721.102
Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione
(Ordinanza sugli impianti di accumulazione, OIA)
del 7 dicembre 1998 (Stato 30 dicembre 2003)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 3bis della legge federale del 22 giugno 18771 sulla polizia delle acque, ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
Alla presente ordinanza sono assoggettati gli impianti di accumulazione la cui altezza d’invaso è di 10 m almeno sul livello di magra del corso d’acqua o sul terreno d’impostazione e quelli che, con un’altezza d’invaso di5 m almeno, danno una ritenuta superiore a 50 000 m3.
La presente ordinanza è applicabile anche agli impianti di accumulazione di dimensioni inferiori, nella misura in cui costituiscano un pericolo particolare per persone o beni.
La presente ordinanza non è applicabile agli impianti di accumulazione per i quali è stato accertato che non costituiscono un pericolo particolare per persone o beni.
Art. 2 Definizioni
Per impianti di accumulazione s’intendono gli impianti per la ritenzione o l’accumulazione di acqua o fango. Vi rientrano anche i manufatti per la ritenuta di materiale detritico, ghiaccio o neve, sempre che possano ritenere acqua (bacini di ritenuta).
Per titolare di un impianto di accumulazione s’intende colui che costruisce, possiede o gestisce un tale impianto.
Capitolo 2 Sicurezza strutturale
Sezione 1 Costruzione
Art. 3 Principio
Tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, un impianto di accumulazione deve essere calcolato e costruito in modo tale che la sua sicurezza sia garantita per tutti i casi prevedibili di carico e d’esercizio.
L’autorità di vigilanza può ordinare provvedimenti edili particolari, se necessario per prevenire atti di sabotaggio.
Art. 4 Opere di scarico
L’invaso degli impianti di accumulazione deve poter essere abbassato a titolo precauzionale in caso di pericolo e svuotato per effettuare lavori di controllo e di manutenzione. A tali scopi, detti impianti devono essere muniti almeno d’uno scaricatore o d’una paratoia di fondo di dimensioni adeguate.
Art. 5 Approvazione dei piani
I piani di costruzione e di trasformazione degli impianti di accumulazione e delle opere annesse rilevanti dal punto di vista della sicurezza devono essere approvati dall’autorità di vigilanza; detta approvazione è necessaria per iniziare i lavori.
Le modifiche dei piani effettuate durante i lavori di costruzione o di trasformazione devono essere comunicate all’autorità di vigilanza e approvate da quest’ultima.
L’approvazione dei piani è parte integrante del permesso di costruzione rilasciato dalla Confederazione o dal Cantone, se viene effettuata la procedura corrispondente. In tal caso, l’approvazione dei piani non è impugnabile autonomamente.
Art. 6 Esecuzione dei lavori
Durante i lavori di costruzione o di trasformazione dell’impianto di accumulazione, rispettivamente ad opera ultimata, il titolare deve comunicare all’autorità di vigilanza:
i rilevamenti geologici ed i risultati delle prove geotecniche;
i risultati delle iniezioni effettuate per consolidare ed impermeabilizzare il sottosuolo;
i risultati delle prove del calcestruzzo;
i risultati di tutte le misurazioni eseguite;
i piani d’esecuzione principali, come pure un rapporto sullo svolgimento dei lavori.
L’autorità di vigilanza esamina se la costruzione o trasformazione sia stata effettuata conformemente ai piani approvati; il risultato dell’esame va verbalizzato.
Sezione 2 Esercizio
Art. 7 Prima messa in carico
La prima messa in carico o in esercizio d’un impianto di accumulazione deve essere autorizzata dall’autorità di vigilanza.
Un’autorizzazione è pure necessaria nel caso in cui il livello d’invaso d’un impianto di accumulazione venga rialzato in seguito a trasformazione o quando un tale impianto sia rimesso in carico dopo una ristrutturazione dettata da motivi di sicurezza.
Art. 8 Condizioni per la messa in esercizio
Un impianto di accumulazione può essere messo in esercizio soltanto se:
può essere escluso ogni pericolo per la sicurezza pubblica;
i dispositivi di scarico e lo sfioratore sono operativi; e
i risultati della prima messa in carico permettono un esercizio senza restrizioni.
Per i bacini di ritenuta, l’autorità di vigilanza può prevedere condizioni particolari.
Art. 9 Esercizio
L’esercizio deve essere organizzato in modo tale che l’impianto di accumulazione sia garantito sicuro in ogni momento.
Il titolare allestisce regolamenti di servizio e di sorveglianza dell’impianto di accumulazione per l’esercizio normale e nel caso d’eventi straordinari e li trasmette all’autorità di vigilanza per approvazione.
L’autorità di vigilanza può autorizzare deroghe al capoverso 2 in casi fondati.
Art. 10 Manutenzione
Il titolare deve mantenere l’impianto di accumulazione in buono stato. Deve eliminare immediatamente ogni carenza nella sicurezza e informarne l’autorità di vigilanza.
Se il titolare tarda ad attuare un provvedimento di manutenzione o di risanamento, l’autorità di vigilanza ordina le necessarie misure o, dopo diffida infruttuosa, lo svuotamento dell’impianto di accumulazione.
Art. 11 Influsso sulla sicurezza da parte di altre costruzioni
Prima di decidere in merito all’edificazione o alla modifica di una costruzione che potrebbe avere ripercussioni svantaggiose sulla sicurezza d’un impianto di accumulazione esistente, l’autorità competente sente l’autorità di vigilanza.
L’autorità di vigilanza può far chiarire le ripercussioni della costruzione e ordinare provvedimenti per assicurare le prove. I costi sono a carico del committente della costruzione.
Capitolo 3 Sorveglianza
Art. 12 Controllo dello stato e del comportamento
Il titolare esegue i controlli e le misurazioni necessari per la valutazione dello stato e del comportamento dell’impianto di accumulazione. I risultati delle misurazioni effettuate in modo automatico devono, secondo le possibilità, essere verificati una volta al mese con misurazioni manuali.
Il titolare verifica ogni anno il buon funzionamento dei dispositivi di scarico muniti di paratoie; l’esame deve essere effettuato con un livello alto di ritenuta e con scorrimento d’acqua (prova con scarico d’acqua).
Art. 13 Controllo tecnico
Il titolare fa in modo che un professionista esperto della materia proceda ad una valutazione continua delle misurazioni, ne consegni i risultati in un rapporto annuale ed esegua una volta all’anno un controllo visivo dell’impianto di accumulazione (controllo annuale).
L’autorità di vigilanza può autorizzare deroghe in casi fondati.
Art. 14 Verifica della sicurezza
Gli impianti di accumulazione con un’altezza d’invaso di più di 40 m o quelli che, con un’altezza d’invaso di 10 m almeno, danno una ritenuta superiore a1 milione di m3 devono essere sottoposti ogni cinque anni ad un controllo globale della sicurezza da parte di periti qualificati.
L’autorità di vigilanza può ordinare controlli straordinari come pure far esaminare la sicurezza di impianti di accumulazione di dimensioni inferiori.
Art. 15 Obbligo d’annuncio e di comunicazione
Il titolare dell’impianto di accumulazione annuncia all’autorità di vigilanza la scelta dell’esperto e dei periti. Se vi sono dubbi fondati circa la loro idoneità, l’autorità di vigilanza li può rifiutare.
Il titolare comunica tempestivamente all’autorità di vigilanza le date per le prove con scarico d’acqua e per le visite dell’impianto di accumulazione, effettuate nel quadro dei controlli tecnici e delle verifiche della sicurezza, e le annuncia i previsti svuotamenti dell’impianto.
I risultati dei controlli dello stato e del comportamento, dei controlli tecnici nonché delle verifiche della sicurezza vanno comunicati immediatamente all’autorità di vigilanza.
Art. 16 Raccolta degli atti
Il titolare costituisce e tiene aggiornata una raccolta di atti sull’impianto di accumulazione. La tiene in ogni tempo a disposizione dell’autorità di vigilanza. La raccolta contiene :
i piani d’esecuzione principali ed i dati relativi all’esecuzione dei lavori;
i calcoli ed i rapporti sulla statica, l’idrologia e l’idraulica;
le perizie geologiche;
i rapporti annui sulle misurazioni;
i verbali dei controlli annui;
i verbali delle prove con scarico d’acqua;
i rapporti sulle verifiche della sicurezza;
i rapporti sulle misurazioni geodetiche delle deformazioni;
i rapporti sugli incidenti e le anomalie d’esercizio.
L’autorità di vigilanza può autorizzare deroghe in casi fondati.
Capitolo 4 Concezione per il caso d’emergenza
Art. 17 Provvedimenti per il caso d’emergenza
Il titolare prende provvedimenti nel caso in cui non sia più garantito un esercizio sicuro dell’impianto di accumulazione a causa d’un comportamento anomalo, d’eventi naturali, d’atti di sabotaggio o d’altri eventi simili.
In caso d’emergenza, deve adottare tutte le misure atte ad evitare la messa in pericolo di persone e beni. L’autorità di vigilanza va informata immediatamente; essa decide se del caso l’adozione di misure supplementari.
Il comando dell’esercito può prendere provvedimenti speciali in caso di minaccia militare.
Art. 18 Protezione della popolazione
I provvedimenti per il caso d’emergenza comprendono una concezione per avvertire le autorità e dare l’allarme alla popolazione. L’autorità di vigilanza può consentire agevolazioni per i bacini di ritenuta.
La Confederazione, i Cantoni e i Comuni provvedono, mediante i mezzi e le strutture ordinari per la protezione della popolazione, alla diffusione delle istruzioni relative al comportamento della popolazione e a una sua eventuale evacuazione.
Art. 19 Sistema d’allarme acqua
Il titolare d’un impianto di accumulazione con più di 2 milioni di m3 di ritenuta deve realizzare, gestire e mantenere un sistema d’allarme acqua nella zona contigua.
La zona contigua viene delimitata dall’autorità di vigilanza dopo aver sentito il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e abbraccia, di regola, il territorio che nel caso di improvvisa rottura totale dell’impianto può venire sommerso nello spazio di due ore.
a 4 ...2
Art. 203
Capitolo 5 Esecuzione
Art. 21 Vigilanza da parte della Confederazione
L’Ufficio federale delle acque e della geologia (Ufficio federale)4 vigila sull’esecuzione della presente ordinanza ed esegue i compiti direttamente affidati alla Confederazione.
Sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione gli impianti di accumulazione:
con almeno 25 m di altezza d’invaso;
con più di 15 m di altezza d’invaso e almeno 50 000 m3 di ritenuta;
con più di 10 m di altezza d’invaso e almeno 100 000 m3 di ritenuta;
con più di 500 000 m3 di ritenuta.
Art. 22 Vigilanza da parte dei Cantoni
I Cantoni esercitano la vigilanza sugli impianti di accumulazione che non sottostanno alla vigilanza della Confederazione.
...5
Art. 23 Circostanze particolari
Laddove particolari circostanze lo impongano, l’Ufficio federale e il Cantone possono convenire un ordinamento delle competenze che deroga agli articoli 21 e 22.
Se più impianti di accumulazione formano un’unità dal punto di vista dell’esercizio e se uno di essi è sottoposto alla vigilanza della Confederazione, questa vigilanza si estende anche agli altri impianti.
Nuova denominazione giusta il DCF del 19 dic. 1997 (non pubblicato).
Art. 24 Diritto d’accesso e d’informazione
Il titolare deve concedere in ogni momento l’accesso agli impianti alle persone incaricate della vigilanza. Deve dar loro tutte le informazioni necessarie e mettere a loro disposizione i documenti di cui abbisognano.
Art. 25 Collaborazione di terzi
L’autorità di vigilanza può avvalersi della collaborazione di specialisti per l’esecuzione dei suoi compiti. Le relative spese sono a carico del titolare dell’impianto di accumulazione.
Art. 26 Direttive
L’Ufficio federale può emanare direttive per l’applicazione della presente ordinanza. Si avvale della collaborazione di rappresentanti delle autorità cantonali di vigilanza, degli ambienti scientifici, delle organizzazioni del ramo e dell’economia.
Capitolo 6 Disposizioni finali
Art. 27 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 9 luglio 19576 sugli sbarramenti idrici è abrogata.
Art. 28 Modifica del diritto in vigore
L’ordinanza del 19 ottobre 19947 sulla protezione civile è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2 lett. a:
...
L’ordinanza del 3 dicembre 19908 sulla Centrale nazionale d’allarme è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. c:
...
[RU 1957 607, 1971 251, 1978 1860 all. n. 11, 19793, 1985 1880, 1993 901 all. 7, 1997 2779 n. II 41]
[RU 1994 2646, 1997 2779 II 33 2833 art. 67, 1998 2677, 2002 723 all. 2 n. 6. RU 2003 5147 art. 42 lett. a]
Art. 29 Disposizioni transitorie
La vigilanza di competenza dei Cantoni deve essere realizzata al più tardi entro sette anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.9
Gli impianti di accumulazione che, secondo il diritto anteriore, sottostavano alla vigilanza della Confederazione restano sottoposti alla vigilanza dell’Ufficio federale.
Art. 30 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ago. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3311).