814.014
Ordinanza
sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente
(Ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM; OE-UFAM, OE-UFAM)1
del 3 giugno 2005 (Stato 1° dicembre 2025)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 48 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente;
visto l’articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque;
visto l’articolo 25 della legge del 21 marzo 20034 sull’ingegneria genetica;
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,6
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, i controlli e le prestazioni (atti amministrativi):7
dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)8 e
delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico e privato incaricate dall’UFAM dell’esecuzione (organi esecutivi terzi)
Sono eccettuati gli atti amministrativi concernenti la concessione di contributi federali.
Sono fatte salve le disposizioni speciali sugli emolumenti.
Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20049 sugli emolumenti.
Art. 3 Riscossione di emolumenti da parte di altri organi di esecuzione
Se l’UFAM delega un compito a un organo esecutivo terzo, gli emolumenti sono fatturati da quest’ultimo, che decide in caso di controversie sulla fattura e provvede alla riscossione. All’atto della delega di un compito di esecuzione, l’UFAM può decidere di fatturare esso stesso gli emolumenti, segnatamente se l’organo esecutivo terzo non è in grado di riscuoterli.
L’UFAM e l’organo esecutivo terzo concordano la percentuale degli emolumenti che spetta a quest’ultimo a copertura delle proprie spese.
Art. 4 Calcolo degli emolumenti
Gli emolumenti sono calcolati:
secondo le tariffe definite nell’allegato;
secondo il dispendio, tenuto conto del quadro tariffario definito nell’allegato;
negli altri casi secondo il dispendio.
Se l’emolumento è calcolato in base al dispendio impiegato, si applica una tariffa oraria di fr. 140.–.
Art. 5 Adeguamento al rincaro
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua, all’inizio dell’anno successivo, le tariffe degli emolumenti, il quadro tariffario e la tariffa oraria all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento. Gli importi adeguati sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.
Art. 6 Supplemento dell’emolumento
Un supplemento massimo del 100 per cento dell’emolumento ordinario può essere riscosso se l’atto amministrativo:
è eseguito, su richiesta, in modo urgente; oppure
richiede un dispendio insolitamente elevato.
Se determinati lavori sono conferiti a terzi, può essere fatturato un supplemento amministrativo del 20 per cento dell’emolumento ordinario. Se sono necessarie conoscenze speciali, può essere riscosso un supplemento amministrativo di 100 franchi l’ora al massimo.10
I supplementi degli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.
Art. 7 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate:
l’ordinanza del 29 novembre 199511 sul tariffario dell’Ufficio federale dell’ambiente per prestazioni e decisioni secondo l’ordinanza sulle sostanze;
l’ordinanza del 15 ottobre 200112 relativa agli emolumenti riscossi per le prestazioni stabilite dall’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente.
Art. 8 Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
...13
Art. 8a14 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 22 novembre 2006
Le prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 novembre 2006 della presente ordinanza ma non ancora fatturate sottostanno alla nuova regolamentazione.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
Aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario
(art. 4 cpv. 1 lett. a e b)
Franchi | |
|---|---|
| |
| |
| 200 |
| 2000 |
| secondo il dispendio, ma al massimo 20 000 |
| |
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| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 500 |
| |
| 350–2500 |
| 350–2500 |
| 0.40 |
| |
| 1000–20 000 |
|
|
| 2000–40 000 |
| 1000–5 000 |
| |
| |
| 100 |
| secondo il dispendio |
| |
| 100 |
| secondo il dispendio |
| |
| 100 |
| 50 |
| 200 |
| |
| 100 |
| 50 |
| 200 |
| |
| 100 |
| 50 |
| secondo il dispendio |
| |
| 100 |
| 50 |
| secondo il dispendio |
| secondo il dispendio |
| |
| 50 |
| 50 |
| 50 |
| 50 |
| 50 |
| 50 |
| 200–1000 |
| 500 |
| 500 |
|
|
| |
| |
| |
| 500 |
| 1500 |
| 800 |
| |
| 1100 |
| 500 |
| |
| |
| 130–800 |
| 160–450 |
| |
| 200 |
| 3000 |
| |
| |
| 100 |
| secondo il dispendio |
| secondo il dispendio |
| secondo il dispendio ma al massimo 5000 |
| secondo i costi effettivi |
| |
| 100 |
| secondo il dispendio |
| secondo il dispendio ma al massimo 2000 |
| |
| 2000–15 000 |
| |
| 100 |
| secondo il dispendio |
| secondo il dispendio ma al massimo 2 000 |
| secondo il dispendio ma al massimo 2 000 |
| secondo il 10 000 |