818.102
Legge federale per la lotta contro la tubercolosi
del 13 giugno 1928 (Stato 13 giugno 2006)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 69 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 19252, decreta:
Art. 1
Per combattere la tubercolosi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni applicano, col concorso delle opere d’assistenza e delle associazioni dovute all’iniziativa privata, i provvedimenti indicati negli articoli che seguono.
Art. 2 a 53
Art. 6
1I Cantoni provvedono che nelle scuole, negli istituti d’educazione, negli asili infantili e nelle istituzioni affini, così i bambini e gli allievi come il corpo insegnante e il personale d’assistenza, vale a dire le persone che si trovano direttamente e regolarmente in contatto con i fanciulli, siano sottoposti a vigilanza medica.
I bambini e gli allievi che presentano sintomi sospetti di tubercolosi devono essere sottoposti ad osservazione; quelli che sono riconosciuti affetti da tubercolosi pericolosa per altri devono essere allontanati dalla scuola o dall’istituto. Devono inoltre essere presi tutti i provvedimenti affinché essi ricevano le cure necessarie e non diventino strumento di contagio.
I membri del corpo insegnante e del personale d’assistenza che presentano sintomi sospetti devono parimente essere sottoposti ad osservazione; quelli che sono riconosciuti affetti da tubercolosi pericolosa per altri devono essere allontanati dalla scuola o dall’istituto. Se le persone colpite da quest’ultimo provvedimento cadono nel bisogno, senza loro colpa, i Cantoni possono assegnare loro un equo soccorso; esse non sono considerate come assistite.
CS 4 367
[CS 1 3]
Abrogati dall’art. 37 della L del 18 dic. 1970 sulle epidemie (RS 818.101).
Art. 7
Le autorità incaricate di collocare i fanciulli non devono affidarli che a famiglie nelle quali non corrano rischio di contagio; d’altra parte, i fanciulli tubercolotici non devono essere collocati in famiglie nelle quali ci siano fanciulli immuni da tubercolosi.
Art. 84
Art. 9
È vietato di annunciare, esporre in vendita o di vendere rimedi segreti per la cura della tubercolosi.
Art. 10
Secondo i bisogni e in quanto lo reputino opportuno, i Cantoni devono provvedere a creare:
istituzioni per prevenire la tubercolosi e per fortificare l’organismo degli individui da essa minacciati, specialmente se si tratta di fanciulli come: preventori, luoghi di convalescenza, colonie e case di vacanza destinati ai fanciulli sospetti di tubercolosi o da essa minacciati;
dispensari o servizi di consultazione destinati a rintracciare i tubercolotici, a consigliare, vigilare e assistere i tubercolotici curati a domicilio e le loro famiglie, volgendo speciali cure ai fanciulli che presentano sintomi sospetti di tubercolosi o sono da essa minacciati; uffici di collocamento per tubercolotici atti al lavoro;
stabilimenti e istituzioni per ricoverare e curare i tubercolotici e per riadattarli al lavoro, come: sanatori, ospedali, reparti e padiglioni di ospedale, asili familiari, colonie di lavoro.
Art. 11
Per combattere la tubercolosi, i Cantoni devono emanare norme sull’igiene delle abitazioni. Essi possono segnatamente proibire d’abitare e d’utilizzare locali che, a giudizio dell’autorità competente, siano tali da favorire la propagazione della tubercolosi.
Art. 12
I Cantoni provvedono che il pubblico sia istruito intorno alla natura, ai pericoli e alla profilassi della tubercolosi.
Art. 135
Art. 146
La Confederazione può accordare a organizzazioni mantello private di utilità pubblica sussidi per misure, d’importanza nazionale, di profilassi, diagnosi e controllo della tubercolosi. I sussidi ascendono al massimo al 25 per cento delle spese provate e riconosciute.
Art. 157
Art. 168
Art. 179
Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 6,7 o 9 oppure alle prescrizioni emanate o ai provvedimenti ordinati dalle autorità federali o cantonali in esecuzione di tali disposizioni o ad una relativa decisione a lui diretta, sotto comminatoria della pena prevista, chiunque, mediante indicazioni inveritiere o mediante dissimulazione di date circostanze, induce ad accordare o tenta di far accordare a se stesso o ad altri un soccorso o delle cure gratuite è punito, sempreché non si tratti d’un reato più grave, con la multa fino a 6000 franchi.
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Art. 18
Il Consiglio federale emana le disposizioni per l’esecuzione della presente legge e ne vigila l’applicazione da parte dei Cantoni.
Art. 19
I Cantoni emanano le disposizioni necessarie all’esecuzione della presente legge sul loro territorio.
Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del5 ott. 1984 che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1992 1994; FF 1981 III 677).
Nuovo testo giusta l’art. 37 della L del 18 dic. 1970 sulle epidemie, in vigore dal 1° lug. 1974 (RS 818.101).
Essi designano l’autorità cantonale incaricata di vigilare l’applicazione della legge. Designano parimente gli organi (medico cantonale, medico ufficiale, medico scolastico, dispensario, ecc.) ai quali quest’applicazione sarà affidata e ne determinano le competente e gli obblighi.
...10
Art. 2011
Art. 21
Il Consiglio federale fissa la data in cui la presente legge entrerà in vigore.
Sono abrogate alla stessa data le disposizioni federali e cantonali contrarie alla presente legge.
Data dell’entrata in vigore:
art. 1, 9 a 12 e 17 a 21: 1° gennaio 192912
art. 2 a8, 13 e 16: 1° luglio 192913
DCF del 16 ott. 1928 (RU 44 774).
DCF del 16 ott. 1928 (RU 44 774).