322.21
Ordinanza del DDPS concernente la giustizia penale militare (OGPM- DDPS)
(OGPM-DMF)
del 12 febbraio 1991 (Stato 14 maggio 2002)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 95 capoverso 2 dell’ordinanza del 24 giugno 19791 concernente la giustizia penale militare (OGPM), ordina:
Art. 1 Potere disciplinare
Quando il potere disciplinare è di competenza delle autorità militari cantonali, esso è esercitato:
2 nei confronti delle persone soggette all’obbligo di leva, dal Cantone che deve chiamarle al reclutamento;
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nei confronti degli obbligati all’ispezione, che non si presentano all’ispezione il giorno previsto o che a causa del ritardo non vengono ammessi all’ispezione, dal Cantone sul cui territorio ha luogo l’ispezione;
in tutti gli altri casi, dal Cantone competente, secondo l’organizzazione delle truppe per i compiti cantonali, della formazione alla quale appartiene il militare o, se una tale competenza manca, dal Cantone di domicilio o dal Cantone dell’ultimo domicilio.
Art. 2 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1990.
RU 1991 630
Nuovo testo giusta l’art. 24 cpv. 2 n. 1 dell’O del DDPS del 16 apr. 2002 sul reclutamento (RS 511.110).