817.044.1
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
(Ordinanza sui giocattoli, OSG)
del 27 marzo 2002 (Stato 1° febbraio 2011)
Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 31 capoverso 5 e 43 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),2 ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica ai giocattoli ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 ODerr.3
Gli oggetti di cui all’allegato1 non sono considerati giocattoli.
Art. 24
Sezione 2 Requisiti relativi ai giocattoli
Art. 3 Requisiti essenziali
I giocattoli devono adempiere i requisiti di sicurezza essenziali di cui all’allegato 2 ed essere conformi alle prescrizioni sull’etichettatura di cui all’allegato 3.
Art. 45 Norme tecniche
Le norme tecniche elencate nell’allegato4 sono atte a concretizzare i requisiti essenziali di sicurezza.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006
Art. 5 Dichiarazione di conformità
Chi fabbrica o importa giocattoli deve essere in grado di presentare una dichiarazione di conformità da cui risulta che i giocattoli rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza e, se del caso, che sono stati esaminati secondo la procedura di cui all’articolo7.
Se i giocattoli sottostanno a più normative che presuppongono una dichiarazione di conformità, può essere emessa una dichiarazione riassuntiva in cui sono menzionate le normative prese in considerazione.
Il fabbricante, allo scopo di permettere il controllo, deve mettere a disposizione i seguenti dati:
descrizione dei mezzi con cui il fabbricante assicura la conformità della produzione alle norme di cui all’articolo4 (per es. impiego di un protocollo d’esame o di una scheda tecnica), o certificato di prova del campione emesso dall’organismo di valutazione della conformità;
indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
informazioni dettagliate concernenti l’esemplare del campione e la fabbricazione.
La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali o in inglese e contenere le seguenti indicazioni:
una descrizione del giocattolo;
il nome e l’indirizzo della persona che firma la dichiarazione;
se del caso, il nome e l’indirizzo dell’organismo di valutazione della conformità e il luogo dove è conservato il certificato di prova del campione.
La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata durante un periodo di
anni dalla fabbricazione del giocattolo. In caso di produzione in serie, il termine comincia a decorrere alla fine della fabbricazione dell’ultimo esemplare.
Art. 6 Esame secondo le norme
Se un giocattolo è fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all’articolo4, si presume che i requisiti essenziali di sicurezza siano adempiuti.
Se queste norme non sono applicate o sono applicate solo in parte, il fabbricante o l’importatore deve confermare che:
il giocattolo è conforme al campione esaminato secondo la procedura di cui all’articolo7; e
un organismo di valutazione della conformità ha dichiarato che il modello adempie i requisiti essenziali di sicurezza.
Art. 7 Prova del campione e certificato di prova del campione
Sulla base di una prova del campione, un organismo di valutazione della conformità attesta che un campione di giocattolo adempie i requisiti essenziali di sicurezza secondo l’allegato 2.
Il fabbricante presenta a un organismo di valutazione della conformità la domanda per una prova del campione. La domanda comprende:
una descrizione del giocattolo;
il nome e l’indirizzo del fabbricante e il luogo di fabbricazione;
informazioni dettagliate concernenti il progetto e la fabbricazione; inoltre alla domanda deve essere allegato un numero sufficiente di esemplari del campione del giocattolo destinato alla fabbricazione.
L’organismo di valutazione della conformità esamina se la documentazione presentata dal richiedente è completa.
Nel quadro della prova del campione, l’organismo di valutazione della conformità esamina se il giocattolo mette in pericolo la sicurezza o la salute secondo l’articolo 2. Effettua gli esami e le prove appropriati per verificare se l’esemplare del campione risponde ai requisiti essenziali di sicurezza menzionati nell’allegato 2. Per questo si attiene per quanto possibile alle norme armonizzate di cui all’articolo4.
Può chiedere altri esemplari del campione.
Se il campione risponde ai requisiti essenziali secondo l’allegato 2 l’organismo di valutazione della conformità rilascia un certificato di prova del campione e lo trasmette al richiedente. Il certificato contiene i risultati della prova, eventuali condizioni imposte per un’utilizzazione conforme alle esigenze di sicurezza nonché le descrizioni e gli schizzi del giocattolo esaminato.
Se un organismo di valutazione della conformità rifiuta di rilasciare un certificato di prova del campione, deve comunicarlo al richiedente indicando i motivi del rifiuto. Allo stesso tempo informa del rifiuto e dei motivi l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la competente autorità di esecuzione.6
Art. 8 Organismo di valutazione della conformità
Gli organismi di valutazione della conformità devono essere:
accreditati secondo l’ordinanza del 17 giugno 19967 sull’accreditamento e sulla designazione;
riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di convenzioni internazionali; o
autorizzati in altro modo dal diritto federale.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006
Chi si richiama a documenti emessi da un altro servizio rispetto a quelli menzionati al capoverso1 deve dimostrare in modo credibile che le qualifiche di questo servizio e le procedure applicate adempiono i requisiti svizzeri di cui all’articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 19958 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).
Sezione 2a:9 Adeguamento degli allegati
Art. 8a
L’UFSP adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
Nel menzionare le norme tecniche di cui all’allegato4, per quanto possibile l’UFSP designa norme armonizzate a livello internazionale.
Sezione 3 Disposizioni finali
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 26 giugno 199510 concernente la sicurezza dei giocattoli è abrogata.
Art. 10 Disposizione transitoria
I giocattoli possono essere consegnati secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2004.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2002.
Disposizione transitoria della modifica del 15 novembre 200611 I giocattoli di cui all’allegato 2 cifra II numero 3 lettere h e i possono essere fabbricati e importati secondo il diritto anteriore ancora fino al 16 gennaio 2007 nonché consegnati ai consumatori ancora fino al 31 marzo 2008.
Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006
[RU 1995 3427] Disposizione transitoria della modifica del 7 ottobre 200812 I giocattoli magnetici possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 1° dicembre 2008.
Disposizione transitoria della modifica del 13 luglio 200913 I giocattoli che contengono o consistono di uno o più magneti o componenti magnetici (giocattoli magnetici) possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 31 luglio 2010.
Disposizione transitoria della modifica del 13 gennaio 201114 I giocattoli non conformi all’allegato4 nella versione modificata del 13 gennaio 2011 della presente ordinanza possono essere fabbricati, importati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 1° agosto 2011.
Prodotti che non valgono come giocattoli
ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 ODerr15
1. decorazioni natalizie; 2. modelli ridotti e costruiti in scala, conformi all’originale, per collezionisti adulti; 3. attrezzature destinate ad essere usate collettivamente su campi da gioco; 4. attrezzature sportive; 5. attrezzature nautiche da usare in acque profonde; 6. bambole folcloristiche e decorative e articoli analoghi per collezionisti adulti; 7. giocattoli «professionali» installati in luoghi pubblici (grandi magazzini, stazioni ecc.); 8. puzzle di oltre 500 pezzi, senza modello, destinati agli specialisti; 9. armi ad aria compressa; 10. fuochi d’artificio, compresi gli inneschi a percussione16; 11. fionde e lanciasassi; 12. giochi con freccette a punte metalliche; 13. forni elettrici, ferri da stiro e altri prodotti funzionali alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt; 14. prodotti comprendenti elementi termici, destinati a essere usati a scopi didattici sotto la sorveglianza di un adulto; 15. veicoli con motore a combustione; 16. macchine a vapore giocattolo; 17. biciclette concepite per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblica; 18. videogiochi collegabili a un videoschermo, alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt; 19. tettarelle per lattanti; 20. imitazioni fedeli di armi da fuoco reali; 21. bigiotteria per bambini.
15 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DFI del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 6585). 16 Ad eccezione degli inneschi a percussione destinati specialmente ai giocattoli.
Allegato 217 (art. 3 e 7 cpv. 1, 4 e 6)
Requisiti essenziali di sicurezza per giocattoli
I. Princìpi 1. Gli utilizzatori di giocattoli e i terzi devono essere tutelati dai pericoli: a. connessi alla concezione, fabbricazione e composizione del giocattolo; b. inerenti all’utilizzazione del giocattolo e inevitabili se non alterando le caratteristiche essenziali del giocattolo. 2. Il rischio che implica l’utilizzazione di un giocattolo deve essere adeguato alla capacità degli utilizzatori e, se del caso, dei sorveglianti di farvi fronte. Questo vale in particolare per giocattoli che per le loro funzioni, misure e caratteristiche sono destinati a bambini di età non superiore ai 36 mesi. Se del caso deve essere fissato un limite minimo d’età per gli utilizzatori o assicurata la sorveglianza da parte di un adulto durante l’utilizzazione del giocattolo. 3. Le etichette apposte sui giocattoli o sui relativi imballaggi e le istruzioni per l’uso che li accompagnano devono essere tali da richiamare in modo efficace ed esauriente l’attenzione degli utilizzatori o di terzi sui rischi connessi al loro uso e sul modo di evitare tali rischi.
II. Rischi particolari 1. Proprietà fisiche a. I giocattoli, le loro parti e i loro ancoraggi devono possedere la resistenza meccanica ed eventualmente la stabilità necessaria per non rompersi o deformarsi durante l’uso con il rischio di provocare ferite. b. Gli spigoli, le sporgenze, le corde, i cavi, gli ancoraggi e le parti mobili dei giocattoli devono essere progettati in modo tale da ridurre per quanto possibile i rischi di ferite. c. I giocattoli, i loro componenti e le parti staccabili destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi devono avere dimensioni tali da non poter essere ingeriti o inalati. d. I giocattoli, le loro parti e gli imballaggi non devono comportare rischi di strangolamento o soffocazione.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 2 ott. 2003 (RU 2003 3733). Aggiornato dal n. II 4 dell’O del DFI del 28 giu. 2005 concernente l’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici (RU 2005 3389), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 23 nov. 2005 (RU 2005 6585) e dal n. I dell’O dell’UFSP del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5157).
e. I giocattoli destinati a reggere o a sostenere il bambino nell’acqua devono comportare il minor rischio possibile che la galleggiabilità e il sostegno dato al bambino vengano meno. f. I giocattoli che costituiscono uno spazio chiuso devono essere muniti di un’uscita facilmente apribile dall’interno. g. I giocattoli destinati a conferire mobilità devono essere muniti nella misura del possibile di un sistema di frenaggio sicuro e di facile utilizzazione, adeguato all’energia cinetica sviluppata dal giocattolo. Tale sistema deve essere concepito in maniera tale da poter essere azionato facilmente e senza comportare rischi di sbandamento. h. I giocattoli muniti di un dispositivo di lancio devono essere concepiti in maniera tale che il rischio per l’incolumità fisica dell’utilizzatore e dei terzi causato dai proiettili o dalla forza cinetica sviluppatasi con il loro lancio sia il minore possibile. i. I giocattoli muniti di elementi termici devono essere concepiti in maniera tale che: – la temperatura massima di tutte le superfici esterne accessibili non causi ustioni in occasione di un contatto; – eventuali fuoriuscite di liquidi, vapori o gas non raggiungono una temperatura e una pressione tali da causare ustioni o altri danni corporali.
a. I giocattoli devono essere costituiti unicamente da materiali che: – non brucino sotto l’azione diretta di una fiamma, di una scintilla o di qualsiasi altra possibile sorgente di ignizione; – siano difficilmente infiammabili, vale a dire che il fuoco si spenga non appena la sorgente di ignizione è soffocata; – una volta accesi brucino lentamente e permettano unicamente una lenta propagazione del fuoco; – rallentino il processo di combustione. Le sostanze infiammabili di cui al capoverso 1 non devono comportare alcun rischio di ignizione per altre sostanze impiegate per la confezione del giocattolo. b. I giocattoli che contengono sostanze o preparati pericolosi quali materiali per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non devono contenere sostanze o preparati che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili. c. I giocattoli non devono comportare rischi di esplosione né contenere elementi o sostanze che possano esplodere. Fanno eccezione gli inneschi a percussione destinati specialmente ai giocattoli. d. I giocattoli, ed in particolare i giocattoli chimici (scatole per esperimenti chimici e simili), non devono contenere sostanze o preparati che:
– in caso di miscelazione possono esplodere per reazione chimica, per riscaldamento o per miscelazione con sostanze ossidanti; oppure – contengono componenti volatili e infiammabili a contatto con l’aria e tali da formare miscele di aria-vapore infiammabili o esplosive.
chimici a. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo tale da non comportare rischi per la salute o per l’incolumità fisica in seguito a ingestione, inalazione o contatto con la pelle, le mucose o gli occhi. b. La tolleranza biologica giornaliera delle sostanze qui di seguito elencate relativa all’utilizzazione di giocattoli non deve oltrepassare i seguenti limiti: – 0,2 μg di antimonio; – 0,1 μg di arsenico; – 25,0 μg di bario; – 0,6 μg di cadmio; – 0,3 μg di cromo; – 0,7 μg di piombo; – 0,5 μg di mercurio; – 5,0 μg di selenio. c. L’UFSP può fornire istruzioni provvisorie alle autorità esecutive cantonali relativamente alle restrizioni applicabili alla tolleranza biologica di altre sostanze, fino alla modifica della presente ordinanza da parte del Dipartimento federale dell’interno, nella misura in cui sono necessarie misure immediate per la protezione della salute. Tali istruzioni sono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. d. I giocattoli o le parti di giocattolo non devono contenere più di 5 mg/kg di benzolo biodisponibile. e. … f. I giocattoli non devono contenere sostanze o preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 196718 e dell’articolo 3 della direttiva 99/45/CE del 31 maggio 199919 in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. L’UFSP può autorizzare l’impiego di maggiori quantità di tali sostanze o preparati, qualora ciò si renda
18 GU L 196 del 16 ago. 1967, p. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2001/59/CE del 6 ago. 2001 (GU L 225 del 21 agosto 2001, p. 1). Il testo di questa prescrizione può essere consultato presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, o richiesto all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, o al Centro d’informazione svizzero per norme tecniche della SNV (switec), Bürglistrasse29, 8400 Winterthur. 19 GU L 200 del30 lug. 1999, p. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2001/60/CE del 7 agosto 2001 (GU L 226 del 22 ago. 2001, p. 5). Il testo di questa prescrizione può essere consultato presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, o richiesto all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, o al Centro d’informazione svizzero per norme tecniche della SNV (switec), Bürglistrasse29, 8400 Winterthur.
indispensabile al funzionamento di un giocattolo. Esso limita nel tempo l’autorizzazione e la pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. g. Sono fatte salve le prescrizioni dell’ordinanza del 18 maggio 200520 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici. h.21 I giocattoli non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell’acido ftalico: ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP22), ftalato di dibutile (DBP23) e ftalato di butilbenzile i.25 I giocattli che possono essere messi in bocca dai bambini non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell’acido ftalico: ftalato di diisononile (DINP26), ftalato di diisodecile
4. Proprietà elettriche e termiche a. La tensione nominale di alimentazione dei giocattoli elettrici e di ogni parte di essi non deve superare i 24 volt. b. Le parti di giocattoli che sono o possono essere in contatto con una sorgente di elettricità capace di provocare una scossa elettrica devono essere ben isolate e meccanicamente protette. La stessa regola si applica ai cavi e ad altri fili conduttori attraverso i quali l’elettricità perviene a tali parti. c. I giocattoli elettrici devono essere fabbricati in maniera tale da non causare ustioni in occasione di un contatto con le superfici esterne direttamente accessibili. d. Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 9 aprile 199729 sui prodotti elettrici a bassa tensione.
5. Igiene I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da evitare pericoli di infezione, malattia e contagio.
6. Radioattività I giocattoli non devono contenere nuclidi o sostanze radioattive sotto forme o proporzioni che possono nuocere alla salute del bambino. Oltre a ciò sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 22 giugno 199430 sulla radioprotezione.
21 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 15.11.2006, qui avanti. 22 N. CAS. 117-81-7; n. Einecs 204-211-0 23 N. CAS. 84-74-2; n. Einecs 201-557-4 24 N. CAS. 85-68-7; n. Einecs 201-622-7 25 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 15.11.2006, qui avanti. 26 N. CAS. 28553-12-0 e 68515-48-0; n. Einecs 249-079-5 e 271-090-9 27 N. CAS. 26761-40-0 e 68515-49-1; n. Einecs 247-977-1 e 271-091-4 28 N. CAS. 117-84-0; n. Einecs 204.214-7
Allegato 331 (art. 3)
Etichettatura
I. Dati generali a. Sul giocattolo o sul suo imballaggio deve essere apposto in maniera ben visibile, facilmente leggibile e indelebile il nome e l’indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, imballa, riempie o rivende il giocattolo. b. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni e di giocattoli composti da elementi di piccole dimensioni, queste indicazioni possono essere apposte su un’etichetta o su un foglio informativo. Occorre richiamare l’attenzione sull’utilità di conservare l’etichetta o il foglio informativo. c. Le avvertenze e le modalità d’uso devono essere redatte almeno nelle lingue ufficiali del luogo in cui il giocattolo è immesso in commercio. Possono essere sostituite da pittogrammi internazionalmente usati.
Avvertenze e istruzioni per l’uso 1. Disposizioni generali a. I giocattoli devono essere muniti, ove necessario, di avvertenze e istruzioni appropriate per l’uso. Esse devono essere redatte in maniera tale da richiamare in modo efficace ed esauriente l’attenzione degli utilizzatori o di chi li sorveglia sui rischi possibili legati al loro uso. Le avvertenze e le istruzioni devono indicare il modo per evitare tali pericoli. b. Ove necessario occorrerà specificare un limite minimo di età per gli utilizzatori e precisare che il giocattolo dovrebbe essere utilizzato unicamente sotto la sorveglianza di un adulto. c. Le avvertenze e le modalità d’uso devono essere redatte nelle tre lingue ufficiali. Possono essere sostituite da pittogrammi internazionalmente usati. non destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi a. I giocattoli non destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono recare un’avvertenza come «pericolosi per bambini di età inferiore ai 36 mesi» o «non indicato per bambini di età inferiore ai tre anni» o un corrispondente pittogramma internazionalmente usato.
31 Aggiornato dal n. II 4 dell’O del DFI del 28 giu. 2005 concernente l’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici (RU 2005 3389), dal n. II cpv. 2 dell’O del DFI del 23 nov. 2005 (RU 2005 6585), dal n. I dell’O dell’UFSP del 7 ott. 2008 (RU 2008 4647), dai n. I cpv. 1 delle O dell’UFSP del 13 lug. 2009 (RU 2009 3575) e del 13 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 303).
b. L’avvertenza di cui alla lettera a deve essere completata da un’indicazione dei rischi che motivano questa esclusione. Tale indicazione può anche risultare dalle istruzioni per l’uso. c. La lettera a non si applica ai giocattoli le cui funzioni, dimensioni, caratteristiche e proprietà o altri elementi ne escludono manifestamente la destinazione ai bambini di età inferiore ai 36 mesi.
3. Giocattoli montati su cavalletto Le istruzioni per l’uso di scivoli, altalene sospese, anelli, trapezi, corde e giocattoli analoghi montati su cavalletto devono contenere le seguenti indicazioni: a. un’avvertenza sulla necessità di effettuare periodicamente controlli e manutenzioni delle parti fondamentali (sospensioni, attacchi, fissaggio a terra ecc.); b. un’avvertenza precisante che in caso di omissione dei controlli di cui alla lettera a si potrebbero presentare rischi di caduta o di ribaltamento; c. istruzioni per un corretto montaggio; d. una specificazione delle parti che possono presentare pericoli per la salute nel caso di montaggio erroneo.
4. Giocattoli funzionali a. Per giocattoli funzionali si intendono i giocattoli che hanno le medesime funzioni degli apparecchi destinati agli adulti e dei quali spesso costituiscono un modello ridotto. b. L’imballaggio dei giocattoli funzionali deve recare la scritta: «Attenzione! Da usare sotto la sorveglianza di adulti». Tale indicazione può pure essere apposta direttamente sul giocattolo medesimo. c. Le istruzioni per l’uso dei giocattoli funzionali devono indicare: – le precauzioni alle quali attenersi; – un’avvertenza indicante che in caso di inosservanza delle suddette istruzioni per l’uso, l’utilizzatore si espone ai rischi che devono essere precisati; – un’avvertenza indicante che il giocattolo deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini piccoli.
5. Giocattoli contenenti sostanze o preparati pericolosi a. Le istruzioni per l’uso dei giocattoli che contengono sostanze o preparati pericolosi e i giocattoli chimici (scatole per esperimenti chimici e per inclusioni in plastica, laboratori in miniatura di ceramista, smaltista, fotografo ecc.) devono contenere le seguenti indicazioni: – un’avvertenza concernente la pericolosità di tali sostanze; – le precauzioni da adottare; – una descrizione dei rischi legati all’utilizzazione del giocattolo; – le prime cure urgenti in caso di incidenti gravi;
– un’avvertenza precisante che tali giocattoli devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini piccoli. b. I giocattoli chimici devono recare sull’imballaggio, oltre alle indicazioni di cui alla lettera a, la seguente scritta: «Attenzione! Solo per bambini di età superiore a ... anni. Da usare sotto la sorveglianza di adulti». L’età deve essere fissata dal fabbricante. c. Sono fatte salve le corrispondenti prescrizioni della legislazione in materia di prodotti chimici e di protezione dell’ambiente.
6. Skate-board e pattini a rotelle a. Gli skate-board e i pattini a rotelle per bambini devono recare la scritta: «Attenzione! Da usare con attrezzatura di protezione». b. Le istruzioni per l’uso di skate-board e pattini a rotelle devono richiamare l’attenzione sul pericolo d’incidenti, cadute o collisioni. Inoltre vanno fornite indicazioni sulle attrezzature di protezione consigliate (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere ecc.).
7. Giocattoli nautici I giocattoli nautici ai sensi dell’allegato 2 numero II 1 lettera e devono recare la seguente scritta: «Attenzione! Da utilizzarsi unicamente nell’acqua dove il bambino tocca il fondo e sotto sorveglianza».
Allegato 432
Norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli33
Numero Titolo Riferimenti Gazzetta Ufficiale CE
EN 71-1:2005+A9:2009 Sicurezza dei giocattoli – Parte 1: Proprietà GU C 236 meccaniche e fisichea) dell’1.9.2010, a) Nel caso di giocattoli a proiettile muniti GU L 96 di ventosa come area di impatto, il requisito dell’11.4.2007, di cui al punto 7.17.1 (b) in base al quale la pag. 18 prova di trazione viene eseguita conformemente al punto 8.4.2.3., non copre il rischio di asfissia che presentano tali giocattoli. EN 71-2:2006+A1:2007 Sicurezza dei giocattoli – Parte 2: Infiam- GU C 236 mabilità dell’1.9.2010, EN 71-3:1994 Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione GU C 236 con corrigendum AC:2002, di alcuni elementi dell’1.9.2010, emendamento A1:2000 pag. 3 e corrigendum AC:2000 EN 71-4:2009 Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Set GU C 236 sperimentali per chimica e attività connesse dell’1.9.2010, EN 71-5:1993 Sicurezza dei giocattoli – Parte 5: Giochi GU C 236 con emendamenti A1:2006 chimici (set), esclusi i set sperimentali per dell’1.9.2010, e A2:2009 chimica pag. 3 EN 71-7:2002 Sicurezza dei giocattoli – Parte 7: Pitture GU C 236 a dito – Requisiti e metodi di prova dell’1.9.2010, EN 71-8:2003+A4:2009 Sicurezza dei giocattoli – Parte 8: Altalene, GU C 236 scivoli e giocattoli di attività similari ad uso dell’1.9.2010, familiare per interno ed esternob) pag. 3 b) Nella norma EN 71-8:2003+A4:2009 sono GU C 236 stati soppressi i requisiti relativi al rischio dell’1.9.2010, di lesione causato dall’impatto con elementi pag. 3 di altalena.
In assenza di tali requisiti e di un metodo di prova appropriato, si presume che le altalene siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza solo se un organismo
32 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DFI del 23 nov. 2005 (RU 2005 6585). Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell’O dell’UFSP del 13 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 303). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. qui avanti. 33 I testi delle presenti norme, escluse quelle elettrotecniche, possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse29, 8400 Winterthur; www.snv.ch. Le norme elettrotecniche sono ottenibili presso l’Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE), Vendita norme e stampati, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf; www. electrosuisse.ch).
Numero Titolo Riferimenti Gazzetta Ufficiale CE
di valutazione della conformità autorizzato ha rilasciato, prima della loro immissione sul mercato, un certificato di omologazione. Sicurezza dei giocattoli elettrici GU C 236 (IEC 62115 + A1:2004 [modificato]) dell’1.9.2010,