510.301
Ordinanza
concernente l’amministrazione dell’esercito
(OAE)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 29a capoverso 5, 29e capoverso 2, 142 capoverso 3, 148j capoverso 2 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM),2
ordina:
Capitolo 1 Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina le attività amministrative a favore dei militari di milizia, in particolare l’organizzazione, il soldo, la sussistenza, l’alloggio, i viaggi e i trasporti.
Capitolo 2 Organizzazione
Sezione 1 Organi amministrativi e di controllo
Art. 2 Facoltà di emanare prescrizioni
La Base logistica dell’esercito (BLEs) emana i regolamenti, le istruzioni e gli ordini tecnici necessari per le attività amministrative.
Art. 3 Contabile
I contabili per la contabilità della truppa e del servizio tecnico nelle formazioni, nelle scuole e nei corsi sono, in ordine gerarchico decrescente del livello della funzione:
il capo del servizio del commissariato;
il quartiermastro;
il furiere;
il contabile della truppa.
Dirigono e svolgono il servizio del commissariato degli stati maggiori e delle unità dell’esercito nonché delle scuole e dei corsi.3
Gli impiegati della Confederazione possono esercitare la funzione di contabile nell’ambito della loro attività professionale.
In casi particolari la BLEs designa il contabile.
Art. 4 Sostituzione del contabile
Nel caso di una sostituzione del contabile, la consegna degli affari, della contabilità, delle casse e delle merci ha luogo in buona e debita forma. La consegna è documentata in un verbale, la cui esattezza è attestata dalla persona che la effettua e dalla persona che la riceve. Il comandante prende conoscenza della consegna e vi appone la firma. Il verbale dev’essere allegato alla contabilità.
La persona uscente è responsabile della sua gestione e può essere tenuta a prestare il suo aiuto per il disbrigo di affari in sospeso.
Art. 4a4 Sorveglianza del servizio del commissariato
I comandanti sorvegliano il servizio del commissariato nell’ambito del loro comando.
Art. 5 Organo di controllo della contabilità della truppa
L’organo di controllo della contabilità della truppa è, in ordine gerarchico decrescente del livello della funzione:
la BLEs per i subordinati diretti del capo dell’esercito e gli stati maggiori delle Grandi Unità;
il capo del servizio del commissariato dello stato maggiore superiore, per le formazioni;
il quartiermastro.
Il capo della BLEs può ordinare controlli in tutto l’esercito.
I comandanti delle Grandi Unità e dei corpi di truppa provvedono affinché i capi del servizio del commissariato e i quartiermastri esercitino l’attività di controllo.5
Art. 6 Controlli
Durante il servizio di una formazione gli organi di controllo eseguono, senza preavviso, controlli presso i contabili a loro subordinati amministrativamente.
I controlli devono essere eseguiti almeno una volta nei servizi della durata massima di un mese e almeno una volta al mese in quelli di durata superiore.
L’organo di controllo iscrive il controllo nei documenti contabili della persona subordinata amministrativamente e certifica il controllo e la contabilità regolamentare. Comunica il risultato dei controlli al comandante.
Nel caso di irregolarità il comandante ordina le misure necessarie e notifica la fattispecie per la via di servizio.
Sezione 2 Contabilità
Art. 7 Principi
La BLEs stabilisce la forma della contabilità della truppa, i principi nonché le applicazioni e i moduli da utilizzare.
La Formazione d’addestramento della logistica redige le basi per l’istruzione.
Art. 7a6 Funzione e compiti del contabile
Le unità e gli stati maggiori sono autonomi sul piano amministrativo.
Il contabile tiene la contabilità della truppa secondo il principio della parsimonia. Fa in modo che le spese non necessarie siano evitate.
Art. 8 Giustificativi
Le entrate e le uscite di tutte le casse devono essere comprovate con moduli o fatture originali.
Art. 8a7 Inventario
Di tutti gli oggetti di valore duraturo acquistati dalle truppe (oggetti d’inventario) è tenuto un inventario.
I comandanti di truppa si accertano che gli inventari siano tenuti e controllati in modo completo.
I capi del servizio del commissariato e i quartiermastri procedono, in occasione della revisione della contabilità prescritta, anche alla revisione degli inventari.
Alla BLEs spetta l’alta vigilanza sulla tenuta degli inventari.
Art. 9 Firme
I documenti della contabilità della truppa devono essere firmati come segue:
i comandanti di formazioni, scuole e corsi certificano con la loro firma di aver preso visione degli indicatori riguardanti la contabilità, dei libri cassa e dell’estratto del conto;
il contabile certifica con la firma l’esattezza di tutte le chiusure, dei conteggi e degli altri giustificativi;
se eccezionalmente il contabile non è in grado di giudicare l’esattezza materiale o l’autorizzazione di una spesa o di un’entrata, l’autorizzazione è richiesta per scritto dal comandante o dall’organo tecnico competente.
L’Aggruppamento Difesa emana istruzioni per disciplinare il diritto di firma nell’ambito dei servizi.
La BLEs emana istruzioni per disciplinare il diritto di firma dei beneficiari di importi in contanti.
Art. 10 Periodo contabile
Il periodo contabile per la contabilità della truppa è di un mese civile al massimo.
La BLEs decide in merito alle eccezioni.
Art. 11 Contabilità particolare
Nei casi in cui la contabilità militare secondo gli articoli 7–10 non è possibile, la BLEs ordina di completarla o ordina una contabilità adatta.
Art. 12 Domande di credito
Se il comandante intende ordinare spese non previste, presenta, per la via di servizio, una domanda di credito alla BLEs.
La BLEs decide sulla domanda di credito.8
Tiene inoltre il controllo delle domande di credito e stabilisce la procedura di contabilizzazione.9
Sezione 3 Casse
Art. 13 Principi
Il contabile deve provvedere alla custodia sicura dei fondi durante il servizio.
È vietato mettere denaro proprio con denaro delle casse.
Le casse di servizio, le casse di deposito, le casse di cantina e le casse delle perdite di materiale possono essere tenute soltanto durante un servizio.
Art. 14 Cassa di servizio
Tutte le entrate a favore della Confederazione, anche quelle provenienti da prestazioni della truppa a favore di terzi, nonché tutte le spese a suo carico sono registrate nel libro della cassa di servizio.
Art. 15 Cassa di deposito
Per il denaro che militari della formazione volessero depositare durante il servizio è tenuta una cassa di deposito.
Art. 16 Cassa di cantina
Se gestisce una cantina, la truppa deve gestire una cassa di cantina. Allo smantellamento della cantina, l’eventuale utile dev’essere versato alla cassa di servizio, allegandovi i giustificativi.
La BLEs decide in merito all’assortimento e ai margini di guadagno e disciplina l’impiego degli utili.
Art. 17 Cassa delle perdite di materiale
Dev’essere tenuta una cassa delle perdite di materiale, se le perdite o i danneggiamenti di materiale sono pagati mediante deduzioni dal soldo secondo l’articolo 45 o da singoli militari. La cassa delle perdite di materiale dev’essere liquidata alla fine del servizio.
La BLEs decide in merito all’utilizzo dei fondi al momento della liquidazione della cassa.
Art. 18 Cassa degli sponsor
Per l’amministrazione dei fondi provenienti da sponsor dev’essere tenuta una cassa degli sponsor.
I fondi provenienti da sponsor e vincolati a oneri devono essere impiegati esclusivamente secondo la loro destinazione particolare.
Art. 1910
Art. 20 Casse associative
Al di fuori dei singoli servizi una formazione può gestire una cassa associativa.
Art. 2111 Obbligo di notifica all’apertura di una cassa degli sponsor o di una cassa societaria
All’apertura di una cassa degli sponsor o di una cassa societaria, il contabile garantisce che la BLEs ne sia informata per la via di servizio.
Sezione 4 Pagamenti
Art. 22 Obbligo di controllo
Il contabile prende in consegna tutte le forniture e provvede alla ricezione di tutte le prestazioni che vanno a carico della formazione, controlla lo stato e la quantità e verifica l’esattezza delle fatture. Gli ufficiali del servizio tecnico che hanno ordinato e ricevuto siffatte forniture e prestazioni devono procedere ai relativi controlli e alle relative verifiche nonché certificarle con la loro firma.
Le fatture possono essere pagate soltanto dopo la certificazione della loro esattezza.
Le forniture e le prestazioni a favore della formazione devono essere sottoposte ai medesimi controlli della qualità e della quantità nonché alla medesima verifica dell’esattezza delle fatture.
Art. 23 Obbligo di conteggio
La formazione procede immediatamente al conteggio delle forniture e prestazioni e emette un ordine di pagamento per gli importi delle fatture o li paga in contanti.
È vietato pagare i fornitori in anticipo, come pure concedere loro prestiti o acconti.
Le contabilità annuali devono essere tenute senza contanti.
La BLEs decide caso per caso in merito alle eccezioni.
Sezione 5 Revisione e custodia dei documenti contabili
Art. 24 Revisione
L’organo di controllo verifica la contabilità prima che sia trasmessa.
Ogni organo di controllo è responsabile della verifica nei confronti del suo organo superiore.
Art. 25 Chiamata in servizio di contabili
La BLEs può chiamare in servizio i contabili in ritardo o negligenti allo scopo di consegnare la contabilità, fornire spiegazioni o eseguire lavori completivi. Per simili chiamate in servizio non è versata alcuna indennità finanziaria.
La BLEs può, in casi speciali, far capo a specialisti per controllare le spese straordinarie.
Art. 26 Revisione in servizio d’appoggio o in servizio attivo
In caso di chiamata di contingenti importanti di truppe per il servizio d’appoggio o il servizio attivo, la revisione delle contabilità deve iniziare immediatamente. La revisione avviene man mano che si ricevono i conti. Gli errori e le omissioni devono essere corretti senza indugio.
La BLEs adotta le misure necessarie per correggere errori e omissioni.
Art. 2712 Conservazione dei documenti contabili
La BLEs e i contabili conservano per cinque anni tutti i documenti della contabilità della truppa delle formazioni, delle scuole e dei corsi. La BLEs conserva gli originali.
Art. 27a13 Osservazioni in sede di revisione e obbligo d’informazione
Se alla truppa vengono comunicate osservazioni in sede di revisione da parte della BLEs, il contabile deve presentare alla BLEs una presa di posizione scritta entro due mesi.
Tutte le parti coinvolte sono tenute a fornire le informazioni necessarie ai fini dell’accertamento.
La BLEs decide in merito alle controversie inerenti a pretese derivanti dalle osservazioni in sede di revisione.
Capitolo 3 Soldo
Sezione 1 Diritto al soldo
Art. 28 Durata
Il diritto al soldo inizia il giorno dell’entrata in servizio e cessa il giorno del licenziamento.
Art. 29 Giorni di viaggio
Le persone soggette all’obbligo di leva e i militari che, per poter entrare in servizio all’ora stabilita, devono mettersi in viaggio dal loro domicilio alla vigilia del giorno dell’entrata in servizio o che possono raggiungere normalmente il loro domicilio soltanto il giorno successivo al licenziamento hanno diritto al soldo per tali giorni di viaggio.
Art. 30 Trapasso del comando fuori del servizio
In caso di trapasso del comando fuori del servizio vi è diritto:
al soldo;
all’indennità per la sussistenza in pensione;
al viaggio con ordine di marcia;
al trasporto della cassa d’ufficio.
Il comandante superiore deve certificare l’esattezza dei giustificativi.
Sezione 2 Soldo del grado, supplemento di soldo e soldo di funzione
Art. 31 Soldo del grado
Il soldo del grado ammonta per giorno a:
Grado | franchi |
|---|---|
comandante di corpo | 43.50 |
divisionario | 39.— |
brigadiere | 36.50 |
colonnello | 33.50 |
tenente colonnello | 29.— |
maggiore | 26.— |
capitano | 23.50 |
primotenente | 19.— |
tenente | 17.50 |
aiutante capo | 16.50 |
aiutante maggiore | 16.50 |
aiutante di stato maggiore | 16.— |
aiutante sottufficiale | 14.50 |
sergente maggiore capo | 14.— |
furiere | 14.— |
sergente maggiore | 13.— |
sergente capo | 12.50 |
sergente | 11.50 |
caporale | 10.— |
appuntato capo | 9.50 |
appuntato | 8.50 |
soldato | 7.50 |
recluta | 6.— .14 |
I servizi in una funzione superiore a quella del proprio grado non danno diritto a un soldo più elevato.
Nel soldo del grado sono comprese le indennità per il trasporto dei bagagli militari dal domicilio alla stazione ferroviaria e viceversa.
Art. 32 Supplemento di soldo
Gli ufficiali subalterni, gli aspiranti ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati e i soldati ricevono un supplemento di soldo per i servizi non computati sulla durata dei corsi di ripetizione e richiesti per conseguire un grado superiore o per la loro formazione specialistica.15
Durante i servizi d’istruzione di base per ottenere un grado superiore, il supplemento di soldo giornaliero ammonta al massimo a:
50 franchi per l’ottenimento di un grado di sottufficiale o di sottufficiale superiore;
80 franchi per l’ottenimento di un grado di ufficiale;
100 franchi per l’ottenimento di un grado di sottufficiale superiore a livello di corpo di truppa o del grado di capitano.16
L’Aggruppamento Difesa disciplina l’ammontare del supplemento di soldo tenendo conto del grado e della funzione dei militari nonché della natura, della durata e delle particolarità dei servizi d’istruzione di base.
Art. 33 Soldo di funzione
Il soldo di funzione degli ufficiali specialisti corrisponde al soldo del grado della rispettiva funzione di ufficiale.
Sezione 3 Casi particolari di diritto al soldo
Art. 34 Impiegati della Confederazione
Il personale militare ai sensi dell’articolo 47 LM e gli impiegati civili dell’amministrazione militare ricevono il soldo e le indennità correlate soltanto per i giorni di servizio ai quali sono chiamati nel quadro del loro servizio militare di milizia.
Art. 35 Visite alla truppa e ricognizioni
I comandanti, i loro stati maggiori e i quadri che li accompagnano ricevono, per le visite alla truppa, il soldo e le indennità correlate. Hanno lo stesso diritto gli ufficiali degli stati maggiori delle Grandi Unità che, su ordine, visitano i corsi di formazioni subordinate nonché i comandanti di tutti i livelli per la ricognizione con i loro subordinati. Sono eccettuati i militari secondo l’articolo 34.
…17
Art. 36 Promozione
I militari promossi ricevono il soldo del nuovo grado dal giorno in cui la promozione è effettiva.
Art. 37 Congedo
I militari hanno diritto al soldo per la durata dei congedi generali e per i giorni di viaggio dei congedi personali.
I militari licenziati dal servizio durante un congedo hanno diritto al soldo sino al giorno della loro partenza in congedo.
Art. 38 Malattia: assistenza medica militare
I militari malati hanno diritto al soldo fintanto che sono in cura presso la truppa in un’infermeria o in un centro medico regionale.
I militari ammalatisi durante un congedo e ritornati alla truppa senza essere stati annunciati all’assicurazione militare hanno diritto al soldo per i giorni di malattia.
Art. 39 Malattia: assistenza medica civile
In caso di accertamenti in un ospedale civile i militari malati hanno diritto al soldo fino a tre giorni.
Nel caso di una cura di lunga durata in un ospedale civile o di trasferimento alla cura a domicilio, la persona interessata è stralciata direttamente dal servizio. Dal giorno successivo beneficia delle prestazioni dell’assicurazione militare.
Art. 40 Arresto
Il militare arrestato in servizio su ordine di un’autorità penale militare o civile ha diritto a ricevere il soldo dalla sua formazione sino al giorno dell’arresto.
Art. 41 Carcerazione preventiva
Il militare in servizio militare posto in carcerazione preventiva per decisione di un’autorità penale militare ha diritto al soldo sino al giorno del suo arresto. Il soldo dovuto alla persona arrestata sino a quel giorno è consegnato al giudice istruttore che lo rimette alla cassa del tribunale.
In caso d’abbandono del procedimento o di assoluzione dell’imputato, gli importi ritenuti gli sono restituiti interamente. La cassa del tribunale gli paga inoltre il soldo per la durata dell’incarcerazione, ma al massimo fino al licenziamento della truppa.
Art. 42 Arresti
I militari non hanno diritto al soldo per i giorni di arresti scontati dopo il licenziamento dal servizio.
Art. 43 Decesso
Per i militari deceduti in servizio il soldo dev’essere conteggiato sino al giorno del decesso.
Per il funerale possono essere addebitate alla cassa di servizio le seguenti spese:
la corona o i fiori;
gli annunci mortuari della truppa in tre quotidiani, secondo l’uso locale; in casi eccezionali debitamente giustificati, fino a sei quotidiani al massimo;
la scorta militare ai funerali.
Il comandante certifica l’esattezza dei giustificativi.
Sezione 4 Pagamento del soldo
Art. 44 Momento, anticipi
Il soldo è pagato alla fine di ogni periodo contabile.
I militari possono richiedere al comandante anticipi sul soldo.
Il comandante può ordinare anticipi sul soldo soltanto nei limiti dei giorni di servizio già prestati.
Art. 45 Trattenute sul soldo
Le trattenute sul soldo possono essere utilizzate soltanto per coprire perdite o danneggiamenti di materiale di cui la formazione è responsabile secondo l’articolo 140 LM. Le entrate e le uscite sono contabilizzate nella cassa delle perdite di materiale.
Capitolo 4 Sussistenza
Sezione 1 Sussistenza in natura
Art. 45a18 Approvvigionamento
L’approvvigionamento di sussistenza e di foraggi è effettuato:
tramite l’acquisto libero della truppa;
tramite il rifornimento attingendo ai depositi per la sussistenza dell’esercito o di altre truppe;
tramite l’acquisto libero dei militari.
Art. 46 Credito per la sussistenza
Il credito per la sussistenza in natura per persona e giorno ammonta a 15 franchi al massimo.
L’importo è stabilito periodicamente dalla BLEs.
Art. 47 Viveri
Il credito per la sussistenza è destinato all’acquisto di tutte le derrate alimentari per la sussistenza della truppa (viveri).
La BLEs stabilisce i criteri di qualità specifici ai prodotti e la provenienza dei viveri.
Art. 48 Utilizzo del credito per la sussistenza
Il credito per la sussistenza non utilizzato dalle scuole e dai corsi decade alla fine del servizio.
Se il credito per la sussistenza viene oltrepassato, l’importo mancante dev’essere contabilizzato come entrata a favore della Confederazione nella cassa di servizio. Un riporto al prossimo servizio non è ammesso. In casi motivati, i comandanti delle formazioni possono ordinare il conguaglio nell’ambito della loro formazione.
In casi speciali, la BLEs decide se eventuali sorpassi del credito per la sussistenza sono presi a carico dalla Confederazione come uscite.
Art. 49 Sussistenza di soccorso e razione giornaliera
La BLEs stabilisce la composizione delle razioni speciali e delle razioni di soccorso (sussistenza di soccorso).
In caso di servizio attivo, la BLEs stabilisce la razione giornaliera d’intesa con gli organi dell’approvvigionamento economico del Paese.
Art. 50 Sussistenza durante il reclutamento
Le persone soggette all’obbligo di leva hanno diritto alla sussistenza necessaria per la durata della loro partecipazione al reclutamento.
Art. 51 Sussistenza in caso di mobilitazione
Se in caso di mobilitazione è ordinata un’autonomia completa dei militari a livello di sussistenza, a quest’ultimi è corrisposta un’indennità di 10 franchi per il primo giorno e di 15 franchi per il secondo giorno.
Per questi giorni non vi è alcun altro diritto alla sussistenza.
La BLEs stabilisce gli importi in tutti gli altri casi di mobilitazione.
Art. 52 Consumo obbligatorio
Allo scopo di rinnovare le scorte dell’esercito, la BLEs può ordinare il consumo di determinati viveri e quantità.
Art. 5319 Cucina di truppa
La sussistenza viene di norma preparata nelle cucine di truppa.
Ogni formazione gestisce una propria cucina. Le formazioni per le quali non è possibile o conveniente gestire una propria cucina ricevono la sussistenza dalla cucina di un’altra formazione.
Art. 54 Sorveglianza
I comandanti vigilano affinché, mediante provvedimenti tempestivi, sia assicurata la sussistenza della truppa e affinché la truppa possa nutrirsi in maniera sana e sufficiente.
Essi provvedono affinché i viveri non vengano sprecati né usati abusivamente.
Art. 5520
Art. 5621 Fornitura a terzi
Per la sussistenza della truppa fornita a terzi i contabili chiedono i relativi contributi.
I contabili chiedono agli impiegati della Confederazione e ai collaboratori cantonali stazionati sulle piazze d’armi al massimo 10 franchi per ogni colazione e 20 franchi per ogni pranzo o ogni cena, sempre che vi sia un interesse di servizio a partecipare alla sussistenza dalla truppa.
La BLEs stabilisce il contributo.
Tutte le entrate sono contabilizzate sulla cassa di servizio della truppa. Le entrate che superano il credito per la sussistenza confluiscono nella cassa della Confederazione.
Art. 57 Sussistenza per i pazienti
I pazienti curati presso la truppa, nei centri medici regionali, in infermerie e in ospedali militari ricevono la sussistenza secondo le istruzioni dei medici di truppa competenti, nei limiti del credito di sussistenza. Le spese supplementari in seguito a prescrizione medica devono essere giustificate.
Art. 58 Sussistenza in natura al di fuori della cucina di truppa22
Quando le formazioni non possono ricevere la sussistenza da una cucina di truppa, i viveri sono consegnati a un ristorante o a un privato per la loro preparazione dietro pagamento di un’indennità.23
Per la preparazione della sussistenza da parte di ristoranti o privati è pagata l’indennità seguente, comprensiva dell’utilizzo della cucina e del combustibile:
franchi | |
| 6.– |
| 120.– |
In singoli casi debitamente motivati la BLEs può aumentare adeguatamente queste aliquote.
Sezione 2 Sussistenza in pensione
Art. 59
Se la sussistenza in natura non è possibile, la BLEs può autorizzare una sussistenza in un ristorante (sussistenza in pensione).
Stabilisce le indennità per la sussistenza in pensione. Esse ammontano a 60 franchi al massimo per persona e giorno. Devono essere pagati soltanto i pasti effettivamente serviti.
In caso di servizi singoli, l’indennità per la sussistenza in pensione per il giorno dell’entrata in servizio e quello del licenziamento può essere conteggiata come segue:
per la colazione, se la partenza dal domicilio avviene prima delle ore 06.30;
per il pranzo, se la partenza dal domicilio avviene prima delle ore 12.45 o l’arrivo al domicilio avviene dopo le ore 13.00;
per la cena, se la partenza dal domicilio avviene prima delle ore 19.00 o l’arrivo al domicilio avviene dopo le ore 19.30.
Sezione 3 Approvvigionamento e consumo della sussistenza
Art. 60 Modalità d’approvvigionamento
Le modalità di approvvigionamento con sussistenza sono stabilite in servizio d’istruzione e in servizio d’appoggio dalla BLEs, in servizio attivo dal Comando Operazioni d’intesa con gli organi dell’approvvigionamento economico del Paese.
Art. 61 Acquisto libero
In servizio d’istruzione e in servizio d’appoggio la truppa si procura i viveri mediante acquisto libero.
In servizio attivo l’acquisto libero avviene secondo le istruzioni del Comando Operazioni.
I viveri procurati mediante acquisto libero che non possono essere consumati entro la fine del servizio devono essere venduti alle migliori condizioni possibili e il ricavo della vendita è versato alla cassa di servizio e accreditato nel conteggio della sussistenza.
Art. 62 Consumo di viveri
I viveri forniti alle truppe sono destinati esclusivamente al loro consumo.
Art. 63 Viveri dell’esercito
La BLEs acquista e amministra le scorte di viveri dell’esercito.
Essa provvede al rinnovamento tempestivo delle scorte di viveri dell’esercito approvvigionando la truppa o ordinando il consumo obbligatorio.
In casi eccezionali la BLEs può mettere in vendita viveri dell’esercito.
La truppa deve ritirare i viveri dell’esercito dalla BLEs o da altre truppe.
Capitolo 5 Alloggio e altre infrastrutture
Sezione 1 Casermaggio
Art. 64
Se nella regione delle esercitazioni vi sono alloggi appartenenti alla Confederazione, o per il cui utilizzo esiste un contratto, i comandanti devono richiederli e utilizzarli. Le assegnazioni del Comando Operazioni sono vincolanti per la truppa.
Durante la partecipazione al reclutamento le persone soggette all’obbligo di leva hanno diritto all’alloggio necessario.
Sezione 2 Accantonamenti
Art. 6524 Compiti dei comandanti di truppa
Per ottenere alloggio in accantonamenti o per l’acquartieramento di truppe, i comandanti di truppa si rivolgono il più presto possibile alle autorità comunali.
Provvedono affinché vengano occupati soltanto i locali che corrispondono alle effettive esigenze della truppa.
Art. 65a25 Compiti delle autorità comunali
Le autorità comunali procurano il materiale necessario secondo le indicazioni dei comandanti e lo tengono a disposizione della truppa.
Per quanto possibile, la truppa stessa esegue i lavori d’installazione.
Art. 65b26 Modalità della presa in consegna e della restituzione
Prima di occupare o di lasciare un alloggio, la truppa verifica insieme al proprietario lo stato dei locali, delle istallazioni e degli utensili.
Gli eventuali difetti e danni sono messi a verbale. Questo viene firmato dal rappresentante della truppa e dal proprietario.
Quando lascia l’alloggio, la truppa restituisce in buono stato al proprietario le piazze, i locali e le installazioni utilizzati, dietro rilascio di un’attestazione scritta.
Ai danni causati dall’occupazione da parte della truppa sono applicabili le disposizioni concernenti la liquidazione delle pretese per danni cagionati alle colture e alla proprietà.
Art. 65c27 Alloggi adatti ed eccezioni
La truppa accetta i locali e le istallazioni assegnatile dalle autorità comunali, per quanto essi siano adatti per l’alloggio.
Sulle divergenze di opinione fra comandanti di truppa e autorità comunali in merito all’idoneità e all’uso di locali d’alloggio e installazioni decide il comandante della divisione territoriale.
I locali adibiti alle attività religiose e culturali come pure i locali di lusso e gli edifici che non potrebbero essere occupati senza correre il rischio di causare danni e spese sproporzionate o altri gravi svantaggi possono essere occupati soltanto in caso di assoluta necessità.
Art. 66 Spese eccezionalmente elevate
Se le spese per le installazioni d’accantonamento, per le misure destinate a garantire la protezione dei locali o per l’approvvigionamento della truppa sono eccezionalmente elevate, la truppa presenta, prima dell’esecuzione dei lavori, una domanda di credito per la via di servizio alla BLEs, allegandovi un preventivo dettagliato.
Art. 67 Assenza temporanea
Quando è assente per sei giorni o cinque notti al massimo, la truppa può gestire a sua disposizione i locali e le installazioni negli accantonamenti. In caso di un’assenza più lunga, i locali devono essere resi.
Le camere devono essere sgomberate se l’assenza si protrae per più di tre notti o se sono occupate altre camere in un nuovo stazionamento.
La BLEs può autorizzare eccezioni.
Art. 67a28 Alloggi per i quadri
Gli ufficiali, i sottufficiali superiori e singoli militari che per motivi di servizio non possono essere ospitati presso la truppa vengono, se possibile, alloggiati in camere con letti.
I sergenti capi, i sergenti e i caporali sono alloggiati, se possibile, in locali separati da quelli della truppa.
I militari che per mancanza di sottufficiali, sottufficiali superiori o ufficiali, esercitano funzioni corrispondenti hanno lo stesso diritto all’alloggio dei sottufficiali, dei sottufficiali superiori e degli ufficiali. Detto diritto esiste unicamente se l’effettivo regolamentare secondo le prescrizioni concernenti l’organizzazione dell’esercito non può essere raggiunto e non è possibile riequilibrare l’effettivo nel quadro del corpo di truppa.
Se possibile agli ufficiali superiori e ai comandanti d’unità sono messe a disposizione camere singole.
Art. 68 Camere
Se il costo delle camere che il Comune fornisce per alloggiare gli ufficiali, i sottufficiali superiori e i militari che per motivi di servizio non possono essere ospitati presso la truppa è superiore all’indennità stabilita dal Consiglio federale per la camera, il Comune si assume i costi supplementari.29
Se l’alloggio in camere non è possibile, si devono approntare accantonamenti particolari con letti o materassi e con la mobilia necessaria. In tal caso, i Comuni ricevono le indennità per gli accantonamenti e per l’utilizzo dei letti o materassi.
Le persone di cui al capoverso 1 che, con l’autorizzazione del comandante, occupano camere o accantonamenti diversi da quelli designati dal Comune, devono assumersi i costi supplementari.
In casi particolari la BLEs può aumentare l’indennità per la camera fino a 275 franchi al massimo a persona e a notte.30
…31
Art. 6932 Indennità
Le indennità per l’uso di locali e piazze si basano sulle aliquote indicate nell’allegato.
Le indennità per l’uso di locali sono corrisposte dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione. Il fatto di non utilizzare i locali occupati non interrompe il diritto all’indennità.
Nelle indennità versate per l’uso di locali d’alloggio è compreso il compenso per l’utilizzazione e l’usura normale dei locali, delle installazioni e delle apparecchiature, per lo sgombero e la sistemazione come pure per la pulizia.
Art. 70 Indennità forfettaria
Per l’utilizzo degli accantonamenti arredati in permanenza, la BLEs può concordare con Comuni e privati indennità forfettarie. Per gli accantonamenti arredati in permanenza non sussidiati dalla Confederazione può autorizzare un aumento dell’indennità forfettaria del 40 per cento al massimo.33
Pubblica un elenco dei Comuni e dei privati con i quali sono state concordate delle indennità forfettarie.
Art. 71 Diritto alla paglia per gli accantonamenti
La BLEs disciplina il diritto al ritiro di paglia.
Sezione 3 Bivacco
Art. 72 Utilizzo di campeggi e impianti sportivi
Per l’utilizzo delle installazioni in campeggi o in impianti sportivi, i comandanti devono presentare previamente alla BLEs una domanda per un’indennità.
La BLEs può autorizzare l’indennità nei limiti delle indennità previste per l’utilizzo degli accantonamenti.
Art. 73 Diritto alla paglia per il bivacco
Per il bivacco la truppa dispone della stessa quantità di paglia consegnata per gli accantonamenti.
Sezione 4 …
Art. 74 e 7534
Sezione 5 Altre infrastrutture
Art. 76 Capanne alpine, rifugi di montagna, piazze di tiro e d’esercitazione
Se la ricognizione, la presa in consegna e la restituzione di capanne alpine e rifugi di montagna isolati, nonché di piazze di tiro e d’esercitazione avviene in presenza del proprietario o di un suo rappresentante, può essere pagata a quest’ultimo un’indennità forfettaria di 30 franchi per ora come indennizzo delle spese.
Al proprietario o al suo rappresentante che partecipa alla ricognizione, presa in consegna e restituzione di capanne alpine e rifugi di montagna isolati, nonché di piazze di tiro e d’esercitazione, è pagato il prezzo effettivo del biglietto di 2a classe per la tratta percorribile con mezzi di trasporto pubblici. La truppa deve organizzare il trasporto per tutte le altre tratte.
Art. 77 Capanne alpine isolate di associazioni turistiche
Per l’alloggio nelle capanne alpine isolate di associazioni turistiche, la truppa paga al massimo la tassa di pernottamento applicabile ai membri dell’associazione.
Art. 78 Chiese e luoghi di culto analoghi
Per la celebrazione di funzioni religiose militari in chiese o luoghi di culto analoghi, è pagata un’indennità secondo le aliquote usuali della parrocchia locale.
Art. 79 Camera privata
Se durante il servizio i militari sono autorizzati a pernottare nella propria camera, non è pagata alcuna indennità per la camera.35
Il personale militare, purché non presti servizio militare con soldo, deve assumersi le spese d’alloggio e pagare la camera direttamente all’alloggiatore.
Art. 80 Impianti di tiro
Per l’utilizzo degli impianti di tiro messi a disposizione della truppa dai Comuni o dalle società di tiro, su richiesta la Confederazione paga un’indennità di 25 franchi l’ora per la sorveglianza durante il tiro in impianti elettrici con bersagli scorrevoli o di duello come pure in impianti elettronici di segnalazione dei colpiti.
Se non è richiesta alcuna indennità oraria, la Confederazione paga un’indennità unica di 50 franchi per la preparazione, la consegna e la ripresa dell’impianto.
Per l’utilizzo dell’impianto di tiro, dei bersagli e del materiale per il marcatore, compresa l’incollatura di nuovi fogli di bersaglio, nonché per il consumo di materiale e di elettricità la Confederazione paga inoltre le indennità seguenti per colpo:
per impianti semplici (bersagli mobili): 17 centesimi;
per impianti elettrici con bersagli scorrevoli o di duello: 25 centesimi;
per impianti elettronici di segnalazione dei colpiti: 30 centesimi.
I marcatori e il servizio di sicurezza sono garantiti dalla truppa stessa.
Art. 80a36 Aerodromi civili
Nell’interesse della difesa nazionale le Forze aeree possono prevedere esercizi e impieghi su aerodromi civili. Per l’utilizzo la BLEs può concordare con Comuni e terzi indennità forfettarie. Queste sono calcolate in base alle tariffe locali.
Art. 81 Manutenzione degli alloggi
Nei servizi d’istruzione delle formazioni, i militari della corrispondente formazione provvedono alla manutenzione dell’equipaggiamento personale e dell’alloggio dei quadri superiori.
Capitolo 6 Viaggi e trasporti
Art. 82 Trasporto in treno, bus e battello
Per i viaggi e i trasporti ordinati dalla truppa e da autorità militari, l’ordine di marcia vale come titolo di trasporto.
In caso di mobilitazione, l’uniforme dà diritto al trasporto gratuito da parte delle imprese di trasporto pubblico.37
Art. 83 Utilizzo di altri mezzi di trasporto
L’utilizzo di altri mezzi di trasporto (teleferiche, sciovie, carico ferroviario e traghetti) è ammesso soltanto se lo stesso scopo non è raggiungibile in tempo utile con mezzi propri della truppa.
Art. 84 Accordo
La BLEs, d’intesa con le imprese di trasporto pubblico, definisce l’accordo per i viaggi e i trasporti della truppa, delle persone soggette all’obbligo di leva e delle autorità militari.
Art. 8538 Diritto
Quando viaggiano a spese della Confederazione, gli ufficiali, gli aspiranti ufficiali, i sottufficiali superiori e gli aspiranti sottufficiali superiori hanno diritto al biglietto di prima classe; gli altri militari nonché le persone soggette all’obbligo di leva hanno diritto al biglietto di seconda classe.
Art. 86 Rimborso del prezzo del biglietto
Il prezzo del biglietto per i viaggi a carico della Confederazione può essere rimborsato dal contabile:
quando, in mancanza di una legittimazione valida, i militari devono pagare le spese di trasporto; il militare deve fornire la prova dell’acquisto del biglietto;
quando i militari devono utilizzare mezzi di trasporto di imprese che non aderiscono ad alcuna comunità tariffaria svizzera e il prezzo del biglietto non è compensato mediante l’ordine di marcia.
Art. 87 Diritto al trasporto gratuito
Per i viaggi durante il periodo di servizio, in territorio svizzero i militari hanno diritto al trasporto gratuito sui mezzi di trasporto pubblici.
Art. 8839 Indennità di viaggio a Svizzeri all’estero
La BLEs paga agli Svizzeri all’estero chiamati in servizio:
in occasione del reclutamento e di servizi d’istruzione: le spese di viaggio dal luogo di domicilio all’estero al luogo d’entrata in servizio e dal luogo di licenziamento al luogo di domicilio all’estero;
durante il servizio attivo: le spese per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di domicilio all’estero e la stazione di confine o l’aeroporto.
La BLEs stabilisce i dettagli delle condizioni di rimborso.
Art. 89 e 9040
Capitolo 7 Servizio sanitario
Art. 91 Mancanza di medici di truppa
Se non sono in servizio medici di truppa, se il loro numero non è sufficiente o se non possono essere raggiunti in tempo, la cura è affidata:
sulle piazze d’armi, ai medici di piazza d’armi nominati dal medico in capo dell’esercito;
in tutti gli altri casi a medici civili.
Art. 92 Epidemie
In caso di epidemie e in altri casi speciali, il medico in capo dell’esercito può autorizzare, su proposta dei comandanti, l’assunzione temporanea di personale infermieristico civile qualificato.
Il personale infermieristico civile assunto con l’autorizzazione del medico in capo dell’esercito è retribuito secondo le disposizioni del Comando Operazioni.
Art. 93 Prestazioni alla popolazione civile
Le prestazioni d’emergenza dei medici di truppa a favore della popolazione civile sono gratuite.
Art. 94 Convocazione di ufficiali sanitari
Gli ufficiali sanitari che non adempiono o adempiono solo parzialmente i loro obblighi riguardo alla stesura di rapporti medici possono essere convocati dal medico in capo dell’esercito, per il tramite del Comando Istruzione, per redigere o completare tali rapporti, dare informazioni o eseguire lavori completivi. Per tali convocazioni non sono rimborsate spese.
Art. 95 Medicamenti
I medicamenti vanno ritirati di norma presso la Farmacia dell’esercito; sono ammessi piccoli acquisti nel commercio libero.
La BLEs disciplina i dettagli del ritiro e dell’acquisto.
Art. 96 Materiale sanitario
Per l’utilizzo di apparecchi e strumenti privati da parte di un medico o dentista di truppa nell’ambito di un servizio militare, può essere pagata un’indennità soltanto con l’autorizzazione della BLEs.
Art. 97 Impiego di formazioni sanitarie in ospedali civili
Quando militari delle truppe sanitarie vengono impiegati in ospedali civili, all’amministrazione dell’ospedale è pagata un’indennità per le prestazioni dell’ospedale per persona e giorno di servizio.
Per le prestazioni fornite in occasione dell’impiego di militari delle truppe sanitarie in ospedali civili è pagata, per persona e giorno, un’indennità forfettaria di:
2 franchi se l’impiego specialistico in caso di servizi nell’ambito della formazione di truppa è ordinato o autorizzato dal Comando Operazioni;
3 franchi se si tratta dell’istruzione specialistica a specialisti delle truppe sanitarie o di stage pratici d’ospedale compiuti durante la scuola reclute sanitaria.
Nell’indennità forfettaria sono comprese le spese per la messa a disposizione degli uffici, la pulizia dei locali di lavoro, la fornitura, la pulizia e la riparazione della biancheria d’ospedale e le altre spese accessorie.
Capitolo 8 Prestazioni civili41
Art. 98 Cappellani42
Nei casi in cui non è possibile chiamare in servizio un cappellano per compiti di assistenza spirituale, si può far capo a un cappellano civile.
I cappellani civili che collaborano in occasione di funzioni religiose militari particolari vengono indennizzati secondo le tariffe locali, a carico della cassa di servizio.
Art. 98a43 Personale insegnante civile
Se per carenza di personale insegnante proprio nelle scuole e nei corsi è necessario ricorrere a insegnanti aggiuntivi che non prestano servizio militare, la loro assunzione avviene nel quadro di un rapporto di servizio civile.
La BLEs stabilisce le condizioni di assunzione.
Art. 98b44 Offerte di formazione civili
Se per l’esercizio della funzione dei militari è assolutamente necessaria una formazione e non è possibile ricorrere a offerte formative proprie, è possibile avvalersi di prestazioni civili.
La BLEs autorizza le formazioni civili.
Il conteggio viene effettuato secondo le tariffe locali a carico della cassa di servizio.
Capitolo 9 Sussistenza degli animali dell’esercito
Art. 99 Modalità45
La BLEs disciplina la sussistenza degli animali dell’esercito.
Art. 99a46 Obbligo di foraggiamento
La truppa ha l’obbligo di foraggiare tutti i cavalli ed i muli ritenuti idonei al servizio militare, i cavalli ed i muli del Centro equestre nazionale come pure i cavalli privati degli istruttori dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione.
Capitolo 10 Disposizione e impiego di veicoli civili
Sezione 1 In generale
Art. 100 Principi
Per far fronte a grandi moli di trasporti e lavori, in tutte le situazioni la truppa può chiedere risorse civili, sempre che:
i mezzi propri attribuiti stabilmente non siano sufficienti all’adempimento del compito o non siano adeguati;
i mezzi necessari oltre a quelli attribuiti non siano reperibili né presso il proprio corpo di truppa né mediante attribuzione a breve termine di mezzi supplementari provenienti da riserve della Confederazione;
la centrale di coordinamento dei trasporti del DDPS non possa mettere a disposizione alcuna capacità; e
un compito non possa essere adempiuto ricorrendo a mezzi di trasporto pubblici.
L’allestimento del bilancio di previsione, l’attribuzione dei crediti e la disposizione per l’impiego di veicoli civili avviene d’intesa con la BLEs.
Art. 101 Definizioni
Sono considerati veicoli tutti i veicoli a motore, i veicoli speciali nonché i veicoli senza motore.
Sono considerati veicoli speciali le autogrù nonché le macchine e gli attrezzi da cantiere.
Sezione 2 Noleggio di veicoli civili
Art. 102 Noleggio, impiego
La BLEs stipula con il detentore di un veicolo civile da noleggiare un contratto di noleggio di diritto privato.
I veicoli noleggiati sono guidati da militari.
Circolano con le loro targhe di controllo cantonali. I veicoli speciali che non circolano su strade pubbliche non devono essere immatricolati.
Art. 103 Impiego di veicoli speciali
Per la guida di veicoli speciali sono impiegati militari che nella loro professione civile guidano tali veicoli e possiedono una corrispondente autorizzazione a condurre militare.
La BLEs, in collaborazione con il Comando Operazioni e i Cantoni, è competente per l’impiego.
Sezione 3 Mandati a imprese di trasporto e autofficine
Art. 104
La BLEs può assegnare mandati di lavoro o di trasporto a favore della truppa a imprese di trasporto o autofficine.
I veicoli civili sono guidati da personale civile.
Per l’utilizzo degli impianti di autofficine private sono pagati gli importi seguenti:
Moto e rimorchi delle autovetture fuoristrada fr. | Veicoli a motore fino a 3,5 t di peso totale fr. | Veicoli a motore di oltre 3,5 t di peso totale fr. | |
| 2.— | 4.— | 5.— |
| |||
| – | 2.50 | 3.— |
| – | 2.50 | 3.— |
Gli impianti di lubrificazione ad alta pressione e gli apparecchi d’evaporizzazione di autofficine private non possono essere utilizzati dalla truppa.
Sezione 4 Utilizzo di veicoli civili in servizio militare
Art. 105 Principi
In servizio militare possono essere utilizzati temporaneamente veicoli civili.
Non è consentito ordinare l’utilizzo di veicoli civili per scopi di servizio.
Prima dell’utilizzo devono essere comunicate al detentore le condizioni di cui agli articoli 106–109.
I veicoli civili utilizzati in servizio militare devono essere guidati dal detentore o da una persona da lui incaricata.
Art. 106 Autorizzazione
L’autorizzazione a utilizzare veicoli civili in servizio militare è rilasciata per una durata di otto giorni al massimo se il medesimo scopo non può essere raggiunto, in tempo utile, ricorrendo a mezzi di trasporto pubblici o se non sono disponibili veicoli militari adeguati.
Sono competenti per rilasciare l’autorizzazione:
in servizio d’istruzione e in servizio d’appoggio:
per periodi fino a quattro giorni: i comandanti delle Grandi Unità,
per periodi di durata superiore: i subordinati diretti del capo dell’esercito;
in servizio attivo:
i subordinati diretti del capo dell’esercito,
il capo Trasporto delle Grandi Unità, per le formazioni che gli sono subordinate tecnicamente.
Art. 107 Indennità
L’indennità copre le spese d’esercizio e di manutenzione derivanti dall’utilizzo dei veicoli in servizio militare, comprese le tasse e l’assicurazione.
L’indennità chilometrica per l’utilizzo di veicoli privati in servizio militare è di:
70 centesimi per le autovetture;
30 centesimi per le motociclette e le motorette.
Art. 108 Responsabilità
La Confederazione si assume i danni arrecati ai veicoli civili utilizzati in servizio militare, sempre che terzi non ne possano essere resi responsabili.
Se il danno è assunto dall’assicurazione casco del detentore, la Confederazione risarcisce a quest’ultimo la franchigia o la perdita del bonus.
La Confederazione non risponde dei danni provocati intenzionalmente o per negligenza grave dal conducente del veicolo.
Art. 109 Utilizzo senza autorizzazione
L’utilizzo di veicoli civili senza autorizzazione non dà diritto ad alcuna indennità.
In caso di utilizzo senza autorizzazione, la Confederazione non risponde per eventuali danni.
Capitolo 11 Carburanti
Art. 110 Approvvigionamento e contingentamento
La truppa si procura i carburanti presso i distributori di carburanti designati dalla BLEs, presso truppe della logistica o presso depositi di carburante di rifornimento.
L’approvvigionamento della truppa con carburanti avviene mediante rifornimento.
L’Aggruppamento Difesa può ordinare un contingentamento dei carburanti.
Art. 111 Acquisto libero
In servizio d’istruzione e in servizio d’appoggio la BLEs può ordinare l’acquisto libero di carburanti soltanto in casi eccezionali.
In servizio attivo il Comando Operazioni, d’intesa con gli organi dell’approvvigionamento economico del Paese, può ordinare l’acquisto libero per determinate truppe.
Capitolo 12 Servizio postale, telefono e linee per la trasmissione di dati
Sezione 1 Servizio postale
Art. 112
Il quartiermastro è responsabile dell’organizzazione del servizio postale all’interno della sua formazione. Egli disciplina la consegna e il ritiro della posta nel suo ambito, secondo le istruzioni per il servizio postale e d’intesa con il sottufficiale della posta da campo e gli organi interessati della Posta Svizzera.
Il furiere è responsabile dell’organizzazione del servizio postale all’interno della sua formazione.
Sezione 2 Telefono
Art. 113 Allacciamenti civili
In servizio d’istruzione e in servizio d’appoggio, le conversazioni telefoniche scambiate durante il servizio militare sulla rete telefonica di fornitori di servizi di telecomunicazione sono a pagamento.
In servizio attivo, per gli organi di comando le conversazioni telefoniche durante il servizio militare sono gratuite.
Art. 114 Rilevamento di allacciamenti civili
La truppa può, con il consenso dell’abbonato, rilevare un allacciamento civile, se essa rimane nel medesimo luogo per più di 24 ore e l’utilizzo saltuario dell’allacciamento civile non è sufficiente.
Prima del rilevamento, il servizio competente del fornitore di servizi di telecomunicazione interessato legge il contatore e comunica all’abbonato e alla truppa la data della lettura e lo stato del contatore.
Art. 115 Allacciamenti militari
Se il rilevamento di un allacciamento civile non è sufficiente, ogni organo di comando può farsi installare un allacciamento proprio dal servizio competente di un fornitore di servizi di telecomunicazione.
La truppa appositamente istruita per procedere al rilevamento di linee di telecomunicazione è autorizzata ad allacciare apparecchi militari appropriati ai punti di raccordo designati dal servizio competente del fornitore di servizi di telecomunicazione interessato.
I fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliscono le tariffe per gli allacciamenti militari.
Sezione 3 Linee per la trasmissione di dati
Art. 116
Per scopi militari possono essere realizzati allacciamenti alle reti voce e dati di fornitori di servizi di telecomunicazione.
Eccettuati i fornitori di servizi di telecomunicazione e la brigata di aiuto alla condotta, soltanto la truppa appositamente istruita può realizzare linee di allacciamento e allacciare terminali appropriati. Il segreto aziendale dei fornitori interessati dev’essere tutelato.
Capitolo 13 Materiale d’ufficio
Art. 117
Di norma le truppe ritirano il loro materiale d’ufficio ordinario presso il centro logistico competente.
Per fabbisogni straordinari o supplementari, le formazioni possono acquistare il loro materiale d’ufficio nel commercio privato; la BLEs disciplina le condizioni.
Capitolo 14 Risarcimento dei danni
Art. 118 Competenza
Sono competenti per decidere in prima istanza sulle pretese di carattere pecuniario:
la Segreteria generale del DDPS nei casi che concernono:
le domande di risarcimento di terzi secondo gli articoli 134–136 LM, sempre che non sia competente un altro ufficio,
le domande di risarcimento per danni cagionati da militari a veicoli dell’esercito (veicoli a motore o biciclette) e a natanti militari secondo l’articolo 139 capoverso 1 LM,
le indennità per la perdita o il danneggiamento di oggetti di proprietà di militari secondo l’articolo 137 LM,
i diritti di regresso nei confronti di militari secondo l’articolo 138 LM, sempre che non sia competente un altro ufficio;
il Comando Istruzione nei casi che concernono:
le controversie concernenti il tiro fuori del servizio, le attività della truppa fuori del servizio e le indennità delle associazioni mantello,
le pretese dei Cantoni o di organizzazioni private concernenti l’istruzione tecnica premilitare nonché i sussidi della Confederazione a organizzazioni private e le domande di rimborso avanzate dalla Confederazione;
il Comando Operazioni nei casi che concernono:
le domande di risarcimento per danni cagionati da militari a aeromobili,
le pretese della Confederazione o contro di essa in relazione con la selezione degli aspiranti all’attività di pilota militare, pilota militare di professione, istruttore di volo o esploratore paracadutista,
i premi, le indennità e i supplementi ai militari nel servizio di volo militare;
la BLEs nei casi che concernono:
il soldo, le trattenute sul soldo, le indennità di viaggio e altre indennità dei militari in servizio,
le pretese della Confederazione o contro di essa connesse agli obblighi dei Comuni e dei privati concernenti l’alloggio e la sussistenza della truppa o altre prestazioni a favore della truppa,
le domande di risarcimento per la tenuta irregolare della contabilità e la vigilanza insufficiente sulla stessa,
le spese per i funerali di militari deceduti,
le domande di risarcimento dovute alla perdita e allo sperpero di munizione o esplosivi e del loro materiale d’imballaggio,
le domande di risarcimento riguardanti la perdita, il danneggiamento e la manutenzione insufficiente dell’equipaggiamento personale nonché del rimanente equipaggiamento dell’esercito, sempre che non sia competente un altro ufficio,
la restituzione o l’acquisto di oggetti dell’equipaggiamento personale,
le domande di risarcimento riguardanti il danneggiamento e la manutenzione insufficiente di edifici e installazioni, nonché le perdite di materiale sulle piazze d’armi e di tiro cantonali e federali,
le pretese riguardanti la consegna di veicoli,
le pretese riguardanti il noleggio di mezzi telematici,
le pretese concernenti la cura sanitaria di militari ammalati o infortunati,
le pretese concernenti il noleggio, la perdita o il danneggiamento di materiale sanitario o installazioni sanitarie,
le pretese di militari riguardanti la vendita e l’utilizzo di animali dell’esercito nonché la cura di animali dell’esercito ammalati o feriti,
le domande di risarcimento per la perdita, il danneggiamento e la manutenzione insufficiente di materiale speciale nonché di infrastrutture permanenti delle Forze aeree,
la consegna di cavalli dell’esercito di proprietà della Confederazione per lo sport, le attività fuori del servizio e manifestazioni speciali;
l’Ufficio federale dell’armamento, nei casi che concernono le domande di risarcimento riguardanti la perdita, il danneggiamento e la manutenzione insufficiente di materiale delle opere e di immobili militari, sempre che non sia competente un altro ufficio;
l’Ufficio federale di topografia nei casi che concernono la fatturazione delle carte date in prestito alla truppa e non restituite.
Quando contro un militare sono in corso più azioni di risarcimento che fanno però parte dello stesso caso, decide globalmente un unico ufficio. Gli uffici interessati si accordano sulla competenza.
In caso di dubbio o di disaccordo degli uffici interessati, il DDPS designa l’ufficio competente per la decisione di prima istanza.
La Segreteria generale del DDPS può delegare, mediante istruzioni particolari, il disbrigo di casi di danno di scarsa entità alle unità amministrative del DDPS o alla truppa.
Art. 119 Procedura
L’ufficio competente tratta le pretese e decide in merito. Può ricorrere a esperti per l’accertamento del danno e provvedere all’indennizzo mediante il pertinente credito.
Art. 120 Procedura in caso di responsabilità delle formazioni
Contro le pretese di risarcimento per perdita o danneggiamento di materiale secondo l’articolo 140 LM, la formazione può fare opposizione per scritto presso l’ufficio competente entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
L’opposizione deve contenere la descrizione esatta dei fatti nonché il motivo del rifiuto totale o parziale della responsabilità. I mezzi di prova devono essere indicati e, se in possesso della formazione, devono essere allegati.
L’ufficio competente chiarisce i fatti e decide sulla responsabilità.
Il comandante della formazione o della scuola è competente per ordinare trattenute sul soldo per perdita o danneggiamento di materiale.
Capitolo 15 Disposizioni finali
Art. 121 Determinazione delle indennità
La BLEs stabilisce le indennità, sempre che non siano definite nella presente ordinanza.
Art. 122 Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogate:
l’ordinanza del 29 novembre 199547 concernente l’amministrazione dell’esercito;
l’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 199548 concernente l’amministrazione dell’esercito.
Art. 123 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.
(art. 69)
Indennità per l’uso di locali e piazze
Fr. | ||
|---|---|---|
1. Accantonamenti | ||
| ogni m2 | 0.85 |
| ogni mil | 2.10 |
| fino a 499 m2 | 1381.– |
da 500 a 999 m2 | 2072.– | |
da 1000 a 1499 m2 | 2763.– | |
da 1500 m2 | 3453.– | |
| fino a 499 m2 | 21.25 |
da 500 a 999 m2 | 31.88 | |
da 1000 a 1499 m2 | 42.50 | |
da 1500 m2 | 53.13 | |
| fino a 499 m2 | 250.– |
da 500 a 999 m2 | 375.– | |
da 1000 a 1499 m2 | 500.– | |
da 1500 m2 | 625.– |
|
|
|
|
|
|
|
Se viene prelevata una tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti (tassa sul contenitore, sul sacco, sul peso ecc.), le spese effettive per lo smaltimento dei rifiuti sono pagate secondo la tariffa locale usuale e addebitate alla cassa di servizio. |
|
A persona | Camere in | ||
|---|---|---|---|
hotel | edifici fr. | ||
2. Camere | Prezzi delle camere (riscaldamento compreso) secondo le tariffe locali in uso, ma al massimo fr. | ||
Manutenzione delle camere e | |||
| 100.– | ||
| 50.– | ||
Le indennità summenzionate aumentano del 25 per cento se la camera è occupata per non più di quattro notti |
Per ogni | Locali | Riscaldamento soltanto | |
|---|---|---|---|
3. Uffici, locali postali, ambulatori e infermerie, locali di lavoro, sale di teoria
| |||
| m2 e giorno | 0.75 | 14.80 |
4. Locali per rapporti
| |||
| m2 e giorno | 0.75 | 14.80 |
5. Depositi
| |||
| |||
| m2 e giorno | 0.35 | |
6. Stalle | |||
|
|
| |
| |||
| cavallo o mulo | 7.– | |
| cavallo o mulo | 0.30 | |
| cavallo o mulo | 0.60 | |
| cavallo o mulo | 0.10 | |
7. Officine
| |||
| effettivo posto di lavoro e giorno | ||
| secondo le tariffe locali | ||
| secondo le tariffe locali |
Per ogni | Motociclette fr. | Veicoli a fr. | Veicoli a fr. | |
|---|---|---|---|---|
8. Garage e aree di parcheggio
| ||||
| ||||
| veicolo e | 1.50 | 5.– | 7.50 |
| veicolo e | 0.75 | 2.50 | 3.75 |
| giorno | |||
| fr. 20.– | |||
| fr. 50.– | |||
| fr. 80.– | |||
| fr. 110.– |
Al giorno | |
|---|---|
9. Aree per le sequenze | |
| fr. 30.– |
| fr. 60.– |
| fr. 90.– |
| fr. 120.– |