Fonte

818.102

Legge federale per la lotta contro la tubercolosi

del 13 giugno 1928 (Stato 13 giugno 2006)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 69 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 19252, decreta:

Art. 1

Per combattere la tubercolosi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni applicano, col concorso delle opere d’assistenza e delle associazioni dovute all’iniziativa privata, i provvedimenti indicati negli articoli che seguono.

Art. 2 a 53

Art. 6

1I Cantoni provvedono che nelle scuole, negli istituti d’educazione, negli asili infantili e nelle istituzioni affini, così i bambini e gli allievi come il corpo insegnante e il personale d’assistenza, vale a dire le persone che si trovano direttamente e regolarmente in contatto con i fanciulli, siano sottoposti a vigilanza medica.

I bambini e gli allievi che presentano sintomi sospetti di tubercolosi devono essere sottoposti ad osservazione; quelli che sono riconosciuti affetti da tubercolosi pericolosa per altri devono essere allontanati dalla scuola o dall’istituto. Devono inoltre essere presi tutti i provvedimenti affinché essi ricevano le cure necessarie e non diventino strumento di contagio.

I membri del corpo insegnante e del personale d’assistenza che presentano sintomi sospetti devono parimente essere sottoposti ad osservazione; quelli che sono riconosciuti affetti da tubercolosi pericolosa per altri devono essere allontanati dalla scuola o dall’istituto. Se le persone colpite da quest’ultimo provvedimento cadono nel bisogno, senza loro colpa, i Cantoni possono assegnare loro un equo soccorso; esse non sono considerate come assistite.

CS 4 367

[CS 1 3]

Abrogati dall’art. 37 della L del 18 dic. 1970 sulle epidemie (RS 818.101).

Citato in

Art. 7

Le autorità incaricate di collocare i fanciulli non devono affidarli che a famiglie nelle quali non corrano rischio di contagio; d’altra parte, i fanciulli tubercolotici non devono essere collocati in famiglie nelle quali ci siano fanciulli immuni da tubercolosi.

Art. 84

Art. 9

È vietato di annunciare, esporre in vendita o di vendere rimedi segreti per la cura della tubercolosi.

Art. 10

Secondo i bisogni e in quanto lo reputino opportuno, i Cantoni devono provvedere a creare:

  1. istituzioni per prevenire la tubercolosi e per fortificare l’organismo degli individui da essa minacciati, specialmente se si tratta di fanciulli come: preventori, luoghi di convalescenza, colonie e case di vacanza destinati ai fanciulli sospetti di tubercolosi o da essa minacciati;

  2. dispensari o servizi di consultazione destinati a rintracciare i tubercolotici, a consigliare, vigilare e assistere i tubercolotici curati a domicilio e le loro famiglie, volgendo speciali cure ai fanciulli che presentano sintomi sospetti di tubercolosi o sono da essa minacciati; uffici di collocamento per tubercolotici atti al lavoro;

  3. stabilimenti e istituzioni per ricoverare e curare i tubercolotici e per riadattarli al lavoro, come: sanatori, ospedali, reparti e padiglioni di ospedale, asili familiari, colonie di lavoro.

Art. 11

Per combattere la tubercolosi, i Cantoni devono emanare norme sull’igiene delle abitazioni. Essi possono segnatamente proibire d’abitare e d’utilizzare locali che, a giudizio dell’autorità competente, siano tali da favorire la propagazione della tubercolosi.

Art. 12

I Cantoni provvedono che il pubblico sia istruito intorno alla natura, ai pericoli e alla profilassi della tubercolosi.

Citato in

Art. 135

Art. 146

La Confederazione può accordare a organizzazioni mantello private di utilità pubblica sussidi per misure, d’importanza nazionale, di profilassi, diagnosi e controllo della tubercolosi. I sussidi ascendono al massimo al 25 per cento delle spese provate e riconosciute.

Art. 157

Art. 168

Art. 179

Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 6,7 o 9 oppure alle prescrizioni emanate o ai provvedimenti ordinati dalle autorità federali o cantonali in esecuzione di tali disposizioni o ad una relativa decisione a lui diretta, sotto comminatoria della pena prevista, chiunque, mediante indicazioni inveritiere o mediante dissimulazione di date circostanze, induce ad accordare o tenta di far accordare a se stesso o ad altri un soccorso o delle cure gratuite è punito, sempreché non si tratti d’un reato più grave, con la multa fino a 6000 franchi.

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 18

Il Consiglio federale emana le disposizioni per l’esecuzione della presente legge e ne vigila l’applicazione da parte dei Cantoni.

Art. 19

I Cantoni emanano le disposizioni necessarie all’esecuzione della presente legge sul loro territorio.

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1992 1994; FF 1981 III 677).

Nuovo testo giusta l’art. 37 della L del 18 dic. 1970 sulle epidemie, in vigore dal 1° lug. 1974 (RS 818.101).

Essi designano l’autorità cantonale incaricata di vigilare l’applicazione della legge. Designano parimente gli organi (medico cantonale, medico ufficiale, medico scolastico, dispensario, ecc.) ai quali quest’applicazione sarà affidata e ne determinano le competente e gli obblighi.

...10

Art. 2011

Art. 21

Il Consiglio federale fissa la data in cui la presente legge entrerà in vigore.

Sono abrogate alla stessa data le disposizioni federali e cantonali contrarie alla presente legge.

Data dell’entrata in vigore:

art. 1, 9 a 12 e 17 a 21: 1° gennaio 192912

art. 2 a8, 13 e 16: 1° luglio 192913

DCF del 16 ott. 1928 (RU 44 774).

DCF del 16 ott. 1928 (RU 44 774).