172.221.10
Ordinamento dei funzionari (OF)
(OF)
del 30 giugno 1927 (Stato 13 marzo 2001)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 luglio 19242; visto l’articolo 85 numeri 1 e 3 della Costituzione federale3,4 decreta:
Parte prima Rapporto d’impiego dei funzionari
Capitolo I Definizione e formazione
1. Definizione
Art. 1
È funzionario ai sensi della presente legge qualunque persona nominata in tale qualità dal Consiglio federale, da un servizio ad esso subordinato, dall’Assemblea federale o da un tribunale federale.5
Il Consiglio federale forma l’elenco delle funzioni i cui titolari hanno la qualità di funzionari. Questo elenco dev’essere approvato dall’Assemblea federale.
2. Eleggibilità
Art. 2
È eleggibile come funzionario ogni cittadino svizzero incensurato. Chi è interdetto o dichiarato incapace di esercitare una carica pubblica non può, fintanto che durano gli effetti di questo provvedimento, essere nominato.6
In via eccezionale si può rinunciare, col consenso del Consiglio federale, al requisito della cittadinanza svizzera.
RU 43 453 e CS 1 453
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
[CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde ora all’art. 173 cpv.2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
3. Pubblico concorso
Art. 3
La nomina è preceduta dal bando di un concorso pubblico per la funzione vacante.
Se il concorso non ha dato un esito soddisfacente, l’autorità eleggente può ordinare la riapertura o provvedere al posto mediante assunzione.
Il Consiglio federale designa le funzioni che possono essere occupate senza precedente concorso pubblico. Esso può delegare questa competenza a servizi subordinati.
4. Requisiti per la nomina
Art. 4
La nomina può essere subordinata a determinati requisiti, specialmente per quanto concerne l’età, l’idoneità, la preparazione, il possesso di un grado nell’esercito svizzero, nonché al risultato di esami o a un periodo di prova.
La nomina a una funzione può essere vincolata all’obbligo di assumere altre incombenze nel servizio della Confederazione.
Può essere nominato funzionario l’agente durevolmente assegnato ad una funzione ed occupato in media almeno la metà del tempo di lavoro settimanale. Il Consiglio federale determina i requisiti speciali per la nomina alle singole funzioni. Può delegare tale competenza a servizi subordinati. Il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni determinano questi requisiti per i funzionari nominati da loro.7
5. Designazione dell’autorità eleggente
Art. 5
Salvo nei casi previsti nei capoversi2 e 3, la nomina dei funzionari spetta al Consiglio federale, che può delegare questa competenza a servizi subordinati.
L’Assemblea federale, il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni nominano i loro funzionari. Possono delegare questa competenza a determinati organi dell’Assemblea federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni.8
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
La nomina dei funzionari delle Ferrovie federali e della Posta svizzera compete alle autorità designate dalla legislazione federale sull’organizzazione delle Ferrovie federali svizzere e della Posta svizzera.9
Capitolo II Posizione del funzionario in generale
1. Periodo amministrativo
Art. 6
Il periodo amministrativo è di quattro anni. Sono riservate le disposizioni speciali del diritto federale che stabiliscono un periodo più lungo.10
Se la nomina avviene durante il periodo amministrativo, il rapporto d’impiego cessa alla fine del periodo
Il Consiglio federale è autorizzato a far cessare il periodo amministrativo dei funzionari all’entrata in vigore di un nuovo ordinamento legislativo concernente i rapporti di lavoro presso la Confederazione e a disciplinare il passaggio del personale federale al regime del nuovo rapporto di lavoro.11
2. Incompatibilità12
Art. 713
Il Consiglio federale disciplina le incompatibilità della funzione per parentela e affinità.
3. Residenza, domicilio
Art. 8
Il funzionario deve risiedere nel luogo di servizio assegnatogli dall’autorità eleggente. Egli non può trasferire altrove la sua residenza senza il permesso del servizio competente.
Il funzionario deve depositare nel luogo in cui risiede le sue carte di legittimazione.
Non gli può essere negato il domicilio o la dimora.
Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste,
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959
Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1853 1854; FF 1999 1343).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
4. Trasferimento, assegnazione di un’altra occupazione
Art. 9
Qualora ragioni di servizio o l’impiego razionale del personale lo esigano, il funzionario può, anche nel corso del periodo amministrativo, essere trasferito o gli può essere assegnata un’occupazione conforme alla sua istruzione professionale o alle sue attitudini, che non rientra nelle incombenze ordinarie della sua funzione.
5. Durata del lavoro
Art. 10
Il Consiglio federale stabilisce la durata e l’orario del lavoro. Il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni regolano queste condizioni per i loro funzionari.14
Quando il servizio lo esiga, il funzionario può essere chiamato a prestare l’opera sua anche fuori delle ore di servizio ordinarie e oltre la durata del lavoro prescritta.
6. Istruzione professionale
Art. 11
I criteri sull’istruzione professionale dei funzionari sono stabiliti dal Consiglio federale, che può delegare questa competenza a servizi subordinati.
7. Promozione
Art. 12
La promozione consiste nella nomina del funzionario a titolare di una funzione assegnata a una classe di stipendio superiore a quella in cui egli si trova.
La promozione è determinata dai bisogni del servizio. Essa può essere subordinata al risultato di un esame.
Le norme più particolareggiate per le promozioni sono stabilite dal Consiglio federale, che può delegare questa competenza a servizi subordinati.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1967 24; FF 1966 I 288).
8. Diritto d’associazione
Art. 13
È garantito ai funzionari il diritto d’associazione nei limiti stabiliti dalla Costituzione federale15.
Il funzionario non può però far parte di un’associazione che persegue scopi o usa mezzi illeciti o pericolosi per lo Stato. Questa disposizione è applicata esclusivamente dal Consiglio federale.16
9. Esercizio di cariche pubbliche
Art. 14
Per esercitare una carica pubblica il funzionario deve ottenere il permesso del servizio competente.
Il permesso può essere dato a determinate condizioni o riserve oppure negato, limitato o revocato, quando l’esercizio della carica pubblica possa nuocere all’adempimento dei doveri di servizio del funzionario o sia incompatibile con la sua posizione ufficiale.
Nessuna sanzione di diritto pubblico può essere inflitta al funzionario a cui sia stato negato il permesso di accettare una carica pubblica.
È lecita una riduzione dello stipendio, dei giorni di riposo o delle vacanze solo in quanto l’assenza dal servizio cagionata dall’esercizio di cariche pubbliche superi complessivamente quindici giorni in un anno civile. Se l’esercizio della carica pubblica cade in giorni di riposo o nel tempo delle vacanze, il funzionario non può pretendere in compenso altri giorni di libertà.
Il Consiglio federale designa i servizi competenti a dare il permesso, ordina la procedura e determina la posizione del funzionario che l’ha ottenuto. Per i funzionari del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, il permesso è dato dal proprio tribunale.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 I funzionari federali non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio nazionale.
10. Occupazioni accessorie
Art. 1519
Ilfunzionario non può esercitare un’occupazione accessoria che comprometta l’adempimento dei suoi doveri di servizio oppure sia incompatibile con la sua funzione.
È incompatibile con la carica di funzionario l’esercizio di un’attività commerciale o industriale.
Il Consiglio federale può subordinare ad autorizzazione l’esercizio di un’occupazione accessoria. L’autorizzazione è concessa soltanto eccezionalmente qualora trattisi di un’attività lucrativa.
Il funzionario, se esercita un’occupazione accessoria esclusivamente in virtù della sua posizione amministrativa o dei suoi compiti di servizio, deve di regola versare alla Confederazione una parte del reddito conseguito. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
11. Invenzioni di funzionari
Art. 16
Le invenzioni fatte dal funzionario nell’esercizio delle sue funzioni o che hanno relazione con queste, appartengono alla Confederazione:
quando l’invenzione faccia parte dell’attività o degli obblighi di servizio del funzionario;
quando l’invenzione costituisca il risultato di esperimenti ufficiali;
quando l’invenzione abbia valore per la difesa nazionale, o
quando l’autorità eleggente se ne sia riservata la proprietà.
Tit. introdotto dal n. II della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 411; FF 1999 6784 ).
Introdotto dal n. II della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 411; FF 1999 6784 ).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 932 939; FF 1986 II 189). Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.
Se l’invenzione ha notevole importanza economica o militare, il funzionario ha diritto ad un’equa indennità speciale.
Nello stabilire l’indennità, si deve tener conto se abbiano cooperato altre persone al servizio della Confederazione e se siano stati adoperati impianti o materiali d’esercizio della Confederazione.
Se il funzionario non ha diritto ad un’indennità, gli può essere assegnata una ricompensa secondo il libero apprezzamento del servizio competente.
12. Alloggi di servizio
Art. 17
Il funzionario è obbligato ad abitare nell’alloggio di servizio assegnatogli dall’autorità eleggente.
Per l’uso dell’alloggio di servizio il funzionario deve pagare un compenso. Nel determinare questo compenso si deve tener equo conto dei vantaggi e degli inconvenienti cagionati da tale uso.
Le norme per l’assegnazione di alloggi di servizio e per il calcolo dei compensi sono stabilite dal Consiglio federale, che può delegare questa competenza a servizi subordinati.
13. Uniforme
Art. 18
Il funzionario, tenuto a portare l’uniforme, la riceve gratuitamente.
Le norme per la fornitura e l’uso dell’uniforme sono stabilite dal Consiglio federale, che può delegare questa competenza a servizi subordinati.
14. Facilitazioni di viaggio
Art. 19
Le norme per la concessione di facilitazioni di viaggio nelle imprese di trasporto che sono di proprietà della Confederazione o che vengono esercitate da essa sono stabilite dal Consiglio federale.
Nessuna indennità può essere pretesa in caso di restrizione delle facilitazioni di viaggio.
15. Classificazione degli uffici
Art. 20
Le norme per la classificazione degli uffici sono stabilite dal Consiglio federale, che può delegare questa competenza a servizi subordinati.
16. Funzionari con luogo di servizio all’estero20 Per i rapporti di servizio dei funzionari occupati all’estero, il Consiglio federale disciplina le particolarità connesse con l’attività fuori del Paese, che risultano necessarie per la tutela degli interessi svizzeri nel quadro delle relazioni esterne.
Capitolo III Doveri del funzionario
1. Dovere di prestar servizio
Art. 21
Il funzionario è tenuto a prestare un servizio personale.22
I funzionari sono tenuti, anche senza esserne richiesti, ad aiutarsi reciprocamente e a supplirsi nelle loro incombenze di servizio.
2. Tutela degli interessi della Confederazione
Art. 22
Il funzionario deve disimpegnare fedelmente e coscienziosamente le incombenze della sua funzione facendo tutto quello che possa favorire gli interessi della Confederazione ed evitando tutto ciò che possa pregiudicarli.
Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
3. Divieto di sciopero
Art. 23
Il funzionario non può mettersi in sciopero, né indurre a ciò altri funzionari.
Non è lecito alle associazioni e alle società cooperative di privare della qualità di membro un funzionario, né di lederlo nei suoi interessi economici per il fatto che non partecipa ad uno sciopero.
Sono nulle le convenzioni, le disposizioni statutarie o altre risoluzioni di associazioni e di cooperative che siano contrarie a questi divieti.
4. Contegno23
Art. 2424
Il funzionario deve, con il suo contegno, mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua posizione ufficiale.
Il funzionario deve comportarsi con tatto e cortesia rispetto ai superiori, ai collaboratori e nelle relazioni con il pubblico.
5. Esecuzione degli ordini di servizio
Art. 25
Il funzionario deve eseguire coscienziosamente e con criterio gli ordini di servizio dei suoi superiori.
Il superiore è responsabile degli ordini da lui dati.
6. Divieto di esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero e di accettare titoli e insegne cavalleresche25
Art. 2626
È vietato al funzionario di chiedere, accettare o farsi promettere per sé o per altri dei regali o altri profitti in considerazione della sua posizione ufficiale.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114 117; FF 1999 6784). Questa modifica è divenuta priva d’oggetto per il personale federale al quale si applica la L del 24 mar. 2000 sul personale federale.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).
Vi è violazione dei doveri di servizio anche quando un terzo, connivente il funzionario, chiede, accetta o si fa promettere regali o altri profitti.
I doni o gli altri vantaggi che il funzionario avesse illegalmente accettato diventano proprietà della Confederazione.
È vietato ai funzionari esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.
7. Segreto d’ufficio
Art. 27
È vietato al funzionario di divulgare gli affari di servizio che devono rimanere segreti per il loro carattere stesso o in virtù di istruzioni speciali.
Il dovere del segreto d’ufficio sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego.
È riservato l’articolo 61 della legge federale del 23 marzo 196228 sui rapporti fra i Consigli.29
8. Obbligo di testimoniare
Art. 28
Senza il permesso del servizio competente, non è lecito al funzionario di deporre in giudizio come parte, testimonio o perito giudiziario intorno a constatazioni attinenti ai suoi obblighi e che egli abbia fatte in virtù del suo ufficio o nell’esercizio delle sue funzioni.
Questo permesso è necessario anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego.
Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo i quali l’ufficio competente deve dare o negare il permesso. Non può essere negato il permesso se non quando lo richiedano gli interessi generali del Paese o quando esso abbia per effetto d’intralciare notevolmente l’amministrazione nell’adempimento delle proprie attribuzioni.
Il Consiglio federale designa i servizi a ciò competenti e ne regola la procedura.
Introdotto dal n. I 3 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114 117; FF 1999 6784). Questa modifica è divenuta priva d’oggetto per il personale federale al quale si applica la L del
mar. 2000 sul personale federale.
Introdotto dal n. II della LF del 1° lug. 1966 che completa quella sui rapporti fra i Consigli, in vigore dal 1° gen. 1967 (RS 171.11 in fine, disp. fin. della modificazione del 1° lug. 1966).
Capitolo IV Mancanza ai doveri di servizio e sue conseguenze
1. Responsabilità per danni cagionati
Art. 2930
2. Responsabilità disciplinare
Art. 30
Contro i funzionari che intenzionalmente o per negligenza mancano ai loro doveri di servizio possono essere prese misure disciplinari.31
Il procedimento disciplinare non ha effetto sull’obbligo di risarcire i danni né sulla responsabilità penale del funzionario.
Se,nel corso di un procedimento disciplinare, venga aperta per lo stesso fatto un’inchiesta penale contro il funzionario, la decisione sulla sanzione disciplinare va sospesa fino al termine della procedura penale, salvo che le circostanze non siano tali da escludere, nell’interesse dell’amministrazione pubblica, che il funzionario sia mantenuto nelle sue funzioni.
Il procedimento disciplinare può essere continuato anche dopo la fine di un procedimento giudiziario.32
Art. 31
Le misure disciplinari33 sono:
1. l’ammonizione; 2.34 la multa fino a 500 franchi; 3. la revoca delle facilitazioni di viaggio; 4. la sospensione provvisoria dall’ufficio con la riduzione o la privazione dello stipendio; 5. il trasferimento disciplinare nel servizio o la retrogradazione, con stipendio uguale o minore, dato il caso con rimborso solo parziale o senza rimborso delle spese di trasloco; 6. la riduzione dello stipendio nei limiti delle aliquote previste per il posto;
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
Nuovo testo giusta il n. I della LF del l9 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
Nuova espressione giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 932 939; FF 1986 II 189). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 7. la riduzione o la sospensione dell’aumento ordinario di stipendio; 8. il collocamento in posizione provvisoria; 9. il licenziamento disciplinare.
Non è lecito infliggere altre misure disciplinari che non siano quelle indicate nel capoverso precedente. In ogni singolo caso l’inflizione della pena può peraltro essere accompagnata dalla minaccia di licenziamento.
Eccezionalmente, diverse misure disciplinari possono essere cumulate.
Il collocamento in posizione provvisoria e il licenziamento possono essere pronunciati solo quando il funzionario siasi reso colpevole di gravi o continuate violazioni dei doveri di servizio.
Il Consiglio federale determina la condizione del funzionario collocato in posizione provvisoria in conformità del capoverso 1 numero 8.
Art. 3235
Nessuna misura disciplinare può essere pronunciata senza inchiesta preliminare.
Al funzionario dev’essere data conoscenza dell’accusa mossagli e degli atti che possono influire sulla decisione disciplinare. Egli deve altresì essere posto in grado di chiarire i fatti, di chiedere un complemento d’inchiesta e di difendersi.
Le misure disciplinari inflitte da più di cinque anni non sono considerate per la misura della nuova misura da infliggere.
Del rimanente, la procedura disciplinare è retta secondo le disposizioni generali della legge federale del 20 dicembre 196836 sulla procedura amministrativa e le disposizioni complementari.
Art. 3337
Sono autorità disciplinari:
il Consiglio federale e le autorità subordinate da esso designate, per i loro funzionari;
abis. 38 la Delegazione amministrativa e il segretario generale dell’Assemblea federale, per i funzionari dei servizi del Parlamento;
il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni, per i loro funzionari;
le autorità di ricorso secondo l’articolo 58 della presente legge.
Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).).
Introdotta dal n. 5 dell’all. della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
Art. 34
Per quanto concerne la responsabilità disciplinare dei funzionari soggetti alla giurisdizione militare, restano riservate le disposizioni sulla giustizia penale militare; per i funzionari del Corpo delle guardie di confine dell’amministrazione doganale, restano riservate le norme del regolamento per il detto Corpo.
3. Responsabilità penale
Art. 3539
Capitolo V Diritti del funzionario
1. Stipendio40
Art. 3641
Gli stipendi dei funzionari sono fissati secondo la scala seguente:
Classe di stipendio Ammontare minimo Ammontare massimo all’anno Fr all’anno Fr.
117347 143890
111383 137622
105452 131388
99519 125167
94341 119721
89174 114297
84007 108863
78851 103451
74470 98848
70090 94246
66649 90624
63207 87012
59766 83399
56325 79788
52884 76164
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 mar. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 583; FF 1964 1 69).
Classe di stipendio Ammontare minimo Ammontare massimo all’anno Fr all’anno Fr.
49978 73116
47280 70279
44615 67477
42533 65127
41113 62841
40493 60594
40063 58398
39793 56182
39523 53952
39263 51778
39013 49582
38763 47375
38523 46043
38283 45173
38043 44303
37563 43443.42
Il Consiglio federale fissa lo stipendio annuo per i direttori generali della Posta svizzera e delle Ferrovie federali, per i capi degli uffici direttamente subordinati ai dipartimenti e per altri funzionari equiparabili. Tale stipendio ammonta a 265 298 franchi al massimo. 43 44
Per assumere o mantenere al servizio della Confederazione funzionari di qualità, l’autorità di nomina può, con il consenso del Consiglio federale, accordare eccezionalmente stipendi che superano fino a un massimo del 10 per cento quelli previsti dai capoversi 1 e 2.45 46
Il Consiglio federale può decidere un aumento reale non superiore al 5 per cento degli importi massimi previsti dai capoversi 1 e 2 tenuto conto dell’evoluzione dei salari e della situazione economica. Parte di questo aumento è concessa dopo equa valutazione delle prestazioni individuali.47
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991
Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste,
Originario cpv. 3.
Originario cpv.2.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (RU 1991 1372; FF 1990 II 1117). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
2. Indennità di residenza48
Art. 3749
Allo stipendio è aggiunta un’indennità di residenza graduata in rapporto al costo della vita e alle imposte nel luogo di servizio, nonché all’importanza e alla situazione del medesimo.
Nelle località di servizio in cui è straordinariamente difficile reclutare o mantenere personale, può essere versata un’indennità complementare50 a tutti i funzionari o a talune loro categorie.
L’indennità di residenza (cpv. 1) e l’indennità complementare51 (cpv. 2) non devono superare complessivamente 6600 franchi.
Il Consiglio federale disciplina le modalità esecutive.
3. Classificazione delle funzioni52
Art. 3853
Ciascuna funzione è assegnata dal Consiglio federale a una classe di stipendio.54
Nella classificazione delle funzioni, si tiene conto segnatamente della preparazione necessaria, dell’estensione delle attribuzioni, delle esigenze del servizio, come pure della responsabilità e dei pericoli. A parità di condizioni, le funzioni di tutti i rami dell’amministrazione e delle imprese di trasporto e di comunicazione della Confederazione sono assegnate alla stessa classe di stipendio.
4. Stipendio iniziale55
Art. 3956
Lo stipendio iniziale è fissato all’atto della nomina.
Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 mar. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 583; FF 1964 I 69).
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959
Il Consiglio federale disciplina i particolari.57
5. Aumento ordinario di stipendio58
Art. 4059
Il funzionario ha diritto a un aumento ordinario di stipendio all’inizio di ogni anno civile, fino a che abbia raggiunto il massimo. È fatto salvo l’articolo 45 capoverso 2bis.60
Il Consiglio federale disciplina i particolari.61
e 4 62
6. Aumento straordinario di stipendio63
Art. 4164
In caso di promozione, il funzionario ha diritto a un aumento straordinario di stipendio.
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere assegnati aumenti straordinari di stipendio anche senza promozione.
Il Consiglio federale disciplina i particolari.
7. Indennità di soggiorno all’estero65
Art. 4266
Quando le circostanze lo giustifichino, al funzionario di nazionalità svizzera che deve dimorare all’estero può essere corrisposta, oltre allo stipendio, un’indennità di soggiorno.
Il Consiglio federale determina le circostanze che danno diritto all’indennità di soggiorno all’estero.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1680; FF 1988 III 725).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Abrogati dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 5061; FF 1993 IV 456).
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).
8. Assegni sociali67
Art. 4368
Contraendo il primo matrimonio, il funzionario ha diritto ad un assegno unico di 1950 franchi.69 L’assegno è versato anche al funzionario vedovo o divorziato che si risposa, se non l’ha già ricevuto per un matrimonio precedente. L’assegno dev’essere rimborsato in tutto o in parte allorché il funzionario recede, di sua volontà, dal rapporto d’impiego prima del compimento del quinto anno di servizio.
Alla nascita di un figlio, il funzionario ha diritto ad un assegno unico di 530 franchi. Per ogni figlio è pagato un solo assegno.70
Ha diritto ad un assegno familiare annuo di 1400 franchi il funzionario:71
che percepisce un assegno per i figli;
il cui coniuge non è in grado di svolgere un’attività lucrativa poiché durevolmente impedito da grave malattia o invalidità;
che adempie un obbligo d’assistenza nei confronti di un parente.72 4 Il Consiglio federale disciplina il diritto a tale assegno73. Può prevedere una sua proroga per un periodo limitato, anche dopo l’estinzione del diritto all’assegno per i figli.74 5 Il diritto dei funzionari a un assegno familiare di 1300 franchi, che si fonda sull’ordinamento vigente fino al 31 dicembre 199575 e che conformemente ai capoversi 3 e 4 non sussiste più, è ridotto progressivamente e sarà soppresso alla fine del 1999. Il Consiglio federale disciplina i particolari.76
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1982 31; FF 1981 I 797).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
In tedesco ed in francese: "...giusta il capoverso 3".
Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 1372; FF 1990 II 1117).
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC).
Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (RU 1991 1372; FF 1990 II 1117). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Per ogni figlio, il funzionario ha diritto all’assegno per figli.
L’assegno è pagato sinché il figlio ha 18 anni compiuti. Il diritto all’assegno decade per i figli tra i 16 e i 18 anni esercitanti un’attività lucrativa che consente di provvedere al loro mantenimento.
Il Consiglio federale disciplina:
il diritto all’assegno per i figli dai 18 ai 25 anni, in fase di formazione o incapaci di guadagnare;
l’obbligo di annuncio del funzionario.
L’assegno ammonta annualmente a 1820 franchi per i figli sino ai 12 anni e a 2110 franchi per quelli di età superiore.79 Per i funzionari che lavorano a tempo parziale, l’assegno è pagato proporzionalmente al grado d’occupazione. Per i casi speciali, il Consiglio federale può prevedere il pagamento dell’assegno intero.
Per ogni figlio è pagato un solo assegno. Se, in virtù della presente legge o di altre disposizioni, più persone possono pretendere l’assegno per lo stesso figlio, il diritto alle prestazioni spetta nell’ordine seguente:
alla persona che ha la custodia del figlio;
al detentore dell’autorità parentale;
alla persona che provvede in parte preponderante al mantenimento del figlio.
Il Consiglio federale disciplina le modalità di pagamento dell’assegno a terzi qualora non essere garantita un’utilizzazione dell’assegno conforme allo scopo.
9. Rifusione di spese; indennità, premi, ricompense80
Art. 4481
Il Consiglio federale determina i casi che hanno diritto alla rifusione di spese e alle indennità:
Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987, ad eccezione dell’art. 43b cpv. 1 per. 1 che entra in vigore il 1° gen. 1988 (RU 1987 932 939, 1988 3; FF 1986 II 189).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959
per i viaggi di servizio e per l’impiego fuori del luogo di servizio, comprese le retribuzioni accessorie del personale viaggiante;
per un orario di lavoro irregolare, ove ne risultino per il funzionario spese suppletive;
per il trasloco all’entrata in servizio o in caso di mutamento del luogo di servizio;
per il servizio domenicale o notturno;
per l’impiego simultaneo in diversi rami dell’Amministrazione federale;
per prestazioni straordinarie, compreso il lavoro oltre la durata normale, con riserva della legislazione federale sulla durata del lavoro nell’esercizio delle ferrovie e di altre imprese di trasporto o di comunicazione;
per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore.82 1bis È messo a disposizione un importo equivalente allo 0,5 per cento al massimo della massa salariale destinato a ricompensare prestazioni personali di valore eccezionale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.83 2 Per interessare il personale ai miglioramenti tecnici e all’organizzazione economica delle amministrazioni e degli esercizi, possono essere istituiti premi, retribuzioni a fattura a cottimo e ricompense. Il Consiglio federale ne stabilisce i particolari.
Il Consiglio federale può delegare a servizi subordinati le competenze conferitegli nei capoversi 1, 1bis e 2, salvo restando il principio della parità di trattamento a pari condizioni.84 10. Diritto allo stipendio, all’indennità di residenza, agli assegni e alla compensazione del rincaro85
Art. 4586
Il diritto allo stipendio e, dato il caso, all’indennità di residenza, all’assegno familiare87 e all’assegno per i figli, nasce il giorno stesso dell’entrata in servizio. Esso si estingue il giorno della cessazione del rapporto di impiego.
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 29 set. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1962 19 24).
Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991
Qualora le condizioni richieste per il diritto all’indennità di residenza, all’assegno familiare88 o all’assegno per i figli mutino nel corso di un mese, il nuovo diritto all’indennità o all’assegno nasce il primo giorno del mese seguente. Esso si estingue l’ultimo giorno del mese in cui queste condizioni cessano di avverarsi.89
In caso di aumento reale degli importi stabiliti nell’articolo36 e di concessione di aumenti ordinari e straordinari dello stipendio secondo gli articoli 40 e 41, dev’essere adeguatamente tenuto conto delle prestazioni del funzionario.90
I dodici tredicesimi dello stipendio, l’indennità di residenza e gli assegni sono pagati mensilmente. Il Consiglio federale disciplina le modalità di pagamento della tredicesima parte dello stipendio.91
Lo stipendio, l’indennità di residenza, l’assegno per i figli e l’assegno familiare di cui all’articolo 43 capoverso 3, nonché le pensioni degli ex agenti federali beneficiano di un’equa compensazione del rincaro. La stessa va stabilita secondo le modificazioni del costo della vita, rispetto ai salari determinanti, e in considerazione della situazione economica, della situazione delle finanze federali e degli aspetti sociali. I datori di lavoro di cui all’articolo 1 capoverso2 dell’ordinanza del 24 agosto 199492 concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC) assumono, proporzionalmente, la riserva matematica necessaria al finanziamento della compensazione del rincaro sulle pensioni. Il Consiglio federale disciplina i particolari.93
Per i funzionari occupati a tempo parziale, lo stipendio, gli aumenti dello stipendio, l’indennità di residenza e gli assegni di cui agli articoli 42 e 43 sono determinati secondo il grado d’occupazione.94
Nel caso di invalidità parziale, il funzionario ha diritto per due anni al vecchio stipendio integrale, ove non abbia causato l’infermità intenzionalmente né per grave negligenza.95
Il Consiglio federale disciplina:
a. il diritto allo stipendio, all’indennità di residenza e agli assegni in caso di assenza dal servizio;
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989; per le prestazioni del funzionario dal 1° mag. 1991 (RU 1988 1680, 1991 1074; FF 1988 III 725). Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1986 (RU 1987 932; FF 1986 II 189). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del28 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
96 il computo delle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità, dell’assicurazione militare, dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sullo stipendio, l’indennità di residenza e gli assegni;
Il calcolo dell’anzianità di servizio, giusta la presente legge.97 6...98
11. Compensazione99
Art. 46100
Lo stipendio, l’indennità di residenza e gli assegni possono, nella misura in cui siano pignorabili, essere compensati con:
i contributi a una cassa pensioni101 della Confederazione;102
l’indennità per l’appartamento di servizio;
le multe disciplinari;
i crediti della Confederazione risultanti dal diritto di regresso e dal diritto di risarcimento dei danni, qualora siano incontestati o accertati giudizialmente.
Le prestazioni delle casse pensioni della Confederazione possono essere compensate con i contributi previsti dagli statuti.
Del rimanente, ai presupposti per la compensazione e ai suoi effetti sono applicabili per analogia le disposizioni del codice delle obbligazioni103.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
Nuovo testo giusta il n. I della LF del28 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 101 Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
12. Godimento ulteriore dello stipendio104
Art. 47105
Morendo il funzionario, è concesso ai superstiti, oltre alle eventuali prestazioni d’una cassa pensioni della Confederazione, il godimento ulteriore dello stipendio pari ad un sesto dello stipendio annuale.106
Quando vi sia indigenza, il godimento ulteriore dello stipendio può essere concesso fino a concorrenza dell’ammontare dello stipendio annuo:
in caso d’invalidità, al funzionario stesso;
in caso di morte del funzionario, ai superstiti, ove gli interessati provino che il funzionario contribuiva in modo essenziale al loro mantenimento.107 3 L’importo complessivo risultante dal godimento ulteriore dello stipendio e dalle prestazioni annuali dell’assicurazione per l’invalidità o dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, di una cassa pensioni della Confederazione, dell’INSAI o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non deve superare quello dell’ultimo stipendio annuo che il funzionario ha riscosso.108 4 Qualunque cessione o costituzione in pegno del diritto al godimento ulteriore dello stipendio o delle somme versate a questo titolo è nulla.109 5 Il godimento ulteriore dello stipendio si estende anche all’indennità di residenza, all’indennità di soggiorno all’estero, all’assegno familiare e all’assegno per i figli.110 6 Il Consiglio federale designa gli uffici competenti a concedere il godimento ulteriore dello stipendio e determina la cerchia dei superstiti in conformità dei capoversi 1 e 2. La concessione del godimento ulteriore dello stipendio in caso di morte o d’invalidità di funzionari del tribunale federale o del tribunale federale delle assicurazioni è di competenza di questi tribunali.
104 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42). 105 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42). 106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del28 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del28 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 109 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1). 110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991 13. Misure di previdenza in caso d’invalidità, di vecchiaia e di morte, come anche di malattia e d’infortunio111
Art. 48112
...113
...115
...117 4...118
...119
Il Consiglio federale emana le prescrizioni sulle prestazioni in caso di malattia o d’infortunio del funzionario. Esso può istituire casse malati proprie, oppure obbligare il funzionario ad affiliarsi ad una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione. Esso può delegare tali competenze a servizi subordinati.
14. Gratificazioni per anzianità di servizio122
Art. 49123
Al compimento del 20° anno di servizio presso la Confederazione, come anche alla fine di ogni consecutivo periodo quinquennale di servizio, l’autorità eleggente, se- 111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del28 giu. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 1181; FF 1968 I 209). 112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del28 giu. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 1181; FF 1968 I 209). 114 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 5061; FF 1993 IV 456). Abrogato 116 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 5061; FF 1993 IV 456). Abrogato 120 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1986 (RU 1987 932; FF 1986 II 189). Abrogato dal
art. 31 n. 1 della LF del 23 giu. 2000 sulla CPC (RS 172.222.0).
121 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 5061; FF 1993 IV 456). Abrogato 122 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42). 123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del28 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 condo il proprio apprezzamento, può accordare al funzionario una gratificazione pari a un dodicesimo dello stipendio annuo.
Al funzionario che lascia il servizio della Confederazione a causa di invalidità, di vecchiaia o di morte, oppure ai suoi superstiti, può essere pagato un sessantesimo della gratificazione per ogni mese intero d’attività esercitata dopo il compimento del quindicesimo anno di servizio o dopo la scadenza dell’ultima gratificazione.124
15. Vacanze e congedo125
Art. 50126
Ogni anno il funzionario ha diritto a vacanze.
Il Consiglio federale regola:
la durata delle vacanze;
127 la misura in cui le assenze per malattia, infortunio, servizio militare o servizio civile, congedo o altri motivi sono computate nelle vacanze;
le condizioni per la concessione di congedi.128 3 Il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni disciplinano per i loro funzionari i casi menzionati nel capoverso2.
16. Attestato di servizio e valutazione129
Art. 51130
Il funzionario può chiedere che il servizio competente gli rilasci un attestato indicante esclusivamente il genere e la durata del rapporto di impiego.
A richiesta speciale del funzionario, l’attestato deve ragguagliare anche intorno alle sue prestazioni e al suo contegno.
L’operato del funzionario dev’essere valutato periodicamente. Il Consiglio federale disciplina i particolari.131 124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986 in vigore dal 1° lug. 1987 125 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42). 126 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42). 127 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0) 128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1967 24; FF 1966 I 288). 129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del l9 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 130 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 131 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
Capitolo VI Modificazione e cessazione del rapporto d’impiego
1. Esonero provvisorio dal servizio
Art. 52
Qualora delle ragioni di servizio ne mostrino la necessità, il servizio competente può ordinare come misura preventiva l’immediato esonero provvisorio del funzionario dal servizio. A questo provvedimento può essere congiunta la riduzione o la privazione dello stipendio, dell’indennità di residenza e degli assegni, ma non la soppressione del rapporto d’assicurazione.
Se un siffatto provvedimento si rivela ingiustificato, il funzionario va reintegrato nei suoi diritti e, se è il caso, gli sono pagati posticipatamente lo stipendio, l’indennità di residenza e gli assegni di cui è stato privato.
2. Cessazione del rapporto d’impiego a richiesta del funzionario
Art. 53
Se il funzionario chiede di lasciar l’impiego prima dello spirare del periodo amministrativo, l’autorità eleggente deve accettare le dimissioni per la fine del terzo mese successivo a quello in cui sono state presentate, sempreché ciò non danneggi interessi importanti della Confederazione.132
In tempo di guerra o di pericolo di guerra, o quando sia imminente una chiamata in servizio militare attivo, il Consiglio federale può disporre che nelle amministrazioni da esso designate il rapporto d’impiego possa essere sciolto solo con l’espresso consenso del servizio competente. Questa disposizione con cerne specialmente l’amministrazione militare, compresi gli stabilimenti e le officine militari, come pure le imprese pubbliche di trasporto e di comunicazione.
Restano riservate le disposizioni dell’organizzazione militare della Confederazione Svizzera, del 12 aprile 1907133, segnatamente l’articolo 201, come anche le disposizioni esecutive.134 132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del28 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 133 [CS 5 3, RU 1948 365, 1949 1537 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, 1952 339 346 art. 2, 1961 241, 1968 73 n. I, III, 1970 46, 1975 11, 1979 114 art. 72 lett. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412, 1992 288 all. n. 20 2392 n. I2, 1994 1622 art. 22 cpv.2; RS 1959 2125
art. 48 cpv.2 lett. d, 1972 1069 art. 15 n. 3, 1991 857 app. n. 10, 1992 2521 art. 55 n. 3,
1993 901 all. n. 5 3043 all. n. 2. RS 1995 4093 all. n. 7]. Vedi ora la LF del 3 feb. 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (RS 510.10). 134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del28 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 3. Cessazione del rapporto d’impiego per soppressione della funzione
Art. 54
Se nel corso del periodo amministrativo viene soppressa una funzione senza che al suo titolare possa essere affidato un altro posto adeguato alla sua capacità o alla sua attitudine, l’interessato ha diritto a un’indennità, salvo che la soppressione della funzione non sia stata espressamente riservata all’atto della nomina.
Qualora una ristrutturazione implichi lo scioglimento di rapporti di servizio, il Consiglio federale prende le misure necessarie a favore dei funzionari interessati; esso può segnatamente prevedere il versamento di un’indennità adeguata.135
Al momento della determinazione dell’indennità giusta i capoversi 1 e 1bis viene tenuto debitamente conto delle prestazioni della Cassa pensioni della Confederazione.136
4. Modificazione o cessazione del rapporto d’impiego per ragioni gravi
Art. 55
Prima che sia spirato il periodo amministrativo e indipendentemente dal collocamento in posizione provvisoria o dal licenziamento da ordinarsi come misura disciplinare (art. 31 cpv. 1 n. 8 e 9), l’autorità eleggente può, per gravi ragioni, modificare il rapporto d’impiego o scioglierlo con il preavviso di tre mesi, da darsi per iscritto, oppure farlo cessare immediatamente.
Sono considerati come gravi ragioni per la modificazione o la cessazione del rapporto d’impiego l’accertata inettitudine al servizio, il fallimento, il pignoramento infruttuoso, la perdita dell’eleggibilità quale è determinata nell’articolo2 e il sopravvenire di motivi d’incompatibilità giusta l’articolo 7, come pure qualsiasi altra circostanza, data la quale non si può pretendere in buona fede che l’autorità eleggente possa continuare il rapporto d’impiego. Anche il matrimonio è considerato grave motivo, allorché il funzionario non può più essere occupato in modo corrispondente alle esigenze della sua funzione.137
La modificazione o la cessazione del rapporto d’impiego per ragioni gravi non può essere risolta che previa inchiesta e audizione del funzionario. La risoluzione dell’autorità eleggente è notificata per iscritto all’interessato con l’indicazione dei motivi.
Rimane salvo il diritto del funzionario di chiedere un’indennità in caso d’ingiustificata modificazione o cessazione del rapporto d’impiego. Nel determinare l’indennità 135 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 137 Nuovo testo del per.2 giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 può essere tenuto conto delle prestazioni eventuali delle casse pensioni della Confederazione.
Nessuna indennità può essere richiesta se la modificazione o la cessazione del rapporto d’impiego è stata pronunciata per invalidità.
5. Prestazioni ai funzionari non rieletti o licenziati per loro colpa138
Art. 56139
Se il funzionario ha perso i suoi diritti alle prestazioni statutarie di una delle casse della Confederazione, per non essere stato riconfermato o per essere stato licenziato per propria colpa, può essergli concessa, ove il caso sia meritevole di riguardo, una prestazione volontaria unica o periodica. Nelle stesse circostanze, possono essere concesse prestazioni volontarie anche ai superstiti del funzionario. La dimissione data dal funzionario per invito dell’autorità eleggente è parificata al licenziamento.
La prestazione volontaria non deve, in nessun caso, superare i tre quarti delle prestazioni statutarie, alle quali il funzionario, o i suoi superstiti, avrebbero avuto diritto in caso di mancata riconferma o di licenziamento non cagionati da colpa. Le prestazioni volontarie periodiche sono revocabili in ogni tempo.
Qualunque cessione o costituzione in pegno delle somme concesse a titolo di prestazione volontaria è nulla.140
Sulla concessione di prestazioni volontarie risolve il Consiglio federale, valutando liberamente le circostanze che hanno determinato la non riconferma o il licenziamento, nonché le condizioni personali dell’interessato o dei suoi superstiti.
Le prestazioni volontarie sono a carico della cassa pensioni della quale ha fatto parte il funzionario.
Il Consiglio federale può delegare a servizi subordinati la competenza conferitagli dal capoverso 4.
6. Scadenza del periodo amministrativo. Rinnovamento del rapporto d’impiego
Art. 57
Con la scadenza del periodo amministrativo finisce il rapporto di impiego. L’autorità eleggente decide secondo il suo prudente criterio se esso debba essere rinnovato.
138 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42). 139 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42). 140 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).
I rapporti di servizio cessano al più tardi con il compimento dei 65 anni. Il Consiglio federale ha la facoltà di ridurre fino a 58 anni l’età di pensionamento dei membri del servizio di volo, della sicurezza di volo, del corpo d’istruzione del Dipartimento militare federale, come pure del Corpo delle guardie di confine. Esso disciplina i dettagli e stabilisce le prestazioni finanziarie che la Confederazione deve versare a quanti chiedono un pensionamento anticipato ed alla cassa pensioni.141 142
Qualora non s’intenda riconfermare il funzionario nella sua funzione si deve avvertirlo per iscritto al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo amministrativo, indicandogliene le ragioni.
Se il funzionario non intende continuare il rapporto d’impiego, deve notificare per iscritto all’autorità eleggente la sua rinunzia al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo amministrativo. Sono applicabili per analogia le disposizioni dei capoversi2 e 3 dell’articolo 53.
Capitolo VII Ricorsi143
1. ...
Art. 58144
Nelle vertenze con un’istituzione di previdenza per il personale, la protezione giuridica è regolata dall’articolo 73 della legge federale del 25 giugno 1982145 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Sono istanze di ricorso per altre pretese valutabili in denaro derivanti dai rapporti di servizio, per pretese non valutabili in denaro e per misure disciplinari:146
i dipartimenti, la Cancelleria federale, la Direzione generale delle dogane e gli organi di ultima istanza delle aziende o istituti autonomi della Confederazione, per le decisioni di prima istanza di autorità subordinate;
se è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale: 1.147 il Tribunale federale, per le decisioni di prima istanza del Consiglio federale e della Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale nonché per le decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni negli affari inerenti al proprio personale;
141 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 1372; FF 1990 II 1117). 142 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 22 mar. 1991 alla fine del presente testo. 143 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 144 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 147 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 2.148 il Tribunale federale delle assicurazioni, per le decisioni del Tribunale federale e le decisioni su ricorso della sua commissione di ricorso in materia di personale negli affari inerenti al proprio personale; 3.149 la Commissione di ricorso in materia di personale federale, per le decisioni su ricorso o di prima istanza dei dipartimenti, della Cancelleria federale, del segretario generale dell’Assemblea federale, della Direzione generale delle dogane e degli organi di ultima istanza delle aziende o istituti autonomi della Confederazione;
150 nella misura in cui il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è ammissibile: 1. il Dipartimento cui competono le decisioni di ricorso e le decisioni di prima istanza della Direzione generale delle dogane e di ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi, fatto salvo il numero 3; 2. il Consiglio federale per decisioni di prima istanza dei Dipartimenti e della Cancelleria federale, fatto salvo il numero 3; 2bis.151 la Commissione di ricorso in materia di personale federale, per le decisioni della Delegazione amministrativa e del segretario generale dell’Assemblea generale, fatto salvo il numero 3; 3. l’istanza paritetica di ricorso per decisioni di prima istanza giusta l’articolo 61; quest’ultima decide in modo definitivo.
152 il Tribunale federale, per le decisioni della Commissione di ricorso in materia di personale federale giusta il capoverso2 lettera b numero 3.
Art. 59153
Se non è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, le decisioni su ricorso dei dipartimenti e della Cancelleria federale sono definitive.
Le decisioni di prima istanza e le decisioni di ricorso di ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi in questioni non valutabili in denaro sono definitive, nella misura in cui il Consiglio federale lo prescriva nei regolamenti dei funzionari154 e in quello degli impiegati155; se dichiara definitive le decisioni su ricorso, può prevedere due istanze di ricorso in seno agli istituti o aziende.156 148 In vigore dal15 feb. 1992 (RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. c). 149 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 151 Introdotto dal n. 5 dell’all. della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 152 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. della LF dell’8 ott. 1999 (RU 2000 273 377; FF 1999 4178 4961). 153 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 2. ...
Art. 60157
Le commissioni disciplinari esprimono il loro parere, a domanda del ricorrente, sui ricorsi contro misure disciplinari che non sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, ad eccezione dell’ammonizione e della multa fino a 20 franchi.158
Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione e la procedura delle commissioni disciplinari.159
Il presente articolo non si applica alle misure disciplinari disposte da organi dell’Assemblea federale.160
Art. 61161
Il ricorso all’istanza paritetica di ricorso è ammissibile contro le decisioni di prima istanza dei dipartimenti, della Cancelleria federale, degli organi competenti dell’Assemblea federale e della Direzione generale delle dogane nonché di ultima istanza di istituti e aziende federali autonomi o di autorità ad essi subordinate concernenti:162
aumenti salariali concessi in funzione delle prestazioni individuali giusta l’articolo36 capoversi 3 e 4;
riconoscimenti giusta l’articolo 44 capoverso 1bis;
premi, indennità e ricompense giusta l’articolo 44 capoverso2;
la mancata concessione di aumenti reali, ordinari e straordinari dello stipendio giusta l’articolo 45 capoverso 2bis.
Il Consiglio federale disciplina i particolari.
157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991 158 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 159 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 162 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 Parte seconda: Rapporti di servizio particolari163
Capitolo I Personale della Confederazione senza lo statuto di funzionario164
Art. 62165
Il Consiglio federale emana le norme per regolare il rapporto d’impiego delle persone occupate dalla Confederazione senza essere funzionari.166 La legislazione sulla durata del lavoro nell’esercizio delle ferrovie ed altre imprese di trasporto e di comunicazione e quella sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio sono riservate.167 Le disposizioni degli articoli 13, 23, 47, 48, 49 e 53 capoversi2 e 3 sono, in tutti i casi, applicabili per analogia.168
Il rapporto d’impiego dei titolari di funzioni federali nominati dall’Assemblea federale è regolato dalle disposizioni speciali della legislazione federale.
Il Consiglio federale può delegare a servizi subordinati la competenza prevista nel capoverso 1.
Capitolo II:169 Personale delle PTT e delle FFS
Art. 62a 170
Nell’ambito della presente legge e nell’osservanza di una politica unitaria del personale federale, il Consiglio federale può autorizzare la Posta svizzera e le Ferrovie federali svizzere (FFS) a disciplinare autonomamente determinati aspetti dei rapporti di servizio dei loro funzionari.
163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 164 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 165 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 24 giu. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU 1949 II 1755). 166 Nuovo testo giusta l’art. 67 della LF del l3 mar. 1964 sul lavoro, in vigore dal 1° feb. 1966 (RS 822.11). 167 Nuovo testo giusta l’art. 67 della LF del l3 mar. 1964 sul lavoro, in vigore dal 1° feb. 1966 (RS 822.11). 168 Nuovo testo dell’ultimo per. giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456). 169 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 170 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste,
Art. 62b 171
Il Consiglio federale può autorizzare la Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere (FFS) a derogare agli articoli 36-38. Può autorizzare l’Azienda delle telecomunicazioni della Confederazione a derogare agli articoli menzionati fintanto che il personale dell’azienda sottostà alla legislazione sui funzionari.
Parte terza: Ufficio federale del personale, Commissione paritetica, Commissioni del personale, Servizio medico amministrativo
Capitolo I Ufficio federale del personale
Art. 63
La Confederazione istituisce un Ufficio federale del personale, dipendente dal Dipartimento federale delle finanze172.
Il Consiglio federale disciplina le relazioni dell’Ufficio del personale con gli altri uffici della Confederazione.173
Art. 64
L’Ufficio federale del personale ha in particolare le seguenti attribuzioni:174
prepara gli atti regolamentari che il Consiglio federale deve emanare per l’esecuzione della presente legge;
elabora le questioni generali e di massima concernenti il settore del personale e dà preavviso su di esse;
elabora le misure generali e di massima concernenti la formazione del personale e dà il preavviso su di esse;
175 studiare problemi di economia aziendale, specialmente quelli riguardanti l’organizzazione e la direzione.
171 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, (RS 783.1). Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 1998 sulle ferrovie federali svizzere, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 742.31). 172 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. 173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 174 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU 1990 1530 1532; FF 1990 I 773 798). 175 Introdotta dal n. II 3 della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1990 1530 1532; FF 1990 I 778 798).
e. 176 coordina le disposizioni esecutive degli uffici subordinati al Consiglio federale.177 2 Il Consiglio federale può affidare alcune di queste incombenze ad altri uffici.
Capitolo II Commissione paritetica
Art. 65178
È istituita una commissione paritetica come organo consultivo del dipartimento federale delle finanze per le questioni che si riferiscono all’ordinamento dei rapporti d’impiego in generale.
La Commissione è costituita tenendo conto dei rami dell’amministrazione. I circondari elettorali sono i seguenti: Amministrazione delle ferrovie federali; Posta svizzera; Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport; Amministrazione federale delle dogane; il resto dell’Amministrazione federale, comprese le cancellerie dei tribunali federali.179
In ciascun circondario, il personale designa un membro e un supplente ogni 10000 agenti, secondo il sistema proporzionale; le frazioni superiori a 5000 agenti contano per 10000. Ogni circondario deve eleggere almeno un membro e un supplente. Il numero determinante di funzionari e di agenti, giusta l’articolo 62, è quello medio dell’anno precedente l’elezione. Il Consiglio federale regola la procedura elettorale e stabilisce il diritto di voto.
Il Consiglio federale nomina il presidente della Commissione e altrettanti membri e supplenti quanto il personale.
La durata delle funzioni commissionali è di quattro anni.
Art. 66
La Commissione paritetica può dare il suo parere al Dipartimento federale delle finanze:180
sui disegni di disposizioni esecutive per la presente legge stabiliti dal Consiglio federale;
sulle proposte intese a modificare o a completare la presente legge o le disposizioni esecutive emanate dal Consiglio federale;
176 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 178 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 29 set. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1962 19 24). 179 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, 180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1982 31; FF 1981 I 797).
c. sulle questioni di principio concernenti il personale e i salari in generale.
Il Consigli federale emana le altre norme per il funzionamento della Commissione e ne regola le relazioni col Dipartimento federale delle finanze.
Capitolo III Commissioni del personale
Art. 67
Per agevolare la cooperazione fra gli organi dirigenti delle amministrazioni e il personale e interessare il personale all’organizzazione razionale del servizio, possono essere istituite delle commissioni del personale nelle singole amministrazioni, imprese o stabilimenti.
L’attività delle Commissioni del personale è esclusivamente di carattere consultivo;
esse danno il loro parere a destinazione degli organi dirigenti del servizio, per i quali sono istituite.
Le Commissioni del personale danno il loro parere per ciò che concerne:
i suggerimenti e le proposte che si riferiscono alla semplificazione e al miglioramento del servizio;
181 suggerimenti riguardanti le istituzioni assistenziali in favore del personale, l’istruzione professionale e gli esami;
le questioni di carattere generale concernenti il personale del servizio rispettivo.
I membri delle Commissioni e i loro supplenti designati dal personale sono eletti secondo il sistema proporzionale. Il Consiglio federale emana le norme particolareggiate per l’istituzione delle Commissioni. Può delegare questa competenza a servizi che gli sono subordinati.
Capitolo IV Servizio medico amministrativo
Art. 68
Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari per l’istituzione e il funzionamento del Servizio medico amministrativo. Esso può delegare questa competenza a servizi che gli sono subordinati.
181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 Parte quarta: Disposizioni transitorie e finali ...182 Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1928183 Disposizioni finali della modificazione del 28 giugno 1968184
Con riserva del capoverso2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1969.
Alla stessa data è abrogata la legge federale del 30 settembre 1919185 sulla cassa di assicurazione dei funzionari, impiegati e operai federali ed è modificato come segue l’articolo 10 capoverso2 lettera m della legge federale del 23 giugno 1944186 sulle ferrovie federali svizzere:
...187
a 4 188 Disposizione finale della modificazione del 19 dicembre 1986189 Le autorità di nomina decidono, entro la fine del 1988, se una parte del reddito proveniente da un’occupazione accessoria, che essi hanno autorizzato prima dell’entrata in vigore della presente legge, dev’essere versata alla Confederazione. Se il Consiglio federale è autorità di nomina, decidono i dipartimenti, la Cancelleria federale o il Consiglio dei Politecnici. Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Disposizione finale della modificazione del 23 giugno 1988190 L’articolo 45 capoverso 2bis non si applica all’aumento reale degli stipendi per il 1° gennaio 1989, bensì previa decisione del Consiglio federale191.
182 Abrogate dal n. III della LF del 24 giu. 1949 (RU 1949 II 1755). Il loro art. 81 stabiliva al 1° gen. 1928 l’entrata in vigore della legge. 183 Abrogate dal n. III della LF del 24 giu. 1949 (RU 1949 II 1755). Il loro art. 81 stabiliva al 1° gen. 1928 l’entrata in vigore della legge. 185 [CS 1 811; RU 1950 1 57 art. 30] 186 [CS 7 195; RU 1962 371, 1968 1181 n. II cpv. 1, 1977 2249 n. I 813, 1979 114 art. 69, 1982 1225, 1986 1974 art. 53 n. 6, 1987 263, 1997 3017. RU 1998 2847 allegato n. 1] 187 Testo inserito nella legge menzionata. 188 Disp. trans. prive d’oggetto. 191 Il Consiglio federale ha deciso per il 1° mag. 1991 l’entrata in vigore di detta disposizione (RU 1991 1074).
Disposizione finale della modificazione del 22 marzo 1991192 Le disposizioni previgenti che prevedono un’età di pensionamento inferiore a quella sancita dall’articolo 57 capoverso 1bis restano valide.
Disposizioni finali della modificazione del 24 marzo 1995193
Fino alla fusione della Cassa pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere con la Cassa pensioni della Confederazione, il Consiglio federale è competente per le modificazioni dell’ordinanza del 24 agosto 1994194 concernente la Cassa pensioni della Confederazione (statuti della CPC), e le Ferrovie federali svizzere per le modificazioni degli statuti della Cassa pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere del 18 agosto 1994195. È fatta salva l’approvazione da parte dell’Assemblea federale.
Il Dipartimento federale delle finanze fissa la data della fusione d’intesa con le Ferrovie federali svizzere.
La Direzione generale delle Ferrovie federali svizzere stabilisce i principi che vanno osservati in materia di protezione dei dati nell’ambito degli scambi tra la Cassa pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere e i servizi, i centri di calcolo e i datori di lavori ad essa affiliati.