Fonte

211.423.4

Legge sulle obbligazioni fondiarie (LOF)
(LOF)

del 25 giugno 1930 (Stato 1° gennaio 2009)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, in virtù dell’articolo 64 capoverso 2, della Costituzione federale2; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 1925, decreta:

Capo I Centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie

Art. 1 I. Scopo e diritto d’emissione

Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie hanno lo scopo di procurare ai proprietari fondiari mutui a lunga scadenza garantiti da pegno immobiliare, al saggio più stabile e ridotto che sia possibile.

Il diritto di emettere obbligazioni fondiarie spetta a due centrali, di cui una è costituita dalle banche cantonali e la seconda dagli altri istituti di credito. Le due centrali hanno però la facoltà di fondersi.

Art. 2 II. Autorizzazione

Per esercitare il diritto d’emettere obbligazioni fondiarie occorre l’autorizzazione del Consiglio federale.

Per ottenere quest’autorizzazione, una centrale deve costituirsi in società anonima o in società cooperativa, essere composta di almeno cinque membri, possedere un capitale di fondazione del quale almeno cinque milioni di franchi siano già versati e far approvare il suo statuto dal Consiglio federale.

Art. 33 III. Centrale delle banche cantonali

Il diritto d’essere membro della centrale delle banche cantonali spetta ad ogni banca cantonale quale è definita dall’articolo 3 capoverso 4 della legge federale dell’8 novembre 19344 sulle banche e le casse di risparmio.

CS 2 732

Nuovo tit. giusta il n. I della LF del 19 mar. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983

[CS 1 3]

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 15 feb. 1968

Art. 4 IV. Centrale degli altri istituti di credito

Il diritto di essere membro della centrale delle altre banche spetta ad ogni istituto di credito che abbia la sua sede principale nella Svizzera ed il cui attivo, secondo l’ultimo bilancio compilato e pubblicato in conformità delle prescrizioni del Consiglio federale, si componga per oltre il sessanta per cento di rediti acquistati in operazioni di credito fondiario eseguite nella Svizzera.

Sono considerati come crediti acquistati in operazioni di credito fondiario eseguite nella Svizzera: i collocamenti in titoli ipotecari costituiti su fondi situati nella Svizzera e le obbligazioni fondiarie emesse nella Svizzera; inoltre i mutui di somme fisse a scadenze fisse o disdicibili entro tre mesi almeno, la cui garanzia consista unicamente in titoli ipotecari e in obbligazioni fondiarie emessi nella Svizzera.

È in facoltà di questa centrale di ammettere come membri altri istituti di credito la cui sede principale si trovi nella Svizzera.

I requisiti d’ammissione sono per il rimanente fissati dallo statuto della centrale.

Art. 55 V. Sfera d’affari

La sfera d’affari della centrale comprende: 1. L’emissione di obbligazioni fondiarie; 2. Il collocamento del prodotto di quest’emissione

  1. in mutui concessi secondo gli articoli11 e 12;

  2. in cartelle di rendita fondiaria fino a concorrenza di un decimo, al massimo, di detto prodotto; 3.6 Il collocamento di capitale proprio e di capitale di terzi in crediti garantiti da pegno immobiliare fino a concorrenza dei due terzi del loro valore venale e, per le cartelle di rendita fondiaria, del valore di reddito del pegno immobiliare in Svizzera, in effetti pensionabili presso la Banca nazionale svizzera e in obbligazioni di debitori svizzeri trattate su un mercato rappresentativo, in depositi a vista o a termine sia presso loro membri, sia presso altre banche svizzere, come pure in fondi, in vista dell’erezione di locali commerciali in proprio.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 15 feb. 1968

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale

Art. 6 VI. Esenzione dall’imposta

Le centrali di obbligazioni fondiarie sono esenti dalle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; l’esenzione non si estende alle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni sulla proprietà fondiaria.

I mutui concessi dalle centrali secondo gli articoli11 e 12, come pure gli interessi che essi fruttano non sono sottoposti ad alcuna tassa federale di bollo.

Capo II Emissione di obbligazioni fondiarie e concessione di mutui

Art. 7 I. Obbligazioni fondiarie a. Forma e testo

I moduli delle obbligazioni fondiarie sono stabiliti dal Consiglio federale.

Le obbligazioni fondiarie sono nominative o al portatore e provviste di cedole d’interesse al portatore. Per il trasferimento del credito constatato da una obbligazione fondiaria è necessaria in tutti i casi la consegna del titolo. Se il titolo è nominativo occorre inoltre annotarvi il trasferimento eseguito e il nome dell’acquirente.

Art. 8 b. Termine e disdetta

Ogni obbligazione fondiaria deve indicare la scadenza. L’obbligazione fondiaria che è parte costitutiva di un mutuo ammortabile per estrazione a sorte deve inoltre contenere il piano d’ammortamento.7

Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie possono, all’atto dell’emissione, prevedere il rimborso anticipato dell’obbligazione fondiaria. In tal caso, il termine di disdetta è di almeno tre mesi.

Il creditore dell’obbligazione fondiaria non può esigerne il rimborso anticipato.

Art. 9 c. Requisiti per l’emissione

Prima di venire emesse, le obbligazioni fondiarie devono essere munite, dagli organi responsabili, dell’attestazione dell’esistenza della copertura legale.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983

Art. 108 d. Ammontare dell’emissione

Le centrali devono limitare l’emissione d’obbligazioni fondiarie in modo che il totale dei loro impegni, comprese le obbligazioni fondiarie, non sia superiore a 50 volte il loro capitale proprio. Quest’ultimo concetto è definito nell’ordinanza d’esecuzione.

Art. 11 II. Mutui a. Requisiti

Le centrali concedono ai loro membri, sul prodotto della emissione, dei mutui la cui copertura è fissata in conformità dell’articolo 19.

Esse possono altresì concedere ad altri istituti di credito dei mutui garantiti in conformità dell’articolo 26.

Art. 12 b. Scadenza e rimborso anticipato

La scadenza dei mutui deve coincidere con quella delle obbligazioni fondiarie il cui prodotto ha servito a fare essi mutui.

Questi ultimi possono essere rimborsati prima della loro scadenza a condizione che l’istituto debitore dia in pagamento alla centrale, per un ammontare uguale, delle obbligazioni fondiarie della medesima specie di quelle il cui prodotto aveva servito a fare detti mutui e ch’esso rifonda in pari tempo le spese d’emissione non ancora coperte di queste obbligazioni fondiarie.

Art. 13 III. Obbligo verso i debitori ipotecari

I membri delle centrali e gli altri istituti di credito ai quali queste concedono mutui devono far fruire, in quanto sia possibile, i loro debitori ipotecari dei vantaggi risultanti dall’emissione di obbligazioni fondiarie.

Capo III Copertura delle obbligazioni fondiarie e dei mutui

Art. 149 I. Copertura delle obbligazioni fondiarie presso le centrali a. In generale

Le obbligazioni fondiarie e gl’interessi non ancora versati devono, in ogni tempo, essere coperti, presso le centrali, mediante mutui concessi in conformità agli articoli11 e 12. La parte riservata, come all’articolo 5 numero 2 dev’essere coperta da cartelle di rendita fondiaria; questi titoli sono custoditi ed amministrati dalle centrali.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 15 feb. 1968

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 15 feb. 1968

Art. 15 b. Aumento della copertura

Quando la copertura frutti interessi inferiori a quelli delle obbligazioni fondare, essa dev’essere aumentata in proporzione.

Art. 16 c. Registro dei pegni delle centrali

Le centrali devono iscrivere nel registro dei pegni la copertura delle obbligazioni fondiarie che si trova in loro possesso.

Le disposizioni a ciò necessarie sono emanate dal Consiglio federale.

Art. 17 d. Gestione della copertura

Le centrali devono conservare separatamente dagli altri loro valori la copertura iscritta nel registro dei pegni.

Esse hanno l’obbligo di far valere in loro proprio nome, nell’interesse dei creditori di obbligazioni fondiarie, tutti i diritti che derivano da essa copertura.

Art. 18 e. Diritto di pegno delle obbligazioni fondiarie

Le obbligazioni fondiarie fruiscono, tanto per il capitale quanto per gl’interessi non ancora versati, di un diritto di pegno sulla copertura iscritta nel registro dei pegni delle centrali, senza che sia necessario conchiudere uno speciale contratto di pegno e consegnare la copertura ai creditori delle obbligazioni fondiarie o ai loro rappresentanti.

Art. 19 mutui conservata dai membri a. In generale

II. Copertura dei 1 I mutui fatti dalle centrali ai loro membri e gl’interessi non ancora versati devono essere in ogni tempo coperti da crediti dei membri verso i loro debitori. Questi crediti devono essere garantiti da pegno immobiliare o da pegno manuale e sono conservati e amministrati dai loro membri.

I pegni immobiliari di questi crediti devono essere situati nella Svizzera e i pegni manuali devono consistere in crediti ipotecari o in obbligazioni fondiarie svizzeri.

Art. 20 b. Aumento della copertura

Quando la copertura fornita da un membro frutti interessi inferiori a quelli dei mutui concessi dalla centrale, essa dev’essere aumentata in proporzione.

Art. 21 c. Registro di pegni dei membri

I membri devono iscrivere in un registro dei pegni la copertura dei mutui che si trova in loro possesso.

Le disposizioni a ciò necessarie sono emanate dal Consiglio federale.

Art. 22 d. Gestione della copertura

1I membri devono conservare separatamente dagli altri valori la copertura dei mutui ricevuti iscritta nel loro registro dei pegni.

Essi hanno l’obbligo di far valere in loro nome, nell’interesse della centrale, tutti i diritti derivanti da questa copertura.

Art. 23 e. Diritto di pegno dei mutui

I mutui fatti dalle centrali, cogli interessi non ancora versati, fruiscono d’un diritto di pegno sulla copertura iscritta nel registro di pegni dei membri, senza che sia necessario di conchiudere uno speciale contratto di dazione in pegno e di consegnare la copertura alle centrali o ai loro rappresentanti.

Art. 24 f. Rendimento dei conti

Il membro debitore d’un mutuo deve presentare il conto di gestione della copertura in suo possesso annualmente a una data prestabilita e inoltre ogni qualvolta la centrale d’emissione lo richieda.

Nessuna indennità gli è assegnata per questa gestione e per l’allestimento del conto.

Art. 25 III. Copertura completiva

Qualora la copertura non raggiunga più l’ammontare prescritto e non se ne possa colmare immediatamente la differenza, la copertura mancante sarà completata sia con contanti, sia con obbligazioni quotate in borsa della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. In questo caso, le obbligazioni devono essere valutate al novantacinque per cento al più del corso del giorno.

Gli articoli 14 a 23 si applicano altresì alla copertura completiva.

Art. 26 IV. Mutui a istituti non affiliati

Gl’istituti di credito che, senza essere membri di una centrale, desiderano ottenere dei mutui, devono costituire in pegno giusta gli articoli 899 a 901 del Codice civile svizzero10, presso la centrale, dei crediti ipotecari o dei valori di complemento atti a formare la copertura di obbligazioni fondiarie e rappresentanti almeno il centocinque per cento dei mutui concessi.

La centrale iscriverà nel registro dei pegni i valori di copertura ad essa consegnati.

Capo IV Realizzazione del pegno

Art. 27 I. Specie dell’esecuzione

L’esecuzione contro le centrali, per crediti dei possessori di obbligazioni fondiarie, come pure l’esecuzione da parte delle centrali contro i membri costituiti in società anonime o in società cooperative, per crediti derivanti da mutui fatti da esse centrali, non possono avvenire che in via di fallimento. È riservata la protezione dei creditori delle obbligazioni fondiarie e dei mutui conformemente all’articolo 42.

Art. 2811 II. …

Art. 2912 III. Grado dei crediti

Indipendentemente dalla data della loro emissione, tutte le obbligazioni fondiarie di una centrale sono garantite nel medesimo grado dalla copertura.

Art. 30 IV. Comunione di creditori

Le norme sulla comunione dei creditori nei prestiti per obbligazioni s’applicano ai creditori di obbligazioni fondiarie. In questo caso, tutti i possessori di crediti contratti con il medesimo saggio d’interesse e le medesime condizioni di rimborso formano una comunione di creditori.

Art. 31 V. Realizzazione di pegni depositati da istituti non affiliati

Se una centrale d’emissione ha concesso un mutuo in conformità dell’articolo 26 può – qualora il debitore non abbia puntualmente adempiti i suoi obblighi e l’intimazione sia rimasta infruttuosa – realizzare col maggior vantaggio possibile i valori costituiti in pegno e prelevare sul ricavo della vendita la somma che gli spetta.

Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

Capo V Valutazione dei pegni ipotecari e fissazione dei mutui

Art. 32 I. Norme sulle valutazioni

Le centrali devono emanare, in virtù delle disposizioni che seguono e tenendo conto delle stime ufficiali dei Cantoni, delle norme sul modo di determinare il più esattamente possibile il valore dei fondi gravati da un’ipoteca destinata a servire da copertura. Queste norme richiedono l’approvazione del Consiglio federale.

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può esigere una nuova stima dei fondi, quando il valore del denaro o le condizioni economiche si siano profondamente modificati.13

Art. 33 II. Base della valutazione

Per la valutazione del valore commerciale di un fondo non devono entrare in linea di conto che le sue qualità permanenti.

Trattandosi di un fondo sfruttato principalmente a scopo agricolo o forestale, la valutazione deve essere fatta secondo il reddito medio.

Art. 34 III. Limiti dei prestiti a. Massimi

Sono ammessi come copertura di obbligazioni fondiarie o di mutui, con riserva delle ipoteche di grado precedente a garanzia di un capitale e degli interessi: 1. i crediti ipotecari costituiti su fondi sfruttati principalmente a scopo agricolo o forestale, fino al limite di cinque sesti al più del valore del reddito, in quanto questo sia stato valutato, senza però mai superare i due terzi del valore venale; 2. i crediti ipotecari costituiti su altri fondi, fino al limite di due terzi al più del valore venale.

Art. 35 b. Riduzioni

Trattandosi di terreni fabbricativi, di stabilimenti industriali e di altri fondi il cui reddito abbia un carattere analogo, le norme da emanare in virtù dell’articolo 32 stabiliranno dei limiti di prestito proporzionalmente inferiori e conterranno disposizioni protettive per il caso di deprezzamento del pegno.

Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale

Art. 36 c. Crediti non atti come copertura

I crediti costituiti con diritti di pegno su fondi, il cui valore diminuisce in seguito ad uno sfruttamento normale, come le cave e miniere, non sono ammessi come copertura di obbligazioni fondiarie o di mutui.

Capo VI Vigilanza e revoca dell’autorizzazione

Art. 37 I. Rappresentante dei debitori ipotecari

Il Consiglio federale ha il diritto di nominare un rappresentante dei debitori ipotecari come membro del consiglio d’amministrazione o della direzione di ciascuna centrale.

Art. 38 II. Norme per i bilanci III. Verifica delle centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie IV. Verifica presso i membri

Il Consiglio federale determina in quale forma debbano venir compilati e pubblicati i bilanci annuali e i conti dei profitti e delle perdite, come pure i bilanci intermedi delle centrali; determina altresì quali dati debbano contenere i bilanci e quali indicazioni speciali sul movimento d’affari debba fornire il rapporto di gestione.

Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie incaricano una società di audit abilitata di effettuare una verifica annuale. La società di audit verifica se le centrali: 1. allestiscono i loro conti conformemente alle prescrizioni applicabili (verifica dei conti); e 2. ottemperano alle prescrizioni statutarie e regolamentari, nonché alle disposizioni dei capi II, III e V della presente legge.

La centrale d’emissione che dispone di una revisione interna ne deve sottoporre i rapporti alla società di audit. Occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione sul contenuto e l’esecuzione della verifica, sulla forma del rendiconto e sulle esigenze poste alla società di audit. Essa può autorizzare la FINMA a emanare prescrizioni negli ambiti tecnici.

Introdotto dal n. 6 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Le società di audit dei membri delle centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie verificano nell’ambito della loro attività annuale il registro dei pegni e la copertura dei mutui.

Le società di audit presentano un rapporto sulle loro verifiche alle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie e alle società di audit da esse incaricate.

Art. 3916 V. Vigilanza

Gli articoli 33–35 e 37 della legge del 22 giugno 200717 sulla vigilanza dei mercati finanziari non sono applicabili.

Art. 4018 VI. Consegna dei valori di copertura

La FINMA può ordinare la consegna dei valori di copertura qualora una centrale o un membro, che ne sia mutuatario, violi reiteratamente e gravemente le prescrizioni o comprometta seriamente la fiducia in essa riposta.

La FINMA può affidare la gestione dei valori di copertura a un incaricato dell’inchiesta, a spese della centrale o del membro, fino al ripristino della situazione conforme.

Art. 4119 VII. Revoca dell’autorizzazione20

Se la centrale rifiuta reiteratamente di sottoporsi ai provvedimenti ordinati dall’autorità di vigilanza, la FINMA21 può proporre al Consiglio federale di revocarle l’autorizzazione d’emettere obbligazioni fondiarie.

Art. 42 e 4322

Introdotto dal n. 6 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983

Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale

Nuova espr. giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale

Abrogati dal n. 6 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Capo VII Responsabili e disposizioni penali

Art. 44 I. Responsabilità civile

Chiunque trasgredisce la presente legge o l’ordinanza d’esecuzione è responsabile del danno cagionato verso i creditori delle obbligazioni fondiarie o dei mutui.

Art. 4523 II. Fattispecie penali a. Contravvenzioni

1. Chiunque, senza esserne autorizzato, emette obbligazioni designate col nome di obbligazioni fondiarie, chiunque emette obbligazioni fondiare o riceve mutui per i quali sa che la copertura è insufficiente o manca, è punito, in quanto non ricorrano gli estremi per una pena più severa in virtù del Codice penale svizzero24, con una multa sino a 50 000 franchi.25 2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 30000 franchi.

Art. 4626 b. Inosservanza di prescrizioni d’ordine

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza,

  1. emette obbligazioni fondiarie per un importo eccedente quello ammissibile secondo l’articolo10;

  2. non si attiene alle norme su la tenuta del registro dei pegni, la conservazione separata della copertura o la compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite oppure

  3. intralcia, impedisce o rende impossibile il regolare andamento di una verificazione contabile o di un altro controllo ufficiale, è punito con una multa disciplinare fino a 5000 franchi.

In caso di infrazione a tenore del capoverso 1 lettera c, rimane riservata l’azione penale secondo l’articolo 285 del Codice penale sviz-

Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del

dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

Art. 4728

Art. 48 e 4929

Capo VIII Disposizioni transitorie e finali

Art. 5030 I. …

Art. 51 II. Obbligazioni fondiarie del diritto cantonale

La presente legge non tocca le obbligazioni fondiarie di diritto cantonale emesse prima della sua promulgazione.

Art. 52 III. Attuazione

Il Consiglio federale fissa il giorno dell’attuazione della presente legge.

Con l’attuazione della presente legge sono abrogati gli articoli 916 a 918 del Codice civile svizzero31. …32 Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 193133 vigilanza sui mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

Abrogati dal n. 3 dell’all. al DPA (RS 313.0).

Periodo abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 225; FF 1967 I 381).

DCF del 23 gen. 1931 (RU 47 69).