0.311.33
Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli
Conchiusa a Ginevra il 30 settembre 1921 Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 19252 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 gennaio 1926 Entrata in vigore per la Svizzera il l° febbraio 1926 (Stato 31 gennaio 2007)
L’Africa del Sud, l’Albania, l’Australia, l’Austria, il Belgio, il Brasile, l’Impero britannico, il Canada, il Cile, la Colombia, Costarica, l’Estonia, la Grecia, l’Italia, il Giappone, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia, la Persia, il Portogallo, il Siam, la Svizzera e la Nuova Zelanda, animati dal desiderio di assicurare in modo più completo la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, designata nel preambolo dell’Accordo del 18 maggio 19043 e della Convenzione del 4 maggio 19104 Sotto il nome di «Tratta delle bianche»; presa conoscenza delle raccomandazioni inserite nell’Atto finale della Conferenza internazionale che si riunì dal 30 giugno al 5 luglio 1921 a Ginevra, convocata dal Consiglio della Società delle Nazioni, e avendo risolto di conchiudere una Convenzione addizionale all’Accordo ed alla Convenzione menzionata sopra, hanno designato a questo scopo quali loro plenipotenziari
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
La Alte Parti contraenti convengono, per quanto esse non siano ancora Parti dell’Accordo del 18 maggio 19045 e della Convenzione del 4 maggio 19106 di trasmettere, il più presto possibile e nella forma prevista dall’Accordo e dalla Convenzione menzionati sopra, le loro ratificazioni di detti Atti o le loro adesioni agli stessi.
CS 12 36; FF 1924 III 1036 ediz. ted. 1059 ediz. franc.
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
Art. 2
Le Alte Parti contraenti convengono di prendere tutte le misure che sono necessarie per scoprire e punire gli individui che si danno alla tratta dei fanciulli dell’uno e dell’altro sesso, essendo questa infrazione intesa nel senso dell’articolo 1 della Convenzione del 4 maggio 19107.
Art. 3
Le Alte Parti contraenti convengono di prendere le misure necessarie allo scopo di punire i tentativi di infrazioni e, nei limiti legali, gli atti preparatori delle infrazioni previste negli articoli 1 e 2 della Convenzione del 4 maggio 19108.
Art. 4
Le Alte Parti contraenti convengono, qualora non esistessero fra esse Convenzioni di estradizione, di prendere tutte le misure che sono in loro potere per estradare gli individui imputati delle infrazioni previste negli articoli 1 e 2 della Convenzione del 4 maggio 19109 o condannati per queste infrazioni.
Art. 5
Al paragrafo B del protocollo finale della Convenzione del 191010, le parole «venti anni compiti» saranno sostituite dalle parole «ventun anni compiti».
Art. 6
Le Alte Parti contraenti convengono, pel caso che esse non avessero ancora preso delle misure legislative o amministrative per l’autorizzazione e la vigilanza delle agenzie e degli uffici di collocamento, di emanare dei regolamenti in questo senso per assicurare la protezione delle donne e dei fanciulli che cercano lavoro in un altro Stato.11
Art. 7
Le Alte Parti contraenti convengono, per quanto riguarda i loro uffici di immigrazione e di emigrazione, di prendere le misure amministrative e legislative destinate a combattere la tratta delle donne e dei fanciulli. Esse convengono, in particolare, di emanare i regolamenti necessari per la protezione delle donne e dei fanciulli che viaggiano su navi che trasportano emigranti, non solo alla partenza ed all’arrivo, ma anche nel corso della navigazione e a prendere delle disposizioni per far affiggere, nelle stazioni e nei porti, avvisi che mettano in guardia le donne e i fanciulli contro i
Vedi la LF del6 ott. 1989 sul collocamento (RS 823.11) e l’O del 16 gen. 1991 sul collocamento (RS 823.111).
pericoli della tratta ed indichino i luoghi ove essi possono trovare alloggio, aiuto ed assistenza.
Art. 8
La presente Convenzione, di cui fanno egualmente stato il testo francese e quello inglese porterà la data d’oggi e potrà essere firmata fino al 31 marzo 1922.
Art. 9
La presente Convenzione è soggetta a ratificazione. Gli atti di ratificazione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni che ne notificherà il ricevimento agli altri Membri della Società ed agli Stati ammessi a firmare la Convenzione. Gli atti di ratificazione saranno depositati negli archivi del Segretariato12. In conformità delle disposizioni dell’articolo18 del Patto della Società delle Nazioni13, il Segretario generale registrerà la presente Convenzione non appena sia stato fatto il deposito della prima ratificazione.
Art. 10
I Membri della Società delle Nazioni che non hanno firmato la presente Convenzione avanti il 1° aprile 1922, potranno aderirvi. Lo stesso vale per gli Stati che non sono Membri della Società ai quali il Consiglio della Società potrà decidere di comunicare ufficialmente la presente Convenzione. Le adesioni saranno notificate al Segretario generale della Società14 che ne avviserà gli Stati interessati indicando la data della notificazione.
Art. 11
La presente Convenzione entrerà in vigore, per ciascuna delle Parti, alla data del deposito della sua ratificazione o del suo atto di adesione.
Art. 12
La presente Convenzione potrà essere denunciata da ogni Membro della Società o da ogni Stato con un termine di disdetta di dodici mesi. La denuncia dev’essere fatta con comunicazione scritta al Segretario generale della Società15. Questi comunicherà copia della denuncia a tutte le altre Parti contraenti indicando la data di ricevimento.
Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted.
[RU 36 631]
Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted.
La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la data della notificazione al Segretario generale e sarà valida solo per lo Stato che l’avrà notificata.
Art. 13
Il Segretario generale della Società16 terrà un elenco di tutte le Parti che avranno firmato, ratificato o denunciato la presente Convenzione o che vi avranno aderito. Questo elenco potrà essere consultato in ogni tempo dai membri della Società; esso sarà pubblicato più spesso che sia possibile secondo le istruzioni del Consiglio.
Art. 14
Ciascun Membro o Stato firmatario può dichiarare che la sua firma non vincola sia tutte, sia talune delle sue colonie, possedimenti d’oltre mare, protettorati o territori sottoposti alla sua sovranità o alla sua autorità, e può, ulteriormente, aderire separatamente in nome di qualcuna delle sue colonie, dei suoi possedimenti d’oltre mare, protettorati o territori esenti con questa dichiarazione. La denuncia potrà parimente farsi separatamente per ogni colonia, possedimento d’oltre mare, protettorato o territorio sottoposto alla sua sovranità o autorità; si applicheranno a questa denuncia le disposizioni dell’articolo 12. Fatto a Ginevra, il trenta settembre millenovecentoventuno in un sol esemplare, che resta depositato negli archivi della Società delle Nazioni17.
(Seguono le firme)
Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted.
Atto finale La Conferenza internazionale sulla Tratta delle donne e dei fanciulli, convocata in conformità della risoluzione del Consiglio della Società delle Nazioni del 22 febbraio 1921, s’è riunita il 30 giugno 1921 nella sede della Società a Ginevra . La Conferenza è stata incaricata, con una risoluzione dell’Assemblea del 15 dicembre 1920, di sforzarsi di conseguire un’unità fra le vedute dei diversi governi che renda possibile un’azione comune. Il Consiglio della Società ha designato, come Presidente della Conferenza, il sig. Michele Levie, Ministro di Stato. La Conferenza ha scelto, come Vicepresidente, la signorina Henni Forchhammer. Il Segretario generale della Società delle Nazioni ha nominato Rachele Crowdy, come Segretaria generale della Conferenza, e il sig. Giorgio Kaeckenbeeck, come Consigliere giuridico. La Segretaria generale e il Consigliere giuridico sono stati aggiunti dalla Conferenza al Presidente e al Vicepresidente per costituire l’Ufficio. Gli Stati enumerati nell’elenco seguente hanno preso parte alla Conferenza e, a questo scopo, hanno designato come loro delegati e periti:
(Seguono i nomi dei delegati e dei periti dei diversi Stati) Dopo aver coordinate, in un rapporto allegato al presente Atto, le risposte ricevute dal Segretariato al questionario spedito il 16 febbraio 1921 ai singoli Stati, e prese le deliberazioni consegnate nei processi verbali delle sue sedute, la Conferenza ha adottato le risoluzioni e i voti seguenti: I. La Conferenza: considerando che una repressione efficace della tratta delle donne e dei fanciulli sarà agevolata dall’adozione, nel maggior numero possibile di Stati, di principi comuni e di provvedimenti analoghi; considerando che sarebbe, in particolare, necessario a questo scopo, che le infrazioni fossero punibili da tutte le legislazioni; considerando che l’Accordo del 18 maggio 190418 e la Convenzione del 4 maggio 191019 contengono i principi e i provvedimenti essenziali in questa materia e che una applicazione la più compiuta e generale possibile di questi Atti sarebbe tale da portare un serio rimedio alla situazione presente; raccomanda al Consiglio della Società delle Nazioni: d’invitare istantemente tutti i membri della Società e gli altri Stati che non hanno ancora ratificato l’Accordo del 18 maggio 1904 e la Convenzione del 4 maggio 1910, o che non vi hanno aderito, a dare la loro ratificazione o la loro adesione a questi Atti. II. La Conferenza, animata dal proposito d’assicurare la protezione delle donne e dei fanciulli, qualunque siano la loro razza ed il loro colore, esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni voglia invitare gli Stati contraenti degli Atti del 18 maggio 1904 e del 4 maggio 1910, concernenti la tratta delle donne e dei fanciulli, come pure gli altri Stati che non vi hanno ancora aderito, a dare la loro adesione anche per le loro colonie e dipendenze. III. La Conferenza esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni inviti i governi ad adottare delle prescrizioni che permettano di punire i tentativi e, nei limiti legali, gli atti preparatori dei delitti previsti negli articoli 1 e 2 della Convenzione del 4 maggio 1910. IV.
La Conferenza esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni abbia a domandare agli Stati contraenti degli Atti del 1904 e del 1910, e a quelli che stanno per aderirvi, di portare ai 21 anni compiti l’età indicata alla lettera B del Protocollo finale del 191020 e di prevedere che questa età sia considerata come un minimo, raccomandando agli Stati di elevarlo ancora. V. La Conferenza, riferendosi all’articolo5 della Convenzione del 4 maggio 1910, e desiderando di veder assicurata nel modo più completo la repressione delle infrazioni previste negli articoli 1 e 2 di essa Convenzione, esprime il voto che, nel caso in cui non esistessero convenzioni d’estradizione tra le parti contraenti, queste prendano tutte le misure che sono in loro potere per l’estradizione delle persone perseguite o condannate per le infrazioni di cui sopra.
VI. La Conferenza esprime il voto che tutti gli Stati adottino, nelle questioni d’emigrazione e d’immigrazione, dei provvedimenti amministrativi e legislativi intesi a combattere la tratta delle donne e dei fanciulli. Essa richiama specialmente l’attenzione dei governi sulla necessità d’assicurare la protezione delle donne e dei fanciulli che viaggiano soli, tanto al momento della partenza e dell’arrivo, quanto durante il viaggio. VIbis. La Conferenza richiama l’attenzione della Commissione internazionale dell’emigrazione sulla questione della tratta e sull’interesse di adottare delle disposizioni precise che potrebbero, eventualmente, essere inserite in un accordo internazionale. VII. La Conferenza esprime il voto che le associazioni internazionali competenti siano invitate a concertarsi sui provvedimenti che esse devono prendere per assicurare il viaggio, fino al paese di destinazione, delle donne o delle giovinette espulse dalle autorità di un altro paese o che non sono state autorizzate a soggiornarvi. VIII. Riferendosi all’articolo2 dell’Accordo del 1904, la Conferenza esprime il voto che i governi intervengano presso le amministrazioni e le società di trasporto per assicurare l’affissione gratuita, nelle stazioni delle strade ferrate e nei porti, di annunci che richiamino l’attenzione delle donne e delle giovinette sui pericoli della tratta e che loro indichino dove possono trovare rifugio ed assistenza. IX. La Conferenza esprime il voto che gli Stati che non hanno ancora preso dei provvedimenti legislativi od amministrativi concernenti l’autorizzazione e la vigilanza delle agenzie e degli uffici di collocamento, s’impegnino ad emanare dei regolamenti in questo senso, per assicurare la protezione delle donne e dei fanciulli che cercano lavoro in un altro paese. X. La Conferenza esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni, in applicazione dell’articolo 23 (c) del Patto21, incarichi il Segretariato generale della Società di domandare a tutti i Membri della Società e agli Stati contraenti dell’Accordo del 1904 e della Convenzione del 1910, che gli forniscano ogni anno un rapporto sui provvedimenti da essi presi o previsti nell’intento di reprimere la tratta delle donne e dei fanciulli.
Questi rapporti saranno comunicati in extenso o in riassunto a tutti i Membri della Società e alle parti contraenti degli atti suddetti, perchè ciascun paese possa profittare dell’esperienza degli altri. Il Segretario generale potrà, a questo scopo, preparare un disegno di questionario da mandare ai governi. La Conferenza esprime parimente il voto che le associazioni internazionali per la repressione della tratta siano invitate ad inviare al Segretariato generale un rapporto annuale sulla loro attività. Questi rapporti saranno comunicati nello stesso modo di quelli dei governi.22 XI. La Conferenza esprime il voto che sia istituita una Commissione composta di cinque a sei rappresentanti degli Stati e di tre a cinque assessori, la quale deve fungere da organo consultivo presso la Società delle Nazioni, allo scopo di fornire dei pareri al Consiglio sul «controllo generale degli accordi relativi alla tratta delle
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Questo cpv. mancava nella traduzione italiana pubblicata nella RU ed è stato qui introdotto per conformare il presente testo a quello originale.
donne e dei fanciulli», come pure su tutte le questioni internazionali concernenti questa materia, che potessero essergli sottoposti per esame. Questa Commissione non avrebbe nessuna autorità né poteri diretti. Spetterà al Consiglio della Società delle Nazioni di designare i membri. Tuttavia, la Conferenza reputa opportuno esprimere le raccomandazioni seguenti: che il Consiglio tenga conto, per quanto è possibile, degli interessi generali e delle rappresentanze geografiche nella designazione degli Stati rappresentati e che uno dei membri sia un rappresentante della Francia, paese che, in virtù degli Atti del 1904 e del 1910 ha assunto certe funzioni speciali e che, inoltre, fornirà al Segretariato generale tutta la documentazione che si è incaricato di raccogliere in virtù di questi Atti; che gli assessori rappresentino: 1. l’Ufficio internazionale per la repressione della tratta; 2. un’organizzazione internazionale femminile; 3. le società internazionali seguenti, individualmente o collettivamente:
Associazione ebrea per la protezione delle giovinette;
Associazione cattolica internazionale delle opere di protezione della giovinetta;
Federazione delle Unioni nazionali delle Amiche della giovinetta.
Che la Commissione consultiva si riunisca secondo i bisogni su invito del Consiglio della Società delle Nazioni. Che le spese di ciascun rappresentante siano a carico dello Stato o dell’Associazione che esso rappresenta. Che la Commissione si tenga in istretto contatto, per mezzo degli assessori, con le organizzazioni nazionali ed internazionali, allo scopo di assicurare la unione e la cooperazione degli sforzi ufficiali o no fatti per reprimere la tratta. XII. La Conferenza esprime il voto che i governi esaminino la questione della tratta dei fanciulli e provochino le ricerche necessarie per scoprire coloro che la praticano e deferirli ai tribunali repressivi. Essa esprime pure il voto che i governi modifichino le disposizioni delle loro leggi civili sull’adozione, se queste disposizioni sono di natura tale da dar luogo ad abusi. XIII. La Conferenza esprime il voto che le parole «tratta delle bianche» siano sostituite nei testi degli accordi internazionali con le parole «tratta delle donne e dei fanciulli». XIV. Essendo stata richiamata l’attenzione della Conferenza sulle conseguenze che derivano, dal punto di vista della tratta, dalle deportazioni individuali o collettive delle donne e dei fanciulli, che rivestono un carattere politico o militare, la Conferenza ha il dovere di domandare alla Società delle Nazioni di accordare il suo intervento allo scopo di sopprimere tali pratiche contrarie alle leggi umanitarie. XV. La Conferenza prega il Segretariato generale delle Società delle Nazioni di ringraziare, in suo nome, le diverse associazioni di cui le sono stati trasmessi i voti e di informarle che essi sono stati sottoposti all’esame di una Commissione speciale e che le questioni a cui si riferiscono sono state oggetto sia di deliberazioni, sia di decisioni della Conferenza. La Conferenza decide che saranno stesi due esemplari originali dell’atto finale, firmati dai delegati. Uno di questi esemplari sarà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni23 e l’altro sarà messo a disposizione del Consiglio. La Conferenza esprime il voto che il Consiglio della Società delle Nazioni trasmetta il secondo esemplare originale al Governo francese, che conserva nei suoi archivi l’Accordo del 1904 e la Convenzione del 1910. Delle copie certificate conformi saranno consegnate ai Membri della Società e agli Stati rappresentati alla Conferenza.
In fede di che, i delegati hanno firmato il presente Atto.
Fatto a Ginevra, il cinque luglio millenovecentoventuno, in due esemplari originali.
(Seguono le firme)
Vedi la nota all’art.9 cpv. 1 della Conv.
Campo d'applicazione il 31 gennaio 200724 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Afghanistan 10 aprile 1935 A 10 aprile 1935 Albania 13 ottobre 1924 13 ottobre 1924 Algeria 31 ottobre 1963 A 31 ottobre 1963 Australia 28 giugno 1922 28 giugno 1922 Isola di Norfolk 2 settembre 1936 2 settembre 1936 Austria 9 agosto 1922 9 agosto 1922 Bahamas 10 giugno 1976 S 10 luglio 1973 Belarus 21 maggio 1948 A 21 maggio 1948 Belgio 15 giugno 1922 15 giugno 1922 Brasile 18 agosto 1933 18 agosto 1933 Bulgaria 29 aprile 1925 A 29 aprile 1925 Canada 28 giugno 1922 28 giugno 1922 Ceca, Repubblica 30 dicembre 1993 S 1° gennaio 1993 Cile 15 gennaio 1929 15 gennaio 1929 Cina 24 febbraio 1926 24 febbraio 1926 Hong Konga 6 giugno 1997 1° luglio 1997 Macaob 13 dicembre 1999 20 dicembre 1999 Cipro 16 maggio 1963 S 16 agosto 1960 Colombia 8 novembre 1934 8 novembre 1934 Cuba 7 maggio 1923 7 maggio 1923 Danimarca 23 aprile 1931 A 1° gennaio 1933 Egitto 13 aprile 1932 A 13 aprile 1932 Figi 12 giugno 1972 S 10 ottobre 1970 Filippine
30 settembre 1954 A 30 settembre 1954 Finlandia 16 agosto 1926 A 16 agosto 1926 Francia 1° marzo 1926 A 1° marzo 1926 Germania 8 luglio 1924 8 luglio 1924 Ghana 7 aprile 1958 S 5 marzo 1957 Giamaica 30 luglio 1964 S 6 agosto 1962 Giappone 15 dicembre 1925 15 dicembre 1925 Grecia 9 aprile 1923 9 aprile 1923 India* 28 giugno 1922 28 giugno 1922 Iran 28 marzo 1933 28 marzo 1933 Iraq* 15 maggio 1925 A 15 maggio 1925 Irlanda 18 maggio 1934 A 18 maggio 1934 Italia* 30 giugno 1924 30 giugno 1924 Libano 2 giugno 1930 A 2 giugno 1930 Libia 17 febbraio 1959 A 17 febbraio 1959 Lussemburgo 31 dicembre 1929 A 31 dicembre 1929
Una versione del campo d’applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Macedonia 18 gennaio 1994 S 17 settembre 1991 Madagascar 18 febbraio 1963 A 18 febbraio 1963 Malawi 25 febbraio 1966 A 25 febbraio 1966 Malta 24 marzo 1967 S 21 settembre 1964 Maurizio 18 luglio 1969 S 12 marzo 1968 Messico 10 maggio 1932 A 10 maggio 1932 Monaco 18 luglio 1931 A 18 luglio 1931 Montenegro 23 ottobre 2006 S 3 giugno 2006 Myanmar* 3 aprile 1939 S 1° aprile 1937 Nicaragua 12 dicembre 1935 A 12 dicembre 1935 Norvegia 16 agosto 1922 16 agosto 1922 Nuova Zelanda 28 giugno 1922 28 giugno 1922 Paesi Bassi 19 settembre 1923 19 settembre 1923 Antille olandesi 19 settembre 1923 19 settembre 1923 Aruba 30 dicembre 1985 1° gennaio 1986 Pakistan 12 novembre 1947 S 15 agosto 1947 Polonia 8 ottobre 1924 8 ottobre 1924 Portogallo 1° dicembre 1923 1° dicembre 1923 Regno Unito 28 giugno 1922 28 giugno 1922 Gibilterra 18 settembre 1922 A 18 settembre 1922 Isole Falkland 8 maggio 1924 A 8 maggio 1924 Isole Sotto Vento 7 marzo 1924 A 7 marzo 1924 Romania 5 settembre 1923 5 settembre 1923 Russia
18 dicembre 1947 A 18 dicembre 1947 Serbia 2 maggio 1929 A 2 maggio 1929 Sierra Leone 13 marzo 1962 S 27 aprile 1961 Singapore 7 giugno 1966 S 9 agosto 1965 Siria 2 giugno 1930 A 2 giugno 1930 Slovacchia 28 maggio 1993 S 1° gennaio 1993 Spagna 12 maggio 1924 A 12 maggio 1924 Sudafrica 28 giugno 1922 28 giugno 1922 Sudan 1° giugno 1932 A 1° giugno 1932 Svezia 9 giugno 1925 9 giugno 1925 Svizzera 20 gennaio 1926 1° febbraio 1926 Thailandia* 13 luglio 1922 13 luglio 1922 Trinidad e Tobago 11 aprile 1966 S 31 agosto 1962 Turchia 15 aprile 1937 A 15 aprile 1937 Ungheria 25 aprile 1925 25 aprile 1925 Uruguay 21 ottobre 1924 A 21 ottobre 1924 Zambia 26 marzo 1973 S 24 ottobre 1964 Zimbabwe 1° dicembre 1998 S 18 aprile 1980 * Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore a Dal18 set. 1922 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1°lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del19 dic. 1984, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1°lug. 1997. b Dall’11 ago. 1999 al 19 dic. 1999, la Convenzione era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 30 dic. 1985, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal20 dic. 1999.
Riserve e dichiarazioni India La Birmania si riserva interamente il diritto di sostituire l’età di sedici anni od altra maggiore età che potrà essere stabilita ulteriormente al limite d’età prescritto nel paragrafo B del protocollo finale della Convenzione del 4 maggio 191025 e nell’articolo5 della Convenzione del 1921.
Iraq Il Governo dell’Iraq desidera riservarsi il diritto di stabilire un’età limite inferiore a quella specificata nell’articolo5 della Convenzione.
Italia Con la riserva che il limite d’età delle donne e dei fanciulli indigeni, menzionata nell’articolo5, sia ridotto da 21 anni compiuti a 16 anni compiuti.
Myanmar La stessa riserva dell’India.
Thailandia La Thailandia formula la riserva sul limite d’età prescritto nel paragrafo B del protocollo finale della Convenzione del 191026 e nell’articolo5 della presente Convenzione in quanto s’applicano ai cittadini del Siam (Thailandia).