0.515.10
Convenzione concernente l’apertura delle ostilità
Conchiusa all’Aja il 18 ottobre 1907 Approvata dall’Assemblea federale il 4 aprile 19103 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 maggio 1910 Entrata in vigore per la Svizzera l’11 luglio 1910
Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d’America; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chilì; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell’Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro; Sua Maestà il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l’Imperatore di tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l’Imperatore degli Ottomani; il Presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela, considerando che, per la sicurezza delle relazioni pacifiche, è importante che le ostilità non comincino senza un avvertimento preliminare; che importa, parimente, che lo stato di guerra sia notificato senza indugio alle Potenze neutrali;
CS 11 369; FF 1909 I 1 ediz. ted. 1909 I 97 ediz. franc. 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Trattasi della IIIa Conv. conchiusa alla Conferenza per la pace all’Aia, del 1907. L’atto finale di questa Conferenza è pubblicato in RS 0.193.212 in fine.
desiderando conchiudere una Convenzione a tale scopo, hanno nominato loro plenipotenziari: (Seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Le Potenze contraenti riconoscono che le ostilità fra esse non devono cominciare senza un avvertimento preliminare e non equivoco, che avrà sia la forma d’una dichiarazione di guerra motivata, sia quella di un ultimatum con dichiarazione di guerra condizionale.
Art. 2
Lo stato di guerra dovrà essere notificato senza indugio alle Potenze neutrali e non produrrà effetto nei loro riguardi che dopo ricevutane notificazione che potrà esser fatta anche col telegrafo. Tuttavia le Potenze neutrali non potrebbero invocare la mancanza di notificazione, se fosse stabilito in modo non dubbio ch’esse conoscevano di fatto lo stato di guerra.
Art. 3
L’articolo 1 della presente Convenzione produrrà effetto in caso di guerra tra due o più delle Potenze contraenti. L’articolo 2 è obbligatorio nei rapporti fra un belligerante contraente e le Potenze neutrali pure contraenti.
Art. 4
La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile. Le ratificazioni saranno depositate all’Aja. Il primo deposito di ratificazioni sarà comprovato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo d’una notificazione scritta diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall’istrumento di ratificazione. Copia, certificata conforme, del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà immediatamente rimessa per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.
Art. 5
Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione. La Potenza che desidera aderire notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l’atto d’adesione, che sarà depositato nell’archivio del detto Governo. Quest’ultimo manderà subito a tutte le altre Potenze copia, certificata conforme, della notificazione e dell’atto d’adesione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.
Art. 6
La presente Convenzione produrrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale dì questo deposito, e per le Potenze che ratificheranno più tardi o che aderiranno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro adesione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.
Art. 7
Quando accada che una delle Alte Parti contraenti voglia denunziare la presente Convenzione, la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia, certificata conforme, della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l’ha ricevuta. La denunzia non produrrà i suoi effetti che quanto alla Potenza che l’avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.
Art. 8
Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito delle ratificazioni fatto in virtù dell’articolo 4 capoversi3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d’adesione (articolo 5 capoverso 2) o di denunzia (articolo 7 capoverso 1). Ciascuna Potenza contraente è ammessa ad esaminare tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito della loro firma la presente Convenzione.
Fatto all’Aja, il 18 ottobre 1907, in un solo esemplare che resterà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui delle copie certificate conformi saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.
(Seguono le firme) Campo d’applicazione della convenzione il 1° aprile 1981 Stati partecipanti Ratificazione o Entrata in vigore Adesione Successione (S) Austria 27 novembre 1909 26 gennaio 1910 Belgio 8 agosto 1910 7 ottobre 1910 Bolivia 27 novembre 1909 26 gennaio 1910 Brasile 5 gennaio 1914 6 marzo 1914 Cina 15 gennaio 1910 16 marzo 1910 Danimarca 27 novembre 1909 26 gennaio 1910 Etiopia 5 agosto 1935 4 ottobre 1935 Figi 26 gennaio 1973 S 10 ottobre 1970 Finlandia 9 giugno 1922 8 agosto 1922 Francia 7 ottobre 1910 6 dicembre 1910 Germania 27 novembre 1909 26 gennaio 1910 Giappone 13 dicembre 1911 11 febbraio 1912 Gran Bretagna 27 novembre 1909 26 gennaio 1910 Guatemala 13 aprile 1910 12 giugno 1910 Haiti 2 febbraio 1910 3 aprile 1910 Liberia 4 febbraio 1914 5 aprile 1914 Lussemburgo 5 settembre 1912 4 novembre 1912 Messico 27 novembre 1909 26 gennaio 1910 Nicaragua 16 dicembre 1909 14 febbraio 1910 Norvegia 19 settembre 1910 18 novembre 1910 Paesi Bassi 27 novembre 1909 26 gennaio 1910 Panama 11 settembre 1911 10 novembre 1911 Polonia 7 maggio 1925 6 luglio 1925 Portogallo 13 aprile 1911 12 giugno 1911 Romania 1° marzo 1912 30 aprile 1912 Russia 27 novembre 1909 26
gennaio 1910 Salvador 27 novembre 1909 26 gennaio 1910 Spagna 18 marzo 1913 17 maggio 1913 Stati Uniti d’America 27 novembre 1909 26 gennaio 1910 Sud-Africa 10 marzo 1978 S 31 maggio 1910 Svezia 27 novembre 1909 26 gennaio 1910 Svizzera 12 maggio 1910 11 luglio 1910 Thailandia 12 marzo 1910 11 maggio 1910 Ungheria 27 novembre 1909 26 gennaio 1910