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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
(CO)

del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2016)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909, decreta:

Parte prima Disposizioni generali

Titolo primo Delle cause delle obbligazioni

Capo primo Delle obbligazioni derivanti da contratto

Art. 1 A. Conclusione del contratto I. Manifestazione concorde della volontà 1. In genere

Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.

Tale manifestazione può essere espressa o tacita.

Art. 2 2. Punti secondari

Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.

Non intervenendo alcun accordo sui punti secondari riservati, il giudice decide sui medesimi secondo la natura del negozio.

Restano ferme le disposizioni sulla forma dei contratti.

Art. 3 II. Proposta ed accettazione 1. Proposta con termine per l’accettazione

Chi ha fatto ad altri la proposta d’un contratto fissando per l’accettazione un termine, resta vincolato alla proposta fino allo spirare del medesimo.

Egli rimane liberato, se entro questo termine non gli è giunta la dichiarazione di accettazione.

RU 27 377 e CS 2 193

Art. 4 termine a. Fra presenti

2. Proposta senza 1 La proposta fatta a persona presente senza fissare un termine cessa di essere obbligatoria se l’accettazione non segue incontanente.

Se le parti od i loro mandatari si sono personalmente serviti del telefono, il contratto si intende concluso tra presenti.

Art. 5 b. Fra assenti

La proposta fatta a persona assente senza fissare un termine è obbligatoria pel proponente fino al momento in cui dovrebbe giungergli una risposta spedita regolarmente ed in tempo debito.

Nel computo di questo momento il proponente può ritenere che la sua proposta sia giunta in tempo debito.

Se la dichiarazione di accettazione, spedita in tempo, giunge al proponente dopo quel momento, ove egli non intenda rimanere vincolato, deve comunicare immediatamente la revoca della proposta.

Art. 6 3. Accettazione tacita3.a Invio di cose non ordinate

Quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un’accettazione espressa, il contratto si considera conchiuso se entro un congruo termine la proposta non è respinta.

L’invio di una cosa non ordinata non è una proposta.

Il destinatario non è obbligato a rinviare o a conservare la cosa.

Se l’invio di una cosa non ordinata è manifestamente dovuto a un errore, il destinatario deve informarne il mittente.

Art. 7 4. Proposta senza impegno e proposta pubblica

Il proponente non è vincolato dalla proposta se le clausole aggiuntevi, la natura o le circostanze particolari del negozio escludono un impegno da parte sua.

L’invio di tariffe, prezzi correnti e simili non costituisce per sé stesso una proposta.

Per contro vale di regola come proposta l’esposizione di merci con indicazione dei prezzi.

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846;

Art. 8 5. Offerta pubblica e concorso

Chi mediante concorso o manifesto offre pubblicamente per una data prestazione una ricompensa, deve corrispondere la stessa conformemente alla offerta.

Se recede prima che la prestazione sia avvenuta, egli deve corrispondere, a coloro che furono in buona fede indotti dalla pubblicazione a fare delle spese, una indennità fino al massimo della ricompensa offerta, in quanto non provi che essi non avrebbero potuto effettuare la prestazione.

Art. 9 6. Revoca della proposta e dell’accettazione

La proposta si considera non avvenuta quando la revoca giunga all’altro contraente prima della proposta stessa o contemporaneamente, o quando, essendo arrivata posteriormente, sia comunicata all’altro contraente prima che questi abbia avuto conoscenza della proposta.

Lo stesso vale per la revoca dell’accettazione.

Art. 10 III. Inizio degli effetti del contratto fra assenti

Se il contratto è conchiuso fra assenti, i suoi effetti incominciano dal momento in cui fu spedita la dichiarazione di accettazione.

Ove non occorra accettazione espressa, gli effetti del contratto cominciano dal ricevimento della proposta.

Art. 11 B. Forma dei contratti I. Requisito ed importanza in genere

Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge.

Ove non sia diversamente stabilito circa l’importanza e l’efficacia d’una forma legalmente prescritta, dalla osservanza di questa dipende la validità del contratto.

Art. 12 II. Forma scritta 1. Richiesta dalla legge a. Portata

Quando la legge prescrive per un contratto la forma scritta, questa s’intende richiesta per ogni modificazione del contratto medesimo, ad eccezione di quelle stipulazioni complementari accessorie, che non siano in contraddizione coll’atto.

Art. 13 b. Requisiti

Il contratto pel quale la legge prescrive la forma scritta deve essere firmato da tutti i contraenti, che mediante il medesimo rimangono obbligati.

…2

Art. 14 c. Firma

La firma deve essere fatta di propria mano.

La riproduzione meccanica della firma autografa è riconosciuta sufficiente solo laddove sia ammesso dall’uso e specialmente quando si tratti della firma di cartevalori emesse in gran numero.

La firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione ai sensi della legge del 19 dicembre 20033 sulla firma elettronica è equiparata alla firma autografa. Sono fatte salve le disposizioni legali o contrattuali contrarie.4

La firma apposta da un cieco è valida solo quando sia autenticata, o sia provato che al momento della sottoscrizione egli conosceva il tenore del documento.

Art. 15 d. Sostitutivo della firma

La firma di chi è incapace di sottoscrivere è supplita da un segno a mano autenticato o da una pubblica attestazione, riservate le disposizioni relative alle cambiali.

Art. 16 2. Forma stabilita dal contratto

Se per un contratto non vincolato per legge a forma alcuna i contraenti hanno convenuto una data forma, in difetto di essa si presumono non obbligati.

Se fu convenuta la forma scritta, senz’altra più precisa indicazione, si applicano le norme per la forma scritta richiesta dalla legge.

Art. 17 C. Causa dell’obbligazione

Il riconoscimento di un debito è valido quantunque non sia espressa la causa dell’obbligazione.

Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal

Art. 18 D. Interpretazione dei contratti, simulazione

Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.

Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto.

Art. 19 E. Oggetto del contratto I. Suoi limiti

L’oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.

Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all’ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità.

Art. 20 II. Nullità

Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.

Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso.

Art. 21 III. Lesione

Verificandosi una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione in un contratto, la cui conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell’altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato.

Il termine di un anno decorre dalla conclusione del contratto.

Art. 22 IV. Promessa di contrattare

Mediante contratto si può assumere la obbligazione di stipulare un contratto futuro.

Se nell’interesse delle parti contraenti la legge sottopone la validità del futuro contratto a una data forma, questa è richiesta anche per la promessa.

Art. 23 F. Vizi del contratto I. Errore 1. Effetti

Il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale.

Art. 24 2. Casi di errore

L’errore è essenziale specialmente nei seguenti casi:

1. quando la parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di consentire; 2. quando la volontà della parte in errore fosse diretta ad un’altra cosa, o, trattandosi di contratto conchiuso in considerazione di una determinata persona, fosse diretta ad una persona diversa da quella da essa dichiarata; 3. quando la parte in errore abbia promesso o siasi fatta promettere una prestazione di un’estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua volontà; 4. quando l’errore concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari.

Non è invece essenziale l’errore che concerne solo i motivi del contratto.

Semplici errori di calcolo non infirmano la validità del contratto, ma devono essere rettificati.

Art. 25 3. Errore invocato contro la buona fede

L’errore non può essere invocato in urto colla buona fede.

La parte in errore deve in ispecie osservare il contratto nel senso da essa inteso, tostoché la controparte vi si dichiari pronta.

Art. 26 4. Errore commesso per negligenza

La parte, che prevalendosi del proprio errore si sottrae agli effetti del contratto, è tenuta al risarcimento dei danni pel mancato contratto, ove l’errore derivi da sua colpa, salvo che l’altra parte l’abbia conosciuto o dovuto conoscere.

Il giudice può concedere un maggior risarcimento, quando l’equità lo richieda.

Art. 27 5. Inesatta trasmissione

Le disposizioni relative all’errore sono applicabili per analogia, se nella conclusione del contratto l’offerta o la accettazione fu trasmessa inesattamente da un messo od in un’altra guisa.

Art. 28 II. Dolo

La parte, che fu indotta al contratto per dolo dell’altra, non è obbligata, quand’anche l’errore non fosse essenziale.

Se la parte fu indotta al contratto per dolo d’una terza persona, il contratto è obbligatorio, a meno che l’altra parte al momento del contratto abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo.

Art. 29 III. Timore 1. Conclusione del contratto

Il contratto non obbliga colui che lo ha conchiuso per timore ragionevole causato dal fatto illecito dell’altra parte o di una terza persona.

Se la minaccia è il fatto di un terzo, la parte minacciata che vuol liberarsi dal contratto deve, ove l’equità lo richieda, risarcire il danno all’altra parte, a meno che questi abbia conosciuto o dovuto conoscere la minaccia.

Art. 30 2. Timore ragionevole

Il timore è ragionevole per la parte che secondo le circostanze deve supporre che la vita, la persona, l’onore o le sostanze proprie o quelle di una persona a lei intimamente legata versino in pericolo grave ed imminente.

Il timore incusso dalla minaccia di far valere un diritto sarà preso in considerazione soltanto ove siasi approfittato dei bisogni della parte minacciata per estorcerle vantaggi eccessivi.

Art. 31 IV. Ratifica del contratto viziato

Il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera ratificato, se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio non abbia notificato all’altra, che essa non intende mantenerlo o non abbia chiesto la restituzione della fatta prestazione.

Il termine decorre nel caso di errore o di dolo dal momento in cui furono scoperti, e, nel caso di timore, dal momento in cui è cessato.

La ratifica di un contratto viziato da dolo o timore non esclude per sé stessa l’azione pel risarcimento del danno.

Art. 32 G. Rappresentanza I. Con autorizzazione 1. In genere a. Effetti della rappresentanza

Quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore.

Se al momento della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto conoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo caso in cui l’altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o gli fosse indifferente la persona con cui stipulava.

Diversamente occorre una cessione del credito od un’assunzione del debito secondo i principi che reggono questi atti.

Art. 33 b. Estensione della facoltà

La facoltà di compiere atti giuridici a nome di un terzo, in quanto dipenda da rapporti di diritto pubblico, è regolata dalle disposizioni del diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.

Ove la facoltà sia conferita da un negozio giuridico, la sua estensione è determinata dal contenuto dello stesso.

Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione.

Art. 34 2. Per negozio giuridico a. Limiti e revoca

La facoltà conferita per negozio giuridico può sempre essere limitata o revocata dal mandante, senza pregiudizio dei diritti derivanti da un altro rapporto giuridico esistente fra le parti, come contratto individuale di lavoro, contratto di società o mandato.5

La rinuncia preventiva del mandante a questo diritto è nulla.

Il mandante che ha fatto conoscere in termini espressi o con fatti concludenti le facoltà da lui conferite, non può opporre ai terzi di buona fede la revoca totale o parziale, ove non l’abbia loro parimente fatta conoscere.

Art. 35 b. Effetti della morte, dell’incapacità ecc.

Salvo che il contrario sia stato disposto o risulti dalla natura del negozio, il mandato conferito per negozio giuridico si estingue con la perdita della relativa capacità civile, il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario.6

Lo stesso effetto ha lo scioglimento di una persona giuridica o di una società iscritta nel registro di commercio.

Restano salvi i reciproci diritti personali.

Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972

Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto

Art. 36 c. Restituzione del titolo del mandato

Il mandatario cui fu rilasciato un titolo comprovante il mandato, è tenuto, dopo la cessazione del mandato, a restituire o a depositare in giudizio il titolo.

Il mandante o suoi aventi causa, che ciò non richiedessero, rispondono dei danni verso i terzi di buona fede.

Art. 37 d. Quando cominciano gli effetti della cessazione del mandato

Il mandatario, fino a tanto che ignora la cessazione del mandato, continua ad agire validamente pel mandante o suoi aventi causa, come se il mandato sussistesse ancora.

Sono eccettuati i casi in cui il terzo conoscesse la cessazione del mandato.

Art. 38 II. Senza autorizzazione 1. Ratifica

Ove il contratto sia stato conchiuso in qualità di rappresentante da chi non vi era autorizzato, il rappresentato diventa creditore o debitore solo quando ratifichi il contratto.

L’altra parte può pretendere che il rappresentato si dichiari sulla ratifica entro un congruo termine, e non è più tenuta al contratto se entro questo termine non segua la ratifica.

Art. 39 2. Ratifica negata

Chi ha contrattato quale rappresentante, ove la ratifica sia espressamente o tacitamente negata, sarà tenuto al risarcimento del danno derivante all’altra parte per il mancato contratto, in quanto non provi che questa conoscesse o dovesse conoscere tale difetto di facoltà.

Se il rappresentante è in colpa, il giudice può, ove l’equità lo richieda, condannarlo ad un maggiore risarcimento.

È salva in ogni caso l’azione per indebito arricchimento.

Art. 40 III. Riserva di speciali disposizioni

Rimangono ferme le disposizioni speciali per ciò che riguarda il mandato dei rappresentanti e degli organi di società, dei procuratori e degli altri agenti di negozio.

H. Diritto di 1 Le seguenti disposizioni sono applicabili ai contratti concernenti cose revoca nel caso di contratti a mobili o servizi destinati all’uso personale o familiare del cliente se: domicilio o contratti a. l’offerente dei beni o dei servizi ha agito nell’ambito di un’attianaloghi vità professionale o commerciale e I. Campo d’applicazione b. la prestazione del cliente supera 100 franchi.

Le disposizioni non si applicano ai contratti d’assicurazione.

Nel caso di modificazione importante del potere d’acquisto della moneta, il Consiglio federale adegua in modo corrispondente l’importo indicato nel capoverso 1 lettera b.

II. Principio Il cliente può revocare la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione se l’offerta gli è stata fatta:9

  1. 10 sul suo posto di lavoro, in locali d’abitazione o nelle immediate vicinanze;

  2. in trasporti pubblici o su pubbliche vie e piazze;

  3. nel corso di una manifestazione pubblicitaria collegata ad un’escursione o ad un’analoga occasione;

  4. 11 per telefono o con un mezzo analogo di telecomunicazione vocale istantanea.

III. Eccezioni Il cliente non ha diritto di revoca se:

  1. ha lui stesso promosso le trattative;

  2. ha fatto la sua dichiarazione a uno stand di mercato o di fiera.

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846;

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3120; FF 1993 I 609).

Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 863 2677).

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 846; FF 1986 II 231). Nuovo testo IV. Obbligo 1 L’offerente deve, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova d’informare dell’offerente per testo, informare il cliente sul diritto di revoca e sulla forma e il termine per esercitarlo, nonché comunicargli il suo indirizzo.14

Queste informazioni devono recare una data e permettere di individuare il contratto.

Le informazioni devono essere fornite al cliente in modo che questi ne abbia conoscenza al momento in cui propone il contratto o lo accetta.15 V. Revoca 1 La revoca non è vincolata ad alcuna forma. La prova dell’osservanza 1. Forma del termine di revoca incombe al cliente.17 e termine

Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il cliente:18

  1. ha proposto o accettato il contratto e

  2. ha ricevuto le informazioni di cui all’articolo 40d. 3 La prova del momento in cui il cliente ha avuto conoscenza delle informazioni di cui all’articolo 40d incombe all’offerente. 4 Il termine è osservato se il cliente comunica la revoca all’offerente, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l’ultimo giorno del termine.19 2. Conseguenze 1 Se il cliente revoca il contratto, le parti devono restituire le prestazioni già ricevute. 2 Il cliente, se ha già usato la cosa, deve all’offerente un nolo adeguato.

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 846; FF 1986 II 231). Nuovo testo

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 846; FF 1986 II 231). Nuovo testo

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846;

Il cliente deve rimborsare all’offerente che ha fornito un servizio le spese e le anticipazioni giusta le disposizioni sul mandato (art. 402).

Il cliente non deve all’offerente nessun’altra indennità.

Capo secondo: Delle obbligazioni derivanti da atti illeciti

Art. 41 A. Responsabilità in generale I. Requisiti della responsabilità

Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.

Art. 42 II. Determinazione del danno

Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova.

Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato.

Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere adeguatamente come danno anche quando eccedono il valore dell’animale.22

Art. 43 III. Fissazione del risarcimento

Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa.

In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo, egli può tener conto adeguatamente del valore affettivo che esso aveva per il suo detentore o i suoi congiunti.23

Se il risarcimento è pronunciato nella forma di una rendita, il debitore deve contemporaneamente essere condannato a fornire garanzia.

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 846; FF 1986 II 231). Abrogato dal n. 5 dell’all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

Introdotto dal n. II della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).

Introdotto dal n. II della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 466; FF 2002 3734 5207).

Art. 44 IV. Motivi di riduzione

Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato.

Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave.

Art. 45 V. Casi speciali 1. Morte e lesione corporale a. Risarcimento in caso di morte

Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura

Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l’impedimento al lavoro.

Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno.

Art. 46 b. Risarcimento in caso di lesione corporale

Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico.

Se al momento del giudizio le conseguenze della lesione non sono sufficientemente accertate, il giudice può riservare la modificazione della sentenza fino a due anni dalla sua data.

Art. 47 c. Riparazione

Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.

Art. 4824 2. …

dal 1° marzo 1945 (CS 2 935).

Art. 4925 3. Lesione alla personalità

Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione.

Art. 50 VI. Responsabilità di più persone 1. Per atto illecito

Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.

È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.

Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.

Art. 51 2. Per cause diverse

Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno.

Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge.

Art. 52 VII. Responsabilità per legittima difesa, stato di necessità e ragione fattasi

Chi per legittima difesa respinge un attacco non è tenuto a risarcire il danno che cagiona all’aggressore od al suo patrimonio.

Chi mette mano alla cosa altrui per sottrarre sé od altri ad un danno o pericolo imminente, è obbligato a risarcire il danno secondo il prudente criterio del giudice.

Chi al fine di salvaguardare un suo legittimo diritto si fa ragione da sé, non è tenuto al risarcimento se per le circostanze non era possibile di ottenere in tempo debito l’intervento dell’autorità e se solo agendo direttamente poteva essere impedito che fosse tolto o reso essenzialmente difficile l’esercizio del diritto.

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).

Art. 53 VIII. Rapporti col diritto penale

Nel giudizio circa l’esistenza o la non esistenza della colpa e la capacità o l’incapacità di discernimento il giudice non è vincolato dalle disposizioni di diritto penale, che regolano l’imputabilità, né dalla sentenza di assoluzione in sede penale.

Così pure il giudice civile non è vincolato dalla sentenza penale circa l’apprezzamento della colpa e la determinazione del danno.

Art. 54 B. Responsabilità di

Per motivi di equità il giudice può condannare anche una persona persone incapaci incapace di discernimento al risarcimento parziale o totale del danno di discernimento da essa cagionato.

Chi momentaneamente ha perduto la capacità di discernimento ed in questo stato cagiona un danno, è tenuto a risarcirlo, in quanto non provi che tale stato si è verificato senza sua colpa.

Art. 55 C. Responsabilità del padrone di azienda

Il padrone di un’azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell’esercizio delle loro incombenze di servizio o d’affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.26

Il padrone ha diritto di regresso verso l’autore del danno, in quanto questi sia pure tenuto al risarcimento.

Art. 56 D. Responsabilità per animali I. Obbligo del risarcimento

Il detentore di un animale è responsabile del danno da esso cagionato, ove non provi d’avere adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo, o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza.

Gli è salvo il regresso se l’animale sia stato aizzato da terza persona o dall’animale di un altro.

…27

Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 2 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972

Art. 57 II. Diritto di impadronirsi degli animali

Il possessore di un fondo può impadronirsi degli animali altrui che vi recano danno, e ritenerli in garanzia del risarcimento, e, dove sia giustificato dalle circostanze, anche ucciderli.

Deve però tosto avvertirne il proprietario, e, se non gli è noto, far le pratiche necessarie per rintracciarlo.

Art. 58 E. Responsabilità del proprietario di un’opera I. Obbligo del risarcimento

Il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.

Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto.

Art. 59 II. Misure di sicurezza F. Responsabilità per la chiave di creazione della firma

Chi ha ragione di temere danno da un edificio o da altra opera altrui, può esigere che il proprietario provveda in debito modo a rimuovere il pericolo.

Rimangono fermi i regolamenti di polizia concernenti la protezione delle persone e delle proprietà.

Il titolare di una chiave per la creazione della firma è responsabile verso terzi dei danni che questi ultimi subiscono essendosi fidati di un certificato qualificato valido rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 19 dicembre 200329 sulla firma elettronica.

La responsabilità decade se il titolare della chiave per la creazione della firma può rendere verosimile di aver adottato le misure di sicurezza necessarie secondo le circostanze e ragionevolmente esigibili per impedire un abuso della chiave per la creazione della firma.

Il Consiglio federale definisce le misure di sicurezza ai sensi del capoverso2.

Art. 60 G. Prescrizione30

L’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la

Introdotto dal n. 2 dell’all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.

Se però la detta azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.

Qualora l’atto illecito abbia fatto nascere un credito verso il danneggiato, questi può rifiutare il pagamento anche dopo prescritta l’azione derivata dall’atto illecito.

Art. 61 H. Responsabilità di pubblici funzionari ed impiegati31

Le leggi federali e cantonali possono derogare alle disposizioni di questo capo sull’obbligo di risarcimento o di riparazione dei danni cagionati da pubblici funzionari od impiegati nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.

Le leggi cantonali non possono però derogare alle disposizioni medesime riguardo a quegli atti di pubblici funzionari od impiegati che riflettono l’esercizio di un’industria.

Delle obbligazioni derivanti da indebito arricchimento

Art. 62 A. Condizioni I. In genere

Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell’altrui patrimonio, è tenuto a restituire l’arricchimento.

Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere.

Art. 63 II. Pagamento dell’indebito

Chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne la restituzione, solo quando provi d’aver pagato perché erroneamente si credeva debitore.

Non si può ripetere ciò che fu dato in pagamento d’un debito prescritto o per adempiere ad un dovere morale.

È riservata la ripetizione dell’indebito a termini della legge federale dell’11 aprile 188932 sulla esecuzione e sul fallimento.

Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

Art. 64 B. Estensione della restituzione I. Obbligo dell’arricchito

Chi si è indebitamente arricchito non è tenuto a restituire ciò di cui provi che, al momento della ripetizione, non è più arricchito, a meno che se ne sia spossessato di mala fede o che dovesse prevedere la domanda di restituzione.

Art. 65 II. Rifusione delle spese

Chi si è indebitamente arricchito ha diritto alla rifusione delle spese necessarie ed utili da lui incontrate; di quest’ultime però, se all’atto del ricevimento non era in buona fede, solo fino a concorrenza del maggior valore tuttora sussistente al momento della restituzione.

Egli non può pretendere indennità per altre spese, ma ha diritto, nel caso che l’indennità non gli sia offerta, di togliere, prima di restituire la cosa, ciò che vi avesse aggiunto, in quanto si possa fare senza danneggiarla.

Art. 66 C. Esclusione della restituzione

Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi.

Art. 67 D. Prescrizione

L’azione di indebito arricchimento si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo diritto di ripetizione, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui nacque tale diritto.

Se l’arricchimento consiste in un credito verso il danneggiato, questi può rifiutarne il pagamento anche dopo prescritta l’azione d’indebito.

Titolo secondo: Degli effetti delle obbligazioni

Capo primo Dell’adempimento delle obbligazioni

Art. 68 A. Principi generali I. Prestazione personale

Il debitore non è tenuto ad adempiere personalmente l’obbligazione, se non quando la considerazione della sua persona influisca sulla prestazione.

Art. 69 II. Oggetto dell’adempimento 1. Pagamento parziale

Il creditore non è obbligato a ricevere un pagamento parziale, quando l’intero credito sia liquido ed esigibile.

Ove il creditore consenta a ricevere un pagamento parziale il debitore non può rifiutare il pagamento della parte che riconosce dovuta.

Art. 70 2. Obbligazione indivisibile

Quando vi siano più creditori di una prestazione indivisibile, il debitore deve eseguirla in confronto di tutti ed ogni creditore può pretendere che sia adempiuta verso tutti insieme.

Se vi sono più debitori di una prestazione indivisibile, ognuno di essi è tenuto all’intera prestazione.

Ove non risulti il contrario dalle circostanze, il debitore, che ha soddisfatto il creditore, può ripetere dagli altri debitori proporzionato rimborso ed egli è, fino a concorrenza di siffatto diritto, surrogato nelle ragioni del creditore soddisfatto.

Art. 71 3. Cosa determinata nella specie

Se la cosa dovuta sia determinata soltanto nella sua specie, la scelta spetta al debitore ove altro non risulti dal rapporto giuridico.

Egli non può però dare una cosa di qualità inferiore alla media.

Art. 72 4. Obbligazione alternativa

Allorché l’obbligazione ha per oggetto più prestazioni, di cui l’una o l’altra soltanto possa essere pretesa, la scelta spetta al debitore, a meno che risulti diversamente dal rapporto giuridico.

Art. 73 5. Interessi

Se l’obbligazione è produttiva d’interessi, la cui misura non sia stabilita dalle parti, dalla legge o dall’uso, saranno dovuti gli interessi in ragione del cinque per cento all’anno.

È riservato al diritto pubblico di provvedere contro gli abusi in materia di interessi convenzionali.

Art. 74 B. Luogo dell’adempimento

Il luogo dell’adempimento è determinato dalla volontà delle parti esplicitamente espressa o risultante dalle circostanze.

In difetto d’altra disposizione varranno le seguenti norme:

1. il pagamento dei debiti pecuniari deve farsi nel luogo in cui è domiciliato il creditore all’epoca della scadenza; 2. la consegna di una cosa determinata deve essere fatta nel luogo in cui si trovava al momento del contratto;

3. le altre obbligazioni devono essere adempiute nel luogo dove era domiciliato il debitore quando ebbero origine.

Quando l’obbligazione dev’essere adempiuta al domicilio del creditore, e questi ne abbia reso molto più gravoso l’adempimento per aver cambiato il suo domicilio dopo la nascita dell’obbligazione, il debitore ha diritto di adempierla al domicilio primitivo del creditore.

Art. 75 C. Tempo dell’adempimento I. Obbligazione senza termine

Può essere chiesto ed eseguito immediatamente l’adempimento di un’obbligazione, pel quale il tempo non sia determinato né dal contratto né dalla natura del rapporto giuridico.

Art. 76 II. Obbligazione a termine 1. Termine a mese

Ove l’adempimento sia fissato per principio o per la fine di un mese, dovrà aver luogo il primo o l’ultimo giorno del mese.

Ove sia fissato per la metà di un mese, dovrà aver luogo il quindici di detto mese.

Art. 77 2. Termine fissato in altro modo

Ove l’adempimento d’una obbligazione o d’altro atto giuridico debba aver luogo trascorso un dato termine dalla conclusione del contratto, esso dovrà effettuarsi: 1. l’ultimo giorno del termine, se questo è fissato a giorni, non comprendendo nel computo del termine il giorno in cui fu conchiuso il contratto, e, se il termine è di otto o 15 giorni, s’intenderanno non una o due settimane ma otto o 15 giorni interi; 2. quel giorno dell’ultima settimana che pel nome corrisponde a quello in cui fu conchiuso il contratto, se il termine fu stabilito a settimane; 3. quel giorno dell’ultimo mese che per il numero corrisponde a quello in cui fu conchiuso il contratto, se il termine fu stabilito a mesi o ad uno spazio di tempo comprendente più mesi (un anno, un semestre, un trimestre), e, se un tal giorno manca nell’ultimo mese, l’adempimento avrà luogo l’ultimo giorno di detto mese. L’espressione «mezzo mese» equivale al termine di 15 giorni, i quali si contano per gli ultimi, se il termine è di uno o più mesi e mezzo.

In egual modo è computato il termine anche se lo stesso abbia a decorrere non dal giorno del contratto, ma da altra epoca.

Ove l’adempimento debba seguire entro un certo termine, dovrà aver luogo prima dello spirare del medesimo.

Art. 78 3. Domenica e giorni festivi

Se il momento dell’adempimento o l’ultimo giorno di un termine cade in domenica od in altro giorno officialmente riconosciuto come festivo nel luogo dell’adempimento33, il termine si protrae al prossimo giorno feriale.

È riservata ogni diversa pattuizione.

Art. 79 III. Ore consuete degli affari

L’adempimento deve essere eseguito ed accettato nel giorno stabilito durante le ore consuete degli affari.

Art. 80 IV. Prorogazione del termine

Quando sia prorogato il termine fissato per l’adempimento, il nuovo termine, salvo convenzione in contrario, decorre dal primo giorno dopo trascorso il termine precedente.

Art. 81 V. Adempimento 1 Il prima del termine

debitore può adempiere l’obbligazione anche prima della scadenza del termine, ove dal tenore o dalla natura del contratto o dalle circostanze non risulti una diversa volontà delle parti.

Non ha però diritto di dedurre uno sconto, se ciò non sia consentito dalla convenzione o dall’uso.

Art. 82 VI. Nei contratti bilaterali 1. Ordine dell’adempimento

Chi domanda l’adempimento di un contratto bilaterale deve averlo per parte sua già adempito od offrire di adempirlo, a meno che pel tenore o per la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto più tardi.

Art. 83 2. Effetti dell’insolvenza di una parte

Ove in un contratto bilaterale il credito di uno dei contraenti corra pericolo per il fatto che l’altro è diventato insolvibile, specialmente se è fallito o se fu escusso senza risultato, il primo può trattenere la sua prestazione, finché non gli venga garantita la controprestazione.

Se la garanzia non gli è a sua richiesta fornita entro un congruo termine, egli può recedere dal contratto.

Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora

Art. 8434 D. Pagamento I. Moneta del paese

I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.

Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento letterale del

Art. 85 II. Imputazione 1. In caso di pagamento parziale

Il debitore può imputare al capitale un pagamento parziale solo in quanto non sia in arretrato di interessi o di spese.

Quando siano state date al creditore delle fideiussioni, dei pegni od altre garanzie per una parte del suo credito, il debitore non ha diritto d’imputare un pagamento parziale alla parte garantita del credito o a quella garantita in modo migliore.

Art. 86 2. In caso di più debiti a. Secondo la dichiarazione del debitore o del creditore

Chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia il debito che intende di soddisfare.

Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione.

Art. 87 b. Secondo la legge

Ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima.

Se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una imputazione proporzionale.

Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie.

Art. 88 III. Quitanza e restituzione del titolo 1. Diritto del debitore

Il debitore che fa un pagamento ha diritto di chiedere una quitanza e, ove paghi l’intero debito, anche la restituzione o l’annullamento del titolo di credito.

Nuovo testo giusta il n. 2 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).

Se il pagamento non è integrale o il titolo serve di documento anche per altri diritti del creditore, il debitore può solo pretendere, oltre la quitanza, che sia fatta menzione del pagamento sul titolo stesso.

Art. 89 2. Effetti

Quando siano dovuti interessi od altre prestazioni periodiche e senza riserva siasi rilasciata quitanza per una prestazione posteriore, si presumono soddisfatte le prestazioni scadute prima.

La quitanza per capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

La restituzione del titolo di credito al debitore fa presumere l’estinzione del debito.

Art. 90 3. Impossibilità della restituzione

Se il creditore dichiara d’aver smarrito il titolo, il debitore può, all’atto del pagamento, pretendere che il creditore attesti mediante atto pubblico o scrittura autenticata l’annullamento del titolo e l’estinzione del debito.

Sono salve le disposizioni sull’ammortizzazione delle carte valori.

Art. 91 E. Mora del creditore I. Condizioni

Il creditore è in mora quando, senza legittimo motivo, ricusi di ricevere la prestazione debitamente offertagli o di fare gli atti preparatori che gli incombono e senza i quali il debitore non può adempiere l’obbligazione.

Art. 92 II. Effetti 1. Nella prestazione di una cosa a. Diritto al deposito

Se il creditore è in mora, il debitore può depositare la cosa dovuta a rischio e a spese del creditore e liberarsi in tal modo dalla sua obbligazione.

Il luogo del deposito viene designato dal giudice; le merci possono tuttavia essere depositate in un magazzino di deposito anche senza designazione del giudice.35

Art. 93 b. Diritto alla vendita

Se per la natura della cosa o per il genere d’affari il deposito non è possibile, o se la cosa è soggetta a deperimento, o richiede spese di mantenimento o considerevoli spese di custodia, il debitore, previa diffida e coll’autorizzazione del giudice, può farla vendere pubblicamente e depositarne il prezzo.

Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal

Ove si tratti di cose che abbiano un prezzo di borsa o di mercato o siano di poco valore in confronto alla spesa, non occorre che la vendita sia pubblica e il giudice può autorizzarla anche senza preventiva diffida.

Art. 94 c. Diritto a ritirare la cosa

Il debitore può ritirare la cosa depositata finché il creditore non abbia dichiarato di accettarla, o il deposito non abbia avuto per conseguenza l’estinzione di un diritto di pegno.

Col ritiro del deposito rinasce il credito con tutti i suoi accessori.

Art. 95 2. In altre prestazioni

Ove l’obbligazione non abbia per oggetto la prestazione di una cosa, il debitore può, in caso di mora del creditore, recedere dal contratto a norma delle disposizioni circa la mora del debitore.

Art. 96 F. Adempimento impedito per altre cause

Se l’adempimento della prestazione dovuta non può aver luogo né in confronto del creditore né di un suo rappresentante, per un altro motivo dipendente dalla persona del creditore o per un’incertezza non colposa sulla persona dello stesso, il debitore può fare il deposito o recedere dal contratto come in caso di mora del creditore.

Capo secondo: Conseguenze dell’inadempimento

Art. 97 A. Inadempimento I. Responsabilità del debitore 1. In genere

Il debitore che non adempie l’obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile.

L’esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 188936 sull’esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200837 (CPC).38

Art. 98 2. Per le obbligazioni di fare e non fare

Trattandosi di un’obbligazione di fare, il creditore può farsi autorizzare ad eseguire la prestazione a spese del debitore, riservate le sue pretese pel risarcimento dei danni.

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008,

Se l’obbligazione consiste nel non fare, il debitore, che vi contravviene, è tenuto ai danni pel solo fatto della contravvenzione.

Il creditore può inoltre chiedere che sia tolto ciò che fu fatto in contravvenzione alla promessa o farsi autorizzare a toglierlo egli stesso a spese del debitore.

Art. 99 II. Misura della responsabilità ed estensione del risarcimento 1. In genere

Di regola il debitore è responsabile di ogni colpa.

La misura della responsabilità è determinata dalla natura particolare del negozio e sarà soprattutto giudicata più benignamente, se il negozio non aveva per scopo di recare alcun vantaggio al debitore.

Del resto le disposizioni sulla misura della responsabilità per atti illeciti sono applicabili per analogia agli effetti della colpa contrattuale.

Art. 100 2. Patto di esclusione della responsabilità

È nullo il patto avente per scopo di liberare preventivamente dalla responsabilità dipendente da dolo o da colpa grave.

Anche la preventiva rinuncia alla responsabilità dipendente da colpa leggera può essere considerata nulla, secondo il prudente criterio del giudice, qualora al momento della rinuncia la parte rinunciante fosse al servizio dell’altra o qualora la responsabilità consegua dall’esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione.

Rimangono riservate le disposizioni particolari sul contratto di assicurazione.

Art. 101 per persona ausiliaria

3. Responsabilità 1 Chi affida, sia pure lecitamente, l’adempimento di una obbligazione o l’esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all’altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell’adempimento delle sue incombenze.39

Questa responsabilità può essere preventivamente limitata o tolta mediante convenzione.

Se però chi rinuncia si trovi al servizio dell’altra parte, o la responsabilità consegua dall’esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione, la rinuncia può farsi al più per la responsabilità derivante da colpa leggera.

Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 3 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972

Art. 102 B. Mora del debitore I. Condizioni

Se l’obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l’interpellazione del creditore.

Quando il giorno dell’adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno.

Art. 103 II. Effetti pel caso fortuito

Il debitore in mora deve risarcire il danno per il tardato adempimento 1. Responsabilità ed è responsabile anche del caso fortuito.

Egli può sottrarsi a tale responsabilità provando che la mora avvenne senza alcuna colpa da parte sua o che il caso fortuito avrebbe colpito in danno del creditore l’oggetto dovuto anche se l’obbligazione fosse stata adempita in tempo debito.

Art. 104 2. Interessi moratori a. In genere

Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all’anno, quand’anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore.

Qualora nel contratto fossero stipulati, sia direttamente, sia mediante periodica provvisione bancaria, degli interessi superiori al cinque per cento, questi si potranno richiedere anche durante la mora.

Fra commercianti, finché nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il cinque per cento, potranno richiedersi gli interessi moratori in questa più elevata misura.

Art. 105 b. Per debiti di interessi, rendite, donazioni

Il debitore in mora al pagamento d’interessi od alla corrisponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale.

Ogni patto in contrario è regolato dalle disposizioni sulle clausole penali.

Non si possono pretendere interessi per ritardo nel pagamento degli interessi moratori.

Art. 106 3. Danno maggiore

Quando il danno patito dal creditore ecceda l’ammontare degli interessi moratori, il debitore è tenuto a risarcire anche questo danno, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa.

Se questo maggior danno è anticipatamente valutabile, il giudice può stabilire il risarcimento già nella sentenza sulla pretesa principale.

Art. 107 4. Recesso e risarcimento a. Con fissazione di termine

Allorquando in un contratto bilaterale un debitore è in mora, il creditore ha il diritto di fissargli o di fargli fissare dall’autorità competente un congruo termine per l’adempimento.

Se l’adempimento non avviene neppure entro questo termine, il creditore può nulladimeno richiedere l’adempimento ed il risarcimento del danno pel ritardo, ma invece di ciò, purché lo dichiari immediatamente, può rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il danno derivante dall’inadempimento oppure recedere dal contratto.

Art. 108 b. Senza fissazione di termine

La fissazione di un termine per l’adempimento tardivo del contratto non è necessaria: 1. quando dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile; 2. quando per la mora del debitore la prestazione abbia perduto ogni interesse pel creditore; 3. quando dal contratto risulti l’intenzione dei contraenti che l’obbligazione debba adempirsi esattamente ad un tempo determinato od entro un dato termine.

Art. 109 c. Effetti del recesso

Chi recede dal contratto può rifiutare la controprestazione promessa e ripetere quanto egli da parte sua ha già prestato.

Egli ha inoltre diritto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato contratto, in quanto il debitore non provi che non gli incombe alcuna colpa.

Capo terzo: Effetti delle obbligazioni verso i terzi

Art. 110 A. Surrogazione

Il terzo che soddisfa il creditore è per legge surrogato nei diritti di questo fino a concorrenza della somma pagata: 1. quando riscatta una cosa data in pegno per un debito altrui, sulla quale gli competa la proprietà od un diritto reale limitato; 2. quando il debitore ha partecipato al creditore che il terzo, che paga, deve prendere il posto del creditore.

Art. 111 B. Promessa della prestazione di un terzo

Chi promette ad altri la prestazione di un terzo è, se questa non segue, tenuto al risarcimento del danno che ne deriva.

Art. 112 C. Contratto a favore di terzi I. In genere

Chi, agendo in proprio nome, stipulò una prestazione a vantaggio di un terzo, ha diritto di chiedere che la prestazione al terzo sia fatta.

Il terzo o il suo avente causa può chiedere direttamente l’adempimento, se tale fu l’intenzione degli altri due o se tale è la consuetudine.

In questo caso il creditore non può più liberare il debitore, tostochè il terzo abbia dichiarato a quest’ultimo di voler far valere il suo diritto.

Art. 113 II. Nell’assicurazione per la responsabilità civile

Quando il padrone sia assicurato contro le conseguenze della responsabilità civile ed il lavoratore abbia pagato non meno della metà dei premi, il diritto derivante dall’assicurazione compete esclusivamente a quest’ultimo.

Titolo terzo: Dell’estinzione delle obbligazioni

Art. 114 diritti accessori

A. Estinzione dei 1 Estinta l’obbligazione mediante adempimento o in altra guisa, sono del pari estinti i diritti accessori ed in ispecie le fideiussioni ed i pegni.

Gli interessi anteriormente decorsi possono essere chiesti solo nel caso che questa facoltà del creditore sia stata convenuta o risulti dalle circostanze.

Rimangono riservate le speciali disposizioni circa il pegno immobiliare, le cartevalori ed il concordato.

Art. 115 B. Annullamento mediante convenzione

Un credito può essere mediante convenzione annullato in tutto od in parte senza una forma speciale, anche se questa fosse imposta dalla legge o scelta dalle parti per la costituzione della obbligazione.

Art. 116 C. Novazione I. In generale

L’estinzione di un debito precedente mediante la creazione di un nuovo non si presume.

In particolare la stipulazione di un’obbligazione cambiaria in relazione ad un debito esistente o l’erezione di un nuovo titolo di credito od atto di fideiussione non costituiscono novazione del debito preesistente, salvo patto contrario.

Art. 117 II. In rapporti di conto corrente

La iscrizione delle singole poste in un conto corrente non produce novazione.

Tuttavia è da ritenersi la novazione quando il saldo è chiuso e riconosciuto.

Se per una singola posta esistono speciali garanzie, queste non cessano, salvo patto contrario, con la chiusura e l’approvazione del saldo.

Art. 118 D. Confusione

Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si ritiene estinta per confusione.

Risolvendosi questa riunione, l’obbligazione rinasce.

Rimangono riservate le speciali disposizioni circa il pegno immobiliare e le cartevalori.

Art. 119 E. Impossibilità dell’adempimento

L’obbligazionesi ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l’adempimento per circostanze non imputabili al debitore.

Nei contratti bilaterali il debitore così liberato è tenuto di restituire, secondo le norme dell’indebito arricchimento, la controprestazione già ricevuta e non può più chiedere quanto gli sarebbe ancora dovuto.

Sono eccettuati i casi in cui per disposizione di legge o secondo il tenore del contratto il rischio è passato a carico del creditore prima dell’adempimento.

Art. 120 F. Compensazione I. Condizioni 1. In genere

Quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito.

Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato.

Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll’altro credito.

Art. 121 2. Nella fideiussione

Il fideiussore può rifiutarsi al soddisfacimento del creditore in quanto competa al debitore principale il diritto alla compensazione.

Art. 122 3. Nei contratti a favore di terzi

Chi si è obbligato a vantaggio di un terzo non può compensare questo debito con ciò che gli deve l’altra parte.

Art. 123 4. Nel fallimento del debitore

Nel caso di fallimento del debitore, i creditori possono compensare i loro crediti anche non scaduti con quelli che il fallito ha verso di loro.

L’inammissibilità o la revocabilità della compensazione nel caso di fallimento del debitore sono regolate dalla legge federale dell’11 aprile 188940 sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 124 II. Effetti della compensazione

Non vi ha compensazione se non quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di usare del diritto di opporla.

I due crediti si riterranno allora reciprocamente estinti, per le quantità corrispondenti, al momento stesso in cui divennero a vicenda compensabili.

Restano fermi gli usi speciali dei conti correnti commerciali.

Art. 125 III. Casi di esclusione

Non possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore: 1. le obbligazioni di restituire cose depositate, ingiustamente sottratte o dolosamente ritenute, o di risarcirne il valore; 2. le obbligazioni che per la particolare loro natura devono essere effettivamente soddisfatte al creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia; 3. le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti pubblici.

Art. 126 IV. Rinuncia

Il debitore può rinunciare preventivamente alla compensazione.

Art. 127 G. Prescrizione I. Termini 1. Dieci anni

Si prescrivono col decorso di dieci anni tutte le azioni per le quali il diritto civile federale non dispone diversamente.

Art. 128 2. Cinque anni

Si prescrivono col decorso di cinque anni le azioni: 1. per mercedi di pigioni, noli ed affitti, interessi di capitali ed altre prestazioni periodiche; 2. per somministrazioni di viveri, pensioni vittuarie e debiti di osteria; 3.41 per lavori d’artigiani, vendita di merce al minuto, cura medica, funzioni d’avvocato, procuratore e notaio, rapporti di lavoro di lavoratori.

Art. 129 3. Invariabilità dei termini

I termini a prescrivere stabiliti nel presente titolo non si possono modificare per disposizioni delle parti.

Art. 130 4. Principio della prescrizione a. In genere

La prescrizione comincia quando il credito è esigibile.

Se la scadenza dell’obbligazione dipende da disdetta, la prescrizione comincia dal primo giorno pel quale poteva darsi la disdetta.

Art. 131 b. Per le prestazioni periodiche

La prescrizione delle rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche comincia per l’intiero credito alla scadenza della prima prestazione arretrata.

Prescritto l’intiero credito, sono prescritte anche le singole prestazioni.

Art. 132 5. Computo dei termini

Nel computo del termine di prescrizione non si tien conto del giorno dal quale comincia il termine e la prescrizione non è compiuta se non quando sia decorso infruttuosamente l’ultimo giorno.

Valgono del resto anche per la prescrizione le disposizioni generali sul computo dei termini nell’adempimento dei contratti.

Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 4 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972

Art. 133 II. Prescrizione degli accessori

Prescritto il credito principale, sono insieme prescritti gli interessi e le altre prestazioni accessorie del medesimo.

Art. 134 III. Sospensione della prescrizione

La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

1.42 per i crediti dei figli contro i genitori durante l’esercizio dell’autorità parentale; 2.43 per i crediti della persona incapace di discernimento contro il mandatario designato con mandato precauzionale, finché lo stesso è efficace; 3. per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio; 3bis.44 per i crediti fra i partner durante l’unione domestica registrata; 4.45 per i crediti contro il datore di lavoro dei lavoratori che vivono nella sua economia domestica, durante il tempo del rapporto di lavoro; 5. finché il debitore abbia l’usufrutto del credito; 6. finché sia impossibile di promuovere l’azione davanti un tribunale svizzero.

Allo spirare del giorno in cui cessano siffatti rapporti, la prescrizione comincia il suo corso, o, se era già cominciata, lo prosegue.

Sono riservate le disposizioni speciali delle leggi sull’esecuzione e sul fallimento.

Art. 135 IV. Interruzione della prescrizione 1. Atti interruttivi

La prescrizione è interrotta:

1. mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni;

Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto

Introdotto dal n. 11 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata,

Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 5 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 2.46 mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento.

Art. 136 2. Effetti della interruzione fra coobbligati

L’interruzione rimpetto ad un debitore solidale o ad un condebitore d’una prestazione indivisibile vale anche in confronto degli altri condebitori.

L’interruzione rimpetto al debitore principale vale anche in confronto del suo fideiussore.

Al contrario l’interruzione rimpetto al fideiussore non vale in confronto del debitore principale.

Art. 137 3. Principio di un nuovo termine a. In caso di riconoscimento o sentenza

Coll’interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione.

Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudici, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni.

Art. 138 b. In caso di atti del creditore

Quando la prescrizione sia interrotta mediante istanza di conciliazione, azione o eccezione, una nuova prescrizione comincia a decorrere se la lite è conclusa davanti all’autorità adita.47

Quando l’interruzione avviene mediante esecuzione per debiti, la prescrizione ricomincia ad ogni singolo atto esecutivo.

Quando l’interruzione ha luogo mediante insinuazione nel fallimento, la nuova prescrizione comincia dal momento nel quale, a norma della procedura sul fallimento, si può nuovamente far valere il credito.

Art. 13948 V. …

Art. 140 VI. Credito con pegno mobiliare

L’esistenza di un pegno mobiliare non esclude la prescrizione di un credito, ma, questa verificandosi, non è impedito al creditore di far valere il diritto di pegno.

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008,

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Art. 141 VII. Rinuncia alla prescrizione

La rinuncia preventiva alla prescrizione è nulla.

La rinuncia fatta da un debitore solidale non è opponibile agli altri debitori solidali.

Lo stesso vale fra più debitori di una prestazione indivisibile e per il fideiussore in caso di rinuncia fatta dal debitore principale.

Art. 142 VIII. Non opponibile d’ufficio

Il giudice non può supplire d’ufficio l’eccezione di prescrizione.

Titolo quarto: Speciali rapporti obbligatori

Capo primo Della solidarietà

Art. 143 A. Debito solidale I. Condizioni

Vi ha solidarietà fra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all’adempimento dell’intera obbligazione.

Senza tale dichiarazione di volontà non sorge solidarietà che nei casi determinati dalla legge.

Art. 144 II. Rapporti fra creditore e debitore 1. Effetti a. Responsabilità dei debitori

Il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto.

Tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l’intiera obbligazione.

Art. 145 b. Eccezioni dei debitori

Il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti o dai suoi rapporti personali col medesimo o dalla causa stessa o dall’oggetto dell’obbligazione solidale.

Ogni debitore solidale è responsabile verso gli altri se non fa valere le eccezioni comuni a tutti.

Art. 146 c. Fatto personale di un debitore

Salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.

Art. 147 2. Estinzione del debito solidale

In quanto uno dei debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o compensazione, anche gli altri sono liberati.

La liberazione di un debitore solidale, senza che il creditore sia stato soddisfatto, giova agli altri solo in quanto ciò sia giustificato dalle circostanze o dalla natura dell’obbligazione.

Art. 148 III. Rapporti fra i condebitori 1. Ripartizione

Ove non risulti il contrario dal rapporto giuridico esistente fra i debitori solidali, il pagamento fatto al creditore si divide in parti eguali fra i medesimi.

Al debitore solidale che avesse pagato più della sua parte, spetta il regresso verso i condebitori per l’importo pagato in più.

Ciò che non può conseguirsi da uno dei debitori solidali deve essere sopportato in parti eguali dagli altri.

Art. 149 2. Surrogazione

Il debitore solidale cui spetta il regresso subentra in tutte le ragioni del creditore fino a concorrenza di quanto gli ha pagato.

Il creditore è responsabile ove abbia avvantaggiato la posizione giuridica di un debitore solidale a danno degli altri.

Art. 150 B. Credito solidale

Vi ha solidarietà fra creditori, quando il debitore dichiari la volontà di autorizzare ciascuno di essi a pretendere l’intero credito e nei casi determinati dalla legge.

Il pagamento fatto ad uno dei creditori solidali libera il debitore in confronto di tutti.

Il debitore, finché non sia stato giudizialmente convenuto da uno dei creditori solidali, può a sua scelta pagare a chiunque di essi.

Capo secondo: Delle condizioni

Art. 151 A. Condizione sospensiva I. In genere

Un contratto si ritiene condizionale, quando la sua obbligatorietà si faccia dipendere da un avvenimento incerto.

Esso diventa efficace dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti non abbiano manifestato una diversa intenzione.

Art. 152 II. Condizione pendente

Il debitore obbligato sotto condizione, finché questa è pendente, non può fare alcuna cosa che possa impedire il debito adempimento della sua obbligazione.

Il creditore sotto condizione, i cui diritti siano in pericolo, può richiedere tutti gli atti conservativi, come se il suo credito non fosse soggetto a condizione.

Col verificarsi della condizione cadono le disposizioni anteriormente prese, in quanto ne pregiudichino gli effetti.

Art. 153 III. Utile ricavato nel frattempo

Quando, prima del verificarsi della condizione, la cosa promessa sia stata consegnata al creditore, questi, ove la condizione si verifichi, potrà ritenere l’utile nel frattempo ricavatone.

Deve restituirlo, ove la condizione non si verifichi.

Art. 154 B. Condizione risolutiva

Il contratto, la cui risoluzione si faccia dipendere dal verificarsi di una condizione, diventa inefficace dal momento in cui la condizione si verifica.

Di regola non avvi effetto retroattivo.

Art. 155 C. Disposizioni comuni I. Adempimento della condizione

La condizione riposta nel fatto non essenzialmente personale di uno dei contraenti può essere adempita anche dal suo erede.

Art. 156 II. Impedimento contro la buona fede

La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede.

Art. 157 III. Condizione inammissibile

La condizione diretta allo scopo di promuovere un atto od una omissione illecita o contraria ai buoni costumi rende nulla l’obbligazione che ne dipende.

Della caparra, della pena di recesso, della trattenuta sulla mercede e della pena convenzionale

Art. 158 A. Caparra e pena di recesso

La caparra che si dà al momento della conclusione del contratto si considera in dubbio come prova della conclusione del contratto, anziché come pena di recesso.

In mancanza di patto o di uso contrario, la caparra resta a chi l’ha ricevuta senza obbligo di imputarla nel suo credito.

Se fu pattuita una pena di recesso, colui che la diede può recedere dal contratto perdendo il denaro dato e colui che la ricevette restituendo il doppio.

Art. 15949 B. …

Art. 160 C. Pena convenzionale I. Diritto del creditore 1. Rapporto fra la pena e l’adempimento

Allorché fu pattuita una pena per l’inadempimento o l’imperfetto adempimento del contratto, il creditore non può pretendere, salvo patto contrario, che l’adempimento o la pena.

Se la pena fu pattuita per l’inosservanza del tempo o del luogo dell’adempimento potrà essere richiesta oltre l’adempimento, finché il creditore non vi abbia espressamente rinunciato o abbia accettato l’adempimento senza riserva.

È riservata al debitore la prova che fosse in sua facoltà di recedere dal contratto dietro pagamento della pena.

Art. 161 2. Rapporto fra la pena ed il danno

La pena convenzionale è dovuta sebbene non sia derivato alcun danno al creditore.

Se il danno eccede l’ammontare della pena, il creditore può richiedere il maggior importo solo in quanto provi la colpa del debitore.

Art. 162 3. Pagamenti rateali

Le disposizioni sulla pena convenzionale sono applicabili al patto che i pagamenti rateali restano acquisiti al creditore in caso di recesso.

…50

Art. 163 II. Ammontare, nullità e riduzione della pena

L’ammontare della pena convenzionale è lasciato all’arbitrio delle parti.

Essa non può essere richiesta quando sia diretta a convalidare una promessa illecita od immorale, come pure, salvo patto contrario, quando l’adempimento sia diventato impossibile per una circostanza di cui il debitore non è responsabile.

Il giudice deve ridurre secondo il suo prudente criterio le pene convenzionali eccessive.

Titolo quinto: Della cessione di crediti e dell’assunzione di debiti

Art. 164 A. Cessione di crediti I. Requisiti 1. Cessione volontaria a. Ammissibilità

Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.

Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l’eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa.

Art. 165 b. Forma del contratto

Per la validità della cessione si richiede la forma scritta.

Non è richiesta alcuna forma per la promessa di stipulare una cessione.

Art. 166 2. Trasmissione del credito per legge o sentenza

La trasmissione del credito ordinata da legge o sentenza giudiziale è efficace in confronto dei terzi anche senza alcuna forma speciale e senza che vi concorra la volontà del creditore originario.

dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 2697).

Art. 167 II. Effetti della cessione 1. Posizione del debitore a. Pagamento in buona fede

Il debitore è validamente liberato se, prima che il cedente o il cessionario gli abbia partecipato la cessione, abbia pagato in buona fede all’originario creditore o, in caso di più cessioni, ad un cessionario posteriore in diritto.

Art. 168 b. Rifiuto del pagamento e deposito

Se è controverso, a chi spetti il credito, il debitore può rifiutare il pagamento e liberarsi mediante deposito giudiziale.

Ove paghi, pur conoscendo la contestazione, lo fa a suo rischio e pericolo.

Se la lite è pendente e il debito è scaduto, ciascuna delle parti in causa può pretendere che il debitore faccia il deposito.

Art. 169 c. Eccezioni del debitore

Il debitore può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, se già sussistevano quando ebbe notizia della cessione.

Se a quel momento il debitore aveva verso il cedente un credito non ancora scaduto, egli potrà opporlo in compensazione, purché la scadenza del suo credito non sia posteriore a quella del credito ceduto.

Art. 170 2. Trasmissione dei diritti accessori, del titolo e dei mezzi di prova

La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente.

Il cedente deve consegnare al cessionario il titolo di credito con tutti i mezzi probatori esistenti e fornirgli le informazioni necessarie per far valere il credito.

Nella cessione del credito si presumono compresi anche gli interessi arretrati.

Art. 171 3. Garanzia a. In genere

Chi cede un credito a titolo oneroso deve garantirne la sussistenza al tempo della cessione.

Non risponde però della solvenza del debitore, ove non abbia assunto siffatta garanzia.

Chi cede un credito a titolo gratuito non risponde nemmeno della sua sussistenza.

Art. 172 b. Cessione in pagamento

Quando il creditore abbia ceduto il suo credito in pagamento d’un debito, senza precisare l’imputazione da farsi dal cessionario, questi sarà tenuto ad imputare soltanto la somma conseguita o che avrebbe con le debite cure potuto conseguire dal debitore.

Art. 173 c. Estensione della responsabilità

Il cedente tenuto alla garanzia non è responsabile che per la somma ricevuta quale prezzo della cessione e relativi interessi, nonché per le spese della cessione e degli atti infruttuosi in confronto del debitore.

Se la trasmissione di un credito ha luogo per disposizione di legge, il creditore originario non è responsabile né della sussistenza del credito né della solvenza del debitore.

Art. 174 III. Disposizioni speciali

Rimangono riservate le speciali disposizioni che la legge stabilisce per la trasmissione di crediti.

Art. 175 B. Assunzione di debito I. Debitore ed assuntore

Chi promette ad un debitore di assumersi il suo debito, si obbliga a liberarlo, sia tacitando il creditore, sia rendendosi debitore in sua vece col consenso del creditore.

Il debitore non può costringere l’assuntore all’adempimento di questa obbligazione, fino a che egli non abbia adempito in suo confronto gli obblighi derivanti dal contratto con cui fu assunto il debito.

Se non avviene la liberazione del precedente debitore, questi può chiedere garanzia dal nuovo debitore.

Art. 176 II. Contratto col creditore 1. Proposta ed accettazione

La sostituzione nel debito di un nuovo debitore al posto e con liberazione del debitore precedente ha luogo mediante contratto fra l’assuntore e il creditore.

La proposta dell’assuntore può farsi nel senso che egli o con la sua autorizzazione il precedente debitore comunichi l’assunzione del debito al creditore.

L’accettazione del creditore può essere espressa o risultare dalle circostanze, ed è presunta se egli abbia senza riserve accettato dall’assuntore un pagamento o aderito ad altro atto implicante la qualità di debitore.

Art. 177 2. Abbandono della proposta

L’accettazione da parte del creditore può avvenire in ogni tempo, ma l’assuntore come il debitore precedente possono fissare al creditore un termine per l’accettazione, trascorso il quale si riterrà, in caso di silenzio del creditore, rifiutata l’accettazione.

Se prima dell’accettazione del creditore è stipulata una nuova assunzione del debito ed anche dal nuovo assuntore è fatta la proposta al creditore, l’assuntore precedente è liberato.

Art. 178 III. Effetti del cambiamento del debitore 1. Diritti accessori

I diritti accessori continuano a sussistere malgrado il cambiamento del debitore, in quanto non siano inseparabili dalla persona del debitore precedente.

Tuttavia i terzi che hanno costituito il pegno ed i fideiussori rimangono obbligati verso il creditore, solo in quanto abbiano dato il loro consenso all’assunzione del debito.

Art. 179 2. Eccezioni

Le eccezioni relative al debito spettano al nuovo debitore come al debitore precedente.

Le eccezioni personali del debitore precedente verso il creditore non possono essere opposte dal nuovo debitore, se il contrario non risulti dal contratto col creditore.

L’assuntore non può far valere contro il creditore le eccezioni che gli competono contro il debitore a dipendenza del rapporto giuridico su cui si fonda l’assunzione del debito.

Art. 180 IV. Annullazione del contratto

Se il contratto di assunzione del debito è annullato, l’obbligazione del debitore precedente rinasce con tutti i suoi accessori sotto riserva dei diritti dei terzi di buona fede.

Il creditore può inoltre pretendere dall’assuntore il risarcimento del danno derivante dalla perdita di precedenti garanzie o simili cause, ove l’assuntore non possa dimostrare che nessuna colpa è a lui imputabile per la mancata assunzione del debito e pel danno del creditore.

Art. 181 V. Assunzione di un patrimonio o di una azienda

Chi assume un patrimonio od un’azienda con l’attivo ed il passivo, rimane senz’altro obbligato verso i creditori per i debiti inerenti, tosto che l’assunzione sia stata comunicata ai creditori dall’assuntore o sia stata pubblicata su pubblici fogli.

Ildebitore precedente rimane tuttavia obbligato solidalmente col nuovo debitore per altri tre anni, i quali cominciano a decorrere, per i debiti scaduti, dal giorno della comunicazione o della pubblicazione e, per quelli non scaduti, dal giorno della scadenza.51

Questa assunzione di debiti ha del resto gli stessi effetti come quella di un singolo debito.

L’assunzione del patrimonio o dell’azienda di società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni o imprese individuali iscritte nel registro di commercio è retta dalle disposizioni della legge del 3 ottobre 200352 sulla fusione.53

Art. 18254 VI. …

Art. 183 VII. Divisione ereditaria: vendita di fondi

Sono riservate le disposizioni speciali sull’assunzione dei debiti nella divisione ereditaria e nel caso di alienazione di fondi soggetti a pegno.

Parte seconda: Dei singoli contratti Titolo sesto: Della compera e vendita e della permuta

Art. 184 A. Diritti ed obblighi in genere

La compera e vendita è un contratto per cui il venditore si obbliga consegnare l’oggetto venduto al compratore ed a procurargliene la proprietà e il compratore a pagare al venditore il prezzo.

Salvo patto od uso contrario, il venditore e il compratore sono tenuti ad effettuare contemporaneamente le loro prestazioni.

Ilprezzo è sufficientemente determinato quando possa esserlo a norma delle circostanze.

Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal

Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione (RU 2004 2617; FF 2000 3765). Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

Art. 185 B. Utili e rischi

Salve le eccezioni giustificate da convenzioni o circostanze speciali, gli utili e i rischi della cosa passano all’acquirente con la perfezione del contratto.

Se la cosa alienata è determinata soltanto nella sua specie, si richiede inoltre che sia individualizzata, e, ove debba essere spedita, che sia stata consegnata per la spedizione.

Nei contratti conclusi sotto condizione sospensiva gli utili ed i rischi della cosa alienata passano all’acquirente soltanto dopo il verificarsi della condizione.

Art. 186 C. Riserva della legislazione cantonale

È riservato alla legislazione cantonale di restringere od escludere l’azione per i crediti dipendenti dalla vendita al minuto di bevande spiritose, compresi i crediti d’osteria.

Capo secondo: Della vendita di cose mobili

Art. 187 A. Oggetto

È considerata vendita di cose mobili quella che non ha per oggetto un bene immobile od un diritto iscritto come fondo nel registro fondiario.

Le parti costitutive di un fondo, quali i frutti, i materiali di demolizione o quelli estratti da una cava, formano oggetto di una vendita di cose mobili, quando debbano essere trasferite all’acquirente come cose mobili dopo la loro separazione dal suolo.

Art. 188 B. Obblighi del venditore I. Consegna 1. Spese della consegna

Salvo patto od uso contrario, le spese della consegna e particolarmente quelle della misura e del peso sono a carico del venditore, le spese dell’atto e del ricevimento a carico del compratore.

Art. 189 2. Spese di trasporto

Se la cosa venduta deve essere spedita in luogo diverso da quello ove l’obbligazione deve eseguirsi, le spese di trasporto sono a carico del compratore, salvo patto od uso contrario.

Si presume che le spese di trasporto siano state assunte dal venditore, se fu pattuita la consegna franca.

Se fu pattuita la consegna franca di porto e di dogana si ritengono a carico del venditore anche i dazi d’uscita, di transito e d’entrata esatti durante il trasporto, ma non le tasse di consumo che sono esatte al ricevimento della cosa.

Art. 190 3. Mora nella consegna a. Recesso nelle vendite commerciali

Nelle vendite commerciali, quando sia stabilito un termine fisso per la consegna, si presume che il compratore, in caso di mora del venditore, rinunci alla consegna e pretenda il risarcimento del danno per l’inadempimento.

Ove per altro il compratore preferisca di chiedere la consegna, dovrà darne avviso al venditore subito dopo scaduto il termine.

Art. 191 b. Obbligo del risarcimento e calcolo del danno

Se il venditore non adempie la sua prestazione contrattuale, deve risarcire il danno che ne deriva al compratore.

Nei rapporti commerciali il compratore può pretendere come danno la differenza tra il prezzo convenuto ed il prezzo al quale ha acquistato di buona fede un’altra cosa in sostituzione di quella che non gli fu consegnata.

Trattandosi di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato egli può pretendere come danno, senza procurarsi la cosa in sostituzione, la differenza fra il prezzo convenuto e quello di borsa o di mercato al giorno dell’adempimento.

Art. 192 II. Garanzia in caso di evizione 1. Obbligo della garanzia

Il venditore è tenuto a garantire, che la cosa venduta non venga totalmente o parzialmente evitta da un terzo al compratore in virtù dei diritti già sussistenti al momento della conclusione del contratto.

Se il compratore al momento del contratto conosceva il pericolo dell’evizione, il venditore è tenuto alla garanzia solo in quanto l’abbia espressamente promessa.

Il patto che escluda o limiti l’obbligo della garanzia è nullo, quando il venditore abbia deliberatamente dissimulato il diritto del terzo.

Art. 19355 2. Procedura a. Denuncia della lite

Le condizioni e gli effetti della denuncia della lite sono regolati dal CPC56.

Quando si sia omessa la denuncia della lite, e ciò non sia imputabile al venditore, questi è prosciolto dall’obbligo della garanzia, in quanto

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, possa provare che la lite avrebbe avuto un esito più favorevole ove gli fosse stata denunciata in tempo.

Art. 194 b. Riconoscimento del diritto del terzo senza sentenza

L’obbligo della garanzia sussiste anche quando il compratore, senza aspettare la decisione del giudice, abbia riconosciuto in buona fede il diritto del terzo od accettato un compromesso, purché abbia in tempo utile diffidato il venditore e lo abbia invitato indarno ad assumere la lite.

Esso sussiste pure, se il compratore provi che era obbligato a spossessarsi della cosa.

Art. 195 3. Diritti del compratore a. In caso di evizione totale

Quando l’evizione è totale, il contratto di vendita si reputa risolto e il compratore ha il diritto di chiedere:

1. la restituzione del prezzo già pagato e degli interessi, salvo deduzione dei frutti percetti o che avrebbe negletto di percepire e degli altri profitti; 2. il rimborso delle spese fatte per la cosa in quanto non lo possa ottenere dal terzo; 3. il rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali causate dal processo, eccetto quelle che si sarebbero evitate con la denuncia della lite; 4. il risarcimento d’ogni altro danno direttamente cagionato dall’evizione.

Il venditore è tenuto a risarcire ogni altro danno, in quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa.

Art. 196 b. In caso di evizione parziale c. Beni culturali

Quando l’evizione sia parziale o la cosa venduta sia gravata di un diritto reale, di cui il venditore è responsabile, il compratore non può chiedere la risoluzione del contratto, ma soltanto il risarcimento dei danni derivatigli dall’evizione.

Ove però risulti dalle circostanze, che il compratore, se avesse preveduto la parziale evizione, non avrebbe conchiuso il contratto, può anche chiederne la risoluzione.

In tal caso deve restituire al venditore la parte non evitta della cosa con gli utili ricavati nel frattempo.

Per i beni culturali ai sensi dell’articolo2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 200358 sul trasferimento dei beni culturali l’azione di garanzia in caso di evizione si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del

Art. 197 III. Garanzia pei difetti della cosa 1. Oggetto della garanzia a. In genere

Il venditore risponde verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui è destinata.

Egli risponde anche se tali difetti non gli erano noti.

Art. 198 b. Nel commercio del bestiame

Nel commercio del bestiame (cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali) l’obbligo della garanzia esiste solo in quanto il venditore l’abbia assunto per iscritto o abbia intenzionalmente ingannato il compratore.

Art. 199 2. Esclusione della garanzia

È nullo qualunque patto che tolga o restringa l’obbligo della garanzia, se il venditore ha dissimulato dolosamente al compratore i difetti della cosa.

Art. 200 3. Difetti noti al compratore

Il venditore non risponde dei difetti noti al compratore al momento della vendita.

Dei difetti che il compratore avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza, il venditore risponde solo quando abbia dichiarato che non sussistevano.

Art. 201 4. Verifica della cosa e avviso al venditore a. In genere

Il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta, tosto che l’ordinario andamento degli affari lo consenta, e, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile, dargliene subito notizia.

Diversamente la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante l’ordinario esame.

Introdotto dall’art.32 n. 2 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).

Ove tali difetti si scoprano più tardi, dev’esserne data notizia subito dopo la scoperta, altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto ai medesimi.

Art. 202 b. Nel commercio del bestiame

Nel commercio del bestiame, se la garanzia scritta non stabilisce alcun termine e se non trattasi di garanzia della gravidanza, il venditore è responsabile verso il compratore solo quando il difetto sia scoperto e notificato entro nove giorni dalla consegna o dalla mora nell’accettazione e entro lo stesso termine sia chiesto all’autorità competente l’esame dell’animale a mezzo di periti.

Il parere dei periti è apprezzato dal giudice secondo il prudente suo criterio.

La procedura sarà del resto stabilita da un regolamento del Consiglio federale.

Art. 203 5. Dolo del venditore

Il venditore che abbia intenzionalmente ingannato il compratore non può invocare la limitazione dell’obbligo della garanzia per omessa o tardiva notificazione.

Art. 204 6. Procedura nella vendita a distanza

Se la cosa, che si pretende difettosa, è spedita da altro luogo, e il venditore non ha rappresentanti nel luogo del ricevimento, il compratore è tenuto a provvedere per la provvisoria custodia della medesima né può rimandarla senz’altro al venditore.

Egli deve farne verificare regolarmente e senza indugio lo stato, altrimenti sarà tenuto egli stesso a provare che i pretesi difetti esistevano già al momento del ricevimento.

Ove siavi pericolo di rapido deterioramento della cosa spedita, il compratore può, e, quando l’interesse del venditore lo richieda, deve farla vendere coll’intervento dell’autorità competente del luogo in cui essa trovasi, ma è tenuto sotto pena del risarcimento dei danni a darne al più presto possibile notizia al venditore.

Art. 205 7. Oggetto dell’azione di garanzia a. Azione redibitoria od estimatoria

Quando sia dovuta la garanzia pei difetti della cosa, il compratore ha la scelta di chiedere coll’azione redibitoria la risoluzione della vendita o coll’azione estimatoria il risarcimento pel minor valore della cosa.

Quando sia chiesta la risoluzione e il giudice non la trovi giustificata dalle circostanze, sarà in sua facoltà di aggiudicare soltanto l’indennità pel minor valore della cosa.

Quando l’indennità per la diminuzione di valore uguagli l’ammontare del prezzo della vendita, il compratore può chiedere soltanto la risoluzione.

Art. 206 b. Consegna di altre cose

Se la vendita ha per oggetto una data quantità di cose fungibili, il compratore può valersi, a sua scelta, dell’azione redibitoria o dell’estimatoria o domandare altre cose dello stesso genere scevre di difetti.

Quando le cose non sieno state spedite al compratore da un altro luogo, il venditore può parimenti liberarsi da ogni altra pretesa del compratore mediante l’immediata consegna di cose dello stesso genere scevre di difetti e il risarcimento di tutti i danni.

Art. 207 c. Risoluzione in caso di perdita della cosa

La risoluzione può essere domandata, quand’anche la cosa sia perita in conseguenza dei suoi difetti o per caso fortuito.

Il compratore in tal caso è tenuto a restituire solo ciò che gli è rimasto della cosa.

Se la cosa è perita per colpa del compratore o fu da lui alienata o trasformata, egli non potrà chiedere che il risarcimento del minor valore.

Art. 208 8. Effetti della risoluzione a. In genere

Quando la vendita sia risoluta, il compratore deve restituire al venditore la cosa con gli utili ricavati nel frattempo.

Il venditore deve restituire il prezzo pagato con gli interessi e risarcire inoltre, in conformità alle disposizioni sull’evizione totale, le spese di causa, i disborsi ed i danni direttamente cagionati al compratore con la consegna della merce difettosa.

Il venditore è obbligato a risarcire il maggior danno, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa.

Art. 209 b. Nella vendita di più cose

Quando siano difettosi soltanto taluni capi di più cose vendute insieme o di un complesso di cose, la risoluzione non potrà chiedersi che per detti capi.

Qualora però i capi difettosi non si possano, senza considerevole pregiudizio del compratore o del venditore, separare da quelli che non lo sono, la risoluzione dovrà estendersi a tutto ciò che ha formato oggetto della vendita.

La risoluzione a causa di un difetto della cosa principale porta la risoluzione anche riguardo alla cosa accessoria, quantunque il prezzo di questa sia stato fissato separatamente, mentre la risoluzione a causa di un difetto della cosa accessoria non si estende alla principale.

Art. 21059 9. Prescrizione

Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, quand’anche questi ne abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo che il venditore abbia promesso la garanzia per un tempo più lungo.

Il termine è di cinque anni se i difetti di una cosa integrata in un’opera immobiliare conformemente all’uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell’opera.

Per i beni culturali ai sensi dell’articolo2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 200360 sul trasferimento dei beni culturali l’azione si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.

Qualunque patto che riduca il termine di prescrizione è nullo se:

  1. prevede un termine inferiore a due anni o, nel caso di cose usate, inferiore a un anno;

  2. la cosa è destinata all’uso personale o familiare del compratore; e

  3. il venditore agisce nell’ambito della sua attività professionale o commerciale.

Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sussistere se la notificazione prevista dalla legge è stata fatta al venditore entro il termine di prescrizione.

Il venditore non può invocare la prescrizione ove sia provato che ha intenzionalmente ingannato il compratore. La presente disposizione non si applica al termine di 30 anni di cui al capoverso3.

Art. 211 C. Obblighi del compratore I. Pagamento del prezzo e ricevimento della cosa

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo in conformità alle clausole del contratto, ed a ricevere la cosa quando gli venga offerta dal venditore nei modi e termini pattuiti.

Salvo patto od uso contrario, il ricevimento deve aver luogo immediatamente.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012 (Prescrizione della garanzia per i difetti. Prolungamento e coordinamento), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5415; FF 2011 2629 3547).

Art. 212 II. Determinazione del prezzo

Ove siasi comperato fisso senza indicazione di prezzo, si ritiene nel dubbio pattuito il prezzo medio del mercato al momento e nel luogo dell’adempimento.

Ove il prezzo debba calcolarsi sul peso della merce, si deve dedurre il peso dell’imballaggio (tara).

Sono salvi gli usi particolari del commercio, secondo cui il prezzo di certe merci viene calcolato con una deduzione fissa o di un tanto per cento, o sul peso lordo.

Art. 213 III. Scadenza del prezzo ed interessi

Quando non siasi stabilito altro termine, il prezzo diventa esigibile con la trasmissione del possesso della cosa venduta al compratore.

Indipendentemente dalla disposizione sulla mora derivante dalla scadenza di un termine stabilito, il prezzo di vendita diventa produttivo d’interessi senza interpellazione, se tale è l’uso o se il compratore può percepire dalla cosa venduta frutti od altri proventi.

Art. 214 IV. Mora del compratore 1. Diritto di recesso del venditore

Quando la cosa venduta sia da consegnarsi previo pagamento del prezzo o a pronti contanti, e il compratore sia in mora nel pagamento del prezzo di vendita, il venditore può senz’altro recedere dal contratto.

Ove intenda far uso del suo diritto di recesso, egli deve però darne immediato avviso al compratore.

Se la cosa è passata in possesso del compratore prima del pagamento, il venditore può recedere dal contratto per la mora del compratore e pretendere la restituzione della cosa solo quando siasi espressamente riservato questo diritto.

Art. 215 2. Risarcimento e calcolo del danno

Nei rapporti commerciali, se il compratore è in mora, il venditore ha il diritto di computare il suo danno secondo la differenza fra il prezzo di vendita della cosa e quello a cui l’ha posteriormente venduta in buona fede.

Trattandosi di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato egli può pretendere, anche senza vendita, la differenza fra il prezzo convenuto e quello di borsa o di mercato al giorno dell’adempimento.

Capo terzo: Della compera e vendita dei fondi

Art. 216 A. Forma del contratto Abis. Durata e annotazione Ater. Trasmissibilità per successione e cessione Aquater. Diritti di prelazione I. Caso di prelazione II. Effetti del caso di prelazione, condizioni III. Esercizio, perenzione

I contratti di vendita che hanno per oggetto un fondo, richiedono per la loro validità un atto pubblico.

I contratti preliminari, nonché i patti di prelazione, le promesse di vendita e quelle di ricupera richiedono per la loro validità l’atto pubblico.61

I patti di prelazione che non fissano il prezzo sono validi nella forma scritta.62 I diritti di prelazione e di ricupera possono essere convenuti per una durata di 25 anni al massimo, i diritti di compera per dieci anni al massimo, ed essere annotati nel registro fondiario.

Salvo convenzione contraria, i diritti di prelazione, di compera e di ricupera convenzionali sono trasmissibili per successione, ma non cedibili.

La cessione ammessa per contratto deve avere la stessa forma di quella richiesta per la costituzione del diritto.

Il diritto di prelazione può essere fatto valere in caso di vendita del fondo, come pure in occasione di qualsiasi altro negozio che equivalga economicamente a una vendita (caso di prelazione).

Non costituiscono casi di prelazione segnatamente l’attribuzione a un erede nella divisione successoria, l’incanto forzato e l’acquisto per l’adempimento di un compito pubblico.

Nuovo testo giusta il. n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

Introdotto dal. n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404;

Il venditore deve informare il titolare del diritto di prelazione della conclusione del contratto di vendita e del suo contenuto.

Se il contratto di vendita è annullato dopo che il diritto di prelazione è stato esercitato o se la necessaria autorizzazione è rifiutata per motivi inerenti alla persona del compratore, l’annullamento o il rifiuto rimangono inefficaci nei confronti del titolare del diritto di prelazione.

Salvo clausola contraria del patto di prelazione, il titolare del diritto di prelazione può acquistare il fondo alle condizioni che il venditore ha convenuto con il terzo.

Il titolare del diritto di prelazione, se intende esercitare il suo diritto, deve farlo valere entro tre mesi nei confronti del venditore o, se il diritto è annotato nel registro fondiario, nei confronti del proprietario. Il termine decorre dal giorno nel quale il titolare ha avuto conoscenza della conclusione del contratto e del suo contenuto.

Art. 217 B. Vendita sotto condizione e riserva della proprietà

Se la vendita di un fondo è stata fatta sotto condizione, l’iscrizione registro fondiario avviene solo quando la condizione si sia verificata.

La riserva della proprietà non può essere iscritta.

Art. 21868 C. Fondi agricoli

L’alienazione di fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 199169 sul diritto fondiario rurale.

Art. 219 D. Garanzia

Salvo patto contrario il venditore deve risarcire il compratore, qualora il fondo non avesse la misura indicata dal contratto.

Se il fondo non ha la misura indicata dal registro fondiario in base ai rilievi ufficiali, il venditore non ha l’obbligo del risarcimento se non in quanto avesse espressamente stipulato tale garanzia.

L’obbligo di garanzia per i difetti di un fabbricato si prescrive col decorso di cinque anni dall’acquisto della proprietà.

Introdotto dal. n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404;

Nuovo testo giusta l’art. 92 n.2 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).

Art. 220 E. Utili e rischi

Se per la consegna del fondo al compratore è stato pattuito un termine, si presume che gli utili ed i rischi debbano passare al compratore solo alla scadenza di questo.

Art. 221 F. Rinvio alla vendita di cose mobili

Nel rimanente, alla vendita dei fondi si applicano per analogia le disposizioni sulla vendita delle cose mobili.

Capo quarto: Delle diverse specie di vendita

Art. 222 A. Vendita sopra campione

Nella vendita sopra campione, la parte cui venne affidato il campione non è tenuta a provare l’identità di quello che esibisce con quello che ha ricevuto, ma basta che l’affermi personalmente in giudizio, e ciò anche quando il campione non si trovi più nello stato in cui era all’atto della consegna, purché il cambiamento sia una conseguenza necessaria dell’esame che ne fu fatto.

È riservata in ogni caso alla parte contraria la prova della non identità.

Ove il campione sia deteriorato o perito presso il compratore, anche senza sua colpa, non incombe al venditore la prova che la cosa è conforme al campione, ma al compratore quella del contrario.

Art. 223 B. Vendita a prova o ad esame I. Nozione

Se la vendita fu fatta a prova o ad esame, è in facoltà del compratore di approvare o no la cosa.

Finché la cosa non sia approvata, rimane in proprietà del venditore, quand’anche sia passata in possesso del compratore.

Art. 224 II. Esame presso il venditore

Quando la prova o l’esame debba farsi presso il venditore, questi cessa d’essere obbligato, se il compratore non approvi entro il termine pattuito o fissato dall’uso.

In difetto di tal termine, il venditore, trascorso un tempo conveniente, può diffidare il compratore a dichiararsi sull’approvazione, e cessa d’essere obbligato se il compratore non si dichiari sull’istante.

Art. 225 III. Esame presso il compratore

Quando la cosa sia stata consegnata al compratore prima della prova o dell’esame, la vendita si ritiene approvata, se egli non dichiari di rifiutare la cosa o non la restituisca nel termine pattuito o fissato dall’uso, o in difetto di termine, subito dopo la diffida del venditore.

La vendita ritiensi pure approvata, quando il compratore paghi senza riserva l’intero prezzo o parte del medesimo, o disponga della cosa diversamente da ciò che è necessario per la prova o l’esame.

Art. 22670

Art. 226a a 226d71 C. ...

Art. 226f a 226k73

Art. 22776

Introdotti dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogati dal

n. II 1 dell’all.2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 2697).

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103).

Introdotti dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogati dal

n. II 1 dell’all.2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 2697).

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogato dal n. 5 dell’all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Per gli art. 226f a 226k vedi l’art.3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del presente Codice. Abrogato dal n. II 1 dell’all.2 alla LF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 2697).

Art. 227a a 227i77

Art. 22878

Art. 229 D. Incanto I. Conclusione della vendita

Nella esecuzione forzata la vendita per incanto pubblico è conchiusa pel fatto che l’ufficiale procedente aggiudica la cosa.

La vendita per asta volontaria pubblicamente annunciata ed aperta a ciascun offerente è perfetta con l’aggiudicazione dichiarata dall’alienante.

In quanto non siasi manifestata una diversa intenzione del venditore, colui che dirige l’incanto s’intende autorizzato a dichiarare l’aggiudicazione a norma della miglior offerta.

Art. 230 II. Contestazione

Ogni interessato può nel termine di dieci giorni contestare la validità dell’incanto, sul cui esito siasi influito con manovre illecite o contrarie ai buoni costumi.

Nella esecuzione forzata la contestazione dev’essere proposta all’autorità di vigilanza, negli altri casi all’autorità giudiziaria.

Art. 231 III. Come l’offerente è vincolato 1. In genere

L’offerente è vincolato dalla sua offerta a norma delle condizioni d’incanto.

Ove queste non dispongano altrimenti, esso è liberato, quando segua un’offerta maggiore o quando la sua offerta non sia immediatamente accettata dopo le chiamate d’uso.

Art. 232 2. Nell’incanto dei fondi

Negli incanti di fondi l’aggiudicazione od il rifiuto devono aver luogo all’atto stesso dell’incanto.

È nulla ogni clausola che obbliga l’offerente a mantenere la sua offerta oltre l’operazione dell’incanto, in quanto non trattisi di esecuzione forzata o di un caso di cui la vendita richieda l’approvazione di un’autorità.

Introdotti dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogati dal

n. I della LF del 13 dic. 2013 (Abrogazione delle disposizioni concernenti il contratto di vendita a rate anticipate), con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 869; FF 2013 3959 5017). contratto di vendita a rate anticipate), con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 869; FF 2013 3959 5017).

Art. 233 IV. Pagamento a contanti

L’acquirente deve pagare in contanti il prezzo di aggiudicazione, a meno che le condizioni dell’incanto non dispongano altrimenti.

Se il pagamento non è fatto in contanti o secondo le condizioni dell’incanto, il venditore può recedere immediatamente dalla vendita.

Art. 234 V. Garanzia

Nella esecuzione forzata la vendita ha luogo senza garanzia, salvo particolari promesse o il caso di dolo a danno degli offerenti.

Il deliberatario acquista la cosa nello stato e con i diritti e gli oneri che risultano dai pubblici registri o dalle condizioni di incanto o che esistono per legge.

Nella vendita per incanto pubblico volontario l’alienante è tenuto alla garanzia come un altro venditore, ma può nelle condizioni dell’incanto pubblicamente annunciate sottrarsi all’obbligo della garanzia, ad eccezione della responsabilità pel dolo.

Art. 235 VI. Trapasso della proprietà

Il deliberatario acquista la proprietà di una cosa mobile all’atto della proprietà dell’aggiudicazione, quella di un fondo invece solo con l’inscrizione nel registro fondiario.

L’autorità procedente deve tosto notificare per l’inscrizione all’ufficiale nel registro l’aggiudicazione a norma del verbale di incanto.

Sono riservate le disposizioni circa il trapasso della proprietà negli incanti dell’esecuzione forzata.

Art. 236 VII. Disposizioni cantonali

Entro i limiti della legislazione federale i Cantoni possono emanare ulteriori disposizioni circa gli incanti pubblici.

Capo quinto: Della permuta

Art. 237 A. Rinvio alla vendita

Al contratto di permuta sono applicabili per analogia le disposizioni relative al contratto di vendita, nel senso che ciascuno dei contraenti si considera quale venditore della cosa promessa e quale compratore della cosa promessa a lui.

Art. 238 B. Garanzia

Ove la cosa permutata venga evitta o restituita pei suoi difetti, la parte danneggiata può chiedere, a sua scelta, o il risarcimento dei danni o la restituzione della cosa data in permuta.

Titolo settimo: Della donazione

Art. 239 A. Contenuto della donazione

Si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente.

Non fa atto di donazione chi rinuncia ad un diritto prima di averlo acquisito o ad un’eredità.

L’adempimento di un dovere morale non è considerato come donazione.

Art. 240 B. Capacità I. Del donatore

Chi ha l’esercizio dei diritti civili può disporre dei propri beni a titolo di donazione, entro i limiti che gli sono imposti dal regime dei beni matrimoniali o dal diritto successorio.

I beni dell’incapace possono essere donati solamente per effettuare regali d’uso. È fatta salva la responsabilità del rappresentante legale.79

…80

Art. 241 II. Del donatario

Anche colui che non ha l’esercizio dei diritti civili può accettare ed acquistare validamente una donazione, purché sia capace di discernimento.

La donazione non è però acquisita o viene annullata, se il rappresentante legale si oppone all’accettazione od ordina la restituzione.

Art. 242 C. Costituzione della donazione I. Donazione manuale

La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario.

Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto persone e diritto della filiazione), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006

Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, la donazione diventa efficace solo con l’iscrizione nel registro fondiario.

L’iscrizione dev’essere fondata sopra una valida promessa di donazione.

Art. 243 II. Promessa di donazione

La promessa di donazione esige per la sua validità la forma scritta.

Se l’oggetto donato è un fondo od un diritto reale immobiliare, la donazione dev’essere fatta per atto pubblico.

Quando la promessa sia eseguita, le si applicano le norme della donazione manuale.

Art. 244 III. Effetto dell’accettazione

Chi elargisce una cosa ad altri con l’intenzione di donarla, può sempre ritirare l’elargizione fino all’accettazione da parte del donatario, anche se l’avesse già effettivamente separata dal suo patrimonio.

Art. 245 D. Condizioni ed oneri I. In genere

La donazione può essere gravata da condizioni e da oneri

La donazione da eseguirsi dopo la morte del donatore è regolata dalle norme sulle disposizioni a causa di morte.

Art. 246 II. Adempimento 1 Il degli oneri

donatore può pretendere, a termini del contratto, l’adempimento di un onere accettato dal donatario.

Se l’adempimento dell’onere è d’interesse pubblico, può essere richiesto dopo la morte del donatore dall’autorità competente.

Il donatario può rifiutarsi all’adempimento dell’onere, quando il valore della liberalità non ne compensi le spese e non gli venga offerto il rimborso della differenza.

Art. 247 III. Patto di riversione

Il donatore può riservarsi la riversione della cosa donata nel caso che il donatario premuoia.

Trattandosi di donazione di fondi o di diritti reali sui medesimi, tale diritto di riversione può essere annotato nel registro fondiario.

Art. 248 E. Responsabilità del donatore

Il donatore non è responsabile verso il donatario per i danni cagionati dalla donazione se non in caso di dolo o di grave negligenza.

Per la cosa donata o per il credito ceduto egli non deve altra garanzia, se non quella che avesse promessa.

Art. 249 F. Annullamento della donazione I. Ripetizione dei beni donati

Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito: 1. quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata; 2. quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo; 3. quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione.

Art. 250 II. Revoca e caducità della promessa

In caso di donazione promessa il donatore può revocare la promessa e rifiutarne l’adempimento: 1. per gli stessi motivi per i quali potrebbe essere chiesta la restituzione della cosa trattandosi di donazione manuale; 2. se dopo la promessa le condizioni patrimoniali del donatore si fossero così modificate, che la donazione gli riuscirebbe straordinariamente gravosa; 3. se, dopo la promessa, fossero sorti per il donatore dei doveri di famiglia che prima non esistevano od erano molto meno gravosi.

Ogni promessa di donazione cade a seguito di attestato di carenza di beni o dichiarazione di fallimento contro il donatore.

Art. 251 III. Prescrizione e azione degli eredi

La revoca di una donazione può aver luogo entro un anno dal giorno in cui il donatore ne ha conosciuto la causa.

Se il donatore muore prima del decorso di questo termine, l’azione si trasmette agli eredi fino al compimento del medesimo.

Gli eredi del donatore possono revocare la donazione, quando il donatario abbia intenzionalmente ed illecitamente ucciso il donatore o l’abbia impedito di revocare la disposizione.

Art. 252 IV. Morte del donatore

Quando il donatore si sia obbligato ad una prestazione periodica, l’obbligazione si estingue con la sua morte, salvo convenzione contraria.

Titolo ottavo:81 Della locazione

Art. 253 A. Definizione e campo d’applicazione I. Definizione

La locazione è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo (pigione per gli immobili e nolo per i mobili).

Art. 253a II. Campo d’applicazione 1. Disposizioni sulla locazione di locali d’abitazione e commerciali

Le disposizioni concernenti la locazione di locali d’abitazione e commerciali si applicano parimenti alle cose concesse in uso con questi locali.

Dette disposizioni non si applicano alle abitazioni di vacanza locate per tre mesi al massimo.

Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

Art. 253b 2. Disposizioni sulla protezione da pigioni abusive

Le disposizioni sulla protezione dalle pigioni abusive (art. 269 segg.) sono applicabili per analogia agli affitti non agricoli e ad altri rapporti contrattuali il cui contenuto essenziale risieda nella concessione rimunerata di locali d’abitazione o commerciali.

Esse non sono applicabili alle locazioni di appartamenti e case unifamiliari di lusso che comprendono 6 o più locali (cucina non compresa).

Le disposizioni sulla contestazione delle pigioni abusive non si applicano ai locali d’abitazione in favore dei quali sono state prese misure di incoraggiamento da parte dei poteri pubblici e le cui pigioni sono sottoposte al controllo di un’autorità.

Art. 254 B. Negozi abbinati

Un negozio abbinato, in rapporto con la locazione di locali d’abitazione o commerciali, è nullo se la conclusione o la continuazione della locazione viene subordinata a questo negozio e il conduttore vi contrae in favore del locatore o di un terzo un obbligo che non è in diretta connessione con l’uso della cosa locata.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1989, in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 I 1202). Vedi anche le disp. fin. dei tit. VIII e VIIIbis art. 5, alla fine del presente Codice.

Art. 255 C. Durata della locazione

La locazione può essere a tempo determinato o indeterminato.

È a tempo determinato se destinata ad estinguersi, senza disdetta, alla scadenza pattuita.

Le altre locazioni sono considerate a tempo indeterminato.

Art. 256 D. Obblighi del locatore I. In genere

Il locatore deve consegnare la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’uso cui è destinata e mantenerla tale per la durata della locazione.

Sono nulle le clausole che derogano a svantaggio del conduttore previste in:

  1. contratti sotto forma di condizioni generali preformulate;

  2. contratti concernenti la locazione di locali d’abitazione o commerciali.

Art. 256a II. Obbligo d’informare

Se alla fine della locazione precedente è stato steso un processo verbale sullo stato della cosa, il locatore deve darne visione al nuovo conduttore, a sua domanda, al momento della consegna della cosa.

Il conduttore può altresì chiedere che gli sia comunicato l’ammontare del corrispettivo del precedente rapporto di locazione.

Art. 256b III. Tributi pubblici e oneri

Il locatore sottostà ai tributi pubblici e agli oneri che gravano sulla cosa locata.

Art. 257 E. Obblighi del conduttore I. Pagamento del corrispettivo e delle spese accessorie 1. Corrispettivo

Il corrispettivo è la remunerazione dovuta dal conduttore al locatore per la concessione in uso della cosa.

Art. 257a 2. Spese accessorie a. In genere

Le spese accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all’uso della cosa.

Sono a carico del conduttore soltanto se specialmente pattuito.

Art. 257b b. Locali d’abitazione e commerciali

Nel caso di locali d’abitazione o commerciali, le spese accessorie sono la remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal locatore per prestazioni connesse con l’uso, quali i costi di riscaldamento e di acqua calda e analoghe spese d’esercizio, come pure per tributi pubblici risultanti dall’uso della cosa.

Il locatore deve dar visione, a domanda del conduttore, dei documenti giustificativi.

Art. 257c 3. Termini di pagamento

Il conduttore è tenuto a pagare il corrispettivo e, se del caso, le spese accessorie alla fine di ogni mese, ma al più tardi alla fine della locazione, salvo patto o usi locali contrari.

Art. 257d 4. Mora del conduttore

Quando, dopo la consegna della cosa, il conduttore sia in mora al pagamento del corrispettivo o delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto di locazione sarà disdetto. Detto termine è di dieci giorni almeno; nel caso di locali d’abitazione o commerciali, di 30 giorni almeno.

Se il conduttore non paga entro il termine fissato, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d’abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.

Art. 257e II. Garanzie prestate dal conduttore

Se il conduttore di locali d’abitazione o commerciali presta una garanzia in denaro o in cartevalori, il locatore deve depositarla presso una banca, su un conto di risparmio o di deposito intestato al conduttore.

Per la locazione di locali d’abitazione, il locatore non può pretendere una garanzia che superi l’equivalente di tre pigioni mensili.

La banca può devolvere la garanzia soltanto con il consenso di entrambe le parti o sulla base di un precetto esecutivo o di una sentenza passati in giudicato. Se entro un anno dalla fine della locazione il locatore non ha fatto valere giuridicamente diritto alcuno contro il conduttore, questi può pretendere dalla banca che la garanzia gli sia devoluta.

I Cantoni possono emanare disposizioni complementari.

Art. 257f III. Diligenza e riguardo per i vicini

Il conduttore è tenuto alla diligenza nell’uso della cosa locata.

Il conduttore di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini.

Qualora la continuazione del rapporto di locazione non possa più essere ragionevolmente imposta al locatore o agli abitanti della casa perché, nonostante diffida scritta del locatore, il conduttore persiste nel violare l’obbligo di diligenza o di riguardo per i vicini, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locazione di locali d’abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.

Il locatore di locali d’abitazione o commerciali può però recedere dal contratto senza preavviso se il conduttore deteriora intenzionalmente e gravemente la cosa.

Art. 257g IV. Avviso al locatore

Il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore dei difetti della cosa, sempreché non debba eliminarli egli stesso.

Il conduttore è responsabile del danno cagionato al locatore in caso d’omissione dell’avviso.

Art. 257h V. Tolleranza

Il conduttore è tenuto a tollerare i lavori necessari all’eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni.

Il conduttore deve permettere al locatore l’ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a una locazione successiva.

Il locatore deve annunciare tempestivamente al conduttore i lavori e le ispezioni e nell’eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest’ultimo; sono salve eventuali pretese del conduttore di riduzione del corrispettivo (art. 259d) e risarcimento dei danni (art. 259e).

Art. 258 F. Inadempimento o non perfetto contratto in consegna della cosa

Se il locatore non consegna la cosa nel momento pattuito o la consegna con difetti che ne escludono o ne diminuiscono notevolmente adempimento del l’idoneità all’uso cui è destinata, il conduttore può avvalersi degli artioccasione della coli 107–109 relativi all’inadempimento del contratto.

Il conduttore che, nonostante tali difetti, accetta la cosa e persiste nel chiedere il perfetto adempimento del contratto può far valere soltanto i diritti che gli competerebbero in caso di difetti della cosa sopravvenuti durante la locazione (art. 259a–259i).

Il conduttore può far valere i diritti previsti negli articoli 259a–259i anche se al momento della consegna la cosa presenti difetti che:

  1. ne diminuiscono l’idoneità all’uso cui è destinata, pur non escludendola né pregiudicandola notevolmente;

  2. durante la locazione, sarebbero a carico del conduttore (art. 259).

Art. 259 G. Difetti durante la locazione I. Obbligo del conduttore di provvedere ai piccoli lavori di pulitura e di riparazione

Il conduttore è tenuto ad eliminare a proprie spese, secondo gli usi locali, i difetti rimediabili mediante piccoli lavori di pulitura o di riparazione necessari all’ordinaria manutenzione della cosa.

Art. 259a II. Diritti del conduttore 1. In genere

Se sopravvengono difetti della cosa che non gli sono imputabili né sono a suo carico, oppure se è turbato nell’uso pattuito della cosa, il conduttore può esigere dal locatore:

  1. l’eliminazione del difetto;

  2. una riduzione proporzionale del corrispettivo;

  3. il risarcimento dei danni;

  4. l’assunzione della lite contro un terzo.

Il conduttore di un immobile può inoltre depositare la pigione.

Art. 259b 2. Eliminazione del difetto a. Principio

Se il locatore è a conoscenza del difetto e non lo elimina entro un congruo termine, il conduttore può:

  1. recedere senza preavviso dal contratto, quando il difetto esclude o pregiudica notevolmente l’idoneità dell’immobile all’uso cui è destinato o, trattandosi di cosa mobile, ne diminuisce tale idoneità;

  2. farlo eliminare a spese del locatore, quando il difetto pregiudica l’idoneità della cosa all’uso cui è destinata, pur non pregiudicandola notevolmente.

Art. 259c b. Eccezione

Il conduttore non può pretendere l’eliminazione del difetto se, entro un congruo termine, il locatore sostituisce la cosa con una equivalente.

Art. 259d 3. Riduzione del corrispettivo

Se il difetto pregiudica o diminuisce l’idoneità della cosa all’uso cui è destinata, il conduttore può pretendere una riduzione proporzionale del corrispettivo a partire dal momento in cui il locatore ha avuto conoscenza del difetto fino all’eliminazione del medesimo.

Art. 259e 4. Risarcimento dei danni

Il locatore è tenuto a risarcire i danni cagionati al conduttore da un difetto della cosa, ove non provi che nessuna colpa gli incombe.

Art. 259f 5. Assunzione della lite

Se un terzo fa valere sulla cosa un diritto incompatibile con quello del conduttore, il locatore è tenuto, dietro avviso del conduttore, ad assumere la lite.

Art. 259g 6. Deposito della pigione a. Principio

Il conduttore di un immobile, se esige la riparazione del difetto da parte del locatore, deve fissargli per scritto un congruo termine e può avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, depositerà presso un ufficio designato dal Cantone le pigioni che giungeranno a scadenza. Lo avviserà per scritto anche del deposito.

Le pigioni depositate sono reputate pagate.

Art. 259h b. Liberazione delle pigioni depositate c. Procedura

Le pigioni depositate sono devolute al locatore se il conduttore non fa valere innanzi l’autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla scadenza della prima pigione depositata, le proprie pretese contro il locatore.

Non appena ricevuto dal conduttore l’avviso del deposito, il locatore può domandare all’autorità di conciliazione la liberazione delle pigioni depositate a torto.

La procedura è retta dal CPC83.

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008,

Art. 260 H. Migliorie e modificazioni I. Da parte del locatore

Il locatore può procedere a migliorie o modificazioni della cosa soltanto se possono essere ragionevolmente imposte al conduttore e sempreché non sia già stata data disdetta.

Nell’esecuzione dei lavori, il locatore deve aver riguardo per gli interessi del conduttore; sono salve eventuali pretese del conduttore di riduzione del corrispettivo (art. 259d) e risarcimento dei danni

Art. 260a II. Da parte del conduttore

Il conduttore può procedere a migliorie o modificazioni della cosa soltanto con il consenso scritto del locatore.

Il locatore, se ha consentito, può esigere il ripristino dello stato anteriore soltanto se pattuito per scritto.

Se, al termine della locazione, la cosa presenta un aumento di valore rilevante, risultante dalla miglioria o dalla modificazione consentita dal locatore, il conduttore può pretendere un’indennità per tale aumento di valore; sono salve le stipulazioni scritte prevedenti indennità più elevate.

Art. 261 J. Mutamento di proprietario I. Alienazione della cosa

Se, dopo la conclusione del contratto, la cosa è alienata dal locatore o gli è tolta nell’ambito di un procedimento di esecuzione o fallimento, la locazione passa all’acquirente con la proprietà della cosa.

Tuttavia, il nuovo proprietario può dare la disdetta per la prossima scadenza legale, rispettando il termine legale di preavviso:

  1. in caso di locazione di abitazioni o locali commerciali, se fa valere un urgente bisogno personale, suo proprio o dei suoi stretti parenti od affini;

  2. in caso di locazione di altre cose, se il contratto non consente più pronto scioglimento.

Se il nuovo proprietario dà la disdetta prima di quanto consentito dal contratto, il locatore precedente risponde verso il conduttore di tutti i danni che ne derivano.

Sono salve le disposizioni sull’espropriazione.

Art. 261a II. Diritti reali limitati

Se il locatore concede a un terzo un diritto reale limitato e quest’operazione equivale ad un mutamento di proprietario, le disposizioni sull’alienazione della cosa si applicano per analogia.

Art. 261b III. Annotazione nel registro fondiario

Nella locazione di fondi, le parti possono convenire l’annotazione del contratto nel registro fondiario.

Questa annotazione ha l’effetto d’obbligare ogni nuovo proprietario a lasciare al conduttore l’uso del fondo a norma del contratto.

Art. 262 K. Sublocazione

Il conduttore può sublocare in tutto o in parte la cosa con il consenso del locatore.

Il locatore può negare il consenso soltanto se:

  1. il conduttore rifiuta di comunicargli le condizioni della sublocazione;

  2. le condizioni della sublocazione, comparate con quelle del contratto principale di locazione, sono abusive;

  3. la sublocazione causa al locatore un pregiudizio essenziale.

Il conduttore è responsabile verso il locatore se il subconduttore usa della cosa locata in modo diverso da quello permesso al conduttore. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subconduttore.

Art. 263 L. Trasferimento della locazione a un terzo

Il conduttore di un locale commerciale può trasferire la locazione ad un terzo con il consenso scritto del locatore.

Il locatore può negare il consenso soltanto per motivi gravi.

Se il locatore ha consentito, il terzo è surrogato al conduttore.

Il conduttore è liberato dai suoi obblighi verso il locatore. È tuttavia solidalmente responsabile con il terzo fino al momento in cui, per contratto o per legge, la locazione si estingue o può essere sciolta, ma al massimo per due anni.

Art. 264 M. Restituzione anticipata della cosa

Il conduttore che restituisce la cosa senza osservare i termini di preavviso o le scadenze è liberato dai suoi obblighi verso il locatore soltanto se gli propone un nuovo conduttore solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato dal locatore; il nuovo conduttore deve essere disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni.

Se non propone un nuovo conduttore con tali requisiti, il conduttore resta tenuto al pagamento del corrispettivo fino al momento in cui, per contratto o per legge, la locazione si estingue o può essere sciolta.

Il locatore deve lasciarsi imputare nel corrispettivo:

a. le spese risparmiate e

b. ciò che ha guadagnato con una diversa utilizzazione della cosa o che ha omesso intenzionalmente di guadagnare.

Art. 265 N. Compensazione

Il locatore e il conduttore non possono rinunciare anticipatamente al diritto di compensare i crediti e debiti derivanti dalla locazione.

Art. 266 O. Fine della locazione I. Spirare del tempo previsto

La locazione conclusa tacitamente o espressamente per un tempo determinato cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto.

In caso di riconduzione tacita, la locazione è considerata a tempo indeterminato.

Art. 266a II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta 1. In genere

Nelle locazioni a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può dare la disdetta osservando i termini legali di preavviso e le scadenze di disdetta, sempreché non abbiano pattuito un termine di preavviso più lungo o un’altra scadenza di disdetta.

Se il termine di preavviso o la scadenza di disdetta non è osservato, la disdetta produce effetto per la scadenza successiva di disdetta.

Art. 266b 2. Immobili e costruzioni mobiliari

Nella locazione di immobili e di costruzioni mobiliari, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di tre mesi per la scadenza determinata dall’uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un semestre di locazione.

Art. 266c 3. Abitazioni

Nella locazione di abitazioni, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di tre mesi per la scadenza determinata dall’uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre di locazione.

Art. 266d 4. Locali commerciali

Nella locazione di locali commerciali, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di sei mesi per la scadenza determinata dall’uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre di locazione.

Art. 266e 5. Camere mobiliate e posteggi

Nella locazione di camere mobiliate e di posteggi o analoghe installazioni locate separatamente, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di due settimane per la fine di un mese di locazione.

Art. 266f 6. Cose mobili

Nella locazione di cose mobili, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di tre giorni per una scadenza qualsiasi.

Art. 266g III. Disdetta straordinaria 1. Motivi gravi

Ciascuna delle parti può, per motivi gravi che le rendano incomportabile l’adempimento del contratto, dare la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi.

Il giudice determina le conseguenze patrimoniali della disdetta anticipata apprezzando tutte le circostanze.

Art. 266h 2. Fallimento del conduttore

Se il conduttore cade in fallimento dopo la consegna della cosa, il locatore può esigere che gli venga prestata garanzia per i corrispettivi futuri. A tal fine assegna per scritto al conduttore e all’amministrazione del fallimento un congruo termine.

Se entro questo termine non gli viene prestata garanzia, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso.

Art. 266i 3. Morte del conduttore

In caso di morte del conduttore, i suoi eredi possono dare la disdetta, osservando il termine legale di preavviso, per la prossima scadenza legale di disdetta.

Art. 266k 4. Cose mobili

Il conduttore di una cosa mobile destinata al suo uso privato e locata dal locatore nell’ambito della sua attività professionale può dare la disdetta con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un trimestre di locazione. Il locatore non ha diritto ad alcuna indennità a questo titolo.

Art. 266l IV. Forma della disdetta per locali d’abitazione e commerciali 1. In genere

La disdetta per locali d’abitazione e commerciali deve essere data per

Il locatore deve dare la disdetta mediante un modulo approvato dal Cantone, sul quale sia indicata al conduttore la procedura per contestare la disdetta o per domandare una protrazione della locazione.

Art. 266m 2. Abitazione familiare a. Disdetta da parte del conduttore b. Disdetta da parte del locatore

Se la cosa locata è adibita ad abitazione familiare, un coniuge può disdire il contratto soltanto con il consenso espresso dell’altro.

Il coniuge che non può ottenere questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.

Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.84 La disdetta data dal locatore e l’imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d) devono essere notificate separatamente al conduttore ed al suo coniuge o al suo partner registrato.

Art. 266o 3. Nullità della disdetta

La disdetta che non osserva le condizioni previste dagli articoli 2661– 266n è nulla.

Art. 267 P. Restituzione della cosa I. In genere

Il conduttore deve restituire la cosa nello stato risultante da un uso conforme al contratto.

Sono nulle le stipulazioni che obbligano anticipatamente il conduttore a pagare, alla fine della locazione, un’indennità che non sia destinata soltanto a garantire la copertura del danno eventuale.

Art. 267a II. Verifica della cosa e avviso al conduttore

Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene subito notizia.

Diversamente, il conduttore è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l’ordinaria verifica.

Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia al conduttore.

Art. 268 Q. Diritto di ritenzione del locatore I. Estensione

Per la pigione annuale scaduta e per quella del semestre in corso, il locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso o godimento.

Introdotto dal n. 11 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata,

Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica

Il diritto di ritenzione del locatore si estende agli oggetti introdotti dal subconduttore nella misura in cui questi non abbia pagato la pigione al sublocatore.

Sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti che non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore.

Art. 268a II. Cose di terzi

I diritti dei terzi sulle cose che il locatore sapeva o doveva sapere non essere del conduttore, come pure quelli sulle cose rubate, smarrite o di cui il possessore è stato altrimenti privato sono poziori al diritto di ritenzione del locatore.

Se il locatore apprende solo durante la locazione che le cose introdotte dal conduttore non gli appartengono, il suo diritto di ritenzione su queste cose si estingue, eccetto che dia la disdetta per la prossima

Art. 268b III. Esercizio del diritto

Se il conduttore intende sgombrare o asportare le cose che si trovano nei locali, il locatore può, con l’assistenza dell’autorità competente, ritenerne tante quante necessarie per garantire il suo credito.

Le cose asportate clandestinamente o con violenza possono essere reintegrate, entro dieci giorni dall’asportazione, con l’assistenza della polizia.

Della protezione dalle pigioni abusive e da altre pretese abusive del locatore in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali

Art. 269 A. Pigioni abusive I. Regola

Sono abusive le pigioni con le quali è ottenuto un reddito sproporzionato dalla cosa locata o fondate su un prezzo d’acquisto manifestamente eccessivo.

Art. 269a II. Eccezioni

Di regola non sono abusive segnatamente le pigioni che:

  1. sono nei limiti di quelle in uso nella località o nel quartiere;

  2. sono giustificate dal rincaro dei costi o da prestazioni suppletive del locatore;

  3. ove trattasi di costruzioni recenti, sono nei limiti del reddito lordo compensante i costi;

  1. servono esclusivamente a compensare una riduzione della pigione accordata precedentemente nell’ambito di una ridistribuzione dei costi usuali di finanziamento e sono fissate in un piano di pagamento previamente comunicato al conduttore;

  2. garantiscono unicamente il potere d’acquisto del capitale, sopportante i rischi;

  3. non eccedono i canoni raccomandati nei contratti-quadro di locazione di associazioni di locatori e inquilini o di organizzazioni che tutelano analoghi interessi.

Art. 269b B. Pigioni indicizzate

La pattuizione di pigioni soggette all’adeguamento ad un indice è valida soltanto se la locazione è conclusa per cinque anni almeno e l’indice cui è fatto riferimento è quello nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 269c C. Pigioni scalari

La pattuizione di pigioni soggette a un determinato aumento periodico è valida soltanto se:

  1. la locazione è conclusa per tre anni almeno;

  2. la pigione è aumentata una volta all’anno al massimo; e

  3. l’aumento è fissato in franchi.

Art. 269d D. Aumenti di pigione e altre modificazioni unilaterali del contratto da

Il locatore può aumentare in qualsiasi momento la pigione per la prossima scadenza di disdetta. Deve comunicare, motivandolo, l’aumento al conduttore almeno dieci giorni prima dell’inizio del termine parte del locatore di preavviso su un modulo approvato dal Cantone.

L’aumento è nullo se il locatore:

  1. non lo comunica mediante il modulo prescritto;

  2. non lo motiva;

  3. lo comunica con la minaccia di disdetta o dando la disdetta.

I capoversi 1 e 2 si applicano anche se il locatore intende in altro modo modificare unilateralmente il contratto a svantaggio del conduttore, segnatamente diminuendo le sue prestazioni o introducendo nuove spese accessorie.

Art. 270 E. Contestazione della pigione I. Domanda di riduzione 1. Pigione iniziale

Il conduttore può contestare innanzi l’autorità di conciliazione, entro

giorni dalla consegna della cosa, la liceità della pigione iniziale a’ sensi degli articoli 269 e 269a e domandarne la riduzione se:

  1. è stato costretto a concludere il contratto per necessità personale o familiare oppure a causa della situazione del mercato locale di abitazioni e di locali commerciali; o

  2. il locatore ha aumentato in modo rilevante la pigione iniziale rispetto a quella precedente per la stessa cosa.

In caso di penuria di abitazioni, i Cantoni possono dichiarare obbligatorio, in tutto o parte del loro territorio, l’uso del modulo ufficiale di cui all’articolo 269d per la conclusione di un nuovo contratto di locazione.

Art. 270a 2. Durante la locazione

Il conduttore può contestare la liceità della pigione e domandarne la riduzione per la prossima scadenza di disdetta ove abbia motivo di credere che il locatore ottenga dalla cosa locata un reddito sproporzionato a’ sensi degli articoli 269 e 269a a causa di una modificazione essenziale delle basi di calcolo, segnatamente a causa di una diminuzione dei costi.

Il conduttore deve presentare per scritto la richiesta di riduzione al locatore, che deve pronunciarsi entro 30 giorni. Se il locatore non accondiscende, in tutto o in parte, alla richiesta, oppure non risponde entro il termine, il conduttore può adire entro 30 giorni l’autorità di conciliazione.

Il capoverso2 non è applicabile se il conduttore chiede la riduzione simultaneamente alla contestazione della liceità di un aumento.

Art. 270b II. Contestazione dell’aumento della pigione e zioni unilaterali del contratto

Il conduttore può contestare innanzi l’autorità di conciliazione, entro

giorni dalla comunicazione, la liceità dell’aumento della pigione a di altre modifica- sensi degli articoli 269 e 269a.

Il capoverso 1 si applica anche se il locatore modifica in altro modo unilateralmente il contratto a svantaggio del conduttore, segnatamente diminuendo le sue prestazioni o introducendo nuove spese accessorie.

Art. 270c III. Contestazione di pigioni indicizzate

Fatta salva la contestazione della pigione iniziale, ciascuna delle parti può contestare innanzi l’autorità di conciliazione soltanto che l’aumento o la riduzione della pigione domandato dalla controparte è fondato su una variazione dell’indice o corrisponde a tale variazione.

Art. 270d IV. Contestazione di pigioni scalari

Fatta salva la contestazione della pigione iniziale, il conduttore non può contestare la pigione scalare.

Art. 270e F. Validità ulteriore della locazione durante la procedura di contestazione

Il contratto di locazione permane valido senza alcun cambiamento:

a. durante il procedimento di conciliazione, se le parti non raggiungono un’intesa, e

b. durante il procedimento giudiziario, fatti salvi i provvedimenti cautelari ordinati dal giudice.

Della protezione dalle disdette in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali

Art. 271 A. Contestabilità della disdetta I. In genere

La disdetta può essere contestata se contraria alle regole della buona fede.

La parte che dà la disdetta deve motivarla a richiesta dell’altra.

Art. 271a II. Disdetta da parte del locatore

La disdetta può essere contestata in particolare se data dal locatore:

  1. poiché il conduttore fa valere in buona fede pretese derivantigli dalla locazione;

  2. allo scopo di imporre una modificazione unilaterale del contratto sfavorevole al conduttore o un adeguamento della pigione;

  3. esclusivamente per indurre il conduttore ad acquistare l’abitazione locata;

  4. durante un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione, sempreché il conduttore non l’abbia intrapreso in maniera abusiva;

  5. nei tre anni susseguenti alla fine di un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione e nel corso del quale il locatore: 1. è risultato ampiamente soccombente; 2. ha ritirato o sensibilmente ridotto le sue pretese o conclusioni; 3. ha rinunciato ad adire il giudice;

4. ha concluso una transazione con il conduttore o si è comunque accordato con lui.

f. per mutamenti nella situazione familiare del conduttore che non comportano svantaggi essenziali per il locatore.

Il capoverso 1 lettera e si applica anche quando il conduttore può provare con documenti scritti di essersi accordato con il locatore, fuori di un procedimento di conciliazione o giudiziario, circa una pretesa derivante dalla locazione.

Le lettere d ed e del capoverso 1 non si applicano se è stata data disdetta:

  1. perché la cosa locata occorre al fabbisogno personale urgente del locatore, dei suoi stretti parenti o affini;

  2. per mora del conduttore (art. 257d);

  3. per violazione grave dell’obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini (art. 257f cpv.3 e 4);

  4. in seguito all’alienazione della cosa locata (art. 261 cpv. 2);

  5. per motivi gravi (art. 266g);

  6. per fallimento del conduttore (art. 266h).

Art. 272 B. Protrazione della locazione I. Diritto del conduttore

Il conduttore può esigere la protrazione della locazione se la fine della medesima produce per lui o per la sua famiglia effetti gravosi che nemmeno si giustificano tenendo conto degli interessi del locatore.

L’autorità competente pondera gli interessi delle parti tenendo segnatamente conto:

  1. delle circostanze che hanno determinato la conclusione del contratto e del contenuto del contratto;

  2. della durata della locazione;

  3. della situazione personale, familiare ed economica delle parti e del loro comportamento;

  4. dell’eventuale fabbisogno del locatore o dei suoi stretti parenti od affini, come pure dell’urgenza di siffatto fabbisogno;

  5. della situazione sul mercato locale degli alloggi e dei locali commerciali.

Se è chiesta una seconda protrazione, l’autorità competente considera anche se il conduttore ha intrapreso quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per porre rimedio agli effetti gravosi.

Art. 272a II. Esclusione della protrazione

La protrazione è esclusa se è stata data disdetta:

  1. per mora del conduttore (art. 257d);

  2. per violazione grave dell’obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini (art. 257f cpv.3 e 4);

  3. per fallimento del conduttore (art. 266h);

  4. di un contratto di locazione che, in vista di imminenti lavori di trasformazione o demolizione, è stato espressamente concluso soltanto per il tempo intercorrente fino all’inizio della costruzione o fino all’ottenimento della relativa licenza.

Di regola, la protrazione è esclusa se il locatore offre al conduttore altri locali d’abitazione o commerciali equivalenti.

Art. 272b III. Durata della protrazione

La locazione di abitazioni può essere protratta per quattro anni al massimo, quella di locali commerciali per sei anni. Entro questi limiti possono essere accordate una o due protrazioni.

Se la protrazione è pattuita dalle parti, questi limiti non valgono e il conduttore può rinunciare a una seconda protrazione.

Art. 272c IV. Validità ulteriore della locazione

Ciascuna parte può chiedere che, nella decisione di protrazione, il contratto venga adeguato alla nuova situazione.

Se non è stato modificato nella decisione di protrazione, il contratto permane valido senza alcun cambiamento durante la protrazione; sono salve le possibilità legali d’adeguamento.

Art. 272d V. Disdetta durante la protrazione

Se la decisione di protrazione o le parti non dispongono altrimenti, il conduttore può dare la disdetta:

  1. con preavviso di un mese per la fine di un mese, se la protrazione non è superiore a un anno;

  2. con preavviso di tre mesi per una scadenza legale, se la protrazione è superiore a un anno.

Art. 273 C. Termini e procedura86

La parte che intende contestare la disdetta deve presentare la richiesta all’autorità di conciliazione entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta.

Il conduttore che intende domandare la protrazione della locazione deve presentare la richiesta all’autorità di conciliazione:

  1. per le locazioni a tempo indeterminato, entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta;

  2. per le locazioni a tempo determinato, al più tardi60 giorni prima della scadenza del contratto.

Il conduttore che intende domandare una seconda protrazione deve presentare la richiesta all’autorità di conciliazione al più tardi60 giorni prima della scadenza della protrazione iniziale.

La procedura davanti all’autorità di conciliazione è retta dal CPC87.88

L’autorità competente, qualora respinga una richiesta del conduttore concernente la contestazione della disdetta, esamina d’ufficio se la locazione possa essere protratta.89

Art. 273a

D. Abitazioni 1 Se la cosa locata funge da abitazione familiare, anche il coniuge del familiari conduttore può contestare la disdetta, chiedere la protrazione della locazione ed esercitare tutti gli altri diritti che competono al conduttore in caso di disdetta.

Le convenzioni concernenti la protrazione della locazione sono valide soltanto se concluse con ambedue i coniugi.

Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.90

Art. 273b

E. Sublocazione 1 Le disposizioni del presente capo sono applicabili alla sublocazione, sempreché non sia sciolta la locazione principale. La protrazione è possibile soltanto per la durata della locazione principale.

Se la sublocazione è intesa principalmente ad eludere le disposizioni sulla protezione dalle disdette, il subconduttore beneficia di questa

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008,

Introdotto dal n. 11 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, protezione senza riguardo alla locazione principale. In caso di disdetta della locazione principale, il locatore è surrogato al conduttore nel contratto con il subconduttore.

Art. 273c F. Disposizioni imperative

Il conduttore può rinunciare ai diritti conferitigli dal presente capo soltanto se previsto espressamente da quest’ultimo.

Le convenzioni contrarie sono nulle.

Capo quarto: …

Art. 274 a 274g91

Titolo ottavobis:92 Dell’affitto

Art. 275 A. Definizione e campo d’applicazione I. Definizione

L’affitto è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario una cosa o un diritto produttivi di utilità perché ne usi e raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto.

Art. 276 II. Campo d’applicazione 1. Locali d’abitazione e commerciali

Le disposizioni concernenti l’affitto di locali d’abitazione e commerciali si applicano parimenti alle cose concesse in uso e godimento con questi locali.

Art. 276a 2. Affitto agricolo

In quanto preveda disposizioni speciali, la legge federale del 4 ottobre 198593 sull’affitto agricolo si applica all’affitto di aziende agricole o di fondi adibiti all’agricoltura.

Per il resto si applica il presente Codice, ad eccezione delle disposizioni concernenti l’affitto di locali d’abitazione e commerciali.94

Abrogati dal il n. II 5 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1989, in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 I 1202). Vedi anche le disp. fin. dei tit. VIII e VIIIbis art. 5, alla fine del presente

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008,

Art. 277 B. Inventario

Se l’affitto comprende attrezzi, bestiame o provvigioni (scorte), ciascuna delle parti deve rilasciare all’altra un esatto inventario con la propria firma e partecipare ad una stima comune di tali oggetti.

Art. 278 C. Obblighi del locatore I. Consegna della cosa

Il locatore deve consegnare la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’utilizzazione e allo sfruttamento cui è destinata.

Se alla fine dell’affitto precedente è stato steso un processo verbale sullo stato della cosa, il locatore deve darne visione al nuovo affittuario, a sua domanda, al momento della consegna della cosa.

L’affittuario può altresì chiedere che gli sia comunicato l’ammontare del fitto del precedente contratto.

Art. 279 II. Grandi riparazioni

Il locatore deve eseguire a sue spese le grandi riparazioni che durante l’affitto si rendono necessarie alla cosa affittata, appena l’affittuario gliene ha indicata la necessità.

Art. 280 III. Tributi pubblici e oneri

Il locatore sottostà ai tributi pubblici e agli oneri che gravano sulla cosa affittata.

Art. 281 D. Obblighi dell’affittuario I. Pagamento del fitto e delle spese accessorie 1. In genere

L’affittuario è tenuto a pagare il fitto e, se del caso, le spese accessorie alla fine di un anno di affitto, ma al più tardi alla fine dell’affitto, salvo patto o usi locali contrari.

Per le spese accessorie si applica l’articolo 257a.

Art. 282 2. Mora dell’affittuario

Quando, dopo la consegna della cosa, l’affittuario sia in mora al pagamento del fitto o delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine di60 giorni almeno per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto d’affitto sarà disdetto.

Se l’affittuario non paga entro il termine fissato, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d’abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.

Art. 283 II. Diligenza, riguardo per i vicini e tolleranza 1. Diligenza e riguardo per i vicini

L’affittuario deve amministrare diligentemente la cosa in conformità alla sua destinazione, e specialmente aver cura della produttività avvenire.

L’affittuario di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini.

Art. 284 2. Manutenzione ordinaria

L’affittuario deve provvedere all’ordinaria manutenzione della cosa.

Egli deve provvedere alle piccole riparazioni in conformità degli usi locali e sostituire gli utensili e le attrezzature di poco valore periti per vetustà o per l’uso.

Art. 285 3. Violazione degli obblighi

Qualora la continuazione del rapporto d’affitto non possa più essere ragionevolmente imposta al locatore o agli abitanti della casa perché, nonostante diffida scritta del locatore, l’affittuario persiste nel violare l’obbligo di diligenza, di riguardo per i vicini o di manutenzione, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di affitto di locali d’abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.

Il locatore di locali d’abitazione o commerciali può però recedere dal contratto senza preavviso se l’affittuario deteriora intenzionalmente e gravemente la cosa.

Art. 286 III. Avviso al locatore

Se si rendono necessarie grandi riparazioni alla cosa affittata, od un terzo accampi diritti sulla stessa, l’affittuario è tenuto a darne pronto avviso al locatore.

L’affittuario è responsabile del danno cagionato al locatore in caso d’omissione dell’avviso.

Art. 287 IV. Tolleranza

L’affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all’eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni.

L’affittuario deve permettere al locatore l’ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a un affitto successivo.

Il locatore deve annunciare tempestivamente all’affittuario i lavori e le ispezioni e nell’eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest’ultimo; alle eventuali pretese dell’affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in

Art. 288 E. Diritti dell’affittuario in caso di inadempimento del contratto o di

Le disposizioni in materia di locazione (art. 258 e 259a–259i) sono applicabili per analogia se:

  1. il locatore non consegna la cosa nel momento pattuito o la condifetti della cosa segna con difetti;

  2. sopravvengono difetti della cosa che non sono imputabili all’affittuario né sono a suo carico, oppure questi è turbato nell’uso pattuito della cosa.

Sono nulle le clausole che derogano a svantaggio dell’affittuario previste in:

  1. contratti sotto forma di condizioni generali preformulate;

  2. contratti concernenti l’affitto di locali d’abitazione o commerciali.

Art. 289 F. Migliorie e modificazioni I. Da parte del locatore

Il locatore può procedere a migliorie o modificazioni della cosa soltanto se possono essere ragionevolmente imposte all’affittuario e sempreché non sia già stata data disdetta.

Nell’esecuzione dei lavori, il locatore deve aver riguardo per gli interessi dell’affittuario; alle eventuali pretese dell’affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259d e 259e).

Art. 289a II. Da parte dell’affittuario

Senza il consenso scritto del locatore l’affittuario non può:

  1. introdurre nel governo della cosa un cambiamento che possa assumere un’importanza essenziale oltre la durata dell’affitto;

  2. intraprendere lavori di miglioria o modificazione che oltrepassino la manutenzione ordinaria della cosa.

Il locatore, se ha consentito, può esigere il ripristino dello stato anteriore soltanto se pattuito per scritto.

Se il locatore non ha consentito per scritto a un cambiamento a’ sensi del capoverso 1 lettera a e l’affittuario non ha ripristinato lo stato anteriore entro congruo termine, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d’abitazione e commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.

Art. 290 G. Mutamento di proprietario

Le disposizioni in materia di locazione (art. 261–261b) sono applicabili per analogia in caso di:

  1. alienazione della cosa;

  2. concessione di un diritto reale limitato sulla cosa;

  3. annotazione dell’affitto nel registro fondiario.

Art. 291 H. Subaffitto

L’affittuario può subaffittare o locare in tutto o in parte la cosa con il consenso del locatore.

Il locatore può negare il consenso alla locazione di singoli locali facenti parte della cosa soltanto se:

  1. l’affittuario rifiuta di comunicargli le condizioni della locazione;

  2. le condizioni della locazione, comparate con quelle del contratto principale d’affitto, sono abusive;

  3. la locazione causa al locatore principale un pregiudizio essenziale.

L’affittuario è responsabile verso il locatore se il subaffittuario o il conduttore utilizza la cosa in modo diverso da quello permesso all’affittuario. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subaffittuario o al conduttore.

Art. 292 J. Trasferimento dell’affitto a un terzo

L’articolo 263 è applicabile per analogia al trasferimento dell’affitto di locali commerciali a un terzo.

Art. 293 K. Restituzione anticipata della cosa

L’affittuario che restituisce la cosa senza osservare i termini di preavviso o le scadenze è liberato dai suoi obblighi verso il locatore soltanto se gli propone un nuovo affittuario solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato dal locatore; il nuovo affittuario deve essere disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni.

Se non propone un nuovo affittuario con tali requisiti, l’affittuario resta tenuto al pagamento del fitto fino al momento in cui, per contratto o per legge, l’affitto si estingue o può essere sciolto.

Il locatore deve lasciarsi imputare nel fitto:

  1. le spese risparmiate e

  2. ciò che ha guadagnato con una diversa utilizzazione della cosa o che ha omesso intenzionalmente di guadagnare.

Art. 294 L. Compensazione

L’articolo 265 è applicabile per analogia alla compensazione di crediti e debiti derivanti dall’affitto.

Art. 295 M. Fine dell’affitto I. Spirare del tempo previsto

L’affitto concluso tacitamente o espressamente per un tempo determinato cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto.

In caso di riconduzione tacita, l’affitto s’intende rinnovato d’anno in anno alle stesse condizioni, salvo patto contrario.

Nell’affitto ricondotto tacitamente, ciascuna delle parti può dare la disdetta osservando i termini legali di preavviso per la fine di un anno d’affitto.

Art. 296 II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta

Nell’affitto a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di sei mesi per una scadenza qualsiasi, salvo patto od uso locale contrario e sempreché la natura della cosa non faccia presumere una volontà contraria delle parti.

Nell’affitto a tempo indeterminato di locali d’abitazione e commerciali, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di sei mesi almeno per la scadenza determinata dall’uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre d’affitto. Può essere pattuito un termine di preavviso più lungo o un’altra scadenza di disdetta.

Se il termine di preavviso o la scadenza di disdetta non è osservato, la disdetta produce effetto per la scadenza successiva.

Art. 297 III. Disdetta straordinaria 1. Motivi gravi

Ciascuna delle parti può, per motivi gravi che le rendano incomportabile l’adempimento del contratto, dare la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi.

Il giudice determina le conseguenze patrimoniali della disdetta anticipata apprezzando tutte le circostanze.

Art. 297a 2. Fallimento dell’affittuario

Se l’affittuario cade in fallimento dopo la consegna della cosa, il rapporto d’affitto termina con la dichiarazione di fallimento.

Tuttavia, se l’affittuario presta garanzia sufficiente per il fitto in corso e per l’inventario, il locatore deve continuare il contratto fino al termine dell’anno d’affitto.

Art. 297b 3. Morte dell’affittuario

In caso di morte dell’affittuario, i suoi eredi e il locatore possono dare la disdetta, osservando il termine legale di preavviso, per la prossima scadenza legale di disdetta.

Art. 298 IV. Forma della disdetta per locali d’abitazione o commerciali

La disdetta per locali d’abitazione o commerciali deve essere data per

Il locatore deve dare la disdetta mediante un modulo approvato dal Cantone, sul quale sia indicata all’affittuario la procedura per contestare la disdetta o per domandare una protrazione dell’affitto.

La disdetta che non osserva le condizioni previste nel presente articolo è nulla.

Art. 299 N. Restituzione della cosa I. In genere

L’affittuario deve restituire la cosa e tutti gli oggetti inventariati nello stato in cui si trovano.

Egli ha diritto a un’indennità per i miglioramenti derivanti da:

  1. attività che oltrepassano la debita gestione della cosa;

  2. migliorie o modificazioni alle quali il locatore ha consentito per scritto.

L’affittuario deve risarcire quei deterioramenti che sarebbero stati evitati con una debita gestione della cosa.

Sono nulle le stipulazioni che obbligano anticipatamente l’affittuario a pagare, alla fine dell’affitto, un’indennità che non sia destinata soltanto a garantire la copertura del danno eventuale.

Art. 299a II. Verifica della cosa e avviso all’affittuario

Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui l’affittuario deve rispondere, dargliene subito notizia.

Diversamente, l’affittuario è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l’ordinaria verifica.

Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia all’affittuario.

Art. 299b III. Sostituzione degli oggetti inventariati

Se all’atto della consegna fu fatta la stima degli oggetti inventariati, l’affittuario, alla fine dell’affitto, deve restituirli della medesima specie e valore di quelli ricevuti o risarcire la differenza di prezzo.

L’affittuario non è tenuto al risarcimento se prova che gli oggetti mancanti sono periti per colpa del locatore o per forza maggiore.

L’affittuario può chiedere rifusione del maggior valore che derivi dalle sue spese e dal suo lavoro.

Art. 299c O. Diritto di ritenzione

Per il fitto annuale scaduto e per quello in corso il locatore di locali commerciali ha lo stesso diritto di ritenzione come in materia di pigioni (art. 268 segg.).

Art. 300 P. Protezione dalle disdette in caso d’affitto di locali d’abitazione e commerciali

Alla protezione dalle disdette in caso d’affitto di locali d’abitazione e commerciali sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 271–273c).

Non sono applicabili le disposizioni sulle abitazioni familiari

Art. 30195 Q. Procedura

La procedura è retta dal CPC96.

Art. 302 R. Affitto di bestiame e soccida I. Diritti e obblighi dell’affittuario

Nell’affitto di bestiame e nella soccida non compresi nell’affitto di un fondo agricolo, gli utili del bestiame appartengono, ove non sia diversamente stabilito dal contratto o dall’uso locale, all’affittuario.

Il nutrimento e la cura del bestiame sono a carico dell’affittuario, che deve corrispondere al locatore il fitto in denaro o in una parte degli utili.

Art. 303 II. Responsabilità

Ove non diversamente stabilito dal contratto o dall’uso locale, l’affittuario risponde del danno patito dal bestiame affittato, salvo ove provi che il danno non avrebbe potuto essere evitato malgrado ogni debita custodia e cura.

L’affittuario può pretendere dal locatore il rimborso delle spese straordinarie di cura che non siano state cagionate per sua colpa.

Egli deve inoltre dare il più presto possibile avviso al locatore di accidenti o di malattie di una certa gravità.

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Art. 304 III. Disdetta

Se il contratto è concluso a tempo indeterminato, ciascuna delle parti, ove non diversamente stabilito dal contratto o dall’uso locale, può dare la disdetta per una scadenza qualsiasi.

La disdetta deve però essere data in buona fede e non intempestivamente.

Titolo nono: Del prestito

Capo primo Del comodato

Art. 305 A. Definizione

Il comodato è un contratto per cui il comodante si obbliga a concedere al comodatario l’uso gratuito di una cosa, e questi a restituirgli la cosa stessa dopo essersene servito.

Art. 306 B. Effetti I. Diritto d’uso del comodatario

Ilcomodatario può servirsi della cosa prestata soltanto per l’uso determinato dal contratto, in difetto di stipulazioni relative, dalla natura della cosa o dallo scopo cui essa è destinata.

Il comodatario non può concederne l’uso ad altri.

Contravvenendo a queste disposizioni, il comodatario risponde anche del caso fortuito, sempreché non provi che questo avrebbe egualmente colpito la cosa.

Art. 307 II. Spese di conservazione

Sono a carico del comodatario le spese ordinarie per la conservazione della cosa, in ispecie le spese di nutrimento ove si tratti di animali.

Egli ha diritto al rimborso delle spese straordinarie che ha dovuto sostenere nell’interesse del comodante.

Art. 308 III. Responsabilità di più comodatari

Se più persone hanno insieme preso a prestito una cosa, ne sono responsabili solidalmente.

Art. 309 C. Fine I. In caso di uso determinato

Ove non sia stipulato un termine fisso, il comodato cessa tosto che il comodatario abbia fatto della cosa l’uso determinato dal contratto o sia spirato il tempo entro il quale quest’uso avrebbe potuto farsi.

Il comodante può richiedere anche prima la restituzione della cosa, qualora il comodatario ne faccia un uso diverso dal convenuto, o la deteriori, o ne conceda l’uso ad un terzo, ovvero quando per casi impreveduti lo stesso comodante ne abbia urgente bisogno.

Art. 310 II. In caso di uso non determinato

Se l’uso per cui la cosa fu concessa non sia determinato né quanto al tempo, né quanto allo scopo, il comodante può chiederne la restituzione a suo gradimento.

Art. 311 III. Morte del comodatario

Il comodato cessa con la morte del comodatario.

Capo secondo: Del mutuo

Art. 312 A. Definizione

Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità.

Art. 313 B. Effetti I. Interessi 1. Quando sono dovuti

Il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati.

In materia commerciale gli interessi sono dovuti anche senza convenzione.

Art. 314 2. Norme sugli interessi

Ove il contratto non determini la misura degli interessi, questi si reputano pattuiti nella misura che è d’uso per quella specie di mutui al tempo e nel luogo in cui il mutuo fu ricevuto.

Salvo patto contrario, gli interessi convenuti s’intendono annuali.

Non è valido il patto preventivo che gli interessi verranno aggiunti al capitale e produrranno nuovi interessi, fatta eccezione degli interessi commerciali nei conti correnti e simili operazioni in cui sogliono computarsi gli interessi degli interessi, come in ispecie per le casse di risparmio.

Art. 315 II. Prescrizione dell’azione per la consegna e per l’accettazione

L’azione del mutuatario per la consegna del mutuo e quella del mutuante per l’accettazione del medesimo si prescrivono col decorso di sei mesi dalla costituzione in mora.

Art. 316 III. Insolvenza del mutuatario

Il mutuante può ricusare la consegna delle cose mutuate, se dopo concluso il contratto il mutuatario è diventato insolvibile.

Il mutuante ha tale diritto anche quando l’insolvenza esistesse prima della conclusione del contratto, se ne ebbe notizia solo dopo di questa.

Art. 317 C. Consegna di cartevalori o di merci a vece di denaro

Quando invece della convenuta somma di danaro siano date al mutuatario delle cartevalori o delle merci, la somma mutuata si valuta secondo il corso o il prezzo del mercato di tali cartevalori o merci al tempo e nel luogo della consegna.

È nullo ogni patto contrario.

Art. 318 D. Tempo della restituzione

Un mutuo la cui restituzione non sia stata pattuita entro un dato termine, né dietro un determinato preavviso, né al verificarsi della richiesta a gradimento del mutuante, deve restituirsi entro sei settimane dalla prima richiesta.

Titolo decimo:97 Del contratto di lavoro

Capo primo Del contratto individuale di lavoro

Art. 319 A. Definizione e formazione I. Definizione

Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.

È considerato contratto individuale di lavoro anche il contratto con il quale un lavoratore si obbliga a lavorare regolarmente al servizio del datore di lavoro per ore, mezze giornate o giornate (lavoro a tempo parziale).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X art. 7, alla fine del

Art. 320 II. Formazione

Salvo disposizione contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non richiede per la sua validità forma speciale.

Esso è considerato conchiuso anche quando il datore di lavoro accetta, per un certo tempo, l’esecuzione d’un lavoro, la cui prestazione secondo le circostanze non può attendersi senza salario.

Se il lavoratore, in buona fede, lavora al servizio del datore di lavoro in base ad un contratto che risulti successivamente nullo, ambedue devono adempiere gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro come nel caso di contratto valido, fino a quando l’uno o l’altro mette fine al rapporto per invalidità del contratto.

Art. 321 B. Obblighi del lavoratore I. Adempimento personale

Il lavoratore deve prestare personalmente il lavoro stipulato, in quanto il contrario non risulti da un accordo o dalle circostanze.

Art. 321a II. Diligenza e fedeltà

Il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.

Egli deve adoperare secondo le regole le macchine, gli utensili e le installazioni tecniche nonché i veicoli del datore di lavoro e trattarli con cura, come pure il materiale messo a sua disposizione.

Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può eseguire lavoro rimunerato per conto di un terzo nella misura in cui leda il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli concorrenza.

Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può utilizzare né rivelare fatti di natura confidenziale, segnatamente i segreti di fabbricazione e di affari, di cui ha avuto conoscenza al servizio del datore di lavoro; egli è tenuto al segreto anche dopo la fine del rapporto di lavoro nella misura in cui la tutela degli interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga.

Art. 321b III. Rendiconto e restituzione

Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest’ultimo da terzi nell’esercizio dell’attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.

Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell’esercizio dell’attività contrattuale.

Art. 321c IV. Lavoro straordinario

Quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello convenuto o d’uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo, il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede.

Con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro straordinario, entro un periodo adeguato, mediante un congedo di durata almeno corrispondente.

Se il lavoro straordinario non è compensato mediante congedo e se mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo non è stato convenuto o disposto altrimenti, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro straordinario il salario normale più un supplemento di almeno un quarto.

Art. 321d V. Osservanza di direttive e di istruzioni

Il datore di lavoro può stabilire direttive generali sull’esecuzione del lavoro e sul comportamento del lavoratore nell’azienda o nella comunione domestica e dargli istruzioni particolari.

Il lavoratore deve osservare secondo le norme della buona fede le direttive generali stabilite dal datore di lavoro e le istruzioni particolari a lui date.

Art. 321e VI. Responsabilità

Il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro.

La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.

Art. 322 C. Obblighi del datore di lavoro I. Salario 1. Specie e importo in generale

Il datore di lavoro deve pagare il salario convenuto o d’uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo.

Se il lavoratore vive in comunione domestica con il datore di lavoro, il suo mantenimento nella casa con vitto e alloggio fa parte del salario, salvo accordo o uso contrario.

Art. 322a 2. Partecipazione al risultato dell’esercizio

Se, in virtù del contratto, il lavoratore ha diritto a una parte degli utili o della cifra d’affari o altrimenti del risultato dell’esercizio, questa parte è calcolata, salvo diverso accordo, sul risultato dell’esercizio annuale, da determinare secondo le prescrizioni legali e i principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale.

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore o, in sua vece, a un perito designato in comune oppure dal giudice, le occorrenti informazioni e permettere, in quanto necessario al controllo, l’esame dei libri aziendali.

Se è convenuta una partecipazione agli utili dell’azienda, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore che lo richieda anche una copia del conto economico.98

Art. 322b 3. Provvigione a. Inizio del diritto

Se per determinati affari è convenuta una provvigione del lavoratore, essa è dovuta allorché l’affare è stato validamente conchiuso con il terzo.

Nel caso d’affari eseguendi con prestazioni successive o di contratti d’assicurazione può essere convenuto per scritto che il diritto alla provvigione sorge alla esigibilità di ogni rata o a ogni prestazione.

Il diritto alla provvigione si estingue quando l’affare non è eseguito dal datore di lavoro senza sua colpa o quando il terzo non ha adempiuto i suoi obblighi; se l’inadempienza è solo parziale, la provvigione è diminuita in proporzione.

Art. 322c b. Conteggio

Se il lavoratore non è tenuto contrattualmente a presentare il conteggio delle sue provvigioni, il datore di lavoro deve consegnargli, a ogni scadenza, un conteggio indicante gli affari che danno diritto alla provvigione.

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore o, in sua vece, a un perito designato in comune oppure dal giudice, le occorrenti informazioni e permettere, in quanto necessario al controllo, l’esame dei libri e dei documenti, sui quali si fonda l’estratto dei conti.

Art. 322d 4. Gratificazione

Se il datore di lavoro assegna, oltre al salario, una retribuzione speciale in determinate occasioni, come Natale o la fine dell’esercizio annuale, il lavoratore vi ha diritto, qualora ciò sia stato convenuto.

Se il rapporto di lavoro termina prima dell’occasione che dà luogo alla retribuzione speciale, il lavoratore ha diritto a una parte proporzionale, se ciò è stato convenuto.

Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

Art. 323 II. Pagamento del salario 1. Termini

In quanto un più breve termine od un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d’uso né stabilito diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese.

In quanto un più breve termine non sia stato convenuto o non sia d’uso, la provvigione è pagata alla fine di ogni mese; se, però, l’esecuzione di taluni affari esige più di mezzo anno, la scadenza della provvigione per questi affari può essere differita mediante accordo scritto.

La partecipazione al risultato dell’esercizio è pagata non appena il risultato è accertato, ma al più tardi sei mesi dopo la fine dell’esercizio

Proporzionalmente al lavoro già eseguito, il datore di lavoro deve accordare al lavoratore nel bisogno le anticipazioni che può ragionevolmente fargli.

Art. 323a 2. Trattenuta

In quanto sia stato convenuto o sia d’uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro può trattenere una parte del salario.

La trattenuta non può superare un decimo del salario scaduto il giorno di paga né in totale il salario di una settimana lavorativa; tuttavia, una trattenuta maggiore può essere prevista mediante contratto normale o contratto collettivo.

Il salario trattenuto vale come garanzia per i crediti del datore di lavoro derivanti dal rapporto di lavoro, e non come pena convenzionale, salvo accordo o uso contrario o disposizione derogante di un contratto normale o collettivo.

Art. 323b 3. Garanzia

Il salario in denaro è pagato in moneta legale durante il tempo di lavoro, in quanto non sia diversamente convenuto o d’uso; al lavoratore è consegnato un rendiconto.

Il datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile; tuttavia, i crediti per danno cagionato intenzionalmente possono essere compensati senza restrizione.

Sono nulli gli accordi concernenti l’impiego del salario nell’interesse del datore di lavoro.

Art. 324 III. Salario in caso d’impedimento al lavoro 1. Mora del datore di lavoro

Se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell’accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro.

Il lavoratore deve lasciarsi dedurre dal salario quanto ha risparmiato in conseguenza dell’impedimento al lavoro o guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare.

Art. 324a 2. Impedimento del lavoratore a. Norma

Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi.

Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.

Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza.99

Alle disposizioni precedenti può essere derogato mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore.

Art. 324b b. Eccezioni

Se, in virtù di disposizioni legali, il lavoratore è assicurato obbligatoriamente contro le conseguenze economiche d’un impedimento al lavoro, dovuto a motivi inerenti alla sua persona e intervenuto senza sua colpa, il datore di lavoro non è tenuto a pagare il salario qualora le prestazioni dovute dall’assicurazione per il tempo limitato compensano almeno i quattro quinti del salario.

Se le prestazioni dell’assicurazione sono inferiori, il datore di lavoro deve pagare la differenza fra queste e i quattro quinti del salario.

Se le prestazioni assicurative sono versate solo dopo un periodo di attesa, il datore di lavoro deve versare durante questo periodo almeno i quattro quinti del salario.100

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 100 Introdotto dal n. 12 dell’all. alla LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724 art. 1 cpv. 1; FF 1976 III 155).

Art. 325101 IV. Cessione e costituzione in pegno di crediti

Il lavoratore può cedere o costituire in pegno il salario futuro soltanto nella misura del pignorabile e per garantire i doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia; a domanda di un interessato, l’ufficio di esecuzione del domicilio del lavoratore determina la somma impignorabile, conformemente all’articolo93 della legge federale dell’11 aprile 1889102 sulla esecuzione e sul fallimento.

Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla.

Art. 326 V. Lavoro a cottimo 1. Affidamento di lavoro

Se in virtù del contratto il lavoratore lavora esclusivamente a cottimo soltanto per un datore di lavoro, questi deve dargli lavoro sufficiente.

Il datore di lavoro può affidare al lavoratore un lavoro pagato a tempo se, senza sua colpa, è nell’impossibilità di affidare lavoro a cottimo conformemente al contratto o se le condizioni dell’azienda lo esigono transitoriamente.

Se il salario per il lavoro pagato a tempo non è stabilito mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore l’equivalente del salario medio guadagnato antecedentemente con il lavoro prestato a cottimo.

Il datore di lavoro che non può dare al lavoratore sufficiente lavoro né a cottimo né a tempo, resta nondimeno tenuto, secondo le disposizioni sulla mora, a pagare il salario che dovrebbe versare per un lavoro pagato a tempo.

Art. 326a 2. Salario

Se in virtù del contratto il lavoratore lavora a cottimo, il datore di lavoro deve comunicargli la quota del salario prima dell’inizio di ogni

Se il datore di lavoro omette tale comunicazione, egli deve pagare il salario secondo la quota stabilita per un lavoro uguale o analogo.

Art. 327 VI. Utensili, materiale e spese 1. Utensili e materiale 102 RS 281.1

Salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore gli utensili e il materiale di cui ha bisogno per il lavoro.

Se, d’intesa con il datore di lavoro, il lavoratore mette a disposizione utensili o materiale per l’esecuzione del lavoro, egli deve essere adeguatamente indennizzato, salvo accordo o uso contrario.

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 974; FF 1989 III 1121, 1990 I 103).

Art. 327a 2. Spese a. In generale

Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza.

Mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d’indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra tutte le spese necessarie.

È nullo ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie.

Art. 327b b. Veicoli a motore

Se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, proprio o messo a sua disposizione dal datore di lavoro, egli ha diritto al rimborso delle spese correnti d’esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro.

Se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, mette a disposizione un veicolo a motore, gli devono essere inoltre rimborsati le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell’assicurazione per la responsabilità civile e un’equa indennità per l’usura del veicolo, nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro.

…103

Art. 327c c. Esigibilità

Il rimborso delle spese, secondo il conteggio del lavoratore, deve essere effettuato con il pagamento del salario, in quanto non sia convenuto o d’uso un termine più breve.

Se il lavoratore sopporta regolarmente spese per l’adempimento degli obblighi contrattuali, anticipazioni adeguate devono essergli pagate a intervalli determinati ma almeno ogni mese.

Art. 328 VII. Protezione della personalità del lavoratore 1. In generale

Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi.104 infortuni, con effetto dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724; FF 1976 III 155). 104 Per. introdotto dal n. 3 dell’all. alla LF del 24 mar. 1995 sulla parità dei sessi, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1498; FF 1993 I 987).

Egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell’azienda o dell’economia domestica, che l’esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell’integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo.105

Art. 328a 2. Nella comunione domestica 3. Nel trattamento di dati personali

Se il lavoratore vive in comunione domestica con il datore di lavoro, questi deve fornirgli vitto sufficiente e alloggio irreprensibile.

Se il lavoratore, senza colpa da parte sua, è impedito di lavorare per malattia o infortunio, il datore di lavoro deve procurargli la cura e il trattamento medico per un tempo limitato, cioè per tre settimane nel primo anno di servizio e poi, per un tempo equamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.

Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza e di puerperio.

Il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavoratore soltanto in quanto si riferiscano all’idoneità lavorativa o siano necessari all’esecuzione del contratto di lavoro. Inoltre, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992108 sulla protezione dei dati.

Art. 329 VIII. Tempo libero, vacanze, congedo per attività giovanili e congedo di maternità 1. Tempo libero109

Il datore di lavoro deve concedere al lavoratore un giorno di libero alla settimana, di regola la domenica o se le circostanze non lo permettono, un giorno feriale intero.

Se condizioni particolari lo giustificano, il datore di lavoro può, eccezionalmente e con il consenso del lavoratore, raggruppare più giorni di libero a cui questi ha diritto o accordargli due mezze giornate di libero al posto di un giorno intero.

Il datore di lavoro deve inoltre concedere al lavoratore le ore e i giorni di libero usuali e, se il contratto è disdetto, il tempo necessario per cercare un altro lavoro.

105 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 24 mar. 1995 sulla parità dei sessi, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1498; FF 1993 I 987). 106 Introdotto dal n. 2 dall’all. della LF del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945, FF 1988 II 353). 107 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRCRU 1974 1051). 109 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005

Nel determinare il tempo libero si deve tener debitamente contro degli interessi del datore di lavoro e del lavoratore.

Art. 329a 2. Vacanze a. Durata

Il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza; ai lavoratori sino ai 20 anni compiuti, almeno cinque settimane.110

…111

Per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.

Art. 329b b. Riduzione

Se nel corso di un anno di lavoro il lavoratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza dal lavoro.112

Se l’impedimento non dura complessivamente più d’un mese nel corso d’un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale, esercizio d’una funzione pubblica o congedo giovanile, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze.113

Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza, è impedita di lavorare per due mesi al massimo o ha fruito del congedo di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952114 sulle indennità di perdita di guadagno.115

Alle disposizioni dei capoversi2 e 3 può essere derogato mediante contratto normale o collettivo di lavoro a condizione tuttavia che tale ordinamento costituisca, nell’insieme, una soluzione almeno equivalente per i lavoratori.116 110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1984 (RU 1984 580; FF 1982 III 161). FF 1982 III 161). 112 Nuovo testo giusta l’art. 117 della L del 25 giu. 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 2184 1983 1204; FF 1980 III 469). 113 Nuovo testo giusta l’art. 13 della L del 6 ott. 1989 sulle attività giovanili, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 2007; FF 1988 I 641). 115 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 116 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1984 (RU 1984 580; FF 1982 III 161).

Art. 329c c. Continuità e data

Le vacanze devono essere, di regola, assegnate durante il corrispondente anno di lavoro e comprendere almeno due settimane consecutive.117

Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore, per quanto sono compatibili con gli interessi dell’azienda e dell’economia domestica.

Art. 329d d. Salario 3. Congedo per attività giovanili extrascolastiche

Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un’equa indennità a compensazione del salario in natura.

Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni.

Se il lavoratore eseguisce durante le vacanze un lavoro rimunerato per conto di un terzo, ledendo i legittimi interessi del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario delle vacanze o esigerne il rimborso.

Ogni anno di servizio, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore, sino ai 30 anni compiuti, un congedo giovanile della durata massima complessiva di una settimana di lavoro per consentirgli di svolgere un’attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un’organizzazione culturale o sociale, nonché di formarsi e perfezionarsi in questo campo.

Il lavoratore non ha diritto al salario durante il congedo giovanile. Una deroga a favore del lavoratore può venire stabilita per accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro.

Il momento e la durata del congedo giovanile sono fissati di comune intesa dal datore di lavoro e dal lavoratore, tenuto conto dei loro interessi rispettivi. In caso di mancata intesa, il congedo dev’essere concesso qualora il lavoratore abbia già da due mesi annunciato al datore di lavoro l’intenzione di far valere la sua pretesa. I giorni di congedo non goduti decadono alla fine dell’anno civile.

A richiesta del datore di lavoro, il lavoratore deve fornire la prova delle sue attività e funzioni giovanili extrascolastiche.

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1984 (RU 1984 580; FF 1982 III 161). 118 Introdotto dall’art. 13 della L del 6 ott. 1989 sulle attività giovanili, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 2007; FF 1988 I 641).

Art. 329f 119 4. Congedo di maternità

Dopo il parto la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane.

Art. 330 IX. Altri obblighi 1. Cauzione

Se il lavoratore fornisce al datore di lavoro una cauzione per assicurare l’adempimento degli obblighi derivantigli dal rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve tenerla separata dal suo patrimonio e prestare garanzia per essa.

Il datore di lavoro deve restituire la cauzione al più tardi alla fine del rapporto di lavoro in quanto la data della restituzione non sia stata differita per accordo scritto.

Il datore di lavoro, se fa valere pretese contestate derivanti dal rapporto di lavoro, può trattenere la cauzione sino alla decisione, ma deve depositarla in giudizio a domanda del lavoratore.

In caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore può chiedere la restituzione della cauzione tenuta separata dal patrimonio del datore di lavoro, riservate le pretese di questo ultimo derivanti dal rapporto di

Art. 330a 2. Attestato 3. Obbligo di informare

Il lavoratore può ognora chiedere al datore di lavoro un attestato che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulle prestazioni e sulla condotta del lavoratore.

A richiesta esplicita del lavoratore, l’attestato deve essere limitato alla natura e alla durata del rapporto di lavoro.

Se il rapporto di lavoro è stato stipulato per una durata indeterminata o per più di un mese, il datore di lavoro deve informare per scritto il lavoratore, al più tardi un mese dopo l’inizio del rapporto di lavoro, su:

  1. il nome dei contraenti;

  2. la data d’inizio del rapporto di lavoro;

  3. la funzione del lavoratore;

  4. il salario e gli eventuali supplementi salariali;

119 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 120 Introdotto dall’art.2 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863).

e. la durata settimanale del lavoro.

Se elementi contrattuali oggetto dell’obbligo di informare di cui al capoverso 1 sono modificati durante il rapporto di lavoro, le modifiche devono essere comunicate per scritto al lavoratore al più tardi un mese dopo la loro entrata in vigore.

Art. 331 D. Previdenza a favore del personale I. Obblighi del datore di lavoro II. Inizio e fine della previdenza III. Cessione e costituzione in pegno IV. Riserve per motivi di salute V. Promozione della proprietà d’abitazioni 1. Costituzione in pegno 2. Prelievo anticipato 128 RS 831.40 3. Restrizioni in caso di copertura insufficiente dell’istituto di previdenza

Se il datore di lavoro destina delle prestazioni a scopo di previdenza a favore del personale o se i lavoratori pagano contributi a tale scopo, il datore di lavoro deve devolvere queste prestazioni e questi contributi a una fondazione, a una società cooperativa o a una istituzione di

Se le prestazioni del datore di lavoro e gli eventuali contributi del lavoratore sono usati per assicurare quest’ultimo contro le malattie, contro gli infortuni, sulla vita, contro l’invalidità o in caso di morte presso un istituto sottoposto alla vigilanza assicurativa o presso una cassa malati riconosciuta, il datore di lavoro non è tenuto alla devoluzione prevista nel capoverso precedente, qualora il lavoratore fruisca di un diritto di credito direttamente verso l’assicuratore al momento in cui il rischio si manifesta.

Se il lavoratore deve pagare contributi a un’istituzione di previdenza, il datore di lavoro è tenuto, per lo stesso periodo di tempo, a pagare contributi d’importo almeno pari alla somma dei contributi di tutti i lavoratori; i contributi del datore di lavoro devono provenire da suoi fondi propri o da riserve di contributi dell’istituzione di previdenza alimentate previamente a tal fine dal datore di lavoro e conteggiate separatamente. Il datore di lavoro deve versare all’istituzione di previdenza la quota dedotta dal salario del lavoratore, insieme alla sua quota, al più tardi alla fine del primo mese seguente l’anno civile o l’anno assicurativo per il quale sono dovuti i contributi.121

Il datore di lavoro deve dare al lavoratore le informazioni necessarie sui suoi diritti verso l’istituzione di previdenza a favore del personale e verso l’assicuratore.

Su richiesta, il datore di lavoro deve fornire all’Ufficio centrale del 2° pilastro i dati di cui dispone adatti a reperire gli aventi diritto di averi dimenticati o gli istituti che gestiscono simili averi.122 121 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2431). 122 Introdotto giusta il n. II2 della LF del 18 dicembre 1998, in vigore dal 1° maggio 1999 (RU 1999 1384; FF 1998 4409)

La previdenza inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro e termina il giorno in cui il lavoratore lascia l’istituzione di previdenza.

Il lavoratore, tuttavia, beneficia della protezione di previdenza contro il rischio morte e invalidità fino alla conclusione di un nuovo rapporto di previdenza, ma al massimo durante un mese.

L’istituzione di previdenza può esigere dall’assicurato contributi di rischio per la previdenza mantenuta dopo la fine del rapporto di previdenza.

Il credito in prestazioni di previdenza future non può validamente essere ceduto né costituito in pegno prima di essere esigibile.

Gli istituti di previdenza possono applicare riserve per motivi di salute per quanto concerne i rischi morte e invalidità. La durata di tali riserve non può superare i cinque anni.

Per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio.

La costituzione in pegno è pure ammessa per l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o forme analoghe di partecipazione, se il lavoratore usufruisce personalmente dell’abitazione cofinanziata in tal modo.

Per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all’istituto di previdenza.

I lavoratori d’oltre50 anni possono costituire in pegno al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avevano diritto all’età di50 anni, 123 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella 124 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella 125 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella 126 Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995(RU 1994 3272; FF 1992 VI 209).

oppure la metà della prestazione di libero passaggio accumulata fino al momento della costituzione in pegno.

Per i lavoratori coniugati, la costituzione in pegno è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.127

Se la costituzione in pegno avviene prima di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli articoli 30d–30f e 83a della legge federale del 25 giugno 1982128 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti.

Il Consiglio federale determina:

  1. gli scopi per i quali la costituzione in pegno è ammessa e il concetto di «proprietà di un’abitazione ad uso proprio»;

  2. le condizioni da soddisfare per costituire in pegno quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o forme analoghe di partecipazione.

Per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio, il lavoratore può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.

Fino a50 anni, i lavoratori possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. I lavoratori di oltre

anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all’età di50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.

Il lavoratore può impiegare questo importo anche per l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l’abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.

Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare le conseguenze di un’eventuale riduzione delle prestazioni in caso di decesso o 127 Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica 129 Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3272 2378; FF 1992 VI 209).

d’invalidità, l’istituto di previdenza stesso offre un’assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un’assicurazione complementare.

Per i lavoratori coniugati il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o se viene negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.130

Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli articoli 122 e 123 del Codice civile131, l’articolo 280 CPC132 e l’articolo 22 della legge del 17 dicembre 1993133 sul libero passaggio. La presente disposizione si applica anche in caso di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata.134

Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell’istituto di previdenza, quest’ultimo può differire il disbrigo delle relative domande. L’istituto di previdenza fissa nel suo regolamento un ordine delle priorità per il differimento di questi prelievi anticipati o di queste costituzioni in pegno. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sono inoltre applicabili gli articoli 30d–30f e 83a della legge federale del 25 giugno 1982135 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che durante un periodo di copertura insufficiente le possibilità di costituire in pegno il diritto alle prestazioni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l’importo prelevato siano limitate temporaneamente e quantitativamente oppure negate.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per le restrizioni di cui al capoverso 1 e ne determina l’entità.

130 Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica 134 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, 136 Introdotto dal n. 2 dell’all. della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

Art. 332137 E. Diritti sulle invenzioni e sui design

Le invenzioni e i design, tutelabili o no, che il lavoratore ha fatto o ai quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro.

Il datore di lavoro può, per accordo scritto, riservarsi l’acquisto delle invenzioni e dei design che il lavoratore ha fatto nello svolgimento della sua attività lavorativa ma non nell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

Il lavoratore che ha fatto un’invenzione o un design conformemente al capoverso2 deve informarne per scritto il datore di lavoro; questi deve comunicargli per scritto entro sei mesi, se vuole acquistare l’invenzione rispettivamente il design oppure lasciarglieli.

Se l’invenzione o il design non sono lasciati al lavoratore, il datore di lavoro deve pagargli uno speciale equo compenso, determinato tenendo conto di tutte le circostanze, segnatamente il valore economico dell’invenzione rispettivamente del design, la cooperazione del datore di lavoro e dei suoi ausiliari, l’impiego degli impianti aziendali e le spese sopportate dal lavoratore nonché la sua situazione nell’azienda.

Art. 333 F. Trasferimento del rapporto di lavoro 1. Effetti dei rappresentan- 3. Trasferimento dell’azienda in caso di insolvenza

Se il datore di lavoro trasferisce l’azienda o una parte di essa a un terzo, il rapporto di lavoro passa con tutti i diritti e gli obblighi all’acquirente al momento del trasferimento dell’azienda, in quanto il lavoratore non vi si opponga.139

Se al rapporto di lavoro oggetto del trasferimento è applicabile un contratto collettivo, l’acquirente è tenuto ad osservarlo per un anno, sempreché non cessi prima per scadenza o disdetta.140

Nel caso di opposizione, il rapporto di lavoro è sciolto alla scadenza del termine legale di disdetta; sino a tale momento, l’acquirente dell’azienda e il lavoratore sono tenuti ad adempiere il contratto.

Il precedente datore di lavoro e l’acquirente dell’azienda rispondono solidalmente dei crediti del lavoratore divenuti esigibili prima del 137 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1456; FF 2000 2432). 139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609). 140 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804;

trasferimento e dopo sino al momento in cui il rapporto di lavoro possa essere sciolto normalmente od è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.

Per altro, il datore di lavoro non può trasferire a un terzo i diritti derivanti dal rapporto di lavoro, in quanto il contrario non risulti da un accordo o dalle circostanze.

2. Consultazione 1 Il datore di lavoro che trasferisce l’azienda o una parte di essa a un ti dei lavoratori terzo è tenuto ad informare tempestivamente la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi, prima del trasferimento, su:

  1. il motivo del trasferimento;

  2. le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori.

Se, in seguito al trasferimento, sono previste misure che concernono i lavoratori, la rappresentanza di quest’ultimi o, in mancanza, i lavoratori medesimi devono essere consultati tempestivamente prima che tali misure siano decise.

Se l’azienda o una parte di essa è trasferita a un terzo nel corso di una moratoria concordataria a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell’attivo, il rapporto di lavoro passa con tutti i diritti e gli obblighi all’acquirente se tale trasferimento è stato concordato con l’acquirente e il lavoratore non vi si oppone. Per il resto si applicano per analogia gli articoli 333, eccettuato il capoverso3, e 333a.

Art. 334143 G. Fine del rapporto di lavoro I. Rapporto di lavoro di durata determinata

Il rapporto di lavoro di durata determinata cessa senza disdetta.

Se continua tacitamente dopo la scadenza della durata pattuita, è considerato di durata indeterminata.

Se stipulato per più di dieci anni, può, dopo dieci anni, essere disdetto in ogni tempo da ciascuna delle parti per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.

141 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; 142 Introdotto dall’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; 143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989

Art. 335144 II. Rapporto di lavoro di durata indeterminata 1. Disdetta, in generale 2. Termini di disdetta a. in generale b. durante il tempo di prova c. dopo il tempo di prova IIbis. Licenziamento collettivo 1. Definizione 2. Campo d’applicazione 3. Consultazione dei lavoratori 4. Procedura 5. Piano sociale a. Definizione e principi b. Obbligo di negoziazione c. Elaborazione da parte di un tribunale arbitrale d. Durante un fallimento o una procedura concordataria

Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti.

La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell’altra, motivarla per

Non possono essere stipulati termini di disdetta diversi per il datore di lavoro e per il lavoratore; ove siano stipulati, vale quello più lungo.

Tuttavia, se il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro o ha manifestato l’intenzione di disdirlo per motivi economici, termini di disdetta più brevi possono essere stipulati a favore del lavoratore per accordo, contratto normale o contratto collettivo.

Durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni; è considerato tempo di prova il primo mese di lavoro.

Deroghe possono essere convenute per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; il tempo di prova non può comunque superare i tre mesi.

Il tempo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente.

Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.

Questi termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio.

144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 145 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; 146 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; 147 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472;

Per licenziamento collettivo si intendono le disdette date in un’azienda dal datore di lavoro entro un periodo di 30 giorni, per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il numero dei licenziamenti effettuati è: 1. almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori; 2. almeno pari al 10 per cento del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori; 3. almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori.

Le disposizioni relative al licenziamento collettivo si applicano anche ai rapporti di lavoro di durata determinata, qualora essi cessino prima del decorso della durata pattuita.

Esse non si applicano in caso di cessazione dell’attività dell’azienda a seguito di decisione giudiziaria nonché in caso di licenziamenti collettivi a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell’attivo.150

Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi.

Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze.

Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto:

  1. i motivi del licenziamento collettivo;

  2. il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati;

148 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; 149 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; 150 Nuovo testo l’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; 151 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804;

  1. il numero dei lavoratori abitualmente occupati;

  2. il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti.

Il datore di lavoro trasmette all’ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso3.

Il datore di lavoro è tenuto a notificare per scritto all’ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento collettivo e a trasmettere alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi copia di detta notifica.

La notifica deve contenere i risultati della consultazione giusta l’articolo 335f nonché tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo.

L’ufficio cantonale del lavoro cerca di trovare soluzioni ai problemi posti dal licenziamento collettivo prospettato. La rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi possono presentargli proprie osservazioni.

Se il rapporto di lavoro è stato disdetto nel quadro di un licenziamento collettivo, esso cessa 30 giorni dopo la notifica all’ufficio cantonale del lavoro del progetto di licenziamento collettivo, a meno che, secondo le disposizioni contrattuali o legali, la disdetta non abbia effetto a una data successiva.

Il piano sociale è un accordo nel quale il datore di lavoro e i lavoratori convengono le misure atte a evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze.

Il piano sociale non deve compromettere la sopravvivenza dell’azienda.

Il datore di lavoro è tenuto a condurre trattative con i lavoratori al fine di elaborare un piano sociale se:

  1. occupa abitualmente almeno 250 lavoratori; e

  2. intende licenziare almeno 30 lavoratori sull’arco di 30 giorni, per motivi non inerenti alla loro persona.

152 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; 153 Introdotto dall’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; 154 Introdotto dall’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111;

I licenziamenti differiti nel tempo, ma fondati sulla medesima decisione, sono sommati.

Il datore di lavoro intavola trattative:

  1. se ha aderito a un contratto collettivo di lavoro, con le associazioni dei lavoratori che l’hanno firmato;

  2. con i rappresentanti dei lavoratori; o

  3. direttamente con i lavoratori, se questi non hanno rappresentanti.

Le associazioni dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori o i lavoratori stessi possono far capo a periti durante le trattative. I periti sono tenuti al segreto nei confronti di persone estranee all’azienda.

Qualora le parti non riescano ad accordarsi su un piano sociale, si istituisce un tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale stabilisce un piano sociale mediante lodo vincolante.

Le disposizioni sul piano sociale (art. 335h–335j) non si applicano ai licenziamenti collettivi operati durante un fallimento o una procedura concordataria conclusa con un concordato.

Art. 336157 III. Protezione dalla disdetta 1. Disdetta abusiva a. Principio b. Sanzione c. Procedura 2. Disdetta in tempo inopportuno a. da parte del datore di lavoro b. da parte del lavoratore

La disdetta è abusiva se data:

  1. per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda;

  2. perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda;

  3. soltanto per vanificare l’insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro;

155 Introdotto dall’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; 156 Introdotto dall’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; 157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989

  1. perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro;

  2. 158 perché il destinatario presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente.

La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:

  1. per l’appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un’associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un’attività sindacale da parte del lavoratore;

  2. durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un’istituzione legata all’impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.

  3. 159 nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi (art. 335f).

Nei casi previsti dal capoverso2 lettera b, la tutela dei rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia cessato in seguito al trasferimento del rapporto di lavoro (art. 333) continua fino al momento in cui il mandato sarebbe cessato se non fosse sopravvenuto il trasferimento del rapporto di lavoro.160

La parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve all’altra un’indennità.

L’indennità è stabilita dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze, ma non può superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore. Sono salvi i diritti al risarcimento del danno per altri titoli giuridici.

Se la disdetta è abusiva perché data nel quadro di un licenziamento collettivo (art. 336 cpv.2 lett. c), l’indennità non può superare l’equivalente di due mesi di salario del lavoratore.162 158 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). 159 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; 160 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; 161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 162 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804;

La parte che intende chiedere un’indennità in virtù degli articoli 336 e 336a deve fare opposizione per scritto alla disdetta presso l’altra, il più tardi alla scadenza del termine di disdetta.

Se l’opposizione è fatta validamente e le parti non si accordano per la continuazione del rapporto di lavoro, il destinatario della disdetta può far valere il diritto all’indennità. Il diritto decade se non è fatto valere mediante azione entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di

Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

  1. 165 allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di 11166 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;

  2. allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;

  3. durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice;

  4. allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall’autorità federale competente, nell’ambito dell’aiuto all’estero.

La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.

Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo.

163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 165 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). 166 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRCRU 1974 1051).

Dopo il tempo di prova, il lavoratore non può disdire il rapporto di lavoro se un suo superiore, di cui è in grado di assumere le funzioni, oppure il datore di lavoro stesso è, alle condizioni indicate nell’articolo 336c capoverso 1 lettera a, impedito di esercitare la sua attività e tale attività dev’essere assunta dal lavoratore finché dura l’impedimento.

L’articolo 336c capoversi2 e 3 è applicabile per analogia.

Art. 337 IV. Risoluzione immediata 1. Presupposti a. per cause gravi

Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell’altra parte, la risoluzione immediata dev’essere motivata per scritto.168

È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto.

Sull’esistenza di tali cause, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, ma in nessun caso può riconoscere come causa grave il fatto che il lavoratore sia stato impedito senza sua colpa di lavorare.

Art. 337a b. per insolvenza del datore di lavoro

In caso d’insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto.

Art. 337b 2. Conseguenze a. della risoluzione giustificata b. del licenziamento ingiustificato

Se la causa grave per la risoluzione immediata consiste in una violazione del contratto da parte di un contraente, questi dovrà il pieno risarcimento del danno, tenuto conto di tutte le pretese derivanti dal rapporto di lavoro.

Negli altri casi, il giudice determina le conseguenze patrimoniali della risoluzione immediata, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto di tutte le circostanze.

167 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472 FF 1984 II 494). 168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989

Il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto.

Il lavoratore deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare.

Il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un’indennità ch’egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze; l’indennità non può però superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore.

Art. 337d c. del mancato inizio o dell’abbandono ingiustificati dell’impiego

Se il lavoratore senza una causa grave non inizia o abbandona senza preavviso l’impiego, il datore di lavoro ha diritto a una indennità corrispondente ad un quarto del salario mensile, egli ha inoltre diritto al risarcimento del danno suppletivo.

Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore all’indennità prevista nel capoverso precedente, il giudice può ridurre l’indennità secondo il suo libero apprezzamento.

Il diritto all’indennità, se non si estingue per compensazione, dev’essere fatto valere per azione giudiziaria o esecuzione entro 30 giorni dal mancato inizio o dall’abbandono dell’impiego, sotto pena di perenzione.170

…171

Art. 338 V. Morte del datore di lavoro o del lavoratore 1. Morte del lavoratore

Con la morte del lavoratore, il rapporto di lavoro si estingue.

Tuttavia, il datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due altri mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge, il partner registrato o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza.172 169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 FF 1984 494). 172 Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica

Art. 338a 2. Morte del datore di lavoro

Con la morte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro passa agli eredi; le disposizioni concernenti il trasferimento del rapporto di lavoro nel caso di trasferimento dell’azienda sono applicabili per analogia.

Il rapporto di lavoro stipulato essenzialmente in considerazione della persona del datore di lavoro si estingue con la morte di questo; il lavoratore può chiedere tuttavia un equo risarcimento per il danno derivatogli dalla fine prematura del rapporto.

Art. 339 della fine del rapporto di lavoro 1. Esigibilità dei crediti

VI. Conseguenze 1 Con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili.

Per i crediti di provvigione in affari che saranno eseguiti interamente o parzialmente dopo la fine del rapporto di lavoro, l’esigibilità può essere differita per accordo scritto, ma di regola non più di sei mesi; il differimento non può superare un anno negli affari con prestazioni successive e due anni nei contratti di assicurazione e negli affari la cui esecuzione si estende su più di mezzo anno.

Il diritto ad una partecipazione al risultato dell’esercizio è esigibile conformemente all’articolo 323 capoverso3.

Art. 339a 2. Restituzione

Alla fine del rapporto di lavoro, ciascuna parte deve restituire tutto quanto durante detto rapporto le è stato affidato dall’altra o ha ricevuto da terzi per conto dell’altra.

Il lavoratore è segnatamente tenuto a restituire i veicoli e le licenze di circolazione, come anche le anticipazioni sullo stipendio e sulle spese, in quanto superano l’importo dei suoi crediti.

Sono riservati i diritti di ritenzione dei contraenti.

Art. 339b 3. Indennità di partenza a. Presupposti

Se il rapporto di lavoro di un lavoratore avente almeno50 anni di età cessa dopo 20 o più anni di servizio, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore un’indennità di partenza.

Se il lavoratore muore durante il rapporto di lavoro, l’indennità deve essere pagata al coniuge superstite, al partner registrato superstite o ai figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, alle altre persone verso le quali il lavoratore adempiva un obbligo di assistenza.173 173 Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica

Art. 339c b. Importo ed esigibilità

L’importo dell’indennità di partenza può essere determinato mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, ma non deve essere inferiore al salario di due mesi.

Se l’importo dell’indennità di partenza non è determinato, esso è stabilito dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze; nondimeno, esso non supererà il salario di otto mesi.

L’indennità può essere diminuita o soppressa, se il rapporto di lavoro è disdetto dal lavoratore senza causa grave o è sciolto senza preavviso dal datore di lavoro per causa grave o se il pagamento dell’indennità esporrebbe il datore di lavoro a una situazione di bisogno.

L’indennità è esigibile con la fine del rapporto di lavoro, ma l’esigibilità può essere differita mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo oppure dal giudice.

Art. 339d c. Prestazioni sostitutive

Le prestazioni che il lavoratore riceve da un’istituzione di previdenza a favore del personale possono essere dedotte dall’indennità di partenza in quanto finanziate dal datore di lavoro o, per mezzo delle sue elargizioni, dall’istituzione medesima.174

Il datore di lavoro non deve alcuna indennità neppure nella misura in cui s’impegni a pagare al lavoratore future prestazioni previdenziali o gliele assicuri attraverso un terzo.

Art. 340 VII. Divieto di concorrenza 1. Presupposti

Il lavoratore che ha l’esercizio dei diritti civili può obbligarsi per scritto verso il datore di lavoro ad astenersi da ogni attività concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro, in particolare a non esercitare per proprio conto un’azienda concorrente né a lavorare in una tale azienda né a parteciparvi.

Il divieto di concorrenza è valido soltanto se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizioni della clientela o dei segreti di fabbricazione e d’affari e se l’uso di tali conoscenze possa cagionare al datore di lavoro un danno considerevole.

Art. 340a 2. Limitazioni

Ildivieto di concorrenza deve essere convenientemente limitato quanto al luogo, al tempo e all’oggetto, così da escludere un ingiusto 174 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1983 797 827

art. 1 cpv. 1; FF 1976 I 113).

pregiudizio all’avvenire economico del lavoratore; esso può superare i tre anni soltanto in circostanze particolari.

Il giudice può restringere secondo il suo libero apprezzamento un divieto eccessivo, tenendo conto di tutte le circostanze; egli deve considerare convenientemente una eventuale controprestazione del datore di lavoro.

Art. 340b 3. Effetti della contravvenzione

Il lavoratore che contravviene al divieto di concorrenza è tenuto a risarcire al datore di lavoro il danno che ne deriva.

Se il divieto di concorrenza è sanzionato da una pena convenzionale, il lavoratore può, salvo accordo contrario, liberarsi con il pagamento della stessa, rimanendo tuttavia responsabile per l’eventuale maggior danno.

In virtù di uno speciale accordo scritto, il datore di lavoro può esigere, oltre al pagamento della pena convenzionale e al risarcimento dell’eventuale maggior danno, la cessazione dello stato lesivo del contratto, sempreché ciò sia giustificato dall’importanza degli interessi lesi o minacciati e dal comportamento del lavoratore.

Art. 340c 4. Cessazione

Il divieto di concorrenza cessa quando è provato che il datore di lavoro non abbia più un interesse considerevole a mantenerlo.

Il divieto cessa parimente quando il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro, senza che il lavoratore gli abbia dato un motivo giustificato, o quando il lavoratore disdice il rapporto per un motivo giustificato imputabile al datore di lavoro.

Art. 341 H. Irrinunciabilità e prescrizione

Durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo.

Le disposizioni generali sulla prescrizione sono applicabili ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro.

Art. 342 I. Riserva del diritto pubblico e suoi effetti di diritto civile

Sono riservate:

  1. 175 le prescrizioni federali, cantonali e comunali concernenti il rapporto di servizio di diritto pubblico sempreché non inerenti all’articolo 331 capoverso 5 e agli articoli 331a–331e;

  2. le prescrizioni federali e cantonali di diritto pubblico concernenti il lavoro e la formazione professionale.

Se le prescrizioni federali o cantonali concernenti il lavoro e la formazione professionale impongono al datore di lavoro o al lavoratore un obbligo di diritto pubblico, l’altra parte ha una azione di diritto civile per ottenere l’adempimento, in quanto l’obbligo possa essere oggetto di un contratto individuale di lavoro.

Art. 343176

Dei contratti individuali speciali di lavoro A.177 Del contratto di tirocinio

Art. 344 I. Definizione e formazione 1. Definizione

Mediante il contratto di tirocinio, il datore di lavoro si obbliga a formare adeguatamente la persona in formazione in una determinata attività professionale, e la persona in formazione a lavorare a questo scopo al servizio del datore di lavoro.

Art. 344a 2. Formazione e contenuto

Il contratto di tirocinio richiede per la sua validità la forma scritta.

Il contratto deve disciplinare il tipo e la durata della formazione professionale, il salario, il tempo di prova come anche l’orario di lavoro e le vacanze.

Il tempo di prova non può durare meno di un mese né più di tre. Se il contratto non stabilisce il tempo di prova, quest’ultimo dura tre mesi.

Prima della sua scadenza, il tempo di prova può essere eccezionalmente prolungato, fino a sei mesi, d’intesa fra le parti e con l’approvazione delle autorità cantonali.

175 Introdotto giusta il n. II2 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384; FF 1998 4409) 177 Nuovo testo giusta il n. II3 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).

Il contratto può contenere altre disposizioni, segnatamente circa gli utensili, i contributi alle spese di alloggio e di vitto, l’assunzione di premi di assicurazione o altre prestazioni delle parti.

Gli accordi che pregiudicano la libera decisione dell’apprendista sulla sua attività professionale dopo il tirocinio sono nulli.

Art. 345 II. Effetti 1. Obblighi speciali dell’apprendista e del suo rappresentante legale

L’apprendista deve fare tutto il possibile per conseguire lo scopo del tirocinio.

Il rappresentante legale dell’apprendista deve sostenere, per il meglio, il datore di lavoro nell’adempimento del suo compito e promuovere la buona intesa fra datore di lavoro e apprendista.

Art. 345a 2. Obblighi speciali del datore di lavoro

1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché il tirocinio si svolga sotto la responsabilità di una persona del mestiere che possieda le capacità professionali e qualità personali necessarie.

Il datore di lavoro deve concedere all’apprendista, senza deduzione di salario, il tempo necessario per frequentare la scuola professionale di base e i corsi interaziendali e per sostenere gli esami di fine tirocinio.

Il datore di lavoro deve accordare all’apprendista, fino all’età di

anni compiuti, almeno cinque settimane di vacanza per anno di tirocinio.

L’apprendista può essere occupato in lavori diversi da quelli professionali e in lavori a cottimo solo in quanto essi siano in relazione con la professione e non pregiudichino la formazione.

Art. 346 III. Fine del rapporto di tirocinio 1. Disdetta anticipata

Durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere disdetto in qualsiasi tempo con un preavviso di sette giorni.

Il rapporto di tirocinio può essere disdetto immediatamente per cause gravi nel senso dell’articolo 337, segnatamente se:

  1. la persona del mestiere responsabile della formazione non possiede le capacità professionali o qualità personali necessarie per la formazione dell’apprendista;

  2. l’apprendista non possiede le attitudini fisiche o intellettuali indispensabili alla sua formazione o se la sua salute o moralità sono compromesse; l’apprendista e, se del caso, i suoi rappresentanti legali devono essere preventivamente sentiti;

c. la formazione non può essere terminata o lo può essere soltanto in condizioni essenzialmente diverse da quelle previste.

Art. 346a 2. Attestato di tirocinio

Terminato il tirocinio, il datore di lavoro deve rilasciare all’apprendista un attestato contenente le necessarie indicazioni sull’attività professionale imparata e sulla durata del tirocinio.

A richiesta dell’apprendista o del suo rappresentante legale, l’attestato deve contenere anche indicazioni sulle attitudini, sulle prestazioni e sulla condotta dell’apprendista.

B. Del contratto d’impiego del commesso viaggiatore

Art. 347 I. Definizione e formazione 1. Definizione

Mediante il contratto d’impiego del commesso viaggiatore, questi si obbliga, per conto d’un commerciante, industriale o capo d’azienda d’altro genere gestita in forma commerciale, a trattare o concludere fuori dei locali dell’azienda affari di qualsiasi natura, contro rimunerazione.

Non è considerato commesso viaggiatore il lavoratore che prevalentemente non viaggia o che lavora soltanto occasionalmente o transitoriamente per il datore di lavoro, nonché il viaggiatore che conclude affari per conto proprio.

Art. 347a 2. Formazione e contenuto

Il contratto deve essere concluso per scritto e disciplinare segnatamente:

  1. la durata e la fine del rapporto d’impiego;

  2. i poteri conferiti al commesso viaggiatore;

  3. la rimunerazione ed il rimborso delle spese;

  4. il diritto applicabile ed il foro, quando una delle parti è domiciliata all’estero.

In quanto il rapporto d’impiego non è disciplinato da un contratto scritto, i punti elencati nel precedente capoverso sono retti dalle disposizioni legali e, inoltre, dalle condizioni usuali d’impiego.

Possono essere oggetto d’una semplice intesa verbale solamente la fissazione dell’inizio dell’impiego, la determinazione del genere e del raggio d’attività, nonché altre clausole non contrarie alle disposizioni della legge e del contratto scritto.

Art. 348 II. Obblighi e poteri del commesso viaggiatore 1. Obblighi speciali

Il commesso viaggiatore deve visitare la clientela nel modo prescrittogli, a meno che giusti motivi lo costringano a derogarvi; senza autorizzazione scritta del datore di lavoro egli non può trattare né concludere affari per conto proprio o per conto di terzi.

Il commesso viaggiatore, se è autorizzato a concludere affari, deve attenersi ai prezzi ed alle altre condizioni a lui prescritte e riservare il consenso del datore di lavoro per ogni deroga.

Il commesso viaggiatore è tenuto a fare regolarmente rapporto sulla sua attività, a trasmettere immediatamente le ordinazioni ricevute al datore di lavoro ed a comunicargli tutti i fatti rilevanti concernenti la sua cerchia di clientela.

Art. 348a 2. Del credere

Accordi in virtù dei quali il commesso viaggiatore deve rispondere del pagamento o d’altro modo di adempimento di obblighi da parte dei clienti oppure sopportare in tutto o in parte le spese di riscossione di crediti sono nulli.

Il commesso viaggiatore, allorché è incaricato di concludere affari con la clientela privata, può obbligarsi per scritto a rispondere, per ogni singolo affare, del quarto al massimo della perdita subita dal datore di lavoro dall’inadempimento di obblighi da parte di clienti, premesso però che una provvigione adeguata (del credere) sia stata stipulata.

Quanto ai contratti d’assicurazione, il commesso acquisitore può obbligarsi per scritto a sopportare al massimo la metà della spesa di riscossione di crediti, qualora un premio o una sua parte non sia stato pagato ed egli chieda che venga riscosso per via giudiziaria o esecutiva.

Art. 348b 3. Poteri

A meno che un accordo scritto non disponga diversamente, il commesso viaggiatore ha soltanto la facoltà di trattare affari.

Se il commesso viaggiatore ha la facoltà di concludere affari, i suoi poteri si estendono a tutti gli atti giuridici normalmente inerenti all’esecuzione degli affari stessi; tuttavia egli non può, senza autorizzazione speciale, accettare pagamenti né accordare dilazioni.

È riservato l’articolo 34 della legge federale del 2 aprile 1908178 sul contratto d’assicurazione.

Art. 349 III. Obblighi speciali del datore di lavoro 1. Raggio d’attività

Quando una zona od una cerchia di clientela sono assegnate al commesso viaggiatore, questi ne ha l’esclusività, a meno che un accordo scritto non disponga diversamente; tuttavia, il datore di lavoro conserva la facoltà di concludere personalmente affari con clienti della zona o della cerchia assegnate al commesso viaggiatore.

Il datore di lavoro può modificare unilateralmente le disposizioni contrattuali relative alla zona o alla cerchia di clientela, se un giusto motivo lo richiede, prima del termine di risoluzione del contratto; restano in tal caso riservati il diritto del commesso viaggiatore ad un’indennità nonché quello di recedere immediatamente dal rapporto d’impiego per cause gravi.

Art. 349a 2. Salario a. In generale

Il datore di lavoro deve pagare al commesso viaggiatore un salario consistente in uno stipendio fisso, con o senza provvigione.

Un accordo scritto, secondo il quale il salario consiste esclusivamente o principalmente in una provvigione, è valido solamente se questo costituisce una rimunerazione adeguata dei servizi del commesso viaggiatore.

Per un periodo di prova di due mesi al massimo, il salario può essere fissato liberamente mediante accordo scritto.

Art. 349b b. Provvigione

Quando una zona od una cerchia di clientela sono assegnate in esclusività ad un commesso viaggiatore, questi ha diritto alla provvigione convenuta o usuale per tutti gli affari conclusi da lui o dal suo datore di lavoro con clienti della sua zona o della sua cerchia di clientela.

Il commesso viaggiatore, se una zona od una cerchia di clientela non gli sono assegnate in esclusività, ha diritto alla provvigione solamente per gli affari da lui trattati o conclusi.

Se alla scadenza della provvigione, il valore d’un affare non può essere determinato esattamente, la provvigione è pagata dapprima sulla base d’una valutazione minima, mentre l’importo rimanente sarà pagato al più tardi quando l’affare è adempiuto.

Art. 349c c. Impedimento di viaggiare

Quando, senza sua colpa, il commesso viaggiatore è impedito di viaggiare e la legge o il contratto gli riconoscono nondimeno un diritto al salario, questo è calcolato secondo lo stipendio fisso e un’indennità adeguata per la perdita di provvigione.

Se la provvigione è meno di un quinto del salario, può essere convenuto per scritto che al commesso viaggiatore impedito, senza sua colpa, di viaggiare non sarà dovuta indennità alcuna per la perdita di provvigione.

Il commesso viaggiatore impedito, senza sua colpa, di viaggiare, ma che riceve l’intero salario, è tenuto, a richiesta del datore di lavoro, a fare altri lavori nell’azienda, purché sia in grado di eseguirli e possano ragionevolmente essere pretesi da lui.

Art. 349d 3. Spese

Se il commesso viaggiatore lavora contemporaneamente per conto di più datori di lavoro e la ripartizione delle spese non è regolata per scritto, ciascun datore di lavoro è tenuto a rimborsare una quota eguale di spese.

Accordi secondo i quali il rimborso delle spese è compreso, in tutto o in parte, nello stipendio fisso o nella provvigione sono nulli.

Art. 349e 4. Diritto di ritenzione

A garanzia dei crediti esigibili derivanti dal rapporto di impiego e, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, anche dei crediti non ancora esigibili, il commesso viaggiatore ha diritto di ritenere le cose mobili, i titoli di credito (cartevalori), nonché le somme incassate da clienti in virtù del suo potere di riscossione.

Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sui titoli di trasporto, le liste dei prezzi, le distinte dei clienti o su altri documenti.

Art. 350 IV. Fine del rapporto d’impiego 1. Caso speciale di disdetta

Allorché la provvigione costituisce almeno un quinto del salario ed è sottoposta a importanti fluttuazioni stagionali, il datore di lavoro può licenziare il commesso viaggiatore che ha lavorato per lui dopo la fine della stagione precedente, durante la nuova stagione soltanto per la fine del secondo mese susseguente a quello della disdetta.

Nelle medesime circostanze, il commesso viaggiatore che è stato occupato fino alla fine della stagione può, prima dell’inizio della prossima stagione, disdire il rapporto d’impiego soltanto per la fine del secondo mese susseguente a quello della disdetta.

Art. 350a 2. Conseguenze speciali

Alla fine del rapporto d’impiego, il commesso viaggiatore ha diritto alla provvigione su tutti gli affari da lui conclusi o trattati, nonché su tutte le ordinazioni trasmesse al datore di lavoro sino alla fine del rapporto, senza riguardo al momento della loro accettazione o esecuzione.

Alla fine del rapporto d’impiego, il commesso viaggiatore deve restituire al datore di lavoro i campioni ed i modelli, le liste dei prezzi e le distinte dei clienti, nonché altri documenti consegnatigli per la sua attività; è riservato il diritto di ritenzione.

C. Del contratto di lavoro a domicilio

Art. 351 I. Definizione e formazione 1. Definizione

Mediante il contratto di lavoro a domicilio, il lavoratore si obbliga a eseguire, nella sua abitazione o in un altro locale di sua scelta, da solo o con l’aiuto d’altri membri della famiglia, lavori per il datore di lavoro contro salario.

Art. 351a 2. Comunicazione delle condizioni di lavoro

Il datore di lavoro, prima di affidare lavoro al lavoratore, deve comunicargli le condizioni rilevanti per la sua esecuzione, segnatamente quei particolari che non sono regolati da norme generali di lavoro; egli indicherà il materiale che il lavoratore dovrà procurarsi e gli comunicherà per scritto il salario nonché l’indennità versata per il materiale.

Se il salario e l’indennità per il materiale che il lavoratore dovrà procurarsi non sono comunicati per scritto prima dell’affidamento del lavoro, le condizioni usuali di lavoro sono applicabili.

Art. 352 II. Obblighi speciali del lavoratore 1. Esecuzione del lavoro

Il lavoratore deve cominciare per tempo l’esecuzione del lavoro, terminarlo entro il termine convenuto e consegnarne il prodotto al datore di lavoro.

Il lavoratore, qualora il lavoro eseguito risultasse difettoso per sua colpa, è tenuto a correggerlo a sue spese, nella misura in cui i difetti possono essere soppressi.

Art. 352a 2. Materiale e strumenti di lavoro

Il lavoratore adopera con cura il materiale e gli strumenti di lavoro rimessigli dal datore di lavoro, gli rende conto dell’uso fattone e gli restituisce il materiale rimanente, nonché gli strumenti di lavoro.

Il lavoratore, se nel corso dell’esecuzione costata difetti nel materiale o negli strumenti ricevuti, ne deve informare subito il datore di lavoro e attendere le istruzioni prima di continuare il lavoro.

Il lavoratore che ha colpevolmente deteriorato materiale o strumenti ricevuti è responsabile verso il datore di lavoro al massimo per l’importo delle spese di sostituzione.

Art. 353 III. Obblighi speciali del datore di lavoro 1. Accettazione del prodotto del lavoro

Il datore di lavoro deve esaminare il lavoro eseguito e comunicare al lavoratore, al più tardi entro una settimana, i difetti costatati.

Se il datore di lavoro non comunica per tempo i difetti al lavoratore, il lavoro è considerato accettato.

Art. 353a 2. Salario a. Pagamento

Se il lavoratore è occupato ininterrottamente dal datore di lavoro, il salario per il lavoro eseguito è versato quindicinalmente oppure, con il consenso del lavoratore, alla fine del mese; negli altri casi, il salario è pagato al momento della consegna del lavoro eseguito.

Ad ogni pagamento va rimesso al lavoratore un resoconto scritto, con indicazione del motivo di eventuali deduzioni di salario.

Art. 353b b. In caso d’impedimento al lavoro

Se il lavoratore è occupato ininterrottamente dal datore di lavoro, questi gli deve pagare il salario conformemente agli articoli 324 e 324a, se è in mora nell’accettazione del lavoro o se il lavoratore, per motivi inerenti alla sua persona, è impedito, senza sua colpa, di lavorare.

Negli altri casi, il datore di lavoro non è tenuto a pagare il salario conformemente agli articoli 324 e 324a.

Art. 354 IV. Fine del rapporto di lavoro

Se al lavoratore è affidato un lavoro a prova, il rapporto di lavoro è considerato come stipulato a prova per un tempo determinato, salvo accordo diverso.

Se il lavoratore è occupato ininterrottamente dal datore di lavoro, il rapporto è considerato stipulato per un tempo indeterminato, salvo accordo diverso; negli altri casi, esso è considerato concluso per un tempo determinato.

D. Applicabilità delle disposizioni generali

Art. 355

Al contratto di tirocinio, al contratto d’impiego del commesso viaggiatore ed al contratto di lavoro a domicilio s’applicano a titolo completivo le disposizioni generali sul contratto individuale di lavoro.

Del contratto collettivo e del contratto normale di lavoro A. Del contratto collettivo di lavoro

Art. 356 I. Definizione, contenuto, forma e durata 1. Definizione e contenuto

Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall’altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati.

Il contratto collettivo può contenere anche altre disposizioni che concernono i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, o limitarsi a queste disposizioni.

Il contratto collettivo può inoltre disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, come pure il controllo e l’esecuzione delle disposizioni previste nei capoversi precedenti.

Se più associazioni di datori di lavoro o, dall’altra parte, più associazioni di lavoratori sono vincolate dal contratto per averlo conchiuso o per avervi, con il consenso delle parti contraenti, aderito ulteriormente, esse stanno fra loro in un rapporto di diritti e obblighi uguali; è nullo qualunque accordo contrario.

Art. 356a 2. Libertà di affiliarsi a un’associazione e di esercitare la propria professione

Le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti intesi a costringere datori di lavoro o lavoratori ad affiliarsi a un’associazione contraente sono nulli.

Le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti intesi a escludere lavoratori da una professione o attività determinata, nonché dalla formazione professionale a ciò necessaria, oppure a limitarne l’esercizio, sono nulli.

Le disposizioni e gli accordi di cui al capoverso2 sono eccezionalmente validi, se sono giustificati da interessi preponderanti degni di protezione, segnatamente se sono intesi a salvaguardare la sicurezza e la salute di persone o la qualità del lavoro; tuttavia, l’interesse a tener lontano dalla professione nuovi membri non è degno di protezione.

Art. 356b

3. Partecipazione 1 Singoli datori di lavoro o singoli lavoratori al servizio di un datore di lavoro vincolato possono, con il consenso delle parti contraenti, partecipare al contratto collettivo; essi divengono allora datori di lavoro o lavoratori vincolati.

Il contratto collettivo può disciplinare i particolari della partecipazione. Condizioni inadeguate, segnatamente disposizioni su contributi eccessivi, possono essere annullate o ridotte a giusta misura dal giudice; tuttavia, le disposizioni e gli accordi che prescrivono contributi in favore di una sola parte contraente sono nulli.

Le disposizioni del contratto collettivo e gli accordi fra le parti intesi a costringere membri d’altre associazioni a partecipare al contratto collettivo sono nulli se queste associazioni non possono aderire al contratto o concluderne uno analogo.

Art. 356c 4. Forma e durata

La conclusione, la modificazione, lo scioglimento del contratto per accordo delle parti, l’adesione di una nuova parte e la disdetta richiedono per la loro validità la forma scritta; questa forma è parimente richiesta per la dichiarazione di partecipazione individuale del datore di lavoro o del lavoratore, per il consenso delle parti secondo l’articolo 356b capoverso 1, come pure per la disdetta della partecipazione.

Salvo stipulazione contraria, ogni parte può, dopo un anno, mediante un preavviso di sei mesi, disdire, con effetto per tutte le parti, il contratto che non è stato conchiuso per una durata determinata. Questa disposizione è applicabile per analogia alla partecipazione.

Art. 357 II. Effetti 1. Per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati

Ove il contratto collettivo non disponga altrimenti, le disposizioni circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro hanno, durante la validità del contratto collettivo, effetto diretto e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati.

Gli accordi fra datori di lavoro e lavoratori vincolati, in quanto derogano a disposizioni imperative del contratto collettivo, sono nulli e sostituiti da quest’ultime; sono tuttavia valide le derogazioni a favore dei lavoratori.

Art. 357a 2. Per le parti contraenti

Le parti hanno l’obbligo di far osservare il contratto collettivo; a tale scopo le associazioni sono tenute ad adoperarsi presso i loro membri usando, se è necessario, i mezzi concessi dagli statuti e dalla legge.

Ogni parte deve salvaguardare la pace del lavoro e astenersi in particolare da qualsiasi mezzo di lotta per ciò che riguarda gli oggetti disciplinati dal contratto collettivo; l’obbligo di mantenere la pace è assoluto soltanto se pattuito espressamente.

Art. 357b 3. Esecuzione in comune

Nel contratto collettivo conchiuso tra associazioni, le parti possono stipulare d’avere in comune il diritto di esigerne l’adempimento da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati, quanto ai punti seguenti:

  1. la stipulazione, il contenuto e la fine del rapporto di lavoro, il diritto conferendo qui unicamente un’azione di accertamento;

  2. il pagamento di contributi a una cassa di compensazione o ad altra istituzione attenenti ai rapporti di lavoro, la rappresentazione dei lavoratori nell’azienda e la salvaguardia della pace del lavoro;

  3. i controlli, le cauzioni e le pene convenzionali, in relazione alle disposizione delle lettere a e b.

Le parti possono stipulare le disposizioni previste nel capoverso 1 soltanto se espressamente autorizzate dai loro statuti o dal loro organo supremo.

Ove il contratto collettivo non disponga altrimenti, nei rapporti fra le parti si applicano per analogia le disposizioni sulla società semplice.

Art. 358 III. Rapporti con il diritto imperativo

Il diritto imperativo federale e cantonale prevale sul contratto collettivo; nondimeno, le derogazioni stipulate in favore dei lavoratori sono valide, se non risulti diversamente dal diritto imperativo.

B. Del contratto normale di lavoro

Art. 359 I. Definizione e contenuto

Mediante il contratto normale di lavoro si stabiliscono disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine per singole specie di rapporti di lavoro.

Per i lavoratori agricoli e delle economie domestiche private, i Cantoni sono tenuti a stabilire dei contratti normali di lavoro, i quali devono disciplinare segnatamente la durata del lavoro e del riposo, nonché le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani.

L’articolo 358 si applica per analogia anche al contratto normale di

Art. 359a II. Autorità competenti e procedura

Se il campo d’applicazione si estende sul territorio di più Cantoni, il Consiglio federale è competente per stabilire il contratto normale di lavoro; negli altri casi, questa competenza spetta ai Cantoni.

Prima della sua adozione, il contratto normale di lavoro dev’essere adeguatamente pubblicato con l’indicazione d’un termine, entro il quale ognuno che renda attendibile un interesse può presentare per scritto le sue osservazioni; in più, sarà chiesto il parere delle associazioni professionali o d’utilità pubblica interessate.

Il contratto normale di lavoro entra in vigore dopo essere stato pubblicato secondo le prescrizioni valevoli per le pubblicazioni ufficiali.

Questa procedura si applica anche all’abrogazione e modificazione d’un contratto normale di lavoro.

Art. 360 III. Effetti IV. Salari minimi 1. Condizioni 2. Commissioni tripartite 3. Segreto d’ufficio 4. Effetti 5. Azione delle associazioni 6. Notifica

Salvo diverso accordo, le disposizioni del contratto normale si applicano direttamente ai rapporti di lavoro che gli sottostanno.

Il contratto normale di lavoro può stabilire che clausole deroganti a singole sue disposizioni sono valide soltanto nella forma scritta.

Qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale, su richiesta della Commissione tripartita di cui all’articolo 360b l’autorità competente può stabilire un contratto normale di lavoro di durata limitata che preveda salari minimi differenziati secondo le regioni e all’occorrenza il luogo allo scopo di combattere o impedire abusi.

I salari minimi non possono pregiudicare gli interessi generali né gli interessi legittimi di altre cerchie della popolazione o di altri rami. Devono tenere debitamente conto degli interessi delle minoranze dei rami o delle professioni in questione, dovuti a diversità regionali o aziendali.

La Confederazione e ogni Cantone istituiscono una Commissione tripartita, che si compone di un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di rappresentanti dello Stato

Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno il diritto di presentare proposte in merito alla designazione dei loro rappresentanti ai sensi del capoverso 1.

179 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, 180 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2003 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).

Le Commissioni osservano la situazione sul mercato del lavoro. Se riscontrano abusi ai sensi dell’articolo 360a capoverso 1, ricercano di norma un’intesa diretta con i datori di lavoro interessati. Qualora tale intesa non venga raggiunta entro il termine di due mesi, esse propongono all’autorità competente di stabilire un contratto normale di lavoro che preveda salari minimi per i rami o le professioni interessati.

Se la situazione sul mercato del lavoro nei rami considerati muta, la Commissione tripartita chiede all’autorità competente di modificare o abrogare il contratto normale di lavoro.

Per adempiere i compiti loro affidati, le Commissioni tripartite hanno il diritto di ottenere informazioni dalle aziende e di consultare tutti i documenti necessari all’esecuzione dell’inchiesta. In caso di contestazione decide in merito l’autorità competente designata dalla Confederazione o dal Cantone.

Se necessario per l’esecuzione delle loro inchieste, le Commissioni tripartite che ne fanno domanda ricevono dall’Ufficio federale di statistica i dati personali contenuti in contratti collettivi di impresa.181

I membri delle Commissioni tripartite sottostanno al segreto d’ufficio; hanno in particolare l’obbligo nei confronti di terzi di serbare il segreto su tutte le informazioni di natura aziendale o privata di cui hanno avuto conoscenza in qualità di membri.

Tale obbligo sussiste anche dopo aver dimissionato dalla Commissione tripartita.

Il contratto normale di lavoro di cui all’articolo 360a si applica anche ai lavoratori impiegati solo temporaneamente nel suo campo d’applicazione locale, nonché ai lavoratori interinali.

Non può essere derogato a svantaggio del lavoratore, mediante accordo, al contratto normale di lavoro di cui all’articolo 360a.

181 Introdotto dall’art.2 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863). 182 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2003 (RU 2003 1370; FF 1999 5092). 183 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sono legittimate ad adire l’autorità giudiziaria per accertare se il datore di lavoro adempie il contratto normale di lavoro previsto nell’articolo 360a.

Se stabilisce un contratto normale di lavoro in applicazione dell’articolo 360a, il Cantone ne notifica un esemplare all’ufficio federale186 competente.

Capo quarto: Disposizioni imperative

Art. 361 A. Disposizioni inderogabili tanto a svantaggio del datore di lavoro quanto

Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del datore di lavoro o del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

articolo 321c capoverso 1 (lavoro straordinario);

articolo 323 capoverso 4 (anticipazioni);

articolo 323b capoverso2 (compensazione con crediti);

articolo 325 capoverso2 (cessione e costituzione in pegno di

crediti di salario);

articolo 326 capoverso2 (affidamento di lavoro);

articolo 329d capoversi2 e 3 (salario relativo alle vacanze);

articolo 331 capoversi 1 e 2 (devoluzioni a scopo di previdenza a

favore del personale);

articolo 331b (cessione e costituzione in pegno di crediti in prestazioni di previdenza);

…187

articolo 334 capoverso3 (disdetta del rapporto di lavoro dilunga

durata);

articolo 335 (disdetta del rapporto di lavoro);

articolo 335i (obbligo di negoziazione)

184 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, 185 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, 186 Attualmente la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

articolo 335k188 (piano sociale durante un fallimento o una procedura

concordataria)

articolo 336 capoverso 1 (disdetta abusiva);

articolo 336a (indennità in caso di disdetta abusiva);

articolo 336b (indennità, procedura);

articolo 336d (disdetta in tempo inopportuno da parte del lavoratore);

articolo 337 capoversi 1 e 2 (risoluzione immediata per cause

gravi);

articolo 337b capoverso 1 (conseguenze della risoluzione giustificata);

articolo 337d (conseguenze del mancato inizio o dell’abbandono

ingiustificato dell’impiego);

articolo 339 capoverso 1 (esigibilità dei crediti);

articolo 339a (obbligo di restituzione);

articolo 340b capoversi 1 e 2 (effetti della contravvenzione al

divieto di concorrenza);

articolo 342 capoverso2 (effetti di diritto civile del diritto pubblico);

…189

articolo 346 (disdetta anticipata del rapporto di tirocinio);

articolo 349c capoverso3 (impedimento di viaggiare);

articolo 350 (caso speciale di disdetta);

articolo 350a capoverso2 (obbligo di restituzione).190

Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio del datore di lavoro o del lavoratore.

Art. 362 B. Disposizioni inderogabili a svantaggio del lavoratore

Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

188 Introdotto dall’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; 189 Rinvio stralciato giusta il n. 5 dell’all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar 1988, in vigore dal 1° gen. 1989

articolo 321e (responsabilità del lavoratore);

articolo 322a capoversi2 e 3 (partecipazione al risultato

dell’esercizio);

articolo 322b capoversi 1 e 2 (inizio del diritto di provvigione);

articolo 322c (rendiconto della provvigione);

articolo 323b capoverso 1 secondo periodo (rendiconto del salario);

articolo 324 (salario in caso di mora del datore di lavoro);

articolo 324a capoversi 1 e 3 (salario in caso di impedimento del

lavoratore);

articolo 324b (salario in caso di assicurazione obbligatoria del

lavoratore);

articolo 326 capoversi 1, 3 e 4 (affidamento di lavoro a cottimo);

articolo 326a (salario per lavoro a cottimo);

articolo 327a capoverso 1 (rimborso delle spese in generale);

articolo 327b capoverso 1 (rimborso delle spese per uso di veicoli

a motore);

articolo 327c capoverso2 (anticipazioni per spese);

articolo 328 (protezione della personalità del lavoratore in generale);

articolo 328a (protezione della personalità del lavoratore in caso di

comunione domestica);

articolo 328b (protezione della personalità nel trattamento di dati

personali)191

articolo 329 capoversi 1, 2 e 3 (tempo libero);

articolo 329a capoversi 1 e 3 (durata delle vacanze);

articolo 329b capoversi2 e 3 (riduzione delle vacanze);

articolo 329c (continuità e data delle vacanze);

articolo 329d capoverso 1 (salario relativo alle vacanze);

articolo 329e capoversi 1 e 3 (congedo giovanile);192

articolo 329f (congedo di maternità);193

191 Introdotto dal n. 2 dell’all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945, FF 1988 II 353). 192 Nuovo testo giusta l’art. 13 della L del 6 ott. 1989 sulle attività giovanili, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 2007; FF 1988 I 641). 193 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005

articolo 330 capoversi 1, 3 e 4 (cauzione);

articolo 330a (attestato);

articolo 331 capoversi3 e 4 (contributi e obbligo di informazione

nel campo della previdenza a favore del personale);

articolo 331a (inizio e fine della previdenza);194

…195

articolo 332 capoverso 4 (compenso in caso d’invenzione);

articolo 333 capoverso3 (responsabilità in caso di trasferimento

del rapporto di lavoro);

articolo 335i196 (obbligo di negoziazione)

articolo 335j197 (elaborazione del piano sociale da parte di un tribunale arbitrale)

articolo 336 capoverso2 (disdetta abusiva da parte del datore di

articolo 336c (disdetta in tempo inopportuno da parte del datore di

articolo 337a (risoluzione immediata per insolvenza del datore di

articolo 337c capoverso 1 (conseguenze del licenziamento ingiustificato);

articolo 338 (morte del lavoratore);

articolo 338a (morte del datore di lavoro);

articolo 339b (presupposti dell’indennità di partenza);

articolo 339d (prestazioni sostitutive);

articolo 340 capoverso 1 (presupposti del divieto di concorrenza);

articolo 340a capoverso 1 (limitazioni del divieto di concorrenza);

articolo 340c (cessazione del divieto di concorrenza);

articolo 341 capoverso 1 (irrinunciabilità);

articolo 345a (obblighi del maestro di tirocinio198);

194 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477). 196 Introdotto dall’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; 197 Introdotto dall’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; 198 Ora: del datore di lavoro.

articolo 346a (attestato di tirocinio);

articolo 349a capoverso 1 (salario del commesso viaggiatore);

articolo 349b capoverso3 (pagamento della provvigione);

articolo 349c capoverso 1 (salario in caso d’impedimento di

viaggiare);

articolo 349e capoverso 1 (diritto di ritenzione del commesso

viaggiatore);

articolo 350a capoverso 1 (provvigione alla fine del rapporto

d’impiego);

articolo 352a capoverso3 (responsabilità del lavoratore a

domicilio);

articolo 353 (accettazione del prodotto del lavoro);

articolo 353a (pagamento del salario);

articolo 353b capoverso 1 (salario in caso di impedimento al

lavoro).199

Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio del lavoratore.

Titolo undecimo: Del contratto di appalto

Art. 363 A. Definizione

L’appalto è un contratto per cui l’appaltatore si obbliga a compiere un’opera e il committente a pagare una mercede.

Art. 364 B. Effetti I. Obblighi dell’appaltatore 1. In genere

L’appaltatore è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.200

Egli è tenuto ad eseguire personalmente l’opera od a farla almeno eseguire sotto la sua direzione personale, eccettuati i casi nei quali, stante la natura dell’opera, non si ha riguardo alcuno alle qualità personali dell’appaltatore.

199 Nuovo testo giusta il n. I del DF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 200 Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 6 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177).Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente

Egli deve provvedere a sue spese, in difetto di conclusione201 od uso contrario, i mezzi, gli strumenti e gli utensili necessari all’esecuzione dell’opera.

Art. 365 2. Riguardo alla materia

Se l’appaltatore assume la somministrazione della materia, è responsabile verso il committente della buona qualità della medesima ed è tenuto alla garanzia come il venditore.

L’appaltatore deve adoperare con tutta diligenza la materia somministrata dal committente, deve rendergli conto dell’uso fattone e restituirgli quanto sia per restare.

Ove durante l’esecuzione dell’opera si manifestino dei difetti nella materia somministrata, dal committente o nel terreno destinato alla costruzione, o si verifichino dei fatti che ne compromettano il regolare e puntuale adempimento, l’appaltatore deve senza indugio darne avviso al committente, sotto pena di sottostare ai danni che ne possono derivare.

Art. 366 3. Principio ed esecuzione dei lavori in conformità del contratto

Ove l’appaltatore non cominci l’opera in tempo debito, o la differisca oltre il convenuto, o l’abbia senza del committente ritardata di tanto da far prevedere che non sarà compiuta in tempo debito, il committente può senza attendere il termine di consegna, recedere dal contratto.

Se durante l’esecuzione dell’opera sia prevedibile con certezza, che per colpa dell’appaltatore essa sarà per riuscire difettosa, o non conforme al contratto, il committente può fissargli o fargli fissare un congruo termine per rimediarvi, sotto comminatoria che diversamente sarà affidata ad un terzo la riparazione o la continuazione dell’opera a rischio e spese dell’appaltatore.

Art. 367 4. Garanzia pei difetti a. Verificazione

Seguita la consegna dell’opera il committente, appena lo consenta l’ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all’appaltatore i difetti.

Ciascuno dei contraenti ha diritto di chiedere a sue spese la verificazione dell’opera a mezzo di periti e la dichiarazione di collaudo.

Art. 368 b. Diritto del committente in caso di difetti

Se l’opera è così difettosa o difforme dal contratto, che riesca inservibile pel committente, o che non si possa equamente pretenderne dal 201 Nel testo tedesco «Verabredung» e in quello francese «convention» ossia «convenzione».

medesimo l’accettazione, egli può ricusarla e chiederne inoltre, quando siavi colpa dell’appaltatore, il risarcimento dei danni.

Qualora i difetti o le difformità dal contratto siano di minore entità, il committente può diminuire la mercede in proporzione del minor valore dell’opera, o chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e nel caso di colpa anche il risarcimento dei danni.

Quando si tratti di opere eseguite sul fondo del committente e che per loro natura non potrebbero essere rimosse senza gravissimo pregiudizio, il committente non ha che i diritti menzionati nel secondo capoverso di questo articolo.

Art. 369 c. Responsabilità del committente

Il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa, se egli stesso fu causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l’espresso parere dell’appaltatore o in altra maniera.

Art. 370 d. Approvazione dell’opera

L’approvazione espressa o tacita dell’opera consegnata, da parte del committente, libera l’appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili coll’ordinaria verificazione all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati.

Vi ha tacita approvazione, se il committente omette la verificazione e l’avviso previsti dalla legge.

Ove i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso tosto che siano scoperti; altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi.

Art. 371202 e. Prescrizione

I diritti del committente per i difetti dell’opera si prescrivono in due anni dalla consegna della stessa. Il termine è tuttavia di cinque anni se i difetti di un’opera mobiliare integrata in un’opera immobiliare conformemente all’uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell’opera immobiliare.

I diritti del committente per i difetti di un’opera immobiliare si prescrivono in cinque anni dalla consegna della stessa tanto contro l’appaltatore quanto contro l’architetto o l’ingegnere che hanno prestato lavoro nell’esecuzione dell’opera.

202 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012 (Prescrizione della garanzia per i difetti. Prolungamento e coordinamento), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5415; FF 2011 2629 3547).

Per il resto si applicano per analogia le norme relative alla prescrizione dei corrispondenti diritti del compratore.

Art. 372 II. Obblighi del committente 1. Scadenza della mercede

Il committente deve pagare la mercede all’atto della consegna dell’opera.

Se fu pattuito che debba farsi la consegna dell’opera in parti e pagarsi in rate la mercede, questa dovrà essere pagata per ciascuna delle singole parti del lavoro all’atto della relativa consegna.

Art. 373 2. Ammontare della mercede a. A corpo

Se la mercede dell’opera fu preventivamente determinata a corpo, l’imprenditore è tenuto a compiere l’opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.

Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell’opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto.

Il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell’opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preveduto.

Art. 374 b. Secondo il valore del lavoro

Se la mercede non fu fissata preventivamente, o lo fu solo in via approssimativa, deve essere determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore.

Art. 375 C. Fine del contratto I. Recesso per sorpasso del preventivo

Se il computo approssimativo fatto coll’appaltatore venga sproporzionatamente ecceduto, senza l’annuenza del committente, questi, durante o dopo la esecuzione dell’opera, può recedere dal contratto.

Ove si tratti di costruzioni sul suolo del committente, questi può chiedere una proporzionata diminuzione della pattuita mercede, o, quando l’opera non sia ancora compiuta, toglierne all’appaltatore la continuazione e recedere dal contratto mediante equa indennità per lavori già eseguiti.

Art. 376 II. Perdita dell’opera

Se, prima della consegna al committente, l’opera perisce per caso fortuito, l’appaltatore non può pretendere né la mercede del suo lavoro, né il rimborso delle sue spese, a meno che il committente fosse in mora a riceverla.

La perdita della materia così perita è a carico del contraente che l’ha fornita.

Se l’opera è perita per un difetto della materia fornita dal committente o del terreno da lui destinato alla costruzione o pel modo di esecuzione da esso prescritto, l’appaltatore, che abbia in tempo debito avvisato il committente del pericolo, può pretendere il pagamento del lavoro già fatto e il rimborso delle spese non comprese nella mercede e, quando siavi colpa del committente, anche il risarcimento dei danni.

Art. 377 III. Recesso del committente contro indennità

Finché l’opera non sia compiuta, il committente può sempre recedere dal contratto tenendo indenne l’appaltatore del lavoro già fatto e d’ogni danno.

Art. 378 IV. Impossibilità della esecuzione per fatti del committente

Se il compimento dell’opera divenne impossibile per caso fortuito sopraggiunto al committente, l’appaltatore ha diritto al pagamento del lavoro già fatto e al rimborso delle spese non comprese nella mercede.

Qualora l’impossibilità dell’esecuzione sia imputabile al committente, l’appaltatore ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.

Art. 379 V. Morte od incapacità dell’appaltatore

Colla morte dell’appaltatore, o quando questi diventi incapace senza sua colpa al compimento dell’opera, si estingue il contratto di appalto, purché questo sia stato conchiuso con riguardo alle qualità personali dell’appaltatore.

Il committente è tenuto ad accettare la parte di lavoro già eseguita ove la medesima possa essergli utile, e a pagarne il prezzo proporzionale.

Titolo dodicesimo: Del contratto di edizione

Art. 380 A. Definizione

Il contratto d’edizione è quello per cui l’autore di un’opera letteraria, o artistica, o i suoi aventi causa, si obbligano a concedere quest’opera a un editore perché la pubblichi, e l’editore si obbliga a riprodurla e metterla in vendita.

Art. 381 B. Effetti I. Trasmissione del diritto d’autore e garanzia

I diritti d’autore passano all’editore nei limiti e per il tempo richiesto ad assicurare il contratto di edizione.

L’autore è tenuto a garantire all’editore che al momento del contratto egli aveva diritto a disporre dell’opera e, se questa è suscettiva di protezione, che gliene spetta il diritto di autore.

Egli deve dichiarare all’editore, prima della stipulazione del contratto, se l’opera fu già concessa in tutto o in parte ad un altro editore, o se gli è noto che sia già pubblicata.

Art. 382 II. Diritti di disposizione dell’autore

Finché le edizioni dell’opera cui ha diritto l’editore non siano esaurite, l’autore non può disporre altrimenti, a pregiudizio dell’editore, né dell’opera intera, né di singole parti di essa.

L’autore può sempre ripubblicare gli articoli di giornali e le singole pubblicazioni di poca estensione inserite nelle riviste.

Le memorie che fanno parte d’un opera collettiva e quelle di maggior estensione inserite nelle riviste non possono essere ripubblicate dall’autore prima che siano trascorsi tre mesi da quando ne fu compiuta la pubblicazione.

Art. 383 III. Numero delle edizioni

Se non fu determinato il numero delle edizioni, l’editore avrà diritto ad una sola.

Il numero degli esemplari dell’edizione, in difetto d’analoga stipulazione, è determinato dall’editore, che deve però, sulla domanda dell’autore, farne stampare almeno tanti esemplari quanti sono richiesti da una vendita normale e, finita la prima stampa, non può procedere a nuova ristampa.

Se il diritto di edizione fu concesso per più edizioni o per tutte, e l’editore trascura di allestirne una nuova dopoché l’ultima sia esaurita, l’autore può fargli fissare giudizialmente un termine per pubblicarla, spirato il quale l’editore perde il suo diritto.

Art. 384 IV. Riproduzione e spaccio

L’editore è tenuto a riprodurre l’opera nella forma appropriata alla sua natura, senza abbreviazioni, aggiunte o variazioni, a farne la dovuta pubblicità e ad adoperare i mezzi consueti per ottenere lo spaccio.

La determinazione del prezzo è rimessa all’apprezzamento dell’editore, purché mediante un prezzo esagerato non renda difficile lo spaccio dell’opera.

Art. 385 V. Correzioni e miglioramenti

L’autore conserva il diritto di fare correzioni e miglioramenti in quanto non pregiudichino gli interessi dell’edizione e non aggravino la responsabilità dell’editore, ma deve risarcire le spese impreviste che ne derivano.

L’editore non può fare nuove edizioni né ristampe, senza prima avere offerto all’autore l’opportunità di introdurvi i necessari miglioramenti.

Art. 386 VI. Edizione completa e di singole opere

Il diritto di pubblicare separatamente più opere distinte dello stesso autore non autorizza l’editore a pubblicare una edizione completa di queste opere.

Parimente il diritto di pubblicare l’edizione completa, sia di tutte le opere, sia d’un intera classe di opere di uno stesso autore, non autorizza l’editore a pubblicare edizioni speciali delle singole opere.

Art. 387 VII. Diritto di traduzione

Il diritto di far tradurre un’opera è riservato esclusivamente all’autore, ove non siasi diversamente pattuito coll’editore.

Art. 388 VIII. Onorario dell’autore 1. Ammontare

Si ritiene pattuito un onorario per l’autore se, giusta le circostanze, non era supponibile la cessione dell’opera se non verso corrispettivo.

L’ammontare del medesimo è rimesso all’apprezzamento del giudice, sentito il parere di periti.

Se l’editore ha il diritto a più edizioni, si presume che l’onorario e le altre condizioni stabilite per la prima valgono anche per ciascuna delle successive edizioni da lui fatte.

Art. 389 2. Scadenza, conteggio e copie gratuite

L’onorario è dovuto tosto che l’intera opera, o la parte di essa, qualora si pubblichi in parti (volumi, fascicoli, fogli), sia stampata e pronta per la vendita.

Qualora l’onorario dipenda in tutto od in parte dalla vendita verificatasi, l’editore è tenuto a dare secondo l’uso il conto e la dimostrazione della vendita.

L’autore ha diritto, salvo patto contrario, al numero consueto di copie gratuite.

Art. 390 C. Fine I. Perdita dell’opera

Se l’opera perisce per caso fortuito dopo la consegna all’editore, questi è tenuto nondimeno al pagamento dell’onorario.

Se l’autore possiede un secondo esemplare dell’opera perita, deve consegnarlo all’editore ed è altrimenti tenuto a ripristinare l’opera ove possa farlo facilmente.

In ambo i casi ha diritto ad un’equa indennità.

Art. 391 II. Perdita dell’edizione

Se l’edizione già preparata dall’editore perisce in tutto o in parte per caso fortuito prima della messa in vendita, l’editore ha diritto di riprodurre a sue spese le copie distrutte, senza che l’autore possa per questo pretendere un nuovo onorario.

L’editore è tenuto a riprodurre le copie distrutte se ciò è possibile senza spese eccessive.

Art. 392 III. Fatti personali dell’autore e dell’editore

Il contratto di edizione si estingue, se, prima che l’opera sia compiuta, l’autore muore o diventa incapace, oppure se senza sua colpa è impedito di condurla a compimento.

In via di eccezione il giudice può ordinare, quando sembri possibile ed equo, la continuazione totale o parziale del contratto e dare le necessarie disposizioni.

Ove l’editore cada in fallimento, l’autore può concedere l’opera ad un altro editore, se non gli venga data garanzia per l’adempimento delle obbligazioni non ancora scadute all’istante della dichiarazione di

Art. 393 D. Collaborazione secondo un piano dell’editore

Qualora uno o più autori assumano la collaborazione ad una opera secondo un piano fornito loro dall’editore, possono pretendere soltanto il compenso pattuito.

Il diritto dell’autore sull’intiera opera spetta all’editore.

Titolo tredicesimo: Del mandato

Capo primo Del mandato propriamente detto

Art. 394 A. Definizione

Con l’accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o servigi di cui viene incaricato.

I contratti relativi ad una prestazione di lavoro non compresi in una determinata specie di contratto di questo codice sono soggetti alle regole del mandato.

Una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall’uso.

Art. 395 B. Formazione del contratto

Se il mandato concerne affari che il mandatario tratta in forza di nomina officiale o della sua professione, o per la trattazione dei quali egli si è pubblicamente offerto, si ritiene accettato se non viene rifiutato immediatamente.

Art. 396 C. Effetti I. Estensione del mandato

Se l’estensione del mandato non è stata espressamente indicata, viene determinata dalla natura dell’affare che ne forma l’oggetto.

Nel mandato è compresa in ispecie anche la facoltà di fare tutti gli atti giuridici inerenti alla sua esecuzione.

Il mandatario abbisogna di una speciale autorizzazione per fare transazioni, accettare arbitrati, contrarre obbligazioni cambiarie, alienare o vincolare fondi e fare donazioni.203

Art. 397 II. Obblighi del mandatario 1. Esecuzione conforme alle istruzioni 1bis. Avviso

Se il mandante ha dato istruzioni per la trattazione dell’affare, il mandatario non può dipartirsene, se non quando le circostanze non gli permettano di domandare il permesso e debba eziandio ritenersi che il mandante, conosciuto lo stato delle cose, l’avrebbe dato.

Qualora il mandatario, da detti casi in fuori, siasi in pregiudizio del mandante allontanato dalle di lui istruzioni, il mandato si reputa eseguito allora soltanto che il mandatario assuma il pregiudizio che ne deriva.

203 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, Se il mandante è presumibilmente affetto da durevole incapacità di discernimento, il mandatario ne avvisa l’autorità di protezione degli adulti del domicilio del mandante, a condizione che tale avviso appaia adeguato a tutelarne gli interessi.

Art. 398 2. Responsabilità per fedele esecuzione a. In genere

Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.205

Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli.

Egli è tenuto ad eseguire personalmente il mandato, a meno che la sostituzione di un terzo non sia consentita od imposta dalle circostanze o ammessa dall’uso.

Art. 399 b. In caso di subdelegazione

Il mandatario, che indebitamente commette la trattazione dell’affare ad un terzo, è responsabile dell’operato di questo, come se fosse suo proprio.

S’egli è autorizzato a farsi sostituire, è responsabile soltanto della debita diligenza nello scegliere e nell’istruire il terzo.

In entrambi i casi il mandante può far valere direttamente contro il terzo le azioni che contro questo competono al mandatario.

Art. 400 3. Rendiconto

Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato.

Deve inoltre gli interessi sulle somme, delle quali abbia ritardato il versamento.

Art. 401 4. Trasmissione dei diritti acquistati

I crediti, che il mandatario abbia acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante, passano al mandante stesso tostoché questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato.

204 Introdotto dal n. 10 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 205 Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 7 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972

Ciò vale anche di fronte alla massa, se il mandatario sia caduto in

Parimente il mandante può rivendicare, nel caso di fallimento del mandatario, le cose mobili di cui questi acquistò la proprietà in nome proprio, ma per conto del mandante, riservati i diritti di ritenzione del mandatario, che competono alla massa.

Art. 402 III. Obblighi del mandante

Il mandante deve rimborsare al mandatario, coi relativi interessi, le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per la regolare esecuzione del mandato e liberarlo dalle assunte obbligazioni.

È inoltre responsabile verso il mandatario del danno proveniente dal mandato, quando non possa provare che esso avvenne senza colpa da parte sua.

Art. 403 IV. Responsabilità di più mandanti o mandatari

Se il mandato è stato conferito da più persone insieme, queste sono responsabili in solido verso il mandatario.

Se più persone hanno accettato un mandato in comune sono responsabili in solido, e non obbligano il mandante se non quando agiscono collettivamente, a meno che non siano autorizzate a subdelegare un terzo.

Art. 404 D. Fine I. Cause 1. Revoca, disdetta

Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti.

Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l’altra parte del danno che gliene deriva.

Art. 405 2. Morte, incapacità, fallimento

Salvo che il contrario risulti dalla convenzione o dalla natura dell’affare, il mandato si estingue con la perdita della relativa capacità civile, il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario.206

Qualora però la cessazione del mandato ponesse in pericolo gli interessi del mandante, il mandatario, il suo erede o il suo rappresentante sono tenuti a provvedere alla continuazione dell’affare medesimo, finché il mandante, il suo erede o il suo rappresentante si trovino in condizioni di provvedervi direttamente.

206 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto

Art. 406 II. Effetti della cessazione

Riguardo a ciò che il mandatario ha fatto prima che gli fosse nota la cessazione del mandato, il mandante o il suo erede sono tenuti verso di lui, come se il mandato fosse ancora sussistente.

Capo primobis:207 Del mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner

Art. 406a A. Definizione e diritto applicabile

Con l’accettazione di un mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner il mandatario si obbliga, contro rimunerazione, a presentare delle persone al mandante in vista di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia.

Le norme del mandato propriamente detto sono applicabili a titolo suppletivo al mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner.

Art. 406b B. Mediazione di o per persone all’estero I. Spese del viaggio di ritorno

Se la persona da presentare al mandante arriva dall’estero o si reca all’estero, il mandatario deve rimborsarle le spese del viaggio di ritorno che ha luogo entro sei mesi dall’arrivo.

La pretesa della persona da presentare al mandante nei confronti del mandatario passa all’ente pubblico con tutti i diritti, se quest’ultimo ha sostenuto le spese per il viaggio di ritorno.

Il mandatario può chiedere al mandante la restituzione delle spese per il viaggio di ritorno solo fino all’importo massimo previsto nel contratto.

Art. 406c II. Autorizzazione

L’esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale o di ricerca di partner nei confronti di persone all’estero o per esse sottostà all’autorizzazione e alla vigilanza di un’autorità designata dal diritto cantonale.

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione e disciplina segnatamente:

  1. le condizioni e la durata dell’autorizzazione;

  2. le sanzioni comminate ai mandatari in caso di infrazione;

207 Introdotto dal n. 2 dell’all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

c. l’obbligo del mandatario di garantire il pagamento delle spese per il viaggio di ritorno delle persone da presentare al mandante.

Art. 406d C. Forma e contenuto D. Entrata in vigore, revoca, disdetta E. ...

Per la sua validità il contratto necessita della forma scritta e deve contenere i seguenti dati: 1. il nome e il domicilio delle parti; 2. il numero e la natura delle prestazioni che il mandatario si obbliga a fornire, nonché l’importo della retribuzione e delle spese risultanti da ogni prestazione, in particolare le spese d’iscrizione; 3. l’importo massimo del risarcimento che il mandante deve al mandatario qualora quest’ultimo, nell’ambito di una mediazione di o per persone all’estero, ha sostenuto le spese per il viaggio di ritorno (art. 406b); 4. le modalità di pagamento; 5.208 il diritto del mandante di revocare entro 14 giorni, per scritto e senza indennità, la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione; 6.209 il divieto per il mandatario di accettare un pagamento prima della scadenza del termine di 14 giorni; 7. il diritto del mandante di disdire in ogni tempo e senza indennità il contratto, fatto salvo il risarcimento per disdetta in tempo inopportuno.

Il contratto entra in vigore per il mandante soltanto 14 giorni dopo il ricevimento di una copia firmata dalle parti. Il mandatario non può accettare alcun pagamento dal mandante prima della scadenza di questo termine.

Entro il termine di cui al capoverso 1 il mandante può revocare per scritto la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione. La rinuncia anticipata a questo diritto è nulla. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni sulle conseguenze della revoca (art. 40f).

208 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in 209 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in 210 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in

La disdetta richiede la forma scritta.

Art. 406g F. Informazione e protezione dei dati

Il mandatario informa il mandante, prima della sottoscrizione del contratto e durante l’esecuzione del medesimo, delle particolari difficoltà che potrebbero sorgere nell’adempimento del mandato, in considerazione delle circostanze personali del mandante.

Nel trattamento dei dati personali del mandante, il mandatario è tenuto alla discrezione; sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992212 sulla protezione dei dati.

Art. 406h G. Riduzione

Se sono state stipulate rimunerazioni o spese sproporzionate, il mandante può chiedere al giudice di ridurle nella giusta misura.

Della lettera di credito e del mandato di credito

Art. 407 A. Lettera di credito

La lettera di credito, con la quale viene incaricato il destinatario, con o senza fissazione d’un limite massimo, di pagare ad una determinata persona le somme da essa richieste, soggiace alle regole che valgono pel mandato e per l’assegno.

Se non fu fissato un massimo, il destinatario, ove siano fatte delle domande evidentemente non conformi alla posizione degli interessati, deve avvisarne l’accreditante e sospenderne il pagamento, finché non abbia avuto sue istruzioni.

Il mandato contenuto nella lettera di credito non si considera accettato, se non quando l’accettazione indichi espressamente una somma determinata.

Art. 408 B. Mandato di credito I. Definizione e forma 212 RS 235.1

Ove alcuno abbia ricevuto ed accettato il mandato di aprire o rinnovare credito ad un terzo, in nome proprio e per proprio conto, ma sotto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 863 2677).

responsabilità del mandante, questi è tenuto come un fideiussore, purché il mandatario non abbia ecceduto i limiti del mandato di credito.

Per questa responsabilità si richiede la dichiarazione scritta del mandante.

Art. 409 II. Incapacità del terzo

Il mandante non può opporre al mandatario l’eccezione che il terzo fosse personalmente incapace di contrarre il debito.

Art. 410 III. Dilazione arbitraria

La responsabilità del mandante cessa, qualora il mandatario abbia arbitrariamente accordato dilazione al terzo o trascurato di procedere in suo confronto in conformità alle istruzioni del mandante.

Art. 411 IV. Rapporti fra il mandante e il terzo

I rapporti giuridici tra il mandante e il terzo cui fu accordato il credito soggiacciono alle disposizioni che regolano i rapporti giuridici tra il fideiussore e il debitore principale.

Capo terzo: Del contratto di mediazione

Art. 412 A. Definizione e forma

Col contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l’occasione per conchiudere un contratto o di interporsi per la conclusione d’un contratto verso pagamento di una mercede.

Le disposizioni del mandato propriamente detto sono in genere applicabili al contratto di mediazione.

Art. 413 B. Mercede del mediatore I. Quando è dovuta

La mercede è dovuta tosto che il contratto sia conchiuso a seguito dell’indicazione o della interposizione del mediatore.

Se il contratto è conchiuso sotto una condizione sospensiva, la mercede può pretendersi solo al verificarsi della condizione.

Il mediatore può pretendere il rimborso delle spese anche se il contratto non si conchiuda, in quanto ciò fosse convenuto.

Art. 414 II. Come è determinata

Se l’importo della mercede non è determinato, questa è dovuta secondo la tariffa esistente, ed in difetto di tariffa si ritiene convenuta secondo l’uso.

Art. 415 III. Decadenza

Ove il mediatore, contrariamente ai patti, avesse agito anche nell’interesse dell’altra parte, o contrariamente alle norme della buona fede si fosse fatto promettere anche dalla medesima una ricompensa, egli non potrà pretendere dal suo mandante né la mercede né il rimborso delle spese.

Art. 416213 IV. …

Art. 417214 V. Riduzione

Se per indicare l’occasione di conchiudere un contratto individuale di lavoro od una vendita di fondi o per la mediazione di un tale contratto fu stipulata una mercede eccessiva, il giudice può ad istanza del debitore ridurla nella giusta misura.

Art. 418 C. Riserva del diritto cantonale

È riservato ai Cantoni l’emanazione di speciali dispositivi sugli agenti di borsa, sensali ed uffici di collocamento.

Capo quarto: Del contratto d’agenzia215

Art. 418a A. Norme generali I. Definizione

È agente colui che assume stabilmente l’impegno di trattare la conclusione di affari per uno o più mandanti o di conchiuderne in loro nome o per loro conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di lavoro.216

Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, le disposizioni del presente capo si applicano parimente alle persone che esercitano l’attività di agente solo accessoriamente. Le disposizioni relative allo star del credere, al divieto di concorrenza ed allo scioglimento del contratto per cause gravi non possono essere eluse a detrimento dell’agente.

214 Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 8 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 215 Introdotto dal n. I della LF del 4 feb. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU 1949 I 815 821). Vedi le disp. fin. di questo capo (cap. IV tit. XIII), alla fine del presente Codice. 216 Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 9 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972

Art. 418b II. Diritto applicabile

Le disposizioni relative al contratto di mediazione sono applicabili a titolo completivo agli agenti che trattano gli affari, quelle concernenti la commissione agli agenti che li conchiudono.

…217

Art. 418c B. Obblighi dell’agente I. Norme generali e del credere

L’agente tutela gli interessi del mandante con la diligenza che si richiede da un buon commerciante.

Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, egli può lavorare parimente per altri mandanti.

Egli può assumere soltanto mediante convenzione scritta l’impegno di rispondere del pagamento o dell’adempimento degli altri obblighi da parte del cliente o di sopportare tutte o una parte delle spese di riscossione dei crediti. Con ciò l’agente acquista il diritto, che non può essere soppresso, ad un’adeguata rimunerazione speciale.

Art. 418d II. Obbligo del segreto e divieto di concorrenza

L’agente non può, anche dopo la cessazione del contratto, utilizzare o rivelare ad altri i segreti dell’azienda del mandante che gli sono stati confidati o di cui ha avuto notizia in virtù dei rapporti di agenzia.

Le disposizioni del contratto di lavoro sono applicabili per analogia all’obbligo contrattuale di non fare concorrenza. Se è stato convenuto un divieto di concorrenza, allo scioglimento del contratto l’agente ha diritto a un’adeguata rimunerazione speciale. Tale diritto non può essere soppresso.

Art. 418e C. Facoltà di rappresentanza 218 RS 221.229.1

Si presume che l’agente è autorizzato solo a trattare affari, a ricevere gli avvisi relativi ai difetti della cosa e le altre dichiarazioni mediante le quali il cliente fa o si riserva di far valere il proprio diritto per prestazione difettosa da parte del mandante, nonché a far valere i diritti di quest’ultimo per garantire i suoi mezzi di prova.

Per contro si presume che egli non è autorizzato a ricevere pagamenti, a concedere dilazioni di pagamento o a convenire con i clienti altre modificazioni del contratto.

Sono riservati gli articoli 34 e 44 capoverso3 della legge federale del 2 aprile 1908218 sul contratto d’assicurazione.

con effetto dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1776; FF 1983 I 239).

Art. 418f D. Obblighi del mandante I. In genere

Il mandante deve fare ogni suo possibile per permettere all’agente di esercitare la sua attività con successo. In particolare, egli deve mettere a sua disposizione i documenti necessari.

Egli deve avvertire senz’indugio l’agente se prevede che gli affari potranno o dovranno essere conchiusi solo in misura notevolmente minore di quella convenuta o che era da attendersi secondo le circostanze.

Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, l’agente cui sono assegnati una clientela o un raggio d’attività determinati ne ha l’esclusiva.

Art. 418g II. Provvigione 1. Per affari trattati e conchiusi a. Diritto alla provvigione e sua entità

L’agente ha diritto alla provvigione convenuta od usuale per tutti gli affari che ha trattato o conchiuso durante il periodo di validità del contratto. Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, egli ha parimente diritto a detta provvigione per gli affari conchiusi senza il suo concorso dal mandante durante il periodo di validità del contratto, ma con clienti da lui procurati per affari del genere.

L’agente cui è stata assegnata l’esclusiva in un raggio d’attività o presso una clientela determinata ha diritto alla provvigione convenuta o, in mancanza di convenzione, alla provvigione usuale per tutti gli affari conchiusi durante il periodo di validità del contratto con persone di questo raggio d’attività o di questa clientela.

Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, il diritto alla provvigione nasce allorché l’affare è stato validamente conchiuso col cliente.

Art. 418h b. Estinzione del diritto alla provvigione

L’agente perde il diritto alla provvigione nella misura in cui l’esecuzione di un affare conchiuso è impedita da una causa non imputabile al mandante.

Detto diritto si estingue invece integralmente se la controprestazione corrispondente alla prestazione già eseguita dal mandante non è fornita o lo è in misura tanto esigua da non potersi pretendere che il mandante paghi una provvigione.

Art. 418i c. Esigibilità della provvigione

La provvigione è esigibile, salvo patto od uso contrario, per la fine del semestre dell’anno civile in cui l’affare è stato conchiuso; in materia d’assicurazioni essa è tuttavia esigibile solamente nella misura in cui il primo premio annuale è stato pagato.

Art. 418k d. Rendiconto

Se l’agente non è tenuto da una convenzione scritta a presentare il conto delle sue provvigioni, il mandante deve consegnargli, ad ogni scadenza, un estratto di conto nel quale sono indicati gli affari che danno diritto ad una provvigione.

L’agente può chiedere di esaminare i libri e i documenti che giustificano l’estratto di conto. Egli non può rinunciare preventivamente a questo diritto.

Art. 418l 2. Provvigione d’incasso

Salvo patto od uso contrario, l’agente ha diritto ad una provvigione d’incasso sulle somme che egli ha riscosso per ordine del mandante e che gli ha consegnato.

Con la cessazione del contratto l’agente perde ogni facoltà di riscossione e il suo diritto a ulteriori provvigioni d’incasso diventa caduco.

Art. 418m III. Impedimento di lavorare

Se, violando i suoi obblighi legali o contrattuali, il mandante ha, con sua colpa, impedito all’agente di guadagnare la provvigione nella misura convenuta o in quella che poteva ragionevolmente attendersi secondo le circostanze, egli è tenuto a pagargli un’indennità adeguata. Ogni convenzione contraria è nulla.

L’agente che può lavorare solamente per un unico mandante e che è impedito, senza sua colpa, di prestare i suoi servigi per malattia, per servizio militare svizzero obbligatorio o per altri simili motivi, ha diritto per un tempo relativamente breve, se il contratto dura da almeno un anno, a un’equa rimunerazione adeguata alla perdita di guadagno subìta. L’agente non può rinunciare preventivamente a questo diritto.

Art. 418n IV. Spese e sborsi

Salvo patto od uso contrario, l’agente non può pretendere la rifusione delle spese e degli sborsi, risultanti dall’esercizio normale della sua attività, ma invece di quelli assunti in forza di speciali istruzioni del mandante o quale gestore senza mandato di quest’ultimo, come spese di trasporto e di dogana.

La rifusione delle spese e degli sborsi è dovuta anche se l’affare non è stato conchiuso.

Art. 418o V. Diritto di ritenzione

A garanzia dei crediti esigibili derivanti dal contratto, l’agente ha sulle cose mobili e i titoli di credito (cartevalori) che detiene in forza del contratto, come pure sulle somme che gli sono state versate dai clienti in virtù della sua facoltà di riscossione, un diritto di ritenzione al quale non può rinunciare preventivamente; in caso d’insolvenza del mandante, l’agente può esercitare questo diritto anche a garanzia d’un credito non esigibile.

Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sulle tariffe e sulle liste dei clienti.

Art. 418p E. Fine del contratto I. Decorrenza del termine

Il contratto d’agenzia, conchiuso per un tempo determinato o la cui durata risulti dal suo scopo, cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto.

Se il contratto conchiuso a tempo determinato è stato continuato tacitamente da ambo le parti, si intende rinnovato per la stessa durata, ma non oltre un anno.

Se lo scioglimento del contratto deve essere preceduto da disdetta, la omissione di questa, da ambo le parti, vale come rinnovazione del

Art. 418q II. Disdetta 1. In genere

Ove la durata del contratto d’agenzia non è determinata né risulta dal suo scopo, la disdetta può essere data da ambo le parti, nel corso del primo anno di validità del contratto, per la fine del mese successivo. Termini di disdetta più brevi devono essere stipulati per iscritto.

Se il contratto è durato almeno un anno, può essere disdetto, con un termine di due mesi, per la fine di un trimestre dell’anno civile. Tuttavia le parti possono convenire un termine di disdetta più lungo o un’altra scadenza.

Non è lecito stipulare termini di disdetta diversi per il mandante e per l’agente.

Art. 418r 2. Per cause gravi

Tanto il mandante quanto l’agente possono in ogni tempo sciogliere immediatamente il contratto per cause gravi.

Le disposizioni relative al contratto di lavoro sono applicabili per analogia.

Art. 418s III. Morte, incapacità, fallimento

Il contratto d’agenzia cessa con la morte o con la perdita della capacità civile dell’agente, come pure con il fallimento del mandante.

Con la morte del mandante cessa quando il contratto è stato conchiuso essenzialmente in considerazione della sua persona.

Art. 418t IV. Diritti dell’agente 1. Provvigione

Salvo patto od uso contrario, l’agente ha diritto ad una provvigione per le ordinazioni suppletive di un cliente procurato durante il periodo di validità del contratto solamente se esse sono state presentate prima della fine del contratto.

Con la cessazione del contratto tutti i crediti dell’agente a titolo di provvigioni o di rimborso di spese diventano esigibili.

La scadenza delle provvigioni dovute a motivo di affari eseguiti, interamente o in parte, dopo lo scioglimento del contratto, può essere fissata mediante convenzione scritta a una data ulteriore.

Art. 418u 2. Indennità per la clientela

Se con la sua attività, l’agente ha considerevolmente aumentato il numero dei clienti del mandante e se questi o il suo successore legale trae notevole profitto dalle sue relazioni d’affari con detti clienti anche dopo lo scioglimento del contratto, l’agente o i suoi eredi hanno diritto, per quanto ciò non sia contrario all’equità, ad un’adeguata indennità. Tale diritto non può essere soppresso.

Detta indennità non può tuttavia sorpassare il guadagno annuo netto risultante dal contratto e calcolato secondo la media degli ultimi cinque anni o secondo la media della durata contrattuale effettiva se questa è più breve.

Nessuna indennità è dovuta se il contratto è stato sciolto per una causa imputabile all’agente.

Art. 418v V. Obbligo di restituzione

Allo spirare del contratto le parti devono restituirsi tutti gli oggetti che nel periodo di validità del contratto esse si sono affidati o che una di esse potrebbe aver ricevuto da terzi per conto dell’altra. Sono riservati i diritti di ritenzione delle parti.

Titolo quattordicesimo: Della gestione d’affari senza mandato

Art. 419 A. Posizione del gestore I. Modo della esecuzione

Chi, senza averne mandato, assume l’affare d’un altro, è tenuto a gerirlo in modo corrispondente all’interesse e all’intenzione presumibile del medesimo.

Art. 420 II. Responsabilità del gestore in genere

Il gestore è responsabile d’ogni negligenza.

Però la sua responsabilità sarà meno rigorosamente apprezzata, ove abbia agito allo scopo di evitare al padrone un danno imminente.

Quando egli abbia assunto l’affare contro la volontà espressa od altrimenti conosciuta del padrone ed il divieto di questo ultimo non fosse né immorale né illecito, è responsabile anche dei casi fortuiti, sempreché non provi che sarebbero accaduti anche ove egli non vi fosse immischiato.

Art. 421 III. Responsabilità del gestore incapace

Se il gestore era incapace di obbligarsi per contratto, sarà responsabile della gestione solo in quanto siasi arricchito o dolosamente spossessato del lucro.

Rimane riservata una più estesa responsabilità per gli atti illeciti.

Art. 422 B. Posizione del padrone I. Gestione nell’interesse del padrone

Se l’assunzione della gestione era richiesta nell’interesse del padrone, questi è tenuto a rifondere al gestore tutte le spese necessarie od utili richieste dalle circostanze, coi relativi interessi, e a liberarlo nella stessa misura dalle obbligazioni contratte, nonché a risarcirgli ogni altro danno secondo il prudente criterio del giudice.

Tale diritto compete al gestore che abbia adoperata la debita diligenza, quand’anche non siasi raggiunto lo scopo voluto. 3A riguardo delle spese non rimborsabili al gestore, questi potrà valersi della facoltà di togliere le cose aggiunte secondo le norme dell’arricchimento indebito.

Art. 423 II. Gestione nell’interesse del gestore

Se la gestione non fu assunta nell’interesse del padrone, questi può ciò nonostante appropriarsi i gli utili che ne sono derivati.

Il padrone non è tenuto a risarcire o a liberare il gestore se non in quanto siasi arricchito.

Art. 424 III. Ratifica della gestione

Se la gestione fu in seguito ratificata dal padrone, si applicheranno le disposizioni relative al mandato.

Titolo quindicesimo: Della commissione

Art. 425 A. Commissione per la compra e vendita I. Definizione

Commissionario in materia di compra e vendita è colui che s’incarica di eseguire in nome proprio per conto di un altro, committente, la compera o la vendita di cose mobili o di cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di commissione.

Alla commissione si applicano le regole del mandato, in quanto non siavi derogato dalle disposizioni di questo titolo.

Art. 426 II. Obblighi del commissionario 1. Avviso ed assicurazione

Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in ispecie avvisarlo tosto dell’esecuzione del mandato.

Egli non è tenuto ad assicurare le merci in commissione, qualora il committente non glielo abbia ordinato.

Art. 427 2. Cure per la merce

Se la merce spedita al commissionario per essere venduta si trovi in uno stato difettoso riconoscibile, il commissionario deve riservare le azioni in confronto del vetturale, provvedere alla prova dello stato difettoso e possibilmente alla conservazione della merce ed informarne tosto il committente.

Mancando a tali obblighi, il commissionario è responsabile del danno derivato dalla sua negligenza.

Se vi ha pericolo che la merce spedita al commissionario per essere venduta deteriori rapidamente, il commissionario può, e, quando l’interesse del committente lo richieda, deve farla vendere coll’intervento dell’autorità competente del luogo in cui essa si trova.

Art. 428 3. Prezzo fissato dal committente

Il commissionario che ha venduto ad un prezzo inferiore al minimo fissatogli dal committente, deve abbuonargli la differenza di prezzo, ove non provi che colla vendita gli ha evitato un danno e che inoltre non gli era più possibile d’interpellarlo.

Se vi fu colpa da parte sua egli deve inoltre risarcirgli ogni maggior danno derivante dalla violazione del contratto.

Se il commissionario ha comprato a prezzo più basso di quello previsto, o venduto a prezzo più elevato di quello indicatogli dal committente, non può ritenere per sé il guadagno, ma deve porlo a credito del

Art. 429 4. Anticipazioni e credito a terzi

Il commissionario che, senza il consenso del committente, fa anticipazioni o credito ad un terzo, lo fa a tutto suo rischio e pericolo.

Però in difetto di istruzioni in contrario per parte del committente, il commissionario può vendere a credito ove tale sia l’uso commerciale del luogo della vendita.

Art. 430 5. Del credere

Salvo il caso in cui il commissionario faccia credito indebitamente, egli è responsabile del pagamento e dell’adempimento delle altre obbligazioni per parte di colui, col quale ha contratto, soltanto ove l’abbia promesso o tale sia l’uso commerciale del suo domicilio.

Il commissionario, che si fa garante di colui col quale ha contratto, ha diritto ad un compenso (star del credere).

Art. 431 III. Diritti del commissionario 1. Rimborso delle anticipazioni e spese

Il commissionario ha diritto alla rifusione, coi relativi interessi, delle anticipazioni delle spese e degli altri sborsi incontrati nell’interesse del

Egli può chiedere un compenso anche per l’uso dei magazzini e dei mezzi di trasporto, ma non pel salario dei suoi dipendenti.

Art. 432 2. Provvigione a. Diritto

La provvigione è dovuta al commissionario, allorché l’affare sia stato eseguito o non lo sia stato per un motivo dipendente dalla persona del

Per gli affari che non si poterono eseguire per un altro motivo, il commissionario ha diritto soltanto ad un compenso per l’opera prestata, giusta gli usi del luogo.

Art. 433 b. Decadenza e conversione dell’affare in proprio

Il commissionario perde il diritto alla provvigione, ove commetta degli atti di mala fede verso il committente, e specialmente ove abbia messo in conto un prezzo superiore a quello pagato per la compera, o inferiore a quello riscosso per la vendita.

In questi due ultimi casi il committente ha anche il diritto di procedere contro il commissionario considerandolo quale venditore o compratore in proprio.

Art. 434 3. Diritto di ritenzione

Il commissionario ha un diritto di ritenzione sulle merci, nonché sul prezzo che ne fu ricavato.

Art. 435 4. Vendita all’incanto della merce

Quando la merce sia rimasta invenduta, o sia stato revocato il mandato di venderla, e il committente tardi soverchiamente a riprenderla o a disporne, il commissionario può chiederne la vendita all’incanto all’autorità competente del luogo ove la merce si trova.

Se nel luogo, dove la merce si trova, non siavi né il committente, né un rappresentante di lui, questa vendita potrà essere ordinata anche senza sentire la parte contraria.

La vendita deve però essere preceduta da una ufficiale notificazione al committente, a meno che la merce non sia soggetta a rapido deprezzamento.

Art. 436 5. Commissionario venditore o compratore in proprio a. Calcolo del prezzo e provvigione

Il commissionario incaricato di comprare o di vendere merci, cambiali od altri valori, che hanno un prezzo di borsa o di mercato, può, salvo contrarie disposizioni del committente, somministrare egli stesso, come venditore, la cosa che deve comperare, o ritenere, come compratore, quella che è incaricato di vendere.

In questi casi il commissionario deve mettere in conto al committente il prezzo corrente di borsa o di mercato al momento della esecuzione del mandato e ha diritto tanto alla provvigione ordinaria quanto alle spese d’uso negli affari di commissione.

Nel rimanente questo contratto è considerato come una compra e vendita.

Art. 437 b. Assunzione in proprio presunta

Se il commissionario, nei casi in cui può comperare o vendere in proprio, annunzia l’esecuzione del mandato, senza nominare la persona del compratore o del venditore, si reputa avere assunto a suo carico le obbligazioni del compratore o del venditore.

Art. 438 c. Decadenza dell’assunzione in proprio

Se il committente revoca il mandato, e la revoca giunge prima che questi abbia spedito l’avviso dell’adempimento, il commissionario non può più farsi egli stesso compratore o venditore.

Art. 439 B. Contratto di spedizione

Chi, mediante mercede, s’incarica di spedire delle merci o di continuare la spedizione per conto del mittente ma in proprio nome (spedizioniere) è considerato come un commissionario, ma a riguardo del trasporto delle merci soggiace alle disposizioni sul contratto di trasporto.

Titolo sedicesimo: Del contratto di trasporto

Art. 440 A. Definizione

Vetturale è colui che s’incarica di eseguire il trasporto di cose mediante mercede (prezzo di trasporto).

Al contratto di trasporto sono applicabili le regole del mandato, in quanto non stabiliscono diversamente le disposizioni di questo titolo.

Art. 441 B. Effetti I. Posizione del mittente 1. Indicazioni necessarie

Il mittente deve indicare esattamente al vetturale l’indirizzo del destinatario e il luogo della consegna, il numero, l’imballaggio, il contenuto e il peso dei colli, il valore degli oggetti preziosi, il termine della consegna e la via da seguire.

I danni derivanti dall’omissione o dalla inesattezza di tali indicazioni stanno a carico del mittente.

Art. 442 2. Imballaggio

Il mittente deve consegnare la merce in buono stato d’imballaggio.

Egli è responsabile delle conseguenze derivanti da difetti d’imballaggio non riconoscibili esteriormente.

Al contrario il vetturale è responsabile delle conseguenze dei difetti esteriormente riconoscibili, ove abbia accettato la merce senza riserva.

Art. 443 3. Disposizione sugli oggetti trasportati

Finché la merce da trasportare si trovi nelle mani del vetturale, il mittente ha diritto di ritirarla, rimborsando il vetturale delle spese e del danno, che fosse per derivargli dal contrordine, salvi i seguenti casi, cioè: 1. quando siasi emessa dal mittente una lettera di vettura e consegnata dal vetturale al destinatario; 2. quando il mittente siasi fatto rilasciare dal vetturale uno scontrino di ricevuta e non possa restituirlo;

3. quando il vetturale pel ritiro della merce abbia mandato al destinatario un avviso scritto dell’arrivo della medesima; 4. quando, dopo l’arrivo della merce al luogo di destinazione, il destinatario ne abbia chiesto la consegna.

In questi casi il vetturale è tenuto ad uniformarsi unicamente alle istruzioni del destinatario, ma nel caso in cui il mittente siasi fatto rilasciare uno scontrino di ricevuta e la merce non sia ancora arrivata al luogo di destinazione, solo quando lo scontrino di ricevuta sia già stato rimesso al destinatario.

Art. 444 II. Posizione del vetturale 1. Cure per la merce a. In caso di impedimenti alla consegna

Se la merce non venga accettata o non venga effettuato il pagamento dei crediti di cui fosse gravata, o non si trovi il destinatario, il vetturale deve avvertirne il mittente, e frattanto tenere in deposito la merce trasportata o depositarla presso un terzo a rischio e spese del mittente.

Se poi né il mittente né il destinatario dispongono della merce stessa entro un termine adeguato alle circostanze, il vetturale può farla vendere per conto di chi di ragione, coll’intervento dell’autorità competente del luogo in cui si trova, come fosse un commissionario.

Art. 445 b. Vendita

Ove si tratti di merci soggette a rapido deterioramento, o il cui valore presumibile non copra le spese di cui sono gravate, il vetturale deve farne tosto accertare officialmente lo stato è può in seguito farle vendere nel modo previsto per il caso di impedimento nella consegna.

Dell’ordine di vendita dovranno, in quanto ciò sia possibile, essere avvisati gli interessati.

Art. 446 c. Tutela degli interessi del proprietario

Il vetturale, valendosi delle facoltà accordategli sulla merce in trasporto, deve tutelare nel modo migliore gli interessi del proprietario ed è responsabile dei danni nel caso di colpa.

Art. 447 del vetturale a. Perdita e merce

2. Responsabilità 1 Nel caso di perdita o distruzione della merce da trasportare, il vetturale deve risarcirne l’intero valore, ove non provi che ciò sia derivato distruzione della da vizio naturale della merce o da colpa o dalle istruzioni del mittente o del destinatario oppure da circostanze che non avrebbero potuto essere evitate da un vetturale diligente.

Si considera come colpa del mittente il non avere egli avvertito il vetturale del valore particolarmente considerevole della merce.

Sono riservati i patti, pei quali debba corrispondersi una indennità superiore od inferiore all’intero valore.

Art. 448 b. Ritardo, deperimento e distruzione parziale

Sotto le stesse riserve e condizioni come per la perdita della cosa, il vetturale è responsabile d’ogni danno che sia derivato da ritardo nella consegna, da deperimento o distruzione parziale della merce.

Salvo speciale convenzione, non si può chiedere indennità maggiore di quella dovuta per la perdita totale.

Art. 449 c. Responsabilità per il vetturale intermedio

Il vetturale è responsabile di tutti i casi e gli sbagli verificatisi nel trasporto, sia che l’abbia eseguito egli stesso sino alla fine, sia che l’abbia affidato ad altro vetturale, salvo il regresso contro il vetturale, al quale egli abbia consegnato la merce.

Art. 450 3. Obbligo dell’avviso

Il vetturale deve, non appena arrivare le merci, darne notizia al destinatario.

Art. 451 4. Diritto di ritenzione

Se il destinatario contesta i crediti, di cui è gravata la merce trasportata, non può essergliene rifiutata la consegna, qualora depositi giudizialmente la somma contestata.

La somma depositata tien luogo della merce per ciò che riguarda il diritto di ritenzione del vetturale.

Art. 452 5. Decadenza dell’azione di responsabilità

Il ricevimento senza riserva della merce e il pagamento del prezzo di trasporto estinguono ogni azione contro il vetturale, salvo il caso di dolo o colpa grave.

Il vetturale continua inoltre ad essere responsabile dei danni non riconoscibili esteriormente, se il destinatario li constata nel termine in cui, giusta le circostanze, la verificazione era possibile, o doveva essere fatta, e notifica ciò al vetturale subito dopo la constatazione.

Questa notificazione però deve farsi al più tardi entro otto giorni dalla consegna.

Art. 453 6. Procedura

In ogni caso di contestazione l’autorità competente del luogo in cui si trova la merce trasportata, può, sulla domanda d’una delle parti, ordinarne il deposito nelle mani d’un terzo, oppure, in caso di bisogno, previa constatazione dello stato della merce stessa, ordinarne la vendita.

La vendita può essere evitata mediante il pagamento o deposito dell’importo di tutti i pretesi crediti gravanti la merce.

Art. 454 7. Prescrizione delle azioni di risarcimento

Le azioni di risarcimento contro il vetturale si prescrivono nel termine d’un anno che nel caso di distruzione, perdita o ritardo, dal giorno in cui la consegna avrebbe dovuto aver luogo e, nel caso di deperimento, dal giorno in cui la merce fu consegnata al destinatario.

Il destinatario o il mittente possono sempre opporre in via di eccezione i loro diritti, qualora abbiano reclamato entro il termine di un anno e i diritti medesimi non siano già estinti in seguito ad accettazione della merce.

Sono eccettuati i casi di dolo e colpa grave del vetturale.

Art. 455 C. Imprese di trasporto concesse od esercitate dallo Stato

Le imprese di trasporto soggette a concessione dello Stato non possono, mediante particolari convenzioni o regolamenti, preventivamente escludere o limitare a loro profitto l’applicazione delle disposizioni di legge sulla responsabilità del vetturale.

Sono eccettuate le clausole derogatorie dichiarate ammissibili nel presente titolo.

Sono riservate le disposizioni speciali sui contratti di trasporto con i fornitori di servizi postali, con le ferrovie e con i battelli a vapore.219

Art. 456 D. Cooperazione d’una pubblica impresa di trasporto

Il vetturale o spedizioniere che si serve di una pubblica impresa per effettuare il trasporto di cui si è incaricato o che coopera all’esecuzione del trasporto di cui si è incaricata l’impresa pubblica, è soggetto alle disposizioni speciali che valgono per la stessa.

Sono riservate le convenzioni in contrario tra il vetturale o spedizioniere ed il committente.

Questo Articolo non è applicabile agli impresari dei trasporti a domicilio (camioneurs).

219 Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. alla L del 7 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493).

Art. 457 E. Responsabilità dello spedizioniere

Lo spedizioniere, che ricorre ad una pubblica impresa di trasporto per eseguire il contratto, non può sottrarsi alla sua responsabilità allegando il difetto di regresso, se la perdita di tale regresso è imputabile a lui.

Titolo diciassettesimo: Della procura e degli altri mandati commerciali

Art. 458 A. Procura I. Definizione e conferimento

Procuratore è colui, che dal proprietario (principale) di un negozio, di una fabbrica, o di altro stabilimento commerciale, viene espressamente o col fatto autorizzato ad esercitare per esso il commercio e a firmare «per procura».

Il principale deve fare inscrivere il conferimento della procura nel registro di commercio; è però responsabile degli atti del procuratore anche prima dell’inscrizione.

Il procuratore non può essere preposto ad altri stabilimenti od affari se non mediante inscrizione nel registro di commercio.

Art. 459 II. Estensione della procura

Di fronte ai terzi di buona fede il procuratore è a ritenersi autorizzato ad obbligare il principale mediante cambiali e a compiere in suo nome tutti gli atti consentanei allo scopo dello stabilimento o dell’azienda del principale.

Il procuratore non può alienare o vincolare proprietà fondiaria, se non gli sia stata espressamente conferita questa facoltà.

Art. 460 III. Limitazione

La procura può essere limitata alla cerchia di affari di una succursale (filiale).

Può essere conferita a più persone che devono firmare insieme (procura collettiva), non valendo la firma di uno senza il concorso degli altri nel modo prescritto.

Ogni altra limitazione della procura non ha effetto giuridico di fronte ai terzi di buona fede.

Art. 461 IV. Cancellazione della procura

L’estinzione della procura dev’essere inscritta nel registro di commercio anche nel caso in cui non ne sia stato inscritto il conferimento.

La procura rimane efficace in confronto ai terzi di buona fede, finché la cancellazione non sia eseguita e pubblicata.

Art. 462 B. Altri mandati commerciali

Se il proprietario di un commercio, di una fabbrica o di un altro stabilimento commerciale ha preposto taluno, senza conferimento di procura, all’esercizio di tutto lo stabilimento, o a quello di speciali affari del medesimo, in qualità di rappresentante, il mandato si estende a tutti gli atti giuridici ordinariamente compresi nell’esercizio di tale stabilimento o nella gestione di tali affari.

L’agente di negozio però non può firmare cambiali, contrarre mutui o stare in giudizio, ove non gli sia stata conferita siffatta speciale facoltà.

Art. 463220 C. …

Art. 464 D. Divieto di concorrenza

Tanto il procuratore, quanto l’agente di negozio preposto all’esercizio di tutto lo stabilimento o al servizio del principale, non possono fare operazioni, né per proprio conto, né per conto di un terzo, nella stessa specie di commercio esercitato dal principale, senza l’autorizzazione di questo.

Nel caso di contravvenzione a questa disposizione, il principale può chiedere il risarcimento del danno e ritenere per conto proprio tali operazioni.

Art. 465 E. Fine della procura e degli altri mandati commerciali

La procura e il mandato di rappresentanza possono sempre essere revocati, senza pregiudizio dei diritti derivanti tra le parti da rapporti contrattuali di lavoro, di società, di mandato o simili.

La morte o la perdita della capacità civile del principale non estingue la procura ed il mandato di rappresentanza.

Titolo diciottesimo: Dell’assegno

Art. 466 A. Definizione

Mediante l’assegno viene autorizzato l’assegnato di rimettere, per conto dell’assegnante, denaro, cartevalori od altre cose fungibili all’assegnatario e questi di ritirare la cosa in proprio nome.

Art. 467 B. Effetti I. Rapporti fra l’assegnante e l’assegnatario

Se l’assegno deve servire ad estinguere un debito dell’assegnante verso l’assegnatario, l’estinzione del medesimo si verifica solo quando il pagamento sia stato effettuato dall’assegnato.

L’assegnatario che accettò l’assegno può far valere di nuovo il suo credito in confronto all’assegnante solo quando, dopo aver chiesto il pagamento all’assegnato, sia trascorso il termine fissato nell’assegno senza averlo conseguito.

Il creditore, che non vuole accettare un assegno rilasciatogli dal suo debitore, deve avvisarlo senza indugio, sotto pena del risarcimento dei danni.

Art. 468 II. Obblighi dell’assegnato

L’assegnato, che ha dichiarato senza riserva la sua accettazione all’assegnatario, è obbligato verso quest’ultimo al pagamento e può opporgli soltanto le eccezioni derivanti dai loro rapporti personali o dal contenuto dell’assegno, non quelle fondate sui rapporti suoi coll’assegnante.

Ove l’assegnato sia debitore dell’assegnante, è tenuto a pagare all’assegnatario fino a concorrenza del suo debito, sempreché il pagamento non gli riesca in alcuna guisa più oneroso.

Nemmeno in questo caso l’assegnato è tenuto ad accettare l’assegno prima del pagamento, salvo patto contrario coll’assegnante.

Art. 469 III. Avviso del rifiuto del pagamento

Se l’assegnato rifiuta il pagamento richiestogli dall’assegnatario, gli dichiara preventivamente di non volerlo effettuare, questi deve tosto avvertirne l’assegnante, sotto pena del risarcimento dei danni.

Art. 470 C. Revoca

L’assegnante può revocare l’assegno in confronto dell’assegnatario, a meno che non glielo abbia rilasciato ad estinzione d’un suo debito od altrimenti nell’interesse di esso assegnatario.

In confronto dell’assegnato, l’assegno può essere revocato finché egli non abbia dichiarato all’assegnatario di accettarlo.

Se le regole di un sistema di pagamento non dispongono diversamente, l’assegno nel traffico scritturale dei pagamenti è irrevocabile non appena l’importo del trasferimento è stato addebitato sul conto dell’assegnante.221

Colla dichiarazione di fallimento dell’assegnante si ritiene revocato l’assegno non ancora accettato.

Art. 471 cartevalori

D. Assegno nelle 1 Gli assegni scritti al portatore sono regolati dalle disposizioni del presente titolo, considerandosi quale assegnatario in confronto dell’assegnato ogni portatore, mentre i diritti fra assegnante e assegnatario nascono soltanto dalle singole cessioni.

Rimangono ferme le disposizioni speciali sugli chèques e sugli assegni affini alle cambiali.

Titolo diciannovesimo: Del contratto di deposito

Art. 472 A. Deposito in genere I. Definizione

Il deposito è un contratto per cui il depositario si obbliga verso il deponente a ricevere una cosa mobile che questi gli affida e a custodirla in luogo sicuro.

Il depositario non può pretendere una mercede, tranne l’abbia espressamente pattuita o debba secondo le circostanze ritenersi sottintesa.

Art. 473 II. Obblighi del deponente

Il deponente è tenuto a rimborsare al depositario le spese necessarie incontrare per l’esecuzione del contratto.

Egli è responsabile verso di lui dei danni derivanti dal deposito, ove non dimostri che questi sono avvenuti senza alcuna colpa da parte sua.

Art. 474 III. Obblighi del depositario 1. Divieto dell’uso della cosa

Il depositario non può senza il consenso del deponente servirsi della cosa depositata.

Diversamente deve pagare al deponente un equo compenso, ed è inoltre responsabile del caso fortuito, ove non provi che questo avrebbe egualmente colpito la cosa.

221 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 3577; FF 2006 8533).

Art. 475 2. Restituzione a. Diritto del deponente

Il deponente può sempre chiedere la restituzione della cosa depositata cogli eventuali accessori, quand’anche fosse stato un termine pel deposito.

Egli è però tenuto a rifondere al depositario le spese da questo sostenute in considerazione del termine prestabilito.

Art. 476 b. Diritti del depositario

Il depositario non può restituire la cosa depositata prima della scadenza del termine stabilito, se non quando, per impreviste circostanze, egli non sia più in grado di custodirla ulteriormente con sicurezza o senza suo pregiudizio.

Quando non sia fissato alcun termine, il depositario può sempre restituire la cosa.

Art. 477 c. Luogo della restituzione

La cosa depositata deve restituirsi, a spese e rischio del deponente, nel luogo in cui doveva essere custodita.

Art. 478 3. Responsabilità di più depositari

Se più persone hanno ricevuto insieme la cosa in deposito, ne sono solidalmente responsabili.

Art. 479 4. Pretesa di proprietà da parte di terzi

Ove un terzo pretenda la proprietà della cosa depositata, il depositario dovrà ciò nonostante restituirla al deponente, salvoché non sia stata giudizialmente sequestrata o rivendicata con apposita azione in confronto di lui.

Egli deve tosto avvertire il deponente di siffatti impedimenti.

Art. 480 IV. Sequestro

Se più persone, per tutelare i loro diritti, hanno depositato presso un terzo, quale sequestratario, una cosa, su cui siavi contestazione o i cui rapporti giuridici siano incerti, il sequestratario non potrà restituirla se non col consenso degli interessati o dietro ordine del giudice.

Art. 481 B. Deposito di denaro e di altre cose fungibili

Se fu depositato del denaro col patto espresso o tacito che il depositario non debba restituire le identiche monete, ma soltanto un’egual somma, gli utili e i rischi passano al depositario.

Si presume convenuto tacitamente il patto stesso, qualora la somma di denaro sia stata consegnata senza sigilli e non chiusa.

Se furono depositate altre cose fungibili o cartevalori, il depositario non potrà disporre delle medesime se non quando tale facoltà gli sia stata espressamente accordata dal deponente.

Art. 482 C. Magazzini di deposito I. Diritto ad emettere carte-valori

L’assuntore di magazzini generali di deposito, che si offre pubblicamente per la custodia di merci, può ottenere dall’autorità competente l’autorizzazione ad emettere delle fedi di deposito per le merci depositate.

Le fedi di deposito sono cartevalori che danno il diritto di ritirare le merci depositate.

Esse possono essere nominative, all’ordine od al portatore.

Art. 483 II. Obbligo di custodia del magazziniere

Il magazziniere è tenuto a ricevere e custodire le merci come un commissionario.

Egli deve avvertire, appena gli sia possibile, il deponente, se si verificano alterazioni nelle merci, che rendano opportuni dei provvedimenti.

Egli deve permettergli di visitare le merci, di farne assaggi durante le ore d’affari ed in ogni tempo di prendere le misure necessarie per la loro conservazione.

Art. 484 III. Mescolanza di cose fungibili

Il magazziniere non può mescolare le cose fungibili della stessa specie e qualità se non quando vi sia espressamente autorizzato.

Delle cose mescolate ogni deponente può richiedere che gli sia consegnata una quota corrispondente alla sua parte.

Il magazziniere può in tal caso eseguire la richiesta separazione senza il concorso degli altri deponenti.

Art. 485 IV. Diritti del magazziniere

Il magazziniere ha diritto alla mercede convenuta o d’uso ed al rimborso delle spese che non derivano dalla custodia, come quelle di trasporto, di dogana o di miglioria.

Le spese devono essere pagate subito, le mercedi del deposito ogni tre mesi ed in tutti i casi all’atto della consegna totale o parziale delle merci.

Per i suoi crediti, il magazziniere ha diritto di ritenzione sulla merce finché ne sia in possesso o ne possa disporre mediante fedi di deposito.

Art. 486 V. Restituzione delle merci

Il magazziniere deve restituire le merci come un depositario, ma è tenuto a custodirle per tutta la durata del contratto anche quando il depositario sarebbe, per circostanze impreviste, autorizzato alla restituzione prima del tempo stabilito.

Se è stata emessa una fede di deposito, la merce può e deve essere consegnata solo al creditore legittimato secondo il titolo.

Art. 487 D. Albergatori e padroni di stalle I. Responsabilità degli albergatori 1. Condizioni ed estensione

Gli albergatori, che danno alloggi ai viandanti, sono responsabili d’ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose apportate dai loro ospiti, a meno che provino che il danno fu cagionato dall’ospite medesimo o dai suoi visitatori, compagni o domestici o da forza maggiore o dalla qualità stessa della cosa.

Questa responsabilità è limitata ad un massimo di mille franchi per le cose di ciascun ospite, se nessuna colpa incombe all’albergatore od ai suoi dipendenti.

Art. 488 per cose preziose in particolare

2. Responsabilità 1 Quando oggetti preziosi, somme di denaro di certa importanza o cartevalori non furono dati in custodia all’albergatore, questi ne risponde solo quando vi sia colpa da parte sua o dei suoi dipendenti.

È responsabile per l’intero valore se ne abbia accettata o rifiutata la custodia.

Se trattasi di oggetti o di valori di cui non si possa ragionevolmente pretendere dall’ospite la consegna, l’albergatore ne risponde come delle altre cose dell’ospite.

Art. 489 3. Estinzione della responsabilità

I diritti dell’ospite si estinguono, se non notifica il danno all’albergatore subito dopo la scoperta.

L’albergatore non può esonerarsi dalla sua responsabilità dichiarando, mediante avvisi nei locali dell’albergo, di non volerla assumere o di farla dipendere da condizioni non menzionate nella legge.

Art. 490 II. Responsabilità dei padroni di stalle

Chi tiene stalla al servizio del pubblico è responsabile di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione degli animali, dei veicoli e dei relativi fornimenti ed altri accessori a lui affidati od in altra guisa ricevuti da lui stesso o dai suoi dipendenti, salvo che provi che il danno fu cagionato dall’avventore stesso o dai suoi visitatori, compagni o domestici o da forza maggiore o dalla qualità stessa della cosa.

Questa responsabilità è però limitata ad un massimo di mille franchi per gli animali, veicoli e relativi accessori ricevuti da ciascun deponente, se nessuna colpa incombe al padrone della stalla od ai suoi dipendenti.

Art. 491 III. Diritto di ritenzione

Gli albergatori e i padroni di stalle hanno un diritto di ritenzione sulle cose apportate per i loro crediti derivanti dall’alloggio o dallo stallatico.

Sono applicabili per analogia le disposizioni circa il diritto di ritenzione del locatore.

Titolo ventesimo: Della fideiussione222

Art. 492 A. Requisiti I. Definizione

Mediante la fideiussione il fideiussore si fa garante verso il creditore del debitore principale per il soddisfacimento del debito.

La fideiussione non può sussistere che per un’obbligazione principale valida. La fideiussione può essere prestata anche per un debito futuro o condizionale, per il caso che questo diventi efficace.

Chi si fa garante per il debito derivante da un contratto non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare risponde alle condizioni e secondo le norme in materia di fideiussione se, al momento della stipulazione, conosceva il vizio del contratto. La stessa regola si applica a chi si fa garante per il soddisfacimento d’un debito prescritto riguardo al debitore principale.

A meno che il contrario possa dedursi dalla legge, il fideiussore non può rinunciare anticipatamente ai diritti che gli sono conferiti nel presente titolo.

Art. 493 II. Forma

La fideiussione richiede per la sua validità la dichiarazione scritta del fideiussore e l’indicazione numerica, nell’atto stesso, dell’importo massimo della somma garantita.

222 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 dic. 1941, in vigore dal 1° lug. 1942 (RU 58 303; FF 1940 149). Vedi le disp. trans. di questo titolo alla fine del presente

Quando il fideiussore è una persona fisica, la dichiarazione di fideiussione richiede inoltre l’atto pubblico secondo le norme stabilite nel luogo dove essa è fatta. Se tuttavia la somma garantita non supera i duemila franchi, basta che l’indicazione numerica dell’importo della fideiussione e, se è il caso, quella del suo carattere solidale siano, nell’atto stesso, scritte di propria mano del fideiussore.

Per la fideiussione, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico o verso un Cantone, di obbligazioni di diritto pubblico, come dazi, imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, bastano in ogni caso la dichiarazione scritta del fideiussore e l’indicazione numerica, nell’atto stesso, dell’importo massimo della somma garantita.

Se, nell’intenzione di eludere l’atto pubblico, la somma garantita è divisa in importi più piccoli, per la fideiussione di questi è richiesta la forma prescritta per il totale.

Per le modificazioni successive della fideiussione, che non consistono nell’aumento della somma o nella trasformazione di una fideiussione semplice in una solidale, basta la forma scritta. Se il debito è assunto da un terzo in modo che il debitore ne sia liberato, la fideiussione si estingue qualora il fideiussore non consenta per iscritto all’assunzione del debito.

La procura speciale per prestare fideiussione e la promessa di prestarla, fatta all’altro contraente o ad un terzo, richiedono pure la forma prescritta per la fideiussione. Mediante stipulazione scritta la responsabilità del fideiussore può essere limitata alla parte del debito principale che sarà estinta per la prima.

Il Consiglio federale è autorizzato a limitare l’importo delle sportule dovute per l’atto pubblico.

Art. 494 coniuge

III. Consenso del 1 Per la validità della fideiussione di una persona coniugata si richiede il consenso scritto del coniuge, dato nel singolo caso, anticipatamente o al più tardi simultaneamente, a meno che i coniugi siano separati da sentenza giudiziale.

…223

Per le modificazioni successive di una fideiussione, il consenso del coniuge è richiesto soltanto se la somma garantita deve essere aumentata o una fideiussione semplice trasformata in solidale o se la modificazione ha per effetto di diminuire notevolmente le garanzie.

Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.224 con effetto dal 1° dic. 2005 (RU 2005 5097; FF 2004 4383 4393). 224 Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica

Art. 495 B. Oggetto I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione 1. Fideiussione semplice

Il creditore non può richiedere il pagamento al fideiussore semplice se non quando, dopo la prestazione della fideiussione, il debitore principale sia caduto in fallimento o abbia ottenuto la moratoria, o sia stato escusso dal creditore, con la necessaria diligenza, fino al rilascio di un attestato definitivo di carenza di beni, o abbia trasferito il domicilio all’estero e non possa più essere perseguito nella Svizzera, o, a cagione del trasferimento del suo domicilio da uno Stato estero in un altro, l’esercizio del diritto del creditore sia reso notevolmente più difficile.

Se il credito è garantito con pegni, il fideiussore semplice può pretendere che il creditore proceda anzitutto su di essi, a meno che il debitore principale sia già fallito o abbia ottenuto una moratoria.

Il fideiussore che si è obbligato unicamente a rifare il creditore della perdita (garanzia di risarcimento) può essere perseguito solo quando esista un attestato definitivo di carenza di beni contro il debitore principale o questi abbia trasferito il suo domicilio all’estero e non possa più essere perseguito nella Svizzera, o, a cagione del trasferimento del suo domicilio da uno Stato estero in un altro, l’esercizio del diritto del creditore sia reso notevolmente più difficile. Se fu conchiuso un concordato, il fideiussore può, immediatamente dopo l’attuazione dello stesso, essere perseguito per la parte del debito principale rimasta scoperta.

Sono riservate le convenzioni contrarie.

Art. 496 2. Fideiussione solidale

Chi si obbliga nella qualità di fideiussore, ma con l’aggiunta delle parole «in solido» o di altre espressioni equivalenti, può essere perseguito prima del debitore principale e prima della realizzazione dei pegni immobiliari, purché il debitore principale sia in ritardo nella prestazione e sia stato invano diffidato o la sua insolvenza sia notoria.

Egli non può essere perseguito prima che siano stati realizzati i pegni su mobili e su crediti, se non nella misura in cui questi pegni secondo l’apprezzamento del giudice non garantiscano presumibilmente più il debito, o ciò sia stato stipulato, oppure il debitore sia caduto in fallimento o abbia ottenuto la moratoria.

Art. 497 3. Confideiussione

Più fideiussori che abbiano garantito insieme lo stesso debito principale divisibile, sono responsabili come fideiussori semplici per le loro quote e ciascuno di loro come fideiussore dei fideiussori per le quote degli altri.

Se i fideiussori si sono obbligati in solido col debitore principale o tra loro, ognuno è responsabile dell’intero debito. Un fideiussore può peraltro ricusare di pagare oltre la sua quota, fintanto che non sia stata promossa l’esecuzione contro tutti i confideiussori che rispondono solidalmente in forza d’una fideiussione prestata anteriormente alla sua o in pari tempo, e che per questo debito possono essere perseguiti nella Svizzera. Lo stesso diritto gli spetta qualora i suoi confideiussori abbiano pagato la loro quota o fornito per questa garanzie reali. Salvo convenzione contraria, il fideiussore che ha pagato ha contro i confideiussori che rispondono in solido con lui un diritto di regresso nella misura in cui ognuno di essi non abbia già pagato la sua quota. Questo diritto può essere esercitato prima del regresso contro il debitore principale.

Il fideiussore che si sia obbligato soltanto nell’opinione, riconoscibile dal creditore, che altri fideiussori si sarebbero obbligati per lo stesso debito insieme con lui, rimane liberato se questa condizione non si verifichi ovvero se, in seguito, l’uno di quei confideiussori sia dal creditore liberato dalla sua responsabilità o il suo obbligo sia dichiarato nullo. In questo ultimo caso, il giudice può limitarsi, se l’equità lo esige, ad attenuare in modo adeguato la responsabilità del fideiussore.

Quando più persone abbiano, indipendentemente le une dalle altre, prestato fideiussione per lo stesso debito principale, ognuna risponde della intera somma da essa garantita. Il fideiussore che paga ha peraltro, salvo stipulazione contraria, un diritto di regresso verso gli altri in proporzione delle loro quote.

Art. 498 4. Fideiussore del fideiussore e fideiussore al regresso

Il fideiussore del fideiussore, che si è obbligato verso il creditore per l’adempimento degli obblighi assunti dal primo fideiussore, è responsabile per quest’ultimo come il fideiussore semplice per il debitore principale.

Il fideiussore al regresso è garante verso il fideiussore, che ha pagato, per il regresso spettante al medesimo verso il debitore principale.

Art. 499 II. Disposizioni comuni 1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore a. Estensione della responsabilità

In tutti i casi, il fideiussore risponde solo fino a concorrenza dell’importo massimo indicato nell’atto di fideiussione.

Entro questo limite il fideiussore è responsabile, salvo convenzione contraria:

1. per l’ammontare del debito principale come pure per le conseguenze legali della colpa o della mora del debitore principale ma non per il danno derivante dal mancato contratto né per una pena convenzionale, a meno che ciò sia stato esplicitamente stipulato;

2. per le spese degli atti d’esecuzione e di procedura in confronto del debitore principale, in quanto il fideiussore sia stato in tempo debito posto in grado di evitarle mediante soddisfacimento del creditore, come pure, se è il caso, per le spese cagionate dalla consegna di pegni e dal trasferimento di diritti di pegno; 3. per gli interessi convenzionali fino a concorrenza degli interessi annuali in corso e di quelli scaduti d’un anno o, se è il caso, per l’annualità in corso e per quella precedente.

A meno che risulti il contrario dal contratto o dalle circostanze, il fideiussore non è responsabile che per gli obblighi del debitore principale sorti posteriormente alla sottoscrizione della fideiussione.

Art. 500 b. Riduzione legale della garanzia

Quando il fideiussore è una persona fisica, la somma garantita diminuisce ogni anno, salvo deroga stipulata fin dal principio o successivamente, del tre per cento e, se il credito è garantito da pegno immobiliare, dell’uno per cento. In ogni caso, l’importo per il quale è tenuta la persona fisica diminuisce almeno nella stessa proporzione del debito.

Sono eccettuate le fideiussioni, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico o verso un Cantone, di obbligazioni di diritto pubblico, come dazi, imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, come pure le fideiussioni per pubblico ufficio o per contratto di lavoro e quelle di debiti d’importo variabile, come contocorrenti, contratti di vendita con consegne successive, o di prestazioni ricorrenti periodicamente.

Art. 501 c. Condizioni perseguimento del fideiussore

del 1 Non si può procedere contro il fideiussore prima della scadenza del debito principale, neppure quando questa sia anticipata per il fallimento del debitore.

Qualunque sia la specie della fideiussione, il fideiussore può, fornendo garanzie reali, chiedere al giudice di sospendere gli atti esecutivi contro di lui fino a che tutti i pegni siano stati realizzati e un attestato definitivo di carenza di beni sia stato rilasciato contro il debitore principale, o questi abbia conchiuso un concordato.

Se per l’esigibilità del debito principale è richiesto un preavviso da parte del creditore o del debitore principale, il termine non decorre, in confronto del fideiussore, che dal giorno in cui il preavviso gli è comunicato.

Quando la legislazione straniera, per esempio in materia di traffico di compensazione o di divieto di trasferimento delle divise, sopprime o limita l’obbligo del debitore principale domiciliato all’estero d’eseguire la prestazione, il fideiussore domiciliato nella Svizzera può parimenti prevalersene, a meno che vi abbia rinunziato.

Art. 502 d. Eccezioni

Il fideiussore ha il diritto e l’obbligo di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale o ai suoi eredi che non derivano dall’insolvenza del debitore. Sono riservate la fideiussione d’un debito derivante da un contratto non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare, e quella d’un debito prescritto.

Se il debitore principale rinuncia ad un’eccezione che gli spetta, il fideiussore può nondimeno farla valere.

Il fideiussore che tralascia di far valere eccezioni del debitore principale perde il suo diritto di regresso fino a concorrenza dell’importo, per il quale avrebbe potuto liberarsi mediante tali eccezioni, a meno che provi di averle ignorate senza sua colpa.

Al fideiussore di un debito sprovvisto d’azione perché derivante da giuoco o da scommessa spettano, anche se conosceva il vizio, le stesse eccezioni come al debitore principale.

Art. 503 e. Dovere di diligenza del creditore; suo obbligo di consegnare i pegni e i titoli

Qualora il creditore diminuisca in pregiudizio del fideiussore diritti di pegno, altre garanzie o privilegi che esistevano allorché fu prestata la fideiussione o che egli ha ottenuto in seguito dal debitore principale specialmente per il credito assicurato, la responsabilità del fideiussore è ridotta d’una somma corrispondente, salvo che sia provato che il danno è meno elevato. È riservata l’azione di ripetizione per il di più pagato.

Trattandosi di fideiussione prestata per pubblico ufficio o per contratto individuale di lavoro, il creditore è inoltre responsabile se per aver omessa la sorveglianza sul lavoratore alla quale era tenuto o la diligenza che si poteva pretendere da lui, il debito sia nato o abbia raggiunto una cifra che altrimenti non si sarebbe verificata.225

Il creditore deve consegnare al fideiussore, che lo paga, i documenti atti all’esercizio dei suoi diritti e dargli le informazioni occorrenti. Egli deve altresì consegnare i pegni e le altre garanzie che esistevano allorché fu prestata la fideiussione o che il debitore principale ha costituito in seguito specialmente per il credito assicurato, oppure fare quanto occorre per il loro trasferimento. Sono riservati i diritti di pegno e di 225 Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 12 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 ritenzione poziori a quelli del fideiussore, che spettano al creditore per altri crediti.

Qualora il creditore ricusi indebitamente di compiere questi atti o si sia spogliato in mala fede o per negligenza grave dei mezzi di prova esistenti o dei pegni e altre garanzie di cui è responsabile, il fideiussore è liberato. Egli può ripetere quanto ha pagato ed esigere il risarcimento del maggior danno.

Art. 504 f. Obbligo del creditore di ricevere il pagamento

Scaduto il debito principale, anche per effetto del fallimento del debitore principale, il fideiussore può esigere in ogni tempo dal creditore che accetti da lui il pagamento. Qualora lo stesso debito sia garantito da più fideiussori, il creditore è obbligato a ricevere anche un pagamento parziale, purché questo rappresenti almeno la quota che spetta al fideiussore offerente.

Il fideiussore è liberato qualora il creditore ricusi indebitamente il pagamento. In questo caso, la responsabilità dei confideiussori solidali resta diminuita dell’importo della sua quota.

Il fideiussore può, anche prima della scadenza del debito principale, soddisfare il creditore, se questi è disposto ad accettare. Egli non può peraltro esercitare il suo diritto di regresso verso il debitore principale prima che il debito sia scaduto.

Art. 505 g. Obbligo di ragguagliare il fideiussore e di notificare il credito nel fallimento e nel concordato del debitore

Quando il debitore principale è in ritardo di sei mesi nel pagamento di capitale, dell’interesse per un semestre o di un ammortamento annuo, il creditore deve avvertirne il fideiussore. A richiesta, egli deve in ogni tempo informarlo dello stato del debito principale.

Se il debitore principale è dichiarato in fallimento o domanda un concordato, il creditore deve notificare il suo credito e fare tutto ciò che si può ragionevolmente esigere da lui per la tutela dei suoi diritti. Egli deve avvertire il fideiussore del fallimento e della moratoria, non appena ne abbia notizia.

Il creditore che ometta di compiere uno di questi atti perde le sue azioni contro il fideiussore fino a concorrenza del danno che al fideiussore fosse derivato da tale omissione.

Art. 506 2. Rapporti tra il fideiussore e il debitore principale a. Diritto a garanzie e alla liberazione

Il fideiussore può esigere garanzie dal debitore principale e, se il debito è scaduto, esigere la liberazione:

1. se il debitore principale viola le stipulazioni con esso conchiuse e specialmente se non mantiene la promessa di liberarlo entro un certo termine;

2. se il debitore principale cade in mora o, trasferendo il suo domicilio in un altro Stato, rende notevolmente più difficile di procedere giuridicamente contro di lui; 3. se per il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, o per la svalutazione di garanzie, ovvero per colpa del debitore principale, il rischio del fideiussore è diventato notevolmente maggiore di quando fu prestata la fideiussione.

Art. 507 b. Diritto di regresso del fideiussore aa. In generale

Il fideiussore è surrogato nei diritti del creditore fino a concorrenza della somma che gli ha pagato. Egli può esercitarli non appena il debito sia scaduto.

Nei diritti di pegno e nelle altre garanzie del credito assicurato tuttavia, egli è surrogato solo, salvo convenzione contraria, se esistevano allorché fu prestata la fideiussione o se sono state costituite in seguito dal debitore principale specialmente per il detto credito. Se il fideiussore, avendo pagato solo parzialmente, non è surrogato che in una parte d’un diritto di pegno, la porzione che rimane al creditore prevale a quella del fideiussore.

Sono riservate le speciali azioni ed eccezioni che derivano dal rapporto giuridico esistente fra fideiussore e debitore principale.

Quando un pegno costituito per il credito assicurato è realizzato o quando il proprietario del pegno paga spontaneamente, questi non può esercitare il regresso contro il fideiussore che se così è stato convenuto tra chi costituì il pegno e il fideiussore o se il pegno è stato costituito successivamente da un terzo.

La prescrizione del diritto di regresso del fideiussore decorre dal momento in cui questi ha soddisfatto il creditore.

Il fideiussore non ha alcun diritto di regresso contro il debitore principale quando ha pagato un debito sprovvisto di azione o non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare. Se però egli ha garantito un debito prescritto per mandato del debitore principale, questi è responsabile verso il fideiussore secondo le regole del mandato.

Art. 508 bb. Obbligo di notifica del fideiussore

Il fideiussore che paga il debito principale o una parte di esso deve informarne il debitore.

Il fideiussore perde il suo diritto di regresso qualora ometta di fare questa notifica e il debitore principale paghi una seconda volta ignorando e potendo ignorare il pagamento già eseguito.

È riservata l’azione per indebito arricchimento contro il creditore.

Art. 509 C. Fine della fideiussione I. Per effetto della legge

Con l’estinzione del debito principale per qualsiasi causa, il fideiussore è liberato.

Se però la qualità di debitore principale e quella di fideiussore si trovano riunite nella medesima persona, il creditore conserva i vantaggi particolari che gli conferisce la fideiussione.

Ogni fideiussione prestata da una persona fisica si estingue allo spirare del termine di 20 anni dalla sua costituzione. Sono eccettuate le fideiussioni, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico o verso un Cantone, di obbligazioni di diritto pubblico, come dazi, imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, come pure le fideiussioni per pubblico ufficio o per contratto di lavoro e quelle di prestazioni ricorrenti periodicamente.

Durante l’ultimo anno di questo termine, la fideiussione può essere fatta valere anche se essa fu prestata per un termine più lungo, a meno che il fideiussore l’abbia precedentemente prorogata o l’abbia sostituita con una nuova fideiussione.

La proroga può essere concessa mediante una dichiarazione scritta del fideiussore per un nuovo periodo di dieci anni al massimo. Per essere valida, questa dichiarazione deve però essere fatta al più presto un anno prima dello spirare della fideiussione.

Qualora il debito sia scaduto meno di due anni avanti l’estinzione della fideiussione e il creditore non abbia potuto disdirlo per una data anteriore, il fideiussore può qualunque sia la specie della fideiussione, essere perseguito senza che si sia proceduto in precedenza contro il debitore principale o sui pegni. Il fideiussore può, dal canto suo, esercitare il suo diritto di regresso verso il debitore principale già prima della scadenza del debito principale.

Art. 510 II. Fideiussione termine; recesso

a 1 Il fideiussore che ha garantito un debito futuro può, fintanto che il debito non sia ancora nato, revocare in ogni tempo la sua fideiussione mediante una dichiarazione scritta al creditore, qualora le condizioni finanziarie del debitore principale siano notevolmente peggiorate dal giorno in cui egli ha sottoscritta la fideiussione ovvero siano risultate in seguito peggiori di quanto il fideiussore avesse in buona fede ammesso. La fideiussione per pubblico ufficio o per contratto di lavoro non può più essere revocata dopo avvenuta la nomina o l’assunzione.

Il fideiussore deve risarcire il danno che il creditore ha sofferto per aver prestato fede alla fideiussione.

Se la fideiussione fu stipulata soltanto per un determinato tempo, cessa l’obbligo del fideiussore, qualora, entro quattro settimane dallo spirare del termine, il creditore non faccia valere in via giuridica il suo credito e non prosegua gli atti senza rilevante interruzione.

Qualora a questo momento il debito non sia scaduto, il fideiussore può liberarsi solo fornendo garanzie reali.

Non facendolo egli, la fideiussione sussiste come se fosse stata stipulata fino alla scadenza del debito principale; è riservata tuttavia la disposizione sulla durata massima della fideiussione.

Art. 511 III. Fideiussione senza termine

Se la fideiussione fu stipulata a tempo indeterminato226 e il debito principale è scaduto, il fideiussore può pretendere che il creditore, entro il termine di quattro settimane, faccia valere in via giuridica il suo credito contro il debitore principale, inizi la realizzazione dei pegni ancora esistenti e prosegua gli atti senza rilevante interruzione, sempreché il perseguimento del fideiussore sia subordinato a tali condizioni.

Quando si tratti di un debito, la cui scadenza possa essere determinata dalla disdetta del creditore, il fideiussore, un anno dopo prestata la fideiussione, può pretendere che il creditore dia la disdetta e, giunta la scadenza, proceda come nel capoverso precedente.

Se il creditore non acconsente a tale richiesta, il fideiussore rimane liberato.

Art. 512 IV. Fideiussione per pubblico ufficio e per contratto di lavoro

La fideiussione prestata a tempo indeterminato per un pubblico ufficio può essere disdetta per la fine di ogni periodo di nomina mediante preavviso di un anno.

Se il periodo di nomina non è determinato, il fideiussore può, mediante preavviso di un anno, dare la disdetta per la fine di ogni quadriennio, incominciando dal giorno dell’entrata in funzione.

Nelle fideiussioni senza termine per contratti di lavoro, il fideiussore ha lo stesso diritto di disdetta come in materia di fideiussioni senza termine per pubblici uffici.

Sono riservate le convenzioni contrarie.

Titolo ventesimoprimo: Del giuoco e della scommessa

Art. 513 A. Credito senza azione

Pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa non si accorda azione veruna.

Lo stesso vale anche per i mutui e le anticipazioni fatte scientemente a scopo di giuoco o di scommessa, come pure per contratti differenziali e per quei contratti a termine sopra merci o valori di borsa, che abbiano i caratteri di un giuoco o di una scommessa.

Art. 514 B. Ricognizione di debito e pagamento volontario

Se chi giuoca o scommette, per coprire l’ammontare del giuoco o della scommessa, firmi una ricognizione di debito od una obbligazione cambiaria, queste non avranno valore nonostante ne sia avvenuta la consegna, riservati i diritti di terzi di buona fede relativamente alle cartevalori.

Non può ripetersi quanto è stato pagato volontariamente a meno che la regolare esecuzione del giuoco o della scommessa non sia venuta a mancare per caso fortuito o pel fatto del ricevente o siavi stata frode da parte del medesimo.

Art. 515 C. Lotterie ed estrazioni a sorte D. Gioco nelle case da gioco, prestiti delle case da gioco

Dalle lotterie od estrazioni a sorte non nasce azione veruna se non quando siano state autorizzate dall’autorità competente.

In difetto di tale autorizzazione, si applicano per analogia le disposizioni sui debiti di giuoco.

Alle lotterie od estrazioni a sorte autorizzate all’estero è accordata nella Svizzera protezione, solo quando la competente autorità svizzera abbia permesso la vendita dei biglietti.

I giochi d’azzardo nelle case da gioco danno luogo a pretese deducibili in giudizio per quanto la casa da gioco sia stata approvata dall’autorità competente.

227 Introdotto dal n. 5 dell’all. della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 677; FF 1997 III 129).

Titolo ventesimosecondo: Della rendita vitalizia e del vitalizio

Art. 516 A. Contratto di rendita vitalizia I. Oggetto

La rendita vitalizia può essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo.

In difetto di una precisa stipulazione, essa si ritiene costituita sulla vita del creditore.

Se fu costituita sulla vita del debitore o di un terzo, passa agli eredi del creditore, salvo stipulazione in contrario.

Art. 517 II. Forma

Per la validità del contratto di rendita vitalizia si richiede l’atto scritto.

Art. 518 III. Diritti del creditore 1. Esercizio del diritto

Salvo patto in contrario, la rendita vitalizia deve essere pagata per semestri e anticipatamente.

Se la persona, sulla cui vita il vitalizio è costituito, muore prima che scada il periodo pel quale la rendita dev’essere anticipatamente pagata, è dovuto tutto l’importo.

Se il debitore della rendita cade in fallimento, il creditore potrà pretendere un capitale eguale a quello, che si richiederebbe al momento della dichiarazione di fallimento per la costituzione di un’eguale rendita vitalizia presso un accreditato istituto di assicurazioni.

Art. 519 2. Cedibilità228

Il creditore della rendita vitalizia può ceder l’esercizio dei suoi diritti salvo patto in contrario.

…229

Art. 520 IV. Rendite vitalizie secondo la legge sul contratto di assicurazione 230 RS 221.229.1

Le disposizioni di questa legge sul contratto di rendita vitalizia non si applicano ai contratti di rendita vitalizia regolati dalla legge federale del 2 aprile 1908230 sul contratto di assicurazione, salvo quanto è prescritto circa la pignorabilità della rendita.

228 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 521 B. Vitalizio I. Definizione

Il contratto di vitalizio è quello con cui una parte si obbliga a trasferire all’altra una sostanza o determinati beni e questa a procacciarle il mantenimento e l’assistenza vita sua durante.

Se il debitore del vitalizio è istituito erede dal costituente, l’atto è regolato dalle disposizioni sul contratto successorio.

Art. 522 II. Costituzione 1. Forma

Il contratto di vitalizio richiede per la sua validità la forma prescritta pel contratto successorio, ancorché non sia collegato con una istituzione di erede.

Ove il contratto sia conchiuso con un istituto riconosciuto dallo Stato alle condizioni approvate dall’autorità competente, basta ch’esso sia convenuto in forma scritta.

Art. 523 2. Garanzia

Il costituente che trasferì al debitore un fondo ha sul medesimo l’ipoteca legale del venditore a garanzia delle sue pretese.

Art. 524 III. Oggetto

Chi ha costituito il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto.

Il debitore è tenuto a fornirgli vitto e alloggio in modo conveniente ed in caso di malattia gli deve la necessaria assistenza e cura medica.

Gli istituti di vitalizio possono coll’approvazione dell’autorità competente determinare tali prestazioni nel loro regolamento interno come norma contrattuale obbligatoria per tutti.

Art. 525 IV. Contestazione e riduzione

Il contratto di vitalizio può essere impugnato da quelle persone che hanno un diritto legale agli alimenti verso il costituente, qualora questi col contratto stesso si sottragga alla possibilità di adempiere il suo obbligo.

Invece di sciogliere il contratto, il giudice può obbligare il debitore del vitalizio a prestare gli alimenti agli aventi diritto, compensando questa prestazione con ciò che egli deve per contratto al costituente.

Sono riservate l’azione di riduzione spettante agli eredi e la azione revocatoria dei creditori.

Art. 526 V. Scioglimento 1. Disdetta

Il contratto di vitalizio può in ogni tempo esser disdetto dall’uno dall’altro contraente, col preavviso di sei mesi, quando le loro prestazioni convenzionali avessero un valore notevolmente ineguale, e colui che riceve la maggiore prestazione non possa dimostrare la intenzione dell’altro di fare una donazione.

Il rapporto tra il capitale e la rendita vitalizia sarà in questo caso calcolato secondo le norme di un accreditato istituto di assicurazioni.

Le prestazioni fatte sino al momento della risoluzione del contratto sono restituite, salvo compensazione del loro valore in capitale ed interessi.

Art. 527 2. Recesso unilaterale

Così il costituente come il debitore del vitalizio possono unilateralmente recedere dal contratto, quando a seguito della violazione degli obblighi contrattuali lo stesso sia diventato incomportabile, o quando per altri motivi gravi la sua continuazione sia diventata impossibile od eccessivamente onerosa.

Essendo sciolto il contratto per una di tali cause, la parte in colpa, oltre alla restituzione delle prestazioni ricevute, deve pagare alla parte senza colpa una congrua indennità.

Il giudice, invece di sciogliere completamente il contratto, può limitarsi ad istanza di una parte o d’ufficio a far cessare la comunione domestica ed attribuire invece al costituente una rendita vitalizia.

Art. 528 3. Morte del debitore

Alla morte del debitore, il costituente può pretendere entro il termine di un anno lo scioglimento del contratto.

In questo caso egli può far valere contro gli eredi un credito eguale a quello che gli competerebbe nel fallimento del debitore.

Art. 529 VI. Incedibilità e realizzazione in caso di esecuzione

Il credito del costituente non è trasferibile.

Nel fallimento del debitore il credito del costituente è ammesso per l’importo, col quale potrebbesi acquistare presso un accreditato istituto di assicurazioni una rendita vitalizia corrispondente al valore della prestazione.

In caso di esecuzione contro il debitore il costituente può partecipare al pignoramento per il suo credito senza preventiva esecuzione.

Titolo ventesimoterzo: Della società semplice

Art. 530 A. Definizione

La società è un contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune.

È società semplice, nel senso di questo titolo, quella che non presenta i requisiti speciali di un’altra società prevista dalla legge.

Art. 531 B. Rapporti dei soci fra loro I. Quote

Ogni socio deve conferire una quota consistente in denaro, in cose, in crediti o nel lavoro.

Salvo patto contrario, i soci devono conferire quote eguali, la cui specie e l’ammontare sono determinati dallo scopo della società.

Circa i rischi e l’obbligo della garanzia si applicano per analogia le regole del contratto di locazione se il socio conferisce l’uso di una cosa, e quelle del contratto di vendita se ne conferisce la proprietà.

Art. 532 II. Guadagni e perdite 1. Partecipazione dei guadagni

Ogni socio è tenuto a far parte agli altri soci dei guadagni, che per loro natura spettano alla società.

Art. 533 2. Riparto dei guadagni e delle perdite

In difetto di patto speciale, ogni socio ha una parte eguale nei guadagni e nelle perdite, senza riguardo alla specie e all’ammontare della sua quota.

Se fu determinata soltanto la parte nei guadagni o soltanto la parte nelle perdite, siffatta determinazione vale per gli uni e per le altre.

Si può validamente stipulare che il socio, il quale deve conferire allo scopo comune il proprio lavoro, sia esonerato da ogni partecipazione nelle perdite, pur avendo parte nei guadagni.

Art. 534 III. Deliberazioni sociali

Le deliberazioni sociali si prendono soltanto col consenso di tutti i soci.

Se a termini del contratto basta la maggioranza dei voti, questa si computa secondo il numero delle persone.

Art. 535 IV. Amministrazione della società

La facoltà di amministrare spetta a tutti i soci, a meno che il contratto od una deliberazione sociale non l’abbia conferita esclusivamente ad uno o più soci, oppure ad una terza persona.

Se la facoltà di amministrare spetta a tutti o a più soci, ciascuno di essi può agire senza il concorso degli altri, ma ciascun socio amministratore ha il diritto d’impedire l’atto, facendovi opposizione prima che sia compiuto.

È necessario il consenso di tutti i soci per conferire una procura generale e per fare atti eccedenti la sfera ordinaria degli affari sociali, a meno che non siavi pericolo nel ritardo.

Art. 536 V. Responsabilità fra soci 1. Divieto di concorrenza

Nessun socio può fare per proprio conto affari, che possano frustrare o pregiudicare lo scopo della società.

Art. 537 2. Spese, obbligazioni e prestazioni dei soci

I soci sono responsabili delle spese fatte e delle obbligazioni assunte da uno di essi negli affari della società nonché delle perdite derivate direttamente dalla sua amministrazione o dai rischi inseparabili dalla medesima.

Il socio può pretendere gli interessi sulle somme anticipate dal giorno in cui l’anticipazione fu fatta.

Non ha invece alcun diritto a speciale compenso per le sue prestazioni personali.

Art. 538 3. Misura della diligenza

Ogni socio deve usare negli affari della società quella diligenza e quella cura, che suole adoperare nei propri.

Egli è responsabile verso gli altri soci dei danni cagionati per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati alla società mediante la sua diligenza in altri casi.

Il socio amministratore, che percepisce un compenso per la sua prestazione, è responsabile secondo le norme del mandato.

Art. 539 VI. Revoca e limitazione della facoltà di amministrare

La facoltà di amministrare conferita nel contratto di società ad un socio non può, senza gravi motivi, essere revocata né limitata dagli altri soci.

Quando concorrano gravi motivi, la revoca può farsi da ogni altro socio anche nel caso in cui il contratto di società disponesse diversamente.

Se ritiene concorrere un grave motivo specialmente allora che l’amministratore siasi reso colpevole di grave violazione dei propri doveri o sia divenuto incapace di ben amministrare.

Art. 540 VII. Soci autorizzati e non autorizzati ad amministrare 1. In genere

Salve le disposizioni in contrario contenute in questo titolo o nel contratto di società, si applicano le regole del mandato ai rapporti dei soci amministratori cogli altri soci.

Al socio che, non autorizzato ad amministrare, agisca nell’interesse della società, ed al socio amministratore, che ecceda le sue facoltà, si applicano le regole della gestione d’affari senza mandato.

Art. 541 2. Diritto d’informarsi degli affari sociali

Il socio escluso dall’amministrazione ha diritto d’informarsi personalmente dell’andamento degli affari sociali, di ispezionare i libri commerciali e le carte della società e di estrarne per proprio uso un prospetto sullo stato del patrimonio sociale.

È nullo ogni patto contrario.

Art. 542 VIII. Ammissione di nuovi soci e partecipazione a terzi

Nessun socio può, senza il consenso degli altri, ammettere un terzo nella società.

Il terzo, cui un socio accorda una partecipazione o fa cessione della propria quota, non diventa per questo socio degli altri soci, e specialmente non acquista il diritto di prendere visione degli affari della

Art. 543 C. Rapporti dei soci coi terzi I. Rappresentanza

Ove un socio tratti con un terzo per conto della società, ma in proprio nome, egli solo diventa creditore o debitore in confronto del terzo.

Ove un socio tratti con un terzo in nome della società o di tutti i soci, gli altri soci non diventano creditori o debitori in confronto del terzo, se non in conformità alle disposizioni sulla rappresentanza.

La facoltà di rappresentare la società o tutti i soci verso i terzi si presume nel singolo socio, tosto che gli sia conferita l’amministrazione.

Art. 544 II. Effetti della rappresentanza

Gli oggetti, i diritti reali ed i crediti trasferiti alla società od acquistati per essa appartengono ai singoli soci in comune, a norma del contratto di società.

I creditori di un socio non possono far valere i loro diritti che sulla quota sociale del loro debitore, riservata ogni diversa disposizione del contratto di società.

Ove i soci abbiano collettivamente assunto delle obbligazioni verso un terzo, trattando insieme personalmente, o per mezzo di rappresentanza, sono responsabili in solido, salvo patto contrario.

Art. 545 D. Fine della società I. Cause di scioglimento 1. In genere

La società si scioglie:

1. pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità di conseguirlo; 2. per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi; 3.231 per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale; 4. per il consenso reciproco; 5. per lo spirare del termine stabilito; 6. per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio; 7. per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi.

Permotivi gravi, lo scioglimento d’una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato.

Art. 546 2. Società a tempo indeterminato

Se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita d’uno dei soci, ognuno di essi può, col preavviso di sei mesi, disdire il 231 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto

La disdetta deve però essere data in buona fede e non intempestivamente, e se i conti si chiudono d’anno in anno, la disdetta non potrà darsi che per la fine di un esercizio annuale.

Se la società dopo lo spirare del termine stabilito viene continuata tacitamente, si ritiene rinnovata per un tempo indeterminato.

Art. 547 II. Effetti dello scioglimento sull’amministrazione

Quando il contratto sia sciolto altrimenti che per disdetta, la facoltà di amministrare conferita ad un socio sussiste a suo favore finché egli abbia conosciuto lo scioglimento o lo avrebbe potuto conoscere usando la debita diligenza.

Se la società è sciolta per la morte di un socio, l’erede del socio defunto deve darne immediato avviso agli altri soci e continuare di buona fede fino a nuovo provvedimento la gestione degli affari che al defunto incombevano.

Anche gli altri soci devono continuare nello stesso modo la provvisoria gestione degli affari.

Art. 548 III. Liquidazione 1. Dei conferimenti

Nella liquidazione alla quale i soci devono procedere dopo lo scioglimento della società, il socio, che ha conferito la proprietà di una cosa, non riprende la cosa stessa.

Egli ha però diritto al prezzo pel quale fu ricevuta.

Ove questo non sia stato convenzionalmente determinato, egli può pretendere il valore delle cose al tempo in cui vennero conferite.

Art. 549 2. Riparto del guadagno e della perdita

Se, dedotti i debiti sociali, rimborsate ai singoli soci le anticipazioni e le spese, e restituite le quote conferite, resta un avanzo, questo deve ripartirsi fra i soci come guadagno.

Se, pagati i debiti e rimborsate le anticipazioni e le spese, il patrimonio sociale non è sufficiente a restituire le quote conferite, i soci dovranno sopportare la deficienza come perdita.

Art. 550 3. Modo della liquidazione

La liquidazione dopo lo scioglimento della società dev’essere fatta insieme da tutti i soci, compresi quelli che erano esclusi da ogni ingerenza amministrativa.

Però se il contratto di società riguardava soltanto dei singoli determinati affari, che un socio doveva fare in nome proprio per conto della società, questo socio dovrà compierli da solo anche dopo lo scioglimento della medesima, rendendone conto agli altri soci.

Art. 551 IV. Responsabilità verso i terzi

Lo scioglimento della società non altera le obbligazioni assunte verso i terzi.

Parte terza: Delle società commerciali e della società cooperativa232 Titolo ventesimoquarto: Della società in nome collettivo

Art. 552 A. Società che esercitano un’impresa commerciale

La società in nome collettivo è quella nella quale due o più persone fisiche, senza limitare la loro responsabilità verso i creditori sociali, si riuniscono allo scopo di esercitare sotto una ditta comune un commercio, un’industria od altra impresa in forma commerciale.

I soci devono far iscrivere la società nel registro di commercio.

Art. 553 B. Società che non esercitano un’impresa commerciale

Se siffatta società non esercita un’impresa in forma commerciale, essa esiste come società in nome collettivo solo dal momento in cui si fa iscrivere nel registro commercio.

Art. 554233 C. Iscrizione nel registro di commercio I. Luogo

Art. 555 II. Rappresentanza

Delle disposizioni riguardanti la facoltà di rappresentare la società, possono essere menzionate nel registro di commercio solo quelle che la limitano ad un socio o a parecchi soci singolarmente o ad un socio in comune con altri soci o con procuratori.

232 Nuovo testo giusta la LF del 18 dic. 1936, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189; 233 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

Art. 556 III. Requisiti formali

La notificazione per l’iscrizione e quella per ogni mutazione dei dati iscritti devono essere firmate personalmente da tutti i soci davanti all’ufficio del registro di commercio o prodotte per iscritto con le firme autenticate.

I soci incaricati di rappresentare la società devono fare personalmente davanti all’ufficio del registro di commercio la firma sociale e la propria o produrle entrambe autenticate.

Art. 557 A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme sulla società semplice

I rapporti dei soci tra loro sono regolati anzitutto dal contratto di

In mancanza di appositi patti, si applicano le disposizioni riguardanti la società semplice, salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti.

Art. 558 B. Presentazione dei conti234

Per ogni esercizio e in conformità del conto annuale, saranno determinati gli utili o le perdite e sarà calcolata la parte spettante ad ogni socio.235

Potrà abbuonarsi ad ogni socio in conformità del contratto l’interesse della sua quota nel patrimonio sociale, anche se essa fosse diminuita in conseguenza di perdite verificatesi nell’esercizio annuale. In mancanza di patto contrario, l’interesse sarà del quattro per cento.

L’onorario stabilito contrattualmente per il lavoro d’un socio è considerato come un debito sociale nella determinazione degli utili e delle perdite.

Art. 559 C. Diritto agli utili, agli interessi ed all’onorario

Ogni socio ha diritto di ritirare dalla cassa sociale gli utili, gli interessi e l’onorario dell’esercizio annuale scaduto.

Gli interessi e l’onorario possono essere ritirati già durante l’esercizio annuale, in quanto il contratto lo preveda; gli utili, invece, solo dopo l’approvazione della relazione sulla gestione.236 234 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 235 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal

In quanto un socio non ritiri gli utili, gli interessi e l’onorario ai quali ha diritto, la sua quota sarà, dopo l’approvazione della relazione sulla gestione, accresciuta del loro importo, purché nessuno degli altri soci faccia opposizione.237

Art. 560 D. Perdite

Se in conseguenza di perdite fu diminuita una quota nel patrimonio sociale, il socio ha diritto al pagamento dell’onorario e degli interessi della quota ridotta; egli non può ritirare parte alcuna di utili finché la sua quota non sia reintegrata.

Nessun socio è tenuto ad elevare la sua quota ad una somma superiore a quella determinata dal contratto, né ad integrarla se fu diminuita in conseguenza di perdite.

Art. 561 E. Divieto di concorrenza

Nel ramo di commercio della società, un socio non può, senza il consenso degli altri, fare operazioni per conto proprio o per conto di un terzo, né prender parte ad un’altra impresa come socio illimitatamente responsabile, come accomandante o come socio di una società a garanzia limitata.

Art. 562 A. In genere

La società può, sotto la sua ditta, acquistare diritti, vincolarsi, stare in giudizio come attrice e come convenuta.

Art. 563 B. Rappresentanza I. Regola fondamentale

Se il registro di commercio non contiene iscrizioni in contrario, i terzi di buona fede hanno diritto di supporre che ogni socio abbia facoltà di rappresentare la società.

Art. 564 II. Estensione

I soci autorizzati a rappresentare la società possono fare in nome di essa tutti gli atti conformi al fine della medesima.

Ogni clausola, che limitasse l’estensione di questo diritto di rappresentanza, non ha effetto in confronto dei terzi di buona fede.

236 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 237 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal

Art. 565 III. Revoca

La facoltà di rappresentanza, che spetta ad un socio, può essere revocata per motivi gravi.

Ad istanza d’un socio che renda verosimile l’esistenza di siffatti motivi, il giudice può, qualora siavi pericolo nel ritardo, revocare provvisoriamente le facoltà di rappresentanza. Questa decisione dev’essere iscritta nel registro di commercio.

Art. 566 IV. Procura e mandato commerciale

Per la nomina d’un procuratore o d’un rappresentante preposto all’esercizio di tutto lo stabilimento è necessario il consenso di tutti i soci autorizzati a rappresentare la società; invece, ciascuno di essi può revocare efficacemente in confronto dei terzi la procura o siffatto mandato.

Art. 567 V. Negozi giuridici e responsabilità per atti illeciti

La società acquista diritti e si vincola per i negozi giuridici fatti in suo nome da uno dei soci autorizzati a rappresentarla.

Basta che l’intenzione di fare il negozio in nome della società risulti dalle circostanze.

La società risponde del danno cagionato da un socio con atti illeciti commessi nell’esercizio d’incombenze sociali.

Art. 568 C. Condizione dei creditori della società I. Responsabilità dei soci

I soci sono responsabili solidalmente e coll’intiero loro patrimonio di tutte le obbligazioni della società.

Il singolo socio non può tuttavia, anche dopo la sua uscita dalla società, essere convenuto personalmente per un debito sociale se non quando sia fallito oppure la società sia stata sciolta o inutilmente escussa. Rimane riservata la responsabilità del socio che abbia prestato fideiussione solidale per un’obbligazione della società.

Art. 569 II. Responsabilità di nuovi soci

Chi entra a far parte di una società in nome collettivo è responsabile, coll’intiero suo patrimonio e in solido con gli altri soci, anche delle obbligazioni della società anteriormente nate.

Art. 570 III. Fallimento della società

I creditori della società hanno diritto di essere pagati sul patrimonio sociale, ad esclusione dei creditori personali dei singoli soci.

I soci non possono concorrere nel fallimento della società come creditori delle quote da essi conferite e degli interessi correnti; possono, invece, far valere i crediti che hanno per interessi scaduti, per onorario e per spese fatte nell’interesse della società.

Art. 571 IV. Fallimento della società e dei soci

Il fallimento della società non produce quello dei singoli soci.

Parimente fallimento dei singoli soci non produce quello della società.

I diritti dei creditori della società nel fallimento del singolo socio sono determinati dalle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889238 sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 572 D. Condizione dei creditori personali di un socio

I creditori personali di un socio non hanno azione sul patrimonio sociale per ottenere pagamento o garanzia.

Essi non possono procedere ad atti esecutivi se non sulle somme alle quali il socio ha diritto per interessi, per onorario e per utili, e sulla quota che gli spetta nella liquidazione.

Art. 573 E. Compensazione

Il debitore della società non può compensare i crediti di questa con i crediti ch’egli ha contro un singolo socio.

Parimente un socio non può opporre in compensazione al proprio creditore un credito della società.

Invece, se un creditore della società è ad un tempo debitore personale di un socio, la compensazione è opponibile sia all’uno sia all’altro, purché il socio possa essere convenuto personalmente per un debito sociale.

Capo quarto: Scioglimento della società e uscita dei soci

Art. 574 A. In genere

La società in nome collettivo è sciolta per la dichiarazione del suo fallimento. Nel rimanente valgono per il suo scioglimento le disposi- zioni riguardanti la società semplice, in quanto non siano modificate dal presente titolo.

Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per fallimento, dev’essere notificato dai soci per l’iscrizione nel registro di commercio.

Quando sia proposta l’azione di scioglimento della società, il giudice può, ad istanza d’una parte, ordinare misure provvisionali.

Art. 575 B. Scioglimento ad istanza di creditori d’un socio

Qualora un socio sia dichiarato in fallimento, l’amministrazione di questo può, previa diffida di sei mesi almeno, chiedere lo scioglimento della società, anche se la medesima fu costituita a tempo determinato.

Lo stesso diritto spetta al creditore di un socio, quando abbia pignorato la quota che spetta a quest’ultimo nella liquidazione.

La società o gli altri soci possono sempre evitare gli effetti di tale diffida mediante il soddisfacimento della massa o del creditore procedente, finché lo scioglimento non sia stato iscritto nel registro di commercio.

Art. 576 C. Uscita di soci I. Convenzione

Se prima dello scioglimento siasi pattuito che, nonostante l’uscita di uno o più soci, la società abbia a continuare tra gli altri, la società cessa soltanto per gli uscenti e continua per gli altri con tutti i diritti ed i vincoli di prima.

Art. 577 II. Esclusione pronunciata dal giudice

Qualora lo scioglimento della società potesse essere chiesto per motivi gravi riguardanti precipuamente la persona di un socio o di più soci, il giudice può pronunciare la loro esclusione, ordinando il rimborso di quanto loro spetta nel patrimonio sociale, purché la esclusione sia proposta da tutti gli altri soci.

Art. 578 III. Esclusione decisa dagli altri soci

Qualora un socio sia dichiarato in fallimento o, la sua quota nella decisa dagli altri liquidazione essendo stata pignorata da un creditore, questi chieda lo scioglimento della società, gli altri soci possono escludere il fallito o l’escusso, rimborsando quanto gli spetti nel patrimonio sociale.

Art. 579 IV. Quando vi siano due soci

Quando vi siano soltanto due soci, quegli tra essi che non ha dato alcun motivo allo scioglimento può, nelle medesime circostanze, continuare l’impresa per conto proprio, rimborsando all’altro quanto gli spetta nel patrimonio sociale.

Lo stesso può ordinarsi dal giudice, quando lo scioglimento sia chiesto per un motivo grave riguardante precipuamente la persona di uno dei soci.

Art. 580 V. Somma dovuta al socio uscente

La somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione.

Se il contratto di società non contiene su ciò alcuna disposizione e le parti non possono venire a un accordo, il giudice determina siffatta somma, tenendo conto della situazione patrimoniale della società al momento dell’uscita e della colpa che il socio uscente potesse aver commesso.

Art. 581 VI. Iscrizione

L’uscita di un socio e la continuazione dell’impresa da parte di un singolo socio devono essere iscritte nel registro di commercio.

Capo quinto: Liquidazione

Art. 582 A. Regola fondamentale

La società, che sia sciolta per causa diversa dal suo fallimento, è liquidata in conformità delle seguenti disposizioni, salvo che i soci non abbiano convenuto di regolare altrimenti i loro rapporti.

Art. 583 B. Liquidatori

La liquidazione è fatta dai soci autorizzati a rappresentare la società, salvo loro impedimento personale o accordo tra i soci di designare altri liquidatori.

Ad istanza di un socio, il giudice può, per motivi gravi, revocare i liquidatori e nominarne altri.

I liquidatori devono essere iscritti nel registro di commercio, anche se per la loro designazione non è modificata la rappresentanza della

Art. 584 C. Rappresentanza di eredi

Gli eredi di un socio devono designare un comune mandatario che li rappresenti nella liquidazione.

Art. 585 D. Attribuzioni dei liquidatori

I liquidatori devono ultimare gli affari in corso, adempire gli obblighi della società disciolta, riscuotere i crediti e, in quanto ciò sia necessario per la ripartizione, convertire in denaro il patrimonio sociale.

Essi rappresentano la società nei negozi giuridici richiesti dalla liquidazione, possono stare per essa in giudizio, transigere, compromettere e intraprendere anche nuove operazioni che siano necessarie alla liquidazione degli affari sociali.

Ad istanza di un socio che si opponga alla risoluzione dei liquidatori di vendere in blocco o di rifiutare una siffatta vendita o d’alienare immobili in un determinato modo, il giudice decide.

La società risponde del danno cagionato da un liquidatore con atti illeciti commessi nell’esercizio d’incombenze sociali.

Art. 586 E. Ripartizione provvisoria

I capitali, che durante la liquidazione si trovano disponibili, sono provvisoriamente distribuiti tra i soci in acconto sulla quota definitiva di liquidazione.

Saranno trattenuti i capitali occorrenti al soddisfacimento dei debiti non ancora scaduti o litigiosi.

Art. 587 F. Regolamento dei conti I. Bilancio

All’inizio della liquidazione, i liquidatori devono allestire un bilancio.

Se la liquidazione si protrae, i liquidatori devono allestire bilanci intermedi annuali.

Art. 588 II. Rimborso del capitale e ripartizione dell’avanzo

Il patrimonio, che rimane dopo l’estinzione dei debiti, è adoperato dapprima a restituire il capitale ai soci, poi a pagare gli interessi per la durata della liquidazione.

L’avanzo è ripartito tra i soci secondo le disposizioni sulla ripartizione degli utili.

Art. 589 G. Cancellazione nel registro di commercio

Terminata la liquidazione, i liquidatori devono far cancellare la ditta

Art. 590 H. Conservazione dei libri e delle carte

I libri e le carte della società disciolta saranno conservati per la durata di dieci anni dalla cancellazione della ditta nel registro di commercio, in un luogo designato dai soci o, in mancanza d’accordo tra di essi, dall’ufficio del registro di commercio.

I soci ed i loro eredi conservano il diritto di consultarli.

Capo sesto: Prescrizione

Art. 591 A. Oggetto e termine

Le azioni di creditori sociali contro un socio per debiti della società si prescrivono col decorso di cinque anni dalla pubblicazione della sua uscita o dello scioglimento della società nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, eccetto che per la natura del credito non si faccia luogo per legge ad una prescrizione più breve.

Se il credito diventa esigibile soltanto dopo siffatta pubblicazione, la prescrizione comincerà dalla scadenza.

Questa prescrizione non si applica alle azioni dei soci tra loro.

Art. 592 B. Casi speciali

La prescrizione quinquennale non è opponibile al creditore che proceda soltanto sul patrimonio della società rimasto indiviso.

Qualora l’impresa sia assunta con l’attivo ed il passivo da un socio, egli non può opporre ai creditori la prescrizione quinquennale. Invece, per gli altri soci, la prescrizione quinquennale è sostituita da quella biennale secondo le disposizioni sull’assunzione di debito; quest’ultima norma vale anche ove l’impresa sia assunta con l’attivo ed il passivo da un terzo.

Art. 593 C. Interruzione

L’interruzione della prescrizione in confronto della società, che continua, o di un altro socio non ha effetto per il socio uscito.

Titolo ventesimoquinto: Della società in accomandita

Art. 594 A. Società che esercitano un’impresa commerciale

La società in accomandita è quella nella quale due o più persone, volendo esercitare un commercio, un’industria od altra impresa in forma commerciale, si riuniscono sotto una ditta comune ed in modo che uno almeno dei membri sia responsabile illimitatamente, come accomandatario, uno o più altri, al contrario, come accomandanti, solo fino al totale d’un determinato conferimento patrimoniale, detto capitale accomandato.

Possono essere soci illimitatamente responsabili solo le persone fisiche; per contro anche le persone giuridiche e le società commerciali possono essere accomandanti.

I soci devono far iscrivere la società nel registro di commercio.

Art. 595 B. Società che non esercitano un’impresa commerciale

Se siffatta società non esercita un’impresa in forma commerciale, essa esiste come società in accomandita solo dal momento in cui si fa iscrivere nel registro di commercio.

Art. 596 C. Iscrizione nel registro di commercio I. Luogo e conferimenti in natura239

La società dev’essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.240

…241

Ove il capitale accomandato non consista o consista solo parzialmente in contanti, il conferimento in natura ed il valore che gli è attribuito devono essere espressamente notificati all’ufficio del registro di commercio e menzionati nell’iscrizione.

Art. 597 II. Requisiti formali

La notificazione per l’iscrizione e quella per ogni mutazione dei dati iscritti devono essere firmate davanti all’ufficio del registro di commercio da tutti i soci o prodotte per iscritto con le firme autenticate.

I soci illimitatamente responsabili incaricati di rappresentare la società devono fare personalmente davanti all’ufficio del registro di commercio la firma sociale e la propria o produrle entrambe autenticate.

239 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 240 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

Art. 598 A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme sulla società in nome collettivo

I rapporti dei soci tra loro sono regolati anzitutto dal contratto di

In mancanza di appositi patti, si applicano le disposizioni riguardanti la società in nome collettivo, salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti.

Art. 599 B. Amministrazione

L’amministrazione della società è affidata al socio od ai soci illimitatamente responsabili.

Art. 600 C. Condizione dell’accomandante

L’accomandante non ha, come tale, né il diritto né il dovere di amministrare gli affari della società.

Egli non può nemmeno opporsi ad un atto d’amministrazione della società, quando esso rientri nelle operazioni sociali ordinarie.

Egli ha il diritto di chiedere una copia del conto economico e del bilancio e di verificarne o di farne verificare l’esattezza da un perito indipendente, mediante l’esame dei libri e dei documenti contabili; in caso di contestazione, il perito è designato dal giudice.242

Art. 601 D. Partecipazione agli utili ed alle perdite

L’accomandante non è soggetto a perdita se non fino al totale del capitale da esso accomandato.

In difetto di speciali stipulazioni, la misura della partecipazione dell’accomandante agli utili ed alle perdite è rimessa al libero apprezzamento del giudice.

Qualora il capitale accomandato non sia stato interamente versato o sia stato diminuito, possono esservi aggiunti gli interessi, gli utili e l’onorario, che fosse dovuto all’accomandante, ma solo fino a che sia raggiunto l’ammontare iscritto del capitale accomandato.

242 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal

Art. 602 A. In genere

La società può, sotto la sua ditta, acquistare diritti, vincolarsi, stare in giudizio come attrice e come convenuta.

Art. 603 B. Rappresentanza

La società è rappresentata dal socio o dai soci illimitatamente responsabili in conformità delle disposizioni riguardanti la società in nome collettivo.

Art. 604 C. Responsabilità dell’accomandatario

Il socio illimitatamente responsabile non può essere convenuto personalmente per un debito della società se non quando questa sia stata sciolta o inutilmente escussa.

Art. 605 D. Responsabilità dell’accomandante I. Affari fatti per la società

L’accomandante che faccia affari per la società, senza dichiarare espressamente ch’egli agisce soltanto come procuratore o mandatario, risponde per questi affari, verso i terzi di buona fede, come un socio illimitatamente responsabile.

Art. 606 II. Società non iscritte

Ove la società abbia fatto affari prima di essere iscritta nel registro di commercio, l’accomandante risponde verso i terzi, come un socio illimitatamente responsabile, delle obbligazioni della società nate prima dell’iscrizione, quando non provi che essi conoscevano la limitazione della sua responsabilità.

Art. 607 III. Nome dell’accomandante nella ditta

L’accomandante, il cui nome faccia parte della ditta sociale è responsabile verso i creditori della società come un socio illimitatamente responsabile.

Art. 608 IV. Estensione della responsabilità

L’accomandante risponde verso i terzi fino al totale del capitale accomandato iscritto di commercio.

Quando l’accomandante o, a sua saputa, la società, abbia dichiarato a terzi un maggior capitale accomandato, l’accomandante risponde fino al totale di questo.

I creditori hanno la facoltà di provare che il valore attribuito ad un conferimento in natura non corrispondeva a quello reale nel momento in cui fu effettuato.

Art. 609 V. Riduzione del capitale accomandato

Qualora l’accomandante, per convenzione con gli altri soci o mediante prelevazioni, diminuisca il capitale accomandato iscritto nel registro di commercio o fatto altrimenti noto, questa riduzione non è efficace contro i terzi, finché non sia iscritta nel registro di commercio e pubblicata.

Per le obbligazioni della società nate prima di questa pubblicazione, l’accomandante continua a rispondere con l’intiero capitale accomandato.

Art. 610 VI. Azione dei creditori

Finché continua la società, i creditori sociali non hanno alcuna azione contro l’accomandante.

Sciogliendosi la società, i creditori, i liquidatori o l’amministrazione del fallimento possono chiedere che il capitale accomandato sia consegnato alla massa della liquidazione o del fallimento, in quanto non sia ancora stato conferito o sia stato restituito all’accomandante.

Art. 611 VII. Prelevazione d’interessi e d’utili

L’accomandante ha diritto al pagamento d’interessi e di utili solo in quanto non ne risulti una diminuzione del capitale accomandato.

L’accomandante è tenuto a restituire gli interessi e gli utili indebitamente riscossi. Si applica inoltre l’articolo 64.243

Art. 612 VIII. Ingresso in una società

Chi entra a far parte come accomandante di una società in nome collettivo o in accomandita, risponde con il proprio capitale accomandato anche delle obbligazioni anteriormente nate.

Art. 613 E. Condizioni dei creditori personali

I creditori personali di un socio illimitatamente responsabile o di un accomandante non hanno azione sul patrimonio sociale per ottenere pagamento o garanzia.

243 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal

Essi non possono procedere ad atti esecutivi se non sulle somme alle quali il socio ha diritto per interessi e per utili, sulla quota che gli spetta nella liquidazione e sull’onorario che gli fosse dovuto.

Art. 614 F. Compensazione

Il creditore della società, che è ad un tempo debitore personale dell’accomandante, può opporgli la compensazione solo qualora l’accomandante risponda illimitatamente.

Per il resto la compensazione è regolata dalle norme riguardanti la società in nome collettivo.

Art. 615 G. Fallimento I. In genere

Il fallimento della società non produce quello dei singoli soci.

Parimente il fallimento dei singoli soci non produce quello della

Art. 616 II. Fallimento della società

Nel fallimento della società il patrimonio di questa serve a soddisfare i creditori sociali ad esclusione dei creditori personali dei singoli soci.

L’accomandante non può concorrere come creditore del capitale da esso accomandato ed effettivamente conferito.

Art. 617 III. Procedimento contro l’accomandatario

Quando il patrimonio sociale non basti al soddisfacimento integrale dei creditori della società, questi possono conseguire il pagamento dell’intiero residuo loro credito sul patrimonio particolare di ciascuno dei singoli soci illimitatamente responsabili in concorso coi creditori personali di questi ultimi.

Art. 618 IV. Fallimento dell’accomandante

Nel fallimento dell’accomandante non spetta né ai creditori della società né a questa alcun privilegio in confronto dei creditori personali.

Capo quarto: Scioglimento, liquidazione, prescrizione

Art. 619

Allo scioglimento ed alla liquidazione della società, come pure alla prescrizione delle azioni contro i soci, si applicano le disposizioni riguardanti la società in nome collettivo.

Qualora un accomandante sia dichiarato in fallimento o sia pignorata la quota che gli spetta nella liquidazione, si applicano per analogia le disposizioni riguardanti il socio della società in nome collettivo. Per contro la società non si scioglie per la morte dell’accomandante né se questi è sottoposto a curatela generale.244 Titolo ventesimosesto: Della società anonima245

Art. 620 A. Nozione

La società anonima è quella che si forma sotto una ditta propria, il cui capitale (capitale azionario246), anticipatamente determinato, si divide in parti (azioni) e per i debiti della quale non risponde se non il patrimonio sociale.

Gli azionisti sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie e non sono personalmente responsabili dei debiti della società.

La società anonima può proporsi anche un fine non economico.

Art. 621247 B. Capitale minimo

Il capitale azionario non può essere inferiore a 100 000 franchi.

Art. 622 C. Azioni I. Specie

Le azioni sono nominative o al portatore. Le azioni emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008248 sui titoli contabili prendono la forma, dal punto di vista del diritto della società anonima, di azioni nominative o di azioni al portatore.249

Possono coesistere azioni delle due specie nella proporzione determinata dallo statuto.

Lo statuto può disporre che azioni nominative dovranno o potranno essere convertite nella forma al portatore o azioni al portatore nella forma nominativa.

244 Nuovo testo del per. giusta il n. 10 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). 245 Vedi le disp. fin. di detto Titolo alla fine del presente testo. 246 Nuovo termine giusta il n. II 1 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 247 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 249 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal

Il valore nominale dell’azione non può essere inferiore a 1 centesimo.250

I titoli delle azioni devono essere sottoscritti da almeno un amministratore. La società può stabilire che, anche ove si tratti d’azioni emesse in gran numero, una firma almeno sia autografa.

Art. 623 II. Divisione e riunione

L’assemblea generale ha il diritto, mediante modificazione dello statuto, di dividere le azioni in titoli, di minor valore nominale o di riunirle in titoli di maggior valore nominale, purché il capitale azionario rimanga invariato.

Per la riunione di azioni occorre il consenso dell’azionista.

Art. 624 III. Prezzo di emissione

Le azioni possono emettersi solo per il loro valore nominale o per somma superiore. Rimane riservata l’emissione di nuove azioni destinate a sostituire quelle annullate.

e 3 … 251

Art. 625252 D. Azionisti

Una società anonima può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche o da altre società commerciali.

Art. 626253 E. Statuto I. Disposizioni richieste dalla legge

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

1. la ditta e la sede della società;

2. lo scopo della società; 3. l’ammontare del capitale azionario e dei conferimenti effettuati; 4. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; 5. la convocazione dell’assemblea generale ed il diritto di voto degli azionisti;

250 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 2000, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1047; FF 2000 3765 n. 2.2.1 4798). 251 Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 252 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 253 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 6. gli organi incaricati dell’amministrazione e della revisione; 7. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.

Art. 627254 II. Altre disposizioni 1. In genere 257 RS 957.1

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni 1. la modificazione dello statuto in deroga alle norme legali; 2. l’attribuzione di quote di utili; 3. l’attribuzione d’interessi per il periodo d’avviamento; 4. la limitazione della durata della società; 5. le pene convenzionali per il caso in cui i conferimenti non siano effettuati tempestivamente; 6. l’aumento autorizzato e condizionale del capitale; 7.255 ... 8. la limitazione della facoltà di trasferire le azioni nominative; 9. i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni, come pure i buoni di partecipazione, i buoni di godimento e la concessione di vantaggi speciali; 10. la limitazione del diritto di voto degli azionisti e del loro diritto di farsi rappresentare; 11. i casi, non previsti dalla legge, nei quali l’assemblea generale può deliberare solo a maggioranza qualificata; 12. la facoltà di delegare la gestione a singoli membri del consiglio d’amministrazione o a terzi; 13. l’organizzazione e le attribuzioni dell’ufficio di revisione eccedenti l’ambito fissato dalla legge; 14.256 la possibilità di convertire in una forma diversa azioni emesse sotto una forma determinata, nonché una ripartizione delle spese risultanti, sempre che diverga dalla normativa della legge del 3 ottobre 2008257 sui titoli contabili.

254 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563). 256 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal

Art. 628 2. In particolare, conferimenti in natura, assunzione di beni, vantaggi speciali

Qualora un azionista conferisca una quota in natura, lo statuto deve indicare l’oggetto e la stima di questo conferimento come pure il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite.258

Qualora la società assuma o si proponga di assumere beni da azionisti o da una persona loro vicina, lo statuto deve indicare l’oggetto di questa assunzione, il nome dell’alienante e la controprestazione della società.259

Qualora, al momento della costituzione della società, siano pattuiti speciali vantaggi a favore dei promotori o d’altre persone, lo statuto deve indicare i nomi dei beneficiari e, in modo preciso, il contenuto ed il valore di siffatti vantaggi.

L’assemblea generale può decidere, dopo dieci anni, di abrogare le disposizioni statutarie concernenti i conferimenti in natura o le assunzioni di beni. Le disposizioni statutarie concernenti le assunzioni di beni possono inoltre essere abrogate se la società rinuncia definitivamente a tali assunzioni.260 261

Art. 629262 F. Costituzione I. Atto costitutivo 1. Contenuto

La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società anonima, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.

In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che:

1. tutte le azioni sono state validamente sottoscritte; 2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d’e missione; 3. i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto.

258 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 259 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 260 Per. introdotto dal n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). 261 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 262 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

Art. 630263 2. Sottoscrizione delle azioni

Per essere valida, la sottoscrizione deve contenere:

1. l’indicazione del numero, del valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo d’emissione delle azioni; 2. l’impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo d’emissione.

Art. 631264 II. Documenti giustificativi

Il pubblico ufficiale menziona nell’atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che sono stati esibiti a lui e ai promotori.

All’atto costitutivo devono essere acclusi:

1. lo statuto; 2. la relazione sulla costituzione; 3. l’attestazione di verifica; 4. l’attestazione di deposito dei conferimenti in denaro; 5. i contratti riguardanti i conferimenti in natura; 6. i contratti esistenti di assunzione di beni.

Art. 632265 III. Conferimenti 1. Conferimento minimo

All’atto della costituzione della società i sottoscrittori devono aver liberato almeno il 20 per cento del valore nominale di ogni azione.

In ogni caso, la somma dei conferimenti effettuati non deve essere inferiore a 50 000 franchi.

Art. 633266 2. Prestazione dei conferimenti a. Versamenti

I conferimenti in denaro devono essere depositati presso un istituto soggetto alla legge federale dell’8 novembre 1934267 su le banche e le casse di risparmio ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.

263 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 264 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 265 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 266 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

L’istituto può consegnare questa somma alla società solo dopo l’iscrizione di quest’ultima nel registro di commercio.

Art. 634268 b. Conferimenti in natura c. Conferimenti ulteriori

I conferimenti in natura valgono come copertura solo qualora:

1. siano effettuati in base ad un contratto stipulato in forma scritta o con atto pubblico; 2. la società, dal momento della sua iscrizione nel registro di commercio, possa disporne immediatamente come proprietaria od ottenga il diritto incondizionato di chiederne l’iscrizione nel registro fondiario; 3. sia stata esibita una relazione sulla costituzione con attestazione di verifica.

Il consiglio d’amministrazione decide se devono essere richiesti conferimenti ulteriori relativi alle azioni non interamente liberate.

Il conferimento ulteriore può essere effettuato in denaro, in natura o mediante compensazione.

Art. 635270 3. Verifica dei conferimenti a. Relazione sulla costituzione b. Attestazione di verifica

I promotori danno in una relazione scritta ragguagli su:

1. la specie e lo stato dei conferimenti in natura o dei beni da assumere, e l’adeguatezza della loro stima; 2. l’esistenza del debito e la sua compensabilità; 3. le ragioni e l’adeguatezza dei vantaggi speciali accordati a promotori o ad altri.

Un revisore abilitato verifica la relazione sulla costituzione e attesta per scritto che è completa e conforme alla realtà.

268 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 269 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 270 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 271 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo

Art. 636 a 639272

Art. 640273 G. Iscrizione nel registro di commercio I. Società

cui ha sede

Art. 641274 II. Succursali

Art. 642275 III. Conferimenti in natura, assunzione di beni e vantaggi speciali

L’oggetto dei conferimenti in natura e le azioni emesse quale corrispettivo, l’oggetto dell’assunzione di beni e la controprestazione della società, come pure il contenuto e il valore dei vantaggi speciali devono essere iscritti nel registro di commercio.

Art. 643 H. Acquisto della personalità I. Momento; mancanza dei requisiti276

La società acquista la personalità giuridica soltanto con l’iscrizione

La società acquista la personalità con l’iscrizione, anche se non si verificano le condizioni di questa.

Tuttavia, se, all’atto della costituzione, furono violate disposizioni legali o statutarie sì da porre in grave pericolo o da ledere gravemente gli interessi di creditori o di azionisti, il giudice può, ad istanza d’uno 272 Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 273 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 274 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 275 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 276 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 di questi creditori o azionisti, pronunciare lo scioglimento della società. …277

L’azione si estingue se non è proposta al più tardi entro tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 644 II. Azioni emesse prima della iscrizione

Le azioni emesse prima dell’iscrizione della società sono nulle; la nullità non influisce tuttavia sugli obblighi derivanti dalla loro sottoscrizione.

Chi emette azioni prima dell’iscrizione risponde d’ogni danno derivato dall’emissione.

Art. 645 III. Obbligazioni assunte prima dell’iscrizione

Coloro che hanno agito in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili personalmente ed in

Se siffatte obbligazioni furono espressamente contratte in nome della società anonima da costituire e se la società stessa le assume nel termine di tre mesi dall’iscrizione nel registro di commercio, coloro che le hanno contratte ne sono liberati e la sola società anonima ne è responsabile.

Art. 646278

Art. 647279 J. Modificazione dello statuto

Ogni deliberazione dell’assemblea generale o del consiglio d’amministrazione che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio.

277 Per. abrogato dal n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). 279 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

Art. 648 e 649280

Art. 650281 K. Aumento del capitale azionario I. Aumento ordinario e aumento autorizzato 1. Aumento ordinario

L’aumento del capitale azionario è deliberato dall’assemblea generale e deve essere attuato dal consiglio d’amministrazione entro tre mesi.

La deliberazione dell’assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare:

1. l’ammontare nominale totale dell’aumento e l’ammontare dei conferimenti da effettuare; 2. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie; 3. il prezzo d’emissione o l’autorizzazione data al consiglio d’amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; 4. la specie dei conferimenti e, in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite; 5. in caso di assunzione di beni, il suo oggetto, il nome dell’alienante e la controprestazione della società; 6. in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore del vantaggio e il nome dei beneficiari; 7. ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; 8. ogni limitazione o soppressione del diritto d’opzione, come pure l’utilizzazione dei diritti d’opzione non esercitati o soppressi; 9. le condizioni per l’esercizio di diritti d’opzione acquistati contrattualmente.

Qualora l’aumento del capitale non sia iscritto nel registro di commercio nel termine di tre mesi, la deliberazione dell’assemblea generale decade.

280 Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 281 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

Art. 651282 2. Aumento autorizzato a. Base statutaria b. Adeguamento dello statuto

L’assemblea generale può, mediante modificazione dello statuto, autorizzare il consiglio d’amministrazione ed aumentare il capitale azionario entro un termine non superiore a due anni.

Lo statuto indica di quale ammontare nominale il consiglio d’amministrazione può aumentare il capitale azionario. Il capitale autorizzato non può eccedere la metà del capitale azionario esistente.

Lo statuto deve inoltre contenere le indicazioni richieste in caso di aumento ordinario, eccettuate quelle concernenti il prezzo d’emissione, la specie dei conferimenti, le assunzioni di beni e il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo.

Entro i limiti dell’autorizzazione, il consiglio d’amministrazione può procedere ad aumenti del capitale azionario. Esso emana le disposizioni necessarie che non fossero contenute nella deliberazione dell’assemblea generale.

Sono fatte salve le disposizioni della legge dell’8 novembre 1934283 sulle banche concernenti il capitale di riserva.284

Dopo ogni aumento del capitale azionario, il consiglio d’amministrazione riduce in misura corrispondente nello statuto l’ammontare nominale del capitale autorizzato.

Scaduto il termine per l’aumento del capitale, il consiglio d’amministrazione decide l’abrogazione della relativa disposizione statutaria.

Art. 652286 3. Disposizioni comuni a. Sottoscrizione di azioni b. Prospetto d’emissione c. Diritto d’opzione d. Prestazione dei conferimenti e. Aumento mediante capitale proprio f. Relazione sull’aumento del capitale g. Attestazione di verifica h. Modificazione dello statuto e accertamenti i. Iscrizione nel registro di commercio; nullità delle azioni emesse prima dell’iscrizione

Le azioni sono sottoscritte in un documento speciale (scheda di sottoscrizione) secondo le norme vigenti per la costituzione.

La scheda di sottoscrizione deve riferirsi alla deliberazione d’aumento presa dall’assemblea generale, oppure alla deliberazione con cui l’assemblea generale ha autorizzato l’aumento del capitale e alla decisione d’aumento presa dal consiglio d’amministrazione. Se la legge prescrive un prospetto d’emissione, la scheda di sottoscrizione vi si riferisce parimenti.

282 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 284 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211). 285 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 286 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

La scheda di sottoscrizione che non fissa un termine perde il suo carattere vincolante tre mesi dopo che sia stata firmata.

Qualora nuove azioni siano offerte in sottoscrizione pubblica, la società dà in un prospetto d’emissione ragguagli su: 1. il contenuto dell’iscrizione figurante nel registro di commercio, eccettuate le indicazioni concernenti le persone autorizzate a rappresentare la società; 2. l’ammontare attuale e la composizione del capitale azionario, con la menzione del numero, del valore nominale e della specie delle azioni, come pure dei privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; 3. le disposizioni statutarie relative all’aumento autorizzato o condizionale del capitale; 4. il numero dei buoni di godimento e il contenuto dei diritti ad essi inerenti; 5. l’ultimo conto annuale e l’ultimo conto di gruppo con la relazione di revisione e, ove questi conti risalgano a più di sei mesi, i conti intermedi; 6. i dividendi pagati negli ultimi cinque anni o dalla costituzione in poi; 7. la deliberazione relativa all’emissione di nuove azioni.

È pubblica ogni offerta di sottoscrizione non rivolta a una cerchia limitata di persone.

Il consiglio d’amministrazione delle società che non dispongono di un ufficio di revisione fa allestire una relazione di revisione da un revisore abilitato e rende conto del risultato della revisione nel prospetto d’emissione.288

Ogni azionista ha diritto alla parte delle nuove azioni emesse che corrisponde alla sua partecipazione anteriore.

287 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 288 Introdotto dal n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; 289 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;

La deliberazione dell’assemblea generale di aumentare il capitale azionario può sopprimere il diritto d’opzione soltanto per gravi motivi. Sono gravi motivi segnatamente l’assunzione di imprese o parti d’impresa o partecipazioni, nonché la compartecipazione dei lavoratori. Nessuno dev’essere avvantaggiato o svantaggiato in modo incongruo dalla soppressione del diritto d’opzione.

La società non può, in seguito a limitazione statutaria della trasferibilità delle azioni nominative, impedire l’esercizio del diritto di acquistare azioni all’azionista cui lo abbia concesso.

Salvo disposizione contraria della legge, i conferimenti sono effettuati secondo le norme applicabili in caso di costituzione.

Il capitale azionario può essere aumentato anche mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile.

La prova della copertura dell’ammontare dell’aumento è addotta con il conto annuale nella versione approvata dagli azionisti e con la relazione di revisione di un revisore abilitato. Se questo conto risale a più di sei mesi, è necessario un bilancio intermedio verificato.292 Il consiglio d’amministrazione dà in una relazione scritta ragguagli su:

1. la specie e lo stato dei conferimenti in natura o delle assunzioni di beni, e l’adeguatezza della loro stima; 2. l’esistenza del debito e la sua compensabilità; 3. la libera disponibilità del capitale proprio convertito; 4. il rispetto della deliberazione dell’assemblea generale, in particolare per quanto concerne la limitazione o soppressione del diritto d’opzione e l’utilizzazione dei diritti d’opzione non esercitati o soppressi;

290 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 291 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 292 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 293 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;

5. le ragioni e l’adeguatezza dei vantaggi speciali accordati a singoli azionisti o ad altri.

Un revisore abilitato verifica la relazione sull’aumento del capitale e attesta per scritto che è completa e conforme alla realtà.295

L’attestazione di verifica non è necessaria se i conferimenti relativi al nuovo capitale azionario sono effettuati in denaro, il capitale azionario non è aumentato al fine di procedere ad un’assunzione di beni e i diritti d’opzione non sono limitati o soppressi.

Ricevuta la relazione sull’aumento del capitale e, se necessaria l’attestazione di verifica, il consiglio d’amministrazione modifica lo statuto e accerta che: 1. tutte le azioni sono validamente sottoscritte; 2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d’emissione; 3. i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto o dalla deliberazione dell’assemblea generale.

La decisione e gli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda l’aumento del capitale e attesta che sono stati esibiti al consiglio d’amministrazione.

All’atto pubblico devono essere acclusi lo statuto modificato, la relazione sull’aumento, l’attestazione di verifica, come pure i contratti riguardanti i conferimenti in natura e i contratti esistenti di assunzione di beni.

294 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 295 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 296 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;

Il consiglio d’amministrazione notifica per iscrizione al registro di commercio la modificazione dello statuto e gli accertamenti da lui fatti.

Alla notificazione si devono unire:

1. l’atto pubblico relativo alla deliberazione dell’assemblea generale e quello relativo alla decisione del consiglio d’amministrazione, con gli allegati; 2. una copia autentica dello statuto modificato.

Le azioni emesse prima dell’iscrizione dell’aumento del capitale sono nulle; la nullità non influisce sugli obblighi derivanti dalla loro sottoscrizione.

Art. 653298 II. Aumento condizionale 1. Principio 2. Limiti 4. Tutela degli azionisti 5. Tutela dei titolari di un diritto di conversione o d’opzione 6. Attuazione dell’aumento a. Esercizio dei diritti; conferimenti

L’assemblea generale può decidere un aumento condizionale del capitale accordando nello statuto ai titolari di nuove obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari nei confronti della società o delle società facenti parte del suo gruppo, come pure ai lavoratori, il diritto di acquistare nuove azioni (diritti di conversione o d’opzione).

Il capitale azionario aumenta senz’altro al momento e nella misura in cui tali diritti di conversione o d’opzione sono esercitati e in cui gli obblighi di conferimento sono adempiuti mediante compensazione o in denaro.

Sono fatte salve le disposizioni della legge dell’8 novembre 1934299 sulle banche concernenti il capitale convertibile.300

L’ammontare nominale di cui il capitale azionario può essere aumentato condizionalmente non può eccedere la metà del capitale azionario esistente.

Il conferimento effettuato deve corrispondere almeno al valore nominale.

297 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 298 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 300 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211). 301 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;

3. Base statutaria 1 Lo statuto deve indicare:

1. l’ammontare nominale dell’aumento condizionale del capitale; 2. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; 3. la cerchia dei titolari dei diritti di conversione o d’opzione; 4. la soppressione dei diritti d’opzione degli attuali azionisti; 5. i privilegi inerenti a determinate categorie d’azioni; 6. la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative.

Se agli azionisti non è offerta previamente la sottoscrizione delle obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d’opzione, lo statuto deve inoltre indicare: 1. le condizioni d’esercizio dei diritti di conversione o d’opzione; 2. i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d’emissione.

Sono nulli i diritti di conversione o d’opzione accordati prima dell’iscrizione nel registro di commercio della disposizione statutaria sull’aumento condizionale del capitale.

Qualora l’aumento condizionale del capitale sia connesso con l’emissione di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d’opzione, agli azionisti deve essere offerta previamente la sottoscrizione di tali obbligazioni nella stessa proporzione della loro partecipazione anteriore.

Questo diritto preferenziale di sottoscrizione può essere limitato o soppresso in caso di gravi motivi.

La soppressione del diritto d’opzione, necessaria per procedere a un aumento condizionale del capitale, e la limitazione o soppressione del diritto preferenziale di sottoscrizione non devono avvantaggiare o svantaggiare alcuno in modo incongruo.

302 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 303 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;

Il creditore o lavoratore titolare di un diritto di conversione o d’opzione che gli permetta di acquistare azioni nominative non può essere impedito nell’esercizio di tale diritto in virtù di una limitazione della trasferibilità delle azioni nominative, a meno che questa riserva non sia stata prevista nello statuto e nel prospetto d’emissione.

I diritti di conversione o d’opzione possono essere pregiudicati per effetto di un aumento del capitale azionario, di un’emissione di nuovi diritti di conversione o di opzione o in altra guisa, soltanto se il prezzo di conversione è abbassato o una compensazione adeguata è accordata in altro modo ai titolari oppure se anche gli azionisti subiscono lo stesso pregiudizio.

I diritti di conversione o d’opzione sono esercitati con una dichiarazione scritta che rinvia alla disposizione statutaria sull’aumento condizionale del capitale; se la legge prescrive un prospetto d’emissione, la dichiarazione vi si riferisce parimenti.

I conferimenti in denaro o mediante compensazione si effettuano presso un istituto bancario soggetto alla legge federale dell’8 novembre 1934306 su le banche e le casse di risparmio.

I diritti dell’azionista nascono non appena sia stato adempiuto l’obbligo del conferimento.

Art. 653f 307 b. Attestazione di verifica c. Adeguamento dello statuto d. Iscrizione nel registro di commercio 7. Abrogazione

Alla fine di ogni esercizio, o anteriormente se il consiglio d’amministrazione lo chiede, un perito revisore abilitato verifica se l’emissione delle nuove azioni sia avvenuta conformemente alla legge, allo statuto e, qualora fosse necessario, al prospetto d’emissione.308

Egli attesta per scritto tale conformità.

304 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 305 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 307 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 308 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

Ricevuta l’attestazione di verifica, il consiglio d’amministrazione accerta con atto pubblico il numero, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie e lo stato del capitale azionario alla fine dell’esercizio annuale o al momento della verifica. Esso procede agli adeguamenti statutari necessari.

Il pubblico ufficiale accerta nell’atto pubblico che l’attestazione di verifica contiene le indicazioni richieste.

Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il consiglio d’amministrazione notifica al registro di commercio, per iscrizione, la modificazione statutaria e produce all’uopo l’atto pubblico e l’attestazione di verifica.

Dopo che un perito revisore abilitato abbia accertato per scritto l’estinzione dei diritti di conversione o d’opzione, il consiglio d’amministrazione abroga le disposizioni statutarie sull’aumento condizionale del capitale.

Il pubblico ufficiale accerta nell’atto pubblico che la relazione di revisione contiene le indicazioni richieste.

Art. 654 III. Azioni privilegiate 1. Condizioni312

L’assemblea generale può, entro i limiti stabiliti dallo statuto o mediante una modificazione di questo, deliberare l’emissione di azioni privilegiate o la conversione in azioni privilegiate d’azioni esistenti.

Qualora una società abbia emesso azioni privilegiate, non possono essere emesse nuove azioni, alle quali siano accordati diritti di preferenza in confronto d’azioni privilegiate preesistenti, se non con l’approvazione tanto dei titolari di queste quanto dell’assemblea generale 309 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 310 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 311 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo 312 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 di tutti gli azionisti. Rimane riservato allo statuto di disporre diversamente.

La stessa norma vale in caso di modificazione o di soppressione d’un privilegio accordato dallo statuto ad una categoria d’azioni.

Art. 655313

Art. 656 2. Diritti inerenti alle azioni privilegiate314 L. Buoni di partecipazione I. Nozione; disposizioni applicabili II. Capitale di partecipazione e capitale azionario III. Statuto giuridico del partecipante 1. In genere 2. Comunicazione della condeliberazioni dell’assemblea generale 3. Rappresentanza in seno al consiglio d’amministrazione 4. Diritti patrimoniali a. In genere b. Diritti d’opzione

Le azioni privilegiate danno diritto ai vantaggi che loro sono espressamente concessi, in confronto delle azioni ordinarie, dallo statuto primitivo o dalle sue modificazioni. Nel rimanente esse sono parificate alle azioni ordinarie.

Possono essere accordati privilegi specialmente nella ripartizione dei dividendi, con o senza diritto a sopraddividendi, e in quella dell’avanzo della liquidazione, come pure a proposito della offerta in opzione di nuove azioni che fossero emesse.

Lo statuto può prevedere un capitale di partecipazione suddiviso in quote (buoni di partecipazione). Tali buoni di partecipazione sono emessi contro un conferimento, hanno un valore nominale e non accordano diritto di voto.

Salvo disposizione contraria della legge, le norme sul capitale azionario, sull’azione e sull’azionista sono applicabili anche al capitale di partecipazione, al buono di partecipazione e al partecipante.

I buoni di partecipazione devono essere designati come tali.

Il capitale di partecipazione non può eccedere il doppio del capitale azionario.

Le disposizioni sul capitale minimo e sui conferimenti minimi totali non sono applicabili.

314 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 315 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 316 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;

In materia di limitazione dell’acquisto delle azioni proprie, di riserva generale, di istituzione di una verifica speciale contro la volontà dell’assemblea generale e di avviso obbligatorio in caso di perdita di capitale, il capitale di partecipazione va aggiunto al capitale azionario.

L’aumento autorizzato o condizionale del capitale azionario e del capitale di partecipazione non può eccedere in totale la metà della somma del capitale azionario e del capitale di partecipazione esistenti.

Il capitale di partecipazione può essere creato mediante la procedura dell’aumento autorizzato o condizionale.

Il partecipante non ha diritto di voto né, se lo statuto non stabilisce altrimenti, diritti ad esso inerenti.

Sono considerati diritti inerenti al diritto di voto il diritto di esigere la convocazione dell’assemblea generale e di prendervi parte, il diritto di ottenere ragguagli, di consultare documenti e di proposta.

Se lo statuto non gli accorda il diritto di ottenere ragguagli, di consultare documenti o di proporre l’istituzione di una verifica speciale (art. 697a segg.), il partecipante può chiedere per scritto all’assemblea generale di ottenere ragguagli, di consultare documenti o di istituire una verifica speciale.

La convocazione all’assemblea generale è comunicata ai partecipanti vocazione e delle con l’indicazione degli oggetti all’ordine del giorno e le proposte.

Ogni deliberazione dell’assemblea generale è posta senza indugio a disposizione dei partecipanti presso la sede della società e presso quella delle sue succursali iscritte nel registro di commercio perché ne possano prendere conoscenza. Tale deposito deve essere segnalato nella comunicazione destinata ai partecipanti.

Lo statuto può accordare ai partecipanti il diritto di avere un rappresentante nel consiglio d’amministrazione.

317 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 318 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 319 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;

Lo statuto non deve discriminare i partecipanti rispetto agli azionisti nella ripartizione dell’utile risultante dal bilancio e dell’avanzo della liquidazione, come pure nella sottoscrizione di nuove azioni.

Se vi sono diverse categorie di azioni, i buoni di partecipazione devono essere assimilati almeno alla categoria meno favorita.

Le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni dell’assemblea generale possono peggiorare la situazione dei partecipanti solo se peggiorano in misura corrispondente la situazione degli azionisti ai quali i partecipanti sono assimilati.

Salvo disposizione contraria dello statuto, i privilegi e i diritti sociali statutari dei partecipanti possono essere soppressi o limitati soltanto con il consenso di una speciale assemblea dei partecipanti interessati e dell’assemblea generale degli azionisti.

All’atto della creazione di un capitale di partecipazione, gli azionisti hanno lo stesso diritto d’opzione di cui dispongono in occasione dell’emissione di nuove azioni.

Se il capitale azionario e il capitale di partecipazione sono aumentati simultaneamente e nella stessa proporzione, lo statuto può prevedere che gli azionisti possono sottoscrivere solo azioni e i partecipanti solo buoni di partecipazione.

Se è aumentato solo il capitale di partecipazione o solo il capitale azionario, o se uno di essi è aumentato in misura maggiore dell’altro, i diritti d’opzione devono essere ripartiti in modo da permettere agli azionisti e ai partecipanti di conservare la proporzione del capitale complessivo che possedevano sino allora.

Art. 657322 M. Buoni di godimento

Lo statuto può prevedere buoni di godimento a favore di persone che sono in relazione con la società a seguito di una precedente partecipazione finanziaria o quali azionisti, creditori, lavoratori, o per altri motivi analoghi. Esso deve indicare il numero dei buoni di godimento emessi e il contenuto dei diritti ad essi inerenti.

320 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 321 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 322 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

Mediante i buoni di godimento può essere conferito ai loro titolari soltanto il diritto ad una quota dell’utile risultante dal bilancio o dell’avanzo della liquidazione o all’esercizio di un’opzione in caso d’emissione di nuove azioni.

Il buono di godimento non può avere un valore nominale, non può essere denominato buono di partecipazione né essere emesso quale corrispettivo di un conferimento iscritto tra gli attivi del bilancio.

I titolari dei buoni di godimento formano di diritto una comunione alla quale sono applicabili per analogia le disposizioni sulla comunione dei creditori nei prestiti in obbligazioni. Tuttavia, la decisione di rinunciare a taluni diritti o a tutti i diritti derivanti dai buoni di godimento ha carattere obbligatorio per tutti i titolari soltanto se è presa con la maggioranza assoluta di tutti i buoni in circolazione.

Buoni di godimento a favore dei promotori possono essere deliberati solo nei limiti stabiliti dallo statuto primitivo.

Art. 658323

Art. 659324 N. Azioni proprie I. Limitazione dell’acquisto II. Conseguenze dell’acquisto III. Acquisto da parte di filiali

La società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all’ammontare dei mezzi necessari per l’acquisto, e se il valore nominale complessivo di tali azioni non eccede il 10 per cento del capitale azionario.

Se sono acquistate azioni nominative nell’ambito di una restrizione della trasferibilità, il limite massimo è del 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o annullate mediante una riduzione del capitale.

Il diritto di voto delle azioni proprie e i diritti ad esso inerenti sono sospesi.

La società è tenuta a costituire per le azioni proprie una riserva a sé stante il cui ammontare corrisponde al loro valore d’acquisto.

324 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 325 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;

Se una società ha una partecipazione maggioritaria in proprie filiali, le stesse limitazioni e conseguenze previste per il caso d’acquisto delle azioni proprie valgono per l’acquisto delle sue azioni da parte di tali filiali.

Se una società acquista una partecipazione maggioritaria in un’altra società che, a sua volta, possiede azioni della società acquirente, queste ultime azioni sono considerate azioni proprie della società acquirente.

L’obbligo di costituire la riserva incombe alla società che detiene la partecipazione maggioritaria.

Capo secondo: Diritti ed obblighi degli azionisti

Art. 660327 A. Diritto alla quota degli utili e dell’avanzo della liquidazione I. In genere

Ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio, in quanto, secondo le disposizioni della legge e dello statuto, essi siano destinati ad essere ripartiti fra gli azionisti.

Sciolta la società, ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale dell’avanzo della liquidazione, in quanto lo statuto non disponga un diverso impiego del patrimonio della società disciolta.

Sono salvi i privilegi accordati dallo statuto a determinate categorie di azioni.

Art. 661 II. Computo

Salvo diversa disposizione dello statuto, le quote d’utili netti e d’avanzo della liquidazione devono essere calcolate in proporzione dei versamenti eseguiti sul capitale azionario.

Art. 662328

326 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 327 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 329 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Abrogato dal

Art. 663330

Art. 663a e 663b331

Art. 663bbis 332 B.333 Relazione sulla gestione I. Indicazioni supplementari per le società con azioni quotate in borsa 1. Retribuzioni 2. Partecipazio-

Le società con azioni quotate in borsa sono tenute ad indicare nell’allegato del bilancio:

1. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio d’amministrazione;

2. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a persone cui il consiglio d’amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzione); 3. tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio consultivo; 4. le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l’attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società o non siano usuali sul mercato; 5. le retribuzioni non usuali sul mercato da esse direttamente o indirettamente corrisposte a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1–4.

Sono considerate retribuzioni in particolare:

1. gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti; 2. le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d’affari e altre forme di partecipazione al risultato dell’esercizio; 3. le prestazioni in natura; 4. l’attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e d’opzione; 5. le indennità di partenza; 6. le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni a favore di terzi e altre forme di garanzia;

331 Introdotti dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Abrogati dal 332 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 2005 (trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2629; FF 2004 3995). 333 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 7. la rinuncia a crediti; 8. le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l’entità; 9. tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari.

Nell’allegato del bilancio vanno inoltre indicati:

1. tutti i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; 2. i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; 3. i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1 e 2.

Le indicazioni concernenti le retribuzioni e i crediti devono comprendere: 1. l’importo totale corrisposto al consiglio d’amministrazione e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione; 2. l’importo totale corrisposto alla direzione e l’importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione; 3. l’importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.

Le retribuzioni e i crediti concessi a persone vicine ai membri del consiglio d’amministrazione o della direzione vanno dichiarati separatamente. Non è necessario indicare i nominativi di tali persone. Per il rimanente, sono applicabili per analogia le norme concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni e ai crediti concessi ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione.

Le società con azioni quotate in borsa sono tenute, in quanto li conoscano o li dovrebbero conoscere, ad indicare, nell’allegato del bilancio, gli azionisti importanti e le loro partecipazioni336.

334 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 335 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 336 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRCRU 1974 1051).

Sono azionisti importanti gli azionisti e i gruppi di azionisti legati da convenzioni di voto, la cui partecipazione eccede il 5 per cento dell’insieme dei voti. Se lo statuto prevede un limite inferiore, in per cento, del numero di azioni nominative (art. 685d cpv. 1), questo limite è determinante per l’obbligo di indicare.

Vanno dichiarati anche le partecipazioni alla società e i diritti di conversione e di opzione detenuti da ciascun membro attuale del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, incluse le partecipazioni delle persone a lui vicine, con indicazione del suo nominativo e della sua funzione.337

Art. 663d a 663h338

Art. 664 e 665339

Art. 666 e 667341

Art. 668342

Art. 669343

Art. 670344 II. Valutazione e rivalutazione345

Se la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta in seguito ad una perdita risultante dal bilancio, i fondi o le 337 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 2005 (trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2629; FF 2004 3995). 338 Introdotti dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Abrogato dal 339 Abrogati dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. (RU 2012 6679; FF 2008 1321). 340 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991(RU 1992 733; FF 1983 II 713). Abrogato dal 341 Abrogati dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). 344 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 345 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal partecipazioni il cui valore reale ecceda il prezzo d’acquisto o di costo possono essere rivalutati fino a concorrenza di tale valore, allo scopo di equilibrare il bilancio deficitario. L’ammontare della rivalutazione deve figurare separatamente nel bilancio come riserva di rivalutazione.

La rivalutazione può aver luogo solo se un revisore abilitato attesti per scritto, a destinazione dell’assemblea generale, che sono adempiute le condizioni legali.346

Art. 671347 C. Riserve I. Riserve legali 1. Riserva generale 2. Riserva per azioni proprie 3. Riserva di rivalutazione

Il 5 per cento dell’utile dell’esercizio è assegnato alla riserva generale sino a che questa abbia raggiunto il 20 per cento del capitale azionario versato.

Sono altresì assegnati a questa riserva, anche quando essa abbia raggiunto l’ammontare legale: 1. il ricavo proveniente dall’emissione di azioni ed eccedente il loro valore nominale, dopo copertura delle spese d’emissione, nella misura in cui non sia utilizzato per ammortamenti o a scopi di previdenza; 2. il saldo dei versamenti effettuati su azioni annullate, diminuito della perdita che fosse stata subita con le azioni emesse in loro sostituzione; 3. il 10 per cento degli importi distribuiti a titolo di partecipazione all’utile dopo il versamento di un dividendo del 5 per cento.

La riserva generale, in quanto non superi la metà del capitale azionario, può essere adoperata solo per sopperire a perdite o per prendere misure che permettano all’impresa di reggersi in tempo di cattivo andamento degli affari, d’evitare la disoccupazione dei propri dipendenti o d’attenuarne le conseguenze.

Le disposizioni contenute nel capoverso2 numero3 e nel capoverso

non si applicano alle società il cui scopo consiste prevalentemente nella partecipazione ad altre imprese (società holding).

…348

…349 346 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 347 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

La riserva per azioni proprie può essere sciolta nella misura dei valori d’acquisto se le azioni sono alienate od annullate.

La riserva di rivalutazione può essere sciolta soltanto se trasformata in capitale azionario, nonché mediante riammortamento o alienazione degli attivi rivalutati.

Art. 672352 II. Riserve statutarie 1. In genere

Lo statuto può disporre che alla riserva sia assegnata una frazione dell’utile dell’esercizio maggiore del 5 per cento e che la riserva debba ammontare a più del 20 per cento legalmente prescritto del capitale azionario versato.

Esso può prevedere la costituzione di altre riserve e determinarne la destinazione e l’impiego.

Art. 673353 2. A scopo di previdenza a favore di lavoratori

Lo statuto può in particolare prevedere anche la costituzione di riserve destinate a creare e sostenere istituzioni di previdenza a favore di lavoratori dell’impresa.

Art. 674354 III. Relazione tra il dividendo e le riserve

Il dividendo non può essere determinato prima che siano state assegnate alle riserve legali e statutarie le somme loro destinate dalla legge e dallo statuto.

L’assemblea generale può deliberare la costituzione di riserve che non siano previste dalla legge e dallo statuto o che ne eccedano le esigenze, nella misura in cui ciò sia: 1. necessario per scopi di sostituzione; 2. giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell’impresa o la ripartizione di un dividendo quanto costante possibile, tenendo conto degli interessi di tutti gli azionisti.

350 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 351 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 352 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 353 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 354 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

L’assemblea generale può parimenti, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, costituire riserve prelevate sull’utile risultante dal bilancio, con cui creare e sostenere istituzioni di previdenza a favore di lavoratori dell’impresa o destinate ad altri scopi di previdenza.

Art. 675 D. Dividendi, interessi per il periodo d’avviamento e tantièmes I. Dividendi355

Non possono essere attribuiti interessi a favore del capitale azionario.

Possono essere prelevati dividendi solo sopra l’utile risultante dal bilancio e sulle riserve all’uopo costituite.356

Art. 676 II. Interessi per il periodo d’avviamento

Per lo spazio di tempo necessario ai lavori di preparazione e d’impianto dell’impresa e fino al principio dell’esercizio normale della medesima, possono essere espressamente attribuiti agli azionisti interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d’impianto. Entro questi limiti, lo statuto deve indicare il momento, dopo il quale questi interessi non potranno più essere pagati.

Se l’impresa è ampliata mediante l’emissione di nuove azioni, la deliberazione d’aumento del capitale sociale può attribuire alle nuove azioni interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d’impianto, fino ad una data esattamente indicata e che non potrà essere posteriore al principio dell’esercizio dell’impresa ampliata.

Art. 677357 III. Partecipazione agli utili (tantièmes)

Quote di utili possono essere attribuite agli amministratori solo se prelevate sull’utile risultante dal bilancio, dopo l’assegnazione alla riserva legale e la ripartizione, tra gli azionisti, di un dividendo del 5 per cento o della percentuale superiore che fosse prevista nello statuto.

Art. 678358 E. Restituzione di prestazioni I. In genere

Gli azionisti e gli amministratori, come pure le persone loro vicine, che abbiano riscosso indebitamente e in mala fede dividendi, tantièmes, altre quote di utili o interessi per il periodo d’avviamento, sono tenuti a restituirli.

355 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 356 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 357 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 358 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

Essi devono restituire anche altre prestazioni della società, in quanto siano manifestamente sproporzionate rispetto alla loro controprestazione e alla situazione economica della società.

Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società e all’azionista; la domanda giudiziale di quest’ultimo è volta ad una prestazione alla

L’obbligo di restituzione si prescrive in cinque anni dal momento in cui la prestazione è stata ricevuta.

Art. 679359 II. Partecipazioni agli utili in caso di fallimento della società

Nel fallimento della società gli amministratori devono restituire tutte le quote di utili ricevute nel corso dei tre anni che hanno preceduto la dichiarazione del fallimento, salvo che provino che le condizioni previste dalla legge e dallo statuto per la distribuzione di tali quote erano soddisfatte; in particolare deve essere provato che la distribuzione si basava su un bilancio allestito con prudenza.

...360

Art. 680 F. Versamenti degli azionisti I. Oggetto

Neppure per disposizione statutaria gli azionisti possono essere tenuti a prestazioni eccedenti la somma determinata dalla società per l’acquisto delle azioni al momento dell’emissione.

Essi non hanno diritto di farsi restituire ciò che hanno versato.

Art. 681 II. Effetti della mora 1. Legali e statutari

L’azionista, che non ha versato a tempo debito il prezzo di emissione delle sue azioni, è tenuto al pagamento degli interessi moratori.

Il consiglio d’amministrazione361 può, inoltre, dichiarare l’azionista moroso decaduto sia dai diritti come sottoscrittore, sia dal diritto di ripetere i parziali versamenti già fatti, ed emettere nuove azioni in luogo di quelle così annullate. Qualora i titoli già emessi per le azioni annullate non siano restituiti, l’annullamento deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed inoltre nella forma prescritta dallo statuto.

Lo statuto può anche comminare una pena convenzionale all’azionista moroso.

359 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 361 Nuovo termine giusta il n. II 1 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 682 2. Diffida al pagamento

Quando il consiglio d’amministrazione si proponga di dichiarare l’azionista moroso decaduto dai suoi diritti come sottoscrittore o di esigerne la pena convenzionale prevista nello statuto, essa deve diffidarlo al pagamento almeno tre volte sul Foglio ufficiale svizzero di commercio ed inoltre nella forma prescritta dallo statuto, assegnandogli un termine supplementare di almeno un mese a far data dall’ultima pubblicazione. Solo se l’azionista non paga neppure nel termine supplementare, esso può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti come sottoscrittore o può essergli chiesta la pena convenzionale.

Se le azioni sono nominative, le pubblicazioni sono sostituite da una diffida, con assegno del termine supplementare, fatta per lettera raccomandata all’azionista iscritto nel libro delle azioni. In questo caso, il termine supplementare corre dal ricevimento della diffida.

L’azionista moroso risponde verso la società della perdita da essa subita nell’emissione delle azioni destinate a sostituire quelle annullate.

Art. 683 G. Emissione e trasferimento delle azioni I. Azioni al portatore

Non possono emettersi azioni al portatore se non dopo che sia stato versato l’intiero valore nominale.

I titoli emessi prima del versamento dell’intiero loro valore nominale sono nulli. Rimangono riservate le azioni di risarcimento.

Art. 684362 II. Azioni nominative

Le azioni nominative sono, salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, liberamente trasferibili.

Il trasferimento in virtù di un negozio giuridico può farsi mediante consegna all’acquirente del titolo girato.

Art. 685363 H. Limitazione della trasferibilità I. Limitazione legale II. Limitazione statutaria 1. Principi 2. Azioni nominative non quotate in borsa a. Condizioni del rifiuto b. Effetti 3. Azioni nominative quotate in borsa a. Condizioni del rifiuto b. Obbligo di annunciare c. Trasferimento dei diritti d. Termine di rifiuto

Le azioni nominative non integralmente liberate possono essere trasferite solo con l’approvazione della società, salvo che si tratti di azioni acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d’esecuzione forzata.

362 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 363 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

L’approvazione può essere rifiutata solo se la solvibilità dell’acquirente è dubbia e se non sono state fornite le garanzie chieste dalla

Lo statuto può stabilire che il trasferimento delle azioni nominative richieda l’approvazione della società.

Tale limitazione vale anche per la costituzione di un usufrutto.

Se la società entra in liquidazione, la limitazione della trasferibilità decade.

La società può respingere la domanda di approvazione, se invoca un grave motivo previsto dallo statuto o se offre all’alienante di assumere le azioni per proprio conto, per conto di altri azionisti o per conto di terzi al loro valore reale al momento della domanda.

Sono considerati gravi motivi le disposizioni concernenti la composizione della cerchia degli azionisti, le quali giustifichino il rifiuto tenuto conto dello scopo sociale o dell’indipendenza economica

La società può inoltre rifiutare l’iscrizione nel libro delle azioni se l’acquirente non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto.

Se le azioni sono state acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d’esecuzione forzata, la società può respingere la domanda d’approvazione soltanto se offre all’acquirente di assumere le azioni al loro valore reale.

L’acquirente366 può richiedere che il giudice del luogo in cui la società ha la propria sede determini il valore reale. Le spese di stima sono a carico della società.

Se l’acquirente non respinge l’offerta d’assunzione nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del valore reale, l’offerta si considera accettata.

Lo statuto non può stabilire condizioni che rendano più difficile la trasferibilità.

364 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 365 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 366 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRCRU 1974 1051).

L’alienante conserva la proprietà delle azioni e tutti i diritti connessi sino a che non sia data l’approvazione necessaria per il loro trasferimento.

In caso d’acquisto delle azioni per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d’esecuzione forzata, la proprietà del titolo e i diritti patrimoniali passano all’acquirente immediatamente, mentre i diritti sociali solo al momento dell’approvazione da parte della società.

L’approvazione si considera accordata se la società non respinge la relativa domanda entro tre mesi dalla ricezione o se la respinge a torto.

La società può rifiutare come azionista l’acquirente di azioni nominative quotate in borsa, soltanto se lo statuto prevede un limite massimo, in per cento, del numero di azioni nominative per le quali l’acquirente deve essere riconosciuto come azionista, e questo limite è superato.

La società può inoltre rifiutare l’iscrizione nel libro delle azioni se, su sua domanda, l’acquirente non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto.

Se azioni nominative quotate369 in borsa sono state acquistate per successione, divisione ereditaria o in virtù del regime matrimoniale dei beni, l’acquirente non può essere rifiutato come azionista.

Se azioni nominative quotate in borsa sono vendute in borsa, la banca dell’alienante annuncia senza indugio alla società il nome dell’alienante e il numero di azioni vendute.

Se azioni nominative quotate in borsa sono acquistate in borsa, i diritti passano all’acquirente con il trasferimento. Se azioni nominative quotate in borsa sono acquistate al di fuori di essa, i diritti passano all’acquirente soltanto quando egli ha presentato alla società la domanda intesa ad essere riconosciuto come azionista.

367 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 368 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 369 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRCRU 1974 1051). 370 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 371 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;

Fino al riconoscimento, l’acquirente non può esercitare né il diritto di voto inerente alle azioni, né gli altri diritti connessi con il diritto di voto. Nell’esercizio di tutti gli altri diritti, in particolare di quello d’opzione, l’acquirente non è limitato.

Gli acquirenti non ancora riconosciuti dalla società sono iscritti nel libro delle azioni, dopo il trasferimento dei diritti, come azionisti senza diritto di voto. Le loro azioni non sono rappresentate nell’assemblea generale.

Qualora l’acquirente venga illecitamente rifiutato come azionista, la società è tenuta a riconoscere a decorrere dalla decisione giudiziale il suo diritto di voto e gli altri diritti connessi con il diritto di voto. Essa è inoltre tenuta a risarcire l’acquirente per il danno cagionato in quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa.

Se la società non rifiuta il riconoscimento entro 20 giorni, l’acquirente è riconosciuto come azionista.

Art. 686373 4. Libro delle azioni a. Iscrizione b. Cancellazione

La società tiene un libro delle azioni, che indica il nome e l’indirizzo dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative. Lo tiene in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.374

L’iscrizione nel libro delle azioni ha luogo soltanto ove sia provato l’acquisto in proprietà dell’azione o la costituzione di un usufrutto su di essa.

La società è tenuta a far menzione sul titolo dell’avvenuta iscrizione.

Nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni.

I documenti giustificativi su cui si fonda l’iscrizione devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione del proprietario o dell’usufruttuario dal libro delle azioni.375 372 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 373 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 374 Per. introdotto dal n. I2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l attuazione delle 375 Introdotto dal n. I2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Sentito l’interessato, la società può cancellare iscrizioni nel libro delle azioni, qualora siano state operate in base ad indicazioni errate dell’acquirente. Questi deve esserne immediatamente informato.

Art. 687 5. Azioni nominative non interamente versate

L’acquirente di un’azione nominativa, della quale il prezzo d’emissione non è stato interamente pagato, è responsabile verso la società dell’ammontare non versato, tosto ch’egli sia iscritto nel libro delle azioni.

Il sottoscrittore, che aliena la sua azione, può essere costretto a pagare l’ammontare non versato, se la società cade in fallimento entro due anni dalla sua iscrizione nel registro di commercio e se l’azionista che ha preso il posto del sottoscrittore è dichiarato decaduto dal suo diritto come tale.

L’iscrizione dell’acquirente nel libro delle azioni libera l’alienante, che non sia sottoscrittore, dall’obbligo di pagare l’ammontare non versato.

Finché il valore nominale d’azioni nominative non è stato interamente versato, si deve indicare su ciascun titolo l’importo effettivamente pagato.

Art. 688 III. Certificati provvisori

Non possono emettersi certificati provvisori al portatore se non per azioni al portatore, di cui sia stato versato l’intiero valore nominale. I certificati provvisori al portatore emessi prima del versamento dell’intiero loro valore nominale sono nulli. Rimangono riservate le azioni di risarcimento.

Se per azioni al portatore sono emessi certificati provvisori nominativi, essi possono essere trasferiti solo in conformità delle norme sulla cessione di crediti; tuttavia il trasferimento diventa efficace di fronte alla società solo ove le sia notificato.

Per azioni nominative, non possono emettersi se non certificati provvisori nominativi. Il trasferimento di tali certificati soggiace alle norme sul trasferimento delle azioni nominative.

376 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;

Art. 689377 J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista I. Partecipazione all’assemblea generale 1. Principio 2. Legittimazione nei confronti della società 3. Rappresentanza dell’azionista a. In genere b. Da parte di un membro di un organo della società c. Da parte di un depositario d. Comunicazione

Negli affari sociali l’azionista esercita i suoi diritti nell’assemblea generale, in particolare quelli che concernono la designazione degli organi, l’approvazione della relazione sulla gestione e la deliberazione sull’impiego dell’utile.

Egli può rappresentare personalmente le proprie azioni nell’assemblea generale, o farle rappresentare da un terzo, il quale, salvo disposizione contraria dello statuto, non deve necessariamente essere azionista.

Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante una procura scritta dell’azionista.

Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione al portatore chi si legittima esibendo l’azione. Il consiglio d’amministrazione può stabilire un altro modo di provare il possesso.

Chi esercita diritti sociali quale rappresentante è tenuto a seguire le istruzioni del rappresentato.

Il possessore di un’azione al portatore costituita in pegno, depositata o prestata può esercitare i diritti sociali soltanto se ne è stato autorizzato dall’azionista con speciale scrittura.

Se propone agli azionisti un membro dei suoi organi o altra persona da essa dipendente per rappresentarli in un’assemblea generale, la società è tenuta a designare altresì una persona indipendente che gli azionisti possano scegliere come loro rappresentante.

377 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 378 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 379 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 380 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;

Per esercitare i diritti sociali delle azioni ricevute in deposito, il rappresentante depositario chiede al deponente istruzioni per il voto, prima di ogni assemblea generale.

Se le istruzioni del deponente non sono date tempestivamente, il rappresentante depositario esercita il diritto di voto conformemente alle istruzioni generali del deponente; in difetto di queste segue le proposte del consiglio d’amministrazione.

Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti soggetti alla legge federale dell’8 novembre 1934382 su le banche e le casse di risparmio, come pure gli amministratori professionali di beni.

Gli organi, i rappresentanti indipendenti e i rappresentanti depositari comunicano alla società il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni da essi rappresentate. In assenza di tali indicazioni, le deliberazioni dell’assemblea generale possono essere impugnate alle stesse condizioni che nel caso di partecipazione illecita all’assemblea generale.

Il presidente comunica queste indicazioni all’assemblea generale globalmente per ogni modo di rappresentanza. Se, pur essendone richiesto da un azionista, non le fornisce, ogni azionista può impugnare le deliberazioni dell’assemblea generale convenendo in giudizio la società.

Art. 690 4. In caso di proprietà collettiva e d’usufrutto384

Se un’azione è oggetto di proprietà collettiva, le persone che ne sono proprietarie possono esercitare i diritti che loro derivano dall’azione solo per mezzo d’un rappresentante comune.

L’azione gravata da usufrutto è rappresentata dall’usufruttuario; questi è responsabile verso il proprietario se non abbia equo riguardo agli interessi del medesimo.

Art. 691 II. Partecipazione illecita 382 RS 952.0

Non è lecito rimettere azioni in vista dell’esercizio del diritto di voto, se ciò sia fatto nell’intenzione d’eludere una restrizione di tale diritto.

381 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;

383 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 384 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

Ogni azionista può opporsi, presso il consiglio d’amministrazione o con iscrizione nel processo verbale, a che partecipino all’assemblea generale persone che non vi hanno diritto.

Qualora ad una deliberazione dell’assemblea generale abbiano cooperato persone, che non avevano il diritto di parteciparvi, ogni azionista, ancorché non si sia opposto alla loro partecipazione può contestare davanti al giudice la deliberazione in quanto la società convenuta non provi che la deliberazione stessa sarebbe stata presa anche senza tale cooperazione.

Art. 692 III. Diritto di voto nell’assemblea generale 1. Regola fondamentale

Gli azionisti esercitano il loro diritto di voto nell’assemblea generale in proporzione del valore nominale complessivo delle azioni che possiedono.

Ogni azionista ha almeno un voto anche se possegga una sola azione. Lo statuto può tuttavia limitare il numero dei voti spettanti ai possessori di più azioni.

Qualora si riduca il valore nominale delle azioni in occasione d’un assestamento della società, il diritto di voto può essere conservato in conformità del valore nominale primitivo.

Art. 693 2. Azioni con diritto di voto privilegiato

Lo statuto può determinare il diritto di voto secondo il numero delle azioni appartenenti a ciascun azionista, senza riguardo al loro valore nominale, di modo che ogni azione dia diritto ad un voto.

In questo caso, azioni di valore nominale inferiore a quello di altre della società possono essere emesse solo come azioni nominative e il loro prezzo d’emissione dev’essere interamente versato. Il valore nominale delle altre azioni non può essere più di dieci volte superiore a quello delle azioni con diritto di voto privilegiato.385

La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle azioni non vale per: 1. la nomina dell’ufficio di revisione; 2. la designazione di periti incaricati di verificare la gestione o parti di essa; 3. la deliberazione sulla proposta di istituire una verifica speciale; 4. la deliberazione sulla questione se debba essere promossa un’azione di responsabilità.386 385 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 386 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

Art. 694 3. Inizio del diritto di voto

Il diritto di voto nasce non appena sia versato sull’azione l’importo determinato dalla legge o dallo statuto.

Art. 695 4. Esclusione dal diritto di voto

Le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione degli affari non possono dare il voto nelle deliberazioni riguardanti il discarico al consiglio d’amministrazione.

…387

Art. 696388 IV. Diritti di controllo degli azionisti 1. Comunicazione della relazione sulla gestione

20 giorni almeno prima dell’assemblea generale ordinaria devono depositarsi presso la sede della società, perché possano esservi consultate dagli azionisti, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori. Ogni azionista può esigere che un esemplare di questi documenti gli sia inviato senza indugio.

I titolari di azioni nominative sono informati mediante una comunicazione scritta, i titolari di azioni al portatore mediante un avviso pubblicato nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», come pure nella forma prescritta dallo statuto.

Ogni azionista può ancora, nell’anno seguente l’assemblea generale, esigere dalla società la relazione sulla gestione nella versione approvata dall’assemblea generale e la relazione dei revisori.

Art. 697389 2. Ragguagli e consultazione 4. Attività 5. Rapporto 6. Deliberazione e comunicazione 7. Onere delle spese K. Obbligo di annunciare dell’azionista I. Annuncio dell’acquisto di azioni al portatore II. Annuncio dell’avente economicamente diritto alle azioni 400 RS 957.1 III. Annuncio a un intermediario finanziario e obbligo di informare dell’intermediari o finanziario IV. Elenco 402 RS 957.1 404 RS 955.0 V. Inosservanza degli obblighi di annunciare

Nell’assemblea generale ogni azionista può chiedere al consiglio d’amministrazione ragguagli sugli affari della società, e all’ufficio di revisione sull’esecuzione e il risultato della sua verifica.

I ragguagli devono essere dati nella misura in cui sono necessari per l’esercizio dei diritti dell’azionista. Possono essere rifiutati se compromettessero segreti d’affari o altri interessi della società degni di protezione.

I libri e la corrispondenza possono essere consultati soltanto in virtù di un’autorizzazione espressa dell’assemblea generale o di una deci- 388 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 389 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 sione del consiglio d’amministrazione, sempreché i segreti d’affari siano salvaguardati.

Il giudice ordina, su richiesta, che i ragguagli siano forniti o la consultazione autorizzata, se sono stati rifiutati in modo ingiustificato.390 V. Diritto 1 Ogni azionista può proporre all’assemblea generale che sia eseguita all’istituzione di una verifica una verifica speciale destinata a chiarire determinati fatti, in quanto ciò speciale sia necessario per l’esercizio dei suoi diritti ed egli già si sia valso del 1. Con l’accordo dell’assemblea suo diritto di ottenere ragguagli o di consultare documenti. generale 2 Se l’assemblea generale accede alla proposta, la società od ogni azionista può, entro 30 giorni, chiedere al giudice di designare un controllore speciale.

2. In caso di 1 Se l’assemblea generale non accede alla proposta, la designazione rifiuto da parte dell’assemblea giudiziale di un controllore speciale può essere chiesta, entro il termine generale di tre mesi, da azionisti che rappresentino insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario o azioni per un valore nominale di2 milioni di franchi.

I richiedenti hanno diritto alla designazione di un controllore speciale ove rendano verosimile che promotori od organi hanno violato la legge o lo statuto e danneggiato in tal guisa la società o gli azionisti.

3. Istituzione 1 Il giudice decide dopo aver sentito la società e la persona che ha proposto la verifica speciale all’assemblea generale.

Se accoglie la richiesta, il giudice incarica un perito indipendente di eseguire la verifica. Egli ne delimita l’oggetto entro i limiti della richiesta.

Il giudice può altresì deferire la verifica speciale a più periti congiuntamente.

390 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, 391 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 392 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 393 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;

La verifica speciale deve essere effettuata entro un termine utile e senza perturbare l’andamento degli affari.

I promotori, gli organi, i mandatari, i lavoratori, i commissari e i liquidatori sono tenuti a fornire ragguagli al controllore speciale sui fatti rilevanti. In caso di disaccordo, decide il giudice.

Il controllore speciale sente la società sul risultato della verifica speciale.

Egli è soggetto al dovere di discrezione.

Il controllore speciale riferisce in modo dettagliato, ma salvaguardando i segreti d’affari, sul risultato della sua verifica. Egli presenta il suo rapporto al giudice.

Il giudice trasmette il rapporto alla società e decide, a richiesta di quest’ultima, se determinati passaggi del rapporto ledano segreti d’affari od altri interessi sociali degni di protezione e se debbano essere pertanto sottratti alla consultazione dei richiedenti.

Egli dà alla società e ai richiedenti l’occasione di esprimersi sul rapporto appurato e di presentare domande complementari.

Il consiglio d’amministrazione sottopone il rapporto e le osservazioni all’assemblea generale successiva.

Ogni azionista può, nell’anno seguente l’assemblea generale, esigere dalla società un esemplare del rapporto e delle osservazioni.

Se accoglie la richiesta di designare un controllore speciale, il giudice pone l’anticipo e le spese a carico della società. Ove circostanze particolari lo giustifichino, può addossare le spese integralmente o in parte ai richiedenti.

Se l’assemblea generale ha approvato la verifica speciale, la società ne sopporta le spese.

394 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 395 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 396 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 397 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;

Chi acquista azioni al portatore di una società le cui azioni non sono quotate in borsa deve annunciare entro un mese alla società tale acquisto, il proprio nome e cognome o la ditta, nonché il proprio indirizzo.

L’azionista deve provare di essere in possesso dell’azione al portatore e identificarsi come segue:

  1. se è una persona fisica: mediante un documento d’identità ufficiale provvisto di fotografia, segnatamente mediante l’originale o la copia del passaporto, della carta d’identità o della licenza di condurre;

  2. se è una persona giuridica svizzera: mediante un estratto del registro di commercio;

  3. se è una persona giuridica straniera: mediante un estratto attuale autenticato del registro di commercio estero o mediante un documento equivalente.

L’azionista deve annunciare alla società ogni modifica del proprio nome e cognome o della ditta, nonché del proprio indirizzo.

L’obbligo di annunciare non sussiste se le azioni al portatore rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008400 sui titoli contabili. La società designa l’ente di custodia presso il quale le azioni al portatore sono depositate o nel cui registro principale sono iscritte; tale ente di custodia deve essere in Svizzera.

Chi, da solo o d’intesa con terzi, acquista azioni di una società le cui azioni non sono quotate in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale azionario o dei voti, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l’indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).

398 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 399 Introdotto dal n. I2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla 401 Introdotto dal n. I2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla

L’azionista deve annunciare alla società ogni modifica del nome, del cognome o dell’indirizzo dell’avente economicamente diritto.

L’obbligo di annunciare non sussiste se le azioni rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008402 sui titoli contabili. La società designa l’ente di custodia presso il quale le azioni sono depositate o nel cui registro principale sono iscritte; tale ente di custodia deve essere in Svizzera.

L’assemblea generale può prevedere che gli annunci di cui agli articoli 697i e 697j concernenti le azioni al portatore non siano fatti alla società, ma a un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997404 sul riciclaggio di denaro.

Il consiglio d’amministrazione designa l’intermediario finanziario e ne comunica l’identità agli azionisti.

L’intermediario finanziario deve informare in ogni momento la società sulle azioni al portatore per le quali è stato fatto l’annuncio prescritto e di cui è stato provato il possesso.

La società tiene un elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società.

L’elenco menziona il nome e il cognome o la ditta, nonché l’indirizzo dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto. Esso indica altresì la cittadinanza e la data di nascita dei titolari di azioni al portatore.

I documenti giustificativi su cui si fonda un annuncio di cui agli articoli 697i e 697j devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona dall’elenco

Se la società ha designato un intermediario finanziario conformemente all’articolo 697k, incombe a questi la responsabilità di tenere l’elenco e di conservare i documenti giustificativi.

L’elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

403 Introdotto dal n. I2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle 405 Introdotto dal n. I2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle

I diritti sociali inerenti alle azioni il cui acquisto è soggetto agli obblighi di annunciare sono sospesi fintanto che l’azionista non abbia ottemperato a tali obblighi.

L’azionista può far valere i diritti patrimoniali inerenti a tali azioni soltanto se ha ottemperato agli obblighi di annunciare.

Se l’azionista non ottempera agli obblighi di annunciare entro un mese dall’acquisto dell’azione, i suoi diritti patrimoniali decadono. Se vi ottempera in un secondo tempo, può far valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale data.407

Il consiglio d’amministrazione provvede affinché nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione degli obblighi di annunciare.

Capo terzo: Organizzazione della società anonima A. L’assemblea generale

Art. 698 I. Poteri

L’assemblea generale degli azionisti costituisce l’organo supremo della società anonima.

All’assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti:408 1. l’approvazione e la modificazione dello statuto; 2. la nomina degli amministratori e dei membri dell’ufficio di revisione; 3.409 l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo; 4. l’approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;

406 Introdotto dal n. I2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle 407 Vedi anche la disp. trans. della mod del 12 dic. 2014 alla fine del presente testo. 408 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 409 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 5. il discarico agli amministratori; 6. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.410

Art. 699 II. Convocazione e iscrizione all’ordine del giorno 1. Diritto e obbligo411

L’assemblea generale è convocata dal consiglio d’amministrazione e, quando occorra, dall’ufficio di revisione; il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti.

L’assemblea generale ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale; ogni qualvolta lo richieda il bisogno, si convocano assemblee straordinarie.

Uno o più azionisti, che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario, possono pure chiedere per scritto la convocazione dell’assemblea generale. Azionisti che rappresentano azioni per un valore nominale di 1 milione di franchi possono chiedere l’iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno. La convocazione e l’iscrizione all’ordine del giorno devono essere chieste per scritto, indicando l’oggetto e le proposte.412

Qualora il consiglio d’amministrazione non dia seguito entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice ad istanza dei richiedenti.

Art. 700413 2. Forma

La convocazione dell’assemblea generale deve farsi nella forma prescritta dallo statuto, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Sono indicati nella convocazione gli oggetti all’ordine del giorno, come pure le proposte del consiglio d’amministrazione e degli azionisti che hanno chiesto la convocazione dell’assemblea generale o l’iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno.

Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all’ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un’assemblea generale straordinaria, di procedere a una 410 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 411 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 412 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 413 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 verifica speciale e di designare un ufficio di revisione in seguito a una richiesta di un azionista.414

Non occorre comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell’ambito degli oggetti all’ordine del giorno né le discussioni non seguite da un voto.

Art. 701 3. Riunione di tutti gli azionisti

I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si opponga, tenere un’assemblea generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione.

Finché i proprietari od i rappresentanti di tutte le azioni sono presenti, siffatta assemblea può validamente trattare tutti gli argomenti di spettanza dell’assemblea generale e deliberare su di essi.

Art. 702415 III. Misure preparatorie; processo verbale IV. Partecipazione dei membri del consiglio d’amministrazio ne

Il consiglio d’amministrazione prende le misure necessarie per l’accertamento dei diritti di voto.

Esso provvede alla tenuta del processo verbale. Quest’ultimo indica:

1. il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate dagli azionisti, dagli organi, dai rappresentanti indipendenti e dai rappresentanti depositari; 2. le deliberazioni e i risultati delle nomine; 3. le domande di ragguagli e le relative risposte; 4. le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti.

Gli azionisti hanno diritto di consultare il processo verbale.

I membri del consiglio d’amministrazione hanno diritto di partecipare all’assemblea generale. Possono presentare proposte.

414 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 415 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 416 Introdotto dal n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata;

Art. 703 V. Deliberazioni e nomine 1. In genere 417

Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l’assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta di voti delle azioni rappresentate.

Art. 704418 2. Deliberazioni importanti 3. Conversione di azioni al portatore in azioni nominative

Una deliberazione dell’assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per: 1. la modificazione dello scopo sociale; 2. l’introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; 3. la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; 4.419 l’aumento autorizzato o condizionale del capitale azionario o la creazione di capitale di riserva secondo l’articolo 12 della legge dell’8 novembre 1934420 sulle banche; 5. l’aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimento in natura o per un’assunzione di beni, e la concessione di vantaggi speciali; 6. la limitazione o soppressione del diritto d’opzione; 7. il trasferimento della sede della società; 8.421 lo scioglimento della società.

Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate soltanto alla maggioranza prevista.

I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l’introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni.

417 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 418 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 419 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211). 421 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

La deliberazione dell’assemblea generale di convertire le azioni al portatore in azioni nominative può essere presa a maggioranza dei voti emessi. Lo statuto non può stabilire condizioni che rendano più difficile la conversione.

Art. 705 VI. Revoca del consiglio d’amministrazione e dell’ufficio di revisione 423

L’assemblea generale può revocare gli amministratori ed i revisori, come pure gli altri procuratori e mandatari ch’essa avesse nominati.

Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate.

Art. 706 VII. Diritto di contestare le deliberazioni dell’assemblea generale 1. Legittimazione e motivi424 2. Procedura VIII. Nullità430

Il consiglio d’amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell’assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l’azione è diretta contro la società.

Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che:

1. sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione della legge o dello statuto; 2. sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti; 3. provocano per gli azionisti un’ineguaglianza di trattamento o un pregiudizio non giustificati dallo scopo della società; 4. sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso di tutti gli azionisti.425

e 4 …426

L’annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti gli azionisti.

422 Introdotto dal n. I2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle 423 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 424 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 425 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 426 Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;

Il diritto di contestare le deliberazioni si estingue se l’azione non e proposta entro due mesi dall’assemblea generale.

Se l’azione è proposta dal consiglio d’amministrazione, il giudice designa un rappresentante della società.

… 428 Sono nulle in particolare le deliberazioni dell’assemblea generale che: 1. sopprimono o limitano il diritto di partecipare all’assemblea generale, il diritto di voto minimo, il diritto di proporre azione o altri diritti degli azionisti garantiti imperativamente dalla legge; 2. limitano i diritti di controllo degli azionisti oltre la misura ammessa dalla legge; o 3. non rispettano le strutture fondamentali della società anonima o violano le disposizioni sulla protezione del capitale.

B. Il consiglio d’amministrazione431

Art. 707 I. In genere 1. Eleggibilità432

Il consiglio d’amministrazione della società si compone di uno o più membri.433 427 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 429 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 430 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 431 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 432 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 433 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

…434

Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se azionisti, essere membri del consiglio d’amministrazione, ma sono eleggibili, in luogo d’esse, i loro rappresentanti.

Art. 708435

Art. 709436 2. Rappresentanza di categorie e di gruppi di azionisti437

Ove esistano varie categorie di azioni per quanto concerne il diritto di voto o i diritti patrimoniali, lo statuto deve assicurare agli azionisti di ogni categoria l’elezione di almeno un rappresentante nel consiglio d’amministrazione.

Lo statuto può prevedere disposizioni particolari a protezione delle minoranze o di singoli gruppi di azionisti.

Art. 710438 3. Durata del mandato439

Gli amministratori sono eletti per tre anni, salvo disposizione contraria dello statuto. La durata del mandato non può tuttavia superare i sei anni.

È ammessa la rielezione.

Art. 711440

436 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 437 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 438 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 439 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

Art. 712441 II. Organizzazione 1. Presidente e segretario

Il consiglio d’amministrazione designa il suo presidente e un segretario. Questi non deve necessariamente appartenere al consiglio.

Lo statuto può disporre che il presidente sia eletto dall’assemblea generale.

Art. 713442 2. Decisioni

Le decisioni del consiglio d’amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante, salvo disposizione contraria dello statuto.

Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell’annuenza scritta ad una proposta, purché la discussione orale non sia chiesta da un amministratore.

Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 714443 3. Decisioni nulle

I motivi di nullità delle deliberazioni dell’assemblea generale si applicano per analogia alle decisioni del consiglio di amministrazione.

Art. 715444 4. Diritto di convocazione 5. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti

Ogni amministratore può esigere dal presidente, indicando i motivi, la convocazione immediata di una seduta.

Ogni amministratore ha il diritto di ottenere ragguagli in tutti gli affari della società.

In seduta, ogni amministratore, come anche ogni persona incaricata della gestione, è tenuto a fornire ragguagli.

Fuori seduta, ogni amministratore può esigere dalle persone incaricate della gestione che lo ragguaglino sull’andamento degli affari e, con l’autorizzazione del presidente, su affari determinati.

441 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 442 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 443 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 444 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 445 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;

Nella misura necessaria per svolgere le proprie funzioni, ogni amministratore può chiedere al presidente che gli siano prodotti libri ed atti.

Se il presidente respinge una domanda di ragguagli, di audizione o di consultazione, decide il consiglio d’amministrazione.

Rimangono salvi gli ordinamenti o le decisioni del consiglio d’amministrazione che ampliano il diritto degli amministratori di ottenere ragguagli e di consultare i documenti.

Art. 716446 III. Attribuzioni 1. In genere 2. Attribuzioni inalienabili 3. Delega della gestione

Il consiglio d’amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all’assemblea generale dalla legge o dallo statuto.

Esso gestisce gli affari della società nella misura in cui non abbia delegato la gestione.

Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:448 1. l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie; 2. la definizione dell’organizzazione; 3. l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società; 4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; 5. l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; 6. l’allestimento della relazione sulla gestione449, la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni; 7. l’avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti.

Il consiglio d’amministrazione può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comi- 446 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 447 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 448 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 449 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRCRU 1974 1051).

tati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un’adeguata informazione dei suoi membri.

Lo statuto può autorizzare il consiglio d’amministrazione a delegare integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o a terzi, conformemente al regolamento d’organizzazione.

Il regolamento stabilisce le modalità di gestione, determina i posti necessari, ne definisce le attribuzioni e disciplina in particolare l’obbligo di riferire. Il consiglio d’amministrazione, a domanda di azionisti o di creditori della società che giustificano un interesse degno di protezione, li informa per scritto sull’organizzazione della gestione.

Nella misura in cui non sia stata delegata, la gestione è esercitata dagli amministratori congiuntamente.

Art. 717451 IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà

Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.

Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione.

Art. 718452 V. Rappresentanza 1. In genere 2. Estensione e limitazione 3. Contratti tra la società e il suo rappresentante

Il consiglio d’amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d’organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la

Il consiglio d’amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori).

Almeno un amministratore dev’essere autorizzato a rappresentare la

La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d’amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al libro del- 450 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 451 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 452 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 le azioni e all’elenco di cui all’articolo 697l, sempre che l’elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario.453

Le persone autorizzate a rappresentare la società possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale.

Una limitazione di questo potere di rappresentanza è senza effetto per i terzi di buona fede; sono eccettuate le clausole iscritte nel registro di commercio che regolano la rappresentanza esclusiva della sede principale o di una succursale o la rappresentanza in comune della società.

Se all’atto della conclusione di un contratto la società è rappresentata dalla persona con cui conclude il contratto, questo dev’essere steso per scritto. Tale esigenza non si applica alle operazioni correnti per le quali la prestazione della società non supera 1000 franchi.

Art. 719 4. Firma456

Le persone autorizzate a rappresentare la società firmano per essa, aggiungendo alla ditta sociale la propria firma.

Art. 720 5. Iscrizione457

Il Consiglio d’amministrazione deve notificare per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio le persone autorizzate a rappresentare la società, producendo una copia autenticata della deliberazione che 453 Introdotto dal n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; commercio e delle ditte commerciali (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). Nuovo testo giusta il n. I2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l attuazione delle 454 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 455 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo 456 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 457 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia conferisce loro tale facoltà. Esse devono fare la loro firma davanti all’ufficio del registro di commercio o produrla autenticata.

Art. 721458 6. Procuratori e mandatari459

Il consiglio d’amministrazione può nominare procuratori e altri mandatari.

Art. 722460 VI. Responsabilità per il fatto degli organi

La società risponde del danno che una persona, a cui è affidata la sua gestione o rappresentanza, ha cagionato con atti illeciti commessi nell’esercizio d’incombenze sociali.

Art. 723 e 724461

Art. 725462 VII. Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti 1. Avvisi obbligatori 2. Dichiarazione o differimento del fallimento

Se risulta dall’ultimo bilancio annuale che la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta, il consiglio d’amministrazione convoca immediatamente l’assemblea generale e le propone misure di risanamento.

Se esiste fondato timore che la società abbia un’eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato.463 Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d’esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d’amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza d’attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società.464 458 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 459 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 460 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 461 Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 462 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 463 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

Se una società non dispone di un ufficio di revisione, gli avvisi obbligatori relativi alla verifica limitata incombono al revisore abilitato.465

Ricevuto l’avviso, il giudice dichiara il fallimento. Egli può tuttavia differirlo, ad istanza del consiglio d’amministrazione o di un creditore, quando il risanamento appaia probabile; in tal caso prende le misure appropriate per la conservazione del patrimonio sociale.

Il giudice può designare un commissario, e privare il consiglio d’amministrazione del suo potere di disposizione o subordinare le sue decisioni all’approvazione del commissario. Egli delimita in modo dettagliato le attribuzioni del commissario.

Il differimento del fallimento è pubblicato solo se la tutela dei terzi lo esige.

Art. 726 VIII. Revoca e sospensione467

Il consiglio d’amministrazione può in ogni tempo revocare i comitati, i delegati, i direttori e gli altri procuratori e mandatari da esso nominati.

Esso può pure sospendere in ogni tempo dal loro ufficio i procuratori e mandatari nominati dall’assemblea generale, convocando immediatamente quest’ultima. persone revocate o sospese dal loro ufficio.

465 Introdotto dal n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; 466 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; 467 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 C.468 L’ufficio di revisione

Art. 727 I. Obbligo di revisione 1. Revisione ordinaria

Le seguenti società fanno verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo: 1. società con azioni quotate in borsa; sono considerate tali le società:

  1. i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa,

  2. che sono debitrici di un prestito in obbligazioni,

  3. che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d’affari al conto di gruppo di una società secondo la lettera a o b; 2.469 società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori seguenti:

  4. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,

  5. cifra dʼaffari di40 milioni di franchi,

  6. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; 3. società obbligate ad allestire un conto di gruppo.

Si procede a una revisione ordinaria anche quando azionisti rappresentanti insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario lo chiedono.

Se la legge non la esige, la revisione ordinaria del conto annuale può essere prevista nello statuto o decisa dall’assemblea generale.

Art. 727a 2. Revisione limitata

Se non sono date le condizioni per una revisione ordinaria, la società fa verificare il conto annuale mediante revisione limitata effettuata da un ufficio di revisione.

Con il consenso di tutti gli azionisti si può rinunciare alla revisione limitata se la società presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10.

Il consiglio d’amministrazione può chiedere agli azionisti di esprimere questo consenso per scritto. Può impartire loro un termine di almeno 468 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 469 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Norme sulla revisione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5863; FF 2008 1321). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla

giorni per rispondere e avvertirli che una mancata risposta sarà considerata consenso.

La rinuncia degli azionisti alla revisione limitata vale anche per gli anni successivi. Ciascun azionista ha tuttavia il diritto di chiedere una revisione limitata il più tardi dieci giorni prima dell’assemblea generale. In tal caso l’assemblea generale designa un ufficio di revisione.

Per quanto necessario, il consiglio d’amministrazione adegua lo statuto e comunica al registro di commercio la cancellazione o l’iscrizione dell’ufficio di revisione.

Art. 727b II. Requisiti per l’ufficio di revisione 1. In caso di revisione ordinaria

Le società con azioni quotate in borsa designano quale ufficio di revisione un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005470 sui revisori. Esse fanno eseguire parimenti da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale le verifiche cui deve procedere, secondo le disposizioni legali, un revisore abilitato o un perito revisore abilitato.

Le altre società soggette alla revisione ordinaria designano quale ufficio di revisione un perito revisore abilitato secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori. Esse fanno eseguire parimenti da un perito revisore abilitato le verifiche cui deve procedere, secondo le disposizioni legali, un revisore abilitato.

Art. 727c 2. In caso di revisione limitata

Le società soggette alla revisione limitata designano quale ufficio di revisione un revisore abilitato secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005471 sui revisori.

Art. 728 III. Revisione ordinaria 1. Indipendenza dell’ufficio di revisione

L’ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

Sono incompatibili con l’indipendenza in particolare:

1. l’appartenenza al consiglio d’amministrazione, un’altra funzione decisionale in seno alla società o un rapporto di lavoro con essa; 2. una partecipazione diretta oppure un’importante partecipazione indiretta al capitale azionario o un credito o debito sostanziale nei confronti della società;

3. una relazione stretta del revisore dirigente con un membro del consiglio d’amministrazione, un’altra persona con funzione decisionale o un azionista importante; 4. la partecipazione all’attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori quale ufficio di revisione; 5. l’assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica; 6. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell’ufficio di revisione al risultato della verifica; 7. l’accettazione di regali di valore o di vantaggi particolari.

Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l’ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano anche ai membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

I dipendenti dell’ufficio di revisione che non partecipano alla revisione non possono né essere membri del consiglio d’amministrazione della società sottoposta a revisione né esercitare in essa un’altra funzione decisionale.

L’indipendenza non è data nemmeno se i requisiti di indipendenza non sono adempiuti da persone vicine all’ufficio di revisione, alle persone coinvolte nella revisione, ai membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione o ad altre persone con funzione decisionale.

Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano altresì alle società poste sotto una direzione unica con la società da verificare o con l’ufficio di revisione.

Art. 728a 2. Attribuzioni dell’ufficio di revisione a. Oggetto e portata della verifica

L’ufficio di revisione verifica se:

1. il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo siano conformi alle disposizioni legali, allo statuto e alla normativa tecnica prescelta; 2. la proposta del consiglio d’amministrazione all’assemblea generale sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto; 3. esista un sistema di controllo interno.

Nell’eseguire la verifica e nel determinarne la portata l’ufficio di revisione tiene conto del sistema di controllo interno.

La gestione del consiglio d’amministrazione non è oggetto della verifica da parte dell’ufficio di revisione.

Art. 728b b. Relazione di revisione

L’ufficio di revisione presenta al consiglio d’amministrazione una relazione completa con le sue constatazioni circa il rendiconto e il sistema di controllo interno, nonché circa l’esecuzione e il risultato della revisione.

L’ufficio di revisione presenta all’assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. La relazione contiene: 1. un parere sul risultato della verifica; 2. indicazioni sull’indipendenza; 3. indicazioni sulla persona che ha diretto la revisione e sulle sue capacità professionali; 4. una raccomandazione circa l’approvazione, con o senza riserve, del conto annuale e del conto di gruppo oppure circa il loro rinvio al consiglio d’amministrazione.

Le due relazioni devono essere firmate dalla persona che ha diretto la revisione.

Art. 728c c. Avvisi obbligatori

Se accerta violazioni della legge, dello statuto o del regolamento d’organizzazione, l’ufficio di revisione ne informa per scritto il consiglio d’amministrazione.

L’ufficio di revisione informa inoltre l’assemblea generale su violazioni della legge o dello statuto se: 1. si tratta di violazioni essenziali; o 2. nonostante il suo avviso scritto, il consiglio d’amministrazione non adotta misure adeguate.

Se la società è manifestamente oberata di debiti, l’ufficio di revisione ne dà avviso al giudice qualora il consiglio d’amministrazione ometta di farlo.

Art. 729 IV. Revisione limitata (review) 1. Indipendenza dell’ufficio di revisione

L’ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

L’ufficio di revisione può partecipare all’attività contabile e fornire altri servizi per la società da verificare. Se vi è il rischio di dover verificare propri lavori, esso adotta misure a livello organizzativo e di personale che garantiscano una verifica affidabile.

Art. 729a 2. Attribuzioni dell’ufficio di revisione a. Oggetto e portata della verifica

L’ufficio di revisione verifica se vi siano fatti dai quali si deve dedurre che:

1. il conto annuale non sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto; 2. la proposta del consiglio d’amministrazione all’assemblea generale sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio non sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto.

La verifica si limita a interrogazioni, ad atti di verifica analitici e ad adeguate verifiche di dettaglio.

La gestione del consiglio d’amministrazione non è oggetto della verifica da parte dell’ufficio di revisione.

Art. 729b b. Relazione di revisione

L’ufficio di revisione presenta all’assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. La relazione contiene: 1. un cenno alla natura limitata della revisione; 2. un parere sul risultato della verifica; 3. indicazioni sull’indipendenza e, se del caso, sulla partecipazione all’attività contabile e su altri servizi forniti per la società da verificare; 4. indicazioni sulla persona che ha diretto la revisione e sulle sue capacità professionali.

La relazione deve essere firmata dalla persona che ha diretto la revisione.

Art. 729c c. Avvisi obbligatori

Se la società è manifestamente oberata di debiti, l’ufficio di revisione ne dà avviso al giudice qualora il consiglio d’amministrazione ometta di farlo.

Art. 730 V. Disposizioni comuni 1. Nomina dell’ufficio di revisione

L’assemblea generale nomina l’ufficio di revisione.

Quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone.

Servizi pubblici di controllo delle finanze o loro collaboratori possono essere nominati quale ufficio di revisione se soddisfanno ai requisiti della presente legge. Le disposizioni sull’indipendenza dell’ufficio di revisione si applicano per analogia.

Almeno un membro dell’ufficio di revisione deve avere in Svizzera il proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta nel registro

Art. 730a 2. Durata del mandato dell’ufficio di revisione

L’ufficio di revisione è nominato per un periodo da uno a tre esercizi.

Il suo mandato termina con l’approvazione dell’ultimo conto annuale. È ammessa la rielezione.

In caso di revisione ordinaria, la persona che dirige la revisione può esercitare il mandato per sette anni al massimo. Essa può riprendere il medesimo mandato solo dopo un intervallo di tre anni.

Nel dare le proprie dimissioni, l’ufficio di revisione ne indica i motivi al consiglio d’amministrazione; questo li comunica all’assemblea generale successiva.

L’assemblea generale può revocare l’ufficio di revisione in qualsiasi momento e con effetto immediato.

Art. 730b 3. Ragguagli e segreto

Il consiglio d’amministrazione consegna all’ufficio di revisione tutti i documenti e gli fornisce, su richiesta anche per scritto, i ragguagli di cui questo ha bisogno per adempiere i suoi compiti.

L’ufficio di revisione è tenuto a salvaguardare il segreto sulle sue constatazioni, sempre che la legge non lo obblighi a comunicarle. Nell’allestire la sua relazione, dare avvisi e fornire ragguagli all’assemblea generale, esso è tenuto a salvaguardare i segreti d’affari della

Art. 730c 4. Documentazione e conservazione

L’ufficio di revisione documenta tutti i servizi di revisione da esso effettuati e conserva per almeno dieci anni le relazioni di revisione e tutti i documenti essenziali. Durante lo stesso periodo, i dati elettronici devono poter essere resi nuovamente leggibili. 2I documenti devono consentire di verificare in modo efficiente l’osservanza delle disposizioni legali.

Art. 731 5. Approvazione dei conti e impiego dell’utile

Per le società obbligate a far verificare il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo da un ufficio di revisione, la relazione di revisione deve essere presentata prima che l’assemblea generale approvi il conto annuale e il conto di gruppo e decida sull’impiego dell’utile derivante dal bilancio.

In caso di revisione ordinaria, l’ufficio di revisione deve presenziare all’assemblea generale. Mediante decisione unanime, l’assemblea generale può rinunciare alla presenza dell’ufficio di revisione.

Se la necessaria relazione di revisione non è disponibile, le decisioni sull’approvazione del conto annuale e del conto di gruppo e sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio sono nulle. Se le disposizioni concernenti la presenza dell’ufficio di revisione sono disattese, tali decisioni sono impugnabili.

Art. 731a 6. Norme speciali

Lo statuto e l’assemblea generale possono disciplinare in modo più dettagliato l’organizzazione dell’ufficio di revisione ed estenderne le attribuzioni.

All’ufficio di revisione non possono essere affidate né attribuzioni che incombono al consiglio d’amministrazione né attribuzioni che ne compromettono l’indipendenza.

L’assemblea generale può nominare periti per l’esame della gestione o di singole parti di essa.

D.472 Lacune nell’organizzazione della società

Art. 731b

Se la società è priva di uno degli organi prescritti o uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni, un azionista, un creditore o l’ufficiale del registro di commercio può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie. Il giudice può segnatamente: 1. assegnare alla società, sotto comminatoria di scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale; 2. nominare l’organo mancante o un commissario; 3. pronunciare lo scioglimento della società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.

Se nomina l’organo mancante o un commissario, il giudice ne determina la durata del mandato. Obbliga la società a farsi carico delle spese e a versare un anticipo alle persone nominate.

In caso di gravi motivi, la società può chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.

472 Introdotto dal n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata;

Capo quarto: Riduzione del capitale azionario

Art. 732 A. Deliberazione di riduzione B. Soppressione delle azioni in caso di risanamento

Qualora una società anonima intenda ridurre il suo capitale azionario, senza sostituire nello stesso tempo l’ammontare della riduzione con capitale nuovo da versare interamente, l’assemblea generale deve modificare conformemente lo statuto.

L’assemblea generale può così deliberare solo se un perito revisore abilitato conferma in una relazione di verifica che i debiti della società rimarranno interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario. Il perito revisore deve essere presente all’assemblea generale.473

Nella deliberazione dev’essere riprodotto il risultato della relazione di verifica e indicato in che modo dev’essere eseguita la riduzione del capitale.474

Il guadagno contabile che potesse risultare dalla riduzione del capitale, dovrà servire esclusivamente ad ammortamenti.

Il capitale azionario può essere ridotto a una somma inferiore a 100 000 franchi soltanto se è simultaneamente sostituito, sino a concorrenza di almeno 100 000 franchi, con capitale nuovo da versare interamente.475

Se, a fini di risanamento, il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato, i diritti societari degli azionisti decadono all’atto della riduzione. Le azioni emesse devono essere soppresse.

All’atto dell’aumento del capitale azionario, gli azionisti hanno un diritto d’opzione di cui non possono essere privati.

473 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 474 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 475 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 476 Introdotto dal n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata;

Art. 733 C. Diffida ai creditori477

Deliberata che sia dall’assemblea generale la riduzione del capitale azionario, il consiglio d’amministrazione pubblica la deliberazione tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed altresì nella forma prevista dallo statuto, informando i creditori che, nei due mesi successivi alla terza pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, essi potranno produrre i loro crediti ed esigere d’essere soddisfatti o garantiti.

Art. 734 D. Attuazione della riduzione478

La riduzione del capitale azionario può essere attuata solo dopo che il termine assegnato ai creditori sia spirato e che i crediti notificati siano stati soddisfatti o garantiti; essa non può essere iscritta prima che sia accertato mediante atto pubblico che le norme del presente capo sono state osservate. All’atto pubblico dev’essere unita la relazione di verifica.479

Art. 735 E. Riduzione in caso di bilancio in disavanzo480

Tanto la diffida ai creditori quanto il soddisfacimento o la garanzia dei loro crediti, possono essere omessi se, per togliere un’eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite, il capitale azionario è ridotto di un importo che non superi siffatta eccedenza.

Capo quinto: Scioglimento della società

Art. 736 A. Scioglimento in genere I. Cause

La società si scioglie:

1. in conformità dello statuto;

477 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 478 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 479 Nuovo testo del per. giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). 480 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 2. per deliberazione dell’assemblea generale che risulti da atto pubblico; 3. per la dichiarazione del suo fallimento; 4.481 per sentenza del giudice, quando azionisti che rappresentino insieme il 10 per cento almeno del capitale azionario chiedano per gravi motivi lo scioglimento. Il giudice può anche decidere un’altra soluzione adeguata e sopportabile dagli interessati; 5. per gli altri motivi previsti dalla legge.

Art. 737482 II. Notificazione al registro di commercio

Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per fallimento o sentenza del giudice, dev’essere notificato dal consiglio d’amministrazione per l’iscrizione nel registro di commercio.

Art. 738483 III. Conseguenze

La società sciolta entra in liquidazione, tranne nei casi di fusione, di scissione o di trasferimento del suo patrimonio a una corporazione di

Art. 739 B. Scioglimento seguito da liquidazione I. Condizione della società durante la liquidazione

Finché non siano regolati anche i rapporti con gli azionisti, la società che entra in liquidazione conserva la personalità giuridica e la ditta, quest’ultima tuttavia con l’aggiunta «in liquidazione».

Con l’inizio della liquidazione, i poteri degli organi sociali sono limitati agli atti che sono necessari alla liquidazione medesima e che per la loro natura non possono essere eseguiti dai liquidatori.

Art. 740 II. Nomina e revoca dei liquidatori 1. Nomina484

La liquidazione spetta al consiglio d’amministrazione, salvo che dallo statuto o da una deliberazione dell’assemblea generale non sia rimessa ad altre persone.

I liquidatori devono essere notificati dal consiglio d’amministrazione per l’iscrizione nel registro di commercio, anche se la liquidazione è curata dall’amministrazione.

481 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 482 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 483 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 484 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

Uno almeno dei liquidatori deve essere domiciliato in Svizzera e avere la facoltà di rappresentare la società.485

Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi nomina i liquidatori.486

In caso di fallimento, la liquidazione spetta all’amministrazione di questo in conformità delle norme sul fallimento. Gli organi della società conservano la facoltà di rappresentarla solo in quanto una rappresentanza da parte loro sia ancora necessaria.

Art. 741487 2. Revoca

L’assemblea generale può revocare in ogni momento i liquidatori da essa nominati.

Ad istanza di un azionista il giudice può, quando esistano gravi motivi, revocare i liquidatori e, quando occorra, nominarne altri.

Art. 742 III. Attribuzioni dei liquidatori 1. Bilancio. Diffida ai creditori

I liquidatori, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono allestire un bilancio.

I creditori devono essere informati dello scioglimento della società e diffidati a notificare i loro crediti; quelli indicati nei libri commerciali od altrimenti conosciuti, mediante particolare comunicazione; quelli sconosciuti o dei quali si ignora il domicilio, mediante pubblico avviso nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e, inoltre, nelle forme prescritte dallo statuto.

Art. 743 2. Altri compiti

I liquidatori devono ultimare gli affari in corso, esigere il pagamento delle somme che fossero ancora dovute sulle azioni, realizzare in contanti l’attivo ed adempiere gli obblighi della società in quanto dal bilancio e dalla diffida ai creditori non risulti che l’attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società.

Tosto che si accorgano che l’attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società, essi devono darne notizia al giudice; questi pronuncerà il 485 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 486 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 487 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

Essi rappresentano la società nei negozi giuridici, che la liquidazione implica, possono stare per essa in giudizio, transigere, compromettere e intraprendere anche nuove operazioni che siano necessarie.

Essi possono realizzare l’attivo anche ad offerte private, salvo che l’assemblea generale non abbia preso una diversa deliberazione.

Se la liquidazione si protrae, i liquidatori devono allestire annualmente un bilancio intermedio.

La società risponde del danno che un liquidatore cagiona con atti illeciti commessi nell’esercizio delle sue incombenze.

Art. 744 3. Protezione dei creditori

Qualora dei creditori conosciuti abbiano omesso di notificare i loro crediti, il totale di questi sarà depositato in giudizio.

Sarà parimente depositato in giudizio l’importo delle obbligazioni non ancora scadute o litigiose della società, salvo che non sia data ai creditori un’equivalente garanzia o che la ripartizione del patrimonio sociale non sia differita fino all’adempimento delle obbligazioni medesime.

Art. 745 4. Ripartizione del patrimonio

Estinti i debiti, il patrimonio della società disciolta è, salvo disposizione contraria dello statuto, ripartito tra gli azionisti nella misura dei versamenti da essi eseguiti e tenuto conto dei privilegi inerenti a determinate categorie di azioni.488

La ripartizione non può farsi prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui la diffida ai creditori fu pubblicata per la terza volta.

Si può procedere alla ripartizione già dopo tre mesi qualora un perito revisore abilitato confermi che i debiti sono estinti e dalle circostanze può essere dedotto che non è messo in pericolo alcun interesse di terzi.489

Art. 746 IV. Cancellazione nel registro di commercio

Terminata la liquidazione, i liquidatori devono notificare all’ufficio del registro di commercio l’estinzione della ditta.

488 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 489 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

Art. 747490 V. Conservazion e del libro delle azioni, dei libri della società e dell’elenco

Il libro delle azioni, i libri della società e l’elenco di cui all’articolo 697l, nonché i documenti giustificativi su cui si fonda, devono essere conservati in un luogo sicuro per dieci anni a contare dalla cancellazione della società. Tale luogo è designato dai liquidatori o, in mancanza d’accordo tra di essi, dall’ufficio del registro di commercio.

Il libro delle azioni e l’elenco devono essere tenuti in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

Art. 748 a 750491 C. Scioglimento senza liquidazione I. …

Art. 751 II. Assunzione da parte di una corporazione di diritto pubblico

Qualora il patrimonio di una società anonima sia assunto dalla Confederazione, da un Cantone oppure, con la garanzia di questo, da un distretto o da un Comune, la liquidazione può essere contrattualmente esclusa col consenso dell’assemblea generale.

La deliberazione dell’assemblea generale dev’essere presa in conformità delle norme riguardanti lo scioglimento e dev’essere notificata all’ufficio del registro di commercio.

Con l’iscrizione di tale deliberazione il trasferimento dell’attivo e del passivo della società è compiuto e la ditta sociale dev’essere cancellata.

Capo sesto: Responsabilità

Art. 752492 A. Fattispecie I. Responsabilità per prospetti d’emissione

Chiunque, in occasione della costituzione di una società o dell’emissione di azioni, di obbligazioni o di altri titoli abbia, sia intenzionalmente sia per negligenza, cooperato a dare o a diffondere in prospetti d’emissione o documenti analoghi indicazioni inesatte, suscettibili d’indurre in errore o non conformi ai requisiti legali, è responsabile, verso gli acquirenti dei titoli, del danno loro cagionato.

490 Nuovo testo giusta il n. I2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l attuazione delle 491 Abrogati dal n. 2 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 492 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

Art. 753493 II. Responsabilità per la costituzione

I promotori, gli amministratori e tutti coloro che cooperano alla costituzione di una società sono responsabili sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della società per il danno loro cagionato: 1. indicando in modo inesatto o suscettibile d’indurre in errore, sottacendo o dissimulando, intenzionalmente o per negligenza, conferimenti in natura o assunzioni di beni o vantaggi speciali accordati ad azionisti o ad altri, nello statuto, in una relazione dei promotori o d’aumento del capitale, o agendo in altro modo contrario alla legge in occasione dell’approvazione di una misura di tal genere; 2. facendo iscrivere, intenzionalmente o per negligenza, la società nel registro di commercio in base ad un’attestazione o a un documento contenenti indicazioni inesatte; 3. contribuendo scientemente a far accettare sottoscrizioni da persone insolventi.

Art. 754494 III. Responsabilità per l’amministrazione, la gestione e la liquidazione

Gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione o della liquidazione sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti.

Chi in modo lecito, delega a un altro organo l’adempimento di un’attribuzione è responsabile del danno da questo cagionato, in quanto non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nello sceglierlo, nell’istruirlo e nel vigilarlo.

Art. 755495 IV. Responsabilità per la revisione

Tutti coloro che si occupano della verifica del conto annuale o di gruppo, della costituzione, dell’aumento o della riduzione del capitale sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti.

Se la verifica è stata eseguita da un servizio pubblico di controllo delle finanze o da uno dei suoi membri, la responsabilità incombe all’ente pubblico preposto a tale servizio. Il regresso nei confronti 493 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 494 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 495 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 delle persone che hanno partecipato alla verifica è retto dal diritto pubblico.496

Art. 756497 B. Danno subito dalla società I. Pretese fuori del fallimento

Per chiedere il risarcimento del danno causato alla società possono agire in giudizio, oltre la società, anche i singoli azionisti. La domanda di questi ultimi può tendere solo a far ottenere una prestazione alla

…498

Art. 757499 II. Pretese nel fallimento

Nel fallimento della società lesa, anche i creditori della stessa hanno diritto di chiedere che alla società sia risarcito il danno da essa subìto. Incombe nondimeno in primo luogo all’amministrazione del fallimento di far valere le pretese degli azionisti e dei creditori della società.

Se l’amministrazione del fallimento rinuncia a far valere tali pretese, ogni azionista o creditore della società è legittimato ad esercitarle. Il ricavo è destinato dapprima a coprire, secondo le disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889500 sull’esecuzione e sul fallimento, le pretese dei creditori che hanno agito in giudizio. All’eccedenza partecipano gli azionisti che hanno agito in giudizio nella misura della loro partecipazione alla società; il resto entra nella massa.

È fatta salva la cessione delle pretese della società, giusta l’articolo 260 della legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul

Art. 758501 III. Effetti del discarico

La deliberazione di discarico presa dall’assemblea generale vale solo per i fatti noti ed è opponibile solo alla società e agli azionisti che l’abbiano approvata o che abbiano acquistato le azioni dopo aver avuto conoscenza del discarico.

496 Introdotto dal n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; 497 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 499 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 501 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

Il diritto d’agire degli altri azionisti si estingue sei mesi dopo la deliberazione di discarico.

Art. 759502 C. Solidarietà e regresso

Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di esse risponde solidalmente con le altre, in quanto il danno possa esserle imputato personalmente, tenuto conto della colpa rispettiva e delle circostanze.

L’attore può agire per l’intero danno contro più responsabili e domandare che il giudice determini nello stesso procedimento il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti.

Ilregresso tra più responsabili è determinato dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze.

Art. 760 D. Prescrizione

Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.

Se l’azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.

Art. 761503

Capo settimo: Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico

Art. 762

Nelle società anonime nelle quali una corporazione di diritto pubblico, come la Confederazione, un Cantone, un distretto o un Comune, ha un interesse pubblico, lo statuto può concedere alla corporazione, anche non azionista, il diritto di delegare una o più persone a rappresentarla nel consiglio d’amministrazione o nell’ufficio di revisione.504 502 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 504 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

In siffatte società, come pure nelle imprese miste, alle quali una corporazione di diritto pubblico partecipa come azionista, il diritto di revocare gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico spetta soltanto a quest’ultima.

Gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di quelli nominati dall’assemblea generale.505

Per gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico, questa risponde verso la società, gli azionisti e i creditori, salvo il regresso secondo il diritto federale o cantonale.

Capo ottavo: Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge

Art. 763

Le disposizioni sulla società anonima non si applicano alle società ed agli istituti, come banche, casse d’assicurazione ed imprese di elettricità, creati da speciali leggi cantonali e amministrati con la cooperazione di pubbliche autorità, neppure se il capitale sia stato in tutto o in parte diviso in azioni e conferito anche da persone private, purché il Cantone assuma la responsabilità sussidiaria per i debiti della società.

Le disposizioni sulla società anonima non si applicano alle società ed agli istituti creati anteriormente al 1° gennaio 1883 da speciali leggi cantonali e amministrati con la cooperazione di pubbliche autorità, sebbene il Cantone non assuma la responsabilità sussidiaria per i debiti della società.

Titolo ventesimosettimo: Della società in accomandita per azioni

Art. 764 A. Nozione

La società in accomandita per azioni è quella il cui capitale è diviso in azioni e nella quale uno o più soci sono responsabili verso i creditori della società illimitatamente ed in solido come i soci nella società in nome collettivo.

Salvo disposizione contraria, alla società in accomandita per azioni si applicano le norme riguardanti la società anonima.

505 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

Qualora il capitale accomandato non sia diviso in azioni, ma in parti che regolano soltanto la misura della partecipazione di più accomandanti, si applicheranno le norme riguardanti la società in accomandita.

Art. 765 B. Amministrazione I. Designazione e poteri

I soci illimitatamente responsabili formano l’amministrazione della società in accomandita per azioni. Spettano loro la gestione e la rappresentanza della società. Lo statuto deve indicare i loro nomi.

Il nome, il domicilio, il luogo d’origine e la funzione dei membri dell’amministrazione (amministratori) e delle persone autorizzate a rappresentare la società devono essere iscritti nel registro di commercio.506

Ogni cambiamento dei soci illimitatamente responsabili esige il consenso dei membri che rimangono a far parte dell’amministrazione ed una modificazione dello statuto.

Art. 766 II. Annuenza a deliberazioni dell’assemblea generale

Le deliberazioni dell’assemblea generale riguardanti il cambiamento dello scopo sociale, l’allargamento od il restringimento della cerchia d’affari della società, la proroga della durata statutaria della medesima non sono valide senza il consenso di tutti gli amministratori.

Art. 767 III. Revoca della gestione e della rappresentanza

Agli amministratori possono essere tolte la gestione e la rappresentanza della società alle medesime condizioni che ad un socio in nome collettivo.

La revoca estingue la responsabilità illimitata del socio per gli obblighi della società nati posteriormente.

Art. 768 C. Ufficio di vigilanza I. Designazione ed attribuzioni

La società in accomandita per azioni deve avere un ufficio di vigilanza incaricato della revisione e d’una sorveglianza permanente della gestione; lo statuto può conferirgli anche altre attribuzioni.

Gli amministratori non hanno diritto di voto nella nomina dell’ufficio di vigilanza.

I membri dell’ufficio di vigilanza devono essere iscritti nel registro di 506 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

Art. 769 II. Azione di responsabilità

L’ufficio di vigilanza può, in nome della società, chiedere conto della gestione agli amministratori e convenirli in giudizio.

Quando siavi dolo d’amministratori, l’ufficio di vigilanza può convenirli in giudizio anche contro la volontà dell’assemblea generale.

Art. 770 D. Scioglimento

La società cessa per effetto dell’uscita, della morte, dell’incapacità civile o del fallimento di tutti i soci illimitatamente responsabili.

Lo scioglimento della società in accomandita per azioni soggiace del resto alle disposizioni che reggono lo scioglimento della società anonima; tuttavia solo col consenso dell’amministrazione la società può essere sciolta mediante una deliberazione dell’assemblea generale prima del termine fissato nello statuto.

…507

Art. 771 E. Disdetta

Il socio illimitatamente responsabile può dar disdetta come un socio in nome collettivo.

Quando uno tra più soci illimitatamente responsabili dia disdetta, la società è continuata dagli altri, salvo disposizione contraria dello statuto.

Titolo ventesimottavo:508 Della società a garanzia limitata

Art. 772 A. Nozione

La società a garanzia limitata è una società di capitali di carattere personale cui partecipano una o più persone o società commerciali. Il capitale sociale è stabilito nello statuto. Per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale.

Ciascun socio partecipa al capitale sociale con almeno una quota sociale. Lo statuto può obbligare i soci a effettuare versamenti suppletivi o a fornire prestazioni accessorie.

508 Nuovo testo giusta il n. I2 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla

Art. 773 B. Capitale sociale

Il capitale sociale non può essere inferiore a 20 000 franchi.

Art. 774 C. Quote sociali

Il valore nominale delle quote sociali non può essere inferiore a 100 franchi. In occasione di un risanamento della società può essere ridotto fino a 1 franco.

Le quote sociali devono essere emesse almeno al valore nominale.

Art. 774a D. Buoni di godimento

Lo statuto può prevedere l’emissione di buoni di godimento; le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia.

Art. 775 E. Soci

Una società a garanzia limitata può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche o da altre società commerciali.

Art. 776 F. Statuto I. Disposizioni richieste dalla legge

Lo statuto deve contenere disposizioni su:

1. la ditta e la sede della società;

2. lo scopo della società; 3. l’importo del capitale sociale nonché il numero e il valore nominale delle quote sociali; 4. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.

Art. 776a II. Altre disposizioni

Non vincolano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni 1. l’introduzione dell’obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie e le relative modalità; 2. l’introduzione a favore dei soci o della società di diritti preferenziali, di prelazione o di compera sulle quote sociali e le relative modalità; 3. il divieto di concorrenza imposto ai soci; 4. le pene convenzionali volte ad assicurare l’adempimento di obblighi legali o statutari; 5. i privilegi inerenti a determinate categorie di quote sociali (quote sociali privilegiate);

6. il conferimento ai soci di diritti di veto concernenti le deliberazioni dell’assemblea dei soci; 7. la limitazione del diritto di voto dei soci e del loro diritto di farsi rappresentare; 8. i buoni di godimento; 9. le riserve statutarie; 10. l’attribuzione all’assemblea dei soci di competenze che vanno oltre quelle previste dalla legge; 11. l’approvazione di determinate decisioni dei gerenti da parte dell’assemblea dei soci; 12. l’obbligo di sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci la designazione di persone fisiche che esercitino il diritto di gestione per conto di soci che sono persone giuridiche o società commerciali; 13. la facoltà dei gerenti di nominare direttori, procuratori e mandatari; 14. il versamento di tantièmes ai gerenti; 15. l’attribuzione di interessi per il periodo di avviamento; 16. l’organizzazione e le attribuzioni dell’ufficio di revisione, in quanto tali disposizioni eccedano l’ambito fissato dalla legge; 17. il conferimento di un diritto statutario di recedere dalla società, le condizioni di esercizio di tale diritto e la relativa indennità; 18. i motivi speciali di esclusione di un socio dalla società; 19. le cause di scioglimento non previste dalla legge.

Non vincolano, se non sono contenute nello statuto, neppure le deroghe alle prescrizioni di legge riguardanti: 1. le deliberazioni concernenti la creazione ulteriore di nuove quote sociali privilegiate; 2. il trasferimento di quote sociali; 3. la convocazione dell’assemblea dei soci; 4. la determinazione del diritto di voto dei soci; 5. le deliberazioni dell’assemblea dei soci; 6. le deliberazioni dei gerenti; 7. la gestione e la rappresentanza; 8. il divieto di concorrenza imposto ai gerenti.

Art. 777 G. Costituzione I. Atto costitutivo

La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società a garanzia limitata, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.

In questo atto costitutivo i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che: 1. tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte; 2. i conferimenti corrispondono al prezzo totale di emissione; 3. i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto; 4. accettano l’obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie.

Art. 777a II. Sottoscrizione delle quote sociali

Per essere valida, la sottoscrizione deve contenere l’indicazione del numero, del valore nominale, del prezzo di emissione e delle eventuali categorie delle quote sociali.

L’attodi sottoscrizione deve rinviare alle disposizioni statutarie concernenti: 1. l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi; 2. l’obbligo di fornire prestazioni accessorie; 3. il divieto di concorrenza imposto ai soci; 4. i diritti preferenziali, di prelazione e di compera dei soci o della società; 5. le pene convenzionali.

Art. 777b III. Documenti giustificativi

Il pubblico ufficiale menziona nell’atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che sono stati esibiti a lui e ai promotori.

All’atto costitutivo devono essere acclusi:

1. lo statuto; 2. la relazione sulla costituzione; 3. l’attestazione di verifica; 4. l’attestazione di deposito dei conferimenti in denaro; 5. i contratti riguardanti i conferimenti in natura; 6. i contratti esistenti di assunzione di beni.

Art. 777c

IV. Conferimenti 1 All’atto della costituzione, per ogni quota sociale deve essere effettuato un conferimento corrispondente al prezzo di emissione.

Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia: 1. all’indicazione nello statuto dei conferimenti in natura, dell’assunzione di beni e dei vantaggi speciali; 2. all’iscrizione nel registro di commercio dei conferimenti in natura, dell’assunzione di beni e dei vantaggi speciali; 3. alla prestazione e alla verifica dei conferimenti.

Art. 778 H. Iscrizione nel registro di commercio I. Società

La società deve essere iscritta nel registro di commercio del luogo in

Art. 778a II. Succursali

Art. 779 J. Acquisto della personalità I. Momento; mancanza dei requisiti

La società acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro di commercio.

Acquista la personalità anche se le condizioni d’iscrizione non sono di fatto adempiute.

Se gli interessi di creditori o di soci sono gravemente minacciati o lesi poiché all’atto della costituzione della società non sono state adempiute condizioni legali o statutarie, il giudice può, ad istanza di uno di loro, pronunciare lo scioglimento della società.

L’azione si estingue se non è proposta entro tre mesi dalla pubblicazione della costituzione della società nel Foglio ufficiale svizzero di

Art. 779a II. Impegni contratti prima dell’iscrizione

Le persone che agiscono in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio ne rispondono personalmente e in

Se entro tre mesi dall’iscrizione la società assume impegni espressamente contratti in suo nome, le persone che li hanno contratti ne sono liberate e ne risponde soltanto la società.

Art. 780 K. Modifica dello statuto

Ogni deliberazione dell’assemblea dei soci che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di

Art. 781 L. Aumento del capitale sociale

L’assemblea dei soci può deliberare l’aumento del capitale sociale.

L’aumento è eseguito dai gerenti.

La sottoscrizione delle quote sociali e i conferimenti sono retti dalle disposizioni concernenti la costituzione della società. Alla scheda di sottoscrizione si applicano inoltre per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l’aumento del capitale azionario. L’offerta pubblica di sottoscrizione delle quote sociali è esclusa.

L’aumento del capitale sociale dev’essere notificato per l’iscrizione nel registro di commercio entro tre mesi dalla deliberazione dell’assemblea dei soci; in caso contrario la deliberazione decade.

Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l’aumento ordinario del capitale azionario si applicano per analogia: 1. alla forma e al contenuto della deliberazione dell’assemblea dei soci; 2. al diritto di opzione dei soci; 3. all’aumento del capitale sociale mediante capitale proprio; 4. alla relazione sull’aumento del capitale e all’attestazione di verifica; 5. alla modifica dello statuto e agli accertamenti dei gerenti; 6. all’iscrizione dell’aumento del capitale sociale nel registro di commercio e alla nullità dei titoli emessi prima dell’iscrizione.

Art. 782 capitale sociale

M. Riduzione del 1 L’assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale.

Il capitale sociale non può in nessun caso essere ridotto a una somma inferiore a 20 000 franchi.

Il capitale sociale può essere ridotto al fine di eliminare un’eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite soltanto se i soci hanno integralmente effettuato i versamenti suppletivi previsti nello statuto.

Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la riduzione del capitale azionario.

Art. 783 N. Acquisto di quote sociali proprie

La società può acquistare quote sociali proprie soltanto se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all’importo dei mezzi necessari per l’acquisto e se il valore nominale complessivo di tali quote non eccede il 10 per cento del capitale sociale.

Se sono acquistate quote sociali nell’ambito di una restrizione della trasferibilità o del recesso o dell’esclusione di un socio, il limite massimo è del 35 per cento. Nella misura in cui eccedono complessivamente il 10 per cento del capitale sociale, le quote sociali proprie devono, entro due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale.

Se alle quote sociali da acquistare è connesso un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, tale obbligo deve essere soppresso prima dell’acquisto.

Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l’acquisto di azioni proprie.

Capo secondo: Diritti e obblighi dei soci

Art. 784 A. Quote sociali I. Titolo

Titoli relativi a quote sociali possono essere emessi soltanto come documenti probatori o come titoli nominativi.

I titoli emessi devono rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l’atto di sottoscrizione delle quote sociali.

Art. 785 II. Trasferimento 1. Cessione a. Forma

La cessione di quote sociali e la promessa di stipulare tale cessione richiedono la forma scritta.

Il contratto di cessione deve rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l’atto di sottoscrizione delle quote sociali.

Art. 786 b. Esigenze in materia di approvazione

La cessione di quote sociali richiede l’approvazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima può rifiutare l’approvazione senza indicarne i motivi.

Lo statuto può derogare a quanto disposto nel capoverso 1:

1. rinunciando all’esigenza dell’approvazione della cessione; 2. stabilendo i motivi che giustificano il rifiuto dell’approvazione della cessione;

3. prevedendo che l’assemblea dei soci può rifiutare l’approvazione se la società offre all’alienante di assumere le quote sociali al valore reale; 4. escludendo la cessione di quote sociali; 5. prevedendo che l’assemblea dei soci può rifiutare l’approvazione se è dubbio che un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie sarà adempito e non sono state fornite le garanzie chieste dalla società.

Se lo statuto esclude la cessione di quote sociali o l’assemblea dei soci rifiuta l’approvazione, è fatto salvo il diritto di recedere dalla società per gravi motivi.

Art. 787 c. Trasferimento dei diritti

La cessione di quote sociali subordinata all’approvazione dell’assemblea dei soci è efficace soltanto dal momento in cui tale approvazione è accordata.

L’approvazione si considera accordata se l’assemblea dei soci non la rifiuta entro sei mesi dalla ricezione della relativa domanda.

Art. 788 2. Modi di acquisto particolari

Se quote sociali sono acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento di esecuzione forzata, i diritti e gli obblighi connessi passano all’acquirente senza l’approvazione dell’assemblea dei soci.

L’acquirente può tuttavia esercitare il diritto di voto e i diritti ad esso connessi soltanto se è riconosciuto socio con diritto di voto dall’assemblea dei soci.

L’assemblea dei soci può negargli il riconoscimento soltanto se la società gli offre di assumere le quote sociali al valore reale al momento della domanda. La società può fare l’offerta per proprio conto o per conto di altri soci o di terzi. L’offerta si considera accettata se l’acquirente non la respinge entro un mese da quando ha avuto conoscenza del valore reale.

Il riconoscimento si considera accordato se l’assemblea dei soci non respinge la relativa domanda entro sei mesi.

Lo statuto può rinunciare all’esigenza del riconoscimento.

Art. 789 3. Determinazione del valore reale

Se la legge o lo statuto fanno riferimento al valore reale delle quote sociali, le parti possono chiedere che il giudice determini tale valore.

Il giudice ripartisce le spese processuali e di stima secondo il suo apprezzamento.

Art. 789a 4. Usufrutto

Le disposizioni concernenti il trasferimento di quote sociali si applicano per analogia alla costituzione di un usufrutto su una quota sociale.

Se lo statuto esclude la cessione delle quote sociali, è esclusa anche la costituzione di un usufrutto sulle medesime.

Art. 789b 5. Diritto di pegno

Lo statuto può prevedere che la costituzione di un diritto di pegno su quote sociali richieda l’approvazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima può negare l’approvazione soltanto per gravi motivi.

Se lo statuto esclude la cessione delle quote sociali, è esclusa anche la costituzione di diritti di pegno sulle medesime.

Art. 790 III. Libro delle quote IIIbis. Annuncio dell’avente economicamente diritto alle quote sociali

La società tiene un libro delle quote sociali. Lo tiene in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.509

Nel libro delle quote sono iscritti:

1. il nome e l’indirizzo dei soci; 2. il numero, il valore nominale e le eventuali categorie delle quote sociali di ciascun socio; 3. il nome e l’indirizzo degli usufruttuari; 4. il nome e l’indirizzo dei creditori pignoratizi.

I soci che non sono autorizzati a esercitare il diritto di voto e i diritti ad esso connessi devono essere designati soci senza diritto di voto.

Ciascun socio ha diritto di consultare il libro delle quote.

I documenti giustificativi su cui si fonda l’iscrizione devono essere conservati per dieci anni a contare dalla cancellazione della persona dal libro delle quote.510 509 Per. introdotto dal n. I2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle 510 Introdotto dal n. I2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle

Chi, da solo o d’intesa con terzi, acquista quote sociali ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale sociale o dei voti deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l’indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).

Il socio deve annunciare alla società ogni modifica del nome, del cognome o dell’indirizzo dell’avente economicamente diritto.

Le disposizioni del diritto della società anonima riguardanti l’elenco degli aventi economicamente diritto (art. 697l) e le conseguenze dell’inosservanza degli obblighi di annunciare (art. 697m) sono applicabili per analogia.

Art. 791 IV. Iscrizione nel registro di commercio

I soci devono essere iscritti nel registro di commercio indicando il loro nome, domicilio e luogo d’origine, nonché il numero e il valore nominale delle loro quote sociali.

La notificazione per l’iscrizione è fatta dalla società.

Art. 792 V. Proprietà collettiva

Se una quota sociale è indivisa tra più aventi diritto, questi:

1. devono designare di comune accordo una persona che li rappresenti, e possono esercitare i diritti connessi alla quota sociale soltanto per il tramite di tale persona; 2. rispondono solidalmente degli obblighi di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie.

Art. 793 B. Prestazione dei conferimenti

I soci devono effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione delle loro quote sociali.

I conferimenti non possono essere restituiti.

Art. 794 C. Responsabilità dei soci

Per i debiti della società risponde soltanto il patrimonio sociale.

511 Introdotto dal n. I2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle

Art. 795 D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie I. Versamenti suppletivi 1. Principio e importo

Lo statuto può obbligare i soci a effettuare versamenti suppletivi.

Se prevede l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi, lo statuto deve stabilire l’importo dei versamenti suppletivi connessi a una quota sociale. Tale importo non può superare il doppio del valore nominale della quota sociale.

I soci rispondono soltanto dei versamenti suppletivi connessi alle loro quote sociali.

Art. 795a 2. Richiesta

I versamenti suppletivi sono ordinati dai gerenti.

Possono essere ordinati soltanto se:

1. la somma del capitale sociale e delle riserve legali non è più coperta; 2. senza questi mezzi supplementari la società non può continuare a gestire i suoi affari in modo diligente; 3. la società necessita di capitale proprio per motivi previsti nello statuto.

La dichiarazione di fallimento rende esigibili i versamenti suppletivi non ancora effettuati.

Art. 795b 3. Rimborso

I versamenti suppletivi effettuati possono essere rimborsati, in tutto o in parte, soltanto se l’importo è coperto da capitale proprio liberamente disponibile e un perito revisore abilitato ne dà conferma per scritto.

Art. 795c 4. Riduzione

Un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi può essere ridotto o soppresso soltanto se il capitale sociale e le riserve legali sono interamente coperti.

Le disposizioni concernenti la riduzione del capitale sociale si applicano per analogia.

Art. 795d 5. Durata

Fatte salve le restrizioni di cui ai capoversi seguenti, i soci che lasciano la società rimangono soggetti all’obbligo di effettuare versamenti suppletivi per tre anni. L’iscrizione nel registro di commercio determina il momento dell’uscita.

I soci che hanno lasciato la società devono effettuare versamenti suppletivi soltanto in caso di fallimento della società.

L’obbligo di effettuare versamenti suppletivi si estingue in quanto sia adempito da un avente causa.

L’obbligo di un ex socio di effettuare versamenti suppletivi non può essere reso più oneroso.

Art. 796 II. Prestazioni accessorie

Lo statuto può obbligare i soci a fornire prestazioni accessorie.

Può prevedere però soltanto obblighi di fornire prestazioni accessorie utili al conseguimento dello scopo sociale o volti a preservare l’indipendenza della società o la composizione della cerchia dei soci.

L’oggetto e l’estensione degli obblighi di fornire prestazioni accessorie connesse a una quota sociale, come pure gli altri elementi che risultino essenziali secondo le circostanze, devono essere determinati nello statuto. Quest’ultimo può prevedere che i dettagli siano disciplinati in un regolamento dell’assemblea dei soci.

Gli obblighi statutari di effettuare pagamenti in denaro o di fornire altre prestazioni di carattere patrimoniale sono retti dalle disposizioni concernenti i versamenti suppletivi se sono volti a soddisfare un fabbisogno di capitale proprio della società e non è prevista alcuna controprestazione adeguata.

Art. 797 III. Introduzione susseguente

L’introduzione susseguente e l’estensione di obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie richiedono il consenso di tutti i soci interessati.

Art. 798 E. Dividendi, interessi e tantièmes I. Dividendi

Possono essere prelevati dividendi soltanto sull’utile risultante dal bilancio e sulle riserve costituite a tal fine.

Il dividendo non può essere determinato prima che siano state assegnate alle riserve legali e statutarie le somme loro destinate dalla legge e dallo statuto.

I dividendi devono essere determinati in proporzione al valore nominale delle quote sociali; se sono stati effettuati versamenti suppletivi, il loro importo deve essere sommato al valore nominale delle quote sociali; lo statuto può prevedere un disciplinamento diverso.

Art. 798a II. Interessi

Non possono essere pagati interessi a favore del capitale sociale e dei versamenti suppletivi effettuati.

È ammesso il versamento di interessi per il periodo di avviamento. La disposizione del diritto della società anonima concernente gli interessi per il periodo di avviamento si applica per analogia.

Art. 798b III. Tantièmes

Lo statuto può prevedere il versamento di tantièmes ai gerenti. Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti i tantièmes si applicano per analogia.

Art. 799 F. Quote sociali privilegiate

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le azioni privilegiate si applicano per analogia alle quote sociali privilegiate.

Art. 800 G. Restituzione di prestazioni

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la restituzione di prestazioni si applicano per analogia alla restituzione di prestazioni che la società ha fornito ai soci, ai gerenti e a persone loro vicine.

Art. 801512 H. Riserve

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le riserve si applicano per analogia.

Art. 801a J. Consegna della relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione e la relazione di revisione devono essere consegnate ai soci il più tardi unitamente alla convocazione all’assemblea ordinaria dei soci.

I soci possono esigere che la relazione sulla gestione sia loro riconsegnata nella versione approvata dall’assemblea.

Art. 802 K. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti

Ogni socio può esigere dai gerenti ragguagli su tutti gli affari della

Se la società non ha un ufficio di revisione, ogni socio può consultare libri e atti senza restrizioni. Se la società ha un ufficio di revisione, il diritto di consultazione è accordato soltanto in quanto sia reso verosimile un interesse legittimo.

Se vi è il rischio che il socio utilizzi le informazioni ottenute per scopi estranei alla società e a danno della stessa, i gerenti possono 512 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal rifiutare, per quanto necessario, di fornire ragguagli o di autorizzare la consultazione; su richiesta del socio, decide l’assemblea dei soci.

In caso di rifiuto ingiustificato dell’assemblea dei soci, il giudice ordina, ad istanza del socio, che i ragguagli siano forniti o la consultazione autorizzata.

Art. 803 L. Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza

I soci sono tenuti al segreto d’affari.

Si astengono da tutto quanto pregiudichi gli interessi della società. Non possono segnatamente gestire affari che procurerebbero loro vantaggi particolari e pregiudicherebbero lo scopo della società. Lo statuto può prevedere che i soci devono astenersi da attività concorrenti.

I soci possono esercitare attività che violano l’obbligo di fedeltà o un eventuale divieto di concorrenza in quanto tutti gli altri soci vi acconsentano per scritto. Lo statuto può prevedere che è sufficiente l’approvazione dell’assemblea dei soci.

Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti il divieto di concorrenza imposto ai gerenti.

Capo terzo: Organizzazione della società

Art. 804 A. Assemblea dei soci I. Attribuzioni

L’assemblea dei soci è l’organo supremo della società.

All’assemblea dei soci spettano le attribuzioni intrasmissibili seguenti: 1. la modifica dello statuto; 2. la nomina e la revoca dei gerenti; 3. la nomina e la revoca dei membri dell’ufficio di revisione e del revisore del conto di gruppo; 4.513 l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo; 5. l’approvazione del conto annuale e la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio, in particolare la determinazione dei dividendi e dei tantièmes; 6. la determinazione dell’indennità dei gerenti; 7. il discarico ai gerenti;

513 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 8. l’approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto; 9. l’approvazione della costituzione di un diritto di pegno su quote sociali, se lo statuto lo prevede; 10. la deliberazione sull’esercizio dei diritti statutari preferenziali, di prelazione o di compera; 11. l’autorizzazione dell’acquisto di quote sociali proprie da parte della società e per il tramite dei gerenti o l’approvazione di un tale acquisto; 12. il disciplinamento dettagliato in un regolamento dell’obbligo di fornire prestazioni accessorie, se lo statuto rinvia a un regolamento; 13. l’approvazione delle attività dei gerenti e dei soci che violano l’obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza, in quanto lo statuto rinunci a esigere il consenso di tutti i soci; 14. la decisione di chiedere al giudice l’esclusione di un socio per gravi motivi; 15. l’esclusione di un socio per i motivi previsti nello statuto; 16. lo scioglimento della società; 17. l’approvazione delle operazioni dei gerenti per le quali lo statuto esige il suo consenso; 18. le deliberazioni sugli oggetti che le sono riservati dalla legge o dallo statuto o che le sono sottoposti dai gerenti.

L’assemblea dei soci nomina i direttori, i procuratori e i mandatari. Lo statuto può conferire tale attribuzione anche ai gerenti.

Art. 805 e svolgimento

II. Convocazione 1 L’assemblea dei soci è convocata dai gerenti e, quando occorra, dall’ufficio di revisione. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori.

L’assemblea ordinaria si svolge ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. Le assemblee straordinarie sono convocate in conformità dello statuto e ogniqualvolta sia necessario.

L’assemblea dei soci è convocata almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Lo statuto può prorogare questo termine o abbreviarlo sino a dieci giorni. È fatta salva la possibilità di una riunione di tutti i soci.

Le deliberazioni dell’assemblea dei soci possono anche essere prese per scritto, sempreché un socio non chieda la discussione orale.

Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l’assemblea generale si applicano per analogia:

1. alla convocazione; 2. al diritto di convocazione e di proposta dei soci; 3. agli oggetti in deliberazione; 4. alle proposte; 5. alla riunione di tutti i soci; 6. alle misure preparatorie; 7. al processo verbale; 8. alla rappresentanza dei soci; 9. alla partecipazione abusiva.

Art. 806 III. Diritto di voto 1. Determinazione

Il diritto di voto di ciascun socio si determina in base al valore nominale delle rispettive quote sociali. Ogni socio ha almeno un voto. Lo statuto può tuttavia limitare il numero dei voti spettanti ai possessori di più quote sociali.

Lo statuto può determinare il diritto di voto senza riguardo al valore nominale, in modo che ogni quota sociale dia diritto a un voto. In questo caso, le quote sociali con il valore nominale più basso devono avere un valore nominale almeno pari a un decimo di quello delle altre quote sociali.

La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle quote sociali non vale per: 1. la nomina dei membri dell’ufficio di revisione; 2. la designazione di periti incaricati di verificare la gestione o parti di essa; 3. la deliberazione sulla questione se debba essere promossa un’azione di responsabilità.

Art. 806a 2. Esclusione dal diritto di voto

Nelle deliberazioni riguardanti il discarico ai gerenti, le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione non hanno diritto di voto.

Nelle deliberazioni riguardanti l’acquisto di quote sociali proprie da parte della società, il socio che cede le quote non ha diritto di voto.

Nelle deliberazioni riguardanti l’approvazione di attività dei soci che violano l’obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza, l’interessato non ha diritto di voto.

Art. 806b 3. Usufrutto

Se una quota sociale è gravata da usufrutto, il diritto di voto e i diritti ad esso connessi sono esercitati dall’usufruttuario. Questi è responsabile verso il proprietario se, esercitando i propri diritti, non tiene equamente conto degli interessi del medesimo.

Art. 807 IV. Diritto di veto

Lo statuto può conferire ai soci un diritto di veto contro determinate deliberazioni dell’assemblea dei soci. Deve definire le deliberazioni contro cui il diritto di veto può essere esercitato.

L’introduzione susseguente di un diritto di veto richiede il consenso di tutti i soci.

Il diritto di veto non è trasferibile.

Art. 808 V. Deliberazioni 1. In genere

Salvo diversa disposizione della legge o dello statuto, l’assemblea dei soci delibera e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

Art. 808a 2. Voto preponderante

Il presidente dell’assemblea dei soci ha voto preponderante. Lo statuto può disporre altrimenti.

Art. 808b 3. Deliberazioni importanti

Una deliberazione dell’assemblea dei soci approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto è necessaria per: 1. la modifica dello scopo sociale; 2. l’introduzione di quote sociali con diritto di voto privilegiato; 3. l’esclusione o l’agevolazione del trasferimento di quote sociali o l’inasprimento delle sue condizioni; 4. l’approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto; 5. l’aumento del capitale sociale; 6. la limitazione o la soppressione del diritto di opzione; 7. l’approvazione di attività dei gerenti e dei soci che violano l’obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza; 8. la domanda giudiziale di escludere un socio per gravi motivi;

9. l’esclusione di un socio per un motivo previsto nello statuto; 10. il trasferimento della sede della società; 11. lo scioglimento della società.

Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate soltanto alla maggioranza prevista.

Art. 808c VI. Diritto di contestare le deliberazioni dell’assemblea dei soci

Al diritto di contestare le deliberazioni dell’assemblea dei soci si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

Art. 809 B. Gestione e rappresentanza I. Designazione dei gerenti e organizzazione

I soci esercitano in comune la gestione della società. Lo statuto può disciplinare altrimenti la gestione.

Soltanto persone fisiche possono essere designate quali gerenti. La persona giuridica o la società commerciale che partecipa alla società designa se del caso una persona fisica incaricata di esercitare tale funzione in sua vece. Lo statuto può subordinare tale designazione all’approvazione dell’assemblea dei soci.

Se la società ha più gerenti, l’assemblea dei soci deve regolamentare la presidenza.

Se la società ha più gerenti, questi decidono a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante. Lo statuto può disciplinare altrimenti le deliberazioni dei gerenti.

Art. 810 II. Attribuzioni dei gerenti

I gerenti sono competenti per tutti gli affari che non siano attribuiti all’assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto.

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 811 e seguenti, i gerenti hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti: 1. l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie; 2. la definizione dell’organizzazione della società, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto; 3. l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’elaborazione del piano finanziario per quanto necessario alla gestione della società; 4. la vigilanza sulle persone incaricate di parti della gestione, segnatamente per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;

5. l’elaborazione della relazione sulla gestione (conto annuale, rapporto annuale e, se del caso, conto di gruppo); 6. la preparazione dell’assemblea dei soci e l’esecuzione delle sue deliberazioni; 7. l’avviso al giudice in caso di indebitamento eccessivo.

Il presidente dei gerenti o il gerente unico ha le attribuzioni seguenti:

1. convocare e dirigere l’assemblea dei soci; 2. provvedere per le comunicazioni ai soci; 3. accertarsi che siano fatte le notificazioni necessarie all’ufficio del registro di commercio.

Art. 811 III. Approvazione dell’assemblea dei soci

Lo statuto può prevedere che i gerenti:

1. devono sottoporre determinate decisioni all’approvazione dell’assemblea dei soci; 2. possono sottoporre talune questioni all’approvazione dell’assemblea dei soci.

L’approvazione dell’assemblea dei soci non limita la responsabilità dei gerenti.

Art. 812 IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà; divieto di concorrenza

I gerenti e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti a esercitare le loro attribuzioni con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.

Soggiacciono allo stesso obbligo di fedeltà cui sono tenuti i soci.

Non possono esercitare attività concorrenti, salvo che lo statuto disponga altrimenti o che tutti gli altri soci vi acconsentano per scritto. Lo statuto può prevedere che è sufficiente l’approvazione dell’assemblea dei soci.

Art. 813 V. Parità di trattamento

I gerenti e i terzi che si occupano della gestione devono trattare allo stesso modo i soci che si trovano nella stessa situazione.

Art. 814 VI. Rappresentanza

Ogni gerente ha il potere di rappresentare la società.

Lo statuto può disciplinare altrimenti la rappresentanza, fermo restando che almeno un gerente deve essere autorizzato a rappresentare la società. Lo statuto può prevedere che i dettagli siano disciplinati in un regolamento.

La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un gestore o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all’elenco degli aventi economicamente diritto di cui all’articolo 697l.514

Le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia all’estensione e alla limitazione del potere di rappresentanza e ai contratti conclusi tra la società e il suo rappresentante.

Le persone autorizzate a rappresentare la società firmano per essa aggiungendo alla ditta sociale la propria firma.

Le persone autorizzate a rappresentare la società devono essere iscritte nel registro di commercio. Devono fare la loro firma davanti all’ufficio del registro di commercio o produrla autenticata.

Art. 815 VII. Revoca di gerenti; revoca del potere di rappresentanza

L’assemblea dei soci può revocare in ogni tempo gerenti da essa nominati.

Ogni socio può chiedere al giudice di revocare o di limitare i poteri di gestione e di rappresentanza di un gerente se sussiste un grave motivo, segnatamente se il gerente ha violato gravemente i suoi obblighi o non è più in grado di ben amministrare.

I gerenti possono in ogni tempo sospendere dal loro ufficio direttori, procuratori e mandatari.

Se tali persone sono state nominate dall’assemblea dei soci, quest’ultima deve essere immediatamente convocata.

Rimangono salve le azioni di risarcimento delle persone revocate o sospese dal loro ufficio.

Art. 816 VIII. Nullità delle decisioni

I motivi di nullità delle deliberazioni dell’assemblea generale della società anonima si applicano per analogia alle decisioni dei gerenti.

Art. 817 IX. Responsabilità

La società risponde del danno che una persona cui è affidata la sua gestione o rappresentanza ha causato con atti illeciti commessi nell’esercizio di incombenze sociali.

514 Nuovo testo giusta il n. I2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l attuazione delle

Art. 818 C. Ufficio di revisione

All’ufficio di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

Un socio soggetto all’obbligo di effettuare versamenti suppletivi può chiedere una revisione ordinaria del conto annuale.

Art. 819 D. Lacune nell’organizzazione della società

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le lacune nell’organizzazione della società si applicano per analogia.

Art. 820 E. Perdita di capitale e indebitamento eccessivo

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale ed eccedenza dei debiti della società e la dichiarazione e il differimento del fallimento si applicano per analogia.

Il giudice può differire il fallimento, ad istanza dei gerenti o di un creditore, segnatamente se i versamenti suppletivi non ancora eseguiti sono effettuati senza indugio e il risanamento appare probabile.

Capo quarto: Scioglimento e uscita

Art. 821 A. Scioglimento I. Cause

La società a garanzia limitata si scioglie:

1. se si realizza una delle cause di scioglimento previste nello statuto; 2. se lo delibera l’assemblea dei soci; 3. se è dichiarato il suo fallimento; 4. per gli altri motivi previsti dalla legge.

Se l’assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società, tale deliberazione deve risultare da un atto pubblico.

Ogni socio può, per gravi motivi, chiedere al giudice lo scioglimento della società. Il giudice può anche decidere un’altra soluzione adeguata e sopportabile per gli interessati, segnatamente il versamento al socio attore di un’indennità corrispondente al valore reale delle sue quote sociali.

Art. 821a II. Conseguenze

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le conseguenze dello scioglimento si applicano per analogia.

Lo scioglimento della società deve essere iscritto nel registro di commercio. Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi ne informa senza indugio l’ufficio del registro di commercio. Se è sciolta per altri motivi, la società notifica lo scioglimento all’ufficio del registro di commercio.

Art. 822 B. Uscita di soci I. Recesso

Un socio può chiedere al giudice l’autorizzazione di recedere dalla società per gravi motivi.

Lo statuto può conferire ai soci il diritto di recedere dalla società e subordinarne l’esercizio a determinate condizioni.

Art. 822a II. Recesso adesivo

Se un socio propone un’azione di recesso per gravi motivi o dichiara di esercitare un diritto di recesso statutario, i gerenti ne informano senza indugio gli altri soci.

Se, entro tre mesi dalla ricezione di tale comunicazione, altri soci propongono un’azione di recesso per gravi motivi o esercitano un diritto di recesso statutario, tutti i soci recedenti devono essere trattati allo stesso modo, proporzionalmente al valore nominale delle loro quote sociali. Se sono stati effettuati versamenti suppletivi, il loro importo è sommato al valore nominale delle quote sociali.

Art. 823 III. Esclusione

La società può, per gravi motivi, chiedere al giudice l’esclusione di un socio.

Lo statuto può prevedere che l’assemblea dei soci ha diritto di escludere un socio per determinati motivi.

Le disposizioni concernenti il recesso adesivo non sono applicabili in caso di esclusione.

Art. 824 IV. Misure provvisionali

Nel procedimento concernente l’uscita di un socio, il giudice può, ad istanza di una parte, decidere la sospensione di tutti o di taluni diritti e obblighi del socio interessato.

Art. 825 V. Indennità 1. Diritto e importo

Il socio che lascia la società ha diritto a un’indennità corrispondente al valore reale delle sue quote sociali.

Per i casi di uscita fondati sull’esercizio di un diritto di recesso statutario, lo statuto può stabilire altrimenti l’indennità.

Art. 825a 2. Versamento

L’indennità inerente all’uscita di un socio è esigibile in quanto la società: 1. possieda capitale proprio disponibile; 2. possa alienare le quote sociali del socio uscente; 3. possa ridurre il suo capitale sociale nel rispetto delle pertinenti disposizioni.

Un perito revisore abilitato accerta l’importo del capitale proprio disponibile. Se quest’ultimo non è sufficiente per indennizzare il socio uscente, il revisore si pronuncia inoltre sull’importo per cui è possibile una riduzione del capitale sociale.

L’ex socio ha un credito di grado posteriore e senza interessi sull’importo per il quale non è ancora stato indennizzato. Tale credito è esigibile in quanto dalla relazione annuale sulla gestione risulti che la società possiede capitale proprio disponibile.

Finché l’indennità non è interamente versata, l’ex socio può esigere che la società designi un ufficio di revisione e faccia sottoporre il conto annuale a revisione ordinaria.

Art. 826 C. Liquidazione

Ogni socio ha diritto a una quota dell’avanzo della liquidazione proporzionale al valore nominale delle sue quote sociali rispetto al capitale sociale. Se sono stati effettuati versamenti suppletivi che non sono stati restituiti, il loro importo deve essere sommato alle quote sociali dei soci interessati e al capitale sociale. Lo statuto può prevedere un disciplinamento diverso.

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti lo scioglimento della società seguito da liquidazione si applicano per analogia.

Capo quinto: Responsabilità

Art. 827

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la responsabilità delle persone che cooperano alla costituzione della società o si occupano della gestione, della revisione o della liquidazione si applicano per analogia.

Titolo ventesimonono: Della società cooperativa

Art. 828 A. Società cooperativa del diritto delle obbligazioni

La società cooperativa è l’unione d’un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l’incremento o la salvaguardia, mediante un’azione comune, di determinati interessi economici dei suoi membri.

Non è ammessa la costituzione di società cooperative con un capitale anticipatamente determinato.

Art. 829 B. Società cooperative del diritto pubblico

Le unioni di persone del diritto pubblico, anche se perseguono scopi cooperativi, soggiacciono al diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 830 C. Costituzione I. Requisiti 1. In genere

La società cooperativa esiste, dopo che lo statuto è stato compilato ed approvato dall’assemblea costitutiva, con l’iscrizione nel registro di

Art. 831 2. Numero dei soci

Allacostituzione di una società cooperativa devono partecipare almeno sette membri.

Quando in seguito il numero dei soci scenda sotto questo minimo, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le lacune nell’organizzazione della società.515

Art. 832 II. Statuto 1. Disposizioni richieste dalla legge

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

1. il nome (la ditta) e la sede della società;

2. lo scopo della società; 3. l’obbligo che esistesse per i soci d’eseguire prestazioni pecuniarie o d’altra natura, come pure la specie ed i limiti di siffatte prestazioni;

515 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 4. gli organi incaricati dell’amministrazione e della revisione, e il modo in cui la società si fa rappresentare; 5. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.

Art. 833 2. Altre disposizioni

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni 1. la formazione di un capitale sociale mediante il conferimento di quote da parte dei soci (creazione di certificati di quota); 2. i conferimenti di capitale sociale in natura, il loro oggetto, il prezzo per il quale sono accettati e la persona del socio che li eseguisce; 3. l’assunzione di beni da parte della società all’atto della costituzione, il compenso per essi dovuto e la persona del proprietario dei beni da assumere; 4. le deroghe alle norme legali su l’ammissione nella società e la perdita della qualità di socio; 5. la responsabilità individuale dei soci ed il loro obbligo di fare versamenti suppletivi; 6. le deroghe alle norme legali su l’organizzazione, la rappresentanza, la modificazione dello statuto e le deliberazioni dell’assemblea generale; 7. ogni limitazione o estensione nell’esercizio del diritto di voto; 8. la determinazione e la destinazione dell’avanzo del conto d’esercizio e della liquidazione.

Art. 834 III. Assemblea costitutiva

Lo statuto dev’essere steso in forma scritta e presentato ad un’assemblea, da convocarsi dai promotori, per esservi discusso ed approvato.

Dato il caso, sarà inoltre presentata all’assemblea e discussa da essa una relazione scritta dei promotori sui conferimenti in natura e sull’assunzione di beni.

L’assemblea costitutiva nomina anche gli organi necessari.

Fino a che la società sia iscritta nel registro di commercio, la qualità di socio può acquistarsi solo mediante la firma dello statuto.

Art. 835516 IV. Iscrizione nel registro di commercio 1. Società

Art. 836517 2. Succursali

Art. 837518 3. Elenco dei soci

La società cooperativa tiene un elenco in cui sono iscritti il nome e il cognome o la ditta nonché l’indirizzo di ogni socio. Tiene l’elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

I documenti giustificativi su cui si fonda l’iscrizione devono essere conservati per dieci anni a contare dalla cancellazione del socio dall’elenco.

Art. 838 V. Acquisto della personalità

La società acquista la personalità giuridica soltanto con la iscrizione

Coloro che hanno agito in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili personalmente ed in

Se tuttavia siffatte obbligazioni furono espressamente contratte in nome della società cooperativa da costituire e se la società le assume nel termine di tre mesi dall’iscrizione nel registro di commercio, coloro che le hanno contratte ne sono liberati e la sola società ne è responsabile.

516 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 517 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 518 Nuovo testo giusta il n. I2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l attuazione delle Capo secondo: Acquisto della qualità di socio

Art. 839 A. Regola fondamentale

In una società cooperativa si possono sempre ammettere nuovi soci.

Lo statuto può contenere più precise disposizioni sull’ammissione, ritenuto tuttavia ch’esse non devono ledere il principio della variabilità del numero dei soci né rendere l’ammissione eccessivamente onerosa.

Art. 840 B. Dichiarazione d’ingresso

Chi vuol acquistare la qualità di socio deve presentare una dichiarazione scritta.

Nelle società cooperative, nelle quali, oltre alla responsabilità del patrimonio sociale, esiste una responsabilità personale dei singoli soci o un loro obbligo d’eseguire versamenti suppletivi, la dichiarazione d’ingresso deve contenere l’espressa assunzione di questi obblighi.

Sull’ammissione di nuovi soci decide l’amministrazione, eccetto che secondo lo statuto sia sufficiente la dichiarazione d’ingresso o necessaria una deliberazione dell’assemblea generale.

Art. 841 C. Connessione con un contratto d’assicurazione

Qualora la qualità di socio dipenda dalla conclusione d’un contratto d’assicurazione con la società, essa si acquista con l’accettazione della proposta d’assicurazione da parte dell’organo competente.

I contratti d’assicurazione conchiusi con i propri soci da una società di mutua assicurazione al beneficio d’una concessione sono sottoposti alle norme della legge del 2 aprile 1908519 sul contratto d’assicurazione nello stesso modo che quelli da essa conchiusi con terzi.

Capo terzo: Perdita delle qualità di socio

Art. 842 A. Recesso I. Libertà di recesso

Ogni socio può recedere dalla società finché non ne sia dichiarato lo scioglimento.

Lo statuto può prescrivere che il recedente sia tenuto al pagamento di un’equa indennità quando il recesso avvenga in circostanze tali da cagionare alla società un danno considerevole o da comprometterne la continuazione.

Il diritto di recesso non può essere escluso in modo durevole né reso eccessivamente oneroso dallo statuto o mediante contratto.

Art. 843 II. Limitazione del recesso

Il recesso può essere escluso, dallo statuto o mediante contratto, per cinque anni al più.

Anche durante questo periodo il socio può tuttavia recedere dalla società per gravi motivi. Rimane riservato l’obbligo di pagare un’equa indennità alle stesse condizioni che in caso di libero recesso.

Art. 844 III. Termine di disdetta e data del recesso

Il recesso non può aver luogo se non alla fine dell’esercizio annuale e dietro preavviso di almeno un anno.

Lo statuto può stabilire un termine di disdetta più breve e permettere il recesso anche durante l’esercizio annuale.

Art. 845 IV. Esercizio nel fallimento e in caso di pignoramento

Qualora lo statuto consenta al socio, che esce dalla società, di pretendere una parte del patrimonio sociale, il diritto di recesso spettante al socio può essere fatto valere nel suo fallimento dall’amministrazione di questo o, se la parte è pignorata, dall’ufficio d’esecuzione.

Art. 846 B. Esclusione

Lo statuto può stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso.

Inoltre un socio può sempre essere escluso per motivi gravi.

L’esclusione è deliberata dall’assemblea generale. Lo statuto può attribuire siffatta competenza all’amministrazione, nel qual caso il socio escluso ha il diritto di ricorrere all’assemblea generale. Il socio escluso ha la facoltà di contestare l’esclusione davanti al giudice entro il termine di tre mesi.

Esso può essere tenuto al pagamento di un’equa indennità alle stesse condizioni che in caso di libero recesso.

Art. 847 C. Morte del socio

La qualità di socio si perde con la morte.

Lo statuto può tuttavia stabilire che gli eredi sono senz’altro soci.

Esso può anche stabilire che gli eredi o uno di essi devono, a domanda scritta, essere riconosciuti come soci in luogo di quello del defunto.

La comunione degli eredi deve designare un suo rappresentante nella

Art. 848 D. Fine di un ufficio, di un impegno o d’un contratto

Qualora la qualità di socio sia connessa con un ufficio o con un impiego o derivi da un rapporto contrattuale in ispecie con una società di mutua assicurazione, essa si perde col finire dell’ufficio o dell’impiego o del contratto, salvo contraria disposizione dello statuto.

Art. 849 E. Trasferimento della qualità di socio I. In genere

La cessione delle quote sociali e, se la qualità di socio o il conferimento d’una quota sociale risulta da un documento, il trasferimento di questo non conferiscono senz’altro all’acquirente la qualità di socio. L’acquirente non diventa socio se non per una deliberazione d’ammissione conforme alla legge ed allo statuto.

L’esercizio dei diritti personali inerenti alla qualità di socio passa all’acquirente soltanto al momento dell’ammissione di quest’ultimo.

Qualora la qualità di socio dipenda dalla conclusione d’un contratto, lo statuto può stabilire ch’essa, con l’assunzione del contratto, passa senz’altro al successore.

Art. 850 II. Mediante trasferimento di fondi o di aziende

La qualità di socio d’una società cooperativa può essere connessa dallo statuto con la proprietà d’un fondo o con l’esercizio di un’azienda su di esso.

In siffatti casi lo statuto può stabilire che con l’alienazione del fondo o con l’assunzione dell’azienda la qualità di socio passa senz’altro all’acquirente o all’assuntore.

La disposizione riguardante il trasferimento della qualità di socio in caso d’alienazione del fondo diventa efficace in confronto dei terzi solo se annotata nel registro fondiario.

Art. 851 F. Recesso del successore

Qualora la qualità di socio sia trasferita o ereditata, valgono per il nuovo socio le stesse condizioni di recesso che per il suo predecessore.

Capo quarto: Diritti ed obblighi del socio

Art. 852 A. Prova della qualità di socio

Lo statuto può prescrivere che la qualità di socio sia accertata da un documento.

Questo accertamento può essere contenuto anche nel certificato di quota.

Art. 853 B. Certificati di quota

Qualora esistano certificati di quota, chiunque entri nella società deve acquistarne almeno uno.

Lo statuto può dichiarare lecito l’acquisto di più certificati di quota, fino ad un numero massimo che dev’essere da esso determinato.

I certificati di quota sono emessi al nome del socio. Tuttavia, essi valgono soltanto come prova e non possono costituire titoli di credito.

Art. 854 C. Eguaglianza tra i soci

In quanto non siano dalla legge previste eccezioni, tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri.

Art. 855 D. Diritti I. Diritto di voto

I soci esercitano mediante partecipazione all’assemblea generale o, nei casi previsti dalla legge votando per corrispondenza, i diritti che loro spettano nelle faccende sociali, in ispecie per quel che riguarda la gestione degli affari e l’incremento della società.

Art. 856 II. Diritto di controllo dei soci 1. Comunicazione del bilancio

Dieci giorni almeno prima dell’assemblea generale convocata per approvare la relazione annuale, il conto di gruppo e il conto annuale o prima della votazione per corrispondenza su tale argomento, questi documenti e la relazione di revisione devono essere depositati presso la sede sociale affinché possano esservi consultati dai soci.520

Lo statuto può concedere ad ogni socio il diritto d’esigere, a spese della società una copia del conto d’esercizio e del bilancio.

Art. 857 2. Ragguagli

I soci sono in diritto di richiamare l’attenzione dell’ufficio di revisione sulle partite dubbie e di chiedere i necessari schiarimenti.

L’ispezione dei libri e della corrispondenza è loro concessa soltanto dietro espressa autorizzazione dell’assemblea generale o dietro decisione dell’amministrazione ed a condizione che sia salvaguardato il segreto degli affari.

Il giudice può ordinare che la società dia al socio, mediante estratto autenticato dei libri o della corrispondenza, informazioni su fatti determinati importanti per l’esercizio del diritto di controllo. L’ordinanza non deve compromettere gl’interessi della società.

520 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal

Il diritto di controllo dei soci non potrà essere tolto o menomato né dallo statuto né dalle deliberazioni d’un organo sociale.

Art. 858521 III. Eventuali diritti sull'avvanzo netto 1. ...

Art. 859 2. Norme per la ripartizione

L’avanzo netto dell’esercizio va per intiero ad aumentare il patrimonio sociale, salvo diversa disposizione dello statuto.

Qualora sia prevista una ripartizione dell’avanzo netto tra i soci, essa ha luogo, salvo disposizione contraria dello statuto, nella proporzione in cui i singoli soci hanno utilizzato le istituzioni della società.

Se esistono certificati di quota, la parte dell’avanzo netto ad essi attribuita non può eccedere il tasso usuale dell’interesse per i prestiti a lunga scadenza non specialmente garantiti.

Art. 860 3. Obbligo di formare un fondo di riserva e di accrescerlo

Qualora l’avanzo netto non vada ad aumentare il patrimonio sociale, sopra di esso dev’essere annualmente prelevato un ventesimo per formare un fondo di riserva. Questo prelevamento dev’essere continuato per almeno 20 anni; se esistono certificati di quota, il prelevamento dev’essere in ogni caso continuato fino a che il fondo abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

Lo statuto può disporre che il fondo di riserva sia alimentato in misura maggiore.

In quanto il fondo di riserva non superi la metà del patrimonio sociale restante o, se esistono certificati di quota, la metà del capitale sociale, esso può essere adoperato solo per riparare a perdite o per prendere misure che in tempi di cattivo andamento degli affari rendano possibile il conseguimento del fine sociale.

…522

Art. 861 4. Avanzo netto nelle società cooperative di credito

Le società cooperative di credito possono derogare nel loro statuto alle disposizioni dei precedenti articoli circa la ripartizione dell’avanzo con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

netto, ma sono tenute a costituire un fondo di riserva e ad adoperarlo in conformità delle precedenti norme.

Al fondo di riserva dev’essere annualmente assegnato un decimo almeno dell’avanzo netto, fino a che il fondo abbia raggiunto il decimo del capitale sociale.

Se ai certificati di quota è attribuita una parte dell’avanzo netto superiore al tasso usuale dell’interesse per i prestiti a lunga scadenza senza speciali garanzie, deve parimente essere versato al fondo di riserva un decimo di detta eccedenza.

Art. 862 5. Fondi di previdenza523

Lo statuto può in ispecie prevedere la costituzione di fondi destinati a creare ed a sostenere istituzioni di previdenza524 a favore d’impiegati e d’operai dell’impresa o di soci.

a 4 …525

Art. 863 6. Altre riserve

Sopra l’avanzo netto destinato alla distribuzione dovranno eseguirsi in primo luogo i prelevamenti legali e statutari per i fondi di riserva e d’altro genere.

L’assemblea generale può prelevare anche a titolo di riserva somme non previste né dalla legge né dallo statuto o che eccedano le esigenze della legge e dello statuto, quando ciò sembri opportuno per assicurare la durevole prosperità dell’impresa.

Essa può parimente prelevare sopra gli utili netti, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, somme per creare e sostenere istituzioni di previdenza526 a favore d’impiegati, d’operai o di soci ovvero destinate ad altri scopi di previdenza527; questi prelevamenti soggiacciono alle norme riguardanti i fondi statutari di previdenza528.

523 Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 524 Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 525 Abrogati dal n. I lett. b della LF del 21 mar. 1958, con effetto dal 1° lug. 1958 526 Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 527 Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 528 Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958

Art. 864 IV. Diritti sul patrimonio sociale 1. In conformità dello statuto

Lo statuto stabilisce se sul patrimonio della società spettino diritti, e quali, al socio che ne esce o ai suoi eredi. Tali diritti si calcolano in base al patrimonio netto accertato dal bilancio alla data dell’uscita, non comprese in esso le riserve.

Lo statuto può attribuire al socio che esce o ai suoi eredi il diritto al rimborso totale o parziale dei certificati di quota, ad eccezione della tassa d’ammissione. Esso può prevedere che il rimborso sia differito, ma per non più di tre anni dall’uscita.

La società può tuttavia, anche se lo statuto sia silente su tal punto, differire di tre anni il rimborso in quanto questo le cagionasse un danno considerevole o ne compromettesse la continuazione. Rimane riservato il diritto, che alla società spettasse, di farsi pagare un’equa indennità.

I diritti del socio che esce o dei suoi eredi si prescrivono in tre anni decorribili dal giorno per il quale il pagamento può essere chiesto.

Art. 865 2. Per legge

In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.

Qualora la società si sciolga entro un anno dall’uscita o dalla morte d’un socio e si proceda alla ripartizione del patrimonio, il socio uscito o i suoi eredi sono parificati ai soci esistenti al momento dello scioglimento.

Art. 866 E. Doveri I. Buona fede

I soci sono tenuti a salvaguardare in buona fede gl’interessi della

Art. 867 II. Contributi ed altre prestazioni

Lo statuto regola l’obbligo di pagare contributi e di fornire altre prestazioni.

Se i soci sono tenuti a versare quote o a pagare contributi, la società deve fissar loro mediante lettera raccomandata, un congruo termine per l’adempimento.

Qualora il pagamento non sia eseguito a seguito della prima diffida né entro un mese decorribile da una seconda, il socio può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti come tale, se di questa conseguenza è stato minacciato mediante lettera raccomandata.

In quanto lo statuto non disponga diversamente, una siffatta decadenza non esonera il socio dalle sue obbligazioni esigibili né da quelle che l’esclusione rende tali.

Art. 868 III. Responsabilità 1. Della società

Il patrimonio sociale e, se lo statuto non dispone diversamente, soltanto il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni della società.

Art. 869 2. Dei soci a. Responsabilità illimitata

Lo statuto, salvo quello delle società di mutua assicurazione al beneficio di una concessione, può imporre ai singoli soci una responsabilità sussidiaria, personale ed illimitata.

In questo caso, i soci rispondono solidalmente con tutti i loro beni di tutte le obbligazioni della società, nella misura in cui i creditori subiscono una perdita nel fallimento della stessa. Fino alla chiusura del fallimento, solo l’amministrazione di questo può far valere siffatta responsabilità.

Art. 870 limitata

b. Responsabilità 1 Lo statuto, salvo quello della società di mutua assicurazione al beneficio d’una concessione, può stabilire che i soci, oltre ad essere tenuti al pagamento dei contributi ed al versamento delle quote sociali, rispondono personalmente e sussidiariamente di tutte le obbligazioni della società, ma solo fino ad una somma determinata.

Se esistono quote sociali, questa somma dev’essere determinata per ogni socio in proporzione dell’ammontare delle sue quote.

Fino alla chiusura del fallimento, solo l’amministrazione di questo può far valere siffatta responsabilità.

Art. 871 c. Versamenti suppletivi

Anziché rendere responsabili i soci o pur rendendoli responsabili, lo statuto può obbligarli ad eseguire versamenti suppletivi; questi saranno tuttavia adoperati solo a colmare perdite accertate dal bilancio.

L’obbligo d’eseguire versamenti suppletivi può essere illimitato o limitato a somme determinate od anche proporzionato ai contributi ed alle quote sociali.

In difetto di disposizioni dello statuto, i soci devono contribuire al versamento suppletivo in proporzione dell’ammontare delle quote sociali o, in mancanza di queste, per capi.

I versamenti suppletivi possono essere ordinati in ogni tempo. Nel fallimento della società il diritto d’ordinarli spetta all’amministrazione fallimentare.

Si applicano per il resto le norme circa la riscossione dei contributi sociali e la decadenza dai diritti come socio.

Art. 872 d. Limitazioni inammissibili

Non sono valide le disposizioni statutarie che limitano la responsabilità ad un periodo determinato od a speciali obblighi o la restringono a talune categorie di soci.

Art. 873 e. Procedura nel fallimento

In caso di fallimento d’una società cooperativa i cui membri rispondono personalmente degli obblighi sociali o sono tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l’amministrazione del fallimento deve, mentre forma la graduatoria, determinare provvisoriamente ed esigere le somme dovute dai singoli soci a dipendenza della loro responsabilità per le obbligazioni sociali o a titolo di versamenti suppletivi.

Le somme che non si possono riscuotere devono essere ripartite nella stessa proporzione tra gli altri soci; le somme riscosse in troppo sono restituite dopo che lo stato di ripartizione è divenuto definitivo. Rimane riservato il regresso dei soci tra di loro.

Contro la determinazione provvisoria degli obblighi dei soci e contro lo stato di ripartizione è ammesso il reclamo in conformità delle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889529 sulla esecuzione e sul fallimento.

La procedura sarà stabilita da un’ordinanza del Consiglio federale.530

Art. 874 delle responsabilità

f. Modificazione 1 Solo mediante una revisione dello statuto, la responsabilità dei soci e disposizioni sulla il loro obbligo d’eseguire versamenti suppletivi possono essere modificati ed i certificati di quota sociale ridotti o soppressi.

Le disposizioni riguardanti la riduzione del capitale sociale della società anonima s’applicano altresì alla riduzione e alla soppressione dei certificati di quota.

Da una modificazione, che diminuisca la responsabilità o l’obbligo di eseguire versamenti suppletivi, non sono toccati i debiti nati prima della iscrizione della revisione statutaria.

La modificazione dello statuto che introduce o estende la responsabilità dei soci o il loro obbligo d’eseguire versamenti suppletivi giova a tutti i creditori dal momento della sua iscrizione.

Art. 875 g. Responsabilità dei nuovi soci

Chi entra a far parte di una società cooperativa, i cui soci siano personalmente responsabili dei debiti sociali o tenuti ad eseguire versa- 530 Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

menti suppletivi, risponde al pari degli altri soci anche delle obbligazioni nate prima del suo ingresso.

Ogni contraria disposizione statutaria o convenzione tra i soci non ha effetto per i terzi.

Art. 876 h. Responsabilità dopo l’uscita o dopo lo scioglimento

Se un socio illimitatamente o limitatamente responsabile cessa di far parte della società, sia per morte sia per altra causa, egli resta nullameno responsabile delle obbligazioni nate prima della sua uscita, qualora, entro un anno dall’iscrizione di questa nel registro di commercio o entro il termine più lungo che fosse previsto nello statuto, sia dichiarato il fallimento della società.

Alle stesse condizioni ed entro i medesimi termini continua pure l’obbligo d’eseguire versamenti suppletivi.

Qualora una società cooperativa sia sciolta, i suoi membri rimangono parimente responsabili dei debiti sociali o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi se, entro un anno dall’iscrizione dello scioglimento nel registro di commercio o entro il termine più lungo che fosse previsto nello statuto, sia dichiarato il fallimento della società.

Art. 877 i. Notificazione dell’ammissione commercio

Se i soci sono illimitatamente o limitatamente responsabili dei debiti o dell’uscita dei della società o sono tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l’amminsoci al registro di istrazione deve, entro tre mesi, notificare al registro di commercio ogni ammissione od uscita.

Inoltre, ogni socio receduto od escluso e gli eredi d’un socio defunto hanno il diritto di far iscrivere direttamente nel registro di commercio il recesso, l’esclusione o la morte. L’ufficio del registro di commercio deve portare immediatamente tale notificazione a conoscenza dell’amministrazione della società.

Le società mutue d’assicurazione al beneficio d’una concessione sono esonerate dall’obbligo di notificare i loro soci all’ufficio del registro di commercio.

Art. 878 k. Prescrizione delle azioni di responsabilità

Le azioni che derivano ai creditori dalla responsabilità personale dei singoli soci possono ancora essere fatte valere da ciascun creditore durante un anno dalla chiusura del fallimento, in quanto non sono già estinte prima a termini di legge.

Il regresso dei soci tra loro si prescrive egualmente in un anno dal momento del pagamento, per il quale è esercitato.

Capo quinto: Organizzazione della società

Art. 879 A. Assemblea generale I. Poteri

L’assemblea generale dei soci costituisce l’organo supremo della società cooperativa.

L’assemblea generale ha i poteri intrasmissibili seguenti:531 1. l’approvazione e la modificazione dello statuto; 2.532 la nomina dell’amministrazione e dell’ufficio di revisione; 3.533 l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo; 4. il discarico all’amministrazione; 5. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.

Art. 880 II. Voto per corrispondenza

Nelle società cooperative che hanno più di trecento soci o nelle quali la maggioranza dei soci è formata di società cooperative, lo statuto può stabilire che le deliberazioni di competenza dell’assemblea generale siano, in tutto o in parte, prese dai soci mediante voto per corrispondenza.

Art. 881 III. Convocazione 1. Diritto e obbligo

L’assemblea generale è convocata dall’amministrazione o da ogni altro organo al quale lo statuto ne dia il diritto e, quando occorra, dall’ufficio di revisione. Il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti.

L’assemblea generale dev’essere convocata quando ne sia fatta richiesta da un decimo almeno dei soci o, se il numero di questi è minore di trenta, da almeno tre soci.

Qualora l’amministrazione non dia corso entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice, ad istanza dei richiedenti.

531 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 532 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 533 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal

Art. 882 2. Forma

La convocazione dell’assemblea generale deve farsi nella forma prescritta dallo statuto, ma cinque giorni almeno prima di quello fissato per l’adunanza.

Nellesocietà di più di trenta soci, è sufficiente la convocazione mediante pubblico avviso.

Art. 883 3. Ordine del giorno

L’avviso di convocazione indicherà gli argomenti che saranno trattati ed il contenuto essenziale delle modificazioni statutarie che fossero proposte.

Non possono prendersi deliberazioni sopra argomenti di cui non sia stata in siffatto modo annunciata la trattazione, tranne che sulla proposta di convocare un’altra assemblea generale.

Possono essere formulate proposte e discussi argomenti anche senza precedente avviso, purché non siano prese deliberazioni.

Art. 884 4. Riunione di tutti i soci

Quando e finché tutti i soci siano adunati, essi possono, se nessuno vi si opponga, prendere deliberazioni, anche se non furono osservate le disposizioni sulla convocazione dell’assemblea generale.

Art. 885 IV. Diritto di voto

Nell’assemblea generale o nella votazione per corrispondenza ogni socio ha un voto.

Art. 886 V. Rappresentanza

Per l’esercizio del suo diritto di voto nell’assemblea generale ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio; nessuno può tuttavia rappresentare più di un socio.

Nelle società cooperative di più di mille soci, lo statuto può disporre che ciascun socio ha il diritto di rappresentarne più d’uno, ma al massimo nove.

Lo statuto può permettere che il socio si faccia rappresentare da un membro della sua famiglia il quale abbia l’esercizio dei diritti civili.

Art. 887 VI. Esclusione dal diritto di voto

Le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione degli affari non possono dare il voto nelle deliberazioni di discarico all’amministrazione.

…534

Art. 888 VII. Deliberazioni 1. In genere

Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l’assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti emessi. La stessa norma si applica alle deliberazioni prese ed alle nomine fatte per corrispondenza.

Per lo scioglimento della società cooperativa e la modificazione del suo statuto è necessario che la maggioranza favorevole sia costituita dai due terzi dei voti emessi. Lo statuto può porre, per siffatte deliberazioni, requisiti anche più rigorosi.535

Art. 889 2. Aumento delle prestazioni dei soci

Le deliberazioni che introducono o aggravano la responsabilità personale dei soci o il loro obbligo d’eseguire versamenti suppletivi possono essere prese solo col consenso dei tre quarti di tutti i soci.

Siffatte deliberazioni non obbligano i soci che non vi hanno consentito, s’essi dichiarano il loro recesso nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della deliberazione. Siffatto recesso spiega i suoi effetti al momento dell’attuazione della deliberazione.

Il recesso non può in tal caso essere fatto dipendere dal pagamento d’una indennità.

Art. 890 VII. Revoca dell’amministrazione e dell’ufficio di revisione

L’assemblea generale può revocare gli amministratori, i revisori e gli altri procuratori e mandatari da essa nominati.

Il giudice può revocarli, ad istanza di almeno un decimo dei soci, qualora esistano gravi motivi, in ispecie quand’essi abbiano trascurato i loro doveri o non siano in condizioni di adempierli. Egli deve in tal caso, se occorre, ordinare una nuova nomina da parte degli organi competenti della società e prendere le misure opportune per l’intervallo. persone revocate.

535 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal

Art. 891 IX. Diritto di contestare le deliberazioni dell’assemblea generale

L’amministrazione ed ogni socio hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell’assemblea generale e quelle prese per corrispondenza, contrarie alla legge o allo statuto; l’azione è diretta contro la società. Se l’azione è proposta dall’amministrazione, il giudice designa un rappresentante della società.

L’azione si estingue se non è proposta entro due mesi dal momento in cui la deliberazione fu presa.

L’annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti i soci.

Art. 892 X. Assemblea dei delegati

Nelle società cooperative che hanno più di trecento soci o nelle quali la maggioranza dei soci è formata di società cooperative, lo statuto può stabilire che i poteri dell’assemblea generale spettino, in tutto o in parte, ad un’assemblea di delegati.

Lo statuto regola la composizione, il modo di nomina e la convocazione dell’assemblea dei delegati.

Ciascun membro dell’assemblea dei delegati vi ha un voto, salvo disposizione contraria dello statuto.

Per il rimanente, l’assemblea dei delegati soggiace alle disposizioni legali sull’assemblea generale.

Art. 893 XI. Eccezioni in favore delle società mutue di assicurazione

Le società mutue d’assicurazione al beneficio d’una concessione che hanno più di mille soci possono, mediante lo statuto, delegare in tutto o in parte i poteri dell’assemblea generale all’amministrazione.

Non possono essere delegati i poteri dell’assemblea generale riguardanti l’introduzione o l’aggravamento dell’obbligo di eseguire versamenti suppletivi, lo scioglimento della società, la sua fusione, la sua scissione e la trasformazione della sua forma giuridica.536

Art. 894 B. Amministrazione I. Eleggibilità 1. Qualità di socio

L’amministrazione della società cooperativa si compone di almeno tre membri; gli amministratori devono essere in maggioranza soci.

Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se soci, essere amministratori, ma sono eleggibili, in luogo d’esse, i loro rappresentanti.

536 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal

Art. 895537 2. …

Art. 896 II. Durata delle funzioni

Gli amministratori sono eletti per non più di quattro anni, ma, salvo disposizione contraria dello statuto, sono rieleggibili.

Le disposizioni riguardanti la durata delle funzioni dell’amministrazione nella società anonima sono applicabili alle società mutue d’assicurazione al beneficio d’una concessione.

Art. 897 III. Comitati

Lo statuto può delegare una parte dei doveri e dei poteri dell’amministrazione ad uno o più comitati nominati da essa.

Art. 898538 IV. Gestione e rappresentanza 1. In genere

Lo statuto può autorizzare l’assemblea generale o l’amministrazione a delegare la gestione o parte di essa e la rappresentanza della società a uno o più gerenti, direttori od altre persone, anche non soci.

La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un amministratore, un gestore o un direttore. Essa deve avere accesso all’elenco dei soci di cui all’articolo 837.539

Art. 899 2. Estensione e limitazione 3. Contratti tra la società e il suo rappresentante

Le persone autorizzate a rappresentare la società cooperativa possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale.

Una limitazione di questa facoltà di rappresentare è senza effetto per i terzi di buona fede; rimangono tuttavia riservate le disposizioni iscritte nel registro di commercio che limitano la facoltà di rappresentanza agli affari della sede principale o di una succursale o che prescrivono la rappresentanza in comune della ditta.

538 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 539 Nuovo testo giusta il n. I2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l attuazione delle

La società risponde del danno che una persona, a cui è affidata la gestione o la rappresentanza di essa, ha cagionato con atti illeciti commessi nell’esercizio d’incombenze sociali.

Se all’atto della conclusione di un contratto la società è rappresentata dalla persona con cui conclude il contratto, questo dev’essere steso per scritto. Tale esigenza non si applica alle operazioni correnti per le quali la prestazione della società non supera 1000 franchi.

Art. 900 4. Firma541

Le persone autorizzate a rappresentare la società cooperativa firmano per essa aggiungendo alla ditta sociale la propria firma.

Art. 901 5. Iscrizione542

L’amministrazione deve notificare per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio le persone autorizzate a rappresentare la società, producendo una copia autenticata della deliberazione che conferisce loro tale facoltà. Esse devono fare la loro firma davanti all’ufficio del registro di commercio o produrla autenticata.

Art. 902 V. Doveri 1. In genere

L’amministrazione ha l’obbligo di dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace all’incremento di questa.

Essa ha l’obbligo in ispecie:

1. di preparare gli affari che saranno trattati dall’assemblea generale e d’eseguire le deliberazioni della medesima; 2. di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge, lo statuto e, ove esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi ragguagliare regolarmente dell’andamento degli affari.

540 Introdotto dal n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; 541 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 542 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

L’amministrazione risponde della regolare tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell’assemblea generale, dei libri necessari e dell’elenco dei soci; essa risponde inoltre dell’allestimento del conto d’esercizio e del bilancio annuale in conformità delle norme legali e della loro consegna per esame all’ufficio di revisione, come pure delle prescritte notificazioni all’ufficio del registro di commercio concernenti l’ammissione e l’uscita dei soci.543

Art. 903 2. Avviso obbligatorio in caso di insolvenza e di perdita di capitale sociale

Se esiste fondato timore che la società sia insolvente, l’amministrazione deve immediatamente allestire un bilancio intermedio, nel quale i beni vanno iscritti per il loro valore venale.

Se risulta dall’ultimo bilancio annuale e da un bilancio di liquidazione da allestire posteriormente o da un bilancio intermedio che l’attivo non è più sufficiente a coprire i debiti della società, l’amministrazione deve darne notizia al giudice. Questi pronuncerà il fallimento, ove non ricorrano le condizioni d’un differimento.

Nelle società che hanno emesso certificati di quota, se risulta dall’ultimo bilancio annuale che la metà del capitale sociale non è più coperta, l’amministrazione deve convocare immediatamente un’assemblea generale e dargliene notizia.

Nelle società che hanno introdotto l’obbligo di eseguire versamenti suppletivi, il giudice deve essere avvertito solo quando la perdita accertata dal bilancio non sia coperta entro tre mesi da versamenti suppletivi dei soci.

Ad istanza dell’amministrazione o di un creditore e quando l’assestamento appaia probabile, il giudice può differire la dichiarazione di fallimento. Egli prende in tal caso le misure appropriate per la conservazione del patrimonio sociale, quali l’allestimento dell’inventario e la nomina d’un curatore.

Nelle società mutue d’assicurazione al beneficio d’una concessione, i crediti dei soci derivanti da contratti d’assicurazione sono parificati a crediti ordinari.

Art. 904 VI. Restituzione di somme riscosse

Nel fallimento della società, gli amministratori sono tenuti verso i creditori sociali a restituire tutte le somme che nei tre ultimi anni precedenti immediatamente la dichiarazione di fallimento hanno riscosso come partecipazione all’avanzo netto o sotto altra denominazione, in 543 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia quanto siffatte somme eccedano il compenso giustificato da prestazioni ed in quanto esse non si sarebbero dovute distribuire se il bilancio fosse stato allestito con prudente criterio.

La restituzione è esclusa in quanto non possa essere richiesta secondo le norme sull’indebito arricchimento.

Il giudice decide con libero apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze.

Art. 905 VII. Sospensione e revoca

L’amministrazione può in ogni tempo revocare i comitati, i delegati, i gerenti, i direttori e gli altri procuratori e mandatari da essa nominati.

Essa può pure sospendere in ogni tempo dal loro ufficio i procuratori e i mandatari nominati dall’assemblea generale, convocando immediatamente quest’ultima. persone revocate o sospese dal loro ufficio.

Art. 906544 C. Ufficio di revisione I. In genere

All’ufficio di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

Possono chiedere una revisione ordinaria del conto annuale da parte di un ufficio di revisione: 1. il 10 per cento dei soci; 2. soci che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale sociale; 3. soci personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi.

Art. 907545 II. Verifica dell’elenco dei soci

Qualora i soci siano personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l’ufficio di revisione verifica se l’elenco dei soci è tenuto correttamente. Se la società cooperativa non dispone di un ufficio di revisione, l’amministrazione fa verificare l’elenco dei soci da un revisore abilitato.

544 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 545 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

Art. 908546 D. Lacune nell’organizzazio ne

In caso di lacune nell’organizzazione della società cooperativa, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

Art. 909 e 910547

Capo sesto: Scioglimento della società

Art. 911 A. Cause di scioglimento

La società cooperativa si scioglie:

1. in conformità dello statuto; 2. per deliberazione dell’assemblea generale; 3. per la dichiarazione del fallimento; 4. per gli altri motivi previsti dalla legge.

Art. 912 B. Notificazione al registro di commercio

Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per fallimento, dev’essere notificato dall’amministrazione per l’iscrizione nel registro

Art. 913 C. Liquidazione. Ripartizione del patrimonio

La liquidazione della società s’opera in conformità delle disposizioni che valgono per la società anonima, salvo le deroghe seguenti.

Il patrimonio della società disciolta, che rimane dopo l’estinzione di tutti i debiti ed il rimborso dei certificati di quota che fossero stati emessi, può essere ripartito tra i soci soltanto se lo statuto consente una siffatta ripartizione.

In tale caso la ripartizione, salvo diversa disposizione dello statuto, si fa per capi tra quelli ch’erano soci al momento dello scioglimento o i loro successori. Rimangono riservati i diritti conferiti dalla legge ai soci usciti od ai loro eredi.

546 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 547 Abrogati dal n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata;

Se lo statuto non contiene disposizioni sulla ripartizione tra i soci, il patrimonio rimanente dev’essere destinato a scopi cooperativi o di pubblica utilità.

Qualora lo statuto non disponga diversamente, la destinazione è deliberata dall’assemblea generale.

Art. 914548 D. …

Art. 915 E. Assunzione da parte d’una corporazione di diritto pubblico

Qualora il patrimonio di una società cooperativa sia assunto dalla Confederazione, da un Cantone oppure, con la garanzia di questo, da un distretto o da un Comune, la liquidazione può essere contrattualmente esclusa col consenso dell’assemblea generale.

La deliberazione dell’assemblea generale dev’essere presa in conformità delle norme riguardanti lo scioglimento e dev’essere notificata all’ufficio del registro di commercio.

Con l’iscrizione di tale deliberazione il trasferimento dell’attivo e del passivo della società è compiuto e la ditta sociale dev’essere cancellata.

Capo settimo: Responsabilità

Art. 916549 A. Verso la società

Tutte le persone incaricate dell’amministrazione, della gestione, della revisione o della liquidazione sono responsabili verso la società cooperativa del danno ad essa cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei loro doveri.

Art. 917 B. Verso la società, i soci e i creditori

Qualora gli amministratori od i liquidatori violino, intenzionalmente o per negligenza, i doveri loro imposti dalla legge nel caso d’insolvenza della società, essi rispondono verso questa, verso i singoli soci e verso i creditori, del danno che ne è derivato.

549 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

L’azione per un danno cagionato alla società e subìto soltanto indirettamente dai soci o dai creditori soggiace alle disposizioni sulla società anonima.

Art. 918 C. Solidarietà e regresso

Più persone tenute a risarcire lo stesso danno ne sono responsabili in

Il regresso tra più partecipanti è determinato dal giudice secondo il grado della colpa di ciascuno di essi.

Art. 919 D. Prescrizione

Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.

Se l’azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.

Art. 920 E. Nelle cooperative di credito e nelle società mutue d’assicurazione

Nelle società cooperative di credito e nelle società mutue di assicurazione al beneficio d’una concessione, la responsabilità soggiace interamente alle disposizioni sulla società anonima.

Capo ottavo: Federazioni di cooperative

Art. 921 A. Requisiti

Tre o più società cooperative possono riunirsi in una federazione sotto forma d’una nuova società cooperativa.

Art. 922 B. Organizzazione I. Assemblea dei delegati

L’assemblea dei delegati è l’organo supremo della federazione, se lo statuto non dispone diversamente.

Lo statuto determina il numero dei delegati delle società federate.

Salvo disposizione contraria dello statuto, ogni delegato ha un voto.

Art. 923 II. Amministrazione

L’amministrazione è formata di membri delle società federate, se lo statuto non dispone diversamente.

Art. 924 III. Vigilanza. Contestazione di deliberazioni

Lo statuto può conferire all’amministrazione della federazione il diritto di vigilare l’attività delle società federate.

Esso può pure conferirle il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni prese da ogni singola società federata.

Art. 925 IV. Esclusione di nuovi obblighi

L’ingresso d’una società cooperativa in una federazione non può avere per effetto d’imporre ai soci di quella obblighi che già non incombessero loro per legge o per una disposizione statutaria della loro società.

Capo nono: Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico

Art. 926

Nelle società cooperative, nelle quali una corporazione di diritto pubblico, come la Confederazione, un Cantone, un Distretto o un Comune, ha un interesse pubblico, lo statuto può concedere alla corporazione il diritto di delegare una o più persone a rappresentarla negli organi d’amministrazione e nell’ufficio di revisione.550

Gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di quelli nominati dalla società.

Il diritto di revocare gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico spetta soltanto a quest’ultima, la quale risponde, per siffatti amministratori e revisori, verso la società, i soci ed i creditori, salvo il regresso secondo il diritto federale o cantonale.

550 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia Parte quarta: Del registro di commercio, delle ditte commerciali e della contabilità commerciale551 Titolo trentesimo: Del registro di commercio

Art. 927 A. Scopo e ordinamento I. In genere

In ogni Cantone si tiene un registro di commercio.

I Cantoni hanno la facoltà di ordinare la tenuta del registro per distretti.

I Cantoni designano gli uffici incaricati di tenere il registro di commercio ed un’autorità cantonale di vigilanza.

Art. 928 II. Responsabilità

Gli ufficiali del registro di commercio e le autorità di vigilanza da cui dipendono direttamente sono personalmente responsabili di tutti i danni che essi o gli impiegati da loro nominati cagionano per propria colpa.

…552

Se il danno non è risarcito dai funzionari responsabili, il Cantone risponde sussidiariamente dell’ammanco.

Art. 929 III. Ordinanze 1. In genere5532.Tenuta informatizzata del registro di commercio

Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti l’organizzazione, la tenuta e la sorveglianza del registro di commercio, la procedura, le notificazioni per l’iscrizione, i documenti giustificativi da produrre e l’esame degli stessi, il contenuto dell’iscrizione, le tasse e le vie di ricorso.554

Le tasse devono essere proporzionate all’importanza economica 551 Nuovo testo giusta la LF del 18 dic. 1936, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189; persone e diritto della filiazione), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 553 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). 554 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

Il Consiglio federale emana le prescrizioni riguardanti la tenuta informatizzata del registro di commercio e lo scambio elettronico dei dati tra le autorità del registro di commercio. Esso può, in particolare, prescrivere ai Cantoni la tenuta informatizzata del registro di commercio, l’accettazione di documenti giustificativi inoltrati per via elettronica, la loro registrazione elettronica e la trasmissione di dati per via elettronica.

Il Consiglio federale decide se e a quali condizioni è ammissibile la presentazione elettronica di richieste e di documenti giustificativi all’ufficio del registro di commercio. Esso può emanare prescrizioni circa la conservazione elettronica dei documenti giustificativi e prescrivere ai Cantoni l’allestimento elettronico di estratti certificati conformi del registro di commercio.

Art. 930 IV. Pubblicità

Il registro di commercio è pubblico; lo stesso dicasi delle notificazioni e dei documenti giustificativi.

Art. 931 V. Foglio ufficiale svizzero di commercio B. Iscrizioni I. Notificazione

Le iscrizioni nel registro di commercio sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio senza ritardo e per intiero, a meno che la legge o un’ordinanza ne prescriva la pubblicazione parziale o per estratto.

Parimente, tutte le pubblicazioni prescritte dalla legge sono fatte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Il Consiglio federale può mettere a disposizione del pubblico anche sotto un’altra forma i dati pubblicati sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.556

Le norme riguardanti l’organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio sono emanate dal Consiglio federale.

Per quanto concerne le persone giuridiche, le notificazioni per l’iscrizione nel registro di commercio sono fatte dall’organo superiore 555 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 556 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 557 Introdotto dal n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata;

di direzione o di amministrazione. Sono salve le disposizioni speciali concernenti gli enti e gli stabilimenti di diritto pubblico.

Le notificazioni devono essere firmate da due membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione o da un membro autorizzato a rappresentare la persona giuridica con firma individuale. Devono essere firmate presso l’ufficio del registro di commercio o prodotte per scritto con le firme autenticate.

Art. 932 II. Inizio degli effetti558

La data dell’iscrizione nel registro di commercio è quella in cui la notificazione è stata registrata nel giornale.

Le iscrizioni nel registro di commercio diventano efficaci in confronto dei terzi solo il giorno feriale successivo a quello della data di pubblicazione stampata sul numero del Foglio ufficiale svizzero di commercio nel quale esse sono apparse. Questo giorno feriale segna l’inizio del termine che decorre dalla pubblicazione dell’iscrizione.

Rimangono riservate le speciali norme legali, che attribuiscono effetti immediati, anche per i terzi, all’iscrizione o che fanno decorrere un termine da questa.

Art. 933 III. Effetti559

Nessuno può valersi dell’eccezione che ignorasse il contenuto di un’iscrizione diventata efficace per i terzi.

Qualora una circostanza di fatto, della quale è prescritta l’iscrizione, non sia stata iscritta, essa può essere opposta al terzo solo qualora sia provato che questi ne aveva conoscenza.

Art. 934560 IV. Iscrizione nel registro di commercio 1. Diritto e obbligo

Chiunque esercita un commercio, un’industria o altra impresa in forma commerciale è tenuto a chiederne l’iscrizione nel registro di commercio del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa.

558 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 559 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 560 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

Chiunque esercita un’impresa sotto una ditta può, anche se non vi è tenuto, chiederne nondimeno l’iscrizione nel registro di commercio del luogo in cui essa ha la sede principale.

Art. 935 2. Succursali

Le succursali svizzere di ditte, la cui sede principale si trova nella Svizzera, devono essere iscritte nella loro sede dopo essere state iscritte nella sede principale.

Le succursali svizzere di ditte, la cui sede principale si trova all’estero, sono tenute a farsi iscrivere; l’iscrizione s’opera come se la loro sede principale si trovasse nella Svizzera, salvo le deroghe rese necessarie dalla legislazione estera. Per siffatte succursali deve essere designato un mandatario domiciliato nella Svizzera ed autorizzato a rappresentarle.

Art. 936 3. Norme d’esecuzione 4. Numero d’identificazione delle imprese 562 RS 431.03

Il Consiglio federale emana le norme particolareggiate riguardanti l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio.

Alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, alle società in accomandita, alle società di capitali, alle società cooperative, alle associazioni, alle fondazioni, alle succursali e agli istituti di diritto pubblico iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010562 sul numero d’identificazione delle imprese.

Il numero di identificazione delle imprese rimane invariato nel corso dell’intera esistenza del soggetto giuridico, anche in caso di trasferimento della sede o di trasformazione o di cambiamento del nome o della ditta.

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Può prevedere che il numero di identificazione delle imprese figuri, con la ditta, sulle lettere, i bollettini d’ordinazione e le fatture.

561 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione (RU 2004 2617; FF 2000 3765). Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 18 giu. 2010 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4989; FF 2009 6817).

Art. 937 V. Modificazioni563

Ogni modificazione dei fatti iscritti nel registro di commercio deve pure essere iscritta.

Art. 938564 VI. Cancellazione 1. Obbligo di cancellazione 2. Cancellazione d’ufficio 3. Organi e poteri di rappresentanza

Qualora un’impresa iscritta nel registro di commercio cessi di esistere o sia continuata da un terzo, i precedenti titolari o i loro eredi devono far cancellare l’iscrizione.

Se una società non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l’ufficiale del registro di commercio può cancellarla dal registro di commercio dopo tre grida successive rimaste infruttuose.

Se un socio, un azionista o un creditore fa valere un interesse al mantenimento dell’iscrizione, decide il giudice.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Se persone iscritte nel registro di commercio in qualità di organo cessano le loro funzioni, la persona giuridica interessata ne chiede immediatamente la cancellazione.

La cancellazione può essere chiesta anche dalle persone che cessano le loro funzioni. L’ufficiale del registro di commercio notifica immediatamente la cancellazione alla persona giuridica.

Queste disposizioni si applicano anche alla cancellazione di persone iscritte nel registro come persone autorizzate a firmare.

563 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 564 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 565 Introdotto dal n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; 566 Introdotto dal n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata;

Art. 939 VII. Fallimento di società commerciali e di società coopera-

Qualora una società commerciale o una società cooperativa cada in fallimento, l’ufficiale del registro di commercio deve, non appena la dichiarazione di fallimento gli è stata ufficialmente comunicata, iscrivere lo scioglimento della società nel registro di commercio.

Se il fallimento è revocato, l’iscrizione dello scioglimento deve essere cancellata sulla base della comunicazione della revoca.

Chiusa la procedura di fallimento, la società è cancellata nel registro di commercio sulla base della comunicazione ufficiale della chiusura.

Art. 940 VIII. Doveri dell’ufficiale del registro di commercio 1. Verifica568

L’ufficiale del registro deve verificare se ricorrano le condizioni legali dell’iscrizione.

Qualora si tratti dell’iscrizione di persone giuridiche, egli deve particolarmente verificare se lo statuto violi disposizioni legali di carattere imperativo e se contenga quanto la legge richiede.

Art. 941 2. Diffida. Iscrizione d’ufficio 3. Richiesta al giudice o all’autorità di vigilanza

L’ufficiale del registro deve invitare gli interessati a fare le notificazioni obbligatorie ed, occorrendo, procedere d’ufficio alle iscrizioni prescritte.

Se una società presenta lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l’ufficiale del registro chiede al giudice di prendere le misure necessarie.

Se una fondazione presenta lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l’ufficiale del registro chiede all’autorità di vigilanza di prendere le misure necessarie.

567 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 568 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 569 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni) (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

Se in un’associazione sono violate le disposizioni imperative concernenti l’ufficio di revisione, l’ufficiale del registro chiede al giudice di prendere le misure necessarie.

Art. 942 IX. Inosservanza delle norme 1. Responsabilità per il danno570

Chiunque è tenuto a fare una notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio e l’omette intenzionalmente o per negligenza, deve risarcire i danni derivati dall’omissione.

Art. 943 2. Ammende

Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l’iscrizione, l’autorità del registro procederà d’ufficio contro i contravventori, applicando un’ammenda da dieci a cinquecento franchi.

La stessa ammenda è inflitta agli amministratori di una società anonima che non diano seguito alla diffida di depositare presso l’ufficio del registro il conto dei profitti e delle perdite e il bilancio.

Titolo trentesimoprimo: Delle ditte commerciali

Art. 944 A. Formazione delle ditte I. In genere

Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico.

Il Consiglio federale può determinare, per via d’ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali.

Art. 945 II. Imprese individuali 1. Contenuto essenziale571

Chiunque esercita da solo un’azienda deve assumere come elemento essenziale della ditta il suo cognome, con o senza nomi.

…572 570 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 571 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

Non sono permesse aggiunte che accennino ad un rapporto di società.

Art. 946 2. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta573

Una ditta iscritta nel registro di commercio non può essere adoperata come ditta nello stesso luogo da alcun altro e nemmeno da colui che abbia un cognome ed un nome identici a quelli in essa contenuti.

Quest’ultimo deve in tal caso, costituendo una ditta, fare al suo cognome, con o senza nome, un’aggiunta tale che la distingua chiaramente dalla ditta precedentemente iscritta.

Rimangono riservate, in favore delle ditte iscritte in un altro luogo, le disposizioni sulla concorrenza sleale.

Art. 947 III. Ditte sociali 1. Società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni a. Formazione della ditta

La ditta d’una società in nome collettivo, quando non comprenda il cognome di tutti i soci, deve contenere almeno quello d’uno di essi con un’aggiunta che denoti il rapporto sociale.

La società in nome collettivo, che ammetta nuovi soci, può mantenere inalterata la sua ditta.

La ditta d’una società in accomandita o d’una società in accomandita per azioni deve contenere il cognome d’uno almeno dei soci illimitatamente responsabili con un’aggiunta che denoti il rapporto sociale.

La ditta di una società in nome collettivo o in accomandita o in accomandita per azioni non deve contenere i nomi di altre persone oltre quelli dei soci illimitatamente responsabili.

Art. 948 b. Modificazione della ditta

Quando una persona il cui cognome fa parte della ditta d’una società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni cessa di essere socio, il suo cognome non può essere conservato nella ditta nemmeno col suo consenso o con quello dei suoi eredi.

Possono essere consentite eccezioni, qualora il rapporto sociale sia espresso mediante una relazione di parentela, purché almeno due soci illimitatamente responsabili siano consanguinei o affini ed uno di essi abbia il cognome che fa parte della ditta.

573 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

Art. 949574

Art. 950575 2. Società anonime, società a garanzia limitata e società cooperative

Le società anonime, le società a garanzia limitata e le società cooperative possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte. Nella ditta dev’essere indicata la forma giuridica.

Art. 951576 3. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

Le disposizioni sul diritto esclusivo di valersi della ditta di imprese individuali iscritta nel registro di commercio si applicano anche alla ditta della società in nome collettivo, della società in accomandita e della società in accomandita per azioni.

Le ditte delle società anonime, delle società a garanzia limitata e delle società cooperative devono distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di società che rivestono una di queste forme giuridiche.

Art. 952 IV. Succursali

Le succursali devono avere la stessa ditta della sede principale; è tuttavia lecito farvi aggiunte che si riferiscano alla sola succursale.

La ditta della succursale di un’azienda, la cui sede principale trovasi all’estero, deve inoltre indicare la sede principale e la sede della succursale, e contenere l’esplicita qualifica di succursale.

Art. 953 V. Assunzione di una azienda

Chi continua un’azienda altrui deve uniformarsi alle disposizioni sulla formazione e sull’uso della ditta.

Tuttavia, se il precedente titolare o i suoi eredi vi acconsentano espressamente o tacitamente, l’assuntore potrà far uso della ditta preesistente, purché un’aggiunta indichi il rapporto di successione ed il nuovo titolare.

commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). 575 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 576 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

Art. 954 VI. Cambiamento di nome B. Obbligo di usare la ditta o il nome

La ditta precedente può essere conservata se il nome, in essa contenuto, del titolare o di un socio è stato cambiato per legge o per decisione dell’autorità competente.

La corrispondenza, i talloncini di ordinazione, le fatture e le comunicazioni della società devono indicare, in modo completo e senza modifiche, la ditta o il nome iscritti nel registro di commercio. 2È ammesso l’uso complementare di abbreviazioni, simboli, nomi commerciali, insegne o indicazioni analoghe.

Art. 955 C. Sorveglian-

L’ufficiale del registro deve vegliare d’ufficio a che gli interessati osservino le disposizioni sulla formazione delle ditte.

Art. 956 D. Protezione della ditta579

Il diritto di usare la ditta d’un privato o d’una società commerciale o d’una società cooperativa, che sia stata iscritta nel registro di commercio e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, spetta esclusivamente al proprietario della medesima.

Chiunque risenta pregiudizio per l’indebito uso d’una ditta può procedere affinché cessi l’abuso e si faccia luogo, in caso di colpa, al risarcimento dei danni.

577 Introdotto dal n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; 578 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia 579 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia Titolo trentesimosecondo:580 Della contabilità commerciale e della presentazione dei conti

Art. 957 A. Obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti

Devono tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti:

1. le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari di almeno 500 000 franchi nell’ultimo esercizio; 2. le persone giuridiche.

Devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio: 1. le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari inferiore a 500 000 franchi nell’ultimo esercizio; 2. le associazioni e le fondazioni che non hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio; 3. le fondazioni liberate dall’obbligo di designare un ufficio di revisione conformemente all’articolo 83b capoverso 2 CC581.

Alle imprese di cui al capoverso2 si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti.

Art. 957a B. Contabilità 581 RS 210

La contabilità costituisce la base della presentazione dei conti. Registra le operazioni e gli altri eventi necessari per esporre la situazione patrimoniale e finanziaria nonché i risultati d’esercizio dell’impresa (situazione economica).

La contabilità rispetta i principi della tenuta regolare dei conti. Vanno segnatamente rispettati i principi seguenti: 1. la registrazione completa, fedele e sistematica delle operazioni e degli altri eventi; 2. la prova documentata delle singole registrazioni contabili; 3. la chiarezza; 4. l’adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell’impresa; 5. la verificabilità.

580 Nuovo testo giusta il n. I2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Sono considerati documenti contabili i documenti scritti, redatti su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, necessari per ricostruire un’operazione o un evento oggetto di una registrazione contabile.

La contabilità è tenuta in moneta svizzera o nella moneta più importante per l’attività dell’impresa.

La contabilità è tenuta in una delle lingue nazionali o in inglese. Può essere tenuta su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga.

Art. 958 C. Presentazione dei conti I. Scopo e contenuto

I conti devono esporre la situazione economica dell’impresa in modo tale da consentire ai terzi di farsene un’opinione attendibile.

I conti sono presentati nella relazione sulla gestione. Questa comprende il conto annuale (chiusura contabile singola), che si compone del bilancio, del conto economico e dell’allegato. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le grandi imprese e i gruppi.

La relazione sulla gestione è allestita e sottoposta per approvazione all’organo o alle persone competenti entro sei mesi dalla fine dell’esercizio. È firmata dal presidente dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e dalla persona cui compete l’allestimento dei conti in seno all’impresa.

Art. 958a II. Fondamenti della presentazione dei conti 1. Principio della continuità di esercizio

L’allestimento dei conti si fonda sull’ipotesi che l’impresa continuerà le sue attività per un periodo prevedibile.

Se l’impresa intende cessare in tutto o in parte l’attività nei dodici mesi seguenti la data di chiusura del bilancio o prevede che non potrà evitarlo, i conti sono allestiti in base al valore di alienazione per le parti dell’impresa interessate. Sono inoltre costituiti accantonamenti per le spese connesse con la cessazione dell’attività.

Le deroghe al principio della continuità di esercizio sono indicate nell’allegato; è inoltre descritta la loro influenza sulla situazione economica dell’impresa.

Art. 958b 2. Principi della correlazione correlazione materiale

Costi e ricavi sono correlati sotto il profilo temporale e materiale.

temporale e della 2 Se l’importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni o i ricavi finanziari non eccedono 100 000 franchi, si può derogare al principio della correlazione temporale, limitandosi a tenere la contabilità delle entrate e delle uscite.

Art. 958c presentazione regolare dei conti

III. Principi della 1 La presentazione dei conti è retta in particolare dai principi seguenti:

1. la chiarezza e la comprensibilità;

2. la completezza; 3. l’affidabilità; 4. l’essenzialità; 5. la prudenza; 6. la continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione; 7. il divieto di compensare attivi e passivi come pure costi e ricavi.

La situazione delle singole poste del bilancio e dell’allegato è documentata mediante un inventario o in altro modo.

La presentazione dei conti è adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo in cui essa opera, nel rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge.

Art. 958d IV. Presentazione, moneta e lingua

Il bilancio e il conto economico possono essere presentati in forma di conto o in forma scalare. Non occorre esporre separatamente le poste senza alcun importo o con un importo irrilevante.

Nel conto annuale le cifre dell’esercizio precedente sono indicate accanto ai valori corrispondenti dell’esercizio in esame.

I conti sono redatti in moneta svizzera o nella moneta più importante per l’attività dell’impresa. Se sono redatti in una moneta estera, i valori sono indicati anche in moneta svizzera. I corsi di conversione applicati sono menzionati e se del caso commentati nell’allegato.

I conti sono redatti in una delle lingue nazionali o in inglese.

Art. 958e D. Pubblicazione e consultazione

Dopo essere stati approvati dall’organo competente, il conto annuale e il conto di gruppo, accompagnati dalle relazioni di revisione, devono essere pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o trasmessi, in un esemplare e a sue spese, a chiunque ne faccia domanda nell’anno seguente l’approvazione se: 1. l’impresa è debitrice di un prestito in obbligazioni; o 2. titoli di partecipazione dell’impresa sono quotati in borsa.

Le altre imprese devono autorizzare i creditori che dimostrino un interesse degno di protezione a consultare la relazione sulla gestione e le relazioni di revisione. In caso di disaccordo, decide il giudice.

Art. 958f E. Tenuta e conservazione dei libri

I libri di commercio, i documenti contabili, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione sono conservati per dieci anni. Il termine di conservazione decorre dalla fine dell’esercizio.

La relazione sulla gestione e la relazione di revisione sono conservate su supporto cartaceo e munite di firma.

I libri e i documenti contabili possono essere conservati su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, sempreché sia garantita la concordanza con le operazioni e gli altri eventi cui si riferiscono e possano essere resi leggibili in ogni momento.

Il Consiglio federale emana le disposizioni concernenti i libri da tenere, i principi applicabili alla loro tenuta e conservazione e i supporti d’informazione utilizzabili.

Capo secondo: Conto annuale

Art. 959 A. Bilancio I. Scopo del bilancio, requisiti per l’iscrizione a bilancio

Il bilancio espone la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa alla data in cui è chiuso. È suddiviso in attivi e passivi.

Negli attivi sono iscritti gli elementi patrimoniali di cui l’impresa può disporre in virtù di eventi passati, se è probabile che comportino un afflusso di mezzi e il loro valore può essere stimato in modo attendibile. Gli altri elementi patrimoniali non possono essere iscritti a bilancio.

Nell’attivo circolante sono iscritti le liquidità e gli altri attivi che saranno verosimilmente convertiti in liquidità entro un anno dalla data di chiusura del bilancio o nell’ambito del normale ciclo operativo dell’impresa o realizzati in altro modo. Gli altri attivi sono iscritti nell’attivo fisso.

Nei passivi sono iscritti il capitale di terzi e il capitale proprio.

I debiti sono iscritti nel capitale di terzi se risultano da eventi passati, è probabile che comportino un deflusso di mezzi e il loro importo può essere stimato in modo attendibile.

Nel capitale di terzi a breve termine sono iscritti i debiti che diverranno verosimilmente esigibili entro un anno dalla data di chiusura del bilancio o nell’ambito del normale ciclo operativo dell’impresa. Gli altri debiti sono iscritti nel capitale di terzi a lungo termine.

Il capitale proprio è esposto e articolato in funzione della forma giuridica dell’impresa.

Art. 959a II. Articolazione minima

Negli attivi del bilancio devono figurare, in ordine di liquidità decrescente, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti: 1. attivo circolante:

  1. liquidità e attivi quotati in borsa detenuti a breve termine,

  2. crediti da forniture e prestazioni,

  3. altri crediti a breve termine,

  4. scorte e prestazioni di servizi non fatturate,

  5. ratei e risconti attivi; 2. attivo fisso:

  6. immobilizzazioni finanziarie,

  7. partecipazioni,

  8. immobilizzazioni materiali,

  9. immobilizzazioni immateriali,

  10. capitale sociale o capitale della fondazione non versato.

Nei passivi del bilancio devono figurare, in ordine di esigibilità decrescente, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti: 1. capitale di terzi a breve termine:

  1. debiti per forniture e prestazioni,

  2. debiti onerosi a breve termine,

  3. altri debiti a breve termine,

  4. ratei e risconti passivi; 2. capitale di terzi a lungo termine:

  5. debiti onerosi a lungo termine,

  6. altri debiti a lungo termine,

  7. accantonamenti e poste analoghe previste dalla legge; 3. capitale proprio:

  8. capitale sociale o capitale della fondazione, se del caso suddiviso per categoria di diritti di partecipazione,

  9. riserva legale da capitale,

  10. riserva legale da utili,

  11. riserve facoltative da utili o perdite accumulate, queste ultime da iscriversi quale posta negativa,

  12. proprie quote del capitale, da iscriversi quale posta negativa.

Il bilancio o l’allegato devono contenere altre poste qualora ciò sia importante ai fini della valutazione della situazione patrimoniale o finanziaria da parte di terzi o usuale nel settore d’attività dell’impresa.

I crediti e i debiti nei confronti dei partecipanti diretti o indiretti, degli organi e delle imprese nelle quali è detenuta direttamente o indirettamente una partecipazione devono essere indicati separatamente nel bilancio o nell’allegato.

Art. 959b B. Conto economico; articolazione minima

Il conto economico espone i risultati dell’impresa durante l’esercizio.

Può essere compilato come conto economico della produzione o come conto economico della vendita.

Nel conto economico della produzione (metodo del costo complessivo) devono figurare, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti: 1. importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni; 2. variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione e delle prestazioni di servizi non fatturate; 3. costi per il materiale; 4. costi per il personale; 5. altri costi d’esercizio; 6. ammortamenti e rettifiche di valore sulle poste dell’attivo fisso; 7. costi e ricavi finanziari; 8. costi e ricavi estranei all’esercizio; 9. costi e ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili; 10. imposte dirette; 11. utile o perdita annuale.

Nel conto economico della vendita (metodo del costo del venduto) devono figurare, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti: 1. importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni; 2. costi di acquisto o di produzione dei prodotti e delle prestazioni venduti; 3. costi di amministrazione e di distribuzione; 4. costi e ricavi finanziari; 5. costi e ricavi estranei all’esercizio; 6. costi e ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili;

7. imposte dirette; 8. utile o perdita annuale.

Se il conto economico è compilato secondo il metodo del costo del venduto, i costi per il personale e gli ammortamenti e le rettifiche di valore sulle poste dell’attivo fisso devono essere indicati separatamente nell’allegato.

Il conto economico o l’allegato devono contenere altre poste qualora ciò sia importante ai fini della valutazione dei risultati d’esercizio da parte di terzi o usuale nel settore d’attività dell’impresa.

Art. 959c C. Allegato

L’allegato completa e illustra le altre parti del conto annuale. Contiene: 1. informazioni sui principi applicati per l’allestimento del conto annuale, nella misura in cui non si tratti di principi prescritti dalla legge; 2. informazioni, suddivisioni e spiegazioni inerenti a poste del bilancio e del conto economico; 3. l’ammontare globale proveniente dallo scioglimento delle riserve di sostituzione e dalle altre riserve latenti, nella misura in cui eccede l’ammontare globale delle riserve dello stesso genere nuovamente costituite, se il risultato economico così ottenuto è presentato nella sua entità in modo più favorevole; 4. le altre informazioni prescritte dalla legge.

L’allegato deve inoltre contenere le indicazioni seguenti, sempreché non risultino già dal bilancio o dal conto economico: 1. la ditta commerciale o il nome, la forma giuridica e la sede dell’impresa; 2. se del caso, una dichiarazione attestante che la media annua di posti di lavoro a tempo pieno non supera le 10, le50 o le 250 unità; 3. la ditta commerciale, la forma giuridica e la sede delle imprese nelle quali è detenuta una partecipazione diretta o un’importante partecipazione indiretta, nonché la quota del capitale e dei diritti di voto; 4. il numero di quote sociali proprie detenute dall’impresa stessa e dalle imprese in cui questa ha una partecipazione; 5. l’acquisto e l’alienazione di quote sociali proprie da parte dell’impresa, nonché le condizioni alle quali le stesse sono state acquistate o alienate;

6. il saldo dei debiti derivanti da contratti di leasing analoghi alla vendita e da altri contratti di leasing, sempre che tali contratti non scadano o non possano essere disdetti entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio; 7. i debiti nei confronti di istituti di previdenza; 8. l’importo totale delle garanzie costituite per i debiti di terzi; 9. l’importo totale degli attivi utilizzati per garantire debiti dell’impresa, come pure degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà; 10. gli impegni legali o effettivi, se è improbabile che comportino un deflusso di mezzi o il loro importo non può essere stimato in modo attendibile (impegni condizionali); 11. il numero e il valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti ai membri degli organi di direzione o di amministrazione o ai lavoratori; 12. spiegazioni inerenti a poste del conto economico straordinarie, uniche o relative ad altri periodi contabili; 13. gli eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio; 14. in caso di dimissioni anticipate dell’ufficio di revisione, i motivi delle stesse.

Le imprese individuali e le società di persone possono rinunciare alla stesura dell’allegato se non sono tenute a presentare i conti conformemente alle disposizioni applicabili alle grandi imprese. Se le disposizioni concernenti l’articolazione minima del bilancio e del conto economico esigono che siano fornite informazioni supplementari e l’impresa non redige un allegato, tali informazioni devono figurare direttamente nel bilancio o nel conto economico.

Le imprese debitrici di prestiti in obbligazioni devono indicare l’importo, il tasso d’interesse, la scadenza e le altre condizioni di tali prestiti.

Art. 960 D. Valutazione I. Principi

Gli attivi e i debiti sono di norma valutati singolarmente, in quanto siano rilevanti e non siano abitualmente valutati per gruppi a causa della loro affinità.

La valutazione dev’essere effettuata con prudenza, senza tuttavia compromettere l’attendibilità del giudizio sulla situazione economica

Qualora sussistano indizi concreti che gli attivi siano sopravvalutati o che gli accantonamenti siano insufficienti, i valori devono essere verificati e, se del caso, adeguati.

Art. 960a II. Attivi 1. In genere

Allaprima contabilizzazione gli attivi devono essere valutati al massimo al loro costo di acquisto o di produzione.

Nelle valutazioni successive il valore degli attivi non può essere superiore al loro costo di acquisto o di produzione. Sono fatte salve le disposizioni concernenti singole categorie di attivi.

Le perdite di valore dovute all’utilizzazione o al tempo e quelle dovute ad altri fattori vanno contabilizzate procedendo rispettivamente ad ammortamenti e a rettifiche di valore. Gli ammortamenti e le rettifiche di valore devono essere effettuati in conformità ai principi generalmente ammessi nel commercio. Devono essere direttamente o indirettamente imputati agli attivi in questione, a carico del conto economico; non possono essere iscritti nei passivi.

Possono essere effettuati ammortamenti e rettifiche di valore supplementari a fini di sostituzione e per garantire durevolmente la prosperità dell’impresa. Per gli stessi motivi, l’impresa può rinunciare a sciogliere ammortamenti e rettifiche di valore che non sono più giustificati.

Art. 960b 2. Attivi con un prezzo di mercato rilevabile

Nelle valutazioni successive gli attivi quotati in borsa o con un altro prezzo di mercato rilevabile in un mercato attivo possono essere valutati al corso o al prezzo di mercato della data di chiusura del bilancio, anche se superiore al valore nominale o al costo di acquisto. L’impresa che fa uso di questo diritto deve valutare tutti gli attivi del bilancio con un prezzo di mercato rilevabile al corso o al prezzo di mercato della data di chiusura del bilancio. Questa scelta va segnalata nell’allegato. Il valore totale dei titoli quotati in borsa e quello degli altri attivi con un prezzo di mercato rilevabile devono essere indicati separatamente.

Se gli attivi sono valutati al corso o al prezzo di mercato della data di chiusura del bilancio, può essere effettuata una rettifica di valore a carico del conto economico al fine di tenere conto delle fluttuazioni dei corsi. Siffatte rettifiche non sono tuttavia ammesse se ne risulta un valore inferiore tanto al costo di acquisto quanto al corso di borsa, ove quest’ultimo sia più basso del costo di acquisto. L’importo totale delle riserve di fluttuazione dev’essere indicato separatamente nel bilancio o nell’allegato.

Art. 960c 3. Scorte e prestazioni di servizi non fatturate

Nelle valutazioni successive le scorte e le prestazioni di servizi non fatturate vanno contabilizzate al valore di alienazione se, tenuto conto dei costi che devono ancora essere sostenuti, alla data di chiusura del bilancio tale valore è inferiore al costo di acquisto o di produzione.

Sono considerati scorte le materie prime, i prodotti in corso di fabbricazione, i prodotti finiti e le merci.

Art. 960d 4. Attivo fisso

Per attivo fisso s’intendono i valori acquistati in vista di un’utilizzazione o di una detenzione a lungo termine.

Per lungo termine s’intende un periodo superiore a dodici mesi.

Per partecipazioni s’intendono le quote del capitale di un’altra impresa che sono detenute a lungo termine e procurano un’influenza determinante. Quest’ultima è presunta se le quote rappresentano almeno il 20 per cento dei diritti di voto.

Art. 960e III. Debiti

I debiti devono essere contabilizzati al loro valore nominale.

Se in considerazione di eventi passati v’è da attendersi che in esercizi futuri si verifichi un deflusso di mezzi, occorre costituire a carico del conto economico gli accantonamenti prevedibilmente necessari.

Possono inoltre essere costituiti accantonamenti segnatamente per:

1. spese ricorrenti derivanti da impegni di garanzia; 2. il risanamento di immobilizzazioni materiali; 3. ristrutturazioni; 4. misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell’impresa.

Gli accantonamenti che non sono più giustificati non devono obbligatoriamente essere sciolti.

Capo terzo: Presentazione dei conti delle grandi imprese

Art. 961 A. Requisiti supplementari per la relazione sulla gestione

Le imprese soggette per legge alla revisione ordinaria devono:

1. fornire indicazioni supplementari nell’allegato del conto annuale; 2. integrare nel conto annuale un conto dei flussi di tesoreria; 3. redigere una relazione annuale.

Art. 961a B. Indicazioni supplementari nell’allegato del conto annuale

Nell’allegato del conto annuale sono fornite indicazioni supplementari su:

1. i debiti onerosi a lungo termine, suddivisi per scadenza da uno a cinque anni e oltre cinque anni; 2. gli onorari corrisposti all’ufficio di revisione per i servizi di revisione e per gli altri servizi da esso forniti, indicando separatamente i rispettivi importi.

Art. 961b C. Conto dei flussi di tesoreria

Il conto dei flussi di tesoreria espone separatamente le variazioni di liquidità derivanti dall’attività di esercizio, dall’attività di investimento e dall’attività di finanziamento.

Art. 961c D. Relazione annuale

La relazione annuale espone l’andamento degli affari e la situazione economica dell’impresa e, se del caso, del gruppo alla fine dell’esercizio, evidenziandone gli aspetti che non figurano nel conto

La relazione annuale fornisce segnatamente ragguagli su:

1. la media annua di posti di lavoro a tempo pieno; 2. l’esecuzione di una valutazione dei rischi; 3. lo stato delle ordinazioni e dei mandati; 4. le attività di ricerca e di sviluppo; 5. gli eventi straordinari; 6. le prospettive dell’impresa.

La relazione annuale non deve essere in contraddizione con l’esposizione della situazione economica dell’impresa offerta dal conto

Art. 961d E. Agevolazioni in caso di conto di gruppo

L’impresa non è tenuta a fornire indicazioni supplementari nell’allegato né ad allestire un conto dei flussi di tesoreria e una relazione annuale se essa stessa o una persona giuridica da cui è controllata allestisce un conto di gruppo in base a una norma contabile riconosciuta.

Possono chiedere che i conti siano presentati conformemente alle disposizioni del presente capo: 1. soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale;

2. il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione; 3. qualsiasi socio o membro personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi.

Capo quarto: Chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta

Art. 962 A. In genere

Sono tenute a effettuare la chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta, in aggiunta al conto annuale secondo il presente titolo: 1. le società i cui titoli sono quotati in borsa, se la borsa lo esige; 2. le società cooperative con almeno 2000 membri; 3. le fondazioni soggette per legge alla revisione ordinaria.

Possono chiedere che la chiusura contabile sia effettuata in base a una norma riconosciuta: 1. soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale; 2. il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione; 3. qualsiasi socio o membro personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi.

L’obbligo di effettuare la chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta si estingue se viene allestito un conto di gruppo in base a una norma contabile riconosciuta.

La scelta della norma riconosciuta spetta all’organo superiore di direzione o di amministrazione, salvo che lo statuto, il contratto di società o l’atto di fondazione dispongano altrimenti o che tale scelta sia operata dall’organo supremo.

Art. 962a B. Norme contabili riconosciute

Qualora la chiusura contabile sia effettuata in base a una norma contabile riconosciuta, va indicato nella stessa quale norma riconosciuta è stata applicata.

La norma riconosciuta scelta dall’impresa dev’essere applicata integralmente e per l’intera chiusura contabile.

Il rispetto della norma riconosciuta dev’essere verificato da un perito revisore abilitato. La chiusura contabile dev’essere sottoposta a revisione ordinaria.

Le chiusure contabili effettuate in base a una norma riconosciuta devono essere sottoposte all’organo supremo in occasione dell’approvazione del conto annuale, ma non devono essere formalmente approvate.

Il Consiglio federale designa le norme riconosciute. Può stabilire le condizioni cui sono subordinati la scelta di una norma o il passaggio da una norma all’altra.

Capo quinto: Conto di gruppo

Art. 963 A. Obbligo di allestimento

La persona giuridica soggetta all’obbligo di presentare i conti che controlla una o più imprese soggette al medesimo obbligo deve includere nella relazione sulla gestione un conto annuale consolidato concernente l’insieme delle imprese controllate (conto di gruppo).

Una persona giuridica controlla un’altra impresa se:

1. dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell’organo supremo; 2. ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione; o 3. può esercitare un’influenza dominante in virtù dello statuto, dell’atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.

La norma contabile riconosciuta di cui all’articolo 963b può definire la cerchia delle imprese da consolidare.

Le associazioni, le fondazioni e le società cooperative possono delegare l’obbligo di allestire il conto di gruppo a un’impresa controllata, purché quest’ultima, attraverso una maggioranza di voti o in altra guisa, riunisca sotto una direzione unica le altre imprese e comprovi di esercitare effettivamente tale controllo.

Art. 963a B. Esonero dall’obbligo di allestimento

Una persona giuridica è esonerata dall’obbligo di allestire il conto di gruppo se: 1. per due esercizi consecutivi, insieme con le imprese da essa controllate, non oltrepassa due dei valori seguenti:

  1. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,

  2. cifra d’affari di40 milioni di franchi,

c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; 2. è controllata da un’impresa il cui conto di gruppo è stato allestito e sottoposto a revisione ordinaria secondo le disposizioni svizzere o secondo disposizioni estere equivalenti; o 3. ha delegato l’obbligo di allestire il conto di gruppo a un’impresa controllata conformemente all’articolo 963 capoverso 4.

Il conto di gruppo dev’essere tuttavia allestito se:

1. è necessario per garantire una valutazione il più possibile attendibile della situazione economica; 2. soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale, il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 10 per cento di quelli dell’associazione lo richiedono; 3. un socio o un membro di un’associazione personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi lo richiede; 4. l’autorità di vigilanza sulle fondazioni lo richiede.

Se non allestisce il conto di gruppo per il sottogruppo in virtù del capoverso 1 numero2, la persona giuridica deve comunicare il conto di gruppo della società madre conformemente alle disposizioni applicabili al proprio conto annuale.

Art. 963b C. Norme contabili riconosciute

Il conto di gruppo delle seguenti imprese dev’essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta: 1. società i cui titoli sono quotati in borsa, se la borsa lo richiede; 2. società cooperative con almeno 2000 soci; 3. fondazioni soggette per legge a revisione ordinaria.

L’articolo 962a capoversi 1–3 e 5 si applica per analogia.

Il conto di gruppo delle altre imprese è soggetto ai principi della presentazione regolare dei conti. Nell’allegato del conto di gruppo l’impresa menziona le regole di valutazione. Ove se ne scosti, deve indicarlo nell’allegato e fornire in altro modo i dati necessari per conoscere lo stato del patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati d’esercizio del gruppo.

Il conto di gruppo deve tuttavia essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta se: 1. soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale, il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione lo richiedono;

2. un socio o un membro di un’associazione personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi lo richiede; o 3. l’autorità di vigilanza sulle fondazioni lo richiede.

Art. 964582

Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori)583 Titolo trentesimoterzo: Dei titoli nominativi, dei titoli al portatore e dei titoli all’ordine

Art. 965 A. Definizione del titolo di credito

Titolo di credito (cartavalore) è ogni documento, nel quale un diritto è incorporato sì da non poter essere né esercitato né trasferito senza il documento medesimo.

Art. 966 B. Obbligo derivante dal titolo di credito

Il debitore d’un titolo di credito non è tenuto ad adempiere la prestazione se non contro consegna del titolo.

Il debitore, qualora non gli sia imputabile dolo o negligenza grave, si libera soddisfacendo alla scadenza il creditore che risulta dal titolo.

Art. 967 C. Trasferimento del titolo di credito I. Forma generale

Il trasferimento del titolo di credito, allo scopo sia di trasmetterne la proprietà sia di gravarlo d’un diritto reale limitato, esige in tutti i casi la traslazione del possesso del titolo.

Per i titoli all’ordine occorre inoltre una girata e per i titoli nominativi una dichiarazione scritta, che non deve necessariamente farsi sul titolo stesso.

La legge o una convenzione può subordinare il trasferimento all’intervento di altre persone, in particolar modo del debitore.

FF 1999 4457). 583 Nuovo testo giusta la LF del 18 dic. 1936, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189;

Art. 968 II. Girata 1. Forma

La girata s’opera in tutti i casi secondo le norme riguardanti la cambiale.

La girata riempita, accompagnata dalla consegna del titolo, costituisce una forma sufficiente di trasferimento.

Art. 969 2. Effetti

Con la girata e la consegna del titolo girato, se questo è trasferibile, tutti i diritti del girante passano al giratario, purché il contrario non risulti dal contenuto o dalla natura del titolo.

Art. 970 D. Conversione

Un titolo all’ordine o nominativo può essere convertito in un titolo al portatore solo col consenso di tutte le persone a cui conferisce diritti o impone obblighi. Il consenso dev’essere dato con annotazioni sul titolo stesso.

La stessa norma vale per la conversione di titoli al portatore in titoli all’ordine o nominativi. In questo caso, qualora manchi il consenso d’una delle persone a cui il titolo conferisce diritti o impone obblighi, la conversione ha effetto, ma solo tra il creditore, che l’ha operata, ed il suo diretto successore.

Art. 971 E. Ammortamento I. Requisiti

In caso di smarrimento, il titolo di credito può essere ammortizzato dal giudice.

Ha qualità per chiedere l’ammortamento chi al momento dello smarrimento o della scoperta di questo aveva diritto al titolo.

Art. 972 II. Procedura. Effetti

Pronunciato l’ammortamento, chi l’ha ottenuto può esercitare i suoi diritti anche senza titolo o chiedere il rilascio di un nuovo titolo.

Del resto, la procedura d’ammortamento e gli effetti di questo sono retti dalle norme riguardanti le singole specie di titoli di credito.

Art. 973 F. Norme particolari I. Custodia collettiva di titoli di credito II. Certificato globale III. Diritti valori

Rimangono riservate le norme particolari riguardanti le singole specie di titoli di credito, in ispecial modo la cambiale, l’assegno bancario ed i titoli di pegno.

G. Custodia 1 Il depositario è autorizzato a custodire, senza separarli, titoli di collettiva, certificato credito fungibili di più deponenti, salvo che un deponente esiga espliglobale e diritti valori citamente che i suoi titoli siano custoditi separatamente.

Se titoli di credito fungibili sono affidati a un depositario in custodia collettiva, con la fornitura al depositario il deponente diventa comproprietario per quote dei titoli di credito della stessa categoria appartenenti al portafoglio custodito collettivamente. Per stabilire la quota è determinante il valore nominale o, nel caso dei titoli di credito senza valore nominale, il loro numero.

Il deponente ha diritto, in ogni momento e indipendentemente dalla partecipazione o dal consenso degli altri deponenti, a farsi consegnare, nella misura della sua quota, titoli di credito appartenenti al portafoglio custodito collettivamente.

Il debitore può emettere certificati globali o sostituire con un certificato globale più titoli di credito fungibili affidati a un solo depositario, sempre che le condizioni d’emissione o gli statuti societari lo prevedano o i deponenti abbiano dato il loro consenso.

Il certificato globale è un titolo di credito della stessa categoria dei singoli diritti che esso rappresenta. Esso è comproprietà dei deponenti partecipanti, proporzionalmente alla loro partecipazione. Alla posizione giuridica e ai diritti dei comproprietari del certificato globale si applica per analogia l’articolo 973a capoverso2.

Il debitore può emettere diritti con la stessa funzione di titoli di credito (diritti valori) o sostituire con diritti valori titoli di credito o certificati globali fungibili affidati a un solo depositario, sempre che le condizioni d’emissione o gli statuti societari lo prevedano o i deponenti abbiano dato il loro consenso.

Il debitore tiene un registro dei diritti valori che ha emesso, nel quale iscrive il numero e il taglio dei diritti valori emessi, nonché i creditori. Il registro non è pubblico. 3I diritti valori sono costituiti con l’iscrizione nel registro e sono effettivi soltanto in conformità di tale iscrizione.

584 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 585 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 586 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal

Il trasferimento di diritti valori necessita di una dichiarazione scritta di cessione. La loro costituzione in pegno sottostà alle disposizioni concernenti il diritto di pegno sui crediti.

Capo secondo: Dei titoli nominativi

Art. 974 A. Nozione

Un titolo di credito si considera nominativo quando è intestato a una persona determinata, non è emesso all’ordine e non è dalla legge dichiarato titolo all’ordine.

Art. 975 B. Prova del diritto del creditore I. Regola generale

Il debitore non è tenuto a pagare se non al portatore del titolo, che prova d’essere la persona alla quale il titolo è intestato o il suo successore.

Il debitore, che paga senza esigere questa prova, non è liberato dalla propria obbligazione verso il terzo che può giustificare la sua qualità di creditore.

Art. 976 II. Prova mediante il semplice possesso

Qualora il debitore si sia riservato nel titolo nominativo il diritto di pagare ad ogni portatore del medesimo, egli si libera pagando in buona fede al portatore, quand’anche non gli abbia chiesto la prova della sua qualità di creditore; il debitore non è tuttavia tenuto a pagare al portatore.

Art. 977 C. Ammortamento

All’ammortamento dei titoli nominativi si applicano, salvo disposizioni speciali, le norme riguardanti i titoli al portatore.

Il debitore può, nel titolo, prevedere una procedura d’ammortamento più semplice, riducendo il numero delle pubbliche diffide o abbreviando i termini, oppure riservarsi il diritto di pagare validamente anche senza presentazione del titolo e senza ammortamento, quando il creditore attesti mediante atto pubblico o scrittura autenticata l’annullamento del titolo e l’estinzione del debito.

Capo terzo: Dei titoli al portatore

Art. 978 A. Nozione

Un titolo di credito si considera al portatore quando dal suo testo o dalla sua forma risulta che ogni portatore sarà riconosciuto titolare del diritto che vi è menzionato.

Il debitore tuttavia non ha più il diritto di pagare se l’autorità giudiziaria o di polizia glielo abbia inibito.

Art. 979 B. Eccezioni del debitore I. In genere

Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo al portatore se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente contro l’attuale creditore.

Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un portatore anteriore, quando il portatore, acquistando il titolo, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Egli non può opporvi l’eccezione che il titolo è entrato in circolazione contro la sua volontà.

Art. 980 II. Cedole di interessi al portatore

Al credito fondato sopra cedole d’interessi al portatore il debitore non può opporre l’eccezione che il debito principale è estinto.

Pagando quest’ultimo, il debitore ha tuttavia il diritto di trattenere l’ammontare delle cedole d’interessi al portatore non ancora scadute e che non gli sono presentate col titolo principale, fino a che sia decorso il termine di prescrizione delle cedole stesse, a meno ch’esse siano state ammortizzate o che siano fornite garanzie per il loro ammontare.

Art. 981 C. Ammortamento I. In generale 1. Domanda587

L’ammortamento dei titoli al portatore, come azioni, obbligazioni, buoni di godimento, fogli di cedole, scontrini per il rinnovo di tali fogli (talloni), è pronunciato dal giudice ad istanza di chi ha diritto al titolo; non possono essere ammortizzate singole cedole.

…588

L’istante deve render verosimili il possesso e la perdita del titolo.

587 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal

Qualora l’istante abbia smarrito soltanto il foglio di cedole o il tallone di cui era munito il titolo principale, basterà, per giustificare l’istanza, la produzione di questo.

Art. 982 2. Divieto di pagamento

Ad istanza di chi propone l’ammortamento, può essere vietato al debitore del titolo di solverlo, sotto pena di doppio pagamento.

Qualora si tratti dell’ammortamento di fogli di cedole, si applicano per analogia alle singole cedole che scadono durante il procedimento le norme riguardanti l’ammortamento delle cedole.

Art. 983 3. Diffida. Termine di produzione

Qualora il giudice reputi che l’istante ha reso verosimili il possesso e la perdita del titolo, egli diffida lo sconosciuto detentore, mediante pubblico avviso, a produrre il titolo entro un termine determinato, sotto comminatoria dell’ammortamento; il termine dev’essere di sei mesi almeno. Esso decorre dalla prima pubblicazione.

Art. 984 4. Modo della pubblicazione

La diffida di produrre il titolo dev’essere pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

In casi speciali il giudice può provvedere anche in altro modo ad un’opportuna pubblicità.

Art. 985 5. Effetti a. Se il titolo è prodotto

Se il titolo smarrito è prodotto, il giudice fissa all’istante un termine per proporre l’azione di rivendicazione.

restituisce il titolo e toglie il divieto di pagare.

Art. 986 è prodotto

b. Se il titolo non 1 Quando il titolo smarrito non sia prodotto entro il termine fissato, il giudice potrà dichiararlo annullato o, secondo le circostanze, ordinare ulteriori provvedimenti.

L’ammortamento d’un titolo al portatore sarà immediatamente pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e in ogni altro modo che il giudice reputerà opportuno.

Pronunciato l’ammortamento, l’istante potrà chiedere a sue spese il rilascio d’un nuovo titolo oppure, se il credito è esigibile, il pagamento.

Art. 987 II. Singole cedole

Quando siano state smarrite singole cedole, il giudice ordina, ad istanza di chi vi ha diritto, che il loro ammontare sia depositato in giudizio alla scadenza oppure immediatamente se il titolo è già scaduto.

Trascorsi tre anni dal giorno della scadenza, il giudice ordina che l’ammontare depositato sia consegnato all’istante, sempreché nel frattempo non siasi presentato alcuno che abbia diritto all’esazione.

Art. 988 III. Biglietti di banca e titoli analoghi

Quando si tratti di biglietti di banca ed altri titoli al portatore, emessi in gran numero per somme fisse, pagabili a vista e destinati a circolare in luogo di denaro, non si fa luogo ad ammortamento.

Art. 989589 D. Cartella ipotecaria

Sono fatte salve le norme speciali riguardanti la cartella ipotecaria al portatore.

Capo quarto: Della cambiale e del vaglia cambiario (pagherò) A. Della capacità di obbligarsi in via cambiaria

Art. 990

È capace di obbligarsi per cambiale o per vaglia cambiario chiunque può obbligarsi per contratto.

B. Della cambiale I. Della emissione e della forma della cambiale

Art. 991 1. Requisiti

La cambiale contiene: 1. la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; 2. l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata; 3. il nome di chi è designato a pagare (trattario); 4. l’indicazione della scadenza;

589 Nuovo testo giusta il n. II2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

5. l’indicazione del luogo di pagamento; 6. il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento; 7. l’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa; 8. la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).

Art. 992 2. Requisiti mancanti

precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti capoversi.

La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

In mancanza d’indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento e, insieme, domicilio del trattario.

La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.

Art. 993 3. Specie

La cambiale può essere all’ordine dello stesso traente.

Può essere tratta sullo stesso traente.

Può essere tratta per conto di un terzo.

Art. 994 4. Luoghi di pagamento. Cambiale domiciliata

La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo.

Art. 995 5. Promessa d’interessi

Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva d’interessi. In qualunque altra specie di cambiale la promessa d’interessi si ha per non scritta.

Il tasso d’interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.

Gl’interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una decorrenza diversa.

Art. 996 6. Differenze in caso di somma scritta più volte

La cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre, vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.

Se la somma da pagarsi è scritta più d’una volta in lettere o in cifre, la cambiale, in caso di differenza, vale per la somma minore.

Art. 997 7. Firme di persone incapaci di obbligarsi

Se la cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi cambiariamente, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato la cambiale o col nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.

Art. 998 8. Firma senza poteri

Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.

Art. 999 9. Responsabilità del traente

Il traente risponde dell’accettazione e del pagamento.

Egli può esonerarsi dalla responsabilità per l’accettazione; ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per il pagamento si ha per non scritta.

Art. 1000 10. Cambiale in bianco

Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, l’inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.

II. Della girata

Art. 1001 1. Trasmissibilità

La cambiale ancorché non espressamente tratta all’ordine è trasferibile mediante girata.

Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole «non all’ordine» o un’espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.

La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.

Art. 1002 2. Requisiti

La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.

La girata parziale è nulla.

La girata al portatore vale come girata in bianco.

Art. 1003 3. Forma

La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Dev’essere sottoscritta dal girante.

La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull’allungamento.

Art. 1004 4. Effetti a. Funzione di trasferimento

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale.

Se la girata è in bianco, il portatore può:

1. riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; 2. girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata; 3. trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.

Art. 1005 b. Funzione di garanzia

Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde dell’accettazione e del pagamento.

Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata.

Art. 1006 c. Legittimazione del portatore

Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un’altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest’ultima abbia acquistato la cambiale per effetto della girata in bianco.

Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una cambiale, il nuovo portatore che giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nel precedente capoverso, non è tenuto a consegnarla se non quando l’abbia acquistata in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.

Art. 1007 5. Eccezioni

La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 1008 6. Girata per procura

Se alla girata è apposta la clausola «valuta per incasso», «per incasso», «per procura» od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può girarla che per procura.

Gli obblighi non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

Art. 1009 7. Girata pignoratizia

Se alla girata è apposta la clausola «valuta in garanzia», «valuta in pegno» od ogni altra che implichi un pegno, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

Gli obbligati non possono opporre al portatore le eccezioni fondate sui loro rapporti personali col girante, a meno che il portatore, ricevendo la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 1010 8. Girata dopo la scadenza o il protesto

La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore. Nondimeno la girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.

La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto.

III. Dell’accettazione

Art. 1011 1. Diritto di presentazione

La cambiale può, dal portatore o da un semplice detentore, essere presentata per l’accettazione al trattario nel suo domicilio fino alla scadenza.

Art. 1012 2. Ordine o divieto di presentazione

In qualsiasi cambiale il traente può prescrivere che essa sia presentata per l’accettazione, fissando o non fissando un termine.

Egli può vietare nella cambiale che essa sia presentata alla accettazione, a meno che non sia pagabile presso un terzo, o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista.

Egli può anche prescrivere che la presentazione per l’accettazione non abbia luogo prima di un certo termine.

Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per l’accettazione, fissando o non fissando un termine, salvo che il traente l’abbia dichiarata non accettabile.

Art. 1013 3. Obbligo di presentazione certo tempo vista

La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata all’accettadella cambiale a zione entro un anno dalla sua data.

Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo.

Detti termini possono essere abbreviati dai giranti.

Art. 1014 4. Seconda presentazione

Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi dell’inosservanza di tale richiesta se non sia stata menzionata nel protesto.

Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata per l’accettazione.

Art. 1015 5. Forma della accettazione

L’accettazione è scritta sulla cambiale. È espressa colla parola «accettato» o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario. La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione.

Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l’accettazione entro un termine stabilito, l’accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile.

Art. 1016 6. Accettazione limitata

L’accettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una parte della somma.

Qualsiasi altra modificazione apportata nell’accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione; nondimeno l’accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.

Art. 1017 7. Domiciliatario e luogo di pagamento

Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da quello del domicilio del trattario, ma non una terza persona presso la quale il pagamento deve essere effettuato, il trattario può indicarla al momento dell’accettazione. In mancanza di tale indicazione, si reputa che l’accettante sia tenuto a pagare egli stesso nel luogo di pagamento.

Se la cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può indicare nell’accettazione un indirizzo nello stesso luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.

Art. 1018 8. Effetti della accettazione a. In genere

Con l’accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla

In mancanza di pagamento il portatore, ancorché sia il traente, ha contro l’accettante un’azione cambiaria diretta per tutto quanto può essere chiesto a sensi degli articoli 1045 e 1046.

Art. 1019 b. Accettazione cancellata

Se l’accettazione apposta sulla cambiale del trattario è da lui cancellata prima di restituire il titolo, l’accettazione si ha per rifiutata. La cancellazione si reputa fatta, fino a prova contraria, prima della restituzione del titolo.

Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dell’accettazione per iscritto al portatore o a un firmatario qualsiasi, è tenuto verso di essi nei termini dell’accettazione.

IV. Dell’avallo

Art. 1020 1. Avallanti

Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.

Art. 1021 2. Forma

L’avallo è apposto sulla cambiale o sull’allungamento.

È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall’avallante.

Si considera dato colla sola firma dell’avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente.

L’avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

Art. 1022 3. Effetti

L’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato.

La sua obbligazione è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

L’avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo.

V. Della scadenza

Art. 1023 1. In genere

La cambiale può essere tratta: a vista; a certo tempo vista; a certo tempo data; a giorno fisso.

Le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle.

Art. 1024 2. Cambiali a vista

La cambiale a vista è pagabile alla presentazione. Essa deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere abbreviati dai giranti.

Il traente può stabilire che una cambiale pagabile a vista non sia presentata per il pagamento prima di una certa data. In questo caso il termine di presentazione decorre da tale data.

Art. 1025 3. Cambiali a certo tempo vista

La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dell’accettazione o da quella del protesto.

In mancanza di protesto l’accettazione non datata si reputa data, rispetto all’accettante, l’ultimo giorno del termine previsto per la presentazione all’accettazione.

Art. 1026 4. Computo dei termini

La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l’ultimo del mese.

Se la cambiale è tratta a uno o più mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi.

Se la scadenza è fissata al principio, alla metà (metà gennaio, metà febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l’ultimo giorno del mese.

Con le espressioni «otto giorni» o «quindici giorni» s’intende non già una o due settimane, ma otto o 15 giorni effettivi.

Con l’espressione «mezzo mese» si intende il termine di 15 giorni.

Art. 1027 5. Computo secondo il vecchio stile

Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento.

Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi è pagabile a certo tempo data, la scadenza è stabilita contando dal giorno che, secondo il calendario del luogo di pagamento, corrisponde al giorno dell’emissione.

I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformità alle disposizioni del capoverso precedente.

Queste disposizioni non si applicano se da clausola della cambiale o anche dalle sole enunciazioni del titolo risulti l’intenzione di adottare norme diverse.

VI. Del pagamento

Art. 1028 1. Presentazione per il pagamento

Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.

La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione riconosciuta dalla Banca Nazionale Svizzera equivale a presentazione per il pagamento.590

Art. 1029 2. Diritto alla quietanza. Pagamento parziale

Il trattario che paga la cambiale può esigere che gli sia consegnata quietanzata dal portatore.

Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.

In caso di pagamento parziale il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza.

Art. 1030 3. Pagamento anticipato e pagamento alla scadenza

Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo.

Chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. Egli è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate ma non a verificare l’autenticità delle firme dei giranti.

Art. 1031 4. Pagamento in moneta estera

Se la cambiale è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata nella moneta del Paese secondo il suo valore nel giorno della scadenza. Se il debitore è in ritardo, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del Paese secondo il valore nel giorno di scadenza o in quello del pagamento.

Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nella cambiale.

590 Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. alla L sulla Banca nazionale del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1985; FF 2002 5413).

Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione ma un valore diverso nel Paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l’indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

Art. 1032 5. Deposito

Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato dall’articolo 1028, qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la somma presso l’autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo.

VII. Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento

Art. 1033591 1. Regresso del portatore

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati: alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo; anche prima della scadenza: 1. se l’accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte; 2. in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni; 3. in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.

Art. 1034 2. Protesto a. Termini e condizioni

Il rifiuto dell’accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).

Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all’accettazione. Se la prima presentazione, nel caso previsto dall’articolo 1014 capoverso 1, è stata fatta nell’ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo.

591 Nel testo tedesco, questo art. ha due capoversi. Il contenuto del secondo abbraccia il disposto incominciante con la locuzione «anche prima della scadenza…».

Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti il giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente capoverso relativo al protesto per mancata accettazione.

Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.

In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.

In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.

Art. 1035 b. Competenza

Il protesto dev’essere levato da una persona o da un ufficio pubblico a ciò autorizzati.

Art. 1036 c. Contenuto

Il protesto contiene:

1. il nome della persona o la ditta, per la quale e contro la quale è levato; 2. la menzione che la persona o la ditta, contro cui si leva il protesto, è stata inutilmente richiesta d’adempiere la prestazione cambiaria o ch’essa non fu reperibile o che non fu possibile trovare il suo ufficio o la sua abitazione; 3. l’indicazione del luogo e del giorno in cui la richiesta fu fatta o tentata invano; 4. la sottoscrizione della persona o dell’ufficio pubblico che ha steso il protesto.

In caso di pagamento parziale dev’esserne fatta menzione nel protesto.

Qualora il trattario al quale la cambiale è presentata per l’accettazione richieda ch’essa gli sia presentata una seconda volta il giorno seguente, ne va fatta menzione nel protesto.

Art. 1037 d. Forma

Il protesto dev’essere steso sopra un foglio separato, che è aggiunto alla cambiale.

Se il protesto è levato su presentazione di più esemplari della medesima cambiale o su presentazione dell’originale e di una copia, basta aggiungere il protesto ad uno degli esemplari o all’originale della cambiale.

Menzione dev’essere fatta di questa operazione sugli altri esemplari o sulla copia.

Art. 1038 e. In caso di accettazione parziale

Se il protesto è levato perché l’accettazione è stata limitata ad una parte della somma indicata dalla cambiale, si deve fare una copia della cambiale e stendere su di essa il protesto.

Art. 1039 f. Protesto contro più persone

Se la stessa prestazione cambiaria dev’essere chiesta a più obbligati, basta stendere un solo atto contenente i diversi protesti.

Art. 1040 di protesto

g. Copia dell’atto 1 La persona o l’ufficio pubblico che leva il protesto deve farne una copia.

Questa copia deve indicare:

1. la somma della cambiale; 2. la scadenza; 3. il luogo e la data dell’emissione; 4. il traente, il trattario, come pure il nome della persona o la ditta, alla quale o all’ordine della quale deve farsi il pagamento; 5. il nome della persona o la ditta che deve eseguire il pagamento, quand’essa non s’identifichi col trattario; 6. gl’indicati al bisogno e gli accettanti per intervento.

La persona o l’ufficio pubblico che leva i protesti deve conservarne le copie, disposte per ordine cronologico.

Art. 1041 h. Vizi di forma

Il protesto sottoscritto da una persona o da un ufficio pubblico competente a levarlo è valido, anche se non è stato steso conformemente alla legge o se contiene indicazioni inesatte.

Art. 1042 3. Avviso

Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola «senza spese». Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l’avviso deve informare il precedente girante dell’avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell’avviso precedente.

Se in conformità del precedente capoverso l’avviso è dato ad un firmatario della cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine anche al suo avallante.

Se un girante non ha indicato il suo indirizzo o l’ha indicato in maniera illeggibile, basta che l’avviso sia dato al girante che lo precede.

Chi è tenuto a dare l’avviso può darlo in una forma qualsiasi, anche col semplice rinvio della cambiale.

Egli deve provare di aver dato l’avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l’avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.

Chi non dà l’avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l’ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

Art. 1043 4. Dispensa dal protesto

Il traente, il girante o l’avallante può, con la clausola «senza spese», «senza protesto» od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso.

Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti né dagli avvisi. La prova dell’inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.

Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente, e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante, le spese per il protesto, qualora sia levato, sono ripetibili contro tutti i firmatari.

Art. 1044 5. Responsabilità solidale degli obbligati

Il traente, l’accettante, il girante e l’avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.

Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate.

Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.

L’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.

Art. 1045 6. Estensione del diritto del regresso a. Del portatore

Il portatore può chiedere in via di regresso:

1. l’ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati; 2. gli interessi al tasso del sei per cento dalla scadenza; 3. le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese; 4. la provvigione di non più d’un terzo per cento.

Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dall’ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale vigente (tasso della Banca Nazionale Svizzera) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.

Art. 1046 b. Di chi ha pagato

Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti:

1. la somma integrale sborsata; 2. gli interessi sulla somma calcolati al tasso del sei per cento dal giorno del disborso; 3. le spese sostenute; 4. la provvigione di non più del due per mille.

Art. 1047 c. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza

Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e il conto di ritorno quietanzato.

Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

Art. 1048 d. In caso di accettazione parziale

In caso di regresso dopo un’accettazione parziale, chi paga la somma per la quale la cambiale non è stata accettata, può esigere che del pagamento sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data quietanza. Il portatore deve inoltre rilasciargli copia certificata conforme della cambiale ed il protesto per rendere possibile l’esercizio degli ulteriori regressi.

Art. 1049 e. Rivalsa

Chi ha diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a vista su uno dei propri garanti e pagabile al domicilio di costui.

La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli articoli 1045 e 1046, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa.

Se la rivalsa è tratta dal portatore, l’ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove la cambiale originaria era pagabile sul luogo del domicilio del garante. Se la rivalsa è tratta da un girante, l’ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove il traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del domicilio del garante.

Art. 1050 7. Perenzione a. In genere

Spirati i termini stabiliti: per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista; per levare il protesto per mancata accettazione o mancato pagamento; per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola «senza spese»; il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti, contro il traente e contro gli altri obbligati, ad eccezione dell’accettante.

Se la cambiale non è presentata per l’accettazione nel termine stabilito dal traente, il portatore decade dal diritto di esercitare il regresso sia per mancato pagamento sia per mancata accettazione, salvo che non risulti dal tenore del titolo che il traente abbia inteso di esonerarsi soltanto dalla garanzia per l’accettazione.

Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il girante può prevalersene.

Art. 1051 b. Forza maggiore

Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti, questi sono prolungati.

Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sulla cambiale o sull’allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell’articolo 1042.

Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio la cambiale per l’accettazione o per il pagamento e, se necessario, levare protesto.

Se la forza maggiore dura oltre 30 giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto.

Nelle cambiali a vista o a certo tempo vista, il termine di 30 giorni decorre dalla data in cui il portatore, anche prima che sia scaduto il termine di presentazione, ha dato avviso della forza maggiore al girante precedente; nelle cambiali a certo tempo vista al termine di 30 giorni si aggiunge il termine dalla vista indicato nella cambiale.

Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare la cambiale o di levare il protesto.

Art. 1052 c. Indebito arricchimento

Il traente e l’accettante, in quanto si siano indebitamente arricchiti in danno del portatore della cambiale, rimangono obbligati verso di lui, anche se la loro obbligazione cambiaria si è estinta per effetto della prescrizione o per l’omissione degli atti necessari a preservare i diritti cambiari.

L’azione d’indebito arricchimento può esercitarsi anche contro il trattario, contro il domiciliatario e contro la persona o la ditta per conto della quale la cambiale fu tratta.

Siffatta azione non può per contro esercitarsi contro i giranti, la cui obbligazione cambiaria è estinta.

VIII. Del trasferimento della provvista

Art. 1053

In caso di fallimento del traente, l’azione civile che questi potesse avere contro il trattario per la restituzione della provvista o per il rimborso di somme abbuonate passa al portatore della cambiale.

Se il traente dichiara sulla cambiale che cede i diritti derivantigli dalla provvista, questi spettano al portatore.

Tosto che il fallimento sia stato pubblicato o la cessione sia stata notificata al trattario, questi può pagare soltanto al portatore debitamente legittimato, contro restituzione della cambiale.

IX. Dell’intervento

Art. 1054 1. Disposizioni generali

Il traente, il girante o l’avallante può indicare una persona per accettare o pagare al bisogno.

La cambiale può, nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso.

L’interveniente può essere un terzo, lo stesso trattario o una persona già obbligata cambiariamente, tranne l’accettante.

L’interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all’intervento, darne avviso a colui per il quale è intervenuto. In caso di inosservanza di tale termine egli è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l’ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

Art. 1055 2. Dell’accettazione per intervento a. Requisiti. Condizione del portatore

L’accettazione per intervento può esser fatta ogni qualvolta il portatore di una cambiale accettabile possa esercitare il regresso prima della

Se sulla cambiale è stata indicata una persona per accettarla o pagarla al bisogno nel luogo del pagamento, il portatore non può esercitare prima della scadenza il regresso contro colui che ha apposto l’indicazione e contro i firmatari susseguenti a meno che egli abbia presentato la cambiale alla persona indicata e, avendone questa rifiutato l’accettazione, il rifiuto sia stato constatato con protesto.

Negli altri casi d’intervento il portatore può rifiutare l’accettazione per intervento. Tuttavia, se l’ammette, perde il diritto di agire prima della scadenza in via di regresso contro colui per il quale l’accettazione è stata data e contro i firmatari susseguenti.

Art. 1056 b. Forma

L’accettazione per intervento è apposta sulla cambiale ed è firmata dall’interveniente. Essa indica per chi è stata data; in mancanza di questa indicazione l’accettazione si reputa data per il traente.

Art. 1057 c. Responsabilità dell’accettante per intervento. Effetti sul regresso

L’accettante per intervento risponde verso il portatore e verso i giranti susseguenti a colui per il quale è intervenuto, nello stesso modo di questo.

Nonostante l’accettazione per intervento, colui per il quale è stata data e i suoi garanti possono chiedere al portatore, contro rimborso della somma indicata nell’articolo 1045, la consegna della cambiale, del protesto e del conto di ritorno quietanzato, se del caso.

Art. 1058 3. Del pagamento per intervento a. Requisiti

Il pagamento per intervento può essere fatto ogni qualvolta il portatore possa esercitare il regresso alla scadenza o prima di essa.

Il pagamento deve comprendere tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata da colui per il quale l’intervento ha luogo.

Esso deve essere fatto al più tardi nel giorno successivo all’ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento.

Art. 1059 b. Obblighi del portatore

Se la cambiale è stata accettata da intervenienti che hanno il loro domicilio nel luogo del pagamento o se sono state indicate per pagare al bisogno persone che hanno il loro domicilio nel detto luogo, il portatore deve presentare la cambiale a tutte queste persone e, se del caso, levare protesto per mancato pagamento non più tardi del giorno seguente all’ultimo consentito per levare il protesto.

Se il protesto non è levato entro questo termine, colui che ha apposto l’indicazione al bisogno o per il quale la cambiale è stata accettata e i giranti susseguenti sono liberati.

Art. 1060 c. Conseguenza del rifiuto

Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

Art. 1061 d. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza

Del pagamento per intervento deve essere data quietanza sulla cambiale coll’indicazione per chi è fatto. In mancanza di tale indicazione, il pagamento si intende fatto per il traente.

La cambiale e il protesto, se sia stato levato, devono essere consegnati a chi paga per intervento.

Art. 1062 e. Surrogazione nei diritti del portatore. Concorso d’intervenienti

Chi paga per intervento acquista i diritti inerenti alla cambiale contro colui per il quale ha pagato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo; ma non può girare nuovamente la cambiale.

I giranti susseguenti all’obbligato per il quale il pagamento è stato fatto sono liberati.

Se più persone offrono il pagamento per intervento, è preferita quella il cui pagamento libera il maggior numero di obbligati. Chi scientemente interviene in contrasto con questa disposizione perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

X. Dei duplicati e delle copie

Art. 1063 1. Dei duplicati a. Diritto a più esemplari

La cambiale può essere tratta in più esemplari identici (duplicati).

I duplicati devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettante cambiali distinte.

Il portatore può chiedere il rilascio di duplicati a sue spese, salvo che dalla cambiale risulti che essa è tratta come sola di cambio. A tale effetto egli deve rivolgersi al suo girante immediato il quale è tenuto a prestare l’opera sua verso il proprio girante e così di seguito fino al traente. I giranti sono tenuti a riprodurre le girate sui duplicati.

Art. 1064 b. Rapporti dei duplicati tra loro

Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorché non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati. Il trattario resta però obbligato per ogni duplicato accettato del quale non abbia ottenuto la restituzione.

Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse e i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti.

Art. 1065 c. Menzione dell’accettazione

Chi ha inviato un duplicato per l’accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.

Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto: 1. che il duplicato inviato per l’accettazione non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta; 2. che l’accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.

Art. 1066 2. Delle copie a. Forma ed effetti

Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.

La copia deve riprodurre esattamente l’originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.

Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell’originale.

Art. 1067 b. Consegna dell’originale

La copia deve indicare chi detiene il titolo originale. Questi è tenuto a consegnarlo al portatore legittimo della copia.

In caso di rifiuto il portatore non può esercitare il regresso contro le persone che hanno girato o avallato la copia se non dopo aver fatto constare con protesto che l’originale non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta.

Se l’originale dopo l’ultima girata apposta prima che la copia sia stata fatta, porti la clausola «da qui la girata non vale che sulla copia» od ogni altra formula equivalente, la girata fatta ulteriormente sull’originale è nulla.

XI. Delle alterazioni

Art. 1068

In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo l’alterazione risponde nei termini del testo alterato. Chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.

XII. Della prescrizione

Art. 1069 1. Termini

Le azioni cambiarie contro l’accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.

Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola «senza spese».

Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui.

Art. 1070 2. Interruzione a. Cause

La prescrizione è interrotta mediante promovimento dell’azione, presentazione della domanda d’esecuzione, denuncia di lite o notifica nel

Art. 1071 b. Effetti

L’interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l’atto interruttivo.

Coll’interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione di eguale durata.

XIII. Dell’ammortamento

Art. 1072 1. Misure provvisionali

Chi ha smarrito una cambiale può chiedere al giudice che vieti al trattario di pagarla.592

Pronunciando questo divieto, il giudice autorizza il trattario a depositare alla scadenza la somma della cambiale e designa il luogo del deposito.

Art. 1073 2. Portatore conosciuto

Se il portatore della cambiale è conosciuto, il giudice fissa all’istante un congruo termine per proporre l’azione di rivendicazione. toglie il divieto fatto al trattario.

Art. 1074 3. Portatore sconosciuto a. Obblighi dell’istante

Se il portatore della cambiale è sconosciuto, può essere chiesto l’ammortamento del titolo.

Chi chiede l’ammortamento deve rendere verosimili il possesso e lo smarrimento della cambiale e produrre una copia di questa o indicarne il tenore essenziale.

Art. 1075 b. Diffida

Qualora siano resi verosimili il possesso e lo smarrimento della cambiale, il giudice diffida, mediante pubblico avviso, lo sconosciuto portatore a produrla entro un dato termine, sotto comminatoria dell’ammortamento.

592 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. della LF del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal

Art. 1076 c. Termini

Il termine per produrre la cambiale non dev’essere minore di tre mesi, né maggiore di un anno.

Per le cambiali scadute il giudice può tuttavia stabilire un termine minore di tre mesi, se venisse prima a compiersene la prescrizione.

Il termine decorre per le cambiali scadute dal giorno in cui fu pubblicata la prima diffida, per le cambiali non ancora scadute dalla scadenza.

Art. 1077 d. Pubblicazione

La diffida dev’essere pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero

In casi speciali il giudice può provvedere anche in altro modo ad un’opportuna pubblicità.

Art. 1078 4. Effetti a. Se la cambiale è prodotta

Quando la cambiale sia prodotta, il giudice assegna all’istante un termine per proporre l’azione di rivendicazione.

restituisce la cambiale e toglie il divieto di pagamento fatto al trattario.

Art. 1079 b. Se la cambiale non è prodotta

Se nel termine fissato la cambiale non è prodotta al giudice, questi la dichiara annullata.

Dopo l’annullamento l’istante può esercitare ancora l’azione cambiaria contro l’accettante.

Art. 1080 5. Misure ordinate dal giudice

Il giudice può, anche prima di pronunciare l’ammortamento, ordinare all’accettante di depositare la somma della cambiale e persino di pagarla quando sia prestata garanzia.

L’acquirente in buona fede della cambiale ha il diritto di essere soddisfatto sulla garanzia. Questa è svincolata quando la cambiale sia annullata o si estinguano altrimenti i diritti da essa derivanti.

XIV. Disposizioni generali

Art. 1081 1. Termini a. Giorni festivi

Il pagamento della cambiale che scade in domenica o altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo593 non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l’accettazione e il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

Se uno di questi atti deve essere fatto entro un termine il cui ultimo giorno è una domenica o un altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo594, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

Art. 1082 b. Computo dei termini

Nei termini legali o convenzionali non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

Art. 1083 c. Esclusione dei giorni di rispetto

Non sono ammessi giorni di rispetto né legali né giudiziari.

Art. 1084 2. Luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale

La presentazione per l’accettazione o per il pagamento, il protesto, la domanda d’un duplicato della cambiale e tutti gli altri atti da farsi presso una determinata persona devono eseguirsi nel locale in cui essa tratta i propri affari o, in mancanza di questo, nella sua abitazione.

Il banco o l’abitazione devono essere diligentemente ricercati.

Qualora tuttavia sia riuscita vana la ricerca fattane presso l’autorità di polizia o l’ufficio postale del luogo, non occorrono altre indagini.

Art. 1085 3. Sottoscrizione di propria mano. Sottoscrizione del cieco

Ledichiarazioni cambiarie devono essere sottoscritte di propria mano.

593 Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora 594 Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora

La sottoscrizione di propria mano non può essere sostituita né da una riproduzione meccanica della firma autografa né da segni a mano, neppure se autenticati, né da un’attestazione pubblica.

La firma del cieco deve essere autenticata.

XV. Del conflitto delle leggi

Art. 1086 1. Capacità di obbligarsi in via cambiaria

La capacità d’una persona ad obbligarsi per cambiale o per vaglia cambiario è determinata dalla sua legge nazionale. Se essa legge dichiara competente la legge d’un altro Paese, è applicabile quest’ultima.

La persona, che fosse incapace secondo la legge indicata dal capoverso precedente, è nondimeno validamente obbligata se la firma è stata apposta nel territorio d’un Paese secondo la legislazione del quale la persona sarebbe stata capace.

Art. 1087 2. Forma e termini degli obblighi cambiari a. In genere

La forma degli obblighi assunti per cambiale o per vaglia cambiario è determinata dalla legge del Paese nel cui territorio essi sono stati sottoscritti.

Tuttavia, se gli obblighi sottoscritti su di una cambiale o su di un vaglia cambiario, pur non essendo validi secondo le disposizioni del capoverso precedente, sono conformi alla legislazione del Paese nel quale è stato sottoscritto un obbligo successivo, l’irregolarità formale dei primi obblighi non infirma la validità dell’obbligo successivo.

Parimente gli obblighi assunti all’estero per cambiale o per vaglia cambiario da uno Svizzero sono validi nella Svizzera verso un altro Svizzero purché sia stata osservata la forma prescritta dalla legge svizzera.

Art. 1088 b. Atti necessari all’esercizio e alla preservazione dei diritti cambiari

La forma e i termini del protesto, come pure la forma degli altri atti necessari all’esercizio o alla preservazione dei diritti derivanti dalla cambiale e dal vaglia cambiario, sono determinati dalla legge del Paese nel cui territorio deve essere levato il protesto o eseguito l’atto.

Art. 1089 c. Esercizio del regresso

I termini dell’esercizio del regresso restano determinati per tutti i firmatari dalla legge del luogo dov’è emesso il titolo.

Art. 1090 3. Effetti degli obblighi cambiari a. In genere

Gli effetti degli obblighi dell’accettante d’una cambiale e del sottoscrittore di un vaglia cambiario sono determinati dalla legge del luogo dove questi titoli sono pagabili.

Gli effetti prodotti dalle firme degli altri obbligati mediante cambiale o vaglia cambiario sono determinati dalla legge del Paese nel cui territorio furono apposte le firme.

Art. 1091 b. Accettazione parziale. Pagamento parziale

La legge del Paese nel quale la cambiale è pagabile determina se l’accettazione può essere limitata ad una parte della somma e se il portatore è obbligato o no ad accettare un pagamento parziale.

Art. 1092 c. Pagamento

Il pagamento alla scadenza, in ispecie il computo del giorno della scadenza e del giorno del pagamento, come pure il pagamento delle cambiali la cui somma è espressa in moneta estera, sono determinati dalla legge del Paese nel cui territorio la cambiale è pagabile.

Art. 1093 d. Azione di indebito arricchimento

L’azione d’indebito arricchimento contro il trattario, contro il domiciliatario e contro la persona o la ditta per conto della quale la cambiale fu tratta è retta dalla legge del Paese, nel cui territorio queste persone sono domiciliate.

Art. 1094 e. Trasferimento del credito

La legge del luogo dove il titolo fu emesso determina se il portatore d’una cambiale acquista il credito per il quale l’emissione fu fatta.

Art. 1095 f. Ammortamento

La legge del Paese dov’è pagabile la cambiale o il vaglia cambiario stabilisce le misure da prendere in caso di perdita o di furto del titolo.

C. Del vaglia cambiario (pagherò)

Art. 1096 1. Requisiti

Il vaglia cambiario o pagherò cambiario o cambiale propria contiene: 1. la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; 2. la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;

3. l’indicazione della scadenza; 4. l’indicazione del luogo di pagamento; 5. il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento; 6. l’indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso; 7. la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

Art. 1097 2. Requisiti mancanti

precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti capoversi.

Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

In mancanza d’indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell’emittente.

Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell’emittente.

Art. 1098 3. Riferimento alle norme sulla cambiale

In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti: la girata (art. 1001 a 1010); la scadenza (art. 1023 a 1027); il pagamento (art. 1028 a 1032); il regresso per mancato pagamento (art. 1033 a 1047, 1049 a 1051); il pagamento per intervento (art. 1054, 1058 a 1062); le copie (art. 1066 e 1067); le alterazioni (art. 1068); la prescrizione (art. 1069 a 1071); l’ammortamento (art. 1072 a 1080); i giorni festivi, il computo dei termini, l’inammissibilità dei giorni di rispetto, il luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale e la sottoscrizione (art. 1081 a 1085).

Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario (art. 994 e 1017), la promessa d’interessi (art. 995), le differenze nell’indicazione della somma (art. 996), gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall’articolo 997, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri (art. 998) e la cambiale in bianco (art. 1000).

Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all’avallo (art. 1020 e 1022); se l’avallo nel caso previsto dall’articolo 1021 ultimo capoverso non indica per chi è dato, si reputa dato per l’emittente.

Art. 1099 dell’emittente; presentazione al visto

4. Responsabilità 1 L’emittente è obbligato nello stesso modo dell’accettante di una cambiale.

Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell’emittente nel termine fissato dall’articolo 1013. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall’emittente sul vaglia. Il rifiuto dell’emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto (art. 1015), la cui data serve a fissare l’inizio del termine dalla vista.

Capo quinto: Dell’assegno bancario (chèque) I. Della emissione e della forma dell’assegno bancario

Art. 1100 1. Requisiti

L’assegno bancario (chèque) contiene: 1. la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto: 2. l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata; 3. in nome di chi è designato a pagare (trattario); 4. l’indicazione del luogo di pagamento; 5. l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso; 6. la sottoscrizione di colui che emette l’assegno bancario (traente).

Art. 1101 2. Requisiti mancanti

precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti capoversi.

In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l’assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.

In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l’assegno bancario è pagabile nel luogo dove il trattario ha lo stabilimento principale.

L’assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

Art. 1102 3. Persone su cui l’assegno bancario può essere tratto

Se l’assegno bancario è pagabile nella Svizzera, non può essere tratto se non su di un banchiere.

L’assegno bancario tratto su di un’altra persona vale come semplice assegno.

Art. 1103 4. Provvista

L’assegno bancario può essere emesso solo se il trattario tiene fondi a disposizione del traente e in conformità di una convenzione espressa o tacita, secondo la quale il traente ha diritto di disporre di detti fondi mediante assegno bancario. Tuttavia il titolo vale come assegno bancario anche se non siano osservate tali prescrizioni.

Se i fondi a disposizione del traente presso il trattario non raggiungono la somma indicata nell’assegno bancario, il trattario è nondimeno tenuto a versarli.

Chi emette un assegno bancario, senza avere disponibile presso il trattario la somma in esso indicata, deve al portatore, oltre il risarcimento del danno, il cinque per cento della somma scoperta.

Art. 1104 5. Esclusione dell’accettazione

L’assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta sull’assegno bancario si ha per non scritta.

Art. 1105 6. Designazione del prenditore

L’assegno bancario può essere pagabile:

a una persona determinata con o senza l’espressa clausola «all’ordine»; a una persona determinata con la clausola «non all’ordine» o altra equivalente; al portatore.

L’assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola «o al portatore» ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore.

L’assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.

Art. 1106 7. Promessa di interessi

Qualsiasi promessa d’interessi inserita nell’assegno bancario si ha per non scritta.

Art. 1107 8. Luoghi di pagamento ed assegno bancario domiciliato

L’assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, purché il terzo sia banchiere.

II. Del trasferimento

Art. 1108 1. Trasmissibilità

L’assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa «all’ordine» è trasferibile mediante girata.

L’assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola «non all’ordine» o altra equivalente, non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria.

La girata può esser fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l’assegno bancario.

Art. 1109 2. Requisiti

La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.

La girata parziale è nulla.

È egualmente nulla la girata del trattario.

La girata al portatore vale come girata in bianco.

La girata al trattario vale come quietenza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l’assegno bancario è stato tratto.

Art. 1110 3. Legittimazione del portatore

Il detentore dell’assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un’altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest’ultima abbia acquistato l’assegno bancario per effetto della girata in bianco.

Art. 1111 4. Assegno bancario al portatore

Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il girante responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma il titolo in un assegno bancario all’ordine.

Art. 1112 5. Perdita del possesso

Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di un assegno bancario, il nuovo portatore, cui è pervenuto l’assegno bancario – sia che si tratti di assegno bancario al portatore, sia che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto al quale il portatore giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nell’articolo 1110 – non è tenuto a consegnarlo se non quando l’abbia acquistato in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandolo.

Art. 1113 6. Diritti derivanti dalla girata dopo la scadenza o il protesto

La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.

La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima dello spirare del termine indicato nel capoverso precedente.

III. Dell’avallo

Art. 1114

Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell’assegno bancario.

IV. Della presentazione e del pagamento

Art. 1115 1. Scadenza

L’assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.

L’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d’emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

Art. 1116 2. Presentazione per il pagamento

L’assegno bancario emesso e pagabile nello stesso Paese deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni.

L’assegno bancario emesso in un Paese diverso da quello nel quale è pagabile deve esser presentato entro il termine di 20 giorni o di 70 giorni595, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.

A questo effetto gli assegni bancari emessi in un Paese di Europa e pagabili in un Paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente.

I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell’assegno bancario come data d’emissione.

Art. 1117 3. Computo secondo il vecchio stile

Se un assegno bancario è tratto fra due piazze che hanno calendari diversi, il giorno dell’emissione è sostituito con quello corrispondente del calendario del luogo di pagamento.

Art. 1118596 4. Presentazione a una stanza di compensazione

La presentazione d’un assegno bancario ad una stanza di compensazione riconosciuta dalla Banca Nazionale Svizzera equivale a presentazione per il pagamento.

Art. 1119 5. Revoca a. In genere

L’ordine di non pagare la somma dell’assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.

In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.

Il traente, che asserisce d’aver smarrito l’assegno bancario o che un terzo l’ha smarrito, può vietarne il pagamento al trattario.

Art. 1120 b. In caso di morte, d’incapacità o di fallimento

La morte del traente, la sua incapacità sopravvenuta dopo la emissione o il suo fallimento lasciano inalterati gli effetti dell’assegno bancario.

Art. 1121 6. Verifica delle girate

Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l’autenticità delle firme dei giranti.

596 Nuovo testo giusta il n. II2 dell’all. alla L sulla Banca nazionale del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1985; FF 2002 5413).

Art. 1122 7. Pagamento in moneta estera

Se l’assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella moneta del Paese secondo il suo valore nel giorno del pagamento. Se il pagamento non è stato fatto alla presentazione, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del Paese secondo il valore nel giorno della presentazione o in quello del pagamento.

Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nell’assegno bancario.

Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un valore diverso nel Paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l’indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

V. Dell’assegno bancario sbarrato e dell’assegno bancario da accreditare

Art. 1123 1. Assegno bancario sbarrato a. Nozione

Il traente o il portatore dell’assegno bancario può sbarrarlo con gli effetti indicati nell’articolo seguente.

Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele apposte sulla faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale.

Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola «banchiere» o altra equivalente; è speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere.

Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento generale.

La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.

Art. 1124 b. Effetti

L’assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.

Un assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato dal trattario che al banchiere designato o, se questi è il trattario, a un suo cliente. Tuttavia il banchiere designato può servirsi per l’incasso di altro banchiere.

Un banchiere non può acquistare un assegno sbarrato che da un suo cliente o da altro banchiere. Non può incassarlo per conto di altre persone tranne le anzidette.

Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno per l’incasso a mezzo di una stanza di compensazione.

Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei limiti dell’importo dell’assegno bancario.

Art. 1125 2. Assegno bancario da accreditare a. In genere

Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole «da accreditare» o altra espressione equivalente.

In questo caso l’assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento.

La cancellazione delle parole «da accreditare» si ha per non fatta.

Iltrattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell’importo dell’assegno bancario.

Art. 1126 b. Diritti del portatore in caso di fallimento, di sospensione dei pagamenti, di esecuzione forzata

Il portatore di un assegno bancario da accreditare ha tuttavia il diritto di esigere dal trattario il pagamento in contanti e di esercitare, in mancanza di pagamento, il regresso, se il trattario è fallito, ha sospeso i pagamenti o è stato inutilmente escusso.

Lo stesso vale se il portatore non può disporre dei suoi fondi presso il trattario a seguito di misure ordinate in applicazione della legge federale dell’8 novembre 1934597 su le banche e le casse di risparmio.

Art. 1127 c. Diritti del portatore in caso di rifiuto dell’accreditamento, del giro o della compensazione

Il portatore di un assegno bancario da accreditare ha inoltre il diritto di esercitare il regresso, quando provi che il trattario rifiuti l’incondizionato regolamento per scritturazione contabile o che la stanza di compensazione del luogo di pagamento non riconosca il titolo come atto a soddisfare le obbligazioni del portatore.

VI. Del regresso per mancato pagamento

Art. 1128 1. Diritti di regresso del portatore

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l’assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato: 1. con atto autentico (protesto); oppure 2. con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione; oppure 3. con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l’assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.

Art. 1129 2. Protesto. Termini

Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.

Se la presentazione è fatta l’ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.

Art. 1130 3. Estensione del regresso

Il portatore può chiedere in via di regresso:

1. l’ammontare dell’assegno bancario non pagato; 2. gli interessi al tasso del sei per cento dal giorno della presentazione; 3. le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese; 4. la provvigione di non più d’un terzo per cento.

Art. 1131 4. Riserva della forza maggiore

Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare l’assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente nei termini stabiliti, questi sono prolungati.

Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sull’assegno bancario o sull’allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell’articolo 1042.

Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio l’assegno bancario per il pagamento e, se necessario, levare protesto od ottenere la constatazione equivalente.

Se la forza maggiore dura oltre 15 giorni dal giorno in cui il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente girante, ancorché detto avviso sia stato dato prima dello spirare del termine di presentazione, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione, di protesto o della constatazione equivalente.

Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare l’assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente.

VII. Dell’assegno bancario falso o falsificato

Art. 1132

Il danno cagionato dal pagamento d’un assegno bancario falso o falsificato è sopportato dal trattario, salvo che il traente designato nel titolo sia in colpa, specialmente per non aver custodito con la necessaria diligenza i formulari d’assegno che gli erano stati consegnati.

VIII. Dei duplicati

Art. 1133

Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un Paese e pagabile in un altro Paese oppure in una parte d’oltre mare dello stesso Paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d’oltre mare dello stesso Paese, può essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati, questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.

IX. Della prescrizione

Art. 1134

Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell’assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l’assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui.

X. Disposizioni generali

Art. 1135 1. Definizione del «banchiere»

Nel presente capo sotto il nome di «banchiere» si comprendono le ditte che soggiacciono alla legge federale dell’8 novembre 1934598 su le banche e le casse di risparmio.

Art. 1136 2. Termini a. Giorni festivi

La presentazione e il protesto dell’assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.

Se l’ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all’assegno bancario e in particolare per la presentazione, per levare il protesto o per ottenere un atto equivalente è una domenica o un altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo599, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

Art. 1137 b. Computo dei termini

Nei termini previsti dalla presente legge non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

XI. Del conflitto delle leggi

Art. 1138 1. Persone su cui l’assegno bancario può essere tratto

La legge del Paese, nel quale è pagabile l’assegno bancario, determina le persone sulle quali un assegno bancario può essere tratto.

Se secondo siffatta legge, il titolo è nullo come assegno bancario a causa della persona sulla quale fu tratto, sono nondimeno validi gli obblighi derivanti dalle firme che vi furono apposte in altri Paesi, le cui leggi non contengono detta disposizione.

599 Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora

Art. 1139 2. Forma e termini degli obblighi assunti per assegno bancario

La forma degli obblighi assunti per assegno bancario è determinata dalla legge del Paese nel cui territorio essi furono sottoscritti. Basta tuttavia l’osservanza della forma prescritta dalla legge del luogo di pagamento.

Tuttavia, se gli obblighi sottoscritti su di un assegno bancario, pur non essendo validi secondo le disposizioni del capoverso precedente, sono conformi alla legislazione del Paese dove è stato sottoscritto un obbligo successivo, l’irregolarità formale dei primi obblighi non infirma la validità dell’obbligo successivo.

Parimente gli obblighi assunti all’estero per assegno bancario da uno Svizzero sono validi nella Svizzera verso un altro Svizzero, purché sia stata osservata la forma prescritta dalla legge svizzera.

Art. 1140 3. Effetti degli obblighi derivanti da assegno bancario a. Legge del luogo di sottoscrizione

Gli effetti degli obblighi derivanti dall’assegno bancario sono determinati dalla legge del Paese, nel quale siffatti obblighi furono sottoscritti.

Art. 1141 b. Legge del luogo di pagamento

La legge del Paese, nel quale è pagabile l’assegno bancario, determina:

1. se l’assegno bancario è necessariamente a vista o se può essere tratto a certo tempo vista e parimente quali sono gli effetti d’una postdata; 2. il termine di presentazione; 3. se l’assegno bancario può essere accettato, certificato, confermato o vistato e quali sono gli effetti di queste menzioni; 4. se il portatore può richiedere un pagamento parziale e se è obbligato a riceverlo; 5. se l’assegno bancario può essere sbarrato o munito della clausola «da accreditare» o di una espressione equivalente e quali sono gli effetti dello sbarramento o di detta clausola o espressione equivalente; 6. se il portatore ha diritti speciali sulla provvista e quali; 7. se il traente può revocare l’assegno bancario o fare opposizione a che sia pagato; 8. i provvedimenti da prendere in caso di perdita o di furto dell’assegno bancario;

9. se occorre un protesto o una constatazione equivalente per preservare il diritto di regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.

Art. 1142 c. Legge del luogo di domicilio

L’azione d’indebito arricchimento contro il trattario o contro il domiciliatario è retta dalla legge del Paese, nel cui territorio queste persone sono domiciliate.

XII. Applicazione del diritto cambiario

Art. 1143

Le disposizioni seguenti del diritto cambiario si applicano all’assegno bancario: 1. articolo 990 sulla capacità di obbligarsi in via cambiaria; 2. articolo 993 sulla cambiale all’ordine del traente, tratta sul traente o tratta per conto di un terzo; 3. articoli 996 a 1000 su le differenze in caso di somma scritta più volte, le firme di persone incapaci di obbligarsi, la firma senza poteri, la responsabilità del traente e la cambiale in bianco; 4. articoli 1003 a 1005 sulla girata; 5. articolo 1007 sulle eccezioni cambiarie; 6. articolo 1008 sui diritti derivanti dalla girata per procura; 7. articoli 1021 e 1022 su la forma e gli effetti dell’avallo; 8. articolo 1029 sul diritto alla quietanza e sul pagamento parziale; 9. articoli 1035 a 1037 e 1039 a 1041 sul protesto; 10. articolo 1042 sull’avviso; 11. articolo 1043 sulla dispensa dal protesto; 12. articolo 1044 sulla responsabilità solidale degli obbligati in via cambiaria; 13. articoli 1046 e 1047 sul regresso di chi ha pagato la cambiale e sul diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza; 14. articolo 1052 sull’indebito arricchimento; 15. articolo 1053 sul trasferimento della provvista; 16. articolo 1064 sui rapporti dei duplicati tra loro;

17. articolo 1068 sulle alterazioni; 18. articoli 1070 e 1071 sull’interruzione della prescrizione; 19. articoli 1072 a 1078 e 1079 capoverso 1 sull’ammortamento; 20. articoli 1083 a 1085 su l’esclusione dei giorni di rispetto, il luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale, e la sottoscrizione di propria mano; 21. articoli 1086, 1088 e 1089 sul conflitto delle leggi riguardanti la capacità di obbligarsi in via cambiaria, gli atti necessari all’esercizio e alla preservazione dei diritti cambiari e l’esercizio del regresso.

Non si applicano all’assegno bancario le disposizioni di questi articoli riguardanti l’accettazione della cambiale.

Per essere applicabili all’assegno bancario, gli articoli 1042 capoverso 1, 1043 capoversi 1 e 3, e 1047 sono completati nel senso che il protesto può essere sostituito dalla dichiarazione prevista nell’articolo 1128 numeri2 e 3.

XIII. Riserva della legislazione speciale

Art. 1144

Restano riservate le disposizioni speciali che reggono l’assegno600 postale.

Capo sesto: Dei titoli affini alle cambiali e degli altri titoli all’ordine

Art. 1145 A. In genere I. Requisiti

Un titolo di credito si considera all’ordine se è emesso all’ordine o se è dichiarato tale dalla legge.

Art. 1146 II. Eccezioni del debitore

Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo all’ordine se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente contro l’attuale creditore.

600 Nuova denominazione giusta il n. II cpv.2 della LF del 21 dic. 1966 che modifica quella sul servizio delle poste (RU 1967 1567, disp. fin. mod. 21 dic. 1966; FF 1966 I 811).

Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un traente o con un portatore anteriore quando il portatore, acquistando il titolo, abbia scientemente agito a danno del debitore.

Art. 1147 B. Titoli affini alle cambiali I. Assegni all’ordine 1. In genere

Gli assegni, che nel loro contesto non sono denominati come cambiali, ma che sono espressamente emessi all’ordine e rispondono del resto ai requisiti delle cambiali, sono equiparati a queste.

Art. 1148 2. Esclusione dell’obbligo d’accettazione

Negli assegni all’ordine, non ha luogo la presentazione per l’accettazione.

Qualora la presentazione avvenga e l’accettazione sia rifiutata, il portatore non ha diritto di esercitare il regresso per mancanza di accettazione.

Art. 1149 3. Conseguenze dell’accettazione

Chi accetta volontariamente l’assegno all’ordine è obbligato come se avesse accettato una cambiale.

Il portatore non può tuttavia esercitare il regresso prima della scadenza, se l’assegnato è fallito o ha sospeso i pagamenti o se una esecuzione contro di lui è riuscita inutile.

Parimente il portatore non può esercitare il regresso prima della scadenza in caso di fallimento dell’assegnante.

Art. 1150 4. Esclusione dell’esecuzione cambiaria

Le disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889601 sulla esecuzione e sul fallimento riguardanti l’esecuzione cambiaria non sono applicabili all’assegno all’ordine.

Art. 1151 II. Promesse di pagamento all’ordine

Le promesse di pagamento che nel loro contesto non sono denominate come cambiali, ma che sono espressamente emesse all’ordine e rispondono del resto ai requisiti dei vaglia cambiari, sono equiparate a questi.

Alle promesse di pagamento all’ordine non sono tuttavia applicabili le disposizioni sul pagamento per intervento.

Le disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889602 sulla esecuzione e sul fallimento riguardanti l’esecuzione cambiaria non sono applicabili alle promesse di pagamento all’ordine.

Art. 1152 C. Altri titoli girabili

Ogni titolo col quale il firmatario si obbliga a pagare in un determinato luogo e tempo una determinata somma, o a consegnare una determinata quantità di cose fungibili, può essere trasferito mediante girata, qualora sia espressamente all’ordine.

A questi titoli, come pure agli altri titoli girabili, quali fedi di deposito, note di pegno (warrant), polizze di carico, si applicano le disposizioni del diritto cambiario per tutto ciò che concerne la forma della girata, la legittimazione del portatore, l’ammortamento e l’obbligo della restituzione da parte del portatore.

Non sono per contro applicabili a siffatti titoli le disposizioni sul regresso cambiario.

Capo settimo: Dei titoli rappresentanti merci

Art. 1153 A. Requisiti

I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere: 1. l’indicazione del luogo e del giorno dell’emissione e la sottoscrizione dell’emittente; 2. il nome dell’emittente e l’indicazione del suo domicilio; 3. il nome del deponente o del mittente e l’indicazione del suo domicilio; 4. la designazione della merce depositata o consegnata, con l’indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l’identità; 5. la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate; 6. i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati; 7. il numero degli esemplari del titolo; 8. il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all’ordine o al portatore.

Art. 1154 B. Nota di pegno (warrant)

Se sono emessi più titoli rappresentanti le stesse merci e se uno di essi è specialmente destinato ad essere costituito in pegno, esso deve essere designato come nota di pegno (warrant) e rispondere del resto ai requisiti dei titoli rappresentanti merci.

L’emissione del warrant dev’essere menzionata sugli altri titoli, sui quali dev’essere iscritta ogni costituzione in pegno con l’indicazione dell’ammontare del credito e della scadenza.

Art. 1155 C. Effetti dei vizi di forma

I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci. 2I documenti emessi dai magazzinieri, che non hanno ottenuto dall’autorità competente l’autorizzazione d’emetterli richiesta dalla legge, valgono come titoli di credito, se rispondono ai requisiti formali legali. Gli emittenti sono puniti dalla competente autorità cantonale con l’ammenda fino ai mille franchi.

Titolo trentesimoquarto: Dei prestiti in obbligazioni

Capo primo Obbligo d’un manifesto per l’emissione

Art. 1156

Le obbligazioni di prestiti possono essere offerte in sottoscrizione pubblica o introdotte alla borsa soltanto in base ad un manifesto.

Si applicano per analogia al manifesto le disposizioni sul programma d’emissione di nuove azioni; il manifesto deve enumerare inoltre minutamente le condizioni del prestito, in particolar modo l’interesse che le obbligazioni producono, il modo in cui saranno rimborsate, le speciali garanzie costituite in favore di esse e le norme che fossero stabilite per la rappresentanza degli obbligazionisti.

Quando l’emissione abbia avuto luogo senza la pubblicazione d’un manifesto conforme a queste norme ovvero il manifesto contenga enunciazioni inesatte o non conformi alle esigenze della legge, le persone che vi hanno cooperato intenzionalmente o per negligenza sono solidalmente responsabili del danno.

Capo secondo: Della comunione degli obbligazionisti603

Art. 1157 A. Requisiti

Quando siano state emesse, direttamente o indirettamente, col mezzo di pubblica sottoscrizione, da un debitore avente il suo domicilio personale o d’affari nella Svizzera, delle obbligazioni di prestiti soggette a condizioni uniformi, gli obbligazionisti formano di diritto una comunione.

Qualora siano emessi più prestiti, gli obbligazionisti di ciascuno di essi formano una comunione a sé stante.

Le disposizioni del presente capo non sono applicabili ai prestiti della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti o istituzioni di

Art. 1158 B. Rappresentante della comunione I. Nomina

Salvo disposizione contraria, i rappresentanti designati nelle condizioni del prestito rappresentano tanto la comunione dei creditori quanto il debitore.

L’assemblea degli obbligazionisti può nominare uno o più rappresentanti della comunione.

Salvo disposizione contraria, più rappresentanti esercitano la rappresentanza in comune.

Art. 1159 II. Poteri del rappresentante 1. In genere

Il rappresentante ha i poteri che gli sono conferiti dalla legge, dalle condizioni del prestito o dall’assemblea degli obbligazionisti.

Egli richiede dal debitore, quando ricorrano le condizioni a ciò poste, la convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti, ne eseguisce le deliberazioni e rappresenta la comunione entro i limiti dei poteri conferitigli.

Gli obbligazionisti non possono far valere individualmente i diritti che il rappresentante ha la facoltà d’esercitare.

Art. 1160 2. Controllo del debitore

Finché il debitore è in mora nell’adempimento degli obblighi che gli impone il contratto di prestito, il rappresentante della comunione dei creditori è autorizzato a richiedergli le informazioni che interessano la comunione.

603 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° apr. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU 1949 I 822 832). Vedi le disp. fin. di questo capo (cap. II tit. XXXIV), alla fine del presente Codice.

Nelle stesse condizioni, se il debitore è una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata o una società cooperativa, il rappresentante può partecipare con voto consultivo alle deliberazioni degli organi sociali, per quanto esse tocchino gli interessi degli obbligazionisti.

Il rappresentante dev’essere convocato a queste deliberazioni e ricevere in tempo debito gli atti che vi si riferiscono.

Art. 1161 3. In caso di prestiti garantiti da pegno

Qualora per un prestito garantito da pegno immobiliare o mobiliare siasi designato un rappresentante del debitore e degli obbligazionisti, egli ha le stesse facoltà del procuratore in materia di pegno immobiliare.

Il rappresentante deve provvedere con ogni diligenza ed imparzialità alla tutela degli interessi degli obbligazionisti, del debitore e del proprietario del pegno.

Art. 1162 III. Cessazione della procura

L’assemblea degli obbligazionisti può revocare o modificare in ogni tempo la procura che essa ha conferito ad un rappresentante.

La procura di un rappresentante designato nelle condizioni del prestito può essere revocata o modificata in ogni tempo mediante decisione della comunione con il consenso del debitore.

Ad istanza di un obbligazionista o del debitore, il giudice può per motivi gravi dichiarare la procura estinta.

Cessando per qualsiasi motivo la procura, il giudice prende, ad istanza di un obbligazionista o del debitore, le misure opportune per tutelare gli interessi degli obbligazionisti e del debitore.

Art. 1163 IV. Spese

Le spese di un rappresentante designato nelle condizioni del prestito sono a carico del debitore del prestito.

Le spese di un rappresentante nominato dalla comunione degli obbligazionisti sono imputate sulle prestazioni del debitore del prestito e messe a debito di ogni obbligazionista proporzionalmente al valore nominale delle obbligazioni che egli possiede.

Art. 1164 C. Assemblea degli obbligazionisti I. In genere

La comunione degli obbligazionisti ha, segnatamente se il debitore si trovi in una situazione critica, il diritto di prendere, entro i limiti della legge, le misure opportune per la tutela degli interessi comuni.

Le deliberazioni della comunione sono prese dall’assemblea degli obbligazionisti e sono valide se soddisfano le condizioni poste dalla legge in genere o per singole misure.

In quanto vi si oppongano deliberazioni valide dell’assemblea degli obbligazionisti, questi ultimi non possono far valere individualmente i loro diritti.

Le spese della convocazione e della riunione dell’assemblea degli obbligazionisti sono a carico del debitore.

Art. 1165 II. Convocazione 1. In genere

L’assemblea degli obbligazionisti è convocata dal debitore.

Il debitore deve convocarla entro un termine di 20 giorni, quando degli obbligazionisti, i quali posseggano insieme un ventesimo del capitale in circolazione o il rappresentante della comunione ne facciano istanza per iscritto, indicando lo scopo ed i motivi della convocazione.

Se il debitore non ottempera a siffatta istanza, il giudice può autorizzare gli istanti a provvedere essi stessi alla convocazione. È imperativo il foro del luogo di sede o dell’ultima sede in Svizzera del debitore.604

Se il debitore ha o aveva in Svizzera soltanto una stabile organizzazione, è imperativo il foro del luogo di questa stabile organizzazione.605

Art. 1166 2. Moratoria 606 RS 281.1

Dal momento in cui la convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti fu regolarmente pubblicata e fino alla chiusura definitiva della procedura dinanzi all’autorità dei concordati, il debitore è al beneficio d’una moratoria per i crediti degli obbligazionisti che fossero scaduti.

Questa moratoria non equivale ad una sospensione dei pagamenti a’sensi della legge federale dell’11 aprile 1889606 sulla esecuzione e sul fallimento; non può essere chiesta una dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione.

Finché dura la moratoria, il corso delle prescrizioni o perenzioni che potessero essere interrotte mediante esecuzione rimane sospeso per i crediti degli obbligazionisti che fossero scaduti.

604 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, 605 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008,

Qualora il debitore abusi della moratoria, l’autorità cantonale superiore competente in materia di concordato può revocarla, ad istanza d’un obbligazionista.

Art. 1167 III. Riunione 1. Diritto di voto

Il diritto di voto spetta al proprietario di un’obbligazione o al suo rappresentante; tuttavia, se sull’obbligazione grava un diritto d’usufrutto, il diritto di voto spetta all’usufruttuario o al suo rappresentante. L’usufruttuario è però responsabile verso il proprietario se, esercitando il diritto di voto, non tiene equamente conto degli interessi di quest’ultimo.

Le obbligazioni di cui il debitore è proprietario o usufruttuario non conferiscono il diritto di voto. Tuttavia, se obbligazioni appartenenti al debitore sono costituite in pegno, il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio.

Il proprietario di obbligazioni gravate da un diritto di pegno o di ritenzione in favore del debitore non perde il diritto di voto.

Art. 1168 2. Rappresentanza di singoli obbligazionisti

Per poter rappresentare degli obbligazionisti occorre una procura scritta, eccetto che la facoltà di rappresentanza derivi dalla legge.

Il debitore non può assumersi la rappresentanza di obbligazionisti aventi diritto di voto.

Art. 1169 IV. Norme di procedura

Il Consiglio federale emana norme su la convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti, la comunicazione dell’ordine del giorno, la giustificazione del diritto di partecipare all’assemblea, la presidenza di questa, la stesura e la comunicazione delle deliberazioni.

Art. 1170 D. Decisioni della comunione I. Limitazione dei diritti dei creditori 1. Ammissibilità e maggioranza richiesta a. Comunione unica

L’assenso dei rappresentanti di almeno due terzi del capitale in circolazione è necessario per deliberare validamente:

1. la sospensione del pagamento d’interessi per cinque anni al più, con possibilità di prorogarla per due nuovi periodi di cinque anni al massimo;

2. la remissione d’interessi per cinque anni al più, in un periodo di sette anni; 3. la riduzione del tasso dell’interesse fino alla metà di quello pattuito nelle condizioni del prestito, oppure la conversione di un tasso d’interesse fisso in altro variabile secondo il risultato dell’esercizio, l’una e l’altra per dieci anni al più, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo; 4. la proroga, di dieci anni al più, del termine d’ammortamento, sia mediante riduzione dell’annualità, sia mediante aumento del numero dei rimborsi parziali, sia mediante la temporanea sospensione di queste prestazioni, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo; 5. la sospensione del rimborso d’un prestito scaduto o scadente entro il termine di cinque anni, o di frazioni dello stesso, per dieci anni al più, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo; 6. l’autorizzazione d’un rimborso anticipato del capitale; 7. la concessione della precedenza ad un diritto di pegno costituendo a favore di nuovi capitali apportati all’impresa, la modificazione delle garanzie esistenti, oppure la rinuncia totale o parziale alle stesse; 8. l’approvazione della modificazione delle clausole che limitano l’emissione delle obbligazioni in proporzione del capitale sociale; 9. l’approvazione della conversione totale o parziale di obbligazioni del prestito in azioni.

Dette misure possono essere combinate.

Art. 1171 b. Pluralità di comunioni

Quando esistano più comunioni d’obbligazionisti, il debitore può proporre loro simultaneamente una o parecchie delle misure prevedute nel precedente articolo, nel primo caso con la riserva che la misura proposta sarà valida solo se tutte le comunioni l’accetteranno, nel secondo caso con la riserva inoltre che la validità di ogni misura dipenderà dall’accettazione delle altre.

Le proposte si considerano accettate, se hanno ottenuto l’assenso di almeno due terzi del capitale in circolazione di tutte le comunioni, quello della maggioranza delle comunioni e quello, in ciascuna di esse, di almeno la maggioranza semplice del capitale rappresentato.

Art. 1172 c. Determinazione della maggioranza

Nel determinare il capitale in circolazione non si tien conto delle obbligazioni che non conferiscono diritto di voto.

Se una proposta non è approvata nell’assemblea degli obbligazionisti con il numero di voti richiesto, il debitore può completarlo, presentando al presidente dell’assemblea, entro due mesi dalla sua riunione, delle dichiarazioni scritte ed autenticate d’adesione, e provocare in questo modo una deliberazione valida.

Art. 1173 2. Restrizioni a. In generale

Nessun obbligazionista può essere tenuto mediante deliberazione della comunione a tollerare altre limitazioni ai diritti dei creditori oltre quelle previste nell’articolo 1170 o a eseguire prestazioni non previste nelle condizioni del prestito né pattuite all’atto della consegna dell’obbligazione.

La comunione dei creditori non può aumentare i diritti di questi senza il consenso del debitore.

Art. 1174 b. Uguaglianza di trattamento

Le deliberazioni che vincolano gli obbligazionisti di una comunione devono colpirli tutti in eguale misura, eccetto che quelli maggiormente colpiti si dichiarino espressamente d’accordo.

Il grado degli obbligazionisti pignoratizi non può essere modificato senza il loro consenso. È riservato l’articolo 1170 numero 7.

È nulla ogni promessa o concessione di vantaggi a singoli obbligazionisti in confronto d’altri appartenenti alla comunione.

Art. 1175607 c. Conto di situazione e bilancio

Una proposta relativa ai provvedimenti previsti nell’articolo 1170 non può essere presentata dal debitore né formare argomento di deliberazione nell’assemblea degli obbligazionisti, se non sulla base d’un conto di situazione il giorno dell’assemblea o sulla base di un bilancio regolarmente allestito per una data non anteriore a sei mesi e, qualora esista un ufficio di revisione, accertato conforme dallo stesso.

Art. 1176 3. Approvazione a. In generale

Le deliberazioni che limitano i diritti dei creditori producono i loro effetti solo quando siano state approvate dall’autorità cantonale superiore competente in materia di concordato.

Il debitore deve sottoporle all’approvazione di quest’autorità entro il termine di un mese dal giorno in cui furono prese.

Il giorno dell’udienza dev’essere reso pubblicamente noto, con l’avvertenza agli obbligazionisti ch’essi possono far valere per iscritto, 607 Nuovo testo giusta il n. I3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia oppure anche oralmente nel corso dell’udienza, i loro motivi di opposizione.

Le spese della procedura d’approvazione sono sopportate dal debitore.

Art. 1177 b. Condizioni

L’approvazione può essere negata soltanto nei casi seguenti: 1. se furono violate le disposizioni su la convocazione dell’assemblea e sui requisiti delle deliberazioni di quest’ultima: 2. se la deliberazione presa per rimediare ad una situazione critica del debitore non si dimostra necessaria; 3. se gli interessi comuni degli obbligazionisti non sono sufficientemente tutelati; 4. se la deliberazione è la conseguenza di manovre sleali.

Art. 1178 c. Ricorso

Ogni obbligazionista che non ha aderito a una decisione può, nel termine di 30 giorni, conformemente alla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, ricorrere al Tribunale federale contro il decreto d’approvazione, allorché detta decisione approvata viola la legge o non è adeguata alle circostanze.

Del pari, l’obbligazionista che ha aderito ad una decisione e il debitore possono ricorrere contro il rifiuto di approvare detta decisione.

Art. 1179 d. Revoca

Qualora sia in seguito accertato che la deliberazione dell’assemblea dei creditori fu la conseguenza di manovre sleali, l’autorità cantonale superiore competente in materia di concordato può, ad istanza d’un obbligazionista, revocare totalmente o parzialmente la sua approvazione.

L’istanza dev’essere presentata entro il termine di sei mesi a contare dal giorno in cui l’obbligazionista ha avuto notizia dell’irregolarità della deliberazione.

Il debitore e ogni obbligazionista possono, nel termine di 30 giorni, conformemente alla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, ricorrere al Tribunale federale contro la revocazione dell’approvazione allorché essa viola la legge o non è adeguata alle circostanze. Del pari, l’obbligazionista richiedente può ricorrere contro il rifiuto di revocare l’approvazione.

Art. 1180 II. Altre decisioni 1. Procura del rappresentante della comunione

Il consenso di obbligazionisti rappresentanti più della metà del capitale in circolazione e necessario per revocare o modificare la procura conferita ad un rappresentante della comunione.

La stessa maggioranza è richiesta per conferire ad un rappresentante della comunione le facoltà necessarie per la tutela collettiva dei diritti degli obbligazionisti nel fallimento del debitore.

Art. 1181 3. Altri casi

Le altre deliberazioni che non ledono i diritti degli obbligazionisti e non impongono a questi nuove prestazioni possono essere prese dalla maggioranza assoluta dei voti rappresentati, eccetto che la legge disponga diversamente o che le condizioni del prestito stabiliscano una maggioranza superiore.

La maggioranza assoluta si determina, in tutti i casi, secondo il valore nominale del capitale con diritto di voto rappresentato all’assemblea.

Art. 1182 3. Ricorso

Contro le deliberazioni previste negli articoli 1180 e 1181 ogni obbligazionista che non vi ha aderito può, allorché esse violano la legge o disposizioni convenzionali, presentare ricorso al giudice, entro il termine di un mese dal giorno in cui egli ha avuto notizia di esse.

Art. 1183 E. Casi particolari I. Fallimento del debitore

Se il debitore è dichiarato in fallimento, l’amministrazione di questo convoca immediatamente un’assemblea degli obbligazionisti, la quale conferisce al rappresentante già designato o ch’essa designa, le facoltà necessarie per la tutela collettiva dei diritti degli obbligazionisti nella procedura fallimentare.

In mancanza di deliberazione che conferisca le facoltà necessarie a un rappresentante, ogni obbligazionista fa valere individualmente i suoi diritti.

Art. 1184 II. Concordato

Nella procedura concordataria, con riserva delle disposizioni sui prestiti garantiti da pegno, gli obbligazionisti non prendono deliberazione alcuna sul concordato e per la loro adesione valgono unicamente le disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889608 sulla esecuzione e sul fallimento.

Le norme sulla comunione degli obbligazionisti si applicano agli obbligazionisti garantiti da pegno, in quanto i loro diritti fossero lesi in misura eccedente gli effetti del concordato.

Art. 1185 III. Prestiti di imprese di strade ferrate o di navigazione

Le disposizioni del presente capo sono applicabili agli obbligazionisti di un’impresa di strade ferrate o di navigazione con riserva delle norme speciali seguenti.

L’istanza per la convocazione di un’assemblea degli obbligazionisti deve essere diretta al Tribunale federale.

Il Tribunale federale è competente a convocare l’assemblea degli obbligazionisti come pure a certificare, approvare ed eseguire le sue decisioni.

Non appena gli è stata presentata l’istanza per la convocazione di un’assemblea degli obbligazionisti, il Tribunale federale può ordinare una moratoria con gli effetti previsti nell’articolo 1166.

Art. 1186 F. Diritto imperativo

I diritti che la legge conferisce alla comunione degli obbligazionisti ed al suo rappresentante non possono essere né soppressi né menomati dalle condizioni del prestito o da pattuizioni speciali fra gli obbligazionisti ed il debitore.

Sono riservate le disposizioni delle condizioni del prestito che possono assoggettare a requisiti più rigorosi le deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti.

Disposizioni transitorie della legge federale del 30 marzo 1911 I. Il titolo finale del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907609 è modificato come segue: …610 II. La presente legge entrerà in vigore col 1° gennaio 1912. Conforme alla legge federale del 17 giugno 1874611 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, il Consiglio federale è incaricato di pubblicare la presente legge.

610 Le mod. possono essere consultate alla RU 27 377. 611 [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv.3. RU 1978 688 art. 89 lett. b] Disposizioni finali della modificazione del 23 marzo 1962612

Art. 1 A. Privilegio nel fallimento

Nell’articolo 219 della legge federale dell’11 aprile 1889613 sulla esecuzione e sul fallimento è aggiunta la disposizione seguente: …614

Art. 2 B. Concorrenza sleale

Negli articoli 1 e 13 della legge federale del 30 settembre 1943615 sulla concorrenza sleale, sono aggiunte le disposizioni seguenti (art. 1 lett. i e k; art. 13 lett. h e i): …616

Art. 3 C. Disposizioni transitorie

Gli articoli 226f a 226k617 sono applicabili alle vendite a pagamento rateale conchiuse prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Per le vendite a rate anticipate conchiuse prima dell’entrata in vigore della presente legge è applicabile soltanto l’articolo 226k. Tuttavia, questi contratti vanno posti in consonanza con l’articolo 227b entro un anno dall’entrata in vigore della legge, altrimenti decadono e tutto l’avere del compratore, compresi gli interessi e i vantaggi, gli dev’essere rimesso.

Art. 4 D. Entrata in vigore

Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

612 Introdotte dal n. II della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085; 614 La mod. può essere consultata alla RU 1962 1085. 615 [CS 2 935; RU 1970 308, 1978 2057. RU 1988 233 art. 28] 616 La mod. può essere consultata alla RU 1962 1085. 617 Questi art. sono ora abrogati.

Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005618

Art. 1 A. Regola generale

Il titolo finale del Codice civile si applica alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

Dall’entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.

Art. 2 B. Termine di adeguamento

Le società a garanzia limitata che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformi alle nuove disposizioni devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti entro due anni.

Le disposizioni statutarie e regolamentari non conformi al nuovo diritto restano in vigore sino al loro adeguamento, ma al massimo per due anni.

Gli articoli 808a e 809 capoverso 4, secondo periodo, si applicano alle società a garanzia limitata iscritte nel registro di commercio al momento dell’entrata in vigore della presente legge soltanto dopo la scadenza del termine di adeguamento dello statuto.

Le società anonime e le società cooperative iscritte nel registro di commercio al momento dell’entrata in vigore della presente legge e la cui ditta non è conforme alle nuove disposizioni, devono adeguare la loro ditta entro due anni. Trascorso tale termine, l’ufficiale del registro di commercio completa d’ufficio la ditta.

Art. 3 C. Prestazione dei conferimenti 619 RU 53 189

Nelle società a garanzia limitata iscritte nel registro di commercio al momento dell’entrata in vigore della presente legge, i conferimenti che non sono stati eseguiti sino a concorrenza del prezzo di emissione dell’insieme delle quote sociali devono essere effettuati entro due anni.

I soci rispondono conformemente all’articolo 802 del Codice delle obbligazioni nella versione del 18 dicembre 1936619 sino alla prestazione integrale dei conferimenti a concorrenza dell’importo del capitale sociale.

618 Introdotte dal n. III della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata;

Art. 4 D. Buoni di partecipazione e buoni di godimento

Dopo due anni, le quote di società a garanzia limitata che hanno un valore nominale e figurano nel passivo del bilancio ma non conferiscono alcun diritto di voto (buoni di partecipazione) sono considerate quote sociali con identici diritti patrimoniali se non sono soppresse entro tale termine mediante una riduzione del capitale sociale. Se le quote sono soppresse, i partecipanti devono essere indennizzati sino a concorrenza del valore reale delle loro quote.

Le necessarie deliberazioni dell’assemblea dei soci possono essere prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati anche se lo statuto prevede altrimenti.

Dopo l’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni relative ai buoni di godimento si applicano alle quote delle società a garanzia limitata che non figurano nel passivo del bilancio, anche se designate buoni di partecipazione. Tali quote non possono avere alcun valore nominale e devono essere designate buoni di godimento. La designazione dei titoli e lo statuto devono essere adeguati entro due anni.

Art. 5 E. Quote sociali proprie

Le società a garanzia limitata che hanno acquistato quote sociali proprie prima dell’entrata in vigore della presente legge devono, entro due anni, alienarle o sopprimerle mediante una riduzione del capitale sociale, sempreché il loro valore nominale complessivo ecceda il

per cento del capitale sociale.

Art. 6 F. Obbligo di effettuare versamenti suppletivi

Gli obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi previsti prima dell’entrata in vigore della presente legge e che eccedono il doppio del valore nominale della quota sociale cui sono connessi restano validi e possono essere ridotti soltanto in applicazione della procedura prescritta nell’articolo 795c.

Per il rimanente, le nuove disposizioni si applicano dall’entrata in vigore della presente legge, segnatamente per quanto concerne la richiesta di versamenti suppletivi.

Art. 7 G. Ufficio di revisione

Le disposizioni della presente legge concernenti l’ufficio di revisione si applicano dal primo esercizio che comincia con l’entrata in vigore della presente legge o successivamente.

Art. 8 H. Diritto di voto

Le società a garanzia limitata che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, hanno determinato il diritto di voto indipendentemente dal valore nominale delle quote sociali non sono tenute ad adeguare le relative disposizioni alle esigenze di cui all’articolo 806.

In caso di emissione di nuove quote sociali, l’articolo 806 capoverso2, secondo periodo, deve sempre essere rispettato.

Art. 9 J. Adeguamento delle maggioranze richieste dallo statuto

Se una società a garanzia limitata ha semplicemente riprodotto nello statuto disposizioni del diritto previgente che prevedono maggioranze qualificate per le deliberazioni dell’assemblea dei soci, questa può, entro due anni, decidere a maggioranza assoluta dei voti rappresentati di adeguare tali disposizioni al nuovo diritto.

Art. 10 K. Soppressione di azioni e di quote sociali in caso di risanamento

Se, prima dell’entrata in vigore della presente legge, il capitale azionario o il capitale sociale è stato ridotto a zero e nuovamente aumentato a fini di risanamento, i diritti societari degli azionisti o dei soci precedenti decadono al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 L. Diritto esclusivo di usare le ditte iscritte

Il diritto esclusivo di valersi delle ditte iscritte nel registro di commercio prima dell’entrata in vigore della presente legge è retto dall’articolo 951 del Codice delle obbligazioni nella versione del 18 dicembre 1936620.

Disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011621 Le disposizioni della presente modifica si applicano a partire dal primo esercizio che comincia con l’entrata in vigore della presente legge o successivamente.

Disposizione transitoria della modifica del 23 dicembre 2011622

Art. 1 A. Regola generale

Le disposizioni del titolo finale del Codice civile623 si applicano alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

Dall’entrata in vigore della modifica del 23 dicembre 2011, le disposizioni della stessa si applicano anche alle imprese già esistenti.

Art. 2 B. Contabilità commerciale e conti

Le disposizioni del titolo trentesimosecondo si applicano per la prima presentazione dei volta all’esercizio che comincia due anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative alla presentazione dei conti delle grandi imprese sono determinanti la somma di bilancio, la cifra d’affari e la media annua di posti di lavoro a tempo pieno nei due esercizi precedenti l’entrata in vigore della presente modifica di

Le disposizioni relative al conto di gruppo si applicano per la prima volta all’esercizio che comincia tre anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di allestire il conto di gruppo sono determinanti i due esercizi precedenti.

All’atto della prima applicazione delle disposizioni relative alla presentazione dei conti, l’impresa può rinunciare a indicare le cifre degli esercizi precedenti. All’atto della seconda applicazione vanno indicate soltanto le cifre dell’esercizio precedente. Qualora indichi le cifre degli esercizi anteriori, l’impresa può derogare al principio della continuità nella presentazione e nell’articolazione. Tale scelta va segnalata nell’allegato.

Disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014624

Art. 1 A. Regola generale

Gli articoli 1–4 del titolo finale del Codice civile625 si applicano alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

Dall’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.

Art. 2 B. Adeguamento di statuti e regolamenti

Le società che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del

12 dicembre 2014, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformi alle nuove disposizioni devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti entro due anni.

Le disposizioni statutarie e regolamentari non conformi al nuovo diritto restano in vigore sino al loro adeguamento, ma al massimo per due anni.

Art. 3 C. Obblighi di annunciare

Le persone che all’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014 già detengono azioni al portatore devono ottemperare agli obblighi di annunciare previsti dagli articoli 697i e 697j per l’acquisto di azioni.

Il termine di decadenza dei diritti patrimoniali (art. 697m cpv. 3) scade in questo caso sei mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014.

Disposizioni finali dei titoli VIII e VIIIbis 626

Art. 1

Il decreto federale del 30 giugno 1972627 concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione è abrogato.

Art. 2 a 4

La legge federale del 4 ottobre 1985628 sull’affitto agricolo è modificata come segue: …629

Art. 5 628 RS 221.213.2

Le disposizioni sulla protezione dalle disdette in materia di locazione e affitti di locali di abitazione e commerciali sono applicabili alle locazioni e agli affitti per i quali è data la disdetta dopo l’entrata in vigore della presente legge.

Se tuttavia la disdetta per una locazione o un affitto è stata data prima dell’entrata in vigore della presente legge ma con effetto posteriore all’entrata in vigore, i termini per contestarla e per presentare la richiesta di protrazione (art. 273) decorrono dall’entrata in vigore della 626 Introdotte dal n. II della LF del 15 dic. 1989, in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 I 1202). 627 [RU 1972 1703, 1977 1269, 1982 1234, 1987 1189] 629 Le mod. possono essere consultate alla RU 1990 802.

Art. 6

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Disposizioni finali e transitorie del titolo X630

Art. 1 Modificazione del CO

…631

Art. 2 Modificazione del CC

…632

Art. 3 Modificazione della legge sul contratto di assicurazione

…633

Art. 4 Modificazione della legge sull’agricoltura

…634

Art. 5 Modificazione della legge sul lavoro

…635

Art. 6 Abrogazione di disposizioni di diritto federale

All’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1. gli articoli 159 e 463 del Codice delle obbligazioni; 2. l’articolo 130 della legge federale del 13 giugno 1911636 sul l’assicurazione contro le malattie e gli infortuni; 3. gli articoli 20 a 26, 28, 29 e 69 capoversi2 e 5 della legge federale del 18 giugno 1914637 sul lavoro nelle fabbriche;

630 Introdotte dal n. II della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). 631 Le mod. possono essere consultate alla RU 1971 1461; FF 1968 II 177. 632 Le mod. possono essere consultate alla RU 1971 1461; FF 1968 II 177. 633 La mod. può essere consultata alla RU 1971 1461; FF 1968 II 177. 634 La mod. può essere consultata alla RU 1971 1461; FF 1968 II 177. 635 Le mod. possono essere consultate alla RU 1971 1461; FF 1968 II 177. 636 [CS 8 273; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1977 2249 n. I 611, 1978 1837 all. n. 4, 1982 196 1676 all. n. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511. RU 1995 1328 all. n. 1] 4. gli articoli 4, 8 capoversi 1, 2 e 5, 9 e 19 della legge federale del 12 dicembre 1940638 sul lavoro a domicilio; 5. la legge federale del 13 giugno 1941639 sulle condizioni d’impiego dei commessi viaggiatori; 6. la legge federale del 1° aprile 1949640 che limita il diritto di disdire i rapporti d’impiego in caso di servizio militare; 7. gli articoli96 e 97 della legge federale del 3 ottobre 1951641 concernente il promovimento dell’agricoltura e la conservazione del ceto rurale (Legge sull’agricoltura); 8. l’articolo32 della legge federale del 25 settembre 1952642 sulla indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile (Ordinamento delle indennità per perdita di guadagno); 9. l’articolo 19 della legge federale del 28 settembre 1956643 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro; 10. l’articolo49 della legge federale del 23 marzo 1962644 sulla protezione civile; 11. gli articoli 20 capoverso2 e 59 della legge federale del 20 settembre 1963645 sulla formazione professionale; 12. gli articoli 64646 e 72 capoverso2 lettera a della legge federale del 13 marzo 1964647 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro).

638 [CS 8 223; RU 1951 1273 art. 14 cpv.2, 1966 57 art. 68. RU 1983 108 art. 21 n. 3] 639 [CS 2 763; RU 1966 57 art. 69] 640 [RU 1949 II 1117] 641 [RU 1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 all. n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 857 all. n. 25 2611, 1992 1986 art. 36 cpv. 1 1860 art. 75 n. 5, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RU 1988 3033 all. lett. c] di maternità. 644 [RU 1962 1131, 1964 486 art. 22 cpv.2 lett. b, 1968 83 981 art. 35, 1969 319 n. III, 1971 751, 1978 50 266 484, 1985 1649, 1990 1882 app. n. 7, 1992 288 all. n. 22, 1993 3043 all. n. 3. RU 1994 2626 art. 71]. 645 [RU 1965 321, 1968 89, 1972 1885, 1975 1078 n. III; RU 1977 2249 n. I 331. RU 1979 1687 art. 75] 646 Questo art. ha ora un nuovo testo.

Art. 7 Adattamento di rapporti giuridici sorti sotto il diritto anteriore

I contratti di lavoro (contratti individuali, normali o collettivi di lavoro) già esistenti all’entrata in vigore della presente legge devono essere adattati alle sue disposizioni entro un anno; trascorso questo termine, la nuova legge si applica a tutti i contratti di lavoro.

Le istituzioni di previdenza a favore del personale già esistenti al momento dell’entrata in vigore648 devono, al più tardi entro il 1° gennaio 1977, adattare i loro statuti o regolamenti alle disposizioni degli articoli 331a, 331b e 331c osservando le prescrizioni formali vigenti per simili modificazioni; con il 1° gennaio 1977 queste disposizioni sono applicabili a tutte le istituzioni di previdenza del personale.649

Art. 8 Entrata in vigore

Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente Disposizioni finali del capo quarto del titolo XIII650

Art. 1 A. Regime transitorio

Gli articoli 418d capoverso 1, 418f capoverso 1, 418k capoverso2, 418o, 418p, 418r e 418s, si applicano immediatamente ai contratti di agenzia già conchiusi al momento dell’entrata in vigore della nuova

I contratti di agenzia già conchiusi al momento dell’entrata in vigore della nuova legge dovranno essere posti in consonanza con le sue disposizioni entro il termine di due anni. Trascorso questo termine, la nuova legge sarà parimente applicabile ai contratti d’agenzia conchiusi anteriormente.

Salvo convenzione contraria, le disposizioni del presente capo saranno parimente applicabili, trascorso il termine di due anni, ai contratti già conchiusi al momento dell’entrata in vigore della nuova legge da persone che esercitano l’attività di agente solo accessoriamente.

Art. 2 B. Privilegio nel fallimento 648 1° gen. 1972.

…651 649 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1972; FF 1976 I 1245). 650 Introdotte dal n. II della LF del 4 feb. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU 1949 I 815). 651 La mod. può essere consultata alla RU 1949 I 815.

Art. 3 C. Attuazione 653 RS 631.0

Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente Disposizioni transitorie del titolo XX652

Le disposizioni del nuovo diritto sono applicabili a tutte le fideiussioni contratte dopo l’attuazione della presente legge.

Esse non sono applicabili alle fideiussioni contratte anteriormente che per i fatti verificatisi posteriormente e con le restrizioni seguenti: 1. i nuovi articoli 492 capoverso3, 496 capoverso2, 497 capoversi3 e 4, 499, 500, 501 capoverso 4, 507 capoversi 4 e 6, 511 capoverso 1 non sono loro applicabili; 2. le disposizioni dei nuovi articoli 493 sulla forma e 494 sul consenso del coniuge non sono loro applicabili che per le modificazioni ulteriori della fideiussione; 3. l’articolo 496 capoverso 1 è loro applicabile nel senso che il fideiussore può essere perseguito non soltanto prima del debitore principale e prima della realizzazione dei pegni immobiliari, ma anche prima della realizzazione degli altri pegni, purché il debitore principale sia in ritardo nella prestazione e sia stato invano diffidato o la sua insolvenza sia notoria; 4. per l’avviso del ritardo previsto nell’articolo 505 capoverso 1 è concesso al creditore un termine di sei mesi dall’inizio del ritardo, ma in ogni caso di tre mesi dall’attuazione della legge; 5. l’articolo 505 capoverso2 non è applicabile che ai fallimenti dichiarati e alle moratorie concesse tre mesi almeno dopo l’attuazione della legge; 6. il termine indicato nell’articolo 509 capoverso3 decorre solo dall’attuazione della legge.

Sono riservati gli articoli 77–80 della legge del 18 marzo 2005653 sulle dogane.654

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

652 Introdotte dal n. II della LF del 10 dic. 1941, in vigore dal 1° lug. 1942 (RU 58 303; FF 1940 149).

654 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

Disposizioni finali e transitorie dei titoli XXIV a XXXIII655

Art. 1 A. Riferimento al titolo finale

Le disposizioni del titolo finale del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907656 valgono anche per la presente legge.

Art. 2 B. Adattamento al nuovo diritto delle società anteriori I. In genere

Le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società cooperative che sono iscritte nel registro di commercio al momento dell’attuazione della presente legge, ma non rispondono alle prescrizioni di questa, devono, entro il termine di cinque anni, porre il loro statuto in consonanza alle nuove disposizioni.

Durante questo termine esse sono sottoposte al diritto anteriore, in quanto il loro statuto sia incompatibile con le nuove disposizioni.

Se esse non si saranno poste in consonanza alle nuove disposizioni entro questo termine, l’ufficiale del registro di commercio le dichiarerà d’ufficio sciolte.

Per le società mutue d’assicurazione e le società cooperative di credito, il Consiglio federale può, in singoli casi, prorogare l’applicazione del diritto anteriore. La domanda dev’essergli presentata entro tre anni dall’attuazione della legge.

Art. 3 II. Fondi di beneficenza657

Le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società cooperative che abbiano, prima dell’attuazione di questa legge, destinato in modo manifesto beni a creare e sostenere istituzioni di beneficenza658 a favore d’impiegati, di operai o, nel caso della cooperativa, anche di soci, devono, entro cinque anni, porre questi fondi in consonanza alle norme degli articoli 673659 e 862660.

655 Introdotte dalla LF del 18 dic. 1936, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189; FF 1931 539, 1932 201). 657 Ora: di previdenza (LF del 21 mar. 1958 – RU 1958 393; FF 1958 266). 658 Ora: di previdenza (LF del 21 mar. 1958 – RU 1958 393; FF 1958 266). 659 Questo art. ha ora un nuovo testo. 660 Questo art. ha ora un nuovo testo.

Art. 4661

Art. 5 C. Norme riguardanti il bilancio I. Deroga in caso di crisi economica

Quando difficoltà economiche straordinarie lo richiedano, il Consiglio federale ha la facoltà di emanare norme che consentano a chi è tenuto di allestire un bilancio di non seguire tutte le regole poste dalla presente legge. La decisione del Consiglio federale dev’essere pubblicata.

Se nell’allestimento d’un bilancio fu applicata una siffatta decisione del Consiglio federale, deve esserne fatta menzione nel bilancio.

Art. 6662 II. …

Art. 7 D. Responsabilità dei soci delle società cooperative

Le modificazioni che la presente legge arreca alla responsabilità dei soci delle società cooperative non menomano i diritti dei creditori esistenti al momento della sua attuazione.

Le società cooperative, i cui soci rispondono personalmente degli obblighi sociali soltanto in applicazione dell’articolo 689 del Codice delle obbligazioni fin qui in vigore663, rimangono per cinque anni sottoposte ad esso codice.

Durante questo periodo, l’assemblea generale può, a maggioranza assoluta dei suoi voti, escludere totalmente o parzialmente o constatare esplicitamente la responsabilità personale. La disposizione dell’articolo 889 capoverso2 riguardante il recesso non è applicabile.

Art. 8 E. Ditte 662 Privo d’oggetto. 663 RU 27 377

Le ditte esistenti al momento dell’attuazione della presente legge, che non fossero conformi alle sue disposizioni, possono continuare a sussistere invariate per due anni.

In caso di qualsiasi modificazione prima che sia trascorso questo termine, esse devono tuttavia essere poste in consonanza alla legge nuova.

Art. 9 F. Titoli di credito anteriormente emessi I. Titoli nominativi

I libretti di cassa di risparmio e di deposito, i buoni di risparmio e di deposito emessi come titoli nominativi prima della attuazione delle presente legge sono sottoposti alle norme dell’articolo 977 sull’ammortamento anche quando il debitore non si era espressamente riservato nel titolo il diritto di pagare validamente senza presentazione del medesimo e senza ammortamento.

Art. 10 II. Azioni 1. Valore nominale

Il valore nominale d’azioni emesse prima dell’attuazione della presente legge può essere:

1. mantenuto, anche se inferiori a cento franchi; 2. diminuito a meno di cento franchi, purché ciò avvenga entro il termine di tre anni dall’attuazione della presente legge ed in occasione di una riduzione del capitale sociale.

Art. 11 2. Azioni al portatore non interamente liberate

Le azioni ed i certificati provvisori al portatore emessi prima dell’attuazione della presente legge non soggiacciono alle disposizioni dell’articolo 683 e dei capoversi 1 e 3 dell’articolo 688.

I diritti e le obbligazioni dei loro sottoscrittori e dei loro acquirenti sono regolati dal diritto anteriore.

Art. 12 III. Cambiali ed assegni bancari

Le cambiali e gli assegni bancari emessi prima dell’attuazione della presente legge soggiacciono interamente al diritto anteriore.

Art. 13 G. Comunione dei creditori

Le disposizioni dell’ordinanza del 20 febbraio 1918664 concernente la comunione dei creditori nei prestiti in obbligazioni e dei decreti completivi del Consiglio federale665 rimangono in vigore per i casi ai quali esse furono applicate.

Art. 14666 H. …

664 [RU 34 249, 35 396, 36 599 933. CS 2 193 in fine, disp. fin. cap. II tit. XXXIV n. 4] 665 [RU 51 779, 53 459, 57 1595, 58 978, 62 1105, 63 1348] con effetto dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1776; FF 1983 I 239).

Art. 15 J. Modificazioni della legge sulla esecuzione e sul fallimento

…667

Art. 16 K. Rapporto con la legge su le banche I. Riserva generale

Rimangono riservate le norme della legge federale dell’8 novembre 1934668 su le banche e le casse di risparmio.

Art. 17 II. Modificazione di alcune norme

…669

Art. 18 L. Abrogazione di diritto civile federale

Con l’attuazione della presente legge rimangono abrogate le disposizioni del diritto civile federale incompatibili con essa, in ispecie la parte terza del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 1881670, intitolata: «Delle società di commercio, delle cartevalori e delle ditte commerciali (art. 552 a 715 e 720 a 880).

Art. 19 M. Attuazioni della presente legge

La presente legge sarà attuata il 1° luglio 1937.

È fatta eccezione per il capo sulla comunione degli obbligazionisti (art. 1157 a 1182); il Consiglio federale stabilirà il giorno della sua attuazione671.

Il Consiglio federale è incaricato d’eseguire la presente legge.

Disposizioni finali del titolo XXVI672

Art. 1 A. Titolo finale del Codice civile 668 RS 952.0 673 RS 210

Il titolo finale del Codice civile673 è applicabile parimenti alla presente 667 Le mod. possono essere consultate alla RU 53 189.

669 Le mod. possono essere consultate alla RU 53 189. 670 [RU 5 577, 11 490; CS 2 770 art. 103 cpv. 1. CS 2 3 tit. fin. art. 60 cpv. 2] 671 Questo capo è stato messo in vigore nel testo del 1° apr. 1949. Per il testo originario vedi RU 53 189. 672 Introdotte dal n. III della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733;

Art. 2 B. Adeguamento alla nuova disciplina legale I. In genere

Le società anonime e le società in accomandita per azioni che alla data dell’entrata in vigore della presente legge sono iscritte nel registro di commercio, ma non sono conformi alle nuove disposizioni legali, sono tenute ad adeguare, entro cinque anni, il loro statuto alle nuove norme.

Le società che, nonostante diffida ufficiale pubblicata più volte nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio» e nei Fogli ufficiali cantonali, non hanno adeguato entro cinque anni il proprio statuto alle disposizioni sul capitale minimo, sul conferimento minimo e sui buoni di partecipazione e di godimento, sono sciolte dal giudice, su richiesta dell’ufficiale del registro di commercio. Il giudice può assegnare un termine supplementare di sei mesi al massimo. Le società costituite innanzi il 1° gennaio 1985 non sono tenute ad adeguare le loro disposizioni statutarie relative al capitale minimo. Le società il cui capitale di partecipazione eccedeva, il 1° gennaio 1985, il doppio del capitale azionario, non sono tenute ad adeguarsi al limite legale.

Le altre disposizioni statutarie incompatibili con la nuova disciplina legale rimangono in vigore fino al loro adeguamento, ma non oltre un periodo superiore a cinque anni.

Art. 3 II. Disposizioni particolari 1. Buoni di partecipazione e di godimento

Per le società già costituite, gli articoli 656a, 656b capoversi2 e 3, 656c, 656d e 656g si applicano a partire dall’entrata in vigore della presente legge, anche se lo statuto o le condizioni d’emissione vi contrastino. Essi si applicano a tutti i titoli designati come buoni di partecipazione o buoni di godimento che abbiano un valore nominale e siano iscritti tra i passivi del bilancio.

Per quanto concerne i titoli menzionati nel capoverso 1, le società devono, entro cinque anni, inserire le condizioni d’emissione nello statuto e adeguarle alle disposizioni dell’articolo 656f, richiedere le iscrizioni necessarie nel registro di commercio e qualificare di buoni di partecipazione i titoli in circolazione che non siano designati come tali.

I titoli diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 soggiacciono alle nuove disposizioni sui buoni di godimento anche laddove siano designati come buoni di partecipazione. Entro cinque anni, essi devono essere designati conformemente al nuovo diritto e non devono più indicare un valore nominale. Lo statuto va modificato in modo corrispondente. Rimane salva la conversione in buoni di partecipazione.

Art. 4 2. Rifiuto dell’acquirente di azioni nominative

In complemento all’articolo 685d capoverso 1, la società può, in virtù di una disposizione statutaria, rifiutare l’acquirente di azioni nominative quotate in borsa, in quanto e finché il riconoscimento potrebbe impedire alla società di fornire la prova richiesta dalla legislazione federale in materia di composizione della cerchia degli azionisti.

Art. 5 3. Azioni con diritto di voto privilegiato

Le società che, in applicazione dell’articolo 10 delle disposizioni finali e transitorie della legge federale del 18 dicembre 1936 sulla revisione dei titoli XXIV–XXXIII del Codice delle obbligazioni674, hanno mantenuto azioni con diritto di voto privilegiato aventi un valore nominale inferiore a 10 franchi, come pure le società in cui le azioni più grandi hanno un valore nominale superiore a dieci volte quello delle più piccole, non sono tenute ad adeguare il loro statuto a quanto stabilito dall’articolo 693 capoverso2 secondo periodo. Tuttavia non è più consentito loro di emettere nuove azioni il cui valore nominale sia superiore a dieci volte il valore nominale delle più piccole o inferiore al 10 per cento del valore nominale delle più grandi.

Art. 6 4. Maggioranze qualificate

Qualora una società abbia ripreso nello statuto, riproducendo semplicemente disposizioni del diritto previgente, disposizioni che richiedono, per determinate deliberazioni, una maggioranza qualificata, essa può, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, decidere, con maggioranza assoluta dei voti rappresentati nell’assemblea generale, di adattare le predette disposizioni al nuovo diritto.

Art. 7 C. Modificazione di leggi federali

Sono modificate:

…675

Art. 8 D. Referendum

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Art. 9 E. Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.

674 Vedi qui avanti. 675 Le mod. possono essere consultate alla RU 1992 733.

Disposizioni finali del capo secondo del titolo XXXIV676 1. e 2. …677 3. Le decisioni della comunione votata durante il periodo di validità del precedente diritto rimangono valide con la introduzione delle nuove disposizioni legislative. Le decisioni votate dopo l’entrata in vigore della presente legge sono soggette alle prescrizioni del nuovo diritto. Tuttavia, allorché un debitore avrà già fruito, in virtù di decisioni della comunione prese durante il periodo di validità del precedente diritto, di agevolezze eguali o corrispondenti a quelle che prevede l’articolo 1170, ne sarà tenuto equamente conto nell’applicazione di questa disposizione. Inoltre, sono applicabili le disposizioni finali e transitorie della legge federale del 18 dicembre 1936 che riforma i titoli XXIV a XXXIII del Codice delle obbligazioni. 4. La presente legge abroga tutte le disposizioni ad essa contrarie, in particolare l’ordinanza del Consiglio federale del 20 febbraio 1918678 sulla comunione dei creditori nei prestiti per obbligazioni. 5. Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.

676 Introdotte dal n. II della LF del 1° apr. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU 1949 I 822). 677 Le mod. possono essere consultate alla RU 1949 I 822. 678 [RU 34 249, 35 396, 36 599 933] Indice

Parte prima Disposizioni generali

Titolo primo Delle cause delle obbligazioni

Capo primo Delle obbligazioni derivanti da contratto

A. Conclusione del contratto I. Manifestazione concorde della volontà 1. In genere Art. 1 2. Punti secondari Art. 2 II. Proposta ed accettazione 1. Proposta con termine per l’accettazione Art. 3 2. Proposta senza termine a. Fra presenti Art. 4 b. Fra assenti Art. 5 3. Accettazione tacita Art. 6 3.a Invio di cose non ordinate Art. 6a 4. Proposta senza impegno e proposta pubblica Art. 7 5. Offerta pubblica e concorso Art. 8 6. Revoca della proposta e dell’accettazione Art. 9 III. Inizio degli effetti del contratto fra assenti Art. 10 B. Forma dei contratti I. Requisito ed importanza in genere Art. 11 II. Forma scritta 1. Richiesta dalla legge a. Portata Art. 12 b. Requisiti Art. 13 c. Firma Art. 14 d. Sostitutivo della firma Art. 15 2. Forma stabilita dal contratto Art. 16 C. Causa dell’obbligazione Art. 17 D. Interpretazione dei contratti, simulazione Art. 18 E. Oggetto del contratto I. Suoi limiti Art. 19 II. Nullità Art. 20 III. Lesione Art. 21 IV. Promessa di contrattare Art. 22

F. Vizi del contratto I. Errore 1. Effetti Art. 23 2. Casi di errore Art. 24 3. Errore invocato contro la buona fede Art. 25 4. Errore commesso per negligenza Art. 26 5. Inesatta trasmissione Art. 27 II. Dolo Art. 28 III. Timore 1. Conclusione del contratto Art. 29 2. Timore ragionevole Art. 30 IV. Ratifica del contratto viziato Art. 31 G. Rappresentanza I. Con autorizzazione 1. In genere a. Effetti della rappresentanza Art. 32 b. Estensione della facoltà Art. 33 2. Per negozio giuridico a. Limiti e revoca Art. 34 b. Effetti della morte, dell’incapacità ecc. Art. 35 c. Restituzione del titolo del mandato Art. 36 d. Quando cominciano gli effetti della cessazione del mandato Art. 37 II. Senza autorizzazione 1. Ratifica Art. 38 2. Ratifica negata Art. 39 III. Riserva di speciali disposizioni Art. 40 H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi I. Campo d’applicazione Art. 40a II. Principio Art. 40b III. Eccezioni Art. 40c IV. Obbligo d’informare dell’offerente Art. 40d V. Revoca 1. Forma e termine Art. 40e

2. Conseguenze Art. 40f

Art. 40g

Capo secondo: Delle obbligazioni derivanti da atti illeciti A. Responsabilità in generale I. Requisiti della responsabilità Art. 41 II. Determinazione del danno Art. 42 III. Fissazione del risarcimento Art. 43 IV. Motivi di riduzione Art. 44 V. Casi speciali 1. Morte e lesione corporale

  1. Risarcimento in caso di morte Art. 45

  2. Risarcimento in caso di lesione corporale Art. 46

  3. Riparazione Art. 47 2. … Art. 48 3. Lesione alla personalità Art. 49 VI. Responsabilità di più persone 1. Per atto illecito Art. 50 2. Per cause diverse Art. 51 VII. Responsabilità per legittima difesa, stato di necessità e ragione fattasi Art. 52 VIII. Rapporti col diritto penale Art. 53 B. Responsabilità di persone incapaci di discernimento Art. 54 C. Responsabilità del padrone di azienda Art. 55 D. Responsabilità per animali I. Obbligo del risarcimento Art. 56 II. Diritto di impadronirsi degli animali Art. 57 E. Responsabilità del proprietario di un’opera I. Obbligo del risarcimento Art. 58 II. Misure di sicurezza Art. 59 F. Responsabilità per la chiave di creazione della firma Art. 59a G. Prescrizione Art. 60 H. Responsabilità di pubblici funzionari ed impiegati Art. 61 Capo terzo: Delle obbligazioni derivanti da indebito arricchimento A. Condizioni I. In genere Art. 62 II. Pagamento dell’indebito Art. 63 B. Estensione della restituzione I. Obbligo dell’arricchito Art. 64 II. Rifusione delle spese Art. 65 C. Esclusione della restituzione Art. 66 D. Prescrizione Art. 67 Titolo secondo: Degli effetti delle obbligazioni

Capo primo Dell’adempimento delle obbligazioni

A. Principi generali I. Prestazione personale Art. 68 II. Oggetto dell’adempimento 1. Pagamento parziale Art. 69 2. Obbligazione indivisibile Art. 70 3. Cosa determinata nella specie Art. 71 4. Obbligazione alternativa Art. 72 5. Interessi Art. 73 B. Luogo dell’adempimento Art. 74 C. Tempo dell’adempimento I. Obbligazione senza termine Art. 75 II. Obbligazione a termine 1. Termine a mese Art. 76 2. Termine fissato in altro modo Art. 77 3. Domenica e giorni festivi Art. 78 III. Ore consuete degli affari Art. 79 IV. Prorogazione del termine Art. 80 V. Adempimento prima del termine Art. 81 VI. Nei contratti bilaterali 1. Ordine dell’adempimento Art. 82 2. Effetti dell’insolvenza di una parte Art. 83 D. Pagamento I. Moneta del paese Art. 84 II. Imputazione 1. In caso di pagamento parziale Art. 85 2. In caso di più debiti a. Secondo la dichiarazione del debitore o del creditore Art. 86 b. Secondo la legge Art. 87 III. Quitanza e restituzione del titolo 1. Diritto del debitore Art. 88 2. Effetti Art. 89 3. Impossibilità della restituzione Art. 90

E. Mora del creditore I. Condizioni Art. 91 1. Nella prestazione di una cosa a. Diritto al deposito Art. 92 b. Diritto alla vendita Art. 93 c. Diritto a ritirare la cosa Art. 94 2. In altre prestazioni Art. 95 F. Adempimento impedito per altre cause Art. 96 Capo secondo: Conseguenze dell’inadempimento A. Inadempimento I. Responsabilità del debitore 1. In genere Art. 97 2. Per le obbligazioni di fare e non fare Art. 98 II. Misura della responsabilità ed estensione del risarcimento 1. In genere Art. 99 2. Patto di esclusione della responsabilità Art. 100 3. Responsabilità per persona ausiliaria Art. 101 B. Mora del debitore I. Condizioni Art. 102 1. Responsabilità pel caso fortuito Art. 103 2. Interessi moratori a. In genere Art. 104 b. Per debiti di interessi, rendite, donazioni Art. 105 3. Danno maggiore Art. 106 4. Recesso e risarcimento a. Con fissazione di termine Art. 107 b. Senza fissazione di termine Art. 108 c. Effetti del recesso Art. 109 Capo terzo: Effetti delle obbligazioni verso i terzi A. Surrogazione Art. 110 B. Promessa della prestazione di un terzo Art. 111 C. Contratto a favore di terzi I. In genere Art. 112 II. Nell’assicurazione per la responsabilità civile Art. 113

Titolo terzo: Dell’estinzione delle obbligazioni A. Estinzione dei diritti accessori Art. 114 B. Annullamento mediante convenzione Art. 115 C. Novazione I. In generale Art. 116 II. In rapporti di conto corrente Art. 117 D. Confusione Art. 118 E. Impossibilità dell’adempimento Art. 119 F. Compensazione I. Condizioni 1. In genere Art. 120 2. Nella fideiussione Art. 121 3. Nei contratti a favore di terzi Art. 122 4. Nel fallimento del debitore Art. 123 II. Effetti della compensazione Art. 124 III. Casi di esclusione Art. 125 IV. Rinuncia Art. 126 G. Prescrizione I. Termini 1. Dieci anni Art. 127 2. Cinque anni Art. 128 3. Invariabilità dei termini Art. 129 4. Principio della prescrizione a. In genere Art. 130 b. Per le prestazioni periodiche Art. 131 5. Computo dei termini Art. 132 II. Prescrizione degli accessori Art. 133 III. Sospensione della prescrizione Art. 134 IV. Interruzione della prescrizione 1. Atti interruttivi Art. 135 2. Effetti della interruzione fra coobbligati Art. 136 3. Principio di un nuovo termine a. In caso di riconoscimento o sentenza Art. 137 b. In caso di atti del creditore Art. 138 V. … Art. 139 VI. Credito con pegno mobiliare Art. 140 VII. Rinuncia alla prescrizione Art. 141

VIII. Non opponibile d’ufficio Art. 142

Titolo quarto: Speciali rapporti obbligatori

Capo primo Della solidarietà

A. Debito solidale I. Condizioni Art. 143 II. Rapporti fra creditore e debitore 1. Effetti a. Responsabilità dei debitori Art. 144 b. Eccezioni dei debitori Art. 145 c. Fatto personale di un debitore Art. 146 2. Estinzione del debito solidale Art. 147 III. Rapporti fra i condebitori 1. Ripartizione Art. 148 2. Surrogazione Art. 149 B. Credito solidale Art. 150 Capo secondo: Delle condizioni A. Condizione sospensiva I. In genere Art. 151 II. Condizione pendente Art. 152 III. Utile ricavato nel frattempo Art. 153 B. Condizione risolutiva Art. 154 C. Disposizioni comuni I. Adempimento della condizione Art. 155 II. Impedimento contro la buona fede Art. 156 III. Condizione inammissibile Art. 157 Capo terzo: Della caparra, della pena di recesso, della trattenuta sulla mercede e della pena convenzionale A. Caparra e pena di recesso Art. 158 B. … Art. 159 C. Pena convenzionale I. Diritto del creditore 1. Rapporto fra la pena e l’adempimento Art. 160 2. Rapporto fra la pena ed il danno Art. 161 3. Pagamenti rateali Art. 162 II. Ammontare, nullità e riduzione della pena Art. 163

Titolo quinto: Della cessione di crediti e dell’assunzione di debiti A. Cessione di crediti I. Requisiti 1. Cessione volontaria a. Ammissibilità Art. 164 b. Forma del contratto Art. 165 2. Trasmissione del credito per legge o sentenza Art. 166 II. Effetti della cessione 1. Posizione del debitore a. Pagamento in buona fede Art. 167 b. Rifiuto del pagamento e deposito Art. 168 c. Eccezioni del debitore Art. 169 2. Trasmissione dei diritti accessori, del titolo e dei mezzi di prova Art. 170 3. Garanzia a. In genere Art. 171 b. Cessione in pagamento Art. 172 c. Estensione della responsabilità Art. 173 III. Disposizioni speciali Art. 174 B. Assunzione di debito I. Debitore ed assuntore Art. 175 II. Contratto col creditore 1. Proposta ed accettazione Art. 176 2. Abbandono della proposta Art. 177 III. Effetti del cambiamento del debitore 1. Diritti accessori Art. 178 2. Eccezioni Art. 179 IV. Annullazione del contratto Art. 180 V. Assunzione di un patrimonio o di una azienda Art. 181 VI. … Art. 182 VII. Divisione ereditaria: vendita di fondi Art. 183

Parte seconda: Dei singoli contratti Titolo sesto: Della compera e vendita e della permuta A. Diritti ed obblighi in genere Art. 184 B. Utili e rischi Art. 185 C. Riserva della legislazione cantonale Art. 186 Capo secondo: Della vendita di cose mobili A. Oggetto Art. 187 B. Obblighi del venditore I. Consegna 1. Spese della consegna Art. 188 2. Spese di trasporto Art. 189 3. Mora nella consegna a. Recesso nelle vendite commerciali Art. 190 b. Obbligo del risarcimento e calcolo del danno Art. 191 II. Garanzia in caso di evizione 1. Obbligo della garanzia Art. 192 2. Procedura a. Denuncia della lite Art. 193 b. Riconoscimento del diritto del terzo senza sentenza Art. 194 3. Diritti del compratore a. In caso di evizione totale Art. 195 b. In caso di evizione parziale Art. 196 c. Beni culturali Art. 196a III. Garanzia pei difetti della cosa 1. Oggetto della garanzia a. In genere Art. 197 b. Nel commercio del bestiame Art. 198 2. Esclusione della garanzia Art. 199 3. Difetti noti al compratore Art. 200 4. Verifica della cosa e avviso al venditore a. In genere Art. 201 b. Nel commercio del bestiame Art. 202 5. Dolo del venditore Art. 203 6. Procedura nella vendita a distanza Art. 204

7. Oggetto dell’azione di garanzia a. Azione redibitoria od estimatoria Art. 205 b. Consegna di altre cose Art. 206 c. Risoluzione in caso di perdita della cosa Art. 207 8. Effetti della risoluzione a. In genere Art. 208 b. Nella vendita di più cose Art. 209 9. Prescrizione Art. 210 C. Obblighi del compratore I. Pagamento del prezzo e ricevimento della cosa Art. 211 II. Determinazione del prezzo Art. 212 III. Scadenza del prezzo ed interessi Art. 213 IV. Mora del compratore 1. Diritto di recesso del venditore Art. 214 2. Risarcimento e calcolo del danno Art. 215 Capo terzo: Della compera e vendita dei fondi A. Forma del contratto Art. 216 Abis. Durata e annotazione Art. 216a Ater. Trasmissibilità per successione e cessione Art. 216b Aquater. Diritti di prelazione I. Caso di prelazione Art. 216c II. Effetti del caso di prelazione, condizioni Art. 216d III. Esercizio, perenzione Art. 216e B. Vendita sotto condizione e riserva della proprietà Art. 217 C. Fondi agricoli Art. 218 D. Garanzia Art. 219 E. Utili e rischi Art. 220 F. Rinvio alla vendita di cose mobili Art. 221 Capo quarto: Delle diverse specie di vendita A. Vendita sopra campione Art. 222 B. Vendita a prova o ad esame I. Nozione Art. 223 II.

Esame presso il venditore Art. 224 III. Esame presso il compratore Art. 225

Art. 226

Art. 226e

Art. 226f a 226k

Art. 226l

Art. 226m

Art. 227

Art. 227a a 227i

Art. 228

D. Incanto I. Conclusione della vendita Art. 229 II. Contestazione Art. 230 III. Come l’offerente è vincolato 1. In genere Art. 231 2. Nell’incanto dei fondi Art. 232 IV. Pagamento a contanti Art. 233 V. Garanzia Art. 234 VI. Trapasso della proprietà Art. 235 VII. Disposizioni cantonali Art. 236 Capo quinto: Della permuta A. Rinvio alla vendita Art. 237 B. Garanzia Art. 238 Titolo settimo: Della donazione A. Contenuto della donazione Art. 239 B. Capacità I. Del donatore Art. 240 II. Del donatario Art. 241 C. Costituzione della donazione I. Donazione manuale Art. 242 II. Promessa di donazione Art. 243 III. Effetto dell’accettazione Art. 244 D. Condizioni ed oneri I. In genere Art. 245 II. Adempimento degli oneri Art. 246 III. Patto di riversione Art. 247 E. Responsabilità del donatore Art. 248 F. Annullamento della donazione I. Ripetizione dei beni donati Art. 249 II. Revoca e caducità della promessa Art. 250 III. Prescrizione e azione degli eredi Art. 251 IV. Morte del donatore Art. 252 Titolo ottavo: Della locazione A. Definizione e campo d’applicazione I. Definizione Art. 253 II. Campo d’applicazione 1.

Disposizioni sulla locazione di locali d’abitazione e commerciali Art. 253a 2. Disposizioni sulla protezione da pigioni abusive Art. 253b B. Negozi abbinati Art. 254 C. Durata della locazione Art. 255 D. Obblighi del locatore I. In genere Art. 256 II. Obbligo d’informare Art. 256a III. Tributi pubblici e oneri Art. 256b E. Obblighi del conduttore I. Pagamento del corrispettivo e delle spese accessorie 1. Corrispettivo Art. 257 2. Spese accessorie

  1. In genere Art. 257a

  2. Locali d’abitazione e commerciali Art. 257b 3. Termini di pagamento Art. 257c 4. Mora del conduttore Art. 257d II. Garanzie prestate dal conduttore Art. 257e III. Diligenza e riguardo per i vicini Art. 257f IV. Avviso al locatore Art. 257g V. Tolleranza Art. 257h F. Inadempimento o non perfetto adempimento del contratto in occasione della consegna della cosa Art. 258 G. Difetti durante la locazione I. Obbligo del conduttore di provvedere ai piccoli lavori di pulitura e di riparazione Art. 259 II. Diritti del conduttore 1. In genere Art. 259a 2. Eliminazione del difetto

  3. Principio Art. 259b

  4. Eccezione Art. 259c 3. Riduzione del corrispettivo Art. 259d 4. Risarcimento dei danni Art. 259e 5. Assunzione della lite Art. 259f 6. Deposito della pigione

  5. Principio Art. 259g

  6. Liberazione delle pigioni depositate Art. 259h

  7. Procedura Art. 259i H. Migliorie e modificazioni I. Da parte del locatore Art. 260 II. Da parte del conduttore Art. 260a J. Mutamento di proprietario I. Alienazione della cosa Art. 261 II. Diritti reali limitati Art. 261a III. Annotazione nel registro fondiario Art. 261b K. Sublocazione Art. 262 L. Trasferimento della locazione a un terzo Art. 263 M. Restituzione anticipata della cosa Art. 264 N. Compensazione Art. 265 O. Fine della locazione I. Spirare del tempo previsto Art. 266 II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta 1. In genere Art. 266a 2. Immobili e costruzioni mobiliari Art. 266b 3. Abitazioni Art. 266c 4. Locali commerciali Art. 266d 5. Camere mobiliate e posteggi Art. 266e 6. Cose mobili Art. 266f III. Disdetta straordinaria 1. Motivi gravi Art. 266g 2. Fallimento del conduttore Art. 266h 3. Morte del conduttore Art. 266i 4. Cose mobili Art. 266k IV. Forma della disdetta per locali d’abitazione e commerciali 1. In genere Art. 266l 2. Abitazione familiare

  8. Disdetta da parte del conduttore Art. 266m

  9. Disdetta da parte del locatore Art. 266n 3. Nullità della disdetta Art. 266o P. Restituzione della cosa I. In genere Art. 267 II. Verifica della cosa e avviso al conduttore Art. 267a Q. Diritto di ritenzione del locatore I. Estensione Art. 268 II. Cose di terzi Art. 268a III. Esercizio del diritto Art. 268b Capo secondo: Della protezione dalle pigioni abusive e da altre pretese abusive del locatore in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali A. Pigioni abusive I. Regola Art. 269 II. Eccezioni Art. 269a B. Pigioni indicizzate Art. 269b C. Pigioni scalari Art. 269c D. Aumenti di pigione e altre modificazioni unilaterali del contratto da parte del locatore Art. 269d E. Contestazione della pigione I. Domanda di riduzione 1. Pigione iniziale Art. 270 2. Durante la locazione Art. 270a II. Contestazione dell’aumento della pigione e di altre modificazioni unilaterali del contratto Art. 270b III. Contestazione di pigioni indicizzate Art. 270c IV. Contestazione di pigioni scalari Art. 270d F. Validità ulteriore della locazione durante la procedura di contestazione Art. 270e Capo terzo: Della protezione dalle disdette in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali A. Contestabilità della disdetta I. In genere Art. 271 II. Disdetta da parte del locatore Art. 271a B. Protrazione della locazione I. Diritto del conduttore Art. 272 II. Esclusione della protrazione Art. 272a III. Durata della protrazione Art. 272b IV.

    Validità ulteriore della locazione Art. 272c V. Disdetta durante la protrazione Art. 272d C. Termini e procedura Art. 273 D. Abitazioni familiari Art. 273a E. Sublocazione Art. 273b F. Disposizioni imperative Art. 273c Capo quarto: …

Art. 274 a 274g

Titolo ottavobis: Dell’affitto A. Definizione e campo d’applicazione I. Definizione Art. 275 II. Campo d’applicazione 1. Locali d’abitazione e commerciali Art. 276 2. Affitto agricolo Art. 276a B. Inventario Art. 277 C. Obblighi del locatore I. Consegna della cosa Art. 278 II. Grandi riparazioni Art. 279 III. Tributi pubblici e oneri Art. 280 D. Obblighi dell’affittuario I. Pagamento del fitto e delle spese accessorie 1. In genere Art. 281 2. Mora dell’affittuario Art. 282 II. Diligenza, riguardo per i vicini e tolleranza 1. Diligenza e riguardo per i vicini Art. 283 2. Manutenzione ordinaria Art. 284 3. Violazione degli obblighi Art. 285 III. Avviso al locatore Art. 286 IV. Tolleranza Art. 287 E. Diritti dell’affittuario in caso di inadempimento del contratto o di difetti della cosa Art. 288 F. Migliorie e modificazioni I. Da parte del locatore Art. 289 II. Da parte dell’affittuario Art. 289a G. Mutamento di proprietario Art. 290 H. Subaffitto Art. 291 J. Trasferimento dell’affitto a un terzo Art. 292 K. Restituzione anticipata della cosa Art. 293 L. Compensazione Art. 294 M. Fine dell’affitto I. Spirare del tempo previsto Art. 295 II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta Art. 296 III. Disdetta straordinaria 1. Motivi gravi Art. 297 2. Fallimento dell’affittuario Art. 297a 3.

Morte dell’affittuario Art. 297b IV. Forma della disdetta per locali d’abitazione o commerciali Art. 298 N. Restituzione della cosa I. In genere Art. 299 II. Verifica della cosa e avviso all’affittuario Art. 299a III. Sostituzione degli oggetti inventariati Art. 299b O. Diritto di ritenzione Art. 299c P. Protezione dalle disdette in caso d’affitto di locali d’abitazione e commerciali Art. 300 Q. Procedura Art. 301 R. Affitto di bestiame e soccida I. Diritti e obblighi dell’affittuario Art. 302 II. Responsabilità Art. 303 III. Disdetta Art. 304 Titolo nono: Del prestito

Capo primo Del comodato

A. Definizione Art. 305 I. Diritto d’uso del comodatario Art. 306 II. Spese di conservazione Art. 307 III. Responsabilità di più comodatari Art. 308

C. Fine I. In caso di uso determinato Art. 309 II. In caso di uso non determinato Art. 310 III. Morte del comodatario Art. 311 Capo secondo: Del mutuo A. Definizione Art. 312 I. Interessi 1. Quando sono dovuti Art. 313 2. Norme sugli interessi Art. 314 II. Prescrizione dell’azione per la consegna e per l’accettazione Art. 315 III. Insolvenza del mutuatario Art. 316 C. Consegna di cartevalori o di merci a vece di denaro Art. 317 D. Tempo della restituzione Art. 318 Titolo decimo: Del contratto di lavoro

Capo primo Del contratto individuale di lavoro

A. Definizione e formazione I. Definizione Art. 319 II. Formazione Art. 320 B. Obblighi del lavoratore I. Adempimento personale Art. 321 II. Diligenza e fedeltà Art. 321a III. Rendiconto e restituzione Art. 321b IV. Lavoro straordinario Art. 321c V. Osservanza di direttive e di istruzioni Art. 321d VI. Responsabilità Art. 321e C. Obblighi del datore di lavoro I. Salario 1. Specie e importo in generale Art. 322 2. Partecipazione al risultato dell’esercizio Art. 322a 3. Provvigione a. Inizio del diritto Art. 322b b. Conteggio Art. 322c 4. Gratificazione Art. 322d II. Pagamento del salario 1. Termini Art. 323

2. Trattenuta Art. 323a 3. Garanzia Art. 323b III. Salario in caso d’impedimento al lavoro 1. Mora del datore di lavoro Art. 324 2. Impedimento del lavoratore a. Norma Art. 324a b. Eccezioni Art. 324b IV. Cessione e costituzione in pegno di crediti Art. 325 V. Lavoro a cottimo 1. Affidamento di lavoro Art. 326 2. Salario Art. 326a VI. Utensili, materiale e spese 1. Utensili e materiale Art. 327 2. Spese a. In generale Art. 327a b. Veicoli a motore Art. 327b c. Esigibilità Art. 327c VII. Protezione della personalità del lavoratore 1. In generale Art. 328 2. Nella comunione domestica Art. 328a 3. Nel trattamento di dati personali Art. 328b VIII. Tempo libero, vacanze, congedo per attività giovanili e congedo di maternità 1. Tempo libero Art. 329 2. Vacanze a. Durata Art. 329a b. Riduzione Art. 329b c. Continuità e data Art. 329c d. Salario Art. 329d 3. Congedo per attività giovanili extrascolastiche Art. 329e 4. Congedo di maternità Art. 329f IX. Altri obblighi 1. Cauzione Art. 330 2. Attestato Art. 330a 3. Obbligo di informare Art. 330b D. Previdenza a favore del personale I. Obblighi del datore di lavoro Art. 331 II. Inizio e fine della previdenza Art. 331a

III. Cessione e costituzione in pegno Art. 331b IV. Riserve per motivi di salute Art. 331c V. Promozione della proprietà d’abitazioni 1. Costituzione in pegno Art. 331d 2. Prelievo anticipato Art. 331e 3. Restrizioni in caso di copertura insufficiente dell’istituto di previdenza Art. 331f E. Diritti sulle invenzioni e sui design Art. 332

Art. 332a

F. Trasferimento del rapporto di lavoro 1. Effetti Art. 333 2. Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori Art. 333a 3. Trasferimento dell’azienda in caso di insolvenza Art. 333b G. Fine del rapporto di lavoro I. Rapporto di lavoro di durata determinata Art. 334 II. Rapporto di lavoro di durata indeterminata 1. Disdetta, in generale Art. 335 2. Termini di disdetta

  1. in generale Art. 335a

  2. durante il tempo di prova Art. 335b

  3. dopo il tempo di prova Art. 335c IIbis. Licenziamento collettivo 1. Definizione Art. 335d 2. Campo d’applicazione Art. 335e 3. Consultazione dei lavoratori Art. 335f 4. Procedura Art. 335g 5. Piano sociale

  4. Definizione e principi Art. 335h

  5. Obbligo di negoziazione Art. 335i

  6. Elaborazione da parte di un tribunale arbitrale Art. 335j

  7. Durante un fallimento o una procedura concordataria Art. 335k III. Protezione dalla disdetta 1. Disdetta abusiva

  8. Principio Art. 336

  9. Sanzione Art. 336a

  10. Procedura Art. 336b 2. Disdetta in tempo inopportuno

  11. da parte del datore di lavoro Art. 336c

  1. da parte del lavoratore Art. 336d IV. Risoluzione immediata 1. Presupposti

  2. per cause gravi Art. 337

  3. per insolvenza del datore di lavoro Art. 337a 2. Conseguenze

  4. della risoluzione giustificata Art. 337b

  5. del licenziamento ingiustificato Art. 337c

  6. del mancato inizio o dell’abbandono ingiustificati dell’impiego Art. 337d V. Morte del datore di lavoro o del lavoratore 1. Morte del lavoratore Art. 338 2. Morte del datore di lavoro Art. 338a VI. Conseguenze della fine del rapporto di lavoro 1. Esigibilità dei crediti Art. 339 2. Restituzione Art. 339a 3. Indennità di partenza

  7. Presupposti Art. 339b

  8. Importo ed esigibilità Art. 339c

  9. Prestazioni sostitutive Art. 339d VII. Divieto di concorrenza 1. Presupposti Art. 340 2. Limitazioni Art. 340a 3. Effetti della contravvenzione Art. 340b 4. Cessazione Art. 340c H. Irrinunciabilità e prescrizione Art. 341 I. Riserva del diritto pubblico e suoi effetti di diritto civile Art. 342

Art. 343

Capo secondo: Dei contratti individuali speciali di lavoro A. Del contratto di tirocinio 1. Definizione Art. 344 2. Formazione e contenuto Art. 344a 1. Obblighi speciali dell’apprendista e del suo rappresentante legale Art. 345 2. Obblighi speciali del datore di lavoro Art. 345a III. Fine del rapporto di tirocinio 1. Disdetta anticipata Art. 346 2. Attestato di tirocinio Art. 346a B. Del contratto d’impiego del commesso viaggiatore 1. Definizione Art. 347 2. Formazione e contenuto Art. 347a II. Obblighi e poteri del commesso viaggiatore 1. Obblighi speciali Art. 348 2. Del credere Art. 348a 3. Poteri Art. 348b III. Obblighi speciali del datore di lavoro 1. Raggio d’attività Art. 349 2. Salario

  1. In generale Art. 349a

  2. Provvigione Art. 349b

  3. Impedimento di viaggiare Art. 349c 3. Spese Art. 349d 4. Diritto di ritenzione Art. 349e IV. Fine del rapporto d’impiego 1. Caso speciale di disdetta Art. 350 2. Conseguenze speciali Art. 350a C. Del contratto di lavoro a domicilio 1. Definizione Art. 351 2. Comunicazione delle condizioni di lavoro Art. 351a II. Obblighi speciali del lavoratore 1. Esecuzione del lavoro Art. 352 2. Materiale e strumenti di lavoro Art. 352a III. Obblighi speciali del datore di lavoro 1. Accettazione del prodotto del lavoro Art. 353 2. Salario

  4. Pagamento Art. 353a

  5. In caso d’impedimento al lavoro Art. 353b IV. Fine del rapporto di lavoro Art. 354 D. Applicabilità delle disposizioni generali

Art. 355 Titolo undecimo: Del contratto di appalto mandato cooperativa

Capo terzo: Del contratto collettivo e del contratto normale di lavoro A. Del contratto collettivo di lavoro I. Definizione, contenuto, forma e durata 1. Definizione e contenuto Art. 356 2. Libertà di affiliarsi a un’associazione e di esercitare la propria professione Art. 356a 3. Partecipazione Art. 356b 4. Forma e durata Art. 356c 1. Per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati Art. 357 2. Per le parti contraenti Art. 357a 3. Esecuzione in comune Art. 357b III. Rapporti con il diritto imperativo Art. 358 B. Del contratto normale di lavoro I. Definizione e contenuto Art. 359 II. Autorità competenti e procedura Art. 359a III. Effetti Art. 360 IV. Salari minimi 1. Condizioni Art. 360a 2. Commissioni tripartite Art. 360b 3. Segreto d’ufficio Art. 360c 4. Effetti Art. 360d 5. Azione delle associazioni Art. 360e 6. Notifica Art. 360f Capo quarto: Disposizioni imperative A. Disposizioni inderogabili tanto a svantaggio del datore di lavoro quanto del lavoratore Art. 361 B. Disposizioni inderogabili a svantaggio del lavoratore Art. 362 A. Definizione Art. 363 I. Obblighi dell’appaltatore 1. In genere Art. 364 2. Riguardo alla materia Art. 365 3. Principio ed esecuzione dei lavori in conformità del contratto Art. 366 4. Garanzia pei difetti

  1. Verificazione Art. 367

  2. Diritto del committente in caso di difetti Art. 368

  3. Responsabilità del committente Art. 369

  4. Approvazione dell’opera Art. 370

  5. Prescrizione Art. 371 II. Obblighi del committente 1. Scadenza della mercede Art. 372 2. Ammontare della mercede

  6. A corpo Art. 373

  7. Secondo il valore del lavoro Art. 374 C. Fine del contratto I. Recesso per sorpasso del preventivo Art. 375 II. Perdita dell’opera Art. 376 III. Recesso del committente contro indennità Art. 377 IV. Impossibilità della esecuzione per fatti del committente Art. 378 V. Morte od incapacità dell’appaltatore Art. 379 Titolo dodicesimo: Del contratto di edizione A. Definizione Art. 380 I. Trasmissione del diritto d’autore e garanzia Art. 381 II. Diritti di disposizione dell’autore Art. 382 III. Numero delle edizioni Art. 383 IV. Riproduzione e spaccio Art. 384 V. Correzioni e miglioramenti Art. 385 VI. Edizione completa e di singole opere Art. 386 VII. Diritto di traduzione Art. 387 VIII. Onorario dell’autore 1. Ammontare Art. 388 2. Scadenza, conteggio e copie gratuite Art. 389 C. Fine I. Perdita dell’opera Art. 390 II. Perdita dell’edizione Art. 391 III. Fatti personali dell’autore e dell’editore Art. 392 D. Collaborazione secondo un piano dell’editore Art. 393 Titolo tredicesimo: Del mandato

Capo primo Del mandato propriamente detto

A. Definizione Art. 394 B. Formazione del contratto Art. 395 C. Effetti I. Estensione del mandato Art. 396 II. Obblighi del mandatario 1. Esecuzione conforme alle istruzioni Art. 397 2. Responsabilità per fedele esecuzione a. In genere Art. 398 b. In caso di subdelegazione Art. 399 3. Rendiconto Art. 400 4. Trasmissione dei diritti acquistati Art. 401 III. Obblighi del mandante Art. 402 IV. Responsabilità di più mandanti o mandatari Art. 403 D. Fine I. Cause 1. Revoca, disdetta Art. 404 2. Morte, incapacità, fallimento Art. 405 II. Effetti della cessazione Art. 406 Capo primobis: Del mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner A. Definizione e diritto applicabile Art. 406a B. Mediazione di o per persone all’estero I. Spese del viaggio di ritorno Art. 406b II. Autorizzazione Art. 406c C. Forma e contenuto Art. 406d D. Entrata in vigore, revoca, disdetta Art. 406e F. Informazione e protezione dei dati Art. 406g G. Riduzione Art. 406h

Capo secondo: Della lettera di credito e del mandato di credito A. Lettera di credito Art. 407 B. Mandato di credito I. Definizione e forma Art. 408 II. Incapacità del terzo Art. 409 III. Dilazione arbitraria Art. 410 IV. Rapporti fra il mandante e il terzo Art. 411 Capo terzo: Del contratto di mediazione A. Definizione e forma Art. 412 B. Mercede del mediatore I. Quando è dovuta Art. 413 II. Come è determinata Art. 414 III. Decadenza Art. 415 IV. … Art. 416 V. Riduzione Art. 417 C. Riserva del diritto cantonale Art. 418 Capo quarto: Del contratto d’agenzia A. Norme generali I. Definizione Art. 418a II. Diritto applicabile Art. 418b B. Obblighi dell’agente I. Norme generali e del credere Art. 418c II. Obbligo del segreto e divieto di concorrenza Art. 418d C. Facoltà di rappresentanza Art. 418e D. Obblighi del mandante I. In genere Art. 418f II. Provvigione 1. Per affari trattati e conchiusi a. Diritto alla provvigione e sua entità Art. 418g b. Estinzione del diritto alla provvigione Art. 418h c. Esigibilità della provvigione Art. 418i d. Rendiconto Art. 418k 2. Provvigione d’incasso Art. 418l III. Impedimento di lavorare Art. 418m IV. Spese e sborsi Art. 418n

V. Diritto di ritenzione Art. 418o E. Fine del contratto I. Decorrenza del termine Art. 418p II. Disdetta 1. In genere Art. 418q 2. Per cause gravi Art. 418r III. Morte, incapacità, fallimento Art. 418s IV. Diritti dell’agente 1. Provvigione Art. 418t 2. Indennità per la clientela Art. 418u V. Obbligo di restituzione Art. 418v

Titolo quattordicesimo: Della gestione d’affari senza

A. Posizione del gestore I. Modo della esecuzione Art. 419 II. Responsabilità del gestore in genere Art. 420 III. Responsabilità del gestore incapace Art. 421 B. Posizione del padrone I. Gestione nell’interesse del padrone Art. 422 II. Gestione nell’interesse del gestore Art. 423 III. Ratifica della gestione Art. 424

Titolo quindicesimo: Della commissione A. Commissione per la compra e vendita I. Definizione Art. 425 II. Obblighi del commissionario 1. Avviso ed assicurazione Art. 426 2. Cure per la merce Art. 427 3. Prezzo fissato dal committente Art. 428 4. Anticipazioni e credito a terzi Art. 429 5. Del credere Art. 430 III. Diritti del commissionario 1. Rimborso delle anticipazioni e spese Art. 431 2. Provvigione a. Diritto Art. 432 b. Decadenza e conversione dell’affare in proprio Art. 433 3. Diritto di ritenzione Art. 434 4. Vendita all’incanto della merce Art. 435

5. Commissionario venditore o compratore in proprio a. Calcolo del prezzo e provvigione Art. 436 b. Assunzione in proprio presunta Art. 437 c. Decadenza dell’assunzione in proprio Art. 438 B. Contratto di spedizione Art. 439 Titolo sedicesimo: Del contratto di trasporto A. Definizione Art. 440 I. Posizione del mittente 1. Indicazioni necessarie Art. 441 2. Imballaggio Art. 442 3. Disposizione sugli oggetti trasportati Art. 443 II. Posizione del vetturale 1. Cure per la merce a. In caso di impedimenti alla consegna Art. 444 b. Vendita Art. 445 c. Tutela degli interessi del proprietario Art. 446 2. Responsabilità del vetturale a. Perdita e distruzione della merce Art. 447 b. Ritardo, deperimento e distruzione parziale Art. 448 c. Responsabilità per il vetturale intermedio Art. 449 3. Obbligo dell’avviso Art. 450 4. Diritto di ritenzione Art. 451 5. Decadenza dell’azione di responsabilità Art. 452 6. Procedura Art. 453 7. Prescrizione delle azioni di risarcimento Art. 454 C. Imprese di trasporto concesse od esercitate dallo Stato Art. 455 D. Cooperazione d’una pubblica impresa di trasporto Art. 456 E. Responsabilità dello spedizioniere Art. 457 Titolo diciassettesimo: Della procura e degli altri mandati commerciali A. Procura I. Definizione e conferimento Art. 458 II. Estensione della procura Art. 459 III. Limitazione Art. 460 IV. Cancellazione della procura Art. 461

B. Altri mandati commerciali Art. 462 C. … Art. 463 D. Divieto di concorrenza Art. 464 E. Fine della procura e degli altri mandati commerciali Art. 465 Titolo diciottesimo: Dell’assegno A. Definizione Art. 466 I. Rapporti fra l’assegnante e l’assegnatario Art. 467 II. Obblighi dell’assegnato Art. 468 III. Avviso del rifiuto del pagamento Art. 469 C. Revoca Art. 470 D. Assegno nelle cartevalori Art. 471 Titolo diciannovesimo: Del contratto di deposito A. Deposito in genere I. Definizione Art. 472 II. Obblighi del deponente Art. 473 III. Obblighi del depositario 1. Divieto dell’uso della cosa Art. 474 2. Restituzione a. Diritto del deponente Art. 475 b. Diritti del depositario Art. 476 c. Luogo della restituzione Art. 477 3. Responsabilità di più depositari Art. 478 4. Pretesa di proprietà da parte di terzi Art. 479 IV. Sequestro Art. 480 B. Deposito di denaro e di altre cose fungibili Art. 481 C. Magazzini di deposito I. Diritto ad emettere carte-valori Art. 482 II. Obbligo di custodia del magazziniere Art. 483 III. Mescolanza di cose fungibili Art. 484 IV. Diritti del magazziniere Art. 485 V. Restituzione delle merci Art. 486 D. Albergatori e padroni di stalle I. Responsabilità degli albergatori 1. Condizioni ed estensione Art. 487

2. Responsabilità per cose preziose in particolare Art. 488 3. Estinzione della responsabilità Art. 489 II. Responsabilità dei padroni di stalle Art. 490 III. Diritto di ritenzione Art. 491

Titolo ventesimo: Della fideiussione A. Requisiti I. Definizione Art. 492 II. Forma Art. 493 III. Consenso del coniuge Art. 494 B. Oggetto I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione 1. Fideiussione semplice Art. 495 2. Fideiussione solidale Art. 496 3. Confideiussione Art. 497 4. Fideiussore del fideiussore e fideiussore al regresso Art. 498 II. Disposizioni comuni 1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore a. Estensione della responsabilità Art. 499 b. Riduzione legale della garanzia Art. 500 c. Condizioni del perseguimento del fideiussore Art. 501 d. Eccezioni Art. 502 e. Dovere di diligenza del creditore; suo obbligo di consegnare i pegni e i titoli Art. 503 f. Obbligo del creditore di ricevere il pagamento Art. 504 g. Obbligo di ragguagliare il fideiussore e di notificare il credito nel fallimento e nel concordato del debitore Art. 505 2. Rapporti tra il fideiussore e il debitore principale a. Diritto a garanzie e alla liberazione Art. 506 b. Diritto di regresso del fideiussore aa. In generale Art. 507 bb. Obbligo di notifica del fideiussore Art. 508 C. Fine della fideiussione I. Per effetto della legge Art. 509 II. Fideiussione a termine; recesso Art. 510 III. Fideiussione senza termine Art. 511 IV. Fideiussione per pubblico ufficio e per contratto di lavoro Art. 512

Titolo ventesimoprimo: Del giuoco e della scommessa A. Credito senza azione Art. 513 B. Ricognizione di debito e pagamento volontario Art. 514 C. Lotterie ed estrazioni a sorte Art. 515 D. Gioco nelle case da gioco, prestiti delle case da gioco Art. 515a Titolo ventesimosecondo: Della rendita vitalizia e del vitalizio A. Contratto di rendita vitalizia I. Oggetto Art. 516 II. Forma Art. 517 III. Diritti del creditore 1. Esercizio del diritto Art. 518 2. Cedibilità Art. 519 IV. Rendite vitalizie secondo la legge sul contratto di assicurazione Art. 520 B. Vitalizio I. Definizione Art. 521 II. Costituzione 1. Forma Art. 522 2. Garanzia Art. 523 III. Oggetto Art. 524 IV. Contestazione e riduzione Art. 525 V. Scioglimento 1. Disdetta Art. 526 2. Recesso unilaterale Art. 527 3. Morte del debitore Art. 528 VI. Incedibilità e realizzazione in caso di esecuzione Art. 529

Titolo ventesimoterzo: Della società semplice A. Definizione Art. 530 B. Rapporti dei soci fra loro I. Quote Art. 531 II. Guadagni e perdite 1. Partecipazione dei guadagni Art. 532 2. Riparto dei guadagni e delle perdite Art. 533 III. Deliberazioni sociali Art. 534 IV. Amministrazione della società Art. 535

V. Responsabilità fra soci 1. Divieto di concorrenza Art. 536 2. Spese, obbligazioni e prestazioni dei soci Art. 537 3. Misura della diligenza Art. 538 VI. Revoca e limitazione della facoltà di amministrare Art. 539 VII. Soci autorizzati e non autorizzati ad amministrare 1. In genere Art. 540 2. Diritto d’informarsi degli affari sociali Art. 541 VIII. Ammissione di nuovi soci e partecipazione a terzi Art. 542 C. Rapporti dei soci coi terzi I. Rappresentanza Art. 543 II. Effetti della rappresentanza Art. 544 D. Fine della società I. Cause di scioglimento 1. In genere Art. 545 2. Società a tempo indeterminato Art. 546 II. Effetti dello scioglimento sull’amministrazione Art. 547 III. Liquidazione 1. Dei conferimenti Art. 548 2. Riparto del guadagno e della perdita Art. 549 3. Modo della liquidazione Art. 550 IV. Responsabilità verso i terzi Art. 551

Parte terza: Delle società commerciali e della società

Titolo ventesimoquarto: Della società in nome collettivo A. Società che esercitano un’impresa commerciale Art. 552 B. Società che non esercitano un’impresa commerciale Art. 553 C. Iscrizione nel registro di commercio I. Luogo Art. 554 II. Rappresentanza Art. 555 III. Requisiti formali Art. 556 A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme sulla società semplice Art. 557

B. Presentazione dei conti Art. 558 C. Diritto agli utili, agli interessi ed all’onorario Art. 559 D. Perdite Art. 560 E. Divieto di concorrenza Art. 561 A. In genere Art. 562 B. Rappresentanza I. Regola fondamentale Art. 563 II. Estensione Art. 564 III. Revoca Art. 565 IV. Procura e mandato commerciale Art. 566 V. Negozi giuridici e responsabilità per atti illeciti Art. 567 C. Condizione dei creditori della società I. Responsabilità dei soci Art. 568 II. Responsabilità di nuovi soci Art. 569 III. Fallimento della società Art. 570 IV. Fallimento della società e dei soci Art. 571 D. Condizione dei creditori personali di un socio Art. 572 E. Compensazione Art. 573 Capo quarto: Scioglimento della società e uscita dei soci A. In genere Art. 574 B. Scioglimento ad istanza di creditori d’un socio Art. 575 C. Uscita di soci I. Convenzione Art. 576 II. Esclusione pronunciata dal giudice Art. 577 III. Esclusione decisa dagli altri soci Art. 578 IV. Quando vi siano due soci Art. 579 V. Somma dovuta al socio uscente Art. 580 VI. Iscrizione Art. 581 Capo quinto: Liquidazione A. Regola fondamentale Art. 582 B. Liquidatori Art. 583 C.

Rappresentanza di eredi Art. 584 D. Attribuzioni dei liquidatori Art. 585 E. Ripartizione provvisoria Art. 586

F. Regolamento dei conti I. Bilancio Art. 587 II. Rimborso del capitale e ripartizione dell’avanzo Art. 588 G. Cancellazione nel registro di commercio Art. 589 H. Conservazione dei libri e delle carte Art. 590 Capo sesto: Prescrizione A. Oggetto e termine Art. 591 B. Casi speciali Art. 592 C. Interruzione Art. 593 Titolo ventesimoquinto: Della società in accomandita A. Società che esercitano un’impresa commerciale Art. 594 B. Società che non esercitano un’impresa commerciale Art. 595 C. Iscrizione nel registro di commercio I. Luogo e conferimenti in natura Art. 596 II. Requisiti formali Art. 597 A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme sulla società in nome collettivo Art. 598 B. Amministrazione Art. 599 C. Condizione dell’accomandante Art. 600 D. Partecipazione agli utili ed alle perdite Art. 601 A. In genere Art. 602 B. Rappresentanza Art. 603 C. Responsabilità dell’accomandatario Art. 604 D. Responsabilità dell’accomandante I. Affari fatti per la società Art. 605 II. Società non iscritte Art. 606 III. Nome dell’accomandante nella ditta Art. 607 IV. Estensione della responsabilità Art. 608 V. Riduzione del capitale accomandato Art. 609 VI. Azione dei creditori Art. 610 VII. Prelevazione d’interessi e d’utili Art. 611

VIII. Ingresso in una società Art. 612 E. Condizioni dei creditori personali Art. 613 F. Compensazione Art. 614 G. Fallimento I. In genere Art. 615 II. Fallimento della società Art. 616 III. Procedimento contro l’accomandatario Art. 617 IV. Fallimento dell’accomandante Art. 618 Capo quarto: Scioglimento, liquidazione, prescrizione

Art. 619 Titolo ventesimosesto: Della società anonima

A. Nozione Art. 620 B. Capitale minimo Art. 621 C. Azioni I. Specie Art. 622 II. Divisione e riunione Art. 623 III. Prezzo di emissione Art. 624 D. Azionisti Art. 625 E. Statuto I. Disposizioni richieste dalla legge Art. 626 II. Altre disposizioni 1. In genere Art. 627 2. In particolare, conferimenti in natura, assunzione di beni, vantaggi speciali Art. 628 F. Costituzione I. Atto costitutivo 1. Contenuto Art. 629 2. Sottoscrizione delle azioni Art. 630 II. Documenti giustificativi Art. 631 III. Conferimenti 1. Conferimento minimo Art. 632 2. Prestazione dei conferimenti

  1. Versamenti Art. 633

  2. Conferimenti in natura Art. 634

  3. Conferimenti ulteriori Art. 634a 3. Verifica dei conferimenti

  4. Relazione sulla costituzione Art. 635

  5. Attestazione di verifica Art. 635a

Art. 636 a 639

G. Iscrizione nel registro di commercio I. Società Art. 640 II. Succursali Art. 641 III. Conferimenti in natura, assunzione di beni e vantaggi speciali Art. 642 H. Acquisto della personalità I. Momento; mancanza dei requisiti Art. 643 II. Azioni emesse prima della iscrizione Art. 644 III. Obbligazioni assunte prima dell’iscrizione Art. 645

Art. 646

J. Modificazione dello statuto Art. 647

Art. 648 e 649

K. Aumento del capitale azionario I. Aumento ordinario e aumento autorizzato 1. Aumento ordinario Art. 650 2. Aumento autorizzato

  1. Base statutaria Art. 651

  2. Adeguamento dello statuto Art. 651a 3. Disposizioni comuni

  3. Sottoscrizione di azioni Art. 652

  4. Prospetto d’emissione Art. 652a

  5. Diritto d’opzione Art. 652b

  6. Prestazione dei conferimenti Art. 652c

  7. Aumento mediante capitale proprio Art. 652d

  8. Relazione sull’aumento del capitale Art. 652e

  9. Attestazione di verifica Art. 652f

  10. Modificazione dello statuto e accertamenti Art. 652g

  11. Iscrizione nel registro di commercio; nullità delle azioni emesse prima dell’iscrizione Art. 652h II. Aumento condizionale 1. Principio Art. 653 2. Limiti Art. 653a 3. Base statutaria Art. 653b 4. Tutela degli azionisti Art. 653c 5. Tutela dei titolari di un diritto di conversione o d’opzione Art. 653d 6. Attuazione dell’aumento

  12. Esercizio dei diritti; conferimenti Art. 653e

  13. Attestazione di verifica Art. 653f

  14. Adeguamento dello statuto Art. 653g

  15. Iscrizione nel registro di commercio Art. 653h 7. Abrogazione Art. 653i III. Azioni privilegiate

1. Condizioni Art. 654

Art. 655

2. Diritti inerenti alle azioni privilegiate Art. 656 L. Buoni di partecipazione I. Nozione; disposizioni applicabili Art. 656a II. Capitale di partecipazione e capitale azionario Art. 656b III. Statuto giuridico del partecipante 1. In genere Art. 656c 2. Comunicazione della convocazione e delle deliberazioni dell’assemblea generale Art. 656d 3. Rappresentanza in seno al consiglio d’amministrazione Art. 656e 4. Diritti patrimoniali

  1. In genere Art. 656f

  2. Diritti d’opzione Art. 656g M. Buoni di godimento Art. 657

Art. 658

N. Azioni proprie I. Limitazione dell’acquisto Art. 659 II. Conseguenze dell’acquisto Art. 659a III. Acquisto da parte di filiali Art. 659b Capo secondo: Diritti ed obblighi degli azionisti A. Diritto alla quota degli utili e dell’avanzo della liquidazione I. In genere Art. 660 II. Computo Art. 661

Art. 662

Art. 662a

Art. 663

Art. 663a e 663b

B. Relazione sulla gestione I. Indicazioni supplementari per le società con azioni quotate in borsa 1. Retribuzioni Art. 663bbis

2. Partecipazioni Art. 663c

Art. 663d a 663h

Art. 664 e 665

Art. 665a

Art. 666 e 667

Art. 668

Art. 669

II. Valutazione e rivalutazione Art. 670 C. Riserve I. Riserve legali 1. Riserva generale Art. 671 2. Riserva per azioni proprie Art. 671a 3. Riserva di rivalutazione Art. 671b II. Riserve statutarie 1. In genere Art. 672 2. A scopo di previdenza a favore di lavoratori Art. 673 III. Relazione tra il dividendo e le riserve Art. 674 D. Dividendi, interessi per il periodo d’avviamento e tantièmes I. Dividendi Art. 675 II. Interessi per il periodo d’avviamento Art. 676 III. Partecipazione agli utili (tantièmes) Art. 677 E. Restituzione di prestazioni I. In genere Art. 678 II. Partecipazioni agli utili in caso di fallimento della società Art. 679 F. Versamenti degli azionisti I. Oggetto Art. 680 II. Effetti della mora 1. Legali e statutari Art. 681 2. Diffida al pagamento Art. 682 G. Emissione e trasferimento delle azioni I. Azioni al portatore Art. 683 II. Azioni nominative Art. 684 H. Limitazione della trasferibilità I. Limitazione legale Art. 685 II. Limitazione statutaria 1. Principi Art. 685a 2. Azioni nominative non quotate in borsa

  1. Condizioni del rifiuto Art. 685b

  2. Effetti Art. 685c 3. Azioni nominative quotate in borsa

  3. Condizioni del rifiuto Art. 685d

  4. Obbligo di annunciare Art. 685e

  5. Trasferimento dei diritti Art. 685f

  6. Termine di rifiuto Art. 685g 4. Libro delle azioni

  7. Iscrizione Art. 686

  8. Cancellazione Art. 686a 5. Azioni nominative non interamente versate Art. 687 III. Certificati provvisori Art. 688 J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista I. Partecipazione all’assemblea generale 1. Principio Art. 689 2. Legittimazione nei confronti della società Art. 689a 3. Rappresentanza dell’azionista

  9. In genere Art. 689b

  10. Da parte di un membro di un organo della società Art. 689c

  11. Da parte di un depositario Art. 689d

  12. Comunicazione Art. 689e 4. In caso di proprietà collettiva e d’usufrutto Art. 690 II. Partecipazione illecita Art. 691 III. Diritto di voto nell’assemblea generale 1. Regola fondamentale Art. 692 2. Azioni con diritto di voto privilegiato Art. 693 3. Inizio del diritto di voto Art. 694 4. Esclusione dal diritto di voto Art. 695 IV. Diritti di controllo degli azionisti 1. Comunicazione della relazione sulla gestione Art. 696 2. Ragguagli e consultazione Art. 697 V. Diritto all’istituzione di una verifica speciale 1. Con l’accordo dell’assemblea generale Art. 697a 2. In caso di rifiuto da parte dell’assemblea generale Art. 697b 3. Istituzione Art. 697c 4. Attività Art. 697d 5. Rapporto Art. 697e 6. Deliberazione e comunicazione Art. 697f

7. Onere delle spese Art. 697g

Art. 697h

K. Obbligo di annunciare dell’azionista I. Annuncio dell’acquisto di azioni al portatore Art. 697i II. Annuncio dell’avente economicamente diritto alle azioni Art. 697j III. Annuncio a un intermediario finanziario e obbligo di informare dell’intermediario finanziario Art. 697k IV. Elenco Art. 697l V. Inosservanza degli obblighi di annunciare Art. 697m Capo terzo: Organizzazione della società anonima A. L’assemblea generale I. Poteri Art. 698 II. Convocazione e iscrizione all’ordine del giorno 1. Diritto e obbligo Art. 699 2. Forma Art. 700 3. Riunione di tutti gli azionisti Art. 701 III. Misure preparatorie; processo verbale Art. 702 IV. Partecipazione dei membri del consiglio d’amministrazione Art. 702a V. Deliberazioni e nomine 1. In genere Art. 703 2. Deliberazioni importanti Art. 704 3. Conversione di azioni al portatore in azioni nominative Art. 704a VI. Revoca del consiglio d’amministrazione e dell’ufficio di revisione Art. 705 VII. Diritto di contestare le deliberazioni dell’assemblea generale 1. Legittimazione e motivi Art. 706 2. Procedura Art. 706a VIII. Nullità Art. 706b B. Il consiglio d’amministrazione I. In genere

1. Eleggibilità Art. 707

Art. 708

2. Rappresentanza di categorie e di gruppi di azionisti Art. 709

3. Durata del mandato Art. 710

Art. 711

II. Organizzazione 1. Presidente e segretario Art. 712 2. Decisioni Art. 713 3. Decisioni nulle Art. 714 4. Diritto di convocazione Art. 715 5. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti Art. 715a III. Attribuzioni 1. In genere Art. 716 2. Attribuzioni inalienabili Art. 716a 3. Delega della gestione Art. 716b IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà Art. 717 V. Rappresentanza 1. In genere Art. 718 2. Estensione e limitazione Art. 718a 3. Contratti tra la società e il suo rappresentante Art. 718b 4. Firma Art. 719 5. Iscrizione Art. 720 6. Procuratori e mandatari Art. 721 VI. Responsabilità per il fatto degli organi Art. 722

Art. 723 e 724

VII. Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti 1. Avvisi obbligatori Art. 725 2. Dichiarazione o differimento del fallimento Art. 725a VIII. Revoca e sospensione Art. 726 C. L’ufficio di revisione I. Obbligo di revisione 1. Revisione ordinaria Art. 727 2. Revisione limitata Art. 727a II. Requisiti per l’ufficio di revisione 1. In caso di revisione ordinaria Art. 727b 2. In caso di revisione limitata Art. 727c III. Revisione ordinaria 1. Indipendenza dell’ufficio di revisione Art. 728 2. Attribuzioni dell’ufficio di revisione

a. Oggetto e portata della verifica Art. 728a

  1. Relazione di revisione Art. 728b

  2. Avvisi obbligatori Art. 728c IV. Revisione limitata (review) 1. Indipendenza dell’ufficio di revisione Art. 729 2. Attribuzioni dell’ufficio di revisione

  3. Oggetto e portata della verifica Art. 729a

  4. Relazione di revisione Art. 729b

  5. Avvisi obbligatori Art. 729c V. Disposizioni comuni 1. Nomina dell’ufficio di revisione Art. 730 2. Durata del mandato dell’ufficio di revisione Art. 730a 3. Ragguagli e segreto Art. 730b 4. Documentazione e conservazione Art. 730c 5. Approvazione dei conti e impiego dell’utile Art. 731 6. Norme speciali Art. 731a D. Lacune nell’organizzazione della società

Art. 731b

Capo quarto: Riduzione del capitale azionario A. Deliberazione di riduzione Art. 732 B. Soppressione delle azioni in caso di risanamento Art. 732a C. Diffida ai creditori Art. 733 D. Attuazione della riduzione Art. 734 E. Riduzione in caso di bilancio in disavanzo Art. 735 Capo quinto: Scioglimento della società A. Scioglimento in genere I. Cause Art. 736 II. Notificazione al registro di commercio Art. 737 III. Conseguenze Art. 738 B. Scioglimento seguito da liquidazione I. Condizione della società durante la liquidazione Art. 739 II. Nomina e revoca dei liquidatori 1. Nomina Art. 740 2. Revoca Art. 741 III. Attribuzioni dei liquidatori 1. Bilancio. Diffida ai creditori Art. 742 2. Altri compiti Art. 743 3. Protezione dei creditori Art. 744 4. Ripartizione del patrimonio Art. 745 IV. Cancellazione nel registro di commercio Art. 746 V. Conservazione del libro delle azioni, dei libri della società e dell’elenco Art. 747 C. Scioglimento senza liquidazione I. … Art. 748 a 750 II. Assunzione da parte di una corporazione di diritto pubblico Art. 751 Capo sesto: Responsabilità A. Fattispecie I. Responsabilità per prospetti d’emissione Art. 752 II. Responsabilità per la costituzione Art. 753 III. Responsabilità per l’amministrazione, la gestione e la liquidazione Art. 754 IV. Responsabilità per la revisione Art. 755 B. Danno subito dalla società I.

Pretese fuori del fallimento Art. 756 II. Pretese nel fallimento Art. 757 III. Effetti del discarico Art. 758 C. Solidarietà e regresso Art. 759 D. Prescrizione Art. 760

Art. 761

Capo settimo: Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico

Art. 762

Capo ottavo: Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge

Art. 763 Titolo ventesimosettimo: Della società in accomandita per azioni

A. Nozione Art. 764 B. Amministrazione I. Designazione e poteri Art. 765 II. Annuenza a deliberazioni dell’assemblea generale Art. 766 III. Revoca della gestione e della rappresentanza Art. 767 C. Ufficio di vigilanza I. Designazione ed attribuzioni Art. 768 II. Azione di responsabilità Art. 769 D. Scioglimento Art. 770 E. Disdetta Art. 771 Titolo ventesimottavo: Della società a garanzia limitata A. Nozione Art. 772 B. Capitale sociale Art. 773 C. Quote sociali Art. 774 D. Buoni di godimento Art. 774a E. Soci Art. 775 F. Statuto I. Disposizioni richieste dalla legge Art. 776 II. Altre disposizioni Art. 776a G. Costituzione I. Atto costitutivo Art. 777 II. Sottoscrizione delle quote sociali Art. 777a III. Documenti giustificativi Art. 777b IV. Conferimenti Art. 777c H. Iscrizione nel registro di commercio I. Società Art. 778 II. Succursali Art. 778a J. Acquisto della personalità I. Momento; mancanza dei requisiti Art. 779 II. Impegni contratti prima dell’iscrizione Art. 779a K. Modifica dello statuto Art. 780 L. Aumento del capitale sociale Art. 781 M. Riduzione del capitale sociale Art. 782 N. Acquisto di quote sociali proprie Art. 783 Capo secondo: Diritti e obblighi dei soci A. Quote sociali I. Titolo Art. 784 II. Trasferimento 1.

Cessione

  1. Forma Art. 785

  2. Esigenze in materia di approvazione Art. 786

  3. Trasferimento dei diritti Art. 787 2. Modi di acquisto particolari Art. 788 3. Determina-zione del valore reale Art. 789 4. Usufrutto Art. 789a 5. Diritto di pegno Art. 789b III. Libro delle quote Art. 790 IIIbis. Annuncio dell’avente economicamente diritto alle quote sociali Art. 790a IV. Iscrizione nel registro di commercio Art. 791 V. Proprietà collettiva Art. 792 B. Prestazione dei conferimenti Art. 793 C. Responsabilità dei soci Art. 794 D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie I. Versamenti suppletivi 1. Principio e importo Art. 795 2. Richiesta Art. 795a 3. Rimborso Art. 795b 4. Riduzione Art. 795c 5. Durata Art. 795d II. Prestazioni accessorie Art. 796 III. Introduzione susseguente Art. 797 E. Dividendi, interessi e tantièmes I. Dividendi Art. 798 II. Interessi Art. 798a III. Tantièmes Art. 798b F. Quote sociali privilegiate Art. 799 G. Restituzione di prestazioni Art. 800 H. Riserve Art. 801 J. Consegna della relazione sulla gestione Art. 801a K. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti Art. 802 L. Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza Art. 803 Capo terzo: Organizzazione della società A. Assemblea dei soci I. Attribuzioni Art. 804 II.

    Convocazione e svolgimento Art. 805 III. Diritto di voto 1. Determina-zione Art. 806 2. Esclusione dal diritto di voto Art. 806a 3. Usufrutto Art. 806b IV. Diritto di veto Art. 807 V. Deliberazioni 1. In genere Art. 808 2. Voto preponderante Art. 808a 3. Deliberazioni importanti Art. 808b VI. Diritto di contestare le deliberazioni dell’assemblea dei B. Gestione e rappresentanza I. Designazione dei gerenti e organizzazione Art. 809 II. Attribuzioni dei gerenti Art. 810 III. Approvazione dell’assemblea dei soci Art. 811 IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà; divieto di concorrenza Art. 812 V. Parità di trattamento Art. 813 VI. Rappresentanza Art. 814 VII. Revoca di gerenti; revoca del potere di rappresentanza Art. 815 VIII. Nullità delle decisioni Art. 816 IX. Responsabilità Art. 817 C. Ufficio di revisione Art. 818 D. Lacune nell’organizza- zione della società Art. 819 E. Perdita di capitale e indebitamento eccessivo Art. 820 Capo quarto: Scioglimento e uscita A. Scioglimento I. Cause Art. 821 II. Conseguenze Art. 821a B. Uscita di soci I. Recesso Art. 822 II. Recesso adesivo Art. 822a III. Esclusione Art. 823 IV. Misure provvisionali Art. 824 V. Indennità 1. Diritto e importo Art. 825 2. Versamento Art. 825a C. Liquidazione Art. 826 Capo quinto: Responsabilità

Art. 827 Titolo ventesimonono: Della società cooperativa

A. Società cooperativa del diritto delle obbligazioni Art. 828 B. Società cooperative del diritto pubblico Art. 829 C. Costituzione I. Requisiti 1. In genere Art. 830 2. Numero dei soci Art. 831 II. Statuto 1. Disposizioni richieste dalla legge Art. 832 2. Altre disposizioni Art. 833 III. Assemblea costitutiva Art. 834 IV. Iscrizione nel registro di commercio 1. Società Art. 835 2. Succursali Art. 836 3. Elenco dei soci Art. 837 V. Acquisto della personalità Art. 838 Capo secondo: Acquisto della qualità di socio A. Regola fondamentale Art. 839 B. Dichiarazione d’ingresso Art. 840 C. Connessione con un contratto d’assicurazione Art. 841 Capo terzo: Perdita delle qualità di socio A. Recesso I. Libertà di recesso Art. 842 II. Limitazione del recesso Art. 843 III. Termine di disdetta e data del recesso Art. 844 IV. Esercizio nel fallimento e in caso di pignoramento Art. 845 B. Esclusione Art. 846 C. Morte del socio Art. 847 D. Fine di un ufficio, di un impegno o d’un contratto Art. 848 E. Trasferimento della qualità di socio I. In genere Art. 849 II. Mediante trasferimento di fondi o di aziende Art. 850 F. Recesso del successore Art. 851 Capo quarto: Diritti ed obblighi del socio A. Prova della qualità di socio Art. 852 B. Certificati di quota Art. 853 C. Eguaglianza tra i soci Art. 854 D. Diritti I.

Diritto di voto Art. 855 II. Diritto di controllo dei soci 1. Comunicazione del bilancio Art. 856 2. Ragguagli Art. 857 III. Eventuali diritti sull'avvanzo netto 1. ... Art. 858 2. Norme per la ripartizione Art. 859 3. Obbligo di formare un fondo di riserva e di accrescerlo Art. 860 4. Avanzo netto nelle società cooperative di credito Art. 861 5. Fondi di previdenza Art. 862 6. Altre riserve Art. 863 IV. Diritti sul patrimonio sociale 1. In conformità dello statuto Art. 864 2. Per legge Art. 865 E. Doveri I. Buona fede Art. 866 II. Contributi ed altre prestazioni Art. 867 III. Responsabilità 1. Della società Art. 868 2. Dei soci

  1. Responsabilità illimitata Art. 869

  2. Responsabilità limitata Art. 870

  3. Versamenti suppletivi Art. 871

  4. Limitazioni inammissibili Art. 872

  5. Procedura nel fallimento Art. 873

  6. Modificazione delle disposizioni sulla responsabilità Art. 874

  7. Responsabilità dei nuovi soci Art. 875

  1. Responsabilità dopo l’uscita o dopo lo scioglimento Art. 876

  2. Notificazione dell’ammissione o dell’uscita dei soci al registro di commercio Art. 877

  3. Prescrizione delle azioni di responsabilità Art. 878 Capo quinto: Organizzazione della società A. Assemblea generale I. Poteri Art. 879 II. Voto per corrispondenza Art. 880 III. Convocazione 1. Diritto e obbligo Art. 881 2. Forma Art. 882 3. Ordine del giorno Art. 883 4. Riunione di tutti i soci Art. 884 IV. Diritto di voto Art. 885 V. Rappresentanza Art. 886 VI. Esclusione dal diritto di voto Art. 887 VII. Deliberazioni 1. In genere Art. 888 2. Aumento delle prestazioni dei soci Art. 889 VII. Revoca dell’amministrazione e dell’ufficio di revisione Art. 890 IX. Diritto di contestare le deliberazioni dell’assemblea generale Art. 891 X. Assemblea dei delegati Art. 892 XI. Eccezioni in favore delle società mutue di assicurazione Art. 893 B. Amministrazione I. Eleggibilità 1. Qualità di socio Art. 894 2. … Art. 895 II. Durata delle funzioni Art. 896 III. Comitati Art. 897 IV. Gestione e rappresentanza 1. In genere Art. 898 2. Estensione e limitazione Art. 899 3. Contratti tra la società e il suo rappresentante Art. 899a 4. Firma Art. 900 5. Iscrizione Art. 901 V. Doveri 1. In genere Art. 902 2.

    Avviso obbligatorio in caso di insolvenza e di perdita di capitale sociale Art. 903 VI. Restituzione di somme riscosse Art. 904 VII. Sospensione e revoca Art. 905 C. Ufficio di revisione I. In genere Art. 906 II. Verifica dell’elenco dei soci Art. 907 D. Lacune nell’organizzazione Art. 908

Art. 909 e 910

Capo sesto: Scioglimento della società A. Cause di scioglimento Art. 911 B. Notificazione al registro di commercio Art. 912 C. Liquidazione. Ripartizione del patrimonio Art. 913 D. … Art. 914 E. Assunzione da parte d’una corporazione di diritto pubblico Art. 915 Capo settimo: Responsabilità A. Verso la società Art. 916 B. Verso la società, i soci e i creditori Art. 917 C. Solidarietà e regresso Art. 918 D. Prescrizione Art. 919 E. Nelle cooperative di credito e nelle società mutue d’assicurazione Art. 920 Capo ottavo: Federazioni di cooperative A. Requisiti Art. 921 B. Organizzazione I. Assemblea dei delegati Art. 922 II. Amministrazione Art. 923 III. Vigilanza. Contestazione di deliberazioni Art. 924 IV. Esclusione di nuovi obblighi Art. 925 Capo nono: Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico

Art. 926

Parte quarta: Del registro di commercio, delle ditte commerciali e della contabilità commerciale Titolo trentesimo: Del registro di commercio A. Scopo e ordinamento I. In genere Art. 927 II. Responsabilità Art. 928 III. Ordinanze 1. In genere Art. 929 2.Tenuta informatizzata del registro di commercio Art. 929a IV. Pubblicità Art. 930 V. Foglio ufficiale svizzero di commercio Art. 931 B. Iscrizioni I. Notificazione Art. 931a II. Inizio degli effetti Art. 932 III. Effetti Art. 933 IV. Iscrizione nel registro di commercio 1. Diritto e obbligo Art. 934 2. Succursali Art. 935 3. Norme d’esecuzione Art. 936 4. Numero d’identificazione delle imprese Art. 936a V. Modificazioni Art. 937 VI. Cancellazione 1. Obbligo di cancellazione Art. 938 2. Cancellazione d’ufficio Art. 938a 3. Organi e poteri di rappresentanza Art. 938b VII. Fallimento di società com-merciali e di società cooperative Art. 939 VIII. Doveri dell’ufficiale del registro di commercio 1. Verifica Art. 940 2. Diffida. Iscrizione d’ufficio Art. 941 3. Richiesta al giudice o all’autorità di vigilanza Art. 941a IX. Inosservanza delle norme 1. Responsabilità per il danno Art. 942 2. Ammende Art. 943 Titolo trentesimoprimo: Delle ditte commerciali A. Formazione delle ditte I. In genere Art.

944 II. Imprese individuali 1. Contenuto essenziale Art. 945 2. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta Art. 946 III. Ditte sociali 1. Società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni

  1. Formazione della ditta Art. 947

  2. Modificazione della ditta Art. 948

Art. 949

2. Società anonime, società a garanzia limi- tata e società cooperative Art. 950 3. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta Art. 951 IV. Succursali Art. 952 V. Assunzione di una azienda Art. 953 VI. Cambiamento di nome Art. 954 B. Obbligo di usare la ditta o il nome Art. 954a C. Sorveglianza Art. 955 D. Protezione della ditta Art. 956 Titolo trentesimosecondo: Della contabilità commerciale e della presentazione dei conti A. Obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti Art. 957 B. Contabilità Art. 957a C. Presentazione dei conti I. Scopo e contenuto Art. 958 II. Fondamenti della presentazione dei conti 1. Principio della continuità di esercizio Art. 958a 2. Principi della correlazione temporale e della correlazione materiale Art. 958b III. Principi della presentazione regolare dei conti Art. 958c IV. Presentazione, moneta e lingua Art. 958d D. Pubblicazione e consultazione Art. 958e E. Tenuta e conservazione dei libri Art. 958f Capo secondo: Conto annuale A. Bilancio I. Scopo del bilancio, requisiti per l’iscrizione a bilancio Art. 959 II. Articolazione minima Art. 959a B. Conto economico; articolazione minima Art. 959b C. Allegato Art. 959c D. Valutazione I. Principi Art. 960 II. Attivi 1. In genere Art. 960a 2. Attivi con un prezzo di mercato rilevabile Art. 960b 3. Scorte e prestazioni di servizi non fatturate Art. 960c 4.

Attivo fisso Art. 960d III. Debiti Art. 960e Capo terzo: Presentazione dei conti delle grandi imprese A. Requisiti supplementari per la relazione sulla gestione Art. 961 B. Indicazioni supplementari nell’allegato del conto annuale Art. 961a C. Conto dei flussi di tesoreria Art. 961b D. Relazione annuale Art. 961c E. Agevolazioni in caso di conto di gruppo Art. 961d Capo quarto: Chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta A. In genere Art. 962 B. Norme contabili riconosciute Art. 962a Capo quinto: Conto di gruppo A. Obbligo di allestimento Art. 963 B. Esonero dall’obbligo di allestimento Art. 963a C. Norme contabili riconosciute Art. 963b

Art. 964 Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori) Titolo trentesimoterzo: Dei titoli nominativi, dei titoli al portatore e dei titoli all’ordine

A. Definizione del titolo di credito Art. 965 B. Obbligo derivante dal titolo di credito Art. 966 C. Trasferimento del titolo di credito I. Forma generale Art. 967 II. Girata 1. Forma Art. 968 2. Effetti Art. 969 D. Conversione Art. 970 E. Ammortamento I. Requisiti Art. 971 II. Procedura. Effetti Art. 972 F. Norme particolari Art. 973 G. Custodia collettiva, certificato globale e diritti valori I. Custodia collettiva di titoli di credito Art. 973a II. Certificato globale Art. 973b III. Diritti valori Art. 973c Capo secondo: Dei titoli nominativi A. Nozione Art. 974 B. Prova del diritto del creditore I. Regola generale Art. 975 II. Prova mediante il semplice possesso Art. 976 C. Ammortamento Art. 977 Capo terzo: Dei titoli al portatore A. Nozione Art. 978 B. Eccezioni del debitore I. In genere Art. 979 II. Cedole di interessi al portatore Art. 980 C. Ammortamento I. In generale 1. Domanda Art. 981 2. Divieto di pagamento Art. 982 3. Diffida. Termine di produzione Art. 983 4. Modo della pubblicazione Art. 984 5. Effetti

  1. Se il titolo è prodotto Art. 985

  2. Se il titolo non è prodotto Art. 986 II. Singole cedole Art. 987 III. Biglietti di banca e titoli analoghi Art. 988 D. Cartella ipotecaria Art. 989 Capo quarto: Della cambiale e del vaglia cambiario (pagherò) A. Della capacità di obbligarsi in via cambiaria

Art. 990

B. Della cambiale 1. Requisiti Art. 991 2. Requisiti mancanti Art. 992 3. Specie Art. 993 4. Luoghi di pagamento. Cambiale domiciliata Art. 994 5. Promessa d’interessi Art. 995 6. Differenze in caso di somma scritta più volte Art. 996 7. Firme di persone incapaci di obbligarsi Art. 997 8. Firma senza poteri Art. 998 9. Responsabilità del traente Art. 999 10. Cambiale in bianco Art. 1000 1. Trasmissibilità Art. 1001 2. Requisiti Art. 1002 3. Forma Art. 1003 4. Effetti

  1. Funzione di trasferimento Art. 1004

  2. Funzione di garanzia Art. 1005

  3. Legittimazione del portatore Art. 1006 5. Eccezioni Art. 1007 6. Girata per procura Art. 1008 7. Girata pignoratizia Art. 1009 8. Girata dopo la scadenza o il protesto Art. 1010 1. Diritto di presentazione Art. 1011 2. Ordine o divieto di presentazione Art. 1012 3. Obbligo di presentazione della cambiale a certo tempo vista Art. 1013 4. Seconda presentazione Art. 1014 5. Forma della accettazione Art. 1015 6. Accettazione limitata Art. 1016 7. Domiciliatario e luogo di pagamento Art. 1017 8. Effetti della accettazione

  4. In genere Art. 1018

  5. Accettazione cancellata Art. 1019 1. Avallanti Art. 1020 2. Forma Art. 1021 3. Effetti Art. 1022 1. In genere Art. 1023 2. Cambiali a vista Art. 1024 3. Cambiali a certo tempo vista Art. 1025 4. Computo dei termini Art. 1026 5. Computo secondo il vecchio stile Art. 1027 1. Presentazione per il pagamento Art. 1028 2. Diritto alla quietanza. Pagamento parziale Art. 1029 3. Pagamento anticipato e pagamento alla scadenza Art. 1030 4. Pagamento in moneta estera Art. 1031 5. Deposito Art. 1032 1. Regresso del portatore Art. 1033 2. Protesto

  6. Termini e condizioni Art. 1034

  7. Competenza Art. 1035

  8. Contenuto Art. 1036

  9. Forma Art. 1037

  10. In caso di accettazione parziale Art. 1038

  11. Protesto contro più persone Art. 1039

  12. Copia dell’atto di protesto Art. 1040

  13. Vizi di forma Art. 1041 3. Avviso Art. 1042 4. Dispensa dal protesto Art. 1043 5. Responsabilità solidale degli obbligati Art. 1044 6. Estensione del diritto del regresso

  14. Del portatore Art. 1045

  15. Di chi ha pagato Art. 1046

  1. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza Art. 1047

  2. In caso di accettazione parziale Art. 1048

  3. Rivalsa Art. 1049 7. Perenzione

  4. In genere Art. 1050

  5. Forza maggiore Art. 1051

  6. Indebito arricchimento Art. 1052

Art. 1053

1. Disposizioni generali Art. 1054 2. Dell’accettazione per intervento

  1. Requisiti. Condizione del portatore Art. 1055

  2. Forma Art. 1056

  3. Responsabilità dell’accettante per intervento. Effetti sul regresso Art. 1057 3. Del pagamento per intervento

  4. Requisiti Art. 1058

  5. Obblighi del portatore Art. 1059

  6. Conseguenza del rifiuto Art. 1060

  7. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza Art. 1061

  8. Surrogazione nei diritti del portatore. Concorso d’intervenienti Art. 1062 1. Dei duplicati

  9. Diritto a più esemplari Art. 1063

  10. Rapporti dei duplicati tra loro Art. 1064

  11. Menzione dell’accettazione Art. 1065 2. Delle copie

  12. Forma ed effetti Art. 1066

  13. Consegna dell’originale Art. 1067

Art. 1068

1. Termini Art. 1069 2. Interruzione

  1. Cause Art. 1070

  2. Effetti Art. 1071 1. Misure provvisionali Art. 1072 2. Portatore conosciuto Art. 1073 3. Portatore sconosciuto

  3. Obblighi dell’istante Art. 1074

  4. Diffida Art. 1075

  5. Termini Art. 1076

  6. Pubblicazione Art. 1077 4. Effetti

  7. Se la cambiale è prodotta Art. 1078

  8. Se la cambiale non è prodotta Art. 1079 5. Misure ordinate dal giudice Art. 1080 1. Termini

  9. Giorni festivi Art. 1081

  10. Computo dei termini Art. 1082

  11. Esclusione dei giorni di rispetto Art. 1083 2. Luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale Art. 1084 3. Sottoscrizione di propria mano. Sottoscrizione del cieco Art. 1085 1. Capacità di obbligarsi in via cambiaria Art. 1086 2. Forma e termini degli obblighi cambiari

  12. In genere Art. 1087

  13. Atti necessari all’esercizio e alla preservazione dei diritti cambiari Art. 1088

  14. Esercizio del regresso Art. 1089 3. Effetti degli obblighi cambiari

  15. In genere Art. 1090

  16. Accettazione parziale. Pagamento parziale Art. 1091

  17. Pagamento Art. 1092

  18. Azione di indebito arricchimento Art. 1093

  19. Trasferimento del credito Art. 1094

  20. Ammortamento Art. 1095 C. Del vaglia cambiario (pagherò) 1. Requisiti Art. 1096 2. Requisiti mancanti Art. 1097 3. Riferimento alle norme sulla cambiale Art. 1098 4. Responsabilità dell’emittente; presentazione al visto Art. 1099 Capo quinto: Dell’assegno bancario (chèque) I. Della emissione e della forma dell’assegno bancario 1. Requisiti Art. 1100 2. Requisiti mancanti Art. 1101 3. Persone su cui l’assegno bancario può essere tratto Art. 1102 4. Provvista Art. 1103 5. Esclusione dell’accettazione Art. 1104 6. Designazione del prenditore Art. 1105 7. Promessa di interessi Art. 1106 8. Luoghi di pagamento ed assegno bancario domiciliato Art. 1107 II. Del trasferimento 1. Trasmissibilità Art. 1108 2. Requisiti Art. 1109 3. Legittimazione del portatore Art. 1110 4. Assegno bancario al portatore Art. 1111 5. Perdita del possesso Art. 1112 6. Diritti derivanti dalla girata dopo la scadenza o il protesto Art. 1113 III. Dell’avallo

Art. 1114

IV. Della presentazione e del pagamento 1. Scadenza Art. 1115 2. Presentazione per il pagamento Art. 1116 3. Computo secondo il vecchio stile Art. 1117 4. Presentazione a una stanza di compensazione Art. 1118 5. Revoca

  1. In genere Art. 1119

  2. In caso di morte, d’incapacità o di fallimento Art. 1120 6. Verifica delle girate Art. 1121 7. Pagamento in moneta estera Art. 1122 V. Dell’assegno bancario sbarrato e dell’assegno bancario da accreditare 1. Assegno bancario sbarrato

  3. Nozione Art. 1123

  4. Effetti Art. 1124 2. Assegno bancario da accreditare

  5. In genere Art. 1125

  6. Diritti del portatore in caso di fallimento, di sospensione dei pagamenti, di esecuzione forzata Art. 1126

  7. Diritti del portatore in caso di rifiuto dell’accreditamento, del giro o della compensazione Art. 1127 VI. Del regresso per mancato pagamento 1. Diritti di regresso del portatore Art. 1128 2. Protesto. Termini Art. 1129 3. Estensione del regresso Art. 1130 4. Riserva della forza maggiore Art. 1131 VII. Dell’assegno bancario falso o falsificato

Art. 1132

VIII. Dei duplicati

Art. 1133

IX. Della prescrizione

Art. 1134

X. Disposizioni generali 1. Definizione del «banchiere» Art. 1135 2. Termini

  1. Giorni festivi Art. 1136

  2. Computo dei termini Art. 1137 XI. Del conflitto delle leggi 1. Persone su cui l’assegno bancario può essere tratto Art. 1138 2. Forma e termini degli obblighi assunti per assegno bancario Art. 1139 3. Effetti degli obblighi derivanti da assegno bancario

  3. Legge del luogo di sottoscrizione Art. 1140

  4. Legge del luogo di pagamento Art. 1141

  5. Legge del luogo di domicilio Art. 1142 XII. Applicazione del diritto cambiario

Art. 1143

XIII. Riserva della legislazione speciale

Art. 1144 Titolo trentesimoquarto: Dei prestiti in obbligazioni

Capo sesto: Dei titoli affini alle cambiali e degli altri titoli all’ordine A. In genere I. Requisiti Art. 1145 II. Eccezioni del debitore Art. 1146 B. Titoli affini alle cambiali I. Assegni all’ordine 1. In genere Art. 1147 2. Esclusione dell’obbligo d’accettazione Art. 1148 3. Conseguenze dell’accettazione Art. 1149 4. Esclusione dell’esecuzione cambiaria Art. 1150 II. Promesse di pagamento all’ordine Art. 1151 C. Altri titoli girabili Art. 1152 Capo settimo: Dei titoli rappresentanti merci A. Requisiti Art. 1153 B. Nota di pegno (warrant) Art. 1154 C. Effetti dei vizi di forma Art. 1155

Capo primo Obbligo d’un manifesto per l’emissione

Art. 1156

Capo secondo: Della comunione degli obbligazionisti A. Requisiti Art. 1157 B. Rappresentante della comunione I. Nomina Art. 1158 II. Poteri del rappresentante 1. In genere Art. 1159 2. Controllo del debitore Art. 1160 3. In caso di prestiti garantiti da pegno Art. 1161 III. Cessazione della procura Art. 1162 IV. Spese Art. 1163 C. Assemblea degli obbligazionisti I. In genere Art. 1164 II. Convocazione 1. In genere Art. 1165 2. Moratoria Art. 1166 III. Riunione 1. Diritto di voto Art. 1167 2. Rappresentanza di singoli obbligazionisti Art. 1168 IV. Norme di procedura Art. 1169 D. Decisioni della comunione I. Limitazione dei diritti dei creditori 1. Ammissibilità e maggioranza richiesta

  1. Comunione unica Art. 1170

  2. Pluralità di comunioni Art. 1171

  3. Determinazione della maggioranza Art. 1172 2. Restrizioni

  4. In generale Art. 1173

  5. Uguaglianza di trattamento Art. 1174

  6. Conto di situazione e bilancio Art. 1175 3. Approvazione

  7. In generale Art. 1176

  8. Condizioni Art. 1177

  9. Ricorso Art. 1178

  10. Revoca Art. 1179 II. Altre decisioni 1. Procura del rappresentante della comunione Art. 1180 3. Altri casi Art. 1181 3. Ricorso Art. 1182 E. Casi particolari I. Fallimento del debitore Art. 1183 II. Concordato Art. 1184 III. Prestiti di imprese di strade ferrate o di navigazione Art. 1185 F. Diritto imperativo Art. 1186 Disposizioni transitorie della legge federale del 30 marzo 1911 Disposizioni finali della modificazione del 23 marzo 1962 A. Privilegio nel fallimento Art. 1 B. Concorrenza sleale Art. 2 C. Disposizioni transitorie Art. 3 D. Entrata in vigore Art. 4 Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre B. Termine di adeguamento Art. 2 C. Prestazione dei conferimenti Art. 3 D. Buoni di partecipazione e buoni di godimento Art. 4 E. Quote sociali proprie Art. 5 F. Obbligo di effettuare versamenti suppletivi Art. 6 G. Ufficio di revisione Art. 7 H. Diritto di voto Art. 8 J. Adeguamento delle maggioranze richieste dallo statuto Art. 9 K. Soppressione di azioni e di quote sociali in caso di risanamento Art. 10 L. Diritto esclusivo di usare le ditte iscritte Art. 11 Disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 Disposizione transitoria della modifica del 23 dicembre B. Contabilità commerciale e presentazione dei conti Art. 2 Disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre B. Adeguamento di statuti e regolamenti Art. 2 C. Obblighi di annunciare Art. 3 Disposizioni finali dei titoli VIII e VIIIbis

Art. 1

Art. 2 a 4

Art. 5

Art. 6 Disposizioni finali e transitorie del titolo X Disposizioni finali del capo quarto del titolo XIII Disposizioni transitorie del titolo XX Disposizioni finali e transitorie dei titoli XXIV a XXXIII

Modificazione del CO Art. 1 Modificazione del CC Art. 2 Modificazione della legge sul contratto di assicurazione Art. 3 Modificazione della legge sull’agricoltura Art. 4 Modificazione della legge sul lavoro Art. 5 Abrogazione di disposizioni di diritto federale Art. 6 Adattamento di rapporti giuridici sorti sotto il diritto anteriore Art. 7 Entrata in vigore Art. 8 A. Regime transitorio Art. 1 B. Privilegio nel fallimento Art. 2 C. Attuazione Art. 3 A. Riferimento al titolo finale Art. 1 B. Adattamento al nuovo diritto delle società anteriori I. In genere Art. 2 II. Fondi di beneficenza Art. 3

Art. 4

C. Norme riguardanti il bilancio I. Deroga in caso di crisi economica Art. 5 II. … Art. 6 D. Responsabilità dei soci delle società cooperative Art. 7 E. Ditte Art. 8 F. Titoli di credito anteriormente emessi I. Titoli nominativi Art. 9 II. Azioni 1. Valore nominale Art. 10 2. Azioni al portatore non interamente liberate Art. 11 III. Cambiali ed assegni bancari Art. 12 G. Comunione dei creditori Art. 13 H. … Art. 14 J. Modificazioni della legge sulla esecuzione e sul fallimento Art. 15 K. Rapporto con la legge su le banche I. Riserva generale Art. 16 II. Modificazione di alcune norme Art. 17 L. Abrogazione di diritto civile federale Art. 18 M. Attuazioni della presente legge Art. 19 Disposizioni finali del titolo XXVI A. Titolo finale del Codice civile Art. 1 B. Adeguamento alla nuova disciplina legale I. In genere Art. 2 II. Disposizioni particolari 1. Buoni di partecipazione e di godimento Art. 3 2. Rifiuto dell’acquirente di azioni nominative Art. 4 3. Azioni con diritto di voto privilegiato Art. 5 4. Maggioranze qualificate Art. 6 C. Modificazione di leggi federali Art. 7 D. Referendum Art. 8 E. Entrata in vigore Art. 9 Disposizioni finali del capo secondo del titolo XXXIV A.

Regola generale Art. 1 B. Adeguamento di statuti e regolamenti Art. 2 C. Obblighi di annunciare Art. 3