510.626.1
Ordinanza del DDPS
sulla misurazione nazionale
(OMN-DDPS)
del 5 giugno 2008 (Stato 1° marzo 2022)
Preambolo
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (DDPS),
visti gli articoli 2 capoverso 2, 10 capoverso 2, 20 capoverso 2 dell’ordinanza
del 21 maggio 20081 sulla misurazione nazionale (OMN),
ordina:
Art. 1 Sistemi di riferimento geodetici globali
I sistemi di riferimento geodetici globali sono definiti mediante:
le dimensioni dell’ellissoide di riferimento;
l’orientamento degli assi delle coordinate e la scala rispetto al sistema di riferimento globale internazionale ITRS;
le coordinate geocentriche e le velocità dei punti fondamentali;
la relazione con il modello del geoide per mezzo della determinazione della quota ortometrica oppure della quota geopotenziale dei punti fondamentali;
la data di riferimento;
i parametri del modello cinematico.
Art. 2 Quadri di riferimento geodetici della misurazione nazionale
I quadri di riferimento geodetici sono stabiliti mediante punti di riferimento materializzati univocamente e in maniera duratura, nonché mediante stazioni permanenti che eseguono misurazioni continue.
I punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1) costituiscono il quadro di riferimento della misurazione nazionale per la planimetria. Comprendono:
2le stazioni permanenti della rete ufficiale del sistema globale di navigazione satellitare (rete GNSS) della Svizzera;
i punti di riferimento della rete nazionale MN95;
3i punti di triangolazione nazionale di 1° e 2° ordine, nonché una scelta di punti della triangolazione di 3° ordine di importanza storica o particolare per la misurazione nazionale.
Per i punti di riferimento della rete nazionale MN95 e le stazioni permanenti della rete GNSS della Svizzera, le coordinate tridimensionali, le quote ortometriche e i valori gravimetrici vengono determinati oppure calcolati mediante interpolazione.
I punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) della rete altimetrica nazionale RAN95 costituiscono il quadro di riferimento altimetrico della misurazione nazionale.
Per i PFA1 sono calcolate quote usuali nella livellazione federale 1902 (LF02).
Per i PFA1 sono calcolate quote geopotenziali e quote ortometriche nella rete altimetrica nazionale RAN95, la quale considera anche modifiche cinematiche.
Art. 3 Stazioni fondamentali e stazioni permanenti
L’Ufficio federale di topografia gestisce almeno una stazione fondamentale geodetica come stazione di riferimento globale e stabilisce in maniera continua, segnatamente mediante metodi geodetici satellitari, la sua relazione con sistemi e quadri di riferimento internazionali.
Definisce e sorveglia i quadri di riferimento ufficiali della misurazione nazionale mediante l’esercizio della rete GNSS e di un centro di analisi GNSS, che eseguono e analizzano continuamente misurazioni verso i satelliti dei sistemi di navigazione in uso.
Rende accessibili su tutto il territorio svizzero, mediante servizi di posizionamento, i dati delle misurazioni per l’esecuzione di posizionamenti in tempo reale.
Art. 4 Rete gravimetrica nazionale
L’Ufficio federale di topografia provvede all’allestimento, alla manutenzione e alla gestione di una rete di stazioni gravimetriche.
Stabilisce le stazioni principali della rete gravimetrica nazionale mediante misurazioni gravimetriche assolute connesse a reti gravimetriche internazionali.
Provvede al raffittimento della rete delle stazioni gravimetriche assolute mediante misurazioni gravimetriche relative. Rende accessibili e utilizzabili i punti di raffittimento come punti di raccordo per misurazioni di dettaglio.
Art. 5 Modello del geoide della Svizzera
L’Ufficio federale di topografia definisce e rinnova il modello ufficiale del geoide della Svizzera.
Il modello del geoide, in combinazione con metodi di misurazione terrestri e geodetici satellitari, assicura la coerenza delle determinazioni altimetriche su tutto il territorio nazionale per il passaggio da quote ortometriche a quote ellissoidiche.
Art. 6 Aggiornamento
La misurazione nazionale è aggiornata e rinnovata considerando i requisiti tecnici, le necessità degli utenti, lo stato della tecnica e i costi.
L’Ufficio federale di topografia allestisce un concetto per l’aggiornamento della misurazione nazionale geodetica.
La misurazione nazionale cartografica è aggiornata integralmente almeno ogni sei anni. L’aggiornamento avviene sulla base della misurazione nazionale topografica.
La misurazione nazionale topografica è aggiornata integralmente almeno al ritmo della misurazione nazionale cartografica.
Art. 7 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale geodetica
L’Ufficio federale di topografia fornisce le seguenti prestazioni ufficiali della misurazione nazionale geodetica:
parametri di modello e di trasformazione dei sistemi e dei quadri di riferimento della misurazione nazionale;
coordinate e quote dei punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1);
quote geopotenziali e quote ortometriche dei punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) della rete altimetrica nazionale RAN95;
quote usuali dei PFA1 nella livellazione federale LF02;
coordinate del confine nazionale in un quadro di riferimento globale;
valori gravimetrici delle stazioni della rete gravimetrica nazionale;
ondulazioni del geoide e deviazioni dalla verticale calcolati sulla base del modello del geoide della Svizzera;
4declinazione, inclinazione e intensità del campo geomagnetico;
5dati delle misurazioni della rete GNSS mediante i sistemi di posizionamento giusta l’articolo 3 capoverso 3;
6i software geodetici che tengono segnatamente conto delle peculiarità dei sistemi e dei quadri di riferimento svizzeri.
Art. 8 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale topografica
L’Ufficio federale di topografia, sulla base delle informazioni topografiche della misurazione nazionale (art. 7 OMN), fornisce le prestazioni ufficiali seguenti:
foto aeree e satellitari;
ortofoto;
il modello topografico del paesaggio;
dati altimetrici;
dati dei confini giurisdizionali;
nomi geografici.
Sono considerate prestazioni ufficiali i risultati finali e intermedi dei lavori eseguiti nel quadro del mandato legale per il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione delle informazioni topografiche per i modelli nazionali del paesaggio (art. 22 cpv. 2 lett. c della legge del 5 ottobre 20077 sulla geoinformazione).
Art. 9 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale cartografica
L’Ufficio federale di topografia offre le carte nazionali topografiche seguenti:
carta nazionale 1:25 000;
carta nazionale 1:50 000;
carta nazionale 1:100 000;
carta nazionale 1:200 000;
carta nazionale 1:300 000;
carta nazionale 1:500 000;
carta nazionale 1:1 000 000;
8carta nazionale 1:10 000.
Se necessario, con le carte nazionali sono allestiti derivati. Essi possono derogare all’edizione normale per quanto riguarda il taglio dei fogli, il contenuto, la presentazione e la scala. 9
D’intesa con l’Aggruppamento Difesa, per scopi militari sono allestite versioni speciali delle carte nazionali.
L’Ufficio federale di topografia allestisce carte nazionali in forma digitale, che sono indipendenti dalla scala e che possono essere collegate a ulteriori informazioni.10
Art. 10 Prestazioni ufficiali particolari
L’Ufficio federale di topografia fornisce le prestazioni ufficiali particolari seguenti:
11...
carte secondo il diritto aeronautico;
carte storiche;
carte geologiche;
software relativi alle carte nazionali;
12carte nazionali per attività sportive sulla neve;
13carte nazionali per attività escursionistiche e ciclistiche.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.