Fonte

211.423.41

Ordinanza sull’emissione di obbligazioni fondiarie
(OOF)

del 23 gennaio 1931 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero, in virtù della legge federale del 25 giugno 19302 sull’emissione di obbligazioni fondiarie (detta qui di seguito «legge»), ordina:

I. Centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie

Art. 1

Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie possono usare nella loro ditta la parola «svizzera».

Art. 2

In caso di rigetto della domanda d’ammissione di un istituto di credito, presentata in virtù degli articoli 3 e 4 capoversi 1 e 2 della legge, spetta al Dipartimento federale delle finanze3 decidere se siano adempiute le condizioni d’ammissione.

Art. 3

Il consiglio d’amministrazione o il comitato direttivo delle centrali d’emissione sarà composto di quindici membri al massimo.

Art. 4

Il consiglio d’amministrazione o il comitato direttivo delle centrali sarà costituito di rappresentanti degl’istituti che fanno parte di quest’ultime. Resta riservato l’articolo 37 della legge.

Gli istituti rappresentati nel consiglio d’amministrazione di una centrale costituita in società anonima depositeranno per i loro rappresentanti le azioni richieste CS 2 743

Nuovo tit. giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983

Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Vedi ora il tit. XXV del CO, nel testo del 4 ott. 1991.

Art. 5

I membri del consiglio d’amministrazione o del comitato direttivo delle centrali designati dal Consiglio federale a rappresentare i debitori ipotecari stanno in carica quattro anni.

Questi membri non sono tenuti a depositare azioni.

Art. 6

Il saggio d’interesse delle obbligazioni fondiarie e dei mutui è fissato dal Consiglio d’amministrazione o dal comitato direttivo delle centrali.

II. Forme dell’obbligazione fondiaria

Art. 75

Il testo e la forma delle obbligazioni fondiarie sono sottoposte all’approvazione del Dipartimento federale delle finanze.

III. Annullamento e ritorno anticipato delle obbligazioni fondiarie6

Art. 87

Art. 9

Le obbligazioni fondiarie rimborsate dopo la scadenza saranno annullate.

Le obbligazioni fondiarie ritornate prima della scadenza alle centrali, giusta l’articolo12 capoverso2 della legge, possono essere riemesse non appena ci sia una nuova copertura. Le obbligazioni non coperte vanno conservate separatamente.

Art. 10

Tra le spese d’emissione da rifondersi alla centrale quando un istituto che ne faccia parte rimborsi anticipatamente i suoi mutui, è compresa anche una congrua quota delle spese d’amministrazione della centrale stessa.

Nuovo testo giusta il DCF del2 lug. 1948 (RU 1948 757).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 IV. Registro dei pegni e copertura delle obbligazioni fondiarie

Art. 118

Il registro dei pegni dei membri di una centrale (art. 21 della legge) si compone di:

a. un inventario indicante almeno, per ciascun elemento della copertura: 1. il numero del registro dei pegni e quello della pratica; 2. il valore nominale, la data e la designazione dei titoli di pegno immobiliare; 3. il nome del debitore; 4. l’ammontare del credito dato in pegno; 5. la precedenza e la parità di grado delle ipoteche; 6. il valore di copertura; 7. il luogo di situazione del pegno; 8. la natura del pegno; 9. la superficie del fondo; 10. il valore assicurato; 11. il valore di stima; 12. il limite di prestito; 13. osservazioni circa eventuali modificazioni del pegno. L’inventario può essere tenuto in forma di schedario o, conformemente al capoverso 5, in forma di lista EED.

b. un giornale indicante: 1. la data dell’iscrizione; 2. il numero del registro dei pegni o della pratica; 3. il nome del debitore; 4. ogni aumento e ogni diminuzione di ciascun credito dato in pegno; 5. l’ammontare totale di tutti i crediti dati in pegno; 6. ogni aumento e ogni diminuzione della copertura; 7. l’ammontare totale della copertura.

Per la copertura completiva secondo l’articolo 25 della legge è tenuto un inventario particolare che ne indica la natura, il valore nominale, il corso del giorno e il valore di copertura.

Occorre badare affinché la copertura sia ognora garantita, anche in caso di diminuzioni imprevedibili.

I membri di una centrale che registrano elettronicamente gli ammontari dei crediti dati in pegno e i valori di copertura (cpv. 1 lett. a n. 4 e 6), e li possono ognora richiamare come ammontari singoli e totali, possono rinunciare a tenere il giornale di

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 apr. 1986, in vigore dal 1° lug. 1986 (RU 1986 694).

cui al capoverso 1 lettera b. In tal caso, le modificazioni dei singoli ammontari non sono riportate sullo schedario.

Oltre alla registrazione elettronica di cui al capoverso 4, i membri di una centrale possono gestire elettronicamente anche l’inventario di cui al capoverso 1 lettera a. In tal caso, i dati secondo il capoverso 1 lettera a numeri 1-6 devono essere continuativamente aggiornati e ognora richiamabili e i valori di copertura, aumentati o accolti nell’inventario dopo la fine dell’anno precedente, essere contrassegnati come tali. I dati di cui al capoverso 1 lettera a numeri 7–13 possono essere tenuti anche in altra forma, purché siano sempre a portata di mano.

…9

Art. 12

Le succursali dei membri di una centrale tengono un proprio registro parziale dei pegni, per la copertura che si trova presso di loro.

Art. 13

Il registro dei pegni delle centrali (art. 16 della legge) va disposto nello stesso modo che quello dei membri. Non vi saranno però iscritti i mutui concessi a questi ultimi, considerandosi invece come parte costitutiva del registro dei pegni la contabilità bancaria delle centrali concernente i mutui.

Art. 14

La copertura delle obbligazioni fondiarie (art. 17, 22 e 25 della legge) dev’essere separata da tutti gli altri valori. Essa sarà designata come tale, distinta in copertura normale e copertura completiva e conservata in luogo sicuro.10

Per denaro contante che può essere usato a completare la copertura, in conformità dell’articolo 25 della legge, s’intendono monete e biglietti di banca svizzeri.

Art. 1511

Se un credito ipotecario di grado precedente (art. 34 della legge) è fornito come copertura, il credito di grado posteriore non entra in linea di conto se non con la deduzione del 15% del credito anteriore.

Se, oltre al credito dato in pegno, gravano altri crediti di ugual grado, la copertura del pegno totale deve parimenti esser ridotta del 15% dell’ammontare creditizio dei terzi.

Nuovo testo giusta l’art. 1 del DCF del 3 giu. 1949 (RU 1949 I 514).

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 31 gen. 1968 (RU 1968 214).

Art. 1612

Art. 17

Per i crediti su pegni manuali a’ sensi dell’articolo 19 della legge si intendono dei mutui di somme fisse a scadenze fisse o disdicibili entro tre mesi almeno e garantiti da pegno manuale.

V. Bilancio, conto profitti e perdite e rapporto sulla gestione

Art. 1813

Le due centrali sono tenute ad allestire un bilancio intermedio alla fine di ognuno dei primi tre trimestri d’esercizio e a tenerlo a disposizione degli interessati. Detto bilancio comprende almeno le seguenti rubriche: 1. Attivi 1.1 Copertura delle obbligazioni fondiarie: 1.1.1 Mutui ai membri 1.1.2 Mutui agli istituti che non fanno parte della centrale 1.1.3 Rescrizioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni 1.1.4 Contanti 1.1.5 Cartelle di rendita fondiaria 1.2 Attivi disponibili: 1.2.1 Investimenti ipotecari (altre cartelle di rendita fondiaria, cartelle ipotecarie e ipoteche) 1.2.2 Mutui garantiti da pegni manuali 1.2.3 Effetti scontabili presso la Banca nazionale svizzera (sconto) 1.2.4 Valori che possono essere accettati in pegno dalla Banca nazionale svizzera (prestiti su pegno) 1.2.5 Obbligazioni fondiarie emesse dalla centrale 1.2.6 Crediti a vista presso banche 1.2.7 Crediti a termine presso banche 1.2.8 Cassa, conti correnti bancari e postali 1.2.9 Immobili appartenenti alla centrale 1.2.10 Costi d’emissione da ammortizzare

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 1.2.11 Altri attivi 1.3 Capitale sociale non versato 1.4 Perdita riportata 1.5 Totale del bilancio 2. Passivi 2.1 Fondi di terzi: 2.1.1 Emissioni di obbligazioni fondiarie 2.1.2 Debiti a vista presso banche 2.1.3 Debiti a termine presso banche 2.1.4 Altri passivi 2.2 Mezzi propri: 2.2.1 Capitale sociale 2.2.2 Riserve ordinarie 2.2.3 Altre riserve 2.2.4 Utile riportato 2.3 Totale del bilancio

Fanno parte del capitale proprio, nel senso dell’articolo 10 della legge, oltre al capitale sociale versato, alle riserve portate in bilancio e al saldo attivo riportato dall’esercizio precedente, il 75 per cento del capitale sociale non versato per il quale la centrale è in possesso di un impegno scritto dei membri.

In ogni bilancio intermedio dovrà inoltre figurare la somma degli interessi annui versati sulle obbligazioni fondiarie e il prodotto degli interessi annui della loro copertura, come pure la proporzione tra i mezzi propri e la totalità dei fondi di terzi.

Art. 1914

Il bilancio annuale delle due centrali conterrà le medesime rubriche dei bilanci intermedi, più l’indicazione dell’utile o della perdita dell’esercizio.

Art. 2015

Il conto profitti e perdite delle due centrali conterrà almeno le seguenti rubriche: 1. Entrate 1.1 Interessi attivi su 1.1.1 Copertura di obbligazioni fondiarie

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 1.1.1.1 Mutui ai membri della centrale 1.1.1.2 Mutui a istituti che non fanno parte della centrale 1.1.1.3 Rescrizioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni 1.1.1.4 Cartelle di rendita fondiaria 1.1.2 Attivi disponibili 1.1.2.1 Investimenti ipotecari (altre cartelle di rendita fondiaria, cartelle ipotecarie e ipoteche) 1.1.2.2 Mutui garantiti da pegni manuali 1.1.2.3 Effetti scontabili presso la Banca nazionale svizzera 1.1.2.4 Valori che possono essere accettati in pegno dalla Banca nazionale svizzera 1.1.2.5 Obbligazioni fondiarie emesse dalla centrale 1.1.2.6 Crediti bancari 1.1.2.7 Altri attivi 1.2 Provvigioni 1.3 Diversi 1.4 Perdita dell’esercizio 1.5 Totale 2. Uscite 2.1 Interessi passivi su 2.1.1 Emissioni di obbligazioni fondiarie 2.1.2 Debiti presso banche 2.1.3 Altri debiti 2.2 Provvigioni ed emolumenti 2.3 Spese amministrative 2.3.1 Organi della banca e personale 2.3.2 Spese generali e d’ufficio 2.4 Costi d’emissione 2.5 Perdite e ammortamenti 2.6 Riserve 2.7 Altre spese 2.8 Utile dell’esercizio 2.9 Totale

Art. 2116

Le centrali delle obbligazioni fondiarie allestiscono per ogni esercizio un rapporto di gestione. Quest’ultimo consta dei conti annuali e del rapporto annuale.

I conti annuali sono composti dal conto economico, dal bilancio e dall’allegato. Quest’ultimo deve indicare in particolare se la scadenza dei mutui coincide con quella delle obbligazioni fondiarie.

Il rapporto annuale espone l’andamento degli affari, nonché la situazione economica e finanziaria della società.

L’attestato della società di audit deve essere riprodotto nel rapporto di gestione.

VI. Entrata in vigore17

Art. 22 a 2418

Art. 25

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1931, contemporaneamente alla legge federale del 25 giugno 193019 sull’emissione di obbligazioni fondiarie.

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983

Abrogati dal n. I dell’O del 20 ott. 1982 (RU 1982 1879).

Ora: L sulle obbligazioni fondiarie.

Moduli N. 1 a 320

Abrogati dal n. I dellO del 16 apr. 1986 (RU 1986 694).