Fonte

831.10

Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS)

del 20 dicembre 1946 (Stato 21 marzo 2000)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 34quater della Costituzione federale2;3 visti i messaggi del Consiglio federale del 24 maggio, del 29 maggio e del 24 settembre 19464, decreta:

Parte prima Assicurazione

Capo primo Persone assicurate

Art. 1 Assicurazione obbligatoria5

Sono assicurati in conformità della presente legge:

  1. 6 le persone fisiche domiciliate in Svizzera;

  2. le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera;

  3. 7 8 i cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale.

Non sono assicurati:

a. 9 gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale;

CS 8 437

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

[CS 1 3; RU 1973 429]. Alla disposizione citata corrispondono ora gli art. 111 e 112 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal

I titoli marginali diventano titoli centrali giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

  1. le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre;

  2. le persone per le quali le condizioni indicate nel capoverso 1 si verificano soltanto per un periodo di tempo relativamente breve.

Le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite possono, con il suo consenso, continuare ad essere assicurate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.10 11

I cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera che, a causa di una convenzione internazionale, non sono assicurati possono aderire all’assicurazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.12

Art. 2 Assicurazione facoltativa

I cittadini svizzeri all’estero, non assicurati conformemente all’articolo 1, possono assicurarsi se non hanno ancora compiuto i 50 anni.13

I cittadini svizzeri che cessano di essere assicurati obbligatoriamente possono continuare l'assicurazione facoltativa qualunque sia la loro età.

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i cittadini svizzeri all'estero possono assicurarsi facoltativamente, se non hanno avuto la possibilità di farlo, secondo la legge, prima del compimento dei 50 anni.14

...

I cittadini svizzeri dimoranti all'estero possono recedere dall'assicurazione facoltativa, conservando i diritti acquisiti in virtù della presente legge.15

I cittadini svizzeri dimoranti all'estero che, nonostante un avvertimento, non adempiano le loro obbligazioni, sono esclusi dall'assicurazione facoltativa. Sono riservati i diritti acquisiti in virtù della presente legge.16

Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull'assicurazione facoltativa;

segnatamente, esso disciplina la partecipazione, il recesso e l'esclusione, la riscossione dei contributi e l'assegnazione delle prestazioni. Esso può adeguare alle parti-

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 1953 (RU 1954 102; FF 1953 449). Nuovo testo (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 1953 (RU 1954 102; FF 1953 449). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

colarità dell'assicurazione facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi.17 Capo secondo: Contributi18 A. Contributi degli assicurati I. Obbligo di pagare i contributi

Art. 3 Persone tenute al pagamento dei contributi

Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i64 anni, gli uomini i 65 anni.19

Non sono tenuti a pagare i contributi:

  1. 20 gli adolescenti che esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni;

  2. e c....21

  3. 22 i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni, se non ricevono un salario in contanti;

  4. ...23 3 Si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo:

  5. i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa;

  6. gli assicurati che lavorano nell'azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti.24

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209). Nuovo testo

Il termine «contributo» è stato sostituito al termine «quota» dal n. II cpv. 1 della LF del

giu. 1959, a contare dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872 875; FF 1958 975).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275).

Abrogate dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

II. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa

Art. 425 Calcolo dei contributi

I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo:

  1. i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero;

  2. 26 i redditi provenienti da un'attività lucrativa ottenuti dalle donne dopo i 64 anni e dagli uomini dopo i 65 anni, fino a una volta e mezzo l'importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5.

Art. 5 Contributi sul reddito di un'attività dipendente 1. Regola

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del4,2 per cento.27

Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonchè le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.

Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti:

  1. fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni; come pure

  2. dopo l'ultimo giorno del mese in cui le donne compiono i64 anni, gli uomini i 65 anni.28 4 Il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonchè le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni secondo le quali le rimunerazioni di poco conto, per attività accessorie, non sono incluse, di comune accordo tra datori di

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal lavoro e lavoratori, nel salario determinante. Possono parimenti essere escluse dal salario determinante le borse di studio e prestazioni simili.29

Art. 630 2. Quando i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi

I contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di pagare i contributi sono fissati al 7,8 per cento del salario determinante. Per il calcolo del contributo questo e arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a 25 200 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.31

I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione possono essere percepiti, d'intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall'articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del4,2 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l'assicurato.32

Art. 7 3. Salari complessivi

Per il calcolo dei contributi degli appartenenti a un gruppo professionale il cui salario, di regola, non può essere accertato o può esserlo soltanto con grande difficoltà, il Consiglio federale può, consultati i Cantoni e le associazioni professionali, fissare dei salari complessivi e dichiarare obbligatoria la loro applicazione a tutto il gruppo o a determinati membri di esso.

Art. 833 Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente 1. Regola

Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo del 7,8 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 25200 franchi, ma di almeno 4200 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.34

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal

I limiti della tavola scalare dei contributi sono portati a fr. 48 300 - limite superiore -, a fr. 7 800 - limite inferiore - (art. 1 dell'O 2000 del 25 ago. 1999 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI - RS 831.110)

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal

I limiti della tavola scalare dei contributi sono portati a fr. 48 300 - limite superiore -, a fr. 7 800 - limite inferiore - (art. 1 dell'O 2000 del 25 ago. 1999 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI - RS 831.110)

Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 6400 franchi, dev'essere pagato un contributo minimo di 269 franchi l'anno.3536 Il Consiglio federale può disporre che i contributi dovuti su redditi di poco conto provenienti da un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato.

Art. 9 2. Nozione e determinazione

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri.

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

  1. le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;

  2. gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;

  3. le perdite commerciali subite e allibrate;

  4. 37 le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente di utilità pubblica. Non sono deducibili i contributi da versare in conformità all'articolo 8 e quelli previsti dalla legge federale del 19 giugno 195938 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) e dalla legge federale del 25 settembre 195239 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile;

  5. 40 i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

  6. 41 l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Il Consiglio federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal

Il limite di reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è portato a fr.7700, il contributo minimo per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente è stabilito a fr. 324 (art. 2 dell'O 2000 del 25 ago. 1999 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI - RS 831.110)

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.42

...43

Art. 9bis44 Adeguamento della tavola scalare dei contributi

Il Consiglio federale può adeguare all'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter i limiti della tavola scalare dei contributi, fissati negli articoli 6 e 8, e il contributo minimo di cui all'articolo 8 capoverso 2.

III. Contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa

Art. 1045

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da 168 a 8400 franchi l'anno. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso se del caso il contributo del datore di lavoro, contributi inferiori a 168 franchi, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa46. Per gli assicurati la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata a pieno tempo il Consiglio federale può aumentare questo importo in funzione delle loro condizioni sociali. L'articolo 9bis è applicabile.

Gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo. Il Consiglio federale può prescrivere il contributo minimo per altre persone che non esercitano un'attività lucrativa e alle quali il pagamento di contributi più alti non potrebbe essere ragionevolmente richiesto.

Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulla cerchia delle persone non considerate esercitanti un'attività lucrativa e sul calcolo dei contributi. Esso può prevedere che, a richiesta degli assicurati, i contributi pagati sul reddito di un'attività lucrativa siano imputati sui contributi da questi dovuti a titolo di persone non esercitanti un'attività lucrativa.

Il Consiglio federale può obbligare gli istituti scolastici a segnalare alla cassa di compensazione competente gli studenti potenzialmente obbligati a versare contributi

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal

Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal

Il contributo minimo degli assicurati che non svolgono un'attività lucrativa è stabilito a fr. 324 l'anno (art. 2 dell'O 2000 del 25 ago. 1999 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI - RS 831.110).

a titolo di persone non esercitanti un'attività lucrativa. Se vi acconsente, la scuola può essere incaricata di prelevare i contributi.47 IV. Riduzione e condono dei contributi

Art. 1148

I contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo.

Il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.

B. Contributi dei datori di lavoro

Art. 12 Datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi

È considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'articolo 5 capoverso 2.

Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.49

È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti.

Art. 1350 Ammontare del contributo dei datori di lavoro

Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,2 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal C. Riscossione dei contributi

Art. 14 Termini e procedura di riscossione

I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.51

Se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Il Consiglio federale emana prescrizioni su:

  1. i termini di pagamento dei contributi;

  2. la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio;

  3. il pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo;

  4. il condono del pagamento di contributi arretrati;

  5. la riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi.52

Art. 15 Esecuzione per crediti di contributi dovuti

I contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite scadute.

Di regola l'esecuzione per i contributi si prosegue in via di pignoramento anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (art. 43 LEF53.

Art. 1654 Prescrizione

I contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere nè pretesi nè pagati. Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6,

capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 una procedura di ricupero d’imposta.55 56 Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato.57 58 Durante la procedura d'inventario chiesta dagli eredi (art. 580 e segg. CC59 o la moratoria concordataria, il corso del termine rimane sospeso. Se allo spirare del termine è in corso una procedura di esecuzione o di fallimento, il termine spira alla chiusura di tale procedura. L'articolo 149 capoverso 5 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento60 non è applicabile. Il credito per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all'articolo 20 capoverso 361.

Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento e in ogni caso in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. Se sono stati pagati dei contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sul reddito netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la tassazione relativa all'imposta predetta è passata in giudicato.62 63

Art. 1764

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla

All'art. 20 cpv. 3, nel testo del 30 set. 1953 (RU 1954 102), corrisponde ora l'art. 20 cpv. 2, nel testo del 7 ott. 1994.

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1)

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 Capo terzo: Rendite A. Diritto alla rendita I. In generale

Art. 1865 Aventi diritto

Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi. Le rendite possono essere rifiutate, diminuite o soppresse, durevolmente o temporaneamente, se il superstite, intenzionalmente o per negligenza grave o commettendo un crimine o un delitto, ha cagionato la morte dell’assicurato.

Gli stranieri e i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera. Ogni persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative allo statuto dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali contrarie, in particolare quelle concluse con Stati la cui legislazione accorda ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi pressappoco equivalenti a quelli della presente legge.66

In caso di domicilio all'estero, i contributi pagati in conformità agli articoli 5, 6, 8,

o 13 da stranieri, originari di Stati con i quali non è stata conclusa una convenzione internazionale, possono essere rimborsati agli stessi o ai loro superstiti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e in particolare l'entità del rimborso.67

Art. 1968

Art. 2069 Sicurezza e compensazione delle rendite

Il diritto a una rendita non può essere ceduto, costituito in pegno nè soggetto a esecuzione forzata. Ogni cessione o costituzione in pegno di esso è nulla. È riservato l'articolo 45.

Possono essere compensati con prestazioni scadute:

a. i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI70, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura;

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

  1. i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

  2. i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie.71 II. Diritto alla rendita di vecchiaia

Art. 2172 Rendita semplice73

Hanno diritto a una rendita di vecchiaia:

  1. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;

  2. le donne che hanno compiuto i64 anni.

Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

Art. 2274

Art. 22bis75 Rendita completiva

Gli uomini e le donne che hanno beneficiato di una rendita completiva dell'assicurazione per l'invalidità fino al sorgere del diritto alla rendita di vecchiaia, continuano a ricevere la rendita completiva fino al momento in cui il coniuge acquisisce il diritto alla rendita di vecchiaia o di invalidità. La persona divorziata è parificata alla persona coniugata, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono assegnati e non può pretendere per sé una rendita d'invalidità o di vecchiaia.76

Se il coniuge che ha diritto a una rendita non provvede al sostentamento della famiglia o se i coniugi vivono separati, la rendita completiva va versata, su richiesta, all'altro coniuge. Se i coniugi sono divorziati, la rendita completiva è versata d'ufficio al coniuge che non ha diritto alla rendita. Sono salve le disposizioni diverse imposte dal giudice civile.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209). Nuovo testo (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla

Art. 22ter77 Rendita per i figli

Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell'assicurazione per l'invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.

La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un utilizzo della rendita conforme al suo scopo (art. 45), come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può decretare prescrizioni completive riguardo al versamento della rendita, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.

III.78 Diritto alla rendita per vedove

Art. 2379 Rendita per vedove

Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli.

Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi:

  1. i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3;

  2. gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati.

Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione.

Il diritto si estingue:

  1. con il passaggio a nuove nozze;

  2. con la morte della vedova o del vedovo.

Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla

Art. 2480 Disposizioni particolari

Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell’articolo23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.

Oltre alle cause di estinzione di cui all'articolo23 capoverso4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l'ultimo figlio compie i 18 anni.

Art. 24a81 Coniugi divorziati

Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:

  1. ha uno o più figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni;

  2. il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni;

  3. il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni.

Se il coniuge divorziato non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il diritto a una rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché ha figli di meno di 18 anni.

Art. 24b Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o d'invalidità

Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la LAI82, è versata soltanto la rendita più elevata.

IV. Diritto alla rendita per orfani

Art. 2583 Rendita per orfani

Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.

I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano.

Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi.

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal

Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l’orfano compie i 18 anni o muore.

Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.

Art. 26 a 2884

Art. 28bis85 Concorso con altre rendite

Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o una rendita secondo la LAI86, è versata soltanto la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, il confronto avviene in base alla somma delle due rendite per orfani.

B. Rendite ordinarie

Art. 29 Beneficiari: rendite complete e rendite parziali

Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti.87

Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di:

  1. rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;

  2. rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.88

Abrogati dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

Introdotto dall'art.82 della LF del 19 giu. 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal I. Norme per il calcolo delle rendite ordinarie

Art. 29bis89 Disposizioni generali per il calcolo della rendita

Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso).

Il Consiglio federale disciplina il computo dei mesi di contribuzione trascorsi durante l'anno di inizio del diritto alla rendita, dei periodi di contributo precedenti il 1° gennaio dell'anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e degli anni concessi in più.90

Art. 29ter91 Periodo di contributo completo

Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età.

Sono considerati anni di contribuzione i periodi:

  1. durante i quali una persona ha pagato i contributi;

  2. durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo;

  3. durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza.

Art. 29quater92 Reddito annuo medio 1. Principio

La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone:

  1. dei redditi risultanti da un'attività lucrativa;

  2. degli accrediti per compiti educativi;

  3. degli accrediti per compiti assistenziali.

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla

Originario art. 29bis. Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Nuovo

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

Art. 29quinquies93 2. Redditi risultanti da un'attività lucrativa.

Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa

Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi.

I contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto nell'articolo 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un'attività lucrativa.

I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se:

  1. entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita;

  2. una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia;

  3. il matrimonio è sciolto mediante divorzio.94 4 Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

  4. tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita; e

  5. in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, fatto salvo l'articolo 29bis capoverso 2.

Il Consiglio federale disciplina la procedura. Esso determina in particolare quale cassa di compensazione debba procedere alla ripartizione dei redditi.

Art. 29sexies95 3. Accrediti per compiti educativi

Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l’autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l’autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l’assegnazione dell’accredito per compiti educativi, nei casi in cui:96

a. uno o entrambi i genitori abbiano in custodia fanciulli senza però esercitare l'autorità parentale;

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000

  1. soltanto uno dei genitori sia assicurato presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti;

  2. le condizioni per l’assegnazione di un accredito per compiti educativi non siano adempite per l’intero anno civile;

  3. 97 genitori divorziati o non coniugati esercitano in comune l’autorità parentale.

L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla rendita.

L'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

Art. 29septies98 4. Accrediti per compiti assistenziali

Gli assicurati che si occupano di parenti di linea ascendente o discendente nonché di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno dell'AVS o dell'AI per grandi invalidi, con un'invalidità almeno di grado medio, e che vivono in comunione domestica con essi, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali. Essi devono far valere tale diritto ogni anno per scritto. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri.

Peri periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all'accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali.

Il Consiglio federale può definire più precisamente la condizione di vita in comunione domestica. Esso disciplina la procedura nonché l'assegnazione dell'accredito per compiti assistenziali nei casi in cui:

  1. più persone adempiano le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti assistenziali;

  2. soltanto uno dei coniugi sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti;

  3. le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti assistenziali non siano adempite per l'intero anno civile.

L'accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla rendita. Esso viene registrato nel conto individuale.

Qualora il diritto all'accredito per compiti assistenziali non venga fatto valere entro cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile durante il quale ci si è occupati di

Introdotta dal n. 5 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

una persona, l'accredito per l'anno corrispondente non viene più registrato nel conto individuale.

L'accredito per compiti assistenziali durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato per il coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

Art. 3099 5. Determinazione del reddito annuo medio

La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'articolo 33ter. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione.

La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione.

Art. 30bis100 Tavole e disposizioni particolari

Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale allestisce tavole il cui uso è obbligatorio. A tale scopo può arrotondare per eccesso o per difetto il reddito determinante e le rendite.101 Esso può emanare disposizioni sul computo delle frazioni di anni di contribuzione e dei corrispondenti redditi e prevedere che gli anni di contribuzione e i redditi di un'attività lucrativa nel periodo di tempo per il quale fu erogata una rendita d'invalidità non siano computati.102

Art. 30ter103 Conti individuali

Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari.

I redditi di un'attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.104

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 100 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671)Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1). 101 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in 102 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in 103 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). 104 Introdotto dal n. 13 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

Art. 31105 106 Determinazione di una nuova rendita

Se deve essere fissata una nuova rendita di vecchiaia in seguito all’insorgere del diritto alla rendita del coniuge o allo scioglimento del matrimonio, le regole di calcolo applicabili al primo caso di rendita sono determinanti. La nuova rendita calcolata in base a queste disposizioni dev’essere aggiornata.

Art. 32107

Art. 33108 109 Rendita per superstiti

La rendita vedovile e per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali. Rimane salvo il capoverso 2.

Se muoiono entrambi i genitori, ogni rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio, determinato secondo i principi generali (art. 29quater segg.), di ciascuno dei genitori.

Se la persona assicurata muore prima di aver compiuto i 45 anni, al suo reddito medio dell'attività lucrativa110 per il calcolo della rendita per superstiti viene aggiunto un supplemento percentuale. Il Consiglio federale stabilisce i tassi corrispondenti in base all'età dell'assicurato al momento del decesso.

Art. 33bis111 Commutazione di una rendita d'invalidità112

Le rendite di vecchiaia o per superstiti che sostituiscono una rendita in conformità della LAI113 sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi che per la rendita di invalidità, se deriva un vantaggio all'avente diritto.

Il calcolo della rendita dei coniugi dev'essere adeguato giusta il capoverso 1 se le condizioni della ripartizione e dell'attribuzione reciproca del reddito sono soddisfatte.114 105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 106 Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla 108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 109 Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla 110 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11) 111 Introdotto dall'art.82 della LF del 19 giu. 1959 su l'assicurazione per l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1960 (RS 831.20). 112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 114 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

Se la rendita d'invalidità è stata calcolata in conformità dell'articolo 37 capoverso 2 della LAI, le prescrizioni di questo articolo si applicano per analogia alla rendita di vecchiaia o alla rendita per i superstiti, il cui calcolo si fonda sugli stessi elementi che per la rendita d'invalidità.115

Se le rendite ordinarie di vecchiaia o per i superstiti sostituiscono rendite straordinarie d'invalidità calcolate in conformità degli articoli39 capoverso 2 e 40 capoverso 3 LAI, dette rendite ordinarie importano, se la durata di contribuzione è intera, almeno il 133 1/3 per cento dell'ammontare minimo della corrispondente rendita completa.116

Per il calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge beneficia o ha beneficiato di una rendita d'invalidità, il reddito annuo medio determinante al momento dell'insorgere della rendita d'invalidità è considerato come reddito giusta l'articolo 29quinquies per la durata di riscossione della rendita. Se il grado d'invalidità è inferiore a due terzi, è presa in considerazione soltanto una frazione corrispondente del reddito annuo medio. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura.117

Art. 33ter118 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari

Di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un nuovo indice delle rendite.

L'indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari, determinato dal Segretariato di Stato d'economia119, e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Il Consiglio federale propone, secondo la situazione finanziaria dell'assicurazione, di modificare il rapporto fra i due valori degli indici menzionati nel capoverso 2.

Il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie qualora l'indice nazionale dei prezzi al consumo abbia subìto, in un anno, un aumento di oltre il4 per cento.120

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive, arrotondare per eccesso o per difetto l'indice delle rendite e disciplinare la procedura per l'adeguamento delle rendite.

115 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; 116 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 117 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 118 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 119 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. 120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1991 (RU 1992 1286 1287; FF 1991 I 181).

II. Rendite complete121

Art. 34122 Calcolo e importo della rendita completa 1. Rendita di vecchiaia

La rendita mensile di vecchiaia si compone di (formula delle rendite):

  1. una frazione dell’importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita);

  2. una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita).

Sono applicabili le disposizioni seguenti:

  1. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 74/100 e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 13/600;

  2. se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 104/100, e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 8/600.

L'importo massimo della rendita corrisponde al doppio dell'importo minimo.

L'importo minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo.

L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia di 550 franchi123 corrisponde a un indice delle rendite di 100 punti.

Art. 35124 2. Somma delle due rendite per coniugi

La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se:

  1. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia;

  2. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.

121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 123 L'importo minimo è stato fissato a 1005 franchi (art. 1 cpv. 1 dell'O 99 del 16 set. 1998 - RS 831.109). 124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

Non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria.

Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta.

Art. 35bis125 3. Supplemento accordato alle vedove e ai vedovi beneficiari

di una rendita di vecchiaia Le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non devono superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia.

Art. 35ter126 4. Rendita per figli

La rendita per figli è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli devono essere ridotte qualora superino il60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

Art. 36127 5. Rendita vedovile

La rendita vedovile è pari all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

Art. 37128 6. Rendita per orfani

La rendita per orfani è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. La rendita per orfani destinata ad aventi diritto che avevano un rapporto di filiazione soltanto con il genitore deceduto è pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

Se muoiono entrambi i genitori, le rendite per orfani devono essere ridotte qualora superino il60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

125 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209). Nuovo testo (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo 126 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

I figli trovatelli ricevono una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia.

Art. 37bis129 7. Concorso di rendite per orfani e rendite per figli

Se per la medesima persona sono riunite le condizioni che danno diritto a una rendita per orfani e a una rendita per figli, la somma delle due rendite ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L’articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

III. Rendite parziali

Art. 38130 Calcolo

La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa calcolata conformemente agli articoli 34 a 37.131

Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione.132

Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulla graduazione delle rendite.

Esso è autorizzato a emanare una regolamentazione speciale per gli assicurati con un lungo periodo di contribuzione e relativamente pochi anni di contribuzione mancanti.133 129 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872 875; FF 1958 975). 131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 133 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo IV. Età flessibile per il godimento della rendita134

Art. 39135 Possibilità ed effetto del rinvio

Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.136

La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta.

Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite.

Art. 40137 Possibilità ed effetto dell'anticipazione

Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.

La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.

Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali.138 136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 138 Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla V. Riduzione delle rendite ordinarie139

Art. 41140 Riduzione per soprassicurazione141

Le rendite per figli e le rendite per orfani sono ridotte nella misura in cui, insieme con le rendite del padre o della madre, superino sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime.142

Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.143

Il Consiglio federale emana disposizioni particolari e prescrizioni speciali sulle rendite parziali.144 C. Rendite straordinarie145

Art. 42146 Beneficiari

Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri, con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che possono far valere lo stesso numero di anni di assicurazione della loro classe di età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti.

Chiunque benefici d'una rendita deve adempire personalmente le esigenze di domicilio e dimora abituale in Svizzera.

I coniugi di cittadini svizzeri all'estero affiliati all'assicurazione obbligatoria che in virtù di una convenzione bilaterale o di usi internazionali, non appartengono all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dello Stato di domicilio, sono parificati ai coniugi di cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.

Art. 43 Importo delle rendite straordinarie

Le rendite straordinarie sono pari all'importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti. È fatto salvo il capoverso 3.147 139 Primitivo cap. IV dell’art.39, poi prima dell’art. 40. 140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1). 144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872 875; FF 1958 975). 146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

...148

Le rendite straordinarie per figli e per orfani sono ridotte in quanto, aggiunte alle rendite del padre e della madre, superino l’importo massimo stabilito dal Consiglio federale.149 D. Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari150

Art. 43bis151 Assegno per grandi invalidi

Hanno diritto all’assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che presentano un'invalidità di grado elevato o medio e non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi, giusta la legge federale del 20 marzo 1981152 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o la legge federale del 19 giugno 1992153 sull'assicurazione militare. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.154

Il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.155

L'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.156

Il grande invalido, beneficiario di un assegno dell'assicurazione per l'invalidità fino alla fine del mese in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, riceve un assegno per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.157 150 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo 151 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1955 (RU 1956 707; FF 1955 871). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). 154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

Il Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio.158

Le disposizioni della LAI159 sono applicabili, per analogia, alla nozione e alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità160. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

Art. 43ter161 Mezzi ausiliari

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.162

Esso stabilisce in quali casi i beneficiari di rendite di vecchiaia hanno diritto a mezzi ausiliari per esercitare un'attività lucrativa o l'attività loro abituale.

Esso indica i mezzi ausiliari consegnati o sussidiati dall'assicurazione; ne disciplina la consegna, come pure la procedura, e stabilisce quali norme della LAI163 sono applicabili.

E.164 Disposizioni varie

Art. 43quater165 Vigilanza sull'equilibrio finanziario

Il Consiglio federale fa esaminare periodicamente se lo sviluppo finanziario dell'assicurazione è equilibrato e sottopone il risultato di tale esame alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Se necessario propone un emendamento della legge.166 158 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1). 160 Nuova denominazione giusta il n. II della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377 2381; FF 1988 II 1149). 161 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo 162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 164 Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 165 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 166 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969

Art. 44 Pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi

Di regola le rendite e gli assegni per grandi invalidi167 sono pagati in anticipo mese per mese.

Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono pagati interamente per il mese in cui si estingue il diritto a queste prestazioni.168

Di regola, esse sono versate su un conto bancario o un conto corrente postale. Su richiesta, possono essere versate direttamente al beneficiario. Il Consiglio federale disciplina la procedura.169

Art. 45 Garanzia di impiego delle prestazioni conformemente allo scopo170

Il Consiglio federale può, dopo aver consultato i Cantoni, prendere, se necessario, misure atte per garantire che le rendite e gli assegni per grandi invalidi171 servano al sostentamento del beneficiario e delle persone a suo carico.

Art. 46172 Ricupero di rendite e assegni per grandi invalidi non riscossi

Il diritto al pagamento arretrato di rendite e assegni per grandi invalidi si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale la prestazione era dovuta.

Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta. Sono accordati pagamenti retroattivi, per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.173

Il Consiglio federale può limitare o escludere il pagamento di rendite ordinarie di vecchiaia arretrate, per le quali vale il rinvio.

167 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 170 Nuovo testo giusta il n. II lett. c della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 171 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

Art. 47 Restituzione di rendite e assegni per grandi invalidi174 indebitamente riscossi175

Le rendite e gli assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi devono essere restituiti. Il rimborso può non essere chiesto se l'interessato era di buona fede e se la restituzione costituisce un onere troppo grave.176

Il diritto di esigere la restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la cassa di compensazione ha avuto conoscenza del fatto, e al più tardi cinque anni dopo il pagamento della rendita. Se il diritto di esigere la restituzione della rendita nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Il Consiglio federale regola la procedura.

Art. 48177

Art. 48bis178 Rapporto con altri rami dell'assicurazione sociale

Il Consiglio federale disciplina il rapporto con altri rami dell'assicurazione sociale ed emana prescrizioni completive onde evitare casi di sovrindennizzo dovuti al cumulo di prestazioni.

Art. 48ter179 Regresso nei confronti di terzi responsabili 1. Principio

Al momento della morte o di un danno alla salute di un assicurato, l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è surrogata nei diritti di costui e dei suoi superstiti nei confronti dei terzi responsabili, fino a concorrenza delle prestazioni che essa deve legalmente fornire. È fatto salvo l'articolo 44 della LAINF180.181 174 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III) 175 Nuovo testo giusta il n. II lett. c della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 178 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 179 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 181 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in

Art. 48quater182 2. Entità della surrogazione

L'assicurazione è surrogata nei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti soltanto nella misura in cui le sue prestazioni aggiunte al risarcimento dovuto dal terzo, superano l'entità del danno.

Tuttavia, se le prestazioni dell'assicurazione sono state ridotte perchè l'evento assicurato è stato causato intenzionalmente o per negligenza grave, l'entità della surrogazione dei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti corrisponde al rapporto esistente tra le prestazioni dell'assicurazione e il danno.

I diritti non surrogati rimangono all'assicurato e ai suoi superstiti. Se può essere riscossa soltanto una parte del risarcimento dovuto dal terzo responsabile, devono essere soddisfatti per primi i diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti.

Art. 48quinquies183 3. Classificazione dei diritti

I diritti passano all'assicurazione per categorie di prestazioni della stessa natura.

Sono segnatamente prestazioni della stessa natura:

  1. le rendite per vedove e per orfani e l'indennità per perdita di sostentamento;

  2. le rendite di vecchiaia assegnate in sostituzione di una rendita d'invalidità, comprese le rendite completive, le rendite per figli e le indennità per incapacità di guadagno;

  3. le prestazioni per grande invalidità e il rimborso delle spese di cura e di altre spese derivanti dalla grande invalidità.

Art. 48sexies184 4. Esercizio del diritto di regresso

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate per quanto riguarda l'esercizio del diritto di regresso.

182 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 183 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 184 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

Capo quarto: Organizzazione A. In generale

Art. 49 Regola

L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione, dai datori di lavoro, dagli impiegati od operai, ...185 dalle casse di compensazione professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione.

Art. 50 Obbligo del segreto

Le persone incaricate dell'applicazione, della vigilanza e del controllo dell'applicazione, devono mantenere il segreto sulle constatazioni e osservazioni fatte.

L'obbligo del segreto non sussiste nei confronti delle autorità incaricate dell'esecuzione di leggi fiscali che chiedono informazioni per l'applicazione di dette leggi. Le informazioni possono essere fornite unicamente per il periodo posteriore all'entrata in vigore della legge federale del 14 dicembre 1990186 sull'imposta diretta, compreso il periodo di calcolo che precede detta entrata in vigore.187

...188 B. Datori di lavoro

Art. 51 Compiti

I datori di lavoro devono prelevare i contributi del dipendente su ogni salario ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2.189

...190 191

I datori di lavoro devono verificare, in base ai documenti ufficiali d'identità, le indicazioni date dai dipendenti nella domanda per ottenere il certificato di assicurazione. Essi sono tenuti a regolare periodicamente, con le casse di compensazione, alle quali sono affiliati, il conto dei contributi riscossi sui salari, di quelli dovuti da 185 Locuzione abrogata dal n. 5 dell’all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40). 186 Detta legge entra in vigore il 1° gen. 1995 (RU 1991 1184). 187 Introdotto dall'art. 75 della LF del 14 dic. 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 642.14). 189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 191 Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS) alla essi e delle rendite e degli assegni per grandi invalidi versati, e a dare le indicazioni necessarie per la tenuta dei conti individuali dei dipendenti.192

Il Consiglio federale può assegnare ai datori di lavoro altri compiti relativi alla riscossione dei contributi o al pagamento delle rendite.

Art. 52 Risarcimento dei danni

Il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da esso causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni.

C. Casse di compensazione I. Casse di compensazione professionali

Art. 53193 1 Condizioni

  1. Costituzione di casse di compensazione dei datori di lavoro194 1 Sono autorizzate a costituire casse di compensazione professionali una o più associazioni professionali svizzere, come pure una o più associazioni interprofessionali svizzere o regionali, di datori di lavoro o di persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, qualora:195

  2. 196 si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione delle associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l'anno;

  3. la decisione di costituire una cassa di compensazione sia stata presa dall'organo dell'associazione competente a modificare gli statuti, alla maggioranza di tre quarti dei voti emessi, e sia stata documentata con atto pubblico.

Se parecchie delle associazioni indicate nel capoverso 1 costituiscono insieme una cassa di compensazione o se una siffatta associazione intende partecipare alla gestione di una cassa di compensazione esistente, ogni singola associazione deve prendere una decisione conforme al capoverso 1 lettera b per quanto concerne la gestione in comune della cassa.

192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 196 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

Art. 54 b. Costituzione di casse di compensazione paritetiche197

Una associazione di impiegati od operai oppure parecchie di siffatte associazioni insieme, che riuniscano almeno la metà degli impiegati od operai facenti parte della cassa di compensazione da costituire o già esistente, hanno il diritto di chiedere l'amministrazione paritetica della cassa. Questo diritto spetta parimente alle associazioni di impiegati od operai che riuniscono almeno un terzo degli impiegati od operai membri della cassa di compensazione; occorre tuttavia che acconsentano espressamente all'amministrazione paritetica della cassa tutte le altre associazioni di impiegati od operai alle quali appartengano, sia a una sola sia a tutte insieme, 10 per cento almeno degli impiegati od operai membri della cassa di compensazione.

Se le associazioni di impiegati od operai fanno uso del diritto loro conferito nel capoverso 1, le associazioni dei datori di lavoro e quelle di impiegati od operai interessate devono stabilire insieme un regolamento della cassa che disciplini tutte le questioni importanti relative alla gestione di essa.

A giudicare le controversie sorte nello stabilire il regolamento della cassa è competente un tribunale arbitrale, i cui membri sono scelti nel proprio seno dalla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità198. Nelle sue decisioni, il tribunale arbitrale è tenuto a ripartire in parti uguali tra le associazioni di datori di lavoro e quelle di impiegati od operai i diritti e i doveri derivanti dalla gestione della cassa.199 La sua decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.200 Il Consiglio federale disciplina la procedura d'arbitrato.201

Le associazioni di impiegati o di operai che non accettano la decisione del Tribunale perdono il diritto alla partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa; le associazioni di datori di lavoro che non accettano la decisione del Tribunale perdono il diritto di costituire una cassa di compensazione professionale.

Art. 55 2. Garanzia

Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono prestare garanzia per il risarcimento dei danni, di cui rispondono conformemente all'articolo70.

La garanzia deve essere prestata, a scelta delle associazioni, mediante:

  1. deposito di una somma in valuta svizzera;

  2. pegno di cartevalori svizzere;

197 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 198 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 199 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in 200 Per. introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). 201 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in

c. atto di fideiussione.

La garanzia dev’essere prestata per un dodicesimo della somma dei contributi che la cassa di compensazione incasserà presumibilmente nel corso di un anno, tuttavia essa deve importare al minimo 200 000 franchi, e non deve sorpassare 500 000 franchi. Se la differenza tra la somma effettiva dei contributi e quella presunta sorpassa il 10 per cento, la garanzia dev'essere adeguata.202

Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari relative alla garanzia.

Art. 56 3. Procedura

Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono chiederne per iscritto l'autorizzazione al Consiglio federale, allegando alla loro domanda il progetto di regolamento della cassa. Nel contempo esse devono provare che sono adempite le condizioni indicate nell'articolo53 ed eventualmente quelle dell'articolo 54.

Il Consiglio federale accorda l'autorizzazione di costituire una cassa di compensazione professionale, se le condizioni dell'articolo53 ed eventualmente quelle dell'articolo 54 sono adempite e se è stata prestata la garanzia conformemente all'articolo 55.

La cassa di compensazione professionale è costituita ed acquista la personalità giuridica quando il regolamento della cassa è stato approvato dal Consiglio federale.

Art. 57 4. Regolamento della cassa

Le associazioni fondatrici stabiliscono il regolamento della cassa. Soltanto esse hanno la competenza di modificarlo. Il regolamento della cassa e le modificazioni dello stesso devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.

Il regolamento deve contenere disposizioni su:

  1. la sede della cassa di compensazione;

  2. la composizione e la nomina del comitato direttivo della cassa;

  3. i compiti e le competenze del comitato direttivo della cassa e del gerente della cassa;

  4. l'organizzazione interna della cassa;

  5. la istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;

  6. le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;

  7. la revisione della cassa e il controllo dei datori di lavoro;

  8. la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle associazioni alla prestazione della garanzia nel senso dell'articolo 55 e l'ordinamento del regresso nei casi in cui è applicabile l'articolo70.

202 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969

Art. 58 Organizzazione 1. Comitato direttivo della cassa

L'organo supremo di una cassa di compensazione professionale è il comitato direttivo della cassa.

Il comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni fondatrici e, all'occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione. Il presidente, nonché la maggioranza dei membri del comitato direttivo sono designati dalle associazioni fondatrici; gli altri membri, in ogni caso un terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od operai interessate, in proporzione del numero degli impiegati od operai da esse rappresentati e appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere nominati membri del comitato direttivo soltanto cittadini svizzeri, affiliati alla rispettiva cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.

La composizione del comitato direttivo delle casse di compensazione professionali paritetiche è stabilita a norma del regolamento delle stesse.

Al comitato direttivo incombe:

  1. l'organizzazione interna della cassa;

  2. la nomina del gerente della cassa;

  3. la fissazione dei contributi per le spese di amministrazione;

  4. il disciplinamento delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro;

  5. l'approvazione del conto d'esercizio e del rapporto annuale. Il regolamento può attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo.

Art. 59 2. Gerente della cassa

Il gerente della cassa è incaricato dell'amministrazione della cassa di compensazione, per quanto non ne è competente il comitato direttivo.

Egli deve presentare ogni anno al comitato direttivo il rapporto di gestione e il conto d'esercizio.

Art. 60 Scioglimento

La decisione di scioglimento di una cassa professionale di compensazione deve essere presa dall'organo competente a modificare gli statuti, con la maggioranza di tre quarti dei voti emessi, deve risultare da atto pubblico e essere notificata immediatamente al Consiglio federale, il quale fissa la data dello scioglimento.

Se una delle condizioni indicate negli articoli53 e 55 non è adempiuta durevolmente o se gli organi di una cassa di compensazione violano in modo grave e ripetutamente loro doveri, il Consiglio federale scioglie la cassa di compensazione. Le casse di compensazione costituite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono sciolte per mancato adempimento della condizione relativa ai contributi, soltanto se incassano contributi per un ammontare inferiore a 1 milione di franchi l'anno. L'importo limite applicabile alle casse di compensazione costituite tra il 1° gennaio 1973 e l'entrata in vigore della presente disposizione è di 10 milioni di franchi.203

IlConsiglio federale emana le disposizioni particolari sulla liquidazione delle casse di compensazione professionali.

II. Casse di compensazione cantonali

Art. 61 Decreti cantonali

Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo di diritto pubblico.

Il decreto cantonale deve essere approvato dalla Confederazione204 e contenere disposizioni su:

  1. i compiti e le competenze del gerente della cassa;

  2. l'organizzazione interna della cassa;

  3. l'istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;

  4. le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;

  5. le revisioni della cassa e i controlli dei datori di lavoro.

III. Casse di compensazione della Confederazione

Art. 62205 Costituzione e compiti

Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione per il personale dell'amministrazione federale e delle aziende federali.

Esso istituisce una cassa di compensazione incaricata d'applicare l'assicurazione facoltativa e di eseguire i compiti ad essa assegnati in virtù di convenzioni internazionali. Inoltre, essa versa le prestazioni spettanti a persone all'estero.206 203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 204 Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149). 205 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 206 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal IV. Disposizioni comuni

Art. 63 Compiti delle casse di compensazione

I compiti che, in conformità di legge, incombono alle casse di compensazione sono i seguenti:

  1. la fissazione, la riduzione e il condono dei contributi;

  2. la fissazione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi207;

  3. 208 la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;

  4. l'allestimento del conto dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi209 pagati con i propri affiliati (datori di lavoro persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e persone che non esercitano un'attività lucrativa) da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensazione, dall'altra parte;

  5. la tassazione d'ufficio e l'applicazione della procedura di diffida e di esecuzione;

  6. la tenuta dei conti individuali210;

  7. la riscossione dei contributi per le spese di amministrazione.

Le casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate all'assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi.

Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell'ambito della presente legge. Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'Ufficio centrale di compensazione e provvede a un impiego opportuno d'attrezzature tecniche.211

La Confederazione e, con l'approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia.

Le casse di compensazione possono, con l'autorizzazione del Consiglio federale e sotto la responsabilità delle associazioni fondatrici o dei Cantoni giusta l'articolo70, affidare a terzi l'esecuzione di determinati lavori. Gli incaricati ed il loro personale sottostanno all'obbligo del segreto giusta l'articolo 50. L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni e oneri.212 207 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 208 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 209 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 210 Nuova designazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 211 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209). 212 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

Art. 64 Affiliazione alle casse e obbligo di informare213

Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di un'associazione professionale e di un'associazione interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell'associazione professionale o a quella dell'associazione interprofessionale.

Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonchè le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.

L'affiliazione di un datore di lavoro a una cassa di compensazione si estende a tutti gli impiegati e operai per i quali egli è tenuto a versare dei contributi.

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie sull'affiliazione di datori di lavoro e di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di più associazioni professionali o che esercitano la loro attività in più di un Cantone. Può parimenti stabilire a quali condizioni gli assicurati che cessano di esercitare un'attività lucrativa prima di raggiungere i limiti di età di cui all'articolo 21 capoverso 1 rimangono affiliate in qualità di persone non aventi un'attività lucrativa presso la cassa di compensazione professionale precedentemente competente.214

I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.215

Art. 64a216 Competenza per la determinazione e il versamento delle rendite per coniugi

La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che per primo raggiunge l'età del pensionamento. È fatto salvo l'articolo 62 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

213 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; 214 Per. introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). 215 Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; 216 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

Art. 65 Agenzie

Le casse di compensazione professionali possono istituire agenzie in singole regioni linguistiche o in Cantoni ove si trova un numero rilevante di datori di lavoro e di persone esercitanti attività lucrativa indipendente, a esse affiliati. Esse sono tenute a istituirne una se, in una regione linguistica o in un Cantone, un numero rilevante di datori di lavoro o di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, affiliati a esse, ne fa richiesta.

Di regola, le casse di compensazione cantonali devono avere un'agenzia in ogni Comune. Qualora le circostanze lo giustifichino, può essere istituita un'agenzia unica per più Comuni.

I Governi cantonali possono istituire agenzie della cassa cantonale di compensazione per il personale dell'amministrazione e delle aziende cantonali, nonchè per gli impiegati e gli operai dei Comuni

Art. 66 Organi delle casse e degli uffici di revisione e di controllo

Le persone che agiscono come organo di una cassa di compensazione, di un ufficio di revisione o di controllo o che esercitano qualsiasi altra funzione in una cassa di compensazione sono responsabili, in via penale, come i membri di un'autorità o i funzionari, a norma degli articoli 312 a 317 e 320 del Codice penale svizzero217.

Il gerente di una cassa di compensazione professionale e il suo supplente non devono essere in rapporto di servizio qualsiasi con le associazioni fondatrici.

Art. 67 Regolamento dei conti e dei pagamenti; contabilità

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie sul regolamento di conti e dei pagamenti delle casse di compensazione con i datori di lavoro, le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i beneficiari di rendite, da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensazione, dall'altra parte; esso stabilisce parimente le disposizioni sulla contabilità delle casse di compensazione.

Art. 68 Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro

Ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, deve essere sottoposta a revisione periodica. La revisione deve estendersi alla contabilità e alla gestione. Essa deve essere fatta da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3. I Cantoni possono affidare la revisione delle loro casse di compensazione a un idoneo ufficio cantonale di controllo. Il Consiglio federale può far eseguire, se occorre, delle revisioni complementari.

Periodicamente si dovrà controllare se i datori di lavoro affiliati alla cassa di compensazione applicano le disposizioni legali. Il controllo deve essere fatto da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3, o da un ufficio speciale della cassa di compensazione. Se i controlli dei datori di lavoro non sono eseguiti o sono eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, il Consiglio federale ne ordina l’esecuzione a spese della cassa di compensazione.

Gli uffici previsti per le revisioni delle casse e i controlli dei datori di lavoro in conformità dei capoversi 1 e 2, non devono partecipare alla gestione della cassa nè eseguire, per conto delle associazioni fondatrici, altri compiti che le revisioni di cassa e i controlli dei datori di lavoro; essi devono dedicarsi esclusivamente all'attività di revisori e offrire sotto tutti gli aspetti garanzia assoluta di eseguire le revisioni e i controlli in modo ineccepibile e oggettivo.

Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all'ammissione degli uffici di revisione e all'esecuzione delle revisioni delle casse e del controllo dei datori di lavoro.

Art. 69 Copertura delle spese di amministrazione

A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano contributi speciali dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa, purchè ad esse affiliati. I contributi devono essere commisurati alla capacità economica delle persone tenute a versarli. È applicabile l'articolo 15. Il Consiglio federale può prendere le misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese dell'amministrazione non differiscano troppo da una cassa all'altra.

Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno essere concessi dei sussidi, prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'importo di questi sussidi sarà fissato dal Consiglio federale, che terrà equamente conto della struttura di ogni singola cassa di compensazione e dei compiti che le incombono.

I contributi alle spese di amministrazione prelevati in virtù del capoverso 1, e i sussidi concessi in virtù del capoverso 2, devono essere impiegati esclusivamente per coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione e delle loro agenzie, nonchè per sopperire alle spese di revisione e di controllo. Le casse di compensazione devono tenere un conto separato delle spese di amministrazione.

Per la copertura delle spese di amministrazione delle casse di compensazione professionali paritetiche, le associazioni fondatrici possono conchiudere convenzioni particolari, le quali devono essere inserite nel regolamento delle casse.

Art. 70 Responsabilità per danni

Le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono:

  1. dei danni derivanti da atti illeciti commessi dagli organi della cassa o da qualsiasi funzionario o impiegato della cassa nell'esercizio delle loro funzioni;

  2. dei danni causati dagli organi della cassa o da qualsiasi funzionario o impiegato della cassa violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni.

L'autorità federale competente fa valere eventuali pretese risultanti dalla responsabilità e se del caso decide. In caso di contestazioni sul rapporto tra Confederazione e Cantoni è fatta salva l'azione di diritto amministrativo in virtù dell'articolo 116 lettera a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria218.219

I danni, dei quali rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensazione professionale, devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata. All'occorrenza questa deve essere ricostituita nella somma prescritta, entro 3 mesi. Allorchè il danno sorpassa la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della cassa di compensazione.

I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della Confederazione.

D. Ufficio centrale di compensazione

Art. 71 Costituzione e compiti

Il Consiglio federale costituisce, in seno all'Amministrazione federale, un Ufficio centrale di compensazione.

L'Ufficio centrale regola periodicamente i conti dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi220 versati, con le casse di compensazione. Esso sorveglia il regolamento dei conti e può, a questo fine, esaminare sul posto i conti delle casse di compensazione ed esigere documenti giustificativi.

L'Ufficio centrale provvede a che le somme provenienti dai saldi dei conti siano rimesse, dalle casse di compensazione, al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, oppure che siano da quest'ultimo accreditate alle dette casse. A questo scopo, nonchè per la prestazione di anticipi alle casse, esso può emettere direttamente degli assegni sul Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

L'Ufficio centrale tiene un registro dei conti individuali221, esistenti presso le casse e provvede a che tutti i conti individuali222 dell'assicurato siano presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita.

219 Nuovo testo giusta il n. 19 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.51). 220 Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 221 Nuova locuzione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 222 Nuova locuzione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 E. Vigilanza della Confederazione

Art. 72 Autorità di vigilanza

Il Consiglio federale vigila sull'applicazione della presente legge. Provvede a che le disposizioni legali siano applicate in modo uniforme su tutto il territorio della Confederazione. Emana le necessarie ordinanze e può incaricare il competente ufficio federale di impartire istruzioni agli enti incaricati dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire un'esecuzione unitaria. Inoltre può autorizzare l'ufficio federale ad allestire tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni.223

I funzionari delle casse che non adempiono i loro compiti in conformità delle prescrizioni, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, devono essere revocati dal loro ufficio dal Cantone o dal comitato direttivo della cassa, a richiesta del Consiglio federale.

Nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni da parte di una cassa di compensazione, il Consiglio federale può affidarne l'amministrazione a un commissario. È riservato lo scioglimento di una cassa di compensazione professionale in conformità dell'articolo60.

Le casse di compensazione devono presentare periodicamente al Consiglio federale, nella forma da questo prescritta, una relazione sulla loro gestione. Gli uffici di revisione e di controllo devono presentare al Consiglio federale, in conformità delle sue istruzioni, un rapporto sulle revisioni e i controlli da essi eseguiti conformemente all'articolo68. Il Consiglio federale provvede affinchè siano eliminati i difetti rilevati.

Gli organi esecutivi mettono annualmente a disposizione del Consiglio federale i dati statistici necessari.224

Art. 73 Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità225

Il Consiglio federale nomina una commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità226 , nella quale devono essere rappresentati in adeguata proporzione gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti di assicurazione ...227, la Confederazione e i Cantoni. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.

223 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 9 ott. 1986 (2a revisione dell’AI), in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17). 224 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 225 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 226 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen.

La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'applicazione e all'ulteriore sviluppo dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può assegnarle altri compiti. Essa ha il diritto di fare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.228 Capo quinto: Istituti di assicurazione

Art. 74 a 83229

Capo sesto: Contenzioso

Art. 84 Regola

Contro le decisioni pronunciate dalle casse di compensazione in virtù della presente legge, gli interessati possono interporre ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione. Lo stesso diritto spetta ai parenti in linea ascendente e discendente, nonchè ai fratelli e alle sorelle di chi pretende aver diritto alla rendita.

I ricorsi sono giudicati dalle autorità cantonali di ricorso. I ricorsi interposti da persone all'estero sono giudicati dall'autorità federale di ricorso. Il Consiglio federale può disciplinare altrimenti la competenza.230

Art. 85 Autorità cantonale di ricorso

I Cantoni designano un'autorità cantonale di ricorso indipendente dall'amministrazione. Come tale può essere designata un'autorità giudiziaria già esistente. Le persone che partecipano all'applicazione dell'assicurazione o alla vigilanza sull'assicurazione non possono appartenere all'autorità di ricorso nè alla segreteria della stessa.231

I Cantoni regolano la procedura di ricorso. Essa deve soddisfare i seguenti requisiti:

  1. la procedura dev'essere semplice, spedita e, di principio, gratuita per le parti; tuttavia, in caso di ricorso temerario o per leggerezza, al ricorrente possono essere addossate una tassa di giustizia e le spese di procedura;

  2. l'atto di ricorso deve contenere una esposizione dei fatti concisa, le conclusioni e una breve motivazione. Se il ricorso non soddisfa tali requisiti, l'auto- 228 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 229 Abrogati dal n. 5 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40).

230 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 231 Ultimo per. introdotto dall'art.82 della LF del 19 giu. 1959 su l'assicurazione per l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1960 (RS 831.20).

rità di ricorso assegna al ricorrente un termine sufficiente per l'adeguamento, con la comminatoria che, altrimenti, essa non entrerà nel merito;

c. l'autorità di ricorso deve accertare d'ufficio i fatti rilevanti per il giudizio; essa assume le prove necessarie e le apprezza liberamente;

  1. l'autorità di ricorso non è vincolata dalle conclusioni delle parti. Essa può riformare una decisione a svantaggio del ricorrente o aggiudicargli più di quanto egli abbia domandato, tuttavia dopo aver dato alle parti la possibilità di esprimere il loro parere;

  2. se è giustificato dalle circostanze, le parti devono essere citate per un dibattimento. Le parti non possono assistere alle deliberazioni dell'autorità di ricorso;

  3. è garantito il diritto di farsi patrocinare. Ove sia giustificato, al ricorrente è concesso un'anticipazione sulle spese o l'assistenza giudiziaria. Inoltre, il ricorrente che vince la causa ha diritto, nella misura stabilita dal giudice, al rimborso delle spese processuali e dei disborsi, come anche delle spese di patrocinio;

  4. le decisioni, motivate e con indicazione dei rimedi giuridici, devono essere notificate, per iscritto entro 30 giorni dalla data in cui sono state pronunciate;

  5. contro le decisioni deve essere garantita la revisione, se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.232 Autorità federale di ricorso 1 Il Consiglio federale designa l'autorità federale di ricorso. Questa è indipendente dall'amministrazione.

Esso ne regola l'organizzazione e ne nomina i membri. Questi non devono appartenere all'amministrazione.

Se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato, un membro esercitante le sue funzioni a pieno tempo può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. Per altro, s'applica la legge federale sulla procedura ammini- 232 Nuovo testo giusta l'art.82 della LF del 19 giu. 1959 su l'assicurazione per l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1960 (RS 831.20). legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149). 234 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° mag. 1978 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

Art. 86236 Autorità federale di ricorso

Un ricorso di diritto amministrativo può essere interposto al Tribunale federale delle assicurazioni contro le decisioni delle autorità cantonali di ricorso, secondo la legge federale sull'organizzazione giudiziaria237.

Capo settimo: Disposizioni penali relative alla parte prima

Art. 87 Reati

Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene per sè o per altri una prestazione a norma della presente legge che non gli spetta, chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all'obbligo di pagare i contributi, chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un impiegato o di un operaio e li sottrae allo scopo cui sono destinati, chiunque viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa del suo ufficio, quale organo o funzionario, a danno di terze persone o a suo vantaggio, chiunque, nella sua qualità di revisore o di aiuto revisore, procedendo a una revisione o a un controllo, oppure alla stesura o alla presentazione del rapporto di revisione o di controllo viola in modo grave i suoi doveri, è punito, se non si tratti di un crimine o di un delitto del Codice penale svizzero238 cui è comminata una pena più grave, con la detenzione fino a 6 mesi o con la multa fino a 30 000 franchi239. Le due pene possono essere cumulate.240

Art. 88241 Contravvenzioni

Chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni, chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce, chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti, chiunque abusivamente forma un numero d'assicurato, lo modifica o lo utilizza, 236 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 239 Nuovo montante giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). 240 Nuovo testo dell'ultimo comma giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). 241 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal è punito con la multa fino a 10 000 franchi, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.

Art. 89 Infrazioni commesse nelle aziende

Se l'infrazione è stata commessa nell'azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, le disposizioni penali indicate negli articoli 87 e 88 si applicano alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; tuttavia la persona giuridica, la società o il titolare della ditta individuale è, di regola, solidalmente responsabile per il pagamento della multa e delle spese.

Il capoverso 1 si applica anche alle infrazioni commesse nell'azienda di una corporazione o di una istituzione di diritto pubblico.

Art. 90 Perseguimento e giudizio

Il perseguimento e il giudizio incombono ai Cantoni.

Tutte le sentenze che sono passate in giudicato e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, immediatamente e senza spese, nel loro testo integrale:

  1. al Ministero pubblico della Confederazione;

  2. alla cassa di compensazione competente che ha avviato l'indagine penale.242

Art. 91243 Multe d'ordine

Chiunque viola le prescrizioni d'ordine o di controllo, senza che l'infrazione sia punibile secondo gli articoli 87 e 88, è punito dalla cassa di compensazione, previo ammonimento, con una multa d'ordine fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei due anni seguenti può essere pronunciata la multa fino a 5000 franchi.244

La decisione di multa deve indicare i motivi e può essere impugnata con un ricorso.

242 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 243 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 244 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal Capo ottavo: Disposizioni diverse relative alla parte prima

Art. 92245 Prestazioni assistenziali per gli Svizzeri all’estero

Un assegno assistenziale può essere accordato agli Svizzeri bisognosi all'estero, che partecipano all'assicurazione facoltativa, ma che non possono pretendere una rendita pur avendo raggiunto il limite di età prescritto o essendo superstiti, oppure che, malgrado la loro grande invalidità, non hanno diritto al relativo assegno.

L'importo della prestazione assistenziale non sorpasserà quello della rendita straordinaria o dell'assegno per grandi invalidi che altrimenti si concederebbe nel caso concreto. Il pagamento va fatto dalla cassa di compensazione competente per il versamento di rendite ai cittadini svizzeri residenti all'estero.246

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni più dettagliate sull'onere totale delle prestazioni e sulle condizioni richieste per beneficiare delle stesse.

Art. 92a247 Numero d'assicurato

Chiunque versi contributi o benefici di prestazioni riceve un numero d'assicurato. Il Consiglio federale emana le prescrizioni dettagliate relative alla formazione e all'utilizzazione del numero d'assicurato. Le amministrazioni e le altre istituzioni che usano il numero d'assicurato a fini propri devono utilizzare il numero d'assicurato autentico.

Art. 93248 Obbligo di informare l'autorità

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni e gli enti titolari di altri rami dell'assicurazione sociale forniscono gratuitamente, su richiesta, agli organi competenti dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le informazioni e i documenti necessari alla determinazione, alla modifica o alla ripetizione di prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, all'impedimento di riscossioni ingiustificate, alla determinazione e alla riscossione dei contributi e all'esercizio del regresso nei confronti di terzi responsabili.

Art. 94 Esenzione fiscale

Le casse di compensazione sono esonerate dalle imposte dirette sul reddito e la sostanza, nonchè dalle imposte sulle successioni e le donazioni.

246 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 247 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 248 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 9 ott. 1986 (2a revisione dell'AI), in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987 447 455; FF 1985 I 17).

I documenti utilizzati nell’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per le relazioni con gli assicurati o tra le persone e le organizzazioni designate nell’articolo 49, sono esonerati dalle tasse cantonali di bollo e di registro. La riscossione dei contributi dovuti in virtù della presente legge non è soggetta alla tassa federale di bollo sulle quietanze dei premi di assicurazione.

...249

Art. 95250 Assunzione delle spese e tasse postali

Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alla Confederazione le spese:

  1. di amministrazione del Fondo di compensazione;

  2. dell'Ufficio centrale di compensazione; come pure

  3. della cassa di compensazione indicata nell'articolo 62 capoverso 2 per quanto derivino dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.251 1bis Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un'informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni.

Dopo aver consultato il consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione, il Consiglio federale fissa l'importo che può essere utilizzato per l'informazione degli assicurati.252

Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti assume le tasse postali derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Esse devono essere rifuse in una cifra globale all'amministrazione postale. Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari delimitanti l'affrancatura in blocco.

Le spese derivanti all'Ufficio centrale di compensazione dall'applicazione della legge federale del 20 giugno 1952253 sugli assegni familiari nell'agricoltura e le spese per l'affrancatura in blocco sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso4 e 19 di tale legge.254 250 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 251 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 252 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 254 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

Art. 95a255 Domicilio. Nozione

Il domicilio è quello definito dal Codice civile256.

Art. 96257 Termini

Sono applicabili gli articoli 20 a 24 della legge federale sulla procedura amministra-

Art. 97259 Forza di cosa giudicata e forza esecutiva

Le decisioni delle casse di compensazione acquistano forza di cosa giudicata se contro di esse non è stato interposto ricorso in tempo utile.

La cassa di compensazione può, nella decisione, togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni in denaro; per il resto trova applicazione l'articolo 55 capoversi 2 a4 della legge federale sulla procedura amministrativa260 .

Le decisioni delle autorità di ricorso acquistano forza di cosa giudicata se contro di esse non è stato interposto ricorso di diritto amministrativo in tempo utile.

Sono parificate alle sentenze esecutive dei tribunali, nel senso dell'articolo 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento261:

  1. le decisioni passate in giudicato delle casse di compensazione, relative a pagamenti in denaro a favore dell'assicurazione;

  2. le decisioni delle casse di compensazione impugnate mediante un ricorso cui è stato tolto l'effetto sospensivo;

  3. le decisioni passate in giudicato delle autorità di ricorso.262 255 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

257 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 259 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 262 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal

Art. 98263

Art. 99264

Art. 100265

Art. 101266

Art. 101bis267 Sussidi per l’assistenza alle persone anziane

L'assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica per l'esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane:

  1. consulenza, assistenza e occupazione;

  2. corsi che servono a mantenere oppure a migliorare le facoltà intellettuali o fisiche, a permettere di attendere autonomamente alla propria persona e a stabilire contatti col proprio ambiente;

  3. prestazioni di assistenza, come l'aiuto domestico, l'aiuto per l'igiene personale e il servizio pasti;

  4. formazione e perfezionamento professionale per il personale insegnante, specializzato e ausiliario.

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi e le condizioni per la loro concessione.

Ogni Cantone designa un servizio di coordinazione dei provvedimenti di aiuto alle persone anziane, il quale esamina le richieste di sussidio e le trasmette con preavviso all'autorità federale competente. Le richieste di sussidi per un'attività estesa a tutto il territorio nazionale o al di là delle frontiere cantonali sono presentate all'autorità federale competente.

L'assicurazione non sussidierà le spese di cui al capoverso 1 se già sussidiate in virtù di altre leggi federali.

267 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen.

Parte seconda: Finanziamento

Capo primo Mezzi finanziari

Art. 102268 Norma269

Le prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con:

  1. i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro;

  2. 270 il contributo della Confederazione;

  3. gli interessi del Fondo di compensazione;

  4. 271 le entrate provenienti dal regresso contro i terzi responsabili.

...272

Art. 103273 Contributi degli enti pubblici

Il contributo degli enti pubblici ammonta al 20 per cento delle spese annuali dell’assicurazione. La Confederazione ne assume una quota del 16,36 per cento; i Cantoni una quota del 3,64 per cento. A tale importo si aggiunge il provento della tassa sulle case da gioco.274

Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei contributi dei Cantoni secondo il capoverso 1 come per l’assicurazione invalidità.

Per finanziare l’anticipazione delle rendite la Confederazione fornisce inoltre un contributo speciale di 170 milioni di franchi all’anno durante gli anni 2003-2013.

Art. 104275 Copertura del contributo della Confederazione

Confederazione attinge anzitutto il suo contributo dai proventi dell'imposizione del tabacco e delle bevande distillate. Essa lo preleva dalla riserva prevista nell'articolo 111.

L'importo residuo è coperto mediante le risorse generali.

268 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209). 269 Nuovo testo giusta il n. II lett. c della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 270 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002 2005; FF 1981 III 677). 271 Introdotta dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002 2005; FF 1981 III 677). 273 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, i cpv. 1 e 2 entrano in vigore il 1° gen. 1999, il cpv. 3 entra in vigore il 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3). 274 Per. introdotto dal n. 1 dell'all. della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco, in vigore dal 1° apr. 2000 (RS 935.52). 275 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002 2005; FF 1981 III 677).

Art. 105 e 106276

Capo secondo: Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 107 Costituzione

Sotto la designazione di Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, è costituito un fondo indipendente, cui vanno accreditate tutte le entrate nel senso dell'articolo 102 e addebitate tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, nonchè i sussidi previsti nell'articolo 69 capoverso 2.

La Confederazione e i Cantoni versano ogni mese i loro contributi al Fondo di compensazione.277

Il Fondo di compensazione non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno.278

Art. 108 Impiego di capitali e contabilità

L'attivo del Fondo di compensazione deve essere impiegato in modo che sia garantita la sua integrità e frutti un interesse conveniente. La partecipazione ad aziende svizzere che pubblicano la loro contabilità è autorizzata, in misura limitata. In ogni tempo, devono essere tenute a disposizione liquidità sufficienti per poter versare alle casse di compensazione i saldi dei conti a loro favore e per accordare loro anticipi.279

Il conto d'esercizio, il bilancio e un conto particolareggiato della situazione patrimoniale devono essere pubblicati.

Art. 109 Amministrazione

Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità280, un Consiglio di amministrazione composto di 15 membri. Gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti di assicurazione ...281, la Confederazione e i Cantoni vi devono essere 276 Abrogati dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1985 2002; FF 1981 III 677). 277 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 278 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). 279 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 280 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). 281 Termine abrogato dal n. 5 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40).

adeguatamente rappresentati. Il Consiglio di amministrazione decide dell’impiego del Fondo di compensazione, vigila sull’esecuzione delle proprie decisioni e presenta i rendiconti. Esso può formare delle sottocommissioni per l'esecuzione o la vigilanza di singole operazioni o di certe specie di esse.

Il Consiglio federale emana un regolamento che disciplina l'attività del Consiglio di amministrazione e delle sue commissioni, l'organizzazione del segretariato e l'esecuzione delle sue decisioni.

Art. 110 Esenzione fiscale

Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è esonerato dalle imposte dirette sul reddito e la sostanza, nonchè dalle imposte sulle successioni e le donazioni; è riservata la riscossione di imposte sulla sostanza per quanto concerne gli immobili che non hanno alcun rapporto necessario e diretto con l'attività amministrativa del Fondo di compensazione.

È applicabile l'articolo 94 capoverso 3.

Capo terzo: Riserva della Confederazione282

Art. 111283

I proventi dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate sono accreditati di volta in volta alla riserva della Confederazione a favore dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La riserva non produce interessi.

Art. 112284

Capo quarto: Imposizione sul tabacco

Art. 113 a 153285

282 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 283 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 285 Abrogati dall'art. 46 lett. a della LF del 21 mar. 1969 sull'imposizione del tabacco (RS 641.31).

Parte terza: Disposizioni finali

Art. 154 Attuazione ed esecuzione

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è autorizzato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nella Raccolta Ufficiale delle leggi della Confederazione, a mettere in vigore già innanzi il 1° gennaio 1948, determinate disposizioni particolari relative all'organizzazione.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le relative disposizioni esecutive.

Art. 155286 Sussidi di costruzione

L'assicurazione può concedere sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di case e altre installazioni per persone anziane, per quanto il progetto sia stato annunciato prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, conformemente alle direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e i lavori comincino, il più tardi, due anni e mezzo dopo detta entrata in vigore.

Il Consiglio federale determina le case e installazioni sussidiabili. Fissa le condizioni di erogazione dei sussidi ed il loro ammontare.

Il diritto ai sussidi dell'assicurazione decade nella misura in cui sussidi ai sensi del capoverso 1 siano concessi in virtù di altre leggi federali.

Disposizioni finali della modificazione del 28 giugno 1974287 IV Aumento delle rendite dal 1° gennaio 1975

Le rendite ordinarie dell’AVSI288 in corso il 1° gennaio 1975 sono commutate in rendite intere e rendite parziali secondo il nuovo diritto. A tale scopo, il reddito annuo medio finora determinante è aumentato per conversione con il fattore 1,25 per le rendite sorte prima del 1° gennaio 1974 e con il fattore 1,2 per quelle sorte per la prima volta nel 1974.

Le rendite convertite non possono essere in alcun caso inferiori alle vecchie, con riserva delle riduzioni per soprassicurazione.

V Disposizioni transitorie

Sussidi per la costruzione durante il periodo transitorio I sussidi giusta l'articolo 101289 della legge federale sull'AVS possono essere concessi anche per costruzioni e installazioni la cui attuazione è cominciata dopo il 286 Introdotto dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002 2005; FF 1981 III 677). 289 L'art. 101 è abrogato.

1 gennaio 1973. Le costruzioni già cominciate il 1° gennaio 1973 possono essere parimente sussidiate per le parti e installazioni successivamente attuate.

Disposizioni finali della modificazione del 24 giugno 1977290 (9a revisione dell’AVS)

a. Primo adeguamento delle rendite da parte del Consiglio federale291 1 Il primo adeguamento delle rendite avviene allorchè l'indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunge 175,5 punti. In tale momento, l'indice delle rendite giusta l'articolo 33ter capoverso 2 della LAVS, come anche i suoi componenti indice dei prezzi e indice dei salari, saranno stabiliti a 100 punti.

L'importo minimo della rendita semplice completa di vecchiaia a tenore dell'articolo 34 capoverso 2 della LAVS sarà allora stabilito a 550 franchi, per la data più vicina possibile. Fino a tale momento, il Consiglio federale stabilisce d'anno in anno il fattore di rivalutazione secondo l'articolo 30 capoverso4 della LAVS in base a un indice di 167,5 punti.

Allo stesso momento, il più presto, il Consiglio federale può anche adeguare corrispondentemente i limiti di reddito stabiliti negli articoli 42 capoverso 1 della LAVS e 2 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1965292 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), nonchè la tavola scalare giusta gli articoli 6 e 8 della LAVS.

b. Rendite in corso al momento del primo adeguamento da parte del Consiglio federale 1 Le disposizioni della lettera a riguardanti il calcolo, l'importo e la riduzione delle rendite ordinarie e straordinarie e degli assegni per grandi invalidi sono parimente applicabili, a contare dal primo adeguamento delle rendite, ai casi in cui il diritto alla rendita era già sorto precedentemente.

Le rendite ordinarie in corso, complete o parziali, sono commutate in rendite calcolate secondo il nuovo diritto. A tale scopo, l'attuale reddito annuo medio determinante è rivalutato con il fattore 1,10 : 1,05.

L'importo delle nuove rendite ordinarie non può essere inferiore a quello delle rendite precedenti. È riservata la riduzione per soprassicurazione secondo l'articolo 41 della LAVS.

I titolari di rendite ordinarie in corso dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, la cui rendita è stata surrogata a una rendita d'invalidità, continuano a beneficiare del supplemento al reddito annuo medio giusta l'articolo 36 capoverso 3 della LAI293 anche nel caso in cui il genere della rendita e le basi di calcolo cambiano.

291 Questo adeguamento ha avuto luogo il 1° gen. 1980 [art. 2 dell'O del 17 set. 1979 sull'entrata in vigore integrale della 9a revisione dell'AVS – RU 1979 1365].

Le rendite ordinarie in corso per superstiti, per le quali mancano i dati necessari, sono adeguate soltanto a richiesta, secondo l’articolo 33bis capoverso 2 della LAVS, alle nuove aliquote previste nell’articolo 37 capoverso 2 della LAI.

c. Età minima della moglie per la riscossione di rendite di vecchiaia per coniugi e di rendite completive della rendita semplice di vecchiaia del marito 1 L'età minima che deve avere la moglie per avere diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi è portata al limite menzionato all'articolo 22 capoverso 1 della LAVS nel modo seguente: per il primo anno civile dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, il limite di età di60 anni è aumentato di un anno e per il secondo anno, di un altro anno.

L'età minima che deve avere la moglie per avere diritto alla rendita completiva è portata al limite fissato nell'articolo 22bis capoverso 1 della LAVS nel modo seguente: per ogni anno civile dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, il limite di età di 45 anni è aumentato di un anno.

d. Diritto acquisito alle rendite straordinarie completive e alle rendite semplici straordinarie di vecchiaia senza limiti di reddito per le donne sposate o divorziate 1 La nuova aliquota secondo gli articoli 35bis capoverso 1 e 43 della LAVS è parimenti applicabile alle rendite straordinarie in corso, completive di quella semplice di vecchiaia del marito. In nessun caso però la nuova rendita può essere inferiore alla precedente, riservata la riduzione per superamento dei limiti di reddito.

Le rendite semplici straordinarie di vecchiaia, senza limiti di reddito, già in corso a favore di donne sposate o divorziate, continuano a essere assegnate, alle stesse condizioni, anche dopo l'entrata in vigore della nona revisione dell'AVS.

e. Applicazione del regresso nei confronti dei terzi responsabili Gli articoli 48ter a 48sexies della LAVS si applicano ai casi in cui l'evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

f. Applicazione del nuovo articolo 30 capoversi 2 e 2bis della LAVS L'articolo 30 capoversi 2 e 2bis della LAVS s'applica alle rendite sorte dopo la sua entrata in vigore. Alle rendite in corso a tale momento s'applicano le disposizioni previgenti, anche in caso di cambiamento del genere di rendita.

g. Abrogazione di precedenti disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, contemplate nella legge federale del 30 giugno 1972294 sull'ottava revisione dell'AVS (capo VIII/1), sono abrogate.

Disposizioni finali della modificazione del 20 marzo 1981295

Se il padre defunto era tenuto per sentenza giudiziaria o per convenzione extragiudiziale a contribuire alle spese di mantenimento, per il diritto alla rendita per orfani giusta gli articoli 25 e 26 LAVS il figlio naturale a tenore del Codice civile svizzero296 nel testo vigente innanzi il 1° gennaio 1978 è considerato figlio dell'assicurato defunto.

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni della LAVS, le rendite in corso per orfani continueranno ad essere concesse secondo le norme previgenti.

Disposizione transitoria giusta la modificazione del 7 ottobre 1983297 Adesione tardiva all’assicurazione facoltativa delle mogli di Svizzeri all’estero assicurati obbligatoriamente

Possono aderire retroattivamente all'assicurazione facoltativa, entro due anni dall'entrata in vigore della presente disposizione e indipendentemente dalla loro età:

  1. le donne, domiciliate all'estero, che sono coniugate con un cittadino svizzero obbligatoriamente assicurato, o

  2. le donne che hanno adempiuto tali condizioni in passato.

Con l'adesione, la donna è considerata assicurata per tutto il tempo durante il quale essa è stata coniugata, all'estero, con un cittadino svizzero obbligatoriamente assicurato. Un obbligo di contribuzione non può iniziare anteriormente al 1° gennaio dell'anno nel quale è stata presentata la dichiarazione di adesione.

Il rapporto assicurativo retroattivo copre anche gli eventi assicurati insorti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Tuttavia, eventuali prestazioni o aumenti di prestazioni saranno concessi solo a partire dalla data dell'entrata in vigore.

Il Consiglio federale regola la procedura e i particolari, specialmente le conseguenze del cambiamento di stato civile. Può estendere la possibilità di adesione alle Svizzere che sono od erano coniugate con uno straniero o un apolide obbligatoriamente assicurato.298 297 Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 100 101; FF 1983 II 149 III 843). 298 Vedi anche l'O del 28 nov. 1983 (RS 831.112).

Disposizione finale della modificazione del 7 ottobre 1994299 (10a revisione dell’AVS)

a. Assoggettamento 1 Le persone finora assicurate in conformità all'articolo 1 capoverso 1 lettera c rimangono sottoposte al diritto previgente. Esse possono tuttavia chiedere l'applicazione del nuovo diritto. In caso di cambiamento di datore di lavoro, si applica il nuovo diritto.

Le persone, giusta l'articolo 1 capoverso 3, che non sono state assicurate per un periodo inferiore a tre anni possono chiedere, d'intesa con il datore di lavoro, l'adesione all'assicurazione entro il termine di un anno a partire dell'entrata in vigore della presente modificazione.

b. Prescrizione dei contributi 1 L'articolo 16 capoverso 1 secondo periodo si applica soltanto ai contributi non prescritti al momento dell'entrata in vigore della presente revisione. Per i contributi fissati in base ad una tassazione consecutiva e una procedura di ricupero d'imposta, passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modificazione, il termine scade, giusta l'articolo 16 capoverso 1 secondo periodo, il più tardi entro un anno a partire dall'entrata in vigore.

L'articolo 16 capoverso 2 primo periodo si applica ai crediti per contributi che non erano estinti al momento dell'entrata in vigore della presente modificazione.

c. Introduzione di un nuovo sistema di rendite 1 Le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data.

Nel calcolare le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

L'accredito transitorio corrisponde alla metà dell'importo dell'accredito per compiti educativi. Esso sarà scaglionato come segue:

Anno di nascita Accredito transitorio pari alla metà dell'importo dell'accredito per compiti educativi 1945 e anni precedenti 16 anni 1946 14 anni 1947 12 anni 1948 10 anni 1949 8 anni Anno di nascita Accredito transitorio pari alla metà dell'importo dell'accredito per compiti educativi 1950 6 anni 1951 4 anni 1952 2 anni L'accredito transitorio può tuttavia essere computato al massimo per il numero di anni determinante per la fissazione della scala della rendita assegnata all'avente diritto.

Nel calcolare la rendita di vecchiaia di assegnare alle persone divorziate si applica l'articolo 29quinquies capoverso 3 anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997.

Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente modificazione, le correnti rendite di vecchiaia per coniugi saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta il nuovo diritto secondo i seguenti principi:

  1. è mantenuta la vecchia scala delle rendite;

  2. a ogni coniuge è computata la metà del reddito annuo medio determinante per la rendita per coniugi;

  3. a ogni coniuge è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3.

Se ne deriva una rendita più elevata per i coniugi, la donna sposata può chiedere dal 1° gennaio 1997, che la rendita per coniugi del marito sia sostituita da due rendite secondo i principi del capoverso 5 e che la sua rendita sia fissata in funzione della scala delle rendite corrispondente alla propria durata di contribuzione.

Quattro anni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le correnti rendite semplici di vecchiaia di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta la presente modificazione secondo i seguenti principi:

  1. è mantenuta la vecchia scala delle rendite;

  2. il reddito annuo medio determinante per l'attuale rendita è dimezzato;

  3. agli aventi diritto è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3;

  4. le persone vedove ricevono un supplemento giusta l'articolo 35bis.

L'articolo 31 si applica parimenti alle rendite di vecchiaia delle persone vedove e divorziate fissate secondo il vecchio diritto se ciò dà rendite più elevate. Esso si applica per analogia alle rendite ricalcolate sotto il vecchio diritto in seguito a un divorzio o a un nuovo matrimonio. Le rendite così aumentate sono versate soltanto su richiesta e al più presto a partire dall'entrata in vigore della presente modificazione.

Un accredito transitorio giusta il capoverso 3 è accordato, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente modificazione, alle persone divorziate la cui rendita semplice di vecchiaia era stata fissata unicamente in base ai loro redditi e senza prendere in considerazione gli accrediti per compiti educativi.

I nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.

d. Aumento dell'età di pensionamento delle donne e introduzione della rendita anticipata 1 L'età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS e a64 anni otto anni dopo la sua entrata in vigore.

Il versamento anticipato della rendita è introdotto:

  1. al momento dell'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS, al compimento dei64 anni per gli uomini;

  2. quattro anni dopo l'entrata in vigore, al compimento dei 63 anni per gli uomini e dei 62 anni per le donne.

Le rendite di donne che si avvalgono della facoltà di anticipare la rendita tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009 sono ridotte della metà del tasso di riduzione giusta l'articolo 40 capoverso 3.

e. Soppressione della rendita completiva per la moglie nell’AVS 1 L'età minima richiesta per la moglie che pretende una rendita completiva, giusta il previgente articolo 22bis capoverso 1, è adeguata come segue: per ogni anno civile trascorso a partire dell'entrata in vigore del nuovo articolo 22bis capoverso 1, il previgente limite di età di 55 anni è aumentato di un anno.

La rendita completiva a favore della moglie accordata ad un assicurato che beneficia di una rendita di vecchiaia anticipata dev'essere ridotta conformemente all'articolo 40 capoverso 3.

f. Nuove disposizioni concernenti la rendita per vedove e introduzione della rendita per vedovi 1 Il diritto alla rendita vedovile per le donne divorziate che hanno compiuto i 45 anni il 1° gennaio 1997 è retto dalle disposizioni attualmente vigenti se non sussiste nessun diritto alla prestazione giusta il nuovo articolo 24a.

Per quanto i nuovi disposti diano diritto a una prestazione, gli articoli 23-24a e 33 si applicano anche agli eventi assicurati verificatisi prima del 1° gennaio 1997. Nondimeno, le prestazioni sono concesse solo su richiesta e al più presto a partire dall'entrata in vigore.

g. Mantenimento del diritto previgente 1 L'articolo 2 del decreto federale del 19 giugno 1992£300 concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento si applica anche dopo il 31 dicembre 1995 per le rendite il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 1997. L'articolo 2 si applica per analogia anche agli assicurati celibi.

300 [RU 1992 1982, 1995 510 3517 n. I 5]

L’attuale articolo 29bis capoverso 2 si applica agli anni di contributo precedenti il 1° gennaio 1997, anche se la rendita è fissata dopo l'entrata in vigore della decima revisione.

I datori di lavoro che il 1° gennaio 1997 hanno versato essi stessi le rendite ai dipendenti o ai loro superstiti conformemente all'articolo 51 capoverso 2 possono continuare a versare le rendite alle stesse condizioni.

h. Prestazioni accordate a cittadini di Stati che non hanno concluso convenzioni di sicurezza sociale con la Svizzera L'articolo 18 capoverso 2 si applica anche qualora l'evento assicurato si sia verificato prima del 1° gennaio 1997, purché i contributi AVS non siano già stati rimborsati all'assicurato. Il diritto alla rendita ordinaria sorge tuttavia al più presto con l'entrata in vigore. L'articolo 18 capoverso 3 si applica per le persone alle quali i contributi AVS non sono ancora stati rimborsati e il cui diritto al rimborso non è ancora caduto in prescrizione.

Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 1999301

Il decreto federale del 4 ottobre 1985302 che stabilisce i contributi, federale e cantonale, all’assicurazione vecchiaia e superstiti è abrogato.

Il Consiglio federale propone all’Assemblea federale un nuovo disciplinamento dell’articolo 103 in modo che possa entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2005. Tale disciplinamento deve possibilmente costituire una parte della nuova perequazione finanziaria tra la Confederazione e i Cantoni; altrimenti esso deve sgravare durevolmente le finanze della Confederazione.

Tariffa dei dazi sui tabacchi303