Fonte

742.147.1

Legge federale sulla polizia delle strade ferrate

del 18 febbraio 1878 (Stato 1° gennaio 2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, in esecuzione dell’articolo 31 capoverso 6 della legge federale del 23 dicembre 18721 su la costruzione e l’esercizio delle strade ferrate sul territorio della Confederazione Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 1877, decreta:

Art. 1

Tranne il caso di permesso dato dall’amministrazione della ferrovia o di autorizzazione basata su un diritto privato, è interdetto a chiunque non sia occupato nella ferrovia, l’introdursi da altre parti fuor di quelle che sono aperte al pubblico, su una via ferrata in esercizio, o sulle sue dipendenze.

Questa interdizione non è applicabile al personale d’ispezione incaricato della sorveglianza delle ferrovie e del loro esercizio, nè ai funzionari della polizia, dei tribunali, dell’amministrazione delle dogane, delle poste, dei telegrafi, delle foreste, del catasto e delle pubbliche costruzioni, in quanto l’accesso alla ferrovia e alle sue dipendenze lor sia necessario per l’esercizio del loro officio. Essi devono essere muniti d’una carta di legittimazione rilasciata dalla intendenza della linea sulla domanda della superiore autorità da cui dipendono, a meno che il carattere del loro officio non si chiarisca già dalla loro divisa, dagli attributi del loro servizio, ecc.

Art. 2

È vietato il cavalcare, condur vetture, cacciare o lasciar entrar bestie sulla ferrovia e sulle sue dipendenze, in quanto queste (come cortili di stazione, piazze di carico e scarico, passaggi a livello) non siano per ciò aperte.

Le vetture che conducono o vengono a prendere viaggiatori alla ferrovia, devono praticare gli accessi e i siti di sosta a tal uopo designati dalla polizia locale.

Art. 3

È proibito il traversare a piedi, a cavallo, cori vetture e con bestie la ferrovia nei passaggi a livello all’appressarsi di un convoglio. Laddove i passaggi hanno guardie, questo divieto sta finchè le barriere sono chiuse e non vengono riaperte dagli impiegati della linea.

RU 3 422 e CS 7 27

[CS 7 3; RU 1949 I 571 art. 55 lett. b. RU 1958 347 art. 96 cpv. 1 n. 1]. In luogo della disp. cit., vedi ora l’art. 23 della LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie (RS 742.101).

Le barriere dei passaggi a livello per vetture e pedoni in servizio di privati devono di regola essere chiuse; esse saranno aperte e poi chiuse di nuovo dagli aventi diritto, per far uso del lor diritto di passaggio, sotto loro propria risponsabilità.

Dieci minuti avanti l’arrivo del convoglio non è piu permesso far passar mandrie sulla strada ferrata.

Art. 4

I passanti a piedi, a cavallo, con bestie e con vetture sui passaggi a livello, non devono indugiarvisi più che non sia necessario per traversarli.

I veicoli non devono valicar la ferrovia che al passo.

Le bestie, le vetture, i cavalcanti che arrivano ad un passaggio quando è chiuso, devono far sosta a 10 m almeno dalle barriere.

Gli aratri, gli erpici, i tronchi d’alberi ed altri oggetti pesanti, per cui potrebbe essere danneggiata la linea e incagliata la circolazione sulla medesima, non possono farsi traversare che su carri o tregge.

Art. 5

È vietato il danneggiare la ferrovia o le sue dipendenze (dighe, fossati, fabbricati, materiale di trasporto, chiuse, segnali, linee telegrafiche, tavole d’avviso, indicatori di declività, pali chilometrici e simili) o il recarvi cambiamento comecchessia, incagliare lo scolo delle acque, aprire di moto proprio le barriere commesse al servizio degli impiegati ferroviari, gettar o porre sassi, legno, ecc., sul piano della linea, fingere segnali, suscitar falso allarme maneggiare arbitrariamente aguglie, o dischi, e in generale il pigliar a far cosa che possa recar disturbo o pericolo all’esercizio.

Art. 62

Art. 7

Le infrazioni alle precedenti disposizioni saranno denunciate all’autorità di polizia o giudiziaria competente secondo il diritto vigente nel luogo dove fu commessa l’infrazione.

Quando il contravventore non possa fornire giustificazioni fededegne della sua persona, della sua condizione e del suo domicilio, o quand’egli non abbia domicilio fisso nella Svizzera, sarà obbligato a dare, contro ricevuta, una sufficiente garanzia, che viene trasmessa insieme colla denuncia. Se questa garanzia non è prestata, il rispettivo individuo è condotto alla più vicina autorità locale di polizia la quale riceve il rapporto e lo tratta come denuncia.

Art. 83

Le contravvenzioni contemplate negli articoli 3 e 5 sono punite con l’arresto o la multa, le altre con la multa.

Art. 94

Art. 10

Qualora un atto od una inosservanza passibile di multa in forza degli articoli 1 a 6 si presentasse, giusta il diritto federale o cantonale, come un delitto o una infrazione di polizia più grave, e specialmente, a tenore dell’articolo 67 del Codice penale federale del 4 febbraio 18535, come un atto con cui, per imprudenza o negligenza o con intenzione, un convoglio ferroviario fu esposto ad un pericolo grave, contro una tale infrazione si procederà secondo la sua qualificazione più grave.

Restano pur riservate in tutti i casi le ragioni di diritto civile per i danni emersi in conseguenza delle contravvenzioni di polizia.

Art. 116

Le autorità cantonali giudicano le contravvenzioni secondo le disposizioni penali della presente legge. La procedura è retta dal Codice di procedura penale del 5 ottobre 20077.

Art. 12

Ogni Società ferroviaria designa quei funzionari ed impiegati che sono investiti del diritto di esercitare la polizia della ferrovia, informandone il Consiglio federale e i Governi cantonali rispettivi.

Questi funzionari ed impiegati, nei limiti delle attribuzioni di polizia a loro assegnate dalla presente legge, sono, rispetto al loro carattere officiale, parificati agli agenti della polizia cantonale e devono venir immessi in officio con quella stessa forma di giuramento che per questi ultimi praticata.

Alla polizia cantonale rimangono riservate tutte le attribuzioni che si connettono all’esercizio del silo diritto di sorveglianza.

Nuovo testo giusta l’art. 96 cpv. 3 della LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 347; FF 1956 I 231 ediz. ted. 205 ediz. fr.).

[RU III 335, VI 284 art. 5, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6; CS 3 286 art. 342 cpv.2

n. 3, CS 4 777 art. 61. CS 3 187 art. 398 cpv.2 lett. a]. Ora: a tenore degli art. 238 e 239 CP, secondo i quali è punibile la messa in pericolo del servizio ferroviario in generale (RS 311.0).

Nuovo testo giusta il n. II 23 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 13

Le amministrazioni delle ferrovie devono, mediante affissi in luoghi appropriati (sulle piazze delle stazioni, nelle sale d’aspetto, presso i passaggi a livello, ecc), richiamare al pubblico quelle disposizioni della presente legge e dei regolamenti dalla medesima abbracciati (art. 6), le quali vogliono essere specialmente considerate a seconda delle diverse ubicazioni, avendo cura a che gli agenti della polizia delle strade ferrate, nell’esercizio delle loro funzioni, vadano provveduti di una copia della legge.

Art. 14

Coll’entrar in vigore della presente legge, tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti cantonali, non meno che dei regolamenti delle amministrazioni delle ferrovie colla medesima in contraddizione, restano abrogate.

Art. 15

Il Consiglio federale, conformemente ai dispositivi della legge federale del 17 giugno 18748 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, è incaricato di pubblicare la presente legge e di fissare il tempo del suo entrar in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 15 giugno 18789

[CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b]

DCF del 27 mag. 1878 (RU 3 248).