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Legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua

721.100 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 1 gen 1993

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/721-100/it/legge-federale-sulla-sistemazione-dei-corsi-d-acqua

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Procedure di consultazione: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 (29 gen 2025),

721.100

Legge federale
sulla sistemazione dei corsi d’acqua
(LSCA)1

del 21 giugno 1991 (Stato 1° agosto 2025)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 76 capoverso 3 della Costituzione federale2;3

Footnotes

  1. [2] RS 101
  2. [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858).

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 19884,

Footnotes

  1. [4] FF 1988 1149

decreta:

Sezione 15 Scopo

Art. 1

La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dagli effetti dannosi delle acque sulla superficie terrestre, in particolare dalle inondazioni, dalle erosioni e dalle alluvioni (protezione contro le piene).

Footnotes

  1. [5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858).

Sezione 2 Competenza e provvedimenti

Art. 2 Competenza

La protezione contro le piene spetta ai Cantoni.

Art. 36 Provvedimenti

I Cantoni limitano l’entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l’articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 19917 sulla protezione delle acque e tramite misure pianificatorie.

Footnotes

  1. [6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858).
  2. [7] RS 814.20

Se tali provvedimenti non sono sufficienti, i Cantoni adottano misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica atte a ridurre il rischio di piena.

I provvedimenti sono pianificati in funzione dei rischi e in modo integrale e sono valutati globalmente, nella loro interazione con provvedimenti simili dipendenti da altri ambiti.

Art. 48 Esigenze

Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene sono mantenute in modo da garantire la protezione a un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso.

Footnotes

  1. [8] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858).

Gli interventi sui corsi d’acqua soddisfano le esigenze di cui all’articolo 37 della legge del 24 gennaio 19919 sulla protezione delle acque.

Footnotes

  1. [9] RS 814.20

In caso di progetti di protezione contro le piene, la nuova sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni.

Art. 5 Acque intercantonali

I Cantoni si accordano sui necessari provvedimenti e sulla relativa ripartizione delle spese.

Se un’intesa in merito non fosse possibile, la decisione spetta al Consiglio federale.

Sezione 3 Prestazioni finanziarie della Confederazione

Art. 610 Indennità per l’acquisizione di dati di base e le misure di protezione contro le piene

Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per l’acquisizione di dati di base e per le misure necessarie per la protezione contro le piene a livello pianificatorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.

Footnotes

  1. [10] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858).

Per progetti particolarmente onerosi le indennità possono essere accordate singolarmente.

Essa accorda indennità in particolare per:

  1. l’elaborazione di dati di base quali analisi degli eventi, catasti, valutazioni dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;

  2. misure pianificatorie quali accertamenti per la limitazione dei rischi e spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;

  3. misure organizzative quali dispositivi di allarme, pianificazioni d’intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d’emergenza;

  4. misure di ingegneria naturalistica e tecniche quali manutenzione, ripristino, sostituzione e realizzazione di opere e impianti di protezione;

  5. misure per rimediare ai danni nelle aree di ritenzione in caso di evento e per i mancati ricavi a causa delle perdite di stoccaggio in relazione all’abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione artificiali.

Le spese sono computabili se effettivamente sostenute e strettamente necessarie per adempiere in modo adeguato il compito.

Il contributo è del 50 per cento per le spese computabili relative all’acquisizione di dati di base e del 35 per cento per le spese relative alle misure.

Il contributo per le misure può essere incrementato:

  1. fino al 10 per cento per prestazioni supplementari;

  2. fino al 20 per cento qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi contro pericoli naturali, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo.

Art. 711 Aiuti finanziari per la formazione continua, la ricerca e l’informazione

Per promuovere procedure di esecuzione uniformi e un’efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per:

  1. la formazione continua di specialisti;

  2. progetti per lo studio e lo sviluppo di dati di base e misure di protezione contro le piene;

  3. l’informazione al pubblico.

Footnotes

  1. [11] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858).

Gli aiuti finanziari possono essere accordati a:

  1. istituti e associazioni per la formazione continua di specialisti;

  2. associazioni professionali e di categoria nazionali;

  3. Cantoni;

  4. enti di diritto pubblico;

  5. gestori di impianti.

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 45 per cento delle spese computabili e si basano sull’interesse della Confederazione all’adempimento dei compiti e sulle possibilità di finanziamento del destinatario.

Possono essere accordati anche in modo forfettario sulla base di una precedente stima dei costi.

Art. 812

Footnotes

  1. [12] Abrogato dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, con effetto dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858).

Art. 913 Condizioni per la concessione di contributi

Le indennità di cui all’articolo 6 sono accordate se le misure:

  1. si basano su una pianificazione integrale;

  2. adempiono le esigenze legali; e

  3. presentano un rapporto costi-benefici favorevole.

Footnotes

  1. [13] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858).

Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 7 sono accordati se le attività o i progetti:

  1. sono di interesse nazionale;

  2. adempiono le esigenze legali; e

  3. sono svolti in maniera professionale, orientati alla pratica e realizzati a costi contenuti.

Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni ed emana prescrizioni, segnatamente sull’ammontare dei contributi e sulle spese computabili.

Art. 1014 Stanziamento dei mezzi

L’Assemblea federale stanzia di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito d’impegno15 quadriennale per i provvedimenti di promozione ordinari.

Footnotes

  1. [14] Nuovo testo giusta la cifra II n. 14 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
  2. [15] Nuova espr. giusta l’all. n. 4 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

I mezzi per contributi a provvedimenti straordinari di protezione contro le piene, necessari a causa di fenomeni naturali, sono stanziati mediante decreti specifici.

I crediti d’impegno per grandi progetti che necessitano di ingenti mezzi per un lungo periodo sono sottoposti all’Assemblea federale mediante messaggio separato.

Sezione 4 Esecuzione e vigilanza

Art. 11 Confederazione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Esso vigila sull’esecuzione cantonale della presente legge.

Esso può vietare provvedimenti che pregiudichino la protezione contro le piene o esigerne lo smantellamento.

L’Ufficio federale dell’ambiente può organizzare corsi di formazione continua per specialisti.16

Footnotes

  1. [16] Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858).

Art. 12 Cantoni

I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto non sia competente la Confederazione.

Essi emanano le necessarie disposizioni.

Trattandosi di misure, giusta l’articolo 3 capoverso 2, in fase progettuale e purché non si tratti di misure di secondaria importanza, i Cantoni informano il servizio competente della Confederazione e gli danno la possibilità di esprimere un parere.

Art. 12a17 Informazione e consulenza

La Confederazione e i Cantoni provvedono all’informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico in merito ai dati di base e alle misure di protezione contro le piene.

Footnotes

  1. [17] Introdotto dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430; FF 2023 858).

Sezione 5 Studi di base

Art. 13 Confederazione

La Confederazione esegue rilevamenti di interesse nazionale concernenti:

  1. la protezione contro le piene;

  2. le condizioni idrologiche.

Essa mette a disposizione degli interessati i dati raccolti e la relativa interpretazione.

Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione dei rilevamenti e la gestione dei dati raccolti.

I servizi federali emanano le istruzioni tecniche e consigliano i servizi incaricati dei rilievi.

Art. 14 Cantoni

I Cantoni attuano gli altri rilevamenti necessari per l’esecuzione della presente legge e ne comunicano i risultati ai competenti servizi federali.

Art. 15 Ripartizione delle spese

I costi derivanti dai rilevamenti e dalle ricerche effettuate sia nell’interesse nazionale che cantonale o di terzi sono ripartiti in funzione dell’interesse diretto per i singoli enti. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni18 (Dipartimento) decide in caso di disaccordo tra gli interessati.

Footnotes

  1. [18] La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

Sezione 6 Procedura

Art. 1619 Protezione giuridica

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Footnotes

  1. [19] Nuovo testo giusta l’all. n. 66 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197, 1069; FF 2001 3764).

Art. 17 Espropriazione

Se l’esecuzione della presente legge lo richiede, i Cantoni possono esercitare il diritto d’espropriazione o conferirlo a terzi.

Nelle loro disposizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193020 sull’espropriazione. Essi prevedono che il Governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.21

Footnotes

  1. [20] RS 711
  2. [21] Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

La legislazione federale sull’espropriazione si applica alle opere eseguite da più Cantoni o situate sul territorio di più Cantoni. Il Dipartimento decide sulle espropriazioni.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione e modificazione del diritto vigente

...22

Footnotes

  1. [22] Le mod. possono essere consultate alla RU 1993 234.

Art. 1923

Footnotes

  1. [23] Abrogato dalla cifra II n. 29 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 199324

Footnotes

  1. [24] DCF del 13 gen. 1993.