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Decreto federale che approva due convenzioni dell’UNESCO in materia di protezione del patrimonio culturale e naturale e di conservazione delle zone umide

451.41 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 19 giu 1975

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/451-41/it/decreto-federale-che-approva-due-convenzioni-dell-unesco-in-materia-di-protezione-del-patrimonio-culturale-e-naturale-e-di-conservazione-delle-zone-umide

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

451.41

Decreto federale
che approva due convenzioni dell’UNESCO
in materia di protezione del patrimonio culturale
e naturale e di conservazione delle zone umide

del 19 giugno 1975 (Stato 19 giugno 1975)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 8 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 settembre 19742,

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 1974 II 541

decreta:

Art. 1

Le seguenti convenzioni sono approvate:

  • – Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, conclusa a Parigi il 23 novembre 19723;

  • – Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, conclusa a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e firmata dalla Svizzera il 21 febbraio 19744.

Footnotes

  1. [3] RS 0.451.41
  2. [4] RS 0.451.45

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.

Art. 2

La Svizzera paga al Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale un contributo biennale che non potrà superare l’1 per cento del proprio contributo al bilancio dell’UNESCO.

Il contributo biennale va iscritto nel bilancio di previsione.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.