783.018
Regolamento sugli emolumenti
della Commissione delle poste
del 26 agosto 2013 (Stato 15 ottobre 2013)
Preambolo
La Commissione delle poste (PostCom),
visto l’articolo 77 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 agosto 20121 sulle poste (OPO),
decreta:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina:
gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni rese dalla PostCom e dal segretariato specializzato della PostCom;
la tassa di procedura ed emolumento per l’esame del caso da parte dell’organo di conciliazione secondo l’articolo 71 OPO.
Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Art. 2 Principi
La PostCom fissa l’emolumento caso per caso secondo le aliquote determinanti di cui all’articolo 3. Nel fare ciò, tiene conto delle circostanze concrete e del principio della proporzionalità.
La PostCom può adeguare le aliquote degli emolumenti, per l’inizio dell’anno successivo, all’indice nazionale dei prezzi al consumo senza l’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, sempre che, dall’entrata in vigore del presente regolamento o dall’ultimo adeguamento, l’aumento dell’indice sia almeno pari al 5 per cento.
Art. 3 Aliquote degli emolumenti
L’aliquota dell’emolumento per un’ora di lavoro ammonta:
| fr. 105.– |
| fr. 180.– |
| fr. 200.– |
| fr. 250.– |
Art. 4 Prestazioni della PostCom soggette a emolumento
La PostCom riscuote emolumenti, in particolare per:
| a seconda del tempo impiegato |
| a seconda del tempo impiegato |
| a seconda del tempo impiegato |
| a seconda del tempo impiegato |
| a seconda del tempo impiegato |
| a seconda del tempo impiegato |
| fr. 200.– |
| fr. 200.– |
| a seconda del tempo impiegato |
In tutti gli altri casi riscuote l’emolumento a seconda del tempo impiegato.
Art. 5 Prestazioni dell’organo di conciliazione soggette a emolumento
L’emolumento per l’esame del caso secondo l’articolo 71 capoverso 1 OPO ammonta a 20 franchi.
La tassa di procedura secondo l’articolo 71 capoverso 2 OPO è stabilita a seconda del tempo impiegato. L’aliquota dell’emolumento per un’ora di lavoro ammonta a 250 franchi.
Art. 6 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2013.