente a coprire un debito mantenimento, ma la situazione economica dell’obbligato sia nel frattempo migliorata.

4. Estinzione
per legge
Art. 130

L’obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell’avente diritto o dell’obbligato.

Fatte salve convenzioni contrarie, esso si estingue anche se l’avente diritto passa a nuove nozze.

IV. Esecuzione
1. Aiuto all’incasso e anticipi
Art. 131

Se l’obbligo di mantenimento non è adempiuto, l’autorità tutoria o un altro servizio designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e di regola gratuitamente l’avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l’esecuzione del contributo di mantenimento.

È fatta salva la competenza del diritto pubblico di disciplinare l’erogazione di anticipi allorché l’obbligato non adempia l’obbligo di mantenimento.

La pretesa di mantenimento passa, con i diritti ad essa connessi, all’ente pubblico nella misura in cui quest’ultimo assuma il mantenimento dell’avente diritto.

2. Avvisi ai debitori e
garanzia
Art. 132

Quando l’obbligato trascura l’obbligo di mantenimento, il giudice può prescrivere ai suoi debitori di effettuare totalmente o in parte i loro pagamenti all’avente diritto.

Se persiste nel negligere l’obbligo di mantenimento o se si presume che prepari la fuga, dilapidi la sostanza o la faccia scomparire, il giudice può obbligarlo a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento futuri.

F. Figli
I. Diritti e doveri dei genitori
Art. 133

Il giudice attribuisce l’autorità parentale a uno dei genitori e disciplina, secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione, il diritto alle relazioni personali nonché il contributo di mantenimento dell’altro genitore. Il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli.

Per l’attribuzione dell’autorità parentale e per la regolamentazione delle relazioni personali, il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio; prende in considerazione una richiesta comune dei genitori e, nella misura del possibile, il parere del figlio.

A istanza comune dei genitori, il giudice dispone la prosecuzione dell’esercizio in comune dell’autorità parentale, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottopongano per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo mantenimento.

II. Modificazione delle
circostanze
Art. 134

A istanza di un genitore, del figlio o dell’autorità tutoria, il giudice modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio.

Le condizioni per la modifica del contributo di mantenimento o del diritto alle relazioni personali sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.

Se i genitori sono d’accordo oppure se uno di loro è deceduto, l’autorità tutoria è competente per un nuovo disciplinamento dell’autorità parentale e per l’approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio.

Se deve decidere sulla modifica dell’autorità parentale o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali; negli altri casi l’autorità tutoria decide della modifica delle relazioni personali.

Art. 135 a 149110
Art. 150 a 158

Abrogati

Titolo quinto Degli effetti del matrimonio in generale

A. Unione coniugale; diritti doveri dei
coniugi
Art. 159

La celebrazione del matrimonio crea l’unione coniugale.

I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell’unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.

Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.

B. Cognome
Art. 160

Il cognome coniugale è quello del marito.

La sposa può tuttavia dichiarare all’ufficiale di stato civile di voler mantenere il proprio cognome, anteponendolo a quello coniugale.

Se già porta un siffatto doppio cognome, può anteporre soltanto il primo cognome.

C. Cittadinanza
Art. 161

La moglie acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del marito senza perdere quella che aveva da nubile.

D. Abitazione coniugale
Art. 162

I coniugi scelgono insieme l’abitazione coniugale.

E. Mantenimento della famiglia
I. In genere
Art. 163

I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale.

II. Somma a libera
disposizione
Art. 164

Il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.

Tale somma va determinata tenendo conto degli introiti propri del coniuge avente diritto nonché di quanto, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, l’altro coniuge impiega per la previdenza in favore della famiglia, della professione od impresa.

III. Contributi straordinari di un coniuge
Art. 165

Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell’impresa dell’altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un’equa indennità.

Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.

Tuttavia, l’indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.

F. Rappresentanza dell’unione coniugale
Art. 166

Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:

  1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;

  2. l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro.

G. Professione e impresa dei coniugi
Art. 167

Nella scelta e nell’esercizio della propria professione od impresa ciascun coniuge usa riguardo nei confronti dell’altro e tiene conto del bene dell’unione coniugale.

H. Negozi
giuridici dei coniugi
I. In genere
Art. 168

Salvo diverso disposto della legge, ciascun coniuge può liberamente concludere negozi giuridici con l’altro o con terzi.

II. Abitazione familiare
Art. 169

Un coniuge non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l’appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all’abitazione familiare.

Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.

J. Obbligo
d’informazione
Art. 170

Ciascun coniuge può esigere che l’altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.

A sua istanza, il giudice può obbligare l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.

Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.

K. Protezione dell’unione
coniugale
I. Consultori
Art. 171

I Cantoni provvedono affinché, in caso di difficoltà matrimoniali, i coniugi possano rivolgersi, insieme o separatamente, a consultori matrimoniali o familiari.

II. Misure
giudiziarie
1. In genere
Art. 172

I coniugi possono, insieme o separatamente, chiedere la mediazione del giudice qualora uno di loro si dimostri dimentico dei suoi doveri familiari od essi siano in disaccordo in un affare importante per l’unione coniugale.

Il giudice richiama i coniugi ai loro doveri e cerca di conciliarli; con il loro consenso, può far capo a periti o indirizzarli a un consultorio matrimoniale o familiare.

Se necessario, il giudice, ad istanza di un coniuge, prende le misure previste dalla legge. La disposizione relativa alla protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie è applicabile per analogia.112

2. Durante la convivenza
a. Prestazioni pecuniarie
Art. 173

Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia.

Parimenti, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa.

Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l’anno precedente l’istanza.

b. Privazione della
rappresentanza
Art. 174

Se un coniuge eccede il suo potere di rappresentare l’unione coniugale o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell’altro, può privarlo in tutto od in parte della rappresentanza.

Il coniuge istante può comunicare la privazione a terzi soltanto con avviso personale.

La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.

3. Sospensione della comunione domestica
a. Motivi
Art. 175

Un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica sintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia.

b. Organizzazione della vita separata
Art. 176

Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:

  1. stabilisce i contributi pecuniari dell’uno in favore dell’altro;

  2. prende le misure riguardanti l’abitazione e le suppellettili domestiche;

  3. ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano.

Un coniuge può parimenti proporre l’istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l’altro la rifiuta senza valido motivo.

Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.

4. Diffida ai debitori
Art. 177

Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all’altro.

5. Restrizioni del potere di
disporre
Art. 178

Se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempire un obbligo patrimoniale derivante dall’unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell’altro.

Il giudice prende le appropriate misure conservative.

Se vieta a un coniuge di disporre di un fondo, ne ordina d’ufficio la menzione nel registro fondiario.

6. Modificazione delle circostanze
Art. 179113

Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca; per quanto concerne le relazioni personali e le misure di protezione del figlio, è fatta salva la competenza delle autorità di tutela.

Se i coniugi tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni e le misure di protezione del figlio.

Art. 180114

Titolo sesto Del regime dei beni fra i coniugi

Capo primo Disposizioni generali
A. Regime
ordinario
Art. 181

I coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario.

B. Convenzione matrimoniale
I. Scelta del regime
Art. 182

Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate prima o dopo la celebrazione del matrimonio.

Gli sposi od i coniugi possono scegliere, revocare o modificare il loro regime dei beni soltanto nei limiti della legge.

II. Capacità di contrattare
Art. 183

Chi intende stipulare una convenzione matrimoniale dev’essere capace di discernimento.

I minorenni e gli interdetti abbisognano del consenso del loro rappresentante legale.

III. Forma
Art. 184

La convenzione matrimoniale si fa per atto pubblico firmato dalle persone contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale.

C. Regime straordinario
I. Ad istanza di un coniuge
1. Pronuncia
Art. 185

Ad istanza di un coniuge, il giudice pronuncia la separazione dei beni se vi è grave motivo.

Vi è grave motivo segnatamente se:

  1. l’altro coniuge è oberato o la sua quota di beni comuni è pignorata;

  2. l’altro coniuge mette in pericolo gli interessi dell’istante o della comunione;

  3. l’altro coniuge rifiuta senza giusto motivo il consenso richiesto per disporre di beni comuni;

  4. l’altro coniuge rifiuta di informare l’istante sui suoi redditi, sulla sua sostanza e sui suoi debiti o sui beni comuni;

  5. l’altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento.

L’istanza di separazione dei beni per durevole incapacità di discernimento può essere proposta anche dal rappresentante legale del coniuge incapace.

2.
Art. 186116

3. Revoca
Art. 187

Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono in ogni tempo ripristinare il precedente regime dei beni o adottarne uno nuovo.

Caduto il motivo della separazione dei beni, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino del precedente regime.

II. In caso di esecuzione
forzata
1. Fallimento
Art. 188

Se i coniugi vivono in comunione di beni, il fallimento dichiarato contro uno di loro li assoggetta per legge alla separazione dei beni.

2. Pignoramento
a. Pronuncia
Art. 189

Se i coniugi vivono in comunione di beni ed uno di loro sia escusso per un proprio debito con pignoramento della sua quota di beni comuni, l’autorità di vigilanza in materia di esecuzione può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni.

b. Istanza
Art. 190

L’istanza è diretta contro ambo i coniugi.

118

3. Cessazione
Art. 191

Tacitati i creditori, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino della comunione dei beni.

Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono adottare la partecipazione agli acquisti.

III. Liquidazione del regime
precedente
Art. 192

In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge.

D. Protezione dei creditori
Art. 193

La costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra i coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.

Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.

E.
Art. 194119

F. Amministrazione della
sostanza di un coniuge da parte dell’altro
Art. 195

Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all’altro l’amministrazione della sua sostanza, s’applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato.

Sono salve le disposizioni sull’estinzione dei debiti fra coniugi.

G. Inventario
Art. 195a

Ciascun coniuge può in ogni tempo chiedere all’altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni.

Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.

Capo secondo Del regime ordinario della partecipazione agli acquisti
A. Rapporti di proprietà
I. Composizione
Art. 196

Il regime della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge.

II. Acquisti
Art. 197

Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime.

Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente:

  1. il guadagno del suo lavoro;

  2. le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale;

  3. il risarcimento per impedimento al lavoro;

  4. i redditi dei suoi beni propri;

  5. i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti.

III. Beni propri
1. Per legge
Art. 198

Sono beni propri per legge:

  1. le cose che servono esclusivamente all’uso personale di un coniuge;

  2. i beni appartenenti ad un coniuge all’inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito;

  3. le pretese di riparazione morale;

  4. i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri.

2. Per convenzione matrimoniale
Art. 199

Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono dichiarare beni propri acquisti destinati all’esercizio di una professione od impresa.

Per convenzione matrimoniale, possono inoltre escludere redditi dei beni propri dagli acquisti.

IV. Prova
Art. 200

Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova.

Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.

Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti.

B. Amministrazione, godimento e disposizione
Art. 201

Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone.

Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell’altro.

C. Responsabilità verso i terzi
Art. 202

Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.

D. Debiti tra coniugi
Art. 203

Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.

Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l’unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

E. Scioglimento del regime e liquidazione
I. Momento dello scioglimento
Art. 204

Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime.

In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza.

II. Ripresa di beni e regolamento dei debiti
1. In genere
Art. 205

Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso
dell’altro.

Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d’avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all’altro coniuge.

I coniugi regolano i loro debiti reciproci.

2. Partecipazione al plusvalore
Art. 206

Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato.

Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell’alienazione ed è immediatamente esigibile.

I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore.

III. Calcolo degli aumenti
1. Separazione degli acquisti e dei beni propri
Art. 207

Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni.

Il capitale ricevuto da un coniuge da un’istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.

2. Reintegrazione negli acquisti
Art. 208

Sono reintegrate negli acquisti:

  1. le liberalità fatte da un coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso

    dell’altro, eccettuati i regali d’uso;

  2. le alienazioni fatte da un coniuge durante il regime dei beni con l’intenzione di sminuire la partecipazione dell’altro.

120

3. Compensi tra acquisti e beni propri
Art. 209

In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.

Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti.

Se una massa patrimoniale ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell’alienazione.

4. Aumento
Art. 210

L’aumento è dato dal valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano.

Non è tenuto conto delle diminuzioni.

IV. Determinazione del valore
1. Valore venale
Art. 211

In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale.

2. Valore di reddito
a. In genere
Art. 212

L’azienda agricola che un coniuge continua ad amministrare personalmente in qualità di proprietario o di cui il coniuge superstite o un discendente pretende legittimamente l’attribuzione per intero è stimata, per calcolare la quota di plusvalore e il credito di partecipazione, secondo il valore di reddito.

Il coniuge proprietario dell’azienda agricola o i suoi eredi possono opporre all’altro coniuge, a titolo di quota di plusvalore o di credito di partecipazione, soltanto l’importo che avrebbero ricevuto in caso di imputazione dell’azienda secondo il valore venale.

Le disposizioni successorie sulla stima e sulla partecipazione dei coeredi all’utile si applicano per analogia.

b. Circostanze speciali
Art. 213

Il valore d’imputazione può essere adeguatamente aumentato se circostanze speciali lo giustificano.

Sono circostanze speciali segnatamente i bisogni di sostentamento del coniuge superstite, il prezzo d’acquisto dell’azienda agricola, con gli investimenti, e la situazione finanziaria del coniuge cui appartiene l’azienda agricola.

3. Momento determinante
Art. 214

Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione.

Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati.

V. Partecipazione all’aumento
1. Per legge
Art. 215

A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell’aumento conseguito dall’altro.

I crediti sono compensati.

2. Per convenzione
a. In genere
Art. 216

Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all’aumento.

Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.

b. In caso di divorzio,
separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale
Art. 217

In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all’aumento s’applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.

VI. Pagamento del credito di partecipazione e della quota di plusvalore
1. Dilazione
Art. 218

Il coniuge debitore della partecipazione all’aumento e della quota di plusvalore può chiedere dilazioni qualora il pagamento immediato gli arrecasse serie difficoltà.

Se le parti non convengono altrimenti, il credito di partecipazione e la quota di plusvalore fruttano interessi a contare dalla chiusura della liquidazione e, se le circostanze lo giustificano, devono essere garantiti.

2. Abitazione e suppellettili domestiche
Art. 219

Per poter mantenere l’attuale tenore di vita, il coniuge superstite può chiedere che la casa o l’appartamento in cui vivevano i coniugi e che apparteneva al defunto gli sia attribuito in usufrutto o in diritto d’abitazione, imputandolo sul suo credito di partecipazione; è fatto salvo un diverso disciplinamento pattuito per convenzione matrimoniale.

Alle stesse condizioni, può chiedere che gli sia attribuita la proprietà delle suppellettili domestiche.

Ove le circostanze lo giustifichino, invece dell’usufrutto o del diritto d’abitazione può essergli attribuita, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, la proprietà della casa o dell’appartamento.

Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.

3. Azione contro i terzi
Art. 220

Se i beni del coniuge debitore o della sua successione non bastano a soddisfare il credito di partecipazione all’aumento, il coniuge creditore o i suoi eredi possono esigere dai terzi beneficati la restituzione, fino a concorrenza dell’importo scoperto, delle liberalità reintegrabili negli acquisti.

L’azione dev’essere proposta entro un anno dal momento in cui il coniuge creditore o i suoi eredi hanno avuto conoscenza della lesione dei loro diritti, in ogni caso però entro dieci anni dallo scioglimento del regime dei beni.

Per altro, si applicano per analogia le disposizioni sull’azione di riduzione ereditaria.121

Capo terzo Della comunione dei beni
A. Rapporti di proprietà
I. Composizione
Art. 221

Il regime della comunione dei beni comprende i beni comuni e i beni propri di ciascun coniuge.

II. Beni comuni
1. Comunione universale
Art. 222

La comunione universale dei beni riunisce in un’unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge.

La sostanza comune appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi.

Nessun coniuge può disporre della sua quota.

2. Comunioni limitate
a. Comunione d’acquisti
Art. 223

Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono limitare la comunione agli acquisti.

I redditi dei beni propri entrano nei beni comuni.

b. Altre
comunioni
Art. 224

Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono escludere dalla comunione determinati beni o categorie di beni, come i fondi, il reddito lavorativo di un coniuge o i beni che gli servono per esercitare una professione o un’impresa.

Salvo patto contrario, i redditi di questi beni non entrano nei beni comuni.

III. Beni propri
Art. 225

I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.

Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all’uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale.

I beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalità dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni.

IV. Prova
Art. 226

Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge.

B. Amministrazione e
disposizione
I. Beni comuni
1. Amministrazione ordinaria
Art. 227

I coniugi amministrano i beni comuni nell’interesse dell’unione coniugale.

Nei limiti dell’amministrazione ordinaria, ciascun coniuge può obbligare la comunione e disporre dei beni comuni.

2. Amministrazione straordinaria
Art. 228

Al di là dell’amministrazione ordinaria, i coniugi possono obbligare la comunione e disporre dei beni comuni soltanto congiuntamente o con il consenso reciproco.

I terzi possono presumere il consenso sempreché non sappiano o non debbano sapere che manca.

Sono salve le disposizioni sulla rappresentanza dell’unione coniugale.

3. Professione od impresa comune
Art. 229

Il coniuge che, con il consenso dell’altro, eserciti da solo una professione od impresa attingendo ai beni comuni può compiere tutti gli atti giuridici connessi con tale esercizio.

4. Rinuncia e accettazione di eredità
Art. 230

Un coniuge non può, senza il consenso dell’altro, rinunciare a un’eredità che entrerebbe nei beni comuni o accettare un’eredità oberata.

Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.122

5. Responsabilità e spese dell’amministrazione
Art. 231

Allo scioglimento del regime dei beni, ciascun coniuge risponde degli atti concernenti i beni comuni al pari di un mandatario.

Le spese dell’amministrazione gravano i beni comuni.

II. Beni propri
Art. 232

Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni propri e ne dispone.

Se i redditi confluiscono nei beni propri, questi ne sopportano le spese.

C. Responsabilità verso i terzi
I. Debiti integrali
Art. 233

Ciascun coniuge risponde con i suoi beni propri e con i beni comuni:

  1. per i debiti contratti nell’esercizio del suo potere di rappresentanza dell’unione coniugale o di amministrazione dei beni comuni;

  2. per i debiti contratti nell’esercizio della sua professione od impresa, sempreché essa sia esercitata attingendo ai beni comuni o i redditi della medesima confluiscano nei beni comuni;

  3. per i debiti che obbligano personalmente anche l’altro coniuge;

  4. per i debiti per i quali i coniugi hanno convenuto con il terzo che il debitore risponderà, oltre che con i suoi beni propri, anche con quelli comuni.

II. Debiti propri
Art. 234

Per tutti gli altri debiti, ciascun coniuge risponde soltanto con i suoi beni propri e con la metà del valore dei beni comuni.

Sono salve le pretese per arricchimento della comunione.

D. Debiti tra coniugi
Art. 235

Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.

Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l’unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

E. Scioglimento del regime e liquidazione
I. Momento dello scioglimento
Art. 236

Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi.

In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza.

Per lo stato dei beni comuni e dei beni propri è determinante il momento dello scioglimento del regime dei beni.

II. Attribuzione ai beni propri
Art. 237

Il capitale ricevuto da un coniuge da un’istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro e divenuto bene comune è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.

III. Compensi tra beni comuni e beni propri
Art. 238

In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra beni comuni e beni propri di un coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.

Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio i beni comuni.

IV. Partecipazione al
plusvalore
Art. 239

Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un’altra massa patrimoniale, s’applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti.

V. Determinazione del valore
Art. 240

Per il valore dei beni comuni esistenti allo scioglimento del regime dei beni è determinante il momento della liquidazione.

VI. Ripartizione
1. In caso di morte o di
pattuizione di un altro regime dei beni
Art. 241

In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge o per pattuizione di un altro regime, a ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dei beni comuni.

Per convenzione matrimoniale può essere stabilito un altro modo di ripartizione.

Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei discendenti.

2. Negli altri casi
Art. 242

In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni legale o giudiziale, ciascun coniuge riprende fra i beni comuni quelli che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri.

I beni comuni restanti spettano per metà a ciascuno dei coniugi.

Le clausole che modificano la ripartizione legale si applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.

VII. Esecuzione della ripartizione
1. Beni propri
Art. 243

In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge, il coniuge superstite può chiedere di ricuperare i beni che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri, imputandoli sulla sua quota.

2. Abitazione e suppellettili domestiche
Art. 244

Se la casa o l’appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche appartengono ai beni comuni, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota.

Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l’usufrutto o un diritto d’abitazione.

Se lo scioglimento della comunione non è dovuto alla morte di un coniuge, l’istanza può essere proposta dal coniuge che provi di avere un interesse preponderante.

3. Altri beni
Art. 245

Il coniuge che provi di avere un interesse preponderante può chiedere anche l’attribuzione di altri beni, imputandoli sulla sua quota.

4. Altre norme di ripartizione
Art. 246

Per altro, s’applicano per analogia le disposizioni sulla ripartizione della comproprietà e sull’esecuzione della divisione dell’eredità.

Capo quarto Della separazione dei beni
A. Amministrazione, godimento e disposizione
I. In genere
Art. 247

Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni, ne gode e ne dispone.

II. Prova
Art. 248

Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova.

Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.

B. Responsabilità verso i terzi
Art. 249

Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.

C. Debiti fra coniugi
Art. 250

Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.

Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l’unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

D. Attribuzione in caso di
comproprietà
Art. 251

Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d’avere un interesse preponderante può, al momento dello scioglimento del regime dei beni e oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all’altro coniuge.

Parte seconda Della parentela

Titolo settimo Del sorgere della filiazione123

Capo primo Disposizioni generali124
A. Sorgere della filiazione in
genere
Art. 252125

Il rapporto di filiazione sorge, fra la madre ed il figlio, con la nascita.

Fra il padre ed il figlio, risulta dal matrimonio con la madre o è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice.

Inoltre, il rapporto di filiazione sorge con l’adozione.

B.
Art. 253126
Art. 254127
Capo secondo Della paternità del marito128
A. Presunzione
Art. 255129

Il marito è presunto essere il padre del figlio nato durante il matrimonio.

Se muore, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dalla sua morte oppure, in caso di nascita più tardiva, se è provata l’anteriorità del concepimento rispetto alla morte.

Se è dichiarato scomparso, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dal momento del pericolo di morte o dell’ultima notizia.

B. Contestazione
I. Diritto
all’azione
Art. 256130

La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente:

  1. dal marito;

  2. dal figlio, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età.

L’azione del marito è diretta contro il figlio e la madre, quella del figlio contro il marito e la madre.

L’azione è improponibile per il marito che ha consentito al concepimento da parte di un terzo. Riguardo il diritto di contestazione del figlio è fatta salva la legge del 18 dicembre 1998131 sulla medicina della procreazione.132

II. Motivo
1. Concepimento nel matrimonio
Art. 256a133

Se il figlio è stato concepito durante il matrimonio, l’attore deve dimostrare che il marito non è il padre.

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non oltre trecento giorni dallo scioglimento di quest’ultimo per causa di morte.134

2. Concepimento prima del matrimonio o durante la sospensione della comunione domestica
Art. 256b135

Se il figlio è stato concepito prima della celebrazione del matrimonio o in un momento in cui la comunione domestica era sospesa, la contestazione non dev’essere ulteriormente motivata.

La paternità del marito è tuttavia presunta anche in questo caso quando sia reso verosimile ch’egli abbia avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.

III. Termine
Art. 256c136

Il marito può proporre l’azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell’esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita.

L’azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età.

Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.

C. Duplice
presunzione
Art. 257137

Se il figlio è nato nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte e la madre è nel frattempo passata a nuove nozze, il presunto padre è il secondo marito.138

Se questa presunzione è infirmata, si ha per padre il primo marito.

D. Azione dei genitori
Art. 258139

L’azione di contestazione può essere proposta dal padre o dalla madre del marito morto o divenuto incapace di discernimento prima della scadenza del termine per proporla.

Le disposizioni sulla contestazione da parte del marito si applicano per analogia.

Il termine annuale per proporre l’azione decorre al più presto dal momento in cui si è avuto conoscenza della morte o dell’incapacità di discernimento del marito.

E. Matrimonio dei genitori
Art. 259140

Se i genitori si uniscono in matrimonio, ai figli prenati s’applicano per analogia le disposizioni sui figli nati durante il matrimonio, tosto che la paternità del marito sia stata stabilita per riconoscimento o per sentenza del giudice.

Il riconoscimento può essere contestato:

  1. dalla madre;

  2. dal figlio o, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età o il riconoscimento è stato pronunciato soltanto dopo il compimento del suo dodicesimo anno d’età;

  3. dal Comune di origine o di domicilio del marito;

  4. dal marito.

Le disposizioni sulla contestazione del riconoscimento sono applicabili per analogia.

Capo terzo Del riconoscimento e della sentenza di paternità141
A. Riconoscimento
I. Condizioni e forma
Art. 260142

Se il rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti della madre, il padre può riconoscere il figlio.

Se l’autore del riconoscimento è minorenne o interdetto, è necessario il consenso dei genitori o del tutore.

Il riconoscimento avviene mediante dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile o per testamento o, se è pendente un’azione
d’accertamento della paternità, davanti al giudice.

II. Contestazione
1. Diritto
all’azione
Art. 260a143

Il riconoscimento può essere contestato davanti al giudice da ogni interessato, segnatamente dalla madre, dal figlio e, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, nonché dal Comune di origine o di domicilio
dell’autore del riconoscimento.

L’autore del riconoscimento può proporre l’azione soltanto se ha riconosciuto il figlio sotto l’influsso di una minaccia di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute, l’onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità.

L’azione è diretta contro l’autore del riconoscimento e il figlio, sempreché essi non siano attori.

2. Motivo
Art. 260b144

L’attore deve dimostrare che l’autore del riconoscimento non è il padre.

Madre e figlio devono tuttavia addurre questa prova soltanto se l’autore del riconoscimento rende verosimile di aver avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.

3. Termine
Art. 260c145

L’attore deve proporre l’azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l’autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell’errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento.

Tuttavia, l’azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età.

Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi.

B. Azione di paternità
I. Diritto
all’azione
Art. 261146

Tanto la madre quanto il figlio possono proporre l’azione d’accertamento della filiazione paterna.

L’azione è diretta contro il padre o, dopo la sua morte e nell’ordine qui dato, contro i suoi discendenti, genitori o fratelli e sorelle ovvero, se questi mancano, contro l’autorità competente del suo ultimo domicilio.

Se il padre è morto, sua moglie, a salvaguardia dei propri interessi, è informata dal giudice che l’azione è stata proposta.

II. Presunzione
Art. 262147

La paternità è presunta quando il convenuto ha avuto concubito con la madre nel tempo dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita.

Questa presunzione vale anche se il figlio è stato concepito innanzi il trecentesimo giorno o dopo il centottantesimo giorno prima della nascita e il convenuto ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.

La presunzione cade se il convenuto dimostra che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quella altrui.

III. Termine
Art. 263148

L’azione può essere proposta prima o dopo il parto, ma al più tardi:

  1. dalla madre, entro un anno dalla nascita;

  2. dal figlio, entro un anno dalla raggiunta maggiore età.

Se già esiste rapporto di filiazione con un altro uomo, l’azione può essere in ogni caso proposta entro un anno dal giorno dell’estinzione di tale rapporto.

Scaduto il termine, l’azione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.

Capo quarto Dell’adozione150
A. Adozione di minori
I. Condizioni
generali
Art. 264151

Il minorenne può essere adottato quando i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l’insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi.

II. Adozione congiunta
Art. 264a152

Coniugi possono adottare soltanto congiuntamente; l’adozione in comune non è permessa ad altri.

I coniugi devono essere sposati da cinque anni o aver compito il trentacinquesimo anno d’età.

Un coniuge può adottare il figlio dell’altro se i coniugi sono sposati da cinque anni.153

III. Adozione singola
Art. 264b154

Una persona non coniugata può adottare da sola se ha compito il trentacinquesimo anno di età.

Una persona coniugata che ha compito il trentacinquesimo anno d’età può adottare da sola se l’adozione congiunta si rileva impossibile poiché l’altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.

IV. Età e
consenso dell’adottando
Art. 265155

L’adottando deve avere almeno sedici anni meno dei genitori adottivi.

Se è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.

Se è sotto tutela, è necessario il consenso dell’autorità di vigilanza sulle tutele, quand’anche sia capace di discernimento.

V. Consenso dei genitori del sangue
1. Forma
Art. 265a156

Per l’adozione è richiesto il consenso del padre e della madre
dell’adottando.

Il consenso dev’essere dato, oralmente o per scritto, all’autorità tutoria del domicilio o della dimora dei genitori o dell’adottando e registrato a verbale.

È valido anche ove non indicasse i futuri genitori adottivi o questi non fossero ancora designati.

2. Termini
Art. 265b157

Il consenso non può essere dato prima di sei settimane dalla nascita dell’adottando.

Può essere revocato entro sei settimane dalla ricezione.

Se rinnovato dopo la revoca è definitivo.

3. Astrazione
a. Condizioni
Art. 265c158

Si può prescindere dal consenso di un genitore:

  1. s’egli è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento;

  2. s’egli non si è curato seriamente del figlio.

b. Decisione
Art. 265d159

Se il genitore del figlio collocato in vista di un’adozione non dà il consenso, l’autorità tutoria del domicilio del figlio decide, a richiesta di un ufficio per il collocamento o dei genitori adottivi e, di regola, prima del collocamento, se si possa prescindere da tale consenso.

Negli altri casi, la decisione è presa al momento dell’adozione.

Il genitore, dal cui consenso si prescinde perché non si è curato seriamente del figlio, deve ricevere comunicazione scritta della decisione.

B. Adozione di maggiorenni e interdetti
Art. 266160

Ove manchino discendenti, una persona maggiorenne o interdetta può essere adottata:

  1. se è durevolmente bisognosa di aiuto, per infermità mentale o fisica, ed i genitori adottivi le hanno prodigato cure durante almeno cinque anni;

  2. se durante la sua minore età, i genitori adottivi, per almeno cinque anni, le hanno prodigato cure e provveduto alla sua educazione;

  3. se esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno cinque anni, in comunione domestica con i genitori adottivi.

Un coniuge non può essere adottato senza il consenso dell’altro.

Per altro si applicano analogicamente le norme sull’adozione dei minorenni.

C. Effetti
I. In generale
Art. 267161

L’adottato acquista lo stato giuridico di figlio dei genitori adottivi.

I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti, eccetto nei riguardi del coniuge dell’adottante.

Con l’adozione può essere dato al figlio un nuovo prenome.

II. Cittadinanza
Art. 267a162

Il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale dei genitori adottivi in luogo e vece di quella anteriore.

D. Procedura
I. In generale
Art. 268163

L’adozione è pronunciata dall’autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.

Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell’incapacità di discernimento dell’adottante non è di ostacolo all’adozione, purché non comprometta le altre condizioni.

Se il figlio diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull’adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempite.

II. Istruttoria
Art. 268a164

L’adozione può essere pronunciata solo dopo istruttoria sulle circostanze essenziali, eventualmente con la collaborazione di periti.

Occorre specialmente indagare su la personalità e la salute dei genitori adottivi e dell’adottando, la compatibilità dei soggetti, l’idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari dei genitori adottivi, come pure sul decorso dei rapporti d’assistenza.

Va tenuto conto dell’atteggiamento dei discendenti dei genitori adottivi.

Dbis. Segreto165
Art. 268b166

I genitori adottivi, se non vi acconsentono, non possono essere resi noti ai genitori del sangue.

Dter. Informazione circa l’identità dei genitori del
sangue
Art. 268c167

Se ha compiuto il diciottesimo anno di età, il figlio può in ogni tempo chiedere informazioni concernenti l’identità dei genitori del sangue; può farlo prima di aver raggiunto tale età se ha un interesse degno di protezione.

Prima di comunicare i dati richiesti, l’autorità o l’ufficio che ne dispone informa, per quanto possibile, i genitori del sangue. Se questi ultimi rifiutano di stabilire un contatto personale, il figlio ne è informato ed è reso attento sui diritti della personalità dei genitori del sangue.

I Cantoni designano un ufficio adeguato incaricato di consigliare il figlio che ne faccia richiesta.

E. Contestazione
I. Motivi
1. Mancanza del consenso
Art. 269168

L’adozione può essere contestata giudizialmente da chi, senza motivo legale, non fu richiesto del consenso, purché il bene del figlio non risulti seriamente compromesso.

L’azione non è data ai genitori, qualora possano ricorrere al Tribunale federale contro la decisione.

2. Altri vizi
Art. 269a169

L’adozione inficiata d’altri vizi gravi può essere contestata da ogni interessato, specialmente dal Comune d’origine o di domicilio.

L’azione è tuttavia esclusa, se il vizio è stato nel frattempo eliminato, oppure se concerne soltanto prescrizioni di procedura.

II. Termine
Art. 269b170

L’azione deve essere proposta entro sei mesi dal momento in cui fu conosciuto il motivo della contestazione e, in ogni caso, entro due anni dall’adozione.

F. Collocamento
in vista
d’adozione
Art. 269c171

La Confederazione esercita la vigilanza sul collocamento degli adottandi.

Chi si occupa di questi collocamenti a titolo professionale o in relazione alla sua professione deve avere un’autorizzazione; è fatto salvo il collocamento tramite gli organi di tutela.

Il Consiglio federale emana le norme esecutive e disciplina il concorso dell’autorità cantonale competente in materia di collocamento in vista d’adozione, nell’accertamento delle condizioni per l’autorizzazione e nella vigilanza.

172

Titolo ottavo Degli effetti della filiazione173

Capo primo Della comunione dei figli coi genitori174
A. Cognome
Art. 270175

Se i genitori sono uniti in matrimonio, il figlio ne assume il cognome.

Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome della madre ma, se costei porta un doppio cognome in seguito a un matrimonio precedente, soltanto il primo cognome.176

B. Cittadinanza
Art. 271177

Se i genitori sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del padre.

Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale della madre.

Tuttavia, il figlio di genitori non coniugati che, essendo allevato sotto l’autorità del padre, ottiene di assumerne il cognome, ne segue anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale.

C. Doveri vicendevoli
Art. 272178

I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l’assistenza, i riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede.

D. Relazioni personali
I. Genitori e figlio
1. Principio
Art. 273179

I genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.

Se l’esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l’autorità tutoria può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni.

Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all’esercizio delle relazioni personali sia regolato.

2. Limiti
Art. 274180

Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore.

Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.

Se i genitori hanno acconsentito all’adozione del figlio o se si può prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue appena il figlio sia collocato in vista d’adozione.

II. Terzi
Art. 274a181

In circostanze straordinarie, il diritto alle relazioni personali può essere conferito anche a altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio.

I limiti del diritto di visita posti ai genitori vigono per analogia.

III. Competenza
Art. 275182

L’autorità tutoria del domicilio del figlio è competente per le misure in merito alle relazioni personali; è pure competente l’autorità tutoria del luogo di dimora del figlio se quest’ultima ha già preso o prende misure a protezione del figlio.

Il giudice è competente a disciplinare le relazioni personali allorché attribuisce l’autorità parentale o la custodia secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell’unione coniugale, oppure se modifica tale attribuzione o il contributo di mantenimento.

Se non sono state ancora prese misure circa il diritto del padre e della madre, le relazioni personali non possono essere esercitate contro la volontà della persona cui compete l’autorità parentale o la custodia.

E. Informazione e schiarimenti
Art. 275a183

I genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio.

Essi, alla stregua del detentore dell’autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui.

Le disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano per analogia.

Capo secondo Del mantenimento da parte dei genitori184
A. Oggetto e estensione
Art. 276185

I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela.

Il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie.

I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi.

B. Durata
Art. 277186

L’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.

Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.187

C. Genitori
coniugati
Art. 278188

Durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale.

I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell’adempimento dell’obbligo verso i figli nati prima del matrimonio.

D. Azione
I. Diritto
Art. 279190

Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l’anno precedente l’azione.

e 3191

II e III …
Art. 280 a 284192
IV. Commisurazione del contributo per il
mantenimento
Art. 285193

Il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui.194

Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo.

L’obbligato al mantenimento che, per motivi d’età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge
dell’importo di tali nuove prestazioni.195

Il contributo è pagato anticipatamente, per le scadenze fissate dal giudice.

V. Modificazione delle
circostanze
Art. 286196

Il giudice può ordinare che il contributo per il mantenimento sia
senz’altro aumentato o ridotto in caso di determinate modificazioni dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita.

Se le circostanze siano notevolmente mutate, il giudice, ad istanza di un genitore o del figlio, modifica o toglie il contributo.

Il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio.197

E. Contratti circa l’obbligo di mantenimento
I. Prestazioni periodiche
Art. 287198

I contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall’autorità tutoria.

I contributi per il mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall’autorità di vigilanza sulle tutele.

Se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l’approvazione è di competenza del giudice.

II. Tacitazione
Art. 288199

La tacitazione della pretesa di mantenimento con un versamento unico può essere convenuta se l’interesse del figlio la giustifica.

Tale convenzione vincola il figlio soltanto se:

  1. sia stata approvata dall’autorità di vigilanza sulle tutele, o dal giudice se conclusa in una procedura giudiziaria, e

  2. la somma a titolo di tacitazione sia stata pagata all’ufficio designato.

F. Adempimento
I. Creditore
Art. 289200

I contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia.201

Tuttavia, la pretesa si trasmette con tutti i diritti all’ente pubblico che provveda al mantenimento.

II. Esecuzione
1. Aiuto
appropriato
Art. 290202

Se il padre o la madre non adempie l’obbligo di mantenimento, l’autorità tutoria o un altro ufficio designato dal diritto cantonale deve, ad istanza dell’altro genitore, prestare un aiuto appropriato e gratuito per l’esecuzione della pretesa di mantenimento.

2. Diffida ai debitori
Art. 291203

Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio.

III. Garanzie
Art. 292204

Se i genitori trascurano ostinatamente il loro obbligo di mantenimento o se vi è motivo di credere ch’essi facciano preparativi di fuga, dissipino o dissimulino il proprio patrimonio, il giudice può obbligarli a fornire adeguate garanzie per i contributi futuri.

G. Diritto
pubblico
Art. 293205

Il diritto pubblico stabilisce chi debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti.

Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio.

H. Genitori
affilianti
Art. 294206

I genitori affilianti hanno diritto a un congruo compenso per le cure prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con chiarezza dalle circostanze.

La gratuità è presunta ove trattasi di figli di stretti parenti o di figli accolti in vista d’adozione.

J. Azione della donna nubile
Art. 295207

La madre può, entro un anno dalla nascita del figlio, convenirne il padre o i suoi eredi chiedendo la rifusione:208

  1. delle spese di parto;

  2. delle spese di mantenimento per almeno quattro settimane prima e per almeno otto settimane dopo la nascita;

  3. delle altre spese necessarie a causa della gravidanza o del parto, incluso il primo corredo per il figlio.

In caso di fine prematura della gravidanza, il giudice può, per motivi di equità, accordare in tutto o in parte la rifusione delle spese corrispondenti.

Prestazioni di terzi, spettanti alla madre per legge o per contratto, sono da imputare in quanto le circostanze lo giustifichino.

Capo terzo Dell’autorità parentale209
A. Condizioni
I. In genere
Art. 296210

Il figlio è soggetto, finché minorenne, all’autorità parentale.

I minorenni e gli interdetti non hanno autorità parentale.

II. Genitori
coniugati
Art. 297211

Durante il matrimonio i genitori esercitano insieme l’autorità parentale.

In caso di sospensione della comunione domestica o di separazione dei coniugi, il giudice può attribuire l’autorità parentale a uno solo di essi.

Dopo la morte di uno dei coniugi, l’autorità parentale compete al superstite; in caso di divorzio, il giudice l’attribuisce secondo le disposizioni sul divorzio.212

III. Genitori non coniugati
1. In genere213
Art. 298214

Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l’autorità parentale spetta alla madre.

Se la madre è minorenne, interdetta, deceduta o privata dell’autorità parentale, l’autorità tutoria nomina un tutore al figlio o trasferisce al padre l’autorità parentale, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.

2. Autorità
parentale in
comune
Art. 298a215

A richiesta congiunta dei genitori, l’autorità tutoria attribuisce loro l’autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento.

A richiesta di un genitore, del figlio o dell’autorità tutoria, l’autorità di vigilanza sulle tutele modifica l’attribuzione dell’autorità parentale ove lo esiga, per il bene del figlio, un sostanziale cambiamento delle circostanze.

IV. Patrigno e matrigna
Art. 299216

Ogni coniuge deve all’altro adeguata assistenza nell’esercizio dell’autorità parentale verso i di lui figli e rappresentarlo ove le circostanze lo richiedano.

V. Genitori affilianti
Art. 300217

I terzi cui è affidata la cura di un figlio rappresentano i genitori
nell’esercizio dell’autorità parentale, per quanto ciò sia indicato per il debito adempimento del loro compito e riservate misure diverse.

I genitori affilianti devono essere uditi prima di ogni decisione importante.

B. Contenuto
I. In genere
Art. 301218

I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.

Il figlio deve obbedienza ai genitori; i genitori consentono al figlio, corrispondentemente alla sua maturità, di organizzare liberamente la sua vita e, in affari importanti, tengono quanto possibile conto della sua opinione.

Il figlio non può abbandonare la comunione domestica senza il consenso dei genitori; non può nemmeno esser loro tolto senza causa legittima.

I genitori scelgono il prenome del figlio.

II. Educazione
Art. 302219

I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.

Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un’appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.

A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d’utilità pubblica per l’aiuto alla gioventù.

III. Educazione religiosa
Art. 303220

I genitori dispongono dell’educazione religiosa.

Ogni convenzione che limiti questo diritto è nulla.

Il figlio che ha compiuto il sedicesimo anno di età decide liberamente circa la propria confessione religiosa.

IV. Rappresentanza
1. Verso i terzi
a. In genere
Art. 304221

I genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell’autorità parentale che loro compete.

Se ambedue i genitori sono detentori dell’autorità parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca con il consenso dell’altro.222

Le disposizioni relative alla rappresentanza del tutelato sono applicabili per analogia, eccettuate quelle relative al concorso delle autorità tutorie.

b. Capacità del figlio
Art. 305223

Il figlio sotto l’autorità parentale ha la capacità limitata di una persona sotto tutela.

La sostanza del figlio risponde per le costui obbligazioni senza riguardo ai diritti dei genitori sulla medesima.

2. Nei rapporti interni della comunione
Art. 306224

Il figlio sotto l’autorità parentale e capace di discernimento può agire per la comunione domestica col consenso dei genitori, e in tal caso non obbliga se stesso, ma i genitori.

Quando in un determinato affare i genitori abbiano interessi in collisione con quelli del figlio, s’applicano le disposizioni sulla curatela di rappresentanza.

C. Protezione del figlio
I. Misure
opportune
Art. 307225

Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

L’autorità tutoria vi è parimenti tenuta riguardo ai figli collocati presso genitori affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori.

L’autorità tutoria può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione.

II. Curatela
1. In genere
Art. 308226

Se le circostanze lo richiedono, l’autorità tutoria nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.

L’autorità tutoria può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.

L’autorità parentale può essere corrispondentemente limitata.

2. Accertamento della paternità
Art. 309227

L’autorità tutoria, a richiesta della nubile gravida o tosto che sia informata del parto, nomina al nascituro o all’infante un curatore che provveda all’accertamento della filiazione paterna e consigli e assista la madre nel modo richiesto dalle circostanze.

L’autorità tutoria prende la stessa misura qualora la filiazione sia stata tolta per contestazione.

Se la filiazione è stata accertata o se l’azione di paternità non è stata promossa entro due anni dalla nascita, l’autorità tutoria, su proposta del curatore, decide se si debba por fine alla curatela o ordinare altre misure per la protezione del figlio.

III. Privazione della custodia parentale
Art. 310228

Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.

L’autorità tutoria, ad istanza dei genitori o del figlio, prende la stessa misura nel caso in cui le relazioni siano così gravemente turbate che non si possa più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze, non si possa rimediare altrimenti.

L’autorità tutoria può vietare ai genitori di riprendere il figlio vissuto per lungo tempo presso genitori affilianti qualora il suo sviluppo possa esserne seriamente pregiudicato.

IV. Privazione dell’autorità parentale
1. Da parte
dell’autorità
di vigilanza
sulle tutele
Art. 311229

Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità:

  1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente;

  2. quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti.

Quando l’autorità parentale sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.

Salvo esplicita disposizione contraria, la privazione dell’autorità parentale vale anche riguardo ai figli nascituri.

2. Da parte
dell’autorità tutoria
Art. 312230

L’autorità tutoria priva i genitori della loro autorità:

  1. quando ne facciano richiesta per motivi gravi;

  2. quando abbiano dato il consenso ad un’adozione futura del figlio da parte di terzi non designati.

V. Modificazione delle
circostanze
Art. 313231

In caso di modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione.

In nessun caso può farsi luogo al ripristino dell’autorità parentale prima d’un anno dalla privazione.232

VI. Procedura
1. In genere
Art. 314233

La procedura è stabilita dal diritto cantonale, riservate le seguenti norme:

  1. 234prima di ordinare una misura a protezione del figlio, l’autorità tutoria o il terzo incaricato lo sentono personalmente e in modo appropriato, a meno che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano;

  2. l’autorità disponente o di ricorso può togliere l’effetto sospensivo al ricorso contro una misura ordinata per proteggere il figlio.

2. In caso di privazione della libertà a scopo d’assistenza
Art. 314a235

Se il figlio è collocato in uno stabilimento da un’autorità, si applicano per analogia le disposizioni sulla decisione giudiziaria e sulla procedura in caso di privazione della libertà a scopo d’assistenza riguardo a persone maggiorenni o interdette.

Il figlio che non abbia ancora compiuto i sedici anni non può chiedere lui stesso la decisione giudiziaria.

In caso di pericolo nel ritardo o di malattia psichica del figlio, i Cantoni possono attribuire la competenza ad ordinare il collocamento, oltre che all’autorità tutoria, anche ad altri uffici idonei.

VII. Competenza
1. In genere236
Art. 315237

Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dalle autorità tutorie del domicilio del figlio.

Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio.

L’autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l’autorità del domicilio.

2. Nella procedura matrimoniale
a. Competenza del giudice
Art. 315a238

Il giudice chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, secondo le disposizioni sul divorzio o a tutela dell’unione coniugale, prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione alle autorità di tutela.

Il giudice può anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese.

Le autorità di tutela restano tuttavia competenti a:

  1. continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria;

  2. ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice non possa prenderle tempestivamente.

b. Modifica
di misure
giudiziarie
Art. 315b239

Il giudice è competente a modificare le misure giudiziarie relative all’attribuzione e alla protezione del figlio:

  1. durante la procedura di divorzio;

  2. nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, secondo le norme disciplinanti il divorzio;

  3. nella procedura di modifica delle misure a tutela dell’unione coniugale; le disposizioni sul divorzio sono applicabili per analogia.

Negli altri casi sono competenti le autorità di tutela.

VIII. Vigilanza sugli affiliati
Art. 316240

L’affiliante abbisogna di un’autorizzazione dell’autorità tutoria o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza.

Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un’unica autorità cantonale.241

Il Consiglio federale emana norme esecutive.

IX. Cooperazione dell’aiuto alla gioventù
Art. 317242

I Cantoni assicurano con appropriate prescrizioni l’acconcia cooperazione fra autorità ed uffici nel campo della protezione dell’infanzia secondo il diritto civile, in quello del diritto penale per gli adolescenti ed in genere dell’aiuto alla gioventù.

Capo quarto Della sostanza del figlio243
A. Amministrazione
Art. 318244

I genitori hanno il diritto e il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto alla loro autorità.

Se l’autorità parentale spetta a un solo genitore, questi deve consegnare all’autorità tutoria un inventario della sostanza del figlio.

L’autorità tutoria, se lo ritiene opportuno visti il genere e l’importanza della sostanza del figlio e le condizioni personali dei genitori, ordina la consegna periodica di rendiconti e rapporti.

B. Impiego dei redditi
Art. 319245

I genitori possono impiegare i redditi della sostanza del figlio per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione e, in quanto l’equità lo richieda, anche per i bisogni dell’economia domestica.

L’avanzo spetta alla sostanza del figlio.

C. Prelevamento sulla sostanza del figlio
Art. 320246

Versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni possono essere adoperati per il mantenimento del figlio, in rate corrispondenti ai bisogni correnti.

Se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione, l’autorità tutoria può permettere ai genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio.

D. Beni liberi
I. Liberalità
Art. 321247

I genitori non possono adoperare i redditi della sostanza che il figlio ha ricevuto sotto questa espressa condizione o che gli fu data perché frutti interesse a suo favore, o come libretto di risparmio.

L’amministrazione di questi beni da parte dei genitori può essere esclusa soltanto se espressamente stabilito all’atto della liberalità.

II. Porzione legittima
Art. 322248

Per disposizione a causa di morte, anche la porzione legittima del figlio può essere esclusa dall’amministrazione parentale.

Se il disponente affida l’amministrazione a un terzo, l’autorità tutoria può esigere rendiconti e rapporti periodici.

III. Provento del lavoro, assegno professionale
Art. 323249

Il figlio ha l’amministrazione e il godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l’esercizio del mestiere o della professione.

I genitori possono esigere dal figlio che vive con essi in economia domestica un adeguato contributo per il suo mantenimento.

E. Protezione della sostanza del figlio
I. Misure
opportune
Art. 324250

Se la diligente amministrazione non è sufficientemente garantita, l’autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione della sostanza del figlio.

Essa può segnatamente dare istruzioni per l’amministrazione e, se i rapporti e i rendiconti periodici non bastano, ordinare il deposito o la prestazione di garanzie.

Le disposizioni sulla protezione del figlio s’applicano per analogia alla procedura e alla competenza.

II. Privazione dell’amministrazione
Art. 325251

Quando la sostanza del figlio non possa essere altrimenti sottratta al pericolo, l’autorità tutoria ne affida l’amministrazione a un curatore.

L’autorità tutoria prende la stessa misura anche in caso di pericolo per la sostanza del figlio non amministrata dai genitori.

Se v’è da temere che i redditi o le parti della sostanza del figlio destinate all’uso o liberate non saranno impiegate conformemente alla destinazione, l’autorità tutoria può parimenti affidarne l’amministrazione a un curatore.

F. Fine dell’amministrazione
I. Restituzione
Art. 326252

Cessando l’autorità o l’amministrazione parentale, i genitori devono consegnare la sostanza al figlio divenuto maggiorenne od al suo tutore o curatore sulla scorta di un rendiconto.

II. Responsabilità
Art. 327253

I genitori sono responsabili per la restituzione come un mandatario.

Di quanto fu da loro alienato in buona fede devono restituire il prezzo ricavato.

Non devono alcun risarcimento per ciò che avessero consumato per il figlio o l’economia domestica nei limiti dei loro diritti.

Titolo nono Della comunione di famiglia

Capo primo Dell’assistenza tra i parenti
A. Persone
obbligate
Art. 328254

Chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero nel bisogno.

È fatto salvo l’obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner registrato.255

B. Oggetto
e modo
dell’azione256
Art. 329

L’azione di assistenza è proposta contro gli obbligati, secondo l’ordine dei loro diritti ereditari, ed ha per oggetto le prestazioni necessarie al mantenimento dell’istante, compatibilmente con le condizioni dell’obbligato.

Se, per circostanze speciali, appaia iniquo esigere le prestazioni
dall’obbligato, il giudice può limitare o togliere l’obbligo assistenziale.257

Le disposizioni sull’azione di mantenimento del figlio e sulla trasmissione del suo diritto all’ente pubblico si applicano per analogia.258

C. Assistenza di trovatelli
Art. 330

I trovatelli sono assistiti dal Comune nel quale sono incorporati.

Se poi è stabilita la discendenza di un trovatello, questo Comune può ripetere il rimborso delle spese cagionate dal mantenimento contro i parenti obbligati, ed in ultima linea contro l’ente pubblico tenuto all’assistenza.

Capo secondo Della potestà domestica
A. Condizioni
Art. 331

Quando le persone che in virtù di legge o di contratto o di consuetudine vivono in comunione domestica abbiano un capo, questo esercita la potestà domestica.

La potestà domestica si estende su tutte le persone che prendono parte all’economia comune quali parenti od affini, oppure in virtù di un rapporto di lavoro quali lavoratori od in qualità analoga259.260

B. Effetti
I. Ordine interno e cura
Art. 332

I membri della comunione devono conformarsi alla regola di casa, la quale dovrà tener conto degli interessi di tutti loro, secondo equità.

In ispecie dev’essere concessa ai conviventi la libertà necessaria per la loro educazione, per l’esercizio della professione e per l’adempimento delle pratiche religiose.

Il capo famiglia deve vegliare alla custodia ed alla sicurezza delle cose apportate dai membri della comunione con quella cura che usa nelle cose proprie.

II. Responsabilità
Art. 333

Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro minorenne od interdetto, infermo o debole di mente, in quanto non possa dimostrare avere egli adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e quale era richiesta dalle circostanze.

Il capo di famiglia deve vegliare a che un membro della famiglia infermo o debole di mente non abbia ad esporre sé stesso od altri a pericolo o danno.

Ove occorra, si rivolgerà all’autorità competente per i provvedimenti necessari.

III. Credito dei figli e degli
abiatici
1. Condizioni
Art. 334261

I figli maggiorenni o gli abiatici che, convivendo coi genitori o con gli avi, hanno conferito alla comunione il loro lavoro od i loro guadagni, possono chiedere un’equa indennità.

In caso di contestazione, il giudice decide circa l’ammontare e la garanzia dell’indennità, il genere e il modo del pagamento.

2. Procedura
Art. 334bis262

L’indennità spettante ai figli o agli abiatici può essere fatta valere alla morte del debitore.

Può essere fatta valere vivente il debitore se contro questo è eseguito un pignoramento o dichiarato il fallimento, se è sciolta la comunione o se l’azienda passa in altre mani.

L’indennità non è soggetta a prescrizioni ma dev’essere fatta valere al più tardi al momento della divisione dell’eredità del debitore.

Capo terzo Dei beni di famiglia
A. Fondazioni di famiglia
Art. 335

Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine.

L’erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa.

B. Indivisione
I. Costituzione
1. Facoltà
Art. 336

Una sostanza può essere dedicata a beneficio di una famiglia, se dei parenti lasciano indivisa una eredità o parte di essa, o mettono insieme altri beni per formare un’indivisione.

2. Forma
Art. 337

Il contratto per costituire un’indivisione richiede per la sua validità l’atto pubblico firmato da tutti i membri o dai loro rappresentanti.

II. Durata
Art. 338

L’indivisione può essere stipulata a tempo determinato o indeterminato.

Se conchiusa a tempo indeterminato, ognuno dei partecipanti può dare la disdetta con un preavviso di sei mesi.

Quando trattisi di un’azienda agricola, la disdetta può essere data solo per il termine primaverile od autunnale, conforme all’uso del luogo.

III. Effetti
1. Modo
Art. 339

L’indivisione obbliga i suoi membri ad una comune attività economica.

Salvo patto contrario, tutti vi partecipano in egual misura.

Durante l’indivisione essi non possono domandare la divisione della sostanza comune né disporre delle loro parti.

2. Direzione e rappresentanza
a. In genere
Art. 340

Gli interessi dell’indivisione sono geriti in comune da tutti i partecipanti.

Ognuno di essi può fare da solo gli atti della ordinaria amministrazione.

b. Delegazione ad un capo
Art. 341

I partecipanti possono designare uno di essi quale capo dell’indivisione.

Questi rappresenta l’indivisione in tutti gli interessi che la concernono, e ne dirige l’attività economica.

L’esclusione degli altri dal diritto di rappresentanza è opponibile ai terzi di buona fede solo quando il rappresentante sia iscritto nel registro di commercio.

3. Beni comuni e beni riservati
Art. 342

Tutto ciò che appartiene all’eredità indivisa rimane proprietà comune di tutti i partecipanti.

I partecipanti sono solidalmente responsabili per i debiti.

Salvo patto contrario, è proprietà riservata di ogni partecipante ciò che egli possedeva all’infuori dei beni comuni e ciò che acquista privatamente durante l’indivisione, per eredità o per altro titolo gratuito.

IV. Scioglimento
1. Cause
Art. 343

L’indivisione si scioglie:

  1. per convenzione o disdetta;

  2. per la decorrenza del termine per il quale era costituita, in quanto non sia continuata per tacito consenso;

  3. in caso di realizzazione della quota pignorata di un partecipante;

  4. in caso di fallimento di uno dei partecipanti;

  5. a richiesta di uno dei partecipanti, per motivi gravi.

2. Disdetta, insolvenza,
matrimonio
Art. 344

Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori.

In caso di matrimonio, un partecipante può chiedere la liquidazione dei suoi diritti anche senza disdetta.

3. Morte di un partecipante
Art. 345

Morendo un partecipante, i suoi eredi non appartenenti all’indivisione possono pretendere solo la liquidazione dei loro diritti.

Se gli eredi sono suoi discendenti, essi possono, col consenso degli altri partecipanti, prendere il posto del defunto nella comunione.

4. Norme per la divisione
Art. 346

La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento.

La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente.

V. Compartecipazione
1. Definizione
Art. 347

I partecipanti possono rimettere la gestione dell’azienda e la rappresentanza ad uno di essi con l’obbligo di corrispondere agli altri una quota annua del guadagno netto.

Salvo patto contrario, questa quota è fissata equamente, secondo la rendita media dei beni comuni per un sufficiente periodo di tempo, avuto riguardo alle prestazioni dell’assuntore.

2. Speciali
motivi di scioglimento
Art. 348

Se l’assuntore non gerisce debitamente l’azienda o non adempie le sue prestazioni verso i partecipanti, l’indivisione può essere disciolta.

Qualunque partecipante può, per gravi motivi, chiedere al giudice di essere ammesso nell’azienda insieme con l’assuntore, avuto riguardo alle prescrizioni relative alle divisioni ereditarie.

Del resto la compartecipazione è soggetta alle regole generali della indivisione.

Art. 359264

Parte terza Della tutela

Titolo decimo Dell’organizzazione generale della tutela

Capo primo Degli organi della tutela
A. In genere
Art. 360

Gli organi della tutela sono le autorità di tutela, il tutore e il curatore.

B. Autorità di tutela
I. Autorità
cantonali
Art. 361

Le autorità di tutela sono l’autorità tutoria e l’autorità di vigilanza.

I Cantoni designano queste autorità e, quando siano istituite due istanze per l’autorità di vigilanza, ne regolano le rispettive competenze.

II. Tutela di famiglia
1. Ammissibilità e condizioni
Art. 362

Eccezionalmente può essere costituita una tutela di famiglia, quando ciò sia richiesto dagli interessi del tutelato per la continuazione di un’industria, di una società o d’altro simile negozio.

Le facoltà, i doveri e le responsabilità dell’autorità tutoria sono in tal caso trasferiti ad un consiglio di famiglia.

2. Ordinamento
Art. 363

La tutela di famiglia è costituita per decreto dell’autorità di vigilanza ad istanza di due prossimi parenti265 capaci o di un prossimo parente266 e del coniuge del tutelato.

3. Consiglio di famiglia
Art. 364

Il consiglio di famiglia è nominato ogni quattro anni dalla autorità di vigilanza ed è composto di almeno tre parenti267 del tutelato, eleggibili come tutori.

Il coniuge del tutelato può far parte del consiglio di famiglia.

4. Garanzie
Art. 365

I membri del consiglio di famiglia devono prestare garanzia per l’esatto adempimento dei loro doveri.

Senza questa garanzia, il consiglio di famiglia non può essere costituito.

5. Rimozione
Art. 366

L’autorità di vigilanza può in ogni tempo far cessare la tutela di famiglia, se il consiglio di famiglia non adempie ai suoi doveri o se gli interessi del tutelato lo esigono.

C. Tutore e
curatore
Art. 367

Il tutore deve prendersi cura di tutti gli interessi personali e patrimoniali del minorenne o dell’interdetto ed è il suo rappresentante.

Il curatore è designato per determinati affari o per amministrare una sostanza.

Le disposizioni di questo codice circa il tutore valgono anche per il curatore, ove non siano stabilite speciali disposizioni.

Capo secondo Dei casi di tutela
A. Minor età
Art. 368

È sottoposto a tutela ogni minorenne che non si trovi sotto la potestà parentale.268

Gli ufficiali di stato civile e le autorità giudiziarie ed amministrative che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza di un caso di tutela di questo genere, devono tosto notificarlo alle autorità competenti.

B. Maggiorenni incapaci
I. Infermità e debolezza
mentale
Art. 369

È soggetta a tutela ogni persona maggiorenne che per causa di infermità o debolezza di mente non può provvedere ai propri interessi, richiede durevole protezione od assistenza, o mette in pericolo l’altrui sicurezza.

Le autorità amministrative e giudiziarie che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza di un caso di tutela di questa natura devono notificarlo alle autorità competenti.

II. Prodigalità, alcoolismo, scostumatezza, cattiva
amministrazione
Art. 370

È soggetta a tutela ogni persona maggiorenne, che per prodigalità, abuso di bevande spiritose, scostumatezza o per il modo della propria amministrazione espone sé medesima o la sua famiglia al pericolo di cadere nel bisogno o nell’indigenza, o richiede durevole assistenza e protezione o mette in pericolo l’altrui sicurezza.

III. Pena
privativa della libertà
Art. 371

È soggetta a tutela ogni persona maggiorenne condannata ad una pena privativa della libertà per un anno o più.

L’autorità che ordina l’esecuzione della pena deve notificare il caso all’autorità competente tostoché l’esecuzione sia cominciata.

IV. Tutela
volontaria
Art. 372

Ad una persona maggiorenne può essere nominato un tutore a sua istanza ove dimostri che non può debitamente provvedere ai propri interessi per causa di debolezza senile, acciacchi od inesperienza.

C. Procedura
I. In genere
Art. 373

I Cantoni designano le autorità competenti e stabiliscono la procedura d’interdizione.

È riservato il ricorso al Tribunale federale.

II. Audizione dell’interdicendo e perizia
Art. 374

Una persona non può esser interdetta per prodigalità, abuso di bevande spiritose, scostumatezza o per il modo della propria amministrazione, senza essere sentita.

L’interdizione per infermità o debolezza di mente non può essere decretata se non dietro relazione di periti, i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l’interdicendo.

III. Pubblicazione
Art. 375

I L’interdizione, tosto che sia diventata definitiva, deve essere pubblicata almeno una volta in un foglio officiale del luogo di domicilio e del luogo di attinenza dell’interdetto.

Con il consenso dell’autorità di vigilanza, si può prescindere dalla pubblicazione se l’incapacità civile è palese, oppure se l’infermo o debole di mente o l’alcolizzato è ricoverato in una casa di cura; tuttavia, l’interdizione deve essere comunicata all’ufficio d’esecuzione.269

Prima della pubblicazione l’interdizione non è opponibile ai terzi di buona fede.

Capo terzo Della competenza
A. Foro del domicilio
Art. 376

La tutela è costituita al domicilio del tutelato.

I Cantoni possono dichiarare competenti le autorità di tutela del luogo di attinenza per i loro cittadini domiciliati nel Cantone in quanto l’obbligo dell’assistenza incomba tutto o in parte al Comune di attinenza.

B. Cambiamento di domicilio
Art. 377

Il cambiamento di domicilio può solo aver luogo col consenso
dell’autorità tutoria.

Quando siasi verificato, la tutela passa all’autorità del nuovo domicilio.

In questo caso la tutela dev’essere pubblicata al nuovo domicilio.

C. Diritti del Cantone di
attinenza
Art. 378

L’autorità tutoria del luogo di attinenza può chiedere all’autorità di domicilio che siano posti sotto tutela dei propri attinenti domiciliati in un altro Cantone.

Essa ha diritto di ricorrere all’autorità competente a salvaguardia degli interessi di un suo attinente che è, o dovrebbe essere, posto sotto tutela in un altro Cantone.

Dovendosi prendere una decisione circa la educazione religiosa di un minorenne sotto tutela, l’autorità del domicilio deve chiedere e seguire le istruzioni dell’autorità tutoria del luogo di attinenza.

Capo quarto Della nomina del tutore
A. Condizioni
I. In genere
Art. 379

L’autorità tutoria deve nominare a tutore una persona maggiorenne idonea all’ufficio.

In circostanze particolari si possono nominare più tutori, i quali debbano gerire l’ufficio in comune o secondo una ripartizione delle mansioni stabilita dall’autorità.

La gestione in comune di una tutela non può essere affidata a più persone senza il loro consenso.

II. Preferenza dei parenti e del coniuge
Art. 380

Se non esistono gravi motivi in contrario, nella nomina del tutore, l’autorità tutoria deve dare la preferenza ad un prossimo parente270 idoneo, od al coniuge della persona da sottoporsi a tutela, avuto riguardo alle circostanze personali ed alla vicinanza del domicilio.

III. Designazione del tutelato o dei genitori
Art. 381

Se il tutelato, il di lui padre o la di lui madre designano come tutore una persona di loro fiducia, tale indicazione dev’essere seguita, a meno che gravi motivi non vi si oppongano.

IV. Obbligo di accettazione
Art. 382

Sono obbligati ad accettare l’ufficio di tutore i parenti e il coniuge del tutelando, nonché tutte le persone abitanti nella giurisdizione in cui la tutela è costituita.271

Il tutore nominato dal consiglio di famiglia non è tenuto all’accettazione.

V. Cause di dispensa
Art. 383

Possono dispensarsi di assumere l’ufficio:

  1. chi ha compito il sessantesimo anno di età;

  2. chi per infermità fisiche non potrebbe gerire l’ufficio senza difficoltà;

  3. 272chi esercita l’autorità parentale su più di quattro figli;

  4. chi gerisce già due tutele, od anche una sola che prenda molto tempo;

  5. i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione ed i membri del Tribunale federale;

  6. i funzionari ed i membri delle autorità cantonali designati dai Cantoni.

VI. Cause di esclusione
Art. 384

Sono ineleggibili:

  1. le persone che sono esse medesime sotto tutela;

  2. le persone private dei diritti civici273 o che tengono una condotta disonorevole;

  3. le persone che hanno una seria collisione d’interesse od inimicizia col tutelato;

  4. i membri delle autorità di tutela competenti, in quanto si possano trovare altre persone idonee.

B. Procedura per la nomina
I. Nomina del tutore
Art. 385

L’autorità tutoria è obbligata a nominare con ogni sollecitudine il tutore.

La procedura d’interdizione può, occorrendo, essere promossa già prima che l’interdicendo abbia raggiunta l’età maggiore.

L’interdetto che ha padre o madre è posto di regola sotto l’autorità parentale anziché sotto tutela.274

II. Misure
preventive
Art. 386

Quando già prima della nomina occorra provvedere a qualche interesse di tutela, l’autorità tutoria prende d’officio le necessarie misure.

In ispecie essa può, già prima dell’interdizione, sospendere provvisoriamente l’esercizio dei diritti civili e nominare all’interdicendo un rappresentante.

Tale provvedimento sarà pubblicato.

III. Comunicazione e
pubblicazione
Art. 387

La nomina viene tosto comunicata per iscritto al tutore designato.

Pronunciata l’interdizione, la nomina del tutore è pubblicata con l’interdizione stessa in un foglio officiale del luogo di domicilio e del luogo d’attinenza.

IV. Dispensa e contestazione
1. Procedura
Art. 388

L’eletto ha un termine di dieci giorni, dalla comunicazione della nomina, per far valere i suoi motivi di dispensa.

La nomina può inoltre essere contestata da ciascun interessato per titolo d’illegalità, entro dieci giorni dal momento in cui ne ebbe notizia.

Se l’autorità tutoria riconosce fondato il motivo di dispensa o la contestazione, procede ad una nuova nomina; in caso diverso essa sottopone la cosa, con una propria relazione, alla decisione dell’autorità di vigilanza.

2. Obblighi provvisori
dell’eletto
Art. 389

Malgrado il titolo di dispensa o la contestazione, l’eletto è tenuto, sotto sua responsabilità, a gerire la tutela fino a che ne sia esonerato.

3. Decisione
Art. 390

La decisione dell’autorità di vigilanza è notificata tanto all’autorità tutoria che all’eletto.

In caso di annullazione della nomina, l’autorità tutoria procede senza indugio ad una nuova nomina.

V. Entrata in funzione
Art. 391

Il tutore viene investito delle sue funzioni a cura dell’autorità tutoria, appena diventata definitiva la nomina.

Capo quinto Della nomina di un curatore
A. Casi
I. Rappresentanza personale
Art. 392

L’autorità tutoria, ad istanza di un interessato o d’officio, nomina un curatore nei casi specialmente previsti dalla legge ed inoltre:

  1. quando un maggiorenne, per malattia, assenza od altro simile impedimento, non sia in grado di agire esso medesimo o di scegliersi un rappresentante per provvedere a qualche caso urgente;

  2. quando in un determinato affare il rappresentante ordinario di un minorenne o di un interdetto abbia interessi propri in collisione con quelli della persona rappresentata;

  3. quando il rappresentante legale sia impedito di agire.

II. Amministrazione di una sostanza
1. Per legge
Art. 393

L’autorità tutoria prende gli opportuni provvedimenti ogni qualvolta una sostanza rimanga priva della necessaria amministrazione ed in ispecie nomina un curatore nei casi seguenti:

  1. di prolungata assenza di una persona d’ignota dimora;

  2. di incapacità di una persona a provvedere da sé medesima all’amministrazione della propria sostanza od a scegliersi un rappresentante, quando non sia il caso di costituire la tutela;

  3. di incertezza circa gli eredi chiamati ad una successione, o di salvaguardia degli interessi di un infante concepito;

  4. 275

  5. di pubbliche collette per fine di beneficenza o di pubblica utilità, in quanto non sia provveduto all’amministrazione ed applicazione del denaro raccolto.

2. Ad istanza dell’interessato
Art. 394

Ad un maggiorenne può esser nominato un curatore a sua istanza, quando esistano le condizioni per la sua tutela volontaria.

III. Inabilitazione
Art. 395

Quando non concorrano motivi sufficienti per l’interdizione di una persona, ma una limitazione dell’esercizio dei suoi diritti civili appaia nondimeno necessaria a suo vantaggio, le può essere nominato un assistente, il cui consenso diventa necessario:

  1. per stare in causa e per transigere;

  2. per comperare e vendere beni immobili e per costituire diritti di pegno od oneri reali sui medesimi; 3. per comperare e vendere delle cartevalori o darle in pegno;

  3. per fare costruzioni eccedendo i limiti dell’amministrazione ordinaria;

  4. per dare o prendere denaro a mutuo;

  5. per incassare capitali;

  6. per fare donazioni;

  7. per obbligarsi in via cambiaria;

  8. per assumere fideiussioni.

Nelle medesime circostanze la persona di cui si tratta può essere privata dell’amministrazione della sostanza, rimanendole la libera disposizione delle sue rendite.

B. Competenza
Art. 396

La nomina del curatore per la rappresentanza personale è fatta
dall’autorità tutoria del domicilio della persona che ne abbisogna.

La nomina del curatore per l’amministrazione di una sostanza è fatta dall’autorità tutoria del luogo dove era amministrata la maggior parte dei beni o dove i beni sono pervenuti alla persona rappresentata.

Al Comune d’attinenza spettano, a salvaguardia degli interessi dei suoi attinenti, le stesse facoltà che in materia di tutela.

C. Nomina del curatore
Art. 397

Per la procedura valgono le disposizioni sulla tutela.

La nomina è pubblicata solo se l’autorità tutoria lo reputa opportuno.

Se la nomina non è pubblicata, essa viene comunicata all’ufficio d’esecuzione del domicilio attuale della persona di cui si tratta, sempreché tale misura non appaia inopportuna.276

Capo sesto Della privazione della libertà a scopo d’assistenza277
A. Condizioni
Art. 397a278

Una persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale, alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d’abbandono, l’assistenza personale necessaria non le possa essere data altrimenti.

Ciò facendo va tenuto conto anche dell’aggravio che tale persona causa a chi le è vicino.

La persona interessata deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato.

B. Competenza
Art. 397b279

La decisione è presa dall’autorità tutoria del domicilio o, se vi è pericolo nel ritardo, del luogo di dimora della persona interessata.

In caso di pericolo nel ritardo o di malati psichici, i Cantoni possono inoltre attribuire tale competenza ad altri uffici idonei.

Se il collocamento o il trattenimento nello stabilimento è stato ordinato da un’autorità tutoria, questa è pure competente a decidere del rilascio; negli altri casi la decisione sul rilascio spetta allo stabilimento.

C. Obbligo
d’informare
Art. 397c280

L’autorità tutoria del luogo di dimora e gli altri uffici designati dal diritto cantonale informano l’autorità tutoria del domicilio quando collocano o trattengono in uno stabilimento una persona interdetta oppure quando ritengono che altre misure tutorie siano necessarie nei confronti di una persona maggiorenne.

D. Decisione giudiziaria
Art. 397d281

La persona interessata oppure una persona a lei prossima può adire per scritto il giudice, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

Questo diritto è dato anche in caso di rigetto della domanda di rilascio.

E. Procedura nei Cantoni
I. In generale
Art. 397e282

La procedura è regolata dal diritto cantonale, con le seguenti riserve:

  1. in occasione di ogni decisione, la persona interessata deve essere informata dei motivi della misura ordinata nei suoi confronti e resa attenta per scritto sul diritto di adire il giudice;

  2. ogni persona che entra in uno stabilimento deve subito essere informata per scritto del diritto di adire il giudice contro il suo trattenimento o contro il rigetto di una domanda di rilascio;

  3. la domanda di decisione giudiziaria deve essere immediatamente trasmessa al giudice competente; 4. l’autorità che ha ordinato il collocamento o il giudice può accordare l’effetto sospensivo alla domanda di decisione giudiziaria;

  4. una decisione relativa a malati psichici può essere presa soltanto con la collaborazione di periti; se tale collaborazione è già stata prestata in una precedente procedura giudiziaria, i tribunali superiori possono rinunciarvi.

II. Davanti al giudice
Art. 397f283

Il giudice decide con procedura semplice e rapida.

Se necessario, il giudice accorda un patrocinatore alla persona interessata.

La persona interessata deve essere interrogata oralmente dal giudice di prima istanza.

Titolo undecimo Dell’amministrazione della tutela

Capo primo Delle funzioni del tutore
A. Assunzione dell’ufficio
I. Inventario
Art. 398

Il tutore, assumendo la tutela, procede in concorso con un membro dell’autorità tutoria alla compilazione di un inventario della sostanza da amministrarsi.

Il tutelato capace di discernimento dev’essere, ove sia possibile, chiamato ad assistere alla compilazione dell’inventario.

Quando le circostanze lo consiglino, l’autorità di vigilanza può, ad istanza del tutore e dell’autorità tutoria, ordinare l’inventario pubblico, il quale ha verso i creditori gli effetti derivanti dal beneficio d’inventario in materia di successione.

II. Custodia dei valori
Art. 399

I titoli, gli oggetti preziosi, i documenti importanti e simili cose, devono, in quanto l’amministrazione dei beni lo consenta, essere deposti in luogo sicuro, sotto sorveglianza dell’autorità tutoria.

III. Alienazione di cose mobili
Art. 400

Quando l’interesse del tutelato lo richieda, le altre cose mobili sono vendute agli incanti pubblici od alienate a trattative private secondo le istruzioni dell’autorità tutoria.

Non devono essere alienati, per quanto possibile, gli oggetti che hanno uno speciale valore per il tutelato personalmente o per la sua famiglia.

IV. Impiego di denaro
1. Obbligo
Art. 401

Il denaro contante, di cui il tutore non avesse bisogno per il tutelato, dev’essere sollecitamente collocato ad interesse presso una cassa a ciò specialmente designata dall’autorità tutoria, o da un regolamento cantonale, oppure in titoli approvati da essa autorità previo esame della loro sicurezza.

Quando il tutore ritardi per oltre un mese l’impiego del denaro, gli interessi decorrono a suo carico.

2. Mutazione d’impiego
Art. 402

I capitali il cui impiego non sembri abbastanza sicuro devono essere impiegati altrimenti.

La conversione non deve però avvenire intempestivamente, bensì avendo riguardo agli interessi del tutelato.

V. Commerci, industrie
Art. 403

L’autorità tutoria impartisce le necessarie istruzioni per la liquidazione o per la continuazione di un commercio, di un’azienda industriale o simili che si trovassero nella sostanza.

VI. Fondi
Art. 404

I fondi non possono essere alienati se non nel caso che gli interessi del tutelato lo esigano e secondo le istruzioni dell’autorità tutoria.

La vendita ha luogo agli incanti pubblici e l’aggiudicazione dev’essere approvata dall’autorità tutoria, la quale deciderà sollecitamente.

Eccezionalmente la vendita può essere fatta a trattative private, con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza.284

B. Cura e
rappresentanza
I. Cura per
la persona
1. Minorenne
a. In genere
Art. 405

Se il tutelato è minorenne, il tutore ha il dovere di prendere le disposizioni più indicate per il suo mantenimento e per la sua educazione.

A questo fine egli esercita gli stessi diritti dei genitori, riservate le attribuzioni delle autorità di tutela.

b. In caso di privazione della libertà a scopo d’assistenza
Art. 405a285

Il collocamento del minorenne in uno stabilimento è deciso dall’autorità tutoria su proposta del tutore o, se vi è pericolo nel ritardo, dal tutore stesso.

Le disposizioni sulla competenza, la decisione giudiziaria e la procedura in caso di privazione della libertà a scopo d’assistenza riguardo a persone maggiorenni o interdette s’applicano per analogia.

Il tutelato che non abbia ancora compiuto i sedici anni non può chiedere lui stesso la decisione giudiziaria.

2. Interdetto
Art. 406286

Se il tutelato è maggiorenne, l’ufficio del tutore consiste nel proteggerlo ed assisterlo in tutti i suoi interessi personali.

Se vi è pericolo nel ritardo, il tutore può farlo collocare o trattenere in uno stabilimento secondo le disposizioni sulla privazione della libertà a scopo d’assistenza.

II. Rappresentanza
1. In genere
Art. 407

Il tutore rappresenta il tutelato in tutti i suoi atti civili, riservate le attribuzioni delle autorità di tutela.

2. Atti vietati
Art. 408

Non si possono fare fideiussioni o considerevoli donazioni, od erigere fondazioni a carico della sostanza del tutelato.

3. Concorso del tutelato
Art. 409

Se il tutelato è capace di discernimento ed ha compito gli anni sedici, il tutore deve, in quanto sia possibile, chiedere il suo avviso prima di prendere una decisione sugli affari importanti.

Il consenso del tutelato non libera il tutore dalla sua responsabilità.

4. Atti del
tutelato
a. Consenso
del tutore
Art. 410

Il tutelato capace di discernimento può assumere un’obbligazione o rinunciare ad un diritto, in quanto il tutore abbia dato in modo espresso o tacito il suo consenso preventivo o ratifichi posteriormente l’atto.

L’altro contraente cessa d’essere obbligato ove la ratifica non segua entro un congruo termine, che può fissare egli stesso o far fissare dal giudice.

b. Difetto di ratifica
Art. 411

In difetto di ratifica da parte del tutore, ognuna delle parti può ripetere la prestazione già fatta; ma il tutelato risponde solo dell’utile che la prestazione gli ha procurato o di quanto al momento della ripetizione trovisi ancora arricchito o siasi spossessato in mala fede.

Il tutelato che ha indotto in errore l’altro contraente col farsi credere capace di contrattare deve risarcirgli il danno che gliene fosse derivato.

5. Professione o mestiere
Art. 412

Il tutelato, a cui l’autorità tutoria avesse espressamente o tacitamente consentito l’esercizio indipendente di una professione o di un mestiere, può fare tutti gli atti inerenti al loro regolare esercizio e ne risponde con tutta la sua sostanza in confronto ai terzi.

C. Amministrazione dei beni
I. Obbligo di amministrare e tenere i conti
Art. 413

Il tutore deve amministrare diligentemente la sostanza del tutelato.

Egli deve tenere la contabilità dell’amministrazione e rendere conto all’autorità tutoria alle epoche da essa fissate ed almeno ogni due anni.

Il tutelato che ha compito gli anni sedici dev’essere presente, ove sia possibile, alla resa dei conti.

II. Beni liberi
Art. 414

Il tutelato può liberamente amministrare ciò che fu messo a sua libera disposizione e ciò che, consenziente il tutore, guadagna con il proprio lavoro.

D. Durata in carica
Art. 415

Il tutore è di regola nominato per due anni.

Decorso il termine per il quale è nominato, il tutore può rimanere in carica con semplice conferma di due in due anni.

Dopo quattro anni può farsi dispensare dall’ufficio.

E. Mercede
Art. 416

Il tutore ha diritto ad una mercede a carico del tutelato, l’importo della quale viene fissato dall’autorità tutoria per ogni periodo amministrativo, e commisurato alle cure occasionate dall’amministrazione ed alle rendite della sostanza.

Capo secondo Delle funzioni del curatore
A. In genere
Art. 417

La curatela non influisce sulla capacità civile del curatelato, riservate le disposizioni sull’inabilitazione.

La durata in carica e la mercede sono fissate dall’autorità tutoria.

B. Doveri
I. Per singoli affari
Art. 418

Il curatore nominato per singoli affari deve uniformarsi esattamente alle istruzioni dell’autorità tutoria.

II. Per amministrazioni
patrimoniali
Art. 419

Il curatore nominato per amministrare o sorvegliare una sostanza deve limitarsi agli atti necessari alla sua conservazione.

Non può fare atti eccedenti questi limiti senza speciale autorizzazione del rappresentato stesso o, se questo non è capace di darla, senza quella dell’autorità tutoria.

Capo terzo Delle attribuzioni delle autorità di tutela
A. Ricorso
Art. 420

Il tutelato stesso, se è capace di discernimento, ed ogni interessato possono ricorrere all’autorità tutoria contro gli atti del tutore.

Contro le decisioni dell’autorità tutoria è dato ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dalla loro comunicazione.

B. Autorizzazione
I. Da parte
dell’autorità tutoria
Art. 421

Il consenso dell’autorità tutoria è necessario per gli atti seguenti:

  1. per comperare e vendere immobili e per costituire pegni od oneri reali sui medesimi;

  2. per comperare, vendere e dare in pegno altri beni, in quanto questi atti non entrino nell’amministrazione e gestione ordinarie;

  3. per fare costruzioni eccedendo i limiti dell’amministrazione ordinaria;

  4. per prendere e dare denaro a mutuo;

  5. per obbligarsi in via cambiaria;

  6. per concludere contratti di affitto per un anno o più, o di pigione per tre anni o più;

  7. per autorizzare il tutelato all’esercizio indipendente di una professione o di un mestiere;

  8. per stare in causa, stipulare transazioni, compromessi o concordati, riservate le disposizioni provvisorie del tutore nei casi urgenti;

  9. per concludere convenzioni matrimoniali e di divisione d’eredità;

  10. per fare dichiarazioni d’insolvenza;

  11. per concludere contratti di assicurazione sulla vita del tutelato;

  12. per concludere contratti di tirocinio professionale del tutelato;

  13. 287

  14. per il cambiamento di domicilio del tutelato.

II. Da parte dell’autorità di vigilanza
Art. 422

Il consenso dell’autorità di vigilanza, previa decisione dell’autorità tutoria, è richiesto per gli atti seguenti:

  1. l’adozione di un tutelato o l’adozione da parte di un tutelato;

  2. l’acquisto o la rinuncia di una cittadinanza;

  3. l’acquisto o la liquidazione di un negozio e l’entrata in una società con responsabilità personale illimitata o con considerevole partecipazione di capitale;

  4. i contratti di vitalizio e di rendita vitalizia;

  5. l’accettazione o la rinuncia di un’eredità e la stipulazione di contratti successori;

  6. 288

  7. i contratti fra il tutelato e il suo tutore.

C. Esame delle relazioni e dei conti
Art. 423

L’autorità tutoria deve esaminare le relazioni ed i conti periodici del tutore e richiederne, ove sia necessario, la completazione e la correzione.

Essa accorda o nega l’approvazione alle relazioni ed ai conti del tutore e prende ove occorra le misure necessarie per garantire i beni del tutelato.

I Cantoni possono incaricare l’autorità di vigilanza di un nuovo esame e dell’approvazione.

D. Difetto di autorizzazione
Art. 424

I negozi giuridici conclusi per il tutelato senza il consenso richiesto dalla legge da parte delle autorità di tutela competenti, hanno per il tutelato soltanto il valore di atti stipulati da lui medesimo senza il consenso del suo rappresentante.

E. Riserva di prescrizioni cantonali
Art. 425

I Cantoni sono autorizzati ad emanare ulteriori disposizioni regolamentari sulle attribuzioni delle autorità di tutela.

In particolare essi emaneranno disposizioni sull’impiego e la custodia delle sostanze dei tutelati nonché sul modo della contabilità, delle relazioni e dei resoconti di tutela.

Queste disposizioni richiedono per la loro validità l’approvazione della Confederazione289.

Capo quarto Della responsabilità degli organi di tutela
A. In genere
I. Tutore e
autorità
Art. 426

Il tutore ed i membri delle autorità di tutela devono, nell’adempimento del loro officio, osservare le norme di una diligente amministrazione e sono responsabili per i danni cagionati volontariamente o per negligenza.

II. Comuni, circondari e Cantone
Art. 427

Quando il danno non sia integralmente risarcito dal tutore e dai membri delle autorità di tutela, il Cantone è responsabile sussidiariamente per l’ammanco.

È riservato ai Cantoni il diritto di prescrivere che la responsabilità sussidiaria per i tutori e per le autorità tutorie sia imposta in primo luogo ai Comuni od ai circondari.

B. Condizioni
I. Circa i membri di un’autorità
Art. 428

Nel caso che un’autorità di tutela risulti responsabile per la gestione della tutela, ciascun membro risponde in quanto non possa provare che non gli incombe alcuna colpa.

I membri responsabili sono tenuti ciascuno per la sua parte.

II. Nei rapporti fra le diverse autorità
Art. 429

Se il tutore ed i membri dell’autorità tutoria sono insieme responsabili, questi ultimi rispondono solo per ciò che non si può ricuperare dal primo.

Se i membri dell’autorità tutoria e quelli dell’autorità di vigilanza sono insieme responsabili, questi ultimi rispondono solo per ciò che non si può ricuperare dai primi.

In caso di dolo, tutte le persone responsabili sono tenute direttamente e solidalmente.

C. Privazione della libertà a scopo
d’assistenza
Art. 429a290

Ogni persona lesa da una privazione illegale della libertà ha diritto al risarcimento del danno e, se giustificata dalla gravità del pregiudizio, a un’indennità di riparazione morale.

Il Cantone è responsabile, con riserva del regresso contro le persone che hanno cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

D. Azione
Art. 430

Le azioni di responsabilità contro il tutore, i membri delle autorità di tutela, il Comune, il circondario e il Cantone sono di competenza del giudice.

L’azione di responsabilità non può essere subordinata all’esame preventivo di un’autorità amministrativa.

Titolo dodicesimo Della fine della tutela

Capo primo Della cessazione dello stato di tutela
A. Minorenni
Art. 431

La tutela di un minorenne cessa con la maggiore età292. 293

294

B. Condannati
Art. 432

La tutela di una persona condannata ad una pena privativa della libertà cessa con la fine della detenzione.

La liberazione temporanea o condizionale non toglie la tutela.

C. Interdetti
I. Condizioni
Art. 433

In caso di interdizione, la tutela cessa con la revoca da parte dell’autorità competente.

L’autorità è obbligata ad ordinare la revoca tosto che la causa di tutela sia scomparsa.

La revoca può essere proposta dall’interdetto medesimo e da ogni altro interessato.

II. Procedura
1. In genere
Art. 434

La procedura è stabilita dai Cantoni.

È riservato il ricorso al Tribunale federale.

2. Pubblicazione
Art. 435

Se l’interdizione era stata pubblicata, si deve pubblicare anche la revoca.

Il riacquisto dell’esercizio dei diritti civili del tutelato non dipende dalla pubblicazione.

Se l’interdizione fu comunicata all’ufficio d’esecuzione, si devono comunicare anche la revoca e il trasferimento a un nuovo domicilio.295

3. Infermità mentale
Art. 436

La revoca della tutela, decretata per causa di infermità o debolezza di mente, può essere pronunciata solo dietro relazione di periti e quando sia stabilito che la causa d’interdizione più non esiste.

4. Prodigalità, alcoolismo, scostumatezza e cattiva
amministrazione
Art. 437

La revoca della tutela pronunciata per prodigalità, abuso di bevande spiritose, scostumatezza o per il modo della propria amministrazione, può essere domandata dal tutelato solo quando da almeno un anno egli non abbia dato motivo di lagnanza in relazione alla causa per cui fu interdetto.

5. Tutela
volontaria
Art. 438

La revoca della tutela pronunciata ad istanza del tutelato può solo avvenire quando ne sia cessata la causa.

D. Curatela
I. In genere
Art. 439

La rappresentanza a mezzo di un curatore cessa con il compimento dell’affare per il quale fu ordinata.

L’amministrazione della sostanza cessa dal momento in cui è cessata la causa per cui fu ordinata e il curatore è dimesso dall’ufficio.

L’inabilitazione cessa mediante la revoca da parte dell’autorità competente, secondo le norme relative alla cessazione della tutela.

II. Pubblicazione e comunicazione296
Art. 440

La cessazione dell’ufficio di curatore sarà pubblicata in un foglio officiale, se fu pubblicata la nomina o se l’autorità tutoria lo reputi altrimenti opportuno.

Se fu pubblicata la nomina, la cessazione della curatela e il cambiamento di domicilio del curatelato devono essere comunicati all’ufficio d’esecuzione.297

Capo secondo Della fine dell’ufficio di tutore
A. Perdita della capacità, decesso
Art. 441

L’ufficio del tutore cessa con la sua morte o con la perdita dell’esercizio dei diritti civili.

B. Dimissione
I. Decorso del periodo di
nomina
Art. 442

Il tutore cessa dal suo ufficio, se non è rieletto, dal momento in cui è decorso il periodo della sua nomina.

II. Causa di esclusione o dispensa
Art. 443

Se una causa d’esclusione si verifica durante la tutela, il tutore deve dimettersi dall’ufficio.

Se si verifica una causa di dispensa, egli di regola non può chiedere la sua dimissione prima della fine del periodo.

III. Continuazione della
gestione
Art. 444

Il tutore ha il dovere di continuare gli atti necessari dell’amministrazione della tutela fino a che il suo successore non abbia assunto l’ufficio.

C. Rimozione
I. Casi
Art. 445

L’autorità tutoria rimuove dal suo ufficio il tutore che si rende colpevole di una grave negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un’azione tale da dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta, od è diventato insolvente.

Ove il tutore si riveli inidoneo ad adempiere i suoi doveri, anche senza che vi sia colpa da sua parte, l’autorità tutoria può rimuoverlo se gli interessi del tutelato sono esposti a pericolo.

II. Procedura
1. Dietro istanza o d’ufficio
Art. 446

La rimozione può essere proposta dal tutelato capace di discernimento e da ogni altro interessato.

Quando l’autorità tutoria venga per altra via a conoscenza di una causa di rimozione, deve procedere d’ufficio.

2. Inchiesta e pene disciplinari
Art. 447

Prima di pronunciare la rimozione, l’autorità tutoria deve appurare le circostanze con un’inchiesta e sentire il tutore.

Nei casi meno gravi, l’autorità tutoria può limitarsi a comminare la rimozione e può infliggere al tutore una multa fino a cento franchi.

3. Misure
provvisionali
Art. 448

Ove siavi pericolo nel ritardo, l’autorità tutoria può sospendere provvisoriamente il tutore e, ove occorra, provocare il suo arresto ed il sequestro dei suoi beni.

4. Ulteriori
disposizioni
Art. 449

Oltre la rimozione o le pene disciplinari, l’autorità tutoria ordina le necessarie misure a salvaguardia degli interessi del tutelato.

5. Ricorso
Art. 450

Contro le decisioni dell’autorità tutoria si può ricorrere alla autorità di vigilanza.

Capo terzo Effetti della fine della tutela
A. Conti di
chiusura e
consegna dei beni
Art. 451

Il tutore che cessa dalle sue funzioni deve rimettere all’autorità tutoria una relazione finale con un conto di chiusura e tenere la sostanza a disposizione, per la consegna al tutelato, ai di lui eredi od al successore in carica.

B. Approvazione della relazione finale e del conto di chiusura
Art. 452

L’esame e l’approvazione della relazione finale e del conto di chiusura da parte delle autorità di tutela avvengono secondo le norme prescritte per le relazioni ed i resoconti periodici.

C. Congedo del tutore
Art. 453

Quando sieno approvati la relazione finale ed il conto di chiusura ed i beni sieno posti a disposizione del tutelato o del successore in carica, l’autorità tutoria congeda il tutore dalla carica.

Il conto di chiusura dev’essere notificato al tutelato, al di lui erede, od al nuovo tutore, richiamandogli le disposizioni circa l’azione di responsabilità.

Questi devono essere simultaneamente avvertiti del congedo del tutore o del rifiuto di approvazione del suo conto di chiusura.

D. Azione di responsabilità
I. Prescrizione ordinaria
Art. 454

L’azione di responsabilità contro il tutore ed i membri direttamente responsabili delle autorità di tutela si prescrive in un anno dalla notificazione del conto di chiusura all’attore.

L’azione contro i membri delle autorità di tutela sussidiariamente responsabili, contro il Comune, il circondario e il Cantone, si prescrive in un anno dal momento in cui poteva essere proposta.

La prescrizione dell’azione contro i membri delle autorità di tutela, il Comune, il circondario e il Cantone non comincia in alcun caso prima della cessazione della tutela.

II. Prescrizione straordinaria
Art. 455

Trattandosi di errore di conteggio o di una causa di responsabilità che poté essere scoperta solo dopo cominciato il termine ordinario della prescrizione, l’azione di responsabilità si prescrive in un anno dalla scoperta dell’errore o della causa di responsabilità ed in ogni caso in dieci anni dal principio del termine della prescrizione ordinaria.

Se l’azione civile deriva da un atto punibile, può essere fatta valere anche dopo la decorrenza di questo termine fino a che non sia prescritta l’azione penale.

Libro terzo Del diritto successorio

Parte prima Degli eredi

Titolo tredicesimo Degli eredi legittimi299

A. Eredi parenti
I. Discendenti
Art. 457

I prossimi eredi del defunto sono i suoi discendenti.

I figli succedono in parti uguali.

I figli premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.

II. Stirpe dei genitori
Art. 458

Se il defunto non lascia discendenti, l’eredità si devolve ai parenti della stirpe dei genitori.

Il padre e la madre succedono in parti eguali.

Il padre e la madre premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.

Se non vi sono discendenti di una linea, tutta la successione è devoluta agli eredi dell’altra linea.

III. Stirpe degli avi
Art. 459

Se il defunto non lascia né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l’eredità è devoluta ai parenti della stirpe degli avi.

Se al defunto sopravvivono gli avi delle linee paterna e materna, essi succedono in ogni linea in parti eguali.

L’avo e l’ava premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.

Essendo premorto l’avo o l’ava della linea paterna o della linea materna senza lasciare discendenti propri, l’intera metà è devoluta agli altri eredi della medesima linea.

Se non vi sono eredi della linea paterna o materna, l’intera eredità è devoluta agli eredi dell’altra linea.

IV. Estensione del diritto di successione
Art. 460300

Il diritto di successione dei parenti cessa con la stirpe degli avi.

B. Coniuge
superstite e
partner registrato superstite302
Art. 462303

Il coniuge superstite o il partner registrato superstite riceve:304

  1. in concorso con i discendenti, la metà della successione;

  2. in concorso con eredi della stirpe dei genitori, tre quarti della successione;

  3. se non vi sono né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l’intera successione.

C. Figlio
adottivo
Art. 465306
D. Enti pubblici
Art. 466307

Se il defunto non lascia eredi, la successione è devoluta al Cantone in cui egli ha avuto l’ultimo domicilio od al Comune designato dal diritto di questo Cantone.

Titolo quattordicesimo Delle disposizioni a causa di morte

Capo primo Della capacità di disporre
A. Per testamento
Art. 467

Chi è capace di discernimento ed ha compito gli anni diciotto può, nei limiti e nelle forme legali, disporre dei suoi beni per atto di ultima volontà.

B. Per contratto successorio
Art. 468

Per concludere un contratto successorio il disponente deve essere maggiorenne.

C. Disposizioni nulle
Art. 469

Sono nulle le disposizioni fatte sotto l’influenza di un errore, di un inganno doloso o di una violenza o minaccia.

Esse diventano però valide se il disponente non le ha revocate entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dell’errore o dell’inganno od in cui sono cessati gli effetti della violenza o minaccia.

Se la disposizione contiene un errore manifesto nella designazione di cose o di persone, essa è valida secondo la vera intenzione del disponente ove questa sia riconoscibile con certezza.

Capo secondo Della porzione disponibile
A. Porzione disponibile
I. Limiti
Art. 470

Chi muore lasciando discendenti, genitori, il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima.308

Chi non lascia eredi in questi gradi può disporre per causa di morte di tutti i suoi beni.

II. Porzione legittima
Art. 471309

La porzione legittima è:

  1. di tre quarti della quota ereditaria per i discendenti;

  2. della metà per ciascuno dei genitori;

  3. 310della metà per il coniuge superstite o il partner registrato superstite.

III.
IV. Liberalità
al coniuge
superstite
Art. 473

Mediante disposizione a causa di morte, il disponente può lasciare al coniuge superstite, in concorso con i discendenti comuni, l’usufrutto di tutta la porzione che competerebbe a questi.312

Questo usufrutto tien luogo della legittima del coniuge in concorso con questi discendenti. Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile è di un quarto della successione.313

Passando ad altre nozze, il coniuge superstite perde l’usufrutto di quella parte della successione che, al momento dell’aperta successione, non avrebbe potuto essere gravata di usufrutto secondo le disposizioni ordinarie sulla legittima dei discendenti.314

V. Computo della porzione disponibile
1. Deduzione dei debiti
Art. 474

La porzione disponibile si determina secondo lo stato del patrimonio al momento della morte del disponente.

Se ne devono dedurre i debiti del testatore, le spese funerarie, di apposizione dei sigilli e d’inventario, e quelle per il mantenimento durante un mese delle persone conviventi col defunto.

2. Liberalità
Art. 475

Le liberalità fra vivi sono computate nella sostanza in quanto sono soggette all’azione di riduzione.

3. Polizze di assicurazione
Art. 476

Le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, costituite a favore di un terzo con atto tra i vivi o con disposizione a causa di morte, e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono computate nella successione per il valore di riscatto al momento della morte del disponente stesso.

B. Diseredazione
I. Motivi di diseredazione
Art. 477

Mediante disposizione a causa di morte, l’erede può essere privato della legittima:

  1. quando abbia commesso un grave reato contro il disponente o contro una persona a lui intimamente legata;

  2. quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il disponente o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo.

II. Effetti della diseredazione
Art. 478

Il diseredato non può prender parte alla divisione della eredità né proporre l’azione di riduzione.

Salvo contraria disposizione del defunto, la porzione del diseredato è devoluta agli eredi legittimi del disponente come se il diseredato fosse premorto.

I discendenti del diseredato hanno diritto alla di lui quota legittima come se egli fosse premorto.

III. Onere della prova
Art. 479

Perché la diseredazione sia valida, occorre che il testatore ne abbia indicata la causa nella sua disposizione.

Se il diseredato contesta la fondatezza della causa di diseredazione, l’erede od il legatario che ne profitta deve fornirne la prova.

Se non può essere fornita questa prova, o se la causa di diseredazione non è indicata, la disposizione vale per la parte che eccede la legittima del diseredato, salvo che sia la conseguenza di un manifesto errore del disponente circa la sussistenza della causa di diseredazione.

IV. Diseredazione di un
insolvente
Art. 480

Il discendente contro il quale esistono dei certificati di carenza di beni può essere privato della metà della sua porzione legittima a condizione che sia lasciata ai suoi discendenti, nati e nascituri.

Questa diseredazione cade, ad istanza del diseredato, se al momento dell’apertura della successione non esistono più certificati di carenza di beni o se il loro importo non supera il quarto della quota ereditaria.

Capo terzo Dei modi di disporre
A. In genere
Art. 481

Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile.

La parte di cui il defunto non ha disposto è devoluta ai suoi eredi legittimi.

B. Oneri e
condizioni
Art. 482

Le disposizioni possono essere gravate di oneri e condizioni, il cui adempimento può essere richiesto da qualsiasi interessato tosto che le disposizioni stesse abbiano spiegato il loro effetto.

Gli oneri e le condizioni immorali od illecite rendono nulla la disposizione.

Gli oneri e le condizioni senza senso o meramente vessatorie per i terzi si hanno per non apposti.

La liberalità per disposizione a causa di morte fatta a un animale equivale all’onere di prendersi cura dell’animale in maniera appropriata.315

C. Istituzione d’erede
Art. 483

Possono essere istituiti uno o più eredi per la intera successione o per una frazione di essa.

Si considera come istituzione d’erede ogni disposizione secondo la quale il chiamato debba raccogliere l’intera successione od una frazione di essa.

D. Legato
I. Oggetto
Art. 484

Il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede.

Egli può assegnare al legatario una determinata cosa spettante all’eredità, o l’usufrutto dell’eredità o di una sua parte, od anche imporre agli eredi od ai legatari di fargli una data prestazione sul valore dei beni ereditari, o di liberarlo da un’obbligazione.

Il debitore del legato di una cosa determinata che non si trovi nella eredità non è tenuto a fornirla, salvo che dalla disposizione non risulti una diversa volontà del disponente.

II. Obblighi del debitore
Art. 485

La cosa legata dev’essere consegnata al legatario, con le sue deteriorazioni e coi suoi accrescimenti, libera o gravata, nello stato e nelle condizioni in cui si trova all’apertura della successione.

Il debitore del legato ha, circa le spese fatte per la cosa dopo l’apertura della successione e circa i deterioramenti sopravvenuti, i diritti e le obbligazioni del gestore d’affari senza mandato.

III. Rapporti con la successione
Art. 486

Quando i legati sorpassino l’importo della successione o delle liberalità fatte a colui che ne è gravato, o della porzione disponibile, se ne può chiedere una proporzionata riduzione.

I legati conservano il loro effetto ancorché i debitori degli stessi siano premorti al disponente o si siano resi indegni, od abbiano rinunciato al loro diritto ereditario.

L’erede legittimo od istituito può chiedere il legato disposto a suo favore ancorché rinunci all’eredità.

E. Sostituzione volgare
Art. 487

Il disponente può designare una o più persone, a cui debbano essere devoluti l’eredità od il legato nel caso di premorienza o rinuncia
dell’erede o del legatario.

F. Sostituzione fedecommissaria
I. Designazione del sostituito
Art. 488

Il disponente può obbligare l’erede istituito a trasmettere l’eredità ad un altro quale erede sostituito.

Tale obbligazione non può essere imposta al sostituito.

Le stesse regole valgono per i legati.

II. Apertura della sostituzione
Art. 489

La trasmissione dell’eredità al sostituito avviene, salvo contraria disposizione, alla morte dell’istituito.

Se la disposizione indica un altro momento non ancora trascorso alla morte dell’istituito, l’eredità passa agli eredi di questo, contro garanzia.

Se per un qualsiasi motivo quel momento non può più verificarsi, l’eredità è devoluta definitivamente agli eredi dell’istituito.

III. Garanzia
Art. 490

In ogni caso di sostituzione d’erede, l’autorità competente ordina la compilazione d’inventario.

Salvo dispensa espressa da parte del disponente, la consegna dell’eredità all’istituito ha luogo solo contro prestazione di garanzia, la quale, trattandosi di immobili, potrà consistere in un’annotazione dell’obbligo di trasmissione nel registro fondiario.

Se l’istituito non è in condizione di prestare questa garanzia, o se mette in pericolo le aspettative del sostituito, dev’essere ordinata l’amministrazione d’officio.

IV. Effetti
1. Per l’istituito
Art. 491

L’erede gravato di sostituzione acquista l’eredità come ogni altro erede istituito.

Egli ne diventa proprietario coll’obbligo della trasmissione.

2. Per il
sostituito
Art. 492

L’erede sostituito acquista l’eredità se vive al momento previsto per la trasmissione.

Se egli premuore, la successione rimane all’istituito, salvo contraria disposizione del defunto.

Se l’istituito premuore al disponente, se si rende indegno, o se rinuncia all’eredità, il sostituito diventa erede diretto del disponente.

G. Fondazioni
Art. 493

Il disponente può dedicare la porzione disponibile dei suoi beni o parte di essa ad una fondazione per uno scopo qualsiasi.

La validità della fondazione è però subordinata alle disposizioni della legge.

H. Contratto successorio
I. Istituzione d’erede e legato contrattuali
Art. 494

Il disponente può obbligarsi, mediante contratto successorio, a lasciare la sua successione od un legato alla controparte o ad un terzo.

Egli conserva la libera disposizione del suo patrimonio.

Le disposizioni a causa di morte e le donazioni incompatibili con le sue obbligazioni derivanti dal contratto successorio possono essere contestate.

II. Rinuncia d’eredità
1. Condizioni
Art. 495

Il disponente può stipulare con un proprio erede un contratto di rinuncia o di fine ereditaria.

Il rinunciante non è più considerato come erede nella devoluzione dell’eredità.

Salvo contraria disposizione del contratto, la rinuncia vale anche in confronto dei discendenti del rinunciante.

2. Devoluzione per vacanza
Art. 496

Se nel contratto successorio sono istituiti determinati eredi in luogo del rinunciante, la rinuncia cade se essi, per un qualsiasi motivo, non acquistano l’eredità.

Se la rinuncia fu fatta a favore di coeredi, si presume fatta solo in confronto con gli eredi della stirpe del prossimo comune ascendente e non vale in confronto di eredi più remoti.

3. Diritti dei creditori
Art. 497

Se il contraente che ha disposto della sua eredità è insolvente al momento dell’apertura della sua successione, e gli eredi non soddisfano i creditori, il rinunciante ed i suoi eredi possono essere richiesti del pagamento dei debiti in quanto, negli ultimi cinque anni dalla morte del disponente, abbiano ricevuto una controprestazione sul di lui patrimonio e se ne trovino ancora arricchiti al momento dell’aperta successione.

Capo quarto Della forma delle disposizioni
A. Testamento
I. Confezione
1. In genere
Art. 498

Il testamento può essere fatto in forma pubblica od in forma olografa, od anche con una dichiarazione orale.

2. Testamento pubblico
a. In genere
Art. 499

Il testamento pubblico si fa, con l’intervento di due testimoni, davanti un funzionario o notaio od altra persona officiale da designarsi dal diritto cantonale.

b. Ufficio del funzionario
Art. 500

Il testatore comunica la sua volontà al funzionario, il quale ne redige o ne fa redigere la scrittura e la dà a leggere al testatore stesso.

La scrittura dev’essere firmata dal testatore.

Il funzionario deve datarla ed apporvi anche la sua firma.

c. Ufficio dei testimoni
Art. 501

Appena datata e firmata la scrittura, il testatore deve, in presenza del funzionario, dichiarare ai due testimoni che egli l’ha letta e ch’essa contiene le sue disposizioni d’ultima volontà.

I testimoni devono confermare con la loro firma, sulla scrittura stessa, che il testatore ha pronunciato tale dichiarazione in loro presenza e che, a loro giudizio, egli trovavasi in istato di capacità a disporre.

Non è necessario che ai testimoni sia data conoscenza del contenuto della scrittura.

d. Omissione della lettura e della firma
Art. 502

Se il testatore non legge o non firma egli stesso la scrittura, questa deve essergli letta dal funzionario alla presenza dei due testimoni, dopo di che il testatore deve dichiarare che l’atto contiene la sua disposizione.

In questo caso l’attestazione firmata dai testimoni deve indicare non solo il fatto dell’avvenuta dichiarazione del testatore ed il loro giudizio sul suo stato di capacità a disporre, ma anche che la scrittura fu letta dal funzionario al testatore in loro presenza.

e. Persone
cooperanti
Art. 503

Non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che non hanno l’esercizio della capacità civile, o che sono private dell’esercizio dei diritti civici a seguito di sentenza penale316, o che non sanno leggere o scrivere, nonché i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il coniuge del testatore stesso.317

Il testamento non può contenere alcuna disposizione a favore del funzionario che lo redige, né dei testimoni, né dei parenti consanguinei in linea retta o dei fratelli, sorelle o coniugi dei medesimi.

f. Conservazione dei testamenti
Art. 504

I Cantoni devono provvedere affinché i funzionari incaricati della confezione di tali atti li conservino essi medesimi in originale od in copia o li depongano in custodia presso un ufficio pubblico.

3. Testamento olografo
Art. 505

Il testamento olografo dev’essere scritto e firmato a mano dal testatore stesso, dal principio alla fine, compresa l’indicazione dell’anno, del mese e del giorno in cui fu scritto.318

I Cantoni devono provvedere a che tali disposizioni possano essere consegnate, aperte o chiuse, in custodia ad un pubblico ufficio.

4. Testamento orale
a. Disposizione
Art. 506

Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme.

Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione.

Le cause d’esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico.

b. Documentazione
Art. 507

La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l’indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un’autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate.

In luogo di ciò i due testimoni possono comunicare la disposizione ad un’autorità giudiziaria con le menzionate dichiarazioni affinché sia messa a protocollo.

Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l’autorità giudiziaria può essere surrogata da un officiale avente almeno il rango di capitano.

c. Caducità
Art. 508

Il testamento orale perde ogni effetto dopo quattordici giorni dacché il testatore si è trovato in condizione di poter servirsi delle altre forme ordinarie.

II. Revoca e distruzione
1. Revoca
Art. 509

Il testamento può essere revocato in ogni tempo in una delle forme prescritte per la sua confezione.

La revoca può essere totale o parziale.

2. Distruzione dell’atto
Art. 510

Il testatore può revocare la sua disposizione distruggendone in un qualsiasi modo il documento.

Ove l’atto sia stato distrutto per caso fortuito o per colpa di un terzo e non sia possibile ricostituirne esattamente ed integralmente il tenore, la disposizione perde pure ogni effetto, riservata l’azione di danni.

3. Disposizione posteriore
Art. 511

Se il testatore fa un nuovo testamento senza revocare espressamente il primo, la disposizione posteriore revoca l’anteriore, in quanto non risulti con certezza che ne è un semplice complemento.

La disposizione testamentaria circa una cosa determinata rimane pure revocata quando il testatore ne abbia successivamente disposto in una maniera inconciliabile con la prima.

B. Contratto successorio
I. Forma
Art. 512

Il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico.

Le parti devono dichiarare simultaneamente la loro volontà al funzionario e firmare l’atto alla presenza del funzionario stesso e dei due testimoni.

II. Scioglimento
1. Tra vivi
a. Per contratto o per testamento
Art. 513

Il contratto successorio può sempre essere sciolto dalle parti contraenti, mediante convenzione scritta.

Il contraente che ha disposto della sua eredità può annullare unilateralmente l’istituzione d’erede od il legato quando l’erede od il legatario, dopo la conclusione del contratto, si fosse reso colpevole a suo riguardo di un atto costituente causa di diseredazione.

L’annullamento unilaterale deve essere fatto in una delle forme prescritte per i testamenti.

b. Per recesso dal contratto
Art. 514

Chi per effetto di un contratto successorio ha diritto di ricevere delle prestazioni tra vivi, può recedere dal contratto secondo il diritto delle obbligazioni, qualora le prestazioni non siano debitamente adempiute o garantite.

2. Premorienza dell’erede
Art. 515

Il contratto è sciolto se l’erede o il legatario non sopravvive al disponente.

Se al momento della morte dell’erede il disponente si trova arricchito per effetto del contratto, gli eredi del defunto possono, salva disposizione contraria, pretendere la restituzione dell’arricchimento.

C. Limitazione della facoltà di disporre
Art. 516

Verificandosi pel disponente, dopo la disposizione a causa di morte, una causa di limitazione della facoltà di disporre, la disposizione non è annullata, ma rimane soggetta all’azione di riduzione.

Capo quinto Degli esecutori testamentari
A. Nomina
Art. 517

Il testatore può, mediante disposizione testamentaria, incaricare
dell’esecuzione della sua ultima volontà una o più persone aventi l’esercizio dei diritti civili.

L’incarico dev’esser loro comunicato d’officio ed esse devono pronunciarsi sulla accettazione entro quattordici giorni. Il silenzio vale accettazione.

Esse hanno diritto ad un equo compenso per le loro prestazioni.

B. Poteri
dell’esecutore
Art. 518

Salvo contraria disposizione del testatore, gli esecutori testamentari hanno gli stessi diritti e doveri dell’amministratore ufficiale di una successione.

Essi devono far rispettare la volontà del defunto e sono particolarmente incaricati di amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati e di procedere alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore o a tenor di legge.

Se sono nominati più esecutori testamentari, essi esercitano il loro ufficio in comune, salvo contraria disposizione del testatore.

Capo sesto Della nullità e della riduzione delle disposizioni
A. Azione di nullità
I. Incapacità di disporre. Difetto di libera volontà. Causa illecita od immorale
Art. 519

La disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata:

  1. se al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità di disporre;

  2. se non è l’espressione di una libera volontà;

  3. se è illecita od immorale in sé stessa o per la condizione da cui dipende.

L’azione di nullità può essere proposta da chiunque come erede o legatario abbia interesse a far annullare la disposizione.

II. Vizi di forma
1. In genere319
Art. 520

La disposizione affetta da un vizio di forma può essere annullata giudizialmente.

Se la causa di nullità consiste nella circostanza che l’atto contiene delle liberalità a favore di persone che vi hanno cooperato o di loro congiunti, la nullità si limita a queste disposizioni.

Circa il diritto all’azione, valgono le norme relative all’incapacità di disporre.

2. In caso di testamento
olografo
Art. 520a320

Se l’indicazione dell’anno, del mese e del giorno della confezione di un testamento olografo manca o è inesatta, il testamento può essere annullato soltanto se i dati temporali necessari non possono essere determinati in altro modo e se la data è necessaria per determinare la capacità di disporre l’ordine cronologico di più testamenti o un’altra questione relativa alla validità del testamento.

III. Prescrizione
Art. 521

L’azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l’attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione.

Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l’azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent’anni.

La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione.

B. Azione di riduzione
I. Condizioni
1. In genere
Art. 522

Gli eredi che non ottengono l’importo della loro legittima possono pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile sieno ridotte alla giusta misura.

Se la disposizione contiene delle prescrizioni circa le quote dei singoli eredi legittimi, queste si devono considerare come semplici prescrizioni relative alla divisione, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione stessa.

2. Per gli eredi legittimari
Art. 523

Se la disposizione a causa di morte contiene liberalità a favore di più eredi legittimari, la riduzione in caso di sorpasso della porzione disponibile avviene tra i coeredi in proporzione degli importi attribuiti a ciascun d’essi in più della sua legittima.

3. Diritti dei creditori
Art. 524

Quando il disponente abbia pregiudicato la porzione legittima di un erede, la massa del suo fallimento od i creditori che al momento
dell’aperta successione sono in possesso di certificati di carenza di beni, possono proporre l’azione di riduzione fino a concorrenza del loro avere, entro il termine concesso all’erede, se questi dietro loro invito non l’esercita direttamente.

Questo diritto è dato anche contro una diseredazione che il diseredato non contestasse.

II. Effetti
1. In genere
Art. 525

La riduzione è sopportata nella medesima proporzione da tutti gli eredi e legatari istituiti, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.

Dovendosi ridurre le liberalità ad un beneficato che sia debitore alla sua volta di legati, egli può chiedere, sotto la stessa riserva, che tali legati sieno ridotti in proporzione.

2. Legato di cosa singola
Art. 526

Quando sia soggetto a riduzione il legato di una cosa determinata la quale non possa essere divisa senza scapito, il legatario può a sua scelta pretendere o che gli sia consegnata la cosa dietro rimborso del maggior valore o che gli sia versata la somma corrispondente al valore della porzione disponibile.

3. Disposizioni
fra vivi
a. Casi
Art. 527

Soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte:

  1. le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non sieno soggette a collazione;

  2. i contratti di fine e rinuncia d’eredità;

  3. le donazioni liberamente revocabili e quelle fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte, eccettuati i regali d’uso;

  4. le alienazioni fatte dal disponente con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima.

b. Restituzioni
Art. 528

Chi è in buona fede, può essere tenuto alla restituzione solo di quanto, al momento dell’apertura della successione, si trovi ancora arricchito per effetto del negozio concluso col disponente.

Se la riduzione dev’essere sopportata dal beneficato di un contratto successorio, egli può ripetere una corrispondente parte della controprestazione fatta al disponente.

4. Polizze di assicurazione
Art. 529

Le polizze d’assicurazione sulla vita del disponente, costituite a favore di un terzo per atto tra i vivi o per disposizione a causa di morte e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono soggette all’azione di riduzione per il loro valore di riscatto.

5. Usufrutti e rendite
Art. 530

Ove il disponente abbia gravato la sua successione di usufrutti o di rendite in modo che il loro valore capitalizzato, secondo la durata presumibile, eccede la porzione disponibile, gli eredi possono chiedere una proporzionale riduzione delle disposizioni o di esserne liberati abbandonando la porzione disponibile ai beneficati.

6. Sostituzione di eredi
Art. 531

La sostituzione fedecommissaria è nulla in confronto all’erede legittimo in quanto sia lesiva della legittima.

III. Ordine della riduzione
Art. 532

Soggiacciono alla riduzione anzitutto le disposizioni a causa di morte, poscia le liberalità tra i vivi, procedendo dalla più recente alla più remota, finché sia reintegrata la legittima.

IV. Prescrizione dell’azione
Art. 533

L’azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente.

Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l’annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità.

Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione.

Capo settimo Delle azioni derivanti dai contratti successori
A. Trapasso dei beni tra vivi
Art. 534

L’erede contrattuale a cui il disponente prima di morire ha trasferito il possesso dei suoi beni, ne può far compilare l’inventario per atto pubblico.

Qualora il disponente non abbia trasferito tutti i suoi beni o ne abbia in seguito acquisiti di nuovi, il contratto non si estende che ai beni effettivamente trasferiti, salvo contraria disposizione.

Ove la consegna sia avvenuta in vita del disponente, i diritti e le obbligazioni derivanti dal contratto passano, salvo disposizione contraria, agli eredi dell’istituito.

B. Conguagli in caso di rinuncia
I. Riduzione
Art. 535

I coeredi possono domandare la riduzione delle prestazioni eccedenti la porzione disponibile che il disponente avesse fatto in vita ad un erede rinunciante.

La disposizione è soggetta alla riduzione solo per l’importo che eccede la porzione legittima del rinunciante.

Le prestazioni sono imputate secondo le norme prescritte per la collazione.

II. Restituzione
Art. 536

Il rinunciante che per effetto della riduzione sia obbligato a fare una restituzione all’eredità può, a sua scelta, o effettuare la restituzione, o riservare tutta la prestazione nell’eredità e prendere parte alla divisione come se non avesse rinunciato.

Parte seconda Della devoluzione dell’eredità

Titolo quindicesimo Dell’apertura della successione

A. Momento dell’apertura
Art. 537

La successione si apre con la morte di chi lascia l’eredità.

Le liberalità e le divisioni effettuate in vita del defunto, in quanto interessano il diritto di successione, sono considerate secondo lo stato in cui l’eredità si trova al momento della morte.

B. Luogo della apertura
Art. 538

La successione si apre per l’intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.

322

C. Erede
I. Capacità di ricevere
1. Personalità
Art. 539

Qualunque persona che non ne sia legalmente dichiarata incapace può succedere per legge o per disposizione a causa di morte.

Le liberalità fatte per uno scopo determinato ad una pluralità di persone che non costituisce persona giuridica, sono acquisite alle singole persone che vi appartengono, per essere applicate al fine stabilito dal disponente, ed ove ciò non sia fattibile, valgono come fondazione.

2. Indegnità
a. Cause
Art. 540

È indegno di succedere e di ricevere alcuna cosa per disposizione a causa di morte:

  1. chi volontariamente ed illecitamente ha cagionato o tentato di cagionare la morte del defunto;

  2. chi volontariamente ed illecitamente lo ha posto in stato permanente d’incapacità di disporre;

  3. chi mediante dolo, minaccia o violenza lo ha indotto a fare o revocare, o lo ha impedito di fare o di revocare una disposizione a causa di morte;

  4. chi volontariamente ed illecitamente ha soppresso o distrutto una disposizione a causa di morte in circostanze tali che il defunto non l’ha più potuta rifare.

L’indegnità cessa quando il testatore abbia perdonato all’indegno.

b. Effetti pei discendenti
Art. 541

L’incapacità esiste solo per la persona indegna.

I suoi discendenti ereditano dal defunto come se l’indegno fosse premorto.

II. Sopravvivenza al defunto
1. Per l’erede
Art. 542

Per raccogliere una successione, l’erede deve vivere ed essere capace di succedere al momento dell’apertura della successione stessa.

I diritti dell’erede morto dopo l’apertura della successione passano agli eredi di lui.

2. Per il legatario
Art. 543

Il legatario acquista il diritto alla cosa legata se è vivo e capace di succedere al momento dell’apertura della successione.

Se premuore al disponente, il legato decade a favore di colui che era tenuto a soddisfarlo, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.

3. Infante
concepito
Art. 544

L’infante è capace di succedere fin dal momento del concepimento, a condizione che nasca vivo.

Se nasce morto non è considerato erede.

4. Eredi sostituiti
Art. 545

Mediante sostituzione nell’eredità o nel legato, l’eredità, od una cosa ad essa spettante, può essere attribuita a persona non ancora vivente al momento dell’apertura della successione.

Non essendo designato un primo erede, si considera come tale l’erede legittimo.

D. Scomparsa
I. Successione di uno scomparso
1. Immissione in possesso e
garanzie
Art. 546

Gli eredi e legatari che ottengono l’immissione in possesso dei beni una persona scomparsa devono prima fornire garanzia per la restituzione allo scomparso medesimo o ad altri che vi abbiano un diritto prevalente.

Nel caso di persona sparita in pericolo imminente di morte, le garanzie saranno fornite per cinque anni; nel caso di assenza senza notizie, per quindici anni; non mai però oltre il giorno in cui lo scomparso avrebbe compiuto gli anni cento.

I cinque anni decorrono dall’immissione in possesso ed i quindici dall’ultima notizia.

2. Ricomparsa della persona e restituzione
Art. 547

Se lo scomparso ricompare o se dei terzi fanno valere diritti prevalenti, le persone immesse in possesso sono obbligate di restituire l’eredità secondo le norme del possesso.

Se sono in buona fede, rimangono obbligate verso i terzi che hanno diritti prevalenti, solo durante il termine per la petizione di eredità.

II. Successione devoluta allo scomparso
Art. 548

Qualora un erede sia sparito e non si possa fornire la prova che al momento dell’aperta successione sia vivo o sia morto, la sua parte d’eredità è sottoposta all’amministrazione d’officio.

Coloro a cui la quota dell’erede sparito sarebbe pervenuta in di lui vece, possono, un anno dopo la sua disparizione in imminente pericolo di morte, o cinque anni dopo la sua ultima notizia, domandare al giudice la dichiarazione della sua scomparsa e quindi l’immissione nel possesso della sua quota.

La consegna della quota d’eredità si fa secondo le norme per la consegna agli eredi dello scomparso.

III. Rapporti fra i due casi
Art. 549

Quando gli eredi di una persona scomparsa abbiano già ottenuto la consegna dei suoi beni ed alla stessa pervenga un’eredità, i di lei coeredi possono ottenere la consegna dei beni ad essa devoluti, senza nuova dichiarazione di scomparsa.

Parimenti gli eredi di una persona sparita possono prevalersi della dichiarazione di scomparsa ottenuta dai suoi coeredi.

IV. Procedura d’ufficio
Art. 550

Quando l’amministrazione d’officio dei beni di una persona sparita sia durata dieci anni, o questa persona abbia compiuto i cento anni, l’autorità competente promuove avanti il giudice la procedura per la dichiarazione di scomparsa.

Se nessun avente diritto si annuncia nel termine indicato, l’eredità è devoluta all’ente pubblico chiamato alla successione, o se lo scomparso non ebbe mai domicilio nella Svizzera al Cantone di attinenza.

Questi rimangono responsabili della restituzione verso lo scomparso o verso i terzi che hanno diritti prevalenti, come gli eredi immessi nel possesso.

Titolo sedicesimo Degli effetti della devoluzione

Capo primo Provvedimenti assicurativi
A. In genere
Art. 551

L’autorità competente deve prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell’eredità.323

Queste misure sono particolarmente, nei casi previsti dalla legge, l’apposizione dei sigilli, l’inventario, la nomina di un amministratore e la pubblicazione dei testamenti.

324

B. Apposizione dei sigilli
Art. 552

L’apposizione dei sigilli può essere ordinata nei casi previsti dal diritto cantonale.

C. Inventario
Art. 553

La confezione dell’inventario è ordinata:

  1. quando un erede trovasi o debba essere posto sotto tutela;

  2. quando un erede è durevolmente assente senza rappresentante;

  3. se uno degli eredi la richiede.

Essa si eseguisce secondo le prescrizioni del diritto cantonale e deve esser compiuta, di regola, entro due mesi dalla morte del defunto.

La compilazione dell’inventario può essere prescritta dalla legislazione cantonale per altri casi.

D. Nomina di amministratore
I. In genere
Art. 554

L’amministrazione dell’eredità è ordinata:

  1. se un erede è durevolmente assente senza rappresentante, in quanto i suoi interessi lo richiedano;

  2. se nessuno dei pretendenti può sufficientemente giustificare i suoi diritti ereditari e quando sia incerta l’esistenza di un erede;

  3. se non sono conosciuti tutti gli eredi;

  4. nei casi particolari previsti dalla legge.

Se il defunto ha nominato un esecutore testamentario l’amministrazione dell’eredità è affidata ad esso.

In caso di morte di una persona sotto tutela, il tutore assume l’amministrazione dell’eredità fino a che non sia altrimenti provveduto.

II. Eredi ignoti
Art. 555

Quando l’autorità sia in dubbio se il defunto abbia o non abbia lasciato eredi, o se tutti gli eredi le sieno conosciuti, essa deve, mediante sufficienti pubblicazioni, diffidare gli interessati ad annunciarsi entro il termine di un anno.

Se entro questo termine nessun erede si annuncia e l’autorità non ne conosce alcuno, l’eredità decade a favore dell’ente pubblico chiamato alla successione, riservata la petizione d’eredità.

E. Pubblicazione delle
disposizioni d’ultima volontà
I. Obbligo di consegnarle
Art. 556

Se alla morte di una persona si rinviene un testamento, questo deve sollecitamente essere consegnato all’autorità competente, ancorché si considerasse nullo.

Il funzionario che ha rogato il testamento o presso il quale è deposto, ed ognuno che l’abbia ricevuto in custodia o che l’abbia trovato tra le cose del defunto, è tenuto ad adempiere questo obbligo, sotto sua personale responsabilità, appena gli sia nota la morte del testatore.

Dopo la consegna, l’autorità deve, uditi se possibile gli interessati, lasciare l’eredità nel possesso provvisorio degli eredi legittimi o nominare un amministratore.

II. Pubblicazione
Art. 557

Il testamento dev’essere pubblicato dall’autorità competente entro il termine di un mese dall’avvenuta comunicazione.

Gli eredi sono invitati ad assistervi in quanto siano conosciuti
dall’autorità.

Ove il defunto abbia lasciato più di un testamento, tutti devono essere presentati all’autorità e dalla medesima pubblicati.

III. Comunicazione ai
beneficati
Art. 558

Tutti i partecipanti all’eredità ricevono, a spese della medesima, una copia della disposizione pubblicata, in quanto essa li concerne.

Ai beneficati di ignota dimora la comunicazione è fatta mediante pubblicazione.

IV. Consegna dell’eredità
Art. 559

Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell’autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità.

Nello stesso tempo l’autorità invita, ove occorra, l’amministratore dell’eredità a farne loro la consegna.

Capo secondo Dell’acquisto dell’eredità
A. Acquisto
I. Eredi
Art. 560

Gli eredi acquistano per legge l’universalità della successione dal momento della sua apertura.

Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz’altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali.

Per gli eredi istituiti, gli effetti dell’acquisto risalgono al momento dell’apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l’eredità secondo le regole del possesso.

II.
III. Legatari
1. Acquisto del legato
Art. 562

Il legatario ha un’azione personale contro il debitore del legato, o se questo non è specialmente nominato, contro gli eredi legittimi od istituiti.

Se altro non risulta dal testamento, il suo diritto diventa esigibile dal momento in cui il gravato ha accettato la successione o non può più rinunziare alla stessa.

Non adempiendo gli eredi alla loro obbligazione, essi possono essere convenuti per la consegna degli oggetti legati o, qualora il legato consista nell’adempimento di un atto qualsiasi, per il risarcimento dei danni.

2. Oggetto
Art. 563

Se al legatario è lasciato un usufrutto, una rendita od altra prestazione periodica, la sua azione, in quanto non sia altrimenti stabilito, è regolata dalle disposizioni sui diritti reali e sulle obbligazioni.

Se è legata una polizza d’assicurazione sulla vita del disponente, il legatario la può direttamente esigere.

3. Rapporti fra il creditore ed il legatario
Art. 564

I diritti dei creditori del disponente prevalgono a quelli del legatario.

I creditori dell’erede che ha accettato incondizionatamente la successione sono parificati ai creditori del defunto.

4. Regresso
Art. 565

Gli eredi che, dopo il soddisfacimento dei legati, abbiano pagato dei debiti ereditari da loro non conosciuti prima, hanno un diritto di regresso verso i legatari nella proporzione medesima nella quale avrebbero potuto pretendere la riduzione dei legati.

I legatari non possono però essere costretti alla restituzione oltre alla misura del loro arricchimento al momento dell’azione di regresso.

B. Rinuncia
I. Dichiarazione
1. Facoltà di rinunciare
Art. 566

Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta.

La rinuncia si presume quando l’insolvenza del defunto al momento dell’aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali.

2. Termini
a. In genere
Art. 567

Il termine per rinunciare è di tre mesi.

Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l’apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda.

b. In caso di inventario
Art. 568

Quando l’inventario sia stato eseguito come provvedimento assicurativo, il termine decorre per ogni erede dalla comunicazione officiale della chiusura dell’inventario.

3. Trasmissione della facoltà di rinuncia
Art. 569

Morendo un erede prima di essersi dichiarato per l’accettazione o per la rinuncia dell’eredità, la facoltà di rinunciare si trasmette ai suoi eredi.

Il termine per rinunciare decorre dal giorno in cui essi eredi hanno saputo che la successione era devoluta al loro autore e non si compie prima che sia spirato il termine concesso a loro medesimi per rinunciare alla successione di quest’ultimo.

Se per rinuncia degli eredi la successione è devoluta ad altri eredi che prima non vi avevano diritto, il termine decorre a loro favore dal momento in cui hanno conosciuto la rinuncia dei primi.

4. Forma della rinuncia
Art. 570

La rinuncia è fatta dall’erede, a voce o per iscritto, all’autorità competente.

Dev’essere senza condizioni né riserve.

L’autorità tiene un registro speciale per le dichiarazioni di rinuncia.

II. Decadenza dal diritto di rinunciare
Art. 571

Se l’erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l’eredità.

L’erede che prima dello spirare di detto termine si è ingerito negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso, o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all’eredità, non può più rinunciare alla stessa.

III. Rinuncia di un coerede
Art. 572

Quando il defunto non abbia lasciato disposizioni a causa di morte, ed uno fra più eredi rinunci all’eredità, la parte di questo è devoluta come se fosse premorto.

Se esistono disposizioni a causa di morte, la parte a cui l’istituito rinuncia passa ai prossimi eredi legittimi del defunto, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.

IV. Rinuncia di tutti i prossimi eredi
1. In genere
Art. 573

L’eredità a cui abbiano rinunciato tutti gli eredi legittimi del prossimo grado è liquidata dall’ufficio dei fallimenti.

Fatta la liquidazione, quanto rimane dopo il pagamento dei debiti appartiene agli aventi diritto come se non avessero rinunciato.

2. Facoltà del
coniuge
superstite
Art. 574

La rinuncia dei discendenti dev’essere notificata dall’autorità competente al coniuge superstite, il quale avrà un termine di un mese per accettare l’eredità.

3. Rinuncia a favore degli eredi del grado susseguente
Art. 575

Gli eredi possono rinunciare sotto riserva che prima di ordinare la liquidazione vengano interpellati gli eredi del grado susseguente.

In questo caso l’autorità notifica agli eredi susseguenti la rinuncia dei precedenti, e se questi non accettano l’eredità nel termine di un mese, si ritiene che essi pure vi abbiano rinunciato.

V. Proroga del termine
Art. 576

Per motivi gravi, l’autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti.

VI. Rinuncia al legato
Art. 577

La rinuncia al legato fatta dal legatario profitta al debitore di esso, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.

VII. Diritti dei creditori
dell’erede
Art. 578

Quando un erede oberato abbia rinunciato all’eredità al fine di sottrarla ai suoi creditori, questi, o la massa del fallimento, hanno il diritto di contestare la rinuncia entro sei mesi, ove i loro crediti non sieno loro garantiti.

Se la contestazione è ammessa, la successione è liquidata d’officio.

L’attivo eccedente serve in prima linea a soddisfare i creditori opponenti e, pagati gli altri debiti, è devoluto agli eredi a favore dei quali è stata fatta la rinuncia.

VIII. Responsabilità in caso di rinuncia
Art. 579

Se gli eredi di una persona insolvente rinunciano alla eredità, essi sono tenuti verso i creditori in quanto abbiano ricevuto dal defunto, nei cinque anni precedenti alla sua morte, dei beni che sarebbero soggetti a collazione nella divisione ereditaria.

Sono esclusi da questa disposizione il consueto corredo nuziale e le spese di istruzione ed educazione.

Gli eredi di buona fede rispondono solo nella misura dell’attuale loro arricchimento.

Capo terzo Del beneficio d’inventario
A. Condizioni
Art. 580

L’erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d’inventario.

La domanda dev’essere fatta all’autorità competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia.

La domanda di uno degli eredi giova anche agli altri.

B. Procedura
I. Compilazione dell’inventario
Art. 581

L’inventario è compilato dall’autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell’eredità, con l’indicazione della stima di ogni singolo oggetto.

Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all’autorità competente che ne lo richieda.

In ispecie gli eredi devono comunicare all’autorità i debiti del defunto da loro conosciuti.

II. Grida
Art. 582

L’autorità incaricata dell’inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell’eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito.

La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione.

Il termine dev’essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione.

III. Inscrizione d’officio
Art. 583

I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte
dell’eredità devono essere inventariati d’officio.

L’iscrizione nell’inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori.

IV. Chiusura
Art. 584

Decorso il termine per le notificazioni, l’inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati.

Le spese dell’inventario sono a carico dell’eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto.

C. Situazione degli eredi
durante l’inventario
I. Amministrazione
Art. 585

Durante la procedura d’inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.

Se l’autorità permette ad un erede di continuare un’azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia.

II. Esecuzione, cause in corso, prescrizione
Art. 586

Durante la procedura d’inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.

La prescrizione non decorre.

Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d’urgenza.

D. Effetti
I. Termine per deliberare
Art. 587

Chiuso l’inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l’eredità.

Quando sia giustificato dalle circostanze, l’autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi.

II. Dichiarazione
Art. 588

Entro il termine stabilito, l’erede può rinunciare all’eredità o chiedere che sia liquidata d’ufficio, oppure accettarla col beneficio di inventario od incondizionatamente.

Se non fa alcuna dichiarazione, s’intende che l’abbia accettata col beneficio d’inventario.

III. Conseguenza dell’accettazione con beneficio d’inventario
1. Responsabilità secondo
l’inventario
Art. 589

L’erede che accetta col beneficio d’inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.

Gli effetti dell’acquisto dell’eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento dell’aperta successione.

L’erede risponde, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall’inventario.

2. Responsabilità oltre l’inventario
Art. 590

I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall’inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l’erede personalmente, né contro l’eredità.

Tuttavia l’erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall’eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso
nell’inventario benché notificato.

In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari.

E. Responsabilità per le
fideiussioni
Art. 591

I debiti per fideiussioni del defunto sono inscritti separatamente
nell’inventario, e l’erede ne è responsabile, anche se accetta la eredità, soltanto per l’ammontare corrispondente al riparto che loro verrebbe attribuito qualora l’eredità fosse liquidata in via di fallimento.

F. Devoluzione agli enti pubblici
Art. 592

La grida deve essere pubblicata d’officio quando la successione sia devoluta ad un ente pubblico, il quale però risponde pei debiti della successione solo nella misura dei beni che acquista coll’eredità.

Capo quarto Della liquidazione d’officio
A. Condizioni
I. A istanza di un coerede
Art. 593

Ogni erede può chiedere la liquidazione d’officio, anzi che rinunciare all’eredità od accettarla con beneficio d’inventario.

La domanda non è ammessa quando uno dei coeredi abbia dichiarato l’accettazione.

In caso di liquidazione d’officio, gli eredi non sono tenuti per i debiti della successione.

II. A istanza dei creditori del defunto
Art. 594

I creditori del defunto che hanno fondati motivi di temere che i debiti della successione non sieno pagati, possono chiedere la liquidazione d’officio nei tre mesi dal giorno della morte, o dalla pubblicazione del testamento, salvo che sieno soddisfatti od ottengano delle garanzie.

I legatari possono, nelle medesime circostanze, chiedere dei provvedimenti assicurativi a tutela dei loro diritti.

B. Procedura
I. Amministrazione
Art. 595

La liquidazione d’officio è fatta dall’autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati.

Essa comincia con la compilazione dell’inventario e la pubblicazione della grida.

L’amministratore è soggetto alla vigilanza dell’autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere.

II. Liquidazione ordinaria
Art. 596

L’amministrazione dell’eredità liquida gli affari in corso del defunto, ne adempie le obbligazioni, ne incassa i crediti, ne soddisfa in quanto sia possibile i legali, ne fa riconoscere giudizialmente se occorre i diritti e le obbligazioni, e ne realizza i beni in quanto sia necessario.

L’alienazione di beni stabili della successione deve farsi ai pubblici incanti, e non può farsi a trattative private senza il consenso di tutti gli eredi.

Gli eredi possono domandare che già durante la liquidazione sieno loro consegnati, del tutto o in parte, le cose o il danaro non indispensabili alla medesima.

III. Liquidazione in via di
fallimento
Art. 597

La liquidazione delle eredità oberate è fatta dall’ufficio dei fallimenti a norma della legislazione sul fallimento.

Capo quinto Della petizione d’eredità
A. Condizioni
Art. 598

Chiunque creda di avere, quale erede legittimo od istituito, un diritto prevalente a quello del possessore sopra una successione, o sopra oggetti alla medesima appartenenti, può far valere il suo diritto mediante la petizione d’eredità.

326

B. Effetti
Art. 599

Se l’azione è confermata, il possessore deve consegnare all’attore la successione o gli oggetti della medesima, secondo le norme del possesso.

Il convenuto nella petizione d’eredità non può opporre la prescrizione acquisitiva di beni della successione.

C. Prescrizione
Art. 600

In confronto di un convenuto di buona fede, la petizione d’eredità si prescrive in un anno dal momento in cui l’attore ha avuto conoscenza del possesso del convenuto e del proprio diritto prevalente, ed in ogni caso col decorso di dieci anni dalla morte o dalla pubblicazione del testamento.

In confronto di un convenuto di mala fede, il termine della prescrizione è sempre di trent’anni.

D. Azione del legatario
Art. 601

L’azione del legatario si prescrive in dieci anni dal giorno della comunicazione della disposizione, o dal giorno dell’esigibilità del legato, o da quello in cui il legato diventò posteriormente esigibile.

Titolo diciassettesimo Della divisione dell’eredità

Capo primo Della comunione prima della divisione
A. Effetto della devoluzione dell’eredità
I. Comunione ereditaria
Art. 602

Quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall’apertura dell’eredità fino alla divisione.

I coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d’amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto.

A richiesta di un coerede l’autorità competente può nominare alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione.

II. Responsabilità degli eredi
Art. 603

Gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione.

L’equa indennità dovuta ai figli o agli abiatici per prestazioni conferite alla comunione domestica del defunto è computata nei debiti della successione, sempreché non ne derivi l’insolvenza di questa.327

B. Azione di divisione
Art. 604

La divisione dell’eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione.

Ad istanza di un erede il giudice può sospendere provvisoriamente la divisione della sostanza o di singoli oggetti ove l’immediata sua esecuzione possa recare un pregiudizio considerevole al valore dell’eredità.

I coeredi di un erede insolvente possono domandare subito dopo l’apertura della successione dei provvedimenti conservativi a salvaguardia dei loro diritti.

C. Divisione differita
Art. 605

Allorchè nella devoluzione dell’eredità debbano essere considerati i diritti di un infante concepito, la divisione deve essere differita fino alla nascita.

La madre conserva intanto i suoi diritti di godimento sui beni della comunione ereditaria, in quanto ciò sia richiesto per il suo mantenimento.

D. Diritti degli eredi conviventi
Art. 606

Gli eredi, che al tempo dell’aperta successione ricevevano il loro mantenimento nell’economia domestica del defunto, possono domandare che esso loro sia continuato a spese della successione fino ad un mese dopo la morte.

Capo secondo Del modo della divisione
A. In genere
Art. 607

Gli eredi legittimi fra loro, od in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme.

Salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione.

I coeredi possessori di oggetti della eredità o debitori del defunto sono tenuti, all’atto della divisione, di fornire ogni indicazione al riguardo.

B. Norme della divisione
I. Disposizioni del defunto
Art. 608

Chi lascia l’eredità può, mediante disposizione a causa di morte, prescrivere determinate norme di divisione o di formazione dei lotti.

Tali prescrizioni sono vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio per il caso di una disparità delle quote che non fosse nell’intenzione del disponente.

L’attribuzione di un oggetto della successione ad un erede vale come norma divisionale e non come legato, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.

II. Intervento dell’autorità
Art. 609

A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l’autorità interviene nella divisione in luogo dell’erede stesso.

È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l’intervento dell’autorità nella divisione.

C. Esecuzione della divisione
I. Parità di diritto fra gli eredi
Art. 610

Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione.

Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l’eguale e giusta divisione della eredità.

Ogni erede può chiedere che i debiti dell’eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divisione.

II. Formazione dei lotti
Art. 611

Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi.

Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall’autorità competente, tenuto calcolo dell’uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi.

L’attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi.

III. Attribuzione e vendita
Art. 612

Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi.

Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d’accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo.

Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l’autorità decide se l’incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi.

IV. Attribuzione dell’abitazione e delle suppellettili domestiche al coniuge
superstite
Art. 612a328

Se la casa o l’appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche rientrano nell’eredità, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota.

Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l’usufrutto o un diritto d’abitazione.

Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.

Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.329

D. Oggetti
particolari
I. Complessi di cose. Scritti di famiglia
Art. 613

Gli oggetti che per loro natura formano un complesso non possono essere suddivisi se uno degli eredi vi si oppone.

Gli scritti e gli oggetti che rappresentano ricordi di famiglia non possono essere alienati senza l’accordo di tutti gli eredi.

In caso di disaccordo fra i coeredi, l’autorità competente decide se e come le dette cose debbano essere alienate od attribuite, con o senza imputazione, tenuto calcolo dell’uso locale, e in difetto di questo, delle condizioni personali degli eredi.

I.bis Pertinenze agricole
Art. 613a330

Alla morte dell’affittuario di un’azienda agricola, l’erede che prosegue da solo l’affitto può chiedere che tutte le pertinenze (bestiame, utensili, scorte, ecc.) gli siano attribuite in imputazione sulla sua quota, per il valore ch’esse rappresentano per l’azienda.

II. Crediti del defunto verso gli eredi
Art. 614

I crediti del defunto verso uno degli eredi sono imputati nella sua quota.

III. Oggetti
gravati di pegno
Art. 615

Se ad un erede è attribuito un bene ereditario gravato di pegno per debiti del defunto, gli è pure accollato il debito relativo.

Art. 616331
IV. Fondi
1. Ripresa
a. Valore
d’imputazione
Art. 617332

I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione.

b. Procedura di stima
Art. 618

Quando gli eredi non siano d’accordo circa il valore di attribuzione, questo viene stimato da periti scelti dall’autorità.333

334

V. Aziende e fondi agricoli
Art. 619335

La ripresa e l’imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991336 sul diritto fondiario rurale.

Art. 620337
Art. 621 a 625338
Capo terzo Della collazione
A. Obbligo di collazione
Art. 626

Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota.

È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità.

B. Collazione in caso di incapacità o di rinuncia
Art. 627

Se prima o dopo l’apertura della successione, uno degli eredi ha perduto tale sua qualità, il suo obbligo di collazione passa agli eredi che subentrano in suo luogo.

I discendenti di un erede sono tenuti a conferire le liberalità a lui fatte quand’anche non siano loro pervenute.

C. Modalità
I. Conferimento od imputazione
Art. 628

Gli eredi hanno la scelta di conferire in natura la cosa ricevuta o d’imputarne il valore, ancorché le liberalità eccedano l’importo della loro quota.

Sono riservate le contrarie disposizioni del defunto nonché le ragioni dei coeredi per la riduzione delle liberalità.

II. Liberalità eccedenti la quota ereditaria
Art. 629

Se le liberalità eccedono l’importo di una quota ereditaria, ma è provato che con ciò il disponente ha voluto favorire l’erede di cui si tratta, l’eccedenza non è soggetta a collazione, riservata ai coeredi l’azione di riduzione.

Questo favore è presunto per i corredi donati nella consueta misura ai discendenti per causa di nozze.

III. Computo della collazione
Art. 630

La collazione si fa a norma del valore della liberalità al momento dell’aperta successione o, per le cose precedentemente alienate, secondo il loro prezzo di vendita.

Le spese fatte, le deteriorazioni ed i frutti percepiti sono computati fra gli eredi secondo le regole del possesso.

D. Spese di educazione
Art. 631

Non essendo provata una diversa volontà del defunto, le spese per l’istruzione e l’educazione dei singoli figli non sono soggette a collazione, se non in quanto eccedano la misura consueta.

Ai figli in tenera età o colpiti da infermità deve essere concesso nella divisione un equo prelevamento.

E. Regali di occasione
Art. 632

I consueti regali d’occasione non devono essere conferiti.

Capo quarto Della Chiusura e degli effetti della divisione
A. Chiusura della divisione
I. Contratto di divisione
Art. 634

La divisione produce i suoi effetti tra gli eredi dal momento della formazione ed accettazione dei lotti o della firma del contratto di divisione.

Il contratto di divisione richiede per la sua validità la forma scritta.

II. Convenzioni circa eredità devolute
Art. 635

I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta.340

Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d’intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente.

III. Convenzioni circa eredità non devolute
Art. 636

Sono nulle e di nessun effetto le convenzioni stipulate a riguardo di una successione non ancora aperta dai coeredi fra loro o da alcuno d’essi con un terzo, senza l’intervento ed il consenso di quegli della cui eredità si tratta.

Le prestazioni date per tali contratti sono soggette a restituzione.

B. Responsabilità fra coeredi
I. Garanzia delle quote
Art. 637

Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore.

Essi sono reciprocamente garanti dell’esistenza dei crediti attribuiti nella divisione, ed in caso d’insolvenza del debitore rispondono reciprocamente come fideiussori semplici per l’importo del valore attribuito, eccettoché trattisi di cartevalori che hanno un prezzo di borsa o di mercato.

L’azione di garanzia si prescrive in un anno dalla chiusura della divisione o dalla scadenza dei crediti verificatasi più tardi.

II. Contestazione della divisione
Art. 638

L’azione di rescissione del contratto di divisione è soggetta alle norme dell’azione di nullità dei contratti in genere.

C. Responsabilità verso i terzi
I. Solidarietà
Art. 639

Gli eredi rispondono solidalmente per i debiti della successione anche dopo la divisione e con tutti i loro beni, salvo che i creditori abbiano espressamente o tacitamente consentito alla divisione od all’assunzione dei debiti.

La responsabilità solidale si prescrive in cinque anni dalla divisione o dalla esigibilità del credito verificatasi più tardi.

II. Regresso fra coeredi
Art. 640

L’erede che avesse pagato un debito dell’eredità non attribuitogli nella divisione, o che per un debito avesse pagato più di quanto si era assunto, ha diritto di regresso verso gli altri coeredi.

L’azione di regresso si propone anzitutto contro l’erede che aveva assunto il debito.

Salvo contraria disposizione, gli eredi devono del resto contribuire al pagamento dei debiti in proporzione delle loro quote.

Libro quarto Dei diritti reali

Parte prima Della proprietà

Titolo diciottesimo Disposizioni generali

A. Caratteri della proprietà
I. In generale
Art. 641

Il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell’ordine giuridico.

Egli può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza.

II. Animali
Art. 641a342

Gli animali non sono cose.

Salvo disciplinamenti particolari, le prescrizioni applicabili alle cose sono parimenti valide per gli animali.

B. Estensione della proprietà
I. Parti
costitutive
Art. 642

Chi è proprietario di una cosa lo è di tutte le sue parti costitutive.

È parte costitutiva di una cosa tutto ciò che secondo il concetto usuale del luogo s’immedesima con essa e non ne può essere separato senza distruggerla, deteriorarla od alterarla.

II. Frutti naturali
Art. 643

Chi è proprietario di una cosa lo è anche dei suoi frutti naturali.

I frutti naturali di una cosa sono i prodotti periodici ed i redditi che se ne ritraggono, conformemente alla sua destinazione, secondo il concetto comune.

Prima della loro separazione i frutti naturali sono considerati come parti costitutive della cosa.

III. Accessori
1. Definizione
Art. 644

Ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori.

Accessori sono le cose mobili che, secondo il concetto usuale del luogo o secondo la manifesta intenzione del proprietario, sono durevolmente destinate all’uso, al godimento od alla conservazione della cosa principale e che vi furono annesse, connesse od altrimenti poste perché servissero alla medesima.

La temporanea separazione della cosa principale non toglie ad una cosa la qualità di accessorio.

2. Esclusioni
Art. 645

Non possono mai reputarsi accessori quelle cose mobili che servono solo all’uso temporaneo od al consumo del possessore della cosa principale, o che sono estranee alla naturale destinazione di questa, nonché quelle che furono connesse alla cosa principale solo a scopo di custodia, di vendita o di locazione.

C. Proprietà collettiva
I. Comproprietà
1. Rapporti fra i comproprietari
Art. 646

Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie.

Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali.

Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori.

2. Regolamento per l’uso e
l’amministrazione
Art. 647343

I comproprietari possono convenire un regolamento per l’uso e l’amministrazione, derogante alle disposizioni legali, e farlo menzionare nel registro fondiario.

Il regolamento non può escludere né restringere la facoltà di ogni comproprietario:

  1. di chiedere e, se occorre, di far ordinare dal giudice l’esecuzione degli atti d’amministrazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all’uso;

  2. d’attuare, a spese di tutti i comproprietari, le misure urgenti, necessarie a preservare la cosa da un danno imminente o maggiore.

3. Atti
dell’ordinaria amministrazione
Art. 647a344

Ogni comproprietario può fare gli atti dell’ordinaria amministrazione, come i lavori di miglioramento, coltivazione, raccolta, di custodia e vigilanza di breve durata, stipulare a tale fine contratti ed esercitare le facoltà che derivano dagli stessi o dai contratti di locazione o d’appalto, comprese quelle di pagare e riscuotere somme di denaro per tutti i comproprietari.

La competenza per tali atti d’amministrazione può essere regolata altrimenti a maggioranza di tutti i comproprietari, salvo le disposizioni della legge concernenti le misure necessarie e urgenti.

4. Atti di
amministrazione più importanti
Art. 647b345

Gli atti di amministrazione più importanti, in particolare i cambiamenti di cultura o d’utilizzazione, la stipulazione o lo scioglimento di contratti di locazione, la partecipazione al miglioramento del suolo e la nomina d’un amministratore con facoltà eccedenti l’ordinaria amministrazione sono decisi a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa.

Sono riservate le disposizioni concernenti i lavori di costruzione necessari.

5. Lavori di costruzione
a. Necessari
Art. 647c346

I lavori di manutenzione, di riparazione e di rinnovazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all’uso sono decisi a maggioranza di tutti i comproprietari, sempreché non siano atti d’ordinaria amministrazione che ognuno di essi può fare.

b. Utili
Art. 647d347

I lavori di rinnovamento e di trasformazione diretti ad aumentare il valore della cosa oppure a migliorare il rendimento o l’idoneità all’uso sono deliberati a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa.

Per le modificazioni che rendano notevolmente e durevolmente più difficile o meno economico per un comproprietario l’uso o il godimento cui la cosa era fino allora destinata, occorre il consenso dello stesso.

Le modificazioni implicanti una spesa che non si possa ragionevolmente imporre a un comproprietario, segnatamente perché sproporzionata al valore della sua quota, possono essere fatte senza il suo consenso, purché la sua parte di spesa che superi la somma a lui imponibile, sia assunta dagli altri comproprietari.

c. Diretti
all’abbellimento e alla comodità
Art. 647e348

I lavori di costruzione diretti esclusivamente ad abbellire la cosa, a migliorarne l’aspetto o a renderne più comodo l’uso, possono essere fatti soltanto con il consenso di tutti i comproprietari.

Questi lavori possono, a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa, essere decisi anche contro la volontà d’un comproprietario che non ne risulti durevolmente impedito nel diritto d’uso e di godimento, qualora gli altri comproprietari gli risarciscano il pregiudizio temporaneo e assumano la sua parte di spesa.

6. Disposizione
Art. 648349

Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.

Per alienare la cosa, per imporle degli aggravi o per cambiarne la destinazione, occorre il consenso di tutti i comproprietari, a meno che questi abbiano unanimemente stabilito un’altra norma.

I comproprietari non possono gravare la cosa di diritti di pegno o di oneri fondiari, qualora ne siano già gravate singole quote.

7. Contribuzione alle spese ed oneri
Art. 649350

Le spese d’amministrazione, le imposte ed altri aggravi derivanti dalla comproprietà, o che incombono alla cosa comune, sono sopportati dai comproprietari in proporzione delle loro quote, salvo patto contrario.

Il comproprietario che ha sopportato più della sua parte di tali spese può chiederne compenso agli altri nella stessa proporzione.

8. Surrogazione dell’acquirente d’una quota
Art. 649a351

Il regolamento per l’uso e l’amministrazione convenuto dai comproprietari, le misure amministrative da essi decise, le sentenze e gli ordini del giudice sono vincolanti anche per il successore d’un comproprietario e per l’acquirente d’un diritto reale su una quota di comproprietà.

9. Esclusione dalla comunione
a. Comproprietari
Art. 649b352

Il comproprietario può essere escluso per sentenza del giudice dalla comunione, se il contegno suo ovvero delle persone cui ha ceduto l’uso della cosa o delle quali è responsabile, violi così gravemente gli obblighi verso tutti gli altri comproprietari o taluni di essi, da non potersi ragionevolmente pretendere che continuino la comunione.

Se i comproprietari sono soltanto due, l’azione spetta a ciascuno di essi; negli altri casi e salvo convenzione contraria, è necessaria l’autorizzazione della maggioranza di tutti i comproprietari meno il convenuto.

Il giudice che pronuncia l’esclusione condanna il convenuto ad alienare la sua quota di comproprietà e, per il caso in cui l’alienazione non sia attuata nel termine fissato, ordina che la quota sia venduta agli incanti pubblici secondo le disposizioni sulla realizzazione forzata degli immobili, eccetto quelle concernenti lo scioglimento della comproprietà.

b. Titolari di altri diritti
Art. 649c353

Le disposizioni concernenti l’esclusione d’un comproprietario si applicano per analogia all’usufruttuario della quota di comproprietà e al titolare di altri diritti di godimento reali oppure personali annotati nel registro fondiario.

10. Scioglimento
a. Azione di divisione
Art. 650354

Ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata.

La divisione può essere differita fino a trent’anni mediante convenzione, la quale, se si tratta d’un fondo, richiede per la sua validità l’atto pubblico e può essere annotata nel registro fondiario.

Lo scioglimento non può essere chiesto intempestivamente.

b. Modo della divisione
Art. 651

Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri.

Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari od ai pubblici incanti.

Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere conguagliata in denaro.

c. Animali
domestici
Art. 651a355

Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, in caso di litigio il tribunale ne attribuisce la proprietà esclusiva alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore dal profilo della protezione degli animali.

Il giudice può obbligare la parte a cui è attribuito l’animale a versare un adeguato indennizzo alla controparte; egli ne determina liberamente l’ammontare secondo il suo apprezzamento.

Il tribunale adotta le necessarie misure provvisionali, segnatamente in relazione alla sistemazione provvisoria dell’animale.

II. Proprietà comune
1. Condizioni
Art. 652

Se più persone, vincolate ad una comunione per disposizione di legge o per contratto, hanno in comune la proprietà di una cosa, il diritto di ciascuna si estende a tutta la cosa.

2. Effetti
Art. 653

I diritti e gli obblighi dei proprietari in comune si determinano secondo le norme stabilite dalla legge o dal contratto per la relativa specie di comunione.

In difetto di altre disposizioni l’esercizio della proprietà e il diritto di disporre della cosa richiedono l’unanime decisione dei proprietari.

Durante la comunione nessuno dei proprietari può domandare la divisione né disporre di una frazione della cosa.

3. Scioglimento
Art. 654

Lo scioglimento si effettua con l’alienazione della cosa o con la fine della comunione.

Salvo disposizione contraria, la divisione si fa secondo le norme della comproprietà.

III. Proprietà collettiva di aziende e fondi agricoli
Art. 654a356

Lo scioglimento della proprietà collettiva di aziende e fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991357 sul diritto fondiario rurale.

Titolo diciannovesimo Della proprietà fondiaria

Capo primo Oggetto, acquisto e perdita della proprietà fondiaria
A. Oggetto
Art. 655358

La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi.

Sono fondi nel senso di questa legge:

  1. i beni immobili;

  2. i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario;

  3. le miniere;

  4. le quote di comproprietà d’un fondo.

B. Acquisto della proprietà
fondiaria
I. Iscrizione
Art. 656

Per l’acquisto della proprietà fondiaria occorre l’iscrizione nel registro fondiario.

Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza, l’acquirente diventa proprietario già prima dell’iscrizione, ma può disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo che l’iscrizione fu eseguita.

II. Modi
d’acquisto
1. Trasmissione
Art. 657

Il contratto traslativo della proprietà richiede per la sua validità l’atto pubblico.

Le disposizioni a causa di morte e le convenzioni matrimoniali devono essere fatte nelle forme prescritte dal diritto successorio e matrimoniale.

2. Occupazione
Art. 658

L’acquisto per occupazione di un fondo intavolato nel registro fondiario può solo avvenire allorquando risulti dal registro stesso che è cosa senza padrone.

L’occupazione di un terreno non intavolato nel registro soggiace alle disposizioni circa le cose senza padrone.

3. Formazione di nuovi terreni
Art. 659

I terreni utilizzabili formatisi sopra un’area senza padrone a seguito di alluvione, colmata, spostamento di terra, cambiamento di corso o di livello di un’acqua pubblica o per simile causa, appartengono al Cantone nel cui territorio si trovano.

Il diritto cantonale li può assegnare ai fronteggianti.

Chiunque possa provare che porzioni di terreno furono staccate dalla sua proprietà, le può riprendere entro un congruo termine.

4. Spostamenti di terreno
a. In genere359
Art. 660

Gli spostamenti di terreno dall’uno all’altro fondo non producono alcuna modificazione dei confini.

Le porzioni di terreno ed altri materiali che per tali spostamenti passano dall’uno all’altro fondo sono soggetti alle disposizioni sulle cose trasportate e sull’unione di cose.

b. Permanenti
Art. 660a360

Il principio secondo il quale gli spostamenti di terreno non producono alcuna modificazione dei confini non si applica ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.

Nella designazione dei territori dev’essere presa in considerazione la natura dei fondi interessati.

L’appartenenza di un fondo a un tale territorio dev’essere comunicata in maniera adeguata agli interessati e menzionata nel registro fondiario.

c. Nuova
determinazione del confine
Art. 660b361

Se in seguito a uno spostamento di terreno un confine non è più appropriato, ogni proprietario fondiario interessato può esigere che esso sia fissato di nuovo.

Il plusvalore o il minor valore deve essere compensato.

5. Prescrizione acquisitiva
a. Prescrizione ordinaria
Art. 661

Ove taluno sia indebitamente iscritto nel registro quale proprietario, la sua proprietà non può più essergli contestata se egli ha posseduto il fondo in buona fede, pacificamente e senza interruzione per anni dieci.

b. Prescrizione straordinaria
Art. 662

Colui che possiede da trent’anni, senza interruzione, pacificamente e come proprietario un fondo non intavolato nel registro, può domandare che sia intavolato come sua proprietà.

Lo stesso diritto appartiene alle medesime condizioni al possessore di un fondo del quale il registro non indica alcun proprietario od il cui proprietario al cominciare del termine della prescrizione di trent’anni era morto o dichiarato scomparso.

Tuttavia l’iscrizione può essere fatta solo per disposizione del giudice, previa pubblicazione di una grida, ed è concessa solo se non vi fu opposizione nel termine indicato o se l’opposizione fu respinta.

c. Termini
Art. 663

Per il computo dei termini, per l’interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti.

6. Cose senza padrone e cose
di dominio
pubblico
Art. 664

Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano.

Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo la prova del contrario, le acque pubbliche, i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevati e le sorgenti che ne scaturiscono.

Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l’occupazione delle terre senza padrone ed il godimento e l’uso delle cose di dominio pubblico, come le strade, le piazze, i corsi d’acqua ed il letto dei fiumi.

III. Diritto
all’iscrizione
Art. 665

Il titolo d’acquisto conferisce all’acquirente una azione personale contro l’alienante per far eseguire la iscrizione nel registro fondiario e, in caso di rifiuto dell’alienante, il diritto di farsi giudizialmente riconoscere la proprietà.

Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata e sentenza del giudice, l’acquirente può ottenere direttamente la iscrizione.

Le modificazioni della proprietà fondiaria derivanti per legge dalla comunione dei beni o dal suo scioglimento sono iscritte nel registro fondiario su notificazione di un coniuge.362

C. Perdita
Art. 666

La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo.

Riguardo all’espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali.

Capo secondo Elementi e limiti della proprietà fondiaria
A. Elementi
I. Estensione
Art. 667

La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla.

Essa comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è piantato o costrutto sul terreno ed anche le sorgenti.

II. Confini
1. Modo di
stabilirli
Art. 668

I confini sono indicati dalla mappa catastale e dai termini posti nel fondo.

In caso di disaccordo fra la mappa ed i termini, si presumono esatti i confini della mappa.

La presunzione non si applica ai territori con spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.363

2. Obbligo di porre i termini
Art. 669

Ogni proprietario di fondi è tenuto di prestarsi, a richiesta del vicino, all’accertamento dei rispettivi confini sia mediante rettificazione della mappa, sia piantando i termini.

3. Comproprietà delle opere
divisorie
Art. 670

Quando in confine tra due fondi esistano delle opere divisorie, come muri, siepi o steccati, si presumono comproprietà dei due vicini.

III. Costruzioni sul fondo
1. In rapporto al materiale
a. Proprietà del medesimo
Art. 671

Ove taluno adoperi materiale altrui per costruire sul proprio fondo, o materiale proprio per costruire sul fondo altrui, il materiale diventa parte costitutiva del fondo.

Il proprietario dei materiali che furono adoperati senza il suo consenso ha il diritto di rivendicarli ed esigerne la rimozione, a spese del proprietario del fondo, in quanto si possa fare senza un danno sproporzionato.

Alle medesime condizioni il proprietario del fondo può domandare la rimozione a spese del costruttore dei materiali adoperati senza il suo consenso.

b. Risarcimento
Art. 672

Non avvenendo la rimozione, il proprietario del fondo deve equamente risarcire l’altro per il suo materiale.

Se la costruzione fu fatta in mala fede dal proprietario del fondo, questo può essere condannato al completo risarcimento del danno.

Se fu fatta in mala fede dal proprietario del materiale, l’indennità può essere limitata al valore minimo che la costruzione può avere per il proprietario.

c. Attribuzione del fondo
Art. 673

Nei casi in cui il valore della costruzione superi manifestamente quello del suolo, la parte in buona fede può domandare che la proprietà della costruzione e del fondo sia attribuita al proprietario del materiale mediante equa indennità.

2. Opere
sporgenti sul fondo altrui
Art. 674

Le costruzioni ed altre opere sporgenti da un fondo sopra un altro, rimangono parte costitutiva del fondo da cui sporgono, se il loro proprietario ha un diritto reale alla loro esistenza.

Tale diritto può essere iscritto nel registro fondiario come servitù.

Qualora l’opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità, al costruttore in buona fede il diritto reale sull’opera o la proprietà del terreno.

3. Diritto di superficie
Art. 675

Le costruzioni ed altre opere scavate o murate nel fondo altrui, o in qualsiasi modo durevolmente incorporate al suolo o al sottosuolo, possono avere un proprietario speciale, quando la loro esistenza sia iscritta nel registro fondiario come servitù.

Questo diritto non è applicabile ai singoli piani di un edificio.

4. Condotte
Art. 676

Le condotte d’acqua, di gas, di forza elettrica e simili, in quanto si trovino fuori del fondo a cui servono, sono presunte accessori dell’impianto da cui provengono ed appartenere al proprietario di questo, salvo disposizione contraria.

La costituzione di tali diritti reali sui fondi altrui ha luogo a titolo di servitù, in quanto non siano applicabili le norme sui rapporti di vicinato.

La servitù ha principio coll’iscrizione nel registro fondiario se si tratta di condotta non riconoscibile esteriormente; dalla costruzione delle opere negli altri casi.

5. Costruzioni mobiliari
Art. 677

Le capanne, baracche, tettoie e simili, costruite sul terreno altrui senza intenzione di incorporarvele durevolmente, rimangono del loro speciale proprietario.

Esse non sono inscritte nel registro fondiario.

IV. Piantagioni sul fondo altrui
Art. 678

Ove alcuno collochi piante di altrui proprietà nel proprio fondo o piante proprie nel fondo altrui, ne derivano gli stessi diritti ed obblighi come se si trattasse dell’impiego di materiale di costruzione o di costruzioni mobiliari.

Una servitù analoga al diritto di superficie su singole piante e piantagioni può essere costituita per un minimo di dieci e un massimo di 100 anni.364

Il proprietario gravato può, prima della scadenza della durata pattuita, esigere il riscatto della servitù se ha concluso un contratto d’affitto sull’utilizzazione del suolo con il titolare della servitù e se tale contratto viene sciolto. Il giudice determina le conseguenze patrimoniali apprezzando tutte le circostanze.365

V. Responsabilità del proprietario
Art. 679

Chiunque sia danneggiato o minacciato di danno per il fatto che un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno.

B. Restrizioni
I. In genere
Art. 680

Le restrizioni legali del diritto di proprietà sussistono senza iscrizione nel registro fondiario.

La loro soppressione o modificazione per negozio giuridico richiede per la sua validità l’atto pubblico e l’inscrizione nel registro fondiario.

Le restrizioni della proprietà aventi carattere di interesse pubblico non possono essere soppresse né modificate.

II. Limitazioni del diritto di alienare; Diritti di prelazione legali
1. Principi
Art. 681366

I diritti di prelazione legali possono essere esercitati anche in caso di incanto forzato, ma soltanto in occasione dell’asta stessa e alle condizioni dell’aggiudicazione; per il resto, i diritti di prelazione legali possono essere fatti valere alle condizioni applicabili ai diritti di prelazione convenzionali.

Il diritto di prelazione decade se il fondo è alienato a una persona titolare di un diritto di prelazione dello stesso grado o di grado preferenziale.

I diritti di prelazione legali non sono né trasmissibili per successione né cedibili. Essi prevalgono sui diritti di prelazione convenzionali.

2. Esercizio
Art. 681a367

Il venditore ha l’obbligo di notificare ai titolari del diritto di prelazione la conclusione del contratto di vendita e il contenuto dello stesso.

Il titolare del diritto di prelazione, se intende esercitare il suo diritto, deve farlo valere entro tre mesi dal giorno nel quale ha avuto conoscenza della conclusione del contratto e del suo contenuto, ma al più tardi entro due anni dall’iscrizione del nuovo proprietario nel registro fondiario.

Entro tali termini, il titolare del diritto di prelazione può invocare il suo diritto contro qualsiasi proprietario del fondo.

3. Modificazione, rinuncia
Art. 681b368

La convenzione che esclude o modifica un diritto di prelazione legale richiede per la sua validità l’atto pubblico. Essa può essere annotata nel registro fondiario se il diritto di prelazione spetta al proprietario attuale di un altro fondo.

Sopravvenuto il caso di prelazione, l’avente diritto può rinunciare per scritto ad esercitare un diritto di prelazione legale.

4. In caso di comproprietà e di diritto di
superficie369
Art. 682370

I comproprietari hanno un diritto di prelazione verso qualunque terzo non comproprietario che acquisti una parte del fondo. Se più comproprietari fanno valere il diritto di prelazione, la parte è attribuita loro in proporzione alle rispettive quote di comproprietà.371

Il diritto di prelazione spetta anche al proprietario di un fondo gravato da un diritto di superficie per sé stante e permanente verso chiunque acquisti tale diritto, e al superficiario, nella misura in cui il fondo serva all’esercizio del suo diritto, verso chiunque acquisti il fondo.

372

5. Diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli
Art. 682a373

I diritti di prelazione su aziende e fondi agricoli sono inoltre retti dalla legge federale del 4 ottobre 1991374 sul diritto fondiario rurale.

III. Rapporti di vicinato
1. Modo di
esercitare i propri diritti
Art. 684

Usando del diritto di proprietà, e specialmente esercitando sul suo fondo un’industria, ognuno è obbligato di astenersi da ogni eccesso pregiudicevole alla proprietà del vicino.

Sono vietate in ispecie le emissioni di fumo o di fuliggine, le evaporazioni moleste, i rumori e gli scotimenti che sono di danno ai vicini e non sono giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o
dall’uso locale.

2. Scavi e
costruzioni
a. Regola
Art. 685

Il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano.

Alle costruzioni incompatibili col diritto di vicinato si applicano le disposizioni relative alle opere sporgenti sul fondo altrui.

b. Riserva del diritto cantonale
Art. 686

I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni.

Essi possono emanare ulteriori norme edilizie.

3. Piante
a. Regola
Art. 687

Il vicino può tagliare ed appropriarsi i rami sporgenti e le radici penetranti quando danneggino la sua proprietà e dietro reclamo non sieno tolti entro un termine conveniente.

Se il proprietario tollera la sporgenza di rami sul suo suolo coltivato o fabbricato, egli ha diritto ai frutti che producono.

Queste prescrizioni non sono applicabili alle selve fra loro confinanti.

b. Prescrizioni cantonali
Art. 688

Il diritto cantonale può prescrivere determinate distanze dal fondo del vicino per le piantagioni, secondo la natura dei fondi e delle piante, e può obbligare il proprietario del fondo a permettere l’avanzamento dei rami o delle radici di piante fruttifere nonché regolare o togliere il diritto del proprietario sui frutti prodotti dai rami sporgenti sul suo terreno.

4. Scolo delle acque
Art. 689

Ogni proprietario è tenuto a ricevere l’acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l’acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte.

A nessuno è lecito modificare il deflusso naturale dell’acqua a danno del vicino.

L’acqua defluente necessaria ad un fondo inferiore gli può esser tolta solo in quanto sia indispensabile per il fondo superiore.

5. Prosciugamenti
Art. 690

Il proprietario è tenuto a ricevere senza indennità le acque provenienti da opere di prosciugamento del fondo superiore, che prima scolavano naturalmente sul suo fondo.

Se ne subisce un danno, egli può esigere dal proprietario del fondo superiore che faccia a sue spese un acquedotto attraverso il proprio fondo inferiore.

6. Condotte
a. Obbligo di tollerarle
Art. 691

Ogni proprietario è tenuto di tollerare nel suo fondo le condotte di acque potabili, i tubi di fognatura o di scolo, di gas e simili, nonché i fili di correnti elettriche aeree o sotterranee, previo integrale risarcimento dei danni che ne risultano, sempreché la condotta non possa essere compiuta senza servirsi del fondo stesso o senza spese eccessive.

Queste prestazioni non possono essere richieste in virtù dei rapporti di vicinato nei casi per i quali il diritto federale o cantonale concede l’espropriazione.

Tali condotte sono iscritte nel registro fondiario a richiesta dell’interessato ed a sue spese.

b. Tutela degli interessi dei gravati
Art. 692

Il proprietario gravato può pretendere che i suoi interessi siano equamente considerati.

Quando ciò sia giustificato da speciali circostanze, e trattandosi di condotte aeree, egli può pretendere che gli sia comperato, contro integrale compenso e per una conveniente larghezza, il tratto di terreno sul quale dev’essere stabilita la condotta.

c. Cambiamento di circostanze
Art. 693

Modificandosi le circostanze, il gravato può pretendere uno spostamento della condotta conforme ai propri interessi.

Le spese dello spostamento devono, di regola, essere sopportate
dall’avente diritto.

Dove ciò sia giustificato da speciali circostanze un’equa parte delle spese può però essere posta a carico del gravato.

7. Diritti di passo
a. Accesso
necessario
Art. 694

Il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad una strada pubblica, può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità.

La domanda è diretta in primo luogo contro il vicino dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo; in secondo luogo contro coloro per i quali il passaggio è di minor danno.

Nella determinazione del passo necessario devesi aver riguardo agli interessi delle due parti.

b. Altri diritti di passo
Art. 695

Rimane riservata ai Cantoni la facoltà di emanare ulteriori prescrizioni circa il diritto di servirsi del fondo del vicino per eseguire i lavori di coltivazione, miglioria o costruzione sul fondo proprio, circa i diritti di passaggio per arare od abbeverare, circa il transito nei fondi incolti od in stagione morta, la condotta del legname e simili diritti.

c. Iscrizione nel registro
Art. 696

I diritti di passo stabiliti direttamente dalla legge sussistono senza iscrizione nel registro fondiario.

Devono però essere menzionati nel registro quando abbiano un carattere permanente.

8. Opere di cinta
Art. 697

Il proprietario sopporta le spese di cinta del proprio fondo, riservate le disposizioni circa la comproprietà delle opere divisorie.

Relativamente all’obbligo ed al modo di cintare i fondi è riservato il diritto cantonale.

9. Manutenzione
Art. 698

I proprietari devono contribuire in proporzione del loro interesse alle spese per le opere relative all’esercizio dei diritti di vicinato.

IV. Diritto di accesso ed
opposizione
1. Accesso
Art. 699

L’accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l’uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l’autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell’interesse delle colture.

Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l’accesso ai fondi altrui per l’esercizio della caccia o della pesca.

2. Ripresa di cose o di animali
Art. 700

Il proprietario deve permettere all’avente diritto la ricerca e la ripresa delle cose trasportate sul proprio fondo dall’acqua, dal vento, dalle valanghe, o da altra forza naturale od avvenimento fortuito, nonché del bestiame grosso o minuto, degli sciami d’api, volatili o pesci pervenuti sul proprio fondo.

Egli può pretendere il risarcimento del danno ed ha su dette cose il diritto di ritenzione.

3. Difesa da pericoli o danni
Art. 701

Ove qualcuno non possa sottrarre sé od altri ad un danno sovrastante o ad un pericolo imminente se non violando la proprietà fondiaria di un terzo, questi è tenuto di soffrire la violazione, purché il danno effettivo o temuto sia assai maggiore del pregiudizio che risulta per lui.

Il danno che ne consegue dev’essere equamente risarcito.

V. Restrizioni di diritto pubblico
1. In genere
Art. 702

Rimane riservata alla Confederazione, ai Cantoni ed ai Comuni la facoltà di emanare nell’interesse pubblico delle restrizioni al diritto di proprietà fondiaria, specialmente a riguardo della polizia edilizia e sanitaria, dei provvedimenti contro gli incendi, delle discipline forestali, della viabilità, delle strade di alaggio, dell’impianto dei termini e dei segnali trigonometrici, del miglioramento e frazionamento del suolo, del raggruppamento dei fondi rustici e dei terreni da costruzione, della conservazione delle antichità e delle rarità naturali, delle deturpazioni del paesaggio, della protezione dei punti di vista e delle sorgenti d’acque salubri.

2. Miglioramenti del suolo
Art. 703376

Quando le opere di miglioramento del suolo, come correzioni di corsi d’acqua, prosciugamenti, irrigazioni, rimboschimenti, strade, raggruppamenti di terreni e simili lavori, non possono essere compiute se non da una comunione di proprietari e siano consentite dalla maggioranza dei medesimi, rappresentanti più della metà del terreno, gli altri proprietari sono obbligati a prendervi parte. I proprietari interessati che non prendono parte alla decisione sono considerati consenzienti. L’adesione è menzionata nel registro fondiario.

I Cantoni stabiliscono la procedura. Essi devono, segnatamente per i raggruppamenti, emanare prescrizioni particolareggiate.

La legislazione cantonale può facilitare maggiormente l’esecuzione di tali miglioramenti del suolo ed estendere le stesse prescrizioni anche alle zone edificabili e ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti.377

C. Sorgenti e fontane
I. Proprietà e diritto sulle sorgenti
Art. 704

Le sorgenti sono parti costitutive del fondo e la loro proprietà può essere acquisita soltanto col suolo dal quale esse scaturiscono.

I diritti sopra le sorgenti nel suolo altrui sono costituiti quali servitù mediante iscrizione nel registro fondiario.

L’acqua del sottosuolo è parificata alle sorgenti.

II. Derivazione di sorgenti
Art. 705

Il diritto cantonale può regolare, limitare od interdire, nel pubblico interesse, la derivazione delle sorgenti.

Nascendo conflitti fra Cantoni, decide definitivamente il Consiglio federale.

III. Sorgenti tagliate
1. Indennità
Art. 706

Chi, facendo costruzioni, scavi od altre opere qualsiasi, taglia, inquina, od altrimenti danneggia sorgenti o fontane considerevolmente utilizzate o raccolte a scopo di utilizzazione, è tenuto al risarcimento dei danni verso il proprietario o l’utente delle medesime.

Quando il danno non sia stato cagionato per dolo od imprudenza, o quando il danneggiato stesso sia in colpa, il giudice decide con libero apprezzamento se, in quale misura ed in qual modo il risarcimento sia dovuto.

2. Ripristino
Art. 707

Essendo tagliate od inquinate sorgenti o fontane indispensabili per la coltivazione di un fondo, o per l’abitazione di un immobile, o per una condotta d’acqua potabile, può essere domandato il ripristino dello stato anteriore in quanto sia possibile.

Negli altri casi il ripristino può solo essere domandato se è giustificato da speciali circostanze.

IV. Comunione di sorgenti
Art. 708

Se più sorgenti vicine, che appartengono a diversi proprietari e defluiscono da un medesimo bacino d’alimentazione, formano insieme un gruppo, ognuno dei proprietari può proporre che le sorgenti sieno raccolte in comunione e distribuite agli aventi diritto in proporzione del getto anteriore.

Le spese per l’impianto comune sono sopportate dagli aventi diritto in ragione del rispettivo interesse.

Opponendosi qualcuno degli interessati, ognuno ha diritto di raccogliere a regola d’arte e di derivare la propria sorgente, ancorché ne venga pregiudizio al getto delle altre e non deve indennità se non in quanto la sua sorgente sia aumentata in conseguenza del nuovo adattamento.

V. Utilizzazione di sorgenti
Art. 709

È riservato al diritto cantonale lo stabilire se ed in quale misura le sorgenti, le fontane ed i rivi di proprietà privata possono essere utilizzati anche dai vicini o da altre persone per attingervi acqua, per abbeverare o per simili usi.

VI. Fontana necessaria
Art. 710

Qualora manchi ad un fondo l’acqua necessaria per la casa e le sue dipendenze, e non sia possibile condurvela da altro luogo senza un lavoro ed una spesa sproporzionati, il proprietario può chiedere che il vicino gli ceda, dietro completa indennità, una parte della sorgente o fontana, di cui egli possa privarsi senza detrimento pei propri bisogni.

Nel determinare le modalità devesi principalmente aver riguardo all’interesse di colui che è obbligato a fornire l’acqua.

Mutandosi le circostanze, può essere chiesta una modificazione delle disposizioni precedenti.

VII. Obbligo di cessione
1. Dell’acqua
Art. 711

Se delle sorgenti, delle fontane o dei rivi non sono di alcun utile od hanno solo un infimo vantaggio per il loro proprietario in confronto della loro possibile utilizzazione, il proprietario può essere obbligato a cederli, dietro completa indennità, per servizi di acque potabili, idranti od altre imprese di pubblica utilità.

L’indennità potrà consistere nella concessione di acqua dalla nuova opera.

2. Circa il
terreno
Art. 712

I proprietari di servizi d’acqua potabile possono domandare in via di espropriazione i terreni circostanti alle loro sorgenti, necessari ad impedire che sieno inquinate.

Capo terzo Della proprietà per piani
A. Elementi e oggetto
I. Elementi
Art. 712a

La proprietà per piani è la quota di comproprietà d’un fondo, alla quale è inerente il diritto esclusivo del comproprietario di godere e di sistemare internamente una parte determinata di un edificio.

Il comproprietario ha facoltà di amministrare, godere e sistemare i suoi locali, sempreché non comprometta l’esercizio del diritto corrispondente degli altri comproprietari, non danneggi in alcun modo le parti edilizie, le opere e gli impianti comuni e non ne pregiudichi la funzione e l’aspetto esteriore.

Egli è tenuto a mantenere i suoi locali in modo che sia assicurato all’edificio uno stato irreprensibile e un buon aspetto.

II. Oggetto
Art. 712b

Possono essere oggetto del diritto esclusivo i singoli piani o porzioni di piano ordinati in appartamenti o in unità di locali per il commercio o altro scopo; essi devono costituire un tutto e avere un proprio accesso, ma possono comprendere locali accessori disgiunti.

Non possono essere oggetto del diritto esclusivo:

  1. il suolo su cui sorge l’edificio e il diritto di superficie in virtù del quale l’edificio è costruito;

  2. le parti della costruzione che sono importanti per l’esistenza, la membratura e la solidità dell’edificio o dei locali di altri comproprietari, oppure determinano la forma esteriore e l’aspetto dell’edificio;

  3. le opere e gli impianti che servono anche agli altri comproprietari per l’uso dei loro locali.

I comproprietari possono, nell’atto costitutivo o in una convenzione successiva avente la medesima forma, dichiarare comuni anche altre parti dell’edificio, le quali in caso diverso si presumono assoggettate al diritto esclusivo.

III. Disposizione
Art. 712c

Il comproprietario non ha per legge il diritto di prelazione verso qualunque terzo che acquisti una quota, ma un tale diritto può essere stabilito nell’atto costitutivo o in una convenzione successiva ed essere annotato nel registro fondiario.

Nello stesso modo può essere stabilito che l’alienazione d’un piano o d’una porzione di piano, la costituzione d’usufrutto o d’un diritto d’abitazione sullo stesso e la sua locazione siano valide solo se gli altri comproprietari, con decisione della maggioranza, non facciano opposizione entro quattordici giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’opposizione dev’essere giustificata da gravi motivi.379

B. Costituzione e cessazione
I. Atto
costitutivo
Art. 712d

La proprietà per piani è costituita con l’iscrizione nel registro fondiario.

L’iscrizione può essere chiesta sul fondamento di:

  1. un contratto con il quale i comproprietari sottopongono le loro quote all’ordinamento della proprietà per piani;

  2. una dichiarazione del proprietario del fondo o del titolare di un diritto di superficie per sè stante e permanente, attestante la costituzione di quote di comproprietà secondo l’ordinamento della proprietà per piani.

Il negozio richiede per la sua validità l’atto pubblico e, se è un testamento o una convenzione di divisione ereditaria, la forma prescritta dal diritto successorio.

II. Quote di valore
Art. 712e

L’atto costitutivo deve determinare i piani o le porzioni di piano e indicare in centesimi o in millesimi il valore di ciascuno di essi come quota del valore dell’immobile o del diritto di superficie.

La modificazione delle quote di valore richiede per la sua validità il consenso di tutti gli interessati diretti e l’approvazione dell’assemblea dei comproprietari; ogni comproprietario può tuttavia domandare la rettificazione della sua quota, se sia stata determinata erroneamente o sia divenuta inesatta per le mutate condizioni dell’edificio o delle sue adiacenze.

III. Estinzione
Art. 712f

La proprietà per piani si estingue con la perdita dell’immobile o del diritto di superficie e con la cancellazione dal registro fondiario.

La cancellazione può essere domandata in virtù d’una convenzione di scioglimento, oppure dal comproprietario che accentra tutte le quote, sempreché vi consentano i titolari di diritti reali su piani o porzioni di piano, che non siano trasferibili su tutto il fondo senza pregiudizio.

Ogni comproprietario può chiedere lo scioglimento, qualora l’edificio perisca per più della metà del suo valore e la ricostruzione sia per lui un onere difficilmente sopportabile; tuttavia, i comproprietari che intendono continuare la comunione, possono evitare lo scioglimento tacitando gli altri.

C. Amministrazione e uso
I. Disposizioni applicabili
Art. 712g

Per la competenza a fare atti d’amministrazione e lavori di costruzione si applicano le norme sulla comproprietà.

A tali norme, qualora non dispongano altrimenti, può essere sostituito un altro ordinamento da stabilirsi nell’atto costitutivo o per decisione unanime di tutti i comproprietari.

Del rimanente, ogni comproprietario può chiedere che sia stabilito e menzionato nel registro fondiario un regolamento per l’amministrazione e l’uso, il quale dev’essere approvato da una maggioranza dei comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte del valore della cosa; con la medesima maggioranza può essere modificato il regolamento, anche se esso sia stabilito nell’atto costitutivo.

II. Spese ed oneri comuni
1. Definizione e ripartizione
Art. 712h

I comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese dell’amministrazione comune proporzionalmente al valore delle loro quote.

Tali oneri e spese sono segnatamente:

  1. le spese per la manutenzione ordinaria, le riparazioni e le rinnovazioni delle parti comuni del fondo e dell’edificio, delle opere e impianti comuni;

  2. le spese d’amministrazione, compresa l’indennità all’amministratore;

  3. i contributi di diritto pubblico e le imposte dovuti collettivamente dai comproprietari;

  4. gli interessi e gli ammortamenti dovuti ai creditori garantiti da pegno sull’immobile o verso i quali i comproprietari sono solidalmente responsabili.

Se si tratta di parti dell’edificio, di opere o d’impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle spese.

2. Garanzia dei contributi
a. Ipoteca legale
Art. 712i

Al fine di garantire i suoi crediti per i contributi decorsi negli ultimi tre anni, la comunione ha il diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale sulla quota di ciascun comproprietario.

L’iscrizione dell’ipoteca può essere domandata dall’amministratore o, in mancanza di questo, da ciascun comproprietario autorizzato per decisione della maggioranza dei comproprietari, o dal giudice, e dal creditore in favore del quale sia stato pignorato il credito per contributi.

Del rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti la costituzione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori.

b. Diritto di ritenzione
Art. 712k

Per i crediti da contributi decorsi negli ultimi tre anni, la comunione ha, come un locatore, il diritto di ritenzione sulle cose mobili che si trovano nei locali del comproprietario e servono all’uso o al godimento dei medesimi.

III. Esercizio dei diritti civili
Art. 712l

La comunione acquista in proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne risultano, come il fondo di rinnovazione.

Essa può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere escussa.380

D. Ordinamento
I. Assemblea dei comproprietari
1. Competenza e stato giuridico
Art. 712m

Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all’assemblea dei comproprietari:

  1. decidere in tutti gli affari amministrativi che non competono all’amministratore;

  2. nominare l’amministratore e vegliare sulla sua opera;

  3. nominare un comitato o un delegato con compiti amministrativi, come quelli di consigliare l’amministratore, esaminarne la gestione e fare rapporto e proposte all’assemblea a questo riguardo;

  4. approvare ogni anno il preventivo, il resoconto e la ripartizione delle spese fra i comproprietari;

  5. decidere la costituzione di un fondo di rinnovazione per i lavori di manutenzione e di rinnovazione;

  6. assicurare l’edificio contro il fuoco ed altri pericoli, stipulare le assicurazioni usuali di responsabilità civile e obbligare il comproprietario che abbia fatto delle spese straordinarie per sistemare i suoi locali, a pagare una parte del premio aggiuntivo, se non ha stipulato per suo conto un’assicurazione completiva.

Ove la legge non disponga altrimenti, all’assemblea e al comitato sono applicabili le norme sull’associazione concernenti gli organi e la contestazione delle risoluzioni sociali.

2. Convocazione e presidenza
Art. 712n

L’assemblea dei comproprietari è convocata e presieduta dall’amministratore, salvo che essa non disponga altrimenti.

Delle deliberazioni è steso verbale, custodito dall’amministratore o dal comproprietario che presiede all’assemblea.

3. Diritto di voto
Art. 712o

Ove un piano o una porzione di piano appartenga in comune a più persone, esse hanno diritto collettivamente a un voto, reso da un loro rappresentante.

Il proprietario e l’usufruttuario di un piano o d’una porzione di piano si accordano circa l’esercizio del diritto di voto; altrimenti il voto spetta in tutte le questioni amministrative all’usufruttuario, salvo per i lavori di costruzione meramente utili oppure diretti ad abbellire o a rendere più comoda la cosa.

4. Costituzione dell’assemblea
Art. 712p

L’assemblea dei comproprietari è legalmente costituita con l’intervento o la rappresentanza della metà degli stessi, ma di almeno due, che rappresentino in pari tempo almeno la metà del valore della cosa.

Se l’assemblea non è in numero, è convocata una seconda, che può essere tenuta almeno dieci giorni dopo la prima.

L’assemblea di seconda convocazione delibera validamente con l’intervento o la rappresentanza di un terzo di tutti i comproprietari, ma di almeno due.

II. Amministratore
1. Nomina
Art. 712q

Se l’assemblea dei comproprietari non s’accorda sulla nomina
dell’amministratore, ciascuno di essi può chiedere al giudice di nominarlo.

Il medesimo diritto spetta a chiunque abbia un interesse legittimo, come il creditore pignoratizio e l’assicuratore.

2. Revoca
Art. 712r

L’assemblea dei comproprietari può revocare in ogni tempo l’amministratore, riservata l’azione di risarcimento.

Se, nonostante un grave motivo, l’assemblea nega di revocare l’amministratore, ogni comproprietario può, entro un mese, domandarne la revoca al giudice.

L’amministratore nominato dal giudice non può, senza il consenso di questo, essere revocato prima del decorso del tempo fissato al suo ufficio.

3. Competenze
a. Esecuzione delle disposizioni e decisioni su l’amministrazione e l’uso
Art. 712s

L’amministratore compie tutti gli atti dell’amministrazione comune in conformità della legge, del regolamento e delle decisioni dell’assemblea dei comproprietari, e prende direttamente tutte le misure urgenti a impedire o a rimuovere un danno.

Egli ripartisce tra i comproprietari gli oneri e le spese comuni, ne comunica loro il conto, riscuote i loro contributi, amministra ed eroga il danaro disponibile agli scopi cui è destinato.

Egli veglia affinché nell’esercizio dei diritti esclusivi e nell’uso delle parti e degli impianti comuni del fondo e dell’edificio siano osservati la legge, il regolamento della comunione e quello della casa.

b. Rappresentanza verso i terzi
Art. 712t

L’amministratore rappresenta la comunione e i comproprietari in tutti gli affari dell’amministrazione comune che gli competono per legge.

Egli non può stare in un giudizio civile come attore o come convenuto senz’esserne precedentemente autorizzato dall’assemblea dei comproprietari, salvo si tratti di procedura sommaria; nei casi urgenti, l’autorizzazione può essere chiesta ulteriormente.

Le dichiarazioni, le ingiunzioni, le sentenze e le decisioni destinate collettivamente ai comproprietari possono essere comunicate validamente all’amministratore nel suo domicilio o nel luogo dove trovasi la cosa.

Titolo ventesimo Della proprietà mobiliare

A. Oggetto
Art. 713

Sono oggetto della proprietà mobiliare le cose corporee che per loro natura sono mobili, nonché le forze naturali in quanto sieno suscettibili di diritti e non sieno considerate come fondi.

B. Modi di acquisto
I. Trasmissione
1. Trasferimento del possesso
Art. 714

Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all’acquirente.

Chi riceve in buona fede una cosa mobile in proprietà ne diventa proprietario anche se l’alienante non aveva diritto di trasmettere la proprietà, purché il possesso della cosa sia garantito all’acquirente secondo le regole del possesso.

2. Riserva della proprietà
a. In genere
Art. 715

Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all’acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall’ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio.

La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame.

b. Vendita a pagamenti rateali
Art. 716

Il proprietario non può chiedere la restituzione degli oggetti consegnati sotto riserva della proprietà se non a condizione di restituire all’acquirente gli acconti già versati, sotto deduzione di una equa mercede per il nolo e di un’indennità per il deprezzamento.

3. Acquisto senza il possesso
Art. 717

Quando in forza di uno speciale rapporto giuridico, la cosa sia rimasta presso l’alienante, il trasferimento della proprietà è inefficace di fronte ai terzi, se fu fatto nell’intenzione di pregiudicarli, o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale.

Il giudice decide in proposito con libero apprezzamento.

II. Occupazione
1. Cose senza padrone
Art. 718

Le cose senza padrone diventano proprietà di colui che se ne impossessa con l’intenzione di divenirne proprietario.

2. Animali
sfuggiti
Art. 719

Gli animali presi e ritenuti diventano senza padrone se ricuperano la libertà, ed il loro padrone non li insegue immediatamente e senza interruzione e non cerca di riprenderli.

Gli animali addomesticati diventano senza padrone quando siano ridiventati selvatici e non ritornino più dal proprietario.

Gli sciami d’api non diventano senza padrone per il solo fatto che si trasportino sul fondo altrui.

III. Oggetti
trovati
1. Pubblicazione
ed indagine
a. In generale
Art. 720

Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze.

L’avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi.

Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza.

b. Nel caso di animali
Art. 720a382

Chi trova un animale smarrito è tenuto, fatto salvo l’articolo 720 capoverso 3, a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso agli oggetti smarriti.

I Cantoni designano l’ufficio a cui rivolgere l’avviso.

2. Custodia ed incanto pubblico
Art. 721

Le cose trovate devono essere debitamente custodite.

Esse possono essere vendute agli incanti pubblici, previa pubblicazione, col permesso dell’autorità competente quando richiedano spese di conservazione o sieno esposte a rapido deterioramento, o da più di un anno sieno custodite dalla polizia o da uno stabilimento pubblico.

Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.

3. Acquisto della proprietà,
riconsegna
Art. 722

Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l’acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall’avviso dato.

Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.383

Qualora la persona che trova l’animale affida quest’ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l’animale, disporne liberamente.384

Se la cosa può essere riconsegnata, egli ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un’equa mercede.

Se una cosa fu trovata in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o lo stabilimento è considerato come ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede.

4. Tesoro
Art. 723

Si considera tesoro qualsiasi oggetto di pregio del quale si debba, secondo le circostanze, ritenere con certezza che sia sotterra o nascosto da molto tempo e che più non abbia padrone.

Il tesoro appartiene al proprietario della cosa mobile od immobile nella quale fu trovato, riservate le disposizioni sugli oggetti di pregio scientifico.

Lo scopritore ha il diritto ad un equo compenso che però non deve eccedere la metà del valore del tesoro.

5. Oggetti di pregio scientifico
Art. 724

Le rarità naturali e le antichità senza padrone e di pregio scientifico sono proprietà del Cantone nel cui territorio sono state scoperte.385

Tali cose non possono essere alienate senza il consenso delle autorità cantonali competenti. Esse non possono essere acquistate né per usucapione né in buona fede. Il diritto alla riconsegna è imprescrittibile.386

Il proprietario nel cui fondo sono scoperti è tenuto a permetterne gli scavi, mediante il risarcimento dei danni che gliene derivano.

Lo scopritore, e trattandosi di tesoro anche il proprietario, hanno diritto ad un equo compenso, che non può oltrepassare, nel suo complesso, il valore degli oggetti.

IV. Cose
trasportate e animali sfuggiti
Art. 725

Il detentore di cose mobili trasportate nell’altrui fondo dall’acqua, dal vento, dalle valanghe, o da altre forze naturali od avvenimenti fortuiti, e il detentore di animali sfuggiti al loro padrone hanno i diritti e gli obblighi di chi li avesse ritrovati.

Lo sciame d’api immigrato in un altrui alveare popolato appartiene al proprietario di questo, senz’obbligo d’indennità.

V. Specificazione
Art. 726

Se alcuno ha lavorato o trasformato una cosa altrui, la nuova cosa appartiene all’artefice ove il lavoro valga più della materia; al padrone della materia, nel caso opposto.

Se l’artefice è in mala fede, il giudice può aggiudicare la nuova cosa al padrone della materia, anche se il lavoro valga di più.

Sono riservate le disposizioni sul risarcimento dei danni e sull’arricchimento.

VI. Unione e mescolanza
Art. 727

Quando due o più cose mobili di diversi proprietari sieno siffattamente mescolate od incorporate da non poter più essere separate senza notevole deterioramento, o senza un lavoro od una spesa sproporzionati, gli interessati diventano comproprietari della nuova cosa, in proporzione del valore che le sue singole parti avevano al momento della loro unione o mescolanza.

Quando una cosa mobile sia stata siffattamente mescolata od unita con un’altra da sembrare una parte accessoria di questa, il tutto appartiene al proprietario della parte principale.

Sono riservate le disposizioni sul risarcimento del danno e sull’arricchimento.

VII. Prescrizione acquisitiva
Art. 728

Chi per cinque anni possiede un’altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva.

Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.387

Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003388 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.389

La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine.

Per il computo dei termini, l’interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti.

C. Perdita della proprietà
mobiliare
Art. 729

La proprietà mobiliare non si estingue con la perdita del possesso, finché il proprietario non abbia rinunciato al suo diritto o la proprietà della cosa non sia stata acquistata da un altro.

Parte seconda Dei diritti reali limitati

Titolo ventesimoprimo Delle servitù e degli oneri fondiari

Capo primo Delle servitù prediali
A. Oggetto
Art. 730

I fondi possono essere gravati da servitù l’uno a favore dell’altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore del medesimo dall’usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare.

Il proprietario di un fondo non può essere obbligato a fare qualche cosa, se non accessoriamente ad una servitù prediale.

B. Costituzione e cessazione
I. Costituzione
1. Iscrizione
Art. 731

Per la costituzione di una servitù prediale è necessaria l’iscrizione nel registro fondiario.

Per l’acquisto e l’iscrizione valgono, salvo disposizione contraria, le norme relative alla proprietà.

L’acquisto della servitù mediante prescrizione è possibile solo a riguardo di fondi la cui proprietà può essere essa medesima acquistata con la prescrizione.

2. Contratto
Art. 732

Il contratto di costituzione di una servitù prediale richiede per la sua validità la forma scritta.

3. Servitù sul proprio fondo
Art. 733

Il proprietario può costituire sopra un suo fondo una servitù a favore di un altro suo fondo.

II. Estinzione
1. In genere
Art. 734

Ogni servitù si estingue con la cancellazione dell’iscrizione, o con la perdita totale del fondo serviente o del fondo dominante.

2. Riunione dei fondi
Art. 735

L’utente della servitù che diventa proprietario del fondo serviente può ottenerne la cancellazione.

Finché la cancellazione non sia fatta, la servitù sussiste come diritto reale.

3. Per sentenza
Art. 736

Quando una servitù abbia perduto ogni interesse per il fondo dominante, il proprietario del fondo serviente ne può chiedere la cancellazione.

Se pel fondo dominante vi è ancora un interesse, ma di lieve importanza in confronto alla gravità dell’onere, la servitù può essere riscattata o ridotta mediante indennità.

C. Effetti
I. Estensione
1. In genere
Art. 737

L’avente diritto ad una servitù può fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio.

È però tenuto ad usare del suo diritto con ogni possibile riguardo.

Il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l’esercizio della servitù.

2. Secondo l’iscrizione
Art. 738

L’iscrizione fa fede circa l’estensione della servitù in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano.

Entro i limiti dell’iscrizione, l’estensione della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo con cui fu esercitata per molto tempo, pacificamente ed in buona fede.

3. Nuovi bisogni del fondo
Art. 739

I nuovi bisogni del fondo dominante non legittimano un aggravamento della servitù.

4. Diritto cantonale ed usi locali
Art. 740

L’estensione dei diritti di passaggio, quali i sentieri nei campi e nei boschi aperti, le vie carreggiabili, i transiti in stagione morta e per condur legna, non che dei diritti di pascolo, di far legna, di abbeveratoio, d’irrigazione e simili, è regolata, in quanto non esistano speciali disposizioni per i singoli casi, dal diritto cantonale e dall’uso locale.

II. Manutenzione
Art. 741

Se per l’esercizio della servitù sono necessarie delle opere, spetta all’avente diritto il mantenerle.

Se le opere servono anche gli interessi del fondo serviente, la manutenzione è fatta in comune, in proporzione dei rispettivi vantaggi.

III. Modificazione della
servitù
1. Trasporto
Art. 742

Se l’uso della servitù richiede solo una parte del fondo, il proprietario che giustifica un interesse può chiederne il trasporto a sue spese sopra un’altra parte non meno adatta per il fondo dominante.

Ciò può avvenire anche se il posto della servitù è determinato nel registro fondiario.

Allo spostamento di condotte si applicano le prescrizioni relative ai rapporti di vicinato.

2. Divisione
a. Del fondo dominante
Art. 743

In caso di divisione del fondo dominante, la servitù persiste, di regola, a favore di tutte le sue parti.

Se però, a norma delle circostanze, l’uso della servitù si limita ad una parte, il proprietario del fondo serviente può chiedere che sia cancellata in rapporto alle altre parti.

L’ufficiale del registro fondiario comunica la domanda all’interessato e, se questo non la contesta entro un mese, eseguisce la cancellazione.

b. Del fondo serviente
Art. 744

In caso di divisione del fondo serviente, la servitù persiste di regola su tutte le sue parti.

Se tuttavia la servitù non grava e secondo le circostanze non può gravare determinate parti, ogni proprietario di una parte non gravata può domandare che sia cancellata per ciò che lo concerne.

L’ufficiale del registro fondiario comunica la domanda all’interessato e, se questo non la contesta entro un mese, eseguisce la cancellazione.

Capo secondo Dell’usufrutto e delle altre servitù
A. Usufrutto
I. Oggetto
Art. 745

L’usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti o un’intera sostanza.

Esso attribuisce all’usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria disposizione.

L’esercizio dell’usufrutto su un fondo può anche essere limitato a una determinata parte di un edificio o del fondo.390

II. Costituzione
1. In genere
Art. 746

Per la costituzione dell’usufrutto è necessaria la tradizione all’usufruttuario se si tratta di mobili o crediti, e l’iscrizione nel registro fondiario se si tratta di fondi.

Per l’acquisto dell’usufrutto su cose mobili e fondi e per l’iscrizione valgono, salvo disposizione contraria, le prescrizioni circa la proprietà.

2.
III. Cessazione
1. Cause
Art. 748

L’usufrutto si estingue con la perdita totale della cosa ed inoltre, trattandosi di fondi, con la cancellazione dell’iscrizione, se questa era necessaria a costituirlo.

Le altre cause di cessazione, come la decorrenza del termine o la rinuncia o la morte dell’usufruttuario, trattandosi di fondi, non danno al proprietario che l’azione per la cancellazione dal registro.

L’usufrutto legale cessa con la cessazione della sua causa.

2. Durata
Art. 749

L’usufrutto cessa con la morte dell’usufruttuario e, per le persone giuridiche, col loro scioglimento.

Per quest’ultime non può in nessun caso durare più di cento anni.

3. Usufrutto sulla cosa sostituita
Art. 750

Il proprietario non è tenuto a ristabilire la cosa perita.

Se la ristabilisce, rinasce l’usufrutto.

Quando in luogo della cosa perita ne sia fornita un’altra, come nei casi di espropriazione o d’assicurazione, l’usufrutto continua sulla cosa sostituita.

4. Restituzione
a. Obbligo
Art. 751

Alla fine dell’usufrutto, il possessore ne deve restituire l’oggetto al proprietario.

b. Responsabilità
Art. 752

L’usufruttuario risponde per la perdita e la deteriorazione della cosa, in quanto non provi che il danno si è verificato senza sua colpa.

Egli deve sostituire le cose mancanti che in virtù dell’usufrutto non aveva diritto di consumare.

Non è tenuto a risarcire il minor valore degli oggetti deteriorati
dall’uso ordinario.

c. Spese
Art. 753

L’usufruttuario che avesse fatto spese o migliorie a cui non era tenuto, può chiederne il risarcimento all’atto della restituzione, come un gestore d’affari senza mandato.

Quando il proprietario non gli voglia rimborsare il valore degli impianti ed apparecchi da lui fatti, egli li può togliere, ma è tenuto a rimettere le cose nel pristino stato.

5. Prescrizione dell’azione di risarcimento
Art. 754

Le azioni di risarcimento del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa, come quelle dell’usufruttuario per rimborso di spese o per rimozione di apparecchi ed impianti, si prescrivono in un anno dalla restituzione della cosa.

IV. Effetti
1. Diritti dell’usufruttuario
a. In genere
Art. 755

L’usufruttuario ha diritto al possesso, all’uso ed al godimento della cosa.

Egli ne cura l’amministrazione.

Nell’esercizio di questi diritti egli deve attenersi alle norme di una diligente amministrazione.

b. Godimento dei frutti naturali
Art. 756

I frutti naturali maturati durante l’usufrutto appartengono all’usufruttuario.

Chi ha fatto i lavori di coltivazione ha diritto di farsi equamente rimborsare le spese da colui che percepisce i frutti maturi, non però oltre il valore di questi.

Le parti costitutive, che non sono né frutti né prodotti, rimangono al proprietario della cosa.

c. Interessi
Art. 757

Gli interessi dei capitali usufruiti e le altre prestazioni periodiche appartengono all’usufruttuario dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi.

d. Cedibilità
Art. 758

L’usufruttuario il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale può cederne l’esercizio ad un terzo.

Il proprietario può far valere i suoi diritti direttamente verso il terzo.

2. Diritti del proprietario
a. Sorveglianza
Art. 759

Il proprietario può fare opposizione ad ogni uso illecito o non conforme alla natura della cosa.

b. Garanzie
Art. 760

Il proprietario può chiedere garanzia all’usufruttuario, quando provi che i suoi diritti sono esposti a pericolo.

Indipendentemente da questa prova, e già prima della consegna della cosa, può chiedere garanzia quando gli oggetti dell’usufrutto sieno cartevalori o cose che si consumano coll’uso.

A garantire le cartevalori basta che sieno collocate in deposito.

c. Garanzia in caso di donazione e di usufrutto legale
Art. 761

La garanzia non può essere chiesta a quegli che donando l’oggetto se ne è riservato l’usufrutto.

In caso di usufrutto legale, il diritto alla garanzia è regolato dalle speciali disposizioni del rapporto giuridico di cui si tratta.

d. Conseguenze della omissione di garanzia
Art. 762

Quando l’usufruttuario non presti, entro un congruo termine assegnatogli, la garanzia per la cosa usufruita, o non desiste dall’uso illecito della cosa, malgrado l’opposizione del proprietario, il giudice gliene toglie il possesso ed ordina la nomina di un curatore fino a nuova disposizione.

3. Obbligo
dell’inventario
Art. 763

Tanto il proprietario quanto l’usufruttuario hanno diritto di chiedere in ogni tempo la compilazione, a spese comuni, di un pubblico inventario degli oggetti in usufrutto.

4. Oneri dell’usufrutto
a. Conservazione della cosa
Art. 764

L’usufruttuario deve conservare la cosa nel suo stato e fare direttamente le migliorie e le rinnovazioni richieste dalla manutenzione ordinaria.

Essendo necessari dei lavori o provvedimenti più importanti per la conservazione della cosa, l’usufruttuario deve avvertirne il proprietario e permettergli che li intraprenda.

Se questo non provvede, l’usufruttuario può prendere le misure opportune a spese del proprietario.

b. Manutenzione ed esercizio
Art. 765

Le spese di manutenzione ordinaria e di amministrazione della cosa, gli interessi dei debiti che la gravano, le imposte e le tasse, sono sopportate dall’usufruttuario, per la durata del suo usufrutto.

Ove le imposte e le tasse sieno pagate dal proprietario, l’usufruttuario gliele deve risarcire nella stessa misura.

Gli altri aggravi sono a carico del proprietario, il quale ha però il diritto di adoperare a questo scopo dei beni dell’usufrutto, quando l’usufruttuario, così richiesto, non gli anticipi gratuitamente il denaro necessario.

c. Interessi sopra una sostanza
Art. 766

Quando l’usufrutto comprenda un’intera sostanza, l’usufruttuario deve sopportare gli interessi dei debiti, ma se le circostanze lo giustificano, può domandare di esserne liberato limitando il suo usufrutto all’eccedenza attiva dopo pagati i debiti.

d. Assicurazione
Art. 767

L’usufruttuario deve assicurare la cosa, a favore del proprietario, contro il fuoco ed altri pericoli, in quanto, secondo l’uso locale, l’assicurazione sia richiesta da un’amministrazione diligente.

I premi di assicurazione sono sopportati dall’usufruttuario per la durata del suo usufrutto, così in questo caso come quando riceve in usufrutto una cosa già assicurata.

V. Casi
particolari
1. Fondi
a. Frutti
Art. 768

L’usufruttuario di un fondo deve usarne in modo che non sia sfruttato oltre la misura ordinaria.

In quanto i frutti ottenuti oltrepassino questa misura, appartengono al proprietario.

b. Destinazione economica
Art. 769

L’usufruttuario non può introdurre nella destinazione economica del fondo alcun cambiamento che pregiudichi notevolmente il proprietario.

L’immobile non può essere trasformato né essenzialmente modificato.

L’apertura di cave di pietra o di marna, di torbiere e simili, è permessa solo dopo averne avvertito il proprietario ed alla condizione che non ne risulti essenzialmente alterata la destinazione economica del fondo.

c. Selve
Art. 770

L’usufruttuario di una selva può pretenderne il godimento nella misura corrispondente ad un sistema normale di coltivazione.

Così il proprietario come l’usufruttuario possono esigere che il godimento avvenga secondo un piano di utilizzazione conforme ai loro diritti.

Se per causa di bufera, neve, incendio, invasione di insetti, o per altra causa, si verifica un ricavo considerevolmente superiore all’ordinario, il godimento successivo sarà ridotto in modo da compensare a poco a poco il danno, oppure sarà adattato alle nuove circostanze il piano di utilizzazione; il ricavo straordinario è collocato ad interesse e serve a compensare la diminuzione del reddito.

d. Miniere e simili
Art. 771

Le disposizioni circa l’usufrutto delle selve sono applicabili per analogia agli usufrutti sopra le cose, la cui utilizzazione consiste
nell’estrazione di parti costitutive del suolo, come le miniere.

2. Cose che si consumano e cose stimate
Art. 772

L’usufruttuario acquista, salvo contraria disposizione, la proprietà delle cose delle quali non si può far uso senza consumarle, ma è tenuto al risarcimento fino a concorrenza del valore che avevano al principio dell’usufrutto.

Se altre cose mobili gli vengono consegnate dietro stima, l’usufruttuario può disporne liberamente, salvo patto contrario, ma disponendone si assume l’obbligo di compensarne il valore.

Trattandosi di arredamenti agricoli, di mandre o greggi, fondi di negozio e simili, il compenso può consistere nel procurare oggetti della medesima specie e qualità.

3. Crediti
a. Misura del godimento
Art. 773

L’usufruttuario può incassare il reddito dei crediti usufruiti.

Le disdette al debitore e gli atti di disposizione circa le cartevalori devono seguire da parte dell’usufruttuario e del creditore; le disdette del debitore devono essere date ad entrambi.

Il creditore e l’usufruttuario hanno diritto di esigere l’uno dall’altro il consenso necessario alle misure suggerite da una diligente amministrazione, per il caso in cui un credito sia esposto a pericolo.

b. Rimborsi e reimpieghi
Art. 774

Quando il debitore non sia autorizzato a fare il pagamento al creditore o all’usufruttuario, egli deve farlo ai due congiuntamente o procedere al deposito.

L’oggetto della prestazione, specialmente il capitale restituito, soggiace all’usufrutto.

Tanto il creditore quanto l’usufruttuario hanno diritto ad un nuovo impiego sicuro e rimunerativo del capitale.

c. Cessione del credito all’usufruttuario
Art. 775

Entro tre mesi dall’apertura dell’usufrutto, l’usufruttuario ha diritto di domandare la cessione delle cartevalori e dei crediti usufruiti.

Avvenendo la loro cessione, egli diventa debitore verso il primo proprietario per il valore di questi titoli al momento della stessa e deve fornire cauzione per questo importo salvo che il proprietario non rinunci a chiederla.

Il trapasso della proprietà si verifica con la prestazione della garanzia se alla stessa non si è rinunciato.

B. Diritto di abitazione
I. In genere
Art. 776

Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.

Non si può cedere, né si trasmette per successione.

Soggiace alle disposizioni circa l’usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti.

II. Diritto
dell’usuario
Art. 777

Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell’usuario.

Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi.

Quando il diritto d’abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l’usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l’uso comune.

III. Oneri
Art. 778

L’usuario sopporta gli oneri della manutenzione ordinaria quando il suo diritto di abitazione sia esclusivo di ogni altro.

Se ha solo un diritto di coabitazione, le spese di manutenzione incombono al proprietario.392

C. Diritto di superficie
I. Oggetto e intavolazione nel registro fondiario
Art. 779

Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo.

Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario.

Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto393 nel registro come fondo.

II. Contratto
Art. 779a394

Il contratto di costituzione di un diritto di superficie per sé stante e permanente richiede per la sua validità l’atto pubblico.

III. Effetti ed estensione
Art. 779b395

Le disposizioni contrattuali sugli effetti e l’estensione del diritto di superficie, segnatamente circa la situazione, la struttura, il volume e la destinazione delle costruzioni, come anche l’uso delle superficie non costruite necessarie per l’esercizio del diritto sono vincolanti per qualsiasi acquirente del diritto di superficie e del fondo gravato.

IV. Conseguenze della scadenza
1. Riversione
Art. 779c396

All’estinzione del diritto di superficie, le costruzioni sono devolute al proprietario del fondo, di cui diventano parti costitutive.

2. Indennità
Art. 779d397

Il proprietario del fondo deve al superficiario una equa indennità per le costruzioni devolute; tuttavia, l’indennità garantisce i creditori, in favore dei quali il diritto di superficie era costituito in pegno, per il saldo dei loro crediti e non può essere pagata al superficiario senza il loro consenso.

Se l’indennità non è pagata né garantita, il superficiario o un creditore, in favore del quale il diritto di superficie era costituito in pegno, può esigere che, in vece del diritto di superficie cancellato, un’ipoteca dello stesso grado sia iscritta in garanzia dell’indennità dovuta.

L’iscrizione deve essere effettuata entro tre mesi dalla estinzione del diritto di superficie.

3. Convenzioni
Art. 779e398

Su l’importo dell’indennità e la procedura per la sua determinazione, la soppressione dell’obbligo della medesima e il ripristino delle condizioni originali dell’immobile possono essere stipulate convenzioni nella forma prescritta per la costituzione del diritto di superficie e annotate nel registro fondiario.

V. Riversione anticipata
1. Condizioni
Art. 779f399

Se il superficiario eccede gravemente nel suo diritto reale o viola gli obblighi contrattuali, il proprietario del fondo può provocare la riversione anticipata, domandando il trasferimento a sè del diritto di superficie, con tutti i diritti e gli oneri.

2. Esercizio
Art. 779g400

Il diritto di riversione può essere esercitato solo se una equa indennità è pagata per le costruzioni devolute al proprietario del fondo; per il calcolo dell’indennità, la colpa del superficiario può essere considerata motivo di riduzione.

Il diritto di superficie è trasferito al proprietario del fondo solo quando l’indennità è pagata o garantita.

3. Altri casi di applicazione
Art. 779h401

Le disposizioni sull’esercizio del diritto di riversione sono applicabili a ogni diritto, che il proprietario del fondo si è riservato per lo scioglimento anticipato o la restituzione del diritto di superficie in caso di violazione di obblighi da parte del superficiario.

VI. Garanzia per il canone
1. Diritto alla costituzione di un’ipoteca
Art. 779i402

Il proprietario del fondo può domandare a qualunque superficiario di garantire il canone del diritto di superficie mediante una ipoteca
dell’importo massimo di tre prestazioni annue costituita sul diritto di superficie intavolato nel registro fondiario.

Se il canone non consta di prestazioni annue uguali, l’ipoteca è iscritta per l’importo che, ripartendo uniformemente il canone, rappresenta tre prestazioni annue.

2. Iscrizione
Art. 779k403

L’ipoteca può essere iscritta in ogni tempo durante l’esistenza del diritto di superficie e non è cancellata nel caso di realizzazione forzata.

Nel rimanente, le disposizioni sulla costituzione dell’ipoteca degli artigiani e imprenditori sono applicabili per analogia.

VII. Durata massima
Art. 779l404

Il diritto di superficie, come diritto per sé stante, può essere costituito per cento anni al massimo.

Esso può, in ogni tempo, essere prolungato, nella forma prescritta per la costituzione, per una nuova durata di cento anni al massimo, ma qualsiasi obbligo assunto prima a tale scopo non è vincolante.

D. Diritti sulle sorgenti
Art. 780

Il diritto ad una sorgente nel fondo altrui grava il fondo su cui nasce la sorgente con una servitù di presa e di condotta dell’acqua sorgiva.

Esso è cedibile e passa in eredità, salvo patto contrario.

Trattandosi di un diritto per sé stante e permanente, può essere iscritto405 nel registro come fondo.

E. Altre servitù
Art. 781

Possono essere costituite delle servitù d’altra natura, a favore di qualsiasi persona o collettività, sopra determinati fondi, in quanto questi possano servire a determinati usi come all’esercizio del tiro a segno od al transito.

Salvo patto contrario, essi non sono cedibili e la loro estensione si determina secondo i bisogni ordinari degli aventi diritto.

Soggiacciono del resto alle disposizioni sulle servitù fondiarie.

Capo terzo Degli oneri fondiari
A. Oggetto
Art. 782

L’onere fondiario assoggetta il proprietario attuale di un fondo ad una prestazione a favore di un avente diritto, per la quale risponde col solo fondo.

Quale avente diritto può essere designato il proprietario di un altro fondo.

Riservate le disposizioni relative alla rendita fondiaria ed agli oneri di diritto pubblico, l’onere fondiario può solo consistere in una prestazione dipendente dalla natura economica del fondo gravato, o destinata ai bisogni economici del fondo a favore del quale è costituito.

B. Costituzione ed estinzione
I. Costituzione
1. Iscrizione e modi di acquisto
Art. 783

Per la costituzione dell’onere fondiario è necessaria l’iscrizione nel registro fondiario.

Nell’iscrizione dev’essere indicato il valore dell’onere in una somma determinata in moneta svizzera, il quale valore, ove trattisi di prestazioni periodiche, corrisponderà, salvo patto contrario, a venti volte la prestazione di un anno.

Per l’acquisto e l’iscrizione valgono, salvo contraria disposizione, le norme sulla proprietà fondiaria.

2. Oneri di
diritto pubblico
Art. 784

Gli oneri fondiari di diritto pubblico non richiedono la iscrizione nel registro, salvo contraria disposizione.

Ove la legge dia al creditore solo un’azione per la costituzione
dell’onere fondiario, questo nasce solo con l’iscrizione nel registro.

3. A scopo di garanzia
Art. 785

L’onere fondiario costituito per la garanzia di un credito di denaro è soggetto alle disposizioni relative alla rendita fondiaria.

II. Estinzione
1. In genere
Art. 786

L’onere fondiario si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo gravato.

La rinuncia, il riscatto e le altre cause di estinzione danno un’azione al proprietario del fondo gravato per chiedere dal debitore406 che l’iscrizione sia cancellata.

2. Riscatto
a. Da parte del creditore
Art. 787

Il creditore può pretendere il riscatto dell’onere fondiario a norma del contratto ed inoltre:

  1. se il fondo gravato è stato suddiviso ed i suoi diritti ne subiscono notevole pregiudizio;

  2. se il proprietario diminuisce il valore del fondo e non offre altre garanzie in sostituzione;

  3. se il debitore è in arretrato delle prestazioni di tre anni.

b. Da parte del debitore
Art. 788

Il debitore può chiedere il riscatto dell’onere fondiario a norma del contratto ed inoltre:

  1. se l’avente diritto non rispetta il contratto costitutivo

    dell’onere;

  2. dopo trent’anni dalla costituzione, anche se l’onere fu convenuto per una durata maggiore od in perpetuo.

Se il riscatto ha luogo dopo trent’anni, esso deve essere preceduto in ogni caso dalla disdetta di un anno.

Non può essere chiesto il riscatto quando l’onere fondiario sia collegato con una servitù prediale non riscattabile.

c. Prezzo del riscatto
Art. 789

Il riscatto si fa per la somma iscritta nel registro come valore totale dell’onere fondiario, riservata la prova del minor valore effettivo.

3. Prescrizione
Art. 790

Gli oneri fondiari non si prescrivono.

La singola prestazione soggiace alla prescrizione dal momento in cui diventa un debito personale dell’obbligato.

C. Effetti
I. Diritto del creditore
Art. 791

Il creditore dell’onere fondiario non ha un credito personale contro il debitore, ma solo il diritto di essere soddisfatto sul valore del fondo gravato.

Col decorso di tre anni dalla sua esigibilità, la singola prestazione diventa un debito personale, per il quale il fondo non è più vincolato.

II. Obbligo del debitore
Art. 792

Se il fondo cambia di proprietario, l’acquirente diventa senz’altro debitore dell’onere.

La divisione del fondo gravato ha per l’onere fondiario le stesse conseguenze che per la rendita fondiaria.

Titolo ventesimosecondo Del pegno immobiliare

Capo primo Disposizioni generali
A. Condizioni
I. Specie
Art. 793

Il pegno immobiliare può essere costituito come ipoteca, come cartella ipotecaria e come rendita fondiaria.

Non è ammessa la costituzione di pegno immobiliare sotto altra forma.

II. Forma
1. Importo
Art. 794d

Nella costituzione del pegno immobiliare dev’essere in ogni caso determinato l’importo del credito in moneta svizzera.

Se l’obbligazione è indeterminata, deve essere indicato l’importo massimo della garanzia immobiliare per tutte le pretese del creditore.

2. Interesse
Art. 795

Gli interessi possono essere fissati liberamente, riservate le disposizioni contro l’usura.

La legislazione cantonale può determinare il saggio massimo dell’interesse per i crediti garantiti da pegno immobiliare.

III. Fondo
1. Condizioni per il pegno
Art. 796

Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario.

I Cantoni sono autorizzati a sottoporre a speciali disposizioni od anche a vietare la costituzione in pegno di fondi del demanio pubblico, di terreni patriziali o pascoli appartenenti a corporazioni, e degli inerenti diritti d’uso.

2. Designazione
a. Fondo unico
Art. 797

Nella costituzione del pegno immobiliare si deve specialmente indicare il fondo dato in pegno.

Le parti di un fondo non possono essere costituite in pegno prima che la divisione sia iscritta nel registro fondiario.

b. Più fondi
Art. 798

Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali.

In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte.

Salvo patto contrario, l’onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo.

3. Fondi agricoli
Art. 798a407

La costituzione in pegno dei fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991408 sul diritto fondiario rurale.

B. Costituzione ed estinzione
I. Costituzione
1. Iscrizione
Art. 799

Il pegno immobiliare nasce coll’iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

Il contratto di pegno immobiliare richiede per la sua validità l’atto pubblico.

2. Proprietà collettiva
Art. 800

Se il fondo è una comproprietà, ogni comproprietario può costituire in pegno la sua quota.

Se è una proprietà comune, non può essere costituito in pegno che nel suo complesso ed in nome di tutti i proprietari.

II. Estinzione
Art. 801

Il pegno immobiliare si estingue colla cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo.

L’estinzione a seguito di espropriazione è regolata dalle relative leggi della Confederazione e dei Cantoni.

III. Pegni
immobiliari in caso di raggruppamento
1. Trasferimento dei diritti di pegno
Art. 802

In caso di raggruppamento di fondi eseguito col concorso o sotto la sorveglianza di pubbliche autorità, i diritti di pegno gravanti sui fondi ceduti devono essere trasferiti sopra i fondi dati in sostituzione e conservano il loro grado.

Quando un fondo sia assegnato in luogo di più fondi che erano gravati per crediti diversi, o che non erano tutti gravati, i diritti di pegno si trasferiscono su tutto il nuovo fondo, conservando possibilmente il loro grado originario.

2. Disdetta del debitore
Art. 803

Il debitore può riscattare i diritti di pegno esistenti sopra i fondi compresi nel raggruppamento, all’atto della sua esecuzione, con un preavviso di tre mesi.

3. Indennità
Art. 804

Il danaro pagato come indennità per fondi gravati da pegno, è distribuito ai creditori pignoratizi secondo il loro grado, o proporzionalmente al totale dei loro crediti, se sono nel medesimo grado.

Se l’indennità supera la ventesima parte del credito pignoratizio o se il nuovo fondo non offre più una sufficiente garanzia, il denaro non può essere versato al debitore senza il consenso dei creditori.

C. Effetti del pegno immobiliare
I. Estensione della garanzia
Art. 805

Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori.

Sono ritenuti accessori gli oggetti che nell’atto costitutivo del pegno e nel registro fondiario sono menzionati come tali, così le macchine od il mobilio di un albergo, finché non sia dimostrato che per disposizione di legge non può esser loro attribuita questa qualità.

Sono riservati i diritti dei terzi sugli accessori.

II. Pigioni e fitti
Art. 806

Se il fondo gravato è dato in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l’esecuzione per realizzazione del pegno o dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, fino alla realizzazione.

Tale diritto è opponibile ai locatari dal momento in cui fu loro notificata l’esecuzione o fu pubblicato il fallimento.

Le convenzioni con cui il proprietario avesse disposto delle mercedi non ancora scadute ed i pignoramenti di queste da parte di altri creditori, non sono opponibili al creditore pignoratizio, che avesse promosso l’esecuzione in via di realizzazione del pegno, prima della scadenza delle mercedi stesse.

III. Prescrizione
Art. 807

I crediti garantiti da pegno immobiliare iscritto non sono soggetti a prescrizione.

IV. Provvedimenti conservativi
1. In caso di deprezzamento
a. Misure di difesa
Art. 808

Se il proprietario diminuisce il valore del pegno, il creditore può fargli interdire dal giudice ogni ulteriore atto pregiudicevole.

Il creditore può farsi autorizzare dal giudice a prendere egli medesimo le misure opportune e, se c’è pericolo nel ritardo, può agire anche senza autorizzazione.

Egli può pretendere dal proprietario il rimborso delle spese relative ed ha sul fondo un diritto di pegno, dispensato dall’iscrizione e prevalente ad ogni altro onere iscritto.

b. Garanzia, ripristino dello stato anteriore, pagamento di acconti
Art. 809

Verificatosi un deprezzamento del fondo, il creditore può esigere che il debitore fornisca garanzia per i suoi diritti o ristabilisca lo stato anteriore.

In caso di pericolo di deprezzamento, può chiedere garanzia.

Non ottemperando il debitore alla richiesta entro il termine fissato dal giudice, può pretendere il pagamento di una parte del credito sufficiente a garantirlo.

2. Deprezzamento senza colpa
Art. 810

I deprezzamenti che si verificano senza colpa del proprietario conferiscono al creditore il diritto alle garanzie od al pagamento parziale, solo in quanto il proprietario sia risarcito del danno.

Tuttavia il creditore può prendere le misure opportune per togliere od evitare il deprezzamento, nel qual caso ha sul fondo per le spese incorse un diritto di pegno prevalente ad ogni altro onere iscritto, senza responsabilità personale del proprietario e senza iscrizione.

3. Alienazione di parcelle
Art. 811

Qualora venga alienata una parte del fondo di un valore inferiore al ventesimo del credito pignoratizio, il creditore non può rifiutare lo svincolo di questa parcella, purché gli sia rimborsata una parte proporzionata del credito od il rimanente del fondo gli offra una garanzia sufficiente.

V. Oneri ulteriori
Art. 812

La rinuncia del proprietario del fondo costituito in pegno al diritto di imporre altri oneri sul medesimo, è nulla.

Se dopo il pegno viene costituito sul fondo una servitù od un onere fondiario senza il consenso del creditore, il pegno ha la precedenza sul nuovo onere e questo è cancellato, tostoché risulti dalla procedura di realizzazione del pegno che esso è di pregiudizio al creditore.

In confronto di creditori posteriormente iscritti, l’avente diritto alla servitù od all’onere fondiario può però pretendere di essere soddisfatto in precedenza per il valore dell’onere o della servitù sul ricavo della realizzazione.

VI. Posto del pegno
1. Effetti
Art. 813

La garanzia del pegno immobiliare è limitata al posto risultante
dall’iscrizione.

Possono essere costituiti diritti di pegno immobiliare in secondo grado o in qualsiasi altro, purché nell’iscrizione sia riservata la precedenza per una determinata somma.

2. Relazioni tra i posti
Art. 814

Se sul medesimo fondo sono costituiti diritti pignoratizi di diverso grado, il creditore di grado posteriore non ha diritto di subentrare nel posto anteriore rimasto vacante per cancellazione.

Il proprietario può costituire un nuovo diritto di pegno nello stesso grado di quello estinto.

Le convenzioni che danno ad un creditore il diritto di subentrare in un posto anteriore hanno efficacia di diritto reale solo in quanto siano annotate nel registro.

3. Posto vacante
Art. 815

Qualora un diritto di pegno sia stato costituito in grado posteriore senza che ne esista uno anteriore, o quando un titolo di pegno anteriore non sia stato utilizzato, od un credito anteriore sia di una somma minore di quella iscritta, il ricavo del pegno, in caso di realizzazione, è attribuito ai creditori pignoratizi effettivi secondo il loro grado, senza riguardo ai posti rimasti vacanti.

VII. Realizzazione del pegno
1. Modo
Art. 816

Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del fondo nel caso che non sia altrimenti soddisfatto.

Il patto che in difetto di pagamento il pegno immobiliare debba decadere in proprietà del creditore, è nullo.

Se più fondi sono costituiti in pegno per il medesimo credito, l’esecuzione in via di realizzazione del pegno deve essere intrapresa simultaneamente su tutti, ma la realizzazione sarà compiuta solo nella misura ritenuta necessaria dall’ufficio delle esecuzioni.

2. Riparto del ricavo
Art. 817

Il ricavo della vendita del fondo è ripartito fra i creditori secondo il loro grado.

I creditori del medesimo grado hanno fra di loro diritto ad un pagamento proporzionale.

3. Estensione della garanzia
Art. 818

Il pegno immobiliare garantisce il creditore:

  1. per il credito capitale;

  2. per le spese dell’esecuzione e per gli interessi di mora;

  3. per tre interessi annuali scaduti all’epoca della dichiarazione di fallimento o della domanda di realizzazione e per gli interessi decorsi dall’ultima scadenza.

L’interesse originariamente convenuto non può essere elevato oltre il cinque per cento a pregiudizio dei creditori pignoratizi posteriori.

4. Garanzia per le spese di
conservazione
Art. 819

Se il creditore pignoratizio ha fatto delle spese necessarie per la conservazione del fondo costituito in pegno, in ispecie se ha pagato i premi di assicurazione dovuti dal proprietario, può pretendere per esse la stessa garanzia che per il suo credito, anche senza speciale iscrizione nel registro fondiario.

VIII. Pegno per miglioramenti del suolo
1. Grado
Art. 820

Quando il valore di un fondo rustico sia aumentato in conseguenza di miglioramenti compiuti col concorso di pubbliche autorità, il proprietario può far iscrivere per l’importo della sua parte di spese, a favore dei suoi creditori, un diritto di pegno prevalente ad ogni altro onere iscritto.

Se il miglioramento è stato compiuto senza sussidio dello Stato, il proprietario non può far iscrivere questo credito per una somma maggiore dei due terzi della detta spesa.

2. Estinzione del credito e del pegno
Art. 821

In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev’essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta.

Il diritto di pegno si estingue, così per il credito come per ogni rata, col decorso di tre anni dalla scadenza e vi subentrano secondo il loro grado i creditori posteriori.

IX. Indennità d’assicurazione
Art. 822

Una indennità d’assicurazione scaduta non può essere pagata al proprietario del fondo assicurato senza il consenso di tutti i creditori garantiti sul fondo.

Quando però sia data garanzia sufficiente, la somma deve essere rimessa al proprietario per la ricostituzione del fondo soggetto al pegno.

Sono riservate del resto le prescrizioni dei Cantoni sopra l’assicurazione contro gli incendi.

X. Rappresentanza del
creditore
Art. 823

Se il nome od il domicilio di un creditore pignoratizio è sconosciuto, l’autorità tutoria, ad istanza del debitore o di altri interessati, può nominare al creditore un curatore, allo scopo di rendere possibili le decisioni urgenti nei casi in cui la legge preveda l’intervento personale del creditore.

Competente è l’autorità tutoria del luogo in cui il fondo si trova.

Capo secondo Dell’ipoteca
A. Scopo e
carattere
Art. 824

Qualsiasi credito, presente, futuro od anche solamente possibile può essere garantito con ipoteca.

Non è necessario che il fondo ipotecato sia proprietà del debitore.

B. Costituzione ed estinzione
I. Costituzione
Art. 825

L’ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito.

Il creditore può ottenere, a richiesta, un estratto del registro fondiario relativo all’ipoteca iscritta, il quale però vale soltanto come mezzo di prova e non come cartavalore.

Questo mezzo di prova può essere sostituito da un certificato d’iscrizione sul contratto.

II. Estinzione
1. Diritto alla cancellazione
Art. 826

Se il credito è estinto, il proprietario del fondo ipotecato può esigere dal creditore che autorizzi la cancellazione dell’iscrizione.

2. Posizione del proprietario
Art. 827

Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all’estinzione del debito.

Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti.

3. Purgazione delle ipoteche
a. Condizioni e procedura
Art. 828

Il diritto cantonale può autorizzare l’acquirente di un fondo non personalmente responsabile per i debiti che lo gravano, e finché non sia promossa un’esecuzione, a purgare il fondo stesso dalle ipoteche che ne sorpassano il valore, pagando ai creditori il prezzo d’acquisto, od in caso di acquisto a titolo gratuito, il valore ch’egli attribuisce al fondo.

Egli deve notificare per iscritto ai creditori la sua offerta col preavviso di sei mesi.

Il prezzo offerto è ripartito fra i creditori secondo il grado dei loro crediti.

b. Incanti
pubblici
Art. 829

I creditori possono chiedere, entro un mese dalla notificazione
dell’acquirente ed anticipandone le spese, che il fondo gravato sia venduto agli incanti pubblici, i quali avranno luogo, previa pubblicazione, entro un altro mese dalla richiesta.

Essendo raggiunto un prezzo maggiore di quello d’acquisto od offerto, la purgazione avviene in base a questo maggior prezzo.

Le spese degli incanti pubblici sono a carico dell’acquirente se fu raggiunto un prezzo maggiore; in caso diverso, a carico dei creditori istanti.

c. Stima officiale
Art. 830

In luogo degli incanti pubblici, il diritto cantonale può prescrivere una stima officiale il cui importo debba valere per la purgazione delle ipoteche.

4. Disdetta
Art. 831

La disdetta del creditore per il pagamento non è efficace in confronto del proprietario del fondo ipotecato ove non sia data tanto a lui quanto al debitore.

C. Effetti
dell’ipoteca
I. Proprietà e rapporti di debito
1. Alienazione totale
Art. 832

In caso di alienazione totale del fondo ipotecato, i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati, salvo convenzione contraria.

Nel caso però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato.

2. Frazionamento del fondo
Art. 833

In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell’ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev’essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore.

Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno.

Se gli acquirenti si sono assunti l’obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato.

3. Comunicazione dell’assunzione del debito
Art. 834

L’assunzione del debito da parte dell’acquirente dev’essere notificata al creditore dall’ufficiale del registro.

Il termine di un anno per la dichiarazione del creditore decorre da questa notificazione.

II. Cessione del credito
Art. 835

La cessione del credito ipotecario non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro.

D. Ipoteche legali
I. Senza
iscrizione
Art. 836

Le ipoteche legali stabilite dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l’iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione.

II. Con iscrizione
1. Casi
Art. 837

Danno diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale:

  1. il credito del venditore sopra il fondo venduto;

  2. i crediti derivanti dalla divisione fra coeredi, o membri di una indivisione sopra i fondi che spettavano alla comunione;

  3. i crediti di imprenditori od artigiani che avessero fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere sopra un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, tanto se i loro crediti sieno contro il proprietario quanto contro un imprenditore.

Gli aventi diritto non possono rinunciare preventivamente a questi diritti di ipoteca legale.

2. Venditori, coeredi, ecc.
Art. 838

L’iscrizione dell’ipoteca del venditore, dei coeredi o dei membri di un’indivisione dev’essere fatta al più tardi entro tre mesi dalla trasmissione della proprietà.

3. Artigiani e imprenditori
a. Iscrizione
Art. 839

L’ipoteca degli artigiani ed imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro.

L’iscrizione dev’essere fatta al più tardi entro tre mesi dal compimento del lavoro.

L’iscrizione può farsi solo se il credito è riconosciuto dal proprietario o per sentenza del giudice e non può essere richiesta se il proprietario offre sufficiente garanzia per il credito preteso.

b. Grado
Art. 840

Essendo iscritte più ipoteche legali di artigiani ed imprenditori esse danno eguale diritto ai creditori di essere soddisfatti sul pegno, anche se le iscrizioni sieno di diversa data.

c. Privilegio
Art. 841

Se nella realizzazione del pegno i crediti degli artigiani od imprenditori subiscono una perdita, la differenza dovrà essere risarcita sulla quota del ricavo assegnata ai creditori pignoratizi anteriori, dedotto il valore del suolo, in quanto questi potevano riconoscere che la costituzione dei loro diritti di pegno tornava di pregiudizio agli artigiani ed imprenditori.

Se il creditore di grado anteriore aliena il suo titolo di pegno, egli deve compensare gli artigiani ed imprenditori di ciò che perdono per il fatto dell’alienazione.

Dal momento in cui il principiare dei lavori è menzionato nel registro fondiario ad istanza di un interessato, non si possono inscrivere, fino a decorrenza del termine, altri pegni immobiliari fuorché le ipoteche.

Capo terzo Della cartella ipotecaria e della rendita fondiaria
A. Cartella
ipotecaria
I. Scopo e
carattere
Art. 842

La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare.

II. Stima
Art. 843

Il diritto cantonale può prevedere una stima officiale del fondo, facoltativa od obbligatoria, per la costituzione delle cartelle ipotecarie.

Può prescrivere che le cartelle sieno costituite soltanto per il valore di stima o fino ad una determinata parte dello stesso.

III. Disdetta
Art. 844

Salvo contraria disposizione, il creditore ed il debitore possono denunciare il rimborso della cartella ipotecaria solo col preavviso di sei mesi e per il termine consueto del pagamento degli interessi. 2 Il diritto cantonale può stabilire delle norme restrittive per la disdetta delle cartelle ipotecarie.

IV. Diritti del proprietario
Art. 845

La posizione giuridica del proprietario del fondo ipotecato che non è personalmente debitore, è regolata secondo le norme relative all’ipoteca.

Le eccezioni del debitore a riguardo della cartella ipotecaria competono anche al proprietario della cosa data in pegno.

V. Alienazione, frazionamento
Art. 846

Per le conseguenze dell’alienazione e del frazionamento dello stabile valgono le disposizioni circa le ipoteche.

B. Rendita
fondiaria
I. Scopo e
carattere
Art. 847

La cartella di rendita fondiaria costituisce un credito gravante sopra un fondo come onere fondiario.

Essa può essere costituita solamente sopra fondi agricoli, case d’abitazione e terreni da costruzione.

Il credito sussiste senza responsabilità personale del debitore e la causa del debito non vi è indicata.

II. Limiti
dell’aggravio
Art. 848409

Il capitale della rendita fondiaria che grava un fondo agricolo non può superare il valore di reddito.

Il capitale della rendita fondiaria che grava un fondo non agricolo non può superare i tre quinti della media tra il valore di reddito non agricolo e il valore del suolo e degli edifici; i valori determinanti sono stimati secondo una procedura ufficiale retta dalla legislazione cantonale

III. Responsabilità dello Stato
Art. 849

I Cantoni sono responsabili se la stima non è stata fatta con la necessaria diligenza.

Essi hanno azione di regresso verso i funzionari in colpa.

IV. Riscatto
Art. 850

Il proprietario dello stabile gravato da rendite fondiarie ha diritto di chiederne il riscatto per la fine di ogni periodo di sei anni, previa disdetta di un anno, anche se il contratto prevede un periodo maggiore.

Salvo nei casi stabiliti dalla legge, il creditore della rendita può esigere il capitale solo alla fine di ogni periodo di quindici anni e previa disdetta di un anno.410

V. Rapporti fra debitore e fondo
Art. 851

La rendita fondiaria ha per debitore il proprietario del fondo gravato.

L’acquirente del fondo diventa senz’altro debitore della rendita fondiaria, con liberazione dell’alienante.

Gli interessi diventano debito personale del proprietario dal momento in cui cessano di essere garantiti dal fondo.

VI. Frazionamento
Art. 852

In caso di divisione di un fondo gravato da rendita fondiaria, diventano debitori della rendita i proprietari delle singole parti.

Del resto il trasferimento del credito sopra le singole parti ha luogo nel modo prescritto o in caso di divisione per le ipoteche.

In caso di riscatto, il creditore deve dare la disdetta col preavviso di un anno entro un mese dacché il trasferimento del credito divenne definitivo.

VII. Rendite cantonali ed ereditarie
Art. 853

Per le rendite fondiarie costituite secondo il diritto cantonale, in ispecie riguardo alla limitazione dell’interesse ed agli effetti del pegno e per le rendite fra coeredi, sono riservate le speciali disposizioni di legge.

C. Disposizione comuni
I. Costituzione
1. Natura del credito
Art. 854

Le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie non possono contenere condizioni né controprestazioni.

2. Rapporti col credito primitivo
Art. 855

Mediante la costituzione di una cartella ipotecaria o di una rendita fondiaria, il rapporto creditorio primitivo è estinto per novazione.

Una diversa convenzione è solo opponibile alle parti e ai terzi che non sono in buona fede.

3. Iscrizione e titolo
a. Necessità del titolo
Art. 856

Per ogni cartella ipotecaria o rendita fondiaria, iscritta nel registro fondiario, devesi rilasciare un titolo.

L’iscrizione produce gli effetti della cartella ipotecaria o di rendita fondiaria già prima della confezione del titolo.

b. Confezione del titolo
Art. 857

I titoli delle cartelle ipotecarie e delle rendite fondiarie sono rilasciati dall’ufficiale del registro fondiario.

Sono validi soltanto se firmati dall’ufficiale stesso.411

Non possono essere consegnati al creditore od al suo incaricato, senza l’espresso consenso del debitore e del proprietario dello stabile gravato.

c. Forma del titolo
Art. 858

I formulari delle cartelle ipotecarie e delle rendite fondiarie sono stabiliti per regolamento del Consiglio federale.

4. Designazione del creditore
a. Nel titolo
Art. 859

Come creditori delle cartelle ipotecarie e delle rendite fondiarie possono essere designati una determinata persona od il portatore.

Esse possono anche essere intestate al proprietario del fondo.

b. Rappresentanza
Art. 860

Nella costituzione delle cartelle ipotecarie e delle rendite fondiarie può essere designato un procuratore incaricato di fare e ricevere i pagamenti, di ricevere le notificazioni, di accordare gli svincoli del pegno, ed in generale di provvedere con ogni diligenza ed imparzialità alla tutela degli interessi dei creditori, del debitore e del proprietario.

Il nome del rappresentante deve essere menzionato nel registro e sui titoli.

Cessando la procura, il giudice prende le misure opportune, salvo accordo degli interessati.

5. Luogo del pagamento
Art. 861

Ove il titolo non disponga altrimenti, il debitore deve fare ogni pagamento al domicilio del creditore, anche se il titolo è al portatore.

Quando il creditore non abbia un domicilio conosciuto, od abbia cambiato di domicilio a pregiudizio del debitore, questi può liberarsi mediante deposito presso l’autorità competente del proprio domicilio o del precedente domicilio del creditore.

Se il titolo è munito di tagliandi d’interesse, il pagamento è fatto solo al loro portatore.

6. Pagamento dopo la
trasmissione del creditore
Art. 862

In caso di trasmissione del credito, il debitore può pagare al creditore primitivo gli interessi e le annualità per i quali non esistono tagliandi, fino a che la trasmissione non gli sia stata notificata anche se il titolo è al portatore.

Può invece pagare validamente il capitale o una rata di capitale soltanto a colui che provi di essere creditore in suo confronto all’epoca del pagamento.

II. Estinzione
1. Mancanza del creditore
Art. 863

Se non c’è più un creditore, o se il creditore ha rinunciato al diritto di pegno, il debitore è libero o di far cancellare l’iscrizione dal registro fondiario, o di lasciarla sussistere.

Egli può negoziare ulteriormente il suo titolo.

2. Cancellazione
Art. 864

Le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie non possono essere cancellate dal registro fondiario prima che il titolo sia stato invalidato o giudizialmente annullato.

III. Diritti dei creditori
1. Protezione della buona fede
a. Secondo l’iscrizione
Art. 865

Il credito derivante da una cartella ipotecaria o da una rendita fondiaria esiste a norma dell’iscrizione per chiunque in buona fede siasi riferito al registro fondiario.

b. Secondo il titolo
Art. 866

Il titolo rilasciato in forma regolare come cartella ipotecaria o come rendita fondiaria, fa stato secondo il suo tenore letterale, per chiunque in buona fede siasi riferito al documento.

c. Rapporto fra il titolo e
l’iscrizione
Art. 867

Ove il tenore letterale della cartella ipotecaria o della rendita fondiaria non corrisponda all’iscrizione, o l’iscrizione non sia stata eseguita, fa stato il registro fondiario.

Chi ha acquistato il titolo in buona fede ha però diritto alla rifusione dei danni secondo le norme relative al registro fondiario.

2. Esercizio dei diritti del
creditore
Art. 868

Il credito portato da una cartella ipotecaria o da una rendita fondiaria non può essere alienato, dato a pegno, né in qualsiasi modo negoziato, se non col possesso del titolo, sia esso nominativo od al portatore.

È riservato il diritto di far valere il credito nei casi in cui il titolo sia stato annullato o non sia stato ancora eretto.

3. Trasmissione
Art. 869

Per la trasmissione del credito portato da una cartella ipotecaria o da una rendita fondiaria occorre sempre la consegna del titolo all’acquirente.

Se il titolo è nominativo, occorre inoltre la menzione della trasmissione sul titolo, con l’indicazione dell’acquirente.

IV. Annullazione
1. In caso di perdita
Art. 870

Essendo stato smarrito o distrutto un titolo od un tagliando senza intenzione di estinguerlo, il giudice può annullarlo ed obbligare il debitore al pagamento; se il credito non è ancora scaduto, è rilasciato un nuovo titolo o tagliando.

L’annullazione ha luogo secondo la procedura di ammortizzazione dei titoli al portatore, col termine di un anno per le pubblicazioni.

Nella stessa guisa l’annullazione può essere chiesta dal debitore ove il titolo pagato sia stato smarrito.

2. Diffida al creditore
Art. 871

Quando il creditore di una cartella ipotecaria o di una rendita fondiaria sia ignoto da dieci anni, durante i quali non furono chiesti gl’interessi, il proprietario del fondo gravato può pretendere che il creditore sia diffidato mediante pubblico bando ad annunciarsi, a norma delle disposizioni sulle persone scomparse.

Se il creditore non si annuncia e se dalle indagini risulta che secondo ogni probabilità il credito non è più in vigore, il titolo è annullato dal giudice ed il posto di pegno diventa libero.

V. Eccezioni del debitore
Art. 872

Il debitore può far valere solo quelle eccezioni, le quali si riferiscono all’iscrizione od al titolo, o che gli competono personalmente contro il creditore procedente.

VI. Riconsegna del titolo
Art. 873

Fatto il pagamento integrale, il debitore può esigere che il creditore gli rimetta il titolo non invalidato.

VII. Modificazione nel
rapporto giuridico
Art. 874

Avvenendo una modificazione del rapporto giuridico, come in ispecie un pagamento in acconto, un alleviamento del debito od una liberazione del pegno, il debitore ha diritto di farla iscrivere nel registro fondiario.

L’ufficiale del registro deve menzionare sul titolo l’avvenuta modificazione.

Senza l’iscrizione, le modificazioni sopravvenute, ad eccezione delle annualità pagate a norma del titolo stesso, non sono opponibili all’acquirente di buona fede.

Capo quarto Della emissione di titoli di prestito con garanzia immobiliare
A. Obbligazioni di prestiti con garanzia
immobiliare
Art. 875

Le obbligazioni di un prestito, nominative od al portatore, possono essere garantite con pegno immobiliare:

  1. mediante costituzione di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria per l’intiero prestito, con designazione di un rappresentante dei creditori e del debitore;

  2. mediante costituzione di un pegno immobiliare per l’intiero prestito a favore dell’istituto o della persona incaricata

    dell’emissione e la costituzione, a favore dei creditori delle obbligazioni, di un diritto di pegno sul titolo ipotecario complessivo.

B. Emissione di cartelle
ipotecarie e di rendite fondiarie per serie
I. In genere
Art. 876

Le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse per serie sono regolate dalle disposizioni generali relative a questi titoli, sotto riserva delle prescrizioni che seguono.

II. In Forma dei titoli
Art. 877

I titoli emessi per serie sono di cento franchi o di un multiplo di cento.

Tutti i titoli di una serie portano un numero progressivo e sono fatti col medesimo formulario.

Se i titoli per serie non sono emessi dal proprietario del fondo, l’emittente dev’essere indicato come rappresentante dei creditori e del debitore.

III. Ammortizzazione
Art. 878

All’interesse che il debitore deve corrispondere può essere aggiunta una somma destinata alla graduale estinzione della serie.

L’ammortizzazione deve corrispondere annualmente ad un certo numero di titoli della serie.

IV. Iscrizione
Art. 879

I titoli sono iscritti nel registro fondiario con una sola iscrizione per l’intiero prestito, con indicazione del loro numero.

Eccezionalmente, trattandosi di un piccolo numero di titoli, ciascuno di essi può essere iscritto singolarmente.

V. Effetti
1. Emittente
Art. 880

L’emittente, ancorché sia designato come rappresentante, non può apportare alle condizioni del debito una modificazione che non sia già stata prevista all’atto dell’emissione.

2. Rimborso
a. Piano di
ammortizzazione
Art. 881

Il rimborso dei titoli per serie ha luogo secondo il piano d’ammortizzazione stabilito all’atto dell’emissione, o dall’emittente a norma delle facoltà che gli furono affidate all’atto stesso.

Il titolo chiamato al rimborso è pagato al creditore ed annullato.

Salvo convenzione contraria, la cancellazione dell’iscrizione può aver luogo solo quando il debitore abbia completamente adempiuto gli obblighi risultanti dall’iscrizione ed abbia consegnati i titoli coi tagliandi, o depositato l’importo dei tagliandi non consegnati.

b. Sorveglianza
Art. 882

Il proprietario o l’emittente è tenuto ad eseguire il sorteggio conformemente al piano di ammortizzazione e ad annullare i titoli rimborsati.

Per le rendite fondiarie queste operazioni devono essere sorvegliate d’officio dai Cantoni.

c. Impiego dei rimborsi
Art. 883

I rimborsi devono in ogni caso essere applicati all’ammortizzazione in occasione del prossimo sorteggio.

Titolo ventesimoterzo Del pegno mobiliare

Capo primo Del pegno manuale e del diritto di ritenzione
A. Pegno
manuale
I. Costituzione
1. Possesso del creditore
Art. 884

Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio.

Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione.

Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere.

2. Pegno sul bestiame
Art. 885

La costituzione di pegno sul bestiame senza trasferimento del possesso può essere fatta soltanto a garanzia di crediti di istituti di prestito e società cooperative autorizzati a far tali operazioni dall’autorità competente del Cantone di domicilio e mediante iscrizione in un registro pubblico, notificata all’ufficio delle esecuzioni.

La tenuta del registro è regolata dal Consiglio federale.412

I Cantoni possono riscuotere tasse per le iscrizioni nel registro e per le operazioni connesse; essi designano i circondari e i funzionari incaricati della tenuta del registro.413

3. Pegno
posteriore
Art. 886

Il diritto di pegno posteriore è costituito mediante avviso scritto dato al primo creditore pignoratizio con diffida di rilasciare il pegno, dopo che sarà soddisfatto, al creditore pignoratizio susseguente.

4. Dazione in pegno da parte del creditore
Art. 887

Il creditore pignoratizio non può senza il consenso del pignorante dare in pegno ad altri la cosa impegnata.

II. Estinzione
1. Perdita del possesso
Art. 888

Il diritto di pegno si estingue tostoché il creditore non abbia più il possesso della cosa impegnata e non possa rivendicarla da terzi.

Esso non ha effetto alcuno finché il pegno rimanga, col consenso del creditore, nell’esclusivo potere di chi l’ha costituito.

2. Obbligo di riconsegna
Art. 889

Cessando il diritto di pegno, sia per estinzione del credito che per altro motivo, il creditore deve riconsegnare la cosa a chi di diritto.

Il creditore non è tenuto a riconsegnare la cosa impegnata neppure in parte, se prima non è completamente soddisfatto.

3. Responsabilità del creditore
Art. 890

Il creditore risponde del danno derivante dal deterioramento o dalla perdita della cosa impegnata, in quanto non provi che si è verificato senza sua colpa.

Se il creditore di suo arbitrio ha alienato od ulteriormente impegnato la cosa, risponde di tutti i danni che ne derivano.

III. Effetti
1. Diritti del creditore
Art. 891

Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del pegno in caso che non venga soddisfatto.

Il diritto di pegno gli garantisce il credito, compresi gli interessi convenzionali, le spese di esecuzione e gli interessi di mora.

2. Estensione della garanzia
Art. 892

Il diritto di pegno si estende alla cosa ed ai suoi accessori.

Salvo diversa pattuizione, i frutti naturali della cosa impegnata devono essere consegnati dal creditore al proprietario, dal momento in cui cessano di essere parti costitutive della stessa.

Il pegno si estende ai frutti che al momento della realizzazione sono parti costitutive della cosa.

3. Grado dei diritti pignoratizi
Art. 893

Ove più diritti di pegno sieno costituiti sulla stessa cosa, i creditori devono essere soddisfatti secondo il loro grado.

Il grado è determinato dal tempo della costituzione del pegno.

4. Patto di
caducità
Art. 894

È nullo qualunque patto che autorizza il creditore ad appropriarsi il pegno in difetto di pagamento.

B. Diritto di ritenzione
I. Condizioni
Art. 895

Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa.

Fra commercianti, tale connessione esiste già pel fatto che tanto il possesso della cosa quanto il credito derivano dalle loro relazioni di affari.

Il creditore ha il diritto di ritenzione, ancora che la cosa da lui ricevuta in buona fede non appartenga al debitore, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore.

II. Eccezioni
Art. 896

Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sulle cose che secondo la loro natura non possono essere realizzate.

Il diritto di ritenzione è escluso quando sia incompatibile con una obbligazione assunta dal creditore, o con la disposizione data dal debitore prima o al momento della consegna della cosa, o coll’ordine pubblico.

III. Insolvenza
Art. 897

In caso d’insolvenza del debitore, il diritto di ritenzione si esercita anche per i crediti non esigibili.

Se l’insolvenza si è verificata o fu conosciuta dal creditore solo dopo la consegna della cosa, questo può far valere il diritto di ritenzione ancora che vi si opponga un’obbligazione precedentemente da lui assunta od una particolare disposizione del debitore.

IV. Effetti
Art. 898

Non adempiendo il debitore alle sue obbligazioni, il creditore può, se non è sufficientemente garantito, realizzare la cosa ritenuta, come se fosse un pegno manuale, previa diffidazione al debitore.

Per la realizzazione di titoli di credito nominativi, l’ufficiale delle esecuzioni o dei fallimenti, provvede agli atti necessari in luogo del debitore.

Capo secondo Del diritto di pegno sui crediti e su altri diritti
A. In genere
Art. 899

I crediti ed altri diritti possono essere dati a pegno purché sieno cedibili.

Il diritto di pegno sugli stessi soggiace, salvo contraria disposizione, alle norme del pegno manuale.

B. Costituzione
I. Per crediti con o senza titolo di riconoscimento
Art. 900

Per impegnare un credito che non risulta da documento o che risulta da un semplice riconoscimento scritto del debito, occorre la scrittura del contratto di pegno e la consegna del titolo se esiste.

Il creditore ed il pignorante possono notificare la costituzione del pegno al debitore.

Per la costituzione di pegno sopra altri diritti, è necessaria, oltre la scrittura di pegno, l’osservanza delle formalità prescritte per la loro trasmissione.

II. Per
cartevalori
Art. 901

Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio.

Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione.

La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008414 sui titoli contabili.415

III. Per titoli rappresentanti merci
Art. 902

Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse.

Se oltre alla cartavalore esiste uno speciale atto di pegno (warrant), la costituzione in pegno di questo titolo basta per impegnare la merce, purché la costituzione del pegno sia annotata nella cartavalore, con la indicazione della somma garantita e della scadenza.

IV. Pegno
posteriore
Art. 903

Il pegno posteriore di un credito richiede per la sua validità l’avviso scritto dato dal titolare del credito o dal creditore pignoratizio posteriore al creditore pignoratizio anteriore.

C. Effetti
I. Estensione della garanzia
Art. 904

Il diritto di pegno sopra un credito produttivo d’interessi o di altri redditi periodici, come i dividendi, si estende, salvo patto contrario, solo alla prestazione corrente; il creditore non ha diritto alle prestazioni già scadute.

Se però tali redditi accessori risultano da titoli speciali si ritengono compresi nel pegno in quanto siano formalmente impegnati essi medesimi e salvo patto contrario.

II. Rappresentanza di azioni e di quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in
pegno416
Art. 905

Nelle assemblee generali, le azioni costituite in pegno sono rappresentate dall’azionista e non dal creditore pignoratizio.

Nelle assemblee dei soci, le quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno sono rappresentate dal socio e non dal creditore pignoratizio.417

III. Amministrazione e
riscossione
Art. 906

Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia.

Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell’altro.

In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta.

Capo terzo Del prestito a pegno
A. Istituti di prestiti a pegno
I. Autorizzazione
Art. 907

Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l’autorizzazione del governo cantonale.

I Cantoni possono stabilire che questa autorizzazione sia data soltanto ad istituti pubblici del Cantone o dei Comuni o ad istituti di utilità pubblica.

Essi possono imporre tasse particolari sull’esercizio di tali imprese.

II. Durata
Art. 908

Agli istituti privati l’autorizzazione può essere data solo per un determinato tempo, ma può essere rinnovata.

L’autorizzazione può essere in ogni tempo revocata, se l’istituto non osserva le prescrizioni a cui è sottoposto il suo esercizio.

B. Prestito a pegno
I. Costituzione
Art. 909

Il pegno è costituito con la consegna dell’oggetto impegnato all’istituto e col distacco della relativa polizza.

II. Effetti
1. Vendita del pegno
Art. 910

Se il pegno non è riscattato nel termine convenuto, l’istituto può far vendere l’oggetto dall’autorità, dopo aver diffidato con bando pubblico il debitore.

L’istituto non può far valere un credito personale.

2. Diritto
sull’eccedenza
Art. 911

Se dal ricavo della vendita risulta un’eccedenza sulla somma garantita, l’avente diritto ne può chiedere il pagamento.

Più crediti verso lo stesso debitore possono essere addizionati per il calcolo dell’eccedenza.

Il diritto sull’eccedenza si prescrive in cinque anni dalla vendita della cosa.

III. Riscatto del pegno
1. Diritto al riscatto
Art. 912

Finché il pegno non sia venduto, l’interessato può riscattarlo contro restituzione della polizza.

Non potendo produrre la polizza, egli può ancora riscattare il pegno, dopo la scadenza del termine, se può altrimenti provare il proprio diritto.

Questa facoltà spetta all’interessato, dopo sei mesi dalla scadenza, anche se l’istituto si è espressamente riservato di riconsegnare l’oggetto soltanto contro restituzione della polizza.

2. Diritto
dell’istituto
Art. 913

L’istituto ha diritto di esigere, al momento del riscatto, l’interesse di tutto il mese corrente.

Se l’istituto si è riservato di riconsegnare il pegno a qualunque persona, dietro presentazione della polizza, esso è autorizzato alla riconsegna in quanto non sappia o non debba sapere che il portatore si è illecitamente impossessato della polizza.

C. Compera a patto di ricupera
Art. 914

La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno.

D. Regolamenti cantonali
Art. 915

I Cantoni possono emanare ulteriori disposizioni circa l’esercizio del prestito a pegno.

418

Capo quarto Delle obbligazioni fondiarie
Art. 916 a 918419

Parte terza Del possesso e del registro fondiario

Titolo ventesimoquarto Del possesso

A. Nozione e specie
I. Concetto
Art. 919

È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere.

Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l’effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa.

II. Possesso originario e derivato
Art. 920

Se il possessore ha consegnato la cosa ad un altro per conferirgli un diritto reale limitato od un diritto personale, ambedue ne sono possessori.

Chi possiede la cosa quale proprietario ne ha il possesso originario, ogni altro un possesso derivato.

III. Interruzione transitoria
Art. 921

Il possesso non si perde per un impedimento od un’interruzione del suo esercizio che sia di natura transitoria.

B. Trasferimento
I. Tra presenti
Art. 922

Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell’acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere.

La consegna è adempiuta tosto che l’acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore precedente, di esercitare la potestà sulla cosa.

II. Fra assenti
Art. 923

Se la consegna ha luogo fra assenti, essa è compiuta con la consegna della cosa all’acquirente od al suo rappresentante.

III. Senza
consegna
Art. 924

Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l’alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico.

Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l’alienante ne lo ha avvertito.

Il terzo può rifiutare la consegna all’acquirente per gli stessi motivi per i quali l’avrebbe potuta rifiutare all’alienante.

IV. Titoli
rappresentanti merci
Art. 925

Se per merci consegnate ad un vettore o ad un magazzino di deposito sono state emesse cartevalori che le rappresentino, la trasmissione di tali documenti vale come consegna delle merci.

Tuttavia in confronto di chi ha ricevuto il titolo in buona fede, prevale il diritto di chi in buona fede ha ricevuto la merce stessa.

C. Effetti
I. Protezione del possesso
1. Diritto di difesa
Art. 926

Ogni possessore ha il diritto di difendersi con la forza contro l’altrui illecita violenza.

Se la cosa gli è tolta violentemente o clandestinamente egli può riprenderne immediatamente il possesso espellendone l’usurpatore se si tratta di un immobile o, se si tratta di una cosa mobile, togliendola all’usurpatore colto sul fatto od immediatamente inseguito.

Egli deve astenersi da ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze.

2. Azione di reintegra
Art. 927

Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente.

Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all’attore.

L’azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno.

3. Azione di manutenzione
Art. 928

Quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l’azione di manutenzione contro l’autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto.

L’azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori ed il risarcimento dei danni.

4. Ammissibilità e prescrizione dell’azione
Art. 929

Le azioni contro l’illecita violenza sono ammissibili solo quando il possessore abbia immediatamente reclamato la restituzione della cosa o la cessazione della turbativa, appena conosciuto l’atto di violenza e l’autore di esso.

L’azione si prescrive in un anno, il quale comincia a decorrere dalla spogliazione o dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto più tardi conoscenza del fatto e del suo autore.

II. Protezione giuridica
1. Presunzione della proprietà
Art. 930

Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario.

Ogni precedente possessore è presunto essere stato proprietario al tempo del suo possesso.

2. Presunzione in caso di possesso derivato
Art. 931

Chi possiede una cosa mobile senza l’intenzione di esserne proprietario, può far valere la presunzione di proprietà di colui dal quale l’ha ricevuta in buona fede.

Se uno possiede una cosa mobile allegando un diritto reale limitato od un diritto personale, si presume l’esistenza di questo diritto, ma la presunzione cessa verso colui dal quale l’ha ricevuta.

3. Azione contro il possessore
Art. 932

Il possessore di una cosa mobile può opporre a qualsiasi azione la presunzione nascente dal possesso a favore del proprio diritto, riservate le disposizioni circa lo spoglio o la turbativa violenta del possesso.

4. Diritto di disposizione e di rivendicazione
a. Cose affidate
Art. 933

Chi in buona fede ha ricevuto una cosa mobile a titolo di proprietà o di un diritto reale limitato dev’essere protetto nel suo possesso, anche se la cosa fosse stata affidata all’alienante senza facoltà di disporne.

b. Cose smarrite o sottratte
Art. 934

Il possessore, a cui fu rubata una cosa mobile, o che l’ha smarrita, o che ne fu altrimenti privato contro la sua volontà, la può rivendicare entro cinque anni da qualsiasi acquirente. È fatto salvo l’articolo 722.420

Il diritto di rivendicazione per beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003421 sul trasferimento dei beni culturali, andati persi contro la volontà del proprietario, si prescrive in un anno dopo che il proprietario è venuto a conoscenza dell’ubicazione e del detentore dei beni, ma al più tardi in 30 anni dopo la perdita dei beni.422

Se la cosa è stata acquistata all’asta pubblica, in un mercato, o da un negoziante di cose della medesima specie, essa può del pari essere rivendicata contro il primo od ogni successivo acquirente di buona fede, ma solo dietro compenso del prezzo sborsato.

Del resto la restituzione ha luogo secondo le norme relative ai diritti del possessore di buona fede.

c. Denaro e titoli al portatore
Art. 935

Il denaro ed i titoli al portatore non possono essere rivendicati contro il detentore di buona fede, anche se il precedente possessore ne sia stato privato contro la sua volontà.

d. Mala fede
Art. 936

Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore.

Se però lo stesso possessore precedente non l’aveva acquistata in buona fede, egli non può rivendicarla da un possessore susseguente.

5. Presunzione per i fondi
Art. 937

Per i fondi iscritti423 nel registro fondiario, la presunzione del diritto e le azioni possessorie stanno solo a favore della persona iscritta.

Chi però esercita sul fondo un effettivo potere, può proporre le azioni possessorie di spoglio e di turbativa contro ogni illecita violenza.

III. Responsabilità
1. Possessore di buona fede
a. Godimento
Art. 938

Chi possiede una cosa in buona fede non è tenuto a risarcire il rivendicante per l’uso ed il profitto che ne ha avuto conformemente al suo presunto diritto.

Egli non è responsabile della perdita o del deterioramento che ne sono derivati.

b. Indennità
Art. 939

Se l’avente diritto rivendica la cosa, il possessore di buona fede può chiedere dal rivendicante un’indennità per le spese necessarie ed utili e rifiutare la consegna fino al pagamento della medesima.

Egli non può pretendere indennità per altre spese, ma ha diritto, nel caso che l’indennità non gli sia offerta, di togliere, prima di restituire la cosa, ciò che vi avesse aggiunto, in quanto si possa fare senza danneggiarla.

I frutti percepiti dal possessore sono compensati con le spese che gli sono dovute.

2. Possessore di mala fede
Art. 940

Chi possiede una cosa in mala fede deve restituirla all’avente diritto, e risarcire tutti i danni cagionati dalla illecita detenzione, nonché i frutti che ha percepito o trascurato di percepire.

Egli può farsi rimborsare solo quelle spese, che sarebbero state necessarie anche per il rivendicante.

Fintanto che il possessore non sa a chi deve restituire la cosa, risponde solo dei danni cagionati per sua colpa.

IV. Prescrizione acquisitiva
Art. 941

Il possessore che vuol far valere la prescrizione acquisitiva ha diritto di aggiungere al suo possesso quello del suo autore, in quanto fosse idoneo a prescrivere.

Titolo ventesimoquinto Del registro fondiario

A. Impianto
I. Oggetto
1. In genere
Art. 942

È istituito un registro dei diritti sui fondi.

Il registro fondiario consiste nel libro mastro cogli atti che lo completano, mappa catastale, sommarione, documenti giustificativi, descrizioni degli immobili, e nel libro giornale.

Il registro fondiario può essere tenuto su carta o su supporti informatici.424

In caso di tenuta informatizzata del registro fondiario, i dati iscritti sono giuridicamente efficaci se sono correttamente registrati nel sistema e se gli apparecchi dell’ufficio del registro fondiario ne permettono la lettura sotto forma di cifre e di lettere mediante procedimenti tecnici o la loro presentazione sotto forma di piani.425

2. Intavolazione
a. Oggetto
Art. 943426

Nel registro fondiario sono intavolati come fondi:

  1. i beni immobili;

  2. i diritti per sè stanti e permanenti costituiti sui fondi;

  3. le miniere;

  4. le quote di comproprietà d’un fondo.

Un regolamento del Consiglio federale darà le norme particolari su le condizioni e il modo d’intavolazione dei diritti per sé stanti e permanenti, delle miniere e delle quote di comproprietà d’un fondo.

b. Eccezioni
Art. 944

I fondi che non sono di proprietà privata e quelli che servono all’uso pubblico, si intavolano solo in quanto debbano essere iscritti dei diritti reali sopra i medesimi, o se il diritto cantonale lo prescrive.

Ove un fondo intavolato sia convertito in uno non soggetto all’intavolazione, viene eliminato dal registro.

427

3. Registri
a. Libro mastro
Art. 945

Ogni fondo è intavolato nel mastro in un foglio e con un numero proprio.

Le norme da seguirsi in caso di divisione di un fondo o di riunione di più fondi, verranno stabilite con regolamento del Consiglio federale.

b. Foglio del mastro
Art. 946

Ogni foglio è diviso in rubriche speciali dove sono iscritti:

  1. la proprietà;

  2. le servitù e gli oneri fondiari a favore od a carico del fondo;

  3. i diritti di pegno di cui il fondo è gravato.

Gli accessori possono essere menzionati a richiesta del proprietario e, quando sono menzionati, non possono essere cancellati senza il consenso di tutti gli aventi diritto risultanti dal registro.

c. Foglio
collettivi
Art. 947

Col consenso del proprietario, possono essere intavolati in un foglio unico più fondi sebbene non contigui.

Le iscrizioni in questo foglio valgono per tutti i fondi insieme, eccezion fatta per le servitù prediali.

Il proprietario può sempre domandare che una singola parcella sia intavolata a parte, sotto riserva dei diritti acquisiti.

d. Libro giornale, documenti
Art. 948

Le notificazioni per l’iscrizione nel registro fondiario sono registrate senza indugio in un giornale nell’ordine cronologico della loro presentazione, con l’indicazione del richiedente e della relativa domanda.

I documenti all’appoggio dei quali sono fatte le iscrizioni devono essere debitamente allegati e conservati.

Nei Cantoni che avranno incaricato l’ufficiale del registro della celebrazione degli atti pubblici, i documenti potranno essere sostituiti da un protocollo avente i caratteri del documento pubblico.

4. Regolamenti
a. In genere428
Art. 949

Il Consiglio federale stabilisce i formulari per il registro fondiario, emana i necessari regolamenti e può prescrivere l’uso di altri registri ausiliari.

I Cantoni possono prescrivere delle norme speciali per l’iscrizione di quei diritti immobiliari che rimangono soggetti al diritto cantonale; esse richiedono per la loro validità l’approvazione della Confederazione.

b. Tenuta
informatizzata
del registro
fondiario
Art. 949a429

Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev’esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Il Consiglio federale disciplina:

  1. la procedura di autorizzazione;

  2. l’estensione e i dettagli tecnici della tenuta del registro informatizzato, in particolare il processo attraverso il quale le iscrizioni sono giuridicamente efficaci;

  3. se e a quali condizioni le pratiche con il registro fondiario possono svolgersi per via elettronica;

  4. se e a quali condizioni i dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse sono messi a disposizione del pubblico;

  5. l’accesso ai dati, la registrazione delle interrogazioni e le condizioni che giustificano la revoca del diritto d’accesso in caso di abuso;

  6. la protezione dei dati;

  7. la conservazione dei dati a lungo termine e la loro archiviazione.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definiscono modelli di dati e interfaccia uniformi per il registro fondiario e per la misurazione catastale.

5. Misurazione
ufficiale
Art. 950430

L’iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario ha luogo sulla base della misurazione ufficiale, segnatamente sulla base di un piano per il registro fondiario.

La legge del 5 ottobre 2007431 sulla geoinformazione disciplina i requisiti qualitativi e tecnici della misurazione ufficiale.

II. Tenuta del registro
1. Circondari
a. Competenza
Art. 951

Per la tenuta dei registri fondiari sono stabiliti dei circondari.

I fondi sono intavolati nel registro del circondario in cui si trovano.

b. Fondi i più circondari
Art. 952

Ove un fondo si trovi in più circondari, deve essere intavolato registro di ognuno d’essi con richiamo al registro degli altri.

Le notificazioni e le iscrizioni costitutive di diritti reali devono aver luogo nel registro del circondario dove si trova la maggior parte del fondo.

Le iscrizioni in questo registro sono comunicate dall’ufficiale del registro agli altri uffici.

2. Uffici del registro
Art. 953

L’organizzazione degli uffici di registro fondiario, la delimitazione dei circondari, la nomina e la retribuzione dei funzionari nonché l’ordinamento della vigilanza spettano ai Cantoni.

Le prescrizioni cantonali, eccettuate quelle sulla nomina e lo stipendio dei funzionari, richiedono l’approvazione della Confederazione.432

3. Tariffe
Art. 954

I Cantoni possono stabilire delle tasse per le iscrizioni nel registro fondiario e per le operazioni geometriche che richiedono.

Sono dispensate da ogni tassa le iscrizioni dipendenti da lavori di miglioramento del suolo o da permute a scopo di arrotondare una tenuta agricola.

III. Ufficiali del registro
1. Responsabilità
Art. 955

I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri.

Essi hanno regresso verso i funzionari ed impiegati e verso gli organi della vigilanza immediata che fossero in colpa.

Possono esigere che i funzionari e gli impiegati prestino garanzia.

2. Vigilanza
Art. 956

La gestione degli ufficiali del registro soggiace ad una regolare vigilanza.

In quanto non sia prescritta l’azione giudiziaria, i ricorsi contro la gestione e le contestazioni relative ai documenti e dichiarazioni prodotti o da prodursi, sono decisi dalla autorità cantonale di vigilanza.

È riservato uno speciale regolamento circa l’ulteriore diritto di ricorso all’autorità federale.

3. Misure
disciplinari433
Art. 957

Le trasgressioni dei doveri d’ufficio da parte dei funzionari ed impiegati del registro sono punite dalle autorità cantonali di vigilanza con sanzioni disciplinari.434

Le sanzioni disciplinari sono l’ammonizione, la multa fino a mille franchi e, nei casi gravi, la destituzione.435

È riservata l’azione penale.

B. Iscrizione
I. Diritti da
iscriversi
1. Proprietà e diritti reali
Art. 958

Nel registro fondiario sono iscritti i seguenti diritti fondiari:

  1. La proprietà;

  2. le servitù e gli oneri fondiari;

  3. i diritti di pegno.

2. Annotazioni
a. Diritti
personali
Art. 959

Possono essere annotati nel registro i diritti personali, quando la loro annotazione sia espressamente prevista dalla legge come nei casi di prelazione, di ricupera, di promessa di vendita, di affitto o di pigione.

Mediante l’annotazione diventano efficaci in confronto ai diritti posteriormente acquisiti.

b. Restrizioni della facoltà di disporre
Art. 960

Le restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate per singoli fondi:

  1. in virtù di un ordine dell’autorità a garanzia di pretese contestate od esecutive;

  2. 436per effetto di un pignoramento;

  3. 437in virtù di un negozio giuridico per il quale l’annotazione è prevista dalla legge, come nel caso di sostituzioni fedecommissarie.

Mediante l’annotazione, le limitazioni della facoltà di disporre diventano efficaci, in confronto ai diritti posteriormente acquisiti.

c. Iscrizioni provvisorie
Art. 961

Possono essere fatte iscrizioni provvisorie:

  1. a sicurezza di asserti diritti reali;

  2. nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova.

Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell’iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato.

Il giudice decide queste domande, accorda l’iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.438

d. Iscrizione di diritti di grado posteriore
Art. 961a439

Un’annotazione non impedisce l’iscrizione di un diritto di grado posteriore.

II. Restrizioni di diritto pubblico
Art. 962

Cantoni possono prescrivere l’iscrizione440 nel registro fondiario delle servitù di diritto pubblico, come i piani regolatori e simili.

Queste disposizioni richiedono per la loro validità l’approvazione della Confederazione.

III. Condizioni dell’iscrizione
1. Indicazioni
a. Per le
iscrizioni
Art. 963

Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione.

Non occorre una dichiarazione del proprietario se il richiedente si appoggia ad una disposizione di legge, ad una sentenza esecutiva o ad un documento parificato ad una sentenza.

I funzionari ai quali è commessa dal diritto cantonale la celebrazione degli atti pubblici, possono essere incaricati dai Cantoni di notificare per l’iscrizione nel registro fondiario i rapporti giuridici risultanti dai loro atti.

b. Per le
cancellazioni
Art. 964

Per cancellare o per variare un’iscrizione occorre una dichiarazione scritta delle persone che vi hanno diritto a norma della medesima.

Quest’autorizzazione può essere data con la loro firma nel libro giornale.

2. Legittimazione
a. Prova
Art. 965

Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico.

La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l’operazione, od è un suo procuratore.

La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità.

b. Complemento della prova
Art. 966

Quando non siano fornite le prove richieste per un’operazione del registro fondiario, la notificazione deve essere rifiutata.

Se però il titolo giuridico è stabilito e si tratta solo di completare la prova del diritto di disporre, si può far luogo ad un’iscrizione provvisoria col consenso del proprietario o per ordine del giudice.

IV. Modo
dell’iscrizione
1. In genere
Art. 967

Le iscrizioni nel libro mastro avvengono nell’ordine in cui le notificazioni furono presentate, od in cui furono firmati i documenti o fatte le dichiarazioni davanti all’ufficiale del registro.

Di ogni iscrizione è rilasciato agli interessati un estratto a loro richiesta.

La forma dell’iscrizione, della cancellazione e degli estratti, è stabilita da un regolamento del Consiglio federale.

2. Servitù
Art. 968

L’iscrizione e la cancellazione delle servitù prediali devono aver luogo sui fogli del fondo dominante e del fondo servente.

V. Comunicazione d’officio
Art. 969

L’ufficiale del registro deve notificare agli interessati le operazioni che avvengono a loro insaputa; in particolare, comunica l’acquisto della proprietà da parte di un terzo alle persone il cui diritto di prelazione è annotato nel registro fondiario o è dato per legge e risulta dal registro fondiario.441

I termini stabiliti per contestarle decorrono dalla notificazione.

C. Pubblicità del registro
I. Comunicazione di
informazioni e consultazione
Art. 970442

Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti.

Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro:

  1. la designazione e la descrizione del fondo;

  2. il nome e l’identità del proprietario;

  3. la forma di proprietà e la data d’acquisto.

Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità.

Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un’iscrizione nel registro fondiario.

II. Pubblicazioni
Art. 970a443

I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria.

Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

D. Effetti
I. Conseguenze della mancata iscrizione
Art. 971

Ove per la costituzione di un diritto reale sia prevista la iscrizione nel registro fondiario, il diritto reale esiste solo in virtù della iscrizione medesima.

L’estensione del diritto può essere dimostrata coi documenti od in altro modo entro i limiti dell’iscrizione.

II. Effetti
dell’iscrizione
1. In genere
Art. 972

I diritti reali nascono e ricevono grado e data dall’iscrizione nel libro mastro.

Il loro effetto risale al giorno dell’iscrizione nel giornale a condizione che siano in pari tempo prodotti i documenti giustificativi prescritti dalla legge, o che, trattandosi di iscrizioni provvisorie, questi siano posteriormente prodotti in tempo utile.

Dove, secondo il diritto cantonale, la celebrazione degli atti pubblici è fatta dall’ufficiale del registro mediante iscrizione in un protocollo, questa tiene luogo dell’iscrizione nel giornale.

2. Terzi di buona fede
Art. 973

Chi in buona fede, riferendosi ad un’iscrizione nel registro, ha acquistato una proprietà od altri diritti reali, dev’essere protetto nel suo acquisto.

La presente disposizione non si applica ai confini dei fondi compresi nei territori interessati da spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.444

3. Terzi di mala fede
Art. 974

Quando un diritto reale sia stato iscritto indebitamente, il terzo che ne conosceva o ne doveva conoscere il vizio, non può invocare l’iscrizione.

È indebita l’iscrizione avvenuta senza titolo giuridico o per un atto giuridico non vincolante.

Chi da una simile iscrizione è pregiudicato in un diritto reale, può opporre direttamente il vizio dell’iscrizione al terzo di mala fede.

E. Estinzione e modificazione
I. Di iscrizioni indebite
Art. 975

Essendo stato indebitamente iscritto un diritto reale, od essendo stata indebitamente cancellata o modificata una giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può chiedere che l’iscrizione sia cancellata o modificata.

Rimangono riservati i diritti reali acquisiti da terzi in buona fede in conseguenza dell’iscrizione, e le azioni di risarcimento.

II. Estinzione del diritto iscritto
Art. 976445

Quando un’iscrizione abbia perduto ogni valore giuridico, chi ne è gravato può chiederne la cancellazione; l’ufficiale del registro può anche procedere d’ufficio alla cancellazione.

Se l’ufficiale del registro fa luogo alla domanda o procede d’ufficio alla cancellazione, lo comunica agli interessati.

Chi per effetto della cancellazione è leso nei propri diritti può proporre azione di reiscrizione.

III. Rettificazioni
Art. 977

L’ufficiale del registro non può eseguire una rettificazione senza il consenso scritto degli interessati, se non per disposizione del giudice.

Invece di rettificarla, si può cancellare l’iscrizione erronea e farne una nuova.

La correzione di meri errori di scritturazione si fa d’officio, a norma di analogo regolamento da emanarsi dal Consiglio federale.

Titolo finale:
Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile

Capo primo Dell’applicazione del vecchio e del nuovo diritto

A. Disposizioni generali

I. Regola della non retroattività
Art. 1

1 Gli effetti giuridici di fatti anteriori all’entrata in vigore di questo codice sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati.

2 Perciò gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del codice sono regolati, per quanto riguarda la loro forza obbligatoria ed i loro effetti, anche per l’avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti.

3 Invece i fatti compiutisi posteriormente sono regolati dal diritto nuovo, salve le eccezioni previste dalla legge.

II. Retroattività
1. Ordine
pubblico e buoni costumi
Art. 2

1 Le disposizioni di questo codice fondate sull’ordine pubblico e sui buoni costumi sono applicabili in tutti i casi dal momento della sua entrata in vigore, salvo le eccezioni previste dalla legge.

2 Perciò le disposizioni del diritto anteriore incompatibili con l’ordine pubblico ed i buoni costumi secondo il concetto della nuova legge si ritengono abrogate.

2. Rapporti
regolati dalla legge
Art. 3

I rapporti giuridici, il cui oggetto è regolato dalla legge indipendentemente dalla volontà delle parti, sono sottoposti alla nuova legge dal momento della sua entrata in vigore, anche se compiuti anteriormente.

3. Diritti non acquisiti
Art. 4

I fatti verificatisi sotto l’impero del diritto anteriore, ma dai quali al momento dell’entrata in vigore di questo codice non derivava ancora un diritto acquisito, sono da questo momento regolati nei loro effetti giuridici dalla legge nuova.

B. Diritto delle persone

I. Esercizio dei diritti civili
Art. 5

1 L’esercizio dei diritti civili è sottoposto in ogni caso alle disposizioni di questo codice.

2 Tuttavia se al momento dell’entrata in vigore della legge nuova qualcuno avesse l’esercizio dei diritti civili secondo la legge anteriore, ma non secondo la legge nuova, egli sarà riconosciuto capace anche posteriormente.

II. Scomparsa
Art. 6

1 La dichiarazione di scomparsa è sottoposta alla legge nuova dal momento della sua entrata in vigore.

2 La dichiarazione di morte o di assenza del diritto precedente avrà, dopo l’entrata in vigore di questo codice, gli effetti della dichiarazione di scomparsa della legge nuova, rimanendo però in vigore le conseguenze giuridiche verificatesi precedentemente secondo la legge anteriore, come la devoluzione d’eredità o lo scioglimento del matrimonio.

3 Le procedure in corso al momento dell’entrata in vigore del Codice civile saranno ricominciate secondo le disposizioni della legge nuova, tenuto calcolo del tempo già trascorso, oppure, a richiesta degli interessati, saranno proseguite secondo la legge anteriore, osservati i termini della medesima.

IIa. Banca dati centrale dello stato civile
Art. 6a446

1 Il Consiglio federale disciplina il passaggio alla gestione elettronica dei registri.

2 La Confederazione si assume le spese d’investimento fino a 5 milioni di franchi.

III. Persone giuridiche
1. In genere447
Art. 6b448

1 Le organizzazioni corporative, gli istituti e le fondazioni che hanno acquisito la personalità giuridica sotto la legge precedente, la conservano sotto questo codice, anche se non potessero acquistarla secondo le sue disposizioni.

2 Le persone giuridiche già esistenti, per la cui costituzione, secondo le prescrizioni della nuova legge sarebbe necessaria l’iscrizione in un registro pubblico, devono, entro il termine di cinque anni dall’entrata in vigore della medesima, ottenere questa iscrizione, anche se non era prescritta dal diritto anteriore; decorso questo termine senza essere iscritte, la loro personalità non è più riconosciuta.

3 I diritti inerenti alla personalità sono determinati per tutte le persone giuridiche da questo codice, dal momento della sua entrata in vigore.

2. Contabilità
e ufficio di revisione
Art. 6c449

Le disposizioni della modifica del 16 dicembre 2005450 concernenti la contabilità e l’ufficio di revisione si applicano dal primo esercizio che comincia con l’entrata in vigore della presente legge o successivamente.

C. Diritto di famiglia

I. Celebrazione del matrimonio
Art. 7451

1 Il matrimonio è retto dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998452.

2 Dall’entrata in vigore della legge nuova, i matrimoni per cui il diritto anteriore prevede una causa di nullità possono essere annullati solo secondo le disposizioni della nuova legge, computando tuttavia nei termini il tempo decorso anteriormente.

Ibis. Divorzio
1. Principio
Art. 7a453

1 Il divorzio è retto dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998454.

2 I divorzi passati in giudicato secondo il diritto anteriore conservano i loro effetti; le nuove disposizioni sull’esecuzione sono applicabili alle rendite o alle liquidazioni in capitale statuite per sopperire alla perdita del diritto al mantenimento o a titolo di contributi di mantenimento.

3 La modifica della sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura.

2. Processi di divorzio
pendenti
Art. 7b455

1 Ai processi di divorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998456 e che devono essere giudicati da un’istanza cantonale, si applica la legge nuova.

2 Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva.

3 Il Tribunale federale applica la legge anteriore allorché la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998; lo stesso vale anche in caso di rinvio all’autorità cantonale.

3. Termine
di separazione nei processi
di divorzio pendenti
Art. 7c457

Nei processi di divorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 dicembre 2003458 e che devono essere giudicati da un’istanza cantonale si applica il termine di separazione previsto dalla legge nuova.

Iter. Effetti del matrimonio in generale
1. Principio
Art. 8459

Gli effetti del matrimonio in generale sono retti dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.

2. Cognome
Art. 8a460

La donna maritatasi sotto la legge anteriore può, entro un anno
dall’entrata in vigore della nuova legge, dichiarare all’ufficiale di stato civile di voler anteporre al cognome coniugale quello che portava prima del matrimonio.

3. Cittadinanza
Art. 8b461

La svizzera maritatasi sotto la legge anteriore può entro un anno
dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare all’autorità competente del suo vecchio Cantone d’origine di voler riprendere la cittadinanza che aveva da nubile.

II. Regime dei beni nei
matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912
Art. 9462

Gli effetti patrimoniali dei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912 sono retti dalle disposizioni del presente codice sull’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, entrate in vigore a quella data.463

II.bis Regime dei beni nei
matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912
1. In genere
Art. 9a464

1 Salvo diversa disposizione, i matrimoni esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 sono sottoposti alla legge nuova.

2 Gli effetti patrimoniali dei matrimoni sciolti prima dell’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 sono retti dalla legge anteriore.

2. Passaggio dall’unione dei beni alla
partecipazione agli acquisti
a. Modificazione delle masse patrimoniali
Art. 9b465

1 I coniugi che vivevano nel regime dell’unione dei beni sotto la legge anteriore sottostanno, nei loro rapporti reciproci e verso i terzi, alle nuove norme sulla partecipazione agli acquisti.

2 I beni appartenenti a ciascun coniuge diventano suoi beni propri o suoi acquisti conformemente alle norme sulla partecipazione agli acquisti; i beni riservati costituiti per convenzione matrimoniale diventano beni propri.

3 La moglie ricupera la proprietà dei suoi apporti passati in proprietà del marito o ha un credito compensativo corrispondente.

b. Privilegio
Art. 9c466

Le disposizioni della legge anteriore sui crediti della moglie per gli apporti che più non si rinvenissero in caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni del medesimo rimangono applicabili per dieci anni dopo l’entrata in vigore della legge nuova.

c. Liquidazione del regime dei beni sotto la legge nuova
Art. 9d467

1 Dopo l’entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione fra i coniugi del regime dei beni è retta, per tutta la durata del precedente regime comune e del nuovo regime ordinario, dalle norme sulla partecipazione agli acquisti, salvo che i coniugi, al momento di questa entrata in vigore, abbiano già terminato la liquidazione secondo le disposizioni sull’unione dei beni.

2 Prima dell’entrata in vigore della legge nuova, ogni coniuge può comunicare per scritto all’altro che il loro regime d’unione dei beni sarà sciolto secondo le disposizioni della legge anteriore.

3 Se il regime dei beni è sciolto in seguito all’accoglimento di un’azione proposta prima dell’entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione si fa secondo la legge anteriore.

3. Mantenimento dell’unione dei beni
Art. 9e468

1 I coniugi che vivevano nel regime comune dell’unione dei beni sotto la legge anteriore possono, entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all’ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler mantenere questo regime purché non l’abbiano modificato per convenzione matrimoniale; l’ufficio del registro dei beni matrimoniali tiene un elenco pubblico di queste dichiarazioni.

2 Il regime dei beni è però opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza.

3 I beni riservati dei coniugi sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni.

4. Mantenimento della separazione dei beni legale o giudiziale
Art. 9f469

I coniugi che vivevano nel regime della separazione dei beni legale o giudiziale sotto la legge anteriore sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni.

5. Convenzioni matrimoniali
a. In genere
Art. 10470

1 Se i coniugi hanno conchiuso una convenzione matrimoniale giusta le disposizioni del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, tale convenzione conserva la sua validità e, salve le disposizioni del presente titolo concernenti i beni riservati, l’efficacia verso i terzi e la separazione convenzionale dei beni, il loro intero regime dei beni rimane sottoposto alle norme della legge anteriore.

2 I beni riservati dei coniugi sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni.

3 Le convenzioni che modificano la partecipazione all’aumento o alle diminuzioni nel regime dell’unione dei beni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.

b. Efficacia verso i terzi
Art. 10a471

1 Il regime dei beni è opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza.

2 Se la convenzione matrimoniale non è giuridicamente efficace verso i terzi, rispetto a loro valgono le nuove norme sulla partecipazione agli acquisti.

c. Sottoposizione alla legge nuova
Art. 10b472

1 I coniugi che vivevano nel regime comune dell’unione dei beni sotto la legge anteriore, ma lo avevano modificato per convenzione matrimoniale, possono, entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all’ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler sottoporre i loro rapporti giuridici al nuovo regime ordinario della partecipazione agli acquisti.

2 In tal caso, la partecipazione convenzionale all’aumento vale per la somma totale degli aumenti della sostanza d’ambo i coniugi, salvo che si sia altrimenti stabilito per convenzione matrimoniale.

d. Separazione convenzionale dei beni secondo la legge anteriore
Art. 10c473

I coniugi che avevano adottato la separazione dei beni sotto la legge anteriore sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni.

e. Convenzioni matrimoniali concluse in vista dell’entrata in vigore della legge nuova
Art. 10d474

Le convenzioni matrimoniali concluse prima dell’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 ma efficaci soltanto sotto la legge nuova non sottostanno all’approvazione dell’autorità tutoria.

f. Registro dei beni matrimoniali
Art. 10e475

1 Con l’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 non saranno più fatte nuove iscrizioni nel registro dei beni matrimoniali.

2 Il diritto di consultare il registro rimane garantito.

6. Estinzione di debiti in caso di liquidazione del regime dei beni
Art. 11476

Il coniuge che, in una liquidazione connessa con l’entrata in vigore della legge nuova, deve pagare debiti pecuniari o restituire cose può, qualora dovesse per ciò incorrere in serie difficoltà, chiedere dilazioni; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

7. Protezione dei creditori
Art. 11a477

Le norme sulla protezione dei creditori in caso di modificazione del regime dei beni s’applicano, quanto alla responsabilità, anche alle modificazioni determinate dall’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.

III. Filiazione in genere
Art. 12478

1 Il sorgere e gli effetti della filiazione sono soggetti alla legge nuova dall’entrata in vigore di questo codice; è riservato l’acquisto del cognome e della cittadinanza verificatosi sotto la legge anteriore.

2 Se all’entrata in vigore della legge nuova si trovano sotto tutela dei figli che secondo la stessa soggiacciono per legge all’autorità parentale, la tutela, al più tardi un anno dopo, sarà sostituita da questa salvo che non sia stato ordinato il contrario giusta le disposizioni sulla privazione dell’autorità parentale.

3 Il trasferimento o la privazione dell’autorità parentale deciso dall’autorità secondo la legge anteriore rimane efficace anche dopo l’entrata in vigore della legge nuova.

IIIbis. Adozione
1. Mantenimento del diritto
anteriore
Art. 12a479

1 L’adozione pronunciata prima dell’entrata in vigore delle nuove norme della legge federale del 30 giugno 1972 che modifica il Codice civile svizzero rimane sottoposta al diritto entrato in vigore il lo gennaio 1912480; i consensi dati validamente secondo tale diritto rimangono in ogni caso efficaci.

2 Le persone che non hanno ancora compiuto venti anni al momento dell’entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994, anche se sono maggiorenni, possono ancora essere adottate secondo le disposizioni applicabili ai minorenni nella misura in cui la domanda sia presentata prima del compimento del ventesimo anno d’età e nei due anni successivi all’entrata in vigore della legge suddetta.481

2. Soggezione al nuovo diritto
Art. 12b482

1 L’adozione di un minorenne, pronunciata secondo il diritto anteriore, può essere sottoposta alle nuove prescrizioni, se i genitori adottivi e il figlio ne fanno richiesta in comune entro cinque anni dall’entrata in vigore di queste.

2 Il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio non è di ostacolo a tale domanda.

3 Le nuove norme si applicano alla procedura; il consenso dei genitori non è necessario.

3. Adozione di maggiorenni o interdetti
Art. 12c483

1 Una persona maggiorenne o interdetta può essere adottata secondo le nuove disposizioni sull’adozione dei minorenni qualora il diritto previgente non ne abbia permesso l’adozione durante la minore età, ma le condizioni del nuovo diritto fossero state già allora adempite.

2 Le disposizioni del previgente e nuovo diritto sul consenso dei genitori all’adozione di minorenni non sono tuttavia applicabili.

3 La richiesta dev’essere presentata entro cinque anni a contare dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

4. Collocamento
in vista
d’adozione
Art. 12cbis484

1 Le autorizzazioni rilasciate dall’autorità cantonale di vigilanza restano valide sino alla loro scadenza.

2 Le autorità cantonali di vigilanza sugli uffici di collocamento in vista d’adozione trasmettono senza indugio all’Autorità federale di vigilanza tutti gli incartamenti concernenti la vigilanza e le procedure di autorizzazione allestiti nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della modifica dell’articolo 269c del 22 giugno 2001.

IIIter. Contestazione della legittimazione
Art. 12d485

Le disposizioni della legge nuova sulla contestazione del riconoscimento dopo il matrimonio dei genitori si applicano per analogia alla contestazione della legittimazione avvenuta sotto la legge anteriore.

IV. Azione di paternità
1. Azioni
pendenti
Art. 13486

1 Le azioni pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge nuova sono giudicate secondo questa.

2 Gli effetti fino all’entrata in vigore della legge nuova sono determinati secondo la legge anteriore.

2. Nuove azioni
Art. 13a487

1 Se l’obbligo del padre di fornire prestazioni pecuniarie è stato costituito mediante decisione giudiziale o contratto prima dell’entrata in vigore della legge nuova, il figlio che al momento dell’entrata in vigore della legge nuova non ha ancora compiuto il decimo anno di età può, entro due anni, proporre l’azione di accertamento della filiazione paterna secondo le nuove disposizioni.

2 Se il convenuto dimostra che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quella altrui, il diritto al mantenimento futuro si estingue.

IVbis. Termine per l’accertamento e la
contestazione del rapporto di
filiazione
Art. 13b488

Chi raggiunge la maggiore età in virtù dell’entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994 può in ogni caso proporre ancora entro un anno azione di accertamento o contestazione del rapporto di filiazione.

IVter. Alimenti
Art. 13c489

Gli alimenti stabiliti prima dell’entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994 fino al raggiungimento della maggiore età vanno versati fino al compimento dei 20 anni.

V. Tutela
Art. 14

1 La tutela è sottoposta alla legge nuova dal momento dell’entrata in vigore di questo codice.

2 Le tutele già costituite prima di questo momento continuano a sussistere, ma devono essere messe in armonia col Codice civile a cura delle autorità di tutela.

3 Le tutele incominciate secondo il diritto anteriore, non ammesse dal nuovo codice, devono essere sciolte, ma sussistono sino alla dichiarazione di scioglimento.

VI. Privazione della libertà a scopo
d’assistenza
Art. 14a490

1 La privazione della libertà a scopo d’assistenza è sottoposta alla legge nuova dal momento dell’entrata in vigore della modificazione legislativa del 6 ottobre 1978.

2 Chi in tale momento si trova in uno stabilimento deve essere informato, entro il termine di un mese, del diritto di adire il giudice.

D. Diritto
successorio

I. Eredi e
devoluzione
Art. 15

1 I rapporti di diritto successorio e gli effetti del regime matrimoniale inseparabilmente collegati cogli stessi secondo la legge cantonale e che nascono dalla morte di un padre, di una madre, o di un coniuge avvenuta prima dell’entrata in vigore di questo codice, sono regolati anche dopo quest’epoca dal diritto anteriore.

2 Questa disposizione si riferisce tanto agli eredi quanto alla devoluzione dell’eredità.

II. Disposizioni a causa di morte
Art. 16

1 La confezione o l’annullazione di una disposizione a causa di morte, compiuta prima dell’entrata in vigore di questo codice, da una persona capace di disporre conformemente alla legge allora vigente, non può essere impugnata per il motivo che il disponente è morto dopo l’entrata in vigore del nuovo codice e che, secondo le disposizioni di questo, non sarebbe capace di disporre.

2 Una disposizione d’ultima volontà non può essere impugnata per difetto di forma, quando sieno state osservate le formalità richieste al tempo della confezione o al tempo della morte.

3 Quando il disponente sia morto dopo l’entrata in vigore di questo codice, l’azione di riduzione per sorpasso della porzione disponibile e quella di nullità circa il modo di disporre, sono regolate dal nuovo codice, per tutte le disposizioni a causa di morte.

E. Diritti reali

I. In genere
Art. 17

1 I diritti reali acquisiti prima dell’entrata in vigore di questo codice continuano a sussistere sotto riserva delle disposizioni sul registro fondiario.

2 Tuttavia l’estensione della proprietà e dei diritti reali limitati è soggetta al diritto nuovo dopo l’entrata in vigore del Codice civile, in quanto non sia fatta da questo una eccezione.

3 Se questi diritti non potessero essere costituiti secondo il nuovo codice, rimangono sottoposti alla legge anteriore.

II. Azione per l’iscrizione nel registro
Art. 18

1 Le azioni personali per la costituzione di un diritto reale, nate prima dell’entrata in vigore di questo codice, sono riconosciute, in quanto corrispondano ai requisiti formali del precedente o del nuovo diritto.

2 Il regolamento sulla tenuta del registro fondiario conterrà le disposizioni circa le giustificazioni da fornirsi per la iscrizione di tali diritti.

3 L’estensione di un diritto reale costituito mediante atto giuridico, prima dell’entrata in vigore di questo codice, è mantenuta anche sotto l’impero della legge nuova, in quanto non sia incompatibile con la stessa.

III. Prescrizione acquisitiva
Art. 19

1 La prescrizione acquisitiva è sottoposta alla nuova legge dal momento dell’entrata in vigore di questa.

2 Se però una prescrizione acquisitiva, ammessa anche dalla nuova legge, era già cominciata sotto la legge anteriore, il tempo trascorso fino all’entrata in vigore di questo codice è computato proporzionalmente nel termine della legge nuova.

IV. Diritti di proprietà speciali
1. Alberi
nell’altrui fondo
Art. 20491

1 I preesistenti diritti di proprietà sopra gli alberi nel fondo altrui sono ancora riconosciuti secondo il diritto cantonale.

2 I Cantoni sono autorizzati ad abolire od a restringere questi diritti preesistenti.

2. Proprietà per piani
a. Originaria
Art. 20bis492

La proprietà per piani secondo il vecchio diritto cantonale è assoggettata alle nuove disposizioni, anche se i piani o le porzioni di piano non siano appartamenti o locali commerciali costituenti un tutto.

b. Trasformata
Art. 20ter493

1 Cantoni possono assoggettare alle nuove prescrizioni anche la proprietà per piani iscritta nel registro fondiario nelle forme previste dalla legge entrata in vigore il 1° gennaio 1912.

2 L’assoggettamento avrà effetto non appena l’iscrizione del registro fondiario sia stata modificata in maniera corrispondente.

c. Epurazione dei registri fondiari
Art. 20quater494

Per assoggettare alla nuova legge la proprietà per piani trasformata e iscrivere quella vecchia originaria, i Cantoni possono ordinare l’epurazione dei registri fondiari ed emanare a questo scopo disposizioni speciali di procedura.

V. Servitù
Art. 21

Le servitù costituite prima dell’entrata in vigore di questo codice rimangono in vigore senza iscrizione anche dopo l’introduzione del registro fondiario, ma finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi di buona fede.

VI. Pegno
immobiliare
1. Riconoscimento dei titoli preesistenti
Art. 22

1 I titoli di pegno immobiliare costituiti prima dell’entrata in vigore di questo codice, rimangono in vigore senza bisogno di essere coordinati con la legge nuova.

2 È però riservato ai Cantoni di prescrivere la rinnovazione dei titoli preesistenti entro dati termini, secondo le norme della legge nuova.

2. Costituzione di diritti nuovi
Art. 23

1 Dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, i nuovi diritti di pegno immobiliare potranno essere costituiti solo nei modi da esso stabiliti.

2 Fino all’introduzione del registro fondiario rimangono però in vigore per la loro costituzione le precedenti forme del diritto cantonale.

3. Estinzione di titoli
Art. 24

1 L’estinzione e la conversione dei titoli, la liberazione del pegno e simili operazioni sono soggette alla legge nuova dall’entrata in vigore di questo codice.

2 Fino all’introduzione del registro fondiario si osservano le forme del diritto cantonale.

4. Estensione della garanzia
Art. 25

1 L’estensione della garanzia del pegno immobiliare è determinata, in ogni caso, dalla legge nuova.

2 Però se con speciale convenzione, il creditore avesse validamente ricevuto in pegno determinati oggetti insieme con un fondo, il diritto di pegno sui medesimi sussiste anche se non sia conforme alle disposizioni del nuovo codice.

5. Diritti ed obblighi delle parti
a. In genere
Art. 26

1 I diritti e le obbligazioni del creditore e del debitore circa i pegni immobiliari esistenti al momento dell’entrata in vigore del Codice civile, sono regolati dalla legge anteriore, in quanto trattisi di effetti contrattuali.

2 Gli effetti stabiliti per legge e che non possono essere modificati mediante convenzione sono regolati da quel momento dalla legge nuova anche per i diritti di pegno precedentemente costituiti.

3 Se il diritto di pegno si estende a più fondi, l’estensione del diritto rimane regolata dalla legge precedente.

b. Provvedimenti conservativi
Art. 27

I diritti del creditore per tutta la durata del vincolo pignoratizio, in ispecie i diritti di ottenere provvedimenti conservativi, sono regolati dalla nuova legge, per tutte le forme di pegno immobiliare, a datare dall’entrata in vigore di questo codice; lo stesso avviene per i diritti del debitore.

c. Disdetta e trasmissione
Art. 28

La disdetta dei crediti garantiti da pegno immobiliare e la trasmissione dei titoli sono regolati dalla legge anteriore per tutti i diritti già costituiti al momento dell’entrata in vigore di questo codice, riservate le prescrizioni imperative del diritto nuovo.

6. Grado
Art. 29

1 Il grado dei diritti di pegno è determinato dal diritto anteriore fino alla iscrizione495 dei fondi nel registro fondiario.

2 Dopo l’introduzione del registro il grado dei crediti sarà determinato dalle disposizioni di questo codice.

7. Posto di pegno
Art. 30

1 Il diritto ad un posto di pegno fisso od il diritto del creditore di subentrare in un altro posto sarà regolato dalla legge nuova, dopo cinque anni dall’entrata in vigore del nuovo codice, o prima d’allora con l’introduzione del registro, sotto riserva dei diritti particolari garantiti al creditore.

2 I Cantoni possono emanare disposizioni transitorie complementari.496

8. Restrizioni secondo il valore di stima
a. In genere
Art. 31

1 Le disposizioni di questo codice che limitano, secondo il valore di stima, la facoltà di costituire diritti di pegno sopra gli immobili, sono applicabili solo ai diritti di pegno immobiliare che saranno costituiti in avvenire.

2 I posti di pegno, validamente costituiti secondo la legge anteriore, saranno mantenuti sotto l’impero della nuova legge fino alla loro cancellazione, ed i diritti di pegno già costituiti sui medesimi potranno essere rinnovati senza riguardo alle restrizioni della nuova legge.

b. Continuazione del diritto
anteriore
Art. 32

1 Le prescrizioni del diritto precedente circa i limiti dell’aggravamento rimangono in vigore per le cartelle ipotecarie fino a che i Cantoni non abbiano emanato al riguardo nuove disposizioni.

2 Esse rimangono inoltre in vigore, fino a che non siano abrogate dai Cantoni, per la costituzione di ipoteche convenzionali sopra fondi rustici.

9. Parificazione di forme precedenti con forme nuove
Art. 33

1 Le leggi introduttive cantonali possono decretare che determinate forme di pegno immobiliare previste dal diritto anteriore siano parificate in genere, o per determinati effetti, alle corrispondenti forme di questo codice.

2 In questo caso le disposizioni della nuova legge diventano applicabili, con la sua entrata in vigore, anche a tali diritti di pegno delle leggi cantonali.

3497

VII. Pegno
mobiliare
1. Formalità
Art. 34

1 Dall’entrata in vigore di questo codice, il pegno mobiliare si potrà costituire soltanto nelle forme dal medesimo previste.

2 In quanto un pegno mobiliare fosse costituito in una forma diversa già prima di tal momento, esso si estinguerà nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della nuova legge per i crediti esigibili, e dalla scadenza o dal giorno in cui potrà essere data la disdetta, per quelli che diventeranno esigibili più tardi.

2. Effetti
Art. 35

1 Gli effetti del pegno mobiliare, i diritti e le obbligazioni del creditore, del terzo datore del pegno e del debitore saranno determinati dalla legge nuova, dal momento della entrata in vigore di questo codice, sebbene il pegno fosse costituito anteriormente.

2 Il patto di decadenza del pegno a favore del creditore, stipulato prima dell’entrata in vigore del nuovo codice diventa inefficace a partire da questo momento.

VIII. Diritto di ritenzione
Art. 36

1 Il diritto di ritenzione di questo codice si estende anche alle cose venute in potere del creditore prima della sua entrata in vigore.

2 Compete al creditore anche per i crediti nati prima di questo momento.

3 Gli effetti dei diritti di ritenzione già costituiti sono soggetti alle disposizioni della legge nuova.

IX. Possesso
Art. 37

Il possesso è soggetto alla legge nuova dall’entrata in vigore di questo codice.

X. Registro fondiario
1. Impianto del registro
Art. 38

1 Il Consiglio federale stabilisce, sentito il parere dei Cantoni, il calendario d’introduzione del registro fondiario. Può delegare tale competenza al dipartimento o all’ufficio competente.498

2499

2. Misurazione
ufficiale
a. …
Art. 39500

b. Relazione col registro fondiario
Art. 40

1 Di regola la misurazione del terreno deve precedere l’impianto del registro fondiario.

2 Tuttavia questo può essere introdotto anche prima con l’autorizzazione della Confederazione, in quanto esistano registri d’estimo sufficienti.

c. Epoca
dell’esecuzione
Art. 41

1501

2 La misurazione e l’introduzione del registro fondiario possono avvenire successivamente per i singoli distretti di un medesimo Cantone.

Art. 42502
3. Iscrizione dei diritti reali
a. Procedura
Art. 43

1 I diritti reali preesistenti devono essere iscritti nel registro fondiario all’atto della sua introduzione.

2 A questo fine sarà pubblicato un bando per la notificazione e la iscrizione dei diritti reali preesistenti.

3 I diritti reali già iscritti nei libri pubblici conformemente al diritto anteriore, saranno trascritti d’officio nel registro fondiario in quanto possano essere costituiti secondo la legge nuova.

b. Conseguenza della non
iscrizione
Art. 44

1 I diritti reali preesistenti che non vengono iscritti conserveranno bensì la loro validità, ma non saranno opponibili ai terzi di buona fede che si fossero affidati al registro fondiario.

2 Rimane riservato alla futura legislazione della Confederazione e dei Cantoni il dichiarare perenti, dopo una certa epoca ed a seguito di un bando, tutti i diritti reali non ancora iscritti nel registro.

4. Diritti reali soppressi
Art. 45503

1 I diritti reali che non potrebbero più essere costituiti secondo le disposizioni sul registro fondiario, come le piante nel fondo altrui, i diritti di anticresi e simili non vi possono essere iscritti, ma vi devono essere menzionati in modo opportuno.

2 Estinguendosi per qualsiasi causa, questi diritti eccezionali non possono più essere ristabiliti.

5. Introduzione del registro
differita
Art. 46

1 L’introduzione del registro fondiario secondo le prescrizioni di questa legge può essere differita dai Cantoni, con l’autorizzazione del Consiglio federale, in quanto le forme prescritte dai Cantoni, completate o meno, sembrino sufficienti per garantire gli effetti del registro fondiario nel senso della legge nuova.

2 A questo fine sarà esattamente stabilito a quali forme del diritto cantonale sono attribuiti gli effetti previsti dalla nuova legge.

6. Applicazione del diritto reale prima del
registro fondiario
Art. 47

Le disposizioni di questo codice sui diritti reali sono applicabili in generale anche prima dell’impianto del registro fondiario.

7. Effetti delle forme del diritto cantonale
Art. 48

1 Coll’entrata in vigore delle disposizioni sui diritti reali e prima
dell’introduzione del registro fondiario, i Cantoni possono designare le forme, come l’omologazione, l’iscrizione nei catasti, nei registri delle ipoteche e delle servitù, alle quali sono attribuiti immediatamente gli effetti del registro stesso.

2 I Cantoni possono prescrivete che queste forme, anche prima o senza l’introduzione del registro fondiario, abbiano gli effetti di questo per la nascita, la trasmissione, le modificazioni e l’estinzione dei diritti reali.

3 Per contro, fin che non sia introdotto il registro fondiario od un altro organo di pubblicità parificato al medesimo, non possono verificarsi gli effetti derivanti dal registro a favore dei terzi di buona fede.

F. Prescrizione

Art. 49

1 Ove questo codice stabilisca dei termini di prescrizione di cinque o più anni, si computa anche il termine decorso di una prescrizione già cominciata anteriormente all’entrata in vigore del medesimo, ma in tal caso, perché la prescrizione si compia, è necessario il decorso di almeno due anni da quel momento.

2 I termini più brevi di prescrizione o di perenzione stabiliti da questa legge cominciano a decorrere solo dalla entrata in vigore della legge nuova.

3 Del resto la prescrizione è regolata a partire da questo punto dalle disposizioni della legge nuova.

G. Forme dei contratti

Art. 50

I contratti conchiusi prima dell’entrata in vigore di questo codice rimangono validi anche se la loro forma non corrisponde alle prescrizioni della legge nuova.

Capo secondo Disposizioni introduttive e transitorie

A. Abrogazione del diritto civile cantonale

Art. 51

Con l’entrata in vigore di questo codice rimangono abrogate le disposizioni di diritto civile dei Cantoni, salvo diversa disposizione del diritto federale.

B. Leggi cantonali complementari

I. Diritti e doveri dei Cantoni
Art. 52

1 I Cantoni emanano le disposizioni di complemento di questo codice, in ispecie a riguardo della competenza delle autorità, dell’organizzazione degli uffici di stato civile, di tutela e di registro fondiario.

2 In quanto tali disposizioni complementari siano richieste per l’esecuzione della nuova legge, i Cantoni sono obbligati ad emanarle, e possono farlo provvisoriamente in via di regolamento.504

3 Le disposizioni di complemento dei Cantoni in materia di parentela, tutela e registri, nonché quelle sull’allestimento di atti pubblici sottostanno all’approvazione della Confederazione.505

4 Le disposizioni di complemento dei Cantoni relative alle altre disposizioni di questo codice sottostanno all’approvazione solo se sono state adottate in seguito ad una modificazione del diritto federale.506

II. Disposizioni della Confederazione in luogo dei Cantoni
Art. 53

1 Se un Cantone non adempie in tempo debito all’obbligo di emanare le complementari disposizioni necessarie, il Consiglio federale le emana provvisoriamente in sua vece, dandone avviso all’Assemblea federale.

2 Se un Cantone non fa uso delle facoltà di emanare disposizioni complementari in una materia nella quale non sono necessarie si applicheranno semplicemente le disposizioni di questo codice.

C. Designazione delle autorità competenti

Art. 54

1 Dove questo codice parla di un’autorità competente, i Cantoni stabiliscono quale essa sia fra le autorità costituite o da costituirsi.

2 Se non parla espressamente del giudice o dell’autorità amministrativa, i Cantoni possono dichiarare competente una autorità dell’ordine amministrativo o giudiziario.

3 Per quanto non sia applicabile il Codice di procedura civile del
19 dicembre 2008507, la procedura è stabilita dai Cantoni.508

D. Atti pubblici

Art. 55

1 I Cantoni possono stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici.

2 Stabiliscono pure le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici in lingua straniera.

E. Concessioni idrauliche

Art. 56509

Fino all’emanazione di una legge federale sulle concessioni di diritti d’acqua vale la disposizione seguente:

Le concessioni di acque pubbliche, in quanto siano date per almeno trent’anni od a tempo indeterminato e non costituiscano una servitù a favore di un dato fondo dominante, possono essere intavolate nel registro fondiario come diritti reali per sé stanti e permanenti.

F. a H. …

Art. 57510

J. Modificazioni della legge
sull’esecuzione e sul fallimento

Art. 58511

La legge federale dell’11 aprile 1889512 sulla esecuzione e sul fallimento rimarrà modificata come segue dall’entrata in vigore del presente codice:

513

K. Applicazione del diritto
svizzero e
straniero

Art. 59514

1 La legge federale del 25 giugno 1891515 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti rimane in vigore per ciò che riguarda i rapporti giuridici degli svizzeri all’estero e degli stranieri nella Svizzera e per i casi di conflitto di leggi cantonali.

2516

3 La stessa legge è completata come segue:
art. 7a a 7i

L. Abrogazione di leggi federali

Art. 60517

1 Colla entrata in vigore di questa legge rimangono abrogate le disposizioni di diritto civile federale incompatibili colla medesima.

2 Sono abrogate in particolare:

La legge federale del 24 dicembre 1874518 sugli atti dello stato civile e sul matrimonio.

La legge federale del 22 giugno 1881519 sulla capacità civile.

Il Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 1881520.

3 Rimangono in vigore le leggi speciali sul diritto delle strade ferrate, dei battelli a vapore, delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, sulla costituzione d’ipoteca e la liquidazione forzata delle ferrovie, quelle relative al lavoro delle fabbriche e alla responsabilità civile dei padroni di fabbrica e di altre imprese, nonché tutte le leggi federali sopra materie del diritto delle obbligazioni, che furono emanate allato della legge federale sul diritto delle obbligazioni.

M. Disposizioni finali

Art. 61521

1 La presente legge entrerà in vigore col 1° gennaio 1912.

2 Il Consiglio federale potrà, con l’autorizzazione dell’Assemblea federale, anticipare l’entrata in vigore di singole disposizioni.

Testo delle disposizioni previgenti del titolo sesto522

Titolo sesto Del regime dei beni fra i coniugi

Capo primo Disposizioni generali

A. Regime
comune
Art. 178

I coniugi sono sottoposti al regime dell’unione dei beni in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime eccezionale.

B. Regime
convenzionale
I. Scelta del regime
Art. 179

1 Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio.

2 Gli sposi od i coniugi devono adottare nel loro contratto uno dei regimi previsti da questo codice.

3 Il contratto stipulato dopo la celebrazione del matrimonio non può però pregiudicare i diritti dei terzi sopra i beni che precedentemente li garantivano.

II. Capacità di contrattare
Art. 180

1 Per concludere, modificare o sciogliere una convenzione matrimoniale, le parti contraenti devono essere capaci di discernimento.

2 Se sono minorenni od interdette abbisognano del consenso del legale rappresentante.

III. Forma del contratto
Art. 181

1 Per concludere, modificare o sciogliere validamente una convenzione matrimoniale è necessario un atto pubblico firmato dalle persone contraenti e dai loro rappresentanti legali.

2 Le convenzioni stipulate durante il matrimonio richiedono inoltre l’approvazione dell’autorità tutoria.

3 La convenzione matrimoniale diventa opponibile ai terzi secondo le prescrizioni relative al registro dei beni matrimoniali.

C. Regime
eccezionale
I. Separazione legale
Art. 182

1 Se nel fallimento di uno dei coniugi rimangono dei creditori insoddisfatti, subentra per legge la separazione dei beni.

2 Qualora una persona, i cui creditori possiedono dei certificati di carenza di beni, voglia contrarre matrimonio, il regime di separazione dei beni può essere conseguito da ciascuno degli sposi mediante iscrizione nel registro dei beni matrimoniali fatta prima della celebrazione.

II. Separazione giudiziale
1. Ad istanza della moglie
Art. 183

Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza della moglie:

  1. se il marito non provvede debitamente al mantenimento della moglie e dei figli;

  2. se non fornisce le garanzie richieste per i beni apportati dalla moglie;

  3. se il marito o la comunione risultano oberati.

2. Ad istanza
del marito
Art. 184

Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza del marito:

  1. se la moglie è oberata;

  2. se la moglie rifiuta al marito senza giusto motivo il consenso richiesto dalla legge o dal regime dei beni per disporre della sostanza coniugale;

  3. se la moglie domanda garanzia per i suoi apporti.

3. Ad istanza dei creditori
Art. 185

Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza di un creditore ove questi sia rimasto perdente in una procedura di pignoramento contro uno dei coniugi.

III. Data della separazione
Art. 186

1 La separazione dei beni per causa di fallimento comincia dal rilascio dei certificati di carenza di beni, ma per i beni pervenuti ai coniugi dopo l’apertura del fallimento, per successione o in altro modo, ha effetto dal tempo dell’acquisto.

2 La separazione giudiziale ha effetto dal momento della presentazione dell’istanza.

3 In caso di fallimento o di decisione giudiziaria, la separazione è comunicata d’officio al registro dei beni matrimoniali perché vi sia iscritta.

IV. Cessazione della separazione
Art. 187

1 La separazione per causa di fallimento o di perdita in una procedura di pignoramento non cessa per il solo fatto della tacitazione dei creditori.

2 Tuttavia il giudice può ordinare il ripristino del regime anteriore ad istanza di ognuno dei coniugi.

3 Il ripristino è comunicato d’officio, per la sua iscrizione, al registro dei beni matrimoniali.

D. Cambiamento di regime
I. Garanzie dei creditori
Art. 188

1 Le liquidazioni fra i coniugi ed i cambiamenti di regime non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.

2 Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questo è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.

3 I creditori del marito non hanno diritto su ciò che la moglie percepisce nel fallimento o nella partecipazione al pignoramento dei beni del marito, se non in quanto sieno creditori anche della moglie.

II. Liquidazione a seguito della separazione
Art. 189

1 Se la separazione dei beni si verifica durante il matrimonio, la sostanza coniugale passa nei beni propri di ciascun coniuge, impregiudicati i diritti dei creditori.

2 Gli aumenti sono attribuiti ai coniugi secondo il loro precedente regime; le diminuzioni sono sopportate dal marito in quanto non provi che furono cagionate dalla moglie.

3 Il marito è obbligato, a richiesta della moglie, a fornire garanzia per i beni di questa che rimangono a sua disposizione durante la liquidazione.

E. Beni riservati
I. Costituzione
1. In genere
Art. 190

1 I beni riservati sono costituiti per contratto matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.

2 La porzione legittima di un coniuge nella successione di un parente non può essergli assegnata a titolo di bene riservato.

2. Per legge
Art. 191

Sono beni riservati per legge:

  1. le cose che servono esclusivamente all’uso personale di uno dei coniugi;

  2. i beni della moglie che servono all’esercizio della sua professione o del suo mestiere;

  3. il guadagno che la moglie fa lavorando per conto proprio.

II. Effetti
Art. 192

1 I beni riservati sono soggetti in generale alle regole della separazione dei beni, specialmente riguardo al dovere della moglie di concorrere a sopportare gli oneri del matrimonio.

2 La moglie deve convertire il guadagno del proprio lavoro ai bisogni dell’economia domestica, in quanto essi lo richiedano.

III. Onere della prova
Art. 193

Se un coniuge afferma che un oggetto è bene riservato deve fornirne la prova.

Capo secondo Dell’unione dei beni

A. Proprietà
I. Sostanza
coniugale
Art. 194

1 L’unione dei beni riunisce in una sola sostanza coniugale tutti i beni che i coniugi possiedono al momento della celebrazione o che acquistano durante il matrimonio.

2 Non vi sono compresi i beni riservati della moglie.

II. Proprietà del marito e della moglie
Art. 195

1 La parte di sostanza coniugale che apparteneva alla moglie al momento della celebrazione del matrimonio o che le perviene per eredità od altro titolo gratuito durante il matrimonio, costituisce il di lei apporto e rimane di sua proprietà.

2 Il marito è proprietario dei beni da lui apportati e di ogni sostanza coniugale che non sia apporto della moglie.

3 Le rendite della moglie ed i frutti naturali dei di lei apporti diventano proprietà del marito dal momento della scadenza o della separazione, sotto riserva delle disposizioni circa i beni riservati.

III. Prova
Art. 196

1 Se un coniuge afferma che un bene sia apporto della moglie deve fornirne la prova.

2 Gli acquisti fatti durante il matrimonio in sostituzione di altri beni della moglie si presumono apporti di lei.

IV. Inventario
1. Compilazione e valore probatorio
Art. 197

1 Così il marito come la moglie possono in ogni tempo domandare che sia fatto per atto pubblico un inventario dei loro apporti.

2 L’inventario così compilato nei sei mesi dall’apporto dei beni si presume esatto.

2. Effetti della stima
Art. 198

1 Se all’inventario va unita una stima risultante da pubblico documento, l’obbligo reciproco dei coniugi di risarcire gli oggetti mancanti si determina secondo la medesima.

2 Se durante il matrimonio furono alienati in buona fede degli oggetti al disotto del valore di stima, il prezzo ricavato sostituisce il prezzo d’inventario.

V. Proprietà del marito sull’apporto della
moglie
Art. 199

Insieme con la stima, ed entro il termine di sei mesi dall’apporto della moglie, può essere convenuto, con le norme stabilite per le convenzioni matrimoniali, che il marito diventi proprietario dell’apporto medesimo e che il credito della moglie per il valore di stima rimanga invariato.

B. Amministrazione, godimento e disposizione
I. Amministrazione
Art. 200

1 Il marito amministra la sostanza coniugale.

2 Le spese dell’amministrazione sono a suo carico.

3 Alla moglie compete l’amministrazione nella misura in cui le spetta la rappresentanza dell’unione coniugale.

II. Godimento
Art. 201

1 Il marito ha il godimento della sostanza apportata dalla moglie e ne risponde come un usufruttuario.

2 La stima degli apporti della moglie risultante dall’inventario non aggrava questa responsabilità.

3 Il denaro contante, le altre cose fungibili ed i titoli al portatore indicati soltanto nella specie passano in proprietà del marito e la moglie diventa creditrice del loro valore.

III. Facoltà di disporre
1. Da parte del marito
Art. 202

1 Il marito non può, senza il consenso della moglie, fare atti eccedenti la ordinaria amministrazione sui beni da essa apportati e che non sono passati in sua proprietà.

2 Il terzo può però presumere questo consenso a meno che sappia o debba sapere che manca, o si tratti di beni da tutti riconoscibili come proprietà della moglie.

2. Da parte della moglie
a. In genere
Art. 203

La moglie dispone della sostanza coniugale nella misura in cui rappresenta l’unione coniugale.

b. Rinuncia di eredità
Art. 204

1 La moglie non può rinunciare ad una eredità senza il consenso del marito.

2 Se il marito lo rifiuta, la moglie può ricorrere all’autorità tutoria.

C. Garanzia degli apporti della moglie
Art. 205

1 Il marito è sempre tenuto ad informare la moglie che ne lo richieda circa lo stato dei di lei apporti.

2 La moglie può chiedere in ogni tempo che questi siano garantiti.

3 È riservata l’azione rivocatoria secondo la legge federale dell’11 aprile 1889523 sulla esecuzione e sul fallimento.

D. Responsabilità
I. Del marito
Art. 206

Il marito è responsabile:

  1. per i propri debiti anteriori al matrimonio;

  2. per quelli da esso contratti durante il matrimonio;

  3. per quelli contratti dalla moglie in rappresentanza dell’unione coniugale.

II. Della moglie
1. Con tutta
la sostanza
Art. 207

1 La moglie risponde con tutta la sua sostanza senza riguardo ai diritti che il regime matrimoniale conferisce al marito:

  1. per i propri debiti anteriori al matrimonio;

  2. per i debiti da essa contratti con consenso del marito, o mediante obbligazione da essa assunta a favore di lui col consenso della autorità tutoria;

  3. per i debiti risultanti dal normale esercizio della sua professione o del suo mestiere;

  4. per i debiti gravanti eredità ad essa pervenute;

  5. per i debiti derivanti da atti illeciti.

2 La moglie non è tenuta per i debiti fatti dal marito o da lei stessa per l’economia domestica comune, se non in caso di insolvenza del marito.

2. Col valore dei beni riservati
Art. 208

1 Durante e dopo il matrimonio la moglie risponde, ma solo col valore dei suoi beni riservati:

  1. per i debiti da essa contratti sotto questa espressa riserva;

  2. per i debiti che essa ha contratto senza il consenso del marito;

  3. per i debiti da essa contratti eccedendo i suoi diritti di rappresentanza dell’unione coniugale.

2 È riservata in ogni caso l’azione di indebito arricchimento.

E. Compensi
I. Scadenza
Art. 209

1 Qualora con beni del marito sieno stati estinti debiti gravanti gli apporti della moglie, o con beni apportati dalla moglie sieno stati estinti debiti del marito, nasce per ciascuno dei coniugi il diritto al compenso; il quale però, se la legge non dispone altrimenti, diventa esigibile soltanto con lo scioglimento dell’unione dei beni.

2 Il conguaglio può essere già chiesto durante il matrimonio, se coi denari della sostanza coniugale sono stati pagati debiti contratti dalla moglie a carico dei suoi beni riservati, o se con denaro della sostanza riservata della moglie furono pagati debiti gravanti la sostanza coniugale.

II. Fallimento del marito e
pignoramento
1. Credito della moglie
Art. 210

1 In caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni del medesimo, la moglie può far valere un credito per i suoi beni apportati che più non si rinvenissero.

2 Se esistono dei crediti del marito, sono dedotti.

3 La moglie ricupera in proprietà gli enti patrimoniali che si rinvengono in natura.

2. Privilegio
Art. 211

1 Se colla restituzione della sua proprietà, o colle garanzie date per i suoi apporti, la moglie consegue meno della metà degli apporti stessi, il di lei credito per il complemento di questa metà è privilegiato a norma della legge federale dell’11 aprile 1889524 sulla esecuzione e sul fallimento.

2 La cessione di questo privilegio nonché la rinuncia del medesimo a favore di singoli creditori sono nulle.

F. Scioglimento della unione dei beni
I. Premorienza della moglie
Art. 212

1 Morendo la moglie, gli apporti passano ai di lei eredi riservati i diritti di successione del marito.

2 Il marito deve risarcire tutto ciò che manca, in quanto ne sia responsabile, salvo compensazione dei suoi crediti verso la moglie.

II. Premorienza del marito
Art. 213

Morendo il marito, la moglie ricupera i beni da lei apportati che si rinvenissero in natura e può domandare agli eredi il risarcimento di ciò che manca.

III. Aumenti e diminuzioni
Art. 214

1 Se, fatta la separazione dei beni apportati da ciascuno dei coniugi, risulta un aumento, questo appartiene per un terzo alla moglie e suoi discendenti e per il resto al marito od a’ suoi eredi.

2 Se risulta una diminuzione della sostanza coniugale, essa è a carico del marito o dei suoi eredi in quanto non sia provato che fu cagionata dalla moglie.

3 Le convenzioni matrimoniali possono stabilire un altro modo di ripartire gli aumenti e le diminuzioni.

Capo terzo Della comunione di beni

A. Comunione universale
I. Beni
matrimoniali
Art. 215

1 La comunione universale dei beni riunisce tutti i beni e tutti i redditi del marito e della moglie in un’unica sostanza indivisa che appartiene ad entrambi i coniugi.

2 Nessuno dei coniugi può disporre della sua parte.

3 Se un coniuge afferma che un bene non appartiene alla comunione deve fornirne la prova.

II. Amministrazione e
disposizione
1. Ordinaria
Art. 216

1 Il marito amministra la comunione.

2 Le spese dell’amministrazione sono a carico della medesima.

3 Alla moglie compete l’amministrazione nella misura in cui le spetta la rappresentanza dell’unione coniugale.

2. Facoltà di disporre
a. Sui beni della comunione
Art. 217

1 Per disporre dei beni della comunione è necessario il concorso dei due coniugi od il consenso dell’uno agli atti di disposizione dell’altro, in quanto eccedano la semplice amministrazione.

2 Il terzo può però presumere il consenso a meno che sappia o debba sapere che manca o si tratti di beni da tutti riconoscibili come appartenenti alla sostanza comune.

b. Rinuncia di eredità
Art. 218

1 Durante il matrimonio uno dei coniugi non può rinunciare ad una eredità senza il consenso dell’altro.

2 Se il consenso gli è rifiutato, può ricorrere all’autorità tutoria.

III. Responsabilità per i debiti
1. Debiti del
marito
Art. 219

Il marito risponde personalmente e con la sostanza comune:

  1. per i debiti d’ambedue i coniugi anteriori al matrimonio;

  2. per quelli contratti dalla moglie in rappresentanza dell’unione coniugale;

  3. per tutti gli altri debiti fatti da lui durante il matrimonio, o dalla moglie a carico della comunione.

2. Debiti della moglie
a. Della moglie e della comunione
Art. 220

1 A lato della comunione la moglie risponde personalmente:

  1. per i propri debiti anteriori al matrimonio;

  2. per i debiti contratti da lei col consenso del marito o mediante obbligazione assunta a favore di lui col consenso dell’autorità tutoria;

  3. per i debiti risultanti dal normale esercizio della sua professione o del suo mestiere;

  4. per i debiti gravanti eredità ad essa pervenute;

  5. per i debiti derivanti da atti illeciti.

2 La moglie non è tenuta per i debiti fatti da lei o dal marito per l’economia domestica comune, se non in caso d’insolvenza della comunione.

3 Non risponde personalmente per gli altri debiti della comunione.

b. Debiti della sostanza riservata della moglie
Art. 221

1 Durante e dopo il matrimonio la moglie risponde per il solo valore dei suoi beni riservati:

  1. per i debiti da essa contratti sotto questa espressa riserva;

  2. per i debiti che essa ha contratto senza il consenso del marito;

  3. per i debiti da essa contratti eccedendo i suoi diritti di rappresentanza dell’unione coniugale.

2 È in ogni caso riservata l’azione di indebito arricchimento.

3. Procedura esecutiva
Art. 222

Durante la comunione le procedure di esecuzione per debiti a carico dei beni comuni si promuovono contro il marito.

IV. Compensi
1. In genere
Art. 223

1 I debiti a carico della comunione estinti coi beni della stessa non danno ragione di compenso tra i coniugi.

2 Ove coi beni riservati sieno stati estinti dei debiti della comunione o dei debiti della sostanza riservata coi beni della comunione, nasce il diritto al compenso esercibile già durante il matrimonio.

2. Pei crediti della mogli
Art. 224

1 In caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni della comunione, la moglie può far valere il credito per i suoi apporti e gode per la metà dello stesso il privilegio previsto dalla legge federale dell’11 aprile 1889525 sulla esecuzione e sul fallimento.

2 La cessione del privilegio nonché la rinuncia dello stesso a favore di singoli creditori sono nulle.

V. Scioglimento della comunione
1. Divisione
a. Per legge
Art. 225

1 Alla morte di uno dei coniugi la metà della sostanza comune passa al coniuge superstite.

2 L’altra metà passa agli eredi del defunto, riservati i diritti ereditari del coniuge superstite.

3 Se il coniuge superstite è indegno di succedere non può in alcun caso pretendere una parte della sostanza comune maggiore di quella che gli sarebbe spettata in caso di divorzio.

b. Per contratto
Art. 226

1 Invece della divisione per metà si può, mediante convenzione matrimoniale, stabilire un altro modo di riparto.

2 Tuttavia i discendenti del coniuge defunto non possono essere privati del quarto della sostanza comune esistente al tempo della morte.

2. Responsabilità del superstite
Art. 227

1 Il marito superstite rimane personalmente responsabile per tutti i debiti della comunione.

2 La moglie superstite può, rinunciando alla sua porzione, liberarsi da ogni debito per cui non sia tenuta anche personalmente.

3 Accettando la sua parte, essa è tenuta al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano al pagamento integrale.

3. Attribuzione degli apporti
Art. 228

Il coniuge superstite può domandare che nella divisione i beni da esso apportati nella comunione gli sieno attribuiti imputandoli alla sua quota.

B. Comunione prorogata
I. Condizioni
Art. 229

1 Il coniuge superstite può continuare la comunione coi figli nati dallo stesso matrimonio.

2 Se i figli sono minorenni è necessario il consenso della autorità tutoria.

3 Continuando la comunione, l’esercizio dei diritti ereditari è sospeso fino allo scioglimento.

II. Oggetto
Art. 230

1 La comunione prorogata comprende, oltre i beni della sostanza coniugale, le rendite ed i guadagni delle parti, eccettuata la sostanza riservata.

2 I beni che durante tale comunione pervengono al coniuge superstite od ai figli, per successione od altro titolo gratuito, appartengono alla loro sostanza riservata salvo contraria disposizione.

3 La procedura esecutiva fra i membri della comunione è soggetta alle restrizioni stabilite per i coniugi.

III. Amministrazione e
rappresentanza
Art. 231

1 Se i figli sono minorenni, l’amministrazione e la rappresentanza della comunione prorogata appartengono al coniuge superstite.

2 Se sono maggiorenni, può essere altrimenti convenuto.

IV. Scioglimento
1. Per volontà delle parti
Art. 232

1 Il coniuge superstite può sciogliere in ogni tempo la comunione prorogata.

2 I figli maggiorenni possono in ogni tempo uscire dalla comunione, individualmente od insieme.

3 Per i figli minorenni lo scioglimento può essere dichiarato dall’autorità tutoria.

2. Per legge
Art. 233

1 La comunione prorogata è sciolta in virtù di legge:

  1. per morte o per nuove nozze del coniuge superstite;

  2. per fallimento del coniuge superstite o dei figli.

2 In caso di fallimento di uno solo dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.

3 In caso di fallimento del padre o di pignoramento dei beni della comunione, i figli subentrano nei diritti della madre defunta.

3. Per sentenza
Art. 234

1 Il creditore rimasto perdente in una procedura di pignoramento contro il coniuge superstite o contro uno dei figli può domandare al giudice lo scioglimento della comunione.

2 Se lo scioglimento è chiesto dal creditore di uno dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.

4. Per
matrimonio o per morte di un figlio
Art. 235

1 In caso di matrimonio di uno dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.

2 Se muore uno dei figli lasciando discendenti, gli altri membri della comunione possono domandarne l’esclusione.

3 Morendo senza discendenti, la sua parte rimane in comune, riservato ogni diritto degli eredi estranei alla comunione.

5. Modo della divisione
Art. 236

1 In caso di scioglimento della comunione prorogata o di esclusione di un figlio, la divisione o la tacitazione delle ragioni di quest’ultimo avviene secondo la situazione patrimoniale di quel momento.

2 Il genitore superstite conserva i suoi diritti di successione sulle parti spettanti ai figli.

3 La liquidazione non può essere fatta intempestivamente.

C. Comunione limitata
I. Con separazione di beni
Art. 237

1 I coniugi possono adottare per convenzione matrimoniale una comunione limitata, escludendo dalla comunione determinati beni o categorie di beni, come gli immobili.

2 I beni esclusi sono soggetti alle norme della separazione dei beni.

II. Comunione dei beni
Art. 238

1 Gli apporti della moglie esclusi dalla comunione possono per convenzione matrimoniale essere sottoposti alle norme dell’unione dei beni.

2 Tale patto si presume quando per convenzione matrimoniale la moglie abbia lasciato al marito l’amministrazione od il godimento di questi beni.

III. Comunione d’acquisti
1. Concetto
Art. 239

1 La comunione di beni può, per convenzione matrimoniale, essere limitata agli acquisti.

2 I beni acquisiti durante il matrimonio, salvo che fossero acquistati in sostituzione di beni apportati, costituiscono gli acquisti e sono soggetti al regime della comunione.

3 Gli apporti dei singoli coniugi, compresi i beni che loro pervengono durante il matrimonio, sono soggetti alle norme dell’unione dei beni.

2. Aumenti e diminuzioni
Art. 240

1 L’aumento risultante allo scioglimento della comunione viene diviso per metà fra i coniugi od i loro eredi.

2 La diminuzione è sopportata dal marito o dai suoi eredi in quanto non sia provato che fu cagionata dalla moglie.

3 Le convenzioni matrimoniali possono stabilire un altro modo di ripartire gli aumenti e le diminuzioni.

Capo quarto Della separazione dei beni

A. In genere
Art. 241

1 La separazione dei beni prescritta per legge o per sentenza del giudice si riferisce sempre all’intiera sostanza di ciascuno dei coniugi.

2 Se è stabilita per convenzione matrimoniale, si riferisce pure all’intiera sostanza in quanto il contratto medesimo non contenga speciali eccezioni.

B. Proprietà, amministrazione e godimento
Art. 242

1 Ognuno dei coniugi conserva la proprietà, l’amministrazione ed il godimento della propria sostanza.

2 Quando la moglie ne abbia rimesso l’amministrazione al marito, si presume che questo non sia tenuto a darne conto durante il matrimonio e che possa convertire le rendite di quella sostanza a sopportare gli oneri del matrimonio.

3 La rinuncia della moglie al diritto di riprendere in ogni tempo l’amministrazione della sua sostanza è nulla.

C. Responsabilità pei debiti
I. In genere
Art. 243

1 Il marito risponde personalmente per i propri debiti anteriori al matrimonio e per i debiti contratti durante il matrimonio da esso o dalla moglie in rappresentanza dell’unione coniugale.

2 La moglie risponde personalmente per i suoi debiti anteriori al matrimonio e per quelli risultanti a suo carico durante il matrimonio.

3 In caso di insolvenza del marito, la moglie è tenuta per i debiti contratti dall’uno o dall’altro dei coniugi per l’economia domestica comune.

II. Fallimento del marito o
pignoramento
Art. 244

1 La moglie non ha alcun privilegio nel fallimento del marito o nel pignoramento dei di lui beni, anche se gli abbia rimesso l’amministrazione dei propri.

2 Sono riservate le disposizioni circa la dote.

D. Rendite e guadagni
Art. 245

Le rendite ed i guadagni appartengono al coniuge dalla cui sostanza o dal cui lavoro provengono.

E. Contribuzioni della moglie alle spese comuni
Art. 246

1 Il marito può esigere che la moglie contribuisca in equa misura a sostenere gli oneri del matrimonio.

2 Ove i coniugi non possono accordarsi, l’ammontare del contributo è stabilito dall’autorità competente a richiesta di uno di essi.

3 Il marito non è tenuto a restituire i contributi della moglie.

F. Dote
Art. 247

1 La convenzione matrimoniale può fissare un determinato importo della sostanza della moglie che questa conferisce al marito, a titolo di dote, per sopportare gli oneri del matrimonio.

2 I beni così conferiti al marito soggiacciono alle norme dell’unione dei beni, salva convenzione contraria.

Capo quinto Del registro dei beni matrimoniali

A. Effetti
Art. 248

1 Le convenzioni matrimoniali, le decisioni giudiziarie relative al regime dei beni matrimoniali ed i negozi giuridici fra coniugi concernenti gli apporti della moglie o la sostanza comune, diventano opponibili ai terzi mediante l’inscrizione nel registro dei beni matrimoniali e la pubblicazione.

2 Gli eredi del coniuge defunto non sono considerati come terzi.

B. Iscrizione
I. Oggetto
Art. 249

1 L’iscrizione deve contenere le disposizioni che i coniugi intendono rendere opponibili ai terzi.

2 L’iscrizione può essere domandata da ciascuno dei coniugi a meno che la legge non disponga altrimenti o la convenzione matrimoniale espressamente lo escluda.

II. Luogo della iscrizione
Art. 250

1 L’iscrizione avviene nel registro del luogo di domicilio del marito.

2 Se il marito trasferisce il proprio domicilio in un altro circondario di registro, l’iscrizione deve avvenire anche al nuovo domicilio, entro tre mesi dal trasferimento.

3 L’iscrizione nel registro del domicilio precedente perde i suoi effetti col decorso di tre mesi dal trasferimento del domicilio.

C. Tenuta dei registri
Art. 251

1 Il registro dei beni matrimoniali è tenuto dall’ufficio del registro di commercio in quanto i Cantoni non designino speciali circondari ed ufficiali.

2 Ognuno ha il diritto di esaminare il registro dei beni matrimoniali e di chiederne degli estratti.

3 La pubblicazione delle convenzioni matrimoniali indica soltanto il regime dei beni adottato dai coniugi.