510.623
Ordinanza concernente la consegna e la vendita delle nuove carte nazionali
del 1 settembre 1938 (Stato 1° luglio 2008)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 20071 sulla geoinformazione (LGI),2 ordina:
Art. 1 e 23
Art. 34
L’Ufficio federale di topografia fissa il prezzo di vendita conformemente alle istruzioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Art. 45
Il DDPS emana le necessarie disposizioni d’esecuzione sulla consegna, l’amministrazione e la fatturazione delle nuove carte nazionali destinate all’esercito.
Art. 56 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1938.
Essa si applica fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni sugli emolumenti per l’utilizzazione di geoinformazioni della Confederazione, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2009.
CS 5 649
Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 21 mag. 2008 sulla misurazione nazionale,
Abrogati dal n. 3 dell’all. all’O del 21 mag. 2008 sulla misurazione nazionale, con effetto dal 1° lug. 2008 (RS 510.626).
Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 21 mag. 2008 sulla misurazione nazionale,