Fonte

510.623

Ordinanza concernente la consegna e la vendita delle nuove carte nazionali

del 1 settembre 1938 (Stato 1° luglio 2008)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 20071 sulla geoinformazione (LGI),2 ordina:

Art. 1 e 23

Art. 34

L’Ufficio federale di topografia fissa il prezzo di vendita conformemente alle istruzioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Art. 45

Il DDPS emana le necessarie disposizioni d’esecuzione sulla consegna, l’amministrazione e la fatturazione delle nuove carte nazionali destinate all’esercito.

Art. 56 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1938.

Essa si applica fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni sugli emolumenti per l’utilizzazione di geoinformazioni della Confederazione, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2009.

CS 5 649

Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 21 mag. 2008 sulla misurazione nazionale,

Abrogati dal n. 3 dell’all. all’O del 21 mag. 2008 sulla misurazione nazionale, con effetto dal 1° lug. 2008 (RS 510.626).

Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 21 mag. 2008 sulla misurazione nazionale,