818.101.24
Ordinanza 3
sui provvedimenti per combattere il coronavirus
(COVID-19)
(Ordinanza 3 COVID-19)
del 19 giugno 2020 (Stato 1° febbraio 2023)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 3, 4, 5 lettere a e b, nonché 8 della legge COVID-19
del 25 settembre 20201;
visto l’articolo 63 capoverso 3 della legge del 15 dicembre 20002 sugli
agenti terapeutici;
visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge del 28 settembre 20123 sulle epidemie (LEp),4
ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo
La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere il coronavirus (COVID-19).
I provvedimenti sono finalizzati a salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all’epidemia, in particolare per il mantenimento di un approvvigionamento sufficiente di cure e di materiale medico importante per la popolazione.
Art. 2 Competenza dei Cantoni
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.
Capitolo 2 Mantenimento delle capacità nell’assistenza sanitaria
Sezione 1 Principio
Art. 3
Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all’epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare un approvvigionamento sufficiente di cure e di materiale medico importante per la popolazione, è necessario adottare segnatamente i provvedimenti seguenti:
provvedimenti che limitino l’entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio, nonché l’importazione e l’esportazione di merci;
provvedimenti per garantire l’approvvigionamento di materiale medico importante.
Per Paesi o regioni a rischio si intendono Paesi o regioni in cui è stato rilevato il coronavirus SARS-CoV-2 e in cui:
sussiste un rischio elevato di contagio; oppure
è diffusa una variante del virus che presenta un rischio di contagio più elevato o un decorso più grave della malattia rispetto alla variante del virus diffusa nello spazio Schengen.5
Gli elenchi dei Paesi e delle regioni a rischio sono pubblicati nell’allegato 1.6
Sezione 2 Limitazioni del traffico di confine e dell’ammissione di stranieri
Art. 47 Passaggio della frontiera e controlli
È rifiutata l’entrata per un soggiorno esente da permesso di tre mesi al massimo senza attività lucrativa (art. 10 della legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI):
agli stranieri provenienti da un Paese o da una regione a rischio, che intendono entrare in Svizzera e non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo del 21 giugno 19999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o della Convenzione del 4 gennaio 196010 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS);
b. e c. 11... .12
Sono escluse dal presente divieto d’entrata le persone che:
a. 13attestano che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e le attestazioni riconosciute sono disciplinate nell’allegato 1a numero 1;
a.bis 14attestano che sono state contagiate con il SARS-CoV-2 e che sono considerate guarite; la durata della deroga e le attestazioni riconosciute sono disciplinate nell’allegato 1a numero 2;
b. rendono verosimile di trovarsi in una situazione di assoluta necessità;
c. 15non hanno ancora compiuto i 18 anni.16
...17
Le deroghe di cui al capoverso 2 lettere a, abis e c non si applicano alle persone provenienti da un Paese o da una regione di cui all’allegato 1 numero 2 che intendono entrare in Svizzera.18
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) emana le necessarie istruzioni per le deroghe al divieto d’entrata.19
Le decisioni delle autorità competenti possono essere eseguite immediatamente. Si applica per analogia l’articolo 65 LStrI. La decisione su opposizione della SEM può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Si applicano per analogia le disposizioni penali dell’articolo 115 LStrI. In caso di violazione delle disposizioni in materia d’entrata può inoltre essere pronunciato un divieto d’entrata.
Art. 520 Aggiornamento degli allegati
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sentiti il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), aggiorna costantemente gli allegati 1 e 1a.
Art. 6 e 721
Art. 822
Art. 9 Disposizioni sul traffico transfrontaliero delle persone e delle merci
Il DFGP, sentiti il DFI, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), il DFF e il DFAE, decide in merito a restrizioni del traffico aereo di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.
Può in particolare limitare il traffico delle persone a determinati voli, chiudere singoli aerodromi di frontiera per il traffico di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio o vietare del tutto il traffico in Svizzera di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.
Le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone sono elencate nell’allegato 3.
Art. 1023 Rilascio dei visti
Agli stranieri provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono entrare in Svizzera e non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC24 o dell’accordo AELS25 è rifiutata la concessione di un visto Schengen per un soggiorno esente da permesso di tre mesi al massimo senza attività lucrativa. Sono fatte salve le domande delle persone di cui all’articolo 4 capoverso 2.
Art. 10a26 Estensione dei termini
Gli stranieri che a causa di provvedimenti legati al coronavirus sono stati impossibilitati ad agire tempestivamente secondo gli articoli 47 o 61 LStrI27 possono compiere l’atto omesso fino alla scadenza della durata di validità della presente ordinanza.
Il compimento dell’atto omesso reintegra la situazione che sarebbe risultata dal compimento tempestivo dell’atto.
Se i termini per il rinnovo dei dati biometrici di cui all’articolo 59b o 102a LStrI per la concessione o la proroga di un permesso non hanno potuto essere rispettati a causa del coronavirus, i permessi possono essere concessi o rinnovati fino alla scadenza della durata di validità della presente ordinanza.
Sezione 3 Approvvigionamento di materiale medico importante
Art. 11 Definizione
Sono considerati materiale medico importante i medicamenti, i dispositivi medici e i dispositivi di protezione importanti e urgentemente necessari per prevenire e combattere il coronavirus elencati nell’allegato 4.
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) è responsabile dell’elenco e, sentito il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico di cui all’articolo 12 e il Laboratorio Spiez, lo aggiorna costantemente.28
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) definisce il fabbisogno e l’impiego del materiale da acquistare. Sulla base di queste prescrizioni, stabilisce le quantità necessarie di volta in volta coinvolgendo il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico.29
Art. 12 Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico
Il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico è costituito da rappresentanti di almeno le seguenti unità amministrative:
UFSP;
settore Agenti terapeutici dell’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese;
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic);
Centrale nazionale d’allarme (CENAL);
Organo di coordinamento sanitario (OCSAN) in rappresentanza della Gestione delle risorse della Confederazione (ResMaB);
Farmacia dell’esercito;
Servizio sanitario coordinato (SSC).
Il rappresentante del SSC dirige il Gruppo di lavoro.30
Art. 13 Obbligo di notifica
I Cantoni sono tenuti a notificare su richiesta al SSC le scorte attuali di materiale medico importante delle loro strutture sanitarie.
Su richiesta, i laboratori, nonché i fabbricanti e i distributori di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») sono tenuti a notificare regolarmente all’UFSP le loro scorte attuali di questi test.31
Il SSC può richiedere alle aziende che stoccano materiale medico importante informazioni sulle loro scorte.
Art. 14 Acquisto di materiale medico importante
Per sostenere l’approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, di organizzazioni di utilità pubblica (p. es. la Croce Rossa Svizzera) e di terzi (p. es. laboratori, farmacie) può essere acquistato materiale medico importante se gli usuali canali di acquisto non permettono di coprire il fabbisogno.
L’indisponibilità di materiale medico importante è determinata in base ai dati trasmessi secondo l’articolo 13.
Per l’acquisto di materiale medico importante secondo il capoverso 1 è competente, su incarico dell’UFSP, la Farmacia dell’esercito.
Le autorità competenti possono incaricare terzi dell’acquisto di materiale medico importante.
Nell’acquisto di materiale medico importante, la Farmacia dell’esercito può assumere rischi calcolabili e derogare alle istruzioni vigenti e alla legge federale del 7 ottobre 200532 sulle finanze della Confederazione per quanto riguarda i rischi, concedendo per esempio acconti senza garanzie o copertura dei rischi valutari.
La Farmacia dell’esercito gestisce, su incarico del Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, il materiale medico importante acquistato.
Art. 15 Attribuzione di materiale medico importante
Se necessario, i Cantoni presentano una domanda di attribuzione alla ResMaB.33
L’attribuzione è continua ed è determinata in base alla situazione di approvvigionamento e al numero di casi aggiornato nei singoli Cantoni.
Il SSC può, sentito il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, attribuire materiale medico importante a Cantoni, organizzazioni di utilità pubblica e terzi.
...34
Art. 16 Fornitura e distribuzione di materiale medico importante
La Confederazione o terzi da essa incaricati provvedono a fornire ai servizi di consegna centrali dei Cantoni il materiale medico importante acquistato secondo l’articolo 14. In casi eccezionali, la Confederazione può, d’intesa con i Cantoni, fornire il materiale direttamente alle strutture e alle organizzazioni aventi diritto.
Per il materiale che non è fornito direttamente ai beneficiari, i Cantoni designano servizi di consegna cantonali e li notificano alle autorità federali competenti.
Se necessario, provvedono rapidamente all’ulteriore distribuzione sul proprio territorio del materiale medico importante fornito.
Art. 17 Commercializzazione diretta da parte della Confederazione
La Confederazione può distribuire il materiale medico importante contro pagamento sul mercato, direttamente o tramite terzi.
Art. 18 Spese
Le spese per l’acquisto di materiale medico importante sono anticipate dalla Confederazione se l’acquisto è effettuato da quest’ultima.
I Cantoni, le organizzazioni di utilità pubblica e terzi rimborsano alla Confederazione il più rapidamente possibile le spese per l’acquisto del materiale medico importante fornito loro e acquistato dalla Confederazione conformemente all’articolo 14 capoverso 1.
La Confederazione assume le spese di fornitura ai Cantoni del materiale medico importante acquistato.
I Cantoni assumono le spese per l’ulteriore distribuzione sul loro territorio del materiale medico importante.
Se il materiale acquistato è di nuovo liberamente disponibile sul mercato, la Confederazione può cedere le sue scorte a prezzi di mercato.35
Art. 19 e 2036
Art. 21 Deroghe all’obbligo di omologazione dei medicamenti
I medicamenti contenenti i principi attivi elencati nell’allegato 5 fabbricati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 possono, dopo che è stata presentata una domanda di omologazione per un medicamento contenente uno di questi principi attivi, essere immessi in commercio senza omologazione finché Swissmedic non ha emanato una decisione in merito al rilascio dell’omologazione. Nel quadro dell’esame delle domande di omologazione, sulla base di un’analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per questi medicamenti, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.
I medicamenti contenenti i principi attivi elencati nell’allegato 5a fabbricati per la profilassi di un’infezione da COVID-19 in persone immunosoppresse che non possono essere vaccinate o nelle quali non può essere sviluppata una protezione immunitaria sufficiente nonostante la vaccinazione possono, dopo che è stata presentata una domanda di omologazione per un medicamento contenente uno di questi principi attivi, essere immessi in commercio senza omologazione finché Swissmedic non ha emanato una decisione in merito al rilascio dell’omologazione.37
Le modifiche all’omologazione di un medicamento omologato in Svizzera contenente un principio attivo elencato nell’allegato 4 numero 1, in virtù del quale il medicamento può essere impiegato in Svizzera per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19, possono essere attuate immediatamente dopo che è stata presentata una corrispondente domanda, in attesa della decisione di Swissmedic. Per le modifiche all’omologazione di medicamenti contenenti un principio attivo elencato nell’allegato 4 numero 1, Swissmedic può, sulla base di un’analisi dei rischi e dei benefici, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.38
Il DFI aggiorna costantemente l’elenco di cui agli allegati 5 e 5a.39
Sulla base di un’analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per i medicamenti impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus, autorizzare deroghe al processo di fabbricazione approvato nel quadro del rilascio dell’omologazione. Fissa i criteri in base ai quali il responsabile tecnico può emanare la decisione di liberazione sul mercato anticipata dei medicamenti impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus.
In deroga allʼarticolo 9a capoverso 1 lettera c della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, possono essere rilasciate omologazioni temporanee, anche se in Svizzera è disponibile un medicamento alternativo equivalente omologato, a condizione che le omologazioni servano a garantire lʼapprovvigionamento di medicamenti destinati a prevenire e a combattere il coronavirus in Svizzera.40
Art. 22 Deroghe alle disposizioni sull’importazione di medicamenti
Dopo la presentazione di una domanda di omologazione per un medicamento contenente principi attivi elencati nell’allegato 5 per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19, il richiedente può già importare il medicamento prima dell’omologazione o conferire l’incarico di importarlo a un’azienda titolare di un’autorizzazione di commercio all’ingrosso o d’importazione.41
I farmacisti a cui incombe la responsabilità farmaceutica di una farmacia ospedaliera possono importare medicamenti non omologati contenenti i principi attivi elencati nell’allegato 5 per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19. L’incarico di importare tali medicamenti può essere conferito a un’azienda titolare di un’autorizzazione di commercio all’ingrosso o d’importazione.42
Ogni importazione secondo il capoverso 1bis deve essere notificata a Swissmedic entro 10 giorni dalla ricezione delle merci.43
Dopo la presentazione di una domanda di omologazione per un medicamento di cui all’articolo 21 capoverso 1bis, il richiedente può già importare il medicamento prima dell’omologazione o conferire l’incarico di importarlo a un’azienda titolare di un’autorizzazione di commercio all’ingrosso o d’importazione.44
Per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera Swissmedic può autorizzare, per un periodo limitato, l’immissione in commercio di un medicamento per supplire a una temporanea indisponibilità di un medicamento identico omologato in Svizzera, a condizione che in Svizzera non sia disponibile e omologato nessun medicamento sostanzialmente equivalente.
Dopo la presentazione di una domanda di omologazione per un vaccino contro il COVID-19 e di una domanda per il rilascio di un’autorizzazione d’esercizio secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, il richiedente può incaricare un’azienda titolare di un’autorizzazione di commercio all’ingrosso o d’importazione di importare il vaccino contro il COVID-19 prima ancora che sia stato omologato e di stoccarlo sino alla sua omologazione. L’azienda incaricata deve rispettare le norme internazionali della Buona prassi di distribuzione conformemente all’allegato 4 dell’ordinanza del 14 novembre 201845 sull’autorizzazione dei medicamenti.46
Art. 23 Deroghe per i dispositivi medici47
Swissmedic può, su richiesta, autorizzare l’immissione in commercio e la messa in esercizio di dispositivi medici non sottoposti a una procedura di valutazione della conformità secondo l’articolo 23 dell’ordinanza del 1° luglio 202048 relativa ai dispositivi medici (ODmed)49 se il loro impiego per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera è nell’interesse della salute pubblica oppure della sicurezza o della salute dei pazienti e se, tenendo conto dello scopo a cui sono destinati, ne sono dimostrati in misura sufficiente l’adempimento delle esigenze fondamentali, nonché l’efficacia e la prestazione.
Nel quadro della ponderazione dei rischi secondo il capoverso 1, Swissmedic tiene conto in particolare del fabbisogno d’acquisto stabilito dall’UFSP per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera.
L’autorizzazione è concessa a chi immette in commercio i dispositivi medici in Svizzera oppure all’istituzione o alla struttura sanitaria richiedente. L’autorizzazione può essere concessa a tempo determinato e subordinata a oneri o condizioni.
Le mascherine facciali che non sono state sottoposte a una procedura di valutazione della conformità secondo l’articolo 23 ODmed possono essere immesse in commercio senza autorizzazione secondo il capoverso 1 se:
sono immesse in commercio esclusivamente per un uso non medico; e
sono espressamente contrassegnate per un uso non medico.
Le mascherine facciali immesse in commercio secondo il capoverso 4 non devono essere usate negli ospedali o negli studi medici per il contatto diretto con i pazienti.
L’app SwissCovid secondo l’ordinanza del 24 giugno 202050 sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 e secondo l’ordinanza del 30 giugno 202151 su un sistema di segnalazione di un possibile di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione non sottostà alle disposizioni sulla valutazione della conformità di dispositivi medici.52
Restano in vigore gli obblighi di sorveglianza sui dispositivi secondo l’ODmed, in particolare gli obblighi di raccolta e di notifica degli eventi gravi.
Art. 23a53
Art. 23b54 Deroga per le mascherine di protezione delle vie respiratorie
Le mascherine di protezione delle vie respiratorie che non corrispondono ai principi e alle procedure per la valutazione della conformità di cui all’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 ottobre 201755 sui DPI (ODPI) e la cui deroga a questi principi e procedure non è stata autorizzata in base all’articolo 24 capoverso 3 nella versione del 22 giugno 202056 non possono essere messe a disposizione sul mercato.
Le mascherine di protezione delle vie respiratorie di cui al capoverso 1 presenti nelle scorte della Confederazione e dei Cantoni possono essere distribuite a ospedali, case per anziani e di cura e organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio privati nonché a istituzioni della Confederazione e dei Cantoni come l’esercito, la protezione civile, gli ospedali e le carceri se il servizio responsabile della distribuzione presso la Confederazione o il Cantone:
tramite un esame da parte di un organismo di valutazione della conformità europeo riconosciuto per le mascherine di protezione delle vie respiratorie garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dai requisiti legali vigenti secondo l’ODPI; e
garantisce la tracciabilità.
L’informazione sui dispositivi deve essere disponibile al momento della distribuzione e redatta almeno in una lingua ufficiale o in inglese. Deve essere garantito che gli utilizzatori siano in possesso dei presupposti necessari per utilizzare il dispositivo conformemente alle prescrizioni.
Art. 2457 Esecuzione di test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale nonché dispensazione e impiego di test autodiagnostici SARS-CoV-258
I test rapidi non automatizzati per il rilevamento diretto del SARS-CoV-2 sul singolo paziente (test rapidi SARS-CoV-2) per uso professionale possono essere eseguiti unicamente nelle seguenti strutture:59
60laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 LEp;
61studi medici, farmacie e ospedali, case di riposo e di cura, istituti medico-sociali, nonché centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico.
Possono essere eseguiti anche in e da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio nonché da assistenti secondo la legge federale del 19 giugno 195962 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI).63
I test rapidi SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche al di fuori della sede delle strutture di cui al capoverso 1 lettera b, a condizione che uno specialista con un titolo di perfezionamento rilasciato dall’Associazione svizzera dei laboratori medici in Svizzera (FAMH), un medico o un farmacista si assuma la responsabilità del rispetto dei requisiti di cui al presente articolo e agli articoli 24a e 24b.64
Le strutture di cui al capoverso 1 lettera a che offrono test rapidi SARS-CoV-2 al di fuori della loro sede autorizzata devono disporre di un’autorizzazione da parte di Swissmedic e notificare queste offerte al Cantone della loro sede.65
Le strutture di cui ai capoversi 1 lettera b e 1bis possono eseguire test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale senza l’autorizzazione di cui all’articolo 16 LEp e al di fuori di sistemi chiusi se soddisfano i requisiti seguenti:66
sono previsti e rispettati provvedimenti di sicurezza e piani di protezione adeguati per la protezione delle persone, degli animali, dell’ambiente e della diversità biologica;
67i test sono eseguiti soltanto da persone appositamente formate e secondo le istruzioni del fabbricante del test;
i risultati dei test sono interpretati sotto la sorveglianza di persone con le conoscenze tecniche specifiche necessarie; a tal fine è anche possibile rivolgersi a specialisti esterni;
le strutture tengono una documentazione che dimostri la tracciabilità e la qualità dei sistemi di test impiegati. La documentazione deve essere conservata;
le strutture sono autorizzate dal Cantone a eseguire i test.
I test rapidi SARS-CoV-2 destinati a essere utilizzati dal pubblico per l’autodiagnosi (test autodiagnostici SARS-CoV-2) possono essere dispensati e impiegati se sono destinati, secondo le indicazioni del fabbricante, a essere utilizzati per l’autodiagnosi e certificati di conseguenza.68
Sono considerati test rapidi SARS-CoV-2 i metodi che permettono di rilevare direttamente la presenza degli antigeni del SARS-CoV-2. I test non sono automatizzati e richiedono uno strumentario minimo; è automatizzata tutt’al più la lettura dei risultati.69
Art. 24a70 Test rapidi SARS-CoV-2 ammessi per uso professionale
Per i test rapidi per il SARS-CoV-2 per uso professionale possono essere impiegati soltanto sistemi di test ammessi nell’UE per l’emissione del certificato COVID digitale dell’UE.
In deroga al capoverso 1, possono essere impiegati anche altri sistemi di test a condizione che i test rapidi SARS-CoV-2 siano eseguiti da laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 LEp.71
Art. 24b72 Comunicazione del risultato positivo del test al Cantone in assenza di un test diagnostico di conferma
Se dopo il risultato positivo di un test rapido SARS-CoV-2 non è eseguito un test diagnostico di conferma e il DFI non ha stabilito la dichiarazione dei risultati dei test rapidi SARS-CoV-2 secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 29 aprile 201573 sulle epidemie, la struttura o la persona responsabile dell’esecuzione del test deve comunicare il risultato positivo al servizio cantonale competente in materia di tracciamento dei contatti.
Art. 24c74 Elenco dei test rapidi SARS-CoV-2
L’UFSP tiene aggiornati e pubblica sul proprio sito Internet elenchi dei test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’articolo 24a e dei test autodiagnostici per il SARS-CoV-2 secondo l’articolo 24 capoverso 4bis.
Art. 24d75 Competenza dei Cantoni nell’esecuzione dei test rapidi per il SARS-CoV-2
I Cantoni sono competenti per i controlli del rispetto e l’applicazione dei requisiti di cui agli articoli 24–24b in relazione ai test rapidi per il SARS-CoV-2 non eseguiti nelle strutture di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera a.
Art. 24e76 Prelievo di campioni per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2
I campioni per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 possono essere prelevati:
nei laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 LEp e nei centri di prelievo di campioni da essi gestiti;
in strutture o da persone secondo l’articolo 24 capoversi 1 lettera b, 1bis e 2;
77...
Il centro di prelievo di campioni deve verificare l’identità della persona da testare. Il prelievo del campione deve essere effettuato da una persona formata.
Il prelievo del campione può essere anche effettuato autonomamente dalla persona da testare:
in una struttura, purché quest’ultima verifichi l’identità della persona da testare e il prelievo del campione sia effettuato sul posto e sotto sorveglianza; oppure
al di fuori della struttura, purché quest’ultima verifichi l’identità della persona da testare e garantisca l’attribuzione sicura del campione alla persona da testare mediante opportune precauzioni, segnatamente la videosorveglianza.
Art. 24f78 Competenza per il controllo del prelievo di campioni per analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2
Swissmedic è competente per il controllo del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 24e da parte dei laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 LEp, mentre i Cantoni sono competenti per il controllo nelle strutture secondo l’articolo 24e capoverso 1 lettera b.
Art. 24fbis79 Esecuzione di analisi di biologia molecolareper il SARS-CoV-2 all’estero
Solo i laboratori titolari di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 LEp possono incaricare un laboratorio estero di eseguire analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2. Restano soggetti all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 12 LEp.
Art. 24g80 Comunicazione di dati
Swissmedic può comunicare alle unità amministrative di cui all’articolo 12 capoverso 1 dati su materiale medico importante, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione della presente ordinanza. Questi dati non possono contenere dati personali degni di particolare protezione.
Capitolo 3 Assistenza sanitaria
Art. 25 Ospedali e cliniche
I Cantoni assicurano che nel settore stazionario degli ospedali e delle cliniche siano disponibili capacità sufficienti (segnatamente posti letto e personale specializzato) per i pazienti affetti da COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico, in particolare nei reparti di cure intense e di medicina interna generale.
Possono a tal fine obbligare gli ospedali e le cliniche a:
mettere a disposizione o tenere a disposizione su richiesta le loro capacità nel settore stazionario; e
limitare o sospendere gli esami e i trattamenti medici non urgenti.
Gli ospedali e le cliniche devono provvedere affinché nei settori ambulatoriale e stazionario sia garantito l’approvvigionamento di medicamenti per i pazienti affetti da COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico.
Art. 25a81 Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell’assistenza sanitaria
I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:
il numero totale e l’occupazione dei posti letto ospedalieri;
il numero totale e l’occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché il numero dei degenti malati di COVID-19;
il numero totale e l’occupazione dei posti letto di cure intense nonché il numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;
il numero totale e l’occupazione degli apparecchi per l’ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
la disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
le capacità massime, segnatamente il numero totale di pazienti e il numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati nei loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.
Art. 2682
Art. 26a83
Art. 26b e 26c84
Capitolo 4 ...
Art. 2785
Capitolo 4a ...
Art. 27a86
Capitolo 5 Disposizioni finali
Art. 28 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 202087 è abrogata.
Art. 28a88 Disposizione transitoria della modifica dell’11 settembre 2020
I dispositivi di protezione individuale autorizzati in virtù dell’articolo 24 del diritto anteriore possono continuare a essere immessi in commercio fino al 30 giugno 2021.
Art. 28b89 Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 2021
...90
I test autodiagnostici SARS-CoV-2 autorizzati in virtù dell’articolo 23a del diritto anteriore possono continuare a essere dispensati dalle farmacie, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 24 capoverso 4bis lettera b.
...91
Art. 28c92
Art. 28d93 Disposizione transitoria della modifica del 21 dicembre 2022
Le spese delle analisi per il SARS-CoV-2 per cui il prelievo del campione è stato effet-tuato prima dell’entrata in vigore della modifica del 21 dicembre 2022 saranno assunte ai sensi degli articoli 26–26c del diritto anteriore.
Art. 29 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 22 giugno 2020 alle ore 00.00.
Si applica fino al 13 settembre 2020.94
...95
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021, fatto salvo il capoverso 5.96
...97
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2022, fatti salvi i capoversi 5 e 7.98
L’articolo 27a e l’allegato 7 hanno effetto sino al 31 marzo 2022.99
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2024.100
Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio
(art. 3 cpv. 3, 4 cpv. 2ter e art. 5)
1. Paesi e regioni a rischio (art. 3 cpv. 2 lett. a)
Questo elenco attualmente non contiene voci.
2. Paesi e regioni a rischio con una variante del virus SARS-CoV-2 che presenta un rischio di contagio più elevato o un decorso più grave della malattia rispetto alla variante del virus diffusa nello spazio Schengen (art. 3 cpv. 2 lett. b)
Questo elenco attualmente non contiene voci.
Persone vaccinate e guarite
(art. 4 cpv. 2 lett. a e abis, nonché art. 5)
1 Persone vaccinate
1.1 Sono considerate vaccinate le persone che sono state vaccinate con un vaccino che:
è stato omologato in Svizzera ed è stato somministrato completamente secondo le raccomandazioni dell’UFSP;
è stato approvato dall’Agenzia europea per i medicinali per l’Unione europea ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
è stato approvato secondo la Lista per l’uso di emergenza dell’OMS ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo le lettere a, b o c, ma è immesso in commercio da un licenziatario con un altro nome, a condizione che la vaccinazione sia avvenuta in modo completo conformemente ai requisiti o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata.
1.2 La durata di validità della vaccinazione è di 270 giorni a partire dalla vaccinazione completa o dopo una vaccinazione di richiamo dopo una vaccinazione completa; per il vaccino Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durata è di 270 giorni a partire dal 22° giorno dalla vaccinazione.
1.3 La vaccinazione può essere attestata mediante un certificato COVID-19 secondo l’articolo 1 lettera a numero 1 dell’ordinanza del 4 giugno 2021101 sui certificati COVID-19 o un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19.
1.4 Sono ammesse anche attestazioni diverse da quelle di cui al numero 1.3, purché corrispondano a una forma di attestazione attualmente consueta. Oltre al cognome, al nome e alla data di nascita del titolare, l’attestazione deve contenere le seguenti informazioni:
la data della vaccinazione;
il vaccino somministrato.
2 Persone guarite
2.1 Una guarigione è valida durante il seguente lasso di tempo:
in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2: dall’11° al 180° giorno dalla conferma del contagio;
nel caso di un test rapido Sars-CoV-2 per uso professionale o di un’analisi immunologica di laboratorio per il Sars-CoV-2, a meno che non si basi su un prelievo solo dalla cavità nasale o su un campione di saliva: dall’11° al 180° giorno dopo la conferma del contagio;
nel caso di un test degli anticorpi contro il SARS-CoV-2: durante la validità del relativo certificato (art. 34a cpv. 1 lett. c dell’ordinanza sui certificati COVID-19).
2.2 La guarigione può essere attestata mediante un certificato COVID-19 secondo l’articolo 1 lettera a numero 2 dell’ordinanza sui certificati COVID-19 o un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19.
2.3 Sono ammesse anche attestazioni diverse da quelle di cui al numero 2.2, purché corrispondano a una forma di attestazione attualmente consueta. Oltre al cognome, al nome e alla data di nascita del titolare, l’attestazione deve contenere una delle seguenti informazioni:
la conferma del contagio, compresi il nome e l’indirizzo del servizio che ha rilasciato la conferma (centro di test, medico, farmacia, ospedale);
la conferma della revoca dell’isolamento o la conferma della guarigione da parte di un medico.
Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone
(art. 9 cpv. 3)
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Elenco dei medicamenti, dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione importanti (materiale medico importante)
(art. 11 cpv. 1, 19 cpv. 1 e 21 cpv. 2)
1. Principi attivi nonché medicamenti contenenti i principi attivi elencati
Tocilizumab
Remdesivir
Propofol
Midazolam
Chetamina
Desmedetomidina
Dobutamina
Sufentanil
Remifentanyl
Rocuronio
Atracurio
Sussametonio
Noradrenalina
Adrenalina
Insulina
Fentanyl
Eparina
Argatroban
Morfina
Paracetamolo (parenterale)
Metamizolo (parenterale)
Lorazepam
Desametasone
Amoxicillina-acido clavulanico
Piperacillina/Tazobactam
Meropenem
Imipenem/Cilastatina
Cefuroxima
Ceftriaxone
Amikacina
Posaconazolo
Fluconazolo
Voriconazolo
Caspofungina
Esmololo (parenterale)
Metoprololo (parenterale)
Labetalolo (parenterale)
Clonidina
Amiodarone
Furosemide
Vaccini contro il COVID-19
Vaccino antinfluenzale
Vaccino contro la polmonite batterica (Prevenar 13)
Gas medicinali
Casirivimab/Imdevimab
Nirmatrelvir (PF-07321332)/Ritonavir
Ossigeno medicinale
Soluzioni per infusioni
Sotrovimab
Tixagevimab/Cilgavimab
Baricitinib
2. Dispositivi medici ai sensi dell’ordinanza del 17 ottobre 2001102relativa ai dispositivi medici
Respiratori
Apparecchi di monitoraggio per la medicina intensiva
Dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19», inclusi i componenti preanalitici e gli strumenti)
Mascherine chirurgiche / Mascherine da sala operatoria (Mascherine igieniche)
Guanti chirurgici / Guanti per visita medica
Deflussori
Puntali per pipette con filtro
Set per i prelievi (tubi e tamponi)
Siringhe monouso e aghi monouso
Siringhe per emogasanalisi
3. Dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi
3.1 Dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’ordinanzadel 25 ottobre 2017103 sui DPI
Mascherine di protezione delle vie respiratorie (FFP 2 e FFP3)
Camici protettivi
Indumenti protettivi
Occhiali protettivi
Cuffie chirurgiche monouso
3.2 Altri dispositivi
Disinfettanti per le mani
Disinfettanti per le superfici
Etanolo
Articoli d’igiene per la medicina intensiva (p. es. traverse assorbenti, pannolini per incontinenza, collettori rettali, articoli per l’igiene del cavo orofaringeo)
Elenco dei principi attivi per il trattamento del COVID-19
(art. 21 cpv. 1 e 3 e 22 cpv. 1)
...
Tixagevimab/Cilgavimab
Elenco dei principi attivi per la profilassi di un’infezione da COVID-19
(art. 21 cpv. 1bis e 3)
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