451.41
Decreto federale
che approva due convenzioni dell’UNESCO
in materia di protezione del patrimonio culturale
e naturale e di conservazione delle zone umide
del 19 giugno 1975 (Stato 19 giugno 1975)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 8 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 settembre 19742,
decreta:
Art. 1
Le seguenti convenzioni sono approvate:
– Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, conclusa a Parigi il 23 novembre 19723;
– Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, conclusa a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e firmata dalla Svizzera il 21 febbraio 19744.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.
Art. 2
La Svizzera paga al Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale un contributo biennale che non potrà superare l’1 per cento del proprio contributo al bilancio dell’UNESCO.
Il contributo biennale va iscritto nel bilancio di previsione.
Art. 3
Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.