817.022.111
Ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose)
del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2014)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 4 capoversi 2, 26 capoversi 2 e 5 e 27 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
La presente ordinanza definisce le seguenti bevande analcoliche e derrate alimentari contenenti caffeina, stabilisce i requisiti e ne disciplina la particolare caratterizzazione:
succo di frutta, nettare di frutta;
2 sciroppo, sciroppo di frutta e sciroppo d’acero;
bevanda da tavola con succo di frutta;
gazosa;
bevanda da tavola con latte, latticello, scotta o altri prodotti di latte;
polvere e concentrato per la preparazione di bevande analcoliche;
succo di verdura;
3 bevande istantanee e bevande pronte a base di ingredienti quali il caffè, i surrogati di caffè, il tè, le erbe, i frutti o il guaranà nonché bevande pronte contenenti caffeina;
4 vermut analcolico, aperitivo analcolico, bitter analcolico, sidro analcolico, birra senz’alcol, vino analcolico, spumante analcolico;
caffè, surrogati di caffè;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007
tè, mate, tè di erbe e di frutti;
guaranà;
5 bevanda di soia e bevanda di cereali.
La presente ordinanza non si applica all’acqua per il consumo umano; quest’ultima è disciplinata dall’ordinanza del DFI del 23 novembre 20056 concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale.
Art. 2 Tenore di alcool etilico
Il tenore di alcool etilico delle bevande analcoliche non deve superare lo 0,5 per cento in volume.
Per lo sciroppo è determinante la diluizione pronta al consumo.
Capitolo 2 Succo di frutta, nettare di frutta
Sezione 1 Succo di frutta
Art. 37 Definizioni
Il succo di frutta è un succo non fermentato ma fermentescibile, ottenuto dalla parte commestibile di frutti sani e maturi, freschi o conservati mediante refrigerazione, appartenenti a una o più specie. Il succo di frutta possiede il colore, l’aroma e il sapore caratteristici dei frutti dai quali proviene.
È succo di frutta anche il succo ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato con acqua potabile.
Il succo di frutta concentrato (concentrato di succo di frutta) è succo di frutta di una o più specie di frutta, al quale è stata sottratta per via fisica una determinata percentuale dell’acqua naturale.
Il succo di frutta disidratato (succo di frutta in polvere) è succo di frutta di una o più specie di frutta, al quale è stata sottratta per via fisica quasi tutta l’acqua naturale.
Il succo di frutta diluito è una bevanda fabbricata mediante diluizione di succo di frutta, succo di frutta concentrato, purea di frutta, purea di frutta concentrata oppure di una miscela di tali prodotti con acqua potabile.
Il succo di frutta estratto ad acqua è succo di frutta ottenuto per estrazione ad acqua (diffusione) di:
a. frutti polposi interi il cui succo non può essere estratto con altri processi fisici; oppure
Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
b. frutti interi disidratati.
La purea di frutta è il prodotto non fermentato ma fermentescibile, ottenuto mediante processi fisici adeguati, quali la setacciatura, triturazione o macinazione della parte commestibile dei frutti interi o sbucciati, senza eliminazione del succo.
La purea di frutta concentrata è il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante l’eliminazione fisica di una determinata percentuale dell’acqua naturale. Alla purea di frutta concentrata possono essere restituiti aromi. Gli aromi da restituire ai succhi devono essere ottenuti esclusivamente da frutti della stessa specie mediante processi fisici adeguati secondo l’allegato1.
La polpa o le cellule sono i prodotti ottenuti a partire dalle parti commestibili del frutto della stessa specie, senza eliminazione di succo. Nel caso di agrumi, per polpa o per cellule si intendono gli agglomerati di succo ottenuti dall’endocarpo.
In deroga all’allegato 3 numero 24 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20058 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), gli aromi da restituire ai succhi si ottengono durante la trasformazione del frutto mediante processi fisici adeguati. Tali processi fisici possono essere applicati per trattenere, conservare o stabilizzare la qualità dell’aroma e includono in particolare la spremitura, l’estrazione, la distillazione, il filtraggio, l’assorbimento, l’evaporazione, il frazionamento e la concentrazione. L’aroma è ottenuto dalle parti commestibili del frutto; tuttavia, esso può anche provenire da olio spremuto a freddo dalla scorza di agrumi e da composti di noccioli.
Art. 3a9 Trattamenti e sostanze ammessi
Per le derrate alimentari di cui all’articolo 3 capoversi 1–4 e 6 sono ammessi i trattamenti e le sostanze previsti nell’allegato1.
Art. 4 Requisiti
Il succo di frutta deve soddisfare i seguenti requisiti:
il tenore di tutta la materia secca solubile proveniente dal frutto deve corrispondere al contenuto naturale del frutto in questione e non può essere modificato, tranne in caso di taglio con succo della stessa specie;
per fabbricare succo di frutta, è ammessa la miscelazione di succo di frutta con purea di frutta. Per fabbricare succo di frutta da concentrato di succo di frutta, è consentita la miscelazione di succo di frutta o succo di frutta concentrato con purea di frutta o purea di frutta concentrata;
i seguenti succhi possono contenere: 1. il succo di mele, al massimo il 10 per cento in massa di succo di pere oppure la quantità corrispondente di concentrato,
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1021). Nuovo testo giusta il
I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 2. il succo di pere, al massimo il 10 per cento in massa di succo di mele oppure la quantità corrispondente di concentrato, 3. il succo d’arancio, al massimo il 10 per cento in massa di succo di mandarino oppure la quantità corrispondente di concentrato;
sono ammesse l’aggiunta al succo di frutta e al concentrato di succo di frutta di aroma, polpa e cellule restituiti nonché l’aggiunta al succo di uva di sali di acido tartarico restituiti;
l’aggiunta di zuccheri è vietata;
l’aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo di frutta e al concentrato di succo di frutta;
il contenuto di solidi solubili del succo di frutta da concentrato corrisponde al valore Brix minimo per il succo ricostituito secondo l’allegato 3. Se un succo di frutta da concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell’allegato 3, il valore Brix minimo del succo ricostituito è quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il concentrato;
nel caso degli agrumi, il succo di frutta deve provenire dall’endocarpo. Fa eccezione il succo di limetta; quest'ultimo può essere ottenuto dal frutto intero;
se il succo di frutta è ottenuto da frutti con acini, semi e bucce, le parti o i componenti di acini, semi e bucce non devono essere incorporati nel succo.
Sono eccettuati i casi in cui le parti o i componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati facendo ricorso alla buona prassi di fabbricazione;
il succo di frutta da concentrato è preparato con processi adeguati, che mantengono le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritive essenziali di quelle di un succo di tipo medio ottenuto da frutti della stessa specie;
al succo di frutta, al succo di frutta da concentrato e al succo di frutta estratto ad acqua possono essere aggiunti fino a 3 g per litro di succo di limone o di limetta o succo concentrato di limone o di limetta, espresso in acido citrico anidro, per correggerne il gusto acido;
l’aggiunta di anidride carbonica è permessa.10 2 Il succo concentrato, disidratato e diluito, destinato alla consegna diretta ai consumatori, deve soddisfare i seguenti requisiti:
il succo di frutta concentrato deve essere concentrato almeno alla metà del volume del succo di frutta originale;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
11 l’aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati da frutti della stessa specie possono essere restituiti al succo di frutta concentrato;
bbis. 12 essi possono contenere fino a 3 g per litro di succo di limone o di limetta o succo concentrato di limone o di limetta, espresso in acido citrico anidro, per correggerne il gusto acido;
per il succo di frutta diluito, la parte di succo di frutta nel prodotto finito deve essere almeno del50 per cento in massa;
per il rimanente sono applicabili per analogia le disposizioni del capoverso 1.
Art. 5 Denominazione specifica
Se un succo di frutta contiene due o più sorte di succo di frutta, ciò deve risultare evidente dalla denominazione specifica (p. es. «miscela di succhi di frutta», «succo di più specie di frutta»). È pure permessa l’indicazione delle singole sorte di succhi di frutti in ordine decrescente di volume in base all’elenco degli ingredienti (p. es. «succo di arancia e di albicocca»).13
Il capoverso1 non si applica in caso di aggiunta di succo di limone o di limetta per correggere il sapore acido di un succo di frutta.14
I succhi di mela e di pera o le loro mescolanze possono essere designati come «succo di frutti a granelli», «succo di frutti» oppure «sidro dolce».15
...16
Se nella denominazione specifica è menzionata una sorta di frutta (p. es. «succo di mele Gravenstein»), il suo contenuto di succo nel prodotto finito deve essere almeno dell’80 per cento in massa.
Per il succo di frutta disidratato il termine «disidratato» o «essiccato» può essere sostituito con «in polvere» e completato o sostituito con l’indicazione del trattamento speciale applicato (p. es. «liofilizzato»).
Nella preparazione di succo di frutta e purea di frutta designati con la denominazione specifica o il nome comune del frutto utilizzato devono essere utilizzate le specie di frutta corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell’allegato 3. Per le
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore il 1° apr. 2008 specie di frutta non incluse nell’allegato 3 si applica il nome botanico o comune corretto.17
Art. 6 Ulteriore caratterizzazione
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr18 vanno aggiunti:19
una menzione «contiene anidride carbonica» accanto alla denominazione specifica per i prodotti che contengono più di 2 g di anidride carbonica per litro;
per il succo di frutta diluito, il tenore minimo di succo di frutta, di polpa di frutta oppure di una mescolanza di tali componenti, accanto alla denominazione specifica.
Sezione 2 Nettare di frutta
Art. 7 Definizione
Il nettare di frutta è un prodotto non fermentato ma fermentescibile, ottenuto con l’aggiunta di acqua, con o senza l’aggiunta di zuccheri o miele, a succo di frutta, succo di frutta da concentrato, succo di frutta estratto ad acqua, succo di frutta concentrato, purea di frutta o purea di frutta concentrata o una loro miscela.20
Per la fabbricazione sono ammessi i trattamenti e le sostanze secondo l’allegato 1.21
Art. 8 Requisiti
I prodotti finiti devono presentare, secondo la loro specie, i contenuti minimi di succo di frutta o di polpa di frutta di cui all’allegato 2.22
Sono ammesse l’aggiunta di zuccheri o miele fino al 20 per cento in massa del prodotto finito nonché l’aggiunta di aroma, polpa e cellule restituiti.23
È permesso miscelare nettari di frutti di una o più specie di frutti, eventualmente con aggiunta di succo di frutta o di polpa di frutta,. In tal caso la somma dei singoli
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore il 1° apr. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore il 1° apr. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 quozienti (quota di succo di frutta e di polpa divisa per il tenore minimo del frutto corrispondente secondo l’all. 2) deve essere almeno1.24
L’aggiunta di anidride carbonica è permessa.
L’aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati da frutti della stessa specie possono essere restituiti al nettare di frutta.25
Art. 9 Denominazione specifica
Per la denominazione specifica del nettare di frutta è applicabile per analogia l’articolo 5 capoverso1.
Nella preparazione di nettare di frutta designato con la denominazione specifica o il nome comune del frutto utilizzato devono essere utilizzate le specie di frutta corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell’allegato 3. Se la specie di frutta non è inclusa nell’allegato 3, si applica il nome botanico o comune corretto.26
Art. 10 Ulteriore caratterizzazione
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr27 devono figurare:
una menzione come «contiene anidride carbonica» accanto alla denominazione specifica per i prodotti che contengono più di 2 g di anidride carbonica per litro;
il tenore minimo di componenti del frutto accanto alla denominazione specifica.
L’indicazione che al nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene monosaccaridi o disaccaridi aggiunti o ogni altra derrata alimentare utilizzata per le sue proprietà dolcificanti.28
Se il nettare di frutta contiene naturalmente sorte di zuccheri, oltre all’avvertenza di cui al capoverso 2 sull’etichetta deve figurare anche l’avvertenza «contiene naturalmente sorte di zuccheri».29
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore il 1° apr. 2008
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
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Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Capitolo 3 Sciroppo, sciroppo di frutta e sciroppo d’acero30
Art. 1131 Definizioni
Lo sciroppo è un prodotto liquido denso, preparato con ingredienti quali acqua potabile, spezie, erbe, fiori commestibili, verdure, frutti o aromi con aggiunta di sorte di zuccheri. In sostituzione di spezie, erbe, verdure o frutti possono pure essere utilizzati i loro estratti.
Lo sciroppo di granatina (granatina) è uno sciroppo aromatizzato essenzialmente con il succo di frutti rossi, con vaniglia o suoi estratti ed eventualmente con succo di limone.
Lo sciroppo di frutta è un prodotto liquido denso, preparato con succo di frutta o suoi concentrati con aggiunta di sorte di zuccheri, secondo il procedimento di solubilizzazione all’ebollizione o a freddo.
Lo sciroppo d’acero è un succo ottenuto dalla linfa addensata dell’acero da zucchero (Acer saccharum) o di un’altra sorta idonea di acero.
Art. 12 Requisiti
La sostanza secca solubile dello sciroppo, dello sciroppo di frutta e dello sciroppo d’acero deve costituire almeno il 60 per cento della massa.32
Lo sciroppo di frutta deve avere un tenore di succo di frutta pari ad almeno il
per cento della massa.
...33
Art. 13 Denominazione specifica
Se uno sciroppo di frutta contiene parecchie specie di frutti, ciò deve risultare chiaramente dalla denominazione specifica (p. es. «sciroppo di frutta misto»). È ammessa l’indicazione delle singole specie di succhi di frutta in ordine decrescente di quantità (p. es. «sciroppo di arance-albicocche»).
Allo sciroppo secondo l’articolo 11 capoverso1 è applicabile per analogia il capoverso1.34
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007
Capitolo 4 Bevanda da tavola con succo di frutta
Art. 1435 Definizione
La bevanda da tavola con succo di frutta (bevanda con succo di frutta) è una bevanda fabbricata mediante diluizione con acqua potabile o con acqua minerale naturale di succo di frutta, succo di frutta concentrato o sciroppo di frutta a cui possono eventualmente essere aggiunte sorte di zuccheri.
Art. 15 Requisiti
La parte di succo di frutta nel prodotto finito deve essere almeno del 10 per cento in massa.
Le bevande da tavola preparate esclusivamente con succo di limone devono contenere nel prodotto finito almeno il6 per cento in massa di succo di limone.
L’aggiunta di anidride carbonica è permessa.
Art. 16 Denominazione specifica
Se una bevanda da tavola contiene parecchie specie di succhi di frutta, ciò deve risultare chiaramente dalla denominazione specifica (p. es. «bevanda da tavola con succhi di frutta»). È anche permessa l’indicazione delle specie di succhi di frutta utilizzate in ordine decrescente di quantità (p. es. «bevanda da tavola con succo di arance e albicocche»).36
Il capoverso1 non si applica per l’aggiunta di succo di limone o di limetta per correggere il sapore acido di un succo di frutta.37
Se nella fabbricazione del prodotto è utilizzata acqua minerale naturale, nella denominazione specifica può essere menzionata l’origine dell’acqua minerale corrispondente. È vietato indicare l’analisi dettagliata dell’acqua minerale.
Art. 17 Ulteriore caratterizzazione
Le indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr38 vanno completate con:
l’indicazione della parte di succo di frutta nel prodotto finito, in per cento in massa, accanto alla denominazione specifica;
una menzione come «contiene anidride carbonica» accanto alla denominazione specifica per i prodotti che contengono più di 2 g di anidride carbonica per litro.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Capitolo 5 Gazosa
Art. 18 Definizione
La gazosa (bevanda rinfrescante) è una bevanda con o senza anidride carbonica fabbricata diluendo succo di frutta o aromi con acqua potabile o acqua minerale naturale, con o senza aggiunta di sorte di zuccheri, caffeina o chinina.
Art. 19 Requisiti
La gazosa con anidride carbonica deve contenere almeno 2 g di anidride carbonica per litro.
Le gazose con caffeina non devono contenere più di 250 mg di caffeina per litro.
Le gazose con chinina non devono contenere più di 80 mg di chinina per litro, calcolata come chinina cloridrato.
Art. 20 Denominazione specifica
Se la parte di succo di frutta è almeno del 4 per cento in massa, nella denominazione specifica si può indicare il tenore di succo di frutta (p. es. «gazosa con succo di limone»). Il tenore di succo di frutta nel prodotto finito va indicato in per cento in massa accanto alla denominazione specifica.
Se la parte di succo è inferiore al 4 per cento in massa la denominazione specifica è per esempio «gazosa con aroma di limone»; in tal caso tutta la denominazione specifica deve figurare in caratteri di uguale grandezza.
Se per la fabbricazione è stata usata acqua minerale naturale invece di acqua potabile, il prodotto può essere designato come «acqua da tavola» (p. es. «acqua da tavola con succo di limone» o «con aroma di limone»); può essere menzionata l’origine dell’acqua minerale in questione. È vietato indicare l’analisi dettagliata dell’acqua minerale.
Se il prodotto contiene diverse specie di succo di frutta o aromi, ciò deve risultare chiaramente dalla denominazione specifica (p. es. «gazosa con succhi di frutti» rispettivamente «gazosa con aromi di frutti»). È anche permessa l’indicazione delle singole specie di succhi di frutti o aromi in ordine decrescente di quantità (p. es. «gazosa con succo di arancio e di limone» rispettivamente «gazosa con aroma di arancia e di limone»).
La gazosa senza anidride carbonica deve essere caratterizzata come tale.
Art. 21 Ulteriore caratterizzazione
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr39 devono figurare:
40 per quanto concerne il tenore di caffeina: 1. per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 30 mg/l e massimo di 150 mg/l: la menzione «contiene caffeina», 2. per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 150 mg/l: la menzione «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento»; la menzione deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda seguita, tra parentesi, dall’indicazione del tenore di caffeina in mg/100 ml, 3. per una bevanda che abitualmente contiene caffeina, il cui tenore di caffeina tuttavia è inferiore a1 mg/l: la menzione che la bevanda non contiene caffeina (p. es. con la menzione «senza caffeina»); la menzione deve figurare accanto alla denominazione specifica;
una menzione come «contiene chinina» accanto alla denominazione specifica per le bevande che contengono chinina;
una menzione come «contiene anidride carbonica» accanto alla denominazione specifica per l’acqua da tavola che contiene anidride carbonica in quantità superiore a 2 g per litro.
Capitolo 6 Bevanda da tavola con latte, siero di latte, scotta o altri prodotti di latte
Art. 22 Definizione
Le bevande da tavola con latte, siero di latte, scotta o altri prodotti di latte sono prodotti fabbricati diluendo latte fermentato o non fermentato, latte parzialmente scremato, latte magro, latticello, siero di latte o scotta con acqua potabile oppure acqua minerale naturale e con eventuale aggiunta di altri ingredienti come sorte di zuccheri, succo di frutta o estratti vegetali. Essi possono essere limpidi o torbidi.
Art. 23 Requisiti
La parte di latte di tutte le categorie di tenori di grasso e di latticello deve essere almeno del 10 per cento in massa, quella di siero di latte almeno del 20 per cento in massa e quella di scotta almeno del 25 per cento in massa.
L’aggiunta di anidride carbonica è permessa.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Art. 24 Denominazione specifica
La denominazione specifica deve essere completata con l’indicazione dell’ingrediente di base impiegato (p. es. «bevanda da tavola con latticello»).
Se per la fabbricazione del prodotto è impiegata acqua minerale naturale, può essere menzionata nella denominazione specifica l’origine della corrispondente acqua minerale. È vietato indicare l’analisi dettagliata dell’acqua minerale.
Art. 25 Ulteriore caratterizzazione
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr41 devono figurare:
l’indicazione della parte dell’ingrediente di base impiegato nel prodotto finito, accanto alla denominazione specifica (p. es. «25% di scotta»);
una menzione come «contiene anidride carbonica» accanto alla denominazione specifica se al prodotto è stata addizionata anidride carbonica in quantità superiore a 2 g per litro.
Capitolo 7 Polvere e concentrato per la preparazione di bevande analcoliche
Art. 26 Definizione
La polvere per la preparazione di bevande analcoliche è un prodotto secco, che con aggiunta di acqua dà una bevanda analcolica di cui agli articoli 3 capoversi 5, 7, 14,
o 22.
Il concentrato per la preparazione di bevande analcoliche è un prodotto semiliquido o liquido in forma concentrata, che con aggiunta di acqua dà una bevanda analcolica di cui agli articoli 3 capoversi 5, 7, 14, 18 o 22.
Art. 27 Requisiti
Le polveri per la preparazione di bevande analcoliche possono contenere idrogencarbonato di potassio o di sodio per produrre anidride carbonica.
Art. 28 Denominazione specifica
Invece della denominazione specifica «polvere per la preparazione di gazosa» oppure «concentrato per la preparazione di gazosa» possono essere usate anche combinazioni di parole come «polvere effervescente» oppure «polvere per gazosa».
Capitolo 8 Succo di verdura
Art. 29 Definizioni
Il succo di verdura è un succo non diluito, non fermentato ma fermentescibile o che ha subito una fermentazione acidolattica, ottenuto mediante procedimento meccanico o metodi enzimatici e susseguente estrazione da verdura sana e pulita, e destinato alla consegna ai consumatori.
Succo di verdura è anche il succo ottenuto da succo concentrato puro o da polpa di verdura, che è stato ricostituito nel contenuto originale con acqua potabile.
La polpa di verdura è un prodotto non fermentato ma fermentescibile o che ha subito una fermentazione acidolattica, ottenuto mediante setacciatura della parte commestibile della verdura, senza separazione del succo.
Il succo di verdura concentrato è un succo di verdura al quale è stata sottratta acqua per via fisica.
Il succo di verdura essiccato è un succo di verdura al quale è stata sottratta per via fisica praticamente tutta l’acqua.
Il succo di verdura diluito è una bevanda ottenuta mediante diluizione di succo di verdura o di concentrato di succo di verdura con acqua potabile e resa conservabile per via fisica.
Art. 30 Requisiti
Il succo di verdura deve soddisfare i seguenti requisiti:
il tenore di sostanza secca solubile totale derivante dalla verdura deve corrispondere al contenuto naturale della verdura impiegata;
in particolare valgono i seguenti tenori minimi in per cento in massa: 1. succo di pomodoro: 4,5 2. succo di sedano:6,5 3. succo di carote: 7,0 4. succo di bietole rosse: 7,5;
i succhi ottenuti per ricostituzione mediante diluizione devono presentare un tenore minimo superiore al tenore minimo di cui alle lettere a o b dell’1 per cento in massa;
la miscelazione di diversi succhi di verdura è permessa;
sono permessi come ingredienti: 1. sale commestibile 2. sorte di zuccheri o miele fino a un totale di50 g per kg 3. spezie, erbe ed estratti derivati 4. succhi di frutta 5. siero di latte o scotta che hanno subito una fermentazione acidolattica, fino a 100 g per kg.
Il succo di verdura concentrato e il succo di verdura diluito destinati alla consegna immediata ai consumatori devono soddisfare i seguenti requisiti:
per un concentrato di succo di verdura il tenore di sostanza secca solubile totale derivante dalla verdura deve essere almeno il doppio di quello del succo. Per il concentrato di succo di pomodoro esso deve essere almeno dell’8 per cento in massa;
il concentrato del succo di verdura ricostituito deve soddisfare i requisiti per il corrispondente succo di verdura;
per il succo di verdura diluito la parte pura di succo di verdura nel prodotto finito deve essere almeno del 40 per cento in massa;
sono applicabili per analogia le disposizioni del capoverso1 lettere d ed e.
Art. 31 Denominazione specifica
I succhi di verdura che hanno subito una fermentazione acidolattica, devono essere caratterizzati come tali nella denominazione specifica (p. es. come «succo di carote da fermentazione acidolattica» o «concentrato di succo di carote da fermentazione acidolattica»).
Se un succo di verdura contiene diverse specie di succhi di verdura, ciò deve risultare evidente dalla denominazione specifica (p. es. «cocktail di succhi di verdura»). È permessa l’indicazione delle specie di verdure impiegate in ordine decrescente di quantità.
Se un succo di verdura contiene ingredienti di cui all’articolo 30 capoverso 1 lettera e, la denominazione specifica deve essere completata, ad esempio con l’indicazione «con aggiunta di zucchero» oppure «zuccherato».
Le disposizioni dei capoversi 1–3 sono applicabili per analogia alle miscele di succhi di verdura e di succhi di frutta.
Art. 32 Ulteriore caratterizzazione
Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr42 devono figurare:
a. per il concentrato di succo di verdura: quante parti di acqua devono essere aggiunte al concentrato per ottenere la densità originale del succo di verdura corrispondente; per i concentrati di pomodoro questa indicazione può essere sostituita dalla menzione del tenore minimo della sostanza secca derivante dal pomodoro in per cento in massa oppure dalle seguenti indicazioni: 1. «semplice concentrato» per almeno il 12 per cento in massa di sostanza secca 2. «doppio concentrato» per almeno il 24 per cento in massa di sostanza secca 3. «triplo concentrato» per almeno il 36 per cento in massa di sostanza secca ;
b. per il succo di verdura diluito: l’indicazione della parte di succo di verdura nel prodotto finito, in per cento in massa, accanto alla denominazione specifica.
La polpa di pomodoro concentrata può essere designata come «purea di pomodoro» o «concentrato di pomodoro».
Capitolo 9 Bevande istantanee e bevande pronte
Sezione 1 Bevande istantanee e bevande pronte a base di ingredienti quali il caffè,
i surrogati di caffè, il tè, le erbe, i frutti o il guaranà43
Art. 3344 Definizione
Le bevande istantanee e le bevande pronte (p. es. «ice-tea», «bevanda rinfrescante con estratto di tè») sono bevande pronte alla preparazione o al consumo, a base di ingredienti quali il caffè, i surrogati di caffè, il tè, le erbe, i frutti, il guaranà oppure di loro estratti o concentrati.
Le bevande istantanee e le bevande pronte o i loro ingredienti possono essere fermentati con microorganismi per uso alimentare innocui per la salute.
Le bevande istantanee e le bevande pronte possono contenere ingredienti come zuccheri, maltodestrina, latte in polvere o anidride carbonica.
Art. 33a45 Requisiti
Nel prodotto finito devono essere stati inattivati i microorganismi utilizzati per la fermentazione.
Sezione 2:46 Bevande pronte contenenti caffeina
Art. 33b Definizione
Le bevande pronte contenenti caffeina sono bevande pronte energetiche contenenti caffeina oppure derrate alimentari contenenti caffeina, con o senza l’aggiunta di taurina, glucuronolattone e inositolo.
Possono contenere ingredienti come zuccheri, maltodestrina, succo di frutta o anidride carbonica.
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Art. 33c Requisiti
Le bevande pronte contenenti caffeina devono presentare un valore energetico di almeno 190 kJ o di 45 kcal/100 ml. L’energia deve provenire soprattutto da carboidrati.
Le bevande pronte contenenti caffeina devono presentare un tenore di caffeina superiore a 25 mg/100 ml e massimo 160 mg/razione giornaliera.
Se sono aggiunti taurina, glucuronolattone, inositolo, niacina, vitamina B6, acido pantotenico e vitamina B12, in deroga all’ordinanza del DFI del 23 novembre 200547 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari si applicano le quantità massime di cui all’allegato 4. Le quantità massime si riferiscono al tenore al momento della consegna.
Sezione 3 Caratterizzazione48
Art. 34 ...49
Oltre alle indicazioni ai sensi dell’articolo 2 OCDerr50 devono figurare: 51
l’indicazione della parte di estratto in per cento in massa oppure, nel caso dei prodotti pronti per essere bevuti, in g per litro;
una menzione come «contiene anidride carbonica» accanto alla denominazione specifica se il prodotto contiene più di 2 g per litro di anidride carbonica;
52 una menzione del tenore di caffeina, ad eccezione dei prodotti a base di caffè, tè o estratto di caffè o di tè che menzionano la presenza di caffè o tè nella denominazione specifica: 1. per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 30 mg/l e massimo di 150 mg/l: la menzione «contiene caffeina», 2. per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 150 mg/l: la menzione «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento»; la menzione deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione specifica seguita, tra parentesi, dall’indicazione del tenore di caffeina in mg per 100 ml;
Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
d. 53 per le bevande pronte contenenti caffeina di cui all’articolo 33b deve inoltre figurare: 1. una menzione che a causa dell’elevato tenore di caffeina la bevanda dovrebbe essere consumata con moderazione, 2. la caratterizzazione del valore nutritivo secondo gli articoli 22–29 OCDerr; deve figurare il tenore di vitamine al momento della consegna, 3. il tenore di taurina e glucuronolattone in mg per 100 ml o la relativa quota percentuale, 4. la razione giornaliera raccomandata.
Per le bevande pronte contenenti caffeina di cui all’articolo 33b sono ammesse le denominazioni specifiche «bevanda rinfrescante contenente caffeina», «Energydrink» o «Energy Drink» e per le bevande pronte contenenti caffeina in porzioni inferiori a 100 ml la denominazione «Energy Shots».54
Capitolo 10 Vermut analcolico, aperitivo analcolico. bitter analcolico, sidro
analcolico, birra senz’alcol, vino analcolico, spumante analcolico55
Sezione 1 Vermut analcolico
Art. 35 Definizione
Il vermut analcolico è una bevanda fabbricata con acqua potabile, sorte di zuccheri, estratto di artemisia ed eventualmente di altre piante aromatiche o di parti di esse.
Art. 36 Requisiti
L’estratto senza zuccheri deve essere di almeno 10 g per litro.
Sezione 2: ...
Art. 37 a 4056
Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006 (RU 2006 4975). Nuovo testo giusta il
n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5017).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007
Abrogati dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007
Sezione 3 57 Aperitivo analcolico, bitter analcolico
Art. 41 Definizioni
L’aperitivo analcolico è una bevanda fabbricata con acqua potabile ed estratti di piante aromatiche o aromi.
Il bitter analcolico è una bevanda secondo il capoverso1 con un sapore amaro.
Art. 42 Requisiti
L’aperitivo analcolico e il bitter analcolico possono contenere ingredienti quali sorte di zuccheri, miele o vino analcolico.
L’estratto senza zuccheri deve essere di almeno 10 g per litro.
Art. 42a Denominazioni specifiche
La denominazione specifica per aperitivo analcolico è «aperitivo analcolico» o «aperitivo senz’alcol».
La denominazione specifica per bitter analcolico è «bitter analcolico» o «bitter senz’alcol».
Se all’aperitivo analcolico o al bitter analcolico è addizionata anidride carbonica in quantità superiore a 2 g per litro, accanto alla denominazione specifica deve figurare una menzione come «contiene anidride carbonica».
Sezione 4: ...
Art. 43 a 4658
Sezione 5 Sidro analcolico
Art. 47 Definizione
Il sidro analcolico è sidro, al quale è stato sottratto l’alcool mediante un procedimento fisico oppure la cui fermentazione è stata condotta in modo da non formare alcool.
Art. 48 Requisiti
Il sidro analcolico può essere addizionato di anidride carbonica.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007
Abrogati dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007
Il succo di mele o quello di pere oppure i loro concentrati possono essere aggiunti in forma pura oppure ricostituita.
Le componenti volatili naturali possono essere nuovamente aggiunte in quantità uguali a quelle che in precedenza erano state sottratte al sidro.
Art. 49 Denominazione specifica
La denominazione specifica è «sidro analcolico» oppure «sidro senz’alcool» oppure «sidro dealcolizzato».
Art. 50 Ulteriore caratterizzazione
Se la bevanda è stata addizionata di più di 2 g/l di anidride carbonica, accanto alla denominazione specifica deve figurare una menzione come «contiene anidride carbonica».
Sezione 6 Birra senz’alcool
Art. 51 Definizione
La birra senz’alcool è birra alla aule è stato sottratto l’alcool o della quale si è fatto fermentare il mosto in modo da non produrre alcool.
Art. 52 Requisiti
La birra senz’alcool può essere ricostituita mediante diluizione partendo dal concentrato.
Alla birra senz’alcool sono applicabili per analogia i requisiti dell’articolo 41 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200559 sulle bevande alcoliche.
Art. 53 Denominazione specifica
La denominazione specifica è «birra analcolica», «birra senz’alcool» oppure «birra dealcolizzata».
Sezione 7:60 Vino analcolico, spumante analcolico
Art. 53a Definizione
Il vino o lo spumante analcolici sono vini ai quali è stato sottratto l’alcol mediante un procedimento fisico oppure la cui fermentazione è stata condotta in modo da non formare alcol.
Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007
Art. 53b Requisiti
Il vino analcolico può essere addizionato con anidride carbonica. Lo spumante analcolico deve avere un tenore di anidride carbonica almeno pari a 4 g per litro.
L’aggiunta di mosto d’uva, mosto d’uva concentrato rettificato o saccarosio è ammessa.
Le componenti volatili che risultano durante la dealcolizzazione possono essere nuovamente aggiunte al vino analcolico nella medesima quantità in cui erano state sottratte.
Per il resto, al vino e allo spumante analcolici sono applicabili per analogia i requisiti posti al vino secondo l’articolo6 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200561 sulle bevande alcoliche.
Art. 53c Caratterizzazione
La denominazione specifica è «vino (spumante) analcolico» o «vino (spumante) senz’alcol» o «vino (spumante) dealcolizzato».
La denominazione specifica può essere completata con l’indicazione della sorta d’uva utilizzata per la preparazione del vino purché questo ne sia costituito almeno per l’85 %.
L’indicazione dell’origine o dell’anno di produzione non è ammessa.
L’aggiunta di aromi in misura maggiore alla quantità di componenti volatili deve essere dichiarata.
Se al vino o allo spumante analcolici è addizionata anidride carbonica in quantità superiore a 2 g per litro, accanto alla denominazione specifica deve figurare una menzione come «contiene anidride carbonica».
Capitolo 11 Caffè, surrogati di caffè
Sezione 1 Caffè crudo
Art. 54 Definizione
Per caffè crudo (caffè verde) si intendono i semi maturi della pianta di caffè (genere Coffea), liberati completamente dal guscio del chicco e quasi completamente dalla loro buccia.
Art. 55 Requisiti
Il caffè crudo non può contenere più del 13 per cento in massa di acqua nonché più del 5 per cento in massa di impurità (semi neri o semi comunque guasti o alterati, bucce, cascami o corpi estranei).
Il caffè crudo può essere levigato o lucidato meccanicamente.
Sezione 2 Caffè torrefatto
Art. 56 Definizione
Il caffè torrefatto è il caffè crudo torrefatto.
Art. 57 Requisiti
Il caffè torrefatto non deve contenere più dell’1 per cento in massa di semi carbonizzati e più del 5 per cento in massa di acqua.
Il caffè torrefatto deve, riferito alla sostanza secca, dare almeno il 22 per cento in massa di estratto idrosolubile.
Sezione 3 Caffè decaffeinato
Art. 58 Definizione
Il caffè decaffeinato (caffè senza caffeina) è caffè crudo o torrefatto, il quale, dopo la torrefazione, presenta un tenore di caffeina dello 0,1 per cento in massa al massimo, riferito alla sostanza secca.
Art. 59 Requisiti
Al caffè possono essere aggiunte unicamente sostanze, che sono state involontariamente sottratte con l’estrazione. I quantitativi aggiunti non devono superare i quantitativi sottratti.
Il tenore di acqua non deve essere superiore al:
13 per cento in massa per il caffè crudo senza caffeina;
5 per cento in massa per il caffè torrefatto senza caffeina.
Il caffè decaffeinato deve, riferito alla sostanza secca, dare almeno il 22 per cento in massa di estratto idrosolubile.
Sezione 4 Caffè trattato
Art. 60 Definizione
Il caffè trattato si differenzia all’analisi o nei suoi effetti fisiologici, dal caffè di cui agli articoli 54–57 per il fatto che gli sono state sottratte sostanze diverse dalla caffeina oppure che esso è stato in altro modo modificato essenzialmente nelle sue proprietà.
Art. 61 Requisiti
Le disposizioni degli articoli 54–57 sono applicabili per analogia.
Per il caffè decaffeinato trattato sono applicabili per analogia gli articoli 58 e 59.
Sezione 5 Estratto di caffè
Art. 62 Definizione
L’estratto di caffè (estratto di caffè solubile, caffè solubile, caffè istantaneo) è il prodotto, più o meno concentrato, ottenuto unicamente mediante estrazione acquosa del caffè torrefatto.
Art. 63 Requisiti
L’estratto di caffè può contenere, oltre alle sostanze insolubili inevitabili, unicamente i componenti solubili e aromatici del caffè.
Sono vietati i procedimenti di idrolisi con aggiunta di acidi o di basi.
Il tenore della sostanza secca derivante dal caffè deve essere:
per l’estratto di caffè in forma solida (polvere, tavolette ecc.): almeno 95 per cento in massa;
per l’estratto di caffè in pasta: 70–85 per cento in massa;
per l’estratto di caffè liquido: 15–55 per cento.
L’estratto di caffè in forma solida o in pasta non deve contenere sostanze diverse da quelle provenienti dalla sua estrazione.
L’estratto di caffè liquido può contenere sorte di zuccheri, caramellizzate o meno, fino a un massimo del 12 per cento in massa.
L’estratto di caffè senza caffeina non deve contenere più dello 0,3 per cento in massa di caffeina, riferito alla sostanza secca.
Agli estratti di caffè trattato sono applicabili per analogia gli articoli 60 e 61.
Sezione 6 Surrogati di caffè, aggiunte per caffè
Art. 64 Definizione
I surrogati di caffè e le aggiunte per caffè sono polveri composte di parti di vegetali appropriate, torrefatte, contenenti amidi o zuccheri, come cicoria, cereali, frutta, malto, ghiande, oppure di sorte di zuccheri o melassa.
Art. 65 Requisiti
I surrogati di caffè e le aggiunte per caffè devono contenere almeno il 95 per cento in massa di sostanza secca.
Sezione 7 Estratto di cicoria
Art. 66 Definizione
L’estratto di cicoria (estratto di cicoria solubile, cicoria solubile, cicoria istantanea) è un estratto ottenuto unicamente mediante estrazione acquosa della cicoria torrefatta.
Art. 67 Requisiti
Il tenore di sostanza secca proveniente dalla cicoria deve essere:
per l’estratto di cicoria in forma solida (polvere, tavolette ecc.): almeno 95 per cento in massa;
per l’estratto di cicoria in pasta: 70–85 per cento in massa;
per l’estratto di cicoria liquido: 25–55 per cento in massa.
L’estratto di cicoria in forma solida o in pasta non deve contenere sostanze diverse da quelle provenienti dalla sua estrazione.
Il contenuto di sostanze non derivanti dalla cicoria non deve essere superiore all’1 per cento in massa.
L’estratto di cicoria liquido può contenere sorte di zuccheri fino al 35 per cento in massa.
Sono vietati i procedimenti di idrolisi con aggiunta di acidi o di basi.
Sezione 8 Estratto di altri surrogati di caffè
Art. 68 Definizione
Per estratti di surrogati di caffè e di aggiunte per caffè altri che la cicoria nonché di loro miscele con o senza caffè si intendono i prodotti solubili più o meno concentrati o essiccati, ottenuti mediante estrazione acquosa delle materie prime impiegate.
Art. 69 Requisiti
L’estratto in forma solida deve avere un tenore di sostanza secca almeno del 95 per cento in massa.
Sono vietati i procedimenti di idrolisi con aggiunta di acidi o di basi.
Sezione 9 Caratterizzazione
Art. 70 Denominazione specifica
La denominazione specifica può essere completata dall’indicazione «concentrato» nei casi seguenti:
per l’estratto di caffè liquido, il cui contenuto di sostanza secca proveniente dal caffè è superiore al 25 per cento in massa;
per l’estratto di cicoria liquido, il cui contenuto di sostanza secca proveniente dalla cicoria è superiore al 45 per cento in massa.
Art. 71 Ulteriore caratterizzazione
Per gli estratti di caffè e di cicoria, le indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr62 devono essere completate con:
la menzione «decaffeinato» o «senza caffeina» per i corrispondenti estratti;
il contenuto minimo di sostanza secca proveniente dal caffè o dai surrogati di caffè, espresso in per cento in massa del prodotto finito, per l’estratto in forma liquida o in pasta;
la menzione «torrefatto con zucchero» per gli estratti liquidi di caffè e di cicoria ottenuti da materie prime torrefatte con zucchero; se sono impiegate altre sorte di zuccheri invece dello zucchero, esse devono essere menzionate;
la menzione «zuccherato» o «reso conservabile con zucchero» oppure «con aggiunta di zucchero» se lo zucchero è stato aggiunto alla materia prima dopo la torrefazione; se sono impiegate altre sorte di zuccheri invece dello zucchero, esse devono essere menzionate.
Per le miscele di caffè con surrogati di caffè nonché per le miscele di estratti di caffè con estratti di surrogati di caffè, il tenore di caffè nella miscela di partenza deve figurare in per cento in massa sull’imballaggio e sui testi pubblicitari.
Capitolo 12 Tè, mate, tè di erbe e di frutti
Sezione 1 Tè
Art. 72 Definizione
Per tè (tè verde e nero) si intendono le gemme fogliari e le foglie giovani della pianta di tè (Camellia sinensis L.).
Art. 73 Requisiti
A seconda della sua provenienza, il tè può contenere quantità più o meno rilevanti di parti di gambi
Il tenore di acqua del tè non deve superare il 12 per cento in massa.
Sezione 2 Tè decaffeinato
Art. 74
Il tè decaffeinato o tè senza caffeina è tè con un tenore di caffeina non superiore allo 0,1 per cento in massa.
Sezione 3 Mate
Art. 75 Definizione
Per mate (yerba, tè del Paraguay) si intendono le foglie contenenti caffeina, leggermente torrefatte e sminuzzate grossolanamente, di certe specie di Ilex, in particolare di Ilex paraguayensis.
Art. 76 Requisiti
Il tenore di acqua del mate non deve superare il 10 per cento in massa.
Il tenore di caffeina deve essere almeno dello 0,6 per cento in massa.
Il tenore di estratto idrosolubile deve essere almeno del 36 per cento in massa.
Art. 77 Mate torrefatto
Il mate torrefatto deve corrispondere ai requisiti del mate.
Sezione 4 Tè di erbe, tè di frutti
Art. 78 Definizione
I tè di erbe e di frutti sono costituiti di parti di piante, di frutti o di loro estratti, i quali per infusione in acqua danno una bevanda aromatica, destinata al rinfresco o al piacere del palato.
Art. 79 Requisiti
Per la preparazione di tè di erbe sono autorizzate, oltre alle verdure e alle erbe per cucina o alle spezie, unicamente erbe non velenose e che non presentano un effetto farmacologico prevalente.
Per la preparazione di tè di frutti si possono usare unicamente i frutti menzionati all’articolo 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200563 sulla frutta, la verdura e i prodotti con esse fabbricati. Invece dei frutti interi possono essere usate anche parti di essi (p. es. la buccia).
Sono autorizzate le mescolanze di tè di erbe, tè di frutti e tè nero. È permessa la colorazione con succhi di frutta e di verdura oppure con i loro concentrati.
Sezione 5 Caratterizzazione
Art. 80
Se il tè di erbe o il tè di frutti è fatto di una miscela di parecchie specie di piante o di frutti, ciò deve risultare evidente dalla denominazione specifica (p. es. «miscela di tè di erbe»). È ammessa l’indicazione delle singole specie di piante in ordine decrescente di quantità (p. es. «tè di menta, melissa e buccia di mela»).
Per il tè nero, il tè di erbe o il tè di frutti aromatizzato, la denominazione specifica è «tè aromatizzato (di erbe o di frutti)» oppure «tè (di erbe o di frutti) aromatizzato».
...64
Capitolo 13 Guaranà
Art. 8165 Definizione
Per guaranà si intende il seme della liana Paullinia cupana Kunth ex H. B. K. con un contenuto di caffeina almeno del 3 per cento in massa. Esso può essere sbucciato ed essiccato, nonché torrefatto o macinato.
Art. 82 Requisiti
Il tenore di acqua della polvere di guaranà non deve essere superiore al 10 per cento in massa.
Art. 83 Caratterizzazione
Accanto alla denominazione specifica deve figurare la menzione «contiene caffeina” e va indicato il tenore di caffeina in mg per 100 g.
Per le derrate alimentari che contengono guaranà (p. es. gomme da masticare, dolciumi, barrette, bevande) deve essere apposta la menzione «contiene caffeina» se il tenore di caffeina è superiore a 30 mg per razione giornaliera.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 Capitolo 13a:66 Bevanda di soia e bevanda di cereali
Art. 83a67 Bevanda di soia
La bevanda di soia («sojadrink») è l’estratto acquoso dei fagioli di soia ammollati e macinati che viene filtrato o decantato e cotto. La bevanda di soia può essere acidificata con adeguati microorganismi innocui per la salute, eventualmente con l’aggiunta di sorte di zuccheri come substrato di fermentazione.68
Art. 83b Bevanda di cereali
La bevanda di cereali è fabbricata con acqua e prodotti di macinazione, con o senza saccarificazione enzimatica, in cui gli enzimi sono disattivati prima della commercializzazione. Essa può essere filtrata o decantata e può contenere ulteriori ingredienti come olio commestibile, sale commestibile, maltodestrine e amido. La bevanda di cereali può essere acidificata con adeguati microorganismi innocui per la salute.69
La denominazione specifica è «bevanda di x», «bevanda di cereali a base di x» o «bevanda a base di x», dove x sta per la sorta di cereale. Se una bevanda di cereali è prodotta con numerose sorte di cereali, le sorte di cereali utilizzate possono essere indicate in successione discendente a seconda della quantità presente (p. es. «bevanda di riso e avena» o «bevanda di cereali a base di riso e avena»).
Capitolo 14:70 Adeguamento degli allegati
Art. 84
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
Capitolo 15 Entrata in vigore
Art. 85 B. Sostanze
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore il 1° apr. 2008
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 mag. 2009, in vigore dal
mag. 2009 (RU 2009 2023).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore il 1° apr. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 Disposizione finale della modifica del 15 novembre 200671 Le derrate alimentari interessate dalle modifiche di cui alla cifra I possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 dicembre 2007. Esse possono essere consegnate ai consumatori sino a esaurimento delle scorte.
Disposizione transitoria della modifica del 7 marzo 200872 Le derrate alimentari interessate dalle modifiche del 7 marzo 2008 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate sino al 31 marzo 2009 secondo il diritto anteriore. Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 201373
Le derrate alimentari che non corrispondono alla modifica del 25 novembre 2013 della presente ordinanza possono essere fabbricate, importate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicemnre 2015.
Esse possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.
Allegato 174 Trattamenti e sostanze ammessi Per le derrate alimentari di cui all’articolo 3 capoversi 1–4,6 e 8 nonché all’articolo 7 sono ammessi i seguenti trattamenti e sostanze: A. Trattamenti 1. procedimento di estrazione meccanico, 2. gli abituali processi fisici e i processi di estrazione ad acqua (processo «in line») della parte commestibile dei frutti, eccetto l’uva, destinati alla fabbricazione di succhi di frutta concentrati, sempre che i succhi di frutta ottenuti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3 capoverso1; per le uve non è ammessa l’estrazione ad acqua della parte commestibile dei frutti, 3. per i succhi di uva, se l’uva è stata trattata con biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è ammessa, sempre che la quantità totale di biossido di zolfo presente nel prodotto finito non superi 10 mg/1.
1. enzimi pectolitici, 2. enzimi proteolitici, 3. enzimi amiolitici, 4. gelatina alimentare, 5. tannino, 6. bentonite, 7. gel di silice, 8. carboni, 9. coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliammide insolubile, polivinilpolipirolidone, polistirene), conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004, del 27 ottobre 200475, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari,
Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 7 mar. 2008 (RU 2008 1021). Aggiornato dal
n. II cpv.1 dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5017).
GU L 338/4 del 13.11.2004, pag. 4; il testo di questo regolamento può essere consultato o ordinato contro fattura presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.
10. coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, acido, zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o minerali.
Allegato 276 (art.8 cpv.1 e 3) Contenuti minimi di succo di frutta o purea di frutta nel nettare di frutta
Frutta con succo acido non idoneo al consumo immediato:
Nome comune Nome botanico Per cento in Frutti di passiflora Passiflora edulis Sims 25 Morelle di Quito Solanum quitoense Lam. 25 Ribes neri Ribes nigrum L. 25 Ribes bianchi Ribes rubrum L. 25 Ribes rossi Ribes rubrum L. 25 Uva spina Ribes uva-crispa L. 30 Frutti di olivello spinoso Hippophaë rhamnoides L. 25 Prugnole Prunus spinosa L. 30 Susine Prunus domestica L. 30 Prugne Prunus domestica L. 30 Sorbe Sorbus aucuparia L., syn. 30 Pyrus aucuparia (L.) Gaertn. Cinorrodi Rosa canina L. 40 Marasche Prunus cerasus L. 35 Altre ciliegie 40 Mirtilli Vaccinium myrtillus L., Vacci- 40 nium corymbosum L., Vaccinium angustifolium Aiton Bacche di sambuco Sambucus nigra L. 50 Lamponi Rubus idaeus L. 40 Albicocche Prunus armeniaca L. 40 Fragole Fragaria x ananassa Duch. 40 More Rubus fruticosus L.agg., syn. 40 Rubus sect. Rubus Mirtilli rossi 30 Cotogne Cydonnia oblonga Mill. 50 Limoni e limette Citrus limon (L.)Burm.f. e 25 Citrus aurantiifolia (Christm. et Panz.) Swingle Altra frutta di questa categoria 25
Originario all. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5017).
Frutta con bassa acidità o molta polpa oppure frutti molto aromatici con succo non idoneo al consumo immediato:
Nome comune Nome botanico Per cento in Manghi Mangifera indica L. 25 Banane Musa sp. 25 Guaiave Psidium guajava L. 25 Papaie Carica papaya L. 25 Litchi Litchi chinensis Sonn. 25 Azzeruoli Malpighia sp 25 Crossoli Annona muricata L. 25 Cachirmani o cuori di bue Annona reticulata L. 25 Cherimolie Annona cherimola Mill. 25 Melagrane Punica granatum L. 25 Anacardi o noci di acagiù Anacardium occidentale L. 25 Frutti di caja Spondias L. 25 Frutti di imbu Spondias tuberosa Arruda ex 25 H.Kost. Altra frutta di questa categoria 25
Frutta con succo idoneo al consumo immediato:
Nome comune Nome botanico Per cento in Mele Malus domestica Borkh. 50 Pere Pyrus communis L. 50 Pesche Prunus persica (L.) Batsch var. 50 persica Agrumi, esclusi limoni e limette 50 Ananas Ananas comosus (L.) Merr. 50 Altra frutta di questa categoria 50 Allegato 377 (art. 4 cpv.1 lett. g, 5 cpv.6, 9 cpv. 2) Brix minimi per i succhi di frutta ottenuti da succo concentrato Nome comune Nome botanico Valori Brix minimi per succo di frutta ricomposto e per purea di frutta ricomposta Mele (*) Malus domestica Borkh. 11,2 Albicocche (**) Prunus armeniaca L. 11,2 Banane (**) Musa x paradisiaca (escluse le banane 21,0 «plantains» Ribes neri (*) Ribes nigrum L. 11,0 Uva (*) Vitis vinifera L. oder deren Hybride 15,9 Vitis labrusca L. oder deren Hybride Pompelmi (*) Citrus x paradisi Macfad. 10,0 Guaiave o Guave (**) Psidium guajava L. 8,5 Limoni (*) Citrus limon (L.)Burm.f. 8,0 Manghi (**) Mangifera indica L. 13,5 Arance (*) Citrus sinensis (L.) Osbeck 11,2 Frutti di passiflora (*) Passiflora edulis Sims 12,0 Pesche (**) Prunus persica (L.) Batsch var. persica 10,0 Pere (**) Pyrus communis L. 11,9 Ananas (*) Ananas comosus (L.) Merr.
12,8 Lamponi (*) Rubus idaeus L. 7,0 Amarene (*) Prunus cerasus L. 13,5 Fragole (*) Fragaria x ananassa Duch. 7,0 Mandarini (*) Citrus reticulata Blanco 11,2 Questi valori Brix minimi si riferiscono al succo di frutta ricostituito o alla purea di frutta ricostituita, senza gli ingredienti facoltativi aggiunti (compresi gli additivi). Per i prodotti contrassegnati da un asterisco (*), che sono prodotti come succo, viene determinata una densità relativa minima rispetto all’acqua a 20/20 °C. Per i prodotti contrassegnati da due asterischi (**), che sono prodotti come purea, viene determinato solo un valore Brix minimo non corretto (senza correzione dell’acidità).
Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 13 ott. 2010 (RU 2010 4645). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 Allegato 478 Quantità massime di determinate sostanze nelle bevande pronte contenenti caffeina Bevande pronte contenenti caffeina Bevande pronte contenenti caffeina in porzioni≤ 100 ml (Energy Shots) Sostanza Quantità massima per 100 ml Quantità massima per razione giornaliera Taurina 400 mg 2000 mg Glucuronolattone 240 mg 1200 mg Inositolo 20 mg 100 mg Niacina 8 mg 16 mg Vitamina B6 2 mg 1,4 mg Acido pantotenico 4 mg 6 mg Vitamina B12 2 µg 2,5 µg
Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014