321.0
Codice penale militare legge federale del 13 giugno 1927 (Stato 29 febbraio 2000)
(CPM)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 20 e 64bis della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 19183, decreta:
Libro primo: Diritto penale militare
Parte prima Disposizioni generali
Capo primo Dell’applicazione della legge penale
Art. 1 1. Nessuna pena senza legge
Nessuno può essere punito per un fatto a cui non sia dalla legge espressamente comminata una pena.
Art. 24 2. Condizioni personali e materiali. In genere
Sono sottoposti al diritto penale militare:
1.5 le persone obbligate al servizio militare ...6, quando siano in servizio militare, eccetto le persone in congedo, per i reati di cui agli articoli 115 a 137 e 145 a 179, non connessi col servizio della truppa; 2. i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme;
RU 43 369 e CS 3 371
[CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono ora agli art. 60 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
Espressione stralciata dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882;
3.7 le persone obbligate al servizio militare ...8 che portano l’uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61 a 114 e 138 a 144; 4. le persone obbligate al servizio militare ...9, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare ed i loro doveri di servizio; 5. gli obbligati al reclutamento per quanto concerne l’obbligo di presentarsi e, durante le operazioni del reclutamento, fino a che siano licenziati dall'autorità di reclutamento; 6.10 le persone che fanno parte del Corpo della guardia delle fortificazioni, della squadra di vigilanza, del Corpo federale delle guardie di confine, nonché le persone che, negli stabilimenti militari, sono tenute a portare l'uniforme, per le infrazioni commesse durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, come pure per le infrazioni commesse portando l'uniforme; 7.11 le persone di condizione civile assunte durevolmente o per servizi speciali dalla truppa; 8.12 le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94 a 96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107); 9.13 le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di violazione del diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 108 a 114); 10.14 le persone che prestano servizio di promovimento della pace giusta l'articolo 66 della legge militare15 durante il servizio, al
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
Espressione stralciata dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882;
Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238;
Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10).
di fuori del servizio in relazione ai loro obblighi di servizio e al loro statuto di servizio, oppure quando portano l’uniforme.
Art. 316 Estensione in caso di servizio attivo
In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al diritto penale militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da lui fissati: 1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti: reato contro una guardia militare (art. 65); usurpazione di potere (art. 69); tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di notizie false (art. 89); atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere (art. 92); violazione di obblighi contrattuali (art. 97); attentati contro la sicurezza militare (art.98 a 105, 107)17; corruzione attiva (art. 141); gestione infedele (art. 144); offesa all'onore d'una persona in servizio, per quanto concerne la sua posizione o attività come militare (art. 145 a 148) liberazione di detenuti (art. 177); 2.18 le persone di condizione civile che si rendono colpevoli degli atti previsti negli articoli 73, 78, 115 a 118, 121 a 123, 128, del Codice penale militare se questi atti sono diretti contro militari e autorità militari o concernono cose che servono all'esercito; 3. le persone di condizione civile che commettono intenzionalmente gli atti previsti negli articoli 166, 169a, 170 e 171 del Codice penale militare; 4.20 gli internati militari di Stati belligeranti che appartengono alle forze armate di questi ultimi, alle loro milizie e ai loro corpi di
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951
Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 volontari, compresi i movimenti di resistenza organizzati, i civili internati e i rifugiati assistiti dall’esercito; 5. i funzionari, impiegati ed operai: dell’amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, compresi quelli degli stabilimenti e delle officine militari, ...21 degli impianti e servizi d’interesse vitale come le forniture di acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonché gli ospedali.
Art. 4 Estensione in tempo di guerra
In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre le persone contemplate negli articoli 2 e 3: 1.22 le persone che seguono la truppa senza farne direttamente parte; 2. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti: tradimento nei casi previsti dagli art. 88, 90 e 91; spionaggio contro uno Stato estero (art. 93); ...23 saccheggio, rapina di guerra (art. 139 e 140); incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito24 (art. 160 n. 2 cpv. 325 e n. 426, art. 161 n. 1 cpv.3 e n. 2, art. 162 cpv.3, art. 165 n. 1 cpv.3 e n. 2); 3. i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all'estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Stato svizzero, l'esercito svizzero o persone appartenenti adesso; 4. i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato;
Frase stralciata dal n. 5 dell’all. alla LF del 3 feb. 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (RS 510.10).
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
Frase abrogata dal n. II3 della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).
Nuova denominazione giusta il n. I 1 cpv. 1 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
Ora: art. 160 cpv. 2.
5.27 i civili internati su territori in guerra o occupati.
Art. 5 Tempo di guerra
Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifichi un imminente pericolo di guerra per la Svizzera.
Il decreto del Consiglio federale, immediatamente esecutorio, va sottoposto il più presto possibile all'Assemblea federale, che decide se debba essere mantenuto.
Art. 6 Partecipazione di civili
Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85) o ad un reato contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86 a 107) o contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 108 a 114) hanno partecipato, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il presente codice.28
Se ad un reato comune (art. 115 a 17929) hanno insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla legge penale ordinaria.
Art. 7 Applicazione del diritto penale ordinario
Le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte alla legge penale ordinaria per i reati non previsti nel presente codice.
Art. 8 3. Condizioni di tempo
È giudicato secondo il presente codice chiunque commette un reato dopo che il codice sia entrato in vigore.
Se alcuno ha commesso un reato prima dell'attuazione del presente codice, ma è giudicato dopo la stessa, gli si applica la nuova legge se gli è più favorevole.
Art. 9 4. Condizioni di luogo 1. Crimini e delitti
Il presente codice è applicabile tanto ai reati commessi nella Svizzera quanto a quelli commessi all'estero.
Una pena privativa della libertà personale subìta all'estero per lo stesso reato è computata.
Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 438 452; FF 1949 685).
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 Capo secondo: Della punibilità30
Si reputano crimini i reati cui è comminata la pena della reclusione.32
Si reputano delitti i reati cui è comminata come pena più grave la
Art. 1033 2. Responsabilità. Persone irresponsabili
Non è punibile colui che, per malattia o debolezza di mente o per grave alterazione della coscienza, non era, nel momento del fatto, capace di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione. Il giudice può ordinare le misure previste negli articoli 43 e 44 del Codice penale svizzero34.
Art. 1135 Responsabilità scemata Eccezione Dubbio sullo stato mentale dell’imputato
Se la sanità mentale o la coscienza dell'imputato era, nel momento del fatto, soltanto turbata o se lo sviluppo mentale dell'imputato era incompleto, cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47). Egli può ordinare le misure previste negli articoli 42 e 44 e 100bis del Codice penale svizzero36 .
Le disposizioni degli articoli 10 e 11 non sono applicabili quando l'imputato stesso si è posto in istato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato.
Nuovo testo del titolo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513). Nella designazione degli articoli i numerali bis, ter, quater, ecc., sono stati sostituiti dalle lettere a, b, c, ecc., giusta il n. I 1 cpv. 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337
Il giudice istruttore o il tribunale ordina l’esame dell’imputato qualora vi siano dubbi circa la sua responsabilità ovvero qualora, per ordinare una misura di sicurezza, occorrano informazioni sul suo stato fisico o mentale.
I periti si pronunciano sulla responsabilità dell'imputato, nonché sull'opportunità e sulle modalità d'esecuzione di una misura di sicurezza a tenore degli articoli 42 a 44 e 100bis del Codice penale svizzero39 .
Art. 12 Esclusione dall’esercito come misura di sicurezza40
Se l'imputato è assolto per irresponsabilità o è condannato coll'ammissione della responsabilità scemata, il giudice può pronunciarne l'esclusione dall'esercito.41
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport42 può revocare l'esclusione se i presupposti non esistono più.43
e 4 ...44
Art. 1345 3. a. Fanciulli
I fanciulli che non hanno compiuto gli anni sette non sono sottoposti al presente codice.
Se un fanciullo che non ha compiuto gli anni sette, ma non ancora i quindici, commette un atto punito dal presente codice, si applicano gli articoli83 a 88 del Codice penale svizzero46. Sono competenti le autorità civili.
Art. 14 b. Adolescenti c. Giovani adulti
Se un adolescente che ha compiuto gli anni quindici, ma non ancora i diciotto, commette un atto punito dal presente codice, si applicano
Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
Abrogati dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 gli articoli 90 a 99 del Codice penale svizzero47, nonché le disposizioni del Consiglio federale giusta l'articolo 397bis capoverso 1 lettera d del Codice penale svizzero. Sono competenti le autorità civili.48
...49
Se, nel momento del fatto, l'autore aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venticinque, si applicano le disposizioni generali del presente codice.
Sono parimente applicabili gli articoli 100 capoverso 2, 100bis e 100ter del Codice penale svizzero51 . L'autorità competente secondo gli articoli 100bis e 100ter del Codice penale è quella del Cantone d'esecuzione.
Art. 15 4.52 Colpevolezza. Intenzione e negligenza
Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che ha agito con intenzione.53
Commette con intenzione un reato chi lo compie consapevolmente e volontariamente.
Commette un reato per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne abbia tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Art. 1654 Errore sui fatti
Chiunque ha agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se essa gli è favorevole.
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Se il colpevole avesse potuto evitare l’errore usando le volute precauzioni è punibile per negligenza, qualora la legge reprima l'atto come reato di negligenza.
Art. 1755 Errore di diritto
Se l'agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse lecito, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.
Art. 18 Ordine di un superiore
Se l'esecuzione di un ordine di servizio costituisce reato, è punito come autore il capo od il superiore che ha dato l'ordine.
Anche il subalterno o l'inferiore è punibile quando egli si sia reso conto che eseguendo l'ordine cooperava ad un reato. Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.
Art. 1956 5. Tentativo. Reato tentato. Desistenza Reato mancato. Pentimento attivo
Chiunque avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie tutti gli atti necessari alla consumazione di esso, può essere punito con pena attenuata (art. 46).
Il giudice può esentare da ogni pena, per il tentativo, l'agente che desista spontaneamente dal consumare un reato iniziato.
Chiunque compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione d'un crimine o di un delitto, può essere punito con pena attenuata (art. 46).
Il giudice può attenuare la pena, secondo il suo libero apprezzamento (art. 47), se l'agente ha spontaneamente impedito l'evento o contribuito ad impedirlo.
Art. 2058 Reato impossibile
Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) se il mezzo usato dall'agente per commettere un crimine o un
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 delitto o se l’oggetto contro il quale l’azione era diretta fosse di natura tale da escludere in modo assoluto la possibilità della consumazione del reato.
Se il colpevole ha agito per difetto d'intelligenza, il giudice può esentarlo da ogni pena.
Art. 2159 Desistenza e pentimento attivo
Art. 2260 6. Partecipazione. Istigazione
Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
Art. 2361 Complicità
Può essere attenuata la pena (art. 46) di chi ha aiutato intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.
Art. 2462 Circostanze personali
Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità o circostanze personali che aggravano, attenuano od escludono la pena solo per l'autore, l'istigatore o il complice a cui si riferiscono.
Art. 2563 7. Atti leciti. Legittima difesa
Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sè o ad altri.
Se chi respinge l'aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47); se l'eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l'imputato va esente da pena.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Art. 26 Stato di necessità Punibilità dei mass media
1.64 Il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile, un bene proprio, in modo particolare la vita, l’integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile se il pericolo non è imputabile all'agente stesso e se, nelle circostanze del caso, non si può ragionevolmente pretendere ch'egli rinunci al bene minacciato. Se il pericolo è imputabile all'agente stesso o se, nelle circostanze del caso, si può ragionevolmente pretendere da lui la rinuncia al bene minacciato, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47). 2.65 Il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile, un bene altrui, in modo particolare la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile. Se l'agente avesse potuto ritenere ragionevole la rinuncia al bene minacciato da parte della persona esposta al pericolo, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47). 3. L'atto commesso, in servizio attivo, da un capo o da un superiore per mantenere la disciplina o per farsi obbedire nel caso di pericolo militare, specialmente nel caso di sedizione o in faccia al nemico, non è punibile se esso fosse il solo mezzo per ottenere l'obbedienza necessaria.
Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l’autore dell’opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.
Qualora l’autore dell’opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l’articolo 322bis del Codice penale67. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.
Qualora la pubblicazione sia avvenuta all’insaputa o contro la volontà dell’autore dell’opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1974 (RU 1975 55; FF 1974 I 1385). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).
Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un’autorità.
Tutela delle fonti 1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull’identità dell’autore dell’opera o su contenuto e fonti delle informazioni.
Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:
la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l’integrità fisica di una persona, oppure
senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115-117 o su un altro crimine punito con una pena minima di tre anni di reclusione, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero3, 260ter, 288, 305bis, 305ter, 315 e 316 del Codice penale69, come pure ai sensi dell’articolo19 numero 2 della legge del 3 ottobre 195170 sugli stupefacenti, o se non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.
Capo terzo: Delle pene ed altre sanzioni I. Delle singole pene e sanzioni
Art. 2771 1. ...
Art. 28 2. Pene privative della libertà personale e misure di sicurezza. Reclusione72
La reclusione è la più grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un anno, la durata massima di venti anni. La reclusione è perpetua se la legge lo dichiara espressamente.73
...74
Introdotto dal n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Art. 2975 Detenzione Arresto repressivo
La durata minima della detenzione è di tre giorni; la durata massima di tre anni, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo.
...76
L'arresto repressivo è la meno grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un giorno, la durata massima di tre mesi.
Quando la legge commina alternativamente la detenzione o la multa, il giudice può pronunciare l'arresto repressivo, invece della detenzione.
Art. 3078 Esecuzione delle pene privative della libertà personale Interruzione dell'esecuzione Misure di sicurezza
Le pene privative della libertà personale sono eseguite giusta il Codice penale svizzero79.
In caso di servizio attivo, il Consiglio federale può introdurre l'esecuzione militare della detenzione. Esso emana le disposizioni in merito.80
L'esecuzione può essere interrotta soltanto per gravi motivi.
Se, durante l'esecuzione della pena, il condannato deve essere trasferito in una casa di salute e di custodia, il soggiorno nella stessa gli sarà computato. L'autorità competente del Cantone d'esecuzione può prescindere in tutto o in parte dal computo, se il soggiorno è divenuto necessario in seguito a malattia o per altre cause manifestamente anteriori all'incarceramento. Il soggiorno non sarà computato né se il condannato ha fraudolentemente provocato il suo trasferimento né nella misura in cui ha fraudolentemente prolungato il suo soggiorno nella casa di salute o di custodia.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950 (RU 1951 435; FF 1949 685). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238;
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882 1892; FF 1989 II 942).
Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
Sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero83 sulle misure di sicurezza (art. 42 a 45); nei rinvii degli articoli 42 numero 4 capoverso 1, 43 numero 2 capoverso 2 e 45 numero 5, in luogo degli articoli69, 41 numero 2 e 40 del Codice penale valgono tuttavia le disposizioni del presente codice (art. 50, 32 n. 2 e 30a).
Competente è l'autorità del Cantone d'esecuzione.
Le misure di sicurezza sono eseguite giusta il Codice penale.
Art. 3184
1.85 Quando un condannato alla reclusione o alla detenzione ha scontato i due terzi della pena e, trattandosi di detenzione, almeno tre mesi, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può liberarlo condizionalmente se la sua condotta durante l'esecuzione della pena non vi si oppone e se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà. Quando un condannato alla reclusione perpetua ha scontato quindici anni della pena, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può liberarlo condizionalmente. L'autorità competente del Cantone d'esecuzione esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente. Essa chiede un rapporto alla direzione dello stabilimento. Ascolta il condannato se questi non ha presentato alcuna richiesta o se, in base a tale richiesta, le condizioni per una liberazione condizionale non sono ancora di per sé soddisfatte. 2.86 L'autorità competente del Cantone d'esecuzione prescrive al liberato un periodo di prova e può durante lo stesso sottoporlo al patronato. Questo periodo non potrà essere inferiore a un anno né superiore a cinque. Quando si tratti di reclusione perpetua, il termine di prova sarà di cinque anni. 3.87 L'autorità competente del Cantone d'esecuzione può imporre al liberato, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno.
Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 4. Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un reato per il quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione ne ordina il ricollocamento nello stabilimento. Se il liberato è condannato a una pena più mite o a una pena con sospensione condizionale, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può prescindere dal ricollocamento.88 Se il liberato, nonostante formale avvertimento dell'autorità competente del Cantone d'esecuzione, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione ne ordina il ricollocamento. Nei casi di lieve gravità, essa può prescindere da provvedimento siffatto.89 Il carcere sofferto durante la procedura di ricollocamento è computato nella pena residua che dev'essere ancora scontata. Se prescinde dal ricollocamento, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente.90 Se alla pena residua, divenuta esecutiva per effetto di una decisione di ricollocamento, si aggiunge l'esecuzione di una misura prevista negli articoli 43, 44 o 100bis del Codice penale svizzero91, l'esecuzione dev'essere sospesa. L'esecuzione della pena residua non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova. 5. Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.
Art. 3292 Sospensione condizionale della pena
1.93 Il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o a una pena accessoria, eccetto l'esclusione dall'esercito e la degradazione, se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.94 La sospensione non è ammissibile se, nei cinque anni precedenti il reato commesso, il condannato ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a tre mesi per un crimine o un delitto intenzionale. Le sentenze estere sono equiparate a quelle svizzere se non contraddicono ai principi del diritto svizzero. Sospendendo l'esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni. In caso di cumulo di pene, il giudice può limitare la sospensione condizionale a talune di esse. 2.95 Il giudice può sottoporre il condannato al patronato. Può anche imporgli, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno entro un termine stabilito. Le circostanze che giustificano o escludono la sospensione condizionale della pena come anche le norme di condotta imposte dal giudice devono essere menzionate nella sentenza. Il giudice può successivamente modificare le norme di condotta. ...96 3.97 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della pena. Se v'è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il giudice, nei casi di lieve gravità, può, in luogo dell'esecuzione della pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 e prolungare di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza. In caso di crimine o delitto durante il periodo di prova, il giudice competente decide pure se la pena sospesa condizionalmente debba essere eseguita oppure sostituita con le misure previste per i casi di lieve gravità. Negli altri casi, è competente il giudice che ha ordinato la sospensione condizionale della pena.
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 Se ad una pena dichiarata esecutiva mediante revoca della sospensione condizionale si aggiunge l’esecuzione di una misura prevista negli articoli 43, 44 o 100bis del Codice penale svizzero98, l’esecuzione della pena dev’essere sospesa. L'esecuzione della pena sospesa non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova. 4.99 Se il condannato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova e se le multe e le pene accessorie pronunciate senza la sospensione condizionale sono state eseguite, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione ordina che la condanna sia cancellata nel casellario giudiziale.
5. ...100
Art. 33 3. Multa. Ammontare
1. Salva espressa disposizione della legge, l'importo massimo della multa è di quarantamila franchi.101 Se l'autore ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato da questo massimo. 2. Il giudice fissa l'importo della multa secondo la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza. Per giudicare della condizione del condannato si deve specialmente considerarne il reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione ed il guadagno, l'età e la salute. 3. La multa si estingue con la morte del condannato.
Art. 34102 Esazione
1. L'autorità competente fissa al condannato un termine da uno a tre mesi per il pagamento della multa. Il condannato che non ha domicilio fisso nella Svizzera è obbligato a pagare immediatamente la multa od a prestare garanzie. L'autorità competente può concedere al condannato di pagare la multa a rate, fissandone l'importo e la scadenza secondo la condizione del condannato stesso. Può anche concedere di riscattare la multa col lavoro libero, eseguito specialmente per la Confederazione, un Cantone
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 101 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 102 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 o un Comune. In questi casi l'autorità competente può prorogare il termine concesso per il pagamento. 2. Non pagando il condannato la multa nel termine fissato o non riscattandola col lavoro, l'autorità competente ordina contro di lui l'esecuzione per debiti, se può sembrare provvedimento efficace. 3. La multa rimasta impagata o non riscattata col lavoro sarà commutata dal giudice in arresto repressivo. Il giudice può, nella sentenza stessa o con decisione posteriore, escludere la commutazione quando il condannato gli abbia fornita la prova che egli si trova, senza colpa propria, nell'impossibilità di pagare la multa. La procedura è gratuita se la commutazione è esclusa con decisione posteriore alla sentenza. Nel caso di commutazione, un giorno di arresto repressivo sarà equiparato ad ogni trenta franchi di multa; la durata della pena d'arresto repressivo non potrà per altro superare i tre mesi. Le disposizioni sulla sospensione condizionale della pena si applicano alla commutazione della multa in arresto repressivo. 4. Se sono adempiute le condizioni previste dall'articolo 32 numero 1, il giudice può ordinare nella sentenza che l'iscrizione della condanna al pagamento di una multa sia cancellata nel casellario giudiziale, qualora il condannato, fino allo spirare del periodo di prova da uno a due anni da fissarsi dal giudice, non sia condannato per un reato commesso durante tale periodo e qualora la multa sia stata pagata, riscattata o condonata. L'articolo 32 numeri 2 e 3 è applicabile per analogia. La cancellazione sarà ordinata d'ufficio dall'autorità competente del Cantone incaricato dell'esecuzione. 5. Per le multe disciplinari è applicabile l'articolo 192.
Art. 35 Cumulo con la pena privativa della libertà personale
Se il colpevole ha agito per fine di lucro, il giudice gli può infliggere, oltre la pena privativa della libertà personale, la multa.
Ove la legge commini alternativamente la pena privativa della libertà personale o la multa, il giudice può in ogni caso combinare le due pene.
Art. 36103 4. Pene accessorie. Esclusione dall'esercito 104 RS 311.0
Il giudice esclude dall'esercito il condannato alla reclusione o l'internato giusta l'articolo 42 del Codice penale svizzero104.
103 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
Il giudice può escludere dall'esercito il condannato alla detenzione.
L'esclusione ha effetto dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.
Art. 37105 Degradazione
Il giudice pronuncia la degradazione dell'ufficiale, sottufficiale od appuntato che, per un crimine o un delitto, si sia reso indegno del suo grado.
L'ufficiale, il sottufficiale o l'appuntato degradato è escluso dal servizio personale.
In caso di servizio attivo, può essere riammesso a prestare servizio per disposizione del comandante in capo dell'esercito; la degradazione rimane definitiva.
Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.
Art. 38106 Incapacità ad esercitare una carica o un ufficio 107 RS 311.0
1. Se, per un crimine o un delitto, un membro di un'autorità o un funzionario si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice lo dichiarerà incapace ad essere membro d'una autorità o funzionario per un periodo da due a dieci anni. 2. Se, per il reato commesso, il condannato alla reclusione o alla detenzione si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice può escluderlo dall'eleggibilità a membro di un'autorità o a funzionario per un periodo da due a dieci anni. Il delinquente abituale che fu collocato in una casa d'internamento in virtù dell'articolo 42 del Codice penale svizzero107 è ineleggibile per dieci anni.108 3. L'incapacità ha effetto dal momento in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. La sua durata si conta dal giorno in cui la pena è stata scontata o condonata; in caso di liberazione condizionale, avendo il liberato tenuto buona condotta durante il periodo di prova, dal giorno della libera- 105 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 108 Per. 2 introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 zione condizionale; in caso d’internamento, dal giorno della liberazione definitiva.109
Art. 39110
Art. 40111 Espulsione
Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione. Nel caso di recidiva, l'espulsione può essere pronunciata a vita.
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport decide se e a quali condizioni l'espulsione del condannato liberato condizionalmente debba essere sospesa a titolo di prova.
Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta durante tutto il periodo di prova, l'espulsione che era stata sospesa non è più eseguita. Se l'esecuzione non era stata sospesa, la sua durata si conta dal giorno in cui il liberato condizionale ha lasciato la Svizzera.
Se il condannato non è stato liberato condizionalmente, oppure se liberato condizionalmente non ha tenuto buona condotta durante tutto il periodo di prova, l'espulsione ha efficacia dal giorno in cui la pena privativa della libertà, o la parte residua di essa, è stata scontata o condonata.
Art. 41112 5. Altre misure Confisca a. Confisca di oggetti pericolosi
Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
109 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 112 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994
Art. 42113 b. Confisca di valori patrimoniali 114 RS 311.0 Assegnamenti alla parte lesa
1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti. La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisce nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in cinque anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. 2. Se i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di un terzo, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto se non sia escluso giusta il numero 1 capoverso 2. Il giudice può prescindere, in tutto o in parte, dal risarcimento se risulta presumibilmente inesigibile o se impedisce seriamente il reinserimento sociale dell'interessato. In vista d'esecuzione di un risarcimento, il giudice inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato in occasione dell'esecuzione forzata. 3. Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter del CP114) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione. 4. Se l'importo dei valori patrimoniali soggiacenti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
113 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994
Se in seguito a un crimine o a un delitto una persona ha subìto un danno non coperto da nessuna assicurazione e se è prevedibile che l'agente non risarcirà il danno, il giudice assegna alla persona lesa, dietro sua richiesta, fino all'importo del risarcimento accertato giudizialmente o mediante transazione:116
la multa pagata dal condannato;
117 gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
118 i risarcimenti.
Il giudice può ordinare tali assegnamenti soltanto se la persona lesa cede allo Stato la parte corrispondente del suo credito. È competente il tribunale che giudica la fattispecie penale
Art. 43 Pubblicazione della sentenza
Se l'interesse pubblico o quello della parte lesa lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
Se l'interesse pubblico o quello della persona assolta lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione sia resa pubblica a spese della Confederazione.
La pubblicazione nell'interesse del leso o dell'accusato assolto non avviene che a sua richiesta.
Il giudice fissa le modalità della pubblicazione.119 115 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950 (RU 1951 435; FF 1949 685). Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5). 116 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 117 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 118 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 II. Della misura della pena
Art. 44120 1. Commisurazione della pena
Il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore, delle condizioni personali e della condotta militare di lui.
Art. 45121 2. Attenuazione della pena. Circostanze attenuanti
Il giudice può attenuare la pena:
se il colpevole ha agito per motivi onorevoli, ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende, in istato di grave angustia o sotto l'impressione di una grave minaccia, salvo che i doveri imposti dal servizio non vietino di tener conto di tali circostanze; se è stato indotto in grave tentazione dalla condotta della vittima; se ha reagito nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione od offesa; se ha dimostrato con fatti sincero pentimento, se specialmente ha risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui; se è trascorso un tempo relativamente lungo dal reato e se durante questo tempo il colpevole ha tenuto buona condotta; se il colpevole aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venti e non possedeva ancora la piena capacità di valutare il carattere illecito dell'atto.122
Art. 46123 Effetti dell’attenuazione
Se il giudice reputa che la pena debba essere attenuata, egli pronuncia:
invece della reclusione perpetua, la reclusione per almeno dieci anni;124 invece della reclusione con una speciale durata minima, la reclusione;
120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 122 Ultimo comma introdotto dal n. I della LF del 4 ottobre 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 invece della reclusione, la detenzione da sei mesi a cinque anni; invece della detenzione con una speciale durata minima, la detenzione; invece della detenzione, l’arresto repressivo o la multa.
Art. 47125 Attenuazione libera Desistenza e impunità
Se la legge prevede l’attenuazione della pena secondo il libero apprezzamento, il giudice non è vincolato né dalla specie né dal minimo della pena prevista per il crimine o il delitto.
Il giudice è però vincolato dalla durata legale minima di ciascuna specie di pena.
Si prescinderà dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l'agente è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata.
Nelle stesse circostanze la sospensione condizionale della pena o la liberazione condizionale non saranno revocate.
Art. 48127 3. Aggravamento della pena. Recidiva 128 RS 311.0
1. Se l'agente è condannato alla reclusione o alla detenzione e se nel momento del reato non erano ancora trascorsi cinque anni dal giorno in cui egli scontò in tutto od in parte un'altra pena di reclusione o di detenzione, il giudice aumenta la durata della pena, ma non può andar oltre al massimo della specie di pena. L'esecuzione di una misura di sicurezza in uno stabilimento a tenore degli articoli 42, 43 o 44 oppure di una misura a tenore dell'articolo 100bis del Codice penale svizzero128, come anche il condono per effetto di grazia sono equiparati all'esecuzione della pena anteriore. 2. L'esecuzione all'estero di corrispondenti pene anteriori o misure è equiparata all'esecuzione in Svizzera, se la sentenza non contraddice ai principi del diritto svizzero.
125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 126 Introdotto dal n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901). 127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55
Art. 49129 Concorso di reati o di disposizioni penali
1. Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative della libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. L'aumento non può tuttavia essere superiore alla metà della pena massima comminata. Il giudice è in ogni modo vincolato dal massimo legale della specie di pena. Se il colpevole incorre in più multe, il giudice lo condanna alla multa che corrisponde alla colpevolezza. Le pene accessorie e altre sanzioni possono essere pronunciate anche se esse siano previste per uno solo dei reati o in una sola delle disposizioni penali che concorrono. 2. Se il giudice deve giudicare di un reato punito con pena privativa della libertà personale, che il colpevole ha commesso prima di essere stato condannato ad una pena privativa della libertà personale per altro fatto, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. Se la condanna anteriore sia stata pronunciata da un tribunale ordinario, il giudice pronuncia una pena suppletiva.
Art. 50 4. Computo del carcere preventivo
Il giudice computa nella pena privativa della libertà personale il carcere preventivo sofferto, in quanto il condannato non abbia provocato egli stesso, con la sua condotta dopo il reato, il carcere preventivo o il prolungamento di esso. Il tribunale di cassazione può ordinare che tale computo avvenga anche quando esso respinge il ricorso.
Se la sentenza condanna soltanto ad una multa, il giudice può tener conto in misura equa della durata del carcere preventivo.
È considerato come carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso di un procedimento penale per i bisogni dell'istruzione o per motivo di sicurezza.
129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 III. Della prescrizione
Art. 51130 1. Prescrizione dell’azione penale. Termini
L’azione penale si prescrive:
in venti anni, se al reato è comminata la reclusione perpetua;131 in dieci anni, se al reato è comminata la reclusione; in dieci anni, se al reato è comminata la detenzione superiore a tre anni o la reclusione;132 in cinque anni, se al reato è comminata un'altra pena.
Art. 52 Decorrenza
La prescrizione decorre: dal giorno in cui l'imputato ha compiuto il reato; se il reato è stato eseguito in atti successivi, dal giorno in cui egli ha compiuto l'ultimo atto; se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui egli ne ha cessata la continuazione.
Art. 53133 Sospensione e interruzione
La prescrizione è sospesa finché l'imputato sconta all'estero una pena privativa della libertà personale.
La prescrizione è interrotta da ogni atto d'istruzione nel corso di un'istruzione preparatoria o durante l'assunzione preliminare delle prove, come pure da ogni decisione del tribunale diretti contro l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dalla notificazione di ordini d'arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione.
In ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato della metà.
130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 132 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951
Art. 54134 2. Prescrizione delle pene. Termini
1. La pena si prescrive:
in trent’anni, se si tratta della reclusione perpetua;135 in venticinque anni, se si tratta della reclusione per dieci anni o per un tempo maggiore; in vent’anni, se si tratta della reclusione da cinque a dieci anni; in quindici anni, se si tratta della reclusione per meno di cinque anni; in dieci anni, se si tratta della detenzione per più di un anno; in cinque anni, se si tratta di un'altra pena. 2. La prescrizione della pena principale importa prescrizione delle pene accessorie, salvo per ciò che concerne l'esclusione dell'esercito e la degradazione.
Art. 55136 Decorrenza
La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata e, in caso di sospensione condizionale della pena o di esecuzione di una misura di sicurezza, dal giorno in cui è stata ordinata l'esecuzione della pena.
Art. 56137 Sospensione e interruzione138 3. Imprescrittibilità
La prescrizione di una pena privativa della libertà personale è sospesa durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pena privativa della libertà personale o di una misura di sicurezza eseguita immediatamente prima e, nel caso di liberazione condizionale, durante il periodo di prova.139 1a La prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità che ne è incaricata.140 134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 136 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 139 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385). 140 Nuova numerazione del capoverso giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).
In ogni caso d’interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, la pena è prescritta in tutti i casi quando sia superato della metà il termine ordinario della prescrizione.
Sono imprescrittibili i crimini:
1. volti a sterminare od opprimere un gruppo di popolazione a cagione della sua nazionalità, della sua razza, della sua confessione o della sua appartenenza etnica, sociale o politica; 2. ritenuti gravi dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949142 e dagli altri accordi internazionali, ratificati dalla Svizzera, sulla protezione delle vittime della guerra, in quanto il reato risulti particolarmente grave a cagione del modo in cui è stato commesso; 3. che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità corporale di persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione con una presa d'ostaggio.
Il giudice può attenuare liberamente la pena nel caso in cui l'azione penale fosse prescritta in applicazione degli articoli51 a 53.
IV. Della riabilitazione
Art. 57143 Riammissione al servizio personale 144 RS 311.0
Se il colpevole è stato escluso dall'esercito, ma non degradato o internato secondo l'articolo 42 del Codice penale svizzero144, il giudice può, a richiesta di lui, riammetterlo al servizio personale, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia, per quanto si potesse pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.
141 Introdotto dall’art. 109 cpv. 2 lett. b della LF del 20 mar. 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale, in vigore dal 1° gen. 1983 (RS 351.1). Questo articolo è applicabile se l'azione penale o la pena non è ancora prescritta alla data del 1° gen. 1983. giusta il n. I 2 della LE del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
Art. 58145 Reintegrazione nella capacità ad esercitare una carica o un ufficio
Se il colpevole è stato dichiarato incapace ad essere membro di un'autorità o funzionario e se la sentenza è stata eseguita da almeno due anni o, in caso di sospensione condizionale della pena, è già scaduto il periodo di prova, il giudice può, a richiesta di lui, dichiararlo di nuovo eleggibile, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.
Art. 59146 Cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale 147 RS 311.0
Il preposto al casellario giudiziale cancella d'ufficio l'iscrizione, se dalla sentenza sono decorsi, in più della durata della pena privativa della libertà personale stabilita dal giudice:
vent'anni trattandosi della reclusione o dell'internamento secondo l'articolo 42 del Codice penale svizzero147;
quindici anni trattandosi della detenzione, di una delle altre misure di sicurezza o della misura prevista nell'articolo 100bis del Codice penale;
dieci anni trattandosi della detenzione da eseguire in via militare, dell'arresto repressivo o delle pene di detenzione non superiori a tre mesi da eseguire secondo l'articolo 37bis numero 1 del Codice penale.
Trattandosi della multa come pena principale, l'iscrizione è cancellata dieci anni dopo la sentenza.
Il giudice, a richiesta del condannato, può ordinare la cancellazione, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente, questi abbia, per quanto si potesse pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione, la multa sia stata pagata, riscattata o condonata e la sentenza sia stata eseguita per ciò che riguarda le pene accessorie. L'esclusione dall'esercito e la degradazione si hanno per eseguite quando la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In tali casi, i termini per la cancellazione a contare dall'esecuzione della sentenza sono i seguenti:
trattandosi della reclusione o dell'internamento secondo l'articolo 42 del Codice penale, dieci anni;
trattandosi della detenzione, di una delle altre misure di sicurezza o della misura prevista nell'articolo 100bis del Codice penale, cinque anni;
145 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 146 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
c. trattandosi della detenzione da eseguire in via militare, dell’arresto repressivo o delle pene di detenzione non superiori a tre mesi da eseguire secondo l’articolo 37bis numero 1 del Codice penale, o della multa come pena principale, due anni.
La cancellazione può essere ordinata anche se la pena è prescritta, ma non prima del momento in cui l'esecuzione della pena sarebbe terminata se avesse avuto inizio il giorno in cui la sentenza ha acquistato forza di cosa giudicata.
La cancellazione può essere ordinata anche prima, qualora tale provvedimento appaia giustificato da una condotta particolarmente meritoria del condannato.
Il giudice competente ad ordinare la cancellazione della pena iscritta per ultima è autorizzato a ordinare anche la contemporanea cancellazione delle altre iscrizioni, se le condizioni sono adempiute.
Art. 60 Disposizioni comuni
All'esecuzione della pena è equiparato il condono per effetto di grazia; trattandosi della multa, anche l'esclusione della sua commutazione.148
Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta, i termini per domandare la riabilitazione si contano dal giorno della liberazione condizionale. Se il condannato fu internato secondo l'articolo 42 del Codice penale svizzero149, la riabilitazione non può avvenire se non quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla liberazione definitiva.150
Se respinge una domanda di riabilitazione, il giudice può ordinare che essa non debba essere ripresentata prima di un termine determinato, non superiore a due anni.151 Parte seconda: Dei singoli reati
Capo primo Dell’insubordinazione
Art. 61 Disobbedienza 149 RS 311.0
1. Chiunque disobbedisce ad un ordine concernente il servizio, che sia diretto a lui stesso od alla truppa di cui fa parte, è punito con la detenzione.
148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 150 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 151 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 2.152 In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione. Se la disobbedienza avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.
Art. 62 Vie di fatto, minacce
Chiunque offende con minacce o vie di fatto un capo od un superiore è punito con la detenzione.153
In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione fino a cinque anni.154
Art. 63155 Sedizione
1. Se più persone, operando di concerto in un assembramento o in altro modo, partecipano al rifiuto d'obbedienza, a minacce o a vie di fatto verso un capo o un superiore, ogni compartecipe è punito con la reclusione o con la detenzione. Gli agenti principali sono puniti più severamente; lo stesso avviene degli ufficiali e dei sottufficiali che abbiano partecipato alla sedizione. 2.156 Se la sedizione avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.
Art. 64 Concerto per la sedizione
1. Se più persone si uniscono o si concertano a fine di preparare una sedizione, ciascuna di esse è punita con la detenzione. 2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.
152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 153 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 154 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 155 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
Art. 65 Reati contro una guardia
La disobbedienza, le vie di fatto, le minacce, la sedizione o il concerto per la sedizione, diretti contro una guardia militare, si puniscono come se questi reati fossero commessi verso un capo od un superiore.
Capo secondo: Dell'abuso d'autorità
Art. 66 Abuso di comando
Chiunque abusa del comando di cui è investito per imporre ad un subalterno o ad un inferiore ordini o richieste senza alcuna ragione di servizio è punito con la detenzione.
Art. 67 Abuso della facoltà di punire
Chiunque eccede nella facoltà di punire disciplinarmente è punito
Art. 68 Soppressione di un reclamo
1. Chiunque, a scopo d'intercettazione, trattiene o sopprime, totalmente o parzialmente, un reclamo presentato da un subalterno od una denuncia penale, chiunque fa scientemente un rapporto inveritiero sopra un reclamo o una denuncia penale,
Art. 69 Usurpazione di comando
Chiunque si arroga una facoltà di comandare o di punire che non gli spetti, è punito con la detenzione.
Art. 70 Messa in pericolo di un subalterno
Chiunque, senza un sufficiente motivo di servizio, mette in serio pericolo la vita o la salute d'un subalterno o d'un inferiore è punito con la
Art. 71 Vie di fatto, minacce
Chiunque offende con vie di fatto o minacce un subalterno o un inferiore è punito con la detenzione.
Capo terzo: Della violazione dei doveri di servizio
Art. 72 Inosservanza di prescrizioni di servizio
1. Chiunque si rende colpevole d'inosservanza d'un regolamento o d'altra prescrizione servizio, a lui noti o di cui dovrebbe essere a conoscenza, è punito con la detenzione sino a sei mesi.157 2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione o la detenzione.
Art. 73 Abuso e sperpero di materiali
1. Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime, abbandona oppure intenzionalmente o per negligenza danneggia o lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d'equipaggiamento, cavalli, veicoli od altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili, è punito con la detenzione, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale. 3. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.
Art. 74158 Vigliaccheria
Chiunque, in faccia al nemico, per vigliaccheria si tiene nascosto, fugge od abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione.
Art. 75159 Capitolazione
È punito con la reclusione perpetua o con la reclusione:
157 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 il comandante di una fortezza o di un’altra piazza fortificata che la ceda senza avere esauriti gli estremi mezzi di difesa; il comandante di truppa, che nel combattimento abbandoni il suo posto o si arrenda con la sua truppa, senza avere prima fatto tutto quanto il suo dovere militare esigeva da lui.
Art. 76 Reati nel servizio di guardia
1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, si mette in istato di non poter adempiere i suoi doveri di servizio come guardia, chiunque arbitrariamente abbandona il proprio posto di guardia o trasgredisce in altro modo le disposizioni sul servizio di guardia, 3.160 In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione. Se il reato avviene intenzionalmente in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.
Art. 77161 Violazione del segreto di servizio
1. Chi rivela un segreto che gli è stato confidato nella sua qualità, di militare o di funzionario o di cui ha avuto notizia in tale qualità, è punito con la detenzione. 2. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della qualità di militare o della funzione.
Art. 78162 Falsità in documenti di servizio
1. Chiunque forma un atto falso che abbia importanza per il servizio o altera un tale documento, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un tale documento suppositizio oppure attesta o fa attestare, in un tale documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica; chiunque fa uso, a scopo d'inganno, di un atto di questa natura formato od alterato da un terzo, chiunque, indebitamente, sopprime o fa sparire un documento che ha importanza per il servizio, 160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Art. 79 Omessa denuncia di reato
Chiunque, essendo a notizia che si sta ordendo una sedizione (art. 63), una diserzione (art. 83) o un tradimento (art. 86 a 91), omette di farne denuncia, è punito con la detenzione, qualora il reato sia stato commesso o tentato.
Il colpevole va esente da pena, se le sue strette relazioni con la persona non denunciata rendono scusabile la sua condotta.
Art. 80 Ebbrezza
1. Chiunque, essendo in istato di ebbrezza, suscita pubblico scandalo è punito con la detenzione sino a tre mesi. 2. Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con la detenzione sino a sei mesi. La pena è della detenzione se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un reato punibile con la sola pena della reclusione.163 3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Capo quarto: Dei reati contro i doveri del servizio
Art. 81164 Rifiuto del servizio e diserzione
Chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare, non partecipa al reclutamento, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona senza permesso la sua truppa o posto di servizio o non vi ritorna dopo un'assenza giustificata, è punito con la detenzione fino a 18 mesi.
In servizio attivo la pena è la reclusione o la detenzione.
Chiunque, quale membro di una comunità religiosa, rifiuta per motivi religiosi di prestare servizio militare e non presenta una domanda d'ammissione al servizio civile è dichiarato colpevole e viene obbli- 163 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 164 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, gato a prestare un lavoro di pubblico interesse, la cui durata è stabilita conformemente all'articolo 8 della legge del 6 ottobre 1995165 sul servizio civile. La prestazione di lavoro si svolge nell'ambito e giusta le prescrizioni del servizio civile. Il giudice può pronunciare l'esclusione dall'esercito.
Chiunque rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore, ma è disposto a prestare servizio militare con il suo grado attuale, viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse. Quest'ultimo dura di regola 1,1 volte la durata del servizio d'istruzione rifiutato e si svolge nell'ambito e secondo le prescrizioni del servizio civile.
Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni completive per l'esecuzione della prestazione di lavoro di cui ai capoversi3 e 4.
Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se:
è ammesso al servizio civile;
viene assegnato al servizio non armato;
viene dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento del rifiuto del servizio.
Art. 82166 Omissione del servizio e assenza ingiustificata
Chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio militare, non partecipa al reclutamento, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona senza permesso la sua truppa o il suo posto di servizio oppure non vi ritorna dopo un'assenza giustificata, è punito con la detenzione fino a sei mesi, con l'arresto o con la multa.
In servizio attivo la pena è la detenzione.
Se più tardi l'autore si presenta spontaneamente in servizio, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).
Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento dell'omissione del servizio.
Art. 83167 Omissione del servizio per negligenza 165 RS 824.0
Chiunque, per negligenza, non partecipa al reclutamento, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona senza permesso la sua truppa o il suo posto di servizio oppure non vi ritorna affatto o 166 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, 167 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, non puntualmente dopo un'assenza giustificata, è punito con l'arresto o
In servizio attivo il giudice può pronunciare la detenzione fino a tre
Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento dell'omissione del servizio.
Art. 84168 Inosservanza di una chiamata in servizio militare
Chiunque, senza rendersi reo di rifiuto del servizio, omissione del servizio o di omissione del servizio per negligenza, non ottempera ad una chiamata in servizio per il reclutamento o per il servizio militare, pur essendo in grado di entrare in servizio, è punito con l'arresto o con la multa.
Art. 85 Omissione illecita di raggiungere il corpo
Chiunque in tempo di guerra, essendo stato separato dal suo corpo di truppa, omette di raggiungerlo o di unirsi al corpo più vicino, chiunque, durante il tempo di guerra, essendo stato fatto prigioniero di guerra, omette, alla fine della sua prigionia, di annunciarsi immediatamente a qualche truppa od autorità militare, Capo quinto: Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese169
Art. 86 1. Tradimento. Spionaggio e violazione proditoria di segreti militari170 Sabotaggio
1.171 Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di 168 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, 169 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 170 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 171 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 parti essenziali dell’esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito, è punito con la reclusione. 2.172 Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero, può essere pronunciata la reclusione perpetua . 3. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.
Chiunque distrugge o danneggia impianti o cose che servono all'armata ovvero ne mette in pericolo l'uso, chiunque non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, chiunque impedisce, turba o mette in pericolo l'attività di un'autorità o di un funzionario; chiunque fabbrica, si procura, conserva, trasmette ad altri o usa oggetti di vestiario o d'equipaggiamento o segni distintivi dell'esercito svizzero o delle sue organizzazioni ausiliarie, e scientemente nuoce con ciò alla difesa nazionale o la mette in pericolo, è punito con la detenzione o, nei casi gravi, con la reclusione.
Art. 87 Tradimento militare
1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette direttamente in pericolo operazioni dell'esercito svizzero; chiunque in particolare danneggia o distrugge mezzi di comunicazione o d'informazione, impianti o cose che servono all'esercito, od impedisce o turba l'esercizio di stabilimenti aventi lo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni. 2. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette indirettamente in pericolo operazioni del- 172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 173 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).
l’esercito svizzero; chiunque in particolare turba l’ordine pubblico od impedisce o turba esercizi importanti per la popolazione o per l’amministrazione dell'esercito, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi. 3.174 Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione perpetua. 4. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.
Art. 88175 Franchi tiratori
Chiunque, in tempo di guerra, intraprende atti di ostilità contro l'esercito svizzero, senza appartenere alla forza armata nemica riconosciuta dalla Svizzera, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a tre anni.
Art. 89 Diffusione di notizie false
Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero diffondendo false notizie, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a due mesi.
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.
Art. 90176 Uso d’armi contro la Confederazione
Lo Svizzero che, senza esservi costretto, usa in guerra le armi contro la Confederazione o prende servizio in un esercito nemico, è punito con reclusione perpetua o con la reclusione.
Art. 91 Favoreggiamento del nemico
1. Chiunque consegna al nemico oggetti che servono alla difesa nazionale, chiunque favorisce il nemico con prestazioni di servizio o somministrazioni, chiunque coopera o sottoscrive ad un prestito di uno Stato in guerra con la Svizzera, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi. 2.177 Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione perpetua.
174 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
Art. 92 2. Violazione della neutralità. Atti di ostilità
Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante, chiunque intraprende atti di ostilità contro truppe straniere ammesse nella Svizzera,
Art. 93 Spionaggio a danno di Stati esteri
1.178 Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con la detenzione o con la multa. 2. Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione. 3. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
Art. 94179 3. Indebolimento della forza difensiva del Paese. Servizio straniero
Se uno Svizzero si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale, è punito con la detenzione.
Gli svizzeri, domiciliati in un altro Stato di cui posseggono pure la nazionalità, che prestano servizio militare nell'esercito di questo Stato non sono punibili.
Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare straniero o ne favorisce l'arruolamento è punito con la detenzione non inferiore ad un mese e con la multa.
In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.
Art. 95 Mutilazione
1. Chiunque, per mezzo di mutilazione od in altro modo, ad opera propria o di terzi, si rende inetto, del tutto o in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente, chiunque mutila od in altro modo rende taluno, con suo consenso, inetto, del tutto od in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente, 2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.
178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951
Art. 96 Frode per liberarsi del servizio
Chiunque, allo scopo di sottrarre permanentemente o temporaneamente se stesso od un altro alla prestazione del servizio militare, adopera mezzi destinati a trarre in inganno le autorità o gli uffici militari o civili competenti, è punito con la detenzione.
Art. 97180 Violazione di obblighi contrattuali
1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Se l'inadempimento dipende da negligenza, la pena è della detenzione. 2. Nelle stesse pene incorrono i sottofornitori, mediatori od impiegati che sono stati cagione dell'inadempimento del contratto.
Art. 98 4. Attentati contro la sicurezza militare. Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari
1.181 Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto, 2. La pena è della reclusione o della detenzione se il colpevole ha provocato o incitato alla diserzione dal servizio attivo, alla sedizione o al concerto per la sedizione. 3. Se la provocazione o l'incitamento avviene in faccia al nemico, il colpevole è punito con la reclusione.
Art. 99182 Mene contro la disciplina militare
Chiunque costituisce un gruppo di cui lo scopo o l'opera consiste nel sovvertire la disciplina, in particolare nell'indurre o incitare delle persone obbligate al servizio personale alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque aderisce a un gruppo siffatto o partecipa alle sue mene, 180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 chiunque si adopera alla formazione di gruppi siffatti o ne segue le istruzioni,
Art. 100183 Turbamento del servizio militare
Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio è punito con la detenzione sino a sei mesi.
In servizio attivo, la pena è della detenzione.
Art. 101 Ingiurie ad un militare
Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in servizio attivo è punito con la detenzione.
Il colpevole può andare impunito qualora l'ingiuriato abbia dato egli stesso immediato motivo all'offesa col suo contegno sconveniente.
Art. 102 Diffusione di false notizie
Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, diffonde notizie che sa essere false, nell'intento di turbare o di intralciare le misure ordinate da autorità o da comandanti di truppe, d'incitare le truppe all'insubordinazione o di suscitare nel pubblico il timore o lo spavento, è punito con la reclusione o con la detenzione.
Art. 103184 Falsificazione d’ordini o di istruzioni
1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare, chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati, 2. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
183 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 184 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Art. 104 Incitamento di internati o di prigionieri all’insubordinazione
Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla disobbedienza ad ordini militari o alla violazione dei doveri di servizio è punito con la detenzione.
Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla sedizione o al concerto per la sedizione, è punito con la reclusione o con la detenzione.
Art. 105 Liberazione d’internati o di prigionieri
1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia libera un internato od un prigioniero di guerra o gli presta aiuto nella evasione, è punito 2. Se il reato è commesso da un assembramento, chiunque vi partecipa I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.
Art. 106185 Violazione di segreti militari
Chiunque intenzionalmente pubblica o in altro modo fa conoscere o rende accessibili a persone non autorizzate atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti, che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito, o indebitamente s’impossessa di tali atti o oggetti, li copia o riproduce, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.186
In caso di servizio attivo la pena è della reclusione.
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione o della multa.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.187 185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 186 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 187 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
Art. 107188 Disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale od altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un'autorità militare, da un militare o da un'autorità civile, è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con la detenzione o con la multa oppure, nei casi poco gravi, con una pena disciplinare. Capo sesto: Dei reati contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato189
Art. 108190 Campo di applicazione
Le disposizioni del presente capo sono applicabili in caso di guerra dichiarata e di altri conflitti armati fra due o più Stati; le violazioni della neutralità e le opposizioni con la forza a tali violazioni sono parificate ai conflitti armati.
La violazione di convenzioni internazionali è parimente punibile, se le convenzioni prevedono un campo di applicazione più esteso.
Art. 109191 Violazione delle leggi della guerra
Chiunque contravviene alle prescrizioni di convenzioni internazionali sulla condotta della guerra e sulla protezione delle persone e dei beni, chiunque viola altre leggi e usi riconosciuti della guerra, è punito, in quanto non siano applicabili disposizioni più severe, con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.
188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 191 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
Art. 110192 Abuso di emblemi internazionali
Chiunque abusa dell’emblema o della protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi o dello scudo dei beni culturali per preparare o commettere atti di ostilità, è punito con la detenzione, nei gravi casi con la reclusione.
Art. 111193 Atti di ostilità contro persone e cose protette da un'organizzazione internazionale
Chiunque commette atti di ostilità contro le persone che sono sotto la protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi o dello scudo dei beni culturali o le ostacola nell'esercizio delle loro funzioni, chiunque distrugge o danneggia materiale che è sotto la protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e del Sole Rossi, chiunque, senza diritto, distrugge o danneggia beni culturali o materiale che sono sotto la protezione dello scudo dei beni culturali,
Art. 112 Violazione dei doveri verso nemici
Chiunque uccide o ferisce un nemico che cede le armi o che cessa in altro modo di difendersi, chiunque mutila il cadavere di un nemico,
Art. 113 Rottura di un armistizio o della pace
Chiunque continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, chiunque viola in altro modo le condizioni di un armistizio che gli sono state ufficialmente fatte note,
Art. 114 Reati contro un parlamentario
Chiunque maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico od una persona che l'accompagna è punito con la detenzione.
192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 Capo settimo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona
Art. 115194 1. Omicidio. Omicidio intenzionale
Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.
Art. 116195 Assassinio
Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è della reclusione perpetua o della reclusione non inferiore a dieci anni.196
...197
Art. 117198 Omicidio passionale
Se il colpevole ha agito cedendo ad una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione da uno a cinque anni.
Art. 118199 Omicidio su richiesta della vittima
Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con la
Art. 119 Incitamento e aiuto al suicido
Chiunque per motivi egoistici incita alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, ove il suicidio sia stato consumato o tentato, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 196 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 198 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 199 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
Art. 120200 Omicidio colposo
Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione o con la multa.
Art. 121201 2. Lesioni personali. Lesioni gravi
Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a cinque anni.
Art. 122 Lesioni semplici. Vie di fatto
1. Chiunque intenzionalmente cagiona danno in altro modo al corpo o alla salute d'una persona o commette vie di fatto contro di essa, è punito con la detenzione.
2. e 3.202
Art. 123203
Art. 124 Lesioni colpose
1. Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona è punito con la detenzione o con la multa. 2. ...204 200 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 201 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 202 Abrogati(o) dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). 203 Abrogati(o) dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Art. 125 a 127205 3. Messa in pericolo della vita
Art. 128206 o dell'integrità personale Rissa Aggressione
Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con la detenzione o con la multa.
Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.
Chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con la detenzione sino a cinque anni.
Capo ottavo: Dei reati contro la proprietà208
Art. 129209 Appropriazione semplice
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con la detenzione o con la multa, in quanto non siano adempiute le condizioni degli articoli 130– 132. 2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà o ha agito senza fine di lucro, la pena è la stessa.
205 Abrogati dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). 206 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 207 Introdotto dal n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901). 208 La composizione degli originari art. 129 a 137 è stata modificata dal n. II della LF del
giu. 1994 (RU 1994 2290). 209 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
Art. 130210 Appropriazione indebita
1. Chiunque, per procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, 2. Il colpevole può essere punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione, se ha commesso il fatto a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell'economia domestica, se si è appropriata una cosa affidatagli per ragioni di servizio. 3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 131211 Furto
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. 2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese, se ha rubato ad un capo, ad un subalterno o ad un camerata, se ha commesso il furto in un luogo al quale aveva facilità d'accesso per ragione di accantonamento o di alloggio. 3. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi se fa mestiere del furto. 4. Il colpevole è punito con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi se ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o, per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra particolarmente pericoloso. 5. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
210 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 211 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
Art. 132212 Rapina
1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi. È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell'intento di conservare la cosa rubata. 2. Il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore ad un anno se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa. 3. Il colpevole è punito con la reclusione non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine o, per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso. 4. La pena è della reclusione non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
Art. 133213 Sottrazione di una cosa mobile Impiego illecito di valori patrimoniali
Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito con la detenzione o con la multa.
Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito con la detenzione o con la multa.
212 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 213 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 214 Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
Art. 134215 Danneggiamento
Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito con la detenzione o con la multa.
Ilgiudice pronuncia la reclusione se il colpevole ha causato un danno considerevole o se, in tempo di guerra, ha per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui.
Art. 135216 Truffa
Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
La pena è della reclusione se il colpevole ha, per animo abbietto, cagionato un danno grave o, se in tempo di guerra, egli ha per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui.
La pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a tre mesi se il colpevole fa mestiere della truffa. Con la pena privativa della libertà il giudice può cumulare la multa.
Art. 136217 Frode dello scotto
1. Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l'esercente della somma dovuta, è punito con la detenzione o con la multa.
Art. 137218 Danno patrimoniale procurato con astuzia Estorsione Ricettazione
Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma sub- 215 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 216 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 217 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797). 218 Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
dolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la detenzione o con la multa.
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Con la pena privativa della libertà il giudice può cumulare la multa. 2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni e con la multa se fa mestiere dell'estorsione o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona. 3. Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 132. 4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di cagionare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è della reclusione.
1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite. Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta. 2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi se fa mestiere della ricettazione. Con la pena privativa della libertà il giudice può cumulare la multa.
219 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 220 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
Art. 138 Preda
Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, arbitrariamente e senza giustificazione sufficiente s’impossessa di derrate alimentari, di vestimenta o di altri oggetti, nell’intento di adoperarli per proprio uso,
Art. 139 Saccheggio
1. Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette saccheggio e, profittando in particolare del terrore della guerra, si appropria beni altrui o costringe alcuno a consegnargli i detti beni od esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a due mesi. Nella stessa pena incorre il capo che permette il saccheggio a' suoi subalterni o che non interviene per impedirlo. 2. Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita od alla salute o l'ha resa in altro modo incapace ad opporre resistenza, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Può essere pronunciata la reclusione perpetua in tempo di guerra, se il colpevole ha agito con speciale crudeltà contro una persona.221
Art. 140 Rapina di guerra
Chiunque, nell'intenzione di rubare, manomette, sul campo di battaglia, un ucciso, un ferito o un malato è punito con la reclusione.
Può essere pronunciata la reclusione perpetua, se il colpevole ha esercitato violenza contro un ferito o un malato o abbia mutilato un cadavere.222 Capo nono: Della corruzione e della gestione infedele
Art. 141223 Corruzione attiva
Chiunque offre, promette, dà o procura un dono od altro profitto ad una persona che appartiene all'esercito, perché abbia a violare i suoi doveri di servizio, è punito con la detenzione, con la quale può essere cumulata la multa.
221 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 222 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 223 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Art. 142224 Corruzione passiva
Chiunque, per compiere un atto contrario ai suoi doveri militari o d’ufficio, anticipatamente domanda, accetta o si fa promettere un dono od altro indebito profitto, è punito con la reclusione sino a tre anni o
Se per effetto della corruzione il colpevole ha violato i suoi doveri militari o d'ufficio, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione non inferiore ad un mese.
Art. 143 Accettazione di doni
1. Chiunque, per compiere un atto di servizio o d'ufficio non contrario a' suoi doveri, domanda, accetta o si fa promettere in anticipazione un dono od un altro indebito profitto, chiunque domanda, accetta o si fa promettere un dono od un altro indebito profitto da fornitori dell'esercito, 3. Il dono o profitto ricevuto od il suo valore è devoluto alla Confederazione.
Art. 144 Gestione infedele
Chiunque, in atti dell'amministrazione militare, in specie nelle operazioni concernenti il conteggio, la distribuzione od altro uso del soldo, delle derrate alimentari, dei foraggi, delle munizioni o d'altre cose che servono all'armata, lede gli interessi che egli deve tutelare, è punito con la detenzione.
Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione. Con la pena privativa della libertà personale dev'essere cumulata la multa.
224 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 Capo decimo: Dei reati contro l’onore
Art. 145225 Diffamazione
1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa. 3. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. 4. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia. 5. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena. 6. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
7. ...226
Art. 146227 Calunnia
1.228 Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione o 225 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 227 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 228 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951 2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è della detenzione non inferiore ad un mese. 3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quando egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.
4. ...229
Art. 147230 Disposizione comune
Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
Art. 148231 Ingiuria Prescrizione dell’azione penale
1.232 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa. Se l'ingiuria è diretta contro un capo o un superiore, contro una guardia militare, contro un subalterno od inferiore, la pena è della detenzione. 2. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole. Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse. 3. ...233 230 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 231 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 232 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951 Diritto di querela 1 Il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’autore del reato.
Quando un avente diritto presenti la querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi dovranno essere perseguiti.
Ogni querelante può desistere dalla querela finché non sia pronunciata la sentenza di prima istanza.235
Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.
La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.
Essa non vale per un imputato che faccia opposizione.
L'azione penale per i reati contro l'onore si prescrive in due anni.
Capo undecimo: Dei reati contro la libertà
Art. 149237 Minaccia
Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito con la detenzione.
Art. 150 Coazione
Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con la detenzione.238 234 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685). 235 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 236 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 237 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 238 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Art. 151239 Sequestro di persona e rapimento Circostanze aggravanti Presa d’ostaggio
1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. 2. Parimente è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.
Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con la reclusione se il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto, ha trattato la vittima con crudeltà, la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.
1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque, per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri, è punito con la reclusione. 2. La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà. 3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la reclusione perpetua. 4. Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 46).
240 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 241 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 242 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535
Art. 152 Violazione di domicilio
Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito con la detenzione.243 Capo dodicesimo:244 Dei reati contro il buon costume
Art. 153 Coazione sessuale
Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o
Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.
Art. 154 Violenza carnale
Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni.
Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.
Art. 155 Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.
243 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 244 Nuovo testo giusta il n. II del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670 1677; FF 1985 II 901).
Art. 155a Diritto e giurisdizione penali ordinari
Se l'autore è il coniuge della vittima e vive in comunione di vita con lei, la coazione sessuale e la violenza carnale sottostanno al diritto penale e alla giurisdizione penale ordinari.
Art. 156 Atti sessuali con fanciulli
1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, 2. L'atto non è punibile se la differenza di età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. 3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto matrimonio con lui, l'autorità competente può prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione. 4. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. 5. ...245 6. L'azione penale si prescrive in dieci anni anche se il termine di prescrizione dell'atto secondo il numero 5 nella versione del 21 giugno 1991246 non è ancora scaduto il 1° settembre 1997.247
Art. 157 Abuso della posizione militare
Chiunque, profittando della sua posizione militare, fa subire o compiere un atto sessuale a una persona, è punito con la detenzione non inferiore ad un mese.
Art. 158
...
Art. 159 Esibizionismo
Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.
247 Introdotto dal n. II della LF del 21 mar. 1997, in vigore dal 1° set. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).
Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.
Art. 159a Molestie sessuali
Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito con l'arresto repressivo.
Art. 159b Reato collettivo
Se un reato previsto nel presente capo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.
Capo tredicesimo: Dei reati di pericolo generale
Art. 160248 Incendio intenzionale Incendio colposo
Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con la reclusione.
La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, o se, in tempo di guerra, egli distrugge cose che servono all'esercito.
Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione.
Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito 248 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 249 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337
La pena è della detenzione se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l'integrità delle persone.
Art. 161250 Esplosione
1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con la reclusione. Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione. Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni. 2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.
Art. 162251 materie esplosive o gas velenosi
Uso delittuoso di 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con la reclusione.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata la detenzione.
Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.
Art. 163252 Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi
Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con la detenzione sino a cinque anni.
Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.
250 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 251 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 252 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Art. 164253 Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi
Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei
Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.
Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.
Art. 165254 Inondazione. Franamento
1. Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione. Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza può essere pronunciata la detenzione. Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.
Art. 166255 Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione
1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta:
impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione.
253 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 254 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 255 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione.
Art. 167256 Propagazione di malattie dell’uomo
1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell'uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con la detenzione da un mese a cinque anni. Se il colpevole ha agito con animo abietto, la pena è della reclusione sino a cinque anni.
Art. 168257 Propagazione di epizoozie
1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con la detenzione. Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è della reclusione sino a cinque anni.
Art. 169 Inquinamento di acque potabili Perturbamento della circolazione pubblica
Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata all'uso delle persone o degli animali domestici, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.
1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua o nell'aria, e mette con ciò sciente- 256 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 257 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 258 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238;
mente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con la Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare, se il colpevole ha agito per negligenza. 2. Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, può essere pronunciata la reclusione sino a dieci anni. 3. Il numero 1 non è applicabile quando il perturbamento della circolazione pubblica è cagionato dalla violazione di norme della circolazione stradale.
Art. 170259 Perturbamento del servizio ferroviario
Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con la reclusione o con la detenzione.
La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 171260 Perturbamento di pubblici servizi Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza Atti preparatori punibili
1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore,
Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.
259 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 260 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 261 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535
Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con la detenzione o
È punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque prende, conformemente ad un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
Art. 115 Omicidio intenzionale
Art. 116 Assassinio
Art. 121 Lesioni gravi
Art. 130 Rapina263
Art. 151a Sequestro di persona e rapimento
Art. 151c Presa d'ostaggio
Art. 160 Incendio intenzionale
Chi spontaneamente desista dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 9 capoverso 2 è applicabile.
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione; chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; chiunque, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione, o che, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;
262 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 263 All'art. 130 corrisponde ora l'art. 132. 264 Introdotto dall'art. 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887 2889; FF 1992 II 217).
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con la detenzione o con la multa.
Capo quattordicesimo: Della falsità in atti
Art. 172265 Falsità in documenti
1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, 2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la detenzione o una pena disciplinare.
Art. 173266 Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale, chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato,
Art. 174267 Soppressione di documenti
Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
265 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 266 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 267 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Art. 175268 Disposizioni comuni
Documenti sono tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica ovvero tutti i segni destinati a provare un tale fatto. La registrazione su supporti di dati e d'immagini è equiparata a scritti, se servono allo stesso scopo.269
Documenti pubblici sono quelli emanati da un'autorità, da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale che agisca in tale qualità. Non sono considerati documenti pubblici gli atti scritti emanati in affari di diritto civile dell'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.
Le disposizioni degli articoli 172 a 174 si applicano parimente ai documenti stranieri.
Capo quindicesimo: Dei reati contro l’amministrazione della giustizia
Art. 176270
Favoreggiamento 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale od alla esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 42 a 44 e 100bis del Codice penale svizzero271 è punito con la detenzione.272
È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena privativa della libertà o di una misura di sicurezza una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 56bis.273
Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.
268 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 269 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 270 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 272 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1397) 273 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535
Art. 177274 Liberazione di detenuti
1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell'autorità, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con la detenzione. 2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con la detenzione. I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.
Art. 178275 Denuncia mendace
1. Chiunque denuncia ad un capo o ad un'altra autorità militare o civile come colpevole di reato una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, 2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione o una mancanza di disciplina, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 179276 Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione Attenuazione di pene
Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è della detenzione sino a sei mesi.
Se l'autore d'un reato previsto negli articoli 178 e 179 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la 274 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 275 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 276 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 277 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.
Se l’autore d’un reato previsto nell’articolo 179 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).
Libro secondo: Ordinamento disciplinare
Capo primo Disposizioni generali
Art. 180278 Mancanze di disciplina
Chiunque contravviene agli ordini dei capi, alle prescrizioni di servizio o alla disciplina militare commette una mancanza di disciplina, salvo che il suo comportamento non sia punibile come crimine o come delitto.
Il crimine o delitto poco grave è equiparato alla mancanza di disciplina.
Art. 181279 Colpevolezza Misura della pena
È punibile soltanto colui che agisce in modo colpevole.
Se la punibilità di un reato presuppone l'intenzionalità dell'autore, la commissione colposa non può nemmeno essere punita in via disciplinare come caso poco grave.
La specie e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Si deve tener conto dei moventi, della vita anteriore, delle condizioni personali e della condotta militare del colpevole.
La privazione della libertà subìta per un arresto provvisorio è computata nella pena degli arresti.
278 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 279 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 280 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
In caso di colpa lieve si può prescindere dalla punizione.
Art. 182281 Condizioni personali
Chi è sottoposto al diritto penale militare soggiace anche all'ordinamento disciplinare.
Art. 183 Prescrizione
1.282 La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina si prescrive in dodici mesi e l'esecuzione della pena disciplinare in sei mesi. L'interruzione della prescrizione è esclusa. 2.283 La prescrizione della facoltà di perseguire è sospesa durante l'assunzione preliminare delle prove, l'istruzione preparatoria o il procedimento giudiziale. 3. ...284 Capo secondo: Delle pene disciplinari285
Art. 184286 1. Riprensione
Con la riprensione si richiama all'ordine e si avverte la persona che ha mancato. La riprensione dev'essere esplicitamente designata come pena.
Art. 185 2. Arresti. Arresti semplici287
La durata minima degli arresti semplici è di un giorno, quella massima di dieci.288
Gli arresti semplici sono scontati se possibile con segregazione. L'arrestato presta il servizio.289 281 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 282 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 283 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 285 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 286 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 287 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 288 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 289 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
...290
Art. 186 Arresti di rigore291
La durata minima degli arresti di rigore è di tre giorni, quella massima di venti.292
Gli arresti di rigore sono scontati con segregazione. L'arrestato non presta il servizio.293
a 5 ...294
Art. 187 Esecuzione degli arresti durante il servizio295
Durante il servizio, gli arresti devono essere di regola eseguiti immediatamente e senza interruzione. Non è lecito di rimandarne l'esecuzione a dopo il servizio per renderli più duri.296
Se gli arresti non possono essere interamente scontati presso la propria truppa o presso un'altra truppa l'autorità militare cantonale del luogo di licenziamento o di domicilio ne fa eseguire la parte residua.297
a 6 ...298
Art. 188299 Esecuzione degli arresti fuori del servizio
Il Cantone di domicilio esegue gli arresti da scontare fuori del servizio.
A chi sconta gli arresti semplici fuori del servizio può essere offerto un lavoro s'egli non se ne procura da sé uno appropriato.
L'arrestato è assicurato contro le malattie e gli infortuni dall'assicurazione militare.
290 Abrogato(i) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). 291 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 292 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 293 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 294 Abrogato(i) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). 295 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 296 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 297 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 298 Abrogato(i) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). 299 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
I suoi congiunti, se cadono in stato di bisogno per effetto dell’esecuzione degli arresti, sono soccorsi dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.300
Art. 189 Disposizioni comuni301
L’esecuzione degli arresti in stabilimenti penitenziari o per il carcere preventivo è inammissibile.302
Gli arrestati non possono di regola ricevere visite.303
...304
Art. 190305
Art. 191306 3. Multa disciplinare 4. Pene disciplinari per civili 4a. Pene disciplinari nel servizio di promovimento della pace
Le mancanze di disciplina o i crimini o delitti poco gravi commessi fuori del servizio possono essere puniti con una multa disciplinare fino a quattrocento franchi, invece degli arresti.
Le persone di condizione civile, in quanto siano sottoposte alle disposizioni concernenti le mancanze di disciplina, possono essere punite con gli arresti o con una multa disciplinare sino a quattrocento franchi, in caso di reiterazione sino a mille franchi.
Se si tratta di internati, di prigionieri di guerra o di persone impiegate presso la truppa o che seguono la truppa in tempo di guerra senza farne direttamente parte, si applicano soltanto gli arresti.
300 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 301 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 302 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 303 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 304 Abrogato(i) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). 306 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 307 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 Per le persone che prestano servizio di promovimento della pace giusta l’articolo 66 della legge militare309 il Consiglio federale può inoltre prevedere le seguenti pene disciplinari:
divieto d'uscita;
multa.
Art. 192310 5. Esazione delle multe disciplinari
Le disposizioni sull'esazione della multa (art. 34) s'applicano anche alle multe disciplinari.
Il termine di pagamento per le multe disciplinari è di al massimo due
Le multe disciplinari impagate sono commutate in arresti di rigore;
un giorno di arresti sarà equiparato ad ogni trenta franchi di multa; la durata della pena di arresti non potrà per altro superare i venti giorni.
In luogo del giudice decide l'autorità disciplinare, salvi i casi di reclamo o di ricorso disciplinare giusta gli articoli 209 e seguenti.
Le multe disciplinari inflitte da un'autorità militare cantonale sono devolute al rispettivo Cantone.
Art. 193311 6. Confisca e devoluzione di doni
Le disposizioni concernenti la confisca e la devoluzione di doni ed altri profitti (art. 41 segg.) sono applicabili per analogia.
Art. 194 7. Esclusione di altre pene 8. Prescrizioni d’esecuzione
Non è lecito d'infliggere altre pene disciplinari che non siano quelle previste nel presente capo né di aggravare le stesse.
Il Consiglio federale regola i particolari dell'esecuzione delle pene disciplinari.
308 Introdotto dal n. 5 dell’all. alla LF del 3 feb. 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10). 310 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 311 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 312 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 Capo terzo: Della competenza e delle attribuzioni penali
Art. 195313 1. Competenza in generale
La competenza di punire le mancanze di disciplina commesse in servizio spetta ai comandanti di truppa per:
gli uomini della loro unità (stato maggiore);
i comandanti di truppa direttamente subordinati;
314 le altre persone sottoposte al loro comando, segnatamente gli internati, i prigionieri di guerra, i rifugiati o le persone impiegate presso la truppa o che seguono la truppa in tempo di guerra senza farne direttamente parte.
In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e alle autorità militari cantonali cui spetta.
Il Consiglio federale designa i casi nei quali la competenza disciplinare può essere delegata.
È riservato l'articolo 204.
Art. 196 Conflitti di competenza
Sorgendo conflitti di competenza, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport designa l'autorità competente, salvo che il conflitto non possa essere risolto da un capo comune.
Art. 197315 2. Attribuzioni penali. Comandante di unità
Il comandante di unità può infliggere:
gli arresti semplici sino a cinque giorni;
gli arresti di rigore di tre giorni.
Art. 198316 Comandante di battaglione e di gruppo
Il comandante di battaglione o di gruppo può infliggere:
313 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 314 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 315 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 316 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968
317 gli arresti semplici;
318 gli arresti di rigore sino a dieci giorni.
Art. 199319 Comandante di reggimento
Il comandante di reggimento può infliggere:
320 gli arresti semplici;
gli arresti di rigore sino a quindici giorni.
Art. 200321 Comando supremo e autorità militari superiori
Possono infliggere tutte le pene disciplinari:
il comandante in capo dell'esercito;
il capo dello stato maggiore generale;
il capo dell'istruzione;
i comandanti dei corpi d'armata, il comandante delle truppe d'aviazione e della difesa contraerea, i comandanti delle divisioni e delle brigate;
il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
i capi dei servizi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
le autorità militari cantonali competenti.
Art. 201322 Altri comandanti
Il Consiglio federale regola per analogia le attribuzioni penali:
dei comandanti delle formazioni, che portano denominazioni differenti da quelle indicate negli articoli 197 a 200;
nello stato maggiore dell'esercito;
nelle scuole reclute e dei quadri;
317 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 318 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 319 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 320 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 321 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 322 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968
d. in altri uffici del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Art. 202323 Casi particolari
La competenza disciplinare spetta soltanto ai comandanti di formazione, che rivestono un grado di ufficiale o che sono assegnati in una classe di funzione corrispondente del servizio complementare.
Il Consiglio federale regola le attribuzioni penali per le formazioni, il cui comandante non è un ufficiale.
Capo quarto: Del procedimento disciplinare324
Art. 203 Accertamento dei fatti; diritto di difesa dell’incolpato
Devono essere chiarite la natura e le circostanze della mancanza di disciplina. L'incolpato deve essere udito a verbale. Dev'essergli dato modo di pronunciarsi per scritto. Ha diritto di consultare gli atti.325
e 3 ...326
Art. 204327 Rapporto all'autorità competente
Se un capo o un'autorità militare non è competente per punire una mancanza di disciplina, si deve fare immediatamente rapporto all'autorità competente.
Se la facoltà di punire è insufficiente, l'inserto, con la proposta di pena, dev'essere trasmesso in via di servizio all'autorità competente. Questa può allora conformarsi alla proposta ovvero, consultato il proponente, pronunciare un'altra pena nell'ambito delle sue attribuzioni, proporre una pena più grave all'autorità competente preposta o prescindere dalla punizione.
323 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 324 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 325 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 326 Abrogati(o) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). 327 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
Art. 205328 Fermo
Chiunque è sorpreso mentre commette una mancanza di disciplina può essere fermato da ogni capo o superiore o da ogni organo militare di polizia o di controllo, per l'accertamento dell'identità e dei fatti.
È riservato l'arresto provvisorio a tenore dell'articolo 54 della procedura penale militare329.
Art. 206330 Notificazione dell’inflizione di una pena
Durante il servizio, l'inflizione di una pena è notificata oralmente all'incolpato e confermata simultaneamente per scritto.
Fuori del servizio, la notificazione avviene per scritto.
La decisione è brevemente motivata. Devono esservi indicati l'autorità e il termine di ricorso.
Art. 207331 Attribuzione del capo
Se il capo di chi ha la competenza di punire costata che un colpevole non è stato punito, egli può ordinare l'apertura di un procedimento disciplinare.
Art. 208332
Capo quinto: Dei rimedi giuridici333
Art. 209334 1. Reclamo in materia disciplinare. Autorità di reclamo
La persona punita può interporre reclamo contro l'inflizione della pena disciplinare.
Il reclamo è diretto contro la pena inflitta:
a. dal capo, al capo immediatamente superiore;
328 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 330 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 331 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 332 Abrogati(o) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). 333 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 334 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
da un comandante di corpo, al capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, fino a quando non sia stato eletto il generale;
dall'autorità cui è stato delegato il potere punitivo dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, al capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
dall'uditore in capo, al capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
da un'autorità militare cantonale, al direttore dell'Amministrazione militare federale335;
dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e dal generale, al tribunale militare di cassazione, la cui decisione è definitiva.
La decisione del reclamo, se infligge una riprensione o una multa, è definitiva.
Art. 210 Forma e termine. Effetto sospensivo336
Il reclamo in materia disciplinare dev'essere presentato per scritto, durante il servizio entro ventiquattro ore e fuori del servizio entro cinque giorni a contare dalla notificazione della decisione.337
Il reclamo sospende l'esecuzione della pena.338
...339
Art. 211340 Procedura e notificazione della decisione del reclamo
L'autorità di reclamo procede, se del caso, ad ulteriori indagini; in particolare, essa deve udire o far udire chi ha pronunciato la pena nonché chi ha presentato il reclamo, se questo non fu motivato.341
La decisione del reclamo non può aggravare la pena pronunciata.
335 Ora: alla Segreteria generale del DDPS (art. 1 dell’O del 25 nov. 1991 conc. il cambiamento della denominazione «Direzione dell'amministrazione militare federale» in «Segreteria generale del DDPS» - RU 1992 2). 336 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 337 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 338 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 340 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 341 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
La decisione del reclamo è notificata per scritto agli interessati, con l'indicazione dei motivi. Devono essere indicati il termine e l'autorità di ricorso.
Art. 212342 2. Ricorso disciplinare al tribunale. Autorità di ricorso343
La decisione del reclamo, se infligge arresti semplici o di rigore, può essere impugnata per scritto dalla persona punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d'appello competente.
Questa sezione consta del presidente, di un ufficiale e di un sottufficiale o soldato.344
I ricorsi disciplinari contro le decisioni su reclamo prese dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e dal generale sono decisi dal tribunale militare di cassazione.345
Il termine di ricorso è, durante il servizio, di tre giorni e, fuori del servizio, di dieci giorni a contare dalla notificazione. Il giorno della notificazione non è computato.
Il ricorso disciplinare sospende l'esecuzione della pena.346
La pena pronunciata non può essere aggravata.347
Art. 213348 Procedura Termini, restituzione
Alla procedura dinanzi alla sezione del tribunale militare d'appello e dinanzi al tribunale militare di cassazione si applicano per analogia le disposizioni della procedura penale militare349 su i termini (art. 46 segg.), la pubblicità e la polizia delle sedute (art. 48 segg.), nonché sul dibattimento e sugli atti preparatori del medesimo (art. 124 segg.). Gli articoli 127, 131, 146 capoverso3, 148 capoverso3, 149 capoverso 1, 150 e 155 a 158 della procedura penale militare non sono applicabili.
La decisione penale disciplinare e la decisione del reclamo sostituiscono l'atto di accusa.
342 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 343 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 344 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 345 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 346 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 347 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 348 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
L’uditore non partecipa alla procedura.
Le conseguenze della contumacia sono rette per analogia dall’articolo 179 della procedura penale militare.
La decisione è definitiva.
I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.
La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata per scritto all'autorità di reclamo o di ricorso durante il servizio entro ventiquattro ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev'essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.
Sulla domanda decide definitivamente l'autorità di reclamo o di ricorso.
Art. 214351 Tutela del diritto di reclamo e di ricorso
Il reclamante o il ricorrente non può essere punito per il fatto d'aver reclamato o ricorso.
Libro terzo: Entrata in vigore ed applicazione del Codice
Capo primo Relazione fra il presente Codice e la legislazione anteriore
Art. 215352 Prescrizione
Le disposizioni del presente Codice sulla prescrizione dell'azione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi ed alle pene pronunciate prima dell'attuazione del Codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole.
Il periodo di tempo decorso prima dell'attuazione del presente Codice è computato.
350 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 351 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 352 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
Art. 216 Esecuzione di sentenze penali anteriori
Per l’esecuzione delle sentenze penali che sono state pronunciate secondo la legge penale anteriore valgono le norme seguenti: 1. ...353 2. Le disposizioni del presente Codice sulla liberazione condizionale si applicano anche ai detenuti che siano stati condannati prima dell’entrata in vigore del Codice.
Art. 217354 Riabilitazione
La riabilitazione è regolata dalle disposizioni del presente Codice anche per le sentenze pronunciate secondo una legge penale anteriore.
È parimente regolata dalle disposizioni del presente Codice la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale di una condanna pronunciata prima dell'attuazione del Codice stesso.
Capo secondo: Giurisdizione. Procedura. Esecuzione della sentenza. Casellario giudiziale. Riabilitazione e Grazia355 I. Della giurisdizione
Art. 218356 Giurisdizione militare
Ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace, con riserva degli articoli 13 capoverso 2 e 14, alla giurisdizione dei tribunali militari.357
Questa norma vale anche se il reato è stato commesso all'estero.
Le persone sottoposte al diritto penale militare soggiacciono, inoltre, alla giurisdizione dei tribunali militari, se esse, in un esercizio militare, in un'attività di servizio della truppa o in connessione con un reato previsto dal presente Codice, violano la legislazione federale sulla circolazione stradale. Valgono le disposizioni penali del diritto ordinario. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Soggiace alla giurisdizione militare anche chi, durante il servizio, consuma o possiede intenzionalmente e senza esserne autorizzato esi- 354 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 355 Nuovo testo del titolo giusta il n. II della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 356 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 357 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 gue quantità di stupefacenti a tenore dell'articolo 1 della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951358 o, per assicurare il proprio consumo, commette un'infrazione di cui all'articolo19 della medesima legge. L'autore è punito in via disciplinare.359
Art. 219360 Giurisdizione ordinaria
Fatto salvo l'articolo 218 capoversi3 e 4, le persone sottoposte al diritto penale militare rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria per i reati che non sono previsti dal presente Codice.361
Se il reato è in connessione con la posizione militare dell'incolpato, il procedimento può aver luogo soltanto coll'autorizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. Eletto il comandante in capo dell'esercito, egli è competente per l'autorizzazione, qualora l'incolpato sia subordinato al comando dell'esercito.
Art. 220 Giurisdizione in caso di partecipazione di civili
1.362 Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85), ad un reato contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86 a 107) o ad un reato contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 109 a 114) hanno, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi. 2. Se ad un reato comune (art. 115 a 179) hanno, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria. In questo caso, il Consiglio federale può risolvere di deferire al tribunale penale ordinario anche le persone soggette alla giurisdizione militare. Il giudice civile deve applicare a queste persone il diritto penale militare.
Art. 221 Giurisdizione in caso di concorso di reati o di disposizioni penali 358 RS 812.121
Se alcuno è accusato di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, il Consiglio federale può deferirli tutti al giudizio o del tribunale militare o del tribunale ordinario.
359 Introdotto dal n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512 2513; FF 1985 II 901). 360 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 361 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512 2513; FF 1985 II 901). 362 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
Art. 222 Processo penale ordinario contro un militare in servizio
Durante il servizio militare non può essere promosso o proseguito un processo penale ordinario contro un militare che presta il servizio se non coll'autorizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Nominato che sia un comandante in capo dell'esercito, l'autorizzazione a promuovere o a proseguire il processo è data da esso, se l'incolpato è sottoposto al suo comando.
Se il processo è stato promosso prima dell'entrata in servizio e se l'autorizzazione a proseguirlo è negata, esso resta in sospeso fino a quando l'imputato sia licenziato dal servizio.
Art. 223 Conflitti di competenza
I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale federale.
Il Tribunale federale annulla le sentenze e i processi che costituiscono un'usurpazione della competenza militare verso quella ordinaria e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali a ciò necessarie.
La pena scontata in forza della sentenza annullata è computata nella pena da subirsi in forza dell'altra sentenza.
II. Disposizioni sulla procedura
Art. 224363
III. Disposizioni sulla esecuzione della sentenza
Art. 225364
IV. Del casellario giudiziale
Art. 226365 Casellario giudiziale
L'obbligo di prestare un lavoro conformemente all'articolo 81 capoversi3 e 4 nonché le pene disciplinari non sono iscritti nel casellario 365 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, giudiziale. Del resto sono applicabili gli articoli 359–364 del Codice penale svizzero366.
Art. 227367
V. Della procedura di riabilitazione
Art. 228368 Competenza
La riabilitazione è pronunciata dal tribunale che ha emanato la sentenza.
Art. 229369 Domanda
La domanda di riabilitazione dev'essere presentata al tribunale. Essa dev'essere corredata degli atti provanti che il richiedente ha tenuto buona condotta e risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione, per quanto si potesse pretendere da lui.
Art. 230 Procedura
Il presidente del tribunale trasmette la domanda all'uditore per proposta. Il tribunale giudica fondandosi sugli atti, sui certificati prodotti dal richiedente e, dato il caso, sulle indagini sue proprie.370
Se il tribunale respinge la domanda, può ordinare che essa non debba essere ripresentata entro un termine determinato; questo termine non può superare i due anni.
Art. 231371 pubblicazione 366 RS 311.0
Comunicazione e 1 La decisione del tribunale dev'essere comunicata per scritto al richiedente e all'uditore.
Se il tribunale ammette la riabilitazione, la decisione è comunicata anche al Cantone di domicilio del riabilitato. La decisione è, a richiesta di quest'ultimo, pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone di domicilio.
368 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 369 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 370 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 371 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
Art. 232 Spese
Le spese sono sostenute dal richiedente. Possono essere condonate, se questo prova il suo stato di povertà.
VI. Della grazia372
Art. 232a Norme Competenza
La grazia può essere accordata per tutte le pene pronunciate mediante sentenza definitiva, salvo le pene disciplinari.
Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale militare, il diritto di grazia spetta:
al Consiglio federale nelle cause giudicate da un tribunale militare; se è stato nominato il generale, a quest'ultimo;
374 all'Assemblea federale nelle cause giudicate dal Tribunale federale;
all'autorità competente del Cantone, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.
Art. 232c Domanda di grazia
La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore o dal coniuge.
Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale o il Governo cantonale può promuovere d'ufficio la procedura per la grazia.
L'autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.
...375 372 Introdotto dal n. II della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 373 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 374 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
Art. 232d Effetti
Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza definitiva possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi.
Il decreto di grazia ne determina i limiti.
La grazia lascia intatti gli effetti civili della condanna penale e l’obbligo di pagare le spese.
Capo terzo: Disposizioni finali
Art. 233 Abrogazione di leggi in vigore
A contare dall’attuazione del presente Codice, sono abrogate le disposizioni contrarie ad esso.
Sono in ispecie abrogati:
1. la legge del 27 agosto 1851376 sull’amministrazione della giustizia penale per le truppe federali e la legge federale del 23 giugno 1904377 a compimento della stessa; 2. gli articoli 1 a 8, 109 capoverso 2, e 215 della legge federale del 28 giugno 1889378 sulla organizzazione giudiziaria e la procedura penale per l’armata federale.
Art. 234379
Art. 235 Riserva di disposizioni di legge in vigore
Sono riservate:
1. le disposizioni penali dell’ordinanza del 7 dicembre 1925380 sui controlli militari, le disposizioni penali della legge federale del 28 giugno 1878381 sulla tassa d’esenzione del servizio militare e le altre disposizioni concernenti le contravvenzioni di polizia militare; 2. le disposizioni disciplinari applicabili alle guardie doganali e di confine.
376 [RU II 598, IV 219, 10 436, 20 131, 31 343; RS 322.1 art. 220 n. 1] 377 [RU II 598, IV 219, 10 436, 20 131, 31 343; RS 322.1 art. 220 n. 1] 378 [CS 3 433; RU 1951 435 n. II, 1968 228 n. III. RS 322.1 art. 216] 380 [RU 41 769, 51 189. CS 5 385 art. 92 cpv. 1]. Ora: le disposizioni penali dell’O del 7 dic. 1998 sui controlli militari (RS 511.22). 381 [CS 5 151. RS 661 art. 48 cpv. 2 lett. a]. Ora: le disposizioni penali della LF del
giu. 1959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (RS 661).
Art. 236 Ordinamento del personale sottoposto al diritto penale militare Rifiuto del servizio. Diserzione
In caso di servizio attivo, nulla è innovato nell'ordinamento del rapporto d'impiego dei funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare, salvo che il Consiglio federale non risolva altrimenti.
Ai funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare si applicano per analogia le disposizioni dei capi primo a quarto della parte seconda del libro primo del presente Codice.
Chiunque, nel tempo intercorso tra la promulgazione e l'entrata in vigore della modificazione del presente Codice del 5 ottobre 1990383, è stato condannato validamente per rifiuto del servizio o diserzione secondo il vecchio disposto dell'articolo 81 numero 2 e non ha ancora espiato la pena, può, entro un mese dalla detta entrata in vigore, chiedere per scritto al giudice che l'ha condannato d'essere sottoposto a un nuovo giudizio.
Art. 237 Entrata in vigore del Codice 383 RU 1991 1352
Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1928.
Disposizione finale della modificazione del 4 ottobre 1974384 II 1. Le relazioni fra le nuove disposizioni e il diritto finora in vigore sono rette dalle norme degli articoli 215, 216 numero 2 e 217 CPM. 2. Gli effetti che la legislazione federale e cantonale finora in vigore connetteva alla privazione dei diritti civici non valgono per l'incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (art. 38 CPM).
382 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal15 lug. 1991 (RU 1991 1352 1355; FF 1987 II 1100).
Disposizione finale della modificazione del 23 marzo 1979385 II
La relazione tra le nuove disposizioni e il diritto previgente è determinata dagli articoli 215, 216 numero 2 e 217 capoverso 2.
I militari contro cui è stata aperta un'istruzione preparatoria militare prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono, per il reato commesso, soggetti al diritto penale militare anche se secondo il nuovo diritto fosse applicabile il diritto penale ordinario.