831.10
Legge federale
su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS)1
del 20 dicembre 1946 (Stato 1° gennaio 2022)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 34quater della Costituzione federale2 (Cost.);3
visti i messaggi del Consiglio federale del 24 maggio, del 29 maggio e del
24 settembre 19464,
decreta:
Parte prima Assicurazione
Capo primo Applicabilità della LPGA
Art. 1
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Ad eccezione degli articoli 32 e 33 la LPGA non è applicabile alla concessione di sussidi per l’assistenza alle persone anziane (art. 101bis).7
Capo primo a Persone assicurate
Art. 1a9 Assicurazione obbligatoria10
Sono assicurati in conformità della presente legge:
11le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera;
12I cittadini svizzeri che lavorano all’estero:
al servizio della Confederazione;
al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell’articolo 12;
al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19 marzo 197613 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c.14
Non sono assicurati:
15gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale;
le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre;
16le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 soltanto per un periodo relativamente breve; il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Possono continuare ad essere assicurati:
le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;
fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all’estero.17
Possono aderire all’assicurazione:
le persone domiciliate in Svizzera non assicurate in virtù di una convenzione internazionale;
18i membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200719 sullo Stato ospite che non sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario;
i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un’attività lucrativa e che sono assicurate in virtù dei capoversi 1 lettera c, 3 lettera a o in virtù di una convenzione internazionale, in quanto domiciliati all’estero.20
Il Consiglio federale precisa le condizioni per continuare l’assicurazione in virtù del capoverso 3 e per aderirvi in virtù del capoverso 4; fissa inoltre le modalità di recesso e di esclusione.21
Art. 222 Assicurazione facoltativa
I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell’AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all’assicurazione facoltativa.23
Gli assicurati possono disdire l’assicurazione facoltativa.
Gli assicurati sono esclusi dall’assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto.
I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono pari all’8,7 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 826 franchi24 all’anno.25
Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 826 franchi26 all’anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.27
Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull’assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell’assicurazione facoltativa la durata dell’obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi.
Capo secondo Contributi28
A. Contributi degli assicurati
I. Obbligo di pagare i contributi
Art. 3 Persone tenute al pagamento dei contributi
Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa. Se non esercitano un’attività lucrativa, l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.29
Non sono tenuti a pagare i contributi:
30gli adolescenti che esercitano un’attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 17 anni;
b. e c. 31...
32i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 20 anni, se non ricevono un salario in contanti;
33...
Si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo:
i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa;
gli assicurati che lavorano nell’azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti.34
Il capoverso 3 si applica anche agli anni civili in cui:
il matrimonio è contratto o sciolto;
il coniuge che esercita un’attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vecchiaia.35
II. Contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa
Art. 436 Calcolo dei contributi
I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo:
i redditi provenienti da un’attività lucrativa esercitata all’estero;
37i redditi provenienti da un’attività lucrativa ottenuti dalle donne dopo i 64 anni e dagli uomini dopo i 65 anni, fino a una volta e mezzo l’importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoverso 5.
Art.
5 Contributi sul reddito di un’attività dipendente
1. Regola
Dal reddito di un’attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,35 per cento.38
Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.
Per i familiari che lavorano nell’azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti:
fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 20 anni; come pure
dopo l’ultimo giorno del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.39
Il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.
...40
Art. 641 2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi
Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari all’8,7 per cento del salario determinante.
I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d’intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall’articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,35 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l’assicurato.
Art. 742 3. Salari complessivi
Il Consiglio federale può stabilire salari complessivi per i familiari che lavorano nell’azienda agricola di famiglia.
Art.
843 Contributi sul reddito di un’attività lucrativa indipendente
1. Regola
Dal reddito di un’attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell’8,1 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 57 400 franchi44, ma è almeno di 9600 franchi45 l’anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,35 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.
Se il reddito annuo di un’attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 9500 franchi46, l’assicurato deve pagare il contributo minimo di 413 franchi47 l’anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante. In questo caso l’assicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell’attività lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso della tavola scalare.
Art. 9 2. Nozione e determinazione
Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d’altri.
Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:
le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall’uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
le perdite commerciali subite e allibrate;
48le elargizioni fatte dal titolare dell’azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso, nonché le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;
49i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
50l’interesse del capitale proprio impegnato nell’azienda; il tasso d’interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.
Il Consiglio federale può accordare, all’occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell’azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.51
Le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale dei contributi di cui all’articolo 8 della presente legge, all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 195952 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e all’articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 195253 sulle indennità di perdita di guadagno. A tal fine il reddito comunicato è calcolato al 100 per cento in base ai tassi di contribuzione applicabili.54
Art. 9bis55 Adeguamento della tavola scalare e del contributo minimo
Il Consiglio federale può adeguare all’indice delle rendite secondo l’articolo 33ter i limiti della tavola scalare di cui all’articolo 8 e il contributo minimo di cui agli articoli 2, 8 e 10.
III. Contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa
Art. 1056
Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 413 franchi57; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori 413 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno.58
Pagano il contributo minimo:
gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni;
le persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell’aiuto sociale pubblico;
le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi.59
Il Consiglio federale può prevedere che altri assicurati senza attività lucrativa paghino il contributo minimo, se non si può ragionevolmente esigere ch’essi paghino contributi più elevati.60
Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulla cerchia delle persone non considerate esercitanti un’attività lucrativa e sul calcolo dei contributi. Esso può prevedere che, a richiesta degli assicurati, i contributi pagati sul reddito di un’attività lucrativa siano imputati sui contributi da questi dovuti a titolo di persone non esercitanti un’attività lucrativa.
Il Consiglio federale può obbligare gli istituti scolastici a segnalare alla cassa di compensazione competente gli studenti potenzialmente obbligati a versare contributi a titolo di persone non esercitanti un’attività lucrativa. Se vi acconsente, la scuola può essere incaricata di prelevare i contributi.61
IV. Riduzione e condono dei contributi
Art. 1162
I contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo.
Il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell’autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.
B. Contributi dei datori di lavoro
Art. 12 Datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi
È considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l’articolo 5 capoverso 2.
Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.63
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e le consuetudini stabilite dal diritto internazionale concernenti:
l’assoggettamento all’obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera;
l’esenzione dall’obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro che hanno uno stabilimento d’impresa in Svizzera.64
Art. 1365 Ammontare del contributo dei datori di lavoro
Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,35 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.
C. Riscossione dei contributi
Art. 14 Termini e procedura di riscossione
I contributi del reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
I contributi del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.66
I contributi dei richiedenti l’asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non esercitano un’attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l’articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui:
tali persone sono riconosciute come rifugiati;
a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o
in virtù dell’età, della morte o dell’invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI67.68
Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l’articolo 51 LPGA69. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA.70
Il Consiglio federale emana prescrizioni su:
i termini di pagamento dei contributi;
la procedura di diffida e di tassazione d’ufficio;
71il pagamento di contributi arretrati;
72il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all’articolo 24 LPGA;
73... . 74
Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi.75
Il Consiglio federale può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un’attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l’importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati soltanto a richiesta dell’assicurato.76
Art. 14bis77 Supplementi
Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest’ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti. I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore.
La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato per un delitto o una contravvenzione secondo gli articoli 87 e 88.
La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo di compensazione AVS78. Il Consiglio federale stabilisce la quota che le casse di compensazione possono trattenere a copertura delle loro spese.
Art. 15 Esecuzione per crediti di contributi dovuti
I contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite scadute.
Di regola l’esecuzione per i contributi si prosegue in via di pignoramento anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (art. 43 LF dell’11 apr. 1889 sulla esecuzione e sul fallimento79).
Art. 1680 Prescrizione
I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA81, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.82 Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la decisione è passata in giudicato.83 Durante la procedura d’inventario chiesta dagli eredi (art. 580 e segg. CC84) o la moratoria concordataria, il corso del termine rimane sospeso. Se allo spirare del termine è in corso una procedura di esecuzione o di fallimento, il termine spira alla chiusura di tale procedura. L’articolo 149a capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 188985 sulla esecuzione e sul fallimento non è applicabile.86 Il credito per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all’articolo 20 capoverso 387.
Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell’indebito pagamento, ma in ogni caso cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. In deroga all’articolo 25 capoverso 3 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine scade in ogni caso soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all’imposta federale diretta sull’utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si estingue, in deroga all’articolo 25 capoverso 3 LPGA, un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale è passata in giudicato.88
Art. 1789
Capo terzo Rendite
A. Diritto alla rendita
I. In generale
Art. 1890 Aventi diritto
Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi. ...91
Gli stranieri come pure i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA92) in Svizzera.93 Ogni persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative allo statuto dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali contrarie, in particolare quelle concluse con Stati la cui legislazione accorda ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi pressappoco equivalenti a quelli della presente legge.94
Nel caso di persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze, per il diritto alla rendita è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione della rendita.95
In caso di domicilio all’estero, i contributi pagati in conformità agli articoli 5, 6, 8, 10 o 13 da stranieri, originari di Stati con i quali non è stata conclusa una convenzione internazionale, possono essere rimborsati agli stessi o ai loro superstiti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e in particolare l’entità del rimborso.96
Art. 1997
Art. 2098 Esecuzione forzata e compensazione delle rendite99
Il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata.100
Possono essere compensati con prestazioni scadute:
i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI101, dalla legge federale del 25 settembre 1952102 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952103 sugli assegni familiari nell’agricoltura;
i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie.104
II. Diritto alla rendita di vecchiaia
Art. 21105 Rendita semplice106
Hanno diritto a una rendita di vecchiaia:
gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
le donne che hanno compiuto i 64 anni.
Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Art. 22107
Art. 22bis108 Rendita completiva
Gli uomini e le donne che hanno beneficiato di una rendita completiva dell’assicurazione per l’invalidità fino al sorgere del diritto alla rendita di vecchiaia, continuano a ricevere la rendita completiva fino al momento in cui il coniuge acquisisce il diritto alla rendita di vecchiaia o di invalidità. La persona divorziata è parificata alla persona coniugata, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono assegnati e non può pretendere per sé una rendita d’invalidità o di vecchiaia.109
In deroga all’articolo 20 LPGA110, la rendita completiva va versata al coniuge che non ha diritto alla rendita:
su sua richiesta, se il coniuge avente diritto a una rendita non provvede al sostentamento della famiglia;
su sua richiesta, se i coniugi vivono separati;
d’ufficio, se i coniugi sono divorziati.111
Sono salve disposizioni diverse pronunciate dal giudice civile nei casi di cui al capoverso 2.112
Art. 22ter113 Rendita per i figli
Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell’assicurazione per l’invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell’altro coniuge.
La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull’impiego appropriato (art. 20 LPGA114) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può disciplinare il versamento per casi speciali, in deroga all’articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.115
III. Diritto alla rendita vedovile
Art. 23117 Rendita vedovile
Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli.
Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi:
i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l’articolo 25 capoverso 3;
gli affiliati, giusta l’articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati.
Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l’adozione.
Il diritto si estingue:
con il passaggio a nuove nozze;
con la morte della vedova o del vedovo.
Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 24118 Disposizioni particolari
Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell’articolo 23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.
Oltre alle cause di estinzione di cui all’articolo 23 capoverso 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l’ultimo figlio compie i 18 anni.
Art. 24a119 Coniugi divorziati
Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:
ha uno o più figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni;
il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni;
il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni.
Se il coniuge divorziato non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il diritto a una rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché ha figli di meno di 18 anni.
Art. 24b Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o d’invalidità
Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la LAI120, è versata soltanto la rendita più elevata.
IV. Diritto alla rendita per orfani
Art. 25121 Rendita per orfani
Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.
I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano.
Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi.
Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l’orfano compie i 18 anni o muore.
Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.
Art. 26 a 28122
Art. 28bis123 Concorso con altre rendite
Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o una rendita secondo la LAI124, è versata soltanto la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, il confronto avviene in base alla somma delle due rendite per orfani.
B. Rendite ordinarie
Art. 29 Beneficiari: rendite complete e rendite parziali
Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti.125
Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di:
rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.126
I. Norme per il calcolo delle rendite ordinarie
Art. 29bis127 Disposizioni generali per il calcolo della rendita
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso).
Il Consiglio federale disciplina il computo dei mesi di contribuzione trascorsi durante l’anno di inizio del diritto alla rendita, dei periodi di contributo precedenti il 1° gennaio dell’anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e degli anni concessi in più.128
Art. 29ter129 Periodo di contributo completo
Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d’età.
Sono considerati anni di contribuzione i periodi:
durante i quali una persona ha pagato i contributi;
durante i quali il suo coniuge, giusta l’articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo;
durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza.
Art.
29quater130 Reddito annuo medio
1. Principio
La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone:
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa;
degli accrediti per compiti educativi;
degli accrediti per compiti assistenziali.
Art.
29quinquies131 2. Redditi risultanti da un’attività lucrativa.
Contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa
Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi.
I contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto nell’articolo 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa.
I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita;
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia;
il matrimonio è sciolto mediante divorzio.132
Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita; e
133in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti.
Il capoverso 4 non è applicabile all’anno civile in cui il matrimonio è contratto o sciolto.134
Il Consiglio federale disciplina la procedura. Stabilisce in particolare quale cassa di compensazione debba procedere alla ripartizione dei redditi.135
Art. 29sexies136 3. Accrediti per compiti educativi
Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l’autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l’autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l’assegnazione dell’accredito per compiti educativi, nei casi in cui:137
uno o entrambi i genitori abbiano in custodia fanciulli senza però esercitare l’autorità parentale;
soltanto uno dei genitori sia assicurato presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti;
le condizioni per l’assegnazione di un accredito per compiti educativi non siano adempite per l’intero anno civile;
138genitori divorziati o non coniugati esercitano in comune l’autorità parentale.
L’accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 al momento dell’inizio del diritto alla rendita.
L’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell’anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita.
Art. 29septies139 4. Accrediti per compiti assistenziali
Gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente o di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione militare hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali se possono raggiungere facilmente le persone che assistono. Essi devono far valere tale diritto ogni anno per scritto. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri nonché il partner che convive con l’assicurato nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.140
Per i periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali.
Il Consiglio federale può precisare il criterio della facile raggiungibilità di cui al capoverso 1.141 Esso disciplina la procedura nonché l’assegnazione dell’accredito per compiti assistenziali nei casi in cui:
più persone adempiano le condizioni per l’assegnazione di un accredito per compiti assistenziali;
soltanto uno dei coniugi sia assicurato presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti;
le condizioni per l’assegnazione di un accredito per compiti assistenziali non siano adempite per l’intero anno civile.
L’accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 al momento dell’inizio del diritto alla rendita. Esso viene registrato nel conto individuale.
Qualora il diritto all’accredito per compiti assistenziali non venga fatto valere entro cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile durante il quale ci si è occupati di una persona, l’accredito per l’anno corrispondente non viene più registrato nel conto individuale.
L’accredito per compiti assistenziali durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell’anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato per il coniuge che ha per primo diritto alla rendita.
Art. 30142 5. Determinazione del reddito annuo medio
La somma dei redditi dell’attività lucrativa è rivalutata in funzione dell’indice delle rendite previsto nell’articolo 33ter. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione.
La somma dei redditi rivalutati derivanti da un’attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione.
Art. 30bis143 Prescrizioni per il calcolo delle rendite144
Il Consiglio federale emana prescrizioni per il calcolo delle rendite.145 A tale scopo può arrotondare per eccesso o per difetto il reddito determinante e le rendite.146 Esso può emanare disposizioni sul computo delle frazioni di anni di contribuzione e dei corrispondenti redditi e prevedere che gli anni di contribuzione e i redditi di un’attività lucrativa nel periodo di tempo per il quale fu erogata una rendita d’invalidità non siano computati.147
Art. 30ter148 Conti individuali
Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari.
I redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.149
I redditi soggetti a contribuzione dei lavoratori sono annotati nel conto individuale sotto l’anno in cui sono stati versati. I redditi sono tuttavia annotati sotto l’anno in cui è stata esercitata l’attività lucrativa se il lavoratore:
non lavora più per il datore di lavoro quando il salario gli viene versato;
fornisce la prova che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un’attività lucrativa esercitata in un anno precedente e per la quale sono stati versati contributi inferiori a quello minimo.150
I redditi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dei dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi e delle persone senza attività lucrativa sono sempre annotati sotto l’anno per il quale sono fissati i contributi.151
Art. 31152153 Determinazione di una nuova rendita
Se deve essere fissata una nuova rendita di vecchiaia in seguito all’insorgere del diritto alla rendita del coniuge o allo scioglimento del matrimonio, le regole di calcolo applicabili al primo caso di rendita sono determinanti. La nuova rendita calcolata in base a queste disposizioni dev’essere aggiornata.
Art. 32154
Art. 33155156 Rendita per superstiti
La rendita vedovile e per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali. Rimane salvo il capoverso 2.
Se muoiono entrambi i genitori, ogni rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio, determinato secondo i principi generali (art. 29quater segg.), di ciascuno dei genitori.
Se la persona assicurata muore prima di aver compiuto i 45 anni, al suo reddito medio dell’attività lucrativa157 per il calcolo della rendita per superstiti viene aggiunto un supplemento percentuale. Il Consiglio federale stabilisce i tassi corrispondenti in base all’età dell’assicurato al momento del decesso.
Art. 33bis158 Commutazione di una rendita d’invalidità159
Le rendite di vecchiaia o per superstiti che sostituiscono una rendita in conformità della LAI160 sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi che per la rendita di invalidità, se deriva un vantaggio all’avente diritto.
Il calcolo della rendita dei coniugi dev’essere adeguato giusta il capoverso 1 se le condizioni della ripartizione e dell’attribuzione reciproca del reddito sono soddisfatte.161
Se la rendita d’invalidità è stata calcolata in conformità dell’articolo 37 capoverso 2 della LAI, le prescrizioni di questo articolo si applicano per analogia alla rendita di vecchiaia o alla rendita per i superstiti, il cui calcolo si fonda sugli stessi elementi che per la rendita d’invalidità.162
Se le rendite ordinarie di vecchiaia o per i superstiti sostituiscono rendite straordinarie d’invalidità calcolate in conformità degli articoli 39 capoverso 2 e 40 capoverso 3 LAI, dette rendite ordinarie importano, se la durata di contribuzione è intera, almeno il 133 1/3 per cento dell’ammontare minimo della corrispondente rendita completa.163
Per il calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge beneficia o ha beneficiato di una rendita d’invalidità, il reddito annuo medio determinante al momento dell’insorgere della rendita d’invalidità è considerato come reddito giusta l’articolo 29quinquies per la durata di riscossione della rendita. Se il grado d’invalidità è inferiore al 60 per cento, è presa in considerazione soltanto una frazione corrispondente del reddito medio annuo.164 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura.165
Art. 33ter166 Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari
Di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all’evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, un nuovo indice delle rendite.
L’indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell’indice dei salari, determinato dalla Segreteria di Stato d’economia167, e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
Il Consiglio federale propone, secondo la situazione finanziaria dell’assicurazione, di modificare il rapporto fra i due valori degli indici menzionati nel capoverso 2.
Il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie qualora l’indice nazionale dei prezzi al consumo abbia subìto, in un anno, un aumento di oltre il 4 per cento.168
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive, arrotondare per eccesso o per difetto l’indice delle rendite e disciplinare la procedura per l’adeguamento delle rendite.
II. Rendite complete169
Art.
34170 Calcolo e importo della rendita completa
1. Rendita di vecchiaia
La rendita mensile di vecchiaia si compone di (formula delle rendite):
una frazione dell’importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita);
una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita).
Sono applicabili le disposizioni seguenti:
se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 74/100 e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 13/600;
se il reddito annuo medio determinante è superiore all’importo minimo della rendita semplice di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all’importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 104/100, e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 8/600.
L’importo massimo della rendita corrisponde al doppio dell’importo minimo.
L’importo minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l’importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l’importo minimo.
L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia di 1195 franchi corrisponde a un indice delle rendite di 217,3 punti.171
Art. 35172 2. Somma delle due rendite per coniugi
La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:
entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia;
uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.
Non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria.
Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta.
Art. 35bis173 3. Supplemento accordato alle vedove e ai vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia
Le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non devono superare l’importo massimo della rendita di vecchiaia.
Art. 35ter174 4. Rendita per figli
La rendita per figli è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L’articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.
Art. 36175 5. Rendita vedovile
La rendita vedovile è pari all’80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.
Art. 37176 6. Rendita per orfani
La rendita per orfani è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. La rendita per orfani destinata ad aventi diritto che avevano un rapporto di filiazione soltanto con il genitore deceduto è pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.
Se muoiono entrambi i genitori, le rendite per orfani devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L’articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.
I figli trovatelli ricevono una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia.
Art. 37bis177 7. Concorso di rendite per orfani e rendite per figli
Se per la medesima persona sono riunite le condizioni che danno diritto a una rendita per orfani e a una rendita per figli, la somma delle due rendite ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L’articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.
III. Rendite parziali
Art. 38178 Calcolo
La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa calcolata conformemente agli articoli 34 a 37.179
Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurato e quello degli assicurati della sua classe d’età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione.180
Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulla graduazione delle rendite.181
IV. Età flessibile per il godimento della rendita182
Art. 39183 Possibilità ed effetto del rinvio
Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l’inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.184
La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta.
Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d’aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite.
Art. 40185 Possibilità ed effetto dell’anticipazione
Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l’ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.
La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.
Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali.186
V. Riduzione delle rendite ordinarie187
Art. 41188 Riduzione per soprassicurazione189
In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA190, le rendite per figli e per orfani sono ridotte nella misura in cui, insieme con la rendita del padre o della madre, superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di quest’ultima.191
Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.192
Il Consiglio federale emana disposizioni particolari e prescrizioni speciali sulle rendite parziali.193
C. Rendite straordinarie194
Art. 42195 Beneficiari
Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA196) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della loro classe d’età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita.197 Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti.
Chiunque benefici d’una rendita deve adempire personalmente le esigenze di domicilio e dimora abituale in Svizzera.
I coniugi di cittadini svizzeri all’estero affiliati all’assicurazione obbligatoria che in virtù di una convenzione bilaterale o di usi internazionali, non appartengono all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dello Stato di domicilio, sono parificati ai coniugi di cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.
Art. 43 Importo delle rendite straordinarie
Le rendite straordinarie sono pari all’importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti. È fatto salvo il capoverso 3.198
...199
In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA200, le rendite straordinarie per figli e per orfani sono ridotte in quanto, aggiunte alle rendite del padre e della madre, superino l’importo massimo stabilito dal Consiglio federale.201
D. Assegno per grandi invalidi, contributo per l’assistenza e mezzi ausiliari202
Art. 43bis203 Assegno per grandi invalidi
Hanno diritto all’assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA204) in Svizzera, che presentano un’invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve.205 La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.206
Il diritto all’assegno per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.207
Il diritto all’assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l’assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.208
L’assegno mensile per grandi invalidi di grado elevato ammonta all’80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall’articolo 34 capoverso 5.209
La persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l’età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione per l’invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un’indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.210
Il Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all’assegno per grandi invalidi dell’assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio.211
Le disposizioni della LAI212 sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità.213 Spetta agli uffici per l’assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità214. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.
Art. 43ter215 Contributo per l’assistenza
La persona che, fino al momento in cui ha raggiunto l’età di pensionamento o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita di vecchiaia anticipata, ha beneficiato di un contributo per l’assistenza versato dall’assicurazione per l’invalidità continua a riceverlo per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento. Al diritto al contributo per l’assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42quater–42octies LAI216.
Art. 43quater217 Mezzi ausiliari
Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA218) che abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.219
Esso stabilisce in quali casi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto a mezzi ausiliari per esercitare un’attività lucrativa o svolgere le loro mansioni abituali.220
Esso indica i mezzi ausiliari consegnati o sussidiati dall’assicurazione; ne disciplina la consegna, come pure la procedura, e stabilisce quali norme della LAI221 sono applicabili.
E. Disposizioni varie
Art. 43quinquies223 Vigilanza sull’equilibrio finanziario
Il Consiglio federale fa esaminare periodicamente se lo sviluppo finanziario dell’assicurazione è equilibrato e sottopone il risultato di tale esame alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Se necessario propone un emendamento della legge.224
Art. 44225 Versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi
Di regola le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono versati su un conto bancario o postale. A sua richiesta, possono essere versati direttamente al beneficiario. Il Consiglio federale disciplina la procedura.
Le rendite parziali il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all’articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA226, una volta all’anno posticipatamente in dicembre. L’avente diritto può chiedere un versamento mensile.
Art. 45227
Art. 46228 Ricupero di rendite e assegni per grandi invalidi non riscossi
Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell’articolo 24 capoverso 1 LPGA229.
Se l’assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l’assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.
Il Consiglio federale può limitare o escludere, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il pagamento di rendite ordinarie di vecchiaia arretrate, per le quali vale il rinvio.
Art. 47230
Art. 48231
Art. 48bis a 48sexies232
Capo quarto Organizzazione
A. In generale
Art. 49233 Regola
L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA234), dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle casse di compensazione professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione.
Art. 49a235 Sistemi d’informazione
Il Consiglio federale può prescrivere agli organi esecutivi l’utilizzo di sistemi d’informazione sviluppati, previa consultazione degli organi interessati, per l’adempimento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 1999236 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
Art. 49b237 Trattamento di dati personali
Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per:
calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l’impiego;
far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
allestire statistiche;
238assegnare o verificare il numero AVS.
Art. 50239
Art. 50a240 Comunicazione di dati
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA241:242
a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
bbis.243 agli organi di un’altra assicurazione sociale e ad altri servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il numero AVS244, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;
bter.245 ai servizi incaricati dell’esercizio della banca dati centrale per documentare lo stato civile o incaricati di gestire il sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;
c. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992246 sulla statistica federale;
cbis. 247ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici secondo la legge del 18 marzo 2016248 sulla registrazione dei tumori;
a. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
dbis.249 al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015250 sulle attività informative;
e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 1889251 sulla esecuzione e sul fallimento,
alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale,
252alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile253,
254...
255alle autorità competenti nel settore della migrazione di cui all’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005256 sugli stranieri e la loro integrazione.257
Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005258 contro il lavoro nero.259
In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito.260
Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:261
per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
Art. 50b262 Procedura di richiamo
Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4):
l’Ufficio centrale del 2° pilastro, nell’ambito dell’articolo 24d della legge federale del 17 dicembre 1993263 sul libero passaggio;
le casse di compensazione, gli uffici dell’AI e l’ufficio federale competente, per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI264;
265gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981266 sull’assicurazione contro gli infortuni, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso;
267l’assicurazione militare, per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso.
Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, la collaborazione fra utenti, la sicurezza dei dati nonché la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell’assicurazione militare.268
Art. 50c269 Numero AVS
Il numero AVS è assegnato a ogni persona che:
ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA270);
abita all’estero e versa contributi o percepisce prestazioni o fa domanda per ottenerne.
Il numero AVS è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario:271
per attuare l’AVS; o
272nei rapporti con un servizio o un’istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente al di fuori dell’AVS.
Il numero AVS non deve essere composto in modo tale da permettere di risalire alla persona cui esso è assegnato.
Art. 50d a 50g273
B. Datori di lavoro
Art. 51 Compiti
I datori di lavoro devono prelevare i contributi del dipendente su ogni salario ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2.274
...275 276
I datori di lavoro devono verificare, in base ai documenti ufficiali d’identità, le indicazioni date dai dipendenti nella domanda per ottenere il certificato di assicurazione. Essi sono tenuti a regolare periodicamente, con le casse di compensazione, alle quali sono affiliati, il conto dei contributi riscossi sui salari, di quelli dovuti da essi e delle rendite e degli assegni per grandi invalidi versati, e a dare le indicazioni necessarie per la tenuta dei conti individuali dei dipendenti.277
Il Consiglio federale può assegnare ai datori di lavoro altri compiti relativi alla riscossione dei contributi o al pagamento delle rendite.
Art. 52278 Responsabilità
Il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione.
Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno.279
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni280 sugli atti illeciti.281
La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione formale.282
In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA283, in caso di ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato.
La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa.
C. Casse di compensazione
I. Casse di compensazione professionali
Art.
53284 1 Condizioni
a. Costituzione di casse di compensazione dei datori di lavoro285
Sono autorizzate a costituire casse di compensazione professionali una o più associazioni professionali svizzere, come pure una o più associazioni interprofessionali svizzere o regionali, di datori di lavoro o di persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, qualora:286
287si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione delle associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l’anno;
la decisione di costituire una cassa di compensazione sia stata presa dall’organo dell’associazione competente a modificare gli statuti, alla maggioranza di tre quarti dei voti emessi, e sia stata documentata con atto pubblico.
Se parecchie delle associazioni indicate nel capoverso 1 costituiscono insieme una cassa di compensazione o se una siffatta associazione intende partecipare alla gestione di una cassa di compensazione esistente, ogni singola associazione deve prendere una decisione conforme al capoverso 1 lettera b per quanto concerne la gestione in comune della cassa.
Art. 54 b. Costituzione di casse di compensazione paritetiche288
Una associazione di impiegati od operai oppure parecchie di siffatte associazioni insieme, che riuniscano almeno la metà degli impiegati od operai facenti parte della cassa di compensazione da costituire o già esistente, hanno il diritto di chiedere l’amministrazione paritetica della cassa. Questo diritto spetta parimente alle associazioni di impiegati od operai che riuniscono almeno un terzo degli impiegati od operai membri della cassa di compensazione; occorre tuttavia che acconsentano espressamente all’amministrazione paritetica della cassa tutte le altre associazioni di impiegati od operai alle quali appartengano, sia a una sola sia a tutte insieme, 10 per cento almeno degli impiegati od operai membri della cassa di compensazione.
Se le associazioni di impiegati od operai fanno uso del diritto loro conferito nel capoverso 1, le associazioni dei datori di lavoro e quelle di impiegati od operai interessate devono stabilire insieme un regolamento della cassa che disciplini tutte le questioni importanti relative alla gestione di essa.
A giudicare le controversie sorte nello stabilire il regolamento della cassa è competente un tribunale arbitrale, i cui membri sono scelti nel proprio seno dalla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità289. Nelle sue decisioni, il tribunale arbitrale è tenuto a ripartire in parti uguali tra le associazioni di datori di lavoro e quelle di impiegati od operai i diritti e i doveri derivanti dalla gestione della cassa.290 Le decisioni del tribunale arbitrale possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.291 Il Consiglio federale disciplina la procedura d’arbitrato.292
Le associazioni di impiegati o di operai che non accettano la decisione del Tribunale perdono il diritto alla partecipazione paritetica all’amministrazione della cassa; le associazioni di datori di lavoro che non accettano la decisione del Tribunale perdono il diritto di costituire una cassa di compensazione professionale.
Art. 55 2. Garanzia
Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono prestare garanzia per il risarcimento dei danni, di cui rispondono conformemente all’articolo 78 LPGA293 e all’articolo 70 della presente legge.294
La garanzia deve essere prestata, a scelta delle associazioni, mediante:
deposito di una somma in valuta svizzera;
pegno di cartevalori svizzere;
atto di fideiussione.
La garanzia dev’essere prestata per un dodicesimo della somma dei contributi che la cassa di compensazione incasserà presumibilmente nel corso di un anno, tuttavia essa deve importare al minimo 200 000 franchi, e non deve sorpassare 500 000 franchi. Se la differenza tra la somma effettiva dei contributi e quella presunta sorpassa il 10 per cento, la garanzia dev’essere adeguata.295
Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari relative alla garanzia.
Art. 56 3. Procedura
Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono chiederne per iscritto l’autorizzazione al Consiglio federale, allegando alla loro domanda il progetto di regolamento della cassa. Nel contempo esse devono provare che sono adempite le condizioni indicate nell’articolo 53 ed eventualmente quelle dell’articolo 54.
Il Consiglio federale accorda l’autorizzazione di costituire una cassa di compensazione professionale, se le condizioni dell’articolo 53 ed eventualmente quelle dell’articolo 54 sono adempite e se è stata prestata la garanzia conformemente all’articolo 55.
La cassa di compensazione professionale è costituita ed acquista la personalità giuridica quando il regolamento della cassa è stato approvato dal Consiglio federale.
Art. 57 4. Regolamento della cassa
Le associazioni fondatrici stabiliscono il regolamento della cassa. Soltanto esse hanno la competenza di modificarlo. Il regolamento della cassa e le modificazioni dello stesso devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.
Il regolamento deve contenere disposizioni su:
la sede della cassa di compensazione;
la composizione e la nomina del comitato direttivo della cassa;
i compiti e le competenze del comitato direttivo della cassa e del gerente della cassa;
l’organizzazione interna della cassa;
la istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;
le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;
la revisione della cassa e il controllo dei datori di lavoro;
296la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle associazioni alla prestazione della garanzia nel senso dell’articolo 55 e l’ordinamento del regresso nei casi in cui sono applicabili l’articolo 78 LPGA297 e l’articolo 70 della presente legge.
Art.
58 Organizzazione
1. Comitato direttivo della cassa
L’organo supremo di una cassa di compensazione professionale è il comitato direttivo della cassa.
Il comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni fondatrici e, all’occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione. Il presidente, nonché la maggioranza dei membri del comitato direttivo sono designati dalle associazioni fondatrici; gli altri membri, in ogni caso un terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od operai interessate, in proporzione del numero degli impiegati od operai da esse rappresentati e appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere nominati membri del comitato direttivo soltanto cittadini svizzeri, affiliati alla rispettiva cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.
La composizione del comitato direttivo delle casse di compensazione professionali paritetiche è stabilita a norma del regolamento delle stesse.
Al comitato direttivo incombe:
l’organizzazione interna della cassa;
la nomina del gerente della cassa;
la fissazione dei contributi per le spese di amministrazione;
il disciplinamento delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro;
l’approvazione del conto d’esercizio e del rapporto annuale. Il regolamento può attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo.
Art. 59 2. Gerente della cassa
Il gerente della cassa è incaricato dell’amministrazione della cassa di compensazione, per quanto non ne è competente il comitato direttivo.
Egli deve presentare ogni anno al comitato direttivo il rapporto di gestione e il conto d’esercizio.
Art. 60 Scioglimento
La decisione di scioglimento di una cassa professionale di compensazione deve essere presa dall’organo competente a modificare gli statuti, con la maggioranza di tre quarti dei voti emessi, deve risultare da atto pubblico e essere notificata immediatamente al Consiglio federale, il quale fissa la data dello scioglimento.
Se una delle condizioni indicate negli articoli 53 e 55 non è adempiuta durevolmente o se gli organi di una cassa di compensazione violano in modo grave e ripetutamente loro doveri, il Consiglio federale scioglie la cassa di compensazione. Le casse di compensazione costituite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono sciolte per mancato adempimento della condizione relativa ai contributi, soltanto se incassano contributi per un ammontare inferiore a 1 milione di franchi l’anno. L’importo limite applicabile alle casse di compensazione costituite tra il 1° gennaio 1973 e l’entrata in vigore della presente disposizione è di 10 milioni di franchi.298
Il Consiglio federale emana le disposizioni particolari sulla liquidazione delle casse di compensazione professionali.
II. Casse di compensazione cantonali
Art. 61 Decreti cantonali
Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo di diritto pubblico.
Il decreto cantonale deve essere approvato dalla Confederazione299 e contenere disposizioni su:
i compiti e le competenze del gerente della cassa;
l’organizzazione interna della cassa;
l’istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;
le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;
le revisioni della cassa e i controlli dei datori di lavoro.
III. Casse di compensazione della Confederazione
Art. 62300 Costituzione e compiti
Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione per il personale dell’amministrazione federale e delle aziende federali.
Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione incaricata di applicare l’assicurazione facoltativa e di eseguire i compiti ad essa assegnati da convenzioni internazionali e di versare le prestazioni spettanti a persone all’estero. La cassa di compensazione affilia inoltre gli studenti assicurati in virtù dell’articolo 1a capoverso 3 lettera b.301 302
IV. Disposizioni comuni
Art. 63 Compiti delle casse di compensazione
I compiti che, in conformità di legge, incombono alle casse di compensazione sono i seguenti:
la fissazione, la riduzione e il condono dei contributi;
la fissazione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi303;
304la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;
l’allestimento del conto dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi305 pagati con i propri affiliati (datori di lavoro, persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e persone che non esercitano un’attività lucrativa) da una parte, e con l’Ufficio centrale di compensazione, dall’altra parte;
la tassazione d’ufficio e l’applicazione della procedura di diffida e di esecuzione;
la tenuta dei conti individuali306;
la riscossione dei contributi per le spese di amministrazione.
Le casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate all’assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi.
Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell’ambito della presente legge. Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l’Ufficio centrale di compensazione e provvede a un impiego opportuno d’attrezzature tecniche.307
La Confederazione e, con l’approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia.
Le casse di compensazione possono affidare a terzi l’esecuzione di determinati compiti; necessitano a tal fine dell’autorizzazione del Consiglio federale. L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni e oneri. Gli incaricati e il loro personale sottostanno all’obbligo del segreto secondo l’articolo 33 LPGA308; sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge relative al trattamento e alla comunicazione di dati. La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA e all’articolo 70 della presente legge per i compiti svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni.309
Art. 64 Affiliazione alle casse e obbligo di informare310
Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di un’associazione professionale e di un’associazione interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell’associazione professionale o a quella dell’associazione interprofessionale.
Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un’associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.
Gli assicurati che cessano di esercitare un’attività lucrativa prima di raggiungere l’età ordinaria di pensionamento ma hanno raggiunto il limite d’età fissato dal Consiglio federale restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione precedentemente competente. Il Consiglio federale può stabilire che il loro coniuge senza attività lucrativa e tenuto a pagare i contributi sia affiliato alla stessa cassa di compensazione.311
L’affiliazione di un datore di lavoro a una cassa di compensazione si estende a tutti gli impiegati e operai per i quali egli è tenuto a versare dei contributi.
Le persone assicurate in virtù dell’articolo 1a capoverso 4 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.312
Il Consiglio federale emana le disposizioni sull’affiliazione di datori di lavoro e di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, che fanno parte di più associazioni professionali o che esercitano la loro attività in più di un Cantone.313
I datori di lavoro, le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un’occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.314
In deroga all’articolo 35 LPGA315, le controversie sull’affiliazione alle casse di compensazione sono giudicate dal competente ufficio federale. La sua decisione può essere invocata dalle casse di compensazione e dalle persone interessate entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso riguardante l’affiliazione.316
Art. 64a317 Competenza per la determinazione e il versamento delle rendite per coniugi
La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che per primo raggiunge l’età del pensionamento. È fatto salvo l’articolo 62 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina la procedura.
Art. 65 Agenzie
Le casse di compensazione professionali possono istituire agenzie in singole regioni linguistiche o in Cantoni ove si trova un numero rilevante di datori di lavoro e di persone esercitanti attività lucrativa indipendente, a esse affiliati. Esse sono tenute a istituirne una se, in una regione linguistica o in un Cantone, un numero rilevante di datori di lavoro o di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, affiliati a esse, ne fa richiesta.
Di regola, le casse di compensazione cantonali devono avere un’agenzia in ogni Comune. Qualora le circostanze lo giustifichino, può essere istituita un’agenzia unica per più Comuni.
I Governi cantonali possono istituire agenzie della cassa cantonale di compensazione per il personale dell’amministrazione e delle aziende cantonali, nonché per gli impiegati e gli operai dei Comuni.
Art. 66 Organi delle casse e degli uffici di revisione e di controllo
...318
Il gerente di una cassa di compensazione professionale e il suo supplente non devono essere in rapporto di servizio qualsiasi con le associazioni fondatrici.
Art. 67 Regolamento dei conti e dei pagamenti; contabilità
Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie sul regolamento di conti e dei pagamenti delle casse di compensazione con i datori di lavoro, le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i beneficiari di rendite, da una parte, e con l’Ufficio centrale di compensazione, dall’altra parte; esso stabilisce parimente le disposizioni sulla contabilità delle casse di compensazione.
Art. 68 Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro
Ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, deve essere sottoposta a revisione periodica. La revisione deve estendersi alla contabilità e alla gestione. Essa deve essere fatta da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capo-verso 3. I Cantoni possono affidare la revisione delle loro casse di compensazione a un idoneo ufficio cantonale di controllo. Il Consiglio federale può far eseguire, se occorre, delle revisioni complementari.
Periodicamente si dovrà controllare se i datori di lavoro affiliati alla cassa di compensazione applicano le disposizioni legali. Il controllo deve essere fatto da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3, o da un ufficio speciale della cassa di compensazione. Se i controlli dei datori di lavoro non sono eseguiti o sono eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, il Consiglio federale ne ordina l’esecuzione a spese della cassa di compensazione.
Gli uffici previsti per le revisioni delle casse e i controlli dei datori di lavoro in conformità dei capoversi 1 e 2, non devono partecipare alla gestione della cassa ne eseguire, per conto delle associazioni fondatrici, altri compiti che le revisioni di cassa e i controlli dei datori di lavoro; essi devono dedicarsi esclusivamente all’attività di revisori e offrire sotto tutti gli aspetti garanzia assoluta di eseguire le revisioni e i controlli in modo ineccepibile e oggettivo.
Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all’ammissione degli uffici di revisione e all’esecuzione delle revisioni delle casse e del controllo dei datori di lavoro.
Art. 69 Copertura delle spese di amministrazione
A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, persone che non esercitano un’attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente secondo l’art. 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli.319 È applicabile l’articolo 15. Il Consiglio federale può prendere le misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese dell’amministrazione non differiscano troppo da una cassa all’altra.
Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno essere concessi dei sussidi, prelevati dal Fondo di compensazione AVS. L’importo di questi sussidi sarà fissato dal Consiglio federale, che terrà equamente conto della struttura di ogni singola cassa di compensazione e dei compiti che le incombono.
Per la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005320 contro il lavoro nero alle casse di compensazione vengono concesse indennità prelevate dal Fondo di compensazione AVS e il cui importo è stabilito dal Consiglio federale.321
I contributi alle spese di amministrazione prelevati in virtù del capoverso 1, e i sussidi concessi in virtù del capoverso 2, devono essere impiegati esclusivamente per coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione e delle loro agenzie, nonché per sopperire alle spese di revisione e di controllo. Le casse di compensazione devono tenere un conto separato delle spese di amministrazione.
Per la copertura delle spese di amministrazione delle casse di compensazione professionali paritetiche, le associazioni fondatrici possono conchiudere convenzioni particolari, le quali devono essere inserite nel regolamento delle casse.
Art. 70322 Responsabilità per danni
Le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono nei confronti dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968323 sulla procedura amministrativa.
Le pretese di risarcimento di assicurati e terzi di cui all’articolo 78 LPGA324 devono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione; quest’ultima statuisce mediante decisione.
La pretesa di risarcimento per danni si estingue:
nel caso del capoverso 1, se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagionato;
nel caso del capoverso 2, se il danneggiato non inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagionato.
I danni, dei quali rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensazione professionale, devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata. All’occorrenza, la garanzia deve essere ricostituita entro tre mesi nella somma prescritta. Allorché il danno supera la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della cassa di compensazione.
I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della Confederazione.
D. Ufficio centrale di compensazione
Art. 71 Costituzione e compiti
Il Consiglio federale costituisce, in seno all’Amministrazione federale, un Ufficio centrale di compensazione.
L’Ufficio centrale ha il compito di tenere la contabilità dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e delle indennità di perdita di guadagno. Tiene conti separati per le tre assicurazioni sociali e stila bilanci e conti economici mensili e annuali.325
L’Ufficio centrale regola periodicamente i conti dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi326 versati, con le casse di compensazione. Esso sorveglia il regolamento dei conti e può, a questo fine, esaminare sul posto i conti delle casse di compensazione ed esigere documenti giustificativi.
L’Ufficio centrale provvede a che le somme provenienti dai saldi dei conti siano rimesse, dalle casse di compensazione, al Fondo di compensazione AVS, oppure che siano da quest’ultimo accreditate alle dette casse. A questo scopo, nonché per la prestazione di anticipi alle casse, esso può emettere direttamente degli assegni sul Fondo di compensazione AVS.
L’Ufficio centrale tiene:
un registro centrale degli assicurati che contiene i numeri AVS assegnati agli assicurati, i numeri AVS esteri necessari per l’esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale e le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;
un registro centrale delle prestazioni correnti, incluse le indicazioni relative alla concessione di rendite straniere, che contiene le prestazioni in denaro, allo scopo di evitare pagamenti indebiti, agevolare l’adeguamento delle prestazioni e notificare i decessi alle casse di compensazione.327
L’Ufficio centrale provvede affinché tutti i conti individuali dell’assicurato siano presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita.328
Art. 71a329 Responsabilità
Per la responsabilità è applicabile per analogia l’articolo 70 capoversi 1–3.
E. Vigilanza della Confederazione
Art. 72 Autorità di vigilanza
Per svolgere le sue funzioni di vigilanza secondo l’articolo 76 LPGA330, il Consiglio federale può incaricare il competente ufficio federale di impartire istruzioni agli enti incaricati dell’attuazione dell’assicurazione allo scopo di garantire un’applicazione unitaria. Inoltre, può autorizzare l’ufficio federale ad allestire tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni.331
I funzionari delle casse che non adempiono i loro compiti in conformità delle prescrizioni, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, devono essere revocati dal loro ufficio dal Cantone o dal comitato direttivo della cassa, a richiesta del Consiglio federale.
Nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni da parte di una cassa di compensazione, il Consiglio federale può affidarne l’amministrazione a un commissario. È riservato lo scioglimento di una cassa di compensazione professionale in conformità dell’articolo 60.
Le casse di compensazione devono presentare periodicamente al Consiglio federale, nella forma da questo prescritta, una relazione sulla loro gestione. Gli uffici di revisione e di controllo devono presentare al Consiglio federale, in conformità delle sue istruzioni, un rapporto sulle revisioni e i controlli da essi eseguiti conformemente all’articolo 68. Il Consiglio federale provvede affinché siano eliminati i difetti rilevati.
Gli organi esecutivi mettono annualmente a disposizione del Consiglio federale i dati statistici necessari.332
Art. 73 Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità333
Il Consiglio federale nomina una commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità334, nella quale devono essere rappresentati in adeguata proporzione gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti di assicurazione ...335, la Confederazione e i Cantoni. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.
La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all’applicazione e all’ulteriore sviluppo dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può assegnarle altri compiti. Essa ha il diritto di fare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.336
Capo quinto ...
Art. 74 a 83337
Capo sesto Contenzioso
Art. 84338 Foro speciale
In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA339, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione.
Art. 85340
Art. 85bis341 Autorità federale di ricorso
In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA342, i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell’assicurato.343
In caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è gratuita per le parti; tuttavia, le spese possono essere accollate alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In caso di controversie di altro genere, le spese processuali sono rette dall’articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 1968344 sulla procedura amministrativa.345
Se l’esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto.346
Art. 86347
Capo settimo Disposizioni penali relative alla parte prima
Art. 87 Reati
Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene per sé o per altri una prestazione a norma della presente legge che non gli spetta,
chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all’obbligo di pagare i contributi,
chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, omette di affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari soggetti a contribuzione dei suoi lavoratori nel termine stabilito dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 14,348
chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese,349
chiunque viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa del suo ufficio, quale organo o funzionario, a danno di terze persone o a suo vantaggio,
chiunque non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA350),351
chiunque, nella sua qualità di revisore o di aiuto revisore, procedendo a una revisione o a un controllo, oppure alla stesura o alla presentazione del rapporto di revisione o di controllo viola in modo grave i suoi doveri,
...352
è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.353
Art. 88354 Contravvenzioni
Chiunque, in violazione dell’obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni,
chiunque si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce,
chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti,
...355
è punito con la multa, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell’articolo 87.356
Art. 89357
Art. 90358 Notificazione delle sentenze e delle dichiarazioni di non doversi procedere
Le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente nel loro testo integrale alla cassa di compensazione che ha denunciato il reato.
Art. 91359 Multe d’ordine
Chiunque viola le prescrizioni d’ordine o di controllo, senza che l’infrazione sia punibile secondo gli articoli 87 e 88, è punito dalla cassa di compensazione, previo ammonimento, con una multa d’ordine fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei due anni seguenti può essere pronunciata la multa fino a 5000 franchi.360
La decisione di multa deve indicare i motivi.361
Capo ottavo Disposizioni diverse relative alla parte prima
Art. 92362
Art. 92a363
Art. 93364 Informazione dell’assicurazione contro la disoccupazione
L’Ufficio centrale di compensazione confronta le indennità giornaliere notificategli dall’assicurazione contro la disoccupazione con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione. Se constata che una persona che ha riscosso un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione ha realizzato, nello stesso periodo, un reddito da attività lucrativa, ne informa d’ufficio, per ulteriori chiarimenti, il servizio competente dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 93bis365 Informazione della Segreteria di Stato della migrazione
L’Ufficio centrale di compensazione confronta periodicamente i numeri AVS delle persone dei settori dell’asilo e degli stranieri comunicatigli dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per le quali i Cantoni ricevono indennizzi a titolo forfettario con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione.
Se constata che una persona notificata ha realizzato un reddito da attività lucrativa, l’Ufficio centrale di compensazione lo comunica d’ufficio alla SEM per la verifica degli indennizzi versati a titolo forfettario e il conteggio corretto del contributo speciale.
La Confederazione versa un contributo forfettario per indennizzare proporzionalmente le spese sostenute dall’Ufficio centrale di compensazione e dalle casse di compensazione per il confronto, la trasmissione e la gestione dei dati.
Art. 94366
Art. 95367 Assunzione delle spese e tasse postali
Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese:
di amministrazione del Fondo di compensazione AVS;
dell’Ufficio centrale di compensazione; come pure
della cassa di compensazione indicata nell’articolo 62 capoverso 2 per quanto derivino dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Le spese risultanti dall’applicazione dell’assicurazione facoltativa sono rimborsate soltanto fino a concorrenza dell’ammontare non coperto dai contributi per le spese di amministrazione.368 369
Il Fondo di compensazione AVS rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dallo svolgimento dei compiti di vigilanza, dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un’informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni.370 Dopo aver consultato il consiglio d’amministrazione del Fondo di compensazione AVS, il Consiglio federale fissa l’importo che può essere utilizzato per l’informazione degli assicurati.371
Il Fondo di compensazione AVS assume anche le spese sostenute dalla Confederazione per effettuare o far effettuare studi scientifici sull’attuazione e sugli effetti della presente legge al fine di migliorare il funzionamento dell’assicurazione.372
Su richiesta dell’ufficio federale competente, il Fondo di compensazione AVS assume le spese per lo sviluppo di applicazioni informatiche che comportino agevolazioni sia per le casse di compensazione sia per gli assicurati e i datori di lavoro.373
Il Fondo di compensazione AVS assume le tasse postali derivanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.374 Esse devono essere rifuse in una cifra globale all’amministrazione postale. Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari delimitanti l’affrancatura in blocco.
Le spese derivanti all’Ufficio centrale di compensazione dall’applicazione della legge federale del 20 giugno 1952375 sugli assegni familiari nell’agricoltura e le spese per l’affrancatura in blocco sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19 di tale legge.376
Art. 95a377 Rimborso di ulteriori spese
Il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione, oltre alle spese di cui all’articolo 95, le spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d’informazione necessari per l’adempimento dei compiti previsti dall’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone378.
Art. 96379
Art. 97380
Art. 98381
Art. 99382
Art. 100383
Art. 101384
Art. 101bis385 Sussidi per l’assistenza alle persone anziane
L’assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica attive a livello nazionale per l’esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane:386
consulenza, assistenza e occupazione;
corsi che servono a mantenere oppure a migliorare le facoltà intellettuali o fisiche, a permettere di attendere autonomamente alla propria persona e a stabilire contatti col proprio ambiente;
387coordinamento e sviluppo;
388formazione continua per il personale ausiliario.
Il versamento dei sussidi avviene mediante contratti di prestazioni. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di sussidio e fissa i limiti massimi dei sussidi. Stabilisce un ordine di priorità e può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni e oneri.389 L’Ufficio federale competente conclude i contratti di prestazioni e disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli delle condizioni per la loro concessione.390
...391
L’assicurazione non sussidierà le spese di cui al capoverso 1 se già sussidiate in virtù di altre leggi federali.
Art. 101ter392
Parte seconda Finanziamento
Capo primo Mezzi finanziari
Art. 102393 Norma394
Le prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con:
i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro;
395il contributo della Confederazione;
gli interessi del Fondo di compensazione AVS;
396le entrate provenienti dal regresso contro i terzi responsabili.
L’assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dalla Confederazione.397
Art. 103398 Contributo federale
Il contributo della Confederazione ammonta al 19,55 per cento delle uscite annue dell’assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi conformemente all’articolo 102 capoverso 2.399
Il contributo della Confederazione di cui al capoverso 1 è aumentato. L’aumento corrisponde:
alle ripercussioni fiscali statiche stimate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni riguardo:
all’imposta sull’utile,
alla deduzione per autofinanziamento e agli adeguamenti in materia di imposta sul capitale,
all’imposizione dei dividendi, e
al principio degli apporti di capitale;
al netto:
delle entrate supplementari provenienti dall’aumento del tasso del contributo AVS, e
dell’importo della quota federale del percento demografico a favore dell’AVS.400
L’aumento è arrotondato a ventesimi di punto percentuale.401
L’aumento è stabilito in base alla stima dei valori al momento dell’adozione della legge federale del 28 settembre 2018402 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS.403
La Confederazione devolve inoltre all’assicurazione il prodotto della tassa sulle case da gioco.
Art. 104404 Copertura del contributo della Confederazione
Confederazione attinge anzitutto il suo contributo dai proventi dell’imposizione del tabacco e delle bevande distillate. Essa lo preleva dalla riserva prevista nell’articolo 111.
L’importo residuo è coperto mediante le risorse generali.
Art. 105 e 106405
Capo secondo Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 107 Costituzione
Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» (Fondo di compensazione AVS), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all’articolo 102 e addebitati tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, i sussidi di cui all’articolo 69 capoverso 2 della presente legge e le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72–75 LPGA406.407
La Confederazione versa ogni mese il suo contributo al Fondo di compensazione AVS.408
Il Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno.409
Art. 108410
Art. 109411 Amministrazione
L’amministrazione del Fondo di compensazione AVS è retta dalla legge del 16 giugno 2017412 sui fondi di compensazione.
Art. 110413
Capo terzo Riserva della Confederazione414
Art. 111415
I proventi dell’imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate sono accreditati di volta in volta alla riserva della Confederazione a favore dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. La riserva non produce interessi.
Art. 112416
Capo quarto ...
Art. 113 a 153417
Parte terza Relazione con il diritto europeo
Art. 153a419
Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999420 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
regolamento (CE) n. 883/2004421;
regolamento (CE) n. 987/2009422;
regolamento (CEE) n. 1408/71423;
regolamento (CEE) n. 574/72424.
Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960425 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
regolamento (CE) n. 883/2004;
regolamento (CE) n. 987/2009;
regolamento (CEE) n. 1408/71;
regolamento (CEE) n. 574/72.
Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Parte quarta Utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell’AVS
Art. 153b Definizione
Per utilizzazione sistematica del numero AVS secondo l’articolo 50c si intende il collegamento del numero AVS, in forma integrale, parziale o modificata, con dati personali raccolti in forma strutturata.
Art. 153c Aventi diritto
Soltanto le seguenti autorità, organizzazioni e persone sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS:
nella misura in cui è necessario per l’adempimento dei loro compiti legali:
i dipartimenti federali e la Cancelleria federale,
le unità decentrate dell’Amministrazione federale,
le unità delle amministrazioni cantonali e comunali,
le organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appartengono alle amministrazioni di cui ai numeri 1–3 e alle quali sono conferiti compiti amministrativi sulla base del diritto federale, cantonale o comunale oppure di un contratto, purché il diritto applicabile preveda l’utilizzazione sistematica del numero AVS,
le istituzioni di formazione;
le imprese di assicurazione private nei casi di cui all’articolo 47a della legge del 2 aprile 1908427 sul contratto d’assicurazione;
gli organi incaricati dell’esecuzione dei controlli previsti da un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale.
Esse non possono utilizzare sistematicamente il numero AVS negli ambiti in cui il diritto applicabile lo esclude espressamente.
Art. 153d Misure tecniche e organizzative
Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS possono utilizzarlo soltanto se hanno adottato le seguenti misure tecniche e organizzative:
l’accesso alle banche dati contenenti il numero AVS è limitato alle persone che necessitano del numero AVS per l’adempimento dei propri compiti e i diritti di lettura e scrittura nelle banche dati elettroniche sono limitati in modo corrispondente;
è designato un responsabile per l’utilizzazione sistematica del numero AVS;
le persone con diritto di accesso vengono istruite, nell’ambito della formazione e della formazione continua, sul fatto che il numero AVS può essere utilizzato soltanto per l’adempimento dei compiti ed essere comunicato soltanto in conformità alle prescrizioni legali;
sono adottate misure conformi al livello di rischio e allo stato della tecnica per garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati, provvedendo in particolare a cifrare in modo conforme allo stato della tecnica le serie di dati contenenti il numero AVS che vengono trasmesse attraverso una rete pubblica;
è definita la procedura da seguire in caso di accesso abusivo a banche dati o di utilizzazione abusiva delle medesime.
Art. 153e Analisi dei rischi
Le seguenti unità svolgono periodicamente un’analisi dei rischi che tiene conto in particolare del rischio di collegamenti illeciti tra banche dati:
i dipartimenti federali e la Cancelleria federale, per le banche dati da essi gestite e per le banche dati gestite dalle autorità, organizzazioni e persone di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 2 e 4, dalle istituzioni di formazione nei rispettivi ambiti di competenza e dalle imprese di assicurazione private di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera b;
i Cantoni, per le banche dati gestite da unità delle amministrazioni cantonali e comunali e dalle organizzazioni e persone di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 4 e 5, purché il diritto cantonale o comunale applicabile preveda l’utilizzazione sistematica del numero AVS.
Per gli scopi dell’analisi dei rischi tengono un elenco delle banche dati in cui è utilizzato sistematicamente il numero AVS.
Art. 153f Obbligo di collaborazione
Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS coadiuvano l’Ufficio centrale di compensazione nell’adempimento dei suoi compiti. In particolare:
comunicano all’Ufficio centrale di compensazione l’utilizzazione sistematica del numero AVS;
permettono all’Ufficio centrale di compensazione di svolgere controlli, mettono a disposizione dello stesso i dati necessari per verificare il numero AVS e gli forniscono le informazioni necessarie al riguardo;
apportano al numero AVS le correzioni ordinate dall’Ufficio centrale di compensazione.
Art. 153g Comunicazione del numero AVS nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale o comunale
Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale o comunale sono autorizzate a comunicare il numero AVS se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e:
la comunicazione è necessaria affinché possano adempiere i loro compiti, in particolare verificare il numero AVS;
la comunicazione è indispensabile affinché il destinatario possa adempiere i suoi compiti legali; o
nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso alla comunicazione.
Art. 153h Emolumenti
Il Consiglio federale può prevedere emolumenti per i servizi che l’Ufficio centrale di compensazione fornisce in relazione all’utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell’AVS.
Art. 153i Disposizioni penali relative alla parte quarta
Chi utilizza sistematicamente il numero AVS senza esservi autorizzato secondo l’articolo 153c capoverso 1 è punito con una pena pecuniaria.
Chi utilizza il numero AVS senza adottare le misure tecniche o organizzative di cui all’articolo 153d è punito con la multa.
L’articolo 79 LPGA429 è applicabile.
Parte quinta Disposizioni finali
Art. 154 Attuazione ed esecuzione
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è autorizzato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nella Raccolta Ufficiale delle leggi della Confederazione, a mettere in vigore già innanzi il 1° gennaio 1948, determinate disposizioni particolari relative all’organizzazione431.
Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le relative disposizioni esecutive.
Art. 155432
Disposizioni finali della modifica del 28 giugno 1974433
Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977434
(9a revisione dell’AVS)
a. Primo adeguamento delle rendite da parte del Consiglio federale435
1 Il primo adeguamento delle rendite avviene allorché l’indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunge 175,5 punti. In tale momento, l’indice delle rendite giusta l’articolo 33ter capoverso 2 della LAVS, come anche i suoi componenti indice dei prezzi e indice dei salari, saranno stabiliti a 100 punti.
2 L’importo minimo della rendita semplice completa di vecchiaia a tenore dell’articolo 34 capoverso 2 della LAVS sarà allora stabilito a 550 franchi, per la data più vicina possibile. Fino a tale momento, il Consiglio federale stabilisce d’anno in anno il fattore di rivalutazione secondo l’articolo 30 capoverso 4 della LAVS in base a un indice di 167,5 punti.
3 Allo stesso momento, il più presto, il Consiglio federale può anche adeguare corrispondentemente i limiti di reddito stabiliti negli articoli 42 capoverso 1 della LAVS e 2 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), nonché la tavola scalare giusta gli articoli 6 e 8 della LAVS.
b. a d.436 ...
e. Applicazione del regresso nei confronti di terzi responsabili437
Gli articoli 72–75 LPGA438 si applicano ai casi in cui l’evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l’entrata in vigore delle presenti disposizioni.
f. Applicazione del nuovo articolo 30 capoversi 2 e 2bis della LAVS
L’articolo 30 capoversi 2 e 2bis della LAVS s’applica alle rendite sorte dopo la sua entrata in vigore. Alle rendite in corso a tale momento s’applicano le disposizioni previgenti, anche in caso di cambiamento del genere di rendita.
g. ...
Disposizioni finali della modifica del 20 marzo 1981440
Disposizione finale della modifica del 7 ottobre 1983441
Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994442
(10a revisione dell’AVS)
a. Assoggettamento
1 Le persone finora assicurate in conformità all’articolo 1 capoverso 1 lettera c rimangono sottoposte al diritto previgente. Esse possono tuttavia chiedere l’applicazione del nuovo diritto. In caso di cambiamento di datore di lavoro, si applica il nuovo diritto.
2 Le persone, giusta l’articolo 1 capoverso 3, che non sono state assicurate per un periodo inferiore a tre anni possono chiedere, d’intesa con il datore di lavoro, l’adesione all’assicurazione entro il termine di un anno a partire dell’entrata in vigore della presente modificazione.
b. ...
c. Introduzione di un nuovo sistema di rendite
1 Le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data.
2 Nel calcolare le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
3 L’accredito transitorio corrisponde alla metà dell’importo dell’accredito per compiti educativi. Esso sarà scaglionato come segue:
Anno di nascita | Accredito transitorio pari alla metà dell’importo dell’accredito per compiti educativi |
|---|---|
1945 e anni precedenti | 16 anni |
1946 | 14 anni |
1947 | 12 anni |
1948 | 10 anni |
1949 | 8 anni |
1950 | 6 anni |
1951 | 4 anni |
1952 | 2 anni |
L’accredito transitorio può tuttavia essere computato al massimo per il numero di anni determinante per la fissazione della scala della rendita assegnata all’avente diritto.
4 Nel calcolare la rendita di vecchiaia di assegnare alle persone divorziate si applica l’articolo 29quinquies capoverso 3 anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997.
5 Quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente modificazione, le correnti rendite di vecchiaia per coniugi saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta il nuovo diritto secondo i seguenti principi:
è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
a ogni coniuge è computata la metà del reddito annuo medio determinante per la rendita per coniugi;
a ogni coniuge è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3.
6 Se ne deriva una rendita più elevata per i coniugi, la donna sposata può chiedere dal 1° gennaio 1997, che la rendita per coniugi del marito sia sostituita da due rendite secondo i principi del capoverso 5 e che la sua rendita sia fissata in funzione della scala delle rendite corrispondente alla propria durata di contribuzione.
7 Quattro anni dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le correnti rendite semplici di vecchiaia di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta la presente modificazione secondo i seguenti principi:
è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
il reddito annuo medio determinante per l’attuale rendita è dimezzato;
agli aventi diritto è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3;
le persone vedove ricevono un supplemento giusta l’articolo 35bis.
8 L’articolo 31 si applica parimenti alle rendite di vecchiaia delle persone vedove e divorziate fissate secondo il vecchio diritto se ciò dà rendite più elevate. Esso si applica per analogia alle rendite ricalcolate sotto il vecchio diritto in seguito a un divorzio o a un nuovo matrimonio. Le rendite così aumentate sono versate soltanto su richiesta e al più presto a partire dall’entrata in vigore della presente modificazione.
9 Un accredito transitorio giusta il capoverso 3 è accordato, quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente modificazione, alle persone divorziate la cui rendita semplice di vecchiaia era stata fissata unicamente in base ai loro redditi e senza prendere in considerazione gli accrediti per compiti educativi.
10 I nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.
d. Aumento dell’età di pensionamento delle donne e introduzione della rendita anticipata
1 L’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l’entrata in vigore della decima revisione dell’AVS e a 64 anni otto anni dopo la sua entrata in vigore.
2 Il versamento anticipato della rendita è introdotto:
al momento dell’entrata in vigore della decima revisione dell’AVS, al compimento dei 64 anni per gli uomini;
quattro anni dopo l’entrata in vigore, al compimento dei 63 anni per gli uomini e dei 62 anni per le donne.
3 Le rendite di donne che si avvalgono della facoltà di anticipare la rendita tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009 sono ridotte della metà del tasso di riduzione giusta l’articolo 40 capoverso 3.
e. Soppressione della rendita completiva per la moglie nell’AVS
1 L’età minima richiesta per la moglie che pretende una rendita completiva, giusta il previgente articolo 22bis capoverso 1, è adeguata come segue: per ogni anno civile trascorso a partire dell’entrata in vigore del nuovo articolo 22bis capoverso 1, il previgente limite di età di 55 anni è aumentato di un anno.
2 La rendita completiva a favore della moglie accordata ad un assicurato che beneficia di una rendita di vecchiaia anticipata dev’essere ridotta conformemente all’articolo 40 capoverso 3.
f. Nuove disposizioni concernenti la rendita per vedove e introduzione della rendita per vedovi
1 Il diritto alla rendita vedovile per le donne divorziate che hanno compiuto i 45 anni il 1° gennaio 1997 è retto dalle disposizioni attualmente vigenti se non sussiste nessun diritto alla prestazione giusta il nuovo articolo 24a.
2 Per quanto i nuovi disposti diano diritto a una prestazione, gli articoli 23–24a e 33 si applicano anche agli eventi assicurati verificatisi prima del 1° gennaio 1997. Nondimeno, le prestazioni sono concesse solo su richiesta e al più presto a partire dall’entrata in vigore.
g. Mantenimento del diritto previgente
1 L’articolo 2 del decreto federale del 19 giugno 1992444 concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento si applica anche dopo il 31 dicembre 1995 per le rendite il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 1997. L’articolo 2 si applica per analogia anche agli assicurati celibi.
2 L’attuale articolo 29bis capoverso 2 si applica agli anni di contributo precedenti il 1° gennaio 1997, anche se la rendita è fissata dopo l’entrata in vigore della decima revisione.
3 I datori di lavoro che il 1° gennaio 1997 hanno versato essi stessi le rendite ai dipendenti o ai loro superstiti conformemente all’articolo 51 capoverso 2 possono continuare a versare le rendite alle stesse condizioni.
h. Prestazioni accordate a cittadini di Stati che non hanno concluso convenzioni di sicurezza sociale con la Svizzera
L’articolo 18 capoverso 2 si applica anche qualora l’evento assicurato si sia verificato prima del 1° gennaio 1997, purché i contributi AVS non siano già stati rimborsati all’assicurato. Il diritto alla rendita ordinaria sorge tuttavia al più presto con l’entrata in vigore. L’articolo 18 capoverso 3 si applica per le persone alle quali i contributi AVS non sono ancora stati rimborsati e il cui diritto al rimborso non è ancora caduto in prescrizione.
Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 1999445
1 Il decreto federale del 4 ottobre 1985446 che stabilisce i contributi, federale e cantonale, all’assicurazione vecchiaia e superstiti è abrogato.
2 ...447
Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2000448
1 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all’entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante 6 anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore della presente legge449. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento.
2 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell’entrata in vigore della presente legge450 possono restarlo finché adempiono le condizioni d’assicurazione.
3 Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all’estero continuano a esserlo dopo l’entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell’ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.
Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001451
1 Le persone assoggettate all’assicurazione facoltativa al momento dell’entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Accordo del 21 giugno 2001452 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001453. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell’entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all’età legale di pensionamento.
2 Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001, a concorrenza dell’importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.
Disposizione finale della modifica del 19 dicembre 2003454
Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 2004455
1 Le persone che vivono a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria e sono assicurate facoltativamente all’entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004456 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea, possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento.
2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria, continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE, finché adempiono le condizioni di reddito.
Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2006457
1 A tutte le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono in possesso di numeri d’assicurato secondo il diritto anteriore è assegnato un nuovo numero d’assicurato.
2 Il Consiglio federale disciplina i casi nei quali dopo l’entrata in vigore della presente modifica può essere assegnato un numero d’assicurato secondo il diritto anteriore.
3 I servizi e le istituzioni che non adempiono le condizioni per poter utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato secondo il nuovo diritto possono continuare a utilizzare il numero d’assicurato secondo il diritto anteriore per un periodo di cinque anni.
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006458
1 Fino all’entrata in vigore di un disciplinamento cantonale relativo al finanziamento dell’assistenza e delle cure a domicilio, i Cantoni fissano il sussidio alle istituzioni private di utilità pubblica (Spitex) che ricevevano sussidi AVS conformemente all’articolo 101bis del diritto previgente, sulla base dei salari dell’anno precedente e dell’aliquota percentuale determinante per l’ammontare del contributo nell’anno civile prima dell’entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 2006459 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Essi pagano inoltre 30 franchi per ogni giornata di permanenza nell’istituto diurno e un franco per ogni pasto consegnato.
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Disposizioni transitorie della modifica del 13 giugno 2008461
1 Le persone che vivono in Bulgaria o in Romania e sono assicurate facoltativamente all’entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008462 relativo all’estensione dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea (Bulgaria e Romania), possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento.
2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Bulgaria o in Romania continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE (Bulgaria e Romania), fintantoché adempiono le condizioni di reddito.
Disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011463
Computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale
L’articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un’attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016464
1 Le persone che risiedono in Croazia e sono assicurate facoltativamente, all’entrata in vigore del Protocollo del 4 marzo 2016465 all’Accordo del 21 giugno 1999466 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all’Unione europea, possono restare assicurate durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore di detto Protocollo. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, può restare assicurato fino all’età legale di pensionamento.
2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Croazia continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l’entrata in vigore di detto Protocollo, finché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.
Disposizione finale della modifica del 18 dicembre 2020467
I servizi e le istituzioni che utilizzano il numero AVS secondo il diritto previgente adottano entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 18 dicembre 2020 le misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 153d.